Giugno 2002 L’adesione a fondi pensione. Principio e regole di garanzia dell’informazione precontrattuale. Di Mario Bessone, Prof. Ordinario di Diritto Privato, Roma, La Sapienza. 1. Disegnando le grandi linee della disciplina dei fondi pensione le norme del decreto legislativo 124 dell'aprile 1993 hanno indicato con chiarezza la basic rule dell'intero ordinamento si settore. Si opera in un regime normativo che mette al suo vertice il principio della libertà di adesione. Le analisi in prospettiva di comparazione rilevano la presenza di sistemi di previdenza complementare dove l’adesione a fondi pensione ha carattere obbligatorio. Modelli normativi di questo genere si devono ad una precisa opzione di politica economica per un regime pensionistico di genere misto, che compensi la contenuta quantità delle prestazioni offerte dal sistema previdenziale pubblico di primo pilastro appunto con il di più di prestazioni assicurate da forme previdenziali di secondo pilastro, pur sempre complementari ma diventate anch’esse materia di obbligo e parte necessaria del complessivo insieme del sistema pensionistico. La partecipazione a forme previdenziali di secondo pilastro tende invece ad essere regolata secondo principio di libertà di adesione là dove le prestazioni di rendita per l’età anziana assicurate dal sistema pubblico sono più consistenti, essendo al tempo stesso assai costose le contribuzioni occorrenti per conseguire questo risultato di ricchezza pensionistica. E nel complessivo disegno delle norme del decreto legislativo 124 il principio di libertà di adesione presenta tutti i caratteri di autentico principio costitutivo del sistema. Consegnare risparmio a fondi pensione o invece disporne in altro modo è cosa che ognuno decide per sé. E non operano presunzioni di alcun genere. Non si danno perciò fattispecie di adesione a forme pensionistiche complementari senza una espressa dichiarazione di volontà. E anche quanto ai fondi pensione del mondo del lavoro è in radice escluso che possano esistere un vincolo o un obbligo capaci anche soltanto di limitare un generale principio di libertà che se opera a tutto campo per essi è poi
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Giugno 2002 L’adesione a fondi pensione. Principio e ......Giugno 2002 L’adesione a fondi pensione. Principio e regole di garanzia dell’informazione precontrattuale. Di Mario
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Giugno 2002
L’adesione a fondi pensione. Principio e regole di garanzia dell’informazione precontrattuale. Di Mario Bessone, Prof. Ordinario di Diritto Privato, Roma, La
Sapienza.
1. Disegnando le grandi linee della disciplina dei fondi pensione le norme del decreto
legislativo 124 dell'aprile 1993 hanno indicato con chiarezza la basic rule dell'intero
ordinamento si settore. Si opera in un regime normativo che mette al suo vertice il
principio della libertà di adesione. Le analisi in prospettiva di comparazione rilevano la
presenza di sistemi di previdenza complementare dove l’adesione a fondi pensione ha
carattere obbligatorio. Modelli normativi di questo genere si devono ad una precisa
opzione di politica economica per un regime pensionistico di genere misto, che compensi
la contenuta quantità delle prestazioni offerte dal sistema previdenziale pubblico di primo
pilastro appunto con il di più di prestazioni assicurate da forme previdenziali di secondo
pilastro, pur sempre complementari ma diventate anch’esse materia di obbligo e parte
necessaria del complessivo insieme del sistema pensionistico. La partecipazione a forme
previdenziali di secondo pilastro tende invece ad essere regolata secondo principio di
libertà di adesione là dove le prestazioni di rendita per l’età anziana assicurate dal sistema
pubblico sono più consistenti, essendo al tempo stesso assai costose le contribuzioni
occorrenti per conseguire questo risultato di ricchezza pensionistica. E nel complessivo
disegno delle norme del decreto legislativo 124 il principio di libertà di adesione presenta
tutti i caratteri di autentico principio costitutivo del sistema.
Consegnare risparmio a fondi pensione o invece disporne in altro modo è cosa che
ognuno decide per sé. E non operano presunzioni di alcun genere. Non si danno perciò
fattispecie di adesione a forme pensionistiche complementari senza una espressa
dichiarazione di volontà. E anche quanto ai fondi pensione del mondo del lavoro è in
radice escluso che possano esistere un vincolo o un obbligo capaci anche soltanto di
limitare un generale principio di libertà che se opera a tutto campo per essi è poi
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confermato in forma perentoria dal quarto comma dell’art. 3 del decreto legislativo. Alla
rigorosa osservanza del principio devono uniformarsi tutte le organizzazioni sociali che
operano da fonti istitutive di fondi pensione nel collettivo interesse dei lavoratori. Si tratti
di forme pensionistiche complementari del settore privato o di quante riguardano i
comparti del pubblico impiego, le fonti istitutive del fondo pensione devono garantire la
libertà di adesione individuale all’iniziativa previdenziale. Perciò non esistono coalizioni
di interesse, appartenenze di corporazione o vincoli di solidarietà collettiva più forti di
quel principio.
Con la concisa chiarezza delle formule di estrema sintesi la libertà di adesione in
questo senso qualifica e regola l’intero sistema della previdenza complementare.Alle
soggettive valutazioni dei singoli si conferisce un valore sovraordinato a qualsiasi altro. E
a fare maggior chiarezza sulle ragioni che motivano l'indicato principio di libera
determinazione del che cosa preferire provvedono poi le singole norme di disciplina della
forma pensionistica complementare. Dall’adesione al fondo pensione derivano infatti un
rapporto giuridico contributivo e a suo tempo un rapporto giuridico previdenziale che si
configurano come fattispecie a contenuto fortemente vincolato. La dichiarazione di
adesione al fondo pensione (a qualsiasi fondo chiuso o aperto che sia) è consenso
espresso nelle forme della pura e semplice accettazione di un contratto standard, in ogni
sua parte configurato come un insieme di condizioni generali che non lasciano spazio ad
alcuna possibilità di trattativa o di inserzione di clausole correttive dello standard. Il
regime degli oneri che gravano sull’aderente in corso di svolgimento del rapporto
contributivo anch’esso non è regime liberamente contrattato, così come del tutto
precostituito è l’insieme dei contenuti e delle quantità delle prestazioni poi offerte agli
iscritti alla forma pensionistica nel corso del rapporto previdenziale che ne deriva.
In presenza di queste (e altre) rigorose norme di limite alla possibilità stessa di
adeguare a soggettive preferenze la forma pensionistica complementare tanto più era
perciò necessario assicurare ampia libertà quanto alla decisione che ai possibili destinatari
di fondi pensione si domanda di assumere. E sarà chiaro che la decisione da assumere è di
genere molto complesso.E' una decisione individuale ma molto spesso assunta
nell'interesse di un intero nucleo familiare. E una decisione che invariabilmente comporta
una valutazione dei flussi di reddito percepiti o attesi in futuro e una attenta
considerazione della anzianità contributiva maturata quanto alla pensione del sistema
obbligatorio (così come una evidente attenzione ai possibili svolgimenti della propria
posizione professionale ). Allo stesso modo occorre un razionale apprezzamento della
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composizione e degli elementi distintivi delle attività finanziarie e delle altre attività
patrimoniali già presenti nella economia individuale del singolo o del suo nucleo
familiare. Occorre quindi ragionare sulla soglia di rischio, le prospettive di rendimento e
la durata degli investimenti già in atto non esclusi gli investimenti eventualmente già in
altro modo attivati per finalità previdenziali.
A tutto questo si aggiunga infine ciò che può essere specialità delle particolari e
sempre mutevoli situazioni personali dei possibili destinatari delle forme pensionistiche
complementari. E quanto all'eventuale adesione al programma previdenziale che i fondi
pensione propongono naturalmente soltanto adeguate informazioni sui caratteri distintivi
di ogni singola forma pensionistica e le dovute garanzie di trasparenza delle attività di
gestione patrimoniale possono offrire tutti gli elementi di valutazione necessari per
maturare decisioni di investimento realmente consapevoli. Si tratti di fondi pensione
chiusi o di fondi pensione aperti altra regola costitutiva della speciale disciplina di settore
è perciò un rigoroso principio di disclosure. Veridicità e completezza dell'informazione
sono bene pubblico che deve ricevere garanzie tanto maggiori quando è in questione il
possibile investimento di risparmio con finalità previdenziale. Lo ricorda il progetto di
direttiva sugli enti pensionistici complementari in corso di elaborazione nelle sedi
comunitarie. E le norme del decreto legislativo 124 a tutelare quel bene provvedono con
disposizioni di carattere imperativo.
L' offerta di mercato del fondo pensione aperto è in senso tecnico una operazione di
sollecitazione del pubblico risparmio. E’ più precisamente offerta di un servizio
finanziario che le imprese di intermediazione mobiliare indicate dall'art. 6 del decreto
legislativo offrono al pubblico costituito da un numero indefinito di soggetti che sono
potenziali aderenti alla forma pensionistica. E a garanzia di veridicità, completezza e
trasparenza dell’informazione necessaria per maturare consapevoli decisioni di
investimento opera la disciplina che la norma dell’art. 9 del decreto legislativo stabilisce
al suo primo comma. Là dove si inizia a delineare il regime giuridico dei fondi pensione
aperti al tempo stesso la norma dell’art. 9 avverte infatti che con riguardo ad essi restano
comunque ferme le disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio. E
questa è formula di univoco e immediato rinvio a tutta una serie di norme del T.u.f., il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che con le
disposizioni dove si stabilisce obbligo di prospetto informativo ( e altre ancora ) assicura
informazione e trasparenza sia quanto ai soggetti che sollecitano l’investimento sia
quanto agli strumenti finanziari che ne sono l’oggetto.
