La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 2° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Direzione Regionale della Puglia Novità in materia di Imposta comunale sugli immobili 19 aprile 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 2° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Direzione Regionale.
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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007
2° ModuloPROVINCIA DI LECCE
Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali
Direzione Regionale della Puglia
Novità in materia di
Imposta comunale sugli immobili
19 aprile 2007
Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Imposta Comunale sugli ImmobiliDICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI
Comma 161 Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Comma 162 Contenuto degli avvisi di accertamento
Comma 163 Termine per la notificazione del titolo esecutivo
Comma 164 Termini per la richiesta e l’effettuazione del rimborso
Comma 165 Misura degli interessi
Comma 166 Arrotondamento degli importi da versare
Comma 167 Compensazione dei tributi locali
Comma 168 Importi minimi per i versamenti ed i rimborsi
Comma 169 Termini ed efficacia per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe
Comma 170Trasmissione al Mineconomia dei dati del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali
Comma 171 Decorrenza delle norme
Comma 161
Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- SITUAZIONE ANTE 2007 –
TRIBUTO NormaTermine
liquidazione
TermineAccertamen
to in rettifica
TermineAccertamento d’ufficio
ICP – DPAd.lgs.
507/93art.10
----- 2 ANNI 2 ANNI
TOSAPd.lgs.
507/93art.51
----- 3 ANNI 3 ANNI
TARSUd.lgs.
507/93art.71
----- 3 ANNI 4 ANNI
ICId.lgs.
504/92art.11
2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI
TRIBUTONorma
originaria
Modifica finanziaria
‘07
DAL 2007Nuovo termine
per l’attività di accertamento (versamento – rettifica – d’ufficio)
ICP – DPA art.10 Soppresso
Entro il 31 dicembredel quinto anno
successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati
TOSAP art.51Commi
abrogati
TARSU art.71Commi
abrogati
ICI art.11Commi
abrogati
FINANZIARIA 2007
Comma 162.
IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle
modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche'
il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi
sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del
tributo.
Contenuto dell’avviso di accertamentoSOGGETTO PASSIVO
CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE IMPOSITIVA
LA MOTIVAZIONE, CIOE’ L’INDICAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI RGIURIDICHE CHE NE HANNO DETERMINATO L’EMISSIONE DA PARTE DELL’ENTE LOCALE
L’EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DI UN ALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONOSCIUTO NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE
L’UFFICIO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE IN MERITO ALL’ATTO NOTIFICATO O COMUNICATO
L’ORGANO O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PROMUOVERE UN RIESAME ANCHE NEL MERITO DELL’ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
LE MODALITA’, IL TERMINE, L’ORGANO GIURISDIZIONALE O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CUI E’ POSIBILE RICORRERE IN CASO DI ATTI IMPUGNABILI
L’INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
L’EVENTUALE ALLEGAZIONE DI UNALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONCOSCIUTO, NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE.
Motivazione per relationem
Il COMUNEIl COMUNE
Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro
atto che atto che non è conosciuto né non è conosciuto né
ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente
Può fare un semplice richiamo all’atto
Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro
atto che atto che è conosciuto o è stato è conosciuto o è stato
ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente
Può allegare l’atto richiamato
Può riportare il contenuto dell’atto
richiamato
Unificazione dei termini per la notifica del titolo esecutivo
Comma 163.Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
TRIBUTO Norma
SINO AL 31.12. 2007
Dal 2007Termine per l’iscrizione a ruolo coattivo
… in caso di sospensione
ICP – DPAd.lgs. 507/93
art.9
31/12del secondo anno
successivoa quello in cui l’avviso di accertamento
è stato notificato
31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo
di sospensione
Entro il 31/12del terzo anno
successivoa quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo
TOSAPd.lgs. 507/93
art.51
Nessun termine(termini ordinari ex art.2946 e 2948,
coma 1, n.4)- tosap temporanea (10
anni)- tosap permanente (5 anni)
----------
TARSUd.lgs. 507/93
art.72
31/12 dell’anno successivoa quello di presentazione della
denuncia o di notifica dell’atto di accertamento
----------
ICId.lgs. 504/92
art.11
31/12del secondo anno
successivo a quello in cui erano stati notificati l’avviso di liquidazione o
d’accertamento
31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo
di sospensione
Applicazione ai rapporti pendenti
Comma 171
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano
anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
MODIFICHE E ABROGAZIONI
Comma 172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
Comma 173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;f) l'articolo 13 e' abrogato;g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Avviso di liquidazione
con obbligo dichiarativo assoltoAvviso di liquidazione
senza obbligo dichiarativo Avviso di accertamento in rettifica
con obbligo dichiarativo assoltoAvviso di accertamento in rettifica
senza obbligo dichiarativo Avviso di accertamento d'ufficio
con obbligo dichiarativo assoltoAvviso di accertamento in rettifica
senza obbligo dichiarativo 31/12/09 31/12/10 31/12/11Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08