IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 La formazione generale dei lavoratori Sommario Modulo 1 - Introduzione......................................................................................................................... 4 1. Introduzione .......................................................................................................................................... 4 2. La nascita delle norme sulla Sicurezza del lavoro.................................................................................. 4 3. La tutela derivante da Codice Penale, Civile e Costituzione.................................................................. 4 4. L’evoluzione della disciplina dal dopoguerra ........................................................................................ 5 5. Il Decreto Legislativo 626/94 ................................................................................................................. 5 6. Sintesi storica......................................................................................................................................... 6 7. Il decreto legislativo 81/08 .................................................................................................................... 7 Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione..................................................................................... 8 1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione ........................................................................... 8 2. Valutare i rischi ...................................................................................................................................... 9 3. I ruoli coinvolti ....................................................................................................................................... 9 4. L’obiettivo della valutazione.................................................................................................................. 9 5. La partecipazione dei lavoratori .......................................................................................................... 10 6. La soggettività nel valutare.................................................................................................................. 10 7. Quando iniziare il processo di valutazione .......................................................................................... 10 8. Chi concorre alla valutazione............................................................................................................... 11 Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi ................................................................................. 11 1. Il Documento di Valutazione dei rischi ................................................................................................ 11 2. Le fasi del processo di valutazione ...................................................................................................... 12 2.1. La creazione del TEAM...................................................................................................................... 12 2.2. Raccolta delle informazioni .............................................................................................................. 13 2.3. Identificazione zone omogenee ....................................................................................................... 14
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IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 La formazione generale dei lavoratori
7. Il decreto legislativo 81/08 .................................................................................................................... 7
Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione..................................................................................... 8
1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione ........................................................................... 8
2. Valutare i rischi ...................................................................................................................................... 9
3. I ruoli coinvolti ....................................................................................................................................... 9
4. L’obiettivo della valutazione .................................................................................................................. 9
5. La partecipazione dei lavoratori .......................................................................................................... 10
6. La soggettività nel valutare.................................................................................................................. 10
7. Quando iniziare il processo di valutazione .......................................................................................... 10
8. Chi concorre alla valutazione ............................................................................................................... 11
Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi ................................................................................. 11
1. Il Documento di Valutazione dei rischi ................................................................................................ 11
2. Le fasi del processo di valutazione ...................................................................................................... 12
2.1. La creazione del TEAM ...................................................................................................................... 12
2.2. Raccolta delle informazioni .............................................................................................................. 13
2.3. Identificazione zone omogenee ....................................................................................................... 14
2.3 b. Identificazione dei pericoli ............................................................................................................ 14
2.3 c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischi ...................................................................... 16
2.3 d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti ........................................................... 18
Modulo 4 - Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ........................... 20
1. Il Sistema di gestione ........................................................................................................................... 20
2. Il modello organizzativo ....................................................................................................................... 21
Modulo 5 - Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori
di rischio .............................................................................................................................................. 22
1. Misure di prevenzione e protezione: definizione e significato ........................................................... 22
2. Definizione delle misure tecniche, organizzative procedurali ............................................................. 22
3. Pianificazione delle misure di prevenzione ......................................................................................... 23
4. Verifica dell'attuazione delle misure di controllo del rischio e valutazione della loro efficacia ......... 25
5. Revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure
di controllo dei rischi ............................................................................................................................... 25
6. Cosa si intende per procedura ............................................................................................................. 25
7. L’obiettivo della procedura.................................................................................................................. 25
8. Le caratteristiche della procedura ....................................................................................................... 26
