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IT
Gazzetta ufficialedell’Unione europea
C 369
Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni
60o anno
30 ottobre 2017
Sommario
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
2017/C 369/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia
dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
2017/C 369/02 Parere 1/17: Domanda di parere presentata dal
Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2017/C 369/03 Causa C-218/17 P: Impugnazione proposta il 26
aprile 2017 dalla Natural Instinct Ltd avverso la sentenza del
Tribunale (Quinta Sezione) del 15 febbraio 2017, causa T-30/16, M.
I. Industries/EUIPO — Natural Instinct . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 2
2017/C 369/04 Causa C-447/17 P: Impugnazione proposta il 25
luglio 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale
(Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15,
Guardian Europe/Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 3
2017/C 369/05 Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto
2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale
(Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15,
Guardian Europe/ Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 4
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2017/C 369/06 Causa C-481/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9
agosto 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia «Obzhalvane i
danachno- osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2017/C 369/07 Causa C-495/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 —
Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti —
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tribunale
2017/C 369/08 Cause T-107/15 e T-347/15: Sentenza del Tribunale
del 18 settembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Consiglio
(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo —
Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e
organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo — Mantenimento del nome della
ricorrente nell’elenco») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 7
2017/C 369/09 Causa T-327/15: Sentenza del Tribunale del 19
settembre 2017 — Grecia/Commissione («FEAOG — Sezione
“Orientamento” — Riduzione del contributo finanziario — Programma
operativo — Base giuridica — Disposizioni transitorie —
Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il periodo di
programmazione concertato — Violazione delle forme sostanziali —
Inosservanza del termine di adozione di una decisione — Diritti
della difesa — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto —
Legittimo affidamento — Ne bis in idem — Proporzionalità») . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2017/C 369/10 Causa T-393/15: Sentenza del Tribunale del 14
settembre 2017 — Università del Salento/Commissione («Clausola
compromissoria — Programma generale “Diritti fondamentali e
giustizia” — Programma specifico “Giustizia penale” — Recupero
delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una
convenzione di sovvenzione — Compensazione dei crediti —
Riqualificazione parziale del ricorso — Domanda volta a far
accertare l’inesistenza di un credito contrattuale») . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8
2017/C 369/11 Causa T-734/15 P: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017, Commissione/FE («Impugnazione — Funzione pubblica —
Funzionari — Concorso generale — Iscrizione nell’elenco di riserva
— Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso —
Rispettive competenze della commissione giudicatrice e dell’APN —
Requisiti per l’ammissione al concorso — Durata minima
dell’esperienza professionale — Modalità di calcolo — Perdita della
possibilità di assunzione — Risarcimento») . . . . 9
2017/C 369/12 Causa T-751/15: Sentenza del Tribunale del 14
settembre 2017 — Contact Software/Commissione («Concorrenza — Abuso
di posizione dominante — Mercati dei software di progettazione
assistita da computer e delle informazioni di interfaccia per tali
software — Decisione di rigetto di una denuncia — Mercato rilevante
— Errore manifesto di valutazione — Mancanza di interesse
dell’Unione») . . . . . . 9
2017/C 369/13 Causa T-768/15: Sentenza del Tribunale 19
settembre 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione
europea figurativo RP ROYAL PALLADIUM — Marchio dell’Unione europea
denominativo anteriore RP — Impedimento relativo alla registrazione
— Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2017/C 369/14 Causa T-86/16: Sentenza del Tribunale 18 settembre
2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) [«Marchio
dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione
europea figurativo ANA DE ALTUN — Marchio nazionale figurativo
anteriore ANNA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio
di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5,
del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»] . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
-
2017/C 369/15 Causa T-103/16: Sentenza del Tribunale del 14
settembre 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio
dell’Unione europea figurativo Alpenschmaus — Marchio dell’Unione
europea denominativo anteriore ALPEN — Impedimento relativo alla
registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2017/C 369/16 Causa T-276/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma
(Boswelan) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di
decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo Boswelan —
Dichiarazione di decadenza — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un
marchio — Assenza di giusti motivi per il mancato uso»] . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 12
2017/C 369/17 Causa T-305/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO
LOUNGE) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di
dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo
LOVE TO LOUNGE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza
di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo
di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 —
Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n.
207/2009»] . . 13
2017/C 369/18 Causa T-315/16: Sentenza del Tribunale 19
settembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO -– adp Gauselmann
(Butterfly) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio
dell’Unione europea denominativo Butterfly — Marchio dell’Unione
europea denominativo e nome commerciale nazionale anteriori
Butterfly — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5,del regolamento (CE) n.
