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1 Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: la procedura estintiva dei reati ex Parte VI-bis D.Lgs. 152/06 Progetto n. 2 del Piano di formazione del personale ARPAT anno 2017 (ex decreto n. 24/2017 )
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Feb 19, 2019

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Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”:

la procedura estintiva dei reati ex Parte VI-bis D.Lgs. 152/06

Progetto n. 2 del Piano di formazione del personale ARPAT anno 2017 (ex decreto n. 24/2017 )

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Contesto di riferimento

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Nuova Parte VI-bis D.Lgs. 152/06

La procedura offre la possibilità di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dal TUA che

non comportino danno o pericolo concreto e attuale di danno, tramite l'adeguamento alle

prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza che operano nell'esercizio di funzioni di PG o da altri organi di PG e successivo pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1|4

del massimo dell'ammenda stabilita per la specifica ipotesi contravvenzionale

Regolarizzazione sostanziale del comportamento e dell'agire delle

imprese - promozione di comportamenti corretti

Prevenzione del danno: tramite la procedura possono essere

imposte misure atte a far cessare situazioni di pericolo /

prosecuzione di attività potenzialmente pericolose

Punti di forza della procedura:

Snellimento del carico processuale

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Punti di debolezza della procedura:

Necessità di elevati livelli di perizia nell'individuazione delle prescrizioni

Incertezze interpretative sul campo di applicazione procedura (v. tipologia

dei reati ammissibili alla procedura / regime transitorio)

Nuova Parte VI-bis D.lgs. 152/06

Necessità di valutare volta volta l'esperibilità della procedura, in particolare

per profili danno/pericolo concreto e attuale di danno derivante dalla condotta

che ha dato luogo al reato (in mancanza di criteri univoci dettati dalle norme)

Coinvolgimento di tutta la polizia giudiziaria (non solo organi di vigilanza

specializzati in campo ambientale) con asseverazione tecnica da parte

dell'ente specializzato (non meglio definito) - necessità di coordinamento e

collaborazione tra enti

Alto rischio di difformità applicativa Alto rischio di difformità applicativa

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Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente

Nasce con la L. 61/1994, è oggetto di varie riforme e vede, oggi, con

la Legge n. 132 del del 28 giugno 2016, il rilancio ed il rafforzamento

del proprio ruolo. In particolare, le attività di controllo risultano ancor

più collegate in una logica di rete nazionale e saranno comprese nei

LEPTA (livelli essenziali prestazioni tecniche ambientali)

Il Consiglio Federale (ora

Consiglio nazionale)

è l’organismo che

promuove lo sviluppo

coordinato del

SNPA: adotta atti

d’indirizzo tecnico e

raccomandazioni,

sollecita e propone

soluzioni alle criticità

per un migliore

funzionamento del

Sistema

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Compagine GdL Ecoreati n. 61 – Area di attività 8Delib. CF n. 53/2015

Sotto-gruppo tecnico

ARPA Lombardia – (coordinatore) ARPA Basilicata ARPA Friuli Venezia GiuliaARPA LazioARPA LiguriaARPA Veneto ISPRA

Sotto-gruppo giuridico

ARPA Friuli Venezia Giulia – (coordinatore) ARPA Toscana APPA TrentoARPA Emilia Romagna ARPA Umbria ISPRA

Marcello Mossa Verre e Andrea Poggi (ARPA Toscana) - Coordinatori

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Mandato Gdl Ecoreati SNPA

Costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi maturati da parte dei molteplici soggetti coinvolti (Procure generali e circondariali, Agenzie, altri soggetti)

Costituire un luogo di sintesi dei primi indirizzi interpretativi emersi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni per l'estinzione delle contravvenzioni TUA

Visto il ruolo centrale e nevralgico degli enti del SNPA nell'applicazione della L. 68/15 al Gdl è stato richiesto di:

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Mandato Gdl “Ecoreati” SNPA2) Documento “Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis TUA”: nasce dalle elaborazioni effettuate dal GDL Ecoreati sulla base di approfondimenti tecnico/giuridici ed esame di:

n. 51 posizioni espresse da parte di organi/enti pubblici in documenti di indirizzi interpretativi/applicativi

n. 11 documenti di sintesi dell'esperienza applicativa delle ARPA/APPA (tipologia di prescrizioni emesse)

A fronte di una tendenziale non univocità delle posizioni espresse e della varietà delle esperienze applicative sono state formulate indicazioni e orientamenti per promuovere una quanto più ampia omogeneizzazione a livello nazionale dei comportamenti degli operatori del SNPA

A causa della specifica natura del rapporto tra l’Autorità giudiziaria e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria (dipendenza funzionale), tali indicazioni devono necessariamente fare salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure di riferimento

N.BN.B

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Altri risultati delle attività del GdL Proposte di modifica/precisazione normativa :

Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alle

tipologie di reati.