9. Buone prassi e linee guida ................................................................................................................... 26
10. Istruzioni operative e One Point Lessons .......................................................................................... 26
11. Registri: registrazioni dei dati e delle informazioni correlate.Tracciabilità dei processi ................... 27
12. Priorità degli interventi ...................................................................................................................... 27
13. Finalità del SGSSL ............................................................................................................................... 27
Modulo 6 - Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali .............................................................. 28
1. Il datore di lavoro ................................................................................................................................ 28
2. Il dirigente ............................................................................................................................................ 28
3. Compiti e obblighi di dirigenti e datore di lavoro ................................................................................ 28
4. La delega di funzioni ............................................................................................................................ 30
5. Il Principio di effettività ....................................................................................................................... 30
6. Il preposto ............................................................................................................................................ 31
7. Obblighi del preposto .......................................................................................................................... 31
8. Sanzioni per il Datore di Lavoro ........................................................................................................... 31
9. Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente ..................................................................................... 31
10. Sanzioni per il preposto ..................................................................................................................... 32
11. Il lavoratore ....................................................................................................................................... 32
12. I doveri del lavoratore ....................................................................................................................... 32
13. Le sanzioni per i lavoratori................................................................................................................. 33
14. Il Servizio di Prevenzione e Protezione .............................................................................................. 33
15. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ................................................................. 33
16. Il Rappresentante dei Lavoratori ....................................................................................................... 33
17. Il medico competente ........................................................................................................................ 34
18. I progettisti ........................................................................................................................................ 34
19. La riunione periodica ......................................................................................................................... 34
Modulo 7 - Funzione di vigilanza delle attività lavorative ...................................................................... 35
1. Funzione di vigilanza delle attività lavorative ...................................................................................... 35
Modulo 8 - La sorveglianza sanitaria ..................................................................................................... 36
1. Cos’è la sorveglianza sanitaria ............................................................................................................. 36
2. Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria .............................................................................................. 36
3. Le visite mediche ................................................................................................................................. 37
4. Obblighi del datore di lavoro e dirigenti .............................................................................................. 37
Modulo 1 - Introduzione
1. Introduzione
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ha realizzato un testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro.
Il Decreto regola lo scenario normativo che è alla base di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di
lavoro e attribuisce ai diversi soggetti interessati precise responsabilità e doveri: ai datori di lavoro la
responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e
di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo di valutazione dei rischi, di
informarli e formarli, di assicurare un'adeguata sorveglianza medica dove è necessario. In particolare, a
seguito di modifiche recenti, la responsabilità dei dirigenti è stata ampliata e ad essi è stato attribuito un
ruolo del tutto analogo a quello del datore di lavoro.
Questo corso ha l’obiettivo di presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Dopo un’introduzione dedicata all’evoluzione storica della normativa, il corso illustrerà:
· i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, con focus sulla valutazione dei rischi; · i modelli di organizzazione della prevenzione aziendale; · diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; · organi di vigilanza, controllo e assistenza e la sorveglianza sanitaria.
2. La nascita delle norme sulla Sicurezza del lavoro
Le prime norme sulla Sicurezza del lavoro risalgono alla fine dell’800; a quell’epoca non vi erano regole di
prevenzione ma solo tutele previdenziali e il concetto dominante nell’accadimento degli infortuni era
quello della fatalità o dell’errore umano cosicché la prevenzione era solo un aspetto dell’educazione che
bisognava assicurare. Erano prese in considerazione solo le attività dell’epoca e non erano previste ne
sanzioni ne concrete azioni di vigilanza.
3. La tutela derivante da Codice Penale, Civile e Costituzione
Il Codice Penale (1930) identifica il Datore di Lavoro come responsabile dei reati in materia di sicurezza del
lavoro.
Il Codice Civile (1942) configura come dovere posto a carico del Datore di Lavoro la tutela della salute del
lavoratore. In particolare stabilisce per l’imprenditore l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente
perseguibile, intendendo con questo il legame tra scelta tecnologica e valutazione dei rischi come
confermato da importanti sentenze della Corte Costituzionale.
La Costituzione della Repubblica (1947) con gli Articoli 32, 35 e 41 sancisce alcuni principi fondamentali tuttora validi per la sicurezza dei lavoratori.
Leggi gli articoli
Art. 32 “La Repubblica Italiana tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”
Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”
4. L’evoluzione della disciplina dal dopoguerra
Nel dopoguerra la legislazione detta obblighi da rispettare attraverso alcuni strumenti:
Identificazione di precisi destinatari delle norme(datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)
Previsione di specifiche sanzioni
Garanzia della vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici).
Negli anni ’60 si intensificano i movimenti di Lotta Operaia, è frutto di quella stagione lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70). Con esso si sanciscono almeno due principi :
I lavoratori mediante loro rappresentanze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute
Il lavoratore da oggetto passivo di tutela diventa soggetto attivo di auto-tutela.
