IL DISSESTO ISSESTO FINANZIARIO INANZIARIO NEGLI NEGLI ENTI NTI LOCALI OCALI 1 Relatore: DOTT OTT .SSA SSA GIUSEPPINA IUSEPPINA GRECO RECO Dottore Commercialista, esperto di contabilità e ordinamento finanziario degli Enti Locali Presidente della Commissione Nazionale “Servizi Pubblici Locali” – C.N.D.C.E.C. TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI D.Lgs. 267/2000 Artt. 244 - 269 TORINO 13 aprile 2011
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IL DISSESTO FINANZIARIO NEGLI ENTI OCALI 13 aprile 2011.pdf · IL DISSESTO FINANZIARIO NEGLI ENTI LOCALI 1 Relatore: DOTT.SSA GIUSEPPINA GRECO Dottore Commercialista, esperto di contabilità
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Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(a cura del Ministero dell’Interno)
unitamente al Decreto Presidenziale di Nomina
dell’Organo Straordinario di Liquidazione
Art. 247 Art. 247 –– Omissione della deliberazioneOmissione della deliberazionedi dissesto di dissesto
� Ipotesi di “atto dovuto”
� Organo Regionale di Controllo
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� Organo Regionale di Controllo
� Provvedimento sostitutivo
� Nomina di un Commissario ad acta
� Scioglimento del Consiglio ad opera del Prefetto
Art. 248 Art. 248 –– ConseguenzeConseguenzedella della dichiarazione dichiarazione di dissesto di dissesto
1. Termini per la deliberazione del bilancio sospesi dalla dichiarazione di dissesto fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261 (ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
2. Sino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256 (OSL) si ha la sospensione delle azioni esecutive
3. I pignoramenti successivi al dissesto non vincolano l’Ente né il tesoriere
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tesoriere4. Sino al Rendiconto ex art. 256, i debiti insoluti (anche derivanti da
anticipazioni di cassa) non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria
5. Gli amministratori, riconosciuti (anche in primo grado) dalla Corte dei Conti come responsabili dei danni prodotti nell’arco dei 5 anni precedenti il dissesto (seppur limitatamente ai casi di dolo o colpa grave e come conseguenza diretta di azioni ed omissioni), non potranno ricoprire la carica di assessore o l’incarico di revisore nei 5 anni successivi
Art. 249 Art. 249 –– Limiti alla contrazione di nuovi mutuiLimiti alla contrazione di nuovi mutui
Dalla data del dissesto sino al decreto di cui all’art. 261, 3°co.
(ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
gli Enti non possono contrarre nuovi mutui, ad eccezione:
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• dei mutui ex art. 255 (mezzi finanziari per il risanamento)
• dei mutui i cui oneri siano a totale carico dello Stato o
delle Regioni
Art. 252 Art. 252 –– Attività dell’Organo Straordinario di Attività dell’Organo Straordinario di LiquidazioneLiquidazione
Composizione Composizione –– Nomina Nomina –– Attribuzioni Attribuzioni
Comuni Pop. < 5000 abitanti 1 COMMISSARIO1 COMMISSARIO
Comuni Pop. > 5000 abitanti COMMISSIONECOMMISSIONEe Province con 3 membricon 3 membri
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Soggetti eleggibiliSoggetti eleggibili• Magistrati a riposo (con funzione di Presidente, se nominato)
- della Corte dei Conti- della Magistratura Ordinaria- del Consiglio di Stato
• Funzionari (in servizio o quiescenti) degli Uffici centrali o periferici delMinistero dell’InternoMinistero dell’Economia e delle FinanzeMinistero dello Sviluppo Economico (Bilancio, Programmazione, Tesoro)Altre Amministrazioni
…SegueSegue –– SoggettiSoggetti
• Segretari Comunali e Provinciali, Ragionieri Comunali e Provinciali(anche in quiescenza)
• Professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili• Professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
NominaNomina
con Decreto del Presidente della Repubblicacon Decreto del Presidente della Repubblica,
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con Decreto del Presidente della Repubblicacon Decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell’Interno
InsediamentoInsediamento entro 5 giorni dalla notificazione della nomina
IncompatibilitàIncompatibilità casistica di cui all’art. 236
AttribuzioniAttribuzioni
Le competenze dell’Organo di Liquidazione attengono a
tutti gli atti e i fatti verificatisi entro il 31/12 dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio
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L’Organo provvede
a) Alla rilevazione della massa passiva
b) Alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili,
compresa l’alienazione dei beni patrimoniali
c) Alla liquidazione e al pagamento della massa passiva
Accertamento dei danni Accertamento dei danni
Nel caso di ipotesi di danni cagionati all’Ente Locale o all’Erario, derivanti da cattiva gestione e attribuibili direttamente ad azioni od omissioni degli amministratori e riconducibili a dolo o colpa grave,si procede alla
� Procura Regionale c/o
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DENUNCIADENUNCIAdda a ParteParte
dell’dell’O.S.L.O.S.L.