Introduzione di definizioni dei principali concetti utilizzati nella Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06,

tra cui quello di “danno” e di “pericolo concreto e attuale di danno”, anche in

contrapposizione al pericolo presunto o eventuale di danno, che v. il tenore dell’art. 318-ter,

comma 3, D.Lgs 152/06, sembrerebbe non escludere l’applicabilità della procedura

Chiarimenti in ordine alla valenza del superamento dei limiti tabellari previsti per legge, con

particolare riferimento alle sostanze pericolose

Chiarimenti in ordine alle interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, laddove ricorranno i presupposti per l’attivazione di entrambe le procedure

Chiarimenti circa l'ente destinatario del gettito delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la destinazione finale di tali risorse, sia a favore di interventi di risanamento ambientale, che del finanziamento delle attività di controllo ambientale

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Prosecuzione delle attività del Gdl “Ecoreati”

Dopo il primo anno di attività del GdL Ecoreati, Il Consiglio Federale, ha dato mandato di proseguire nelle attività di osservatorio e di approfondimento tecnico sull’applicazione della L. 68/2015, in particolare per:

● Pubblicazione dei contenuti e aggiornamento costante della Banca dati● Predisposizione di aggiornamenti sull'evoluzione del quadro normativo,

degli indirizzi e della giurisprudenza emessa ed eventuale revisione degli

indirizzi e degli orientamenti interpretativi per gli operatori del SNPA

● Periodica rivalutazione delle indicazioni sulle prescrizioni-tipo anche con

ampliamento della casistica delle fattispecie di reato esaminate

● Svolgimento di ulteriori approfondimenti in vista dello sviluppo dei criteri tecnici di valutazione del danno/pericolo concreto e attuale di danno

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Esame dei contenuti della

Circolare DT n. 1 del 14/02/2017

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Circolare DT n. 1 del 14/02/2017 Contiene disposizioni per la gestione della procedura estintiva delle contravvenzioni alla luce di una lettura coordinata tra:

● indirizzi Procura generale Firenze (11\12\2015) (che si è espressa su alcuni principali temi);

● indirizzi SNPA (Delib. C.F n. 82/2016);

● indirizzi tecnico-procedurali ARPAT (prec. circolari DT n. 9/2015 e n. 16/2015)

Si precisa inoltre che per i temi non trattati dalla Procura generale di Firenze, la circolare riporta la posizione derivante dagli indirizzi SNPA, ma resta necessario verificare e fare salve le eventuali diverse indicazioni emesse dalle singole Procure circondariali di riferimento.

Nella “Tabella Indirizzi operativi” per ciascuna tematica è riportata lafonte dell'indirizzo e segnalata la

necessità di verifica degli orientamenti delle singole

Procure circondariali

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Circolare DT n. 1 del 14/02/2017: contenuti

(par. 2) + (Allegato 1) Criteri generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati: si tratta di criteri orientativi di ausilio alla distinzione tra reati che producono effetti sull'ambiente eliminabili tramite prescrizioni e reati che invece producono danno ambientale o pericolo concreto e attuale di danno, per i quali, ai sensi dell'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, la procedura non è applicabile. Di essi ne è raccomandato l'uso come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

(par. 3) Indicazioni per il caso di contravvenzioni di natura formale: si tratta di orientamenti di ausilio per regolarizzare le diverse fattispecie. Di esse ne è raccomandato l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento.

(par. 1) Tabella degli Indirizzi interpretativi e tecnico-procedurali: riporta per ciascun macro argomento (v. campo applicazione, natura e finalità delle prescrizioni, ecc..) gli indirizzi che il personale di vigilanza di ARPAT è tenuto a seguire, fatte salve le diverse indicazioni delle Procure circondariali di riferimento.

