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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1AVV. VALENTINA MILANI
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1. LA NOZIONE DI ATTIVITA AMMINISTRATIVA LATTIVITA
AMMINISTRATIVA E LA MANIFESTAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA mediante
la quale i soggetti preposti provvedono alla CURA DI INTERESSI
PUBBLICI ad essi affidati. TRATTASI DI ATTIVITA mai libera e
pienamente discrezionale ma SEMPRE VINCOLATA, perch obbediente al
perseguimento di un fine pubblico. 2AVV. VALENTINA MILANI
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LINDIVIDUAZIONE DEL FINE da perseguire, la sua QUALIFICAZIONE
COME PUBBLICO e la sua ASSEGNAZIONE ALLA PA sono operate in sede di
INDIRIZZO POLITICO dal PARLMENTO, anche con il concorso degli
organi di GOVERNO. 3AVV. VALENTINA MILANI
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Il concetto di attivit amministrativa ha subito una profonda
evoluzione nel corso del tempo. Nella nuova concezione di attivit
di cura di interessi pubblici, LA PA PUO AVVALERSI non solo degli
strumenti giuridici propri del diritto pubblico ma anche DEI MEZZI
E DELLE FORME DEL DIRITTO PRIVATO. 4AVV. VALENTINA MILANI
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1.1. I LIMITI ESTERNI DELLA NOZIONE FUORIESCONO certamente
dalla nozione di attivit amministrativa GLI ATTI POLITICI, che,
essendo LIBERI NEI FINI, non sono qualificabili come atti
amministrativi funzionali e non soggiacciono al controllo del
giudice amministrativo. 5AVV. VALENTINA MILANI
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1.2. I LIMITI INTERNI DELLA NOZIONE Vi una ZONA DI CONFINE
costituita dalla ATTIVITA CD. DI ALTA AMMINISTRAZIONE, che
fotografa lATTIVITA DI SUPREMA DIREZIONE DELLA COSA PUBBLICA e cio
lattivit con la quale si pongono in essere le scelte amministrative
verticistiche caratterizzate da una discrezionalit massima [non
libert]. 6AVV. VALENTINA MILANI
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2. I PRINCIPI GENERALI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA I PRINCIPI
GENERALI dellazione amministrativa CONCERNONO non solo lattivit
autoritativa ma LATTIVITA AMMINISTRATIVA IN GENERALE, intesa come
cura concreta dellinteresse pubblico, ivi compresa lattivit che si
svolge con moduli privatistici. 7AVV. VALENTINA MILANI
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Tali PRINCIPI GENERALI TROVANO FONDAMENTO: nella COSTITUZIONE
nella LEGGE n. 241/1990 nel DIRITTO COMUNITARIO 8AVV. VALENTINA
MILANI
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2.1. I PRINCIPI COSTITUZIONALI I principi costituzionali
dellazione amministrativa sono: 9 PRINCIPIO DI LEGALITA PRINCIPIO
DI IMPARZIALITA PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO AVV. VALENTINA
MILANI
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PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA PRINCIPI
DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE 10AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITA Il PRINCIPIO DI LEGALITA, pur
non essendo esplicitato nella Costituzione, SI DESUME DA UNA
INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI.
11AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.1.1. CONTENUTO Esso sta ad indicare il primato della legge,
ossia la SUBORDINAZIONE DELLAMMINISTRAZIONE ALLA LEGGE, alla quale
spetta il compito di indicare i fini e gli interessi pubblici che
la prima deve perseguire, nonch i modi e i mezzi attraverso cui
provvedere alla cura degli stessi. 12AVV. VALENTINA MILANI
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Tale principio, come ha osservato la dottrina, pu essere inteso
in modi diversi. Il PRINCIPIO DI LEGALITA IN SENSO FORMALE implica
che ogni provvedimento amministrativo abbia il proprio fondamento
giuridico nella legge, che definisce i limiti dellazione
amministrativa. La PA PUO, quindi, AGIRE SOLO NELLE IPOTESI ED
ENTRO I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE ATTRIBUTIVA DEL POTERE. 13AVV.