Nel 1978 viene promulgata la Legge 833/78 (nota come Riforma Sanitaria) con cui avviene la costituzione delle Unità Sanitarie Locali nonché l’attribuzione a esse delle competenze in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori.
I Principi ispiratori di tale Norma furono:
La Tutela della Salute come Diritto Fondamentale
L’unitarietà tra Salute Fisica e Psichica
L’integrazione tra le misure terapeutiche con altre misure (ambientali, produttive, urbanistiche, eccetera)
Negli anni 80 - 90 la prevenzione si innova e interviene sui rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili; si delinea un sistema basato su Procedure e Valutazione del Rischio.
5. Il Decreto Legislativo 626/94
Con la formulazione del Decreto Legislativo 626/94 il sistema prevenzionale e di sicurezza italiano si allinea alle indicazioni dell'Europa Comunitaria.
Il Decreto sancisce maggiore attenzione a tre elementi:
Valutazione del rischio, formazione e informazione, definizione di ulteriori procedure e misure di
sicurezza.
Creazione di un sistema relazionale più articolato per gestire la sicurezza
Rapido adeguamento della normativa al progresso tecnico.
Le principali innovazioni sono rappresentate dal passaggio da una Sicurezza Oggettiva a una Sicurezza Soggettiva e da una Sicurezza garantita dalle macchine a una Sicurezza ottenuta responsabilizzando i vari soggetti aziendali.
Gli Obiettivi del decreto sono quelli di creare una prevenzione che risponda alle seguenti caratteristiche:
Completa: cioè che coinvolge tutte le figure aziendali
Organizzata: cioè l’Organizzazione struttura se stessa per governare la Prevenzione
Preventiva: secondo il concetto che Prevenire è meglio che curare
Valutata: cioè col tentativo di rendere misurabile /apprezzabile il Rischio
Informata: cioè in altri termini comunica il Rischio
Permanente: il Datore di Lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica
Il D. Lgs. 626/94, tuttavia, non è stato ovunque applicato nei dovuti modi, principalmente per:
la ricerca del rispetto formale e non di quello sostanziale della norma;
la Carenza di formazione e di aggiornamento dei professionisti della prevenzione;
l’affidamento dello svolgimento degli adempimenti a consulenti esterni;
una scarsa attenzione da parte delle aziende alla costruzione di una cultura della sicurezza;
la carenza o l’assenza della partecipazione nonostante la legge la solleciti e la richieda;
l’episodicità e discontinuità della gestione della salute e sicurezza e la carenza di un sistema di
gestione.
6. Sintesi storica
La Sintesi storica della prevenzione può quindi essere riassunta nel modo seguente
Anni 50-70 o Attività produttiva basata su modelli organizzativi “scientifici” o Interventi preventivi agevolati da modalità e funzioni lavorative “rigide”
Anni 70 o Diffusione delle tecnologie e reticoli di unità aziendali di piccola-media grandezza
Anni 80 o Maggiore attenzione al problema umano (evidenza dei costi umani, assicurativi e sanitari –
primi interventi della Comunità Europea)
Con una approccio differenziato e schematizzabile nel modo seguente:
Prevenzione tecnica: relativa ai requisiti di sicurezza e manutenzione delle macchine, degli impianti e dei prodotti, incluse le attrezzature di lavoro
Prevenzione igienico-ambientale: relativa alla conoscenza ed al controllo degli agenti chimici, (polveri, acidi, solventi, ecc.) e fisici (radiazioni, rumore, ecc.) negli ambienti di lavoro, nonché alle
problematiche relative all’emissione ed immissione nell’aria, nell’acqua e nel terreno di sostanze pericolose;
Prevenzione sanitaria: con un approccio di tipo risarcitorio più che genuinamente preventivo e quindi più sulla conoscenza e sul controllo dei danni che sulla conoscenza e sul controllo dei rischi.
7. Il decreto legislativo 81/08
Il Governo, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con
convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto e alla riforma delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007 numero 123, ha previsto, non solo la riorganizzazione della
normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della materia attraverso
l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti, in una logica unitaria e innovativa, e nel pieno rispetto delle
previsioni della Costituzione.