207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 13
2017/C 369/19 Causa T-421/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [«Marchio dell’Unione
europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste
Oma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di
carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 14
2017/C 369/20 Causa T-422/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [«Marchio
dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea
denominativo Beste Mama — Impedimento assoluto alla registrazione —
Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 14
2017/C 369/21 Causa T-449/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa) [«Marchio
dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea
denominativo Bester Opa — Impedimento assoluto alla registrazione —
Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 15
2017/C 369/22 Causa T-450/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) [«Marchio
dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea
denominativo Beste Freunde — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2017/C 369/23 Causa T-451/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa) [«Marchio
dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea
denominativo Bester Papa — Impedimento assoluto alla registrazione
— Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2017/C 369/24 Causa T-452/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) [«Marchio
dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea
denominativo Beste Freundin — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
-
2017/C 369/25 Cause riunite T-504/16 e T-505/16: Sentenza del
Tribunale del 14 settembre 2017 — Bodson e a./BEI («Funzione
pubblica — Personale della BEI — Retribuzione — Adeguamento annuale
degli stipendi base — Metodo di calcolo — Crisi economica e
finanziaria») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
2017/C 369/26 Causa T-585/16: Sentenza del Tribunale del 15
settembre 2017 — Skareby/SEAE («Funzione pubblica — Funzionari —
Libertà di espressione — Dovere di lealtà — Grave pregiudizio agli
interessi legittimi dell’Unione — Diniego di autorizzazione alla
pubblicazione di un articolo — Invito a modificare il testo —
Articolo 17 bis dello Statuto — Oggetto del ricorso — Decisione di
rigetto del reclamo amministrativo») . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 18
2017/C 369/27 Causa T-116/10: Ordinanza del Tribunale del 13
settembre 2017 — Germania/Commissione («Ricorso di annullamento —
FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma della
Renania Settentrionale-Vestfalia — Inosservanza del termine di
adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali —
Ricorso manifestamente fondato») . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 18
2017/C 369/28 Causa T-90/17: Ordinanza del Tribunale 12
settembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è
naturale) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro
dell’opposizione — Non luogo a statuire») . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 19
2017/C 369/29 Causa T-117/17 R: Ordinanza del presidente del
Tribunale del 3 luglio 2017 — Proximus/Consiglio («Procedimento
sommario — Appalti pubblici — Procedura negoziata — Domanda di
provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza») . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 19
2017/C 369/30 Causa T-527/17: Ricorso proposto l’8 agosto 2017 —
Waisman e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2017/C 369/31 Causa T-529/17: Ricorso proposto il 10 agosto 2017
— Blasi Gómez e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . 21
2017/C 369/32 Causa T-530/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— López Campo e altri/CRU . . . . . . . . . . . . . 21
2017/C 369/33 Causa T-531/17: Ricorso proposto il 9 agosto 2017
— Promociones Santa Rosa/CRU . . . . . . . . . . 22
2017/C 369/34 Causa T-535/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017
— Asociación de Consumidores de Navarra «Irache»/CRU . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2017/C 369/35 Causa T-539/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2017/C 369/36 Causa T-540/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2017/C 369/37 Causa T-541/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2017/C 369/38 Causa T-542/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2017/C 369/39 Causa T-543/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2017/C 369/40 Causa T-544/17: Ricorso proposto il 5 agosto 2017
— Imabe Ibérica/CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2017/C 369/41 Causa T-552/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017
— Maña e a./CRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2017/C 369/42 Causa T-560/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017
— Fortischem/Parlamento e Consiglio . . . . . . 30
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2017/C 369/43 Causa T-572/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017
— UC/Parlamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2017/C 369/44 Causa T-574/17: Ricorso proposto il 23 agosto 2017
— UD/Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2017/C 369/45 Causa T-588/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2017/C 369/46 Causa T-589/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2017/C 369/47 Causa T-590/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2017/C 369/48 Causa T-591/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017
— BEI/Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2017/C 369/49 Causa T-604/17: Ricorso proposto il 5 settembre
2017 — Thun/EUIPO (Figurina di un pesce) . . . . . 35
2017/C 369/50 Causa T-608/17: Ricorso proposto il 6 settembre
2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2017/C 369/51 Causa T-612/17: Ricorso proposto l’11 settembre
2017 — Google e Alphabet/Commissione . . . . . . 37
2017/C 369/52 Causa T-624/17: Ricorso proposto il 13 settembre
2017 — Polonia/Commissione . . . . . . . . . . . . . 38
2017/C 369/53 Causa T-629/17: Ricorso proposto il 18 settembre
2017 — Repubblica ceca/Commissione . . . . . . . 39
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IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione
europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 369/01)
Ultima pubblicazione
GU C 357 del 23.10.2017
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
GU C 347 del 16.10.2017
GU C 338 del 9.10.2017
GU C 330 del 2.10.2017
GU C 318 del 25.9.2017
GU C 309 del 18.9.2017
GU C 300 dell’11.9.2017
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/1
http://eur-lex.europa.eu
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V
(Avvisi)
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
CORTE DI GIUSTIZIA
Domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi
dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE
(Parere 1/17)
(2017/C 369/02)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck e
M. Jacobs, agenti)
Quesito sottoposti alla Corte
Se l’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da
una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra,
siglato a Bruxelles il 30 ottobre 2016, con riferimento al suo capo
8 («Investimenti»), sezione F («Risoluzione delle controversie tra
investitori e Stati in materia di investimenti»), sia compatibile
con i trattati, ivi compresi i diritti fondamentali.
Impugnazione proposta il 26 aprile 2017 dalla Natural Instinct
Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15
febbraio 2017, causa T-30/16, M. I. Industries/EUIPO — Natural
Instinct
(Causa C-218/17 P)
(2017/C 369/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Natural Instinct Ltd (rappresentanti: C. Spintig,
Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth,
Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà
intellettuale, M. I. Industries, Inc.
Con ordinanza del 7 settembre 2017, la Corte di giustizia (Sesta
Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
C 369/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017
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Impugnazione proposta il 25 luglio 2017 dall’Unione europea,
rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso
la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno
2017,
causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
(Causa C-447/17 P)
(2017/C 369/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e K.