VALENTINA MILANI
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Il PRINCIPIO DI LEGALITA IN SENSO SOSTANZIALE impone che gli
atti della PA, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla
LEGGE, siano adottati in conformit alla disciplina sostanziale
dettata dalla stessa, che INCIDE ANCHE SULLE MODALITA DI ESERCIZIO
DELLAZIONE e, dunque, penetra allinterno dellesercizio del potere.
[esclusione della teoria anglosassone dei poteri impliciti; apre il
problema di non lasciare spazi discrezionali allazione
amministrativa al fine di consentirle di rispondere in modo
adeguato alle diverse situazioni concrete]. 14AVV. VALENTINA
MILANI
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2.1.1.2. FONDAMENTO POSITIVO La DOTTRINA ha ricercato un
fondamento positivo al principio. Varie tesi: Il principio sarebbe
implicito nelle varie riserve di legge disseminate nella
Costituzione (e in particolare nellart. 97 Cost.). [ma in questo
modo il principio sarebbe ristretto ai soli settori coperti da
riserva di legge e non avrebbe portata generale] 15AVV. VALENTINA
MILANI
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Il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113 Cost. che
sanciscono il controllo del giudice sullattivit della PA e, per
implicito, la sua non esercitabilit in contrasto con la legge. [Il
principio cos ricondotto nellambito della separazione dei poteri]
16AVV. VALENTINA MILANI
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In sintesi, LA PA, AL DI FUORI DEI CASI STABILITI DALLA LEGGE,
NON PUO GODERE DI NESSUNA POSIZIONE DI POTERE, DI PRIVILEGIO O DI
FAVORE. Il principio di legalit costituisce una GARANZIA a che le
norme riguardanti lorganizzazione e le funzioni della PA siano
previste in via generale dalla legge e non dal potere
amministrativo. Il principio va, quindi, inteso come PARAMETRO DI
VALUTAZIONE e come VINCOLO DI SCOPO per la PA. 17AVV. VALENTINA
MILANI
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2.1.1.3. CONSEGUENZE Non sono ammessi provvedimenti atipici o
innominati TIPICITA E NOMINATIVITA DEI PROVVEDIMENTI Eccezionalit
dei casi in cui gli atti possono essere coattivamente mandati in
esecuzione in sede di autotutela della PA ECCEZIONALITA
DELLESECUTORIETA DEI PROVVEDIMENTI E la legge che assicura certezza
giuridica ECCEZIONALITA DEI PROVVEDIMENTI DESTINATI A FORMARE
CERTEZZA LEGALE PRIVILEGIATA 18AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.2. IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA 19AVV. VALENTINA
MILANI
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20AVV. VALENTINA MILANI
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21AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.2.1. CONTENUTO Due tesi in DOTTRINA: Il PRINCIPIO RIGUARDA
SOLO IL MOMENTO ORGANIZZATIVO, per cui si potrebbe ritenere
soddisfatto gi con la sola predispozione di una struttura
organizzata in modo da essere astrattamente imparziale. 22AVV.
