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IVRIS ANTIQVI HISTORIA AN INTERNATIONAL JOURNAL ON ANCIENT LAW
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IVRIS ANTIQVI HISTORIA - unipa.it TERRANOVA/F...Michel Humbert Luigi Labruna Arrigo Diego Manfredini Matteo Marrone Giovanni Negri Bernardo Santalucia Raimondo Santoro Bernard H. Stolte

Jan 20, 2021

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IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL

ON ANCIENT LAW

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Direttore

Gianfranco Purpura

Comitato scientiWco

Roger S. BagnallAlberto BurdeseFelice CostabileGiovanni GeraciMichel Humbert

Luigi LabrunaArrigo Diego Manfredini

Matteo MarroneGiovanni Negri

Bernardo SantaluciaRaimondo SantoroBernard H. Stolte

Wolfgang Waldstein

*

«Iuris Antiqui Historia» is a Peer Rewied Journal.

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IVRIS ANTIQVI

HISTORIAAN INTERNATIONAL JOURNAL

ON ANCIENT LAW

2 · 20 10

PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMX

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SOMMARIO

Gianfranco Purpura, Editoriale 9

acta

Giuseppe Falcone, Jan Lokin and the Laboratory in Groningen 13Giuseppe Falcone, “Theophilus Noster”. Zur Benutzung der Theophilos Paraphra-

sis seitens der humanistischen Jurisprudenz 15

stvdia

Elio Dovere, Ruolo provvidenziale del Codice teodosiano : il dies natalis Christi dell’a. 438 25

Carmela Russo Ruggeri, Ancora in tema di iudicium domesticum 51Francesca Terranova, Sull’antestatus negli atti per aes et libram 103Mario Varvaro, Praescriptio e pregiudizio 147

lectvrae

Lorena Atzeri, La ‘storia del diritto antico’ e una lettera inedita di Paul Koschaker 191

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SULL’ANTESTATUS NEGLI ATTI PER AES ET LIBRAM

Francesca Terranova

1. T ra gli studiosi si è molto dibattuto, specie in passato, su quale fosse il ruolo del cd. antestatus negli atti per aes et libram.1

1 La letteratura, non solo romanistica, che si è occupata del problema è amplissima. Senza alcuna prete-sa di completezza si vedano, in particolare, A. Alciatus, Parergon iuris libri tres, Lugdunum 1539, 100 ss., lib. ii, cap. xx : Testis quis, & unde dictus, quid antestari, unde institor : rursus apud Ciceronem quis fit comicus testis ; A. Turnebus, Adversariorum libri triginta, in tres tomos divisi, iii, Parisiis 1573, 192 s., liber xxix, caput xiv : In ius vocare. Auriculam vellere. Porphyrio Horatii interpres explicatus & emendatus. Antestatus. Libripens. Obuagula-re. Intestabilis. Attestari (dello stesso autore v. anche Adversariorum libri triginta, in tres tomos divisi, ii, Parisiis 1580, 33 s., liber xiii, caput xxvi : Rustariae falces, tertijs diebus, ob vagulationem, autem capere antestati, antesta-tus) ; Th. Marcilius, Legis xii Tabularum collecta, et interpretamentum, Parisiis 1603, 24 ss., in sede di interpre-tazione del versetto ‘Qui se sierit testarier rell.’ ; A. Augustinus, De legibus et senatus consultis liber : adiunctis legum antiquarum & senatusconsultorum fragmentis, cum notis F. Vrsini, Romae 1583, 283 ss. (in Leges xii Tabu-larum), 196 s. nell’edizione parigina del 1604 ; F. Ursinus, Ad leges xii Tabularum. De iure privato, in appendice a Augustinus, De legibus et senatus consultis liber, cit., 9 ss. (7 ss. nell’edizione parigina del 1604) ; I. Guthe-rius, De veteri iure pontificio urbis romae libri quatuor, Parisiis 1612, 180 (lib. ii, cap. vi) ; I. Calvinus, Lexicon iuridicum : iuris Cæsarei, simul et canonici, feudalis item, civilis, criminalis : theoretici ac practici, editio postrema, Genevæ 1612, s.v. Antestatus, col. 219 (v. anche s.v. Antestari, col. 217 s.) ; I. Mynsinger, Apotelesma, hoc est, corpus perfectum scholiorum, ad Institutiones Iustinianeas pertinentium, Lugduni 1623, spec. 240 (Schol. in Istitut. Lib. ii, 10, 1, § Sed ut nihil.) ; E. Merillius, Observationum liber secundus (n.d.A. : corrisponde in altre edizio-ni al libro ottavo), in Id., Ex Cuiacio Libri tres, adiecti sunt eiusdem authoris Observationum libri duo, Parisiis 1638, caput xxxvii (In quibus negotijs testes rogati esse debuerunt, ad l. ad fidem. ii. D. de testibus), 130 s. ; C. Sal-masius, De variis observationibus et emendationibus ad Ius Atticum et Romanum pertinentibus, Lugduni Batavo-rum 1645, cap. xxx, 768 ss., precipuamente riguardo al possibile valore originario del verbo antestor ; J. Oise-lius, Notae ad Lib. I. Institutionum Caii, JC. Antiquissimi in appendice a Caii, jurisconsulti antiquissimi e libris quatuor institutionum quae supersunt, Lugduni Batavorum 1658, 99 s. ; F. Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, Lutetiae Parisiorum 1668, capp. xiii-xiv, 190 ss. ; B. Brissonius, De verborum quae ad jus pertinent significatione libri xix. Jam ita aucti ut absolutissimum in Corpus juris civilis indicem praestare queant ex analectis Jo. O. Taboris editi, plurimisque novis accessionibus locupletati a Io. C. Ittero, Lipsiae 1721, s.v. Antestari, 48 ; J.B. von Wernher, De rebus mancipi et nec mancipi ex antiquitate et critica, s.l. e s.d. (ma Vitembergae 1722), passim, 15 ss. ; G. Scheltinga, Dissertatio philologica juridica inauguralis de emancipationibus, Franequerae 1730 & 1731, in Aa. Vv., Jurisprudentia antiqua continens opuscula et dissertationes, quibus leges antiquae praeser-tim Mosaicae, Graecae, et Romanae illustrantur, II, a cura di D. Fellenberg, Bernae 1761, 485 ss. ; E.F. Berg-mann, De numero septenario testium in testamentis meditatio, Lipsiae 1731, spec. 15 ss. ; I.G. Heineccius, Dis-sertatio de origine testamenti factionis, et ritu testandi antiquo. Exercitatio xxvii, in Opusculorum variorum Sylloge, Halae Magdeburgicae 1735, 992 [si veda anche Id., Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani Digestum, notulas operi adjecit C.G. Haubold, denuo opus retractavit suisque ipsius observationibus auxit C.F. Mühlenbruch, Francofurti ad Moenum 1841, 420 s. (lib. ii, tit. x, § 7)] ; A. Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Caji Institutionum, sive potius Epitomes Institutionum, libri II. Adjectis genuinis Caji Fragmentis undique collectis, Cum commentario H. Aleandri junio-ris, & J. Oiselii notis, quibus suas addidit A. Schultingius, Lipsiae 1737, 57-58 ntt. 45-47 ; J.H. Born, De ante-statione in ius vocantium apud Romanos dissertatio, Lipsiae 1737, spec. 9 e ivi nt. 1 ; A.D. Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis praesertim apud Romanos in qua praeterea multi veterum Romanorum ritus, mores, leges, multa iuris, et veterum scriptorum loca illustrantur cum praefatione G.C. Gebaveri, Lipsiae 1739, 89 ss. ; G. Meerman, Diatriba antiquario-juridica inauguralis, exhibens nonnullas de rebus mancipi, et nec manci-pi, earumque mancipatione conjecturas, Lugduni Batavorum 1741, 163 ss., con altra letteratura ivi citata e di-scussa ; C.W. Küstnerus, De antestato in mancipationibus, Lipsiae 1742, passim ; I.M. Gesnerus, Novus linguae et eruditionis Romanae Thesaurus, Lipsiae 1749, s.vv. Antestor vel Amtestor (371.38-61), Antestatus, a, um (371.62-77) ; P. Fabrus, in G. Meerman, Novus thesaurus juris civilis et canonici, vii, Tituli ex corpore Ulpiani xxix.

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francesca terranova104Le fonti che ne attestano l’esistenza sono, in verità, piuttosto esigue e di non facile

Emendatius, quam antea editi, cum notis CL. V. P. Fabri J.C. in senatu Tolosano praesidis, ejusdemque observatio-nibus in notas J. Cujacii ad eosdem Ulpiani titulos, item animadversionibus nonnullis G. Meerman, Hagae-Co-mitum 1753, 762 nt. 1 ; I.A. Cleemannus, Praetermissa de origine antestationis et testamenti per aes et libram, in Id., Miscella argumenta iuris civilis praesertim decemviralis, Lipsiae 1768, xv ss. ; G. Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore ipso herede in testamento per aes et libram condito ad Theophili Paraphrasin Institutionum § i. Inst. De testamentis ordinandis, Wittebergae 1780, spec. 21 ss. ; Ae. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, con-silio et cura Jacobi Facciolati, i, Zwiccaviae 1829, s.vv. antestatus e antestor, 187 s. ; A. Schweppe, Römische Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer3, mit litterarischen Anmerkungen vermehrt herausgegeben C.A. Grün-dler, Göttingen 1832, § 252, spec. 461 ; G. Hugo, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts, bis auf Justini-an11, i, Berlin 1832, 213 s. ; J. Cujacius, In libros xxviii. Observationum et emendationum, che citiamo da Id., Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos xiii. distributa auctiora atque emenda-tiora, Pars Prima, t. i, Prati 1836, liber vii, caput xvi (Lex xii. Tabularum de antestatione), coll. 278-280 ; F.A. Schilling, Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des römischen Privatrechts, ii, Leipzig 1837, 511 (§ 153) ; Ph.E. Huschke, T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis ineditum. Gustavo Hugoni, summorum in utroque iure honorum solemne semiseculare celebraturo, Vratislaviae 1838, 43 s. ; H. Verloren, Dissertatio juridica inau-guralis de rebus mancipi et nec mancipi, Trajecti ad Rhenum 1839, spec. 58 ss. ; C.G. Walch, De antestato in mancipatione, Jena 1840, passim ; G. Asverus, Die Denunciation der Römer und ihr geschichtlicher Zussamenhang mit dem ersten proceßeinleitenden Decrete, Leipzig 1843, 105 ss. ; G.C. Burchard, Lehrbuch des römischen Rechts, ii.1, Das System und die innere Geschichte des römischen Privatrechts, Stuttgart 1843, 66 s. ; B.W. Leist, Die bonorum possessio. Ihre geschichtliche Entwicklung und heutige Geltung, i, Göttingen 1844, 168 s. nt. 4 ; H. Do-nellus, Opera omnia. Commentariorum de jure civili, vi, Cum notis O. Hilligeri, Florentiae 1846, col. 29 s. ; C.J. van Assen, Adnotatio ad Gaii Institutionum commentarius primus3, Lugduni Batavorum 1849, 93 ; W. Deu-rer, Grundriss für äussere Geschichte und Institutionen des römischen Rechts, Heidelberg 1849, 273 ; E. Böcking, Pandekten des römischen Privatrechts aus dem Standpuncte unseres Rechtssystems, i. Die Einleitung und die Lehre von den Voraussetzungen der Privatrechte2, Bonn 1853, 178 nt. 19 ; H. Deiters, De mancipationis indole et ambitu, Bonnae 1854, 20 ss. ; H.A.A. Danz, Der sakrale Schutz im römischen Rechtsverkehr : Beiträge zur Geschichte der Entwickelung des Rechts bei den Römern, Jena 1857, 40 nt. 11 (v. anche Id., Lehrbuch der geschichte des römischen Rechts, i, Leipzig 1871, 219 s.) ; W. Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinianus, Leipzig 1858, 235 s., con ulteriore bibliografia ivi citata (235 nt. 1) ; F.L. von Keller, Institu-tiones. Grundriss und Ausführungen, Leipzig 1861, 31, 256 ; F.H. Vering, Römisches Erbrecht in historischer und dogmatischer Entwickelung, Heidelberg 1861, 182 s. nt. 3, con diversa letteratura rispetto a quella da noi citata ; G.F. Puchta, Cursus der Institutionen6, ii, nach dem Tode des Verfassers besorgt von A.F. Rudorff, Leipzig 1866, 541 (§ 238) nt. m ; J.E. Kuntze, Institutionen und Geschichte des römischen Rechts, ii. Excurse über römisches Recht, Leipzig 1869, 419 ; C. Accarias, Précis de droit romain2, i, Paris 1874, 498 nt. 2 ; M. Voigt, Die xii Tafeln. Ge-schichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie -Prozesses der xii Tafeln nebst deren Fragmenten, i. Geschich-te und allgemeine juristische Lehrbegriffe der xii Tafeln nebst deren Fragmenten, Leipzig 1883, rist. Aalen 1966, 211 ss., con letteratura ivi nelle note citata (spec. nt. 45) ; F. Schulin, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rech-tes, Stuttgart 1889, 363 ; E. Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, I. L’ancien droit, Paris 1891, 254 s. ; M. Thibeaud, De la Mancipation en Droit Romain. Histoire des actes de l’État Civil en Droit Français, Bordeaux 1891, 84 ss. ; P. Collinet, Testament de Gaius Longinus Castor (189 ap. J.-C.), in NRHDFE 18 (1894), 578 s. ; V. Scia-loja, Testamento di C. Longino Castore, in BIDR 7 (1894), spec. 18 ; B.W. Leist, s.v. Antestatus, in REPW 1 (Stuttgart 1894), 2357 ; E. De Ruggiero, s.v. Antestatus, in Dizionario epigrafico di antichità romane, i (Roma 1895), 490 s. ; F. Glück, Commentario alle pandette tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d’Italia, xxviii.1, tradotto e annotato da A. Ascoli, Milano 1900, 296 s., con ulteriore letteratura ivi nelle note citata ; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, ii, Leipzig 1901, 380 s. ; Ch. Lécrivain, s.v. Manci-patio, in DS iii/2 (Paris 1904, rist. Graz 1969), 1563 ; Th. Mommsen, Aegyptisches Testament vom J. 189 n. Chr., che citiamo dalle Gesammelte Schriften, i. Abteilung : Juristische Schtiften, i, Berlin 1905, 438 ; V. Arangio-Ruiz, La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii, Napoli 1906, 237 s., 237 nt. 3 (dello stesso autore si veda anche « Parerga ». 1. - Sul P. Lips. Inv. n. 136, che citiamo da Id., Studi epigrafici e papirologici, a cura di L. Bove, Napoli 1974, spec. 161 ss., e ivi ntt. 6, 9-11 ; Id., « Parerga ». 7. - Documenti soggettivi e sottoscrizioni : a proposito della « donatio Statiae Irenes », in Id., Studi epigrafici e papirologici, cit., 199 ss., e ivi spec. 200 nt. 2) ; L. Mitteis, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I. Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Perso-nen, Leipzig 1908, 295 nt. 16, 308 (v. anche Id., P. Lips. Inv. No. 136. Lateinische Emanzipationsurkunde aus dem Dritten Jhd. n. C., in Die juristischen Fakultät der Universität Leipzig verkündigt die Feier des Andenkens an Dr. Bernh. Friedr. Rud. Lauhn, Leipzig 1912, 11 ss., spec. 24 s.) ; F. Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio e l’orator, delle carte Longobarde, estr. da RISG 47, fasc. i-ii (1910), 303-314 ; E. Costa, Storia del diritto romano

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 105interpretazione.1 Tali ragioni spiegano, quindi, le incertezze della dottrina sul ruolo ricoperto all’interno dell’atto dall’oscuro personaggio dell’antestatus e, di conseguen-za, la sussistenza di un dibattito, mai del tutto concluso, sulla questione.

Di recente, tuttavia, il problema di chi fosse l’antestatus sembra essere stato accan-tonato dagli studiosi, che da tempo non vi dedicano un contributo specifico.2 Ma riaffiora, sebbene per cenni, in alcune trattazioni manualistiche dalla seconda metà del secolo scorso.3

Se si eccettuano alcune ipotesi interpretative che non hanno avuto, malgrado la loro originalità e forse proprio in ragione di essa, particolare seguito nella letteratura successiva, le soluzioni degli autori sul problema sembrerebbero essersi cristallizzate in quelle proposte dagli studiosi del Seicento e del Settecento, a favore o contro le quali si è schierata la letteratura nel corso dell’Ottocento e del Novecento e sulle quali, fra breve, ci soffermeremo.4

privato dalle origini alle compilazioni giustinianee, Milano Torino Roma 1911, 184 nt. 1 ; F. Kniep, Gai Institutio-num commentarius primus. Text mit Vorwort, Erklärung und Anhängen, Jena 1911, spec. 198 ss., con altra lette-ratura ivi riferita, in particolare, a p. 209 [v. anche Id., Gai Institutionum, Commentarius secundus : §§ 97-289 (Testamentarisches Erbrecht), Text mit Vorwort, Erklärung und Anhängen, Jena 1913, 133] ; R. von Mayr, Römi-sche Rechtsgeschichte, i. Buch. Die Zeit des Volksrechtes, 2. Hälfte : Das Privatrecht, Leipzig 1912, 43 ; G. Castelli, Un testamento romano dell’anno 131 d.Cr., in Scritti giuridici a cura di Emilio Albertario con prefazione di Pietro Bonfante, Milano 1923, 233 ss., con letteratura ivi citata nelle note ; E. Weiss, Griechisches Privatrecht auf Rechtsvergleichender Grundlage, i. Allgemeine Lehren, Leipzig 1923, 244 e ivi nt. 4 ; P. Huvelin, Cours élémentai-re de droit romain, i, publié par les soins de R. Monier, Paris 1927, 485 ; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano2, i, Roma 1928, 644 nt. 1 ; W. Kunkel, s.v. Mancipatio, in REPW 27a (Stuttgart 1928), spec. 999 s. ; P.F. Girard-F. Senn, Manuel élémentaire de droit romain8, Paris 1929, 309 nt. 3 ; F. Leifer, Mancipium und auctoritas, in ZSS 57 (1937), spec. 165 ; V. Sinaïski, ‘Ex jure Quiritium’, in Aa. Vv., Studi in onore di Salvatore Riccobono nel xl anno del suo insegnamento, iv, Palermo 1936, 68 ; K.F. Thormann, Der doppelte Ursprung der Mancipatio, Ein Beitrag zur Erforschung des frührömischen Rechtes unter Mitberücksichtigung des nexum, in Müncher Beiträge zur Papyru-sforschung und antiken Rechtsgeschichte, München 1943, 5 nt. 10, con bibliografia ; M. Amelotti, Un nuovo te-stamento per aes et libram, in SDHI 15 (1949), spec. 47 (v. anche Id., Il testamento romano attraverso la prassi do-cumentale, i. Le forme classiche di testamento, Firenze 1966, 36, 39 nt. 2, 45 nt. 3, 165 ss., 261 s.) ; V. Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », in Studi italiani di filologia classica 33 (1961), 71 s. ; E. Volterra, s.v. “Mancipatio„, in NNDI 10 (Torino 1964), 98, e ivi nt. 2 ; B. Biondi, Successione testamentaria e donazioni2, Milano 1955, 57 nt. 1, con bibliografia ; G. Broggini, La prova nel processo romano arcaico, che citiamo da Jus 11 (1960), 377 nt. 118, spec. 378 nt. 120 ; P. Bonfante, Corso di diritto romano, ii. La proprietà, 2, ristampa corret-ta della i edizione, a cura di G. Bonfante-G. Crifò, (Roma 1928), rist. Milano 1966, 185 ss. (per una diversa opinione dello studioso sul tema oggetto di indagine si veda Id., Diritto romano, Firenze 1900, 280) ; B. Al-banese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 245 nt. 169 [v. sopratutto Id., Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo 1982, 35 nt. 22] ; G.G. Archi, L’ « Epitome Gai ». Studio sul tardo diritto romano in Occidente, con una nota di lettura di Carlo Augusto Cannata, Napoli 1991, spec. 200 nt. 32 [su cui v. anche E. Cortese, In margine alla ristampa di G.G. Archi L’« Epitome Gai », in SDHI 57 (1991), spec. 446 ss.] ; C. Paulus, s.v. Antestatio, in Der Neue Pauly Enzyclopädie der Antike, i (Stuttgart-Weimar 1996), 728 s.

1 A riguardo v. infra, § 2.2 Tra gli studiosi citati a p. 103 nt. 1, quelli che hanno dedicato al tema oggetto d’indagine un contributo

specifico sono Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., passim ; Cleemannus, De origine antestationis et testamenti per aes et libram, cit., xv ss. ; Walch, De antestato in mancipatione, cit., passim ; Schupfer, L’an-testatus, della Epitome di Gaio, cit., 303 ss.

3 Si vedano, ad esempio, W.W. Buckland, A Text-book of Roman Law from Augustus to Justinian2, Cam-bridge 1950, 236 nt. 3 ; M. Kaser, Das römische Privatrecht, I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht2, München 1971, 42 nt. 8, con bibliografia ; J.A.C. Thomas, Textbook of Roman Law, Amsterdam New York Oxford 1976, 152 nt. 10 ; P. Voci, Istituzioni di diritto romano4, Milano 1994, 249 nt. 3 ; A. Guarino, Diritto privato romano11, Napoli 1997, 677 (58.10) [si veda anche Id., Diritto privato romano12, Napoli 2001, 652 (50.10)].

4 A nostro avviso, fanno eccezione quanto a originalità le ipotesi ricostruttive proposte, rispettivamente, da Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., 303 ss. e Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 185 ss., sebbene prospettino due soluzioni del problema diametralmente opposte. Su di esse v., infra, § 3.

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francesca terranova106In queste pagine intendiamo affrontare il problema dell’esistenza e della possibile

funzione dell’antestatus negli atti per aes et libram da una diversa prospettiva.1

Saranno esaminati, infatti, per le parti che rilevano ai fini dell’indagine, non solo i brani da cui si evincerebbe la partecipazione al rito librale di tale presunto personag-gio, ma anche le altre attestazioni dell’impiego del verbo antestor che ricorrono, prin-cipalmente, in alcune fonti letterarie in connessione all’istituto dell’in ius vocatio.2 La loro disamina consentirà di proporre una soluzione al problema oggetto d’indagine che tenga conto della storia dei significati assunti nel tempo da tale verbo, e che alla luce di essa sia in grado di spiegare l’impiego, in alcune fonti (tra cui, come subito vedremo, in Epit. Gai. 1.6.4), del derivato sostantivo (rectius, del participio con valore sostantivale) antestatus.3

Inoltre, ci preme sottolineare la particolare importanza che si è scelto di dare nella presente ricerca a tutti quei documenti della pratica pervenutici, risalenti a età pre-giustinianea e concernenti atti per aes et libram, nei quali sembrerebbe ricorrere il rife-

1 Ci sembra doveroso specificare che non si tratta propriamente di una ‘nuova’ prospettiva (v. anche in-fra, p. 106 nt. 3) : alcune intuizioni si ritrovano in nuce nella letteratura del Seicento e del Settecento, anche in quelle trattazioni che, poi, approdano a un risultato diverso da quello da noi formulato. Sul punto, si veda-no le belle riflessioni di B. Albanese, Verba tene, res sequentur, che citiamo da Id., Scritti giuridici, i, a cura di M. Marrone, Palermo 1991, 581 : « Tutto, probabilmente, è stato già detto ; tutto, certamente, è almeno im-plicito, più o meno oscuramente, in ciò che è stato detto prima ; e non vi è mai nulla di interamente nostro e di interamente altrui : nel pensiero e nella vita si constata una specie di ineliminabile comunione di beni ».

2 La maggior parte della letteratura si avvale dell’espressione ‘antestatio’, estranea alle fonti, per indicare la necessità che un soggetto terzo (un testis, appunto) venisse chiamato dall’attore a testimone del rifiuto dell’in ius vocatus di seguire il primo in ius. Così, tra i tanti, a titolo esemplificativo, Asverus, Die Denun-ciation, cit., 131 ss. ; E.I. Bekker, Die processualische Consumption im classischen römischen Recht, Berlin 1853, 99 ss. ; Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer, cit., 891, e ivi nt. 2 ; M.A. Bethmann-Hollweg, Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung, i. Der römische Civilprozeß. 1. Legis actiones, Bonn 1864, 106 e ivi nt. 5 ; Leist, s.v. Antestatio, in REPW 1 (Stuttgart 1894), 2356 ; più di recente, Paulus, s.v. Antestatio, cit., col. 729.

Invero, il termine ‘antestatio’ è già stato adoperato in passato dai Romanisti (così, tra i tanti, Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., passim ; Walch, De antestato in mancipatione, cit., passim) per indicare anche la chiamata di un soggetto a partecipare come testimone negli atti per aes et libram. Inoltre, nelle trattazioni più risalenti del tema, spesso non viene posta alcuna distinzione tra testes cd. strumentali e ad solemnitatem (Instruments- und Solemnitätszeugen), impiegati in ambito negoziale, e testes cd. giudiziali o di prova (gerichtliche und Beweiszeugen), adoperati in funzione processuale, per cui il termine antestatio è uti-lizzato sostanzialmente in riferimento alla necessità dell’intervento dei testes perché un determinato atto o una procedura possa compiersi regolarmente, e quindi esplicare i propri effetti. In tal senso rimandiamo, per tutti, a Born, De antestatione in ius vocantium apud Romanos, cit., 8. In E. Paratore, Antestor nel Curculio e nel Poenulus, in Dionisio. Trimestrale di studi sul teatro antico 36 (1962), spec. 100 s. (v. anche Id., Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78, in Aa. Vv., Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, a cura di A. Guarino e L. Labruna, Napoli 1964, 828) si rinviene, invece, l’espressione ‘in ius vocatio per testem’, su cui si veda anche infra, § 4, nel testo. Sulla distinzione tra testimoni ‘strumentali’ e ‘giudiziali’ un cenno è anche infra, p. 114 nt. 2, p. 134 nt. 3.

3 Intendiamo così riprendere l’angolo visuale sul tema oggetto d’indagine adoperato da molti autori sino alla seconda metà dell’Ottocento, e pressoché trascurato dagli studiosi successivi, specie dalla seconda metà del Novecento in poi. Tra di essi, fa tuttavia eccezione, ad esempio, Broggini, La prova, cit., 377 s., il quale ipotizza che « all’origine, antestatus significava qualsiasi persona impegnatasi a fornire una qualsiasi testimonianza, sulla base della formula, “licet antestari ? licet” » ; ciò spiegherebbe, secondo lo studioso, l’impiego dell’antestatus sia in funzione procedurale nell’in ius vocatio, sia in funzione negoziale nelle man-cipationes. Dall’impostazione della letteratura più antica prendiamo, invece, le distanze, là dove scegliamo di esaminare il valore con cui i termini antestor, antestatus, antestatus est ricorrono nelle fonti, valutando in prospettiva diacronica i significati con cui in esse, di volta in volta, sono impiegati. Non di rado, tale valuta-zione manca nelle trattazioni più risalenti nel tempo, pur suggerendo esse, per altri versi, pregevoli spunti di riflessione su molte questioni, tralasciate invece dalla letteratura più recente.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 107rimento all’antestatus. Il loro studio, infatti, si rivelerà assai utile ai fini della corretta impostazione dei problemi oggetto d’indagine e consentirà di suggerire qualche ul-teriore spunto di riflessione in proposito.

2. Il testo principale da cui si evincerebbe l’esistenza del cd. antestatus è

Epit. Gai. 1.6.4 :1 Quae tamen emancipatio solebat ante praesidem fieri ; modo ante curiam facienda est, ubi quinque testes ciues Romani in praesenti erunt, et pro illo, qui libripens appellatur, id est state-ram tenens, et qui antestatus appellatur, alii duo, ut septem testium numerus impleatur rell.

