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Anno XXIX - 1 Marzo 2011 Trimestrale Estratto JOVENE EDITORE NAPOLI
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Libertà di autodeterminazione e protezione del malato nel "Brain Computer interfacing": un nuovo ruolo per l'amministratore di sostegno?

Apr 06, 2023

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Anno XXIX - 1Marzo 2011Trimestrale

Estratto

JOVENE EDITORE NAPOLI

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Libertà di autodeterminazione e protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per l’amministratore di sostegno?

Federico Gustavo Pizzetti*

1. Recenti sviluppi delle neuroscienze1 stanno portando allarealizzazione di “Brain-Computer Interface(s)”, vale a dire di di-spositivi in grado di creare delle “interconnessioni” fra un “cer-vello umano” e un “cervello elettronico”.

Si tratta di macchinari molto sofisticati che sfruttano l’ac-quisizione e l’elaborazione di specifici segnali “biometrici cere-brali” collegati alla variazione dell’attività metabolica2 o elet-

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* Professore Associato confermato in Istituzioni di diritto pubblico, Universitàdegli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche ([email protected]).

1 Cfr. per una trattazione istituzionale: E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T. M. Jes-sel, Principi di neuroscienze (trad. it. a cura di V. Parri e G. Spidalieri), III ed., Mi-lano, Ambrosiana, 2003; M.F. Bear, B.W. Connors e M.A. Paradiso, Neuroscienze.Esplorando il cervello (trad. it. a cura di C. Casco, L. Petrosini, M. Olivieri), III ed.,Milano, Elsevier, 2007; D. Purves, E.M. Brannon, R. Cabeza, S.A. Huettel, K.S. La-Bar, M.L. Platt, M.G. Woldorff, Neuroscienze cognitive (trad. it. a cura di A. Zani),Bologna, Zanichelli, 2009; M. Matelli e C. Umiltà, Il cervello, Bologna, il Mulino,2007. Con taglio più divulgativo, ma sempre con impostazione scientificamente ri-gorosa, cfr. E. Boncinelli e G. Martino, Il cervello. La scatola delle meraviglie, Mi-lano, San Raffaele, 2008; A. Oliverio, Prima lezione di neuroscienze, II ed., Bari-Roma, Laterza, 2008; E. Punset, L’anima è nel cervello. Radiografia della macchinaper pensare (trad. it.), Milano, Tropea, 2008; J.D. Vincent, Viaggio straordinario alcentro del cervello (trad. it.), Milano, Ponte alle grazie, 2008. Per un’ampia ricostru-zione in chiave storica dell’origine e dello sviluppo delle discipline neuroscientifi-che si segnala M. Piccolino (a cura di), Neuroscienze controverse. Da Aristotele allamoderna scienza del linguaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.

2 Le cellule cerebrali utilizzano per il loro metabolismo ossigeno e nutrienti inquantità variabile a seconda del maggiore o minore stato di “attivazione”. L’indivi-duazione delle aree cerebrali maggiormente “attive” può, di conseguenza, avveniresulla base di due tipi di rilevazione distinti. Nel primo tipo, si misura la “rispostaemodinamica” legata alla variazione del flusso ematico che porta ossigeno; nel se-condo tipo, invece, si misura l’effettivo “consumo di metaboliti”.

Il primo tipo di rilevazione si serve soprattutto della “risonanza magnetica fun-zionale” (“functional Magnetic Resounance Imaging”, “f MRI”) e, più in particolare,del cosiddetto segnale “Blood Oxygenation Level Dependant” (“BOLD”), generatodalla differente “risposta”, in termini di radiofrequenza ad un determinato campomagnetico indotto dall’apparecchiatura, dell’emoglobina ossigenata rispetto al-l’emoglobina deossigenata. In questo modo, è possibile individuare la specifica po-polazione di cellule che sta ricevendo dal sistema vascolare una quantità di sangueossigenato maggiore in risposta ad un’incrementata attività funzionale. Questa tec-nica presenta i difetti di avere una risoluzione temporale alquanto bassa (nell’or-dine dei secondi) e di essere soltanto una misura “indiretta” dell’attività cerebrale(come se, al fine di monitorare l’aumento o la diminuzione del traffico in una de-terminata area urbana, quale reazione ad una diversa mobilità, non si calcoli il nu-mero di autoveicoli che percorrono le strade, ma si rilevi il tasso di inquinamentoprodotto dai gas di scarico degli stessi: cfr., per questo esempio, J.H.R. Law, Cherry-peacking Memories: Fmri-based Lie Detection in U.S. Courts, paper online, 17). No-

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trica3 di alcune parti dell’encefalo che si determina quale “corre-lato neuronale” di una sorta di “modulazione del pensiero”.

Oltre che per diverse altre applicazioni4, tali dispositivi pos-

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nostante ciò, per le sue peculiari caratteristiche di non invasività (eccezion fattaper l’immobilizzazione del soggetto all’interno di uno “scanner”, il quale, però, puòanche essere a forma d’“arco” e non di “tubo”, e quindi più sopportabile per la per-sona claustrofobica), di relativa economicità e di assoluta innocuità, la risonanzamagnetica appare, oggi, la tecnica che, insieme all’elettroencefalografia non inva-siva, si candida ad essere la più impiegata per lo studio delle risposte funzionali del-l’encefalo. Sempre nell’ambito della misurazione della risposta emodinamica, tut-tavia, ci si può servire anche della “visualizzazione cerebrale ottica” che sfrutta ladifferente proprietà del tessuto cerebrale, a seconda che sia “ricco” o “povero” diossigeno, di riflettere la luce (in particolare quella rossa nella gamma dei 580-700nm). Questa tecnica, relativamente semplice da utilizzare e piuttosto economica,può, però, essere impiegata sull’uomo soltanto in ambito neurochirurgico poichécomporta, necessariamente, un intervento di apertura della scatola cranica al finedi esporre il cervello al raggio luminoso.

Il secondo tipo di rilevazione si serve della “tomografia ad emissione di posi-troni” (“Positron Emission Tomography”, “PET”) e della “tomografia ad emissione disingolo fotone” (“Single Photon Emission Computed Tomography”, “SPECT”). En-trambe le tecniche sfruttano appositi “marcatori” costituiti da isotopi di determi-nati elementi chimici in grado di legarsi alle molecole coinvolte nei processi meta-bolici del cervello. Essendo per loro natura instabili, tali elementi decadono rapi-damente, emettendo delle particelle che, collidendo con quelle dell’organismo,generano delle radiazioni, a loro volta intercettate dalle apparecchiature di rileva-zione. In questo modo, è possibile individuare le aree che, in un certo momento,stanno consumando maggiori componenti metabolici e stanno, per ciò, funzio-nando a “ritmo” incrementato. Tutt’e due le tecniche presentano un grado di inva-sività e di rischio potenziale assai più alto rispetto alla risonanza magnetica funzio-nale e all’elettroencefalografia, dal momento che richiedono l’iniezione di sostanzeradioattive. Esse comportano, altresì, dei costi piuttosto elevati, essendo necessariala produzione dei “marcatori” con un apposito ciclotrone.

3 Si tratta dell’ “elettroencefalografia” (“EEG”) e della “magnetoencefalografia”(“MEG”) che si servono di elettrodi applicati direttamente all’interno della cortec-cia o delle strutture cerebrali più profonde (in modo invasivo, essendo necessarioincidere il cranio e le meningi), oppure sul cuoio capelluto (in modo non invasivo,essendo sufficiente indossare un casco).

L’elettroencefalografia rileva il potenziale di campo elettrico generato dalla ri-sposta sincronica di una popolazione di cellule neuronali a seguito o di auto-atti-vazione o di reazione specifica a uno stimolo fornito (in questo secondo caso, sitratta di “potenziale elettrico correlato ad evento” o “Event-Related Potential”,“ERP”); a fronte delle medesime condizioni di attivazione, la magnetoencefalogra-fia rileva, invece, il campo magnetico generato dal flusso di corrente elettrica lungole strutture neuronali.

Entrambe le tecniche (specialmente nella variante non invasiva) vantanobuona risoluzione temporale, sono relativamente economiche e impiegano attrez-zature di facile utilizzo, ma presentano lo svantaggio di richiedere un lungo e fati-coso allenamento, da parte dell’interessato, per arrivare a “controllare”, con preci-sione, quel particolare segnale elettrico che serve come “vettore” della comunica-zione (si v., per questo concetto, l’esperimento di comunicazione esemplificato,infra, in testo) rispetto al resto dell’attività elettrica cerebrale. La magnetoencefalo-grafia, inoltre, è anche sensibile al così detto “rumore” o “disturbo” di interferenza.

4 Recentemente sviluppate, quali il controllo di protesi artificiali o di mezzi dilocomozione personale, o, nel settore dell’ “entertainment”, la gestione di applicativiinformatizzati per la riproduzione di contenuti multimediali digitali o per l’uso di“videogames”: cfr. M. van Gerven, J. Farquhar, R. Schaefer, R. Vlek, W.F.G. Hasela-ger, L. Vuurpijl, S. Gielen, P. Desain, The Brain-Computer Interface Cycle, in «Jour-

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sono essere impiegati anche per instaurare delle forme moltoavanzate di “Augmentative Alternative Communication”5 a van-taggio di individui non in grado di esprimersi né con le parole,né con il movimento di parti del corpo (compresi gli occhi). La“comunicazione” resa possibile dall’interfaccia non richiede, in-fatti, né la fonazione, né il compimento di alcun atto motorio(neanche appena percettibile).

Più in dettaglio6, mentre la persona, sulla base delle indica-zioni ricevute e di un apposito allenamento, si limita a pensare adeterminati movimenti, l’“attivazione”7 del cervello corrispondente

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nal of Neural Engineering», 2009, vol. 6, n. 4, 1-10; C.R. Bockman, Cybernetic-Enanchment Technology and the Future of Disability Law, in «Iowa Law Review»,2010, vol. 95, 1324-1327.

5 Si rinvia, per tutti, al recentissimo e dettagliato contributo di AA.VV., Com-bining brain-computer interfaces and assistive technologies: state-of-the art and chal-lenges, in «Frontiers in Human Neurosciences», 2010, n. 4, i. 161, 1 ss., ove ancheper ampia ed analitica bibliografia di riferimento.

6 Cfr., recentissimamente, M.M. Monti, A. Vanhaudenhuyse, M.R. Coleman,M. Boly, J.D. Pickard, L. Tshibanda, A.M. Owen, S. Laureys, Wilful Modulation ofBrain Activity in Disorders of Consciousness, in «New England Journal of Medi-cine», 2010, vol. 362, 579-589; nonché: F. Stins e S. Laureys, Thought translation,tennis and Turing tests in the vegetative state, in «Phenomenal Cognitive Science»,2009, vol. 8, 361-370; M. Boly, M.R. Coleman, A. Hampshire, D. Boor, G. Moonen,When thoughts become action: an fMRI paradigm to study volitional brain activity innon-communicative brain injured patients, in «NeuroImage», 2007, vol. 36, 979 ss.;A. Kübler, Brain-computer interfaces for communication in paralysed patients andimplications for disorders of consciousness, in S. Laureys e G. Tononi (a cura di),The Neurology of Consciousness, London-Burlington-San Diego, Academic Press-Elsevier, 2009, 217-233; A.M. Owen, N.D. Schiff, S. Laureys, A new era of coma andconsciousness science, in «Progress in Brain Research», 2009, vol. 177, 400 ss.; R.C.deCharms, Reading and controlling human brain activation using real-time functio-nal magnetic resonance imaging, in «Trends in Cognitive Sciences», 2007, vol. 11,473-481; A. Kubler e N. Neumann, Brain-computer interfaces - The key for the con-scious brain locked into a paralyzed body, in «Progress in Brain Research», 2005,vol. 150, 513-525; AA.VV., “Exploring the Mind. What Our Brain Reveals about OurThoughts”, XI Colloquio della Fondazione G. Daimler-K. Benz, in collaborazionecon il Centro Bernstein per le Neuroscience Computazionali e l’Università Charitédi Berlino, tenutosi il 9 maggio 2007 (paper online).

7 Si collocano al di fuori della categoria delle “BCI”, così come presa in conside-razione in questa sede, i dispositivi idonei ad acquisire elementi non “funzionali” delcervello ma soltanto “morfologici”. Fra questi apparati, si ricordano, in particolare, la“tomografia assiale computerizzata” (“TAC”), basata sulla diversa capacità di assorbi-mento dei raggi X da parte dei tessuti encefalici, e la “risonanza magnetica” (“RM”)che sfrutta lo stesso meccanismo già descritto supra relativamente alla “f MRI”, ap-plicato, però, non alle molecole coinvolte nella risposta emodinamica, bensì agliatomi di idrogeno che costituiscono i tessuti cerebrali, al fine di fornire immagini tri-dimensionali di alta risoluzione delle strutture anatomiche (visualizzabili secondopiani di orientamento diversi: coronale, sagittale, orizzontale, e a vari “livelli” di “pro-fondità”: i macchinari di normale impiego diagnostico, che hanno una potenza finoa 1,5 T, arrivano al millimetro, quelli più potenti, per il momento utilizzati più chealtro in ambito sperimentale, salgono a livelli di risoluzione più elevati).

