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Mario Grimaldi [email protected] ITET PIO LA TORRE PALERMO 5 febbraio 2014 Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014 1
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La segreteria digitale: la normativa

Jun 09, 2015

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Mario Grimaldi

La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi scolastici
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ITET PIO LA TORRE

PALERMO 5 febbraio 2014

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Evoluzione della normativa

Il Codice dell’Amministrazione digitale

• D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 • D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) • D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) • D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) • D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) • D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) • D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) • L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) • D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

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Il Codice dell’Amministrazione digitale

Nella P.A. digitale le Amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità:

la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

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Il Codice dell’Amministrazione digitale

SANCISCE I NUOVI DIRITTI

diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)

diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) diritto alla partecipazione (art. 9) diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi (art. 57)

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Il Codice dell’Amministrazione digitale

I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:

i documenti informatici le firme elettroniche l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva la posta elettronicae la posta elettronica certificata i siti Internet delle P.A.

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Il Decreto semplificazioni modifica il CAD

Tra quelle di maggiore impatto si annovera senza dubbio quella introdotta con il nuovo art. 47 quinques, con cui si aggiunge il comma 3 bis all’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), che a partire dal 1 gennaio 2014 impone alle pubbliche amministrazioni di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

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Il Decreto sviluppo modifica il CAD

Il Decreto Legge 83/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti modifiche:

l’istituzione dell’Agenzia per l'Italia digitale e la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

la sostituzione del comma 1 dell’art. 68 in merito all’acquisizione di programmi informatici.

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Il Decreto spending review modifica il CAD ... si parte con iscrizioni online, pagelle e registri in formato elettronico ed e-mail per

comunicare con le famiglie Il Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto: l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies,

3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle funzioni ICT.

Vengono quindi abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando la gestione associata dell’ICT alle funzioni fondamentali nell’art. 14, comma 28, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010.

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del CAD. In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi: • l’inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli

e formulari; • l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche

amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis; • l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all’analisi comparativa delle

soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi;

• principio dell’open by default

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD La novella degli articoli 52 e 68 CAD

Art. 50 c.1 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento

L'articolo 52 c.1 I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità.... , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L'articolo 68 c.2 Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD La novella degli articoli 52 e 68 CAD

L'articolo 68 c.3 Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD

Perché in OPEN DATA ?

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Open governement La dottrina dell’Open Government si basa sul principio per il quale tutte leattività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica.

In tal senso, l’Open Government si basa su tre elementi: 1) trasparenza 2) collaborazione 3) partecipazione

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD

Perché in OPEN DATA ?

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Trasparenza La trasparenza favorisce e promuove la responsabilità fornendo ai cittadini le informazioni sulle attività dell’Amministrazione. Una Amministrazione trasparente, per questo, è un’Amministrazione più controllata e nel contempo più aperta e affidabile.

Partecipazione La partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa e migliora la qualità delle decisioni dell’Amministrazione.

Collaborazione La collaborazione vede un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività dell'Amministrazione

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Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle): livello base, costituito da file non strutturati dati strutturati ma codificati con un formato proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario dati strutturati e codificati in un formato non proprietario (URI) Linked Open Data (LOD).

Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD

Perché in OPEN DATA ?

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?

Art 68 c.1

Analisi comparativa delle soluzioni. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: - riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; - software libero o a codice sorgente aperto; - software fruibile in modalità cloud computing; - software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

- software combinazione delle precedenti soluzioni.

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?

Art 68 c.1bis

valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?

Art 68 c.1ter

valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

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Il Decreto crescita 2.0 modifica il CAD Il nuovo articolo 68 CAD: siamo davvero alla svolta open source nella PA?

valutazione comparativa

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 63/2013* relativa alle Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

La Circolare illustra, attraverso l’esposizione di un percorso metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni prevista dal Codice per l’Amministrazione Digitale

*Allegato alla determinazione commissariale n. 193/2013DIG del 6 dicembre 2013 t. 68.

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le 4 sezioni del sito istituzionale

Amministrazione trasparente (congelata)

Pubblicità legale

Servizi in rete

Comunicazione istituzionale

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le 4 sezioni del sito istituzionale

Pubblicità legale L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1° gennaio 2010, ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti.

Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n. 194- cd. Decreto Mille proroghe) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

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le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale Dove inserire sul sito l’etichetta - Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione

del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.

Responsabile della Pubblicazione - La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di

pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Caratteristiche dei documenti - I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere

pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti, devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale

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le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili: a. l’Ente che ha pubblicato l’atto; b. la data di pubblicazione; c. la data di scadenza; d. la descrizione (o oggetto); e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica. Periodo di pubblicazione I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di

riferimento, è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che deve poter essere modificato dal RPP prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.

Datazione documenti Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora

di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.

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le 4 sezioni del sito istituzionale Pubblicità legale

Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato da DigitPA un vademecum: "Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online" il cui obiettivo è quello di sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della normativa

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Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n.8/2009 Dominio GOV.IT

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all’iscrizione al dominio “gov.it” dei siti che intendono mantenere attivi.

1) compilazione online di un form: http://domini.digitpa.gov.it/

2) Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) firmata

3) Questionario compilato

Link procedura scuola

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la pubblicità legale si fa sul proprio sito web gov.it Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 30/5/2002

Conoscenza e uso del dominio internet .gov.it

I siti facenti parte del dominio gov.it hanno lo scopo di fornire

informazioni e servizi ai cittadini, alle imprese e alla stessa

pubblica amministrazione con la garanzia che le informazioni ed

i servizi richiesti provengano direttamente dall'Ente e abbiano

le caratteristiche di qualità indicate nella presente norma.

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Legge 4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli trumenti informatici ( Legge Stanca)

D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita) Circolare 61/2013 Agenziaper l’Italia Digitale

Accessibilità: storia legislativa

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L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”

Accessibilità

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DECRETO CRESCITA 2.0 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

Art. 9:

A. Modifiche Legge 4/2004 B. Modifiche Codice Amministrazione Digitale C. Nuovi adempimenti in materia di accessibilità D. Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente

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A) Modifiche alla Legge Stanca

Gestione del logo di accessibilità

• Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

• Postazioni di lavoro pubbliche nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico(e non piùnell’ambito delle disponibilità di bilancio).

• Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce specifiche tecniche delle postazioni di lavoro.

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B) Modifiche Codice Amministrazione Digitale

• Inseriti i principi di eguaglianza e non discriminazione nei rapporti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione.

• Formazione dipendenti pubblici: educazione alle tematiche di accessibilità e tecnologie assistive.

• I documenti (compresi albo pretorio, moduli e formulari) devono essere accessibili secondo requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

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C) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità

Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di: • Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni

anno)**

• Piano di telelavoro

Segnalazione inadempienze:

• Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale

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Page 32: La segreteria digitale: la normativa

D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità Coinvolgere le associazioni

Circolare 61/2013 (29 marzo 2013)

Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi dell’amministrazione (siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro)

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Page 33: La segreteria digitale: la normativa

D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai

suddetti soggetti presentano una formale segnalazione all’ Agenzia per l’Italia Digitale,

anche in via telematica.

L’ Agenzia per l’Italia Digitale è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga

fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in

tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90

giorni, per adempiere:

- Modello Modulo per l'invio di segnalazioni di inadempienza - Pec [email protected]

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D) Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

In base alla delibera Civit 50/2013, allegato 1,

gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati

dentro la sotto-sezione di I livello Altri

contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati della

sezione Amministrazione trasparente

La Bussola della Trasparenza inserisce tra gli altri indicatori di monitoraggio gli obiettivi di accessibilità, obbligatori per le PA dal 31 marzo 2013

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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Requisiti tecnici di accessibilità:

La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa.

E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20 marzo 2013 (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche variabili a seconda della tipologia di contenuto.

L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20 marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine analizzate in precedenza.

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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti* •Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1)

•Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15)

•Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3)

•Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non devono interferire con la fruibilità della pagina)

•I 12 requisiti corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0

*I 12 requisiti tecnici, contenuti nel decreto, fanno riferimento alle 12 linie guida che costituiscono i principi delle WCAG 2.0

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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

I principi ispiratori del WCAG2.0, fatti propri dal decreto, sono i seguenti: principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali;

principio 2: utilizzabile - i componenti dell’interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;

principio 3: comprensibile - gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell’interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni;

principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall’utente, comprese le tecnologie assistive.