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Allo stesso modo le norme del T.u.f costituiscono obbligato punto di riferimento per la
disciplina di protezione dei lavoratori interessati alle iniziative di previdenza
complementare promosse da fondi pensione chiusi.. Sia pure con esclusivo riguardo ad un
limitato ambito di forme pensionistiche, la norma del quarto comma dell’ art. 4 del
decreto legislativo 124 a prescriveva infatti modalità di raccolta delle adesioni compatibili
con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Già la norma del quarto
comma dell’art. 4 tracciava perciò le grandi linee di una disciplina di garanzia dei
possibili destinatari dell’offerta di fondi pensione chiusi, successivamente integrata dalle
prescrizioni di un decreto del Ministro del lavoro( è il decreto 211 del gennaio 1997) e
infine completata da deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ( la
Covip ), con la previsione di una scheda informativa che come si preciserà più avanti ha
stabilito un regime di ampia disclosure esteso anche ai fondi non considerati dalla norma
del decreto legislativo. E si tratta di un ulteriore regime di garanzia dell’informazione e
della trasparenza di soggetti, iniziative e strumenti finanziari in decisiva misura costituito
da disposizioni con sicuri caratteri di inderogabilità.
Da tutto questo un ordinamento di settore che il decreto legislativo 47 del febbraio 2000
ha integrato mediante norme che costituiscono grande riforma di sistema perché
disponendo la disciplina dei nuovi piani pensionistici individuali al tempo stesso hanno
significativamente esteso ambito e modi di operare del principio di libertà. Piani
pensionisti individuali possono essere offerti al mercato del risparmio previdenziale dal
fondo pensione aperto (secondo il regime diventato l' art. 9 bis del decreto legislativo
124),così come possono essere offerti dall'impresa assicurativa nella forma del contratto
di assicurazione sulla vita (secondo il regime diventato l'art. 9 ter del decreto ). E con
riguardo all'ambito dei possibili destinatari della nuova forma previdenziale non ci sono
prescrizioni di limite.Per la nuova formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo 124
l'adesione a piani pensionistici individuali è infatti consentita anche a quanti non sono
titolari di redditi di lavoro né di redditi di impresa.
Si rimuove perciò il vincolo di obbligata connessione tra appartenenza al mondo del
lavoro e previdenza pensionistica, di modo che le prestazioni conseguenti alla
sottoscrizione di piani pensionistici individuali non sono necessariamente complementari
a prestazioni del sistema pensionistico pubblico. E sarà chiaro tutto il rilievo di una
normativa intesa a garantire protezione previdenziale anche a quanti per il passato ne
erano inevitabilmente esclusi. Ma la riforma operata con il decreto legislativo del febbraio
2000 è di segno davvero molto forte anche per ciò che ne risulta stabilito con espresso
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riferimento al mondo del lavoro.Il principio di libertà che già consentiva di decidere se
sottoscrivere un contratti di adesione ad una forma pensionistica complementare dalle
disposizioni del decreto legislativo 47 è infatti integrato dalla libertà di scegliere senza
prescrizioni di limite quale forma pensionistica privilegiare.Con le sue disposizioni si è
così finalmente assicurata la dovuta estensione di campo alla libertà di decisione dei
singoli anche quanto.alle possibili alternative di investimento di risparmio con finalità
previdenziale.
In passato prevaleva una policy di preferenza per il fondo pensione chiuso esistendo
rigorose norme di limite all'adesione a fondi pensione aperti. E quando fosse possibile
l'adesione a fondo pensione chiuso norme a valere per gli appartenenti a qualsiasi settore
del lavoro dipendente Con una nuova formulazione del secondo comma dell'art. 9 del
decreto legislativo 124, le disposizioni del decreto legislativo del febbraio 2000 hanno
invece azzerato ogni previsione di limite, essendo perciò consentita a tutti libertà di scelta
tra fondo pensione chiuso e fondi aperti così come è consentita l'alternativa offerta dal
piano pensionistico individuale dell'impresa assicurativa.Da ciò davvero un decisivo
passo nella giusta direzione.Quali sono costi e benefici delle diverse forme previdenziali
dicono con sufficiente chiarezza le norme del decreto legislativo 124..Quali sono le
particolarità dei nuovi piani pensionistici individuali si legge nelle disposizioni degli artt.
9 bis e 9 ter E che ognuno possa poi decidere liberamente come regolarsi e che cosa
scegliere ancora una volta è precisamente quello che un evoluto ordinamento della
materia deve consentire.
L'estensione di campo che si è assegnata al principio di libertà delle decisioni di
portafoglio pensionistico indica una volta di più tutto il rilievo delle disposizioni sulla
informazione precontrattuale indispensabile per garantire che quanti pensano alle
necessità dell'età anziana possano maturare decisioni di investimento davvero
consapevoli.Perciò si deve la maggior attenzione al regime di disclosure dei programmi
previdenziali che imprese di assicurazione propongono nella forma del piano
pensionistico individuale dell'art. 9 ter così come all'offerta di mercato dei fondi
pensione, si tratti dell'iniziativa imprenditoriale dei fondi pensione aperti o del contratto
di associazione ad un fondo pensione chiuso che per appartenenti al mondo del lavoro sia
attivato sul modello organizzativo del primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 124.
E a veder bene l’ordinamento della materia previdenziale non fa altro che uniformarsi ad
una policy condivisa dalla generalità delle normative di regolazione dell'economia
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finanziaria tutte ormai invariabilmente caratterizzate da una forte attenzione alle
necessarie garanzie di trasparenza di soggetti e di attività.
Garanzie che se operano con forza a tutela di quanti sottoscrivendo contratti di adesione
già sono diventati gli iscritti ad una forma pensionistica allo stesso modo presentano
grande consistenza anche quando operano a protezione di quanti sono ancora soltanto
potenziali aderenti al suo programma. In fase di esecuzione del contratto di investimento
di risparmio con finalità previdenziale il principio di trasparenza è regolatore
fondamentale del complessivo insieme dei rapporti che intercorrono tra fondo pensione o
imprese assicurative e partecipanti alla loro iniziativa di financial industry. Ma già in fase
di rapporto precontrattuale ogni possibile modalità di promozione delle adesioni deve
uniformarsi ad una disciplina di settore che prescrive ampiezza di informazione e perciò
garanzie di trasparenza della forma pensionistica nell’interesse della generalità dei
destinatari della proposta di investimento. E va considerato che volta a volta diverso il
regime delle garanzie per qualsiasi iniziativa di sollecitazione all’investimento di
risparmio con finalità pensionistica la consegna di un documento che valga da
informazione preventiva è atto dovuto.
2. Quanto alle attività di raccolta delle adesioni a fondi pensione negoziali e chiusi già le
disposizioni del decreto legislativo 124 segnalavano la necessità di una disciplina intesa
ad assicurare adeguate garanzie di informazione sul programma previdenziale,con una
normativa espressamente riferita ai fondi pensione che fossero costituiti nell’ambito di
categorie, comparti o raggruppamenti del genere indicato al primo comma dell'art. 2. Per
essi il quarto comma dell’art. 4 del decreto legislativo prescriveva le già ricordate
modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del
pubblico risparmio, in questo senso operando un espresso rinvio alla policy e alle regole
di tutela dell’investitore che nella legislazione di mercato finanziario configurano modelli
di regolamentazione delle attività interamente costruiti sul principio di trasparenza. Una
volta di più si trattava quindi di provvedere alla predisposizione di documenti capaci di
offrire tutte le informazioni necessarie per consentire al destinatario della sollecitazione
una consapevole decisione di investimento.
E si consideri in che misura nel contesto del decreto legislativo 124 trasparenza e
garanzie di informazione per univoca indicazione degli artt. 16 e 17 del decreto sono in
linea di principio indicate come strumento e al tempo stesso come principale oggetto delle
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funzioni di di regolazione del settore assegnate in competenza alla Commissione di
vigilanza. Ne risultava ulteriormente precisata una linea di intervento portata ad un primo
risultato utile dal secondo e terzo comma dell’art. 3 del decreto del ministro del lavoro
211 del gennaio 1997. In osservanza della disposizione del quarto comma dell’art. 4 del
decreto legislativo, e perciò ( soltanto ) per i fondi costituiti nell’ambito di categorie,
comparti o raggruppamenti il decreto ministeriale aveva indicato come obbligata
previsione di statuto la predisposizione di una scheda informativa da consegnarsi ai
possibili aderenti al fondo pensione, così da assicurare che la loro eventuale adesione alla
forma pensionistica fosse preceduta da una adeguata possibilità di informazione quanto
alla natura e ai contenuti del programma previdenziale. Il decreto ministeriale assegnava
poi alla Covip il compito di provvedere alla definizione di un modello o schema generale
di scheda informativa.
Con il medesimo provvedimento si impegnava la Covip ad attivare un procedimento di
valutazione della conformità allo schema generale delle schede informative di volta in
volta predisposte da ogni singolo fondo pensione. E con sua deliberazione del 18 giugno
1997 la Covip aveva appunto provveduto alla definizione dello schema generale di
scheda informativa, successivamente organizzando il procedimento di approvazione dei
documenti informativi volta a volta predisposti dal singolo fondo pensione nel contesto
della più generale disciplina di autorizzazione all’esercizio della attività previdenziale (
disciplina dalla Commissione di vigilanza deliberata con il regolamento del 27 gennaio
1998).Ne doveva conseguire una normativa di consistente garanzia di informazione dei
potenziali aderenti ad un programma pensionistico complementare tuttavia operante
soltanto nel caso dei fondi pensione per così dire a grande dimensione espressamente
indicati dalla norma del quarto comma dell’art. 4 del decreto legislativo.
Da ciò il regime a limitati ambiti di operatività che impiegando i suoi poteri di law
making la Covip ha integrato con una deliberazione del 10 febbraio 1999 quanto mai
rilevante. Con questa deliberazione si è infatti provveduto ad una estensione a tutto
campo dei doveri di informazione che sui fondi pensione chiusi gravano in ordine a
natura, contenuti e regime del programma previdenziale. La Commissione di vigilanza
aveva infatti considerato che non esistono argomenti per ritenere che l’esigenza di
assicurare ai potenziali aderenti ampia informazione sul contenuto e il progetto di una
forma pensionistica complementare costituisca una esigenza in senso forte soltanto nel
caso dei fondi pensione di categoria, di comparto o di raggruppamento in considerazione
delle loro maggiori dimensioni operative. Occorreva quindi una più razionale e più
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evoluta disciplina della materia. E questo spiega i contenuti della deliberazione assunta
dalla Covip a febbraio del 1999 che riformando la disciplina della scheda informativa ha
contestualmente provveduto ad una forte innovazione di sistema.