Non sono, altresì, riconducibili alla categoria delle “BCI”, così come accolta inquesta sede, tutte quelle tecniche che non si limitano a “monitorare” il compimentodi attività mentali, ma arrivano a “manipolare” le capacità cognitive, emozionali e

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a questa “performance mentale” viene rilevata mediante visualizza-zione cerebrale funzionale8 o registrazione elettroencefalica9.

È essenziale tener presente che lo svolgimento dell’attività dipensiero interessa una precisa area del cervello individuabilenelle neuro-immagini10, oppure innesca una specifica onda ence-falica distinguibile nei tracciati elettrofisiologici11.

In tal modo, si può, per esempio, istruire l’interessato a im-maginare di giocare una partita a tennis o di sollevare un piede, sevuole rispondere affermativamente ad una domanda postagli; o,invece, di camminare all’interno della propria abitazione o di al-zare una mano, se vuole rispondere negativamente (e viceversa).

Grazie al riscontro dell’una o dell’altra attività mentalesvolta, reso possibile dalla visualizzazione della porzione di cer-

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mnemoniche dell’individuo. Più in particolare, trattasi di tecniche farmacologicheoppure elettromagnetiche. Le prime, molto più comuni, con una lunga storia allespalle e oggi sempre più sviluppate in modo “mirato”, incidono sulla trasmissionechimica dei segnali fra i neuroni che coinvolge appositi neurotrasmettitori a livellosinaptico (in questo caso, peraltro, come nelle antiche tecniche di resezione chirur-gica di parti dell’encefalo per la cura delle malattie mentali, non si è neppure difronte a dispositivi “hardware-software”). Le seconde, per il momento di più limi-tato impiego, producono effetti sul segnale elettrico generato dalle cellule e pos-sono richiedere o l’innesto e il posizionamento di “neuro-stimolatori” all’internodel cervello (c.d. tecniche “intracraniche”, fortemente invasive e a rischio moltoelevato, quali la “Deep Brain Stimulation”, “DBS”, sui cui si v. W.F.G. Haselager, R.Vlek, J. Hill, F. Nijboer, A note on ethical aspects of BCI, in «Neural Networks»,2009, vol. 22, 1352-1357), oppure la sottoposizione di parti del cervello a forticampi elettrici o magnetici transitori generati da bobine posizionate in prossimitàdel cuoio capelluto (c.d. tecniche “extracraniche”: è il caso della “Transcranial Ma-gnetic Stimulation”, “TMS”, così come delle più antiche tecniche di “elettroshock”,poco invasive ma non del tutto innocue: a parte l’alterazione della funzione cogni-tiva dovuta allo scompaginamento dell’elaborazione neurale, infatti, la sottoposi-zione al campo elettromagnetico può comportare sensazioni dolorifiche e anchel’innesco di crisi epilettiche).

Sull’uso delle nuove “neuro-tecniche” per lo specifico “potenziamento” dellapersona vi è una vasta letteratura, nell’ambito della quale si richiama: A. Chatter-jee, Cosmetic Neurology: For Physician the Future is Now, in «Ethics Journal of theAmerican Medical Association», 2004, vol. 6, 8; M.J. Farah e P.R. Wolpe, Monito-ring and manipulating the human brain: new neuro science technologies and theirethical implications, in «Hastings Center Report», 2004, vol. 34, n. 3, 35 ss.; J. Sa-vulescu e N. Bostrom, Human Enhancement, Oxford, Oxford University Press,2009; R. Smith, Less is More: Body Integrity Identity Disorder, in S.W. Smith e R.Deazley (a cura di), The Legal, Medical and Cultural Regulation of the Body. Tran-sformation and Transgression, London, Ashgate, 2009, 147 ss.; V. Pits-Taylor, Medi-cine, Governamentality and Biopower in Cosmetic Surgery, ibidem, 159 ss. Un’ampiapanoramica che si estende oltre lo specifico delle neuroscienze che qui interessaper investire tutti i campi di “potenziamento” della persona, è quella offerta dal U.S.President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit ofHappiness, report del 15 ottobre 2003.

8 V. supra, n. 2.9 V. supra, n. 3.10 V. supra, n. 2.11 V. supra, n. 3.

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vello nella quale si trovano le basi neurali di tale attività o dallalettura della relativa onda cerebrale, i “terzi” possono arrivare a“comprendere” la “risposta” data dal soggetto.

Un meccanismo analogo può essere utilizzato anche per per-mettere al malato di selezionare, o deselezionare, un certo voca-bolo che compare su un pannello elettronico, oppure per sce-gliere uno o un altro gruppo di lettere riprodotto su uno schermoluminoso e poi, all’interno del gruppo prescelto, l’una o l’altra let-tera, fino ad arrivare, man mano, a formare, sia pure in modocertamente non veloce e piuttosto faticoso, una parola “voluta”12.

Attraverso questi sistemi risulta, così, possibile stabilire unasorta di “canale di comunicazione”, più o meno “strutturato”,fra un soggetto gravemente menomato e gli altri.

2. Molteplici sono le questioni che l’impiego di questo tipo di“Assistive Technology”13 è in grado di porre dal punto di vista del di-ritto, a conferma di quanto, anche nell’ambito delle neuroscienze14

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12 Si v. per una dettagliata illustrazione di questo tipo di “BCI” progettato direcente: AA.VV., The Berlin brain-computer interface presents the novel mental type-writer Hex-O-Spell (paper online).

13 Secondo l’art. 4 della legge n. 4 del 2004 si definiscono “tecnologie assistite”gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla per-sona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alleinformazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici (in senso analogo, oltre al-l’art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 75 del 2005 di attuazione della stessa legge,si v. anche l’art. 1, comma 1, lett. nn) del d.m. 8.7.2005, n. 18919 del Ministro perl’innovazione e le tecnologie).

14 Per una panoramica generale dei rapporti fra neuroscienze e diritto è utileconsultare, in dottrina: E. Picozza, D. Terracina, L. Capraro, V. Cuzzocrea, Neuro-diritto. Una introduzione, Torino, Giappichelli, 2011; S. Zeki e O.R. Goodenough (acura di), Law and the Brain, Philosophical Transactions of the Royal Society,Oxford, Oxford University Press, 2006; M. Freeman e O.R. Goodenough (a cura di),Law, Mind and Brain, London, Ashgate, 2009. Cfr. altresì D. Eagleman, Neuro-science and the law, in «Houston Lawyer», 2008, vol. 16, 37 ss.; S. Morse, New neu-roscience, old problems. Legal implications of brain science, in «Cerebrum», 2004,vol. 6, 81 ss.; J.A. Seaman, Black Boxes, in «Emory Law Journal», 2008, vol. 58, n.2, 427 ss.; O. Carter Snead, Neuroimaging and the “Complexity” of capital puni-shment, in «New York University Law Review», 2007, 1265 ss.; G.P. Lekovic, Neu-roscience and the law, in «Surgical neurology», 2008, vol. 69, 99-101; J.J. Knabb,R.K. Welsh, J.G. Ziebell, K.S. Reimer, Neuroscience, Moral Reasoning, and the Law,in «Behavioral Sciences and the Law», 2009, vol. 27, 219-236; B. Garland e P.W.Glimcher, Cognitive neuroscience and the law, in «Current Opinion in Neurobio-logy», 2006, vol. 16, 130 ss.; M.S. Gazzaniga, The Law and Neuroscience, in «Neu-ron», 2008, vol. 60, 6.11.2008; A. Forza, Neuroscienze e diritto, in «Riv. pen.», 2009,n. 3, 247 ss.; C. Intieri, Neuroscienze e diritto: una nuova teoria giuridica sullamente, in «Sistemi intelligenti», 2010, n. 2, 255-268; A. Bianchi, Neuroscienze cogni-tive e diritto: spiegare di più per comprendere meglio, ibidem, 295 ss.; N. Lettieri,Fuori da uno splendido isolamento. Le science cognitive negli orizzonti della scienzagiuridica, ibidem, 323 ss.; N. Farahany (a cura di), The impact of behavioral scien-ces on criminal law, Oxford, Oxford University Press, 2009; L.S. Khoshbin e S.Khoshbin, Imaging the Mind, Minding the Image: An Historical Introduction to

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come in altri settori15, può essere rilevante l’impatto dell’evoluzionedelle modernissime tecnologie16.

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Brain Imaging and the Law, in «American Journal of Law and Medicine», 2007, vol.33, 171 ss. Con particolare attenzione ai riflessi delle neuroscienze cognitive sul-l’analisi economica del diritto, si v. L. Arnaudo, Diritto cognitivo. Prolegomeni aduna ricerca, in «Pol. dir.», 2010, n. 1, 101 ss.

Di particolare rilevanza, in giurisprudenza, è Corte Ass. App. Trieste, sent. 1°ottobre 2009, n. 5, Bayout (pres. ed est. P.V. Reinotti: cfr., per un commento, S. Co-dognotto e G. Sartori, Neuroscienze in tribunale: la sentenza di Trieste, in «Sistemiintelligenti», 2010, n. 2, 269 ss.; S. Peron, Neuroetica e diritto: commento alla sen-tenza di Trieste, in «Brainfactor», 4.11.2009), primo caso giurisprudenziale in Italia(e, a quanto consta, anche negli Stati Uniti), nel quale la Corte di secondo grado,in base alle risultanze emergenti da una sofisticata perizia fondata anche sulle nuo-vissime acquisizioni neuroscientifiche, ha parzialmente riformato la pronuncia diprime cure, applicando la massima riduzione della pena per difetto parziale di im-putabilità prevista dall’art. 89 cod. pen., sulla base della presenza nel corredo cro-mosomico del reo di determinati “geni” (in particolare, quelli relativi alla sintesidella Mono Ammine Oxidase-A, “MAO-A”: su cui si v. ex multis, AA.VV., Monoamineoxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation, in«Proceedings of the National Academy of Science», 2009, vol. 106, n. 7, 2118 ss.)che lo rendevano maggiormente reattivo in termini di aggressività alla provoca-zione altrui inerente aspetti intimi della sua personalità. Posizione, questa, di “vul-nerabilità” del soggetto agente, rilevata da esperimenti di neuro-immagine funzio-nale e da “test” di tipo psichiatrico, particolarmente accentuata sia dal contestoeducativo e socioculturale nel quale l’omicida aveva vissuto durante la permanenzanel proprio Paese d’origine, l’Algeria, sia dalle successive condizioni di stress do-vute all’impatto con una realtà culturale differente, una volta immigrato in Italia.Il soggetto, da tempo prima di commettere il reato, aveva, in effetti, già presentatorilevanti disturbi della personalità, tanto da essere assistito dai servizi sociali e daessere sottoposto a trattamenti farmacologici.

Relativamente all’impatto, invece, delle neuroscienze sulla (bio)etica, fra l’am-pia bibliografia, si segnala, senz’altro, L. Boella, Neuroetica. La morale prima dellamorale, Milano, Cortina, 2008. Si v., altresì: N. Levy, Neuroetica. Le basi neurologi-che del senso morale (trad. it.), Milano, Apogeo, 2009; W. Glannon (a cura di), Defi-ning Right and Wrong in Brain Science. Essential Readings in Neuroethics, NewYork-Washington D.C., Dana Press, 2007; M.S. Gazzaniga, La mente etica (trad. it.),Torino, Codice, 2006; AA.VV., Neuroethics: Mapping the Field, New York-Washin-gton D.C., Dana Press, 2002; M.J. Farah, Neuroethics: the practical and the philoso-phical, in «Trends in Cognitive Sciences», 2005, vol. 9, 34 ss.; W. Glennon, Neuroe-thics, in «Bioethics», 2006, vol. 20, n. 1, 37-52; A. Cerroni e F. Rufo (a cura di), Neu-roetica, Milano, Utet, 2009. Di particolare interesse risulta poi il recentissimo:Comitato Nazionale per la Bioetica, Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo. Osser-vazioni bioetiche, par. 17 dicembre 2010, ove si sottolinea la necessità di un approc-cio “prudenziale”. Significativo è, altresì, il contributo di R. Prodomo, Neuroscienzetra epistemologia ed etica, in L. Chieffi e P. Giustiniani (a cura di), Percorsi tra bioe-tica e biodiritto. Alla ricerca di un bilanciamento, Torino, Giappichelli, 2010, 149 ss.

Per le prospettive evolutive delle neuroscienze e delle relative applicazioni nelprossimo futuro può essere utile cfr. Z. Lynch (con B. Laursen), The neurorevolution:how brain science in changing our world, New York, St. Martin’s Press, 2009; S. ROSE,The future of the Brain: the Promise and Perils of Tomorrow’s Neuroscience, Oxford,Oxford University Press, 2006; D. Parisi, Una nuova mente, Torino, Codice, 2006.

15 Il profilo è approfonditamente trattato, con considerazioni di rilievo che,pur se svolte nell’ambito di un settore diverso (vale a dire quello dei rapporti fra co-municazioni elettroniche, società dell’informazione e diritti costituzionali), pos-sono essere richiamate anche in questa sede, da M. Orofino, Profili costituzionalidelle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, Milano, Giuffrè,2008, spec. 8 ss.

