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1 Il Testo Unico e gli Attori della Sicurezza: diritti, doveri e sanzioni A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo D.Lgs. 81/2008 Unico Testo sulla sicurezza e salute in ambiente di lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel diritto italiano per testo unico s’intende una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia. Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una moltitudine di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, conducevano ad un’interpretazione poco chiara nell’applicazione. Il testo unico ha quindi il pregio di accomunare in un solo corpo testuale la regolamentazione su una determinata materia, evitando così al destinatario (datore di lavoro, avvocato, giudice o lavoratore), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla copiosità di norme sparse per il sistema legislativo. In realtà il D.Lgs. 81 non è un testo unico perché non raccoglie tutte le normative del settore, da qui unico testo. Testo Unico sulla sicurezza e salute in ambiente di lavoro
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Oct 31, 2018

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Il Testo Unico e gli Attori della Sicurezza: diritti, doveri e sanzioni

A cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo

D.Lgs. 81/2008

Unico Testo sulla sicurezza e salute in ambiente di lavoro

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel diritto italiano per testo unico s’intende una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia. Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una moltitudine di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, conducevano ad un’interpretazione poco chiara nell’applicazione.

Il testo unico ha quindi il pregio di accomunare in un solo corpo testuale la regolamentazione su una determinata materia, evitando così al destinatario (datore di lavoro, avvocato, giudice o lavoratore), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla copiosità di norme sparse per il sistema legislativo. In realtà il D.Lgs. 81 non è un testo unico perchénon raccoglie tutte le normative del settore, da qui unico testo.

Testo Unico sulla sicurezza e salute in ambiente di lavoro

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D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs 81/08 è un decreto molto ampio e complesso, è costituito da oltre 300 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, sostituisce e abroga numerose norme precedenti.

Titolo I PRINCIPI COMUNI

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo VIII AGENTI FISICI

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Finalità

Art. 1 – Finalità1. Le disposizioni .... per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità …. nel rispetto …. dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei

lavoratori immigrati.

Come considerazione generale si può dire che le novitàintrodotte nel Titolo I sono soprattutto esplicitazioni, integrazioni e dettagli di obblighi che nella loro ratio erano già presenti nel D.Lgs. 626/94 e che sono stati resi maggiormente vincolanti. Lo scopo sembra quello di affermare, con ancora più vigore, la necessità di delineare un sistema di gestione della sicurezza aziendale già presente in nuce nel D.Lgs. 626/94 ma che forse è stata la sua parte di minore successo.

A differenza del D.Lgs. 626/94 e in accordo con la direttiva comunitaria 89/391/CE il testo normativo si apre (art. 1) con laprecisazione delle finalità del provvedimento cioè il riordino della normativa vigente su tutto il territorio nazionale. Tale scopo è per ora raggiunto solo in parte, sia per la mancata revisione dei titoli tecnici, sia perché molti provvedimenti rimandano a decreti applicativi o linee guida da emanarsi, sia perché alcune regolamentazioni normative non sono state incluse, fra cui il corpus normativo della prevenzione incendi.

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1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.Lavoratori somministratiLavoratori distaccatiLavoratori a progettoCollaboratori coordinati e continuativiLavoratori con prestazioni occasionali di tipo accessorioLavoratori a domicilioLavoratori in telelavoroLavoratori autonomi

Campo di applicazione (art. 3)

Definizioni (art. 2)

LavoratoreDatore di lavoroAziendaDirigentePrepostoRSPPASPPMedico competenteRLSSPPSorveglianza sanitariaPrevenzioneSaluteSistema di promozione salute e sicurezza Valutazione dei rischi

Con lo sforzo di ridefinizione compiuto all’art. 2 è evidente la volontà del legislatore di delineare una più consistente “line” della sicurezza in azienda. In esso vengono introdotte infatti definizioni prima mancanti (dirigente, preposto, ASPP) assunte dalla pratica giurisprudenziale e riviste definizioni presenti.