La Commissione di vigilanza ha infatti disposto un obbligo di predisposizione della
scheda informativa e di sua consegna ai potenziali aderenti alla forma pensionistica
complementare da considerare esteso a qualsiasi fondo pensione appartenente al
comparto dei fondi pensione negoziali e chiusi Come si legge in apertura della indicata
deliberazione gli statuti di tutti i fondi pensione chiusi da allora sono chiamati a stabilire
che l’eventuale adesione sarà necessariamente preceduta dalla consegna ai potenziali
aderenti di una scheda informativa intesa a fare chiarezza quanto alle caratteristiche del
fondo. Scheda informativa redatta sul modello dello schema generale predisposto dalla
Commissione di vigilanza che si deve sottoporre preventivamente alla valutazione della
Covip così da verificare sia la rispondenza del documento alla normativa vigente sia la
sua coerenza alle fonti istitutive e allo statuto del fondo pensione.
Ne conseguiva una normativa di disclosure adesso conformata alle disposizioni della
deliberazione del 22 maggio 2001 che rimuovendo interamente le disposizioni del
febbraio 1999 così disciplina il regime dei fondi negoziali e chiusi. L'istanza che si
presenta per conseguire l'autorizzazione all'esercizio della attività deve unire in allegato
una scheda informativa per la raccolta delle adesioni ancora una volta redatta in base allo
schema generale definito dalla Covip. Nei tempi indicati dalla normativa (che in via
ordinaria saranno di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ), e qualora ne esistano
tutte le necessarie condizioni la Commissione di vigilanza approverà lo statuto del fondo
pensione e lo autorizzerà ad operare ma soltanto una volta verificata (… ) la rispondenza
della scheda informativa alle regole di contenuto che la deliberazione del 22 maggio 2001
ha formulato con concisa chiarezza disponendo specialità di regime della informazione
precontrattuale che sia pure in via breve sembra utile riferire.
Già con la deliberazione del febbraio 1999 la Covip aveva richiesto che il documento
fosse congegnato come un esauriente quadro di sintesi comprensivo sia di dati materiali
che di norme di regime della forma pensionistica, impegnando l’organo di
amministrazione del fondo pensione ad una formale assunzione di responsabilità quanto
alla completezza e alla veridicità delle informazioni offerte che è espressamente
confermata. E in ragionata successione le informazioni che per confermato orientamento
della deliberazione del maggio 2001 devono essere offerte dalla scheda informativa
corrispondono ampiamente alla indicata esigenza di piena disclosure. Insieme ad altro
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ancora riguardano infatti la identità del fondo pensione e il genere delle prestazioni
previdenziali che saranno erogate,la regolamentazione delle fattispecie di trasferimento e
riscatto della posizione pensionistica, la materia delle contribuzioni e il regime di ogni
altro onere a carico dell’aderente, i criteri di quantificazione delle spese del fondo
pensione e le modalità di impiego delle sue risorse.
Devono essere comunicate anche le forme attraverso le quali successive e ulteriori
informazioni verranno messe a disposizione degli aderenti alla forma pensionistica in
conformità a quanto stabilisca la Covip. Per parte loro i dati relativi al fondo pensione
devono assicurare informazioni adeguate per ciò che riguarda la sua costituzione e durata.
Devono indicare le parti stipulanti della fonte istitutiva e l’ area dei destinatari così come
la natura giuridica e lo scopo del fondo pensione precisando il suo regime a contribuzione
oppure a
prestazione definita.Sono poi dovute informazioni in ordine ai criteri di costituzione e di
composizione dell’organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo
(quando ricorra il caso dovendosi anche dare indicazione dell’eventuale esistenza di un
responsabile del fondo ). Quanto alle prestazioni pensionistiche la scheda informativa
deve essere corredata da puntuali informazioni che riferiti i criteri di loro determinazione
provvedano a descrivere con chiarezza le prestazioni previdenziali offerte agli aderenti
distinguendo tra prestazioni per anzianità e prestazioni di vecchiaia.
. Si devono documentare le loro modalità di erogazione ( non esclusa la disciplina dei
casi di decesso prima del pensionamento ) ma anche la regolamentazione prevista per la
anticipazione di prestazioni. In via eventuale si domanda disclosure quanto alle eventuali
prestazioni accessorie di invalidità e premorienza così come per il regime della richiesta
di liquidazione in conto capitale. E con la medesima attenzione alle regole di dettaglio la
deliberazione del maggio 2001 prescrive le già segnalate informazioni sul regime di
trasferimento e di riscatto della posizione previdenziale ( e le altre relative a misura e
criteri di calcolo delle contribuzioni dovute al fondo pensione).Come si è già rilevato non
possono essere trascurate le informazioni relative ( agli importi eventualmente prelevati
dal trattamento di fine rapporto e ) ad ogni onere che fosse a carico dell’iscritto alla forma
pensionistica. Egualmente rigoroso il regime di trasparenza stabilito per le spese del
fondo pensione che saranno rappresentate distinguendo tra spese che il fondo sostiene per
la gestione amministrativa e spese per la gestione finanziaria.
Una segnalazione davvero particolare meritano infine le garanzie di disclosure disposte
in materia di impiego delle risorse finanziarie. Alla scheda informativa infatti non si
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domandano soltanto informazioni sulle imprese che svolgono attività di gestione
mediante una delle convenzioni disciplinate dall'art. 6 del decreto legislativo 124 ( e
quanto alla banca che svolga funzioni di banca depositaria secondo regime previsto dalla
norma dell'art. 6 bis ). Se tutto questo naturalmente rileva alla scheda normativa si
domandano( e si domandano imperativamente ) anche puntuali indicazioni in ordine alle
strategie di asset allocation e ai criterii di volta in volta scelti per la selezione e il
conseguente svolgimento delle possibili operazioni di gestione finanziaria. E sarà appena
il caso di ricordare che se naturalmente anche molto altro influisce la posizione
previdenziale di ogni iscritto al fondo e la sua ricchezza pensionistica sono una variabile
nel modo più stretto dipendente da una amministrazione di patrimonio che è sempre (e in
via esclusiva) gestione finanziaria.
Al riguardo occorrono tutte le indicazioni che possano essere utili al fine di documentare
in modo chiaro e comprensibile il regime delle iniziative di amministrazione del
portafoglio del fondo pensione, così da rendere davvero trasparenti sia gli obiettivi
dell’attività gestoria sia i profili di rischio finanziario che caratterizzano il fondo e perciò
la stessa posizione previdenziale degli iscritti. Nel caso del fondo multicomparto si deve
naturalmente distinguere tra comparto e comparto E per così rilevante materia la
deliberazione del maggio 2001 esige descrizione dei rischi generali dell'investimento in
considerazione della possibilità che al momento della erogazione delle prestazioni non si
consegua il controvalore del capitale investito o comunque un rendimento finale
corrispondente alle aspettative (quando vi fossero le garanzie previste per una restituzione
del capitale investito dovrebbero poi essere puntualmente indicate). La scheda
informativa ha poi una parte mobile. Sua funzione è assicurare informazione e garanzie
di trasparenza quanto ai risultati operativi delle attività di gestione finanziaria.
3. Già la disciplina del febbraio 1999 prescriveva una parte mobile della scheda
informativa, prefigurando una parte del documento periodicamente aggiornata nel modo
che occorre per rappresentare i principali dati patrimoniale e economici del fondo
pensione. E ancora una volta si domandavano chiarezza e comprensibilità di riferimenti (
così come necessaria prudenza quando fossero avanzate stime sul presumibile ammontare
delle prestazioni pensionistiche dovendosi avvertire del loro carattere di ipotesi soggette a
significativi margini di incertezza ).Nel regime adesso deliberato con le normative
regolamentari del maggio 2001 la parte mobile della scheda informativa espressamente
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intesa a illustrare i principali dati patrimoniali ed economici del fondo è costituita dalla
sezione B dell'ultima comunicazione periodica dovuta agli iscritti alla forma pensionistica
secondo la disposizione della lettera h) del secondo comma dell'art. 17 del decreto
legislativo 124. E questa è norma di disclosure intesa a stabilire la dovuta continuità tra
garanzie informative della fase precontrattuale e trasparenza della forma pensionistica
nelle fasi di esecuzione del contratto di investimento del risparmio pensionistico.
Prescrivendo una comunicazione (…) agli iscritti circa l'andamento amministrativo e
finanziario del fondo, la norma del decreto legislativo non si spingeva più avanti di una
pura e semplice enunciazione di principio, ancora una volta impegnando perciò la Covip
all' attività di law making necessaria per passare dalla enunciazione di principio alla
precisazione di regole adeguatamente operative. E a ciò la Commissione di vigilanza ha
provveduto con una deliberazione del 10 febbraio 1999 molto significativa anche per le
sue modalità di procedimento. Come in altre numerose occasioni la Covip ha infatti
seguito il metodo di una ampia consultazione degli operatori del settore e delle
organizzazioni di categoria, così da pervenire ad una disciplina al giusto punto di
equilibrio tra imposizione di regole e possibile impiego di strumenti di self regulation. E
terminate le sue audizioni la Commissione ha stabilito un regime di comunicazione
periodica predisposta con cadenza annuale che si caratterizza per lineari ma circostanziati
contenuti di garanzia informativa.
La deliberazione del febbraio 1999 avverte infatti che la comunicazione predisposta dal
fondo pensione deve essere redatta avvalendosi degli stessi criterii di elaborazione dei
dati che si impiegano per la redazione dei documenti di contabilità e per i documenti di
rendiconto. Deve essere riferita ad un periodo coincidente con l’ultimo esercizio e
trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla data di sua chiusura, essendo stabilito che
qualora (…) si registrino significative differenze con i dati delle documentazioni già
approvate il fondo pensione dovrà provvedere a una nuova comunicazione. Va poi
considerato che i contenuti necessari del documento di comunicazione periodica possono
a loro volta essere integrati dal singolo fondo pensione con la serie delle ulteriori
informazioni che si ritengano utili. Ma per questa eventualità la Commissione di
vigilanza richiama l’obbligo di conformare le informazioni ulteriori alla osservanza delle
regole di trasparenza e di chiarezza che devono sempre essere regola del rapporto
contrattuale tra il fondo pensione e i suoi iscritti.
