LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI – CORSO II LIVELLO Dott. Paolo Longoni Ordine di Napoli Commissione Enti Pubblici presso il Consiglio Nazionale 1
Feb 09, 2016
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LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI – CORSO II LIVELLODott. Paolo LongoniOrdine di NapoliCommissione Enti Pubblici presso il Consiglio Nazionale
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PERCHÉ TANTO INTERESSE I Revisori negli Enti Pubblici:La funzione sociale della professioneIl modo di pensare orientato alla mentalità
aziendaleAi risultati e non al rispetto delle forme
proceduraliUn contributo alla crescita
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PERCHÉ TANTO INTERESSEQuattro numeri: 10.000 circa Oltre 50.000 50.000.000 circa Oltre 800.000.000
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Il rendiconto: la sua funzione
VERIFICA DELLE RISORSE OTTENUTE E DEGLI INTERVENTI EFFETTUATIMISURAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATIMISURAZIONE DEI RESIDUI DA CONSERVARE
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LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
Competenza Cassa
Riscossioni (+) Pagamenti (-)Residui attivi (+)Residui passivi (-)
Risultato di gestione
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Il risultato di gestione è dato dalla somma algebrica delle differenze tra riscossioni ed i pagamenti e residui attivi e passivi da riportare. In caso di risultato positivo AVANZO esso sarà disponibile solo per la parte non destinata al fondo ammortamento e per la parte non assoggettata ad altri vincoli
LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
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LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
accertamenti (+)Impegni (-)
Risultato della gestione di competenza
Maggiori residui attivi (+)
Minori residui attivi (-)Minori residui passivi
(+)Risultato della
gestione dei residui
Risultato di gestione
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Il risultato di amministrazione sarà dato dal fondo di cassa finale, più i residui attivi, meno i residui passivi
LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
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LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
Avanzo di amministrazioneUn risultato di amministrazione positivo determina l’esistenza di un avanzo contabile di amministrazione deve essere distinto nelle sue diverse articolazioni in: fondi di ammortamento;fondi vincolati; fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale;fondi non vincolati.
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LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
La quota accertata di avanzo di amministrazione non vincolata, può essere utilizzata in qualsiasi periodo dell’esercizio:per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;per la copertura dei debiti fuori bilancio o per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;per il finanziamento di spese di investimento
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LE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL CONTO DEL BILANCIO
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’eventuale disavanzo contabile di amministrazione, che può discendere: dalla negativa gestione dell’esercizio di competenza: dalla negativa gestione dei residui da entrambe
A esso vanno aggiunte le quote di ammortamento accantonate e non disponibili, i fondi vincolati ed i fondi in conto capitale assorbiti dal negativo risultato della gestione.
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LE FUNZIONI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE LOCALEMISURAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO MISURAZIONE DELLE VARIAZIONI SUBITE DAL PATRIMONIO NELL’ESERCIZIO
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LE FUNZIONI DEL CONTO ECONOMICO
VALUTAZIONE DEL “VALORE PRODOTTO” E DEI COSTI DEI BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL’ENTE LOCALE
INDIVIDUAZIONE DI RISULTATI PARZIALIINDIVIDUAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
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METODI DI DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICOLa determinazione del risultato economico della gestione dell’ente pubblico può essere ottenuto seguendo due approcci: metodo integrale che consiste nella introduzione e nello sviluppo concomitante di un sistema di contabilità economica parallelo a quello finanziario, tenuto con il metodo della partita doppia; metodo minimale che si limita, invece, a rettificare i valori finanziari a preventivo o a consuntivo, nel rispetto del principio della competenza economica, attraverso un’apposita procedura contabile
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IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
PROSPETTO DICONCILIAZIONE
i valori finanziari delle entrate vengono trasformati in
proventi
i valori finanziari delle spese vengono trasformati
costi
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio (art. 229 c. 9)
guida alle scritture di assestamento
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LA FUNZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
PROSPETTO DICONCILIAZIONE
ha la funzione di illustrare il passaggio dal risultato finanziario a quello economico
individua il contenuto delle cosiddette scritture di assestamento
si collega al conto economico ed a quello del patrimonio, chiarendo il formarsi dei rispettivi valori
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GLI ACCERTAMENTI
in relazione agli artt. 179 (sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore e quantificazione della somma da incassare) e 189 (divieto di mantenere tra i residui attivi le entrate accertate per le quali non esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata) gli accertamenti sono veri e propri crediti
ACCERTAMENTI
se riferiti alla gestione corrente, misurano i proventi / ricavise riferiti alla gestione non corrente, evidenziano movimenti nelle componenti del patrimonio
il passaggio é mostrato dal prospetto di conciliazione, collegato al conto economico ed al conto del patrimonio
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GLI IMPEGNI
rappresentano “accantonamenti” di somme per un determinato scopo
IMPEGNI
se riferiti alla gestione corrente, misurano i costi del periodose riferiti alla gestione non corrente, evidenziano movimenti nelle componenti del patrimonio
il passaggio é mostrato dal prospetto di conciliazione, collegato al conto economico ed al conto del patrimonio
in relazione agli artt. 183 (obbligazione giuridicamente perfezionata) e 190 (divieto di conservazione, come residui passivi, delle somme non impegnate) gli impegni di spesa sono veri e propri debiti
