LA PRESTAZIONE MEDICA LA PRESTAZIONE MEDICA GENERICA E SPECIALISTICA : GENERICA E SPECIALISTICA : COMPETENZE E RESPONSABILITA’ COMPETENZE E RESPONSABILITA’ Fabio Buzzi Fabio Buzzi Direttore del Direttore del Dipartimento di Medicina Legale Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” Università di Pavia Università di Pavia www.medicinalegalepavia.i t
63
Embed
LA PRESTAZIONE MEDICA GENERICA E SPECIALISTICA : COMPETENZE E RESPONSABILITA Fabio Buzzi Direttore del Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LA PRESTAZIONE MEDICA LA PRESTAZIONE MEDICA
GENERICA E SPECIALISTICA :GENERICA E SPECIALISTICA :
COMPETENZE E RESPONSABILITA’COMPETENZE E RESPONSABILITA’
Fabio BuzziFabio BuzziDirettore del Direttore del Dipartimento di Medicina Legale Dipartimento di Medicina Legale
e Sanità Pubblica “Antonio Fornari”e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” Università di PaviaUniversità di Pavia
www.medicinalegalepavia.it
LE TENDENZE LE TENDENZE
EUROPEEEUROPEE
LA DEFINIZIONE EUROPEA DILA DEFINIZIONE EUROPEA DI
MEDICINA GENERALE E MEDICINA DI FAMIGLIAMEDICINA GENERALE E MEDICINA DI FAMIGLIA
PROPOSTA UFFICIALE DELLA PROPOSTA UFFICIALE DELLA
EUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICEEUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICE
CUI HANNO ADERITO LE SOCIETA’ ITALIANE DI CUI HANNO ADERITO LE SOCIETA’ ITALIANE DI
di un’attività professionale, la di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività riguardo alla natura dell’attività
esercitataesercitata (art. 1218)
CODICE CIVILECODICE CIVILE
Art. 2055
(Responsabilità solidale)
Se il fatto dannoso è imputabile a Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate più persone, tutte sono obbligate in solidoin solido (art. 1294) al risarcimento al risarcimento del dannodel danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso (art. 1299) contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1277).
Nel dubbio le singole colpe si Nel dubbio le singole colpe si presumono ugualipresumono uguali ( art. 1298).
CODICE CIVILECODICE CIVILE
Art. 1227
(Concorso del fatto colposo del creditore)
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria potuto evitare usando l’ordinaria diligenzadiligenza (art. 1176)
CODICE CIVILECODICE CIVILE
Art. 2236
(Responsabilità del prestatore d’opera)
Se la prestazione implica la soluzione
di problemi di speciale difficoltà,
il prestatore d’opera non risponde il prestatore d’opera non risponde
dei danni se non in caso di dolo,dei danni se non in caso di dolo,
provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto
del contratto, se la prestazione dell’attività non consegue
il risultato normalmente ottenibile
in relazione alla regolarità causale basta sull’esperienza
e alle circostanze concrete del caso,
incombe al medico incombe al medico
((a fortioria fortiori ove si tratti di intervento semplice, o routinario) ove si tratti di intervento semplice, o routinario)
dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile
e non superabile con l’adeguata diligenza.e non superabile con l’adeguata diligenza.
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07
Il danneggiato è tenuto soltanto a provare Il danneggiato è tenuto soltanto a provare
il contratto e la difformità della prestazione ricevuta il contratto e la difformità della prestazione ricevuta
rispetto al modello normalmente realizzato rispetto al modello normalmente realizzato
da una condotta improntata alla dovuta diligenzada una condotta improntata alla dovuta diligenza,
adeguata alle concrete circostanze del caso.
CASS. CIV. sez III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez III - sent. n. 8826 del 13.4.07
Al debitore, presunta la colpa, incombe inveceAl debitore, presunta la colpa, incombe invece
l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione
è dipesa da causa a lui non imputabileè dipesa da causa a lui non imputabile,
cioè la prova del fatto impeditivo
(v. Cassazione n. 2875/04 e n. 11488/04):
dell’essere cioè intervenuto un evento
imprevisto ed imprevedibile,
deponente per la conseguente non imputabilità
di tale esito al convenuto.
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07
Laddove tale prova non riesca a dareLaddove tale prova non riesca a dare,
secondo la regola generale
ex art. 1218 (Responsabilità del debitore)
e 2697 c.c. (Onere della prova),
il medico rimane soccombenteil medico rimane soccombente.
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07
Risponde al danno, anche per colpa lieve, il MMG che Risponde al danno, anche per colpa lieve, il MMG che
consapevolmente omette di consultare lo specialistaconsapevolmente omette di consultare lo specialista..