Considerato che si tratta della parte del documento riservata agli andamenti della
gestione finanziaria del fondo pensione, la sua sezione B adesso indicata anche come
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parte mobile della scheda informativa da consegnare ai potenziali aderenti alla forma
pensionistica deve identificare un giusto punto di equilibrio tra consistenza dei contenuti
dell’informazione offerta agli iscritti e rappresentazione in termini di facile comprensione
di dati e riferimenti inevitabilmente complessi.In ogni caso devono essere riportate le
principali informazioni che riguardano dati patrimoniali ed economici per l’ultimo
esercizio e per quello precedente, accompagnati da brevi ma puntuali notazioni in ordine
al risultato conseguito dalla gestione del fondo pensione. A ciò si deve provvedere
mediante il riscontro delle performances realizzate che saranno confrontate al benchmark
a suo tempo scelto per le finalità indicate dal secondo comma dell’art. 2 del decreto
ministeriale del tesoro 703 del novembre 1996
Ancora con riguardo alle performances realizzate dalla gestione delle risorse del fondo
pensione andranno offerte indicazioni relative alla loro possibile volatilità. E quanto ai
confronti di benchmark la Covip ha avvertito che le operazioni di confronto si devono
effettuare al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle commissione di gestione dovute agli
intermediari e degli stessi oneri di genere amministrativo. Se si impiegano indicatori
statistici ne va spiegato il significato. Va precisato che i risultati di gestione finanziaria
conseguiti in passato non prefigurano alcuna certezza di medesimi risultati in futuro.
Quanto all'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo pensione saranno
comunicate con precisa distinzione delle loro singole componenti. E saranno indicate
anche in percentuale del patrimonio del fondo pensione considerato nella sua interezza.
Così organizzata e necessariamente corredata dei riferimenti che si sono segnalati, la
sezione B del documento di comunicazione periodica presenta caratteri di notevole
completezza informativa. E aggiunge il settore della previdenza privata al numero dei
comparti del mercato finanziario dove trasparenza e disclosure nell’interesse degli
investitori non sono più astratte parole d’ordine senza esito pratico esistendo invece
strumenti e garanzie di informazione che assicurano una consistenza reale al diritto ad
essere informati.
L’esperienza già maturata da numerosi fondi pensione ha poi confermato che le
indicazioni offerte dalla Covip con la sua deliberazione del febbraio 1999 configurano un
modello di comunicazione periodica certamente perfettibile ma comunque già adesso
assai efficace..E se la Sezione B offre contenuti anche alla parte mobile della scheda
informativa della fase precontrattuale almeno in via breve sarà utile precisare in che
misura una volta aggregata alle altre parti del documento di comunicazione periodica
assicura consistenza al diritto all'informazione per le fasi di rapporto successive alla
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conclusione del contratto di adesione alla forma pensionistica.In questa prospettiva di
analisi va considerato che le diverse sezioni del documento perseguono distinte finalità
sua funzione essendo sia l’informare l’intera collettività degli iscritti al fondo pensione di
quanto si considera rilevante in punto di assetti della forma pensionistica e di andamento
della gestione complessiva sia l’informare ogni singolo iscritto di quanto più possa
rilevare in ordine alla sua posizione individuale.
In termini di documentazione dell’ andamento complessivo della gestione del fondo
pensione l’informazione periodicamente dovuta consisterà nella serie delle informazioni
occorrenti per offrire una significativa rappresentazione di sintesi della intera situazione
economico- patrimoniale. E si tratta di informazioni che naturalmente ogni singolo
aderente al fondo pensione ha pieno diritto di integrare con le informazioni supplementari
ampiamente offerte dai documenti di bilancio e di rendiconto.Quanto invece alla
posizione individuale dell’iscritto, e perciò ai dati in questo senso davvero rappresentativi
la informazione periodicamente dovuta dovrà essere comprensiva di tutti gli elementi di
informazione utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di
riferimento con distinto riguardo a contributi versati, quote assegnate e relativo
controvalore. Secondo questa logica di ordinato sistema si riservano alla sezione A le
previste informazioni di carattere generale riferite alla struttura del fondo pensione.
Essendo raccomandata una esposizione di sintesi ne costituiscono contenuti principali
un riepilogo (…) delle caratteristiche della forma pensionistica ( e ove occorra una
documentazione delle modificazioni delle discipline di regolamento eventualmente
sopravvenute )oltre che informazioni relative alla composizione degli organismi sociali,a
tutto questo aggiungendosi altri riferimenti di particolare rilievo che certamente
corrispondono ad un preciso interesse degli iscritti ad essere informati. Interesse che la
deliberazione del febbraio 1999 ha visibilmente interpretato in senso forte ritenendo che
per l’iscritto ad una forma pensionistica complementare l’essere investitore consapevole
comporti attenzione anche a quanto pure è scenario di insieme ( e se non ha immediato
riferimento alla singola posizione previdenziale tuttavia è anche per essa fattore influente
in ragione delle obbligate correlazioni tra interesse individuale e collettivo interesse dei
partecipanti alla forma pensionistica )
La comunicazione informerà quindi anche di ciò che riguarda le imprese di
assicurazione dal fondo pensione prescelte per l’erogazione delle rendite e delle
prestazioni accessorie, essendo dovuta una descrizione delle (…) condizioni che regolano
il conseguente rapporto contrattuale. Allo stesso modo la comunicazione informerà
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quanto al regime di operatività delle imprese gestore delle risorse finanziarie del fondo
pensione, essendo dovuta una sintetica indicazione delle linee di indirizzo stabilite per lo
svolgimento delle attività di gestione. E in caso di delega di gestione ad altre imprese di
intermediazione finanziaria si provvederà alla indicazione dei soggetti delegati e della
estensione della delega conferita. Altre informazioni saranno offerte quanto alla banca
depositaria. Altre infine sono dovute con riguardo a possibili situazioni di conflitto di
interessi al riguardo operando la disciplina degli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale del
novembre 1996.
Dedicata alla posizione previdenziale del singolo iscritto alla forma pensionistica,la
sezione C del documento presenta tutti i caratteri di un estratto conto, che al singolo
iscritto a fondi pensione consente di verificare la sua posizione contributiva così come
l’evolvere della sua posizione previdenziale, con precise indicazioni della consistenza del
capitale accumulato nel suo personale conto pensionistico. E una volta stabilito che con
riferimento alle informazioni relative al singoli iscritto la comunicazione a periodicità
annuale deve offrire tutti gli elementi di valutazione utili per ricostruire l’evoluzione della
posizione individuale nel periodo di riferimento, per quanto più immediatamente
interessa il rapporto giuridico contributivo la Commissione di vigilanza avverte che
l’informazione obbligatoriamente dovuta riguarda in modo particolare l’ammontare totale
dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale del singolo iscritto
alla fine del precedente esercizio sia in termini di quote sia in termini di valore
complessivo.
Altre e puntuali informazioni sono dovute quanto ai singoli versamenti a qualsiasi
titolo operati nel corso dell’esercizio, dovendosi distinguere tra contributi
immediatamente capitalizzati nella posizione individuale e contributi invece riservati ad
altre destinazioni per disposizione statutaria o in considerazione di particolarità della
singola posizione previdenziale. In ogni caso la posizione individuale dell’iscritto qual
essa è alla fine dell’esercizio sarà precisamente documentata in ragione del numero di
quote e del suo valore complessivo. Completeranno la sezione C le informazioni che
possano riguardare il valore delle eventuali garanzie di restituzione del capitale o di
corresponsione di un rendimento minimo, la consistenza delle eventuali prestazioni per il
caso di premorienza o di invalidità così come la serie delle informazioni di natura fiscale
che possano considerarsi necessarie o utili. Deliberando sul modello della comunicazione
periodicamente dovuta agli iscritti alla forma pensionistica complementare, e avvertendo
che quanto ai fondi pensione aperti occorre provvedere ai suoi necessari adattamenti, la
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Commissione di vigilanza ha al tempo stesso formulato regole che riguardano la serie
delle informazioni in corso d’anno.
Si è infatti ritenuto che in corso d’anno sono necessarie informazioni sulle
contribuzioni versate nell’interesse dell’iscritto e sulla conseguente evoluzione delle
posizioni individuali, anche al fine di assicurare all’iscritto i dati di riferimento
indispensabili per un opportuno controllo della correttezza dei versamenti. E allo stesso
modo si è ritenuto utile incrementare il flusso delle informazioni dal fondo pensione agli
iscritti con riguardo al possibile ammontare delle prestazioni pensionistiche che si
riceveranno. Ne risulta stabilito che i fondi pensione a contribuzione definita in via di
self regulation possono utilmente attivare procedure di stima se del caso personalizzate
con preciso riferimento alle singole posizioni previdenziali. Con una disposizione che
non è soltanto moral suasion a questo proposito la Covip ha tuttavia precisato che
elaborando procedure di stima il fondo pensione deve usare criterii di ragionevole
prudenza, sia quanto alle ipotesi relative alla futura consistenza degli importi contributivi
sia quanto alle possibili previsioni di incremento del portafoglio finanziario. Ragionevole
prudenza significa infine avvertire che le valutazioni di genere prospettico per loro natura
sono stime ad elevato grado di incertezza e variabilità.
La comunicazione periodica del valore unitario della quota intesa come indicatore di
valore della partecipazione alla forma pensionistica complementare non è materia di
informazione obbligatoriamente dovuta.Si è infatti ritenuto che per un investimento di
risparmio con finalità previdenziale, e perciò strutturalmente riferito al lungo periodo la
pubblicazione di quel dato non presenti particolari caratteri di significatività. Tuttavia non
è escluso che secondo la regola di self regulation il singolo fondo pensione ritenga invece
di dover provvedere ad una periodica pubblicazione del valore della quota. Ma in tal caso
il fondo pensione dovrà segnalare alla Covip le modalità di pubblicazione di volta in volta
prescelte. E provvedendo ad essa si dovrà contestualmente provvedere ad avvertire con la
dovuta chiarezza che le variazioni di valore della quota costituiscono indicatori di
tendenza da valutare in una prospettiva di lungo periodo, sia quanto al possibile
rendimento del portafoglio finanziario sia quanto alla incidenza dei possibili fattori di sua
volatilità.
