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1 La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro con il D.Lgs. 81/2008 Del D.Lgs 14 Agosto 1996 n° 493 relativo al problema della segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro si è parlato pochissimo, forse l’unica giustificazione a tale "dimenticanza" potrebbe essere dovuta al fatto che nello stesso giorno, 14 Agosto 1996, veniva approvato un altro decreto che rivoluzionava la cantieristica nel nostro paese e precisamente il D.Lgs 494/96. Quest’ultimo ha “oscurato” il D.Lgs 493/96 che, limitatamente alla parte concernente la cartellonistica, non comportava modifiche sostanziali rispetto ai decreti abrogati e precisamente D.P.R. 524/82 e D.P.R. 547/55. Per segnaletica non deve intendersi solamente quella cartellonistica, ma anche acustica, luminosa, gestuale nonché comunicazione verbale. Su questi tipi di segnali è necessario fare formazione e informazione. La segnaletica di sicurezza, nei luoghi di lavoro, deve essere utilizzata quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro. Essa è, infatti, lo strumento più consono per attuare le misure di tutela e di sicurezza per i lavoratori e se tale strumento viene utilizzato correttamente rappresenta uno dei sistemi più efficaci per fare formazione e informazione, direttamente sul posto di lavoro. Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere semplice per essere compresa senza indugi al fine di attirare l’attenzione su ciò che può rappresentare un pericolo. Tutti i lavoratori, infatti, soprattutto quelli poco alfabetizzati o extracomunitari che ancora non hanno dimestichezza con la nostra lingua, devono essere messi in grado di interpretare il messaggio di pericolo. D.Lgs n° 81/2008 Il D.Lgs 81/08, che ha abrogato il D.Lgs 493/96, affronta il problema della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro al Titolo V che stabilisce le regole su tale materia in quattro articoli e precisamente dall’ art.161 all’art.164. Anche in questo caso non bisogna dimenticare gli allegati al D.Lgs 81/08, infatti per quanto attiene la segnaletica di sicurezza gli Allegati di riferimento sono il XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXIX; XXX; XXXI e XXXII. I primi due articoli 161 e 162 sono riferiti, il primo al “Campo di applicazione” e al comma 2 viene stabilito che Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo”; il secondo è riferito alle “Definizioni” e al comma 1, lettera a), viene specificato che per “segnaletica di sicurezza” si intende “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale” . L’inosservanza dei restanti due articoli, 163 e 164 sono sanzionati a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti come appresso specificato: Art.163, comma 1, Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. (Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000) (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1200) Art.163, comma 2, Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica ”. (Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000) - (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1200)
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Mar 14, 2021

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La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro con il D.Lgs. 81/2008

Del D.Lgs 14 Agosto 1996 n° 493 relativo al problema della segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro si è parlato pochissimo, forse l’unica giustificazione a tale "dimenticanza" potrebbe essere dovuta al fatto che nello stesso giorno, 14 Agosto 1996, veniva approvato un altro decreto che rivoluzionava la cantieristica nel nostro paese e precisamente il D.Lgs 494/96.

Quest’ultimo ha “oscurato” il D.Lgs 493/96 che, limitatamente alla parte concernente la cartellonistica, non comportava modifiche sostanziali rispetto ai decreti abrogati e precisamente D.P.R. 524/82 e D.P.R. 547/55.

Per segnaletica non deve intendersi solamente quella cartellonistica, ma anche acustica, luminosa, gestuale nonché comunicazione verbale. Su questi tipi di segnali è necessario fare formazione e informazione.

La segnaletica di sicurezza, nei luoghi di lavoro, deve essere utilizzata quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro. Essa è, infatti, lo strumento più consono per attuare le misure di tutela e di sicurezza per i lavoratori e se tale strumento viene utilizzato correttamente rappresenta uno dei sistemi più efficaci per fare formazione e informazione, direttamente sul posto di lavoro.

Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere semplice per essere compresa senza indugi al fine di attirare l’attenzione su ciò che può rappresentare un pericolo. Tutti i lavoratori, infatti, soprattutto quelli poco alfabetizzati o extracomunitari che ancora non hanno dimestichezza con la nostra lingua, devono essere messi in grado di interpretare il messaggio di pericolo.

D.Lgs n° 81/2008

Il D.Lgs 81/08, che ha abrogato il D.Lgs 493/96, affronta il problema della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro al Titolo V che stabilisce le regole su tale materia in quattro articoli e precisamente dall’art.161 all’art.164.

Anche in questo caso non bisogna dimenticare gli allegati al D.Lgs 81/08, infatti per quanto attiene la segnaletica di sicurezza gli Allegati di riferimento sono il XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXIX; XXX; XXXI e XXXII.

I primi due articoli 161 e 162 sono riferiti, il primo al “Campo di applicazione” e al comma 2 viene stabilito che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo”; il secondo è riferito alle

“Definizioni” e al comma 1, lettera a), viene specificato che per “segnaletica di sicurezza” si intende “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.