Sawyer, agenti)
Altre parti nel procedimento: Guardian Europe Sàrl; Unione
europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza
impugnata;
— respingere il ricorso, presentato dalla Guardian Europe in
primo grado e diretto a ottenere il pagamento dell’importo di EUR
936 000, relativo a spese di garanzia bancaria, a risarcimento di
un danno che essa asserisce di aver subìto per la violazione
dell’obbligo di pronunciarsi in tempi ragionevoli nella causa
T-82/08, in quanto infondato; oppure, e in mero subordine, ridurre
tale risarcimento all’importo di EUR 299 251,64, aumentato di
interessi compensativi calcolati tenuto conto del fatto che tale
importo è composto di somme distinte che sono divenute esigibili in
diversi momenti;
— condannare la Guardian Europe alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente solleva quattro
motivi:
1) Con il primo motivo essa asserisce che sussisteva un errore
di diritto nell’interpretazione delle norme applicabili in materia
di limitazione nel tempo allorché vi è una perdita continuativa, in
quanto il Tribunale ha considerato che il danno materiale invocato,
consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, sorto
più di cinque anni prima che il ricorso per risarcimento danni
fosse proposto, non era prescritto.
2) Con il secondo motivo essa asserisce che sussisteva un errore
di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso causale,
dato che il Tribunale ha dichiarato che la violazione dell’obbligo
di statuire in tempi ragionevoli costituiva il motivo determinante
dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese
di garanzia bancaria, laddove, secondo una consolidata
giurisprudenza, la decisione propria ad un’impresa di non pagare
un’ammenda durante il procedimento pendente dinanzi ai giudici
europei costituisce il motivo determinante del pagamento di tali
spese.
3) Con il terzo motivo essa asserisce che sussistevano un errore
di diritto nella determinazione del periodo durante il quale
l’asserito danno materiale si era verificato e un difetto di
motivazione, dato che il Tribunale aveva dichiarato, senza esporne
le ragioni, che il periodo durante il quale l’asserito danno
materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia
bancaria insorte potrebbe essere diverso dal periodo in cui esso ha
collocato il manifestarsi della condotta illegittima addotta quale
causa del danno.
4) Con il quarto motivo essa asserisce che sussisteva un errore
di diritto dovuto a risarcimento eccessivo, nell’attribuzione degli
interessi compensativi, dato che il Tribunale ha attribuito alla
ricorrente in primo grado gli interessi compensativi su un importo
a decorrere da una data in cui tale importo non era ancora dovuto
da parte della ricorrente nel procedimento di impugnazione.
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/3
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Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl
avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7
giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
(Causa C-479/17 P)
(2017/C 369/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly,
Solicitor, F. Louis, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata da:
1) Corte di giustizia dell’Unione europea; 2) Commissione
europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) Annullare la sentenza impugnata, in quanto il punto 3 del suo
dispositivo ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento
danni, da essa presentata e basata sugli articoli 268 e 340,
secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
2) Stabilire se la Corte stessa possa pronunciarsi sulla
fondatezza della domanda di risarcimento danni presentata dalla
ricorrente e, di conseguenza:
a) ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, di risarcire la Guardian Europe per
i danni causati a causa dell’omessa pronuncia del Tribunale entro
un termine ragionevole, in conformità all’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, segnatamente mediante il pagamento dei
seguenti importi: i) a titolo di danno emergente/lucro cessante EUR
1 388 000; ii) a titolo di spese di garanzia aggiuntive nella
misura di EUR 143 675,78; nonché (iii) a titolo di danni morali,
l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda
inflitta alla Guardian nella decisione;
b) ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla
Commissione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di
risarcire la Guardian per i danni da essa subìti a causa della
violazione, da parte della Commissione e del Tribunale, del
principio della parità di trattamento, segnatamente mediante il
pagamento dei seguenti importi: i) a titolo di danno
emergente/lucro cessante EUR 7 712 000; e (ii) a titolo di danni
morali, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale
dell’ammenda inflitta alla Guardian nella decisione;
c) attribuire interessi compensativi sugli importi di cui alle
lettere a) (a decorrere dal 27 luglio 2010 fino alla data della
pronuncia di questa Corte sull’impugnazione) e b) (a decorrere dal
19 novembre 2010 fino alla data della pronuncia di questa Corte
sull’impugnazione), al tasso annuo dell’inflazione, determinato,
per il periodo di cui trattasi, da Eurostat nello Stato membro
(Lussemburgo) in cui la Guardian Europe ha sede;
d) attribuire interessi di mora sugli importi di cui alle
lettere a) e b), a decorrere dalla data della pronuncia di questa
Corte sull’impugnazione fino al completo pagamento, al tasso
fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali
operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti
percentuali;
3) nei limiti in cui rileva, in alternativa rispetto ad ognuna
delle lettere da a) a d) del punto 2, rinviare la causa al
Tribunale perché si pronunci sul merito del ricorso;
nonché
4) ingiungere alle convenute di pagare le spese della ricorrente
con riferimento alla presente impugnazione e quelle sostenute
dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
1) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di
applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto
europeo, concludendo che la Guardian Europe non ha subìto alcun
danno da lucro cessante a causa dell’inadempimento da parte del
Tribunale stesso dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli
nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe
Sàrl/Commissione.