4. Integrando la disciplina (e ampliando l'ambito di operatività) dei fondi pensione
aperti con la previsione dei nuovi piani pensionistici individuali la norma dell'art. 9 bis ha
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contestualmente richiesto le necessarie modificazioni delle loro normative di
regolamento, dovendosi ricordare anche gli orientamenti interpretativi deliberati dalla
Covip con suo provvedimento dell'11 ottobre 2000 già molto rilevante per la
raccomandazione rivolta ai soggetti che promuovono l'istituzione di forme pensionistiche
individuali quanto alle garanzie dell'informazione dovuta ai possibili sottoscrittori, che in
sede di raccolta delle adesioni o di stipula dei contratti devono ricevere tutte le necessarie
informazioni (dalla Covip espressamente richiamate anche per ciò che riguarda l'esatta
conoscenza delle disposizioni che regolano la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali).
Allo stesso modo la deliberazione della Covip ha domandato modificazioni regolamentari
sufficientemente circostanziate nell' esplicitare ciò che distingue il piano pensionistico
individuale dalle altre possibili forme di investimento di risparmio con finalità
previdenziale. I principi della chiarezza e della trasparenza sono poi comunque
raccomandati per la generalità delle disposizioni regolamentari del fondo pensione.
Ne sarà perciò precisato secondo regola di ampia disclosure ogni elemento costitutivo
del regime che per i piani pensionistici individuali la norma dell'art. 9 bis delinea con le
sue circostanziate prescrizioni. Le disposizioni di regolamento e perciò la proposta
contrattuale del fondo avvertiranno che nel caso di lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi l'erogazione delle prestazioni pensionistiche si consegue al raggiungimento
dell'età' pensionabile e dei requisiti di anzianità contributiva già indicati dall'art. 7 del
decreto legislativo 124, per i soggetti diversi da questi valendo la norma di rinvio alla
disposizione del ventesimo comma dell'art. 1 della legge 335 dell'agosto 1995. E si dovrà
avvertire che ancora una volta si e' disposto un limite di grandezza alle prestazioni in
conto capitale, nella generalità dei casi risultando stabilito che per una quota almeno pari
al cinquanta per cento del maturato dovrà essere prevista la corresponsione di prestazioni
in forma di rendita.
Andrà segnalato il particolare rilievo dello spazio aperto dal terzo comma dell'art. 9
bis alle facoltà di volontaria prosecuzione del rapporto contrattuale sia pure con il limite
dei cinque anni dal raggiungimento dell'età' pensionabile per vecchiaia.. E segnalato che
esclusa la eventualità di anticipazioni si sono tuttavia previste facoltà di riscatto del
maturato nelle stesse ipotesi del quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo 124. Il
nuovo comma terzo quinquies dell'art. 10 stabilisce un regime di trasferimento della
posizione previdenziale nel segno di una particolare portability. Le normative
regolamentari dovranno perciò avvertire che trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione
del piano pensionistico individuale sarà facoltà dell'interessato trasferire la sua posizione
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ad altra forma pensionistica individuale o ad altro fondo pensione aperto operante nel
regime dell'art. 9 (o ancora ad un fondo pensione negoziale qualora ne esistano i
presupposti). E ricorderanno che per il nuovo comma terzo quater dell'art. 10 del decreto
legislativo 124 in caso di morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima
dell'accesso alla prestazione la sua posizione previdenziale sarà riscattata dagli eredi.
Già da tutto questo i caratteri distintivi di una disciplina orientata alla trasparenza che
assegna grande rilievo al need for protection degli investitori, secondo una logica di
sistema in ancor maggiore evidenza nelle normative di prospetto informativo predisposte
appunto a favore di quanti non sono (o non ancora ) aderenti al fondo pensione e
necessitano degli elementi di valutazione indispensabili per maturare una consapevole
decisione di investimento. Invece di improvvisare una ulteriore disciplina di settore
(molto opportunamente)il legislatore della nuova previdenza complementare ha infatti
operato un rinvio alla rigorosa e già sperimentata disciplina del mercato finanziario,
come si ricorderà avvertendo che se al fondo pensione aperto si applicano sue particolari
norme di regime rimangono tuttavia ferme (…) le disposizioni previste per la
sollecitazione del pubblico risparmio. E naturalmente questa disciplina di garanzia con le
medesime motivazioni di politica del diritto tanto più vale per l’offerta di forme
pensionistiche individuali che il fondo pensione aperto dovesse attivare secondo le regole
del nuovo art. 9 bis del decreto legislativo 124.
La formula di espresso e immediato rinvio alle disposizioni previste per la
sollecitazione del pubblico risparmio ( diventata poi la sollecitazione all’investimento
della lettera t del primo comma dell’art. 1 del Tuf ) non ha sottratto la norma dell’ art. 9
del decreto legislativo 124 a talune discussioni, talvolta dubitandosi del suo effetto di
immediato e integrale rinvio alla disciplina del Testo Unico e ai conseguenti poteri
normativi e di vigilanza informativa della Consob. Discussioni e perplessità del tutto
immotivate perché la disciplina del Tuf riguarda ogni offerta(…) di prodotti finanziari,
come si sa essendo prodotti finanziari sia gli strumenti finanziari in senso proprio sia
qualsiasi altra forma di investimento di natura finanziaria. E anche quanti ritengano di
non dover ascrivere il prodotto fondo pensione aperto al numero degli strumenti
finanziari devono tuttavia convenire che la finalità previdenziale certamente non toglie
alle quote rappresentative della partecipazione ad un fondo pensione aperto la loro qualità
di investimento di natura finanziaria. Da ciò la sicura e integrale applicabilità della
disciplina del Tuf con tutti i risultati di segno positivo in immediata evidenza se soltanto
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si considera quali erano le garanzie di tutela e di vigilanza informativa che occorreva
efficacemente attivare.
Non sarà il caso di ricordare che l’accesso alla forma previdenziale si concreta
necessariamente mediante la sottoscrizione di un contratto tipo caratterizzato dalla
unilaterale predisposizione di condizioni generali sul modello di uno standard negoziale
di per sé sottratto a qualsiasi possibile negoziazione. E se discorso a sé occorre per la
fattispecie di adesione su base contrattuale collettiva del secondo comma dell’art. 9, nella
generalità dei casi anche la adesione a fondi pensione aperti si conforma del tutto alla
logica di sistema dei contratti standard. E più precisamente alla logica di sistema dei
contratti di massa assoggettati ad una disciplina uniforme di clausole contrattuali, in
questo caso unilateralmente predisposte da un contraente impresa che opera una offerta di
mercato finanziario con limitati gradi di flessibilità. Né sarà necessario un lungo discorso
di rappresentazione degli obbligati caratteri del rapporto precontrattuale che si trattava di
regolare con efficaci norme di disclosure a misura di esigenze di tutela del risparmio
tanto più forti nel caso del risparmio investito con finalità previdenziale.
Inevitabilmente l’interessato ad una possibile adesione al fondo pensione agisce nella
posizione obbligata del contraente debole a fronte di una controparte operatore
professionale in una posizione istituzionalmente forte. Non negozia contenuti del
contratto né contenuti dei diritti di credito e delle obbligazioni che ne conseguono, una
volta di più l’ambito di libertà delle sue determinazioni negoziali essendo perciò limitato
all’alternativa tra adesione al contratto o decisione contraria alla adesione, e in caso di
adesione nella facoltà di scelta tra le varianti negoziali dal fondo pensione eventualmente
offerte sia quanto a comparti e programmi di investimento sia quanto a genere e modalità
di erogazione delle prestazioni previdenziali. Anche nel caso della possibile adesione a
fondi pensione aperti ( e adesso in modo particolare a piani pensionistici individuali )
condizioni generali di contratto e contratto standard tuttavia a veder bene non significano
esclusione di attività in senso tecnico precontrattuali.
Si pensi alle forme di pubblicità commerciale intese a far conoscere l’iniziativa
previdenziale. E si pensi alle forme di contatto con gli investitori che caratterizzano
qualsiasi promozione e collocamento di prodotti finanziari. Si svolgono attività
all’origine di un rapporto precontrattuale che allo studioso di diritto civile non sarà
difficile organizzare sul tradizionale modello della fattispecie che comportano doveri di
correttezza ( e segnatamente doveri di informazione ) così come conseguenti forme di
eventuale responsabilità per la loro inosservanza. E ampia materia per una riflessione
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degli studiosi di teoria generale esiste anche in tema di regime della proposta e
dell’accettazione, e perciò in tema di complessiva formazione del contratto trattandosi di
valutare la disciplina che ne deriva per il convergere di normative generali del codice
civile e speciale disciplina di settore. Ma più del discorso di teoria generale in queste
pagine interessa segnalare in che misura la posizione debole dell’investitore di risparmio
previdenziale trova sostegno nelle norme di disciplina della sollecitazione
all’investimento.
Doveri di correttezza e forme di responsabilità per la loro eventuale inosservanza
gravano sull’impresa promotrice di fondi pensione aperti con riguardo ad ogni e qualsiasi
iniziativa di sollecitazione all’investimento. E per espressa indicazione delle disposizioni
del Tuf iniziativa assoggettata a regole di tutela dell’investitore è già il messaggio
promozionale per così dire finalizzato alla sottoscrizione di prodotti finanziari, nel caso
che qui interessa la sottoscrizione di contratti di adesione alla forma pensionistica fondo
pensione aperto. Opera perciò una rigorosa disciplina degli annunci pubblicitari secondo
il regime stabilito dal primo comma dell’art. 101 del Tuf. Prima della pubblicazione del
prospetto informativo che sarà redatto secondo le disposizioni del secondo comma
dell’art. 94 è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante la sollecitazione
dell’investimento, essendo consentite soltanto la diffusione di notizie, le indagini di
mercato e quant’altro consente l’art. 12 del regolamento 11971 deliberato dalla Consob
già a maggio del 1999.
Una volta pubblicato il documento di prospetto che offre al mercato i necessari
elementi di valutazione della iniziativa promossa dal fondo pensione, fare pubblicità sarà
permesso ma soltanto in osservanza delle regole di garanzia ulteriormente precisate dalla
già segnalata deliberazione della Consob. L'annuncio dovrà essere espressamente
caratterizzato come informazione di genere pubblicitario. Dovrà essere formulato
secondo criteri di chiarezza, corretto nei contenuti ( e perciò in linea con le informazioni
offerte dal prospetto informativo),essendo precisato che il messaggio non deve essere tale
da indurre in errore quanto a natura e rischi dell’investimento. In ogni caso si inviterà a
leggere il prospetto informativo prima della adesione e se saranno riportati i rendimenti di
portafoglio conseguiti in passato sarà necessario specificare che non vi è garanzia di
ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.