16 Occorre avvertire, per completezza, che in ambito del tutto altro e diverso

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Più in particolare, visto che in questa sede le interfacce “cer-vello-computer” sono prese in considerazione dal punto di vistadel loro carattere di strumenti di “comunicazione”, un posto diprimo piano merita la seguente questione: se, a quali condizionie con quali garanzie, la volontà dell’individuo, “espressa” attra-verso tali “media” biomedicali, può avere rilevanza legale17. Que-sto soprattutto al fine di rendere la persona, nonostante la suagrave menomazione, in grado di esercitare “direttamente” i pro-pri diritti e interessi tanto da non dover ricorrere all’attivazionedegli istituti di protezione attualmente previsti dal Titolo XII delLibro Primo del Codice civile per i soggetti in tutto o in parteprivi di autonomia.

Un utile spunto per avviare la riflessione è offerto dalla de-cisione adottata, qualche tempo fa, dal Giudice tutelare di Sas-sari18 in un noto caso19 di un malato affetto da sclerosi laterale

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rispetto a quello qui specificamente considerato, non è mancata una recente e ap-profondita elaborazione dottrinale sui profili giuridici del ricorso alle nuove tecno-logie di comunicazione elettronica – non però basate sulle interconnessioni fra cer-vello e computer ma sul normale utilizzo di elaboratori elettronici collegati alla reteInternet – nella formazione e conclusione del contratto: cfr. G. Comandé e S. Sica,Il commercio elettronico, Torino, Giappichelli, 2001; E. Ruggiero, Il contratto tele-matico, Napoli, Simone, 2003; F. Delfini, Contratto telematico e commercio elettro-nico, Milano, Giuffrè, 2002; E. Tosi, Contratto virtuale. Procedimenti formativi eforme negoziali fra tipicità e atipicità, Milano, Giuffrè, 2005; R. Clarizia (a cura di),I contratti e l’informatica, in Trattato dei contratti (dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli),Milano, Utet, 2007; AA.VV., Computer e nuove tecnologie di comunicazione (coord.di F. Bilotta), in P. Cendon (a cura di), I nuovi contratti nella prassi civile e commer-ciale, vol. IX, Milano, Utet, 2004.

17 Cfr. A. Santosuosso e B. Bottalico, Neuroscienze, connessioni e confini del-l’individuo, in «Sistemi intelligenti», 2010, 2, 313 ss.; v. anche Id., Neuroscience, ac-countability and individual boundaries, in «Frontiers in Human Neuroscience»,2009, 3, 45, 1 ss.

Altri tratti ritenuti di particolare delicatezza dagli stessi Autori, che meritanodi essere ricordati e sottolineati sono: la tutela del diritto alla privacy nelle opera-zioni di “mind-reading”; la tutela dell’individuo in relazione alla possibilità di con-trollo della sua mente tramite la soppressione o stimolazione di impulsi (in)deside-rati; la ridefinzione della personalità, nonché del concetto di “proprietà” dellamente; il potenziamento fisico e/o cerebrale limitato ad alcune categorie selezio-nate di soggetti e una possibile nuova stratificazione sociale; la definizione dei cri-teri per stabilire se un paziente sia o meno capace (“competent”) e i riflessi di que-sto accertamento su questioni importanti, come il consenso informato.

18 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, r.g. n. 99/07, Nuvoli, in «Foro it.», 2007,n. 11, 3025.

A commento, con pertinenti osservazioni sull’uso del sintetizzatore vocalequale strumento per la manifestazione di volontà dell’infermo relativamente a di-ritti personalissimi, v. F. Mazza Galanti, Il sintetizzatore vocale e la manifestazionedi volontà del malato, in «Giur. mer.», 2008, n. 9, 2038 ss. Sugli aspetti del casolegati, invece, al ruolo dell’amministratore di sostegno, cfr. G. Pagliani, Trattamentisanitari, fine vita e amministrazione di sostegno, in «Giur. mer.», 2009, n. 7-8,1776 ss.

19 Sullo sfondo del caso, in quanto non direttamente riguardante la richiesta

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amiotrofica20 all’ultimo stadio, completamente immobilizzato aletto e abile solamente a muovere gli occhi.

Il caso è sorto dal fatto che la moglie aveva presentatoistanza di nomina ad amministratrice di sostegno21 al fine diprovvedere alla cura del coniuge e alla gestione dei suoi affari e,in particolare, al fine di rappresentarne all’esterno le volontà, me-diante la lettura delle parole che il marito “formava” attraversola selezione, col solo puntamento dello sguardo, di lettere ripro-dotte su un pannello elettronico di comunicazione.

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di attivazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno a beneficio dell’infermoma pur sempre in posizione di rilevanza per la sua particolarissima delicatezza, sistagliava – come non ha mancato di rilevare A. Ferrato, Il rifiuto delle cure e la re-sponsabilità del sanitario: il caso Nuvoli, in «Responsabilità civile e previdenza»,2009, n. 5, 1148 ss. – la complessa problematica riguardante la liceità e le forme dimanifestazione della volontà di rifiuto di un trattamento sanitario indispensabilealla sopravvivenza, dal momento che il paziente aveva formulato più volte la ri-chiesta di spegnere il respiratore artificiale al quale era collegato. In argomento,nella più recente dottrina, si v. gli studi, ove anche per ampi rinvii bibliografici, di:G. Ferrando, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, in S. Canestrari, G. Fer-rando, M.C. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, in S. Ro-dotà e P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2011, 1865 ss.; S.Canestrari, Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario daparte di paziente competente, ibidem, 1901 ss.; L. D’Avack, Il rifiuto delle cure del pa-ziente in stato di incoscienza, ibidem, 1917 ss.; C.A. Defanti, I trattamenti di soste-gno vitale, in L. Lenti, E. Palermo Fabbris, P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina,in S. Rodotà e P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2011, 581ss. V., altresì A. Nicolussi, Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi delmedico, in M.G. Furnari e A. Ruggeri (a cura di), Rinuncia alle cure e testamentobiologico. Profili medici, filosofici e giuridici, Torino, Giappichelli, 2009, 23 ss.; M.L.Chiarella, Interrogativi sul “diritto al rifiuto delle cure”: consenso e incapacità nellescelte di fine vita, in P. Falzea (a cura di), Thanatos e Nomos. Questioni bioetiche egiuridiche di fine vita, Napoli, Jovene, 2009, 89 ss.

20 Si tratta, principalmente, dei casi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (“SLA”) (omorbo di Lou Gehrig o malattia del motoneurone) e di quelli di “sindrome di de-af-ferentazione”, più conosciuta come “Locked-In Syndrome” (“LIS”), nella quale il pa-ziente ha interrotte tutte le vie motorie e i canali di comunicazione verso l’esterno,rimanendo, però, con la coscienza integra: cfr. AA.VV., The Locked-In Syndrome:What Is It Like to Be Conscious but Paralyzed and Voiceless?, in «Progress in BrainReseach», 2005, vol. 150, 495 ss.

21 Sul quale, cfr. E. Serrao, Persone con disabilità e vecchie discriminazioni:nuovi strumenti di protezione dell’amministrazione di sostegno, in «Giur. mer.»,2010, n. 6, 1523 ss.; M. Nardelli, Il giudice e gli atti personalissimi dei soggetti debolitra riforme incomplete e decisioni necessarie, in «Giur. mer.», 2009, n. 9, 2103 ss.; F.Sassano, La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno, Rimini, Maggioli,2004; G. Ferrando (a cura di), L’amministrazione di sostegno: una nuova forma diprotezione dei soggetti deboli, Milano, Giuffrè, 2005; G. Bonilini e A. Chizzini, L’am-ministrazione di sostegno, Padova, Cedam, 2007; S. Patti (a cura di), L’amministra-zione di sostegno, Milano, Giuffrè, 2005; M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti, L’am-ministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione,Milano, Ipsoa, 2004; S. Vocaturo, L’amministrazione di sostegno: la dignità del-l’uomo al di là dell’handicap, in «Riv. notar.», 2004, 241 ss.; F. Dassano, La tutela del-l’incapace e l’amministrazione di sostegno, Rimini, Maggioli, 2004; G. Autorino

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Nell’affrontare la richiesta, per poi arrivare a respingerla, ilTribunale rileva innanzitutto che un paziente, pur privo, in ra-gione della sua patologia, della capacità di esprimersi a voce ocon segni, ma dotato di integre facoltà di discernimento e diferma volontà, è “in astratto” pienamente titolare, senza alcunaffievolimento, della libertà di autodeterminarsi.

Tuttavia, continua il Tribunale, in mancanza di capacità“materiale” di espressione, l’individuo si vede impedito l’eserci-zio “in concreto” di tale diritto22, tanto in generale, ai sensi degliartt. 2 e 13 Cost.23, quanto con specifico riferimento ai tratta-menti sanitari, a norma dell’art. 32 Cost., con l’ulteriore conse-guenza di vedersi assoggettato all’amministrazione di sostegno(o alla tutela).

La questione, perciò, prosegue il Giudice tutelare, investe di-rettamente il rapporto fra l’uso della tecnica e l’estrinsecazione didiritti costituzionalmente inviolabili che la Repubblica riconosce,e di cui è tenuta, il più possibile, a garantire al titolare l’effettivoe diretto godimento ed esercizio.

Il compito che l’ordinamento deve porsi, ai sensi dell’art. 3,comma secondo Cost., anche al fine di tutelare la dignità dellapersona di cui all’art. 2 Cost., è dunque quello di valutare se l’ap-parato biomedicale di comunicazione alternativa e assistita co-stituisce un mezzo congruo ed opportuno per rimuovere l’osta-

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Stanzione e V. Zambrano (a cura di), Amministrazione di sostegno. Commento allalegge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, Ipsoa, 2004.

Cfr., in giurisprudenza, per l’inquadramento dell’istituto e per alcune sue in-teressanti applicazioni: Corte cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 51; Corte cost., sent.9 dicembre 2005, n. 440, che ritiene non fungibili gli istituti dell’interdizione e del-l’inabilitazione con quello dell’amministrazione di sostegno; Cass., sez. I civ., sent.1 marzo 2010, n. 4866; Cass. sez. I civ., sent. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., sez. Iciv., sent. 12 giugno 2006, n. 13584; Trib. Cassino, decr. 1 dicembre 2009; Trib.Trani, decr. 28 ottobre 2009, n. 953; Trib. Varese, sez. I, decr. 6 ottobre 2009; Trib.Bari, sez. I, decr. 5 settembre 2008; Trib. Bologna, decr. 4 gennaio 2008; Trib. Bari,sez. I, decr. 3 maggio 2008, n. 1093.

22 Lo stretto collegamento esistente fra volontà e partecipazione dei soggettiinteressati ed esercizio dei diritti, quale fondamento filosofico ed antropologico deidiritti stessi, almeno quelli di prima generazione, è ricostruito in chiave storica esviluppato in prospettiva attuale con interessanti rilievi da A. Facchi, Diritti fanta-sma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti, in «Ragion Pratica»,2008, n. 2, 317 ss.

23 Cfr. Corte cost., sent. 27 giugno 1996, n. 238; Corte cost., sent. 15 dicembre2008, n. 438. In dottrina, v., segnatamente, R. Balduzzi e D. Paris, Corte costituzio-nale tra consenso informato e ripartizione delle competenze legislative, in «Giur.cost.», 2008, 4953 ss., nonché per l’attenta e suggestiva ricostruzione del più ampioquadro costituzionale di riferimento del governo del corpo, P. Veronesi, Uno sta-tuto costituzionale del corpo, in S. Canestrari, G. Ferrando, M.C. Mazzoni, S. Ro-dotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., 137 ss.

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colo che impedisce al menomato, a causa della sua malattia, diesprimersi in modo autonomo, limitandone di fatto la libertà edeterminando una situazione di disuguaglianza rispetto agli al-tri cittadini, in particolare nei confronti di quelli che, oltre adavere piena capacità, sono anche in grado di esprimersi, graziealla conservata funzionalità del corpo, con le parole o al limitecoi gesti, e perciò sono abili ad esercitare in prima persona iloro diritti e interessi senza sostituzione da parte di altri.

Questa valutazione va condotta in sede di esame della ri-chiesta di attivazione dell’istituto di protezione, preliminar-mente alla nomina dell’amministratore. Se, infatti, il malato ègiuridicamente considerato in grado di esprimere la propria vo-lontà direttamente, usando il mezzo comunicativo elettronico,non sussiste la necessità di ricorrere all’amministrazione di so-stegno. In questo caso, infatti, nessuna figura terza è richiestaper rappresentare all’esterno le volontà dell’infermo, né, tantomeno, per sostituirsi al suo volere.

Affinché il dispositivo di comunicazione possa essere consi-derato uno strumento legalmente atto all’estrinsecazione dellevolontà della persona che si ritrova in uno stato di conservatasola motilità oculare, tre particolari condizioni debbono esseresoddisfatte, sempre secondo il Giudice tutelare sassarese.

La prima condizione è che il macchinario, all’esito di unaprocedura tecnica di controllo appositamente esperita24, sia rico-nosciuto “idoneo” a rilevare, in modo conforme a quanto effetti-vamente voluto, il movimento posto in essere dal paziente checostituisce l’unico, minimale, veicolo di espressione impiegabiledalla persona25.

