1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO documento aziendale di sintesi, di derivazione contabile, rivolto a vari destinatari, che rappresenta in termini consuntivi e con periodicità annuale le modalità di determinazione del reddito prodotto e la consistenza del patrimonio di funzionamento. Caratteristiche del bilancio: - ordinario: deve essere fatto ogni anno; - annuale: fa riferimento al periodo di un anno; - consuntivo; - esterno: i suoi destinatari sono sia interni che esterni all’impresa (quali finanziatori, fornitori e clienti). I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO In Italia i principi legali di redazione del bilancio attualmente in vigore sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. I principi introdotti nel Codice civile assumono un diverso grado di importanza In caso di contrasto tra tali principi, deve essere rispettata la seguente gerarchia: a) principi fondamentali; b) principi generali di redazione; c) principi applicati. A) I PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 2423 C.C. 1) Rappresentazione veritiera e corretta “Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. …. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata”. Tale principio stabilisce: a) l’oggetto della rappresentazione del bilancio d’esercizio: è costituito dalla situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, riferite ad un dato esercizio; b) le modalità con cui detta rappresentazione deve avvenire, ossia in modo:
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO - unibg.it · 2 -veritiero, per le operazioni che determinano dei valori oggettivi , misurabili da variazioni finanziarie certe o assimilate; -corretto,
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
� documento aziendale di sintesi, di derivazione contabile, rivolto a vari
destinatari, che rappresenta in termini consuntivi e con periodicità annuale le
modalità di determinazione del reddito prodotto e la consistenza del
patrimonio di funzionamento.
Caratteristiche del bilancio:
- ordinario: deve essere fatto ogni anno;
- annuale: fa riferimento al periodo di un anno;
- consuntivo;
- esterno: i suoi destinatari sono sia interni che esterni all’impresa (quali
finanziatori, fornitori e clienti).
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
In Italia i principi legali di redazione del bilancio attualmente in vigore sono stati
introdotti dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991.
I principi introdotti nel Codice civile assumono un diverso grado di importanza � In caso di contrasto tra tali principi, deve essere rispettata la seguente gerarchia:
a) principi fondamentali;
b) principi generali di redazione;
c) principi applicati.
A) I PRINCIPI FONDAMENTALI ���� ART. 2423 C.C.
1) Rappresentazione veritiera e corretta
“Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. ….
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata”.
Tale principio stabilisce:
a) l’oggetto della rappresentazione del bilancio d’esercizio: è costituito dalla
situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, riferite ad un
dato esercizio;
b) le modalità con cui detta rappresentazione deve avvenire, ossia in modo:
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- veritiero, per le operazioni che determinano dei valori oggettivi, misurabili da
variazioni finanziarie certe o assimilate;
- corretto, per le operazioni aziendali, di regola non ancora completate, che
determinano invece valori privi del requisito dell’oggettività, in quanto
misurabili da variazioni finanziarie presunte oppure in quanto addirittura
mancanti di variazioni finanziarie1 (non di tipo “veritiera”, stante l’assenza di
un unico valore misurabile da una variazione finanziaria certa o assimilata) �
applicazione ragionevole dei criteri di valutazione previsti dallo stesso c.c.
c) la deroga obbligatoria, nel caso di contrasto tra il principio fondamentale e i
principi generali di redazione del bilancio.
2) Chiarezza
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza”.
Il secondo tra i due principi fondamentali riguarda le modalità di rappresentazione dei
valori nel bilancio. La chiarezza di un bilancio viene intesa nel duplice significato di
comprensibilità (attraverso l’utilizzo di forme contabili di facile lettura) e di
completezza dello stesso (il bilancio deve evidenziare tutte le operazioni verificatesi
in un dato periodo, senza porre in essere dei raggruppamenti o dei compensi di
partite) � adozione degli schemi obbligatori di bilancio previsti dal Codice civile.
B) I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO ���� ART. 2423-BIS C.C.
1) Continuazione dell’attività aziendale (o going concern)
“La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
dell’attività”.