La legge delega 123/07 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro: ad esempio:
provvedimento di sospensione di ogni attività imprenditoriale, in caso di gravi e reiterate violazioni;
obbligo di unico Documento Valutazione Rischi per eliminare le interferenze nei contratti di appalto o d’opera;
ulteriori diritti di Rappresentanti Lavoratori Sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08 è il perno ora del nostro sitema legislativo a proposito di Salute e Sicurezza dei Lavoratori; esso attua l’art. 1 della Legge 123/07 riordinando in un unico testo normativo i decreti legislativi derivanti dalle direttive europee e le norme di igiene e sicurezza precedenti lasciando tuttavia escluse alcune norme (ad esempio quelle relative al lavoro a turni o alla Tutela della Gravidanza e allattamento).
Gli aspetti generali del Decreto legislativo sono entrati in vigore il 15 maggio 2008.
Il decreto si compone di XIII Titoli e di LII Allegati (compresi gli allegati 3A e 3B).
Le principali novità del D.Lgs. 81/08
Estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi); è cambiata la definizione di lavoratore (anche i volontari..)
Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (Rappresentante Lavoratori Sicurezza [RLS], preposto)
Introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche
Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei RLS e di recente integrata dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011
Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per i lavori in appalto (Interferenze lavorative)
Definizione di un sistema di gestione e organizzazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, derivanti da “condizioni e azioni pericolose”.
Con il decreto legislativo 81/08 si afferma che la Sicurezza:
inizia dalla Direzione
è compito di tutti
è un progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti
è basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice
richiede una informazione, formazione e addestramento continui
è misurabile Si introduce con questo Decreto in modo esplicito la liceità e l’obbligo di applicare il sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro come elemento che rende evidente l’impegno all’attuazione della Legge e dei suoi precetti.
Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione
1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
Iniziamo illustrando le definizioni dei concetti più importanti in tema di sicurezza del lavoro.
Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Pertanto, per rischio si intende la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Il danno è la lesione fisica, o l’alterazione dello stato di salute, che si verifica in seguito a un incidente
qualsiasi o a un infortunio.
La precauzione comprende tutte le misure che si applicano a pericoli potenziali la cui presenza non è certa.
Parlando di prevenzione facciamo riferimento al complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
Il rischio residuo è il rischio che permane dopo l’applicazione delle misure
Con il termine “protezione” indichiamo il complesso di azioni e di misure volte a eliminare o ridurre le
conseguenze dell’esposizione al rischio residuo. Il rischio residuo può essere contenuto con l’utilizzo di
dispositivi di protezione collettiva (per esempio, in caso di rischio biologico e /o chimico, l’utilizzo di
impianti e cappe di aspirazione), comunque da preferirsi, ovvero con dispositivi di protezione individuale,
cioè da “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo – art. 74, DLgs 81/2008 e s.m.i.”
La salute è intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità.
Il sistema di promozione della salute e sicurezza è il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure
volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
2. Valutare i rischi
Valutare i rischi, secondo il legislatore, significa realizzare una “valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza de i lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
3. I ruoli coinvolti
La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, e la predisposizione dei conseguenti documenti, è
l'asse portante della filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori: tutti i datori di lavoro,
indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di
natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi
esercitata. Per alcuni settori l’applicazione delle norme deve essere modulata in funzione delle particolari
esigenze degli specifici servizi.
La valutazione dei rischi riguarda di fatto tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi
equiparati, tra gli altri i lavoratori: volontari, con contratto di somministrazione, a progetto, a prestazione
occasionale, a domicilio, con lavoro a distanza.
4. L’obiettivo della valutazione
Valutare i rischi ha l’obiettivo di eliminare, ridurre e/o controllare i rischi presenti in un ambiente
lavorativo.
La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla pianificazione e
alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione di natura tecnica, organizzativa e
procedurale e, più in generale, all’organizzazione del sistema di gestione della prevenzione aziendale, in
termini di salute e sicurezza, supportato da un adeguata definizione di ruoli, responsabilità e strumenti di
comunicazione.
L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel mettere in grado il datore di lavoro di prendere i
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
quali:
prevenzione dei rischi professionali
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
integrazione della formazione professionale dei lavoratori
concordare con il medico competente la sorveglianza sanitaria
organizzazione e risorse (mezzi, persone, mezzi economici, …) destinati a porre in atto i
provvedimenti necessari.