C 369/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017
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2) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE, non ha osservato l’obbligo di
applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto
europeo e ha raggiunto conclusioni sostanzialmente inesatte,
inesattezza che risulta evidente dai documenti sottoposti al
Tribunale, allorché esso ha dichiarato che la Guardian Europe ha
sopportato soltanto l’82 % delle perdite collegate alle spese di
garanzia pagabili durante il periodo dell’irragionevole ritardo in
cui il Tribunale è incorso nella causa T-82/08, Guardian Industries
Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.
3) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE concludendo che la Guardian
Europe non ha subito danni morali a causa dell’inadempimento
dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08,
Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.
4) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di
applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto
europeo dichiarando che la violazione del principio della parità di
trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791
definitivo (1) — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa
T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe
Sàrl/Commissione, non ha causato un lucro cessante alla Guardian
Europe.
5) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che la violazione
del principio della parità di trattamento nella decisione della
Commissione n. C(2007) 5791 definitivo — Vetro piano e nella
sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e
Guardian Europe Sàrl/ Commissione, non ha causato danni morali alla
Guardian Europe.
nonché
6) Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e
l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che soltanto la
decisione del giudice di ultima istanza — e pertanto non il
Tribunale — può far sorgere la responsabilità per danni determinati
da una violazione del diritto dell’Unione europea.
(1) Decisione C(2007) 5791 definitivo, della Commissione, del 28
novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione
dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso
COMP/39.165 — Vetro piano)
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen
sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 agosto 2017 — Nikolay
Yanchev/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-481/17)
(2017/C 369/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente: Nikolay Yanchev
Resistente: Direktor na direktsia «Obzhalvane i
danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
1) Se il punto 16 della decisione della Commissione debba essere
interpretato nel senso che, considerate le competenze della
Commissione, da un lato, e la configurazione dei principi
dell’autonomia procedurale e della certezza del diritto, dall’altro
lato, sia legittima l’applicazione di una normativa nazionale in
base alla quale il termine indicato in tale punto per il controllo
sull’adempimento delle condizioni per l’aiuto di Stato concesso
debba essere inteso come indicativo e non come termine a pena di
decadenza.
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/5
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2) Se, in considerazione del principio di proporzionalità,
secondo l’interpretazione in combinato disposto e teleologica dei
punti 7, 8, 14 e 45 della decisione della Commissione, essi vadano
interpretati nel senso che il legittimo percepimento/la legittima
fruizione dell’aiuto dipendono soltanto dall’osservanza delle
disposizioni nazionali espressamente citate in tale decisione,
mediante le quali trova applicazione l’aiuto di Stato, oppure se
sia consentito pretendere l’osservanza di ulteriori condizioni
previste nel diritto nazionale, con le quali non vengono perseguite
le finalità cui è destinata la concessione dell’aiuto di Stato.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul
Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 — Cartrans Spedition
Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti —
Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a
Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Mijlocii
(Causa C-495/17)
(2017/C 369/07)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Prahova
Parti
Ricorrente: Cartrans Spedition Srl
Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova,
Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia
Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii
Questioni pregiudiziali
1) Se, ai fini dell’esenzione dall’IVA per le operazioni e le
prestazioni di trasporto afferenti all’esportazione di beni,
conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (1), il carnet TIR vidimato dall’ufficio doganale del
paese di destinazione costituisca documento giustificativo
dell’esportazione dei beni trasportati, tenendo conto del regime di
tale documento di transito doganale stabilito mediante il Manuale
sul transito per il regime TIR n. TAXUD/1873/2007 dal Comitato del
codice doganale — sezione Transito nell’ambito della Direzione
generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea.
2) Se l’articolo 153 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto osti a una prassi fiscale che impone al
contribuente di dimostrare l’esportazione delle merci trasportate
unicamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione,
negando la concessione del diritto a detrarre l’IVA per le
prestazioni di trasporto delle merci esportate in assenza di tale
dichiarazione, sebbene esista un carnet TIR vidimato dalla dogana
del paese di destinazione.
(1) GU 2006 L 347, pag. 1.
C 369/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017
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TRIBUNALE
Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Uganda Commercial
Impex/Consiglio
(Cause T-107/15 e T-347/15) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo —
Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e
organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo — Mantenimento del nome
della ricorrente nell’elenco»)
(2017/C 369/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda)
(rappresentanti: nella causa T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z.
Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, e R. Blakeley,
barrister, e, nella causa T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A.
Meskarian, K. Mittal e R. Blakeley)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella
causa T-107/15, inizialmente B. Driessen ed E. Dumitriu- Segnana,
successivamente B. Driessen e M. Veiga, agenti, e, nella causa
T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana e M. Veiga)
Oggetto
Nella causa T-107/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e
diretta all’annullamento della decisione di esecuzione
2014/862/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2014, che attua la
decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei
confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346,
pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del
Consiglio, del 1o dicembre 2014, recante attuazione dell’articolo
9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che
istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle
persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la
Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 3), e, ove
necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce
misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che
violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica
democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1), sia dichiarato
inapplicabile alla ricorrente e, nella causa T-347/15, domanda
fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della
decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che
modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive
nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2015, L
102, pag. 43), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del
Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua l’articolo 9, paragrafo 4,
del regolamento n. 1183/2005 (GU 2015, L 102, pag. 10), e, ove
necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n.
1183/2005 sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente.