� Procura Regionale c/o la Corte dei Conti
� Segnalazione alMinistero dell’Internotramite la Prefettura
• del più ampio potere di accesso agli atti dell’Ente
• della piena facoltà di utilizzo del personale dell’Ente e
degli strumenti operativi
• del potere di emanare DIRETTIVE amministrative
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Diritto ad operare all’interno di locali idonei,a disporre di attrezzature e di personale
Potere di auto-organizzazione con riferimento a:- personale- acquisizione di consulenze- attrezzature
Art. 254 Art. 254 –– Rilevazione della massa passivaRilevazione della massa passiva
L’accertamento della massa passiva deve avvenire L’accertamento della massa passiva deve avvenire entro 180 gg. dall’insediamento entro 180 gg. dall’insediamento
elevabili a 360 gg. elevabili a 360 gg. in caso diin caso diComuni con Pop. > 250.000 abitanti e ProvinceComuni con Pop. > 250.000 abitanti e Province
L’inosservanza del termine implica la L’inosservanza del termine implica la Sostituzione dell’Sostituzione dell’O.S.L.O.S.L.
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Formazione delFormazione delPiano di RilevazionePiano di Rilevazione
Avviso Pubblico entro 10 gg.affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e diffuso mediante Stampa Locale
Assegnazione di un termine perentorio di 60 gg.(prorogabile 1 sola volta per altri 30 gg.)
per la presentazione delle domande di insinuazione (in carta libera)
Massa PassivaMassa Passiva
La massa massiva è costituita da:
a) Debiti di bilancio e debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 (fino al 31/12 dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio)
b) Debiti derivanti da procedure esecutive estinte di cui
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b) Debiti derivanti da procedure esecutive estinte di cui
all’art. 248, 2°comma
c) Debiti derivanti da transazioni compiute dall’O.S.L. in
base all’art. 254, 7°comma
DecisioniDecisionisull’ammissione dei creditori istantisull’ammissione dei creditori istanti
da comunicare agli interessatidopo l’approvazione
del Piano di Rilevazione
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Possibilità di procedere a transazioni,
vertenze giudiziali e stragiudiziali
Comma 7:
Art. Art. 255 255 –– Acquisizione e gestione deiAcquisizione e gestione deimezzi finanziari per il risanamentomezzi finanziari per il risanamento
Accertamento della Massa AttivaAccertamento della Massa Attiva
• Contributo dello Stato (Limitazioni introdotte dalla L.Cost. 3/2001)
• Residui Attivi (se necessario, anche predisposizione dei Ruoli)
• Ratei dei mutui disponibili
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• Ratei dei mutui disponibili
• Altre Entrate (quota di avanzo non vincolato)
• Alienazione dei beni (sostituibile con un mutuo totalmente a carico dell’Ente)
N.B.:La Gestione Vincolata non compete all’O.S.L.Sulla massa attiva non sono ammessisequestri né procedure esecutive
Art. 256 Art. 256 –– Liquidazione e PagamentoLiquidazione e Pagamentodella massa passivadella massa passiva
P.d.R. Acquista esecutività con il deposito(entro 5 gg. dall’approvazione)
Contestuale al deposito deve essere la
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Contestuale al deposito deve essere larichiesta di mutuo
Se il deposito risulta regolare, il Ministero dell’Internoautorizza il mutuo
Entro 30 gg. dall’erogazione del Mutuol’O.S.L. provvede al pagamento di acconti
(conto intestato all’OSL)
Definitivo Accertamento della massa passiva(cui comunque l’Organo è tenuto entro 24 mesi dall’insediamento)
… segue …
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L’O.S.L. procede:alla redazione del Piano di estinzione delle Passivitàal Deposito presso il Ministero dell’Interno
Il Ministero ha 120 gg. per valutare ed approvare il Piano
È previsto il parere consultivo della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali (CFDEL)
ttrasmesso all’Organo Regionale di Controllorasmesso all’Organo Regionale di Controlloee all’Organo di Revisione dell’Enteall’Organo di Revisione dell’Ente
che ha competenza sul Riscontro della Liquidazionee verifica la rispondenza
tra il Piano di Estinzione e l’effettiva liquidazione
transazioni e pagamento della sommavariabile tra 40-60 % dell’intero debito
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variabile tra 40-60 % dell’intero debito
Proposta Proposta O.S.L.O.S.L.