� debbono essere adottati i criteri di valutazione per la corretta determinazione
del patrimonio di funzionamento nonché del collegato reddito prodotto.
2) Prudenza
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza.
1 Sono tali, ad esempio, i valori attribuiti agli ammortamenti, che non potranno mai essere sottoposti ad una verifica di
tipo oggettivo.
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Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio.
Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo”.
Il principio di prudenza comporta come diretta conseguenza la necessità di non
sopravvalutare il reddito prodotto, al fine di tutelare i creditori sociali che, nelle
società di capitali, in caso di insolvenza della società, possono fare affidamento solo
sul patrimonio della stessa � valutazioni di tipo prudenziale, tali da evitare una
sopravvalutazione dei componenti positivi di reddito o delle attività oppure una
sottovalutazione dei componenti negativi di reddito o delle passività � i ricavi
vengono imputati al relativo bilancio, solo se realizzati entro la data di chiusura dello
stesso periodo, mentre i costi vanno imputati al bilancio, anche se non ancora
sostenuti entro la fine del periodo ed anche se conosciuti dopo la fine dello stesso
periodo, ma prima della redazione del bilancio, purché:
- risultino di competenza economica del periodo in chiusura;
- risultino certi o almeno probabili nel loro verificarsi.
3) Valutazione della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo
“La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.
� l’elemento prevalente nella rilevazione contabile deve essere costituito di regola
dalla sostanza economica dell’operazione e non invece dall’aspetto formale della
stessa, costituito dalla sua rappresentazione giuridica e contrattuale.
4) Competenza economica
“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.
In base a tale principio, le operazioni aziendali vanno imputate ai periodi, e quindi ai
bilanci, a cui esse si riferiscono sotto l’aspetto economico, a prescindere quindi dalle
relative variazioni finanziarie. In base al principio di competenza economica si
considerano:
- i ricavi in base al principio di realizzazione;
- i costi in base al principio “di correlazione” con i ricavi.
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5) Valutazione separata delle poste di bilancio
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente.
Questo principio vieta di compensare la mancata svalutazione di alcune voci di
bilancio, imposta dal Codice civile in applicazione del principio di prudenza, con la
mancata rivalutazione di altre voci, non ammessa dal Codice civile sempre in
applicazione al medesimo principio di prudenza. Qualora una merce in magazzino
venga svalutata di un dato importo non è quindi ammesso compensare tale
svalutazione con la rivalutazione (non consentita) di un’altra merce presente in
magazzino. Occorre pertanto svalutare la prima merce e non rivalutare la seconda.
6) Costanza di applicazione dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Questo principio prevede la continuità di applicazione nel tempo dei principi
contabili e dei criteri di valutazione, per agevolare il confronto dei risultati conseguiti
nei diversi periodi.
C) I PRINCIPI APPLICATI
I principi applicati riguardano:
1) le regole formali di rappresentazione delle voci di bilancio in merito agli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico;
2) le regole sostanziali di valutazione delle stesse voci.
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GLI SCHEMI OBBLIGATORI DI BILANCIO
Il Codice civile nella sua attuale versione con l’art. 2423 ha stabilito che il bilancio da
assoggettare a pubblicazione obbligatoria deve essere costituito da tre documenti, che
formano un complesso inscindibile:
- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa.
Caratteristiche (art. 2423-ter c.c.)
1) Struttura rigida del bilancio
Le voci previste dal Codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico
devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato. La norma si propone lo
scopo di agevolare la comparabilità dei bilanci tra aziende diverse.
2) Comparazione con i dati dell’esercizio precedente
Per ogni singola voce contenuta nello stato patrimoniale e nel conto economico deve
essere indicato l’importo della stessa voce dell’esercizio precedente.
3) Divieto al compenso di partite
Di regola sono vietati i compensi di partite, salvo quando espressamente previsti dalla
norma (fondi ammortamenti e svalutazioni) � devono essere rilevati distintamente
in voci dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale oppure distintamente in voci
dei ricavi o dei costi del conto economico.
