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1 Mario Difino La cessione d‘azienda Università Luigi Bocconi 22 Ottobre 2015 Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Scuola di Alta Formazione Scuola per la preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile La cessione d’azienda p. 2/63 Mario Difino 22 ottobre 2015 S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 1. L’approccio professionale 2. Nozione di azienda 3. Normativa 4. Confronto con altre operazioni straordinarie 5. Scritture contabili 6. Aspetti fiscali 7. Diritto del lavoro 8. Valutazione dell’azienda INDICE
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La cessione d‘azienda - pdctax.com di azienda 2015 10 22... · 1 S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Mario Difino La cessione d‘azienda Università Luigi Bocconi

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S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

Mario Difino

La cessione d‘azienda Università Luigi Bocconi

22 Ottobre 2015

Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

Scuola di Alta Formazione Scuola per la preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista

ed Esperto Contabile

La cessione d’azienda p. 2/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

1. L’approccio professionale2. Nozione di azienda3. Normativa4. Confronto con altre operazioni

straordinarie5. Scritture contabili6. Aspetti fiscali7. Diritto del lavoro8. Valutazione dell’azienda

INDICE

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La cessione d’azienda p. 3/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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1. Natura della cessione d’azienda

2. Norme di deontologia professionale

1. L’approccio professionale

La cessione d’azienda p. 4/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Per l’economista aziendale:

— ???— ???— ???

Per il giurista:

— ???— ???

1.1 Natura della cessione d’azienda / 1

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La cessione d’azienda p. 5/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Per il professionista:

— Cos’è: ………………………………………………………...

— Consiste nella predisposizione di: …………………………

— Da eseguire entro: …………………………………………..

— Richiede il coordinamento di: ………………………………

— Con l’obiettivo di: …………………………………………….

— Evitando: …………..…………………………………………

1.1 Natura della cessione d’azienda / 2

La cessione d’azienda p. 6/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Rapporti con i colleghi, i sindaci e altri professionisti:

Art. 15 Cooperazione tra colleghi:Correttezza, considerazione, cortesia e cordialità …

Art. 16 Subentro a un collega: Comportamento leale - procedure e formalità corrette.

Art. 17 Assistenza congiunta allo stesso cliente: Cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti.Evitare di contattare il cliente senza intesa col collega.

Art. 18 Assistenza a clienti con interessi in conflitto: Comportamento corretto e leale nella tutela dei giusti interessi del cliente.Evitare contrasti personali col collega.Astenersi dal trattare direttamente col cliente del collega.Evitare giudizi critici sull’operato del collegaModerazione in caso di contrasti tecnici sulla pratica

1.2 Norme di deontologia professionale

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La cessione d’azienda p. 7/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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2. Nozione di azienda(art. 2555 c.c.)

– Il complesso dei beni– Organizzati dall’imprenditore – Per l’esercizio dell’impresa

La cessione d’azienda p. 8/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Comm.Trib.Centrale (n. 485, 5.2.1998):La sola sussistenza di una pluralità di beni tra loro oggettivamente organizzati non costituisce elemento sufficiente a identificare l’azienda, essendo necessaria la presenza dell’elemento dinamico dell’organizzazione

Cassazione: (Sez. tributaria 24913/2008 v. Il Sole 24Ore, 3.11.2008):E’ azienda il complesso di beni (terreni e attrezzature balneari) potenzialmente atti all’esercizio d’impresa anche se questo non è in corso al momento della cessione, e il cedente è un immobiliare che non esercitava l’impresa (contra Cass. 1913/2007 secondo cui l’organizzazione aziendale deve sussistere prima del trasferimento e non è configurabile nel caso di complesso immobiliare assemblato e coordinato "ex post" dall'acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio al rango di azienda)

2.1 Nozione di azienda

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La cessione d’azienda p. 9/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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3. Normativa

1. Forma del contratto2. Successione nei contratti3. Successione nei crediti4. Successione nei debiti

La cessione d’azienda p. 10/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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3.1 Forma del contratto

Art. 2556 c.c.Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (…) dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui sopra, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nel termine di 30 gg, a cura del notaio rogante o autenticante (art. 2556 C.C.)

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La cessione d’azienda p. 11/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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3.2 Successione nei contratti

Art. 2558 c.c.

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (1). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante.

(1) contratti nei quali la prestazione può essere adempiuta solo personalmente dall’imprenditore cedente

FINALITA’: tutela della funzionalità economica (avviamento) dell’azienda oggetto di cessione.