L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà
trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di
apparecchi, ...) fino all’emergenza.
Si ribadisce che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavorativo correlato, …, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, …,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale.”
Questo fa comprendere come l’oggetto della tutela della salute possa riguardare in modo ampio i rischi
psicosociali quali mobbing, burn-out oltre che i rischi specifici.
5. La partecipazione dei lavoratori
Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia come garanzia
di aver raccolto tutta l'informazione disponibile sui pericoli (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione
del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per
ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro
applicazione.
Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dovuto per legge, oltre che
fortemente auspicabile.
6. La soggettività nel valutare
La valutazione dei rischi comporta inevitabilmente soggettività nell'attribuire maggiore o minore rilevanza
ai diversi rischi e, di conseguenza, agli interventi da attivare, in tutti i casi in cui la valutazione del rischio
non sia supportata da uno standard normativo o tecnico di riferimento.
In queste situazioni si rende necessario uno sforzo rilevante, da parte del datore di lavoro e, di
conseguenza, dei suoi Dirigenti e Preposti, in termini di comunicazione e di formazione corretta sui rischi
lavorativi, perché la consapevolezza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico e non
condiviso.
A mitigare la soggettività del valutatore possono contribuire l'uso razionale di standard tecnici, igienico -
ambientali, organizzativi nonché la raccolta e lo studio della sintomatologia eventualmente accusata dai
lavoratori. Inoltre la proficua consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e
l’analisi critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento decisivo per l’integrazione delle
conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management e dai valutatori.
7. Quando iniziare il processo di valutazione
Per le nuove attività lavorative il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione ovvero
a redigere l'autocertificazione entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:
in occasione di modifiche dei processi o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori;
in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate nel termine di trenta
giorni dalla evidenza delle cause che ne hanno richiesto l’aggiornamento.
Per quel che riguarda la figura del medico competente, egli è formalmente incaricato (con nomina scritta)
sin da subito in tutti quei casi in cui la normativa vigente prevede un obbligo già definito a priori di
sottoporre i dipendenti ad accertamenti sanitari.
Nel caso, invece, in cui la necessità e l'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sia
condizionato dalla preventiva valutazione dell'esistenza del rischio, come ad esempio nel caso della
movimentazione manuale di carichi, dell'esposizione a cancerogeni e ad agenti biologici, la nomina del
medico competente è effettuata successivamente una volta conclusa la fase della prima valutazione dei
rischi, integrata dal contributo del Medico Competente, per la valutazione dei rischi per la salute.
8. Chi concorre alla valutazione
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda il datore
di lavoro; questa responsabilità non è delegabile, così come la nomina del RSPP.
Alla valutazione collaborano anche il Responsabile (e/o gli addetti) del Servizio di Prevenzione e Protezione
nonché, ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il
rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie
più idonee per la loro eliminazione o il loro contenimento.
La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il
quale da un lato, laddove adeguatamente formato è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa
tecnica e di comunicazione del rischio, e, dall'altro lato, costituisce il punto di riferimento ed il collettore
delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza
nel processo di controllo dei rischi lavorativi.
Infine, al processo di valutazione e gestione dei rischi debbono partecipare, per quanto di loro competenza,
i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori; devono anche fornire informazioni relative a criteri,
ambiti e limiti per l'utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti e strumenti di lavoro.
Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi
1. Il Documento di Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi si compendia nel Documento di Valutazione dei Rischi, che può essere compilato
anche su supporto informatico e deve avere una data certa di redazione. La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità. Esso contiene:
i criteri adottati di valutazione dei rischi: indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di
lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni ecc. oggetto della
valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la
collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per
l’assunzione delle decisioni, ecc.
le conclusioni della valutazione: sono elencati i pericoli presi in considerazione, per i quali la
valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere
ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a
stimare probabilità e gravità delle possibili conseguenze, nonché l’identificazione dei lavoratori
esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione, da riportare anche nel documento sanitario
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della
valutazione, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale utilizzate
il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
A completamento del documento dovranno essere redatti un piano di sorveglianza sanitaria del personale
esposto ai rischi e un programma con scadenze definite, coerente con il documento di valutazione dei rischi
stesso, e un piano-programma di informazione, formazione e addestramento riguardante tutti i rischi e, in
particolare, quelli specifici per ogni lavoratore.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione
anche da parte dell'Organo di Vigilanza.