4) Scomposizione / raggruppamento delle voci
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LO STATO PATRIMONIALE
Documento contabile che espone la situazione del patrimonio di funzionamento
dell’azienda riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo � rappresenta le
fonti di finanziamento e gli impieghi aziendali in essere in un dato istante, riferiti alla
data di chiusura del periodo.
LA FORMA � forma a sezioni divise contrapposte
La forma dello stato patrimoniale prevista dal Codice civile
ATTIVO PASSIVO + PATRIMONIO NETTO
…………. ………….
IL CONTENUTO ���� art. 2424 c.c..
CODIFICAZIONE DELLE VOCI LE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE SONO PRECEDUTE DA CODICI
ALFABETICI E NUMERICI, CHE HANNO I SEGUENTI SIGNIFICATI:
- LETTERE MAIUSCOLE: INDICANO LE MACROCLASSI
- NUMERI ROMANI: INDICANO LE SINGOLE CLASSI CHE FORMANO LE
MACROCLASSI.
- NUMERI ARABI: INDICANO LE SINGOLE VOCI, TALVOLTA
ULTERIORMENTE SUDDIVISE IN SOTTOVOCI CODIFICATE CON LETTERE
MINUSCOLE.
ESEMPIO
(B) Immobilizzazioni MACROCLASSE
I. Immobilizzazioni immateriali: SINGOLA CLASSE
1) costi di impianto e di ampliamento; SINGOLE VOCI
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; SINGOLE VOCI
Mentre i primi due livelli (macroclassi e classi) non possono essere mai modificati, le
voci e le sottovoci devono essere adeguati alla particolare natura dell’azienda �
Scomposizione delle voci / Raggruppamento delle voci ���� La struttura rigida del
prospetto di stato patrimoniale appare assoluta per quanto riguarda le voci più
sintetiche, precedute rispettivamente da lettere maiuscole dell’alfabeto (macroclassi)
e da numeri romani (classi). Per le voci più analitiche precedute da numeri arabi
(conti) la norma consente che esse possano essere ulteriormente
suddivise/raggruppate, a condizione che:
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- nel caso di suddivisione, non venga eliminata la voce complessiva e l’importo
corrispondente;
- nel caso di raggruppamento, esso è ammesso in presenza di un importo
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
aziendale o quando ciò favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo
caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Schema di stato patrimoniale sintetico
ATTIVO PASSIVO (A) Crediti verso soci per versamenti (A) PATRIMONIO NETTO: ancora dovuti I. Capitale
II. Ris. da sovrapprezzo azioni (B) IMMOBILIZZAZIONI I I I . Riserve di rivalutazione I. Immobilizzazioni immateriali IV. Riserva legale II. Immobilizzazioni materiali V. Riserve statutarie III. Immobilizzazioni finanziarie VI. Riserva per azioni proprie
VII. Altre riserve (C) ATTIVO CIRCOLANTE VIII.Utili/Perd. portati a nuovo I. Rimanenze IX. Utile/Perdita dell'esercizio II. Crediti III. Attività finanziarie che non (B) FONDI per RISCHI ed ONERI costituiscono immobilizzazioni (C) TRATTAMENTO DI FINE IV. Disponibilità liquide RAPP. DI LAV. SUB.
(D) DEBITI (D) RATEI E RISCONTI (E) RATEI E RISCONTI
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Schema di stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.
ATTIVO PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
A) Patrimonio netto:
I – Capitale.
B) Immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.
I – Immobilizzazioni immateriali: III – Riserve di rivalutazione.
1) costi di impianto e di ampliamento; IV – Riserva legale.
2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;
V – Riserve statutarie.
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
VI – Riserva per azioni proprie in
portafoglio.
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
VII – Altre riserve, distintamente
indicate.
5) avviamento; VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.
6) immobilizzazioni in corso e acconti; IX – Utile (perdita) dell’esercizio.
7) altre. Totale.
Totale.
II – Immobilizzazioni materiali: B) Fondi per rischi e oneri:
1) terreni e fabbricati; 1) per trattamento di quiescenza e
obblighi simili;
2) impianti e macchinario; 2) per imposte, anche differite;
3) attrezzature industriali e commerciali; 3) altri.