In primo luogo, come già anticipato, occorre notare subito che il termine ‘antesta-tus’ sembrerebbe essere adoperato nel brano in questione come sostantivo.2 Il rilievo potrebbe apparire scontato, perché siamo abituati a considerare tale termine come avente valore sostantivale nelle attestazioni in cui esso ricorre : la maggior parte degli studiosi lo rende, infatti, con l’espressione ‘il primo dei testimoni’.3 Si vedrà invece, tra breve, come siano pochissimi, a parer nostro, i luoghi delle fonti in cui esso è im-piegato come sostantivo ; moltissime sono, viceversa, le testimonianze della forma verbale del termine.4 Come già preannunciato, proprio l’indagine sul valore con cui il verbo antestor ricorre nelle fonti consentirà di impostare diversamente il problema del presunto ruolo ricoperto dall’antestatus negli atti librali e di rimettere in discus-sione alcune soluzioni, tralatiziamente tramandate in letteratura.

Inoltre, va rilevato che il passo della cd. Epitome Gai costituisce l’unica fonte tratta da un’opera giurisprudenziale, tra quelle pervenuteci, che accenna all’intervento in un atto per aes et libram di un soggetto chiamato appunto ‘antestatus’.5 Di esso non vi è alcuna menzione né in altre fonti pregiustinianee (ad esempio, Gai Institutiones, Tituli ex corpore Ulpiani),6 né in fonti giustinianee o bizantine (si pensi, in particolare,

1 Citiamo il passo da FIRA ii2, 238 s. Il brano in questione è indicato da altre edizioni di fonti (v., ad esem-pio, Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Caji Institutionum, Sive potius Epitomes Institutionum, cit., 57 s.) come appartenente al terzo paragrafo del sesto titolo (1.6.3).

2 Ciò è reso evidente da Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea. Caji Institutionum, Sive potius Epitomes Institutionum, cit., 57, ove il termine è riportato con l’iniziale maiuscola : Antestatus.

3 Sul punto si veda la bibliografia riferita infra, p. 112 nt. 1.4 Rimandiamo, in proposito, alle considerazioni svolte infra, § 4.5 Com’è notissimo, in Epit. Gai. 1.6.4, l’atto per aes et libram al quale prende parte l’antestatus è l’emanci-

patio. Sul punto si veda il contesto da cui il brano è tratto (Epit. Gai. 1.6.3), riportato a p. 143 nt. 1.6 In letteratura, tale dato non è sfuggito pressoché a nessuno degli studiosi che si sono occupati del

tema, i quali hanno tentato di fornire diverse spiegazioni della mancanza nelle fonti giurisprudenziali, e in particolare nelle Istituzioni gaiane, del riferimento alla figura dell’antestatus, pervenendo a conclusioni fra loro assai distanti. C’è, ad esempio, chi ha tratto da tale mancato riferimento un indizio a sostegno dell’ipo-tesi che l’antestatus non esistesse in età classica (così Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 187 ; sebbe-ne sia in parte diversa la ricostruzione del possibile ruolo svolto dall’antestatus, a tale soluzione perviene anche Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., 165 s., il quale sostiene che l’antestatus interveniva prima del rito librale vero e proprio, e solo a partire da una certa epoca, e, per questa ragione, le fonti sopra citate nel testo non ne facevano menzione). C’è chi, invece, ha congetturato che proprio tale mancanza fosse una prova della presenza, specie in età arcaica, dell’antestatus all’interno del rito librale, della quale non si sarebbe più compresa la funzione in età successiva (così Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., 303 ss.). Singolare è, poi, la congettura formulata da Scheltinga, De emancipationibus, cit., 487, per il quale « Antestatum neque nunquam, neque semper mancipationibus adfuisse, sed aliquando partium arbitrio specialem ea causa electam esse personam, aliquando contra vel Libripendem, vel mancipio accipientem, vel etiam mancipio dantem ... antestari fuisse solitum, atque eam ob causam Cajum, Ulpianum, Justinia-num, & Theophilum personas tantum, quas ex necessitate juris adesse semper oportebat, enumeraturos nullam plane Antestati injecisse mentionem ».

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francesca terranova108alle Istituzioni di Giustiniano e alla Parafrasi di Teofilo),1 né in fonti letterarie che pure danno notizie preziose in merito a due notissime legis actiones non contenziose : mancipatio e in iure cessio (una fra tutte, Boeth., Ad Cic. Top., 5.28).2

In secondo luogo, emerge con una certa chiarezza che il brano appena citato pre-senta difficoltà grammaticali che rendono ambiguo, o quantomeno ostico, il suo si-gnificato, difficoltà che vengono palesemente in luce nel momento in cui si tenta di fornire una traduzione del testo3 e che, da un lato, hanno condizionato la ricostruzio-ne proposta da alcuni studiosi sul possibile ruolo ricoperto dall’antestatus,4 dall’altro, sono state poste a fondamento del convincimento di altri autori che il passo in que-stione contenga informazioni imprecise e confuse.5

Accanto a Epit. Gai. 1.6.4, che per il momento lasciamo da parte, le altre fonti da cui si evincerebbe l’esistenza della figura dell’antestatus sono costituite da svariati documenti scritti della prassi di età pregiustinianea,6 riguardanti diversi atti per aes et libram : una emancipatio,7 due mancipationes fiduciae causae,8 alcune mancipationes donationis causa9 e vari testamenta per aes et libram.10

In tali documenti è presente la cd. clausola mancipatoria, con la quale, com’è noto, si attestava il compimento del rito librale o lo si dava comunque per avvenuto, dato che, da una certa epoca, è verosimile ipotizzare che non ne venissero più espletate realmente le formalità previste.11 In alcune di tali clausole ricorre chiaramente non il sostantivo antestatus, bensì la forma verbale antestatus est (nei documenti testamenta-

1 È il caso di anticipare fin da ora che, ai fini della nostra indagine, particolarmente significativo si rive-lerà l’esame del luogo della Parafrasi di Teofilo ove si tratta dell’emancipatio (PT. 1.12.6), su cui v. infra, § 5, pp. 142 ss., e ivi anche p. 143 nt. 1.

2 Secondo alcuni studiosi, sembrerebbe invece contenere un riferimento all’antestatus Clem. Alex., Strom., lib. v, c. 8. Come vedremo (infra, § 5, p. 144 s.), la fonte presenta, tuttavia, un testo per lo più ostico, e dunque suscettibile di diverse interpretazioni.

3 Sui problemi di traduzione del testo rimandiamo alle considerazioni svolte nel prosieguo dell’esposi-zione al § 5, spec. p. 141 s.

4 V., infra, al § 3, sia l’ipotesi di una parte della letteratura secondo la quale il ruolo dell’antestatus an-drebbe identificato con quello svolto dal libripens all’interno dell’atto (spec. p. 109 nt. 5), sia la tesi di quanti ritengono che questi fosse un personaggio indipendente rispetto agli altri soggetti che partecipavano al rito librale (spec. p. 114 nt. 1).

5 Sul punto v., infra, § 5, e ivi la bibliografia riferita a p. 141 nt. 3.6 Tali documenti coprono un arco di tempo che va dal i al iv sec. d.C. Più numerosi sono, tuttavia, i

documenti testamentari risalenti a età classica (v., infra, § 5, nel corso della trattazione). 7 V. FIRA iii2, n. 14, 31 ss. (emancipatio puellae, P. Lips. Inv. 136). Su tale fonte e le altre riferite nelle note a

seguire di questa pagina (ntt. 8-10) si veda, infra, § 5.8 V. FIRA iii2, n 91, 291 ss. (mancipatio Pompeiana) ; n. 92, 295 ss. (formula Baetica). 9 V. FIRA iii2, n. 80 d), 240 ss. (inserita sotto il titolo ‘De monumentis aedificandis vel vendendis vel donandis

et ad quas personas iura sepulcrorum pertineant’) ; n. 94, 298 ss. (donatio Flavii Syntrophi) ; n. 95, 301 ss. (donatio Statiae Irenes).

10 V., recentemente, L. Migliardi Zingale, I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d’Egitto3, Torino 1997, 15 ss. (formulario di testamento librale, P. Hamb. i 72) ; 19 ss. (testamento librale di Tiberio Cla[udio ?, P. Yale inv. 1547) ; 22 ss. (testamento librale di Marco Sempronio Prisco, P. Berol. inv. 7124) ; 26 ss. (testamento librale di Tiberio Claudio Alessandro, P. Oxy. xxxviii 2857) ; 30 ss. (testamento librale di Antonio Silvano, Tablettes L. Keimer) ; 37 ss. (testamento librale di ignoto, P. Mich. vii 439) ; 49 ss. (testamento librale di ignoto, BGU vii 1655) ; 58 ss. (testamento librale di Caio Longino Castore, BGU i 326) ; 65 ss. (testamento librale di ignoto, P. Hamb. i 73) ; 90 ss. (testamento librale di Aurelio Cheremone, P. Oxy. xxii 2348) ; 95 ss. (testamento librale di ignoto, P. Laur. i 4) ; 125 ss. (testamento librale di ignoto, P. NYU inv. ii 15).

11 Sulla cd. clausola mancipatoria rimandiamo alle riflessioni formulate infra, p. 133 nt. 1, con letteratura ivi citata.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 109

ri in lingua greca, ajntemartuvrato).1 In altre, invece, sembrerebbe rinvenirsi il sostan-tivo antestatus.2 Altre ancora sono state oggetto di diverse interpretazioni, poiché al loro interno sono leggibili soltanto alcune lettere (ad esempio, solo ant), suscettibili di essere integrate o sciolte in diversi modi che incidono sulla forma da attribuire al termine antestatus che ivi ricorre : sostantivale o verbale.3

3. A onta dell’esiguità e, soprattutto, dell’incertezza delle fonti che sembrerebbero attestare l’esistenza dell’antestatus, da tempo, come già anticipato, gli studiosi si sono cimentati nella ricostruzione del suo possibile ruolo all’interno degli atti librali, for-mulando sul punto « le più diverse e strane opinioni ».4

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, il ruolo dell’antestatus andrebbe identifi-cato con quello ricoperto dal libripens all’interno del negotium.5 La tesi in questione troverebbe fondamento in una lettura interpretativa di Epit. Gai. 1.6.4 e, in particola-re, del periodo ‘ubi quinque testes ciues Romani in praesenti erunt, et pro illo, qui libripens appellatur, id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur’, seguendo la quale, all’atto avrebbero partecipato cinque cittadini romani e, al posto di colui che è chiamato libripens, ossia di chi tiene la bilancia, il soggetto denominato antestatus.6

Altre ipotesi ricostruttive identificano, poi, l’antestatus con il mancipio accipiens di alcuni atti per aes et libram : ossia, con il pater fiduciarius che interveniva nelle emanci-pationes, secondo alcuni autori ;7 o anche, con il familiae emptor che prendeva parte ai

1 Così nella tabula marmorea scoperta a Roma, fuori di porta Salaria, nel 1725 : FIRA iii2, n. 80 d), 242 ; nella mancipatio Pompeiana : FIRA iii2, n. 91, 292 ; nella donatio Flavii Syntrophi : FIRA iii2, n. 94, 301 ; nel testa-mento librale di Tiberio Cla[udio ( ?), P. Yale inv. 1547 : Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 19 ; nel testamento librale di Antonio Silvano, Tablettes L. Keimer : Ead., op. cit., 32. Tra i testamenti in lingua greca, si vedano il testamento librale di Tiberio Claudio Alessandro, P. Oxy. xxxviii 2857 : Ead., op.cit., 28 ; un testamento librale di ignoto, BGU vii 1655 : Ead., op. cit., 51 ; il testamento librale di Caio Longino Castore, BGU I 326 : Ead., op. cit., 60 ; il testamento librale di Aurelio Cheremone, P. Oxy. xxii 2348 : Ead., op. cit., 92 ; un testamento librale di ignoto, P. NYU inv. ii 15 : Ead., op. cit., 126.

2 Così nella donatio Statiae Irenes : FIRA iii2, n. 95, 302, ove ricorre il termine antetestato (o, secondo altri, antestestato), emendato dalla maggior parte degli studiosi in antestato (su tale questione torneremo meglio, infra, § 5, e ivi p. 136 nt. 4).

3 Così nella emancipatio puellae, P. Lips. Inv. 136 : FIRA iii2, n. 14, 31 s. ; nella formula Baetica : FIRA iii2, n. 92, 296 ; in un formulario di testamento librale, P. Hamb. i 72 : Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 16 ; nel testamento librale di Marco Sempronio Prisco, P. Berol. Inv. 7124 : Ead., op.cit., 23 ; nel testamento librale di ignoto, P. Mich. vii 439 : Ead., op.cit., 38. Tra i testamenti in lingua greca, si veda, ad esempio, un testamento librale di ignoto : P. Laur. i 4 (Ead., op.cit., 95).

4 Così Perozzi, Istituzioni2, i, cit., 644 nt. 1. In tal senso, già nella letteratura più antica, Brummer, Com-mentarius ad legem Cinciam, cit., 192 s. ; Schulting, in Id., Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 58 nt. 47 ; Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 59.

5 Su tale ipotesi si vedano, principalmente, Gutherius, De veteri iure pontificio, cit., 180 ; Accarias, Précis de droit romain2, i, cit., 498 nt. 2 ; Forcellini, Totius latinitatis lexicon, i, cit., s.v. antestatus, 187. Più di recente v. anche Guarino, Diritto privato romano11, cit., 677 (58.10) [così anche in Id., Diritto privato romano12, cit., 652 (50.10)], il quale rileva che in Epit. Gai. 1.6.4, ove si accenna all’oscura figura dell’antestatus, « probabilmente si vuole sottolineare la particolare funzione di testimonio ricoperta dal libripens » ; Biondi, Successione testa-mentaria2, cit., 57 nt. 1, il quale, pur evidenziando che l’antestatus non sembrerebbe avere « funzione diversa da quella di un testimone », aggiunge che in Epit. Gai. 1.6.4 questi « diventa addirittura il libripens ».

È il caso di rilevare che, qui come altrove [v. Osservazioni su Gai 2.108, in AUPA 52 (2007-2008), passim e Sulla natura ‘testamentaria’ della cosiddetta mancipatio familiae, in AUPA 53 (2009), passim], adoperiamo il ter-mine negotium nel senso di ‘affare’, accezione con cui esso ricorre in numerose fonti letterarie e giuridiche.

6 Sulla questione v., tuttavia, quanto da noi rilevato infra, p. 141 nt. 2.7 L’opinione sembrerebbe risalire a Cujacius, In libros xxviii. Observationum et emendationum, cit., liber

vii, caput xvi, col. 279 s. In argomento si vedano anche Calvinus, Lexicon iuridicum, cit., s.v. Antestatus, col.

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francesca terranova110testamenti librali, secondo altri.1 I sostenitori della prima ipotesi si basano, principal-mente, sul confronto tra Epit. Gai. 1.6.4 e PT. 1.12.6, ove pure si tratta dell’emancipa-tio.2 Invece, a fondamento della seconda congettura esposta vi sarebbe il raffronto tra un passaggio della nona satira del primo libro del poeta Orazio (Hor., Sat., 1.9.76-77)3 e un luogo tratto dall’opera Stromata (Strom., lib. v, c. 8) di Tito Flavio Clemente, noto come Clemente Alessandrino.4

In queste ultime due ipotesi appena riferite, l’antestatus avrebbe avuto il compito di convocare i testimoni perché partecipassero all’atto e di richiamare la loro attenzione affinché conservassero memoria di quanto visto e ascoltato. La sua funzione era resa evidente dal compimento di un gesto determinato : toccare l’orecchio dei testimoni (aurem vellere).5 A ben vedere, alla base di ambedue le tesi vi è il convincimento che tale compito fosse affidato alle parti dell’atto librale e, secondo parte della dottrina, come visto, in modo specifico al mancipio accipiens.6

Tale ricostruzione del ruolo dell’antestatus è poi coerente, da un lato, con il valore attivo che il verbo antestor assume in molti testi di età repubblicana : ossia quello di

219 ; Oiselius, Notae Ad Lib. I. Institutionum Caii, cit., 99 (v. anche Id., in Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 57 nt. 45) ; G.O. Reitz, Theophili antecessoris Paraphrasis Graeca institutionum Caesarea-rum, i, Hagae Comitis 1751, 130 nt. x.

1 Così Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., passim, il quale sostiene che a ricoprire il ruolo di antestatus nei testamenti librali è il mancipio accipiens-familiae emptor, allo stesso modo in cui nelle emanci-pationes è il mancipio accipiens-pater fiduciarius. Dello stesso avviso sembrerebbero anche Gesnerus, Novus linguae et eruditionis Romanae Thesaurus, cit., s.v. Antestatus, a, um (371.62-77) ; Fabrus, in Meerman, Novus thesaurus juris civilis et canonici, vii, Tituli ex corpore Ulpiani, cit., 762 nt. 1 ; Cleemannus, De origine antestatio-nis et testamenti per aes et libram, cit., xix ; in via dubitativa, von Keller, Institutiones, cit., 256.

2 Il testo di PT. 1.12.6 è riportato ed esaminato, infra, § 5, pp. 142 ss.3 Il passo è riportato ed esaminato, per i profili che rilevano ai fini della nostra indagine, infra, § 4, p. 123.4 Per tale argomentazione rimandiamo, per tutti, a Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., spec.

xiv ss. Su Clemente Alessandrino, scrittore cristiano vissuto intorno al ii sec. d.C. e sulle sue opere riman-diamo, per tutti, alle notizie riferite da A. Jülicher, s.v. Clemens, in REPW 4 (Stuttgart 1901), 11 ss. Su Clem. Alex., Strom., lib. v, c. 8, v. infra, § 5, pp. 144 ss.

5 Molteplici sono i testi delle fonti in cui si fa riferimento al gesto dell’aurium vellicatio e alla sua valenza simbolica connessa alla sfera giuridica e, in particolare, alla cd. antestatio (su cui supra, p. 106 nt. 2). Per citarne solo alcuni, che poi saranno meglio esaminati ai §§ 4-5, si leggano, precipuamente, Plin., Nat. hist., 11.103.251 ; Porph., in Hor. Sat., 1.9.76 ; ps.-Acr., Schol. in Hor. Sat., 1.9.76 ; Clem. Alex., Strom., lib. v, c. 8. Nu-merose sono, inoltre, le fonti che indicano le orecchie come luogo della memoria. Rimandiamo, in parti-colare, a quelle riferite da C. Masi Doria, Aurem vellere, in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, v, Napoli 2001, spec. 318 nt. 4, e ivi anche alla letteratura riferita. È di un certo interesse che anche presso i popoli germanici si rinviene tale usanza dell’aurium vellicatio, non si sa se per derivazione dall’esperienza giuridica romana o in via autonoma rispetto ad essa. Si veda in argomento, ad esempio, Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 64 nt. 3 e, più diffusamente, Masi Doria, Aurem vellere, cit., 336 ss., con ampi ragguagli bibliografici ai quali rimandiamo ; da ultimo anche L. Loschiavo, Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo, Milano 2004, 15 nt. 29, con letteratura.

6 Sull’ipotesi in questione altra letteratura è riferita infra, p. 115 nt. 7 e p. 130 nt. 2. Non escludono che la funzione di convocare i testimoni, nei testamenta per aes et libram, potesse essere svolta anche dal testatore (e non solo dal familiae emptor), ad esempio, Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., xxii ; Mynsin-ger, Apotelesma, cit., spec. 240 ; Asverus, Die Denunciation, cit., 110 ; Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 212 e ivi nt. 48. In ordine a questo punto, sebbene diversamente tra loro quanto al ruolo svolto dall’antestatus, si vedano anche Merillius, Observationum liber secundus, cit., 130 e Trekell, Tractatio de origine atque progressu testa-menti factionis, cit., 89 s. Cauto sulla questione è Puchta, Cursus der Institutionen6, ii, cit., 541 (§ 238) nt. m, per il quale è incerto se l’antestatio fosse compiuta « von dem Mancipanten oder dem Empfänger ». Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer, cit., 236 nt. 2, ritiene, invece, più probabile che « hing es von der freien Uebereinkunft der Parteien ab ».

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 111‘chiamo a testimone’, ‘testem facio’.1 Dall’altro, sarebbe confermata dall’etimologia che parte della letteratura attribuisce al termine, secondo la quale antestor sarebbe composto dalla preposizione latina an (corrispondente a quella greca ajnav, nel lati-no arcaico am, che equivarebbe come significato a circum) e dal verbo testor : inteso, quindi, nel senso di ‘vado in giro in cerca di testimoni’, ‘mi procuro un testimone’.2

In base a un’altra tesi, che continua ad avere gran seguito in letteratura, l’antestatus non rivestirebbe una funzione differente da quella svolta dagli altri (quattro) testimo-ni che partecipano al rito librale ;3 tutt’al più, rispetto ad essi, andrebbe considerato

1 Sul punto rimandiamo alle fonti, specie quelle plautine riportate infra, § 4, p. 124. Sul valore di antestor nel senso di testem facio si vedano, ad esempio, Ursinus, Ad leges xii Tabularum, cit., 10 ; Oiselius, Notae Ad Lib. I. Institutionum Caii, cit., 100 ; Brissonius, De verborum quae ad jus pertinent significatione, cit., s.v. Ante-stari, 48 : antestari « Significat autem, in testimonium aliquem vocare, vocationique in jus testem adhibere, vel ut vetus Horatii interpres, Testem facere » ; Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factio-nis, cit., 89 s. : « antestari nihil aliud significare, quam tactis auriculis testes aduocare... ; antestatus itaque vi vocis nullus alius esse potest, quam qui testes aduocat, eorumque fidem, tactis auriculis, obtestatur » ; Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 22 ; Glück, Commentario alle pandette, xxviii.1, cit., 296. Alcuni degli studiosi appena citati (in particolare, Brisson e Wernsdorf ) da tale significato del verbo antestor deducono, tuttavia, che antestatus o meglio antestati sono i testimoni chiamati a partecipare all’atto librale, e non coloro o colui che svolge il compito di testes rogare. Contra, ad esempio, Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., 191 ss. (per il quale antestari significherebbe non testem vocari, ma testem vocare).

2 In argomento si veda, principalmente, Salmasius, Ad Ius Atticum et Romanum, cit., spec. 812 ss. per il quale antestari, o meglio amtestari « est in re praesenti, & in loco ubi res gesta est aut gerenda, testem facere, proximum nempe, vel primum qui adstat loco in quo id fit de quo testis capitur. Sic amtermini, qui terminos & fines accolebant. Amsegetes, quorum ager viam tangebat. Amsanctae valles sanctae, quae in circuitu sunt et vicinae. Ita ergo amtestes, qui proximi reperiebantur ei loco ubi res acta fuerat. Inde verbum amtestari » (op. cit., 814). In sostanza, antestari significherebbe « aliquem ex circumstantibus testem facere » (op. cit., 813).

L’orientamento in questione è accolto anche da Turnebus, Adversariorum libri triginta, iii, cit., 192 s., ove lo studioso adopera il termine « circumtestatus » ; D. Lambinus, Satyrarum liber i. Argumentum Satyr. ix., in Id., In Q. Horatium Flaccum ex fide atque auctoritate complurium librorum, Francofurti 1596, 105 ; Oiselius, Notae Ad Lib. i. Institutionum Caii, cit., 100 ; J.V. Gravina, Originum juris civilis liber secundus qui est de iure naturali, gentium et xii. Tabularum, in Opera, i, recensuit et adnotationibus auxit G. Mascovius, Neapoli 1756, 173 ; Schulting, in Id., Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 58 nt. 47, che esprime tuttavia dei dubbi in proposito ; Gesnerus, Novus linguae et eruditionis Romanae Thesaurus, cit., s.v. Antestor vel Amtestor (371.38-61) ; Mommsen, Römisches Staatsrecht, iii.1, cit., 355 nt. 3 ; Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 23 ; G. Nicosia, Il processo privato romano. ii. La regolamentazione decemvirale, Catania 1984, rist. Torino 1986, 23 ss., spec. 25 ; B. Albanese, Il processo privato romano delle legis actiones, Palermo 1987, 28 nt. 72 ; di recente, si veda anche Masi Doria, Aurem vellere, cit., 319 e ivi nt. 8, con ampia bibliografia.

Tra i grammatici e i linguisti v., in particolare, C. Lottner, Ueber die stellung der Italer innerhalb des indo-europäischen stammes, in ZVS 7 (Berlin 1858), 21 ; W. Corssen, über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache2, ii, Leipzig 1870, 564 ; F. Stolz-J.H. Schmalz, Lateinische Grammatik, Laut- und Formen-lehre Syntax und Stilistik5, neu bearbeitet von M. Leumann-J.B. Hofmann, München 1928, 88 ; A. Walde-J.B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch4, i, Heidelberg 1965, s.v. antestor, 54, che pur riportando anche l’altra possibile etimologia del verbo (ante-testor), sembrerebbe propendere per la formazione di antestor da an(a) e testor : non a caso il verbo antestari viene tradotto con l’espressione « zum Zeugen aufru-fen » ; P. Flobert, Les Verbes déponents latins des Origines à Charlemagne, Paris 1975, 76 nt. 2. Per una diversa opinione sull’etimologia di antestor v. infra, p. 113 nt. 2.

Sulla corrispondenza di significato tra le due preposizioni am e circum si vedano Fest.-Paul. (Müller), s.vv. Am (4.14) ; Amnis (16.18) ; Amputata (24.18) ; Varro, De ling. Lat., 4.22 ; Macr., Sat., 1.14.5. In letteratura, riman-diamo, tra i tanti, a J. Cujacius, In libros xxviii. Observationum et emendationum, che citiamo da Id., Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos xiii. distributa auctiora atque emendatiora, Pars Prima, t. i, Prati 1836, liber vii, caput xv (Lex xii. Tabularum de denuntiatione testimonii, et de denuntiationibus, quae fiunt ad domum), col. 278 ; Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, iii.1, Leipzig 1887, 355 nt. 3 ; D. Flach, Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt 1994, 115 e ivi nt. 37 ; M. Kaser-K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht2, München 1996, 65 nt. 10.

3 Sebbene con diverse sfumature di pensiero, si vedano, in particolare, Augustinus, De legibus et senatus

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francesca terranova112come il soggetto chiamato per primo a testimoniare o, secondo alcuni studiosi, come il capo di essi.1 Antestatus, seguendo quest’ipotesi di ricostruzione, sarebbe quindi non colui che chiama i testimoni a partecipare all’atto, ma colui che è chiamato per

consultis liber, cit., 285 (antestatus « hoc est, ut ego interpretor, is cuius aurem vellebant. Hinc illud manauit, ut testes rogarentur, etsi aurium illa vellicatio omissa sit ») ; Brissonius, De verborum quae ad jus pertinent significatione, cit., s.v. Antestari, 48 ; Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 22 ; Deiters, De man-cipationis indole et ambitu, cit., 21 s. ; Biondi, Successione testamentaria2, cit., 57 nt. 1. In un certo senso, si può accostare a tale tesi anche quella sostenuta da Marcilius, Legis xii Tabularum, cit., spec. 25 s., il quale assimila l’antestatus a un testimone, ma ritiene comunque che esso non appartenga ai cinque testimoni cd. classici, che egli distingue dai testes antestatos, sulla base del fatto che solo quest’ultimi sono testes per aurem tracti, mentre i primi no. Sull’infondatezza di tale opinione si veda, per tutti, Scheltinga, De emancipatio-nibus, cit., 489.