La seconda condizione è che l’interfaccia non sia eccessiva-mente “onerosa” in termini psicofisici dal punto di vista dell’ap-prendimento e dell’uso, in modo tale da costituire un ragionevole

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24 Nel caso Nuvoli, infatti, il perito che ha provato su di sé il sintetizzatore vo-cale, ha espressamente dichiarato che lo stesso, dopo apposita calibrazione, era ingrado di attivare esattamente la lettera fissata, di correttamente formare la se-quenza che costituiva la parola validata e di riprodurre in modo sintetico il suonocorrispondente al vocabolo scelto, in modo tale da renderlo udibile agli astanti: cfr.Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, r.g. n. 99/07, cit.

25 Ritiene R. Sacco, Art. 1350 (commento), in P. Cendon (a cura di), Commen-tario al codice civile, Milano, Giuffrè, 2010, 129-130 che la “minima” forma di ma-nifestazione di volontà consista in un’espressione (oppure in una dichiarazione, seformulata mediante il linguaggio) adottata con mezzi semantici qualificati, desti-nati tipicamente ad esprimere la volontà dell’emittente, in modo tale da rendere deltutto superflue illazioni più complesse, da parte del ricevente, sul messaggio comu-nicato.

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e proporzionato mezzo di rimozione della condizione ostativa alpieno e diretto esercizio di diritti e interessi dell’individuo me-nomato26.

Infine, la terza condizione è che la volontà espressa attra-verso il “medium” tecnologico sia sicuramente “riconducibile” alsoggetto dal quale promana27: a tal proposito, applicando in viaanalogica le disposizioni concernenti il testamento del muto28, ilTribunale ha imposto la presenza di due testimoni, maggiorennie capaci, durante l’uso dell’apparecchiatura.

3. Il sintetizzatore vocale azionabile col puntamento degli oc-chi impiegato nel caso riferito si basa pur sempre su un residuodi motilità di una parte del corpo29. Quando invece il dispositivodi comunicazione arriva ad essere così avanzato e potente daservirsi del solo segnale “biometrico cerebrale”, consapevolmentee volontariamente modulato, ulteriori condizioni debbono es-sere considerate, oltre a quelle poste dal Tribunale di Sassari.

Innanzitutto, quando la modalità comunicativa è resa possi-bile dall’applicazione di un’interfaccia “cervello-computer” in as-sociazione ad un compito di modulazione del pensiero di tipoesclusivamente “binario”, occorre che il “dialogo” che si instaurafra il paziente e i terzi sia elaborato in maniera tale da poter es-sere congruamente oggetto di risposte, da parte del malato, insenso puramente affermativo o negativo, o, in ogni caso, discelte “nette” fra due formule distinte, senza possibilità di ambi-guità.

Il mezzo comunicativo non consente, infatti, al soggetto diesprimersi mediante più articolate sfumature, trattandosi di uno

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26 In altre parole, il Giudice tutelare deve valutare fino a che punto il malato,una volta messo in condizioni di servirsi dell’interfaccia comunicativa, acquista lacapacità di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, anche tenuto contodella difficoltà e dell’impatto che l’uso ripetuto della macchina può comportaresulla sua condizione di salute complessiva: così Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007,r.g. n. 99/07, cit.

27 Sui problemi che pone l’identificabilità o riconducibilità della dichiara-zione (contrattuale) veicolata attraverso un mezzo informatizzato alla volontà deldichiarante, si v., per tutti, in dottrina, R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, t. I, IIIed., in R. Sacco (dir.), Trattato di diritto civile, Torino, Utet, 2004, 134 ss.

28 Considerato, invero, che un paziente affetto da sclerosi laterale amiotroficanon è in grado di parlare per l’impossibilità dell’impulso nervoso proveniente daicentri cerebrali del linguaggio di raggiungere e attivare gli apparati muscolari ser-venti la fonazione.

29 Tanto da non essere qualificabile, a stretto rigore, come una vera e propria“Brain-Computer Interface” (“BCI”), quanto piuttosto da essere ascrivibile nella piùgenerale categoria delle “Human-Computer Interface(s)” (“HCI”).

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strumento assai diverso sia da un sintetizzatore vocale basatosulla selezione di tutti i caratteri alfanumerici riprodotti su unoschermo luminoso, sia da un’interfaccia “cervello-computer” ca-pace di presentare sequenze complete di lettere selezionabili, divolta in volta, con la modulazione dell’attività neuronale.

Questa possibile specificità della comunicazione “neuro-tec-nologica” ha rilievo tanto nel rapporto terapeutico quanto, in ge-nerale, con riferimento a tutte le altre manifestazioni di volontàgiuridicamente rilevanti. Ove, perciò, i quesiti ai quali il pa-ziente è tenuto a rispondere per esprimere la propria volizione,non possano essere formulati in modo da permettere una replicaattendibile attraverso un “codice” fortemente semplificato, l’at-trezzatura “neuro-biomedica” non sarà riconoscibile quale mez-zo di comunicazione idoneo ad assicurare risposte valide sotto ilprofilo legale, con la conseguenza che si dovrà procedere all’ap-plicazione degli istituti di sostituzione della volontà del soggettoprivo di autonomia.

L’abbandono della forma di manifestazione della volontàmediante atti comunque di tipo motorio (anche al livello minimodel movimento degli occhi, come accade col sintetizzatore vo-cale attivabile con lo sguardo) a favore degli atti di tipo esclusi-vamente mentale – che potrebbero, perciò, essere qualificati “attiimmoti”30 – implica, poi, di affrontare, fino in fondo, l’aspetto re-

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30 Si deve a R. Sacco, Il diritto muto, in «Riv. dir. civ.», 1993, I, 689 ss. e Id.,Antropologia giuridica, Bologna, il Mulino, 2007, 183-192 e 295 ss. l’individuazione,la definizione e la ricostruzione concettuale della categoria degli “atti muti”, con-trapposti agli “atti parlati”, quali dichiarazione e consenso, e consistenti in stru-menti di autonomia per mezzo dei quali un soggetto dà vita ad una certa relazionegiuridica senza far ricorso alla parola, ma soltanto mediante un comportamento diesecuzione del rapporto giuridico che vuole costituire.

Secondo l’Autore, si tratta di atti tuttora presenti in alcuni settori del dirittodelle società avanzate (quali l’occupazione, il possesso o l’abbandono della cosa, laconsegna, l’accettazione tacita di eredità, l’accettazione tacita del mandato, la di-stribuzione automatica di prodotti, la convivenza more uxorio, …) ma di indubbiorilievo e di più ampio impiego nel diritto arcaico, vuoi in quello dell’uomo primi-tivo prima dell’adozione del linguaggio, vuoi, successivamente, in quello che rego-lava gli agglomerati semplici di raccoglitori e cacciatori (il riferimento è all’appro-priazione dei frutti del raccolto mediante l’apprensione degli stessi, alla loro ces-sione mediante la consegna silenziosa, alla divisione e distribuzione del bottinodella caccia, ai gesti rituali costitutivi di rapporti interpersonali, …); d’altronde, av-verte lo stesso R. Sacco, op. ult. cit., 195, «al diritto dell’uomo dell’informatica sog-giace il diritto dell’uomo delle origini».

La proposta di qualificare come “atti immoti” gli atti puramente mentali uti-lizzati nella comunicazione attraverso un’interfaccia “cervello-computer” traespunto dalla teoria richiamata.

La dottrina dell’atto autonomo muto, infatti, mette pienamente in luce l’esi-stenza, ed invita a considerare con attenzione la rilevanza nel mondo del diritto, di

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lativo alla “conformità” dell’attività mentale compiuta dal sog-getto e captata dalla macchina “neuro-tecnologica” con l’intimavolizione della persona.

Mentre, infatti, la “trasduzione” motoria della volizionecomporta un elevato grado di controllo da parte dell’individuosia del movimento in sé, sia del “feed-back” dell’azione effettuata,riducendo il margine di errore nell’apprezzamento di quanto co-municato, tutto questo potrebbe non avvenire allo stesso modorispetto all’attività di “puro pensiero”.

Si tratta di una questione che spetta prima di tutto alle neu-roscienze affrontare ma che non manca anche di riflessi giuri-dici. Non è un caso che, all’epoca, il Giudice tutelare di Sassariabbia ritenuto elemento rilevante, ai fini dell’ammissibilità delsintetizzatore vocale quale “nuncius” della volontà del malato, ilfatto che lo strumento possedesse una specifica funzione di “con-trollo-conferma” finale delle lettere selezionate, tale da permet-tere all’infermo, prima che il vocabolo composto venisse pro-nunciato dalla voce sintetica, di verificare direttamente da sé la

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tutta una serie di atti di autonomia privata giuridicamente efficaci che non si ser-vono del linguaggio. Sotto quest’aspetto, la volontà che si manifesta attraverso i re-centi avanzamenti delle neuroscienze presenta proprio la caratteristica di non ri-chiedere affatto l’uso della parola.

Tuttavia, l’ “atto muto”, per quanto non verbale, si estrinseca pur sempre nelcompimento di gesti o movimenti del corpo esteriormente percepibili, tant’è veroche esso viene definito “muto”, ma non “immobile”. La “modulazione del pen-siero”, che costituisce lo strumento per la manifestazione di volontà resa possibiledalle “BCI”, è invece tale da non implicare, secondo quanto sottolineato in testo (v.anche supra, § 1), il compimento di alcun movimento. Ne consegue la difficoltà diqualificare gli atti in questione soltanto come “muti” e il conseguente bisogno di in-dicarli anche come “immoti” proprio al fine di meglio mettere in risalto tale loropeculiare caratteristica. V. anche infra, nn. 41 e 59.

Nell’ambito di un’ulteriore riflessione sviluppata sempre sugli atti muti, P. DiLucia, Il linguaggio dell’atto muto, in R. Caterina (a cura di), La dimensione tacitadel diritto, Napoli, Esi, 2009, 119 ss. ha introdotto la distinzione fra “atti essenzial-mente muti”, per i quali il compimento dell’atto materiale è condizione necessariae allo stesso tempo sufficiente affinché l’effetto giuridico si produca (come nel casodell’occupazione a seguito della materiale apprensione dell’oggetto), e “atti acciden-talmente muti”, i quali possono, invece, essere sostituiti con formule verbali senzache venga meno la produzione di effetti giuridici (come accade con l’accettazionedi un’ordinazione che può essere “sostituita” da una “dichiarazione” che esprima lastessa volontà anche in mancanza della materiale ricezione della merce).

Volendo applicare questa classificazione anche agli “atti immoti”, questi ul-timi sarebbero da considerarsi come “accidentalmente” immoti. È vero, infatti, chela manifestazione di volontà espressa mediante una “BCI”, che costituisce stru-mento per l’esercizio del diritto di autodeterminazione del soggetto, non può esseresostituita da un atto verbale o gestuale produttivo di analoghi effetti giuridici, maquesto soltanto “accidentalmente”: a causa, cioè, della “materiale” impossibilitàdella persona, dovuta alla menomazione fisica di cui è afflitta, di servirsi della voceo dei gesti.

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corrispondenza delle operazioni di elaborazione compiute dallamacchina a quel che aveva voluto “esprimere”.

Appare, dunque, necessario che anche il sistema di intercon-nessione “Brain-Computer” impiegato per instaurare il “canale”comunicativo col soggetto menomato sia configurato in mododa permettere non soltanto un “test” di controllo sulla capacitàdell’apparecchio di veicolare la volontà, che coinvolga soggettiterzi e sani, ma pure una forma di “verifica” da parte dellostesso utilizzatore della rispondenza alla propria volizione delmessaggio “espresso” dall’attività di “pensiero” rilevata dallamacchina.

4. La decisione del Tribunale di Sassari si caratterizza, come siè visto, per una significativa affermazione del diritto di autode-terminazione della persona menomata nelle diverse situazioni escelte della vita, nel quadro di un altrettanto incisivo riconosci-mento dei valori della dignità umana e dell’identità personaledel soggetto, e di un parimenti forte contrasto alla discrimina-zione e alla difficoltà di inclusione sociale fondate su una condi-zione di deficienza individuale.

In questa prospettiva, la pronuncia appare agevolmente ri-conducibile non soltanto nell’alveo degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.richiamati dal magistrato, ma altresì dell’art. 38 Cost. e delleprevisioni della legge-quadro n. 104 del 1992 per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate31. A

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31 La legge impone alla Repubblica di garantire il pieno rispetto della dignitàumana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata; di promuo-verne la piena integrazione sociale, prevenendo e rimuovendo le condizioni invali-danti che ne impediscono il pieno sviluppo della personalità; di assicurare il rag-giungimento, da parte del soggetto afflitto da minorazioni fisiche, psichiche e sen-soriali, della massima autonomia possibile e la realizzazione dei suoi diritti civili,politici e patrimoniali, nonché di perseguire il suo recupero funzionale e sociale,mediante appositi interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione.