PericoloRischioUnità produttivaNorma tecnicaBuone prassiLinee guidaFormazioneInformazioneAddestramentoModello di organizzazione e di gestioneOrganismi pariteticiResponsabilità sociale delle imprese

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Gli attori della sicurezza

Datore di lavoroDirigentiPrepostiLavoratori

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPPMedico competenteEsperto qualificatoRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Gli attori della sicurezza devono essere individuati in ottemperanza al:

Principio di Effettività

L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività di fatto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa

Art. 299. - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Datore di Lavoro

Compiti del Datore di Lavoro non delegabili

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Art. 2, comma 1, lettera b

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilitàdell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La definizione di datore di lavoro porta a compimento la separazione tra la strumentazione civilistica e la materia prevenzionistica.

Datore di Lavoro civilistico: colui che è titolare del rapporto contrattuale di lavoro

Datore di lavoro prevenzionistico: colui che risulta realmente titolare dei poteri decisionali e di spesa e che agisce sull’intero complesso aziendale

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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Dirigente

Art. 2, comma 1, lettera dpersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.

Analogamente, in relazione ai ruoli di vertice, il dirigente in prevenzione non è, necessariamente, chi sia dirigente nei termini inquadramentali di cui all’art. 2095 del cod. civ. Lo status dirigenziale ai fini della sicurezza è attribuito a chi, ai vertici della piramide gerarchica è assegnatario di prerogative incidenti sull’organizzazione del lavoro.

Per il dirigente prevenzionistico, così come per il datore di lavoro, è l’effettività dei comportamenti che definisce i ruoli.

Per la definizione di dirigente viene in ausilio la nozione elaborata dalla giurisprudenza secondo la quale per “dirigente” si intende un lavoratore che con la sua attività influisca sull’intera azienda o su una parte rilevante di essa, quindi una figura che èsubordinata solo al datore di lavoro.

Principali obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

nominare il Medico Competentedesignare preventivamente gli addetti all’emergenzaadottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei luoghi di lavorofornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individualerichiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, l’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individualiaffidare i compiti ai lavoratori tenendo conto della loro salute e sicurezza prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specificoadempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramentoelaborare i documenti per le ditte che svolgono in azienda lavori in appalto

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita'di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita'secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

….

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Preposto

Art. 2, comma 1, lettera epersona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivitàlavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’introduzione della definizione di Preposto recepisce contenuti giurisprudenziali e e dottrinali elaborati nel corso degli anni:

“la figura del preposto, che sovrintende alle attività e che, quindi, svolge funzioni di supervisore e controllo sulle attività lavorative svolte” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 39606)

“i preposti sono coloro i quali vigilano sull’attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura meramente esecutiva”(Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 44650)

“il preposto, in quanto dotato dei poteri di organizzazione del lavoro, è soggetto gravato di una posizione debitoria di garanzia nei confronti dei lavoratori, sotto il profilo della vigilanza e del controllo” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 49492)

“preposto è colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 3483)

“preposto è colui che soprintende a specifici reparti e settori”(Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 4516)

Principali obblighi del Preposto

Svolgimento ordinario del lavoro:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, e' delle disposizioni aziendali, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione

informare diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza

verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 19. - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:….

Il preposto non ha il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma di fare osservare quelle che sono state predisposte da altre (datore di lavoro e dirigenti).

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Principali obblighi del Preposto

In caso di emergenza:richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Art. 19. - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:….

Preposto di fatto vs Preposto di nomina

La nomina non è prevista dalla normativa

Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.

Qualora un’organizzazione complessa decida di individuare/nominare i preposti tale individuazione deve avvenire nel rispetto del Principio di effettività.

Se un preposto, anche se formalmente investito di tale incarico, in realtà lavora come tutti gli altri sotto gli ordini del datore di lavoro o del dirigente, che di fatto sovrintende alle lavorazioni, vengono a cadere tutte le precipue responsabilità legate al suo incarico e la sua tutela verrà incardinata nel datore di lavoro o nel dirigente.