4) altri beni; Totale.
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
III – Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in: D) Debiti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo:
a) imprese controllate; 1) obbligazioni;
b) imprese collegate; 2) obbligazioni convertibili;
c) imprese controllanti; 3) debiti verso soci per finanziamenti;
d) altre imprese; 4) debiti verso banche;
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2) crediti: 5) debiti verso altri finanziatori;
a) verso imprese controllate; 6) acconti;
b) verso imprese collegate; 7) debiti verso fornitori;
c) verso controllanti; 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
d) verso altri; 9) debiti verso imprese controllate;
3) altri titoli; 10) debiti verso imprese collegate;
4) azioni proprie, con indicazione anche
del valore nominale complessivo.
11) debiti verso controllanti;
Totale. 12) debiti tributari;
Totale immobilizzazioni (B). 13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
C) Attivo circolante: Totale.
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di
consumo;
E) Ratei e risconti, con separata
indicazione dell’aggio su prestiti.
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II – Crediti, con separata indicazione,
per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4bis) crediti tributari;
4ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III – Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche
del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
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Totale.
IV – Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata
indicazione del disaggio su prestiti.
Totale (A + B + C + D). Totale (A + B + C + D + E).
Osservazioni:
1) Attività iscritte al netto delle rettifiche
Le attività aziendali vanno iscritte nello stato patrimoniale al netto di eventuali
rettifiche di valore, quali i fondi ammortamento e i fondi svalutazione, che non
risultano pertanto presenti nel passivo.
2) Distinzione dei crediti e dei debiti in base all’epoca di riscossione e pagamento
I crediti e i debiti vanno riportati nello stato patrimoniale con separata indicazione
degli importi esigibili entro oppure oltre l’esercizio successivo.
3) Definizione di società controllata e collegata (art. 2359 c.c.)
SOCIETA' CONTROLLATA���� 1) LE SOCIETA' IN CUI UN'ALTRA SOCIETA' DISPONE DELLA
MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
2) LE SOCIETA' IN CUI UN'ALTRA SOCIETA' DISPONE DI VOTI
SUFFICIENTI PER ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE
NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
3) LE SOCIETA' CHE SONO SOTTO INFLUENZA DOMINANTE DI UN'ALTRA
SOCIETA' IN VIRTU' DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI CON
ESSA.
SOCIETA' COLLEGATA ���� SOCIETA' SULLE QUALI UN'ALTRA SOCIETA'
3. L’ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DI ALCUNE PARTICOLARI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: costi di impianto e di ampliamento;
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. Si indica inoltre:
- le ragioni della loro iscrizione in bilancio, quali costi pluriennali;
- i criteri adottati per il loro ammortamento.
3-bis) La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
4. LA VARIAZIONE DI ALCUNE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Ci si riferisce ai FONDI ed al DEBITO PER TFR, in relazione a utilizzi e
accantonamenti dell’esercizio.
5. LE PARTECIPAZIONI
6. I DETTAGLI SUI CREDITI E SUI DEBITI e cioè: l’ammontare dei crediti e
dei debiti con durata residua superiore a 5 anni; i debiti assistiti da garanzie reali su
beni della società; la ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
6-ter) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
7. I DETTAGLI SU ALTRE VOCI , se l’ammontare è apprezzabile: ratei e risconti
attivi e passivi; altri fondi; composizione della voce altre riserve.
7-bis) LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE INDICATE, con specificazione in appositi prospetti della
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
8. GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
9. GLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
10. LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE LORO PRESTAZIONI, se significativa, secondo: - categorie di attività; - aree geografiche.
11. I PARTICOLARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Ci si riferisce ai proventi indicati al punto C15 del CE, diversi dai dividendi.
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12. L’ANALISI DELLA VOCE 17 DEL CONTO ECONOMICO, suddividendo
gli interessi e altri oneri finanziari in: interessi / oneri da prestiti obbligazionari, da
debiti verso banche, su altri debiti.
13. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI quando il loro ammontare è apprezzabile.