Dispositivo
1) Le cause T-107/15 e T-347/15 sono riunite ai fini della
sentenza.
2) I ricorsi sono respinti.
3) L’Uganda Commercial Impex Ltd è condannata alle spese.
(1) GU C 171 del 26.5.2015.
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/7
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Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2017 —
Grecia/Commissione
(Causa T-327/15) (1)
(«FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione del contributo
finanziario — Programma operativo — Base giuridica — Disposizioni
transitorie — Applicazione di rettifiche finanziarie dopo il
periodo di programmazione concertato — Violazione delle forme
sostanziali — Inosservanza del termine di adozione di una decisione
— Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Certezza del
diritto —
Legittimo affidamento — Ne bis in idem — Proporzionalità»)
(2017/C 369/09)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G.
Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e D.
Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta
all’annullamento della decisione esecutiva C(2015) 1936 final della
Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di
rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione
«Orientamento», al programma operativo CCI 2000GR061RO021 (Grecia —
Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 279 del 24.8.2015.
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Università del
Salento/Commissione
(Causa T-393/15) (1)
(«Clausola compromissoria — Programma generale “Diritti
fondamentali e giustizia” — Programma specifico “Giustizia penale”
— Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di
una
convenzione di sovvenzione — Compensazione dei crediti —
Riqualificazione parziale del ricorso — Domanda volta a far
accertare l’inesistenza di un credito contrattuale»)
(2017/C 369/10)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Università del Salento (Lecce, Italia)
(rappresentante: F. Vetrò, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, F.
Moro, L. Cappelletti e O. Verheecke, successivamente L. Di Paolo,
F. Moro e O. Verheecke, agenti)
Oggetto
Per un verso, il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e
diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione D/C4 —
B.2 — 005817 della Commissione, del 4 maggio 2014, con la quale è
stata effettuata una compensazione tra un credito della ricorrente
relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un primo
progetto, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation
in Chinese Enterprises), e un debito della ricorrente relativo
all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un secondo progetto,
intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against
environment and maritime pollution», in secondo luogo,
all’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso a tale decisione e, in terzo luogo, ad ottenere
la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo a
questa dovuto in esecuzione del progetto Entice e, dall’altro
verso, il ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e diretto a far
accertare l’inesistenza del credito rivendicato dalla Commissione
nell’ambito dell’esecuzione del secondo progetto
C 369/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2017
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Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Università del Salento è condannata alle spese.
(1) GU C 311 del 21.9.2015
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017, Commissione/FE
(Causa T-734/15 P) (1)
(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Concorso
generale — Iscrizione nell’elenco di riserva — Decisione dell’APN
di non assumere un vincitore di concorso — Rispettive competenze
della
commissione giudicatrice e dell’APN — Requisiti per l’ammissione
al concorso — Durata minima dell’esperienza professionale —
Modalità di calcolo — Perdita della possibilità di assunzione —
Risarcimento»)
(2017/C 369/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e
G. Gattinara, agenti)
Altra parte nel procedimento: FE (rappresentanti: L. Levi e A.
Blot, avvocati)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del
Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F-119/14,
EU:F:2015:116).
Dispositivo
1) I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale
della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6
ottobre 2015, FE/Commissione (F-119/14) sono annullati.
2) Il ricorso proposto da FE dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica nella causa F-119/14 è respinto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al
procedimento d’impugnazione.
4) FE è condannato alle spese relative al procedimento dinanzi
al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese
sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 68 del 22.2.2016.
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Contact
Software/Commissione
(Causa T-751/15) (1)
(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati dei
software di progettazione assistita da computer e delle
informazioni di interfaccia per tali software — Decisione di
rigetto di una denuncia —
Mercato rilevante — Errore manifesto di valutazione — Mancanza
di interesse dell’Unione»)
(2017/C 369/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Contact Software GmbH (Brema, Germania)
(rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz,
avvocati)
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369/9
-
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Vollrath, I.
Zaloguin e L. Wildpanner, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Dassault systèmes
(Vélizy-Villacoublay, Francia) (rappresentanti: R. Snelders,
avvocato, e J. Messent, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento
parziale della decisione C(2015) 7006 final della Commissione, del
9 ottobre 2015, recante rigetto della denuncia proposta dalla
ricorrente in merito a violazioni dell’articolo 102 TFUE
asseritamente commesse dalla Dassault systèmes e Parametric
Technology Corp. su taluni mercati di software di «Computer Aided
Design» (progettazione assistita da computer) («CAD») nonché su
taluni mercati delle informazioni di interfaccia per tali software
(caso COMP/39846 — CONTACT/Dassault & Parametric).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Contact Software GmbH è condannata a sopportare le proprie
spese nonché quelle della Commissione europea.
3) La Dessault systèmes sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 68 del 22.2.2016.
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — RP Technik/EUIPO —
Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)
(Causa T-768/15) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio
dell’Unione europea figurativo RP ROYAL PALLADIUM — Marchio
dell’Unione europea denominativo anteriore RP — Impedimento
relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione —
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Germania)
(rappresentante: P.-J. Henrichs, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso,
Italia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione
di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2014 (procedimento R
2061/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la RP
Technik e la Tecnomarmi.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La RP Technik GmbH Profilsysteme è condannata alle spese.
(1) GU C 78 del 29.2.2016.