Obbligatoriamente trasmessi alla Consob per una loro preventiva valutazione gli
annunci pubblicitari potranno essere diffusi decorsi dieci giorni se del caso apportandosi
le eventuali modificazioni dalla Consob richieste ( e non sono esclusi provvedimenti di
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sospensione o di definitivo divieto se mai le disposizioni impartite dovessero essere
disattese ). Osservata questa disciplina di necessaria prevenzione della pubblicità
decettiva, e perciò una volta che sia garantita una corretta rappresentazione dei caratteri
distintivi dell’offerta di mercato del fondo pensione aperto, anche la comunicazione
pubblicitaria può svolgere una sua utile funzione di genere informativo. Ma naturalmente
ben altro occorre per assicurare al mercato del risparmio previdenziale la quantità delle
informazioni significative davvero indispensabili per consentire di maturare consapevoli
decisioni di investimento. Da ciò la disciplina di prospetto e un regime di garanzie di
disclosure che ha tutta la consistenza delle forme di vigilanza informativa attivate dalla
Consob in applicazione dell’art. 94 del Tuf.
5. Per inderogabile disposizione di questa norma quanti intendono effettuare una
sollecitazione all’investimento, e perciò anche le società promotrici di fondi pensione
aperti devono provvedere ad una comunicazione alla Consob allegando ad essa un
prospetto destinato alla pubblicazione. La comunicazione indica i soggetti, l’ oggetto e le
modalità di svolgimento dell’operazione finanziaria che si è progettata. E il prospetto
informativo per disposizione del secondo comma dell’art. 94 conterrà tutte le
informazioni necessarie affinché gli investitori, nel caso che interessa gli investitori di
risparmio previdenziale possano pervenire ad un fondato giudizio,sia sulla situazione
patrimoniale,economica e finanziaria (e sull’evoluzione dell’attività ) del soggetto che
promuove l’iniziativa, sia sui prodotti finanziari ( così come sui (…) diritti ) che ne
costituiscono l’oggetto. Soltanto la autorizzazione della Consob alla pubblicazione del
prospetto informativo consentirà di avviare la raccolta delle adesioni alla proposta di
investimento finanziario. Nel caso che interessa la raccolta delle sottoscrizioni del
contratto di adesione al fondo pensione aperto che guardando ai contenuti del prospetto
informativo potrà davvero essere consapevole decisione di investimento di risparmio
previdenziale.
Alla definizione del prospetto di sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione
definita la Consob ha provveduto con le disposizioni di uno schema in allegato alla sua
deliberazione 11971 del maggio 1999.Ma di questa deliberazione si devono considerare
anche gli artt. 29 a 31 che indicano disposizioni applicabili alla raccolta delle adesioni,
regole di aggiornamento del prospetto informativo e ancora norme di correttezza e
obblighi informativi. Nel modo e con gli effetti che saranno precisati più avanti,l’avvio di
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operazioni di sollecitazione all’investimento assoggetta infatti i suoi promotori a poteri di
vigilanza della Consob ( e a poteri di sanzione dei comportamenti devianti)quanto mai
consistenti, che per disposizione dell’art. 97 del Tuf la Consob eserciterà per tutto il
tempo di durata delle iniziativa di sollecitazione del pubblico risparmio. Si configurano
funzioni di vigilanza informativa e controlli di correttezza a grande dimensione.Ma
naturalmente non più di questo essendo comunque escluse valutazioni sul merito
dell’offerta di mercato progettata dai promotori dell’iniziativa che secondo policy
comunemente condivisa dalle discipline di mercato finanziario sarà per l’appunto il
mercato a dover valutare.
Anche nel caso delle iniziative di previdenza complementare la Consob avverte perciò
che l’adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun
giudizio della Consob medesima né sulla opportunità dell’investimento che si sollecita né
sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La responsabilità della completezza
e della veridicità dei dati e delle notizie che sono contenuti nel prospetto per formale
dichiarazione di responsabilità grava su quanti lo sottoscrivono. Con riguardo alle
possibili fattispecie di risarcimento del danno eventualmente causato agli investitori è
molto discusso se per esse valga il regime delle responsabilità precontrattuali, la
responsabilità da contratto o semplicemente la responsabilità per danno ingiusto dell'art.
2043 del codice civile, essendo comunque certo che (anche) agli investitori di risparmio
con finalità previdenziale si devono assicurare le maggiori garanzie di tutela. E in distinto
allegato la Consob ha provveduto a segnalare le informazioni obbligatoriamente soggette
alla procedura di aggiornamento stabilita alla lettera a ) del primo comma dell’art. 24 del
suo regolamento (ma sarà allora il caso di leggere anche la comunicazione del 29 gennaio
1999 e quanto al valore unitario della quota la comunicazione resa il 19 febbraio del
medesimo anno ).
Lo schema di prospetto informativo di sollecitazione di fondi aperti a contribuzione
definita configura l’indicato documento come un prospetto comprensivo di due parti.
Recando in allegato il modulo di sottoscrizione che consente la conclusione del contratto
di adesione alla forma pensionistica,la prima parte del prospetto informativo riguarda il
fondo pensione che sollecita l’investimento e riporta informazioni specifiche. La parte
seconda riporta invece informazioni di carattere generale sui fondi pensione. Dovrà
perciò indicare la legge istitutiva dei fondi pensione, inserire riferimenti alla loro
funzione economica,alla necessaria autorizzazione e ai soggetti che possono richiederla
così come ai profili di vigilanza. Sarà illustrata la condizione giuridica di patrimonio
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separato che caratterizza i fondi pensione aperti. E sarà segnalato il valore primario della
disciplina di regolamento quanto ai rapporti tra fondo e partecipanti.
A queste informazioni la parte seconda del prospetto informativo altre ne aggiungerà
con riguardo ai possibili destinatari del fondo pensione aperto,quanto alle fattispecie di
eventuale trasferimento da altro fondo essendo richiesto che si segnali l’ opportunità (..)di
una attenta valutazione dei diversi prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento.
Altre informazioni ancora saranno offerte relativamente alle modalità di finanziamento
del fondo pensione e contribuzioni, alle attività di gestione secondo strategie fissate nel
regolamento e ai profili di natura contabile con particolare riferimento alla
determinazione del valore della quota, ai contenuti della informativa che deve essere
periodicamente resa ai partecipanti secondo le prescrizioni della Covip. La parte seconda
del prospetto provvederà infine a rappresentare il regime di trasferimenti,riscatti,
anticipazioni ed erogazione delle prestazioni. Saranno indicate le funzioni (..)attribuite al
responsabile del fondo. Il regime fiscale della forma pensionistica sarà riportato con
riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore e al t.f.r. (oltre che alle prestazioni
percepite e agli eventuali riscatti ).
Se le informazioni di carattere generale offerte dalla parte seconda del prospetto
informativo sono certamente utili allo scopo di maturare consapevoli decisioni di
investimento, ancora più rilevanti a veder bene finiscono per essere le informazioni
specifiche dalla Consob indicate come contenuto obbligato della prima parte del
documento. E sono informazioni che riguardano l’intera serie dei dati e delle notizie che
hanno adeguato carattere di significatività, si tratti del valore complessivo del patrimonio
del fondo pensione o della sua politica di investimento, dei dati sugli andamenti del
fondo o degli oneri e dei rischi connessi alla partecipazione alla forma pensionistica che
si propone di sottoscrivere, essendo richiesta una documentazione molto circostanziata
sia in punto di modalità di partecipazione sia in punto di erogazione delle prestazioni sia
per quant’altro possa interessare la posizione previdenziale del singolo iscritto. E nel caso
del fondo multicomparto le informazioni richieste dovranno essere riferite alla singola
linea di investimento.
Più che passare in rassegna una serie di disposizioni particolari in queste pagine
naturalmente tuttavia interessa segnalare talune indicazioni di metodo e di oggetto già di
per sé indicative della funzione che la Consob ha inteso assegnare a questa parte del
documento informativo. Riquadrato in prima pagina il profilo di sintesi del fondo
pensione, il documento deve poi precisare forma giuridica e identità del soggetto gestore
23
informando sugli assetti azionari dell’impresa promotrice. Saranno perciò segnalati gli
azionisti che detengono una partecipazione al suo capitale sociale superiore alla soglia del
cinque per cento. E saranno segnalate le persone fisiche o giuridiche (…) direttamente o
indirettamente, singolarmente o congiuntamente in condizione di esercitare un controllo
sulla società. Qualora esista si dovrà segnalare anche il soggetto o l'organo che sia pure
(..) nel quadro delle responsabilità gestorie del consiglio di amministrazione attende alle
scelte effettive di investimento. E se il fondo pensione opera mediante delega di gestione
ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che lo ha istituito saranno dovute le
opportune informazioni (una volta di più con particolare riguardo a possibili posizioni di
controllo societario sia singolo o congiunto ).
La politica di investimenti del fondo pensione deve essere documentata secondo metodo
di necessaria correlazione tra obiettivi della gestione, benchmarks e allocazione delle
risorse.Il prospetto informativo avrà perciò speciale riguardo alle diverse tipologie degli
strumenti finanziari di volta in volta acquisiti al portafoglio del fondo pensione,
dovendosi argomentare con la indispensabile distinzione tra soggetti emittenti i valori
mobiliari,settori e mercati di riferimento, aree geografiche privilegiate per una asset
allocation che andrà rappresentata per confronto tra obiettivi e strategie. Da ciò tutto il
rilievo dei dovuti riferimenti al benchmark di volta in volta adottato ( ma anche il rinvio
alla lettura dell’ultimo rendiconto annuale e alla relazione degli amministratori che
guarda al futuro con le previste linee programmatiche di investimento ). Rigoroso metodo
di analisi e di documentazione si prescrive poi quanto al capitolo rischi.