Di un certo interesse è, poi, quanto ipotizza Alciatus, Parergon iuris libri tres, cit., 100 : « veteres latius testis significationem accepisse : siquidem qui nunc testis est, olim superstes, et antistes est dictus. Quisquis igitur rogatus alicui adesset, superstes dicebatus, quia super ea re, qua de agebatur, stabat. ...Eadem ratio-ne dictus est antistes, et antestatus, et antestor verbum, et antistitor pro testificatore. ...uidetur ergo testis quasi antestis, per aphaeresin dictus, sicut et institor, quasi antistitor ». In tal senso si vedano, inoltre, tutti quegli studiosi che, riguardo al versetto decemvirale ‘Qui se sierit testarier rell.’, in luogo di testarier, restitu-iscono antestarier. Così, tra i tanti, Turnebus, Adversariorum libri triginta, iii, cit., 192 : « Qui si erit antestatus, libripensve fuerit » (v. anche Id., Adversariorum libri triginta, ii, cit., 34) ; I. Lipsius, Epistolicarum quaestionum libri v, Antuerpiae 1585, (lib. iv, epist. xxvi), 157 ; Marcilius, op. cit., 24 : « Qvoi se sirit antistarier » ; Salmasius, Ad Ius Atticum et Romanum, cit., 815 : « Qui se am sirit testarier, libripensve fieri ». Del resto, come in altra sede abbiamo suggerito [v. Sulla natura ‘testamentaria’, cit., spec. 327 ss., con letteratura e fonti ivi nelle note riferite], è tutt’altro che peregrina l’ipotesi che il verbo testor avesse, in età risalente, il valore di ‘chiamo a testimone’, valore che si evince da alcune testimonianze di età repubblicana. Sul punto v., oltre alla bibliografia riferita nel nostro precedente contributo, anche G. Devoto, Gli antichi italici2, Firenze 1951, 275 ; Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., spec. 74 s. ; Nicosia, Il processo privato romano, ii, cit., 24. Nella letteratura più recente, si è occupato del versetto decemvirale ‘Qui se sierit testarier rell.’ specificamente, M. Humbert, Intestabilis, in Aa. Vv., Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labru-na, iv, Napoli 2007, 2543 ss., cui adde l’ulteriore bibliografia da noi riferita in Sulla natura ‘testamentaria’, cit., 329 nt. 62. Per altri cenni a tale precetto v. infra, p. 113 nt. 6 e p. 122 nt. 4.

1 Per questa ipotesi avanzata da molti studiosi v., almeno, Schweppe, Römische Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer3, cit., 461, che attribuisce all’antestatus una funzione particolare di direzione degli altri testimoni ; Hugo, Lehrbuch der Geschichte11, i, cit., 213 s. (« der Vormann unter den Zeugen ») ; Böcking, Pandekten, i2, cit., 178 nt. 19, per il quale l’antestatus è uno dei cinque testimoni, ma con funzioni sacerdotali (su tale ipotesi v. anche Danz, Der sakrale Schutz, cit., 40 nt. 11 e Vering, Römisches Erbrecht, cit., 182 s. nt. 3), che gli consentivano di convocare gli altri testes, i quali avrebbero rappresentato il popolo (o meglio, le cinque classi dell’ordinamento centuriato), secondo una nota teoria diffusa in letteratura (sulla quale v. anche la letteratura riferita infra, p. 134 nt. 1) ; Collinet, Testament de Gaius Longinus Castor, cit., 579 ; Scia-loja, Testamento di C. Longino Castore, cit., 18 ; Mommsen, Aegyptisches Testament vom J. 189 n. Chr., cit., 438 ; Arangio-Ruiz, La successione testamentaria, cit., 237 nt. 3 (dello stesso autore si veda anche Sul P. Lips. Inv. n. 136, cit., spec. 161 ss., e ivi ntt. 6, 9-11 e A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 199 ss., e ivi spec. 200 nt. 2) ; Weiss, Griechisches Privatrecht, i, cit., 244, ove definisce l’antestatus uno « Zeugenobmann », pur ritenen-do che non necessariamente debba far parte dei cinque testimoni che partecipano all’atto (v. Id, op. cit., 244 nt. 4 : « Ob der antestatus einer der fünf Zeugen war, oder eine sechste Person, ist sehr bestritten » ; in tal senso esprime dei dubbi anche Lécrivain, s.v. Mancipatio, cit., 1563) ; Huvelin, Cours, i, cit., 485 ; Kunkel, s.v. Mancipatio, cit., 999 s. ; Girard-Senn, Manuel8, cit., 309 nt. 3 ; Leifer, Mancipium und auctoritas, cit., 165 ; Amelotti, Un nuovo testamento per aes et libram, cit., 47 (v. anche Id., Il testamento romano attraverso la prassi documentale, cit., spec. 39 nt. 2) ; Buckland, A Text-book of Roman Law2, cit., 236 nt. 3 ; Broggini, La prova, cit., 378 nt. 120 ; Kaser, Das römische Privatrecht, i2, cit., 42 nt. 8, sebbene in via dubitativa : « Vormann der Zeugen ? » ; Thomas, Textbook of Roman Law, cit., 152 nt. 10 ; Albanese, Gli atti negoziali, cit., 35 nt. 22 ; Voci, Istituzioni4, cit., 249 nt. 3. Di diverso avviso sembrerebbe Mitteis, Römisches Privatrecht, i, cit., 295 nt. 16, 308 (v. anche Id., P. Lips. Inv. No. 136. Lateinische Emanzipationsurkunde, cit., spec. 24 s. e Perozzi, Istituzioni2, i, cit., 644 nt. 1), che, a proposito dell’unico atto superstite di emancipazione pervenutoci, interpreta il docu-mento ritenendo l’antestatus non uno dei cinque testimoni, ma un sesto testimone chiamato a partecipare all’atto. Contro tale ipotesi v. tuttavia i rilievi di Arangio-Ruiz, Sul P. Lips. Inv. n. 136, cit., spec. 163 nt. 11.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 113primo come testimone,1 più spesso con una connotazione della sua posizione, non meramente temporale, ma intesa nel senso di una sua preminenza rispetto agli altri. A sostegno di tale tesi sono stati addotti molteplici argomenti.

In primo luogo, secondo alcuni studiosi, deporrebbe a favore della ricostruzione accennata l’etimologia del sostantivo e del verbo corrispondente, formatosi dalla con-trazione del suffisso ante con il verbo testor.2 Tale significato originario del termine si potrebbe dedurre, del resto, da un luogo tratto dal commento di Pomponio Porfirione al lemma ‘et licet antestari’, che ricorre nella nona satira oraziana del primo libro.3

In secondo luogo, alcuni documenti della pratica di età classica sembrerebbero confermare esplicitamente che l’antestatus rientrava nel numero dei testimoni, e anzi era il primo dei quinque testes, in quanto era chiamato a sottoscrivere e sigillare il documento testamentario insieme ad altri quattro soggetti, al libripens e al familiae emptor.4 Infine, Prisc., Inst., 2.382.1-3 (Keil) attesterebbe specificamente un impiego passivo del verbo testor che ben si accorda con l’idea che nell’atto librale l’antestatus sia proprio uno dei testimoni.5

Proprio sulla base della lettura del passo in questione, una parte della letteratura ha rilevato che col termine antestatus si intenderebbe non tanto il primo dei testimo-ni, quanto piuttosto qualsiasi testimone chiamato a rivestire tale ruolo all’interno dell’atto.6

Altri autori, ancora, ritengono che l’antestatus svolgesse una funzione a sé stante

1 Così, per tutti, Voci, Istituzioni4, cit., 249 nt. 3 : « Antestari significa chiamare a testimonio, ma può esse-re usato in significato passivo ... Antestatus è dunque chi è chiamato a testimoniare ».

2 In tal senso v., tra i tanti, sebbene diversamente tra loro riguardo al problema di chi fosse l’antestatus, Cujacius, In libros xxviii. Observationum et emendationum, cit., liber vii, caput xvi, col. 279 ; Trekell, Trac-tatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 89 : « antestari ... videtur compositum esse ex ante et testari, quia testes antea debebant conuocari atque rogari » ; Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 21. Tra i grammatici moderni, v., ad esempio, F.E. Valpy, An etymological Dictionary of the latin Language, London 1828, 25 ; F. Ritschelius, Plautinische Excurse i-xxviii, xiv. Pos poste post, an ante, in Id., Opuscula philologica, ii : Ad Plautum et grammaticam latinam spectantia, Lipsiae 1868, spec. 552 s. ; K. Brugmann, Grund-riss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, i : Einleitung und Lautlehre, Strassburg 1886, 484 (su cui v. la critica di Walde-Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch4, i, cit., s.v. antestor, 54 ; A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la Langue latine. Histoire des mots4, Paris 1959, s.v. testis, 689 ; Oxford Latin Dictionary, ed. P.G.W. Glare, Oxford 1976, s.v. antestor. Altra letteratura su tale interpretazio-ne semantica del verbo antestor è riferita in Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 71 nt. 3.

3 Porph., in Hor. Sat., 1.9.76 (Meyer) : e t l i c e t a n t e s t a r i . ...‘antestari’ est ergo ‘ante testari’ scilicet ‘ante quam manum iniciat’. Sul passo torneremo infra, § 4, pp. 125 ss.

4 Ciò è dedotto dagli studiosi, in particolare, da quanto si legge nel testamento di Caio Longino Castore (BGU I 326). In proposito v., per tutti, Scialoja, Testamento di C. Longino Castore, cit., 18 : « Al familiae emptor Giulio Petroniano, al libripende C. Lucrezio Saturnino ... e all’antestato M. Sempronio Eracliano, vanno aggiunti oiJ loipoi; sfragistai; menzionati nell’atto di apertura del testamento ... C. Longino Aquila, Giulio Volusio, M. Antistio Petroniano, Giulio Gemello veterano, e si ha così il numero legittimo di sette signatores ». Su tale questione v., in particolare, infra, § 5, e ivi p. 138 nt. 3 e p. 142 nt. 2.

5 Per comodità espositiva, riferiamo il passo fin da ora, ma su di esso torneremo meglio infra, spec. §4, p. 121 ss. (ma v. anche § 5, p. 135 s.) : ...Aelius : inpubes libripens esse non potest neque antestari, prodiamarturhqh`nai rell.

6 Così, in particolare, Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 22 : « Antestati enim testes dicun-tur, qui negotio interfuerunt. Nam Antestari notat testes vocare, citare ». Di recente, Paulus, s.v. Antestatio, cit., col. 729 : « Antestatus is ein Mancipationszeuge ». Sulla base della lettura dei due versetti decemvirali ‘Si in ius vocat rell.’ e ‘Qui se sierit testarier rell.’ e di Porph., in Hor. Sat., 1.9.76, tale definizione di antestatus è formulata anche da Turnebus, Adversariorum libri triginta, iii, cit., 192 : « Antestatus autem ille dicebatur homo, qui adductus aut inuentus erat, & testis factus erat ».

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francesca terranova114all’interno degli atti librali,1 sebbene non siano poi altrettanto concordi nello stabilire quali fossero i compiti a lui affidati all’interno del rituale, su cui comunque il silenzio delle fonti non consente di proporre soluzioni se non su un piano meramente con-getturale.2 Tra queste ipotesi, la più accreditata attribuisce all’antestatus, quale per-sonaggio autonomo e distinto dagli altri soggetti che partecipano all’atto librale, la funzione di richiamare l’attenzione dei testimoni su quanto si sarebbe svolto in loro presenza.3 Allo stesso modo di quanti sostengono che a fungere da antestatus fosse una delle parti del negotium, anche questi studiosi fondano la loro tesi sul convinci-mento che il termine antestatus derivi da antestor inteso con valore attivo, nel senso cioè di ‘convoco i testimoni’.4

1 Sebbene diversamente tra loro, si vedano, in particolare, Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., 191 ss. ; Wernher, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 15 ss. ; Heineccius, Dissertatio de origine testa-menti factionis, cit., 992 (v. anche Id., Syntagma, cit., 421) ; Aleander in Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 57 nt. 46 ; Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., spec. 95 ; Walch, De antestato in mancipatione, cit., spec. 7 ss. ; Puchta, Cursus der Institutionen6, ii, cit., 541 (§ 238) nt. m ; Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 211 ss. ; Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, i, cit., 254 s. ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, ii, cit., 380 s. ; Sinaïski, ‘Ex jure Quiritium’, cit., 68.

In letteratura, inoltre, non è mancato chi ha ipotizzato che l’antestatus non fosse uno dei cinque testi-moni, bensì uno degli astanti alla cui memoria ci si richiamava tirandogli l’orecchio. In tal senso v. Hu-schke, T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis, cit., spec. 44 s., il quale sottolinea che solo in tarda età classica l’antestatus venne assimilato a uno dei testimoni. Inizialmente, non esisteva propriamente la figura dell’antestatus ma semplicemente l’antestatio del mancipio accipiens rivolta a un soggetto terzo « ex iis, qui forte obviam essent, vel ex corona adstantium » (op. cit., 45), che si interpellava « ut rem gestam memoriae testium solemniter commendarent » (op. cit., 44). In seguito, « in usum veniret, ut, quem antestaturi essent, non minus quam libripendem et testes, rogarent et secum adducerent, eum et ipsum proprio nomine ante-statum appellare coeperunt » (op. cit., 45). La testimonianza resa dall’antestatus era inoltre, in un certo senso, imparziale, perché egli interveniva all’atto quasi come se fosse un soggetto designato dagli dei (loc. ult. cit.).

2 Sul punto v., ad esempio, l’opinione formulata da Walch, De antestato in mancipatione, cit., spec. 11 ss., per il quale l’antestatus era un esperto conoscitore dello stato dei fondi, che anticamente veniva quindi impiegato nelle mancipazioni degli stessi. Singolare è anche la posizione di Karlowa, Römische Rechtsge-schichte, ii, cit., 380 s., il quale ipotizza che l’antestatus « ist nicht Solennität-, sondern Beweiszeuge », ossia non un testis ad solemnitatem ma ad probationem, che doveva cioè testimoniare in giudizio sull’atto eseguito (su tale distinzione un cenno è supra, p. 106 nt. 2, e anche infra, p. 134 nt. 3). Assai cauto è poi Kuntze, Insti-tutionen, cit., 419, il quale sostiene che non è certo se l’antestatus fosse un settimo assistente o il compratore stesso, né se l’antestatio si svolgesse all’inizio dell’atto o alla fine (su tale questione v. anche infra, p. 143 s. nt. 4), né se quest’ultima fosse un’intimazione (Aufforderung) fatta al libripens o ai testimoni di intraprendere l’atto, o piuttosto un monito rivolto agli interessati affinché tutto si svolgesse rite e l’atto venisse compiuto.

3 Così, tra i tanti, Wernher, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 19 : « munus Antestati, cujus Cajus, aut, si mavis, Anianus, neminit, hoc inprimis fuisse, ut testes rogaret, eorumque fidem obtestaretur, & simul aurium tactiones ... adhiberet » ; Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, i, cit., 254, e ivi nt. 3 : « L’antestatus demandait solennellement à chacun des témoins s’il consentaint à prèter son témoignage (licet antestari ?). En cas d’affirmative, il lui touchait l’oreille (aurem vellere) pour attirer son attention sur l’acte qui allait s’accomplir ». Prudente sul punto è, invece, Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 89 s., il quale dubita che l’antestatus fosse una figura necessaria all’interno del rito librale e aggiunge la seguente considerazione : « Quid ... prohibuit, quo minus vel vnus ex contrahentibus ipse, vel per seruos libertosue suos testes aduocaret, atque rogaret, vt isti solennitati interesse velint ». Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., spec. 213 (seguito da De Ruggiero, s.v. Antestatus, cit., 491), a sua volta, ritiene che l’antestatus sia un testimone qualificato – non semplicemente una « Solennitätsperson » (alla stessa stregua del libripens) – chiamato da una delle parti contraenti prima del compimento dell’atto, con la funzione di convocare il libripens e gli altri cinque testimoni ed, eventualmente, di deporre nel processo sulla loro legittimazione.

4 In tal senso Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., spec. 194, per il quale « Antestatus, non qui testis vocatus est, sed qui vocavit testes, dici & exponi debet » ; Wernher, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 15 ss. ; Aleander in Schultingius, Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 57 nt. 46 : « si antestari nihil aliud est, quam testes vocare, seu admonere, ut testes sint, iis autem aures attingebantur, ut recordarentur,

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 115Tra le ricostruzioni degli studiosi che ipotizzano un’individualità del ruolo dell’an-

testatus, particolarmente interessante ci sembra quella sostenuta da Schupfer, secon-do cui tale soggetto sarebbe intervenuto all’interno dell’atto librale non « per render-lo più solenne, ma solo per dirigerlo », affinché non si commettessero errori e il rituale si svolgesse regolarmente.1 Tra i compiti a questo affidati, lo studioso ipotizza che l’antestatus dovesse convocare i testimoni e chiedere solennemente se acconsenti-vano a prestare testimonianza, indicare alle parti ciò che dovevano fare o dire (ad esempio, invitare il compratore a mettere il metallo nella bilancia, o percuoterla con il bronzo, suggerire al mancipio dans-testatore i verba della cd. nuncupatio testamenti), richiamare l’attenzione dei testimoni, probabilmente attraverso il gesto dell’aurium vellicatio, affinché si imprimessero nella memoria quanto veduto e udito e forse, infi-ne, ricoprire in alcuni casi il ruolo di esecutore della volontà del mancipante.2

Diametralmente opposta rispetto alla ricostruzione suggerita da Schupfer è quella proposta da Bonfante,3 le cui considerazioni non sono state per lo più seguite dalla letteratura successiva, che anzi esplicitamente le rigetta per la loro radicalità.4

La tesi sostenuta da questo autore si fonda sul convincimento che non esiste l’ante-status come figura avente un ruolo a sé stante, né come soggetto chiamato per primo a fungere da testimone all’interno degli atti librali. Il nome stesso ‘antestatus’ si con-figurerebbe per lo studioso come un’invenzione. Bonfante adduce come argomento principale a sostegno della sua ipotesi l’utilizzo, in alcuni documenti della pratica, del verbo cd. deponente antestatus est5 seguito appunto dall’accusativo (ad esempio, ‘antestatus est Ti. Iulium Erotem’),6 rilevando che tale « formula ... verbale e attiva ... si riferisce all’interrogante », ossia al mancipio accipiens il quale, effettivamente, avrebbe chiamato i testimoni a partecipare all’atto. Essa, a ben vedere, « non contiene un so-stantivo, indicante un personaggio ».7

se testes esse, ut idem declarat, sequitur dicendum, non Antestato aurem esse vulsam, sed ipsum aliis, nempe testibus vulsisse ».

1 Così Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., spec. 309 ss., la cui tesi non è, comunque, del tut-to nuova in letteratura. Si veda, ad esempio, Puchta, Cursus der Institutionen6, ii, cit., 541 (§ 238) nt. m, il qua-le ipotizza anche lui che ci si rivolgeva all’antestatus affinché controllasse « daß alles gehörig geschehen sei ».

2 Cfr. Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., 310 s.3 V. Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 185 ss. Alcune delle considerazioni proposte dallo stu-

dioso, invero, possono ritrovarsi già in nuce espresse da Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 58 ss., che tuttavia perviene a una diversa ricostruzione del ruolo svolto dall’antestatus (v. infra, p. 115 nt. 7, con altra letteratura citata).

4 V., in particolare, Arangio-Ruiz, A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 200 nt. 2, che definisce la tesi del Bonfante « efficace finché si rivolge contro coloro che volevano o identificare l’antestatus col libripens o farne un personaggio a parte », ma « paradossale quando afferma “l’inesistenza dell’antestatus” ». Accoglie, invece, la ricostruzione di Bonfante, ad esempio, Archi, L’« Epitome Gai », cit., 200 nt. 32.

5 Rileva che « talora, nei documenti, si ha la forma verbale : antestatus est » anche Albanese, Gli atti negoziali, cit., 35 nt. 22.

6 La clausola mancipatoria dell’atto di donazione in questione (conosciuto come donatio Flavii Artemido-ri) è riportata, infra, al § 5, p. 131.

7 Cfr. Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 186 s. In tal senso si veda anche quanto rilevato in pre-cedenza da Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., spec. 62, il quale, a proposito della cd. donatio Flavii Artemidori (su cui v. infra, § 5, p. 131 e ivi nt. 2), nota che nel documento in questione non ricorre il sostantivo antestatus, bensì il verbo antestatus est, seguito dal nome del testimone all’accusativo (Ti. Iulium Erotem). Da ciò egli deduce, a differenza di Bonfante, che la figura dell’antestatus deve essere nata solo in tarda età classica in sostituzione dei cinque testimoni che normalmente partecipavano al rito, di cui continuava simbolicamente a rappresentarne la presenza all’interno dell’atto. Sul tema, si vedano inoltre

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francesca terranova116La ricostruzione di Bonfante sembrerebbe smentita, tuttavia, oltre che dalla let-

tura di Epit. Gai. 1.6.4 (lettura che potrebbe essere superata ipotizzando, come lo studioso ha fatto, che il passo contenga delle imprecisioni imputabili a un fraintendi-mento dell’epitomatore), anche da alcuni documenti della prassi in cui sembrerebbe ricorrere il sostantivo antestatus in luogo del verbo antestor.1

Nondimeno, ci preme anticipare sin da ora che sono proprio le riflessioni svolte da Bonfante – e da alcuni studiosi prima di lui (Verloren, Kniep, per citarne solo alcuni)2 – sul significato con cui tale verbo è impiegato in alcuni documenti della prassi che contribuiranno notevolmente a ordinare le notizie di cui disponiamo sul cd. antestatus.

4. All’inizio di queste pagine si è rilevato che il termine antestatus ricorre in pochis-sime fonti come sostantivo, mentre molteplici sono le attestazioni del suo impiego come verbo. Il Thesaurus linguae Latinae individua in proposito quasi tutti i luoghi in cui si rinviene il verbo antestor.3 Intendiamo quindi muovere, anzitutto, da quest’ul-timi per esaminare successivamente i documenti della pratica in cui è adoperato il verbo e, infine, anche l’enigmatico Epit. Gai. 1.6.4.4

È opportuno anticipare sin da ora che, ai fini della nostra indagine, sarà cruciale stabilire se, nelle fonti di cui disponiamo, il verbo antestor ricorra con accezione corri-spondente ad ante-testor : ossia, ‘io chiamo per primo (o anche, accentuando il valore temporale insito, secondo noi, nella preposizione ante : per prima) come testimone / io sono chiamato per primo come testimone’.5

Castelli, Un testamento, cit., 233 ss. e Voci, Istituzioni4, cit., 249 nt. 3. Entrambi gli studiosi sottolineano che il soggetto del verbo antestatus est è il mancipio accipiens-familiae emptor che, tirando l’orecchio all’antestatus, « richiamava la sua attenzione sull’importanza dell’atto » (Castelli, op. cit., 234). Il termine antestatus deri-verebbe, per ambedue gli autori, dal verbo antestor inteso con valore passivo e indicherebbe, quindi, colui che è chiamato per primo come testimone all’atto. Sul punto un’opinione per più versi simile è espressa anche da Thibeaud, De la mancipation, cit., spec. 86 s. e da Kniep, Gai Institutionum commentarius primus, cit., 200 s., 207 [v. anche Id., Gai Institutionum, Commentarius secundus : §§ 97-289, cit., 133]. Altra letteratura è riferita, infra, p. 130 nt. 2 e p. 136 nt. 3.

1 Ci riferiamo, in particolare, alle parole ‘antetestato (o, secondo altri, antestato) Cornelio Victore’ che ri-corrono nella donatio Statiae Irenes. Rimandiamo sulla questione alle obiezioni mosse da Arangio-Ruiz a Bonfante : v. Arangio-Ruiz, A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 200 nt. 2. Si noti, inoltre, che Bonfante non tratta nel suo contributo degli altri luoghi delle fonti in cui ricorre il verbo antestor, sebbene tale esame gli avrebbe giovato ai fini della tesi da lui sostenuta.

2 Cfr. supra, p. 115 nt. 7, nonché anche infra, p. 130 nt. 2. 3 V., sul punto, Thes. ling. Lat., ii, Lipsiae 1900-1906, s.v. antestor, 161.15-31, che sembrerebbe riportare tutte

le fonti in cui il verbo ricorre, tanto che in corrispondenza della voce manca l’asterico, col quale si avverte, solitamente, « ex universa copia vocis exempla quaedam in tractatu non attulisse ». Così nei Praemonenda al Thesaurus linguae Latinae, p. 9. Si noti, tuttavia, che il Thes. ling. Lat. prende in considerazione solo alcuni documenti della pratica (di cui uno, tra l’altro, erroneamente riferito, ossia CIL iv, suppl. 1, 155.10) e non cita, inoltre, gli scolii dello pseudo-Acrone alla nona satira oraziana del primo libro (in particolare, ps.-Acr., Schol. in Hor. Sat., 1.9.76), probabilmente perché, in effetti, tale opera ci è pervenuta, per lo più, tramite la rielaborazione che di essa hanno fatto gli studiosi medioevali. In argomento v. anche infra, p. 126 nt. 4.

4 In questo stesso paragrafo esamineremo le fonti letterarie in cui è adoperato il verbo antestor. Per quanto concerne l’analisi dei luoghi tratti dai documenti della pratica e l’esegesi di Epit. Gai. 1.6.4 v., infra, § 5.

5 Si noti che quanti in letteratura intendono l’antestatus come il ‘capo dei testimoni’ attribuiscono alla preposizione ante un diverso valore, secondo il quale viene intensificata, piuttosto, l’idea del primato : il ‘primo’ dei testimoni, quindi, nel senso del più importante tra essi (perché investito, ad esempio, di alcuni compiti particolari di direzione nei confronti degli altri testes : v. supra, p. 112 nt. 1). In letteratura, vi è anche

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 117Non si intende porre la questione in termini meramente etimologici.1 Piuttosto,

ci si propone di indagare, in sostanza, se ci sono luoghi delle fonti in cui il verbo è impiegato con significato equivalente ad ante-testor. Inoltre, si vuole verificare se tali attestazioni si rinvengono, in particolare, in età repubblicana e possono, in ragione di ciò, essere indizio di una derivazione di antestor dalla contrazione della preposizione ante con il verbo testor, derivazione che ragionevolmente si sarebbe dovuta conser-vare in una delle possibili accezioni con cui il verbo ricorre nei testi, specie in età più risalente.

L’esito cui si approderà nel vaglio delle fonti letterarie – che ci porterà a escludere che antestor ricorra in esse con accezione corrispondente ad ante-testor – consentirà quindi di rileggere diversamente anche quei documenti della pratica ove si rinviene il verbo e di rimettere in discussione l’opinione della dottrina maggioritaria che inten-de l’antestatus, già per l’età classica (e, secondo alcuni, anche repubblicana), come il primo dei testimoni o il capo di essi.

Interesserà, invece, solo marginalmente i risultati della presente indagine, la que-stione se antestor sia, o meno, da annoverare tra i verbi cd. deponenti. Come si è rilevato nel paragrafo precedente, molti dei dubbi sollevati in letteratura sul ruolo del cd. antestatus muovono dall’idea che il participio con funzione sostantivale di an-testor o andrebbe inteso con valore attivo (e, quindi, indicherebbe ‘colui che chiama i testimoni’), o avrebbe significato passivo (ossia, denoterebbe ‘il soggetto chiamato come testimone’).

La diatriba in questione, come si vedrà tra breve, non è proficua ai fini della nostra indagine per un duplice ordine di ragioni. Riteniamo opportuno anticipare subito, infatti, che né si può aprioristicamente stabilire il valore con cui il verbo antestor ri-corre nelle fonti, malgrado venga – come si vedrà subito – comunemente annoverato tra i verbi cd. deponenti, e quindi con forma mediale e significato attivo. Né, comun-que – ci preme ancor più sottolineare – nelle attestazioni pervenuteci si rinviene l’uso del participio con valore sostantivale antestatus, se non a partire da età classica avanzata :2 sicché non ha senso interrogarsi sul suo significato in età repubblicana o classica, dato che siamo a conoscenza per tali epoche solo dell’impiego del verbo antestor, ma non anche della derivata forma participiale antestatus.

chi ha ipotizzato che ante, nel verbo in questione, potesse avere valore locativo o « locativo-temporale : “in-vocare, prendere testimoni dinanzi (a me che sto per fare qualcosa)” ». Così Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., spec. 72 s., il quale ipotizza, tra l’altro, che « antestari nel diritto privato più antico di Roma volesse porre l’accento, più di testari, sulla reale presenza fisica dei testimoni dinanzi alle parti » (op. cit., 73).