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LE RETTIFICHE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI
comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio (art. 229 1° comma)
CONTOECONOMICO
Esempi
• un fattore produttivo (misurato dal relativo impegno preso nel precedente esercizio) è stato acquisito nell’esercizio precedente ma viene utilizzato (consumato) nel corrente esercizio (rettifica in aumento)• un fattore produttivo è stato acquisito nel corrente esercizio ma viene utilizzato (consumato) solo in parte (rettifica in diminuzione)• sono stati conseguiti ricavi misurati dalle entrate accertate in esercizi precedenti ma di competenza del presente esercizio (rettifica in aumento)• sono stati conseguiti ricavi misurati dalle entrate accertate nel presente esercizio ma di competenza del prossimo (rettifica in diminuzione)
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IL CONTO DEL BILANCIO E I RISULTATI FINANZIARI
Entrateaccertate
Speseimpegnate
CONTO DEL BILANCIO
Risultatifinanziari
di amministrazione
di gestione
• Avanzo• Disavanzo• Pareggio
accertamenti a competenza- impegni a competenza
fondo di cassa finale+ residui attivi complessivi- residui passivi complessivi
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GLI INCONVENIENTI DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA
L’introduzione del Conto economico nell’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.è dovuta alla
l’efficienza dei servizi pubblici è di difficile misurazione
necessità di eliminare alcuni inconvenienti provocati dalla contabilità finanziaria
il risultato della gestione viene espresso in termini esclusivamente finanziari e non esprime le variazioni del patrimonio conseguenti alle operazioni di esercizioil risultato di amministrazione può avere una limitata valenza informativa a seguito di improprie previsioni di residui attivi e passivimanca un collegamento tra il Conto del bilancio e il Conto del patrimonio
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LA COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO (1)
IMPEGNI DI COMPETENZA (tit. I Spesa)
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA (tit. I, II, III Entrata)
+/- VARIAZIONI +/- VARIAZIONI
= COSTI = PROVENTI
CONTO ECONOMICO
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LA COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO (2)
ALTRE POSTE ECONOMICHE (costi) ALTRE POSTE ECONOMICHE (proventi)
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo Insussistenza del passivo
Quote di ammortamento dell'esercizio Sopravvenienze attive
Accantonamento per svalutazione creditiIncrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
Inssussistenza dell'attivoVariazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
Minusvalenze patrimoniali Plusvalenze patrimoniali
CONTO ECONOMICO
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QUALI RISULTATI FORNISCE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ?? 1. il risultato di cassa : fondo cassa iniziale +
incassi – pagamenti 2. il risultato di amministrazione : fondo
cassa finale + residui attivi – residui passivi 3. il risultato di gestione : accertamenti -
impegni
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RESIDUI ?? Sono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell’esercizio (art. 189 TUEL)
Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio (art. 190 TUEL)
Rappresentano gli elementi differenziali fra la gestione di cassa e la gestione di competenza
Sono somme che hanno iniziato l’iter procedurale di realizzazione dell’entrata o della spesa ma che non lo hanno concluso con la riscossione o con il pagamento
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I RESIDUI I residui attivi sono le somme accertate e non
riscosse entro l’esercizio. Rivedere le caratteristiche dell’accertamento (art. 179 T.U.E.L.)
Per i mutui è sufficiente che sia intervenuta la concessione definitiva
I residui passivi sono formati dalle somme impegnate (art. 183 T.U.E.L.) e non pagate entro la fine dell’esercizio
Per le spese in conto capitale vale il principio di cui al 3° comma
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I RESIDUI I residui devono essere riaccertati (art. 228,
3° comma T.U.E.L.)prima dell’inserimento nel rendiconto.
Competente a riaccertare è il funzionario responsabile del servizio di riferimento
I residui sono elemento fondamentale del risultato di amministrazione…..
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I DEBITI FUORI BILANCIO Sono obbligazioni pecuniarie, relative al
conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente.
Il “riconoscimento” (art. 194 T.U.E.L.) è riservato al Consiglio Comunale, anche in presenza di stanziamenti accantonati in bilancio
Devono essere riconosciuti con procedura d’urgenza (P.C. 2, 82/1)
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I DEBITI FUORI BILANCIO È ammissibile il riconoscimento se:a) Sentenze passate in giudicatob) Copertura di disavanzi di consorzi, aziende
specialic) Ricapitalizzazione nei limiti previsti dal C.C. di
società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici
d) Espropri o occupazioni d’urgenza per p.u.e) Acquisizione beni in violazione delle norme
sull’impegno, nei limiti dell’accertata utilità e del dimostrato arricchimento per l’Ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
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AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI (ART. 230, COMMA 7, DEL TUEL)
Gli inventari, una volta completati, devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.
L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli a campione sulla correttezza dei valori rilevati nonché sull’esistenza fisica dei beni.
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LIMITI ALL’ INDEBITAMENTO Gli enti locali potranno assumere mutui o
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti ed a quello delle garanzie prestate, al netto dei contributi in conto interesse, non supera il 12,5% delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.
Gli enti che all’1/1/2005 hanno già superato tale limite devono rientrare gradualmente in un triennio
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INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall’art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)
DURATA MASSIMA (comma 2) La durata massima dei piani di ammortamento
non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2) E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre
passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).
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STRUMENTI DERIVATI : SOSPENSIONE
Fino all’entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.