2. Le fasi del processo di valutazione
Il processo di valutazione dei rischi si compone delle seguenti attività:
1. Creazione del TEAM
2. Raccolta delle informazioni
3. Identificazione pericoli e valutazione dei rischi
a. Identificazione zone omogenee per rischio dell’azienda
b. Identificazione dei pericoli e delle relative misure di controllo esistenti
c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischio
d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti
e. Pianificazione delle misure di prevenzione
f. Verifica dell'attuazione delle misure di controllo del rischio e della loro efficacia
4. Revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle
misure di controllo dei rischi
2.1. La creazione del TEAM
Il TEAM della valutazione dei rischi è composto di norma da:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione (ASPP)
Medico Competente
e coinvolge/consulta all’atto della valutazione:
Il responsabile e/o referente delegato dell’area coinvolta nel processo di valutazione
I lavoratori dell’area coinvolta nel processo di valutazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il rappresentante dei Servizi Tecnici, se necessario
I consulenti esterni, se necessari.
2.2. Raccolta delle informazioni
Il TEAM di valutazione è tenuto a attivarsi per dotarsi di una serie di informazioni rilevanti; in particolare:
norme legali e aziendali
mansioni/ruoli
pericoli e rischi già noti
esposizione dei lavoratori ai pericoli (frequenza, durata e livello)
dati su infortuni accaduti
dati su audit eseguiti
risultanze delle attività di controllo, ispezione, collaudo e manutenzione
organizzazione del lavoro, mansioni, manuali operativi e procedure
criteri e specifiche di progetto, logiche di controllo strumentale
Le fonti dalle quali può attingere sono principalmente:
norme di legge (nazionali ed europee)
linee-guida nazionali ed europee
normative tecniche
regolamenti aziendali
organigrammi e funzionigrammi aziendali
norme contrattuali
riviste specializzate
documentazione e manuali operativi aziendali
dati, schede di sicurezza e manuali forniti da fabbricanti e fornitori
Riferimenti normativi
Criteri organizzativi
Riferimenti documentali
rapporti incidenti
rapporti audit effettuati
rapporti sopralluoghi
esperienza dei lavoratori (o dei loro rappresentanti)
2.3. Identificazione zone omogenee
Le zone omogenee di rischio per l’azienda sono (elenco non esaustivo):
Aree ospedaliere
Unità operative e relative degenze
Comparti operatori e terapie intensive
Radiologia, Radioterapia, medicina nucleare
Laboratorio di analisi
Pronto soccorso e 118
Farmacie
Locali tecnici / Aree tecniche
Aree di supporto logistico
Uffici
Luoghi comuni
Aree non ospedaliere
Aree ambulatoriali di diagnosi e terapia
Aree trattamento psichiatrico e socio-sanitarie
Uffici, sale attesa, sale meeting
Locali tecnici
Aree di supporto logistico
Luoghi comuni
Luoghi di lavoro estemporanei (ad esempio luoghi frequentati da operatori sanitari addetti alla
vigilanza o al Primo Soccorso)
2.3 b. Identificazione dei pericoli
Con lo scopo di identificare più facilmente i pericoli, questi possono essere classificati nei seguenti gruppi:
Tipologie di pericolo:
Comunicazioni aziendali
1. Pericoli strutturali
a. Struttura
i. Caratteristiche
1. Architettoniche
2. Funzionali
ii. Impianti
1. Elettrico
2. Termosanitario
a. Termico
b. Sanitario
c. Distribuzione vapore
3. Idrico
4. Sollevamento
5. Gas medicinali
6. Trattamento aria
7. Antincendio
8. Distribuzione conbustibili
iii. Macchine e attrezzature
1. Macchine speciali
b. Incendio/altre emergenze (es.: terremoto, alluvioni ecc.)