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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

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Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.

Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.

Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.

Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera..

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Page 40: La segreteria digitale: la normativa

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia? Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.

Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.

Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.

Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.

Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.

Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.

Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

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Page 41: La segreteria digitale: la normativa

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

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Page 42: La segreteria digitale: la normativa

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

Le WCAG 2.0 (ed il decreto) consentono anche l’uso di contenuti non

accessibili, l’importante è che gli stessi rispettino una serie di requisiti,

previsti dal punto 5 della verifica dei criteri di conformità:

Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l’erogazione di

informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie

non compatibili con l’accessibilità purché non impediscano agli utenti

di accedere alle informazioni e servizi della pagina.

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Page 43: La segreteria digitale: la normativa

Il ruolo del responsabile dell’accessibilità

L’art. 9 del decreto legge 179/2012 inserisce una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro. predispone il piano annuale di obiettivi di accessibilità...

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Page 44: La segreteria digitale: la normativa

Il ruolo del responsabile dell’accessibilità

• si attiva, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata all’amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni);

• prevedere delle sessioni di formazione del personale per la gestione digitale dei documenti, con predisposizione di modelli di riferimento (template) nativamente accessibili;

• monitora costantemente lo stato di accessibilità dei servizi dell’amministrazione e l’attuazione degli obiettivi annuali prefissati;

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Page 45: La segreteria digitale: la normativa

Un sito a norma della legge 4/2004

IL CONTRATTO La legge 4/2004, come unico vincolo, pone la nullità del contratto nel caso in cui all’interno dello stesso non vi sia alcun riferimento al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla suddetta legge. Ciò è chiaramente indicato all’art. 4 comma 2 della Legge 4/2004.

I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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Page 46: La segreteria digitale: la normativa

Un sito a norma della legge 4/2004

IL CONTRATTO

All’interno del contratto quindi è sufficiente indicare una

clausola che impegni il fornitore al rispetto dei requisiti previsti

dalla normativa. Un esempio può essere il seguente: “Il

fornitore si impegna a fornire un prodotto conforme ai

requisiti di cui all’art. 11 della legge 4/2004 e s.m.i.”.

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Page 47: La segreteria digitale: la normativa

IL CONTRATTO

• Richiedere nelle procedure di gara il rispetto dei requisiti tecnici in materia di accessibilità

• Ritenere il rispetto dei requisiti tecnici motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione

• Non stipulare contratti per la realizzazione di siti web quando non è previsto espressamente il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità

• Prevedere l'adeguamento dei siti web ai requisiti tecnici di accessibilità

Un sito a norma della legge 4/2004

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Page 48: La segreteria digitale: la normativa

Accessibilità

Ricapilotiamo... • Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in

formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012).

• I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013).

• Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014).

• In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia procedimento (DL 179/2012).

• Strumento di ausilio per validazione Achecker

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Page 49: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione

Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

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Atto di indirizzo 2014

Page 50: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti

L’ introduzione all’interno delle amministrazioni di un sistema per la gestione documentale informatizzata presenta non pochi problemi e criticità di tipo organizzativo, di ordine tecnologico e di natura archivistica.

Gli elementi di un sistema informativo scolastico, quali la dotazione tecnologica, le risorse umane e il processo di gestione del flusso documentale, dovranno essere attentamente valutati al fine di individuare la migliore soluzione possibile adeguata ad ogni singola realtà/dimensione.

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Page 51: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti

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Page 52: La segreteria digitale: la normativa

contesto, forma e contenuti obbligatori, autenticità, paternità, integrità

protocollo informatico

modalità di tenuta, modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione;

modalità di memorizzazione e archiviazione, modalità di conservazione

Formazione

Gestione

Trasmissione

Conservazione

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Il processo di dematerializzazione dei documenti prevede che le pubbliche amministrazioni debbano formare, gestire, trasmettere, pubblicare, conservare gli originali dei propri documenti e gestire i procedimenti amministrativi, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Processo di dematerializzazione dei documenti

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Page 53: La segreteria digitale: la normativa

Il Processo di dematerializzazione dei documenti

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Page 54: La segreteria digitale: la normativa

Il documento informatico La possibilità per la P.A. di sostituire completamente il documento

cartaceo col documento informatico è stato confermato dal nuovo quadro normativo che ha conferito all’attività amministrativa informatica la medesima efficacia di quella posta in essere attraverso la modalità tradizionale.

Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti art . 1 c. 1, p

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su

supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice. Art 20

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Page 55: La segreteria digitale: la normativa

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Firma elettronica: l’insieme di dati in forma elettronica, allegati

oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

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Page 56: La segreteria digitale: la normativa

a) il documento informatico è sprovvisto di qualsiasi firma elettronica ed ha la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art 2712 del codice civile; si tratta di qualsiasi documento informatico, nel significato più lato che questo termine può assumere.

b) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice o debole o non avanzata è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si tratta di tutti quei sistemi che in vario modo possono permettere di individuare un soggetto in base alle sue conoscenze (PIN, password e username e-mail). La valutazione dell’efficacia probatoria di tali documenti è interamente rimessa alla decisione del giudice.

c) documento informatico munito di firma digitale o di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2)

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Art. 21

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Page 57: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione La diffusione del documento informatico è tuttavia ancora frenata da alcuni elementi di varia natura:

1. difficoltà interpretative delle diverse norme;

2. scarsa diffusione di prassi per la sottoscrizione dei documenti informatici;

3. limitata usabilità degli strumenti per la sottoscrizione dei documenti e, soprattutto, per la gestione dei documenti firmati;

4. insufficiente fiducia nella e-mail come strumento di trasmissione formale dei documenti;

5. difficoltà di “esibizione” del documento informatico;

6. scarsa maturità delle soluzioni per la conservazione digitale di lungo periodo.

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Page 58: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner

Dotato di cassetto alimentatore per gli originali corredato da software per acquisizione, OCR ed editing dei documenti.

Utilizzando uno scanner, il documento cartaceo viene sottoposto al processo di dematerializzazione mediante scansione.

Al fine di ottenere un documento che rispetti le regole dell'accessibilità è necessario aver configurato il software d'acquisizione in modo tale che il file di risulta venga salvato in modalità PDF testo (non PDF immagine) e la risoluzione impostata su 250/300 dpx.

È comunque consigliabile tenere un rapporto qualità/peso del documento tale da non determinare una eccessiva perdita di qualità e di contenuti o una eccessiva occupazione di spazio negli archivi digitali.

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Page 59: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner

Durante la fase di salvataggio del documento negli archivi digitali è opportuno tener presente alcune opportunità operative:

indicare sempre prima del nome del file il numero di protocollo e l'anno solare.

usare sempre caratteri minuscoli

il nome non deve essere troppo lungo

i termini devono essere separati da trattini senza spazi bianchi

non si devono usare lettere accentate, punteggiatura e caratteri speciali

es. 238_2013_commissione_informatica.pdf

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Page 60: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti - scanner

Software per la conversione e il salvataggio in formato PDF di documenti digitali di varia natura:

Software: doPDF - PdfCreator... Appartengono a questa famiglia di programmi i software che, installando una stampante virtuale consentono, attraverso le normali procedure di stampa offerte dai vari software, la stampa o più precisamente il salvataggio di documenti attivando semplicemente la stampa degli stessi. Anche in questo caso è opportuno verificare la configurazione dei programmi affinché possano salvare i files nella modalità accessibile.

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Page 61: La segreteria digitale: la normativa

La Dematerializzazione: gli strumenti – modem fax

Modem Fax

Modem fax e relativo software che consente ai fax di essere ricevuto direttamente in formato elettronico da un computer.

Il fax digitale è rappresentato sempre con una immagine e pertanto dovrà anch'esso essere sottoposto alla conversione in formato PDF testo (accessibile). http://www.onlineocr.net/default.aspx

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Page 62: La segreteria digitale: la normativa

è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi asimmetriche crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro Strumento che permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici la generazione della firma digitale avviene tramite un certificato digitale qualificato rilasciato da un’autorità certificata e riconosciuta da AGID: certificatore ufficiale Valore della Firma digitale: - autenticità: certezza dell’autore non è una “firma falsa” - integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato) - non ripudiabilità: l’autore non può negare di aver firmato il documento

La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale

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Page 63: La segreteria digitale: la normativa

L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, in sintesi il sistema della firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta.