La cessione d’azienda p. 12/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Art. 2559 c.c.La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di una sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Il debitore ceduto è comunque liberato se paga in buona fede all’alienante.Riguarda le cessioni delle posizioni di credito connesse a contratti nei quali è già adempiuta la prestazione del titolare dell’azienda ceduta.EFFETTO: Il trasferimento del credito opera anche in assenza di specifica notifica al debitore, ritenendosi quest’ultima sostituita dall’astratta conoscibilità del trasferimento ottenuta tramite l’iscrizione nel Registro delle Imprese

3.3 Successione nei crediti

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La cessione d’azienda p. 13/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Art. 2560 c.c.

L’acquirente risponde per tutti i debiti che risultano dai libri contabili dell’azienda ceduta. Ciò in quanto l’acquirente ne ha cognizione al momento dell’acquisto e se li è accollati.Tuttavia l’alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Conforme al principio generale che considera inefficace il mutamento del debitore senza il consenso del relativo creditore.

3.4 Successione nei debiti

La cessione d’azienda p. 14/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Questa diapositiva è lasciata vuota intenzionalmenteper motivi di impaginazione

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La cessione d’azienda p. 15/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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4. Confronto con altre operazioni straordinarie

La cessione d’azienda p. 16/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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CESSIONE E AFFITTO D’AZIENDANon si verificano modificazioni relativamente ai soggetti giuridici coinvolti nell’operazione:

ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Comportano:

4.1 Differenze tra cessione e altre operazioni / 1

sia per quanto riguarda la sopravvivenza dei soggetti di dirittosia per quanto riguarda il controllo

l’estinzione di uno o più tra i soggetti giuridici coinvolti, o

la modifica del controllo, e/o

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La cessione d’azienda p. 17/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Nelle operazioni di fusione, scissione e cessione di partecipazioni il coacervo delle posizioni giuridiche attive e passive è trasferito in capo alla società risultante dalla fusione o beneficiaria, ovvero resta in capo alla società trasferita facente capo ai nuovi proprietari.

L’acquirente quindi (diversamente dalla cessione d’azienda) assume direttamente o indirettamente, dalla data di efficacia dell’operazione, la responsabilità per tutte le obbligazionisociali:

anche di quelle sorte precedentemente di cui l’acquirente potrebbe non essere a conoscenza

4.1 Differenze tra cessione e altre operazioni / 2

La cessione d’azienda p. 18/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Questa diapositiva è lasciata vuota intenzionalmenteper motivi di impaginazione

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La cessione d’azienda p. 19/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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1. Del cedente

2. Del cessionario

5. Scritture contabili

La cessione d’azienda p. 20/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Del cedente

A seguito dell’atto di cessioneCon riferimento alla data di efficacia della cessione si rilevano:

1. Scritture di assestamento, es.:Adeguare il fondo TFR alla data di cessioneEseguire gli ammortamenti di periodoValutare le rimanenze finali

2. Storno dei valori relativi ai beni cedutiStralcio del costo iscritto Stralcio dei fondi rischi e rettificativi relativi a poste trasferite

3. Rilevazione in contropartita di:………………………………………………………………

5.1 Scritture contabili

Credito verso cessionarioPlusvalenza/minusvalenza

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La cessione d’azienda p. 21/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Del Cessionario

1. Rileva attività e passività sulla base del bilancio di

cessione

2. A valori correnti (corrispettivo pattuito) al netto dei fondi

3. Eventuali valori di perizia costituiscono il limite massimo

di iscrizione in bilancio per l’acquirente

4. La contropartita a saldo è ………………………………

5.2 Scritture contabili

il debito verso il cedente

La cessione d’azienda p. 22/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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La cessione d’azienda p. 23/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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1. IRES2. IRAP3. IVA4. Imposta di Registro5. ICI/IMU6. Accertamento

6. Aspetti fiscali

La cessione d’azienda p. 24/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Art. 86 TUIRLa plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo …… conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (ammortamenti ragguagliati ai giorni tra inizio esercizio e data cessione)Concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo onerosoLa plusvalenza risultante dalla cessione di complessi aziendali può essere soggetta a :

– tassazione ordinaria in unica soluzione;– tassazione rateizzata (soggetta a condizioni);– tassazione separata (solo per imprenditori individuali)

6.1 Aspetti fiscali – IRES / 1

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La cessione d’azienda p. 25/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Tassazione ordinaria in unica soluzione

L’intero importo della plusvalenza è imputato nel periodo d’imposta di competenza.

La scelta per la tassazione integrale della plusvalenza nell’esercizio può essere conveniente nell’ipotesi in cui l’impresa cedente abbia perdite fiscali riportate dai precedenti periodi d’imposta.

Non occorre stanziare in bilancio imposte differite e non occorre effettuare variazioni nel quadro RF della dichiarazione.

6.1 Aspetti fiscali – IRES / 2

La cessione d’azienda p. 26/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Tassazione ordinaria rateizzata

E’ ammessa per opzione a condizione che:

l’azienda ceduta sia posseduta dal cedente da almeno 3 anni

La plusvalenza concorre a formare il reddito, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

I tre anni si computano dal giorno di acquisto dell’azienda ovvero dal primo giorno di esercizio dell’impresa (Circ. Min. 19/12/1997, n. 320/E).