1 Del resto, le ricostruzioni etimologiche, seppur in sé stesse convincenti, se assolutizzate, rischiano di essere fortemente fuorvianti. Sul punto, rimandiamo alle acute riflessioni svolte da A. Guarino, Storia di cose e storia di parole, ora in, Pagine di diritto romano, i, Napoli 1993, 335, che mette in guardia dal pericolo di ridurre « La storia, che è storia di cose, ... a storia di parole ».

2 Anticipiamo che l’uso del participio con funzione sostantivale antestatus si rinviene con sicurezza, da quel che ci risulta, solo in due fonti : la donatio Statiae Irenes e Epit. Gai. 1.6.4. Anche in ps.-Acr., Schol. in Hor. Sat., 1.9.76 ricorre antestatus inteso come sinonimo di testis, quasi fosse un vero e proprio sostantivo. Tuttavia la fonte, come vedremo (infra, spec. p. 126 nt. 4 e p. 129, e anche, nel prosieguo dell’esposizione, nel testo di questo stesso paragrafo), non è del tutto affidabile e non può costituire indizio di un uso della forma sostantivale già in età classica (o repubblicana) ; tutt’al più da essa si dedurrebbe che la forma parti-cipiale del verbo ha subìto nel tempo un fenomeno di sostantivazione, fenomeno non estraneo anche ad altri participi latini (si pensi, solo per fare qualche esempio, a legatus, praefectus, responsum).

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francesca terranova118Senonché, l’interesse che, specie in passato, si è dedicato in letteratura alla que-

stione se antestatus indicasse ‘colui che chiama a testimone un terzo’ o, in alternativa, ‘colui che è chiamato come testimone’ ci induce a svolgere qualche riflessione di fondo sia riguardo la considerazione del verbo antestor come ‘deponente’ sia, più a monte, relativamente all’esistenza stessa di tale categoria di verbi nella storia della lingua latina.

È notissimo infatti che nelle grammatiche latine moderne antestor rientra comune-mente tra i verbi ‘deponenti’, ossia in quella categoria di verbi che, sulla falsariga di alcune spiegazioni del termine riferite nei grammatici latini antichi, « hanno deposto il loro significato passivo ».1 Tuttavia, l’utilizzo a Roma del termine ‘deponente’ per inquadrare una determinata categoria di verbi si sviluppa solo a partire da una certa epoca.2 Dunque, il suo impiego può risultare fuorviante ai fini della nostra indagine, ed è solo per comodità espositiva che continueremo a servircene.

Come da più parti bene si è rilevato, è più opportuno riferirsi al verbo antestor come a « un antico attivo che, ... nella storia del latino, ha conservato soltanto il medio »3

1 Così, tra i tanti, A.W. Jahnsson, De verbis latinorum deponentibus. Commentatio grammatica, Helsing-forsiae 1872, 10 e J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berucksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch2, i, Basel 1950, 120 : « Verba die die passivische Bedeutung abgelegt haben ». Tale defi-nizione è mutuata da alcuni grammatici dell’antichità. Si leggano, ad esempio, Prisc., Inst., ii.374.1-8 (Keil) e Serg., Explan. in Don., iv.507.18-20 (Keil).

Tuttavia, di recente, bene si è dimostrato che « un più attento spoglio dei passi grammaticali antichi getta … più di un dubbio sulla vera origine e definizione … del termine » ‘deponente’. Così, per tutti, R. Lamac-chia, Per una storia del termine « deponente », in Studi italiani di filologia classica 33 (1961), 186. In effetti, quella appena riferita non è nelle fonti latine né l’unica né la più diffusa spiegazione di cosa debba intendersi per verbo ‘deponente’, ma è semplicemente quella che storicamente ha avuto più fortuna, tanto da essersi tramandata anche nelle grammatiche moderne. Si leggano sul punto le differenti spiegazioni del termine riferite, ad esempio, in Sacerdos, Ars gramm., vi.429.31-33 (Keil) ; Prisc., Inst., ii.378.22-24 (Keil) ; Char., Ars gramm., ii.8 (Barwick, 210) ; Don., Ars gramm., iv.383.10 (Keil), alle quali adde anche quella riferita, infra, p. 119 nt. 1.

La letteratura che si è occupata dei verbi ‘deponenti’ latini è vastissima. Senza alcuna pretesa di comple-tezza, rimandiamo, tra i lavori che siamo riusciti a consultare, a Th. Nölting, Ueber das lateinische Depo-nens, Wismar 1859, passim, su testor e antestor spec. 46 e 51 ; A.W. Jahnsson, De verbis latinorum deponentibus, cit., passim ; H. Kowaleck, De medio latino, quale apud Plautum inveniatur, s.l. 1874, passim ; J.B. Hofmann, De verbis quae in prisca latinitate extant deponentibus. Commentatio, Gryphiswaldensis 1910, passim, spec. sul verbo antestor 34 ; E. Wistrand, über das Passivum, Göteborg 1941, spec. 36 ss., 48, 64, 112 ss. ; nella lettera-tura più recente, Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., passim, con un completo quadro della letteratura precedente ivi discussa nelle prime pagine di introduzione al tema, alla quale rimandiamo. Tra le gramma-tiche, si vedano inoltre F. Neue, Formenlehre der lateinischen Sprache, iii. Das Verbum3, a cura di C. Wagener, Leipzig 1897, 11 ss., su antestor spec. 94 ; H. Blase, Genera verbi, in H. Blase et alii, Historische Grammatik der lateinischen Sprache, iii.1, a cura di G. Landgraf, Leipzig 1903, 289 ss. ; A. Ronconi, Il verbo latino. Proble-mi di sintassi storica2, Firenze 1959, 18 ss. ; J.B. Hofmann, Lateinische Syntax und Stilistik, neubearbeitet von A. Szantyr, München 1965, 287 ss.

2 Alcuni studiosi (così, ad esempio, Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., xi nt. 2) rilevano che « on ignore à qui revient l’honneur – ou la responsabilité ! – d’avoir inventé cette dénomination énigmatique ». Tuttavia, tale termine sembrerebbe essere « ignoto a Varrone, come anche forse a Gellio, se quest’ultimo, parlando di verba communia (xv 13 e xviii 12) non ne fa cenno alcuno ; bisogna dunque rifarsi ... ad epoca po-stapolloniana, quando dottrina e terminologia grammaticale, rinnovandosi e riformandosi sotto la colos-sale impronta impressavi dal massimo grammatico greco, trovarono orientamenti e classificazioni nuove in Grecia e a Roma, e tutti i termini, fin’allora forse vaghi e oscillanti, furono meglio fissati, per trovare la loro definitiva consacrazione nelle Artes scolastiche ». Così Lamacchia, Per una storia del termine « deponen-te », cit., 210 s., alla quale rimandiamo per le argomentazioni svolte a sostegno della sua tesi.

3 Tale è in sostanza la definizione di verbo ‘deponente’ formulata da Ronconi, Il verbo latino2, cit., 27 ss., per il quale « la configurazione del concetto di deponente ... non ha una sufficiente ragione storica ». In tal

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 119ossia come a un verbo cd. comune o neutro.1 Da un lato, ciò è esplicitamente con-fermato nelle fonti latine per il verbo testor, che è annoverato da Gellio (15.13.1-11) tra i verbi ‘inopinatis, quae utroqueuersum dicuntur et a grammaticis communia uocantur’. Inoltre, il grammatico Prisciano [Inst., ii.392.6-8 (Keil)] ci informa dell’esistenza di un’antica forma attiva testo, di cui ancora conserva memoria.2

Dall’altro, anche per il verbo antestor non mancano indizi della sua appartenen-za ai verbi ‘comuni’. Ad esempio, nel Poenulus di Plauto (Plaut., Poen., 1229-1230 : il cui testo è riportato per altre ragioni infra, p. 124) si rinviene una forma attiva antesto : ed è assai significativo che nel medesimo passo plautino siano adoperate entrambe le forme del verbo, attiva (antesto) e media (antestor), ambedue con va-lenza attiva, in quanto tale circostanza sarebbe una riprova non solo dell’apparte-nenza di antestor ai verba cd. communia, ma anche del persistere delle forme attive – probabilmente nella lingua parlata – accanto alle forme medie con significato attivo.3

senso si vedano anche, in particolare, Wistrand, über das Passivum, cit., spec. 39 ss. e Lamacchia, Per una storia del termine « deponente », cit., passim, su cui v. anche infra, p. 119 nt. 1.

1 In tal senso si veda, ad esempio, quanto è rilevato dal grammatico latino Consenzio, a proposito dei verbi deponenti e neutri : Cons., Ars, 5.368.8-14 (Keil) : ...plerique etiam hanc deponentem significationem neutra-lem appellant. tribus de causis. nam sicut illa quae neutralis dicitur passivam declinationem non habet, ita ne haec quidem activam ; et sicut illa interdum passionem significat, ut est vapulo, ita haec vicissim actum, ut est loquor me-tior ; et sicut illa ideo activa non est, quia passivam non recipit, ita haec quoque ideo passiva dici non potest, quia non redit ad activam rell. Sul brano in questione v., in particolare, Lamacchia, Per una storia del termine « depo-nente », cit., 207, la quale ritiene che il passo sottolinei bene « che una vera e propria distinzione di categoria fra neutri e deponenti in generale non c’era e che questi ultimi erano da molti considerati né più né meno che dei neutri » (loc. ult. cit.). E ciò sarebbe confermato dagli studi grammaticali dai quali apprendiamo che « i primi verbi deponenti furono neutri e intransitivi : essi erano dei medi la cui azione, sostenuta sempre (o quasi) da soggetti animati, si svolgeva e restava chiusa nella sfera del soggetto stesso e questo riguardava e caratterizzava. Solo in un secondo momento perdutasi la coscienza della sua medialità, il verbo deponente fu considerato alla stregua dell’attivo e transitivizzato » (loc. ult. cit.). Sulla diatesi media del verbo un cenno è anche infra, p. 122 nt. 2.

2 Prisc., Inst., ii.392.6-8 (Keil) : Praeterea plurima inveniuntur apud vetustissimos, quae contra consuetudinem vel activam pro passiva vel passivam pro activa habent terminationem, ut ‘testo’ pro ‘testor’ et ‘opinio’ pro ‘opinior’ rell.

Su Gell. 15.13.11 e Prisc., Inst., ii.392.6-8 (Keil) si vedano, in particolare, le considerazioni svolte da Me-erman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., 166 : « quemadmodum Veteres habuerunt activum testo, unde postea verbum testor inter communia, quae & activam & passivam significationem habent, est relatum, ita nihil impedit, quominus idem de verbo antestari dicamus, quod ex ... testor, & adjecta praepositione compositum est » ; Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 23 : « Cum autem obseruante Gellio Noct. Att. Lib. xv. C. I3. Testari et ob eandem causam, amtestari, commune verbum fit, ac dici vtroque ver-sus possit, testor te, et testor abs te, ambiguum omnino videtur, an is dicatur antestatus, qui testis citatur, vtrum is, qui testes aduocat » ; I.L. Bang, De tribus Romanorum testamentis antiquissimis calatis comitiis, in procinctu et per aes et libram factis, Marburgi 1822, 35 s., e ivi nt. 1, su cui v. anche, il nostro contributo Sulla natura ‘testamentaria’, cit., 328 e ivi nt. 57.

3 Sul persistere nel linguaggio parlato della forma attiva di alcuni verbi accanto a quella cd. deponente si veda, per tutti, Ronconi, Il verbo latino2, cit., 29. Nel Thes. ling. Lat., ii, s.v. antestor, cit., 161.25-26 è riferita anche un’ulteriore fonte dove sembrerebbe ricorrere la forma attiva di antesto, ossia Auson., Epigr., 92.5 (95.5 in Schenkl, da cui citiamo) : …antestare (attestare codd.) deos rell. L’emendazione di attesto in antesto, considerata come una volgarizzazione di quest’ultimo, è stata proposta, tra gli editori degli Epigrammata di Ausonio (poeta e retore latino, vissuto nel iv sec. d.C.), da C. Schenkl, D. Magni Ausonii opuscula, in Monumenta Germaniae historica, v, pars posterior, Berolini 1883, 221 (su cui v. anche la nota nell’apparato critico). Non condivide tale emendazione, ad esempio, Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., 76 nt. 2. Le stesse riflessioni sono svolte nel Thes. ling. Lat., ii, cit., s.v. attestor (adt-), 1130.51-58, in cui si segnala che in diverse fonti tarde attestor (e adtestor) sono impiegati come sinonimi di antestor, ossia con il significato di ‘ad

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francesca terranova120Trattandosi quindi di un verbo ‘comune’, il significato di antestor dovrà essere va-

lutato, di volta in volta, tenendo conto del contesto in cui esso ricorre : non può postularsi quindi aprioristicamente che il verbo in questione, in quanto deponente, abbia sempre valore attivo o che, da una certa epoca in poi, pur mantenendo la sola forma mediale, abbia assunto significato esclusivamente attivo. Vi sono infatti, a no-stro avviso, attestazioni della valenza passiva di antestor che si rinvengono in fonti di età classica avanzata1 e, altresì, usi cd. deponenti del verbo risalenti a testi di età repubblicana (ad esempio, verosimilmente già a età decemvirale).2

Fatta questa doverosa premessa, esaminiamo le fonti letterarie in cui ricorre il ver-bo antestor. Tenendo conto di quanto finora puntualizzato in merito alla prospettiva da noi scelta, tratteremo solo incidentalmente del valore attivo o passivo con cui il verbo ricorre in esse, senza farne una questione cruciale ai fini dell’indagine sull’esi-stenza del presunto antestatus e sul suo ruolo negli atti librali. Ci concentreremo, in-vece, maggiormente sulla possibile accezione con cui antestor è impiegato nelle fonti di cui disponiamo, per vagliarne in particolare la presunta corrispondenza semantica ad ante-testor.

Come si è già accennato, un’attestazione del valore medio3 del verbo sembra ricor-rere nelle Institutiones grammaticae di Prisciano :

testimonium voco’. In proposito, si vedano, in particolare, Beda, De orth., vii.292.9-10 (Keil) ; Mart. Cap., 5.436 (Eyssenhardt) ; PS. 2.26.3 (FIRA ii2, 351).

In effetti, anche alcune tradizioni manoscritte di fonti di età classica riportano attestor, o anche adtestor, con il valore di ‘chiamo a testimone’ e sono, in ragione di ciò, emendate dalle edizioni in antestor. Così in Plin., Nat. hist., 11.103.251 – il cui testo è riportato infra, p. 129 – ricorre attestamur (o anche, in altri codici, adtestamur), ma è emendato in antestamur. Di recente esamina tutti i testi appena riferiti, in particolare, Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 76 s., il quale, tuttavia, arriva a sostenere che antestor e attestor (adtestor) « stanno piuttosto tra loro in una relazione di polarità ». Analogamente, limitatamente a questo punto, Paratore, Antestor nel Curculio e nel Poenulus, cit., 109, il quale concorda con « la sinonimia che il Thesaurus sarebbe propenso a scoprire talvolta fra antestor e attestor, ... che del resto nasce anche da frequenti oscillazioni dei codici tra le forme, così vicine fra loro, dei due verbi ». In tal senso, già nella letteratura più antica, tra i tanti, Turnebus, Adversariorum libri triginta, iii, cit., 192 : (« Antestatus autem pro attestatus a veteribus dictum puto ») ; Salmasius, Ad Ius Atticum et Romanum, cit., 811 s.

Ma la circostanza, davvero curiosa, che ci sembra essere sfuggita al Thesaurus linguae Latinae, è che, in alcune fonti tarde, ricorra il verbo alla forma attiva antesto con una sfumatura di significato che lo rende più vicino al valore che, in età classica, assume attestor (testimonio do, testimonio comprobo e anche denuntio). Si legga, in proposito, Corp. glos. Lat., v.549.27 (Goetz-Gundermann) : Antestō contrā tē testor. A nostro avviso, l’assimilazione di significato tra attestor (adtestor) e antestor, nelle fonti della tarda latinità, è un ulteriore in-dizio della circostanza che, da un certa epoca, si era perso il significato originario (o, comunque, più antico) del verbo antestor (inteso nell’accezione di ‘chiamo a testimone’), tanto che era stato addirittura sostituito da attestor. Su tale questione v. specialmente infra, § 5, nel corso della trattazione, spec. p. 140.

1 Si veda, sul punto, la formula mancipatoria contenuta nella donatio Statiae Irenes, riportata infra, § 5, p. 136 s.

2 Così, ad esempio, nel versetto decemvirale comunemente collocato dagli studiosi in xii Tab. 1.1, i cui verba sono riferiti da Porph., in Hor. Sat., 1.9.76 (riportato, in questo stesso paragrafo, p. 125). Sul versetto decemvirale v., in particolare, infra, p. 125 nt. 4.

3 In quest’ottica, nella letteratura più recente, Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., 350, il quale di-scorre in questo caso di ‘passivations’. Tuttavia, nella letteratura più antica, non è mancato chi ha messo in dubbio che antestor ricorra nel passo in questione con valore passivo. Così, tra i molti, Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 89 s. Sul punto v. anche Schulting, in Id., Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 58 nt. 47.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 121

Prisc., Inst., 2.382.1-3 (Keil) : ...Aelius : 1 inpubes libripens esse non potest neque antestari, prodiamarturhqh`nai rell.2

È il grammatico stesso a rilevare che, in questo luogo, il verbo non è impiegato con significato attivo. In proposito è opportuno leggere il contesto espositivo da cui si è tratto il passo :

Prisc., Inst., 2.378.18-379.15 (Keil) : ...sunt alia verba, quae quamvis non ab activis proficiscentia tamen passivam semper habent formam. et ex his quaedam eadem voce utrumque significant, id est actionem et passionem, ut est ‘osculor te’ et ‘osculor a te’, ‘criminor te’ et ‘criminor a te’. haec communia nomi-namus. alia vero, quae similiter eandem terminationem habentia nec ab activis nata unam dumtaxat habent significationem, sed non omnia eandem, haec deponentia vocamus, cum quaedam activam vim possident, ut ‘conspicor te’, ‘sequor te’ ... ex his multa antiqui tam activa quam passiva significatione protulisse inveniuntur, et maxime ea, quae apud Graecos activa habentur et passiva : ‘auxilior te’ et ‘a te’, similiter ... ‘antestor’ 3 ... haec plerique deponentia esse confirmant ideo, quia frequens usus eorum significationis est active ; communia vero esse defendit cum natura ipsius sensus, tum veterum non improbanda auctoritas, a qua quae potuimus a diversis colligere libris exempla proferamus.

Prisciano chiarisce, anzitutto, che tra i verbi cd. deponenti ve ne sono molti che, anticamente, avevano tanto valenza attiva quanto passiva, tra cui annovera anche il verbo antestor (ex his multa antiqui tam activa quam passiva significatione protulisse inve-niuntur, et maxime ea, quae apud Graecos activa habentur et passiva). La considerazione di tali verbi come ‘deponenti’ dipenderebbe quindi, secondo il grammatico, dalla circostanza che essi ricorrono con più frequenza con significato attivo, pur avendo forma media (haec plerique deponentia esse confirmant ideo, quia frequens usus eorum si-gnificationis est active), sebbene presso gli scrittori più antichi gli stessi avessero piutto-sto natura di verbi ‘communia’, per cui non deve sorprendere che venissero adoperati talora sia con forma sia con accezione media (communia vero esse defendit cum natura ipsius sensus, tum veterum non improbanda auctoritas, a qua quae potuimus a diversis colli-gere libris exempla proferamus).

1 Le opinioni degli studiosi sulla paternità della citazione non sono affatto concordi. Si legga, in propo-sito, l’apparato critico riportato in nota all’edizione di Keil (Grammatici latini, ii, Hildesheim 1961, 382). Per una sintesi del problema si veda, nella letteratura più antica, C. Lachmann, Kritische Bemerkungen ueber einige Bruchstuecke Roemischer Juristen. 3. Ueber Aelius Gallus, in ZgRW 11 (1842), spec. 117 s. : « Die gemeine Lesart ist freilich Livius, und Krehl hat nach zwei Handschriften Laelius gesetzt : aber seine beste älteste hat celius » ; nella letteratura più recente, seguendo l’edizione di Hertz (su cui si basa, a sua volta, quella di Keil), gli studiosi hanno finito per aderire all’ipotesi che la citazione vada attribuita ad Aelius, ossia il giuri-sta C. Aelius Gallus, autore dell’opera De verborum quae ad ius civile pertinent significatione, su cui v., tra i tanti, Ph.E. Huschke, Iurisprudentiae anteiustinianae quae superstunt5, Lipsiae 1886, 94-98.

2 A nostro avviso, è preferibile l’emendazione proposta in letteratura di prodiamarturhqh`nai in pro~diamarturhqh`nai. Su tale questione v. infra, p. 122 nt. 3. Si noti che alcune glossae graeco-latinae attesta-no, poi, come sinonimi di antestor, altri due verbi greci, ossia promartuvromai (sebbene erroneamente riferi-to) ed ejpimartuvromai. V. Corp. glos. Lat., ii.419.7 (Goetz-Gundermann) : Promartuturomai antestor ; ii.309.30 : Epimarturomai antestor, obtestor detestor. Sul punto v. anche infra, p. 139 nt. 1. Sui due verbi greci in questio-ne si veda anche Thes. ling. Graec., vii, ed. H. Stephanus, Graz 1829, rist. Graz 1970, s.v. Promartuvromai, col. 1773 ; Thes. ling. Graec., iv, ed. H. Stephanus, Graz 1829, rist. Graz 1954, s.v. ∆Epimartuvromai, col. 1686 s. Altre glosse sono riferite, inoltre, da Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 162 nt. 4.

3 Prisciano elenca una serie lunghissima di verbi, comunemente considerati ‘deponenti’ al suo tempo, tra cui riporta anche antestor. Nel prosieguo dell’esposizione, poi, riferisce numerosi esempi di impieghi, nelle fonti, dei suddetti verbi con valore passivo (e non deponente). Si veda, in proposito, Prisc., Inst., 2.379.16-387.10.

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francesca terranova122In proposito, Prisciano riporta svariati casi di verbi ‘deponenti’ al suo tempo, che

ricorrono in scrittori più antichi con valenza passiva tra cui, per citare solo i primi del suo lungo elenco, auxilior, adhortor, auguror, apiscor [v. Prisc., Inst., 2.379.16-387.10 (Keil)]. Tra tali esempi vi è poi quello poc’anzi riferito riguardo al verbo antestor [Pri-sc., Inst., 2.382.1-3 (Keil)], preceduto tra l’altro da un caso in cui anche la forma media-le del verbo testor è impiegata con senso passivo :

Prisc., Inst., 2.381.14-382.1 (Keil): ...Cicero pro Murena : publicis literis testata sunt omnia, ‘testata’ passive, marturhqevnta rell.1

È quasi superfluo sottolineare che quanto è esposto in Prisc., Inst., 2.382.1-3 (Keil) – ossia che ‘il soggetto impubere non può essere libripens e non può essere chiamato come testimone’2 – sottintende un inequivoco riferimento agli atti per aes et libram, dato che si menziona, per l’appunto, il libripens. In ragione di ciò, il passo si presenta particolarmente interessante ai fini della nostra indagine sul presunto ruolo dell’an-testatus negli atti librali. Si tratta, peraltro, dell’unico luogo tra le fonti letterarie per-venuteci in cui il verbo antestor ricorre in connessione agli atti per aes et libram : in quasi tutti gli altri luoghi, come vedremo, esso è impiegato in sede di trattazione dell’istituto dell’in ius vocatio.

La fonte è poi di estremo interesse per la presente ricerca, perché dal passo si evin-ce con una certa chiarezza che il verbo antestor non contiene nel suo significato il rife-rimento a un soggetto che ‘per primo’ è chiamato in qualità di testis, e ciò malgrado la presunta traduzione greca del verbo riferita da Prisciano (prodiamarturhqh`nai), sulla quale, da più parti in letteratura sono state espresse fondate riserve.3

A nostro modo di vedere, nella fonte in questione si fa riferimento all’incapacità di un soggetto impubere di assumere iure il ruolo di testimone e di rivestire la funzione di libripens in un atto librale.4 Da altre fonti si apprende, infatti, che per partecipare iure (o recte) ai negotia per aes et libram come testimoni bisognava avere determinati

1 Un analogo esempio, tratto però dal De divinatione di Cicerone (1.87) è riferito in Gell. 15.13.7.2 A parer nostro, nella fonte in questione, può anche ipotizzarsi che il verbo antestor abbia accezione me-

dia intransitiva : ‘assumo il ruolo di testimone’. Sul genere medio del verbo nella lingua latina (genere che rispetto all’attivo indicherebbe il vivo interessamento o il coinvolgimento che il soggetto prende all’azione espressa dal verbo, per cui si dice comunemente che questi ‘compie l’azione e insieme la subisce’), conside-rato come quella diatesi da cui, poi, si sviluppò il genere passivo, rimandiamo per tutti a Ronconi, Il verbo latino2, cit., 18 ss., 27 ss.

3 In tal senso v., in particolare, Salmasius, Ad Ius Atticum et Romanum, cit., 814 (seguito, ad esempio, anche da Lachmann, Ueber Aelius Gallus, cit., spec. 117 s.), che propone di emendare prodiamarturhqh`nai in pro~diamarturhqh`nai : « recte Priscianus ... pro~diamarturei`n interpretatur, id est, pro;~ aujtw/; tw/; to;pw/, ejn w/| ti pevpraktai ». Il verbo non equivarrebbe, infatti, al latino antetestor, come l’uso di prodiamartuvromai ha indotto molti a pensare, bensì ad amtestor : « Impubes libripens esse non potest, neque amtestari, id est neque testis fieri » (Salmasius, loc. ult. cit.). In argomento si leggano anche Schulting, in Id., Jurisprudentia vetus ante-justinianea, cit., 58 nt. 47 ; Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., 61 nt. 1 ; Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer, cit., 235 nt. 1. Sul differente valore dei due verbi greci promartuvromai e pro~martuvromai si veda, per tutti, E.F. Leopold, Lexicon graeco-latinum manuale ex optimis libris concin-natus, altera editio stereotypa emendatior et locupletior, Lipsiae 1852, 703 (« promartuvromai, antetestor ») ; 715 (« pro~martuvromai, testem invoco in aliqua re »).

4 Si è già rilevato che Prisc., Inst., 2.382.1-3 (Keil) si riferisce a un atto per aes et libram, dato che si menziona, per l’appunto, il libripens. Il brano è stato poi messo in relazione da alcuni studiosi con il versetto decemvirale ‘Qui se sierit testarier, libripensve fuerit rell.’. In argomento rimandiamo, tra i tanti, a Marcilius, Legis XII Tabularum, cit., 24 ss. e Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., 163.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 123requisiti, tra cui essere, per l’appunto, maschi e aver raggiunto l’età della pubertà.1 E tali requisiti dovevano chiaramente sussistere in capo a tutti i testimoni chiamati a partecipare al rito librale, e non riguardavano quindi solo il primo di essi.2

Tutti e cinque i testes sono infatti adhibiti dalle parti e quindi, in questo senso, antestati, allo stesso modo in cui, come vedremo, un soggetto terzo è ‘chiamato a testimoniare’ « la volontà negativa » (rispetto alla chiamata dinanzi al pretore) dell’in ius vocatus di recarsi con l’attore in giudizio (non ire ; v. xii Tab. 1.1 : Si in ius vocat, n i i t antestamino).3

Allo stesso modo, in tutti quei passi dove il verbo antestor, stavolta adoperato per lo più con valore attivo, ricorre a proposito dell’istituto dell’in ius vocatio, non ci sem-bra ricompresa nella semantica del termine l’idea che un soggetto venisse chiamato ante, ossia per primo o prima dello svolgimento di un determinato atto. Si legga, anzitutto,

Hor., Sat., 1.9.74-78 (Schütz) : ...casu venit obvius illi / adversarius et ‘quo tu turpissime ?’ magna / inclamat voce, et ‘licet antestari ?’ ego vero / oppono auriculam. rapit in ius ; clamor utrimque, / undique concursus. sic me servavit Apollo.4

Il brano è posto a chiusura della nona satira del primo libro, comunemente conosciu-ta in letteratura come la ‘satira del seccatore’ (o anche, secondo altri studiosi, dello ‘scocciatore’, del ‘persecutore’, dell’‘attaccabottoni’).5 Lo scocciatore in questione è un chiaccherone, che, invece di recarsi in tribunale (o in un luogo vicino, nell’ipotesi

1 Si legga, a titolo esemplificativo, Gai 1.119 (che citiamo, qui e nel prosieguo dell’esposizione, dalla editio secunda goescheniana) : ...adhibitis non minus quam quinque testibus, ciuibus Romanis puberibus, et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens rell. In tal senso v. anche Gai 1.113 ; 2.104 ; Boeth., In Cic. Top., 5.28 ; Prisc., Inst., 2.282.8-9 (Keil).

