Il distacco transnazionale per l’assegnazione all’estero dei lavoratori dipendenti: profili operativi e differenze con le altre modalità di invio Matteo Cesari Componente Commissione Diritto Sindacale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
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Il distacco transnazionale per l’assegnazione all ... · Il Distacco: definizione Art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
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Il distacco transnazionale per l’assegnazione all’estero dei lavoratori dipendenti: profili operativi e differenze con le altre modalità di invio
Matteo Cesari
Componente Commissione Diritto Sindacale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Invio del personale all'estero: Introduzione
Un driver strategico per penetrare i mercati esteri e rafforzare la presenza in Paesi stranieri.
Uno strumento per lo sviluppo del business che richiede la puntuale conoscenza degli aspetti giuslavoristici, fiscali e
previdenziali.
Il Distacco: definizione
Art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003
“L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
“In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
“Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento ad un'unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”.
Raffronto con altre modalità di invio
Trasferta Trasfertismo Trasferimento
Assegnazione di breve periodo del dipendente presso una sede diversa da quella abituale
Riguarda i lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi
Mutamento della sede di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 C.C.)
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini fiscali
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali
Determinazione analitica del reddito imponibile ai fini previdenziali
Indennità per trasferte all'estero esenti nei limiti di € 77,47 giornalieri (salvo riduzione di 1/3 della franchigia in caso di rimborso di vitto od alloggio; di 2/3 in caso di rimborso di vitto ed alloggio)
Indennità e maggiorazioni di retribuzione esentate al 50% (art. 51, comma 6 del Tuir), incluse le indennità di navigazione e di volo previste dal contratto collettivo
Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti esentate al 50% nei limiti di Euro 4.648,11 per i trasferimenti all'estero (art. 51, comma 7 del Tuir)
Il Distacco: elementi distintivi
Rapporto trilaterale
Temporaneità della missione
Interesse del datore di lavoro distaccante (Circ. Ministero del
Lavoro n. 28 del 25 giugno 2005)
Esecuzione della prestazione a beneficio del soggetto
distaccatario
Esistenza del c.d. “legame organico”
Il Distacco in violazione della normativa
Richiesta della costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto beneficiario.
Ammenda pari a 50 Euro per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione (Cass., Sez. pen., 10 giugno 2009,
n. 38919).
“Legame organico” a volte difficilmente dimostrabile in caso di
distacco transnazionale (Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2003, C
437/2000).
Il legame organico in ambito UEPrassi e giurisprudenza
Applicabilità del contratto di lavoro per tutto il periodo di assegnazione.
Responsabilità per l'assunzione in capo al datore di lavoro che
provvede all'invio in missione.
Il potere di risolvere il contratto di lavoro deve rimanere
prerogativa esclusiva del distaccante (Cassazione, sentenza n.
5403 del 5 marzo 2010).
Il potere disciplinare deve rimanere in capo all'impresa di invio
(Cassazione, sentenza n. 215 dell'11 gennaio 2010).
Il Distacco transnazionale: fattispecie comuni
Distacco nell'ambito di una prestazione di servizi tra il datore di
lavoro del Paese di origine ed il datore di lavoro di uno Stato
comunitario.
Distacco di lavoratori nel contesto di accordi commerciali tra
imprese stabilite in diversi Stati membri e facenti parte dello
stesso gruppo di imprese (c.d. distacco infra-gruppo).
Distacco nell'ambito di un “contratto di rete”.
Il Distacco transnazionale: aspetti operativi
Accordo di distacco (c.d. inter-company agreement)
Lettera di distacco (c.d. letter of understanding)
Comunicazione al centro per l'impiego
Modulistica di riferimento ai fini contributivi (cenni)
Libro Unico del Lavoro - LUL
Modello di autocertificazione della residenza fiscale
Contratto di prestito (tax loan)
Contratto di cessione del credito
Accordo di distacco
Delega di trasferimento del lavoratore dalla distaccante alla
distaccataria.
Impegno della società distaccataria ad erogare benefit in loco e a
contribuire alle spese sostenute.
Previsioni in materia di rimborso dei costi legati al distacco (salario
base, bonus, contribuzione previdenziale, etc.).
Comunicazioni infra-gruppo in merito agli adempimenti nei
confronti degli enti previdenziali.
Comunicazioni infra-gruppo riguardo i trattamenti economici in
caso di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio,
etc.).
Lettera di distacco
Dati della società distaccataria
Data di inizio del distacco
Durata del distacco
Referenti funzionali nella host country
Mansioni e qualifica del lavoratore distaccato
Trattamento economico e benefit aggiuntivi
Trattamento normativo applicabile (Cfr. Interpello n. 33/2010 del 12
ottobre 2010) in armonia con le disposizioni della distaccataria
Termini e condizioni di rimpatrio
Lettera di distacco
Comunicazione al centro per l'impiego / autorizzazione all'espatrio
Invio telematico del modello Unilav
Comunicazione del rientro anticipato entro 5 giorni dall'evento
D.Lgs. n. 151 14/09/2015: abolizione dell'obbligo di presentazione
dell'autorizzazione all'espatrio
Autorizzazione all'espatrio - novità
A seguito dell'abolizione dell'obbligo di presentazione della richiesta dell'autorizzazione all'espatrio non vengono comunque meno le tutele previste nella precedente formulazione del dettame legislativo.