VALENTINA MILANI
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Il PRINCIPIO RIGUARDA LATTIVITA DELLA PA NELLA SUA INTEREZZA,
deve quindi essere inteso come CRITERIO-GUIDA di ogni atto o
comportamento della PA [tesi prevalente]. 23AVV. VALENTINA
MILANI
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In ogni caso, il principio va inteso come EQUIDISTANZA TRA PIU
SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI che vengono in contatto con la PA. In
questo senso, rileva la capacit del responsabile del procedimento,
nellespletamento delle proprie funzioni, di raggiungere un grado di
astrazione tale da far prevalere linteresse pubblico solo se
necessario e dopo un attenta ponderazione delle posizioni e dei
valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in
potenziale conflitto con la PA. 24AVV. VALENTINA MILANI
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Limparzialit trova diretta esplicazione nel procedimento
amministrativo, nel senso che IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NASCE
PER GARANTIRE LIMPARZIALITA DELLA PA, assicurando lintegrit del
contraddittorio, la completezza dellistruttoria, lobbligo della
previa determinazione dei criteri di massima per lattribuzione di
sussidi e altre erogazioni, il rispetto dei criteri prefissati, la
motivazione degli atti, la loro pubblicit. 25AVV. VALENTINA
MILANI
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In questa prospettiva, il principio di imparzialit, oltre che
la tradizionale CONNOTAZIONE NEGATIVA, quale DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONE, assume anche una VALENZA POSITIVA, come OBBLIGO DI
IDENTIFICARE E VALUTARE, da parte della PA procedente, TUTTI GLI
INTERESSI COINVOLTI s che la scelta finale si atteggi a risultato
coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e
degli interessi in gioco. 26AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.2.2. CONSEGUENZE Dal principio di imparzialit derivano: -
LAMMISSIONE DI TUTTI I SOGGETTI INDISCRIMINATAMENTE AL GODIMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI; - IL DIVIETO DI qualsiasi FAVORITISMO e
lillegittimit degli atti amministrativi emanati senza aver valutato
tutti gli interessi pubblici e privati esistenti; - LOBBLIGO per i
funzionari DI ASTENSIONE dalla partecipazione a quegli atti, in cui
essi abbiano direttamente o per interposta persona, un qualche
interesse; - IL DIRITTO dei cittadini di RICUSARE il funzionario
nei casi in cui questo debba decidere su questioni in cui
personalmente interessato; - I CRITERI TECNICI E IMPARZIALI di
composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e di gare
pubbliche (AUTOVINCOLO O AUTOLIMITE). 27AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.2.3. IMPARZIALITA E NEUTRALITA Il PRINCIPIO DI
IMPARZIALITA, proprio delle amministrazioni classiche, va distinto
dal PRINCIPIO DI NEUTRALITA, proprio delle autorit indipendenti.
28AVV. VALENTINA MILANI
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Il termine IMPARZIALITA esprime lesigenza che lamministrazione
nellagire al fine di perseguire linteresse pubblico primario che
costituisce lobiettivo di fondo, si comporti nei confronti dei
destinatari dellagere amministrativo senza dar luogo a
discriminazioni arbitrarie. Imparzialit non significa indifferenza,
ma al contrario EQUITA COMPORTAMENTALE sulla premessa del CARATTERE
INTERESSATO DELLAZIONE AMMINISTRATIVA, volta alla cura di interessi
pubblici concreti. 29AVV. VALENTINA MILANI
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Il termine NEUTRALITA, per converso, indica INDIFFERENZA della
amministrazione indipendente RISPETTO AI PROTAGONISTI DEGLI
INTERESSI CONFLIGGENTI DA REGOLARE E COMPORRE, il suo essere terza,
e quindi in qualche modo GIUDICE, nel settore in cui si scontrano i
protagonisti del giuoco da regolare. 30AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.3. IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO Anche il PRINCIPIO DI
BUON ANDAMENTO [o di BUONA AMMINISTRAZIONE] espressamente enunciato
dallART. 97, cc. 1 e 2, Cost. 31AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.3.1. CONTENUTO Il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO indica
lOBBLIGO per i funzionari amministrativi DI SVOLGERE LA propria
ATTIVITA SECONDO LE MODALITA PIU IDONEE ED OPPORTUNE, AL FINE
DELLEFFICACIA, EFFICIENZA, SPEDITEZZA ED ECONOMICITA DELLAZIONE
AMMINISTRATIVA, CON IL MINOR SACRIFICIO DEGLI INTERESSI PARTICOLARI
DEI SINGOLI. 32AVV. VALENTINA MILANI
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Tale canone generale riguarda sia laspetto organizzativo che
quello relativo allintero funzionamento della PA. soddisfatto da
unattivit conforme ai seguenti criteri: 33AVV. VALENTINA
MILANI
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Lottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a
disposizione ECONOMICITA Celerit dellazione RAPIDITA Lidoneit
dellazione amministrativa a perseguire gli obiettivi
legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISULTATI
CONSEGUITI e OBIETTIVI PROGRAMMATI. EFFICACIA 34AVV. VALENTINA
MILANI
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Lidoneit dellazione amministrativa a perseguire gli obiettivi
legislativamente enucleati, valutata dal raffronto tra RISORSE
IMPIEGATE e RISULTATI CONSEGUITI. EFFICIENZA MIGLIOR
CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI MINOR DANNO PER I DESTINATARI
DELLAZIONE 35AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.4. IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA Il PRINCIPIO DI
RAGIONEVOLEZZA si pone come sintesi dei principi di eguaglianza,
imparzialit e buon andamento e IMPONE ALLA PA, al di l del rispetto
delle previsioni normative, DI ADEGUARSI AD UN CANONE DI
RAZIONALITA OPERATIVA quando agisce, s da evitare decisioni
arbitrarie e irrazionali. 36AVV. VALENTINA MILANI
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Loperato della PA deve essere IMMUNE DA CENSURE sul piano della
logica, ADERENTE AI DATI DI FATTO E AGLI INTERESSI emersi nel corso
dellistruttoria, COERENTE CON LE PREMESSE E I CRITERI FISSATI dalla
stessa PA. 37AVV. VALENTINA MILANI
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La VIOLAZIONE di detto principio comporta un vizio di ECCESSO
DI POTERE, in particolare in relazione alle figure sintomatiche del
DIFETTO DI MOTIVAZIONE (es. si disattende immotivatamente il tenore
di un parere precedentemente acquisito) di INGIUSTIFICATA DISPARITA
DI TRATTAMENTO (es. ove ci si comporti in maniera diversa dinanzi a
situazioni analoghe) o di CONTRADDITTORIETA della motivazione
stessa. 38AVV. VALENTINA MILANI
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2.1.5. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA, DIFFERENZIAZIONE E
ADEGUATEZZA 39AVV. VALENTINA MILANI
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2.2. I PRINCIPI DI LEGGE 40AVV. VALENTINA MILANI
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I PRINCIPI ulteriori che si evincono dalla legge sono: 41
PUBBLICITA E TRASPARENZA CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA SEMPLICITA
AVV. VALENTINA MILANI
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2.2.1. I PRINCIPI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA Il PRINCIPIO
incarna il criterio che SODDISFA LESIGENZA DI UN CONTROLLO
DEMOCRATICO DA PARTE DEI CITTADINI SULLA ATTIVITA DELLA PA, cui
imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie,
documenti, atti e procedure. In sintesi, si traduce nel DOVERE
DELLA PA DI RENDERE VISIBILE E CONTROLLABILE ALLESTERNO IL PROPRIO
OPERATO. 42AVV. VALENTINA MILANI
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Tale principio volto a ridefinire in chiave democratica il
RAPPORTO TRA AMMINISTRATORI E AMMINISTRATI, trasformando questi
ultimi da spettatori a protagonisti delloperato dei pubblici
poteri. 43AVV. VALENTINA MILANI
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Il PRINCIPIO DI TRASPARENZA pone una regola generale di
condotta alla PA, tesa a favorire la CONOSCIBILITA ESTERNA della
sua azione. Il diritto di accesso viene considerato il minimum
indefettibile per assicurare a tutti sullintero territorio
nazionale il godimento del diritto alla trasparenza dellazione
amministrativa. Nellambito della legge n. 241 sono altres
rinvenibili le norme sulla obbligatoriet della motivazione del
provvedimento amministrativo e quelle sulla partecipazione dei
privati al procedimento. 44AVV. VALENTINA MILANI
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2.2.2. IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA Il
PRINCIPIO DELLA generale CAPACITA NEGOZIALE DELLA PA e della
soggezione dellattivit paritetica alle normali regole del diritto
comune esprime una sorta di PREFERENZA PER IL DIRITTO PRIVATO OVE
LO STRUMENTO PARITETICO in omaggio al principio di sussidiariet
POSSA IN MODO altrettanto EFFICIENTE ma meno invasivo SODDISFARE
LINTERESSE PUBBLICO [es. compravendita rispetto allesproprio,
locazione invece che concessione, ecc.]. 45AVV. VALENTINA
MILANI
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Ferma la generale capacit di diritto privato della PA, NON
OCCORRE ALCUNA AUTORIZZAZIONE LEGISLATIVA PER ATTIVARLA, mentre la
legge pu intervenire per limitarla. La casistica applicativa ampia:
si va dai casi in cui lente pubblico prende forma privatistica esso
stesso, a quelli in cui lente rimane a tutti gli effetti tale sul
piano soggettivo ma sul piano dellattivit fa uso del diritto
privato. 46AVV. VALENTINA MILANI
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2.2.3. IL PRINCIPIO DI SEMPLICITA Il PRINCIPIO DI SEMPLICITA
una naturale derivazione dei principi di buon andamento, economicit
ed efficacia, che risponde a 2 esigenze: - il CONTENIMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA; - il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERVIZI resi
ai cittadini e alle imprese, per i quali ogni adempimento
amministrativo rappresenta un costo e un ostacolo alla
soddisfazione dei propri interessi. 47AVV. VALENTINA MILANI
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La legge n. 241 dedica lintero CAPO IV alla semplificazione
amministrativa, disciplinando DIVERSI ISTITUTI come: la conferenza
di servizi, gli accordi tra amministrazioni, i pareri e le
valutazioni tecniche, lautocertificazione, la denuncia di inizio
attivit e il silenzio-assenso. 48AVV. VALENTINA MILANI
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2.3. I PRINCIPI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA I principi di
derivazione comunitaria trovano ingresso nel nostro ordinamento
attraverso il rinvio specifico operato dallART. 1, c. 1, legge n.