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Circolare DT n. 1 del 14/02/2017: contenuti (par. 4) Tabelle Prescrizioni-tipo (Allegato 2): si tratta di orientamenti tecnico-operativi individuati in via generale per le singole fattispecie di reato. Agli operatori di vigilanza se ne raccomanda pertanto l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento

(par. 5) Indicazioni per la notificazione e l'invio degli atti: si tratta di indicazioni (coerenti con le previsioni del CPP e delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni penali telematiche) da seguire per la corretta esecuzione delle notificazioni.

(par. 5.1) + (Allegato 5 – v. versione sostituita) Indicazioni operative per registrazioni RANA e gestione documentale degli atti relativi alla procedura estintiva: si tratta di indicazioni di natura operativa che gli operatori devono seguire per eseguire le corrette registrazioni interne e di gestione documentale (anche in vista di facilitare la raccolta di dati relativi alle procedure gestite da ARPAT)

(Allegato 4) Modulistica: si tratta di modelli standardizzati da utilizzare per la redazione degli atti e delle comunicazioni relative alla procedura.

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Circolare DT n. 1 del 14/02/2017: contenuti

(par. 5.3) Indicazioni fase di verifica prescrizioni, ammissione e verifica pagamento e successive comunicazioni alla Procura: si tratta di indicazioni di natura operativa da rispettare per eseguire le corrette fasi di verifica e successiva redazione degli atti.

Infine, corredano la circolare alcune schede di riepilogo (ovvero senza portata dispositiva): ● Allegato 3) Tabella ricognitiva dei reati contravvenzionali del TUA e relative sanzioni

● Allegato 6) Scheda riepilogativa della procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis TUA

● Allegato 7) Elenco dei riferimenti normativi della circolare

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1. Ambito di applicazione della procedura 1.a Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06: Il meccanismo estintivo riguarda solo le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006. Sono escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse anche nei casi in cui la sanzione è individuata con rinvio a disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.

1.b Criteri di ammissibilità della procedura conriferimento alla tipologia di pena edittale connessa al reatoLa procedura è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ed a quelle punite con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto. La procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, né a quelle punite con la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto. (v. allegato 3 x elenco contravvenzioni TUA)

1.f Obbligatorietà applicazione procedura estintiva in presenza dei presupposti art. 318 bis, D.Lgs.152/06Laddove si ritengano ricorrere i presupposti indicati dall’art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, l’attivazione della procedura estintiva è da considerarsi atto dovuto, ovvero non rientra nella discrezionalità degli operatori di vigilanza scegliere se attivarla o meno.

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2. Ambito di applicazione della procedura con riferimento al danno/pericolo concreto attuale di

danno all'ambiente I reati di mera condotta (es. mancanza titolo abilitativo, inosservanza prescrizioni)

Le contravvenzioni di cui al D.Lgs.152 sono, in genere, reati di mera condotta o formali.

● Per l’integrazione del reato non è necessaria la verificazione di un evento (quale ad es. il danno o il pericolo concreto di danno), ma è sufficiente che sia stata posta in essere la condotta incriminata dal legislatore (quindi il loro accertamento è semplice).

●I reati di mera condotta sono anche definiti come reati di pericolo astratto o presunto, in quanto il pericolo non deve essere accertato, ma è insito nella condotta.

● Tuttavia, anche i reati di mera condotta possono provocare una modificazione della realtà materiale, che può essere minima o marginale, oppure costituire un danno o un pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente.

● Per applicare la procedura estintiva è necessario accertare che la condotta sanzionata non abbia causato modificazioni sostanziali tali da costituire un danno o un pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente (l’accertamento torna a essere complesso come nei reati di evento)

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2. Ambito di applicazione della procedura con riferimento al danno/pericolo concreto attuale di

danno all'ambiente 1.c Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno:La procedura è applicabile alle contravvenzioni formali e sostanziali che non producono un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ed i cui effetti possono essere rimossi attraverso l’adempimento di prescrizioni (c.d. criterio finalistico).