E’ esclusa per l’imprenditore individuale che cede l’unica azienda

6.1 Aspetti fiscali – IRES / 3

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La cessione d’azienda p. 27/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Tassazione separata

È ammessa solamente in caso di cessione di aziende possedute da più di 5 anni (art. 17, c. 1, lett. g), TUIR daimprenditori individuali.La richiesta di assoggettamento della plusvalenza a tassazione separata deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale le plusvalenze darebbero imputabili come componenti del reddito d’impresa.L’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito … l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati conseguiti (art. 21, TUIR).

6.1 Aspetti fiscali – IRES / 4

La cessione d’azienda p. 28/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda costituiscono componenti straordinari di reddito (OIC 12).

Pertanto esse non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP (art. 4, D.Lgs. 446/1997).

6.2 Aspetti fiscali – IRAP

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La cessione d’azienda p. 29/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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La cessione e il conferimento in società o altri enti aventi per oggetto aziende o rami d’azienda (art. 2, c. 3, lett. b), DPR 633/1972) non sono soggetti ad IVA.Adempimenti pratici: Il cedente dovrà:

effettuare la comunicazione di variazione dati (ovvero di cessazione attività) all’Agenzia delle Entrate entro 30 ggdalla data di efficacia della cessione (se variano alcuni dei dati previsti dall’art. 35 DPR 633);

Il cessionario dovrà:effettuare la comunicazione di variazione dati (ovvero di

inizio attività) all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla data di efficacia della cessione (se variano alcuni dei dati previsti dall’art. 35 DPR 633);

6.3 Aspetti fiscali – IVA

La cessione d’azienda p. 30/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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DPR 131/1986 -Testo Unico Imposta di Registro

La base imponibile è costituita dal valore dell’azienda alla data dell’atto o, se questo prevede una condizione sospensiva, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi.

Nel caso di beni soggetti ad aliquote diverse, le passività si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

L’imposta di registro può essere posta a carico delle parti per pattuizione contrattuale.

6.4 Aspetti fiscali – Imposta di Registro / 1

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La cessione d’azienda p. 31/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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“SPEZZATINO”

E’ la dissimulazione di un contratto di cessione d’azienda per applicare l’IVA in luogo dell’imposta di registro.

Cassazione, n. 13580/2007Il trasferimento fra due soggetti di una pluralità di beni organizzati, anche per mezzo di separati atti negoziali, configura una cessione di azienda anche se essa non era attiva al momento della cessione

Cassazione, n. 17221/2006Un contratto di affitto d’azienda con successiva cessione separata di alcuni beni strumentali effettuata fra i medesimi soggetti non è sufficiente a dimostrare la dissimulazione di una cessione d’azienda

6.4 Aspetti fiscali – Imposta di Registro / 2

La cessione d’azienda p. 32/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Il trasferimento in corso d’anno di immobili compresi nell’azienda ceduta comporta l’obbligo di versamento dell’imposta:

da parte del cedente da inizio anno sino alla data di efficacia della cessione

da parte del cessionario per il resto dell’annoLe regole di cui sopra stabilite ai fini ICI si ritiene che valgano anche a i fini IMU, e sono da verificare in riferimento alle ulteriori imposte sugli immobili che dovrebbero essere istituite in futuro.

6.5 Aspetti fiscali – ICI/IMU

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La cessione d’azienda p. 33/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Responsabilità in caso di accertamento

Art. 14, D.Lgs. 472/1997Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento dei tributi e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse o irrogate nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti. La responsabilità solidale del cessionario non può eccedere:

il valore dell’azienda acquistata;i debiti fiscali risultanti alla data del trasferimento dagli atti degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria

6.6 Aspetti fiscali – Accertamento / 1

La cessione d’azienda p. 34/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Responsabilità in caso di accertamento

Gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare all’interessato che ne faccia richiesta un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per le quali tuttavia i relativi debiti non siano stati soddisfatti

il cessionario è liberato da ogni obbligazione nel caso di certificato negativo e nel caso di mancato rilascio entro 40 gg. dalla domanda

6.6 Aspetti fiscali – Accertamento / 2

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La cessione d’azienda p. 35/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Effetti ai fini II.DD: dell’accertamento ai fini del registro

Cass. 21055/2005, 12899/2007, 19830/2008, 21020/2009, 20013/2013, 16334/2013, 8010/2013 e 10552/2012 hanno ribadito che l’A.F. può rettificare induttivamente il valore di avviamento ai fini delle II.DD. sulla base del valore determinato ai fini dell’imposta di registro

Secondo altra giurisprudenza trattasi di presunzione semplicesuperabile dal contribuente fornendo prova contraria (inversioneonere della prova)

Disegno di legge di stabilità 2006: interpretazione autentica della legge – la rettifica ai fini del registro non vale automaticamente per le II.DD.