( I)La limitazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 c.c. – che, nei casi di prestazioni
implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del professionista
ai soli casi di dolo, o colpa grave – non trova applicazione per i danni ricollegabili a non trova applicazione per i danni ricollegabili a
negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieveconseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve.
% (II)
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07
%(II) Detta limitazione di responsabilità è circoscritta
ai casi di imperizia - ricollegabili alla particolare difficoltà
di problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto,
renda necessario affrontare – e
non può applicarsi al MMG che, consapevolmente, non può applicarsi al MMG che, consapevolmente,
abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe
potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso
un intervento con conseguenze meno dannoseun intervento con conseguenze meno dannose.
(I) (I) A fronte dell’errore grossolano e inescusabile compiuto A fronte dell’errore grossolano e inescusabile compiuto
dal MMG nella trascrizione della posologia di un farmacodal MMG nella trascrizione della posologia di un farmaco -
con conseguente morte del P - non può essere invocata la non può essere invocata la
contestale corresponsabilità del farmacista che, contestale corresponsabilità del farmacista che,
su richiesta e per comodità del P, ha trascritto sulla su richiesta e per comodità del P, ha trascritto sulla
confezione del farmaco la posologia indicata dal MMGconfezione del farmaco la posologia indicata dal MMG.
Infatti, il farmacista non ha il compito di verificare il farmacista non ha il compito di verificare
se la prescrizione farmacologica del medicose la prescrizione farmacologica del medico
sia effettivamente corrispondente, o meno,
a particolari esigenze terapeutiche del P,
non essendo abilitato all’esercizio della professione medica
e non essendo tenuto a sindacare
i trattamenti farmacologici prescritti. %(II)
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008
%(II) Nella fattispecie, il MMG aveva ricevuto una lettera di
dimissione del P nella quale si prescriveva un
anticoagulante, con posologia di 3/4 di compressa/dieposologia di 3/4 di compressa/die.
Sulla propria ricetta egli riportò invece la posologia di egli riportò invece la posologia di
3 compresse/die 3 compresse/die.
A sua volta, il farmacista trascrisse sulla confezione il farmacista trascrisse sulla confezione
dell’anticoagulante la posologia nei seguenti termini: dell’anticoagulante la posologia nei seguenti termini:
1+1+11+1+1
CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008
(I) Un PM ha ricorso avverso la sentenza del Tribunale che
ha mandato assolto un MMG, sostenendo che egli aveva
omesso sia di attuare interventi idonei alla difesa della
vita (art. 32 Cost.), sia di registrare per iscritto il diniego
del P nei confronti del ricovero da lui raccomandato, per
chiari sintomi di infarto miocardico, sostenendo che
l’accordo per la disciplina dei rapporti con i MMG (DPR
n. 484/1996) gli attribuiva l’onere di garantire in maniera
permanente la globalità dell’assistenza primaria
e che tale continuità assistenziale doveva essere attuata
anche attraverso l’integrazione con i servizi ospedalieri.
% (II)
CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005
%(II) Secondo questi presupposti
il MMG doveva provvedere materialmente il ricovero,
anche in contrasto con la volontà del P,
facendo intervenire un’ambulanza,
oppure accompagnando egli stesso il P in ospedale, avendo
cura di informare di ciò
i famigliari del P, dimoranti dei pressi.
%(III)
CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005
%(III) Applicando correttamente i principi di diritto
in materia di reati omissivi impropri,
si deve affermare che il MMG ha fatto tutto il possibile
– secondo i canoni della scienza medica,
della perizia e della diligenza –
per fornire al P la possibilità di evitare l’evento mortale.
%(IV)
CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005
%(IV) In ogni caso, secondo i principi espressi
dalle Sezioni Unite di questa Corte
nella sentenza n. 30328/2002 (c.d. “Franzese”),
sotto il profilo della probabilità logica non sussiste
neppure il nesso causale tra mancata attivazione materiale
del MMG per il ricovero e la morte del P,
stante il breve tempo intercorso tra il suo
intervento diagnostico - e relativa informativa al P
sulla necessità del ricovero - e l’exitus,
cagionato dall’infarto cardiaco adeguatamente
diagnosticato ed evidenziato dal medico.
CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005
CORRENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA’ CORRENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA’
NELLA GIURISPRUDENZA CIVILENELLA GIURISPRUDENZA CIVILE
“ “ INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”
“ “ PIU’ PROBABILE CHE NON ” PIU’ PROBABILE CHE NON ”