Preposto di sé

E’ escluso che nel caso di operazioni compiute da un solo lavoratore, questo possa contemporaneamente svolgere mansioni di preposto riguardo ad attività lavorativa in cui è direttamente impegnato. Non può esistere il preposto di sé stesso

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DATORE DI LAVOROE DIRIGENTI

ESERCIZIO/DIREZIONEdell’attività d’impresa

Dovere di ATTUAZIONEe VIGILANZA degli

obblighi e degliadempimenti di sicurezza

e salute

PREPOSTI SOVRINTENDIMENTOdel luogo di lavoro

Dovere di GARANZIAdell’attuazione degli

obblighi e degli adempimenti di sicurezza

e sui lavoratori

Lavoratore

Principali soggetti equiparati:Corsisti in stage/tirocinantiStudenti in laboratoriLavoratori a progetto e occasionaliLavoratori autonomiVolontariTelelavoratoriLavoratori socialmente utili

Art. 2, comma 1, lettera apersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivitàlavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.Al lavoratore così definito e' equiparato: ….. l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Significativo è l’ampliamento della definizione di lavoratore: le disposizioni in materia di sicurezza e salute vengono riferite a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro senza alcuna differenziazione di tipo formale in applicazione al principio di effettività che implica la tutela di tutti coloro che a qualunque titolo operano in azienda.

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Principali obblighi dei lavoratori

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e segnalarne eventuali carenze

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalarne eventuali carenze

segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, secondo le proprie competenze

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.2. I lavoratori devono in particolare:……..

Principali obblighi dei lavoratori

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori2. I lavoratori devono in particolare:……..3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

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Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP

Art. 2, comma 1, lettera fpersona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP Art. 2, comma 1, lettera l

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP

Art. 2, comma 1, lettera gpersona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

effettuare la valutazione dei rischi

elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure

elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

partecipare alla riunione periodica

fornire informazioni ai lavoratori

Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:……..2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

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Medico Competente

Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati

Effettuare gli accertamenti sanitari periodici per tenere controllato lo stato di salute dei lavoratori

Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione

Collaborare con il RSPP nella valutazione dei rischi

Art. 2, comma 1, lettera hmedico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali …. che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - RLS

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva

e' consultato sulla designazione del RSPP

e' consultato in merito all'organizzazione della formazione

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchéquelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Art. 2, comma 1, lettera ipersona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Art 50Attribuzioni dei RLS

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Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - RLS

riceve una formazione adeguata

promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

partecipa alla riunione periodica

fa proposte in merito alla attività di prevenzione

avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Art. 2, comma 1, lettera ipersona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Art 50Attribuzioni dei RLS

Addetti all’emergenza

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente1. Il datore di lavoro..e i dirigenti… devono:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Art. 43 comma 3 – Gestione delle emergenze

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

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Sistema sanzionatorio

ArrestoArresto o ammendaAmmendaSanzione amministrativa pecuniaria

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono:

Sistema sanzionatorio

Sospensione dell’attivitàSecondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la

sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:

•impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

•reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;

•gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.

In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attivitàimprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:

•mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;

•mancata elaborazione del Piano di Emergenza;

•mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione;

•mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);

•mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

•mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

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Sistema sanzionatorio

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Sistema sanzionatorio

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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

I compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono espletate, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dallo Stato attraverso l’ISPESL (ex) , gli Ispettorati del Lavoro, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.Un’attività solo di accertamento è svolta dall’INAIL per gli aspetti esclusivamente assicurativi.

Con la Legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, sono state trasferite alle Regioni gran parte delle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in precedenza di competenza degli Ispettorati del Lavoro; mentre sono rimasti allo Stato i controlli omologativi sulle macchine e gli apparecchi in genere.