2. Pericoli fisici
a. Rumori
b. Vibrazioni
c. Radiazioni
i. Ionizzanti
ii. Non ionizzanti
d. Clima
i. Micro
ii. Macro
e. Illuminazione
3. Pericoli chimici
a. Cancerogeno/mutageno/teratogeno
b. Allergologico
c. Farmaci
d. Gas
i. Anestetici
ii. Ossigeno
iii. Altri
e. Detergenti / Disinfettanti
f. Reagenti / Additivi
4. Pericoli biologici
a. Virus
b. Batteri
c. Altri (es.: OGM, colture cellulari, ecc.)
5. Pericoli ergonomici e organizzativi
a. Movimentazione manual carichi e/o pazienti
b. Posturale
c. Elevato impegno visivo
d. Turnazione
e. Psico-sociali
6. Pericoli particolari
a. Per la gravidanza
b. Per l’età
c. Per gli ipersuscettibili
d. Per i diversamente abili
e. Contratti
f. Provenienza
Per ogni tipologia di pericolo devono essere definite ed attuate le misure di controllo, elaborate con
riferimento alle normative di legge e di buona tecnica.
2.3 c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischi
Le funzioni e i ruoli implicano in successione logica delle attività, che comprendono dei compiti, composti a
loro volta da gesti professionali. Le persone esposte ai rischi, sulla base delle diverse funzioni e ruoli, sono,
pertanto, le seguenti: potranno avere attività simili , ma compiti o gesti professionali, che rendono il loro
profilo di rischio diverso.
Persone esposte ai rischi, sulla base delle diverse funzioni e ruoli:
Funzioni:
1. Figure sanitarie
a. Medici e assimilati
b. Operatori non medici
i. Infermieri professionali e assimilati
ii. Operatore Socio Sanitario
iii. Operatore Tecnico Sanitario
c. Tecnici
i. Di laboratorio
ii. Di radiologia
iii. Di neuro fisio patologia
iv. Della riabilitazione e ass.
v. Di anatomia patologica
vi. Della sicurezza
d. Laureati non medici
i. Chimici / Biologi
ii. Veterinari
iii. Fisici
iv. Farmacisti
2. Figure non sanitarie
a. Diplomati / Laureati
b. Amministrativi
c. Operai
d. Funzioni ausiliarie
i. Portineria
ii. Guardiania
iii. Centralinisti
iv. Fattorini
v. Autisti
vi. Magazzinieri
vii. Personale di cucina
viii. Addetti movimentazione merci
ix. Addetti lavanderia/guardaroba
x. Addetti pulizie
3. Figure esterne
a. Pazienti
b. Visitatori
c. appaltatori
In particolare, ci sono alcuni soggetti che possono essere esposti a rischi maggiori; sono:
Dipendenti diversamente abili
Nuovi assunti o cambio di mansione
Donne gravide e madri che allattano
Personale non convenientemente formato o inesperto
Addetti alla manutenzione
Addetti del servizio d'emergenza
Dipendenti con malattie croniche ed esenzioni
Dipendenti con lingua e cultura diverse (per esempio osservanti pratiche di digiuno prolungate)
2.3 d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti
La valutazione dei rischi deve includere preliminarmente l’identificazione dei rischi che possono essere
eliminati; per gli altri rischi le tecniche di valutazione e calcolo dei rischi, sono state definite delle tecniche
ad hoc.
La formula più comunemente usata per il calcolo del rischio (R) è R = P x D / K, dove (P) è la stima del valore
di probabilità di accadimento associato a ogni scenario, (D) è la stima delle conseguenze degli eventi
ipotizzati, (K) è un coefficiente relativo alle attività di formazione ed addestramento effettuate
Si possono considerare, per esempio, i seguenti valori per P e D:
Scala delle probabilità P
1 - Improbabile
La carenza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili
indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
2 - Poco probabile
La carenza rilevata può provocare un danno solo in circostanze fortuite. Sono noti rarissimi episodi
già verificatisi.
3 - Probabile
La carenza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico diretto. E’ noto
qualche episodio in cui alla carenza ha fatto seguito un danno.
4 - Altamente Probabile
Esiste una correlazione diretta tra la carenza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa carenza rilevata in Azienda o in organizzazioni
simili o in situazioni operative simili
Scala dell’entità del danno D
1 - Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con un’inabilità rapidamente reversibile. Esposizione
cronica con effetti reversibili.
2 - Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti
reversibili.
3 - Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con