2 Anche il libripens doveva possedere gli stessi requisiti previsti per i testimoni. In tal senso, v. Gai 1.119 e Boeth., In Cic. Top., 5.28 (‘alio eiusdem condicionis’). Sul punto, tra i tanti, Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 19.

3 V. Masi Doria, Aurem vellere, cit., 333 (su cui anche infra, specialmente, p. 128 nt. 1). Bene la studiosa ivi precisa che la « volontà negativa rispetto alla chiamata in ius » può essere anche « attestata da una parte dalla mancata presenza nel luogo stabilito con il vadimonio », come avviene probabilmente nel caso raccontato e vissuto in prima persona dal poeta Orazio nella nona satira del primo libro, di cui, infra, nel testo si sono riportati solo alcuni versi (vv. 74-78). Sul punto si vedano inoltre, nella letteratura più recente, le ulteriori considerazioni svolte da A. De Francesco, Autodifesa privata e iniuria nelle Dodici Tavole, in Aa. Vv., Le Dodici Tavole dai Decemviri agli Umanisti, a cura di M. Humbert, Pavia 2005, spec. 417.

Sull’idea che il verbo antestor indichi la richiesta di testimonianza sia nell’antestatio che precede la manus iniectio sia in quella preliminare allo svolgimento dell’atto librale si vedano nella letteratura più antica, in particolare, Brissonius, De verborum quae ad jus pertinent significatione, cit., s.v. Antestari, 48 : « Antestati, qui testimonium vocantibus in jus perhibebant. Apud Gajum vero Instit. Tit. 6. Antestatus, dicitur qui Emanci-patione testimonii causa adhibetur » e Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 20, in cui lo studioso, nell’esaminare la donatio Flavii Syntrophi (sulla quale v. infra, § 5, p. 131), ove ricorre il verbo antestatus est, rileva che « Antestatus igitur sensu generali idem est ac testis, in testimonium vocatus. Hoc fiebat in antiquo iure Romano, ubi quis in iudicium ad testimonium perhibendum vocabatur, et erant quidem ritus sollemnes, quibus cogeretur ille, quum ire noluisset ; aure scilicet vellicata ad iudicem adducebatur ». Sul punto si veda anche supra, p. 106 nt. 2. Sul versetto di xii Tab. 1.1 v., in particolare, la letteratura riferita infra, p. 125 nt. 4.

4 Citiamo il brano da Q. Horatius Flaccus erklaert H. Schütz, zweiter Theil : Satiren, Berlin 1881, 115. Del passo si è specificamente occupata, nella letteratura romanistica più recente, De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 416 ss. Sulla satira cd. ‘del seccatore’ la bibliografia è amplissima. Rimandiamo alla let-teratura essenziale sul tema riferita da M. De Simone, “Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat”. Per una lettura di Varro, De ling. Lat., 6.74, in AUPA 53 (2009), 176 nt. 32.

5 Per l’uso di tali espressioni in letteratura rimandiamo in particolare a Masi Doria, Aurem vellere, cit., 319 e ivi ntt. 10-11 e, più di recente, De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 415 nt. 1.

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francesca terranova124di vadimonium ‘stragiudiziale’), dove lo attendeva il suo avversario, essendosi impe-gnato nei suoi confronti con vadimonium [ventum erat ad Vestae quarta iam parte diei / praeterita, et casu tum respondere vadato / debebat ; quod ni fecisset perdere litem : Hor., Sat., 1.9.35-37 (Schütz)],1 decide di mettersi al seguito del poeta, molestandolo con la sua importuna presenza e tormentandolo durante la sua passeggiata, sino a quando un evento improvviso, e provvidenziale per Orazio, lo trae da tale impiccio : ossia l’arrivo dell’avversario processuale del seccatore, il quale, presentandosi appunto come attore, chiede a Orazio stesso se può chiamarlo come testimone [licet antesta-ri ?, ovvero ‘è permesso chiamar(ti) come testimone ?’].2 Il poeta acconsente e porge l’orecchio all’attore, che è così legittimato a trascinare lo scocciatore-in ius vocatus dinanzi al magistrato giusdicente.

Al brano in questione si ricollegano anche alcuni noti luoghi plautini : Plaut., Per-sa, 746-749 ; Poen., 1229-1230 ; il tormentatissimo Curc. 620-6253 – ove pure si accenna all’istituto dell’in ius vocatio : 4

Plaut., Persa, 745-749 (Augello, iii) : sa. Age ambulas in ius, leno. / do. Quid me in ius vocas ? / sa. Illi apud praetorem dicam ; sed ego in ius voco / do. Nonne antestaris ? / sa. Tuan ego causa, carnu-fex, cuiquam mortali libero auris atteram, qui hic commerciaris civis hominem liberos ? ;Id., Poen., 1229-1230 (Augello, iii) : ha : Ite in ius. Ne moramini. Antestare me atque duce. / Ag. Ego te antestabor rell. ;Id., Curc. 620-625 (Augello, i) : ph. Qui scis mercari furtivas atque ingenuas virgines, ambula in ius. / th. Non eo. / ph. Licet te antestari ? / th. Non licet. / ph. Iuppiter te <te> male perdat ; intestatus vivito ! At ego, quem licet, te : accede huc./ th. Servom antestari ? Vide ! / cu. Em, ut scias me liberum esse : ergo ambula in ius.

Nei passi riferiti, secondo Paratore, il verbo antestor ricorrerebbe con altre sfumature di significato, diverse da quella con cui è impiegato nella satira dello ‘scocciatore’ :

1 Sui termini ‘respondere vadato’ e sulle possibili implicazioni giuridiche della loro valenza, v. Masi Do-ria, Aurem vellere, cit., spec. 321 ss., per la quale il « participio passato evidentemente indica il suo essersi impegnato (n.d.a. : scilicet, dello ‘scocciatore’) con vadimonium. Il dubbio è se si fosse dato appuntamento con l’altro contendente in un luogo del Foro non lontano dal tribunal per eseguire il cd. vadimonium stra-giudiziale, ovvero dovesse presentarsi direttamente davanti al pretore, essendosi differita una causa già cominciata (vadimonium giudiziale) » (op. cit. 321). Sul problema si veda anche De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 415 nt. 2, con altra letteratura.

Sul significato di vadato, inteso qui come ablativo assoluto, in cui il participio ricorre con accezione media, pur essendo vador comunemente considerato, come testor, un verbo cd. deponente si veda, in parti-colare, Paratore, Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78, cit., 830 nt. 6 (seguito da Masi Doria, Aurem vellere, cit., 321 e ivi nt. 18 e De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 415 nt. 2) ; più di recente, v. anche De Simone, “Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat”, cit., 176 nt. 32, con citazioni di fonti ivi riportate ri-guardo alle attestazioni – ora del valore attivo, ora di quello medio – del verbo vador.

2 Sul significato giuridico del verbo licet premesso ad antestari, impiegato nella formula probabilmente « al fine di evitare la richiesta giuridicamente inutile ad un soggetto privo di capacità » (nel caso si trattasse, ad esempio, di un servo, come provano i passi plautini tratti dalle commedie Curculio e Persa, infra riportati nel testo) si veda, in particolare, Masi Doria, Aurem vellere, cit., 320 nt. 14 (e ivi la letteratura riferita), 329 s.

3 Una sintesi dei principali problemi di restituzione dei versi in questione, su cui si sono confrontati i latinisti, può leggersi in Le commedie di Tito Maccio Plauto, i, a cura di G. Augello, Torino 1972, rist. Torino 1995, 626 ss., nell’apparato critico, in nota.

4 Sulle fonti rimandiamo, ancora una volta, al recente contributo di De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 421 ss., con bibliografia. Sulle allusioni nelle commedie plautine al diritto attico in riferimento all’in ius vocare e al rapere in ius v., inoltre, R. Martini, Rapere in ius nelle commedie di Plauto, in Fides humani-tas ius. Studii in onore di Luigi Labruna, v, Napoli 2007, 3311 ss.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 125ossia con il valore di ‘produco testimoni’, ‘servo da testimone’, ‘ante aliquem testimo-nium facio’.1 Non entreremo nel merito dell’interpretazione fornita da questo studio-so, riguardo alla quale condividiamo sostanzialmente alcune delle obiezioni mosse da Tandoi e accolte di recente anche dalla letteratura romanistica, che ha messo in luce come, specie l’ultimo significato del verbo ipotizzato da Paratore, « se pure possibile dal punto di vista filologico ed etimologico, non appare conferente con la struttura del processo romano ».2 Ai fini della nostra indagine, ciò che più rileva è che nei luoghi plautini in questione antestor non ha il significato di ‘chiamo p e r p r i m o un soggetto a testimone’ o ‘mi servo di un testimone prima di compiere un altro atto’, come pur sostengono quanti ritengono che il verbo antestor si sia formato dalla contrazione di ante e testor.3

Si è già rilevato nel paragrafo precedente che questa etimologia sembrerebbe de-sumersi, in particolare, dal commento di Porfirione al lemma ‘et licet antestari’, che ricorre nella satira dello scocciatore, il quale tramanda anche i verba del notissimo versetto decemvirale posto dai moderni editori in xii Tab. 1.1 :4

Porph., in Hor. Sat., 1.9.76 (Meyer) : e t l i c e t a n t e s t a r i . aduersarius molesti illius Horatium consulit, an permittat se antestari, iniecta manu extracturus ad praetorem, quod uadimonio non pa-ruerit. de hoc autem lege Duodecim tabular um his uerbis cautum est : Si in ius uocat, i to. ni i t , antestamino ; igitur em capito. ‘antestari’ est ergo ‘ante testari’ scilicet ‘ante quam manum iniciat’.5

L’interpretazione del significato di antestor fornita da Porfirione, pur presentandosi

1 Cfr. Paratore, Antestor nel Curculio e nel Poenulus, cit., 98 ss., ove lo studioso risponde alle critiche mossegli da Tandoi (Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 62 ss.). Paratore è nuovamente tornato sul tema in un successivo contributo : Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78, cit., spec. 828.

2 In tal senso Masi Doria, Aurem vellere, cit., 329 ss. Si veda anche, da ultima, De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 422 nt. 16.

3 Favorevole a un valore di antestor come vicino semanticamente ad ante-testor, almeno nella « coscienza linguistica di chi usava il termine », sembrerebbe anche Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 72 ss., 72 nt. 3, pur ritenendo lo studioso che, nei passi in cui ricorre, antestor vada sempre inteso nel senso di ‘in ius voco per testem’. V. i rilievi formulati limitatamente a questo punto da Paratore, Antestor nel Curculio e nel Poenulus, cit., 107 s.

4 Nelle edizioni più recenti il testo è restituito secondo il seguente tenore si in ius uocat, ?ito ; ? ni it, antestamino ; igitur <im> capito (così M.H. Crawford, Roman Statutes, ii, London 1996, 585). Antestamino è l’antica forma dell’imperativo medio del verbo antestor. Su di essa v., ad esempio, Stolz-Schmalz, Latei-nische Grammatik5, cit., 308 e, tra gli studiosi di diritto romano, per tutti, Nicosia, Il processo privato romano, ii, cit., 24. Sul versetto decemvirale, per i profili che rilevano ai fini della nostra indagine, rimandiamo, in particolare, a Born, De antestatione in ius vocantium apud Romanos, cit., passim, con ampi riferimenti alla let-teratura più antica. Nella letteratura romanistica più recente, v., per tutti, De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 417 e ivi nt. 4, con ulteriori ragguagli bibliografici. Specie riguardo ai problemi di tradizione del precetto decemvirale, fondamentale è tuttora il contributo di F. Hauthal, Ad legis xii tabularum frag-mentum primum de in ius vocatione secundum uerba tradita a Pomp. Porphyrione, Horatii commentatore. Disputatio critica, in Zeitschrift für das Gymnasialwesen 18 (Berlin 1864), 507-526.

5 Così secondo l’edizione curata da G. Meyer, Pomponii Porphyrionis commentarii in Q. Horatium Flaccum, Lipsiae 1874, 236, la quale concorda sostanzialmente per la restituzione del testo con quella curata da F. Pauly, Scholia horatiana quae feruntur Acronis et Porphyrionis post Georgium Fabricium, ii, Pragae 1859, 201. Altre edizioni riportano, invece, diversamente il testo. Si veda, ad esempio, la chiusa finale del commento di Porfirione al lemma ‘et licet antestari’, riferita da F. Hauthal, Acronis et Porphyrionis commentarii in Q. Horatium Flaccum, ii, Berolini 1866, 166 : ...Antestati est ante ergo [an]testari, scilicet (ante-)quam manum iniciat rell. Su tale restituzione rimandiamo inoltre alle spiegazioni fornite in Id., Ad legis xii tabularum fragmentum primum de in ius vocatione, cit., spec. 523.

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francesca terranova126come una definizione etimologica del termine, non merita di essere tenuta in gran conto, essendo chiaramente ricavata dal racconto oraziano e dalla « sequenza della fase introduttiva del processo »1 fissata in xii Tab. 1.1 (‘ni it antestamino ; igitur em ca-pito’). A nostro modo di vedere, tale spiegazione va ragionevolmente interpretata come un tentativo da parte dell’epitomatore di chiarire lo svolgimento dell’intera procedura, sottolineando in particolare che l’attore non avrebbe potuto ricorrere all’uso della forza, afferrando l’in ius vocatus recalcitrante e trascinandolo in giudizio, se prima non avesse chiamato un ‘terzo’ affinché testimoniasse la volontà negativa del primo di seguirlo in ius.2

Quanto appena rilevato emergerebbe, anzitutto, dal successivo lemma commen-tato da

Porph., in Hor. Sat., 1.9.76 (Meyer) : e g o u e r o o p p o n o a u r i c u l a m . hoc Horatius dicit. porro autem qui antestabatur quem, auriculam ei tangebat atque dicebat Licet te antestari ? si ille responderat Licet,[et] tum iniecta manu aduersarium suum extrahebat ; nisi autem antestatus esset, qui iniecere manum aduersario uolebat, iniuriarum reus constitui poterat,3

e sarebbe, altresì, confermato dai commenti ai termini ‘et licet antestari ?’ attribuiti a uno scoliaste del v-vi sec. d.C., comunemente identificato dagli studiosi col nome di pseudo Acrone :4

ps.-Acr., Schol. in Hor. Sat., 1.9.76 (Keller, ii) : Et licet antestari] Denuntiantes litem antestatos habe-bant, quibus praesentibus conueniebant, ita ut aurem illis tertio uellerent. Sic Seruius magister [urbis] exposuit. Alii sic exponunt, quod Horatium interrogauerit, si testis esse pateretur, et Horatius optulerit aurem ultro. Solebant enim testium aures tenere et ita dicere : ‘memento, quod tu mihi in illa causa te-stis eris’. Quid est antestari ? Olim qui antestabatur, auriculam contingebat, ideoque poeta ait : libenter auriculam optuli. Tangens autem auriculam his uerbis loquebatur : ‘licet antestari ?’ Si ille repondisset : ‘licet’, per iniectionem manus aduersarium suum in iudicium trahebat. Quod si antestatus non esset et manum iniecisset, iniuriae reus constitui poterat. Plautus in Persa (iii 9,10 sq. = 747 sq. R.) : leno ad

1 L’espressione è di De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 418.2 In argomento rimandiamo, per tutti, a De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 418.3 Parzialmente diversa è, anche in questo caso, la restituzione dello scolio che si legge in Hauthal,

Acronis et Porphyrionis commentarii in Q. Horatium Flaccum, ii, cit., 166 (v. anche Id., Ad legis xii tabularum fragmentum primum de in ius vocatione, cit., 524 s., con ampi ragguagli in nota sulla tradizione manoscritta del commento in questione).

4 Sotto il nome di pseudo Acrone sono raggruppati una serie di scolii, tramandatici in diversi mano-scritti di età medioevale, il cui archetipo sembrerebbe essere costituito da alcuni commenti attribuiti a uno scoliaste del v-vi sec. d.C. Tra le edizioni di fonti v., in particolare, Pseudoacronis scholia in Horatium vetustiora, ii. Scol. in sermones epistulas artemque poeticam, a cura di O. Keller, Lipsiae 1904, iii ss., spec. viii, ove è riportato lo stemma codicum. Sulla questione si vedano anche R.C.W. Kukula, De tribus Pseudoacronia-norum scholiorum recensionibus, Vindobonae 1883, passim ; P. Wessner, Quaestiones Porphyrioneae. Dissertatio philologica quam scripsit ad summos in philosophia honores, Lipsiae 1893, 167 ss. Altra bibliografia sul problema è riferita in P. Wessner, Helenius Acron, in REPW 7.2 (Stuttgart 1912), 2841 ss. Nella letteratura più recente, rimandiamo, in particolare, a E. Mastellone Iovane, L’auctoritas di Virgilio nel commento di Porfirione ad Orazio, Napoli 1998, 27-28 nt. 6. Tra i romanisti, v. anche, sul punto, Masi Doria, Aurem vellere, cit., 326 nt. 36 e De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 419.

Tali scholia all’opera oraziana sono probabilmente una rielaborazione dei commentari realizzati da alcu-ni grammatici latini tra cui anche Helenius Acron, vissuto tra il ii e il iii sec. d.C. Tuttavia, essi non ci sono pervenuti se non appunto attraverso rielaborazioni posteriori, nelle quali si sono aggiunti, chiaramente, anche elementi estranei al nucleo originario. Sulla ragione per cui gli editori hanno deciso di mantenere il riferimento ad Acrone si legga, per tutti, Keller, Pseudoacronis scholia in Horatium vetustiora, ii, cit., ix s. Sul grammatico in questione v. inoltre Wessner, Helenius Acron, cit., 2840 ss.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 127Satyrionem parasitum :

Nonne antestaris ?et parasitus :

Tuane ego causa carnifex / Cuiquam mortali libero aures atteram ?Aliter : antestari idest teste uti, quod iudicii causa uolo manum inicere. Nam haec erat consuetudo :

siquis uadato non paruisset, eius aduersarius aliquem de praesentibus antestabatur, idest tangebat eius aurem et dicebat : licetne te antestari ? Si respondisset ille : licet, tunc iniciebat uadatus manum in eum, qui non paruisset, et ducebat in iudicium, aliter si iniecisset manum, iniuriarum poterat accusari. 1

Anche in due di questi scolii è evidente che l’etimologia del verbo antestor è desunta dal racconto oraziano, del quale ancora una volta si sottolinea la necessarietà del ricorso all’‘antestatio’ per trascinare dinanzi al pretore l’in ius vocatus, che avrebbe manifestato la sua non volontà di seguire l’attore in ius :

...‘licet antestari ?’ Si ille repondisset : ‘licet’, per iniectionem manus aduersarium suum in iudicium trahebat. Quod si antestatus non esset et manum iniecisset, iniuriae reus constitui poterat...

...Nam haec erat consuetudo : siquis uadato non paruisset, eius aduersarius aliquem de praesenti-bus antestabatur, idest tangebat eius aurem et dicebat : licetne te antestari ? Si respondisset ille : licet, tunc iniciebat uadatus manum in eum, qui non paruisset, et ducebat in iudicium, aliter si iniecisset manum, iniuriarum poterat accusari.

Tale necessarietà viene postulata anche interrogandosi sulla semantica del verbo an-testor, ma senza per questo volerne tracciare l’origine, come si potrebbe essere indot-ti a pensare a una prima sommaria lettura.

A conferma di ciò, si noti che negli scolii dello pseudo Acrone, ricorrono anche altre diverse spiegazioni di cosa debba intendersi per ‘antestari’, spiegazioni in cui si pone, ad esempio, maggior attenzione al gesto che compiva l’attore toccando l’orec-chio dei testimoni, sia nella fase che precedeva il ricorso alla manus iniectio :

...Denuntiantes litem antestatos habebant, quibus praesentibus conueniebant, ita ut aurem illis tertio uellerent. Sic Seruius magister [urbis] exposuit ...2

...Quid est antestari ? Olim qui antestabatur, auriculam contingebat, ideoque poeta ait : libenter auriculam optuli. Tangens autem auriculam his uerbis loquebatur : ‘licet antestari ?’...

...siquis uadato non paruisset, eius aduersarius aliquem de praesentibus antestabatur, idest tange-bat eius aurem et dicebat : licetne te antestari ? rell.

sia nell’ipotesi di un’eventuale testimonianza in una futura fase processuale, che

1 Per la citazione degli scolii dello pseudo Acrone al lemma ‘et licet antestari’ ci siamo serviti dell’edizione curata da Keller, Pseudoacronis scholia in Horatium vetustiora, ii, cit., 104 s., che si è confrontata anche con Pauly, Scholia horatiana quae feruntur Acronis et Porphyrionis, ii, cit., 200 s.

Diversa, in più parti, sul punto è la restituzione di F. Hauthal, Acronis et Porphyrionis commentarii in Q. Horatium Flaccum, ii, cit., 160 s. (v. anche Id., Ad legis xii tabularum fragmentum primum de in ius vocatione, cit., 525 s., ove, nelle note, sono riferiti da quali manoscritti sono tratti i vari scolii a commento del lemma ‘et licet antestari’, i cui termini ricorrono nella satira dello ‘scocciatore’). A differenza dell’edizione di Keller, in quella di Hauthal (op. cit., 161) è riportato anche uno scolio dello pseudo Acrone al lemma ‘Oppono auricu-lam’ : Ut ille antest(ar)etur, in ius ducere inserta manu. Sulla tradizione manoscritta del commento in questione v. Hauthal, Ad legis xii tabularum fragmentum primum de in ius vocatione, cit., 526 nt. 4. Più in generale, sui manoscritti relativi sia agli scholia dello pseudo Acrone sia a quelli di Porfirione si veda anche Id., Acronis et Porphyrionis qui circumferuntur commentarii in Quintum Horatium Flaccum ad codices et manu scriptos et typis excusos, pars I, Parisiis-Lipsiae-Londini 1859.

2 Sul passo rimandiamo, nella letteratura più antica, tra i tanti, a Meerman, De rebus mancipi, et nec man-cipi, cit., 163 ; in quella più recente, a Masi Doria, Aurem vellere, cit., 326 ss.

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francesca terranova128avrebbe potuto verificarsi se il convenuto avesse esperito un’azione a titolo di iniuria nei confronti dell’attore :

...Alii sic exponunt, quod Horatium interrogauerit, si testis esse pateretur, et Horatius optulerit aurem ultro. Solebant enim testium aures tenere et ita dicere : ‘memento, quod tu mihi in illa causa testis erit’ rell.1

A queste attestazioni si aggiunga, inoltre, la spiegazione del verbo fornita nelle battu-te iniziali dell’ultimo commento al lemma in questione, che dimostra ulteriormente quanto da noi asserito riguardo all’assenza, nell’uso di antestor, di un riferimento a un soggetto chiamato per primo come testimone :

Aliter : antestari idest teste uti rell.

Quanto sinora rilevato riguardo alla circostanza che nei testi esaminati, e specie in quelli di età repubblicana, antestor non ricorra con significato corrispondente ad ante-testor è avvalorato, infine, da altri due luoghi delle fonti, ove il verbo è impiegato, inoltre, con accezione attiva (chiamo a testimone, mi procuro una testimonianza) :

Cic., pro Mil., 25.68 (Klotz) : ...te, Magne, tamen antestaretur, quod nunc etiam facit2

1 Da ultima, sul tema, De Francesco, Autodifesa privata e iniuria, cit., 419 s. Che si tratti di un « eventua-le, futuro processo per ingiuria, che colui che subisce la violenza nell’ambito della manus iniectio potrebbe intentare qualora il manoiniciente non rispetti la disposizione decemvirale sintetizzata con l’imperativo antestamino di tab. 1,1 » si dedurrebbe sia dall’uso dei termini illa causa sia dall’impiego del tempo futuro erit (memento, quod tu mihi in illa causa testis erit). Così Masi Doria, Aurem vellere, cit., 332 e ivi anche nt. 62. Sulla questione, inoltre, la studiosa napoletana bene ha rilevato che « La richiesta di antestatio si costruisce ... nel tempo che precede immediatamente la manus iniectio, per riferirsi ad un eventuale momento futuro. La testimonianza avrà infatti ad oggetto quanto si svolge sotto gli occhi di chi subisce l’aurem vellere. Non necessariamente essa si attiva nell’ambito della fase introduttiva di un processo. ...Ni it apre una seconda parte del procedimento stragiudiziale introduttivo, nella quale si richiede ... l’antestatio, perché potrebbe manifestarsi violenza da parte dell’attore nel momento della manus iniectio susseguente alla recalcitranza del vocatus. ...il testis dovrà costituirsi a difesa dell’attore solo nell’eventuale processo nel quale il convenuto addurrà di aver subito iniuria da parte del vocans. L’intervento del testimone come prodromo della manus iniectio serviva proprio a scongiurare temerarie accuse » (op. cit., 333 ss.).

A nostro avviso, qualcosa di simile si verifica anche negli atti negoziali in cui sono impiegati i testes in fun-zione cd. strumentale, e in particolare nei testamenti librali. Come, in altra sede, abbiamo rilevato (Sulla natura ‘testamentaria’, cit., spec. 330 s.), due sono in un certo senso le rogationes che coinvolgono i testimoni nei testamenta per aes et libram, stando a quanto leggiamo nelle fonti, una rogatio che serve a informare i testimoni delle ragioni per cui si richiede il loro intervento e con la quale essi sono chiamati a perfezionare con la loro presenza l’atto al quale partecipano e una rogatio conclusiva contenuta nella cd. nuncupatio te-stamenti con la quale si richiedeva la loro eventuale testimonianza (evidentemente, anche processuale) per il futuro. Mutuando le parole di Loschiavo, Figure di testimoni, cit., 11 nt. 21, i testimoni « continuano ad assistere la parte sia nel momento della confezione » dell’atto, che « nel successivo (ed eventuale) momento della risoluzione giudiziale delle controversie ». Sul punto un cenno è anche infra, p. 134 nt. 3.

2 Sul passo, per i profili che rilevano ai fini della nostra indagine, si veda precipuamente Tandoi, Un passo del « Curculio » e la semantica di « antestor », cit., 73 (seguito anche in questo punto da Paratore, Antestor nel Curculio e nel Poenulus, cit., 109), il quale rileva che nel periodo ‘te, Magne, tamen antestaretur, quod nunc etiam facit’, Cicerone riesuma un verbo tecnico proprio per enfatizzare « il carattere pubblico, solenne della testimonianza cui Pompeo è chiamato da Milone ».