241/1990 e il rinvio generico operato dallART. 117, c. 1, Cost.
Alcuni dei principi generali che caratterizzano e influenzano
lattivit della PA comunitaria e dei singoli Stati membri [legalit
dellazione, obbligo di motivazione, trasparenza, diritto di
accesso, imparzialit e legittimo affidamento], trasfusi nella CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLUE (NIZZA 2001), sono ora richiamati
nel TRATTATO DELLA COSTITUZIONE EUROPEA presentato e sottoscritto a
ROMA 2004 e non entrato in vigore per alcune bocciature
referendarie in sede di ratifica. 49AVV. VALENTINA MILANI
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Tra i diritti fondamentali del cittadino europeo sono compresi
quelli relativi ai rapporti tra individui e PA comunitaria. Alcuni
di questi PRINCIPI hanno CARATTERE GENERALE (IL PRINCIPIO DI TUTELA
DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO e IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA), altri
hanno CARATTERE SETTORIALE (I PRINCIPI IN MATERIA DI AMBIENTE E IN
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI). 50AVV. VALENTINA MILANI
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2.3.1. IL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
Nellambito della giurisprudenza comunitaria, IL PRINCIPIO DI
LEGITTIMO AFFIDAMENTO induce a ritenere che UNA SITUAZIONE DI
VANTAGGIO, ASSICURATA AD UN PRIVATO DA UN ATTO SPECIFICO E CONCRETO
DELLAUTORITA AMMINISTRATIVA, NON PUO ESSERE SUCCESSIVAMENTE
RIMOSSA, SALVO CHE NON SIA STRETTAMENTE NECESSARIO PER LINTERESSE
PUBBLICO E FERMO IN OGNI CASO LINDENNIZZO DELLA POSIZIONE
ACQUISITA. 51AVV. VALENTINA MILANI
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Occorre, quindi, affinch un affidamento sia legittimo: 52 UN
REQUISITO OGGETTIVO necessario che il vantaggio sia chiaramente
attribuito da un atto a ci rivolto e che sia decorso un arco
temporale tale da ingenerare laspettativa del suo consolidamento.
UN REQUISITO SOGGETTIVO necessario il ricorrere della buona fede
non colposa del destinatario del vantaggio (colpa e dolo escludono
la legittimit dellaffidamento). AVV. VALENTINA MILANI
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Tale principio enfatizza il VALORE DELLA STABILITA DEI RAPPORTI
GIURIDICI di fronte alla legalit formale, stabilendo lintangibilit
di un provvedimento attributivo di un vantaggio, nonostante la sua
illegittimit, quando questa abbia assicurato un vantaggio a un
soggetto che, in buona fede e grazie al decorso del tempo, confidi
nella sua stabilit. 53AVV. VALENTINA MILANI
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Tale principio trova riconoscimento nella legge n. 241/1990
negli: ART. 21nonies che subordina lesercizio del potere di
ANNULLAMENTO DUFFICIO al limite temporale del termine ragionevole
oltre che al criterio di comparazione degli interessi; ART.
