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LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo, dalla l. n. 133 del 2008.
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LA DISCIPLINA DELLORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo, dalla l. n. 133.

May 01, 2015

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LA DISCIPLINADELL’ORARIO DI LAVORO

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal

d. lgs. n. 213 del 2004 e, da ultimo, dalla l. n. 133 del 2008.

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L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto

L’orario di lavorocome parametro per la determinazione della

retribuzione

La necessità di fissarelimiti massimi alla durata

della prestazione lavorativa richiedibile dal datore

La necessità di tutelare la salute e la sicurezza

dei lavoratori

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Il tempo di lavoro

Orario normale di lavoroOrario normale di lavoro

Orario massimo di lavoroOrario massimo di lavoro

La più recente nozione di La più recente nozione di orario “medio” o “flessibile” orario “medio” o “flessibile” (nuove funzioni dell’orario di (nuove funzioni dell’orario di lavoro)lavoro)

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Il tempo di non lavoro

In particolare, la disciplina delle In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi:pause e dei riposi:

1)1) La “pausa” giornaliera;La “pausa” giornaliera;

2)2) Il riposo giornaliero;Il riposo giornaliero;

3)3) Il riposo settimanale;Il riposo settimanale;

4)4) Le ferie annuali.Le ferie annuali.

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Il tempo di lavoro “antisociale”: il lavoro notturno

L’ordinamento regolamenta il L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto profilo della durata, che sotto quello della tutela della quello della tutela della salute e sicurezza del salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).(visite mediche, divieti, etc.).

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Il tempo di lavoro nella Costituzione

Art. 36 Cost., comma 2:

““la la durata massima della giornata durata massima della giornata lavorativalavorativa è stabilita dalla legge”. è stabilita dalla legge”.

Art. 36 Cost., comma 3:Art. 36 Cost., comma 3:

““il lavoratore ha diritto al il lavoratore ha diritto al riposo riposo settimanalesettimanale e a e a ferie annuali retribuiteferie annuali retribuite, , e non può rinunziarvi”e non può rinunziarvi”

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La durata La durata normalenormale e e massima massima della settimana di lavorodella settimana di lavoro

R.d.l. n. 692 del 1923

8 ore giornaliere (+ 2 di

straordinario) o 48 ore

settimanali (+ 12 di

straordinario)

Legge n. 196 del Legge n. 196 del 1997, art. 131997, art. 13

40 ore 40 ore settimanali settimanali

riducibili dalla riducibili dalla contrattazione contrattazione

collettivacollettiva

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Il ruolo della contrattazione Il ruolo della contrattazione collettivacollettiva

Nel settore privato, la Nel settore privato, la contrattazione collettiva, contrattazione collettiva,

specie a partire dagli anni ’60, specie a partire dagli anni ’60, ha ridotto progressivamente il ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40 ore tempo di lavoro sino a 40 ore

settimanalisettimanali

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Orario di lavoro nel settore Orario di lavoro nel settore pubblicopubblico

Nel settore pubblico, la legge ha Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore fissato il limite delle ore

settimanali a 36 ore, secondo settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore un criterio di maggior favore

per il lavoratore pubblico.per il lavoratore pubblico.

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La nuova normativa di recepimento della direttiva

comunitariaIl decreto legislativo 8 aprile 2003, n. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce)direttiva n. 2003/88/Ce)

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Il decreto fa salvo il ruolo Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. orario di lavoro.

Molti sono i rinvii e molte le deroghe Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. collettiva, anche di secondo livello.

La tecnica normativa: la funzione della

contrattazione collettiva

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AMBITO DI APPLICAZIONELa nuova normativa sull’orario di lavoro si La nuova normativa sull’orario di lavoro si

applica a tutti i settori di attività, pubblici applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni.maggiorenni.

Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con applicazione di discipline speciali):(con applicazione di discipline speciali):

1) Gente di mare;1) Gente di mare;2) Personale di volo nell’aviazione civile;2) Personale di volo nell’aviazione civile;3) Autotrasportatori;3) Autotrasportatori;4) Personale della scuola, forze armate, forze 4) Personale della scuola, forze armate, forze

di polizia, vigili urbani;di polizia, vigili urbani;5) Servizi di vigilanza privata (esclusione 5) Servizi di vigilanza privata (esclusione

introdotta dalla l. n. 133 del 2008)introdotta dalla l. n. 133 del 2008)

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La “limitata” applicazione ai lavoratori con orario di lavoro “non misurabile”

(art. 17, comma 5)

Salve le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie annuali e durata del lavoro notturno, la restante disciplina non si applica ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata….