Dovendosi fare chiarezza sulla natura e sulla soglia del rischio connesso alla
partecipazione al fondo pensione la Consob ha infatti richiesto una distinta
considerazione dei rischi in via generale conseguenti alla adesione alla forma
pensionistica fondo pensione aperto e dei rischi che presentano invece carattere specifico.
In via generale il prospetto informativo deve avvertire che l’investimento di risparmio nel
fondo pensione di per sé non garantisce di ricevere al momento dell’erogazione delle
prestazioni il controvalore del capitale investito,essendo comunque da considerare la
eventualità di un rendimento del portafoglio pensionistico non rispondente alle aspettative
dell’iscritto. Quanto ai rischi di carattere specifico andrà motivata la loro correlazione agli
obiettivi di gestione che ne rendono razionale la sopportazione finanziaria. Ma ancora una
volta sarà necessario motivare con puntuale riferimento alle diverse tipologie di securities
e di soggetti emittenti i valori mobiliari, ai settori e di mercato e alle aree geografiche di
destinazione delle risorse del fondo pensione ( e molto opportunamente la Consob avverte
24
che la descrizione dei rischi specifici deve tener conto anche di fattori di rischio segnalati
dal terzo allegato al suo regolamento 11522 del 1998 ).
A decorrere dal suo primo aggiornamento annuale il prospetto informativo contiene
infine dati sull’andamento del fondo pensione avvertendo che i futuri rendimenti del suo
portafoglio finanziario possono discostarsi da risultati di gestione conseguiti in passato.
Questi risultati ( e più precisamente i rendimenti conseguiti dal fondo pensione )si
rappresentano in forma grafica per confronto con i rendimenti dei valori assunti come
benchmark. E si commentano i fattori influenti sull’andamento della gestione finanziaria
provvedendosi poi ad una rappresentazione del rendimento medio annualizzato del
portafoglio finanziario con riguardo all’intero periodo di operatività del fondo pensione.
Una volta di più sarà ricordato a chi legge che una cosa sono i pregressi andamenti della
gestione e altra cosa le performances del futuro. E avvertenze che suggeriscono
valutazioni prudenziali caratterizzano per intero i documenti di prospetto informativo
perché una volta di più decisione consapevole prima di ogni altra cosa significa
consapevolezza del rischio sempre correlato agli investimenti di mercato finanziario.
Anche per il settore dei fondi pensione aperti la disciplina del decreto legislativo 124 è
poi disciplina che stabilisce la necessaria continuità tra disclosure nelle fasi
precontrattuali e garanzie di trasparenza nelle fasi di esecuzione del contratto. Sia pure
con i necessari adattamenti valgono anche per i fondi pensione aperti le prescrizioni
relative agli obblighi di comunicazione periodica di circostanziate informazioni secondo
il regime della lettera h del secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 124,
dovendosi allora ricordare le disposizioni a febbraio del 1999 deliberate dalla Covip per
garantire effettività alle garanzie di trasparenza (…) nei rapporti con gli iscritti. E se in
queste pagine non è possibile altro che un riferimento di rinvio sarà il caso di ricordare
quali incrementi della soglia di trasparenza dell'operare dei fondi pensione aperti
consegua agli adempimenti di genere informativo dalla Covip disposti con una sua
deliberazione dell' 11 agosto 1999.Adempimenti che comportano comunicazioni alla
Covip molto numerose e dal fondo pensione aperto obbligatoriamente dovute. Sono
previste segnalazioni da fornire a scadenze predefinite ma anche comunicazioni di dati e
di documenti di altro genere.
In modo particolare si è disposto obbligo di comunicazione alla Covip, e
comunicazione da compiere con la massima tempestività in presenza di situazioni e
sopravvenienze che possano presentare speciali caratteri di rilevanza così da rendere
necessaria e urgente una valutazione con finalità di controllo. Massimamente tempestive
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devono perciò essere le comunicazioni (per disposizione degli artt. 7 e 8 del decreto
ministeriale del tesoro ) dovute alla Covip relativamente a situazioni che configurano
fattispecie di conflitto di interesse. E allo stesso modo si è regolato il caso di possibili
irregolarità rilevate dal collegio sindacale della società promotrice. Adempimenti
informativi con il medesimo obbligo di tempestività al fondo pensione aperto sono poi
richiesti qualora la sua gestione finanziaria comporti un superamento dei limiti
ordinariamente assegnati all’asset allocation delle risorse. Speciale vigilanza occorre
infine riservare alle vicende capaci di incidere sull’equilibrio finanziario del fondo
pensione ( per esse valendo la disciplina e il regime di comunicazioni che si stabiliscono
al quarto comma dell’art. 11 del decreto legislativo 124 )
E con sua deliberazione del 13 luglio 1999 la Covip ha provveduto alla necessaria
regolazione della materia indicando come vicende potenzialmente capaci di incidere
sull’equilibrio del fondo pensione una serie di fattispecie con documentati caratteri di
criticità. Queste e altre situazioni ad elevata soglia di rischio di instabilità della forma
pensionistica tuttavia costituiscono soltanto il profilo di maggior evidenza di una
funzione di vigilanza informativa che la Covip provvede a svolgere anche con riguardo
all’andamento corrente delle vicende che qualificano la attività dei fondi pensione aperti..
Da ciò tra gli altri gli adempimenti informativi dal fondo pensione dovuti con riguardo ai
contratti di delega gestoria, alla dinamica dei rapporti negoziali con la banca depositaria e
alle convenzioni dal fondo pensione stipulate per avvalersi di servizi di genere
amministrativo, di consulenza o di elaborazione dati ( e non sono da trascurare le funzioni
di monitoring correlate al sistema delle segnalazioni periodiche già sufficientemente
esemplificate da quanto le deliberazioni della Covip prescrivono in materia di
composizione degli investimenti per area geografica e per valuta o di posizioni in
strumenti finanziari derivati ).
6. Prefigurando piani pensionistici individuali da attivare mediante contratti di
assicurazione sulla vita il nuovo art. 9 ter del decreto legislativo 124 ha segnato una
ulteriore svolta di sistema.Una cosa è infatti il fondo pensione aperto che sia promosso da
imprese assicurative. Altra (e tutt'altra cosa) è invece l'operare di imprese assicurative che
propongono piani pensionistici individuali sul modello del contratto di assicurazione
dell'art. 1882 del codice civile. E la precisa distinzione tra fondi pensione aperti e polizze
vita con finalità previdenziali già si leggeva con grande evidenza al terzo comma dell'art.
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3 della legge di delega del maggio 1999. Finalità previdenziali del contratto di
assicurazione dell'art. 9 ter espressamente richiamate dal primo comma della norma, dove
si avverte che il contratto di assicurazione piano pensionistico deve garantire le
prestazioni di cui all'articolo 9 bis, comma, e perciò le prestazioni previdenziali in via
generale già stabilite dall'art. 7 del decreto legislativo 124. Sii devono tenere in conto
anche le altre specialità di regime del contratto di assicurazione piano pensionistico. E la
svolta di sistema che ne consegue è davvero molto rilevante considerato che per via della
nuova disciplina dell'art. 9 ter l'offerta di forme di previdenza privata non è più attività
riservata al fondo pensione.
Possono operare le imprese assicurative autorizzate dall' Isvap ad operare nel territorio
dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi. Una
volta confermato che l'accesso alla forma previdenziale avviene anche in assenza di
specifiche previsioni di possibili fonti istitutive, e con la sua già segnalata estensione di
campo anche a quanti non appartengano al mondo del lavoro le imprese assicurative
devono applicare una disciplina che in notevole parte consiste di disposizioni di rinvio
alla normativa dell'art.9 bis. In esecuzione del contratto sono dovute nei tempi e con le
modalità della norma le prestazioni di anzianità e di vecchiaia del suo già segnalato
quarto comma.Valgono le facoltà di prosecuzione del rapporto e il regime di liquidazione
delle prestazioni che si stabiliscono al quinto e sesto coma dell'art. 9 bis. Il secondo
comma dell'art. 9 ter avverte infine che in corso di esecuzione del contratto sono
consentite variazioni dell'ammontare dei premi pur se stabilito in misura fissa all'atto
della sua conclusione.
Anche nel caso della forma pensionistica individuale attivata mediante contratti di
assicurazione sulla vita valgono poi le innovazioni di regime che con l'art. 3 del decreto
legislativo 47 si sono apportate all'art. 10 del decreto legislativo 124. Opera perciò il
regime di riscatto anche parziale della posizione previdenziale stabilito dal suo primo
comma bis. Decorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto il nuovo comma terzo
quinquies dell'art. 10 attribuisce al sottoscrittore le ampie facoltà di trasferimento della
posizione previdenziale che si sono già segnalate. E il comma terzo quater dell'art. 10
stabilisce che in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica prima dell'accesso alla
prestazione la sua posizione previdenziale sarà riscatta dagli eredi. Si completa così una
disciplina di significativa integrazione dei possibili contenuti dei contratti proposti da
imprese assicurative al mercato del risparmio previdenziale. A svolgere le necessarie
funzioni di pubblica vigilanza sarà l'Isvap. Ma il terzo comma dell'art. 9 ter avverte che le
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imprese assicurative autorizzate alla attività devono comunicare alla Covip le loro
condizioni di polizza. E prima della loro applicazione cosa che impegna la Commissione
di vigilanza a valutazioni di incerta qualificazione (e come si preciserà di incerto oggetto
).
Agli interventi di sua competenza l'Isvap ha cominciato a provvedere con una
importante deliberazione assunta il, che presenta caratteri di importante rilievo sia per la
parte relativa alle garanzie di informazione dovute ai destinatari della proposta
contrattuale sia per ciò che ne risulta stabilito con riferimento a contenuti e caratteristiche
della forma pensionistica. E se è vero che anche in questa materia le garanzie
dell'informazione, e perciò la trasparenza della proposta contrattuale rivolta agli
investitori di risparmio previdenziale costituiscono bene pubblico di primaria importanza,
sarà evidente tutto il valore delle enunciazioni di principio che alle imprese assicurative
per i piani pensionistici individuali domandano un flusso informativo al dettaglio,
doverosamente circostanziato e esaustivo nella misura che occorre in considerazione della
specificità e della rilevanza sociale del prodotto assicurativo dell'art. 9 ter. Con rinvio
alle regole di trasparenza e di chiarezza già stabilite mediante le circolari 249 del 1995 e
317 del 1998 l'Isvap ha così precisato gli elementi distintivi della nota informativa da
consegnare a quanti possono essere interessati alla conclusione del contratto.