21quinquies che stabilisce la tutela indennitaria a vantaggio del
destinatario del provvedimento di REVOCA anticipata. 54AVV.
VALENTINA MILANI
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Dalla NOZIONE DI AFFIDAMENTO COMUNITARIA si deve differenziare
la NOZIONE NAZIONALE che non costituisce una regola attizia volta a
limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi
riconosciuti con pregressi atti, ma UNA REGOLA COMPORTAMENTALE,
iscrivibile nel generale CANONE DI BUONA FEDE, volta a non
ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate ad
essere frustrate. 55AVV. VALENTINA MILANI
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2.3.2. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA Il PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA consiste nellESERCIZIO NELLA GIUSTA MISURA DEL
POTERE, in modo da assicurare unAZIONE IDONEA E ADEGUATA ALLE
CIRCOSTANZE DI FATTO, CHE NON ALTERI IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA I
VALORI, GLI INTERESSI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE. Riferirsi a tale
principio significa accedere ad un modo nuovo di intendere lazione
della PA, coerente con la sussidiariet dellazione amministrativa
autoritativa alla stregua del PRINCIPIO DEL MINIMO PREZZO. 56AVV.
VALENTINA MILANI
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2.3.3. I PRINCIPI IN MATERIA AMBIENTALE I principi in materia
ambientale sono: il PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE, in base al quale la
definizione e lattuazione delle politiche e azioni dellUE devono
tenere in considerazione la tutela dellambiente al fine di favorire
uno sviluppo ecosostenibile; 57AVV. VALENTINA MILANI
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I PRINCIPI DELLA PRECAUZIONE e DELLAZIONE PREVENTIVA prevalgono
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati allambiente e sul principio del chi inquina paga che
trova applicazione nelle cd. tasse ambientali, veri e propri
tributi, contributi e tariffe o incentivi fiscali funzionali a
promuovere comportamenti ambientali virtuosi in ottica di risparmio
energetico e salvaguardia dellambiente. 58AVV. VALENTINA
MILANI
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Tali principi mirano a REALIZZARE UNA DIFESA EX ANTE DEI BENI
AMBIENTALI, che viene preferita ad una tutela solo residuale ed ex
post nelle forme della tutela per equivalente. 59AVV. VALENTINA
MILANI
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2.3.4. I PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ART. 2
Codice dei contratti L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve
garantire la qualit delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei
principi di economicit, efficacia, tempestivit e correttezza;
l'affidamento deve altres rispettare i principi di libera
concorrenza, parit di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalit, nonch quello di pubblicit con le
modalit indicate nel presente codice. Il principio di economicit pu
essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonch alla tutela
della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile. 60AVV. VALENTINA MILANI
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3. LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO Il PROCEDIMENTO amministrativo
lINSIEME DI ATTI SUSSEGUENTI ED ETEROGENEI FINALIZZATI ALLADOZIONE
DI UN PROVVEDIMENTO, che rappresenta la FORMA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA. 61AVV. VALENTINA MILANI
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3.1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO INIZIATIVAISTRUTTORIADECISIONE
62AVV. VALENTINA MILANI
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3.1.1. FASE DELLINIZIATIVA ISTANZA DI PARTE O AVVIO DUFFICIO
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI AVVIO 63AVV.
VALENTINA MILANI
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3.1.1.1. ISTANZA PRIVATA O AVVIO DUFFICIO Il PROCEDIMENTO: 1)
CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD ISTANZA DI PARTE; 2) DEVE ESSERE
AVVIATO DUFFICIO. In entrambi i casi, la PA HA IL DOVERE DI
CONCLUDERLO MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO. 64AVV. VALENTINA
MILANI
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3.1.1.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE Lindividuazione
dellUNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO un istituto
volto a promuovere sia il buon andamento della PA, assicurando un
IMPULSO al procedimento e un COORDINAMENTO delle PA coinvolte, sia
la pubblicit e la partecipazione, garantendo agli interessati un
INTERLOCUTORE nellambito della PA procedente. 65AVV. VALENTINA
MILANI
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Il RESPONSABILE del procedimento il soggetto al quale affidato
il delicato ruolo di AUTORITA GUIDA di ciascun procedimento
amministrativo. Egli: 1. vigila sul decorso del procedimento; 2.
