LA RIFORMA DELLA LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE
LA RIFORMA DELLA LA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA PREVIDENZA
COMPLEMENTARECOMPLEMENTARE
1° comma: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’ass is tenza
sociale
2° comma: i lavoratori hanno diritto che s iano preveduti ed
ass icurati mezzi adeguati alle loro es igenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria
4° comma: ai compiti previs ti in questo articolo provvedono organi
ed is tituti preposti dallo S tato
5° comma: l’ass is tenza privata è libera
ART. 38 COS TITUZIONEART. 38 COS TITUZIONE
S is tema previdenziale pubblico InpsS is tema previdenziale pubblico InpsLegge di riforma 335/95
Sistema a ripartizione
Ogni mese i versamenti dei lavoratori attivi alimentano le pensioni erogate ai pensionati.
Calcolo retributivo - (ante riforma previdenza l. 335/95)
Pensione = dopo 40 anni, 80% della media della retribuzione
degli ultimi 10 anni.
Calcolo contributivo – (Legge 335/95)
Pensione = calcolata sul totale dei contributi versati in tutta la
vita lavorativa e sui relativi rendimenti prodotti nella fase di
accumulo
TASSI DITASSI DICOPERTURACOPERTURA
80%80%
50%50%
20202020 20302030
GLI EFFETTI DELLA LEGGE 335 DEL 1995: GLI EFFETTI DELLA LEGGE 335 DEL 1995: la misurala misuradella pens ione pubblica rispetto alla retribuzione prima del pens ionamentodella pens ione pubblica rispetto alla retribuzione prima del pens ionamento
70%70%
60%60%
annoanno20122012 20402040
La pensione pubblicaLa pensione pubblica:il meccanismo della ripartizione
I contributi versati OGGI
dal lavoratore servono a
pagare le pensioni degli
ATTUALI PENSIONATI
Fondi PensioneFondi Pensione:la capitalizzazione individuale
Sistema a ripartizione e sistema a Sistema a ripartizione e sistema a capitalizzazionecapitalizzazione
I contributi versati OGGI
dal lavoratore serviranno a
pagare la SUA pensione
complementare
Decreto legislativo 124/93 (abrogato da D. Lgs 252/05)Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Legge 335/95Riforma del sistema pensionistico
Decreto 703/96 Ministero del TesoroRegole di investimento delle risorse dei fondi pensione e disciplina del conflitto di interesse
Decreto attuativo 211/97 Ministero del LavoroNorme su atti costitutivi, statuti, requisiti dei componenti degli organi, procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione
Decreto Legislativo 47 del 18 febbraio 2000Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (circolare esplicativa 29/E Ag. Entrate del 20/03/2001)
Decreto Legislativo 168/2001
Correzioni al d.lgs 47/2000 (circolare esplicativa 78/E del 6 agosto 2001)
L. 243 del 23/08/04 (delega di riforma previdenziale)
D. Lgs 252/05 Testo unico della previdenza complementare
Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
ANSE-CNA
FIAE-CASA
CLAAI
ASSOEDILI-CNA
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
PREVEDI: fonte is titutiva
Accordo del 9/4/2001 tra
Cos’è PrevediCos’è Prevedi
E’ un Fondo Pensione Complementare:
•contrattuale o chiuso;
•a capitalizzazione individuale;
•a contribuzione definita;
•costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs 252/’95
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.....
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.
3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti lo scopo di cui al precedente comma 1.
Prevedi: finalitàPrevedi: finalità(art. 3 S tatuto Prevedi)(art. 3 S tatuto Prevedi)
Prevedi - Destinatari Prevedi - Destinatari (art. 5 S tatuto Prevedi)(art. 5 S tatuto Prevedi)
Operai, impiegati e quadri a cui si applichi il CCNL edili-industria
o il CCNL edili-artigianato:
• assunti a tempo indeterminato, o con contratto di formazione e lavoro o di
apprendistato;
• assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi;
• dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL edili-industria e del CCNL
edili-artigianato e degli enti paritetici del settore edile;
• in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni
Sindacali firmatarie di tali contratti.