Insieme a molto altro che è bene leggere per esteso nel provvedimento dell'Isvap la
nota informativa dovrà indicare e illustrare adeguatamente i requisiti di accesso alle
prestazioni e modalità di loro erogazione, precisando che la prestazione pensionistica si
determina sulla base dei premi versati, per parte loro computati al netto della quota
destinata alla copertura di puro rischio e dei caricamenti per spese trattenuti dall'impresa
di assicurazione. Saranno indicate le basi di calcolo del premio e indicate con caratteri di
grande evidenza le condizioni di contratto relative ad oneri da addebitare all'assicurato.
Anche con riguardo alla eventualità di un riscatto o di trasferimento della posizione
previdenziale saranno indicate le norme di disciplina del rapporto contrattuale ( e le sue
cause di scioglimento) unitamente alle disposizioni di regime fiscale che una volta di più
presentano naturalmente carattere di grande rilievo.
In ogni caso già alla nota informativa si domanda di offrire garanzie di informazione in
linea con quante ne offrono le altre forme di previdenza. E ad una medesima finalità
corrispondono le regole della informazione dovuta dall'impresa assicurativa in corso di
contratto.Sarà perciò elaborato (e trasmesso con periodicità almeno annuale )un
documento di informativa sulla posizione individuale maturata dall'assicurato, nella
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forma tecnica di un estratto conto necessariamente diversificato a seconda che ricorra il
caso della polizza rivalutabile o dell'unit linked. Operano in funzione di garanzia anche le
regole disposte dall'Isvap per i contenuti e le caratteristiche dei contratti. Si regola la
eventualità di possibili rideterminazioni delle basi demografiche. Regole si sono stabilite
per il caso che con riguardo alla base finanziaria le condizioni di polizza includano
facoltà di modificazione ( e di revisione del tasso di interesse garantito ). E se all'impresa
assicurativa è consentita sia la offerta di polizze rivalutabili collegate a gestioni interne
sia l'offerta di contratti del genere unit linked, molto opportunamente l'Isvap ha avvertito
che i contratti sul modello index linked si devono invece considerare non (..) idonei ad un
impiego per i piani pensionistici dell'art. 9 ter, essendo come si sa caratterizzati da una
gestione finanziaria che non presenta i necessari requisiti di flessibilità.
Orientando lo svolgimento delle sue attività di vigilanza nella direzione delle
disposizioni che si sono in via breve indicate, l'Isvap svolgerà le funzioni di pubblico
controllo che sono parte delle sue competenze ( e delle sue responsabilità) istituzionali.
Quanto alla autorizzazione all'esercizio dell'attività, nella sua originaria formulazione la
normativa del decreto legislativo 47 prevedeva provvedimenti della Covip da assumere
d'intesa con l 'Isvap. E si era prevista la attribuzione alla Covip di rilevanti poteri
regolamentari.Era in ogni caso previsto che a quanti sono interessati a sottoscrivere il
contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale fossero comunicate sia le
informazioni stabilite dall'art. 109 del decreto legislativo 174 del marzo 1995 sia altre che
si domandava all'Isvap di stabilire di intesa con la Covip e con la Consob. Segno evidente
che anche quando fosse costituito dalla sottoscrizione di un contratto di assicurazione
sulla vita, si guardava al piano pensionistico individuale come ad una fattispecie da
attrarre pur sempre in una certa (e consistente ) misura nell'ordinamento sezionale
assegnato alle competenze istituzionali della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione,una volta di più caratterizzato poi dall'ulteriore apporto di garanzie di
trasparenza e di tutela dell'investitore conseguenti all' intesa tra le diverse autorità di
vigilanza.
Da ciò una ratio legis che richiamava con ogni evidenza il modello del sesto comma
dell'art. 17 del decreto legislativo 124, dove accordi e collaborazione tra autorità preposte
alla vigilanza si indicano come strumenti utili al fine di accrescere l'efficacia dell'azione
di controllo.Nella definitiva formulazione dell'art. 9 ter altro è invece l'assetto e altro il
regime delle funzioni del controllo pubblico. La definitiva formulazione della normativa
di decreto come si sa stabilisce infatti che le imprese interessate ad attivare le forme
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pensionistiche individuali contratto di assicurazione sulla vita ricevono in via esclusiva
dall'Isvap regole e provvedimenti di vigilanza. Residua soltanto la già segnalata
previsione di un obbligo di comunicazione alla Covip delle condizioni di polizza disposto
dal terzo comma dell'art. 9 ter, che presenta davvero tutti i caratteri di una norma in
bianco non essendo stabilito che cosa e con qual genere di interventi alla Covip si
domanda di fare in una materia che esige in modo particolare certezza del diritto.
Dall'impresa assicurativa le condizioni di polizza devono essere comunicate alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e prima della loro applicazione essendo
naturalmente escluso che si possa interpretare il terzo comma dell'art. 9 ter come
disposizione intesa a promuovere un flusso di informazioni che la Covip acquisisce pur
finalità di puro e semplice incremento delle sue conoscenze. Già di per sé il flusso delle
informazioni formalmente ricevute da una autorità di pubblica vigilanza attiva infatti
inevitabilmente procedimenti di genere istruttorio e comunque comporta valutazioni che
ne impegnano per intero la responsabilità istituzionale. Ma nel caso delle condizioni di
polizza obbligatoriamente ( e anticipatamente ) trasmesse alla Covip diventa molto
difficile assegnare alle valutazioni della autorità di vigilanza un oggetto e finalità capaci
di conferire alla normativa del decreto un significato utile. E' comunque escluso che con
riguardo alle indicate tipologie di contratto piano pensionistico individuale possano
competere alla Covip provvedimenti di genere autorizzatorio che come si sa neppure
all'Isvap competono.
Allo stesso modo è escluso che per la Covip si possano configurare in altro senso
poteri di intervento con finalità di vigilanza sull'operare delle imprese assicurative, che
nel sistema delle norme continua ad essere materia espressamente riservata all'Isvap
secondo una logica di insieme che le disposizioni dell'art. 9 ter puntualmente confermano.
Né questa né altre norme del decreto legislativo 124 offrono poi indicazioni che
consentano di legittimare la Covip alla deliberazione di atti amministrativi generali,
istruzioni o orientamenti con il carattere imperativo delle prescrizioni regolamentari. E
tuttavia non è davvero consentita una interpretatio abrogans che consideri come non
scritto un terzo comma dell'art. 9 ter dove invece è pur sempre possibile leggere una
norma di scopo sicuramente intesa ad ampliare sia le garanzie di disclosure a tutela
dell'investitore di risparmio previdenziale che l'ambito dei controlli di conformità del
contratto al regime delle forme pensionistiche.Da ciò lo spazio aperto ad un intervento
utile della Covip.
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Operando le dovute valutazioni degli standards negoziali di volta in volta trasmessi
dalle imprese assicurative con il metodo indicato dalle norme del decreto legislativo 124
che in linea di principio la impegnano ad una puntuale vigilanza sulle offerte commerciali
di genere previdenziale, la Covip svolgerà infatti una funzione utile se alle condizioni di
polizza guarderà con la attenzione necessaria per rilevare loro eventuali deviazioni dalle
regole che assegnano contenuti obbligati ad un contratto di assicurazione che sia al tempo
stesso piano pensionistico. Pur in presenza di condizioni di polizza difformi dal modello
del decreto legislativo 124 naturalmente si configurano fattispecie di contratto con tutti i
caratteri e tutti i requisiti di validità del contratto di assicurazione sulla vita disciplinato
dalle norme del codice civile ( e contratto sottratto a qualsiasi possibile valutazione o
impensabile interferenza della Covip ). Ma non le fattispecie del piano pensionistico con
la finalità e la causa indicate dalla normativa del decreto, in tal caso dovendosi così
considerare esclusa la sua disciplina ( e la speciale disciplina di regime fiscale del
contratto di assicurazione piano pensionistico ).
E' infine comprensibile (e motivata ) l' attenzione che la Covip una volta di più riserva
alle garanzie della dovuta informazione di mercato. Come si sa garanzie di tal genere, e
perciò consistenti garanzie di trasparenza dell'offerta di mercato delle imprese
assicurative si sono concretate già mediante gli interventi regolamentari dell'Isvap. In più
di una occasione la Covip ha tuttavia segnalato con forza anche l'esigenza di attrezzare il
sistema nel modo che occorre per garantire che il grado di trasparenza delle condizioni
contrattuali sia per tutte le forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 124
egualmente elevato e immediatamente confrontabile. Da ciò l'iniziativa nel corso dell'
assunta dalla Covip per promuovere un intervento legislativo dichiaratamente inteso ad
ampliare l'ambito delle sue competenze istituzionali mediante norme di attribuzione dei
poteri regolamentari che la Covip domandava appunto al fine di svolgere la indicata
funzione di garanzia della uniformità e adeguatezza dei flussi informativi.
Già prefigurato in sede di elaborazione della normativa del decreto legislativo 47 ma
poi escluso dalla definitiva formulazione dell'art. 9 ter del decreto legislativo 124,un
incremento dei poteri regolamentari della Covip non sembra essere progetto capace di
trovare i necessari consensi. E l'esperienza insegna che anche ( e specialmente) in materia
previdenziale la via dell'intervento normativo ha tempi e modi di operare molto lontani da
quanto è bene in una materia dove più di ogni altra cosa occorre e a breve chiarezza di
orientamenti. Se perciò si considera utile (come certamente è utile ) un concorso della
Covip alla integrazione delle garanzie della vigilanza informativa sui piani pensionistici
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individuali dell'art. 9 ter, prima ancora che possibili interventi normativi servono
responsabili intese tra le autorità di pubblica regolazione della previdenza privata. L'
Isvap e la Covip in questo senso dal sesto comma dell'art. 17 del decreto legislativo 124
ricevono una precisa indicazione di metodo e di finalità. Una volta di più accordi di
collaborazione capaci di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo sono per l'appunto
quanto serve e quanto si attende a garanzia di disclosure e a protezione degli investitori di
risparmio con finalità di privata tutela previdenziale.