6.6 Aspetti fiscali – Accertamento / 3

La cessione d’azienda p. 36/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Disciplina antielusiva Art. 37-bis DPR 600/73

Si applica alle seguenti operazioni:1. … (omissis)2. ... negozi aventi a oggetto il trasferimento o il godimento

di aziende;3. la cessione di crediti

L’Amministrazione Finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari derivanti da fatti, atti e negozi anche collegati tra loro se:

Privi di valide ragioni economiche, e ancheDiretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario, e anche

Diretti ad ottenere indebiti riduzioni di imposte o rimborsi

6.6 Aspetti fiscali – Accertamento / 4

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La cessione d’azienda p. 37/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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1. Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

2. Obbligo di comunicazione

7. Diritto del lavoro

La cessione d’azienda p. 38/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Art. 2112 c.c.In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

FINALITAFINALITA’’: garantire il lavoratore impedendone il licenziamento in conseguenza di trasferimenti aziendali.

N.B. la norma non inibisce il licenziamento individuale o collettivo per giustificati motivi o in particolari situazioni di crisi aziendale.

7.1 Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

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La cessione d’azienda p. 39/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Art. 47, L. 428/1990Si applica alle aziende che impiegano più di 15 dipendenti.Le parti (cedente e cessionario) devono comunicare:

alle rispettive rappresentanze sindacalil’intendimento di procedere al trasferimentoalmeno 25 giorni prima della stipula dell’atto o del raggiungimento di un’intesa vincolante

La comunicazione deve indicare: motivi del trasferimento conseguenze giuridiche conseguenze economiche e sociali per i lavoratori eventuali misure previste per i lavoratori

7.2 Obbligo di comunicazione

La cessione d’azienda p. 40/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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La cessione d’azienda p. 41/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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8. Valutazione dell’azienda

1. Operazioni valutative2. Metodologie valutative3. Accertamento fiscale

La cessione d’azienda p. 42/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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La legge non richiede la redazione di una perizia di stima nel caso di cessione d’azienda (o ramo d’azienda). Il valore è determinato dalle parti a seguito di negoziazione. Le parti possono effettuare la valutazione in proprio ovvero con l’ausilio di periti di parte

OPERAZIONI VALUTATIVEindividuare le attività/passività che dovranno essere trasferitevalorizzarledeterminare il valore di avviamentostralciare dall’attivo/passivo di stato patrimoniale voci che non hanno più ragione d’esistere

8.1 Operazioni valutative

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La cessione d’azienda p. 43/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Le principali tipologie di metodi valutativi sono le seguenti:

1. Metodi patrimoniali (semplice e complesso)2. Metodi reddituali3. Metodi misti4. Metodi finanziari (Discounted Cash Flow)5. Metodo dei multipli

La scelta del metodo di valutazione dipende dalle caratteristiche dell’operazione e dal settore di attività dell’azienda.

8.2 Metodologie valutative

La cessione d’azienda p. 44/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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8.3 Accertamento fiscale / 1

D.P.R. 26-04-1986, n. 131, Art. 51

Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su diesse il valore [dei beni] è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento.

Il legislatore non specifica il metodo da utilizzare per la determinazione del valore imponibile.

Cass. 2204/2006In presenza di metodi tecnici diversi, la valutazione costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione alla situazione concreta.

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La cessione d’azienda p. 45/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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8.3 Accertamento fiscale / 2

L’AdE calcola abitualmente il valore, prescindendo dai caratteri specifici della singola azienda, utilizzando parametri generici e tenendo conto solo del volume d’affari storico.

Il metodo valutativo utilizzato è spesso quello reddituale o patrimoniale-reddituale.

Per gli immobili applica la capitalizzazione della rendita catastale.

Alcuni uffici utilizzano ancora il metodo ex art. 5, DPR. 460/1996 (somma redditi imponibili degli ultimi 3 anni pre-cessione). Tale metodo, è considerato tuttora legittimo da parte della giurisprudenza (Cassazione compresa).

La cessione d’azienda p. 46/63 Mario Difino 22 ottobre 2015

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Cassazione, n. 8387/1996Il valore dell’avviamento non deve essere stabilito sulla base di parametri generici e di affermazioni apodittiche o con riferimento a indeterminate fonti di convincimento, ma tenendo in considerazione l’effettiva consistenza dell’azienda e della sua concreta potenzialità reddituale.

CTR Milano, n. 2977/2014L'avviamento non si calcola con formule stereotipate

8.3 Accertamento fiscale / 3