- L’iscritto è cliente- L’iscritto è cliente
- S copo di lucro- S copo di lucro
- Commiss ioni elevate- Commiss ioni elevate
- Nessuna rappresentanza - Nessuna rappresentanza
- Nessun rapporto con il CCNL- Nessun rapporto con il CCNL
Perché un fondo pens ione negoziale…Perché un fondo pens ione negoziale…
Fondo non negoziale Fondo negoziale
- L’iscritto è socio- L’iscritto è socio
- S enza scopo di lucro- S enza scopo di lucro
- Commiss ioni molto basse- Commiss ioni molto basse
- Rappresentanza dei soci - Rappresentanza dei soci
- Legame con CCNL Legame con CCNL
Gli organi del Fondo PensioneGli organi del Fondo Pensione
Consiglio diamministrazione
Collegio dei revisoricontabili
Presidente e Vicepresidente
assemblea deidelegati
elegge i componenti in rappresentanza dei
lavoratori
Responsabile del Fondo
Prevedi - fluss i di ades ionePrevedi - fluss i di ades ione
Richieste di adesione
Flusso mensile delle adesioni
Esito del flusso
Prevedi
Aziende
Cassa Edile
Lavoratori
Comunicazione dell’adesione del lavoratore
Prevedi - fluss i di contribuzione
Estratto c/c di raccolta
Bonifico su c/c di raccolta dei contributi riconciliati
Flusso periodico delle contribuzioni verificate e riconciliate
Segnalazioni anomalie o ordine di bonifico
Prevedi
Banca Depositaria
Casse Edili
Denuncia mensile/MUT Segnalazione
anomalie
Versamento contributi
Aziende
Server MUT Server Prevedi
Finanziamento dei Fondi Pens ione Finanziamento dei Fondi Pens ione (art. 8 D.Lgs 252/05)(art. 8 D.Lgs 252/05)
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007
Contributo aziendale: nella misura
prevista da Fonti Istitutive;
Contributo dipendente: nella misura
prevista da Fonti Istitutive;
TFR maturando:
- 100% per assunti dopo il
28/04/93;
- secondo Fonti Istitutive per gli
altri (per Prevedi 18%)
Contributo aziendale: nella misura
minima prevista da Fonti Istitutive;
Contributo dipendente: nella misura
minima prevista da Fonti Istitutive;
TFR maturando:
- 100% per assunti dopo il 28/04/93;
- secondo Fonti Istitutive per gli altri (per Prevedi 18%) aumentabile al 100% anche tacitamente
Finanziamento dei Fondi Pens ione Finanziamento dei Fondi Pens ione (art. 8 D.Lgs 252/05)(art. 8 D.Lgs 252/05)
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007L’adesione implica l’obbligo contributivo per lavoratore e azienda;
Tutte le fonti contributive sono necessarie e inscindibili
La contribuzione cessa al venire meno dei requisiti di permanenza nel F.P.
La contribuzione del lavoratore è volontaria e inscindibile da quella aziendale;
Il conferimento del solo TFR implica l’adesione al F.P. ma non comporta altri obblighi contributivi
Se contribuente da almeno 1 anno, il neopensionato può continuare a contribuire al Fondo
Il conferimento del TFR Il conferimento del TFR (art. 8 co. 7 lett. a)-b) e co. 8 del D.Lgs 252/05)(art. 8 co. 7 lett. a)-b) e co. 8 del D.Lgs 252/05)
Espresso: tramite scelta di una forma pensionistica complementare entro il 30 giugno
2007 oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 31/12/2006;
Tacito: il silenzio protratto oltre il termine citato comporta la destinazione del TFR a:
- Fondo Pensione Negoziale;
- in caso di più fondi negoziali, decide un accordo tra le Parti;
- in mancanza di fondi negoziali il tfr viene destinato alla forma pens. compl.
presso l’INPS
Il TFR versato tacitamente viene investito nella linea più prudente, che garantisca la
restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr.