14. LE RETTIFICHE DI VALORE ED ACCANTONAMENTI ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE, rispetto
all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle
apposite voci del conto economico.
15. I DATI SUI DIPENDENTI
Numero medio, tipologia di contratto, ecc.
16. I COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
17. LE INFORMAZIONI RELATIVE AD AZIONI DELLA SOCIETA’ (numero
e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società)
18. LE INFORMAZIONI SU AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA’. Per ciascuna categoria devono essere indicati il loro numero e i diritti
che attribuiscono.
19. NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 19-bis) I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ;
20 - 21 INFORMAZIONI IN MERITO AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 22. LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
• NORME NON CONTENUTE NELL’ART. 2427 C.C, quali: * DEROGHE OBBLIGATORIE DALLE NORME SUL BILANCIO DOVUTE
A SITUAZIONI ECCEZIONALI, PER ESIGENZE DI RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA. (ART. 2423 4° Comma) - motivazioni della deroga;
- effetti sulla situazione patrimoniale e sul risultato d’esercizio.
* DEROGHE ALL’IMMODIFICABILITA’ AI CRITERI DI VALUTAZIONE
(ART. 2423 bis 2° Comma) 3) RAGGRUPPAMENTI DI VOCI PRECEDUTE DAI NUMERI ARABI PER
FAVORIRE LA CHIAREZZA (ART. 2423 ter 2° Comma) - motivazioni della deroga;
- effetti sulla situazione patrimoniale e sul risultato d’esercizio.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C. (modificato dal D.Lgs. 02.02.2007 n. 32)
Redatta dagli amministratori, contiene informazioni su:
· SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ Relazione tra l’impresa ed il suo ambiente circostante.
· ANDAMENTO DELLA GESTIONE Aspettativa sull’andamento dell’azienda.
· INFORMAZIONI SPECIFICHE (ART. 2428 comma 3 del C.C.) inerenti a
attività di ricerca e sviluppo, rapporti di gruppo, fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio, evoluzione prevedibile della gestione, strumenti finanziari);
· ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE DELLA SOCIETA’ (ART. 2428
comma 4 del C.C.)
· PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO.
RELAZIONE DEI SINDACI ART. 2429 C.C. (modificato dal D.Lgs. 02.02.2007 n. 32)
Relazione redatta dal Collegio Sindacale (organo di controllo presente nelle società di
capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni, cioè Euro 120.000, S.r.l. che per due esercizi
consecutivi abbiano superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell’articolo 2435-
bis e S.r.l. il cui statuto lo prevede).
LA RELAZIONE DEI SINDACI DEVE EVIDENZIARE:
1. IL GIUDIZIO DEL COLLEGIO SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO;
2. IL GIUDIZIO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI
AMMINISTRATORI con particolare riferimento agli ammortamenti, agli
accantonamenti ed alle valutazioni delle poste più importanti;
3. IL GIUDIZIO SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA’;
4. LE OSSERVAZIONI E LE PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA
SUA APPROVAZIONE.
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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - Art. 2435 bis
LA LEGGE DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PREVEDE LA
POSSIBILITA' DI ADOTTARE UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DI BILANCIO
PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI (imprese che nel primo esercizio di
vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti
parametri dimensionali:
1 - TOTALE DELL'ATTIVO: EURO 4.400.000
2 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: EURO 8.800.000
3 - DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA NELL'ESERCIZIO: 50).