L’inosservanza dei restanti due articoli, 163 e 164 sono sanzionati a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti come appresso specificato:

Art.163, comma 1, “Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.

(Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000) (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1200)

Art.163, comma 2, “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”.

(Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000) - (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1200)

Filippo
Evidenziato
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Art.163, comma 3, “Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII”.

( Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000) - (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1200)

Art.164, comma 1, lettera a), “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva”;

(Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500) (Sanzione a carico del Preposto: arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600)

Art.164, comma 1, lettera b), “i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire”.

(Sanzione a carico del datore di lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2000 a € 10000)

Molti datori di lavoro sottovalutano il problema della segnaletica e molti di essi non conoscono le sanzioni che il legislatore ha voluto riservare loro e al Dirigente e al Preposto. I cartelli segnaletici vanno installati nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare. Detti cartelli devono essere rimossi quando non sussiste più la situazione di pericolo che ne giustificava la presenza. E’ fatto divieto ai lavoratori di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (art.20, comma 2, lett. f, D.Lgs 81/08). Per l’inosservanza a tale articolo è prevista a carico del lavoratore la sanzione dell’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da € 200 a € 600.

I cartelli segnaletici si differenziano tra di loro in base alla forma, colore e in funzione dello specifico utilizzo. Pertanto, la segnaletica utilizzata deve rispondere alle caratteristiche tecniche, tipologiche e cromatiche di cui agli Allegati del D.Lgs 81/08 che vanno da XXIV a XXXII.

Segnale di divieto: indicano tutto ciò che è vietato (colore rosso)

forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

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Segnale di avvertimento: informano il lavoratore di un pericolo (colore giallo o giallo - arancio)

forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnale di prescrizione: informano il lavoratore sul comportamento da tenere (colore azzurro)

forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnale di salvataggio: indicano le vie di fuga, ubicazione di pronto soccorso (colore verde)

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forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnale per l’antincendio

forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

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Si ricorda che le caratteristiche principali della cartellonistica sono: la forma geometrica; i colori; la dimensione; i materiali che costituiscono il segnale. Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere mantenuta in perfetto stato d’uso; nel momento in cui perde le proprie caratteristiche è necessario che la stessa venga sostituita.

Per segnaletica, come ho già detto in precedenza, non deve intendersi soltanto quella cartellonistica, ma anche quella luminosa (Allegato XXIX), acustica (Allegato XXX), verbale (Allegato XXXI) e per quanto riguarda la segnaletica gestuale le prescrizioni sono riportate nell’Allegato XXXII.

Conclusioni.

Molte volte ci imbattiamo in “nuovi” messaggi che non abbiamo riscontrato negli Allegati del D.Lgs. 81/08 o nelle norme UNI. Infatti, l’uso di questi messaggi fanno parte dei “cartelli supplementari”.

Tali cartelli hanno ragione di esistere perché devono fornire informazioni di sicurezza necessarie e aggiuntive a quelle che vengono trasmesse attraverso i soli simboli specifici. Si precisa che il cartello supplementare è un cartello impiegato assieme ad un cartello tipo, di cui al D.Lgs 81/08 e che fornisce indicazioni complementari. E’ necessario che anche questi cartelli vengano usati in modo “intelligente” e non come spesso accade di leggere:

ATTENZIONE! NON USARE LA SEGA CIRCOLARE POICHE’ PRIVA DI PROTEZIONI

Chi installa questo cartello vuole che la sega circolare sia usata, ma in caso d’infortunio tale cartello, installato con quello di divieto “NON TOCCARE” dovrebbe servire a scagionare i responsabili del cantiere. Questa è la teoria “primitiva” di coloro che dovrebbero controllare la sicurezza nelle attività produttive. Infatti, parecchi si affidano alle statistiche ed alla casualità: “Perché deve succedere proprio a me?” Nella fattispecie non è più facile disattivare la sega circolare o sostituirla con una nuova, anziché utilizzare il cartello “supplementare”?

L’incoscienza, la superficialità con la quale vengono affrontati certi problemi spesso sono la causa dei più banali infortuni mortali che avvengono nei luoghi di lavoro.

Oggi, secondo il mio parere, dobbiamo rilevare che purtroppo non esiste ancora una “unificazione” di tutte le normative relative alla segnaletica di sicurezza; infatti, come è stato già evidenziato, molti simboli utilizzati non si trovano negli allegati del D.Lgs. 81/08, ma bensì nelle Norme UNI. Ai datori di lavoro, che utilizzano i simboli inclusi nelle Norme UNI, nulla può essere contestato poiché si attengono a quanto riportato nell’art.163, comma 2, del D.Lgs 81/08 che recita: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXI e XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”.

Ecco perché è necessario che venga dato un “riordino” a detta normativa al fine di avere un’unica raccolta di tutta la segnaletica, nonché la realizzazione di nuovi segnali.

Della problematica relativa alla segnaletica nei luoghi di lavoro, si è parlato e si continua a parlarne poco e il problema viene affrontato in parte, purtroppo, solo quando si verificano infortuni, spesso mortali.