“non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di:

- dirigenti, personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo”

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Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e

PERIODO DI RIPOSOArt. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue

funzioni”.

Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”

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I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro

1) Riposi intermedi e soste di 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici lavoro non inferiori a quindici

minuti e complessivamente non minuti e complessivamente non superiori a due ore nella superiori a due ore nella

giornata lavorativa;giornata lavorativa;2) Il tempo impiegato per recarsi 2) Il tempo impiegato per recarsi

nel posto di lavoro;nel posto di lavoro;

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ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3)

L’orario normale di lavoro non può L’orario normale di lavoro non può superare le superare le

40 ORE SETTIMANALI40 ORE SETTIMANALI

La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno.

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IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5)

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali)

Il ricorso al lavoro straordinario deve deve essere contenutoessere contenuto

In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali

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IPOTESI ECCEZIONALI Salva diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso Salva diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso

al lavoro straordinario è al lavoro straordinario è inoltreinoltre ammesso con riferimento ammesso con riferimento a:a:

a) Casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle tramite l’assunzione di altri lavoratori;

b) Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;

c) Eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, ecc.) previa comunicazione agli uffici competenti e alle RSU

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LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE

Il lavoro straordinario deve essere Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.contrattazione collettiva.

I contratti collettivi possono consentire che i I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta in aggiunta o in alternativao in alternativa alle maggiorazioni alle maggiorazioni

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La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

L’ipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALI

MEDIENEL QUADRIMESTRE

DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dell’orario di lavoro (art.

4)

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I contratti collettiviI contratti collettivi possono possono stabilire una stabilire una durata massima inferiore durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più e riferirla alla media su un periodo più lungolungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 , da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro.organizzazione del lavoro.

IL CALCOLO DELLA MEDIA

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R I P O S O GIORNALIERO (art. 7)

Al lavoratore spettano ogni 24 ore

11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO

La contrattazione collettiva può, in presenza di talune

condizioni, introdurre delle deroghe

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ORARIO GIORNALIERO Benché la legge non faccia espresso

riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un

massimo di 13 ORE;13 ORE;

Ciò non esclude dubbi di illegittimità costituzionale del disposto normativo.

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Il lavoratore ha diritto ad almeno Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la DOMENICAin coincidenza con la DOMENICA;;

Le 24 ore vanno cumulate alle 11 ore di riposo Le 24 ore vanno cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero;giornaliero;

Le eccezioni e le deroghe:Le eccezioni e le deroghe:a)a) I casi di riposo settimanale in giorno diverso I casi di riposo settimanale in giorno diverso

dalla domenica;dalla domenica;b)b) I casi di periodicità diversa da quella prevista I casi di periodicità diversa da quella prevista

dalla legge (riposo su base multiperiodale: è dalla legge (riposo su base multiperiodale: è consentito a seguito di una modifica consentito a seguito di una modifica exex l. n. 133 l. n. 133 del 2008) del 2008)

RIPOSO SETTIMANALE(art. 9, già a suo tempo disciplinato dalla l. n. 370/1934)

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a)a) Il lavoro domenicale, in ragione del suo Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in previsto un riposo compensativo in altro giorno della settimanaaltro giorno della settimana

b)b) In caso di mancata fruizione del riposo In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per “usura” risarcimento del danno per “usura” psico-fisica.psico-fisica.

Il trattamento economico del lavoro domenicale e il c.d. “superlavoro”

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Il diritto alle FERIE ANNUALI (art. 10)

La La ratioratio secondo la consolidata interpretazione secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc.dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc.

Per queste ragioni, le ferie:Per queste ragioni, le ferie: non sono sovrapponibili ad altri periodi di non sono sovrapponibili ad altri periodi di

congedo (per es. maternità);congedo (per es. maternità); l’insorgere di un grave evento morboso l’insorgere di un grave evento morboso

determina l’interruzione del periodo delle ferie determina l’interruzione del periodo delle ferie (Corte cost. n. 616 del 1987).(Corte cost. n. 616 del 1987).

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F E R I E ANNUALI (Art. 10)

Il lavoratore ha diritto ad almenoIl lavoratore ha diritto ad almeno

4 SETTIMANE4 SETTIMANE

di ferie all’anno, che non possono essere sostituite di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in da una indennità “per ferie non godute”, salvo in

caso di risoluzione del rapporto di lavorocaso di risoluzione del rapporto di lavoro

La contrattazione collettiva potrà stabilire La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta condizioni di miglior favore (per es. la quinta

settimana di ferie)settimana di ferie)

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F E R I E ANNUALI (Art. 10)

Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004):

a) Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione;

b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;

c) Eventuali settimane extra possono essere oggetto di “monetizzazione”.