Dott.ssa Enrica Ciocca Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica Roma Martedì 8 novembre 2016
Dott.ssa Enrica Ciocca
Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma
Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec.
La verifica da parte del Giudice della regolarità della
notifica
Roma
Martedì 8 novembre 2016
Riferimenti normativi principali
notifiche a mezzo pec
1) Notifiche avvocati in proprio
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
2) Ufficiali giudiziari
Art. 149 disp att. c.p.c.
3) Cancellieri
Art. 16 D.L. 179/2012
Riferimenti normativi principali PEC
D.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento uso PEC
D.P.C.M. 2 novembre 2005 – Regole tecniche PEC (per la
formazione, trasmissione e validazione anche temporale
dei messaggi di posta elettronica certificata)
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – Obbligatorietà
comunicazione indirizzi PEC per società e professionisti
Riferimenti normativi principali
COMUNI al P.C.T.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice amministrazione
digitale (CAD) da ultimo modificato dal d.lgs. 179/2016
art.48
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L. 221/2012 c.d.
decreto crescita – artt. 16 ter, 16 quater, 16 septies
Riferimenti normativi principali
COMUNI al PCT
• D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 – Regole tecniche del
PCT (adeguate con DM 48/13) art. 18
• Provvedimento responsabile S.I.A. 16 aprile 2014 –
specifiche tecniche e ss.mm. (da ultimo con Decreto del
direttore generale SIA 28/12/2015) art. 13, art. 19 bis
ATTENZIONE • La circostanza che le disposizioni sulle notifiche a
mezzo pec degli avvocati in proprio sono contenute
in parte in testi comuni al processo civile telematico
non deve trarre in inganno: NON VUOL DIRE
che sono consentire SOLO se è operativo il P.C.T.
• Le notifiche a mezzo pec sono una facoltà
GENERALE riconosciuta agli avvocati, il problema
è dato solo dal modo in cui si può provare la
esecuzione di una notifica a mezzo pec se non è
consentito un deposito telematico.
Notifiche avvocati in proprio
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi
e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Problema principale:
la nullità della notifica
Art. 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Le notificazioni di cui alla presente legge sono
nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se
mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui
agli articoli precedenti e, comunque, se vi e'
incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la
copia dell'atto o sulla data della notifica.
CHI può eseguire una notifica a mezzo pec?
art. 1 L. 53/1994
Solamente l’avvocato
munito di procura alle liti
La notifica a mezzo pec non è prevista dalla L.
53/94 come un obbligo, ma una facoltà.
In quali casi si può eseguire una notifica
a mezzo pec?
ART. 1 L. 53/1994
In caso di notifica di atti giudiziari in materia Civile, Amministrativa e Stragiudiziale, ma “salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente”
o per le attività riservate agli Ufficiali giudiziari (es. preavviso di rilascio immobile, notifiche di atti di precetto su cambiali o assegno, notifiche atti di pignoramento immobiliare o presso terzi, notifiche all’estero) e che prevedono una notifica personale.
A CHI può essere effettuata una notifica
a mezzo pec?
Artt. 3 ult. comma e 3 bis L. 53/1994
Esclusivamente
a chi ha un indirizzo pec
inserito in un
PUBBLICO ELENCO
Quali sono i pubblici elenchi?
- Re.G.Ind.E.: Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto
presso il Ministero della Giustizia dei c.d. soggetti abilitati esterni
(art. 7 D.M. 44/2011 , artt. 7,8,9 specifiche tecniche 16/04/2014)
(www.pst.giustizia.it )
- ELENCO PP.AA.: elenco degli indirizzi pec delle Pubbliche
amministrazioni (art. 16 comma 12 D.L. 179/2012)
(www.pst.giustizia.it )
- REGISTRO DELLE IMPRESE: previsto non più solo per
le società, ma esteso anche alle ditte individuali (D.L. 179/2012,
art. 16 comma 6 D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009)
(http://www.registroimprese.it )
Quali sono i pubblici elenchi? (segue)
- INI-pec: Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, elenco registro tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (art. 5 D.L. 179/2012, Decreto 19/03/2013 INI-Pec) realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (art. 6 bis D.Lgs. 82/2005) (www.inipec.gov.it )
-A.N.P.R.: Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012), è il domicilio digitale delle persone fisiche, in corso di attuazione, ora modificato dal D.Lgs. 179/2016.