Segnaliamo che in due tradizioni manoscritte dell’orazione (codex Harleianus 2682 e notis in codice S. Vic-toris nunc Paris. 14749), dei sette codici che di essa ci sono pervenuti (cfr., ad esempio, Boulanger, Cicéron, Discours, xvii10, Paris 1961, 81), in luogo di antestaretur ricorre ante testaretur. Accolgono tale restituzione, ad esempio, tra le edizioni di fonti, Boulanger, Cicéron, Discours, xvii10, cit., 117, sebbene segnali che tale restituzione è presente solo in due codici ; G. Bellardi, Le orazioni di M. Tullio Cicerone, iii, dal 57 al 52 a.C., Torino 1975, 1076. Di diverso avviso su tale tradizione del verbo in questione sono, invece, le edizioni più

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 129

e

Plin., Nat. hist., 11.103.251 (Ian-Mayhoff, ii) : ...est in aure ima memoriae locus, quem tangentes antestamur rell.1

Dalle fonti riferite affiora chiaramente l’irrilevanza ai nostri fini della questione se antestatus vada inteso con valore attivo (‘colui che chiama i testimoni’) o passivo (‘colui che è chiamato come testimone’) : conta unicamente il fatto che da quanto si è letto nella grammatica di Prisciano, nella satira oraziana, nel connesso commento di Porfirione, nel precetto decemvirale ivi riferito, nei luoghi plautini riportati e nei passi di Cicerone e Plinio non si trae alcunché a favore della supposta esistenza di un personaggio chiamato antestatus.

Solo in uno dei commenti attribuiti allo pseudo Acrone sembrerebbe ricorrere un impiego sostantivale del verbo antestor, là dove si legge che denuntiantes litem a n t e -s t a t o s habebant, utilizzato quasi come sinonimo di testes,2 con valore quindi medio e non attivo.

Senonché, occorre, in primo luogo, ricordare che gli scolii in questione solo in-direttamente possono attribuirsi al grammatico Acrone, vissuto tra il II e il III sec. d.C.,3 e ciò induce a valutare con la dovuta cautela l’impiego in essi del sostantivo antestatus. In secondo luogo, si noti che il commento in cui si rinviene il termine è attribuito al grammatico Servio, vissuto nel IV sec. d.C.4 Difficilmente può essere utilizzato per provare un uso del participio sostantivale antestatus in età classica, o addirittura repubblicana.

Come si è già anticipato e si preciserà meglio nel prosieguo dell’esposizione, l’uso del sostantivo (rectius : del participio con valore sostantivale) antestatus non è docu-mentato se non a partire da età classica avanzata,5 ragion per cui è improponibile, quanto meno per l’età repubblicana e buona parte dell’età classica, l’annosa diatriba se antestatus sia colui che chiama a testimoniare il terzo, oppure colui che è chiamato come testimone dall’attore o da un soggetto che abbia interesse a valersi della sua testimonianza (come possono essere le parti di un atto librale). Tanto più che tale diatriba non può essere risolta, come già rilevato, aprioristicamente, muovendo dalla considerazione che il verbo antestor rientra nella categoria dei verbi ‘deponenti’, e quindi ha sempre accezione attiva, dato che la suddetta categoria è stata elaborata solo nel prosieguo del tempo dai grammatici greci e latini : ciò rende più opportu-no, come si è precisato, considerare antestor come appartenente ai verbi ‘comuni’ o ‘neutri’.

antiche, tra cui anche quella teubneriana di cui ci siamo serviti : M. Tullii Ciceronis orationes selectae xix, reco-gnovit R. Klotz, praemissa sunt memorabilia vitae Ciceronis per annos digesta, Lipsiae 1857, 363.

1 Sull’emendazione di attestamur ed adtestamur in antestamur v. anche supra, p. 119 s. nt. 3. Sul passo, rimandiamo, nella letteratura più recente, ancora una volta a Masi Doria, Aurem vellere, cit., spec. 318 s.

2 In tal senso si veda anche la traduzione dello scolio proposta da Masi Doria, Aurem vellere, cit., 326 s., e ivi anche nt. 40.

3 Sul punto v. quanto riferito supra, p. 126 nt. 4.4 Sull’attribuzione dello scolio in questione a Servius grammaticus si veda, di recente, Masi Doria, Aurem

vellere, cit., 326 nt. 37, con ulteriori ragguagli bibliografici sul tema.5 V. in particolare supra, p. 117 nt. 2 e infra, in questa stessa pagina, nel testo.

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francesca terranova130

5. Per quanto concerne i documenti della prassi di età pregiustinianea pervenutici in lingua latina, in cui la letteratura suole scorgere un riferimento all’antestatus, essi, a parer nostro, avvalorano ulteriormente, per l’età classica, quanto sinora rilevato riguardo alla circostanza che nelle fonti non ricorre il sostantivo (meglio, come ve-dremo, il participio con valore sostantivale) antestatus, se non a partire da una certa epoca. In molti di essi è, infatti, attestata la sola forma verbale antestatus est.1

Come già sottolineato, a ragione, da una parte della letteratura,2 dalla cd. clau-sola mancipatoria contenuta in diversi documenti si evince che il mancipio accipiens ha chiamato come testimone (antestatus est) un soggetto, il cui nome figura quindi all’interno della clausola stessa.3

In primo luogo, infatti, è il caso di notare che non può, ragionevolmente, dubi-tarsi della circostanza che il perfetto antestatus est ricorra come verbo cd. deponente (ossia con forma mediale e valore attivo) nei luoghi infra riportati, dato che il nome del soggetto che segue, retto appunto dal verbo, è al caso accusativo.4 Si leggano, in proposito, tra i documenti in lingua latina,il testamento librale di Antonio Silvano (Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 32, Tablettes L. Keimer, risalente al 142 d.C.), tab. iv pag. ant., ll. 38-43 :

Familia pecu- niamque t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit)Nemoniusdupl(icarius) tur(mae) Mari, libripende M. Iulio Tiberino sesq(uiplicario) tur(mae) Valeri, antes-

1 Purtroppo, vi sono alcuni documenti in cui o è lacunosa la cd. clausola mancipatoria o antestatus ricor-re in forma abbreviata (ossia è indicato con le lettere ant). Tali documenti, in ragione di ciò, sono suscetti-bili di essere variamente integrati. Cfr., in tal senso, la formula Baetica : FIRA iii2, n. 92, 296 [antest(ato)] e un testamento librale di ignoto, P. Mich. vii 439 : Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 38, ove, tuttavia, non si leggono soltanto le lettere ant, ma anche, a seguire, la vocale e. Si veda, infatti, la restituzione comu-nemente accolta dagli editori (loc. ult. cit.) : ant(estatus) e(st).

2 Sul punto rimandiamo alla letteratura riferita supra, § 3, e ivi p. 110 nt. 6 e p. 115 nt. 7, cui adde anche Dei-ters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 20 ss. ; Arangio-Ruiz, Sul P. Lips. Inv. n. 136, cit., 161 nt. 6 : « Dopo antestatus si ha sempre l’accusativo : è una delle parti del negozio che antestatur (cioè tocca o prende per l’orec-chio) il primo fra i testimoni affinché sia attento e conservi il ricordo delle dichiarazioni che si scambiano ».

3 In alcuni documenti tramandatici, il nome del testimone che si legge nella clausola mancipatoria è, poi, presente anche nella parte finale del documento stesso insieme a quelli degli altri quattro testes, che comunemente sono chiamati a intervenire in un atto per aes et libram. Così, ad esempio, nel testamento librale di Antonio Silvano, su cui v., per tutti, Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 32. Non sempre, tuttavia, tale soggetto che figura come testimone nella clausola è anche il primo dei cinque che ha sigillato il documento. In argomento si legga, per la parte che ci interessa, la donatio Flavii Syntrophi, infra riferita a p. 139.

4 In proposito v., ad esempio, FIRA iii2, 32 nt. 1 : « nomen ... antestati semper ... accusatiuo casu inuenitur, nam ex eo antestatus uulgo dicitur, quod qui mancipio accipiebat eum antestabatur ». Quanto rilevato si evince anche dai documenti testamentari, di cui disponiamo, in lingua greca. Sul punto si veda, in modo particolare, infra, p. 138 nt. 2. Si noti inoltre che, in alcuni documenti, pur leggendosi chiaramente il tempo perfetto antestatus est, è lacunosa la parte in cui figura il nome del soggetto che segue ivi chiamato a partecipare all’atto come testimone, per cui non può stabilirsi se esso ricoresse o meno al caso accusativo. V., sul punto, il testamento librale di Tiberio Cla[udio ( ?) (Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 19, P. Yale inv. 1547, datato al 91 d.C.), ll. 7-9 :

Familiam · pecu[niamque testam(enti) f(aciendi) c(ausa) e(mit)........ (sestertio) n(ummo) I][Li]bripende · Ti · [Antestatus est · [

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 131tatus est Turbinium sig(niferum) tur(mae)Proculi rell. ; 1

la tabula marmorea scoperta a Roma, fuori di porta Salaria, nel 1725, conosciuta come donatio Flavii Artemidori [FIRA iii2, n. 80 d), 241 s., risalente a età adrianea], ll. 7-17 : Ollaria n(umero) iiii, | cineraria n(umero) iiii intrantibus par | te laeua, quae sunt in monumento | T. Flaui Artemidori, quod est uia || Salaria in agro Volusi Basilidis | ientibus ab urbe parte sinistra, do | nationis causa mancipio accepit | M. Herennius Agricola de T. Flauio | Artemidoro (sestertio) n(ummo) i, libripende M. || Herennio Iusto, antestatus est Ti. | Iulium Erotem rell. ;2 la donatio Flavii Syntrophi (FIRA iii2, n. 94, 300 s., databile intorno al ii-iii sec. d.C.), ll. 20-22 : ...Tum hortulos cum aedificio e[t uineis maceria clusis, ita ut] || empti sunt, et quae postea iis ac-cesserunt, mancipio accepit T. Flauius Aitha[les de T. Flauio Syntropho (sestertio) n(ummo) i], | libripende Ti. Claudio Phileto, antestatus est T. Flauium Theopom[pum rell.3

A questi possono, inoltre, aggiungersi quei testi in cui il perfetto antestatus est è riportato in forma abbreviata (con le lettere ant) e potrebbe, quindi, in linea ipotetica, essere sciolto diversamente. Tuttavia, si evince chiaramente che esso ha per soggetto (al caso nominativo) il nome del mancipio accipiens e regge il caso accusativo, per cui può assimilarsi ai casi precedenti. Ci riferiamo, segnatamente, al testamento librale di Marco Sempronio Prisco (Migliardi Zingale, I testamenti romani 3, cit., 23, P. Berol. Inv. 7124, redatto il 23 marzo del 131 d.C.), col. i, l. 30 s.- col. ii, l. 1 s. :Col. i f(amiliam) · p(ecuniam)q(ue) t(estamenti) ·

f(aciendi) · c(ausa) · e(mit) f(iduciarius)M(arcus) Lucretius

Col. iiClemens (sestertio) n(ummo) (uno) lib(ripende) · M(arco) · Longino Longo[...] · ante[s]t(atus)4 · C(aium) · Longinum Priscum rell. ;5

1 Com’è noto, si tratta dell’unico originale di testamento librale pervenutoci pressoché integro. È un polittico, formato da cinque tavolette lignee. Pur essendo in lingua latina, contiene la sottoscrizione greca del testatore, e alcuni dei nomi dei testimoni sono anch’essi in lingua greca : il polittico è stato, infatti, confezionato ad Alessandria d’Egitto. Tra le altre edizioni che riferiscono tale documento testamentario si veda anche quella curata da V. Giuffrè, Documenti testamentari romani, Milano 1974, 21 s. La letteratura sul testo è amplissima. Tra i tanti, rimandiamo almeno a V. Arangio-Ruiz, Il testamento di Antonio Silvano e il Senatoconsulto di Nerone, in Aa. Vv., Studi alla memoria di E. Albertario, i, Milano 1953, 201 ss. ; M. Amelotti, Le forme classiche di testamento, i. Lezioni di diritto romano raccolte da Remo Martini, Torino 1966, 253 s. ; G. Scherillo, Corso di diritto romano. Il testamento, i, Milano 1966, 58 ss.

2 Sulla tavola marmorea in questione si veda anche CIL vi, p. ii, 10241.7-17. Tale documento è riferito in FIRA, iii2 sotto il cap. iv, n. 80 (De monumentis aedificandis uel uendendis uel donandis et ad quas personas iura sepulcrorum pertineant). In altre edizioni di fonti la tavola è conosciuta come donatio Flavii Artemidori. Così in E. Spangenberg, Juris romani tabulae negotiorum sollemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites, Lipsae 1822, 153 ss. ; C.G. Bruns, Fontes iuris romani antiqui, editio tertia auctior emendatior, Tubin-gae 1876, 181 e P.F. Girard, Textes de droit romain, sixième édition entièrement revue et argumentée par F. Senn, Paris 1937, 829 s. Si veda, poi, ai fini della nostra indagine, la traduzione del testo proposta da Thibeaud, De la mancipation, cit., 86 : « Heremius Agricola a reçu des Ollaria de Flavius Artemidorus...Il a pris à temoin Julius Eros », nonché le considerazioni svolte da Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 23 s.

3 Per il testo rimandiamo anche a CIL vi, p. ii, 10239.20-22. Sulla donatio Flavii Syntrophi v., precipuamen-te, Huschke, T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis, cit., passim. Si veda, inoltre, la traduzione del testo proposta da Thibeaud, De la mancipation, cit., 86, con la quale sostanzialmente concordiamo : « Flavius Aithales a reçu de Flavius Syntrophus les jardins en mancipation pour un sesterce, Claudius Philetus étant libripens. Il a pris à témoin Flavius Theopompus ».

4 A nostro avviso, come precisato nel testo, in luogo di antestatus ricorrerebbe antestatus est in forma abbreviata, dato che tale verbo regge chiaramente il nome del testimone al caso accusativo ‘C(aium) Lon-ginum Priscum’.

5 Il documento in questione è un verbale di apertura di testamento librale. In argomento v., tra i tanti,

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a un formulario di testamento librale (Ead., op.cit., 16, P. Hamb. I 72, probabilmente databile alla seconda metà del II sec. d.C.), col. ii, ll. 18-20 :Fam(iliam) pec[uni]a[mq]ue testam(enti) · f(aciendi) <c(ausa)> e(mit) · quis · (sestertio) I [lib[rip(endis)] l[o(co) qui]sant(estatus est · qu[e]m rell.1

e all’unico atto superstite di emancipatio, riferito in FIRA iii2, n. 14, 32, P. Lips. Inv. 136, risalente al iii sec. d.C., ll. 9-10 : (Ia manus) Aur(elius) – – Sarapio]nis Aureliam Sarapiada filiam suam m[ancipatam sibi accepit eodem | pretio ( ?), lib(ripendis) (IIa manus) Aur(elii) Theonis] Maxi-mi, ant(estatus) Aur(elium) Theoninum rell.2

Allo stesso modo, comprova quanto finora si è sostenuto sul frequente uso della forma verbale del verbo antestor, a preferenza di un suo impiego in funzione sostan-tivale, la cd. mancipatio Pompeiana, ove nella clausola mancipatoria è leggibile solo il nome del mancipio accipiens (una donna : Dicidia Margaris) e il verbo (an)testata est (chiaramente al femminile, essendo appunto il mancipio accipiens, Dicidia Margaris, soggetto del verbo antestata est), ma è lacunosa la parte ove è indicato il complemen-to oggetto retto dal verbo :

mancipatio Pompeiana (FIRA iii2, n. 91, 292), p. ii, ll. 1-10 : Poppaea Prisci liberta Note iurauit pueros Simplicem | et Petrinum, siue ea mancipia alis nominib[us] | sunt, sua esse seque possidere, neque ea mancipia [...] | ali ulli obligata esse neque sibi cum ul<l>o com[munia] | esse, eaque mancipia singula sestertis nu[mmis sin] || gulis Dicidia Margaris emit ob seste[rtios n(ummos) ∞ LD et] | mancipio accepit de Popp<a>ea Prisc[i liberta Note], | tutore auctore D. Caprasio A[mpliato], | libripende in si[ngu]la P. C[– – – – – –, an] testata est in singula [– – – –.3

Come si è ricordato, molti studiosi, muovendo dalla circostanza che solo il cd. an-testatus viene chiamato come testimone, mentre gli altri quattro, pur avendo sotto-scritto e sigillato il testamento, non sono menzionati nella clausola mancipatoria, hanno congetturato che questi fosse, in effetti, il primo dei testimoni o, secondo altra parte della letteratura, il capo di essi.4 Ma ciò non si deduce affatto dai documenti del-la pratica ove ricorre il perfetto antestatus est, tanto più che non può ragionevolmente postularsi, come si è argomentato al paragrafo precedente, un significato originario

L. Migliardi Zingale, Note a nuovi documenti testamentari romani, estr. da ∆Anagevnnhsi~, A Papyrological Journal 2 (1982), 112 nt. 9. Sulla restituzione del testo si vedano, principalmente, Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, cit., 259-262 e Giuffrè, Documenti testamentari, cit., 27 s. In lettera-tura ha dedicato, inoltre, un contributo specifico al documento testamentario in questione Castelli, Un testamento, cit., 221 ss.

1 Sul formulario in questione rimandiamo anche a Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, cit., 266 s. e Giuffrè, Documenti testamentari, cit., 39 s.

2 Nel testo è leggibile nitidamente solo parte del nome del soggetto che è chiamato come testimone, ma si evince comunque con una certa chiarezza che esso ricorre al caso accusativo. Sul documento si vedano, specificamente, Mitteis, P. Lips. Inv. No. 136. Lateinische Emanzipationsurkunde, cit., 12 ss. e Arangio-Ruiz, Sul P. Lips. Inv. n. 136, cit., 159 ss.

3 Sul testo in questione si veda anche CIL iv, suppl. p. i, 155. Per la letteratura più antica sulla mancipatio Pompeiana, rimandiamo a quella riferita in FIRA iii2, 291 s. Tra gli studiosi più recenti, diversi riferimenti al documento possono rinvenirsi in B. Noordraven, Die Fiduzia im römischen Recht, Amsterdam 1999 e J.-Ph. Dunand, Le transfert fiduciaire : « donner pour reprendre ». Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, Bâle-Genève-Munich 2000.

4 Su tale opinione si veda la letteratura riferita supra, § 3 e ivi p. 112 nt. 1.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 133di antestor nel senso di ante-testor o comunque un suo impiego con tale accezione nei testi più risalenti in cui si rinviene il verbo in questione (si pensi, fra tutti, al precetto decemvirale di xii Tab. 1.1).

È opinione diffusa che nella cd. clausola mancipatoria venissero semplicemente sintetizzate le formalità rituali della mancipatio, né, tra l’altro, sappiamo se da una certa epoca esse avvenissero realmente o piuttosto si dessero semplicemente per av-venute nel documento scritto.1 Ci sembra ragionevole ipotizzare, quindi, che, anzi-ché tutti e cinque i testimoni, in tale clausola ne venisse indicato solo uno, in luogo dei cinque.2 Ciò avveniva solo per esigenze di semplificazione del rituale, che per altri versi sono ben dimostrate riguardo alle altre parti che compongono la clausola mancipatoria e che, com’è noto, rispecchiano solo sinteticamente i formulari dei ri-spettivi atti librali.3 In origine, sicuramente il rito richiedeva che tutti e cinque i testi-moni fossero chiamati a intervenire, ossia, con linguaggio tecnico, che essi dovessero essere rogati o adhibiti dalle parti.4

1 L’avvenuto compimento della mancipatio era riferito nei documenti della prassi attraverso la men-zione della finalità dell’atto (formulata, nei testamenti librali, con le parole testamenti faciendi causa ; nelle mancipationes a scopo di fiducia, talora, con l’espressione fidi fiduciae causa ; nelle mancipationes a scopo di donazione, ad esempio, con i termini donationis mancipationisque causa o, soltanto, donationis causa) e il riferimento all’acquisto della res mancipi da parte del mancipio accipiens (o della familia pecuniaque, nel caso di testamenti librali) con l’impiego del verbo emo (o dell’endiadi emo mancipioque accipio, o solo delle parole mancipio accipio). È noto, poi, che nei testamenti librali la mancipatio era compiuta sestertio nummo uno, alla stessa stregua delle mancipationes donationis e fiduciae causa, circostanza che accomunava ormai tutti gli atti librali in età classica (non a caso definiti dai giuristi come imaginarii), in quanto ormai in essi la pesatura era comunque simbolica. Tuttavia, si noti che, ad esempio, il testamento librale e la mancipatio donationis causa erano atti a titolo gratuito, per cui per essi si può ipotizzare che la pesatura dell’aes sia stata simbolica, già in un tempo in cui non era stata ancora introdotta a Roma la moneta coniata. In tal senso v., per tutti, Albanese, Gli atti negoziali, cit., spec. 36.

Sulla clausola mancipatoria contenuta nei documenti della pratica, e in particolare nei testamenti librali, rimandiamo, senza alcuna pretesa di completezza, a Amelotti, Le forme classiche di testamento, i, cit., spec. 78, 215 ss. (v. anche Id., Il testamento romano attraverso la prassi documentale, cit., spec. 165 ss. ; Id., Il testamento romano, che citiamo da Scritti giuridici M. Amelotti, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 408 ; Id., L’evoluzione del testamento romano classico attraverso la documentazione, in ispecie papirologica, ora in Scritti giu-ridici M. Amelotti, cit., spec. 424 ss. ; Id., Il testamento romano classico alla luce di nuovi documenti, ora in Scritti giuridici M. Amelotti, cit., 430 ; Id., Prassi testamentaria e diritto romano, ora in Scritti giuridici M. Amelotti, cit., 439) ; Scherillo, Corso di diritto romano. Il testamento, i, cit., spec. 67 ; Migliardi Zingale, Note a nuovi do-cumenti testamentari, cit., 109 ss. ; Ead., Dal testamento ellenistico al testamento romano nella prassi documentale egiziana : cesura o continuità ?, in Aa. Vv., Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsge-schichte (Korfu, 1.-5. September 1995), herausgegeben von G. Thür und J. Vélissaropoulos-Karakostas, Köln-Weimar-Wien 1997, 310 ; L. Monaco, Hereditas e mulieres, Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica, Napoli 2000, 172. Sulle clausole contenute, in particolare, nelle mancipationes di età classica emptionis causae factae, donationis causae factae, fiduciae causae factae e sull’unico atto superstite di emancipatio v., in particolare, V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano2, i, Napoli 1954, rist. Na-poli 1961, 182 ss., spec. 186 ss.

2 In tal senso si veda, già nella letteratura più antica, Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., spec. 20 ss. : « antestatus quodammodo vicarius omnium testium est, quum longum esset, omnium eorum nomina inscribere », col quale, tuttavia, non concordiamo nella parte in cui, se interpretiamo correttamen-te, egli ipotizza che l’antestatus avesse, a sua volta, la funzione di convocare i restanti quattro testimoni. In argomento v. anche Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., spec. 62, su cui v. supra, p. 115 nt. 7.

3 Si veda quanto già rilevato supra, p. 133 nt. 1, con letteratura.4 Basti leggere, in proposito, specie riguardo ai testamenta per aes et libram D. 28.1.21 pr. (Ulp. 2 ad Sab.) :

Heredes palam ita, ut exaudiri possunt, nuncupandi sint : licebit ergo testanti vel nuncupare heredes vel scribere : sed si nuncupat, palam debet. quid est palam ? non utique in publicum, sed ut exaudiri possit : exaudiri autem non ab omnibus, sed a testibus : et si plures fuerint testes adhibiti, sufficit sollemnem numerum exaudire, e D. 28.1.21.2 (Ulp.

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francesca terranova134Verosimilmente, quindi, nessuno dei cinque testimoni avrebbe potuto rivestire una

posizione di preferenza rispetto agli altri, e ciò, non tanto perché essi avrebbero potuto rappresentare, secondo un’antica ipotesi, le cinque classi dell’ordinamento centuriato,1 quanto perché, dovendo essere scelti dal mancipio dans e dal mancipio accipiens per par-tecipare all’atto ed eventualmente ‘rafforzare’ la posizione di una delle parti in sede di giudizio, era opportuno che essi fossero posti tutti sullo stesso piano.2 La prevalenza di un testimone sugli altri, anche solo ipotizzando che uno di essi avesse poteri di direzio-ne e di coordinamento, avrebbe automaticamente sancito una disuguaglianza anche tra le parti dell’atto, dato che i testes intervenivano proprio in loro favore per assisterli e perfezionare con la loro presenza la struttura dell’atto librale stesso.3

Inoltre, l’esigenza che tutti e cinque i testimoni dovessero essere ‘adhibiti’ si evince, in particolare, anche dagli stessi documenti testamentari, ove ricorre il verbo rogo in riferimento a ciascuno di essi. Si veda, ad esempio,

il testamento librale di Marco Sempronio Prisco (Migliardi Zingale, I testamenti romani 3, cit., 24, P. Berol. Inv. 7124), col. II, ll 16-19 :

.....ig [C(aius)] Iulius Sat...... uet(eranus) rog(atus)C(aius) Ualerius [.]..... uet(eranus) r[o]g(atus)C(aius) : Iulius S[a]tu[r]ninus uet[eranus] rog(atus)C(aius) : Domitius Clemens uet(eranus) rog(atus).4

2 ad Sab.) : In testamentis, in quibus testes rogati adesse debent, ut testamentum fiat, alterius rei causa forte rogatos ad testandum non esse idoneos placet. quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint rogati vel collecti, si tamen ante testimonium certiorentur ad testamentum se adhibitos, posse eos testimonium suum recte perhibere.

In argomento rimandiamo anche a D. 28.1.27 (Cels. 15 dig.) ; CI. 6.23.21 pr. ; Nov. Theod. 16.2. Si vedano, inol-tre, anche Gai 1.113 ; 1.119 ; 2.104 ; Boeth., In Cic. Top., 5.28 ; Prisc., Inst., 2.282.8-9 (Keil) citate anche supra, p. 123 nt. 1, cui adde anche Gai 3.174. Nella letteratura più antica, v. in proposito Trekell, Tractatio de origine atque pro-gressu testamenti factionis, cit., spec. 93 : « Debebant ergo testes omnino aut specialiter ad hunc actum (n.d.a. mancipatio) rogari et conuocari, aut, si ob aliam causam essent collecti, necesse saltem erat, ut instrueren-tur antea, ad quodnam negotium essent adhibendi, et rogarentur, ut ei tanquam testes interesse velint ».

1 Su tale opinione, su cui, specie la letteratura più antica, si è a lungo interrogata rimandiamo, tra i tanti, a Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 94 ss., e alle ulteriori segnalazioni bi-bliografiche riferite da Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer, cit., 234 nt. 1, cui adde U. Coli, Il testamento nella legge delle xii Tavole, in IVRA vii (1956), 45. Nella letteratura più recente, v. Guarino, Diritto privato romano12, cit., 360 (22.3). Com’è noto, del resto, in Gai 2.104 il testatore si rivolgeva ai cinque testi-moni con l’appellativo di Quirites, o meglio in origine quirites (itaqve vos Qvirites, testimonivm mihi perhibetote ; v. anche Tit. Ulp. 20.9 ; in Isid., Etym., 5.24.12 si legge invece ‘cives Romani’), ove evidente è il collegamento ai quirites dei comitia centuriata. V., infatti, anche la rogatio conclusiva che il pontefice massi-mo richiedeva ai comizi a conclusione del rito dell’adrogatio riferita in Gell. 5.19.9 (Hertz, I) : Haec ita uti dixi, ita uos Quirites rogo. Sulla questione si rimanda, nella letteratura più recente, a B. Albanese, Osservazioni su xii Tab. 5,3 (Uti legassit..., ita ius esto), in AUPA 45.1 (1998), 60 nt. 40 (ora in Scritti giuridici, iii, a cura di G. Falcone, Torino 2006, 532 nt. 40), con ulteriori riferimenti bibliografici ; Id., Brevi Studi di diritto romano (iii), vi. Sul formulario della ‘mancipatio familiae’ in Gai 2.104, in AUPA 47 (2002), 76 (ora in Scritti giuridici, iv, a cura di G. Falcone, Torino 2006, 944 ; su cui v. anche S. Pietrini, Deducto usu fructu, Una nuova ipotesi sull’origine dell’usufrutto, Milano 2008, 73 nt. 145) ; P. Arces, Riflessioni sulla norma « uti legassit » (Tab. V.3), in RDR iv (2004), 21 e ivi nt. 165.