PER LO STATO PATRIMONIALE L'ABBREVIAZIONE CONSISTE: 1 – nell’indicare le sole voci precedute da lettere maiuscole e da n. romani;
2- le voci crediti vs soci per versamento ancora dovuti (A) e ratei e risconti (D)
dell’attivo possono essere comprese nella voce Crediti (CII);
3 – dalle voci IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI (ATTIVO BI
E BII), devono essere detratte in forma esplicita sia gli ammortamenti che le
svalutazioni � obbligo di indicare esplicitamente nell’attivo con segno negativo le
rettifiche alle immobilizzazioni immateriali (voce BI dell’attivo) e materiali (voce BII
dell’attivo), date dai fondi ammortamento e dai fondi svalutazione. Tale indicazione
non è richiesta per lo stato patrimoniale ordinario, poiché l’importo di questi valori va
specificato obbligatoriamente nella nota integrativa;
(B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
- Fondo ammortamento e svalutazioni
II. Immobilizzazioni materiali
- Fondo ammortamento e svalutazioni
III. Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
4- la voce Ratei e risconti del passivo (E) può essere compresa nella voce Debiti (D);
5 – per i crediti (ATTIVO CII) e i debiti (PASSIVO D) devono essere separatamente
indicati gli importi scadenti oltre l’esercizio successivo.
(C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
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Esempio: Immobilizzazioni € 200.000; Fondo ammortamento € 120.000. Valore
nominale crediti € 60.000, fondo svalutazione crediti € 2.000; € 8.000 scadono oltre
l’anno (già al netto della relativa quota di svalutazione).
B) Immobilizzazioni:
II - Immobilizzazioni materiali 200.000
– Fondi ammortamento 120.000
Totale 80.000
C) Attivo circolante:
II - Crediti 58.000
- esigibili oltre l’esercizio 8.000
- esigibili entro l’esercizio 50.000
Nel conto economico l’abbreviazione consiste nel poter raggruppare alcune voci (es.
A2 e A3; B9 (c), B9 (d), B9 (e); ecc.). Inoltre, non è richiesta la separata indicazione
delle plusvalenze nella voce E20 e delle minusvalenze e imposte relative a esercizi
precedenti.
Per la nota integrativa l’abbreviazione consiste nella possibile omissione di alcuni
punti indicati dall’art. 2427.
La semplificazione riguarda anche un allegato di bilancio � Qualora si inseriscano in
nota integrativa i punti 3-4 richiesti dall’art. 2428 c.c., in tema di relazione sulla gestione, la compilazione della stessa relazione sulla gestione può essere omessa.
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LE IMPOSTE SUL REDDITO Il risultato che scaturisce dal bilancio redatto in base alla normativa del codice civile
rappresenta il valore di partenza a cui fa riferimento la disciplina tributaria per la
determinazione dell’imponibile fiscale.
L’imponibile fiscale rappresenta la base per il calcolo delle imposte dirette IRES.
REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)
- IMPOSTE SUL REDDITO
= REDDITO NETTO D’ESERCIZIO
Le imposte si calcolano sul reddito imponibile così determinato:
REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)
+/- VARIAZIONI FISCALI
_______________________________
= REDDITO IMPONIBILE FISCALE
REDDITO IMPONIBILE si calcolano le IMPOSTE
Dove VARIAZIONI FISCALI = DIFFERENZE fra componenti reddituali e
componenti fiscali (componenti ai fini delle determinazione del reddito imponibile)
Es. alcuni costi sono indeducibili totalmente o parzialmente , alcuni ricavi non sono
tassati; alcuni costi / ricavi rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quello di
competenza economica civilistica (es. compenso amministratori non pagati
nell’esercizio, plusvalenze rateizzabili).
Sul reddito imponibile viene calcolate l’ I.R.E.S. ( IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA), dovuta dalle società di capitali. ALIQUOTA IRES 27,50 %
I.R.A.P – Imposta Regionale sulle Attività Produttive La base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta risultante dal
bilancio, così calcolata:
VALORE DELLA PRODUZIONE (da A1 a A5)
- COSTI DELLA PRODUZIONE da B6 a B14 con l’esclusione di:
B9: costi del personale (eccetto INAIL, formazione lavoro/apprendisti e CUNEO)
B10C: svalutazioni delle immobilizzazioni
B10D: perdite e svalutazioni su crediti
B12: accantonamenti per rischi
B13: altri accantonamenti
interessi ricompresi nei canoni leasing (B8)
certi proventi/oneri straordinari (B14)
= REDDITO IMPONIBILE IRAP
Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione
o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi.
L’aliquota dell’IRAP è stata fissata nella misura del 3,90% .