Quali sono i pubblici elenchi? (segue)
Non è più un pubblico elenco dal 19/08/2014 L’I.P.A.
(indice Pubbliche amministrazioni), costituito dagli
indirizzi comunicati alle P.A. alla AGID (agenzia per
l’Italia digitale) in quanto l’art. 16 ter del D.L. 179/2012
non vi fa più riferimento, richiamando solo l’art. 16
comma 6 del D.L. 185/2008 e non il comma 8, mentre fa
riferimento per le P.A. all’art. 16 del D.L. 179/2012 che è
relativo all’Elenco delle PP.AA. presso il Ministero della
Giustizia.
Cosa è la P.E.C.?
Art. 1 D.P.R. 68/2005:
«ogni sistema di posta elettronica nel quale è
fornita al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici»
Soggetti del servizio di posta
elettronica certificata
Art. 2 D.P.R. 68/2005:
a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la trasmissione di
documenti prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di
posta elettronica certificata per la ricezione di documenti
prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o
privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e
che gestisce domini di posta elettronica certificata.
Utilizzo e validità della posta
elettronica certificata
Art. 4 D.P.R. 68/2005
1. La posta elettronica certificata consente l'invio di
messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
6. La validita' della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata e' attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
La Ricevuta di accettazione (RdA)
Art. 6 DPR 68/2005
«Il gestore di posta elettronica certificata
utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso
la ricevuta di accettazione nella quale sono
contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di
posta elettronica certificata.»
La Ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC)
«Il gestore di posta elettronica certificata
utilizzato dal destinatario fornisce al mittente,
all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di
avvenuta consegna.»
«La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente
prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata
e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico
dichiarato dal destinatario e certifica il momento della
consegna tramite un testo, leggibile dal mittente,
contenente i dati di certificazione.
La firma delle ricevute
e della «busta di trasporto»
Art. 9 D.P.R. 68/2005
Il gestore del destinatario appone la sua firma
elettronica avanzata che consente di rendere
manifesta la PROVENIENZA, assicurare la
INTEGRITA’ e l’AUTENTICITA’ delle ricevute e
del messaggio di p.e.c.
Quando viene rilasciata la RdAC?
Art. 6 D.p.r. 68/2005
La RdAC è rilasciata nel momento in cui il
messaggio PEC è messo a disposizione del
destinatario e prescinde dalla avvenuta lettura del
messaggio da parte dello stesso
Quali sono i tipi di ricevute?
Le ricevute sono documenti informatici in formato .eml o .msg
La ricevuta di un messaggio P.E.C. può essere:
- COMPLETA: contiene in allegato il messaggio inviato e tutti i suoi allegati
- BREVE: contiene il messaggio inviato ma solo l’impronta (Hash) degli allegati
- SINTETICA : non contiene né il messaggio né gli allegati, ma solo i dati di certificazione del gestore del certificato del destinatario del messaggio.
Che tipo di ricevuta è necessaria per la notifica a
mezzo pec dell’avvocato in proprio?
art. 18 D.m. 44/2011
La ricevuta necessaria per una notifica telematica
effettuata ai sensi della L. 53/1994 è quella
COMPLETA
Deve, dunque, contenere il messaggio inviato e
tutti i suoi allegati
Cosa accade se il messaggio non
viene consegnato?
Art. 8 DPR 68/2005
Quando il messaggio di posta elettronica
certificata non risulta consegnabile il gestore
comunica al mittente, entro le ventiquattro ore
successive all'invio, la mancata consegna tramite
un avviso secondo le modalità previste dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.
Conseguenze in caso
di mancata consegna
Il difensore che riceva un avviso di mancata
consegna deve procedere alla notifica secondo le
modalità ordinarie NON telematiche.
Quando si perfeziona la notifica
telematica? Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di
accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Re-pubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e...