Dunque, se si utilizza la firma digitale, in caso di contenzioso

un giudice non avrà margini di valutazione su autenticità del documento, integrità e provenienza della firma.

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La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale

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Page 64: La segreteria digitale: la normativa

Una firma digitale NON è valida se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. E’ valida quella firma digitale alla quale è associabile un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. Costituiscono validazione temporale: • marca temporale; • il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; • il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione

il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata;

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La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale

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Page 65: La segreteria digitale: la normativa

Procedura operativa n° 1 Programma installato sul proprio computer https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php

Procedura operativa n° 2 Usufruire di un servizio on-line https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10

Procedura operativa n° 13 Installare un add-on per Adobe Acrobat Reader® http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html

Come leggere un file firmato digitalmente?

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La Dematerializzazione: gli strumenti – firma digitale

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Page 66: La segreteria digitale: la normativa

Copie informatiche di documenti analogici (Art.22)

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 67: La segreteria digitale: la normativa

Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 68: La segreteria digitale: la normativa

Copie informatiche di documenti analogici.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti

originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa

efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro

conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a

ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento

informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai

sensi dell'articolo 71.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 69: La segreteria digitale: la normativa

Copie informatiche di documenti analogici.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

23-ter. Documenti amministrativi informatici. Anquap – Seminario provinciale: Palermo 5.02.2014

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Page 70: La segreteria digitale: la normativa

Copie analogiche di documenti informatici. (Art. 23)

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 71: La segreteria digitale: la normativa

L'art. 23 prevede, al primo comma, che le copie su supporto analogico

(cartaceo) di documento informatico, anche sottoscritto con firma

elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia

probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità

all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico

ufficiale a ciò autorizzato.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

23. Copie analogiche di documenti informatici.

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Page 72: La segreteria digitale: la normativa

Copie analogiche di documenti informatici (Art. 23)

La dematerializzazione dei documenti a scuola

Noi PA Cedolino elettronico

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Page 73: La segreteria digitale: la normativa

Per assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici è possibile apporre a stampa, un contrassegno generato elettronicamente tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 74: La segreteria digitale: la normativa

Copie analogiche di documenti informatici.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 75: La segreteria digitale: la normativa

l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui:

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 76: La segreteria digitale: la normativa

l’articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del Codice secondo cui:

Il Dirigente Scolastico MARIA GRAZIA ROSSI

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del

Codice dell'amministrazione digitale. Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

La dematerializzazione dei documenti a scuola

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Page 77: La segreteria digitale: la normativa

Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”. L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1, lettera a della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve essere immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale.

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L’art.54, c.2-ter del CAD

Page 78: La segreteria digitale: la normativa

Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata - applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.) restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi

dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.

Il documento informatico trasmesso con PEC si intende inviato e

pervenuto al destinatario, all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato.

La trasmissione del documento informatico mediante PEC, equivale alla

notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

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Page 79: La segreteria digitale: la normativa

Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

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Page 80: La segreteria digitale: la normativa

Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti:

Semplicità, risparmio, comodità Valore legale No virus e Spam Sicurezza

Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino

La CEC-PAC, invece è una modalità di Posta Certificata gratuita per il cittadino, che consente di dialogare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini.

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Page 81: La segreteria digitale: la normativa

Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i cittadini della scuola

Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema

La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione

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Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano utenti registrati del sito della scuola e quindi attribuzione di un account per l'accesso al sito ed alle procedure riservate a tutto il personale in servizio

Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano telematicamente raggiun-gibili … e quindi attribuzione di una casella email istituzionale a tutto il personale in servizio riservata alle comunicazioni di servizio.

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Page 82: La segreteria digitale: la normativa

Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano digitalmente formati e quindi formazione rivolta a tutto il personale e addestramento delle figure di sistema addette alla produzione alla lavorazione ed al veicolo dell'informazione.