Posizioni complessive rilevate sul tema dal Gdl Ecoreati

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2.a Criteri guida e definizioni (snpa)

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2.b Criteri guida e Definizioni (snpa)

Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2. co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)

Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06)

ALTERAZIONI

Assenza di alterazioni degradanti: assenza di incremento delle pressioni

Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato.

Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali;c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.

Si procedura estintiva

SI procedura estintiva

Si procedura estintiva

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Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente):a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge;b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.

Alterazione con compromissioni /deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP:

Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, CP)

2.c Criteri guida e Definizioni (snpa)

No procedura estintiva – inquinamento amb. 452-bis CP

No procedura estintiva – disastro amb. 452-quater CP

No procedura estintiva – inquinamento amb. Con pene aggravate 452-ter CP

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2.d Criteri guida e Definizioni (snpa)

PERICOLO:

Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.

Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.

Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

Si procedura estintiva

Si procedura estintiva

No procedura estintiva – inquinamento amb. Con diminuzione pena 452-quinquies CP

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2.e danno/pericolo concreto attuale di danno (continua..)

1.d Specificità della valutazione sul prodursi di danno o pericolo di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette:

Si può presumere un “interessamento” di tali risorse, laddove si rilevi che:

a) il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientra nell'ambito di aree naturali protette (L. 394/1991 e D.M. 27.04.10) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004);

b) il reato ambientale, per la condotta che lo caratterizza, implica la realizzazione di interventi edilizi (v. costruzione e/o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli pubblici (autorizzativi/di verifica) di natura urbanistica o in palese contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti.

Non avendo ARPAT competenze nelle suddette materie, si dovrebbe evidenziare alla Procura di riferimento, nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR), la necessità di una valutazione circa il prodursi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse.

Nel caso invece in cui sia palese che dal tipo di condotta accertata non derivino effetti sulle suddette risorse o questi appaiano di entità trascurabile (e in assenza di danno/pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente), si provvederà ad attivare la procedura estintiva esplicitando tali considerazioni nell'ambito della CNR.

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3.a Natura, finalità e contenuto prescrizioni

2.a Natura giuridica del verbale di prescrizioni: Il verbale di prescrizioni ha natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale.

2.b Necessità della motivazione in ordine all’applicabilità della procedura Nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura (v. mancanza dei presupposti di legge o sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti), nell'ambito della comunicazione della notizia di reato (CNR) dovrà essere fornita adeguata e circostanziata motivazione.

2.d Finalità e contenuto della prescrizione (v. Mod. B.0)Le prescrizioni non possono consistere in ordini di non reiterazione delle condotte illecite accertate, né possono consistere in meri ordini di eliminazione della condotta, dovendo contenere specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovverola prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La messa in regola con gli obblighi formali è tuttavia un possibile contenuto delle prescrizioni (v. anche tema reati di natura formale).La prescrizione può consistere anche nella sola sospensione dell'attività (totale o parziale).

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3.b Natura, finalità e contenuto prescrizioni 2.e Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo (v. Mod C.0 e C.0.bis)La procedura è applicabile a) sia ai reati a condotta esaurita (reati istantanei già perfezionatisi)b) sia ai casi di adempimento spontaneo da parte del trasgressore prima dell'emissione della prescrizione. In ogni caso deve essere comunque valutata l’assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno, che resta condizione per l’attivazione della procedura.

In questi casi, non saranno emesse prescrizioni ma si passerà direttamente all'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

2.c Coordinamento della procedura con obbligo di riferire la notizia di reato al PM (v. mod. A.0) Di norma, gli operatori di vigilanza devono inoltrare la notizia di reato (CNR) alla Procura di riferimento allegando il verbale di prescrizioni (con asseverazione). Nel caso l'elaborazione delle prescrizioni risulti particolarmente complessa e sia necessaria una tempistica più ampia di quella richiesta per l'inoltro della CNR, si potrà procedere nella stessa a dare notizia dell'avvio del procedimento di estinzione, provvedendo successivamente all'invio del relativo verbale alla Procura.