Nella lettera di distacco vi è l'obbligo di prevedere:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
Autorizzazione all'espatrio - novità
b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
a) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
a) il tipo di sistemazione logistica;
a) idonee misure in materia di sicurezza.
Libro Unico del Lavoro
Predisposizione del Libro Unico del Lavoro
Data di inizio e fine distacco
Paese estero di assegnazione
Estremi degli accordi integrativi
Retribuzioni imponibili ai fini fiscali e previdenziali
Cedolino - Prospetto
Modulistica di riferimento ai fini contributivi (cenni)
Nell'ambito del distacco comunitario, il lavoratore continua a
contribuire al proprio sistema previdenziale di origine ai sensi del
Regolamento UE n. 883/2004 (art. 12 e ss.) mediante l'invio
all'INPS di appositi formulari (mod. A1)
Modulistica di riferimento ai fini contributivi (cenni)
Nell'ambito del distacco in Paesi extra-comunitari legati all'Italia da
Accordi bilaterali di sicurezza sociale il lavoratore continua a
contribuire totalmente o parzialmente al proprio sistema
previdenziale di origine secondo le disposizioni e la modulistica
prevista da ciascun Accordo;
Nell'ambito del distacco in Paesi extra-comunitari non legati all'Italia
da accordi bilaterali il lavoratore continua a contribuire al proprio
sistema previdenziale di origine ai sensi della Legge n. 398/1987.
Autocertificazione residenza fiscale
E' prassi comune all'interno delle aziende multinazionali rilasciare al
dipendente distaccato un form di autocertificazione della propria
residenza fiscale (in Italia o all'estero);
Il dipendente, sottoscrivendo il form, autorizza il datore di lavoro,
sotto la propria responsabilità, a mantenere o sospendere le
ritenute IRPEF in busta paga;
La compilazione e sottoscrizione di tale modulistica non può
prescindere da un'approfondita analisi della residenza ai fini fiscali
del dipendente.
Pacchetto retributivo
E' prassi comune che il pacchetto retributivo, oltre che alla remunerazione base, contenga anche alcuni incentivi economici ed indennità volte a favorire il distacco:
somme addizionali temporanee ed esclusive percepite durante il periodo di permanenza all'estero;
somme sostitutive del trattamento economico previsto dal CCNL, poiché maggiormente favorevoli.
Pacchetto retributivo – Elementi caratteristici
Alloggio
Auto
Indennità costo vita
Indennità estero
Scuola figli
Indennità di prima sistemazione
Trasloco
Viaggi di trasferimento
Contratto di prestito (tax loan)
Nel caso di adozione di politiche di neutralità fiscale (ad es., la tax
equalization) è prassi comune, per il datore di lavoro, anticipare in
busta paga la quota di IRPEF dovuta in Italia dal lavoratore
distaccato che mantiene la residenza fiscale in Italia;
Contratto di prestito (tax loan)
Il dipendente, sottoscrivendo il contratto di prestito
precedentemente alla partenza per il Paese estero, si impegna a
restituire il prestito erogato dal datore di lavoro nell'anno d'imposta
in cui il credito per imposte pagate all'estero è recuperato in sede di
dichiarazione dei redditi (modello 730) e riconosciuto in cedolino nel
primo periodo di paga utile;
Il contratto deve contenere specifiche clausole a tutela della
Società distaccante, specialmente nel caso di cessazione anticipata
del rapporto di lavoro da parte del dipendente.
Contratto di cessione del credito
Qualora il dipendente rientri nella seguente casistica:
sia in procinto di cessare il rapporto di lavoro con la società
distaccante;
sia impossibilitato a presentare il modello 730 (ad es., per
mancanza dei requisiti di legge).
E' opportuno stipulare un contratto di cessione del credito che tuteli
le parti affinché il credito per imposte pagate all'estero sia riportato
nel modello Unico Persone Fisiche e successivamente rimborsato
alla Società distaccante.
Contratto di cessione del credito
il credito per imposte pagate all'estero inserito in Unico Persone
Fisiche deve essere inserito nell'apposito Quadro RX;
è necessario che il contratto di cessione del credito sia redatto con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un Notaio, come
previsto dall'art. 1 del D.M. 30 settembre 1997 n. 384.
Il Distacco: profili fiscali (peculiarità)
Nell'ambito del distacco comunitario od extracomunitario, qualora
ne ricorrano i requisiti, la retribuzione imponibile ai fini fiscali è
disciplinata dall'art. 51, comma 8-bis del Tuir, secondo cui “in
deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale (...)”
Il Distacco: profili contributivi (cenni)
Nell'ambito del distacco comunitario, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è quella effettivamente percepita dal lavoratore distaccato;
Nell'ambito del distacco in Paesi extra-comunitari legati all'Italia da
accordi bilaterali di sicurezza sociale la base imponibile ai fini
previdenziali è quella effettivamente percepita dal lavoratore
distaccato (nel caso delle assicurazioni coperte dall'Accordo); quella
convenzionale (nel caso delle assicurazioni non coperte
dall'accordo);
Nell'ambito del distacco in Paesi extra-comunitari non legati all'Italia
da accordi bilaterali la base imponibile ai fini previdenziali è calcolata
sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui alla Legge n.