…… per gli occupati ante 28/04/93 per gli occupati ante 28/04/93 ((art. 8 co. 7 lett. cart. 8 co. 7 lett. c D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05))
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007La misura dell’accantonamento
TFR destinato al Fondo è stabilita
dalle Fondi Istitutive:
Per Prevedi = 18%
Iscritti a forme pens. compl. entro il 31/12/2006
a) SI: possono conferire tutto il TFR maturando alla forma a cui sono iscritti (vale il silenzio assenso);
b) NO: possono conferire non meno della quota minima di TFR prevista dal CCNL al fondo pensione (incrementabile successivamente). In caso di silenzio tutto il tfr maturando va al fondo negoziale di categoria
Deducibilità fiscale dei contributi Deducibilità fiscale dei contributi (art. 8(art. 8 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05))
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007In generale in misura non superiore a:
€ 5.164,57;
Per i neo assunti dopo il 31/112/2006, dal 6° al 20° anno di contribuz. deducibilità in misura pari al minore tra questi due limiti: 5.164,57 + (25.822,85 – C)C = contributi versati nei primi 5 anni
5.164,57 + 2.582,29
Comunicazione contributi non dedotti entro il 31 dicembre
In misura pari al minore tra questi limiti:
12% del reddito complessivo (lavoro dipendente + altri redditi);
€ 5.164,57 totali;
Doppio della quota di TFR destinata al Fondo (ad eccezione dei vecchi iscritti) per la deducibilità dai redditi di lavoro dipendente
Comunicazione contributi non dedotti entro il 30 settembre
Prestazioni previdenziali (art. 11 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007Requisiti pensione vecchiaia:- Età pensionabile Inps;- Contribuzione > = 5 anni
Requisiti pensione anzianità:- Età > (età pens. Inps – 10);- Contribuzione > = 15 anni- Cessazione attività lavorativa
Erogazione in forma capitale:- Max 50% posizione previd. se rendita annua > 50% assegno sociale- Fino a 100% posizione previd. se rendita annua < 50% assegno sociale
Requisiti generali per pensione:- Requisiti per pensione Inps;- Contribuzione > = 5 anni
In caso di inoccupazione > 48 mesi: - Età > Requisiti pensione Inps – 5 anni; - Contribuzione > = 5 anni
Erogazione in forma capitale:- Max 50% posizione previd. se 70% rendita annua > 50% assegno sociale- Fino a 100% posizione previd. se 70% rendita annua < 50% assegno sociale
Tassazione delle rendite (art. 11 co. 6 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007
• tassazione ordinaria su contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR;
• esenzione dei rendimenti maturati prima della costituzione della rendita e dei contributi non dedotti in fase di accumulo;
• tassazione dei rendimenti maturati post rendita con imposta sostitutiva del 12,5%
• tassazione su contributi già dedotti e su tfr con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15° (aliquota minima pari al 9%);
• esenzione dei rendimenti maturati prima della costituzione in rendita e dei contributi non dedotti in fase di accumulo
Tassazione delle prestazioni in capitale (art. 11 co. 6art. 11 co. 6 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007
• tassazione separata sui contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR;
• esenzione dei rendimenti (se il capitale erogato è ≤ a 1/3 della posizione previd. totale) e dei contributi non dedotti
• tassazione agevolata: tassazione su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15° (aliquota minima pari al 9%);
• esenzione dei rendimenti e dei contributi non dedotti in fase di accumulo;
Cessazione dei requis iti di partecipazione (art. 14 co. 2art. 14 co. 2 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007a) Trasferimento ad altra forma pens. compl.;
b) Riscatto del 50% posiz. prev. per: - inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi o per mobilità; cassa int. guadagni
c) Riscatto totale in caso di:- Invalidità permanente;- Inoccupazione > 48 mesi- Età < età pens. Inps – 5
d) Riscatto totale della posizione previd.
e) Mantenimento della posizione presso il Fondo in assenza di contribuzione.