C 369/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
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Sentenza del Tribunale 18 settembre 2017 — Codorníu/EUIPO —
Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)
(Causa T-86/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio
dell’Unione europea figurativo ANA DE ALTUN — Marchio nazionale
figurativo anteriore ANNA — Impedimenti relativi alla
registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 —
Obbligo di motivazione»]
(2017/C 369/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Spagna)
(rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra,
avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Altun, SL
(Baños de Ebro, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione
di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2015 (caso R 199/ 2015-2),
relativa a un’opposizione tra la Codorníu e la Bodegas Altun
Dispositivo
1) La decisione della seconda commissione di ricorso
dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) del 9 dicembre 2015 (caso R 199/2015-2) è annullata.
2) L’EUIPO e la Bodegas Altun, SL sopporteranno ciascuna le
proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Codorníu
SA.
(1) GU C 136 del 18.4.2016.
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Aldi
Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)
(Causa T-103/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio
dell’Unione europea figurativo Alpenschmaus — Marchio dell’Unione
europea denominativo anteriore ALPEN — Impedimento relativo alla
registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE)
n. 207/2009»]
(2017/C 369/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)
(rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N.
Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentanti: inizialmente E. Strittmatter e A.
Folliard-Monguiral, poi A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Weetabix Ltd
(Kettering, Regno Unito) (rappresentanti: M. Finger e T. Farkas,
avvocati)
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/11
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Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO, del 12 gennaio 2016 (procedimento R
2725/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la
Weetabix e la Aldi Einkauf.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese
relative al presente procedimento.
(1) GU C 156 del 2.5.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Viridis
Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan)
(Causa T-276/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza —
Marchio dell’Unione europea denominativo Boswelan — Dichiarazione
di decadenza — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un
marchio — Assenza di giusti motivi per il mancato uso»]
(2017/C 369/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Isole Vergini
britanniche, Regno Unito) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker
e M. Prasse, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hecht-Pharma GmbH
(Hollnseth, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs,
avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione
di ricorso dell’EUIPO, del 29 febbraio 2016 (procedimento R
2837/2014-5), relativa a un procedimento di dec adenza tra la
Hecht-Pharma e la Viridis Pharmaceutical.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Viridis Pharmaceutical Ltd è condannata alle spese.
(1) GU C 251 dell’11.7.2016
C 369/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Lidl
Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)
(Causa T-305/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di
nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo LOVE TO LOUNGE —
Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere
distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo
di
motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 —
Esame d’ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento (CE) n.
207/2009»]
(2017/C 369/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
(rappresentanti: M. Kefferpütz e A. Berger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Primark Holdings
(Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister, e G.
Hussey, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione
di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2016 (causa R 489/ 2015-2),
relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl
Stiftung e la Primark Holdings.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.
(1) GU C 287 dell’8.8.2016
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2017 — Tamasu Butterfly
Europa/EUIPO -– adp Gauselmann (Butterfly)
(Causa T-315/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio
dell’Unione europea denominativo Butterfly — Marchio dell’Unione
europea denominativo e nome commerciale nazionale anteriori
Butterfly —
Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo
1, lettera b), e paragrafi 4 e 5,del regolamento (CE) n.
207/2009»]
(2017/C 369/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Germania)
(rappresentante: C. Röhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentanti: R. Pethke e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH
(Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno,
avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di
ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 (procedimento R 221/2015-1),
relativa a un procedimento di opposizione tra la Tamasu Butterfly
Europa e la adp Gauselmann
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/13
-
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Tamasu Butterfly Europa GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 287 dell’8.8.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Beste Oma)
(Causa T-421/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Beste Oma — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R
91/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno
denominativo Beste Oma come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 343 del 19.9.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Beste Mama)
(Causa T-422/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Beste Mama — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R
95/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno
denominativo Beste Mama come marchio dell’Unione europea.
C 369/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 343 del 19.9.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Bester Opa)
(Causa T-449/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Bester Opa — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R
92/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno
denominativo Bester Opa come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Beste Freunde)
(Causa T-450/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Beste Freunde — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R
93/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno
denominativo Beste Freunde come marchio dell’Unione europea.
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/15
-
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Bester Papa)
(Causa T-451/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Bester Papa — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R
94/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno
denominativo Bester Papa come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO
(Beste Freundin)
(Causa T-452/16) (1)
[«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione
europea denominativo Beste Freundin — Impedimento assoluto alla
registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
(2017/C 369/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania)
(rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R
96/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno
denominativo Beste Freundin come marchio dell’Unione europea.
C 369/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Sheepworld AG è condannata alle spese.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.
Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 — Bodson e
a./BEI
(Cause riunite T-504/16 e T-505/16) (1)
(«Funzione pubblica — Personale della BEI — Retribuzione —
Adeguamento annuale degli stipendi base — Metodo di calcolo — Crisi
economica e finanziaria»)
(2017/C 369/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli
altri 485 ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato alla
sentenza (causa T-504/16); Esther Badiola (Lussemburgo) e gli altri
15 ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato alla sentenza
(causa T-505/16) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)
(rappresentanti: inzialmente T. Gilliams e G. Nuvoli,
successivamente G. Faedo e T. Gilliams, agenti, assistiti da A. Dal
Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato,
all’annullamento delle decisioni, contenute nelle buste paga del
febbraio 2013 e dei mesi successivi, che applicano ai ricorrenti la
decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18
dicembre 2012, la decisione del comitato direttivo della BEI del 29
gennaio 2013, l’articolo pubblicato su Internet il 5 febbraio 2013
e la nota informativa del 15 febbraio 2013 che informa il personale
dell’adozione di tali due decisioni e, dall’altro, alla condanna
della BEI a corrispondere ai ricorrenti una somma pari alla
differenza tra l’importo delle retribuzioni versate in applicazione
delle decisioni summenzionate e quello delle retribuzioni dovute in
applicazione del regime risultante dalla decisione del consiglio di
amministrazione della BEI del 22 settembre 2009 nonché il
risarcimento per i danni materiali e morali che i ricorrenti
avrebbero asseritamente subito a motivo della loro perdita del
potere d’acquisto e dell’incertezza legata all’evoluzione delle
loro retribuzioni.
