La valutazione degli alunni disabili D.L. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. D.L. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Presentazione a cura di Laura Bellanova
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La valutazione degli alunni disabili · La valutazione degli alunni disabili D.L. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
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La valutazione degli alunni disabili D.L. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. D.L. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Nell’art.9 del decreto 62/2017 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. Dopo l’emanazione dei DM 742 sulla certificazione delle competenze (preannunciati dallo stesso art. 9) i singoli consigli di classe debbono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.
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Punto 5 art. 4 del DM 742/2017 Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale di certificazione delle competenze può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Le scuole sono perciò chiamate a fissare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.
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Strumenti compensativi (strumenti didattici e tecnologici) L'alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere: - tabella dell’alfabeto - retta ordinata dei numeri - tavola pitagorica - linea del tempo - tabella delle misure e delle formule geometriche - formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento, - computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; - stampante e scanner - calcolatrice - registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) - software didattici specifici (per mappe, scanner + OCR (Optical character recognition, riconoscimento ottico dei caratteri tipografici o fotografici)
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Misure dispensative (interventi) All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: - l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo) - la lettura ad alta voce - la scrittura sotto dettatura - prendere appunti - copiare dalla lavagna - lo studio mnemonico delle tabelline - lo studio della lingua straniera in forma scritta ( esonero completo in casi gravi) - il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti - la quantità dei compiti a casa - possibilità di utilizzare le versioni ridotte dei testi in uso.
In caso di esonero dalle prove INVALSI (previste dal c. 4 dell’art. 11), l’alunno diversamente abile viene ammesso all’esame di Stato? • Glialunnidisabili,esonera4dallaprovaInvalsi(SEPREVISTODALPianoEduca4voIndividualizza4)possonopartecipareagliesamidiStato.
Art. 9. (DPR 122) Valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
• Art. 11 (DL 62) - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento