Pagina 1 N. 9031-1 / 2014 R.g. Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare promosso con “ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa con richiesta di provvedimento inaudita altera parte” depositato ai sensi degli artt. 669 quater, 670 e 671 c.p.c. in data 11/3/2014 (ma materialmente pervenuto allo scrivente il 18/3/2014) da RETXXXX GROUP S.R.L. (c.f. 04214630966), già SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l., elettivamente domiciliata in Milano, via dell'Annunciata 23/4, presso il procuratore e difensore avv. Andrea DALMARTELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Amal Abu AWWAD attrice, ricorrente contro AC HOLDING INVESTMENTS S.A., sedente in Lugano (CH), via Franscini 30, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore avv. Luis Eduardo VAGHI convenuta, resistente letti la citazione introduttiva, il ricorso cautelare rivolto alla (sola) AC HOLDING INVESTMENTS S.A. 1 , la memoria integrativa depositata dall'attrice il 20/3/2014, la memoria di resistenza della convenuta, le due note di deposito di quest'ultima e la "memoria autorizzata" depositata infine dalla ricorrente il 12/6/2014; esaminati tutti i documenti prodotti, ivi compresi quelli allegati alle due note di deposito ed alla memoria da ultimo depositata dall'attrice ricorrente; O S S E R V A 1 Mentre la domanda di merito è indirizzata anche nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di tale società, sig. Corrado COEN, indicato come l‟artefice della complessa operazione „estorsiva‟ denunciata in citazione. Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Accoglimento parziale del 17/06/2014 RG n. 9031/2014 -1 http://bit.ly/1wAZ2HZ http://bit.ly/1wAZ2HZ
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Il Tribunale ordinario di Milano · Ama l Abu A WWAD . at trice, ricorrente. contro . AC HOLDING INVESTMENTS S.A. , sedente in Lugano (CH), via Franscini 30, elettivamente domiciliata
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Pagina 1
N. 9031-1 / 2014 R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice istruttore designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare promosso con “ricorso per sequestro giudiziario in corso di
causa con richiesta di provvedimento inaudita altera parte” depositato ai sensi degli artt.
669 quater, 670 e 671 c.p.c. in data 11/3/2014 (ma materialmente pervenuto allo
scrivente il 18/3/2014) da
RETXXXX GROUP S.R.L. (c.f. 04214630966), già SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l.,
elettivamente domiciliata in Milano, via dell'Annunciata 23/4, presso il procuratore e
difensore avv. Andrea DALMARTELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Amal Abu AWWAD
attrice, ricorrente
contro
AC HOLDING INVESTMENTS S.A., sedente in Lugano (CH), via Franscini 30,
elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero 53, presso il procuratore e difensore
avv. Luis Eduardo VAGHI
convenuta, resistente
letti la citazione introduttiva, il ricorso cautelare rivolto alla (sola) AC HOLDING
INVESTMENTS S.A.1, la memoria integrativa depositata dall'attrice il 20/3/2014, la
memoria di resistenza della convenuta, le due note di deposito di quest'ultima e la
"memoria autorizzata" depositata infine dalla ricorrente il 12/6/2014;
esaminati tutti i documenti prodotti, ivi compresi quelli allegati alle due note di deposito
ed alla memoria da ultimo depositata dall'attrice ricorrente;
O S S E R V A
1 Mentre la domanda di merito è indirizzata anche nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di tale
società, sig. Corrado COEN, indicato come l‟artefice della complessa operazione „estorsiva‟ denunciata in citazione.
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con la deliberazione del 28/11/2013 (reiterata, alla scadenza del termine
trimestrale di legge, il successivo 28/4/201418), l‟assemblea della AC HOLDING
INVESTMENTS SA abbia validamente deliberato un aumento di capitale con
sovrapprezzo riservato proprio alla RETXXXX GROUP s.r.l.,
vanno qui ritenuti allo stato infondati sia la censura di indebito, e comunque di
ingiustificatezza causale, attribuita nel provvedimento del 21/3/2014 al versamento
effettuato dall‟attrice il 15/7/2014 ed alla sua ritenzione ad opera dell‟odierna resistente;
sia l‟addebito di inadempimento che sorregge la domanda principale di risoluzione
formulata dalla RETXXXX GROUP s.r.l. in relazione alla doppia operazione „incrociata'
posta in essere dalle parti con l‟atto pubblico e la scrittura privata autenticata formate dal
notaio AURUCCI il 3/7/2013.
Ne deriva, con efficacia assorbente di ogni altra questione (prima fra tutte l'attualità del
pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di AC
HOLDING), la necessaria revoca del sequestro conservativo autorizzato il 21/3/2014.
D. E tuttavia, alla luce delle difese della AC HOLDING INVESTMENTS S.A. nonché della
successiva replica dell‟attrice, merita rimeditazione la richiesta di sequestro giudiziario
delle azioni ordinarie di SXXX BXX S.p.A. (pari, a quanto ad oggi noto, a n. 1.423.650 e
quindi al 10,20% del capitale sociale) detenute dalla resistente.
D).1 La tesi attorea che le operazioni incrociate di compravendita di tali titoli (pari in
origine a n. 1.816.650) e di impegno irrevocabile della venditrice a sottoscrivere
l‟aumento di capitale della compratrice al prezzo sopra descritto siano state concepite
l‟una in funzione dell‟altra e sostanzialmente imposte dalla AC HOLDING INVESTMENTS
(e per essa, da Corrado COEN) alla attuale RETXXXX GROUP s.r.l. (nella persona di
Quest’ultima norma specifica, al capoverso 2, n. 4, che deve essere indicata nell’atto pubblico “la specie dei conferimenti e, in caso di
conferimento in natura,..., il nome del conferente e le attribuzioni che gli sono attribuite”.
Nel caso concreto, è espressamente specificato in entrambi gli atti al punto 1. n. 6 che il conferimento avviene in contanti ex art. 633 CO (e
non in natura ex art. 634 CC), ragione per cui non è necessario indicare nell’atto il nominativo del nuovo azionista. In effetti tutti gli azionisti all’unanimità hanno confermato che il loro diritto di opzione non è stato leso ed hanno quindi acconsentito all’entrata di un nuovo azionista mediante aumento di capitale.
Il tenore del mio rogito n. 1668 del 29.11.2013 (e del successivo n. 1812) è assolutamente usuale e corrisponde perfettamente alla prassi
vigente, da me sempre adottata, che mi ha sempre permesso la regolare iscrizione dell’aumento di capitale.
Evidentemente l’iscrizione dell’aumento di capitale presuppone però una deliberazione del Consiglio di amministrazione, pure per atto pubblico, che in concreto non ha potuto aver luogo entro il termine trimestrale, stante l’assenza della scheda di sottoscrizione firmata dal nuovo azionista, che deve essere allegata all’atto (art. 652 CC e art. 47 cpv. 2 lett. a ORC).
Preciso che l’ufficio preposto (Ufficio del registro di commercio, Biasca), da me espressamente richiesto, mi ha confermato che l’impegno
irrevocabile 3.7.2013 di SXXX BXX International SRL, nonostante l’analogo tenore, non poteva sostituire formalmente la scheda
di sottoscrizione firmata dalla nuova azionista. Per questo motivo non è stato possibile concludere e formalizzare l’aumento di capitale entro
il (primo) termine trimestrale.
Gli azionisti di A. C. Holding Investments SA hanno quindi ribadito la decisione di aumento di capitale in data
8.4.2014, mio rogito n. 1812. Di nuovo manca solo la scheda di sottoscrizione di RETXXXX Group Srl (già SXXX BXX
International Srl) per finalmente concludere la procedura di aumento di capitale”. 18
Come risulta dal documento 47 di parte resistente.
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Rudolph Gen----) viziandone il consenso sia sotto il profilo della reale
rappresentazione della „contropartita‟ (quota pari a CHF 1.000 di capitale nominale della
AC HOLDING) offerta all‟allora SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l. sia sotto quello della
minaccia di „sabotare‟ il processo di quotazione all‟AIM di SB allora in corso, appaiono
infatti corroborate da una serie di indizi convergenti e documentali.
D).1.1 Primo fra tutti, l'assoluta contemporaneità.
Non solo l'atto pubblico di cessione del 15% di SB e l'impegno irrevocabile rivolto alla
reistente dall'odierna RETXXXX GROUP s.r.l. recano la stessa data certa (3/7/2013), ma
di pari data sono infatti anche i due bonifici: effettuati entrambi (per un controvalore in € di
2.147.400,00 pagati da AC HOLDING all'attrice e di € 1.547.418,26 pagati da RETXXXX
GROUP s.r.l. alla convenuta) lo stesso 15/7/2013 e sullo stesso istituto, di modo che il
saldo complessivo a sfavore delle società amministrate da Corrado COEN, considerando
anche il pagamento il giorno dopo (16/7/2013) dell'importo di € 50.000,00 dall'allora
SXXX BXX INTERNATIONAL alla TATAI Sagl per una non meglio identificata
"consulenza strategica"19 -sul quale nulla ha replicato la convenuta nelle sue difese-
ammonta all'importo di € 549.581,74.
D).1.2 Sennonché tale sbilancio può in questa sede ritenersi soltanto figurativo,
dovendosi ritenere allo stato che l'operazione incrociata esitò a tutto vantaggio di AC
HOLDING INVESTMENTS SA.
Quest'ultima ben conosceva infatti il valore oggettivo di ciò che acquistava, atteso che
COEN e i suoi collaboratori attraverso la SINXXX Società di Investimenti e Partecipazioni
S.p.A. stavano curando -nel reticolo di tutte le procedure e controlli a tal fine imposti- il
collocamento di SB sull'Alternative Investments Market di Borsa Italiana S.p.A. (che
avrebbero realizzato nel mese di settembre ad un prezzo medio di collocamento
superiore ad € 2,20 ad azione), e spuntò invece l'assai più vantaggioso prezzo di €
1,18 ad azione; laddove invece quando RETXXXX GROUP s.r.l. assunse
l'impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di nominali 1000 CHF dei
capitale di AC HOLDING INVESTMENTS SA questa, come documentato dall'attrice,
era una scatola vuota neocostituita che aveva in portafoglio proprio e solo le azioni di
SB20.
D).1.3 A tale ultimo proposito, in particolare, la convenuta non ha saputo in alcun modo
dar conto di come sia stato stabilito fra le parti l'ingente sopraprezzo. Già ex se l'importo di € 1.547.418,26 (CHF 1.907.193,00) pagato per acquisire in futuro
una quota pari allo 0,99% del capitale finale di CHF 101.000 che AC HOLDING
19 Cfr.docc. 14 - 15 att.
20 Cfr. docc. 7 & 35 att.
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INVESTMENTS SA avrebbe assunto all'esito del futuro aumento risulta infatti
strabiliante: poiché non solo non corrisponde in alcun modo al valore, comunque
calcolato, che la società convenuta aveva all'epoca; ma neppure oggi -nonostante il
preciso interpello sul punto rivolto dal giudice all'udienza del 26/5/2014 a Corrado COEN
- quest'ultimo e la convenuta hanno saputo chiarirne il computo, limitandosi (in assenza
di qualsiasi documento contabile ufficiale ed attendibile di AC HOLDING INVESTMENTS
SA) a produrre in data 6/6/2014 un Company Profile interno che rappresenta(va) alla data
del giugno 2013 la mera speranza di "sviluppo di AC INVESTMENTS e relativa crescita
di valore attesa tra partecipazioni dirette ed indirette" che essa avrebbe assunto in
futuro, nonchè un report parimenti interno sul valore del Gruppo SXXX BXX, tutto teso a
sminuire il valore di conferimento in aperta contraddizione coi dati (essi sì, oggettivi)
dell'assai più lusinghiero collocamento sul mercato che la capogruppo SB stava per
ottenere per iniziativa e secondo le stime della stessa SINXXX S.p.A.21
D).1.4 Ma soprattutto, ancor più strabiliante è che tal prezzo sia stato fissato in assenza
di previa due diligence o di verifica di qualsiasi genere da parte della investitrice
SXXX BXX INTERNATIONAL s.r.l., in evidente violazione di qualunque protocollo
normalmente seguito per operazioni straordinarie di tal fatta; oltretutto mediante
totale pagamento anticipato del(l'incomprensibile) corrispettivo e senza alcuna
garanzia non solo di rimborso o aggiustamento del prezzo in ipotesi di non
conformità tra valore promesso e prezzo pattuito (e già corrisposto), ma che la AC
HOLDING INVESTMENTS S.A. sarebbe in futuro diventata l'effettiva holding di
partecipazioni del gruppo SINXXX22.
D).2 Il che non pare allo stato spiegabile soltanto in virtù della (più volte sottolineata dalla
difesa di AC HOLDING INVESTMENTS SA) cordiale conoscenza personale fra lo
stesso e Corrado COEN, tanto cordiale da sciogliersi peraltro pochi mesi dopo; ma
depone piuttosto nel senso che, come del resto corroborato anche dalle ripetute
affermazioni della resistente nel senso che l'acquisto da parte sua delle azioni di SB fu
richiesto dalla situazione di tensione finanziaria in cui il gruppo SXXX BXX si era venuto
a trovare23, tale anomala procedura e sostanziale imposizione a scatola chiusa del
prezzo necessario ad entrare con lo 0,99% in AC HOLDING INVESTMENTS SA
costituì la contropartita imposta al gruppo SXXX BXX ed alla sua capogruppo
RETXXXX GROUP s.r.l. per l'intervento di sostegno contemporaneamente realizzato
mediante l'ingresso della società 21
Si veda la valutazione ufficiale di SXXX BXX S.p.A. effettuata da SINXXX S.p.A. e prodotta dall'attrice al suo documento 39. 22 Sulle cui preoccupanti condizioni all'epoca dei fatti ed attuali si veda il doc. 41 di parte attrice, e quanto dalla stessa
dedotto -sia pur senza supporto documentale- alla pag. 7 della memoria del 12/6/2014. 23 Cfr. ad esempio pagg. 45 - 46 della memoria di resistenza.
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