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MakeItModena, sabato 7 maggio 2016 – La tutela delle idee creative Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm www.copyright-italia.it – www.aliprandi.org – www.array.eu La tutela delle idee creative Fin dove arriva la proprietà intellettuale e come utilizzarla per proteggere le proprie creazioni
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La tutela delle idee creative (Modena, 2016)

Feb 08, 2017

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La tutela delle idee creativeFin dove arriva la proprietà intellettuale e

come utilizzarla per proteggere le proprie creazioni

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per approfondire

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INTRODUZIONE

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“avvocato, ho avuto un'idea fortissima;come faccio a tutelarla?”

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Articolo 9, n. 2 – TRIPs

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni enon le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento oi concetti matematici in quanto tali.

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Forma esterna, forma interna, contenuto

Una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco Josef Kohler.

La forma esterna è la forma con cui l’opera appare nella sua versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterarie, nella melodia, ritmo e armonia nell’opera musica, ecc.).La forma interna è la struttura espositiva dell’opera (l’organizzazionedel discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell’opera letteraria, i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la linea melodica nell’opera musicale, ecc.).Il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee,le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modoin cui essi sono scelti, coordinati e presentati. [continua]

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Forma esterna, forma interna, contenuto

[continua] Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera, e non si estende al contenuto.

In conclusione: è tutelata dal diritto d’autore l’opera dell’ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee, né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti.

Fonte: http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/

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Articolo 45 – Codice proprietà industriale

Non possono essere oggetto di brevetto:

- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni;

- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

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dunque... qual è l'unico modo per tutelare un'idea o un'informazione?

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Foto tratta da www.siciliafan.it/wp-content/uploads/2016/02/Masterchef-italia-giudici--1024x681.jpg

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photo by Christian V.; source https://www.flickr.com/photos/shyald/3194950746/

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dirittod'autore

brevetto perinvenzione

tutela deldesign

marchio e altrisegni distintivi

segreto industriale etutela del know-how

concorrenzasleale

tra impresetutela delle campagnepubblicitarie

diritto sui generissulle banche dati

la cosiddetta proprietà industriale/intellettuale

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LA TUTELA ATTRAVERSO IL CONTRATTO

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Accordo di non divulgazione (NDA)

É un negozio giuridico di natura sinallagmatica che designa alcune informazioni come confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute. In altre parole è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.

[continua...]

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[continua...]

Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende o privati pensano di fare affari assieme e necessitano la comprensione dei processi commerciali dell'altra parte con il solo scopo di valutare le potenziali relazioni d'affari. Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o possono limitare una sola delle parti.

[fonte: Wikipedia]

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IL COSIDDETTO SEGRETO INDUSTRIALE

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Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)Art. 98 (Informazioni segrete)

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

[continua...]

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[...continua]

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

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IL DIRITTO D'AUTORE

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il raggio d'azione del diritto d'autore

Articolo 1 – Legge 633/41Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

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il raggio d'azione del diritto d'autore

Articolo 2 – Legge 633/41

In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;5) i disegni e le opere dell'architettura;6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];

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il raggio d'azione del diritto d'autore

[continua] Articolo 2 – Legge 633/41

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

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e quali sono di preciso i diritti acquisiti?

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IL BREVETTO PER INVENZIONE

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Una prima definizione

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico.

Fonte: Wikipedia

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Requisiti per brevettabilità

Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

● novità● attività inventiva● applicazione industriale● liceità● sufficiente descrizione

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LA TUTELA DEL BRAND

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Il marchio e gli altri segni distintivi

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marchioinsegna

nomi a dominio

ditta

denominazionigeografiche/d'origine

nome

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Il marchio

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione presso apposito ufficio pubblico. Tuttavia la legge prevede un tutela (benché minore) anche al cosiddetto “marchio di fatto” (cioè non registrato, ma comunque utilizzato e riconosciuto dal pubblico come sufficientemente distintivo).

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LA TUTELA DEL DESIGN

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Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)Art. 31 (Disegni e modelli – Oggetto della registrazione)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

[continua...]

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[...continua]

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi,le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

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LA TUTELA CONTROLA CONCORRENZA SLEALE

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Art. 2598 Codice Civile

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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