Tali obiettivi possono essere conseguiti anche garantendo alla persona handi-cappata l’accesso ad appositi strumenti e sussidi tecnici, quali protesi, dispositiviinformatici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possi-bilità di integrazione (si v. a riguardo, la legge n. 4 del 2004, contenente le disposi-zioni per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici al fine di poterusufruire di tutte le fonti di informazione e relativi servizi con particolare riguardoa quelli della pubblica amministrazione, e l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decretolegislativo n. 281 del 1997, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento eBolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vin-colate ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 per la rea-lizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno2009, spec. 5). V., in dottrina, la recentissima, sistematica trattazione di A. Venchia-rutti, I diritti delle persone disabili, in S. Canestrari, G. Ferrando, M.C. Mazzoni, S.Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., 173 ss.

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livello europeo32, i principî di diritto ribaditi nel decreto del Giu-dice tutelare risultano rispondenti agli artt. 1, 3, 21 e 26 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’UE33 e agli artt. 1 e 2 dellaConvenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina34.

La ricostruzione del quadro giuridico di riferimento relativoal riconoscimento di validità alla volontà espressa mediante il“medium” comunicativo tecnologico compiuta nel caso sassa-rese, con la sua forte connotazione nel senso della promozionedell’autonomia del soggetto con gravissima menomazione, èsenz’altro condivisibile e vale in larga parte anche qualora si ri-corra ad un’interfaccia “cervello-computer” invece che ad un sin-tetizzatore vocale basato sul movimento oculare.

Tuttavia, le specifiche caratteristiche e i molteplici tratti dinotevole delicatezza che presentano i nuovi dispositivi di inter-connessione fra computer e cervello, in uno con le condizioni dipeculiare e spiccata “vulnerabilità”35 delle persone sulle quali gli

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32 L’ordinamento italiano si colloca all’interno di un sistema molto complesso,connotato, fra l’altro, da una tutela “multi-livello” dei diritti. Per un’analisi in pro-fondità di questa tematica con suggestive e preziose indicazioni di riflessione, v. P.Bilancia, Exogenus influences on the implementation and the interpretation of theConstitution, in «Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie», 2008, n. 3; della stessaAutrice, si v. Id., Possibili conflittualità e sinergie nella tutela dei diritti fondamentaliai diversi livelli istituzionali, in P. Bilancia e E. De Marco (a cura di), La tutela mul-tilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano,Giuffrè, 2004, 113 ss. Con riferimento al campo specifico della bioetica, v. A. Bom-piani, A. Loreti Berthè, L. Marini, Bioetica e diritti dell’uomo nella prospettiva del di-ritto internazionale e comunitario, Torino, Giappichelli, 2001; L. Marini, Il dirittointernazionale e comunitario della bioetica, Torino, Giappichelli, 2006.

33 Ora dotata di pari valore giuridico rispetto ai trattati europei, ai sensi del-l’art. 6 TUE, così come modificato dal Trattato di Lisbona. Cfr. P. Bilancia e M.D’Amico (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, Giuffrè,2009.

34 Per quanto essa non risulti ancora pienamente operativa in Italia, man-cando sia l’atto ufficiale di ratifica da parte del Presidente della Repubblica, nono-stante l’autorizzazione concessa dalle Camere con la legge n. 145 del 2001 e succes-sivamente ribadita dalla legge n. 17 del 2007, sia i decreti legislativi di adegua-mento del diritto nazionale alle previsioni convenzionali, nonostante le delegheconferite al Governo nelle stesse due leggi. Peraltro, merita osservare che la giuri-sprudenza, costituzionale e di legittimità, ritiene che, pur in assenza del suo in-gresso formale nell’ordinamento giuridico interno, la stessa fonte convenzionalepossa avere una valenza di ausilio nell’interpretazione delle disposizioni statali, an-che di livello costituzionale, nei limiti in cui sia a queste stesse conforme. Sia con-sentito, in proposito, il rinvio a F.G. Pizzetti, La delega per l’adattamento dell’ordina-mento italiano alla Convenzione di Oviedo tra problemi di fonti ed equilibri istituzio-nali: un nuovo “cubo di Rubik”?, in «Rass. parl.», 2007, n. 3, 585-608.

35 Particolare attenzione alla “vulnerabilità” quale principio cardine del dibat-tito bioetico e biogiuridico, alla stessa stregua di quelli di autonomia, dignità e in-tegrità, è stata data dalla Barcelona Declaration on Policy Proposals to the EuropeanCommission on Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, adottata, nel 1998,dai partecipanti al Biomed II Project.

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apparecchi in questione possono essere impiegati a fini comuni-cativi, comportano di riflettere anche sulle maggiori esigenze diprotezione degli stessi individui36.

Non a caso, recente dottrina37 ha invitato ad avviare un di-battito in merito alla previsione di “strumenti di garanzia”, ancheinnovativi, utili ad assicurare la libertà di scelta dei malati coin-volti negli esperimenti neuroscientifici e la possibilità di unasorta di “opting out” dalla “connessione” con le interfacce “cer-vello-computer”, specialmente quando queste assumono caratte-ristiche di particolare invasività, in modo tale da difendere la“sovranità” dell’uomo sui propri “confini biologici e relazio-nali”38 nei confronti del potere delle nuove “bio-macchine”“neuro-tecnologiche”39.

In quest’ottica, può essere utile un richiamo alla Conven-zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi-lità40, da poco entrata a far parte dell’ordinamento interno inforza della legge n. 18 del 2009. La Convenzione, infatti (in par-ticolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 12, 25 e 26), da un lato, impegna leParti contraenti a garantire e promuovere il pieno ed uguale go-

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36 In una prospettiva più ampia, si colloca la riflessione di P.G. Monateri,Verso un capitalismo non liberale? Come guerra e tecnologia rischiano di prevaleresui valori liberali, in «Biblioteca della Libertà», 2009, n. 104 (on line), 13, secondocui l’uso delle tecnologie di rilevazione dell’attività cerebrale che non avvenga conadeguate garanzie dell’ “habeas mentem” del soggetto può comportare inaccettabili“incursioni tecnologiche” nella sfera intima della persona.

37 Così espressamente A. Santosuosso e B. Bottalico, Neuroscience e diritto:una prima tappa, in A. Santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Pavia, I-bis, 2009, 28.

38 Cfr. A. Santosuosso e B. Bottalico, Neuroscienze, connessioni e confini del-l’individuo, cit., 321: la prospettazione in termini di “sovranità” del potere di deli-neare i termini “biologico-relazionali” della persona di fronte alla capacità di “in-terconnessione” fra uomo e macchina che le “Brain-Computer Interface(s)” offrono,in luogo degli stabili bastioni posti dalla natura, è proposta dagli stessi Autori.

Sui “confini” del corpo nelle relazioni col “potere”, si v., in particolare, l’in-teressante analisi da poco svolta da B. Magni, I confini del corpo, in S. Canestrari,G. Ferrando, M.C. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit.,29 ss.

39 I rapporti fra nuove biotecnologie e quadro costituzionale sono scanda-gliati da G.F. FERRARI, Biotecnologie e Diritto costituzionale, in «Dir. pubbl. comp.eur.», 2002, n. 4, 1563-1586.

40 Si v., per un’analisi dei diversi profili di rilievo della Convenzione: N. Fog-getti, Diritti umani e tutela delle persone con disabilità: la Convenzione delle NazioniUnite del 13 dicembre 2006, in «Riv. Cooper. giur. intern.», 2009, 98 ss.; A. De Ami-cis, La l. 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui di-ritti delle persone con disabilità: i principî e le procedure, in «Giur. mer.», merito,2009, 2375 ss.; F. Seatzu, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilità: diritti garantiti, cooperazione, procedure di controllo, in «Dirittiumani e diritto internazionale», 2009, 259 ss.; L. Simonetti, La Convenzione ONUsui diritti dei disabili, in «I diritti dell’uomo», 2007, 72 ss.

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dimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da partedelle persone disabili, con significativa attenzione al riconosci-mento della loro capacità giuridica e alla tutela della loro auto-nomia individuale in tutte le fasi dell’esistenza, anche attraversoil ricorso a forme di “comunicazione migliorativa e alternativa”basate sul “linguaggio non verbale” e sulle nuove tecnologie disostegno alla comunicazione. Dall’altro lato, lo stesso Atto inter-nazionale impone agli Stati firmatari di assicurare, in ogni caso,che le misure relative all’esercizio dei diritti e alle manifesta-zioni di volontà delle persone con disabilità siano assistite daapposite ed efficaci “garanzie” per prevenire “abusi”.

Nel campo dell’applicazione di interfacce “cervello-compu-ter” per finalità comunicative, questa sorta di “funzione di garan-zia” può spaziare dalla verifica dell’effettiva imputabilità in capoall’assistito della manifestazione di volontà captata dall’interfac-cia, a forme ancor più robuste di tutela della libertà di autode-terminazione del soggetto nell’interrelazione coi terzi e i medici.Nell’ambito di queste ultime forme, si segnala, in particolare, ilvigilare, naturalmente interagendo col personale sanitario e congli esperti di biotecnologie informatiche, sulle condizioni di ap-plicazione del dispositivo elettronico e sulla correttezza dei ri-sultati delle operazioni di comunicazione compiute, anche ri-spetto al “feed-back” del malato (soprattutto quando il codice co-municativo è ridotto a poche opzioni, o solamente a duealternative)41; l’assicurare il rispetto delle decisioni comunicate

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41 Nell’ambito di uno studio sull’ “atto muto” (v. supra, n. 30), G. Lorini, Se-miotica dell’atto muto, in R. Caterina (a cura di), La dimensione tacita del diritto,cit., 129 ss. ha sottolineato che la circostanza che l’atto muto sia “non-parlato”«non implica che esso sia un atto non-segnico (cioè un atto che non presuppone unsistema di segni, cioè un codice semiotico)» comune fra i soggetti della relazionecomunicativa, per quanto rudimentale tale codice possa essere come ricorda R.Sacco, Antropologia giuridica, cit., 189: «Si possono immaginare rantoli, battiti dimani o denti, urla prodotte dall’uomo in stato di stress in virtù del sistema limbico.Questi suoni non sono duttili, non possono esprimere un numero elevatissimo distati d’animo, ma possono pur sempre dar luogo a una lingua».

Tali considerazioni valgono pure per l’ “atto immoto” (v. supra, § 3 e n. 30 e in-fra, n. 59).

Per quanto, infatti, tale tipo di atto sia non soltanto “non-parlato”, come lo èl’atto muto, ma altresì, a differenza dell’atto muto, pure “non-gestuale”, esso è non-dimeno dotato di una carica di significato, dal momento che si inscrive all’internodi un codice comunicativo prestabilito. Come indicato in testo (v. supra, § 1), in-fatti, allo scopo di poter instaurare una modalità di comunicazione correttamenteinterpretabile, è necessario che l’attività d’immaginazione del movimento posta inessere dal soggetto menomato, e rilevata e decodificata dall’interfaccia neurotecno-logica, segua puntualmente un “codice” fissato in sede di progettazione della mac-china e di predisposizione dell’esperimento comunicativo, impartito alla persona eda quest’ultima appreso.

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attraverso l’interfaccia, ivi comprese quelle di “rinuncia” a ser-virsi del dispositivo, e così via.

Ne consegue che, nonostante attraverso l’interfaccia “cer-vello-computer” il soggetto possa essere messo in condizioni diprovvedere (magari in modo molto limitato) all’esercizio auto-nomo e in prima persona dei propri diritti e interessi, non èescluso che lo stesso individuo abbia bisogno di essere “affian-cato” da una figura di “protezione”.

In altri termini, anche qualora il dispositivo “neuro-infor-matico” sia riconosciuto mezzo idoneo a veicolare validamenteall’esterno la volontà del malato, potrebbe essere opportuno l’in-tervento di un soggetto la cui attività non abbia per scopo né lasostituzione della volontà dell’assistito, né l’esercizio di compitidi rappresentazione della medesima volontà nei rapporti giuridicicoi terzi, bensì la protezione dell’individuo menomato nei con-fronti del dispositivo neuro-tecnologico.

Dato atto che nell’ordinamento giuridico una figura del ge-nere non è espressamente prevista (d’altra parte, le interfacce“cervello-computer” sono tecnologie ancora “di frontiera”), l’am-ministrazione di sostegno appare l’istituto di diritto vigente che,in certa misura, maggiormente si avvicina a questa ipotesi, siapure in base a una lettura indubbiamente molto innovativa delladisciplina stabilita dalla legge n. 6 del 2004.

Il soggetto, infatti, pur gravemente menomato in ragionedella sua inabilità fisica (in caso di deficit neuromotorio) o dellasua debolezza intellettiva e cognitiva (in caso di compromis-sione parziale delle facoltà mentali), acquista, proprio graziealla “connessione” col dispositivo “neurotecnologico”, una certacapacità comunicativa che, salva ovviamente la valutazione casoper caso, sembra porre alcuni dubbi sull’inevitabilità di ricorrerealle altre, molto più drastiche, forme di incapacitazione previstedal Capo II del Titolo XII del Libro Primo del Codice civile. Ilche, appunto, spinge a ritenere che anche in questi casi, proprioper evitare misure più radicali e per assicurare comunque ade-guata “protezione”, l’istituto più utile sia proprio l’amministra-zione di sostegno.

5. L’estensione della figura dell’amministratore di sostegno an-che ad ipotesi in cui essa deve svolgere essenzialmente funzionidi “garante” o di “protezione” richiede, peraltro, di superare al-cune difficoltà che la vigente legislazione sembra porre.

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Una parte della dottrina42, infatti, ha sostenuto che la solamenomazione fisica, non accompagnata anche da un affievoli-mento delle capacità intellettive, non basta ad integrare i pre-supposti per il ricorso all’amministrazione di sostegno. Si so-stiene, infatti, che colui che si trovi in tale stato può servirsi, perla cura dei propri affari, di altri istituti di diritto civile che pre-sentano il vantaggio di essere liberamente attivabili e conforma-bili dal soggetto, quali il mandato o la procura, oppure il rap-porto di lavoro subordinato, quando vi sia la necessità di essereaccuditi e assistiti nella vita quotidiana.

Si osserva, inoltre, che potrebbe apparire persino poco ra-gionevole che, proprio nel momento in cui una persona vienemessa (anche solo parzialmente) in condizione di potersi auto-determinare, si debba nondimeno ricorrere ad un istituto che,secondo la stessa dottrina, pur sempre comporta una certa qualcompressione della capacità di agire.

Senza contare, infine, che l’amministratore dovrebbe svol-gere, nella prospettiva qui considerata, delle funzioni molto di-verse dalla cura patrimonî della persona che, sempre stando allamedesima dottrina, risulterebbe centrale nella configurazionecodicistica dell’istituto.

Sono rilievi e considerazioni senz’altro significativi. È, però,difficile mettere in dubbio che le condizioni in cui versa la per-sona costretta a far ricorso addirittura ad un’interfaccia “cer-vello-computer” per poter avviare un canale comunicativo nonsiano tali da integrare i requisiti indicati all’art. 404 cod. civ.Questo avviene senz’altro quando il malato rivela anche unostato di non piena capacità cognitiva ma si verifica pure nei casiin cui il deficit sia di tipo “neuromotorio”.

Va ricordato, infatti, che l’art. 404 cod. civ. individua, qualecondizione per l’attivazione dell’amministrazione di sostegno,anche la “sola” menomazione fisica, tant’è che altra parte delladottrina43 e alcune pronunce giurisprudenziali, rese in senso op-

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42 G. Bonilini in G. Bonilini e F. Tommaseo, Dell’Amministrazione di sostegno,in P. Schlesingher (fond.) e F.D. Busnelli (dir.), Codice civile commentato, Milano,Giuffrè, 2008, 90 ss.; S. Delle Monache, Amministrazione di sostegno, in L. Balestra(a cura di), Della Famiglia, in E. Gabrielli (dir.), Commentario al Codice civile, Mi-lano, Utet, 2009, 169 ss.

43 C.M. Bianca (a cura di), Diritto civile, II ed., vol. 1, La norma giuridica - Isoggetti, Milano, Giuffrè, 2002, 119; G. Morello, L’amministrazione di sostegno (dalleregole ai principî), in «Riv. notar.», 2004, 227; G. Ferrando, Il beneficiario, in S. Patti(a cura di), Quaderni famiglia, v. IV, Milano, Guffrè, 2005, 39; U. Roma, L’ammini-strazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione, in«La Nuova Giur. Civ. Comm.», sez. II, 2004, 1020 ss.

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posto a quella del Tribunale di Sassari44, hanno ritenuto chel’istituto dell’amministrazione di sostegno sia azionabile purenei casi in cui l’incapacità a curare i propri diritti e interessi èdovuta “solamente” ad una deficienza motoria che implica unsemplice “affievolimento” della qualità della vita di relazione.

Da questo punto di vista, nelle circostanze in cui si deve ri-corre all’interfaccia “cervello-computer” per comunicare le pro-prie volontà si è indubbiamente in presenza di stati decisamentepiù gravi di menomazione, non transitori, né ascrivibili ad assaipiù blande forme di solitudine, di disagio, di limitata costrizionefisica, di senescenza o di difficoltà di deambulazione.

L’amministrazione di sostegno possiede, inoltre, le caratteri-stiche di essere ampiamente modulabile e di potersi adattarealla situazione concreta. Inoltre, e soprattutto, dà al beneficiariola facoltà di segnalare la persona nella quale ripone fiducia perlo svolgimento del ruolo di garanzia, esprimendo alcune “indica-zioni” per l’espletamento di tale compito di protezione. In que-sto senso, l’istituto “condivide” coi negozi della rappresentanzaliberamente conformabili dal privato alcuni, significativi, trattidi valorizzazione della sfera di autodeterminazione della per-sona fisica per quanto riguarda la scelta del rappresentante e icontenuti dell’incarico gestorio.

A differenza di tali negozi, però, l’amministrazione di soste-gno prevede, per legge, un intervento obbligatorio ed esclusivodel Giudice tutelare tanto nella fase dell’attivazione, quanto inquella di definizione, esecuzione e controllo del compito di pro-tezione. Intervento, questo, che appare rispondente a quella ne-cessità di assicurare un livello particolarmente elevato di prote-zione del soggetto gravemente menomato (serventesi di un’inter-faccia “cervello-computer” per comunicare) che la Repubblica ètenuta a garantire, in base agli artt. 2, 3 e 13 Cost., agli artt. 1, 3e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Conven-zione sui diritti delle persone con disabilità (segnatamente al-l’art. 4)45.

Nella peculiare prospettiva di cui si tratta, poi, l’amministra-zione di sostegno avrebbe una natura non incapacitante46, dato

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44 Trib. Pinerolo, decr. 9 novembre 2004; Trib. Bari, decr. 15 giugno 2004;Trib. Modena, decr. 17 maggio 2006.

45 Cfr. E. Calò, L’amministrazione di sostegno, Milano, Giuffrè, 2004, 75.46 Sulla quale recentemente, v. M. Palombi, Articolo 409, in G. Perlingeri (a

cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, III ed., Napoli,Esi, 2010, 1269-1270.

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che l’amministratore sarebbe, nella fattispecie, dotato di un fa-scio di poteri non “sostitutivi”, né “concorrenti” rispetto a quellidell’interessato relativamente al compimento di uno o più attigiuridici individuati, ma in certo senso “complementari”, rispettoa quelli del soggetto. All’amministratore spetterebbe, infatti,esercitare dei poteri previsti proprio a garanzia che il menomatopossa, attraverso il “medium neuro-tecnologico”, autonoma-mente e correttamente godere delle proprie prerogative gestorie.

L’attività svolta dall’amministratore di sostegno sarebbe, in-fine, riconducibile ad una forma particolare di “assistenza” al-l’interessato, come prevede la legge all’art. 408 cod. civ. Un’assi-stenza non relativa (va da sé) alla “cura patrimonî” bensì alla“cura personæ”; quest’ultima considerata non tanto con riguardoal soddisfacimento di “bisogni” o “esigenze” specifici del benefi-ciario, quanto piuttosto alla salvaguardia della stessa capacità“relazionale” dell’assistito coi terzi47. Va sempre tenuto presente,infatti, che l’interfaccia “cervello-computer” viene impiegata pro-prio per rendere possibili forme di “comunicazione” in condi-zioni particolarissime.

Oltre che per l’espletamento di questa funzione di garanzia,l’intervento dell’amministratore di sostegno potrà rendersi ne-cessario per il compimento di tutti quegli atti giuridici per iquali è richiesta una formulazione scritta per la loro validità oper la loro natura48 in tutti i casi in cui l’interfaccia comunica-

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47 A supporto della tesi espressa, si v. P. Martinelli, Interdizione e amministra-zione di sostegno, in G. Ferrando (a cura di), L’amministrazione di sostegno. Unanuova forma di protezione dei soggetti deboli, cit., 136, secondo cui l’amministra-zione di sostegno si colloca «al di fuori dell’orizzonte limitato delle prerogative delsoggetto giuridico, ed allargato finalmente ad una concezione relazionale dellaprossimità con altri soggetti vicini» e dà piena «rilevanza al valore degli affetti»,realizzando quindi «una nuova relazione di protezione», «un nuovo legame parti-colare tra soggetti, che non può essere descritto senza fare ricorso alla qualità deisentimenti e delle attenzioni». La possibilità che l’istituto dell’amministrazione disostegno venga utilizzato anche con finalità di ausilio e vigilanza specifici perquanto riguarda la sfera “relazionale” della persona è stata sostenuta, con lucideargomentazioni, da P. Cendon in diversi contributi: si v., ancora recentemente, in-sieme a R. Rossi, L’amministrazione di sostegno, Milano, Utet, 2009.

48 Sulla forma del negozio giuridico in generale, cfr. l’ampia e recente tratta-zione di P. Gallo, Trattato del contratto, vol. 2, Il contenuto - Gli effetti, Milano, Utet,2010, 1043 ss.; e, sempre ultimamente, le riflessioni di R. Favale, Art. 1350 (com-mento), in G. Perlingeri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giuri-sprudenza, cit., 591-601; nella dottrina precedente, ex multis, si v. M. Giorgianni,Forma degli atti (dir. priv.), in «Enc. dir.», vol. XVII, Torino, Utet, 1968, 988 ss.; G.Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, Cedam, 1969; P. Perlin-geri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, Esi, 1987, G.B. Ferri,Forma ed autonomia negoziale, in «Quadrimestre», 1987, 113 ss.; M. Messina, Li-bertà di forma e nuove forme negoziali, Torino, Giappichelli, 2004; A. Liserre, Forma

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tiva, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, non sia ingrado di soddisfare i requisiti di scrittura previsti. Anche in que-ste fattispecie, tuttavia, all’amministratore nominato non sarà ri-chiesto di esercitare delle potestà sostitutive delle volontà dell’in-teressato, bensì di assolvere dei compiti di tipo “materiale” nellaredazione della dichiarazione o della domanda o dell’istanza, at-traverso la messa per iscritto di quel che l’infermo esprime attra-verso il dispositivo di comunicazione assistita49.

6. Nel caso in cui l’uso dell’interfaccia “cervello-computer” av-venga su pazienti affetti da menomazione che comporta non sol-tanto l’immobilità ma altresì una riduzione dello stato di pienacoscienza50, la circostanza che attraverso il dispositivo l’indivi-duo sia riconosciuto in grado di percepire le istruzioni formu-late, di comprenderle ed eseguirle correttamente per modulare ilproprio pensiero in una maniera tanto complessa da poter es-sere ritenuta frutto di volizione e non di mero “automatismo” de-termina (quantomeno) due ulteriori ricadute, di tutta rilevanzasul piano del diritto, diverse e distinte da quelle sin qui prese inconsiderazione.

In primo luogo, infatti, l’uso del macchinario permette l’ac-quisizione di elementi preziosi non solamente nell’interazionecomunicativa, ma altresì nella formulazione della diagnosi (edella prognosi) sull’effettivo stato di consapevolezza di sé e del-l’ambiente in cui il paziente si trova51. In tali circostanze, le fina-

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degli atti, in «Enc. giur.», vol. XIV, Roma, Treccani, 1988, ad vocem; R. Favale,Forme del negozio giuridico, in «Digesto. Disc. priv.», vol. VIII, Torino, Utet, 1992,442-465; AA.VV., Studi in onore di M. Giorgianni. La forma degli atti nel diritto pri-vato, Napoli, Esi, 1988.

49 L’amministratore di sostegno potrà, invece, essere incaricato di comunicarein vece dell’interessato tutte quelle indicazioni che non concretizzano manifesta-zione di volontà ma “mere” dichiarazioni di fatti o stati “notori” (quali, volendoesemplificare: informazioni anagrafiche, cliniche, patrimoniali…), qualora risultieccessivamente o inutilmente faticoso rimettere all’infermo l’espressione diretta ditali dati attraverso l’interfaccia “cervello-computer”.

50 Oltre che della normale abilità motoria, come accade quando è “suffi-ciente” il ricorso al sintetizzatore vocale basato sullo sguardo per interagire colmalato.

51 Stando al rapporto elaborato dalla Commissione Oleari, istituita per stu-diare il problema degli individui in stato vegetativo permanente dall’allora Ministrodella Sanità Umberto Veronesi con d.m. 20 ottobre 2000, prot. SSD/I/4.223.1 e suc-cessivo d.m. 4 maggio 2001, la coscienza può essere individuata, dal punto di vistaneurofisiologico, come consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. Questaconsapevolezza si connota, grosso modo, per differenti aspetti: un “livello di vigi-lanza” (stato generale di attenzione con il quale sono vissute le attività psichiche);una serie di “correlati periferici della coscienza” (modificazioni somatiche che ac-compagnano il fluttuare della coscienza come i movimenti oculari e palpebrali e la

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lità comunicative proprie dell’apparato biomedicale sono dun-que intrecciate, e spesso non agevolmente districabili, da quelledi tipo medico.

Quanto più, perciò, l’acquisizione del segnale “biometricocerebrale” è rivolta a un prevalente scopo diagnostico-terapeu-tico, piuttosto che comunicativo, tanto più occorre chiedersi seessa non venga attratta nell’orbita della disciplina dei trattamentisanitari secondo gli artt. 2, 13 e 32 Cost., l’art. 33 della legge n.833 del 1978, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e labiomedicina, gli artt. 33 e 35 del codice di deontologia medica,l’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici(di cui è stata data esecuzione in Italia con la legge n. 881 del1977) e l’art. 6 della Dichiarazione universale sulla bioetica e idiritti umani (quest’ultima, tuttavia, formalmente priva di valoregiuridico)52.