Dispositivo
1) Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI)
che applicano la decisione del consiglio di amministrazione della
BEI del 18 dicembre 2012 e la decisione del comitato direttivo
della BEI del 29 gennaio 2013 e contenute nelle buste paga del
febbraio 2013 e dei mesi successivi del sig. Jean-Pierre Bodson e
degli altri membri del personale della BEI i cui nominativi
figurano in allegato nella causa T-504/16, da un lato, e della sig.
Esther Badiola e degli altri membri del personale della BEI i cui
nominativi figurano in allegato nella causa T-505/16, dall’altro,
sono annullate.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La BEI è condannata alle spese.
(1) GU C 207 del 20.7.2013 (causa inizialmente iscritta a ruolo
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
con il numero F-41/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea
l’1.9.2016).
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/17
-
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — Skareby/SEAE
(Causa T-585/16) (1)
(«Funzione pubblica — Funzionari — Libertà di espressione —
Dovere di lealtà — Grave pregiudizio agli interessi legittimi
dell’Unione — Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un
articolo — Invito a
modificare il testo — Articolo 17 bis dello Statuto — Oggetto
del ricorso — Decisione di rigetto del reclamo amministrativo»)
(2017/C 369/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carina Skareby (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: S.
Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
(rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da M. Troncoso
Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta
all’annullamento, da un lato, della decisione del 5 giugno 2015 del
SEAE che nega la pubblicazione di un articolo e invita a modificare
due paragrafi del testo proposto e, dall’altro, «se necessario»,
della decisione del 18 dicembre 2015 del SEAE che respinge il
reclamo presentato avverso la decisione iniziale.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La sig.ra Carina Skareby è condannata alle spese.
(1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
con il numero F-15/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea
l’1.9.2016).
Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 —
Germania/Commissione
(Causa T-116/10) (1)
(«Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione di un contributo
finanziario — Programma della Renania Settentrionale-Vestfalia —
Inosservanza del termine di adozione di una decisione —
Violazione
delle forme sostanziali — Ricorso manifestamente fondato»)
(2017/C 369/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti:
inizialmente J. Möller, successivamente J. Möller e T. Henze,
agenti, assistiti da U. Karpenstein, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann,
B. Conte e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta
all’annullamento della decisione C(2009) 10675 della Commissione,
del 23 dicembre 2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) concesso al programma della Renania
Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997-1999)
nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione
C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997.
C 369/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
Dispositivo
1) La decisione C(2009) 10675 della Commissione, del 23 dicembre
2009, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) concesso al programma della Renania
Settentrionale-Vestfalia rientrante nell’obiettivo n. 2 (1997-1999)
nella Repubblica federale di Germania conformemente alla decisione
C(97) 1120 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
Ordinanza del Tribunale 12 settembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO
— Cloetta Italia (galatea…è naturale)
(Causa T-90/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro
dell’opposizione — Non luogo a statuire»)
(2017/C 369/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia)
(rappresentanti: A. Tornato e D. Hazan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
dell’EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona. Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione
di ricorso dell'EUIPO, del 12 dicembre 2016 (procedimento R
207/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Cloetta
Italia Srl e Gelinova Group Srl, già Milk & Fruit Srl.
Dispositivo
1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2) La Gelinova Group Srl è condannata a sopportare le proprie
spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per
la proprietà intellettuale (EUIPO).
(1) GU C 121 del 18.4.2017.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 luglio 2017 —
Proximus/Consiglio
(Causa T-117/17 R)
(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura negoziata
— Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza
dell’urgenza»)
(2017/C 369/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante:
B. Schutyser, avvocato)
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/19
-
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A.
Jaume e S. Cholakova, agenti, assistiti da P. de Bandt, P.
Teerlinck e M. Gherghinaru, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla
concessione di provvedimenti provvisori riguardanti, da una parte,
la sospensione dell’esecuzione della decisione del Consiglio di
aggiudicare ad un altro offerente il contratto quadro e,
dall’altra, la sospensione dell’esecuzione del contratto quadro
stipulato tra il Consiglio e l’aggiudicatario.
Dispositivo
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Waisman e a./CRU
(Causa T-527/17)
(2017/C 369/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentina)
e altri 158 ricorrenti (rappresentanti: J. De Castro Martín, M.