La dematerializzazione dei documenti

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Page 83: La segreteria digitale: la normativa

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD)

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza

Le comunicazioni sono validamente inviate quando: sono sottoscritte con firma digitale dotate di segnatura di protocollo ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)

sono trasmesse via PEC.

Le comunicazioni della PA

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Page 84: La segreteria digitale: la normativa

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il procedimento a

seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso

Le comunicazioni della PA

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Page 85: La segreteria digitale: la normativa

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)

L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta

d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi

strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non autenticata del documento)

c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec

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Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD)

La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

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Page 87: La segreteria digitale: la normativa

Posta elettronica Pubblica

Amministrazione

Le comunicazioni della PA

IPA indice degli indirizzi della PA

INIPEC indice nazionale degli indirizi di PEC delle imprese e dei professionisti

ANPR* Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

sono stati istituti

* Prevista entro dicembre 2014

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Posta elettronica Pubblica

Amministrazione

Le comunicazioni della PA

In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/ professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008).

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)

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Art. 57 bis CAD Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA

Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

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Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti.

Imprese

Professionisti Ini-Pec

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Page 91: La segreteria digitale: la normativa

Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]

Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)... Art. 3bis. Il comma 1 del citato articolo dispone “ Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ... quale suo domicilio digitale”

L'indirizzo dianzi nominato è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni

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Page 92: La segreteria digitale: la normativa

dematerializzare... un processo in itinere

Eʼ riduttivo e fuorviante ricondurre la dematerializzazione alle pure

pratiche di digitalizzazione dei documenti, è invece opportuno

considerare questo termine in un senso più ampio, in quanto portatore

di una sostanziale semplificazione dei processi e dei procedimenti, di

una ridefinizione delle responsabilità nel controllo del ciclo di vita del

documento amministrativo, fino alla fase della conservazione, e di una

conseguente revisione di modelli organizzativi.

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Page 93: La segreteria digitale: la normativa

Roberto Scano - Slide Accessibilità cosa cambia Milano 13.5.2013 - Accessibilità: L’evoluzione normativa. Gli obblighi di accessibilità per le PA: dai siti Web, ai documenti, alla sezione Amministrazione Trasparente www.accessibile.org Mario Varini - SCUOLA 2.0 Dematerializzazione e Spending

Review - "Dematerializzazione, trasparenza, accessibilità e scrivere per il web www.istitutocastellucchio.gov.it Ernesto Belisario - Il procedimento amministrativo - LA SCUOLA TRASPARENTE obblighi e opportunità blog.ernestobelisario.eu www.ernestobelisario.eu

Credits

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GRAZIE

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mario.grimaldi.743

@grimaldi1972

mariogrimaldi743

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Allegato 1

Fattori culturali Fattori organizzativi Ignoranza Fretta realizzativa

Auto-percezione distorta Sovrapposizioni

Paura/Scetticismo Obiettivi disomogenei

Scarsa attitudine alla Incarichi collaborazione approssimativi

Abitudini organizzative

Ansia di controllo

Che cosa ostacola l’innovazione

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Allegato 2

Cloud computing

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Allegato 3

Portable Document Format Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993

PDF ----> PDF/A Lo standard ISO 19005-1 ha definito un formato di file basato su PDF, conosciuto come PDF/A, lo standard per l’archiaviazione elettronica dei documenti.

- preserva l’aspetto visivo nel tempo, indipendentemente dagli strumenti e dai sistemi utilizzati per la creazione, la memorizzazione e il rendering dei file

- incorpora metadati come titolo, autore, data, .....per classificazione automatica

- compatti

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Allegato 3a

Portable Document Format

PDF/A

PDF/A-1 PDF/A-2

PDF/A-1a PDF/A-1b

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Il procedimento amministrativo digitalizzato: nuovi strumenti

Fase dell’iniziativa

Fase Istruttoria

Fase Decisoria

Fase Integrativa

dell’efficacia

Documento Informatico Firme elettroniche Protocollo informatico PEC Sito Web istituzionale

Fascicolo informatico Documento informatico Firme elettroniche Mail/PEC Sistemi di Identificazione telematica

Documento informatico Firme elettroniche Protocollo informatico

Pec Albo on line

Allegato 4

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