Quando si perfeziona la notifica
telematica? (segue) Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
...per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6,
comma 2, del decreto del Presi-dente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
Quale è il tempo previsto per
eseguire la notifica telematica? Art. 16-septies. D.L. 179/2012 (introdotto dall’ art. 45 bis
D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014)
1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di
procedura civile si applica anche alle notificazioni
eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita
dopo le ore 21, la notificazione si considera
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo"
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica?
Un originale informatico: un documento nativo digitale
testuale sottoscritto con firma elettronica qualificata o
digitale in formato .pdf (es. un atto di citazione redatto
con un sw di videoscrittura, salvato in formato .pdf),
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di
parti, non è ammessa la scansione di immagini.
Un atto del processo da trasmettere telematicamente
all’ufficio giudiziario (es. atto di citazione, ricorso) deve
essere un originale informatico (art. 19 bis specifiche
tecniche).
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica? (segue)
Un duplicato informatico: documento ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario. Da un punto
di vista informatico documento originario e duplicato
sono oggetti identici, formati in momenti diversi
(Art. 1 lett. i-quinquies CAD)
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica? (segue)
Art. 23 l. 83/2005 - CAD
«1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»
Il Duplicato che viene estratto dal fascicolo informatico, di un documento informatico «originale», consente la verifica della firma apposta, NON necessita di attestazione di conformità.
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica? (segue)
Una copia informatica
Il CAD (D.lgs. 82/2005) definisce tre tipologie di copie:
A) Copia informatica di un documento informatico: una
copia tratta da un documento informatico, ha lo stesso
contenuto informativo del documento da cui è tratto,
ma una diversa sequenza di valori binari.
(art. 1 lett. i-quater)
Es. un file salvato in formato diverso
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica? (segue)
B) Copia per immagine su supporto informatico: una
copia informatica di un documento analogico (cioè
cartaceo) ottenuta attraverso la scansione della relativa
immagine, ha contenuto e forma identici al documento
analogico da cui è tratto.
(art. 1 lett. i ter)
Quali atti possono essere oggetto di una
notifica telematica? (segue)
C) Copia informatica di un documento analogico:
un documento informatico che riproduce il
contenuto di un documento analogico (cioè
cartaceo)
(art. 1 lett. i bis)
(es. dattilo scrittura di un documento cartaceo
vergato a mano).
Quando va effettuata la attestazione di
conformità?
Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, ma in un originale
analogico nella disponibilità del difensore, questi
provvede ad estrarre copia informatica dell'atto
formato su supporto analogico, attestandone la
conformita' con le modalita' previste dall'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (art. 3 bis comma 2 L. 53/1994).
Quando va effettuata la attestazione di
conformità?
Quando si tratta di copie informatiche anche per immagine, di
atti processuali di pare o degli ausiliari del giudice o
provvedimenti del giudice che sono presenti nei fascicoli
informatici o sono allegati a comunicazioni telematiche, nei
procedimenti previsti dall’art. 16 bis del D.L. 179/2012, il
difensore (o gli ausiliari del giudice) possono estrarne con
modalità telematiche copie analogiche o informatiche ed
attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie estratte e munite di
attestazione di conformità EQUIVALGONO all’originale.
Attestazione di conformità art 23 CAD
1. Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno
la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui
sono tratte se la loro conformita' all'originale
in tutte le sue componenti e' attestata da un
pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
Chi può effettuare la attestazione di
conformità?
I difensori (ma anche gli ausiliari del Giudice per le
loro attività) possono estrarre con modalità telematiche
duplicati e copie analogiche o informatiche ed attestarne la
conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
telematico (art. 16 comma 9 bis del D.L. 179/2012).
L'avvocato o il procuratore legale, che compila la
relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o
le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto (art. 6 L. 53/1994).
Come va effettuata la attestazione di
conformità?
art. 19 ter specifiche tecniche come modificate dal
decreto 28/12/2015.
Se destinata alla notifica deve essere effettuata
nella relazione di notificazione (art. 16 undecies
D.L. 179/2012), deve contenere una sintetica
descrizione del documento di cui si sta attestando
la conformità nonché il relativo nome del file e
può riferirsi a più documenti informatici
Quando non può essere effettuata la
attestazione di conformità?