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3.c Natura, finalità e contenuto prescrizioni Nell'Allegato 2 si riportano (tratte dal documento di indirizzo del SNPA) le prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento, con i relativi tempi di adeguamento suggeriti. Le prescrizioni-tipo rappresentano orientamenti tecnico-operativi individuati in via generale per le singole fattispecie di reato. Se ne raccomanda l'utilizzo come riferimento di base da contestualizzare, tuttavia, rispetto alle specificità delle situazioni illecite accertate. Restano salvi, inoltre, eventuali diversi indirizzi delle Procure circondariali di riferimento. (segue esempio)

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4.a Reati di natura formaleSi tratta di contravvenzioni comunemente definite di “pericolo astratto” o di tipo “formale”, ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l’obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l’ambiente che, di per sé, non è ostativa all’attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione

2.f L'applicabilità della procedura alle contravvenzioni di natura formale (v. mancanza autorizzazione/titolo abilitativo, mancanza comunicazioni/iscrizioni, ecc..) è preclusa soltanto qualora si ritenga sussistente un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali.

Posizioni rilevate sul tema dal Gdl Ecoreati

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Casistica reati formali Contenuto delle prescrizioni

1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata Sospensione delle attività (totale)

2 .Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)

Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa

3.Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo

Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)

4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)

Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa

5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari

Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)

4.b Orientamenti SNPA per la redazione delle prescrizioni in caso di reati formali

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4.c Reati formali 1.qualora sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo “sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione….”. I termini per l’adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all’esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa

2. qualora sia richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo “presentare la comunicazione/dichiarazione.. ”. In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;

3. nei casi di attività svolte senza rinnovo autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l’indirizzo è di impartire due tipologie di prescrizioni:a) presentazione istanza (assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici)b)conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell’istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell’art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

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5. Rapporti tra procedura estintiva e procedimenti amministrativi

La procedura di estinzione dei reati tramite prescrizioni non sostituisce, né fa venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli enti di amministrazione attiva. Si tratta di percorsi diversi ed entrambi necessari avendo diversi effetti giuridici.

Per evitare che sulle medesime situazioni, siano prescritte misure difformi ad opera delle diverse procedure, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti. A tal fine, nella Relazione di sintesi che si invia agli enti, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, si dovrà anche dare atto dell’attivazione della procedura estintiva dei reati, riportando i contenuti delle prescrizioni impartite e la relativa tempistica di adeguamento (se necessario, potrà essere allegato anche il verbale di prescrizioni (precisando, nell'invio che si tratta di documento non ostensibile al pubblico sino al perdurare del segreto di cui all'art. 329 del C.p.p o all'ottenimento dello specifico nulla osta del Pubblico Ministero). (V. mod. F.0)

Si dovrà altresì esplicitare che il contenuto delle prescrizioni impartite ai fini dell'estinzione dei reati è da ritenersi quale proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza. .

Successivamente, si dovrà garantire, nei confronti degli stessi enti, gli opportuni flussi informativi circa l'eventuale proroga dei termini e l'adempimento delle prescrizioni da parte del trasgressore.

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6.a Asseverazioni interne e per altri soggetti

3.a Natura giuridica: L’asseverazione ha una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale. In particolare valuta:pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel

rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;oggettività e riscontrabilità;verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del

provvedimento.

Non ha natura di atto di polizia giudiziaria e pertanto non richiede l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria.

Non si esprime sull’applicazione o meno dell’istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell’UPG che la impartisce.

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6.b Asseverazioni interne e per altri soggettiL'asseverazione può soltanto essere rilasciata o negata. Non sono ammissibili asseverazioni condizionate.

Nel caso di mancato rilascio, le modifiche ritenute opportune potranno soltanto essere proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre nuovamente all’asseverazione.

La competenza all'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori ARPAT con qualifica di UPG che hanno accertato il reato, è da ricondurre ai Responsabili delle strutture dell'Agenzia titolari dei vari procedimenti di controllo. In questi casi, l'asseverazione dovrà essere rilasciata mediante apposita sottoscrizione da riportare in calce al verbale di prescrizioni.

Nel caso in cui ARPAT riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, l'asseverazione è rilasciata da parte dei medesimi Responsabili di struttura, compilando apposito modulo (v. D.0).

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7.1a Verifica adempimento prescrizioni, ammissione pagamento e successive comunicazioni

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve essere verificato se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati (comprensiva dell'eventuale proroga).