Ente Locale Ente Locale Deliberazione di Deliberazione di GiuntaGiunta
Risorse FinanziarieRisorse Finanziariemesse a disposizione dell’messe a disposizione dell’O.S.L.O.S.L.
da parte dell’Enteda parte dell’Ente
30 gg.
Transazione 40Transazione 40--60%60%
40
Transazione 40Transazione 40--60%60%in base all’anzianità del debitoin base all’anzianità del debito
Liquidazione ObbligatoriaLiquidazione Obbligatoriaentro 30 gg. dall’accettazione della transazione
La transazione è estesa anche aiLa transazione è estesa anche aiCCREDITORIREDITORI PPRIVILEGIATIRIVILEGIATI
(tranne ai crediti da lavorocioè debiti dell’ente per retribuzioni)
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Previsto accantonamento di un importo pari al 50% dei debiti
per le TRANSAZIONI NON ACCETTATE
(100% in caso di crediti privilegiati)
PPIANOIANO DIDI RRILEVAZIONEILEVAZIONE
PPIANOIANO DIDI EESTINZIONESTINZIONE(eventuale)
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(eventuale)
RRENDICONTOENDICONTO DELLADELLA GGESTIONEESTIONE
VVANTAGGIANTAGGI::
�� CreditoreCreditore
�� EnteEnte
Liquidità Immediata
Rinuncia dei creditori ad interessi e
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�� EnteEnte ad interessi e rivalutazioni successive
Blocco ulteriori Richieste
Art. 268 Art. 268 –– Ricostituzione Ricostituzione di di disavanzo di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancioamministrazione o di debiti fuori bilancio
Prevede un Fondo SpecialePrevede un Fondo Specialeper per gli Enti dissestatigli Enti dissestati
Mutui IntegrativiMutui Integrativi
Gestione del risanamento degli EntiGestione del risanamento degli Entidopo l’entrata in vigore della L. Cost. ndopo l’entrata in vigore della L. Cost. n°°3 del 20013 del 2001c.d. Riforma del Titolo V Parte II della Costituzionec.d. Riforma del Titolo V Parte II della Costituzione
Tre tipi di Limitazioni
11aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
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Non si applicano le disposizioni di cui al Titolo VIII Parte II del TUELche disciplinano l’assunzione dei mutui per il risanamento
LIMITE Mutuo con oneri a carico dello Stato
Si applica all’Ente il “concedibile” in base all’art. 194, 3°comma
11aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
22aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
33aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
Non è prevista la contribuzione statalesull’onere di ammortamentodei mutui per il risanamento
Resta la possibilità di utilizzare le quote residue sul Fondo Sviluppo Investimenti
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33aa LLIMITAZIONEIMITAZIONE
Si applicano i limiti costituzionaliper finanziare l’indebitamento
Debiti per Spese d’InvestimentoDebiti per Spese d’Investimento
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Debiti per Spese CorrentiDebiti per Spese Correnti
Debiti maturatiprima
Debiti maturatidopo
l’entrata in vigore della novella costituzionale (08.11.2001)
In merito alle modalità di finanziamento …In merito alle modalità di finanziamento …
Mutuo a carico del Bilancio ComunaleMutuo a carico del Bilancio Comunalefinanzia le spese d’investimento e quelle correnti seriferite a prima del 08.11.2001
Per le spese correnti successive al 08.11.2001Si ricorre ad Altre RisorseAltre Risorse
L’L’O.S.LO.S.L..
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Si ricorre ad Altre RisorseAltre Risorse(avanzi di amministrazione, residui attivi, fondo cassa, alienazioni di beni)
L’art. 119, 6°comma Cost.contiene un EELENCOLENCO DEGLIDEGLI IINVESTIMENTINVESTIMENTI
Il Piano di Rilevazione non produce alcun effetto(in particolare, non autorizza l’assunzione del mutuo)
Resta in vigore la Procedura Semplificata (ex art. 258) con i vincoli del mutuo
I pagamenti sono condizionati
Misure RestrittiveMisure Restrittive
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I pagamenti sono condizionatial realizzo della Massa Attiva
Il Piano di Estinzione può prevedere un pagamento definitivo anche parziale
Resta in vigore la possibilità di attivazionedelle misure straordinarie