2 Ciò non esclude, come sostiene Arangio-Ruiz, A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 201 nt. 2, che si scegliesse, per essere menzionato nella clausola mancipatoria « il più autorevole dei testimoni », ossia, seguendo la nostra ipotesi ricostruttiva, colui che meglio avrebbe rappresentato i cinque testes.

3 Quanto rilevato è, del resto, coerente col significato originario del termine ‘prova’, che consente di comprendere le ragioni per cui agli inizi dell’esperienza giuridica romana non vi era distinzione tra testi-moni cd. ‘giudiziali’ e ‘strumentali’. Sulla questione ci permettiamo di rinviare alle nostre Osservazioni su Gai 2.108, cit., 300 s., e ivi ntt. 42-44, con letteratura.

4 La menzione della rogatio dei testes « doveva essere di stile, se noi la ritroviamo in numerosi testamenti

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 135

A quanto detto si aggiunga che in letteratura, secondo noi, non si è finora a suffi-cienza riflettuto su una circostanza singolare : ossia sul fatto che il riferimento alla chiamata dei testimoni compare in tutti i documenti della prassi che tramandano testamenti librali, mentre non ricorre in alcun documento attestante mancipationes venditionis causa.1

A nostro avviso, tale particolarità può spiegarsi proprio alla luce della circostanza che nel testamento librale è più forte l’esigenza che i testimoni siano esplicitamente chiamati a partecipare all’atto. Il testamentum per aes et libram è, infatti, un atto com-plesso per il cui perfezionamento non basta che si compiano la mancipatio familiae e la cd. nuncupatio testamenti, ma è necessario anche un intervento iure dei testimoni, intervento che inerisce strutturalmente a entrambe le parti di cui consta il negotium nel suo complesso. Non a caso nelle opere dei giuristi, e in modo particolare nelle Istituzioni gaiane e nei Tituli ex corpore Ulpiani, ampio spazio è dedicato alla trattazio-ne dei casi in cui un soggetto non può ritualmente (e quindi validamente) rivestire la funzione di testis in un testamento librale.2

Quanto appena rilevato, illumina di nuova luce anche il passo poc’anzi esaminato tratto dalle Institutiones grammaticae di Prisciano [Prisc., Inst., 2.382.1-3 (Keil) : ...inpu-bes libripens esse non potest neque antestari rell.], ove il verbo antestor ha, a parer nostro, valore assai simile a quello che nelle fonti classiche avrebbero assunto, successiva-mente, i verbi tecnici adhibeo, rogo, perhibeo : 3 indicare, cioè, che la presenza dei testi-moni all’atto librale (e, in modo particolare, ai testamenta per aes et libram) dovesse es-sere ‘richiesta’4 e, conseguenzialmente, che la loro partecipazione non potesse essere

di epoca assai più tarda ». Così Castelli, Un testamento, cit., 235 e ivi nt. 2, con documenti ivi riferiti, tra cui v., ad esempio, quelli riportati da Spangenberg, Juris romani tabulae negotiorum sollemnium, cit., 78 s. (testamentum S. Gregorii Nazianzeni, 389 d.C.) ; 121 (testamentum Aredii et Pelagiae, 571 d.C.) ; 127 s. (testamentum sollemne Mannanis, 572 d.C.).

1 Il riferimento alla chiamata dei testimoni nella clausola mancipatoria ricorre inoltre, come visto, solo in tre delle quattro mancipationes donationis causa pervenuteci e nei due documenti attestanti mancipationes fiduciae causa, nonché nell’unico atto superstite di emancipatio. Un cenno incidentale sull’assenza del cd. an-testatus nelle mancipationes venditionis causa si riviene, in sede di trattazione di alcuni documenti longobardi piacentini riguardanti formulari di vendita e donazione, in G. Segrè, Miscellanea. 1. Sui formulari di vendita e mancipatio, di permuta e donazione nei documenti longobardi piacentini, in Id., Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica. Scritti di diritto romano, a cura di N. Scapini, Torino 1974, 586.

2 V. Gai 2.105-108 ; Tit. Ulp. 20.3-8 ; I. 2.10.5-11 e PT. 2.10.5-11. Rimandiamo, sul punto, a quanto da noi in precedenza rilevato in Sulla natura ‘testamentaria’, cit., 317 ss., e ivi anche nt. 39, 330 ss.

3 Sul punto, riguardo al verbo rogo, si veda ad esempio Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 162 e ivi nt. 5 : « Und zwar antestare, später antestari ist das Rogiren Jemandes als Zeugen, daher antestatio die Aufforderung ist, das Zeugniss zu übernehmen ... Die spätere Zeit sagte dafür rogare », la cui tesi, tuttavia, riguardo ad altre questioni non ci sembra condivisibile. Cfr., a riguardo, Masi Doria, Aurem vellere, cit., 334 e ivi nt. 67. In argomento si vedano, inoltre, Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., 166 : « verum Priscianus jam monuit, to; antestari ibi passiva significatione occurrere, & tantundem valere, quod testis adhiberi ... in testimonium adhiberi » e Cleemannus, De origine antestationis et testamenti per aes et libram, cit., xix, che acco-sta i verbi antestari e rogare, sostenendo che « Scilicet quum testamenta adhuc in comitiis conderuntur, haec familiae mancipatio sine antestato fieri non potuit, ob populi rogationem a persona publica faciundam. Eadem ratio aderat in caeteris ciuilibus negotiis, quae non nisi populi auctoritate peragi poterant. Sic fere personam antestati sustinuit, qui pronunciauit formulam in arrogatione vsitatam, quam habet Gellivs lib. 5 c.19 ».

4 Oltre alle fonti indicate supra, p. 123 nt. 1, si vedano anche, per quanto concerne in special modo i testa-menta per aes et libram, quelle riportate a p. 133 s. nt. 4.

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francesca terranova136accidentale o involontaria, ma dovesse tradursi in una presenza all’atto consapevole e informata.1

Le considerazioni appena svolte spiegano, quindi, la necessarietà di un riferimento alla chiamata dei testimoni nel rispettivo documento, riferimento che non poteva non essere formulato in termini sintetici – come avviene anche per i verba che ricor-rono nel formulario della cd. mancipatio familiae, rispecchiati solo sommariamente nella rispettiva clausola del testamento scritto – e, dunque, facendo riferimento a un solo testimone, in luogo dei cinque, che solitamente sarebbero stati adhibiti nell’atto librale.2

Tutto ciò ci porta, quindi, – sebbene con ulteriori considerazioni e tenendo conto dell’esame delle altre fonti in cui ricorre il verbo antestor – ad accogliere la conclusio-ne, già da altri proposta,3 che, in età classica, non esisteva in effetti alcun antestatus, inteso come personaggio autonomo che prendeva parte agli atti per aes et libram, come del resto, in età repubblicana, nessun antestatus partecipava all’in ius vocatio.

A tale tesi, come già anticipato, sembrerebbe tuttavia opporsi fondamentalmente un rilievo : ossia la presenza nella donatio Statiae Irenes e nell’Epitome Gai di uno speci-fico impiego del sostantivo antestatus in luogo del verbo antestatus est.

In primo luogo, esaminiamo, sul punto, nella parte che rileva ai fini della nostra indagine, la

donatio Statiae Irenes (FIRA iii2, n. 95, 302, 252 d.C.), ll. 1-12 : Monumentum quot est uia triumphale | inter miliarium secundum et tertium | euntibus ab urbe parte laeua, in cliuo | Cinnae, et est in agro Aureli Primiani | fictoris pontificum c(larissimorum) u(irorum) et appella||tur Terentianorum, iuxta monumentum | Claudi quondam Proculi et si qui ali atfine|s sunt et qua quemque tangit et populum, | Statia Irene <i>us liberorum habens M. Licinio | Timotheo donationis mancipationisque cau||sa (sestertio) n(ummo) I mancipio dedit libripende Claudio | Datiuo antetestato4 Cornelio Victore rell.5

1 Rimandiamo, in proposito, alla bibliografia riferita nelle nostre Osservazioni su Gai 2.108, cit., 283 nt. 1, cui adde anche Sulla natura ‘testamentaria’, cit., 330 ss., con altra letteratura ivi riportata nelle note.

2 Si noti, tuttavia, che in alcuni luoghi delle fonti si riferisce, testualmente, che i testes adhibiti negli atti librali devono essere almeno cinque : non minus quam quinque. Così, ad esempio, in Gai 1.113 ; 1.119 ; 3.174 ; Boeth., In Cic. Top., 5.28 ; Prisc., Inst., 2.282.8-9 (Keil). In argomento v. anche supra, p. 134 nt. 1.

3 Ci riferiamo, particolarmente, all’opinione espressa da Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 185 ss., supra da noi riferita, a conclusione del § 3, ma già in parte anticipata, nella letteratura più antica, da altri studiosi. Tra cui si vedano, precipuamente, Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., spec. 165 ss. : « Existimo, Cajum & Ulpianum non potuisse antestati, tanquam a quinque testibus & libripende diversi, mentionem facere, quum eorum aetate fuerit incognitus » e Verloren, De rebus mancipi et nec mancipi, cit., spec. 62.

4 In FIRA iii2, n. 95, 302 è accolta, tuttavia, l’emendazione in ‘antestato’. Infatti, alcuni studiosi scorgono nella tabula in questione il termine antestestato, il quale viene quindi corretto in antestato sulla base del convincimento che, nella lapide, vi fosse un errore di ripetizione delle lettere tes. Cfr. CIL vi, p. ii, 10247.12. Tuttavia, altra parte della letteratura, in luogo di antestestato (secondo un’altra restituzione, piuttosto inve-rosimile : antestespato), legge nella tabula antetestato. V. l’apparato critico in nota a CIL vi, p. ii, 10247.12, p. 1363. In proposito, nella letteratura più antica, si veda anche Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., 223 s. Tra i primi studiosi che hanno accolto la lettura ‘antestestato’ vi è I. Gutherius, De iure manium, de ritu, more, et legibus prisci funeris libri iii, Parisiis 1615, 421. Quanto all’altra restituzione (antetestato) si veda, nella letteratura più antica, ad esempio, S. Maffei, Istoria diplomatica che serve d’introduzione all’arte critica in tal materia, Mantova 1727, 43.

5 Sulla donatio Statiae Irenes rimandiamo alla letteratura più antica riferita in FIRA iii2, 301 s. e, in parti-colare, a Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., 207 ss. e Arangio-Ruiz, A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 199 ss.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 137

Com’è noto, si è proposto di correggere antetestato (o, secondo alcuni, antestestato) in antestato, emendazione che è stata per lo più accolta dalla maggior parte degli editori.1 Tra gli studiosi, prende le distanze da tale proposta di restituzione partico-larmente Bonfante, il quale, rilevando che la donatio Statiae Irenes è « un più tardo documento completo di mancipazione dell’anno 352 d.C. »2 (ma in verità, è del 252 d.C.), sembrerebbe suggerire una modifica in antestata est, ossia considerando Statia Irene come soggetto del verbo antestata est, sulla falsariga della mancipatio Pompeiana (ove il mancipio accipiens, come visto, era una donna : Dicidia Margaris).3

A parer nostro, bisogna in particolar modo prestare, ancora una volta, attenzione al senso che il verbo antestor ha nel testo in questione. Anzitutto, nel documento ap-pena riportato, secondo noi, non ricorre il sostantivo antestatus, bensì il verbo antestor (o meglio, probabilmente, antetestor), in forma di ablativo assoluto (come il prece-dente libripende Claudio), impiegato come participio con valore sostantivale : ‘essendo stato assunto per primo come testimone Cornelio Vittore’.4

Si tratta, sostanzialmente, di un impiego di antestor con valore mediale, e non ‘depo-nente’.5 Questo conferma, ulteriormente, quanto già in precedenza rilevato, ossia che, in effetti, il verbo andrebbe più opportunamente annoverato tra quelli cd. ‘comuni’.

A nostro avviso, inoltre, non è opportuno né emendare il termine in antestata est, né proporre la restituzione del participio sostantivale antestato, in luogo di antetestato.

Riguardo alla non opportunità della prima modifica, si noti che la clausola man-cipatoria contenuta nella donatio Statiae Irenes è diversamente congegnata rispetto a quella riferita nella mancipatio Pompeiana. In quest’ultima infatti il soggetto del per-fetto antestata est è chiaramente colei che nell’atto riveste la funzione di mancipio accipiens [Dicidia Margaris emit ... mancipio accepit de Popp<a>ea ... tutore auctore D. Caprasio ... (an)testata est] ; nella donatio Statiae Irenes è, invece, colei che svolge il ruo-lo di mancipio dans-donante la quale, infatti, ‘donationis manciationisque cau||sa (se-stertio) n(ummo) I mancipio dedit libripende Claudio | Datiuo antetestato Cornelio Victore’.

Quanto alla proposta di emendazione, comunemente accolta in letteratura, essa non ci lascia, del tutto, persuasi. Pur essendo, infatti, nostra convinzione che il verbo antestor non derivi, etimologicamente, da ante-testor – circostanza che è confermata dal senso con cui esso ricorre nelle fonti letterarie, specie di età repubblicana – è verosimile ipotizzare che, nel tempo, il suo valore originario si sia perso. Non può escludersi, quindi, che nella donatio Statiae Irenes si adoperi il participio sostantivale antetestato, quasi a voler chiarire, rendendolo esplicito, quale fosse il significato di un verbo che, evidentemente, nella sua formulazione originaria (antestato) risultava, a quel tempo, di non chiara comprensione.6

1 Tra le edizioni di fonti, si vedano anche Spangenberg, Juris romani tabulae negotiorum sollemnium, cit., 155 s. ; Bruns, Fontes iuris romani antiqui3, cit., 181 s. e Girard-Senn, Textes de droit romain6, cit., 831. V., inol-tre, quanto già evidenziato supra, p. 136 nt. 4.

2 Cfr. Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 188.3 Così, se interpretiamo correttamente, Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 187 s. Sul punto v.

anche FIRA iii2, n. 95, 302 nt. 4.4 Si legga sul punto la traduzione fornita da Maffei, Istoria diplomatica, cit., 43 : « Antetestato vale assunto

in testimonio ». In argomento v. anche Thibeaud, De la mancipation, cit., 86. 5 Annovera tale attestazione tra le cd. passivations Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., 350.6 Anche accogliendo, poi, l’altra lettura proposta dagli studiosi, ossia antestestato, si può facilmente ipo-

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francesca terranova138In primo luogo, è nostra convinzione che all’evoluzione del valore di antestor abbia

contribuito il diffondersi, nel linguaggio tecnico, di altri verbi impiegati, se non con il medesimo significato di antestor, con un valore assai simile. Ci riferiamo all’uso nelle fonti giuridiche dei verbi rogo e adhibeo, utilizzati, come già rilevato, in riferimento alla necessità che i testimoni venissero chiamati a partecipare all’atto e che, quindi, la loro presenza fosse esplicitamente ‘richiesta’ dalle parti.

In secondo luogo, anche della stessa clausola mancipatoria sappiamo che, nel tem-po, si era perso il significato, dato che probabilmente le ritualità della mancipatio non venivano più, da una certa epoca, neanche espletate. I termini in essa contenuti si tramandavano, infatti, senza che se ne comprendesse bene il significato, e a volte, in ragione di ciò, erano anche fraintesi e mal riferiti. Numerosi esempi di storpiature possono agevolmente rinvenirsi in alcuni documenti testamentari in lingua greca. Si legga, ad esempio, in proposito il testamento librale di ignoto (Migliardi Zingale, I testamenti romani 3, cit., 51, BGU vii 1655, del 169 d.C.), col. iii, ll. 2-7 : ...ª Oijkeº - ⁄ teivªan crhvºmata ª . . . . . . . º . . ª. . . . º . . ª. º . . . ª . . . . . . . . º ⁄ ejªpºr⁄ivato Ma`rko~ ∆Iouvlio~ ª. . . . ºma. eia. ª . º . . . . ⁄ shstªeºrªtivºwn nouvmmwn ceilivwn. ⁄ ∆Eªprºivato ªPºouvplio~ Mhvoªuiºo~ JEraklianov~. ⁄ ∆Aªnºtemartuvrato Louvkio~ ∆Ignavtio~ Satornei`lo~.1

Le considerazioni appena svolte consentono anche di comprendere la ragione per cui il verbo antestatus est viene, in molti dei testamenti pervenutici in lingua greca, tradotto in ajntemartuvrato.2 L’equivoco è nato dalla mancata comprensione del si-gnificato in lingua latina del verbo antestor, accompagnato da un rilievo elementare, che saltava subito agli occhi : ossia, dalla circostanza che il testimone nominato nella clausola testamentaria era anche, quasi sempre,3 il primo che sottoscriveva e appone-

tizzare che il presunto errore di repetizione delle lettere tes (a parer nostro, della sola lettera s) sia stato originato, anche in questo caso, da una mancata comprensione del verbo antestor, il quale, del resto, è impiegato in pochi luoghi delle fonti (quelli, appunto, da noi esaminati ai §§ 4-5), e con accezione per lo più tecnica. In tal senso v., ad esempio, Flobert, Les Verbes déponents latins, cit., 76 nt. 2 : « antestor “appeler comme témoin” ; purement technique et très rare ».

1 Si noti che nella clausola mancipatoria, in luogo della comune espressione sestertiou noummou henos, si rinviene invece la locuzione sestertion noummon chilion. Inoltre, anziché il nome del libripens, compare il nome di un secondo familiae emptor. Su questi e altri curiosi errori rinvenibile in tale documento rimandia-mo, per tutti, a Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 52 s.

2 Si leggano, in proposito, insieme al testamento di ignoto (BGU vii 1655), sopra, nel testo, riportato, anche il testamento librale di Tiberio Claudio Alessandro, (Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 28, P. Oxy. xxxviii 2857, databile al 134 d.C.), ll. 27-30 : ...oijketeivan crhvmatav te diaqhvkh~ geªinºomevªnºh(~) ejprivato <vacat> shst(ert⁄ivw/) nouvmm(w/) aV ªzºugostatou`nto~ <vacat> ªajºntemartuvrato < vacat > ; il testamento librale di Caio Longino Castore (Ead., op. cit., 60, BGU i 326, risalente al 194 d.C.), col. ii, ll. 26-28 : ...Oijketivan crhvmatav tªeº th`~ diaqhvkh~ genomevnh~ ejprivato ∆Iouvlio~ Petrwniano;~ shstertivou nouvmmou ejnov~, zugostaªtou`ºnto~ Gai?ou Loukrhtivou Satorneivlou: ejpevgnoi. ∆Antemartuvrato Ma`rkon Semprwvnion ÔHrakliaªnovn: ejpevgnoi; il testamento librale di Aurelio Cheremone (Ead., op. cit., 92, P. Oxy. xxii 2348, re-datto nel 224 d.C.), col. ii, ll. 10-13 : ...Oijketeivan crhvmatav te th`~ diaqhvkh~ geinomevnh~ ejprivato Aujrhvlio~ Sarapivwn shstert(ivw/) n(ouvmmw/) ejniv, ejpevg(noi), zuªgºostatou`nto~ Aujrhvliou Qevwno~. ∆Antªeºmartuvrato Tibevrion Klauvdion Trªuvºfwna ktl.; un testamento librale di ignoto (Ead., op. cit., 126, P. NYU inv. ii 15, del 335 d.C.), l. 15 : Oijketivan crhvmatav tauvthº~ diaqhvkh~ geinomevnh~ ejprivato calkou` ajssarivou Aujr(hvlio~) ∆Artemivdwrªo~, zugostatou`nto~ tou` dei`no~. ∆Antemartuvrato to;n dei`naº ktl.

In un testamento librale di ignoto contenuto in P. Hamb. I 73 (Ead., op.cit., 66), in luogo di ajntemartuvrato, si legge ajntemartuvrhvqh. Lacunoso è, poi, un altro testamento librale di ignoto tramandatoci in P. Laur. i 4 (Ead., op.cit., 95 s.), ove nella clausola testamentaria non si rinviene il verbo ajntemartuvrato, ma, soltanto, il nome del soggetto chiamato come testimone al caso accusativo (Aujrhvlion Sarapivwna).

3 Ma sul punto v. infra, p. 139, quanto rilevato sulla donatio Flavii Syntrophi, e ivi nt. 2. Secondo alcuni

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 139va il suo sigillo al documento scritto. Da qui, facilmente, si poteva dedurre che fosse anche il primo chiamato a testimoniare. Lo stesso fraintendimento si rinviene nelle glossae nominum, in cui è lo stesso verbo antestor che viene riferito erroneamente :

Corp. glos. Lat., ii.567.6 (Goetz-Gundermann) : Antestator primus testium.1

Tutto ciò, però, come si è cercato sinora di dimostrare, non corrispondeva né all’eti-mologia di antestor, e soprattutto al significato con cui esso ricorre nelle fonti di età repubblicana (v, supra, § 4), né al suo impiego nella prassi, sia per le considerazioni già svolte sul valore della clausola mancipatoria (che aveva, appunto, la funzione di sintetizzare il formulario degli atti librali, e in ragione di ciò era opportuno che con-tenesse anche il riferimento alla necessaria presenza di testes idonei, specie se si trat-tava di testamenta per aes et libram), sia perché non sempre il testimone ivi nominato era anche il primo chiamato a sottoscrivere e sigillare il documento. Si legga, infatti, in proposito, la già citata clausola macipatoria contenuta nella

donatio Flavii Syntrophi (FIRA iii2, n. 94, 300 s.), ll. 20-22 : ...Tum hortulos cum aedificio e[t uineis maceria clusis, ita ut] || empti sunt, et quae postea iis accesserunt, mancipio accepit T. Flauius Aitha[les de T. Flauio Syntropho (sestertio) n(ummo) I], | libripende Ti. Claudio Phileto, ante-status est T. Flauium Theopom[pum rell.,

e si metta quest’ultima a confronto con i nomi dei testimoni posti a conclusione del suddetto atto di donazione, ove il soggetto chiamato a testimoniare nella clausola mancipatoria non è anche il primo testis che sottoscrive e appone il suo sigillo all’atto, bensì il quinto :

(FIRA iii2, n. 94, 301), ll. 25 ss. : ...Act(um) iii [– –]s M[art(ias) – – – cos.]. || M. Clodi Saturnini, A. Cascelli Doryphori, T. Flaui Pii, T. St. [– – – –, T. Flaui Theopompi], Ti. Claudi Phile[ti].2

studiosi, che l’antestatus fosse il primo dei testimoni si evincerebbe, in modo particolare, dal testamento in lingua greca di Caio Longino Castore, dove al momento dell’apertura figurano i nomi di quattro testi-moni, appellati come ‘OiJ loipoi; sfra(gistaiv)’ (v. Migliardi Zingale, I testamenti romani3, cit., 61, col. ii, l. 34 ; gli stessi termini ricorrono anche, ad esempio, nel testamento librale di Aurelio Cheremone, P. Oxy. xxii 2348, su cui Ead., op. cit., 92 s.). Tali termini sono comunemente tradotti con l’espressione ‘i rimanenti signatores’ (reliqui signatores). Così, tra i tanti, Mommsen, Aegyptisches Testament vom J. 189 n. Chr., cit., spec. 438 ; Arangio-Ruiz, in FIRA iii2, nella interpretatio testamenti, p. 149 ; di recente, Migliardi Zingale, op. cit., 63. Sulla questione si veda, inoltre, Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., 306 ss., che non considera l’antestatus alla stregua di uno dei signatores, bensì come un soggetto estraneo ai quinque testes, muovendo dalla constatazione che, nelle fonti, era richiesto l’intervento solo della maior pars dei testes/signatores in sede di apertura del testamento. Tuttavia, non ci pare che tale rilievo (del resto ampiamente riconosciuto in letteratura : v., in particolare, le considerazioni svolte da Migliardi Zingale, Note a nuovi documenti testamentari, cit., 118 s. e ivi nt. 21) possa indurre, automaticamente, a sostenere la tesi di Schupfer che, per altri versi, si fonda, nel silenzio delle fonti, su una ricostruzione congetturale dei compiti affidati al presunto antestatus (v. supra, § 3, p. 115).

1 Tra le glossae graeco-latinae, si legga anche Corp. glos. Lat., ii.309.31 (Goetz-Gundermann) : Epimar-turhth~ antestator. Su cui v. anche Thes. ling. Graec., iv, cit., s.v. ∆Epimarturhth;~, col. 1686. Sul verbo ejpimartuvromai, corrispondente come significato ai verbi latini obtestor, moneo, testificor, contestor, nonché all’espressione ‘testes appello’ si veda, in particolare, Leopold, Lexicon graeco-latinum manuale2, cit., 317. Si veda anche supra, quanto già evidenziato a proposito di altre glossae graeco-latinae, p. 121 nt. 2.

2 Sulla postposizione del nome dell’antestatus si veda, sebbene non fornisca una spiegazione a nostro avviso esaustiva, in particolare, Arangio-Ruiz, A proposito della « donatio Statiae Irenes », cit., 201 nt. 3, il quale si limita a rilevare che « Probabilmente non c’era a questo riguardo una regola fissa ». Si veda anche, in proposito, per il profilo che rileva ai fini della nostra ricerca, un protocollo di apertura redatto in greco nel 186 d.C. (BGU xiii 2244), per il quale rimandiamo alla proposta di interpretazione suggerita da Migliardi Zingale, Note a nuovi documenti testamentari, cit., spec. 119.

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Quanto emerge dalle fonti, ci induce, in via del tutto ipotetica, a non escludere (e in ciò diversamente da Bonfante) che la figura dell’antestatus – ma, in effetti, è forse più opportuno dire dell’antetestatus, inteso con valore mediale – sarebbe in effetti potuta esistere, ma solo nella prassi dei documenti testamentari di età classica avan-zata (come la donatio Statiae Irenes), dove vi è un impiego del participio con funzione sostantivale (antetestato Cornelio Victore ‘essendo stato chiamato per primo come te-stimone Cornelio Vittore’), ma non ancora, comunque, un vero e proprio sostantivo (come si rinviene nel passo dello pseudo Acrone ove il termine ricorre come sinoni-mo di testis).

Con il participio sostantivato in questione ci si riferiva quindi, a parer nostro, a un soggetto ‘terzo’ che veniva indicato nella clausola mancipatoria per simboleggiare che l’intervento di tutti i testes (non solo del primo tra essi) doveva essere esplicita-mente richiesto, e che tra i testimoni, proprio per questa ragione, per primo (ossia, prima degli altri, ma non in posizione di preminenza rispetto agli altri)1 aveva pro-babilmente sigillato e sottoscritto l’atto. Non si tratterebbe, quindi, di un testimone privilegiato o di un ‘Vormann der Zeugen’.

In sostanza, si può ipotizzare che, persosi il valore originario del verbo, questo sia stato desunto dal fatto che c’era un testis che compariva sia nella clausola mancipa-toria, sia nella parte conclusiva del documento prima degli altri quattro testimoni. Qualcosa di simile si è verificato anche per la spiegazione del verbo antestor presente nella nona satira oraziana del primo libro, che Porfirione e lo pseudo Acrone inter-pretano alla luce del racconto oraziano stesso e della sequenza contenuta nel verset-to decemvirale di xii Tab. 1.1 (‘ni it antestamino ; igitur em capito’), equivocandone la portata originaria.

Tale mutato valore di antestor è, del resto, confermato anche da quei documenti testamentari di lingua greca, dove più facilmente si poteva incorrere in equivoci e fraintendimenti dei verbi latini. Si noti, tuttavia, che nei testi greci in questione si è mantenuto, prevalentemente, il verbo in luogo del participio con valore sostantivale : ajntemartuvrato, ‘ha chiamato per primo come testimone’.