La data iniziale di decorrenza del termine per l'adempimento delle prescrizioni coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica del verbale di prescrizioni

E' sempre necessario il sopralluogo, anche nel caso in cui il trasgressore abbia provvedutoad effettuare comunicazione di avvenuto adempimento.

In caso di adempimento prescrizioni: si provvederà ad ammettere il contravventore apagare in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. (V. mod. B.2)

In caso di inadempimento delle prescrizioni: si dovrà darne comunicazione alla Procura e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle prescrizioni. (V. mod. B.4)

Nel caso di reati a condotta esaurita/adempimento spontaneo da parte del trasgressore si provvederà direttamente all'ammissione al pagamento.

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7.1b Verifica adempimento prescrizioni, ammissione pagamento e successive comunicazioni

In attesa di indicazioni normative nazionali circa l'ente beneficiario delle sanzioni in sede amministrativa, le stesse sono provvisoriamente incamerate da ARPAT (tramite bonifico bancario). Al trasgressore si richiederà anche di inviare ad ARPAT copia della quietanza di pagamento (v. modulistica).

Ai fini della verifica dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura (da effettuarsi entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione), si dovrà:

1) richiedere (tramite mail alla casella [email protected]) al Settore bilancio e contabilità la verifica di avvenuto pagamento (anche qualora il contravventore abbia inviatoquietanza di pagamento). A tal fine dovranno essere indicati: - Cognome, nome e Codice Fiscale del contravventore; - numero e data del Verbale di prescrizioni/adempimento spontaneo/reato esaurito;- Dipartimento o altra struttura ARPAT emittente il verbale.

2) comunicare gli esiti delle verifiche circa l'adempimento delle prescrizioni ed ilpagamento della sanzione in sede amministrativa alla Procura di riferimento, allegandol'attestazione di avvenuto/non avvenuto pagamento emessa dal Settore bilancio e l'eventuale quietanza di pagamento inviata dal trasgressore.

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7.1c Verifica adempimento prescrizioni, ammissione pagamento e successive comunicazioni

Precisazioni sul pagamento: a)nella comunicazione alla Procura dovrà essere sempre specificato se il versamento della sanzione

pecuniaria è stato effettuato o meno nel termine dei 30 giorni dalla notificazione dell'ammissione al pagamento. Dovrà anche essere segnalato se il pagamento è effettuato da soggetto diverso dal trasgressore (v. ente/società);

b)Il pagamento è condizione indispensabile per l'estinzione del reato (infatti, sino alla ricezione da parte del PM di detta comunicazione, il procedimento penale rimarrà sospeso. Successivamente alla comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della sanzione in sede amministrativa, il PM provvederà all'archiviazione del procedimento penale)

c) la data iniziale di decorrenza del termine coincide sempre con la data di perfezionamento della notifica

d)Il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere considerato di natura perentoria. Ne discende che il pagamento della sanzione pecuniaria non è rateizzabile.

e)l'eventuale pagamento oltre il termine dei 30 gg deve comunque essere segnalato al PM ai fini dell'eventuale applicazione della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis CP.

f) In caso di più trasgressori in concorso, ciascuno viene ammesso al pagamento della sanzione per intero.

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ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE CONTENUTE NELLA

CIRCOLARE DT N. 1/2017

(registrazioni, gestione documentale, notificazioni)

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REGISTRAZIONI RANA e FREEDOCS

➢ Motivo del task → Verifica prescrizioni ex L.68/2015 (attività in campo)

➢ Riga n.°137 della Carta dei servizi e delle attività

➢ allegato 5 della Circolare, così come modificato dalla revisione del 27/04/2017

➔ Tipologie documentarie

➔ Modalità di sottoscrizione

➔ Tipologie procedimentali

➔ Matrice/tematica ambientale ed Esito del procedimento

➔ Righe n° 137-c e 137-d Carta dei servizi e delle attività

RANA

FREEDOCS

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PRESCRIZIONI EMESSE DA ARPAT

Il verbale che avvia la procedura ha una doppia fascicolazione:

● nel sottofascicolo di controllo (di cui costituisce l'esito)

● nel sottofascicolo della verifica delle prescrizioni (di cui costituisce l'avvio)

GESTIONE DOCUMENTALE

➔ Tipologia di procedimento ART. 318-TER DLGS 152/06 – VERIFICA PRESCRIZIONI

➔ Riga della Carta dei Servizi 137-c: Verifica prescrizioni ex art.318-ter Dlgs 152/2006