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Azienda sanitaria locale

rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro;

individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio degli ambienti di lavoro;elaborazione di mappe di rischio;

studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali, con le esigenze di salvaguardia ambientali;informazione e assistenza alle imprese in materia di prevenzione;

indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;

accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di idoneità del medico competente

Struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio

ASL →Dipartimento di sanità Pubblica →PSAL

Area Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di

Lavoro - PSAL

Le ASL hanno anche il compito di effettuare verifiche periodiche dello stato di efficienza e conservazione dei seguenti tipi di impianti, la cui omologazione (eccezion fatta per gli ascensori) è di competenza dell’ISPESL:

Azienda sanitaria locale

ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico (con D.P.R. n. 162/99 le attività di omologazione sono passate a soggetti privati, mentre le visite periodiche possono essere effettuate anche dalle ASL, che operano in regime di concorrenza con “organismi notificati”);

dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica;

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra.

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Gli operatori dei servizi ispettivi delle ASL possono essere nominati dal prefetto, su proposta del presidente della giunta regionale, Ufficiali di Polizia giudiziaria (articolo 21 Legge n. 833/78).

Gli Ispettori delle ASL hanno la facoltà di visitare le aziende in qualsiasi momento. Essi devono conservare tuttavia il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, altrimenti sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 623 del Codice Penale.

Le ASL hanno anche la competenza di tutte le denunce, autorizzazioni ed esoneri previsti dalla normativa di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro, anche quelle che prima della riforma del sistema sanitario erano di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.

Azienda sanitaria locale

Dopo il sopralluogo in ambiente di lavoro l’ispettore ASL può predisporre un verbale di ispezione

Verbale di prescrizione

Verbale di disposizione

Azienda sanitaria locale

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Azienda sanitaria locale

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro - ISPESL

acquisisce ed archivia i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore;

effettua controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici

effettua controlli sulle caldaie

vigila sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali

E’ organo tecnico-scientifico per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

ex-ISPESL

(assorbito da INAIL)

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Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

Attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;

Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;

Lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei

E’ un ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Servizio Ispezioni del lavoro

Presso la Direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio Ispezioni de Lavoro (SIL) che può esercitare un’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati:

Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, le competenze delle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, ridotte con la Legge n. 833 /78 (articolo 21), sono:

i controlli sanitari e la vigilanza sull'esecuzione delle norme di sicurezza relative alle sostanze radioattive;

collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole;

rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (Regio decreto n. 824/27);

rilascio dei patentini per la conduzione degli impianti termici (Legge n. 615/76);

attività di vigilanza, congiuntamente agli organi ispettivi delle Ferrovie dello Stato, per la

prevenzione infortuni negli impianti e servizi gestiti sempre dalle Ferrovie dello Stato;

ricevimento delle denunce di malattia professionale, che vengono poi trasmesse alle ASL;

azione di vigilanza, limitatamente ad attività che comportano rischi particolarmente elevati, previa informazione al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi (D.P.C.M. n. 412 del 14 ottobre 1997).

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Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

Altre attività:

svolgere attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale;

accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;

vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare;

rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro;

raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive;

compiere, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro.

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;

esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

le visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite;

visite periodiche e controlli di prevenzione incendi;

visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivitàsoggette al controllo dei Vigili del Fuoco;

visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato;

valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi;

la formazione e l’addestramento delle squadre antincendio

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell’Interno.

Il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro

Vigili del Fuoco

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Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali - INAIL

INAILLo Stato ha stabilito l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività rischiose contro i danni fisici ed economici che ai predetti possono derivare da infortuni o malattie professionali causati dalle attività stesse.

L’INAIL, gestisce questa assicurazione obbligatoria.

ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza dell’istituto;svolge attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortuni;Dispone di ispettori per:svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;effettuare accertamenti tecnici in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali - INAIL

Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato, l’INAIL garantisce:l’indennizzo per la mancata retribuzione;il risarcimento per il danno;il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta;il sostegno economico ai familiari in caso di morte.

La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazionidel D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle

funzioni già svolte dall'ISPESL.

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LA GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE IN

AZIENDA