Quando si tratta di provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro
vincolate all’ordine del giudice.
Quando si tratta di procedimenti e documenti
diversi da quelli indicati dall’art. 16 bis del D.L.
179/2012
ART. 9 l. 53/1994
Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter
« in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis»
La REGOLA è diventata la possibilità di dare prova con modalità telematica, l’eccezione è data dalla prova analogica (cioè «cartacea»)
Come si fornisce la prova
della notifica telematica?
PRESSO QUALI UFFICI GIUDIZIARI VA
DEPOSITATA LA NOTIFICA IN FORMATO
ANALOGICO?
A) Giudice di Pace
B) Tribunale per i minorenni
C) Corte di Cassazione
Come si fornisce la prova di una notifica
telematica con modalità NON telematica?
Art. 9. comma 1 bis L. 53/1994
Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell’atto notificato:
l’avvocato estrae copia su supporto analogico del
messaggio di p.e.c., dei suoi allegati della R.A. e della
R.D.A.C.
ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui
sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Copia su supporto cartaceo:
1)Messaggio di pec
2)Allegati (TUTTI)
3)Ricevuta di accettazione (RdA)
4)Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
5)Attestazione di conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23
comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Cosa va prodotto in questo caso?
PRESSO QUALI UFFICI GIUDIZIARI E'
POSSIBILE DEPOSITARE
TELEMATICAMENTE UNA NOTIFICA?
I servizi telematici sono attivi presso:
1) Tribunale ordinario
2) Corte d’Appello
E’ necessario un deposito telematico con allegato
quanto indicato nell’art. 19 bis delle specifiche
tecniche 16/04/2014.
Le specifiche tecniche del 16/04/2014 hanno,
infatti, previsto la possibilità di depositare anche
documenti in formato .eml o .msg
Prova della notifica secondo modalità
TELEMATICA
(segue) secondo modalità telematica
Art. 19 bis specifiche tecniche
La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario
delle ricevute è effettuata
inserendo l'atto notificato all'interno della busta
telematica e, come allegati, la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna
relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel
file DatiAtto.xml, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
e.
Come si verifica una notifica telematica
Segue esempio pratico mediante
Consolle del magistrato
Verifica ricevute di accettazione e consegna, firma
del gestore, verifica del contenuto delle ricevute,
verifica della firma dei documenti allegati, verifica
della relata di notifica, esame dei documenti
allegati alla notifica, originali duplicati e copie.
Di cosa si compone una notifica
telematica?
Art. 3 bis L. 53/1994:
Deve essere composto un messaggio di posta
elettronica che ha per OGGETTO: “notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994”
Di cosa si compone una notifica
telematica?
ART. 18 d.m. 44/2011
Devono essere allegati gli atti da notificare, ovverosia i
documenti informatici o copie informatiche, anche per
immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e
redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34
Di cosa si compone la notifica
telematica?
Art. 18 D.M. 44/2011
“Quando il difensore procede alla notificazione
delle comparse o delle memorie, ai sensi
dell'articolo 170, quarto comma, del codice di
procedura civile, la notificazione e' effettuata
mediante invio della memoria o della comparsa alle
parti costituite ai sensi del comma 1.”
Di cosa si compone una notifica
telematica?
Art. 18 comma 5 D.M. 44/2011
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
Per la procura alle liti anche su documento informatico cfr. art. 83 c.p.c.
Di cosa si compone una notifica
telematica?
Deve essere redatta una relazione di notificazione:
- su un documento informatico (originale)separato,
-sottoscritto digitalmente
- ed allegato al messaggio di P.E.C.
Come si redige una relata di notifica
telematica?
….. contenente TUTTI gli elementi indicati
dall’art. 3 bis della L. 53/1994.
Come si redige una relata di notifica
telematica? Art. 3 bis Devono essere indicati:
• Il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
• il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
• il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
• l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
• l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;
• l'attestazione di conformità di cui al comma 2
Come si redige una relata di notifica
telematica? Art. 3 bis
Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato:
• l'ufficio giudiziario
• la sezione,
• il numero
• l'anno di ruolo.