Ciò avvalora, quindi, ulteriormente l’ipotesi che non si è prodotto un fenomeno di sostantivazione del verbo antestor, se non a partire da una certa epoca. Infatti, il personaggio dell’antestatus non esiste in età classica, né tanto meno in età repub-blicana, né in riferimento agli atti librali né all’istituto dell’in ius vocatio. In quanto non esiste, d’altra parte, in queste epoche, un impiego del sostantivo (o anche del participio con valore sostantivale) antestatus. E ciò spiegherebbe il silenzio delle fonti giurisprudenziali, tra cui le Istituzioni gaiane, riguardo alla partecipazione all’atto di un personaggio così denominato.

Senonché, come poc’anzi rilevato, un altro testo si opporrebbe alla tesi secondo cui non può postularsi l’esistenza di un soggetto chiamato antestatus, avente un ruolo a sé stante all’interno degli atti librali. Ci riferiamo, segnatamente, al testo da cui ha preso le mosse la nostra ricerca : Epit. Gai. 1.6.4.

Si tratterebbe, quindi, dell’unico caso, attestato nell’esperienza giuridica romana,

1 In tal senso, limitatamente a questo punto, si veda anche Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 21 : « Ante-testari ... est „ante alios“ in testimonium vocare, nam hoc ipsum iam verbo „testari“ expri-mitur ».

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 141di un impiego di antestatus come vero e proprio sostantivo, insieme al brano dello pseudo Acrone, dove il termine ricorre come sinonimo di testis.1

Riportiamo ancora una volta la fonte :

Epit. Gai. 1.6.4 : Quae tamen emancipatio solebat ante praesidem fieri ; modo ante curiam facienda est, ubi quinque testes ciues Romani in praesenti erunt, et pro illo, qui libripens appellatur, id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur, alii duo, ut septem testium numerus impleatur rell.

A nostro avviso, è ragionevole tradurre il brano nel seguente modo : “...La quale emancipatio, tuttavia, [un tempo] soleva compiersi dinanzi al praeses ; ora [invece] deve farsi dinanzi alla curia, ove saranno presenti cinque testimoni cittadini romani, e in luogo di quello, che è chiamato libripens, ossia che tiene la bilancia, [e di quello] che è chiamato antestatus, [vi parteciperanno] altri due soggetti, affinché si raggiun-ga il numero di sette testimoni”. La traduzione in questione comporta chiaramente alcune integrazioni : la più evidente è proprio la ripetizione dei termini pro illo prima dell’inciso qui antestatus appellatur.2

Molteplici sono gli elementi che, a nostro modo di vedere, portano a sostenere o che il brano contenga informazioni distorte e imprecise3 o che, nella sua tradizione, qualcosa sia stato modificato o sia caduto. Entrambe le ipotesi, in difetto di altri ele-menti che permettano di far luce sulla questione, risultano parimenti probabili, né del resto l’una esclude l’altra.

Si noti, anzitutto, che mentre per il libripens, l’epitomatore riferisce una specifica-zione di cosa si intenda con tale termine (id est stateram tenens), per l’antestatus, man-ca invece una esplicazione del significato del termine.4 Si potrebbe, quindi, ipotizzare o che tale inciso esplicativo, presente nel testo, sia caduto per cause imputabili alla tradizione manoscritta o che l’epitomatore, avendo sotto gli occhi qualche documen-

1 Per comodità del lettore riferiamo nuovamente ps.-Acr., Schol. in Hor. Sat., 1.9.76 (Keller, ii), nella parte che ci interessa, : ...Denuntiantes litem antestatos habebant, quibus praesentibus conueniebant rell.

2 In letteratura, si veda, ad esempio, l’integrazione suggerita da Alciatus, Parergon iuris libri tres, cit., 100, ove si propone, in luogo della ripetizione dei termini pro illo, la seguente integrazione : « et pro eo, qui antestatus rell. ». La mancanza nel testo di tale ripetizione viene posta, in particolare, a fondamento dell’ipotesi di quanti sostengono che l’antestatus di cui parla l’Epitome Gai non sia altro che il libripens. A tale tesi, tuttavia, come da più parti si è rilevato (tra i molti, v. Thibeaud, De la mancipation, cit., 83, e ivi nt. 2 ; Girard-Senn, Manuel8, 309 nt. 3), si oppongono fondamentalmente tutti quei documenti della prassi pervenutici ove, com visto, a ricoprire il ruolo del libripens e del presunto antestatus (che, in effetti, è il soggetto chiamato, come già precisato, simbolicamente come testimone in luogo dei cinque) sono, rispet-tivamente, personaggi differenti, indicati infatti con nomi diversi, ragion per cui viene meno ogni ipotetica identificazione di ruolo tra i due.

3 Ipotizzano che il brano contenga informazioni distorte e imprecise, pur pervenendo a soluzioni di-verse tra loro quanto all’esistenza e al possibile ruolo svolto dall’antestatus, tra i tanti, Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., spec. 187 (che definisce il testo « equivoco nei termini ed errato nella sostanza ») ; Albanese, Le persone, cit., 245 nt. 169 (il quale riferisce che la la fonte contiene « cenni storici confusi e di-storti » ; si veda anche Id., Gli atti negoziali, cit., 35 nt. 22) ; Archi, L’« Epitome Gai », cit., 200 nt. 32 (che ritiene il brano « non certo qui brillante per la sua correttezza »).

4 In tal senso v. anche Deiters, De mancipationis indole et ambitu, cit., 22 s. : « Epitomator quum septem testium in testamentis numerum ex mancipationis forma explicare studeat, quod plane ineptum est, quin-que testibus primum libripendem addit ; tum antestatum. Libripendem quidem paucis verbis explicat : id est, stateram tenens ; de antestato vero solum dicit : et qui antestatus appellatur, quem explicare multo magis oportebat, quum libripens qui fuerit, verbum ipsum satis ostendat. Equidem puto, antestati illum vim et potestatem penitus ignorasse, et ea solum ex causa hunc, de quo forsan alicubi legit vel audivit, addidisse, ut septem testium numerum adimpleret, cuius causa percipi nulla potest ».

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francesca terranova142to della prassi, abbia frainteso il perfetto antestatus est (o il participio con valore so-stantivale antestato), ipoteticamente figurante in quel testo, interpretandolo come un vero e proprio sostantivo, senza saperne, poi, fornire una spiegazione del significato.

È certo che, nel luogo tratto dall’Epitome Gai, antestatus non ricorre come sino-nimo di testis. L’epitomatore si riferisce, infatti, a questo e al libripens come a due soggetti che, inizialmente, avevano un ruolo differente rispetto ai cinque testimoni dell’emancipatio e, in seguito, sono stati considerati alla stregua di altri due testes,1 che andavano a sommarsi ai primi cinque affinché si raggiungesse il numero di sette.2

Sul punto non giova leggere il manuale gaiano ove si tratta dell’emancipatio (Gai 1.132 ss.) per tentare di capire da dove l’epitomatore avrebbe potuto attingere tali informazioni. Da un lato, le Istituzioni gaiane hanno, infatti, un impianto espositivo differente (v. Gai 1.132) rispetto a quello seguito dall’Epitome Gai. Dall’altro, esse pre-sentano, peraltro, una lacuna proprio in corrispondenza del paragrafo 133 del primo libro.3 A venirci in aiuto è, invece, il brano della Parafrasi di Teofilo ove si tratta dell’emancipatio :

PT. 1.12.6 : Dialuvei to; in potestate, kai; hJ ejmankipativwn: kai; tiv ejstin ejmankipativwn; pra`xi~ triw`n ejmankipatiovnwn kai; triw`n ejleuqeriw`n, h] mia`~ ejmankipatiovno~ kai; mia`~ ejleuqeriva~ periektikhv: ejgivneto de; to; palaio;n hJ ejmankipativwn ou{tw: pevnte paregivnonto mavrture~, kai; zugostavth~ ejpiferovmeno~ zugo;n kai; calkou`n nou`mmon, kai; mevso~ ti~ ktl.

Reitz : Solvit etiam jus potestatis emancipatio. Et quid est emancipatio ? Actus tres emancipationes & tres manumissiones, aut unam emancipationem atque unam manumissionem continens. Olim au-tem emancipatio sic fiebat : Quinque aderant testes, & libripens libram & aereum nummum ferens, & medius quis rell.4

1 Che il libripens, già in età classica, fosse considerato alla stregua di un testimone è attestato, del resto, esplicitamente in Gai 2.107 e, indirettamente anche in Tit. Ulp. 20.3. Sul libripens rimandiamo, in letteratu-ra, per tutti, a Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 211 ntt. 42-43, con fonti ivi riferite.

2 Sul numero di sette testimoni, richiesti tra l’altro anche nella bonorum possessio secundum tabulas con-cessa dal pretore, si veda, nella letteratura più antica, il contributo specifico di Bergmann, De numero septe-nario testium in testamentis meditatio, cit., passim, la cui tesi non è tuttavia, secondo noi, condivisibile (v. spec. p. 15 ; si vedano, in proposito, i rilievi formulati da Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 102 ss.). Fondamentale sul tema è, poi, Leist, Die bonorum possessio, i, cit., spec. 167 ss., cui adde lo specifico contributo di C.G. Bruns, Die sieben Zeugen des römischen Rechts, che citiamo da Commentatio-nes philologae in honorem Theodori Mommseni, Berolini 1877, 489 ss. e Kniep, Gai Institutionum commentarius primus, cit., 203 ss. Sulla questione, ai fini della nostra indagine, si vedano altresì, specialmente, Castelli, Un testamento, cit., 235 ; Amelotti, Un nuovo testamento per aes et libram, cit., 47 ; Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 187.

3 È opportuno ricordare, infatti, che il foglio del palinsesto veronese delle Istituzioni gaiane (fol. 119b) ove si tratta dell’emancipatio (Gai 1.132 ss.) si presenta totalmente illegibile in corrispondenza della fine del paragrafo 132 e sino alla parte iniziale del paragrafo 134 (v., tra i due apografi, in particolare, E. Böcking, Gai Institutiones, Codicis Veronensis Apographum ad Goescheni Hollwegi Bluhmii schedas, Lipsiae 1866, 36). La lacuna del § 133 viene integrata dagli editori, tra le altri fonti [I. 1.12.7 ; D. 1.7.28 (Gai. 1 Inst.) ; PT. 1.12.7], anche ricorrendo a Epit. Gai. 1.6.3-4.

4 Sulla fonte, per i profili che rilevano ai fini della nostra indagine, si vedano, in particolare, anche di-versamente tra loro, Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., x ss. ; Wernsdorfius, Observatio de familiae emtore, cit., 3 ss. Per i passi tratti dalla Parafrasi di Teofilo ci siamo serviti di G.O. Reitz, Theophili antecessoris Paraphrasis Graeca institutionum Caesarearum, i, cit., 129 ss., che abbiamo, di volta in volta, con-frontato con la recentissima edizione critica curata da J.H.A. Lokin, R. Meijering, B.H. Stolte, N. van der Wal, Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum, with a translation by A.F. Murison, Chimaira-Groningen 2010, 104 ss., le cui varianti tuttavia non incidono sul significato sostanziale del testo specie per i profili che rilevano ai fini della nostra indagine.

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 143

In luogo dell’antestatus, di cui tratta l’Epitome Gai, nel brano appena riferito figura invece un soggetto chiamato da Teofilo ‘mevso~ ti~’ (Reitz : medius quis ; Murison : mid-dle person). Dal seguito dell’esposizione riferita in PT. 1.12.6 si evince, con una certa chiarezza, che tale soggetto non è altro che il pater fiduciarius di cui si tratta anche in Epit. Gai. 1.6.3.1

In pratica, il ‘pater fiduciarius’ (cfr. Epit. Gai. 1.6.3 ; oJ mevso~ in PT. 1.12.6) ben poteva essere considerato, in prosieguo di tempo, come un vero e proprio testimone all’in-terno dell’atto : la sua funzione, difatti, era di semplice intermediario (non a caso, appunto, fiduciarius), che non traeva alcun vantaggio dal compimento del negotium e che si prestava a ricoprire il ruolo di mancipio accipiens solo affinché l’atto esplicasse i suoi effetti. Qualcosa di simile può postularsi anche per il familiae emptor all’interno dei testamenti librali,2 solo che per questi sappiamo che, ancora in età classica, pur essendo il suo ruolo fittizio, egli era considerato come una parte del negotium. Verosi-milmente, è solo col diffondersi della bonorum possessio secundum tabulas concessa dal pretore che il familiae emptor avrebbe potuto, nel tempo, finire per essere considerato come un terzo estraneo all’atto e, quindi, alla stregua di un testis.3 Una sua consi-derazione in questi termini potrebbe forse scorgersi in una fonte letteraria, per più versi ostica, e sulla quale la letteratura si è da sempre interrogata, senza raggiungere soluzioni concordanti :4

1 Si leggano, in proposito, e si mettano tra loro a confronto, sia Epit. Gai. 1.6.3 : Item per emancipationem filii sui iuris efficiuntur. Sed filius masculus tribus emancipationibus de potestate patris exit et sui iuris efficitur. Emancipatio autem, hoc est manus traditio, quaedam similitudo uenditionis est : quia in emancipationibus praeter illum, hoc est certum patrem, a l i u s p a t e r a d h i b e t u r , q u i f i d u c i a r i u s n o m i n a t u r . Ergo ipse naturalis pater filium suum fiduciario patri mancipat, hoc est manu tradit : a quo fiduciario patre naturalis pater unum aut duos nummos, quasi in similitudinem pretii accipit, et iterum eum acceptis nummis fiduciario patri tradit. Hoc secundo et tertio fit, et tertio eum fiduciario patri mancipat et tradit, et sic de patris potestate exit [la spaziatura nel testo è nostra], sia PT. 1.12.6 : ...ei{ta parovntwn ajutw`n oJ mevso~ hjgovrase to;n pai`da para; tou` patro;~, didou;~ ajutw/`, lo;gw/ timhvmato~ ejikonikou`, to;n e{na nou`mmon: kai; ou{tw~ uJpexouvsio~ ejgivneto oJ pai`~ tou` mevsou, wJ~ ejn tavxei douvlou: oJ mevso~ hjleuqevrou ªto;n pai`daº bindivkta/: ka/jkei`no~ siwperw/` tini lovgw/ ajnevtrecen eji~ to; tou` patro;~ in potestate: ejpivprasken aujto;n to; deuvteron kata; to;n aujto;n trovpon, kai; oJ labw;n hjleuqevroun ajuto;n bindivkta/, kai; pavlin ajrjrJhvtw/ lovgw/ uJpevstrefen eji~ th;n tou` patro;~ uJpexou-siovthta: ejpivprasken ajuto;n to; trivton, kai; ou{tw dieluveto to; in potestate: hjleuqerou`to de; bindivkta/, kai; ejgivneto ajutexouvsio~: w{ste ou\n dialuvousi to; in potestate trei`~ ejmankipatiovne~ kai; trei`~ ejleuqerivai: ejmankipativwn de; levgetai hJ pra`si~, hJ genomevnh tw/` ejirhmevnw/ trovpw/: ªajutexouvsion to;n pai`da poiou`si trei`~ ejmankipatiovne~, kai; trei`~ ejleuqerivai:º ktl. Reitz : ...Tum praesentibus illis medius filium de patre emebat, dans ei in speciem pretii imaginarii unum illum nummum, atque ita in potestatem medii transibat filius, quasi loco servi. Medius filium manumittebat vindicta : & ille tacita quadam ratione recurrebat in patris potestatem. Secundo vendebat eum eodem modo : & accipiens vindicta eum manumittebat : ac rursus arcana ratione in patris revertebatur potestatem. Vendebat cum tertio pater, & sic jus potestatis solvebatur : nam manumittebatur vindicta, suisque fiebat juris. Itaque dissolvunt potestatem tres emancipationes & tres manumissiones. Emancipatio autem dicitur venditio, quae dicto fiebat modo. [Filium sui juris faciunt tres emancipationes & tres manumissiones.] rell.

2 In tal senso rimandiamo, specialmente, a Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., 187.3 Sul tema rinviamo alla nostre Osservazioni su Gai 2.108, cit., spec. 312 ss., con letteratura ivi riferita nelle

note.4 Da sempre, la fonte è stata messa in connessione con la partecipazione dell’antestatus nei testamenti

librali e con il suo possibile ruolo, dato che in essa, come vedremo, vi è un riferimento al gesto dell’aurium vellicatio. Sul passo, sebbene diversamente tra loro, rimandiamo, tra i tanti, a Brummer, Commentarius ad legem Cinciam, cit., spec. 196 ; Küstnerus, De antestato in mancipationibus, cit., xiv s. ; Wernsdorfius, Obser-vatio de familiae emtore, cit., 10, 24 s. ; Walch, De antestato in mancipatione, cit., 10 s., 14 s. ; Huschke, T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis, cit., 45 ; Rein, Das Privatrecht und der Civilprocess der Römer, cit., 236, e ivi nt. 1 ; Voigt, Die xii Tafeln, i, cit., 211 s. ; Schupfer, L’antestatus, della Epitome di Gaio, cit., 309 s. ; Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit., spec. 188, con la cui opinione sostanzialmente concordiamo.

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francesca terranova144

Clem. Alex., Strom., lib. v, c. 8 (P.G., ix, Migne, coll. 85-88) : ...ejkkaluvya~ th;n e[nnoian tw`n sumbovlwn. Kai; ta; para; JRwmaivoi~, ejpi; tw`n diaqhkw`n ginovmena tavxin ei[lhce. ta; dia; di-kaiosuvnhn e[kei`na zuga; kai; ajssavria, karpismoiv te, kai; aiJ tw`n w[twn ejpiyauvsei~. Ta; me;n ga;r, i{na dikaivw~ givnetai: ta; de;, eij~ to;n th`~ timh`~ merismovn: to; d∆, o{pw~ oJ paratucw;n, wJ~ bavrou~ tino;~ aujtw/` ejpitiqemevnou, eJstw;~ ajkouvsh/, kai; tavxin mesivtou lavbh/.

Migne : ...detecta notione symbolorum. Et quae a Romanis fiunt in testamentis, locum obtinuerunt : nempe librae illae, et asses justitiae causa adhibita, et mancipationes, et aurium contrectationes ; illi quidem, velut signum juste faciendi ; haec autem, ad honoris divisionem ; tertium vero, ut qui incidis-set, veluti quodam onere ipsi imposito, stans audiret et loco intercessionis esset. 1

Nel passo in questione Clemente Alessandrino tratta, incidentalmente, di alcuni sum-bovla che si rinvengono nei testamenti romani (zuga; kai; ajssavria, karpismoiv te, kai; aij tw`n w[twn ejpiyauvsei~). Tra questi, annovera anche aiJ tw`n w[twn ejpiyauvsei~, ossia il gesto dell’aurium vellicatio o contrectatio, che abbiamo visto ricorrere nelle fonti letterarie a proposito dell’‘antestatio’, ossia della chiamata del testis, chiamata che precedeva il ricorso alla manus iniectio dell’attore nei confronti dell’in ius vocatus che non voleva recarsi col primo in ius.

I dubbi degli studiosi si concentrano, precipuamente, sulla spiegazione del gesto. Chi era infatti questo soggetto che chiamava i testimoni, ossia che compiva l’aurium vellicatio ?

Muovendo da quanto finora argomentato, un’ipotesi potrebbe affacciarsi riguardo al senso di ‘antestatus’ in Epit. Gai. 1.6.4, la quale prende le mosse proprio dall’oscuro passo di Clemente Alessandrino.

Si potrebbe congetturare che l’epitomatore abbia adoperato il termine antestatus, più che come sostantivo, ancora una volta, come forma participiale di antestor, sta-volta con valore attivo (a differenza della donatio Statiae Irenes ove ricorre l’ablativo assoluto del participio del verbo con accezione media) per indicare proprio il sogget-to che chiama i testimoni all’atto, soggetto che in tutti i documenti della pratica esa-minati non è altro che il mancipio accipiens,2 ma un mancipio accipiens la cui funzione sembrerebbe, in effetti, essersi ridotta al compito di chiamare i testimoni, ricordando loro l’importanza del ruolo che avrebbero ricoperto attraverso l’aurium vellicatio, e svolgendo egli stesso una sorta di intermediazione (tavxin mesivtou3 lavbh/). Senza di

Basandosi anche sulla fonte in questione, parte della letteratura ha sostenuto che l’antestatio si svolgeva durante o dopo il rito della mancipatio, ma non preliminarmente all’atto, dato che l’aurium vellicatio ricorre, tra i sumbovla ivi riferiti, per ultima. Così, per tutti, Trekell, Tractatio de origine atque progressu testamenti factionis, cit., 94. Di diverso avviso, tra i tanti, Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, cit., 167 s. e Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, i, cit., 254 s. Invero non può escludersi, a parer nostro, che vi fossero due rogationes dei testimoni, una formulata per il presente, preliminare allo svolgimento del rito, e una espressa al futuro e pronunziata da una delle parti a conclusione dell’atto (ciò è attestato sicuramente per i testamenti librali : v. Gai 2.104). In argomento v. supra, p. 128 nt. 1.

1 Sul punto si veda anche la diversa traduzione proposta da Huschke, T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis, cit., 45, nonché, nella letteratura più antica, quella riferita da Fabrus, in Meerman, Novus thesau-rus juris civilis et canonici, vii, Tituli ex corpore Ulpiani, cit., 762 nt. 1, alla quale rimandiamo.

2 Su tale ipotesi ricostruttiva, ampiamente sostenuta dalla letteratura più antica, si veda supra, § 3, e ivi p. 109 nt. 7 e p. 110 nt. 1, ove, tuttavia, gli studiosi in questione affrontano il problema da una diversa prospet-tiva, da noi invece non accolta (per le ragioni indicate ai §§ 4-5), che li porta a risolversi a favore della tesi che il pater fiduciarius nelle emancipazioni (o il familiae emptor nei testamenti librali) chiamava i testimoni e, dunque, era in tali negotia l’antestatus.

3 In tal senso, convincente ci sembra la supposizione di Bonfante, Corso di diritto romano, ii.2, cit.,

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sull’antestatus negli atti per aes et libram 145lui, infatti, l’atto non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti, e non essendo più una parte che traeva realmente un vantaggio dal compimento del negotium, ben potreb-be essere stato declassato a un mero testimone che doveva conservare egli stesso memoria di quanto compiuto, come i due brani dell’Epitome Gai (ove l’‘antestatus’ è, insieme al libripens, assimilato ormai a un testis) e degli Stromata (‘to; d∆, o{pw~ oJ paratucëw;n, wJ~ bavrou~ tino;~ aujtw/` ejpitiqemevnou, ejstw;~ ajkouvsh/’ ; ‘tertium vero, ut qui incidisset, veluti quodam onere ipsi imposito, stans audiret et loco intercessionis esset’) parebbero lumeggiare.

Infine, ci sembra interessante mettere in rilievo come un equivoco sul valore di una parola possa entrare, comunque, a far parte della storia di quel termine, tanto da condizionarne la sua stessa evoluzione : si è appena rilevato come dal fraintendimen-to di alcuni documenti della prassi, e sul significato di antestor e, più in generale, sul valore dei termini che ricorrono nella clausola testamentaria, sia nata, secondo noi, la figura di ‘colui che è chiamato per primo come testimone’.

Tale personaggio non muore, probabilmente, con l’esperienza giuridica romana. Infatti, sembrerebbe essersi perpetuato, in modo del tutto tralatizio, anche in alcuni documenti ravennati del vi secolo d.C., ove parrebbe riccorrere, accanto all’abbre-viatura ‘lp’ (libripende), l’abbreviazione ‘antt’ (antestato, o forse, tenendo conto della ricorrenza delle due consonanti tt, antetestato).1

Opportunamente si è rilevato, del resto, che, tra v e vi secolo, la mancipatio « pur avendo perduto ogni reale funzionalità », restava « almeno un simbolo di efficacia for-

188, che mette in relazione il mesivth~, di cui si accenna in Clemente Alessandrino con il mevso~ ti~ di cui tratta Teofilo rilevando che, appunto, rappresentano « entrambi il terzo fiduciario nei rispettivi atti della emancipazione dei figlio o del testamento, la cui figura originaria era ormai obliterata ». Ci sembra inte-ressante notare che entrambi i termini, mesivth~ e mevso~, ricorrono anche nelle glossae graeco-latinae. v., infatti, Corp. glos. Lat., ii.368.12-13 e 21 (Goetz-Gundermann) : s.v. Me~ith~ sequester arbitrator || medicator, e s.v. Me~o~ medius.

1 Si leggano, in proposito, ad esempio, J.O. Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, ii. Papyri 29-59, Stockholm 1982, 44, Pap. Marini 118, del 536-544 d.C., ll. 18-22 : « ... compara-torem, actoresque eius in rem ire, mittere, ingredi, possidereque permisit, sicuti alio dipplomum vacuali super ac re venditio[ne conscripto] consignatoque plenissime continetur nummum usualem dominico u[no]. l(ibri)p(ende) Constantio v.d. [et ant(esta)t(o) Leontio] testibus praesentibus suscribt(uris) rell. » ; Id., op. cit., 58, Pap. Marini 114, del 539 d.C., ll. 36-38 : « ... nummo usuali dominico un[o] [l(ibri)p(ende)] Serapio-ne v(iro) str(e)n(uo) et ant(esta)t(o) Opilione v(iro) str(e)n(uo) testibus p(raesentibus) suscri[btur]is rell. ». In argomento v., però, le cautele espresse da Cortese, In margine alla ristampa di G.G. Archi, cit., 448, il quale rileva come non sia certo lo scioglimento delle due abbreviazioni lp e antt nei termini libripende e antestato e, tuttavia, aggiunge che « sono proprio queste due qualifiche, per il fatto di essere accompagnate da nomi di personaggi reali e diversi, a conservare un’apparenza di concreta realtà all’interno di una formula che, per altri aspetti, si rivela invece chiaramente tralatizia e d’uso meccanico ».

Il riferimento al libripens e all’antestatus non è presente, invece, nei documenti longobardi piacentini che tramandano formulari di mancipatio. Sulla questione rimandiamo a A. Solmi, La formula della “mancipatio” nei documenti piacentini del secolo viii, che citiamo da Id., Studi storici sulla proprietà fondiaria nel medio evo, Roma 1937, 23 (il quale si esprime in via dubitativa riguardo alla scomparsa nell’atto del cd. antestatus), nonché alle riflessioni svolte da Segrè, Miscellanea. 1. Sui formulari di vendita e mancipatio, cit., spec. 586. Tuttavia, la questione meriterebbe, a parer nostro, di essere ulteriormente approfondita. Si noti, infatti, che in alcuni di tali documenti, nelle subscriptiones dei testimoni poste nella parte conclusiva dell’atto – ove ricorrono talora tre, talora quattro o cinque nomi di testes – solo di uno di essi si scrive che è stato, in prece-denza, rogatus dal venditore (o, nel caso di donazioni, dal donante). Si leggano, a tal proposito, ad esempio, i documenti nn. 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13 riportati da L. Schiaparelli, Ricerche e studi sulle carte longobarde, i. Le carte longobarde dell’archivio Capitolare di Piacenza, estratto da Bullettino dell’Istituto Storico Italiano 30 (Roma 1909), 5-29.

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francesca terranova146male : sicché i notai potessero trovare utile talvolta di farne sfoggio a fini di prudenza e di cautela. Il che non toglie, ovviamente, che per lo più non la eseguissero, contenti di usar della magia di antichi nomi ».1

1 Così Cortese, In margine alla ristampa di G.G. Archi, cit., 448. Più cauto sembrerebbe Solmi, La formula della “mancipatio” nei documenti piacentini del secolo viii, cit., spec. 22 s.

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composto in carattere dante monotype dallaaccademia editoriale, p i sa · roma.

stampato e r ilegato nellatipografia di agnano, agnano p i sano (p i sa) .

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Luglio 2010

(cz 2 · fg 1 3 )