6 mesi di tempo dalla domanda per liquidare la posizione
a) Trasferimento della posizione a: - un altro Fondo “chiuso” - un Fondo “aperto” - una polizza pensionistica individ.
b) Riscatto del capitale maturato
c) Mantenimento della posizione in assenza di contribuzione
6 mesi di tempo dalla domanda per liquidare
Tassazione dei riscatti (art. 14 co. 4 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007• Esenzione dei rendimenti e dei contributi non dedotti in fase di accumulo;
• Per i casi di cui alla lett. b)-c) della pagina precedente e per i decessi: tassazione al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15° (aliquota min. pari a 9%) su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR
•Per il caso di cui alla lett. d) della pagina precedente: aliquota del 23% sull’imponibile calcolato come sopra
Tassazione sui contributi dedotti in fase di accumulo e sul TFR ed esenzione dei rendimenti.
La tassazione è:-ordinaria in caso di cessazione volontaria dei requisiti di partecipaz. al fondo (dimissioni, cambio inquadr., ecc.);
- separata in caso di cessazione involontaria dei requisiti di partecip. al fondo (pensionamento, fallimento azienda, decesso, ecc.).
Decesso dell’iscritto (art. 11 co. 5 e 14 co. 3 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05)
Il contributo aziendale
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007
In costanza di rendita:- pagamento del montante o erogazione rendita ai reversionari
Prima del pensionamento:- riscatto da parte dei beneficiari ex lege (moglie o figli o genitori a carico) o, in assenza, di altri se designati o, in assenza, acquisizione da parte del Fondo
In costanza di rendita:- pagamento del montante ai beneficiari o erogazione rendita ai reversionari
Prima del pensionamento:- riscatto da parte degli eredi o diversi beneficiari designati o, in assenza, acquisizione da parte del Fondo
Trasferimento volontario Tras ferimento volontario (art. 14 co. 6 (art. 14 co. 6 D.Lgs D.Lgs 252/05252/05))
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007
Il trasferimento volontario è consentito:
dopo 5 anni di partecipazione al fondo, nei primi 5 anni di vita del fondo;
dopo 3 anni successivamente.
Il trasferimento volontario è consentito:
dopo 2 anni di partecipazione al fondo
Dopo 8 anni, il lavoratore può richiedere un’anticipazione fino al 100% della posizione previd. per:
• acquisto o ristrutturazione della 1^ casa per sé o per i figli
• spese mediche straordinarie
•Congedi formativi o parentali
E’ possibile il reintegro della posizione
Anticipazioni Anticipazioni (art. 11 co. 7 (art. 11 co. 7 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05))
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007a) Fino al 75% della posiz. previd. per spese mediche straordinarie per sé e per i familiari a carico;
b) Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% della posiz. previd. per l’acquisto o la ristrutturazione della 1° casa per sé o per i figli;
c) Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% per altri motivi
E’ possibile il reintegro della posizione
Tassazione delle anticipazioni Tassazione delle anticipazioni ((art. 11 co. 7art. 11 co. 7 D.Lgs 252/05D.Lgs 252/05))
Fino al 31/12/2006 Dal 01/01/2007Caso a): tassazione al 15% ridotto dello 0,3% per ogni anno di partecipaz. al fondo oltre il 15° (aliqu. minima del 9%) su contributi dedotti in fase di accumulo e su TFR;
Caso b) e c): tassazione del 23% sull’importo erogato al netto dei rendimenti già tassati;
In caso di reintegro della posizione è riconosciuto un credito di imposta sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 corrispondente all’imposta pagata.
Tassazione separata sull’intera somma erogata