assicura la le connessioni tra le varie fasi; 3. rappresenta uno
stabile punto di riferimento per i cittadini. AVV. VALENTINA
MILANI66
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Listituto stato introdotto per contrastare 3 ordini di
problemi: AVV. VALENTINA MILANI67 dellazione amministrativa
FRAMMENTAZIONE E RALLENTAMENTO di fatto dei soggetti deputati a
gestire il procedimento IMPERSONALITA E IRRESPONSABILITA la
difficile identificabilit del responsabile ostacola il controllo
sul suo operato VIRTUALE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
TRASPARENZA
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3.1.1.2.2. CONTENUTO DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L. N. 241/1990 1
OBBLIGO della PA DI DETERMINARE preventivamente, per ciascun tipo
di procedimento, LUNITA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE dellistruttoria,
di ogni altro adempimento procedimentale nonch delladozione del
provvedimento finale. 2 OBBLIGO della PA DI PUBBLICIZZARE LA
DETERMINANZIONE di individuazione dellunit organizzativa
responsabile. Per unit organizzativa deve intendersi ogni tipo di
struttura o articolazione dei pubblici uffici. AVV. VALENTINA
MILANI68
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3 OBBLIGO del dirigente di ciascuna unit organizzativa DI
ASSEGNARE A SE O AD ALTRO DIPENDENTE dellunit LA RESPONSABILITA
dellistruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonch
eventualmente delladozione del provvedimento finale. 4 OBBLIGO DI
COMUNICARE LUNITA ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL NOMINATIVO
RESPONSABILE del procedimento ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti, ai
soggetti obbligati per legge ad intervenire nel procedimento, ai
soggetti che possono essere pregiudicati dal provvedimento e su
richiesta a chiunque vi abbia interesse. AVV. VALENTINA
MILANI69
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3.1.1.2.3. IL RESPONSABILE NEI PROCEDIMENTI COMPLESSI NEI CD.
PROCEDIMENTI A COMPLESSITA INTERNA, articolati in una serie di fasi
implicanti lintervento di uffici diversi della stessa PA o enti, IL
RESPONSABILE E UNICO. NEI CD. PROCEDIMENTI PLURISOGGETTIVATI,
articolati in una serie di fasi implicanti lintervento di
molteplici amministrazioni o di diversi enti, ognuno di essi dovr
provvedere alla nomina DI UN PROPRIO RESPONSABILE, che attender
alla gestione della fase procedimentale di sua pertinenza. AVV.
VALENTINA MILANI70
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3.1.1.2.4. I COMPITI DEL RESPONSABILE LART. 6 opera
unELENCAZIONE non esaustiva n tassativa DEI COMPITI PRIMARI DEL
RESPONSABILE: - VALUTA ai fini istruttori LE CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA, I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E I PRESUPPOSTI
RILEVANTI per lemanazione del provvedimento; - ACCERTA I FATTI E
COMPIE TUTTI GLI ATTI ISTRUTTORI NECESSARI, quali accertamenti
tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale, richieste di
rilascio e/o di rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze
erronee o incomplete; AVV. VALENTINA MILANI71
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-PROPONE LINDIZIONE O, avendone la competenza, INDICE LE
CONFERENZE DI SERVIZI, attenendosi al criterio guida di snellire
lazione amministrativa; -CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E
LE NOTIFICAZIONI previste dalla legge e dai regolamenti; -ADOTTA,
ove ne abbia la competenza, IL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO
TRASMETTE GLI ATTI ALLORGANO COMPETENTE PER LADOZIONE. AVV.