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dilatazione pupillare); un’“attività elettrica cerebrale” misurabile; una serie di “con-tenuti della coscienza” (somma delle attività mentali, come percezioni, pensieri, at-tività onirica); la “memoria del sé” (continuo raffronto fra esperienze sensoriali inarrivo, esperienze passate e percezione della propria identità); e l’ “attenzione selet-tiva” (concentrazione volontaria della coscienza su un determinato punto). A questidiversi tratti, almeno allo stato attuale delle conoscenze, sarebbero riferibili strut-ture encefaliche differenti: formazione reticolare (aggregato neuronale complessoche si estende dal bulbo al diencefalo, occupando la parte mediana del tronco); pro-iezioni discendenti dalla corteccia e dalle strutture mediane del tronco; proiezionireticolari ascendenti (coinvolgono nuclei del talamo aspecifici e si distribuiscono invaste zone del mantello corticale); corteccia cerebrale (o “neocorteccia”); ippo-campo; corteccia temporale mesiale (e le “aree sensoriali associative”); zone corti-cali associative prefrontale, parietale posteriore e temporale basale.

Cfr., inoltre e in generale, S. Blackmore, Coscienza, Torino, Codice, 2007; R.Manzotti, Correlati fisici della coscienza: più estesi del corpo e del sistema nervoso?in «Paradoxa», 2009, s. III, n. 4, 88 ss.; M. Stanziano, A. Soddu, M. Papa, S. Lau-reys, Q. Noirhomme, I disturbi dello stato di coscienza come modello di studio deisuoi correlati neurali, ibidem, 106 ss.; D.C. Dennett, Coscienza: che cosa è (trad. it.),Bari-Roma, Laterza, 2009; C. Kock, The Quest for Consciousness: A NeurobiologicalApproach, Denver, Roberts, 2004; A. Zeman, Consciousness, in «Brain», 2001, vol.124, 1263-1289.

52 Sul principio di volontarietà dei trattamenti sanitari in ambito giuridico –eccezion fatta per quelli resi obbligatori dalla legge sempre nei limiti del rispettodella persona umana, col minor sacrificio possibile della dignità e libertà personaledell’obbligato e per l’esclusiva tutela della salute altrui assunta quale interesse ge-nerale della Repubblica – si v., ex multis, di recente e con particolare riguardo aicasi di pazienti in stato di incapacità naturale: M. D’Amico, I diritti contesi, Milano,Franco Angeli, 2008, 73 ss.; C. Casonato, Consenso e rifiuto delle cure in una recentesentenza della Cassazione, in «Quad. cost.», 2008, 569 ss.; G.U. Rescigno, Dal dirittodi rifiutare un determinato trattamento sanitario, secondo l’art. 32, co. 2 Cost., alprincipio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in «Dir. pubbl.», 2008, 85ss.; C. Casonato e F. Cembrani, Il rapporto terapeutico nell’orizzonte del diritto, in L.Lenti, E. Palermo Fabbris, P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina, in S. Rodotà eP. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2011, 39 ss.; M. Grazia-

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In secondo luogo, la possibilità di impiegare la captazione ela decodifica delle modulazioni di rudimentali attività mentaliper la comunicazione può avere un forte impatto anche sull’in-dividuazione delle linee di confine fra lo “stato vegetativo”, dauna parte53, caratterizzato dall’assenza di qualsivoglia forma dipresenza a se medesimi e di percezione dell’ambiente circo-stante e di risposta agli stimoli esterni pur in presenza di fun-zioni vitali basilari conservate, e lo “stato di minima coscienza”

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dei, Il consenso informato e i suoi limiti, ibidem, 191 ss.; V., altresì, più in generale,gli approfonditi studi monografici (cui si rinvia anche per ult. rif. bibl.) di G. Mon-tanari Vergallo, Il rapporto medico-paziente, Milano, Giuffrè, 2008; P. Veronesi, Ilcorpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano,Giuffrè, 2007; e G. Pelagatti, I trattamenti sanitari obbligatori, Roma, Cisu, 1995;nonché le articolate e interessanti riflessioni di P. Binetti, Consenso informato. Re-lazione di cura tra umanizzazione della medicina e nuove tecnologie, Roma, Ma.Gi.,2010; e la suggestiva trattazione in chiave storica e costituzionale condotta da G.Azzoni, Genesi ed evoluzione del consenso informato, in AA.VV., Comunicazionedella salute: un manuale, Milano, Cortina, 2009, 300-313; Id., Valori e fondamenticostituzionali del consenso informato, ibidem, 314-322.

53 In stato vegetativo (“SV”), il paziente ventila; mantiene efficienti le funzionicardiovascolari, gastroenteriche e renali; ha cicli di sonno e veglia; manifesta rea-zione pupillare, presenta riflessi tronco-spinali; risponde anche a intensi stimoli, intermini, però, meramente “automatici” (come l’accelerazione del respiro, le smor-fie para-mimiche, o i movimenti inconsulti degli arti); emette, ogni tanto, suoniinarticolati; non è in grado di essere idratato e nutrito per via orale. Se l’aspettoesteriore può essere quello di una persona ben nutrita e accudita e calda al “tocco”,gli arti sono invece rattrappiti e sul “volto” non è presente nessuna espressione si-gnificativa di un “contatto” col mondo esterno, di cognizione e volizione anche ele-mentare e istintiva. Lo stato si caratterizza specificamente per la «absence of anyevidence of a functioning mind, which is either receiving or proiecting informa-tion, in a patient who has long periods of wakefulness» (cfr. B. Jennet e F. Plum,Persistent vegetative state after brain damages. A syndrome in a search for name, in«Lancet», 1972, 737; va, altresì, ricordato il contributo offerto dall’Ad hoc Commit-tee of the Harvard Medical School to examine the definition of Brain Death, “A De-finition of Irreversible Coma”, in «Journal of the American Medical Association»,1968, vol. 205, n. 6, 85 ss.). La sopravvivenza in stato vegetativo è caratterizzata daun’incapacità gravissima: per quanto può dire, ad oggi, la scienza medica, infatti,una persona in quelle condizioni non è “consapevole di vivere”, non ha sensazionicoscienti di alcun tipo, né ricordi, né emozioni. Ciò che continua a “funzionare” è,a quanto per ora si sa, unicamente il suo “corpo”, le cui attività di base si svolgononormalmente. Lo stato vegetativo s’intende “persistente”, quando se ne accerta ilprolungamento con incerta possibilità di recupero in futuro; lo si dichiara invece,con giudizio prognostico e non diagnostico, “permanente”, e cioè “irreversibile”,quando non si hanno modificazioni per anno nei soggetti colpiti da trauma e pertre mesi nei bambini e nei soggetti adulti colpiti da evento non traumatico (cfr.Multi-Society Task Force on Permanent Vegetative State, Medical Aspects of the Per-sistent Vegetative State: Second of two parts, in «New England Journal of Medicine»,1994, 1572; G. L. Gigli, Lo stato vegetativo “permanente”: oggettività clinica, pro-blemi etici e risposte di cura, in «Medicina e Morale», 2002, 207 ss.).

Un’attenta analisi delle problematiche bioetiche e biogiuridiche che pone talecondizione, è svolta da P. Borsellino, Bioetica tra “morali” e diritto, Milano, Cortina,2009, 291 ss.

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dall’altra parte54, nel quale, invece, permangono, nonostante tutto,delle “insulæ” di attività cognitiva e di “reazione” non riflessa55.

Non a caso, una recente dottrina straniera56 ha segnalato lanecessità di avviare una riflessione sulle implicazioni che i nuovisviluppi neurotecnologici possono avere sulle formule norma-tive57 impiegate per qualificare questi due stati di compromis-sione della coscienza58.

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54 Si rinvia, per un’ampia analisi dei diversi stati che coinvolgono anchequello “vegetativo” e quello di “minima coscienza” (“Minimal Conscious State”,“MCS”), a S.A. Tovino, Neuroimaging Research into Disorders of Consciousness. Mo-ral Imperative or Ethical and Legal Failure?, in «Viriginia Journal of Law & Techno-logy», 2008, vol. 13, n. 2, 1 ss., ove anche per ulteriore bibliografia medico-legaleaggiornata.

55 Cfr. G. Bottini, E. Paulesu, R. Sterzi, E. Warburton, R.J. Wise, G. Vallar, R.S. Frackowiak, C.D. Frith, Modulation of conscious experience by peripheral sensorystimuli, in «Nature», 1995, vol. 376, 778-781.

56 Soprattutto nordamericana: cfr. C.E. Fischer e P. Appelbaum, DiagnosingConsciousness: Neuroimaging, Law and the Vegetative State, in «Journal of Law, Me-dicine & Ethics», 2010, 374 ss. (cui si rinvia, altresì, per la puntuale e completaenumerazione dei criteri adoperati dalle legislazioni dei vari Stati americani perdefinire i diversi stati di disordine della coscienza); J.B. Eisenberg, Schiavo on theCutting Edge; Functional Brain Imaging and its Impact on Surrogate End-of-Life De-cision-Making, in «Neuroethics», 2008, vol. 1, 75 ss.; ma non solo: v., ad es., L.Skene, D. Wilkinson, G. Kahane, J. Savulescu, Neuroimaging and the Withdrawal ofLife-Sustaining Treatment from Patients in Vegetative State, in «Medical Law Re-view», 2009, vol. 17, i. 2, 245-261.

57 Per uno studio della legislazione e della giurisprudenza americane in mate-ria di decisioni “di fine-vita” che possono coinvolgere anche pazienti in stati dicompromissione della coscienza, si rinvia, per tutti, ad A. Miesel e K. Cerminara,The Right to Die: The Law of the End-of-Life Decision Making, IV ed., New York,Aspen, 2009.

58 Non soltanto a livello interpretativo, ma altresì nell’ottica di un’eventualemodifica dei testi in vigore o nella prospettiva di introdurre una disciplina nuovanei casi in cui questa ancora manchi, come accade in Italia. Nel nostro Paese, in-fatti, definizioni dello “stato vegetativo” sono contenute in atti non aventi natura le-gislativa, quali libri bianchi e documenti di lavoro, circolari, o accordi fra Stato eRegioni: cfr., oltre al già richiamato Rapporto dalla Commissione Oleari, il Librobianco sugli stati vegetativi e di minima coscienza del Gruppo di lavoro sullo statovegetativo e di minima coscienza, presieduto da E. Roccella e istituito con decretodello stesso Sottosegretario Eugenia Roccella (Ministero del Lavoro, della Salute edelle Politiche Sociali) del 18 ottobre 2008; l’atto adottato dal Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi sugli “Stati vegetativi, nutri-zione e idratazione” del 16 dicembre 2008; l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decretolegislativo n. 281 del 1997, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento eBolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vin-colate ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 per la rea-lizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno2009. Cfr. anche Comitato nazionale per la bioetica, L’alimentazione e l’idratazionedei soggetti in stato vegetativo persistente, par. 30 settembre 2005; Comitato nazio-nale per la bioetica, Dichiarazioni anticipate di trattamento, par. 18 dicembre 2003;Comitato nazionale per la bioetica, Definizione e accertamento della morte nel-l’uomo, par. 15 febbraio 1991.

Il disegno di legge A.S. n. 10 (licenziato in T.U.)-A.C. n. 2350, contenente “Di-sposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni

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Solitamente, infatti, al fine di stabilire in via generale la “so-glia” della presenza dello stato di minima coscienza rispetto allostato vegetativo, i legislatori fanno ricorso o al criterio “funzio-nale”, basato sulla sussistenza di funzionalità cerebrale a livellocorticale, o al criterio “comportamentale”, che comprende unacondotta volontaria e non riflessa, né episodica e discontinua,tenuta in risposta a stimoli e sollecitazioni esterne, oppure l’in-staurazione di una qualche forma di comunicazione sostenuta,riproducibile e realistica.

Qualora, perciò, la legge faccia riferimento al criterio “com-portamentale”, occorrerà, prima o poi, porsi il problema se può,o no, essere considerata una “condotta” anche la pura e sem-plice modulazione volontaria dell’attività neurale, sicuramentenon automatica e inconsapevole ma neppure accompagnata daun movimento esteriore percepibile59. Così come sarà necessariochiedersi se la circostanza che la comunicazione effettuata me-diante interfaccia “cervello-computer” si serva della rilevazionedi un’“attività” corticale, permette lo stesso di ricondurre, a ter-mini di legge, una tale forma di “comunicazione” nell’alveo del

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anticipate di trattamento”, nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 26marzo 2009 ed ora in corso di esame da parte della Camera dei Deputati, all’art. 3,comma 6, pur non dando una definizione di stato vegetativo, stabilisce che la di-chiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui si accertache il «soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informa-zioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo nonpuò assumere decisioni che lo riguardano», onde per cui sembrerebbe che il pro-ponente legislatore intenda far riferimento ad un criterio di tipo “comportamen-tale” e “attivo” (non, però, basato su una specifica capacità di comunicazione).