➔ Matrice o tematica ambientale

ASSEVERAZIONE SU PRESCRIZIONI NON EMESSE DA ARPAT

➔ Tipologia di procedimento ART. 318-TER DLGS 152/06 – ASSEVERAZIONE PRESCRIZIONI NON DI ARPAT

➔ Riga della Carta dei Servizi 137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 (su prescrizioni non di ARPAT)

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TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

➢ comunicazione di notizia di reato

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - comunicazione

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - verbale di prescrizioni

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - ammissione al pagamento per ottemperanza prescrizioni

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - ammissione al pagamento per adempimento spontaneo

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - ammissione al pagamento per reato esaurito

➢ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - asseverazione prescrizioni non di ARPAT

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ESITO DEL PROCEDIMENTO

➔ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Mancata/tardiva ottemperanza prescrizioni

➔ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Avvenuto pagamento sanzione

➔ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Mancato/tardivo pagamento sanzione

➔ art. 318-bis e sgg D.LGS. 152/06 - Esito differenziato di pagamento(più trasgressori)

data avvio=data notifica➔ Registrare sempre i tempi del procedimento:

data termine=data di invio esiti alla Procura

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IL VERBALE DI PRESCRIZIONI

➔ Un solo verbale anche se ci sono più trasgressori

✔ Un unico protocollo

✔ Richiesta pagamento sanzione a ciascun trasgressore

➔ Verbali distinti per reati distinti (salvo il caso in cui una o più prescrizioni siano funzionali all'estinzione di più reati)

✔ Sottofascicoli distinti

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NOTIFICAZIONI

Atti soggetti a notificazione:

● verbale di prescrizioni (v. Mod. B.0)

● comunicazione di proroga del termine impartito per l'adempimento delle prescrizioni (v. Mod. B.1)

● ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per ottemperanza (v. Mod. B.2)

● verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima (v. Mod. C.0)

● verbale di ammissione al pagamento della sanzione in misura minima per reato esaurito (v. Mod.C.0-bis)

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MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE➢ via PEC se:

● ha eletto domicilio c/o difensore o altro domiciliatario che ha una PEC pubblica

● ha dichiarato domicilio c/o l'azienda

● è un professionista ed ha dichiarato come domicilio la propria PEC pubblica

altrimenti

➢ in mani proprie al contravventore stesso, al familiare, al portiere, al difensore/altro domiciliatario o tramite servizio postale (atto giudiziario) di copia cartacea dichiarata conforme all’originale verbale digitale (eventuali allegati sono inviati in copia semplice).

N.B.: Gli indirizzi PEC pubblici di imprese e professionisti si trovano su:https://www.inipec.gov.it/

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TRASMISSIONE DEGLI ATTI

● Alla Procura

➢ l'invio delle CNR alle Procure di riferimento, può legittimamente avvenire tramite PEC stante il dettato dell'art. 108-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale, ai sensi del quale la trasmissione per via telematica della CNR tiene luogo dell'invio della comunicazione cartacea

➢ restano ferme le diverse specifiche modalità indicate espressamente dalle singole Procure di riferimento in aggiunta all'invio tramite PEC

➢ l'invio delle ulteriori comunicazioni relative al procedimento estintivo dei reati può essere effettuato tramite PEC

● Agli enti competenti in via amministrativa

➢ sempre via PEC

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VERBALI DI PRESCRIZIONI EMESSI AD OGGI

ANNO 2015 (15 luglio – 31 dicembre 2015)

● Verbali di prescrizione (comprensivi di verbali di adempimento spontaneo e di reato esaurito) – 79● Asseverazioni tecniche su prescrizioni non emesse da ARPAT – 6

ANNO 2016

● Verbali di prescrizione (comprensivi di verbali di adempimento spontaneo e di reato esaurito) – 140● Asseverazioni tecniche su prescrizioni non emesse da ARPAT – 20

ANNO 2017 (1 gennaio 2017 - 31 marzo 2017)

● Verbali di prescrizione (comprensivi di verbali di adempimento spontaneo e di reato esaurito) – 36● Asseverazioni tecniche su prescrizioni non emesse da ARPAT – 5