VALENTINA MILANI72
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Lorgano competente alladozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, tenuto a dar
necessariamente conto, nel provvedimento finale stesso, delle
ragioni che labbiano eventualmente indotto a discostarsi dalle
risultanze dellistruttoria condotta dal responsabile del
procedimento. AVV. VALENTINA MILANI73
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3.1.1.3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLAVVIO DEL PROCEDIMENTO Le
FUNZIONI dellistituto: 1) PORRE I DESTINATARI dellazione
amministrativa IN GRADO DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI
PARTECIPATIVI fin dal momento dellinizio o quanto meno in una fase
non molto avanzata [possibilit di partecipare effettiva]; 2)
CONSENTIRE ALLA PA DI MEGLIO COMPARARE GLI INTERESSI COINVOLTI e di
meglio perseguire linteresse pubblico principale [valorizzazione
del metodo dialettico]; 3) PREVENIRE EVENTUALI MOTIVI DI RICORSO
GIURISDIZIONALE, assicurando un contraddittorio trasparente e un
confronto ad armi pari tra la PA e il privato [deflazione del
contenzioso]. 74AVV. VALENTINA MILANI
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3.1.2. FASE ISTRUTTORIA PARERI, VALUTAZIONI TECNICHE E
CONFERENZA DI SERVIZI PARTECIPAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO 75AVV.
VALENTINA MILANI
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3.1.2.1. ATTIVITA CONSUILTIVA E CONFERENZA DI SERVIZI La
CONFERENZA DI SERVIZI un istituto a cui si ricorre nei casi in cui
sia opportuno un ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI
attraverso al partecipazione delle PA a cui affidata la cura di
questi ultimi. La PA procedente rimane libera di determinare il
contenuto del provvedimento, che rimane un suo proprio atto. Ci
nonostante, si ritiene che un provvedimento che si discosti da
quanto emerso e concordato in sede di conferenza potr essere
censurato, per difetto di motivazione o per violazione del
principio di affidamento. 76AVV. VALENTINA MILANI
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Il POTERE DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA ALLA PA
PROCEDENTE, a cura del responsabile del procedimento qualora ne
abbia il potere ovvero dellorgano di vertice dellamministrazione,
su proposta del responsabile del procedimento. 77AVV. VALENTINA
MILANI
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Due modelli: 1) CONFERENZA ISTRUTTORIA che viene convocata
quando la PA procedente, titolare del potere amministrativo,
ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti; 2) CONFERENZA DECISORIA che viene convocata
quando la PA deve acquisire intese, concerti, nullaosta, o assensi
comunque denominati da altre PA e non li ottenga entro un breve
termine. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nullaosta, ecc. 78AVV. VALENTINA MILANI
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3.1.2.2. PARTECIPAZIONE La PARTECIPAZIONE consentita a: 1) I
SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E
DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI; 2) QUALUNQUE SOGGETTO: a)
portatore di interessi pubblici e privati b) portatore di interessi
diffusi costituito in associazioni o comitati CUI POSSA DERIVARE UN
PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO [interventori]. 79AVV. VALENTINA
MILANI
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3.1.2.3. PREAVVISO DI RIGETTO Listituto della COMUNICAZIONE DEI
MOTIVI OSTATIVI ALLACCOGLIMENTO DELLISTANZA diretto a rappresentare
al soggetto che ha attivato lazione amministrativa lesistenza di
motivi che ostano allaccoglimento della sua istanza, attribuendo
allo stesso soggetto la facolt di presentare, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, memorie e documenti che, ove
pertinenti, la PA procedente sar tenuta a valutare nellassunzione
della decisione finale, dando atto nella motivazione del
provvedimento finale delle ragioni delleventuale mancato
accoglimento delle deduzioni dellistante. 80AVV. VALENTINA
MILANI
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Il PREAVVISO DI RIGETTO: a) LIMITATO AI PROCEDIMENTI INIZIATI
SU ISTANZA DI PARTE; b) ha una FUNZIONE GIURISDIZIONALIZZANTE, poi
poich il soggetto venuto a conoscenza dei motivi di rigetto
dellistanza ha una chance di ribaltare la posizione assunta dalla
PA, ulteriormente provando la fondatezza delle sue ragioni; c) ha
NATURA ISTRUTTORIA E PRE- DECISORIA. 81AVV. VALENTINA MILANI
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3.1.3. FASE DECISORIA 82 INIZIATIVAISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO
FINALE ESPRESSO O SILENZIO- ASSENSO AVV. VALENTINA MILANI