59 Che la “comunicazione” possa avvenire mediante strumenti diversi dal lin-guaggio e che anche un comportamento esclusivamente mimico possa essere do-tato di un significato, è stato efficacemente sottolineato sia nell’ambito della teoriadell’ “atto giuridico muto” (v. supra, nn. 30, 41), da R. Sacco, Antropologia giuridica,cit., 190 («il suono non è l’unico strumento linguistico pensabile. In una storia difantascienza, potremmo immaginare esseri pensanti che non parlano ma comuni-cano scrivendo. E il gesto ha più dello scritto che del parlato. Può realizzare imma-gini (come lo scritto realizza pittografie) e può basarsi su convenzioni semantiche.Il linguaggio gestuale […] fiorisce anche presso l’uomo che ricorre al linguaggio ar-ticolato, e in molti ambienti viene utilizzato come un integratore utilissimo del di-scorso per suoni»), sia nell’ambito della riflessione sull’“atto comunicativo muto”,in modo particolare dal linguista K. Bühler, Teoria del linguaggio: la funzione rap-presentativa del linguaggio (trad. it. a cura di S. Cattaruzza Derossi), Roma, Ar-mando, 1983 (il quale porta ad esempio la richiesta di un biglietto “espressa” dalviaggiatore soltanto mediante il braccio alzato, col denaro in mano, davanti al bi-gliettaio sull’automezzo).

La particolarità della “comunicazione” mediante gli “atti comunicativi im-moti” (v. supra, §§ 3, 4 e nn. 30, 41), resa possibili dalla “BCI”, sta, perciò, nel fattoche, per loro natura (v. supra, § 1), tali tipi di atti non solamente sono “non-ver-bali”, ma altresì sono “non-gestuali” o “non-mimici”.

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criterio “comportamentale”, o se invece non implica che essavada ascritta esclusivamente al criterio “funzionale” proprionella misura in cui si basa essenzialmente su elementi di funzio-nalità della corteccia cerebrale60.

7. Il prevedibile sviluppo di “Brain-Computer Interfaces” di tipocomunicativo che sfruttano la modulazione consapevole dell’at-tività mentale costituisce un’ulteriore, significativa, tappa diquel cammino di “integrazione” fra “macchina” e “corpo” che,come non ha mancato di sottolineare la dottrina61, sembra av-viarsi verso una terra “incognita” di “trasformazione” della “con-dizione umana”62 a cavallo fra una sorta di “transumanesimo”63 euna di “postumanesimo”. Una condizione nella quale sempre piùla “natura umana” si “ibrida” con “artifici tecnologici”64 in grado

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60 Cfr. AA.VV., When Thoughts Become Action: An fMRI Paradigm to Study Vo-litional Brain Activity in Non-Communictive Brain Injured Patients, in «Neuroi-mage», 2007, vol. 36, n. 3, 979 ss.; R.A. Poldrack, Can Cognitive Processes Be Infer-red from Neuroimaging Data?, in «Trends in Cognitive Science», 2006, vol. 10, n. 2,59-63.

61 Offrendo riflessioni di particolarissimo interesse e grande suggestione an-che in chiave “europea” e “internazionale” delle problematiche implicate: S. Ro-dotà, New Technologies and Human Rights. Facts, interpretations, perspectives, in«Astrid Rassegna», 2010, vol. 109 s.g.-4 s.a., 23.2.2010.

62 V. in part. con riferimento alle neuroscienze: M.J. Farah e A.S. Heberlein,Personhood and neuro science: Naturalizing or nihilating?, in «American Journal ofBioethics», 2007, vol. 7, 37-48; R. Casati, Politica, mente e natura umana, in «Si-stemi intelligenti», 2005, 3; G.E. Rusconi, Che cosa resta della “natura umana”?, in«il Mulino», 2006, n. 4, 615-625.

63 Cfr. S. Schneider, Future Minds: Transhumanism, Cognitive Enhancementand the Nature of Persons, in «University of Pennsylvania-Center for Cognitive Neu-roscience Neuroethics Publications», 2008, n. 37; A.C. Amato Mangiameli, Biofab-briche. Sul “futuro della natura umana”, in «Riv. intern. fil. dir.», 2004, 549 ss.

Di grande interesse è riflessione avviata dalla filosofia esistenzialista del se-colo scorso, a partire dal rapporto fra la “téchne” e l’ “uomo” e dall’indagine sullamisura in cui la “simbiosi” fra la prima e il secondo è in grado di creare le condi-zioni per un’esistenza artificialmente connotata che potrebbe non essere corrispon-dente rispetto alla concezione del sé fatta propria del soggetto, quale “esser-ci” con-sapevole (il richiamo è, principalmente, all’opera filosofica di Martin Heideggher:soprattutto, a Sein und Zeit, ed. or. 1927, ult. ed. it., a cura di F. Volpi, Milano, Lon-ganesi, 2009, nonché a La questione della tecnica, a cura di G. Vattimo, Milano,Mursia, 1976: cfr., in tema, P. Nerhot, Ernst Jünger - Martin Heidegger: il senso dellimite (o la questione della tecnica), Padova, Cedam, 2008; per quanto riguarda leimplicazioni giuridiche che può avere il mantenimento di una persona in condi-zioni di vita artificiale in quanto non più in grado di svilupparsi secondo natura, sirinvia alla suggestiva e molto profonda riflessione di G. Lombardi, Intervista sulcaso Terri Schiavo, in «Quad. cost.», 2005, 695 ss.).

64 Ampia e ricca di suggestioni e riflessioni particolarmente acute è l’analisisull’integrazione fra “robot” e “uomini” che è stata sviluppata da R. Notte, You Ro-bot. Antropologia della vita artificiale, Firenze, Vallecchi, 2005, cui fa seguito Id.,Machina ex Machina. Saggio sul mito del robot, Roma, Bulzoni, 2008.

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di incidere in profondità su molti tratti caratterizzanti dell’es-sere umano65, fra i quali la capacità di relazionarsi con l’am-biente esterno e i propri simili attraverso attività di ordine co-gnitivo superiore66.

Il progresso delle neuroscienze e delle neurotecnologie offregià oggi, e sempre più lo farà in futuro, alle persone che si tro-vano in condizioni di gravissima menomazione la prospettiva diuna più raffinata e accurata diagnosi e prognosi della loro con-dizione clinica, nonché di un «netto miglioramento delle condi-zioni di vita e anche della possibilità di manifestazioni giuridica-mente rilevanti di volontà»67.

All’ordinamento giuridico spetta di fare la propria parte68,promuovendo e allo stesso tempo tutelando l’autodeterminazionee lo sviluppo della personalità dei soggetti così gravemente meno-mati, nel più ampio quadro della salvaguardia della dignità edell’identità di queste persone69, e dell’autenticità della loro

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65 Una ricostruzione puntuale ed un’analisi attenta delle origini e delle impli-cazioni della riflessione filosofica che accompagna l’idea del corpo umano comeesito di un arbitrium, ovverosia di una decisione o atto di volontà sempre rivedibilee quindi contingente, è stata condotta, con interessanti e lucide riflessioni anchesul piano della costruzione di “robot”, “cyborg” e “avatar”, da G. Azzoni, L’arbitra-rietà del corpo umano, in F. D’Agostino (a cura di), Corpo esibito, corpo violato,corpo venduto, corpo donato: nuove forme di rilevanza giuridica del corpo umano,Milano, Giuffrè, 2003, 57-89.

66 Si v. anche M.G. Gazzaniga, Human. Quel che ci rende unici (trad. it.), Mi-lano, Cortina, 2009; C. Frith, Inventare la mente. Come il cervello crea la nostra vitamentale (trad. it.), Milano, Cortina, 2009; S. Gallagher e D. Zahavi, La mente feno-menologica, Milano, Cortina, 2009; G. Marcus, La nascita della mente, Torino, Co-dice, 2008.

Sui rapporti fra neuroscienze, amore, creatività e ricerca della felicità meritaricordare l’interessante trattazione di S. Zeki, Splendors and Miseries of the Brain,Chirchester, Wiley-Blackwell, 2009; sui rapporti fra neuroscienze ed arte, si ri-chiama l’attenta ricerca di C. Cappelletto, Neuroestetica. L’arte nel cervello, Bari-Roma, Laterza, 2009, ove anche per ulteriori riferimenti, nonché l’opera di G. Lu-cignani e A. Pinotti (a cura di), Immagini della mente, Milano, Cortina, 2007.

67 Così espressamente A. Santosuosso e B. Bottalico, Neuroscienze e diritto:una prima tappa, in A. Santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, cit., 28.

68 Si segnala particolarmente per l’ampiezza dei temi trattati e la profonditàdelle riflessioni svolte tanto sulla disciplina giuridica dei diversi ambiti interessatidall’evoluzione tecnologica (salute umana, genetica, sperimentazione scientifica eclinica, neuroscienze, …), quanto sulle trasformazioni che l’ “era tecnologica” sem-bra operare sullo stesso fenomeno giuridico e sulla struttura degli ordinamentinazionali e sulle loro reciproche relazioni in prospettiva transnazionale, il recen-tissimo contributo di A. Santosuosso, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova,Cedam, 2011.

69 Per un’analisi del “binomio” valoriale “dignità-identità” della persona nellaprospettiva della disciplina dei trattamenti sanitari, sia consentito il rinvio a F.G.Pizzetti, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e pro-mozione della persona, Milano, Giuffrè, 2008, passim, ove anche per rinvii biblio-grafici; v. anche, recentemente, in part., T. Pasquino, Dignità della persona e diritti

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espressione di volontà70. Quest’ultima potenzialmente messasotto “tensione” in modo particolare quando si estrinseca attra-verso un “medium” comunicativo così “straordinario”, qual èsenza dubbio un’interfaccia fra computer e cervello basata addi-rittura sulla captazione, l’elaborazione e l’analisi dei correlatineurali del pensiero71.

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del malato, in L. Lenti, E. Palermo Fabbris, P. Zatti (a cura di), I diritti in medicina,cit., 543 ss.

Sui profili costituzionali della dignità umana in generale, si segnala M. DiCiommo, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionali-smo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze, Pas-sigli, 2010; G. Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità dellapersona, in «Associazione dei costituzionalisti», s.d.; V. Baldini, Sviluppi della medi-cina e dialettica dei diritti costituzionali, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara,t. I, Torino, Giappichelli, 2005, 240; A. Pirozzoli, Il valore costituzionale della di-gnità: un’introduzione, Roma, Aracne, 2007; G. Rolla, Il valore normativo del princi-pio della dignità umana. Brevi considerazioni alla luce del costituzionalismo iberoa-mericano, in «Dir. pubbl. comp. eur.», 2003, 1870 ss.; E. Ceccherini (a cura di), Latutela della dignità dell’uomo, Napoli, Esi, 2008; P. Grossi, Dignità umana e libertànella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in M. Siclari (a cura di),Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, To-rino, Giappichelli, 2003, 41 ss.; F. Sacco, Note sulla dignità umana nel “diritto costi-tuzionale europeo”, in S. Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Eu-ropa, Napoli, Esi, 2005, 583 ss.; F. Bartolomei, La dignità umana come concetto evalore costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007; N. Occhiocupo, Liberazione e pro-mozione della persona umana: unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano,Giuffrè, 1988.

Di grande suggestione è la riflessione sui profili problematici che pone al di-ritto l’ “identità personale” sviluppata da P. Zatti, Dimensioni ed aspetti dell’identitànel diritto privato attuale, in «La Nuova Giur. Civ. Comm.», 2007, sez. II, 4-5. Cfr.,in tema, altresì G. Alpa e E. Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, inTrattato di Diritto civile, diretto da R. Sacco, v. 1, Le Persone e la Famiglia, Milano,Utet-Kluwer, 2006; E. Resta, L’identità nel corpo, in S. Canestrari, G. Ferrando,M.C. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., 3 ss.; non-ché P. Zatti, Principi e forme del “governo del corpo”, ibidem, 112 ss.

70 Dato il contesto particolare nel quale si colloca, il concetto di autenticitàsegnalato in testo si connota per due profili. Il primo profilo, riconducibile all’isti-tuto più “tradizionale” dell’ “autenticazione” (ex art. 2703 cod. civ. e d.P.R. n.445/2000: cfr., in generale, P. Boero, Autenticazione, in AA.VV., Digesto. DisciplinePrivatistiche, vol. I, Torino, Utet, 1987, 508 ss.), riguarda le funzioni di accerta-mento sulla “riconducibilità” formale della dichiarazione di volontà alla persona fi-sica che ha utilizzato lo strumento di comunicazione elettronico. Il secondo pro-filo, più innovativo e legato alle caratteristiche del tutto particolari delle interfacce“cervello-computer”, fa riferimento alle funzioni di garanzia (esposte in testo, v. su-pra, §§ 3, 4) vòlte ad assicurare che, per le modalità con le quali è stato realizzatoe viene impiegato, il “medium” di comunicazione sia in grado di veicolare fedel-mente e genuinamente i contenuti della volizione espressa.

71 Punto di riferimento per un’articolata analisi della mente umana nella pro-spettiva della scienza cognitiva e in particolare della psicologia neurocognitiva è,senz’altro, l’opera di C. Lucchiari e G. Pravettoni, La mente umana. Un’introduzionealla scienza cognitiva, Milano, Unicopli, 2008.

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