Azpitarte Sánchez e J. Ruiz de Villa Jubany, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— sulla base dell’articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della
decisione del Comitato di risoluzione unico relativa al Banco
Popular Español (SRB/EES/2017/08);
— sulla base degli articoli 340.2 TFUE e 41.3 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, condannare il Comitato di
risoluzione unico a risarcire i ricorrenti, a titolo del Fondo di
risoluzione unico istituito conformemente all’articolo 67 del
regolamento n. 806/2014, dei danni subiti come conseguenza diretta
della decisione relativa al Banco Popular Español, danni il cui
importo coincide con il valore di mercato degli strumenti di
capitale dell’ente creditizio del giorno precedente (6 giugno 2017)
all’esecuzione del programma di risoluzione; in subordine, se il
Tribunale non dovesse accogliere la suddetta pretesa risarcitoria,
condannare il Comitato di risoluzione unico al risarcimento nei
confronti dei ricorrenti dell’importo della differenza, fissato
nella valutazione effettuata da una persona indipendente, prevista
all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, tra ciò
che detti ricorrenti hanno ricevuto come pagamento dei loro crediti
in applicazione di detta decisione e ciò che avrebbero ricevuto in
base a una procedura ordinaria di insolvenza;
— condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti
nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di
risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico,
T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione
unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico,
T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione
e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de
Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
C 369/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
Ricorso proposto il 10 agosto 2017 — Blasi Gómez e a./CRU
(Causa T-529/17)
(2017/C 369/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Spagna), María
Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Spagna), Asociación
Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Spagna)
(rappresentante: D. Pineda Cuadrado, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono al Tribunale che:
— annulli la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di
risoluzione unico del 7 giugno 2017;
— in subordine, nel caso in cui non accogliesse la precedente
domanda, annulli l’atto nella parte relativa alla valutazione
dell’ente creditizio e realizzi esso stesso oppure faccia
realizzare una valutazione obiettiva, concreta ed equa del Banco
Popular Español la quale comporti un risarcimento per tutti gli
azionisti e i creditori del medesimo in conformità alla nuova
valutazione;
— in ulteriore subordine, nel caso in cui non accogliesse
nessuna delle precedenti domande, annulli l’atto nella parte
relativa alla valutazione dell’ente creditizio e realizzi esso
stesso oppure faccia realizzare una valutazione obiettiva, concreta
ed equa del Banco Popular Español la quale comporti un risarcimento
per i ricorrenti, come azionisti e creditori del medesimo, in
conformità alla nuova valutazione;
— condanni espressamente al pagamento delle spese sostenute
l’Istituzione da cui promana l’atto impugnato.
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti
nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di
risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico,
T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione
unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico,
T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione
e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de
Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — López Campo e altri/CRU
(Causa T-530/17)
(2017/C 369/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Mario López Campo (Pontevedra, Spagna) e altri 8
ricorrenti (rappresentante: F. Cabadas García, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione SRD/EES/2017/08 del Comitato di
risoluzione unico, del 7 giugno 2017, che prevede la risoluzione
dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. a partire dal 7
giugno 2017, e condannare detto Comitato a versare ai ricorrenti, a
titolo di risarcimento, gli importi indicati nella domanda;
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/21
-
— in subordine, annullare la decisione SRD/EES/2017/08 del
Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, che prevede la
risoluzione dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. a
partire dal 7 giugno 2017, e condannare detto Comitato a versare ai
ricorrenti, a titolo di risarcimento, gli importi risultanti dalla
moltiplicazione del numero di azioni detenute dai medesimi per
l’ultimo prezzo quotato in borsa precedente alla decisione
SRD/EES/2017/08.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione
SRD/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno
2017, che consente la risoluzione del Banco Popular Español,
S.A.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti
nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di
risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico,
T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione
unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico,
T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione
e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de
Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Promociones Santa
Rosa/CRU
(Causa T-531/17)
(2017/C 369/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Spagna)
(rappresentante: L. Carrión Matamoros, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione SRB/EES/2017/08, del 7 giugno (versione
non riservata), della commissione esecutiva del Comitato di
risoluzione unico, che adotta un programma di risoluzione nei
confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S., per la
violazione degli articoli 7, 18.1 e 20 del regolamento (UE) n.
806/2014, nonché per alterazione artificiosa delle cause immediate
che hanno comportato la risoluzione dell’ente.
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti
nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di
risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico,
T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione
unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico,
T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione
e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Alvarez de
Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Asociación de Consumidores
de Navarra «Irache»/CRU
(Causa T-535/17)
(2017/C 369/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de Consumidores de Navarra «Irache»
(Pamplona, Spagna) (rappresentante: J. Sanjurjo San Martín,
avvocato)
C 369/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
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Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— dichiarare la nullità della risoluzione impugnata; privare di
effetti le operazioni eseguite, restituendo la proprietà del Banco
Popular Español, A.S. agli azionisti e agli obbligazionisti
interessati, rimettendoli nella loro situazione precedente
all’intervento;
— qualora ciò non fosse possibile, privare in ogni caso di
effetto la conversione delle obbligazioni in azioni, mantenendo gli
obbligazionisti nella stessa situazione in cui si trovavano alla
data del 6 giugno 2017, nonché compensare gli azionisti per il
pagamento del valore reale della banca e, di conseguenza, delle
azioni, alla data del 30 giugno 2016.
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti
nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di
risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico,
T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione
unico, T-484/17, Fidesban e a./ Comitato di risoluzione unico,
T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione
e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de
Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria
(Causa T-539/17)
(2017/C 369/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti:
P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti
Briones agenti, D. Arts, avvocato e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute
all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02
dell’Al Thawra Loan Agreement (accordo di prestito relativo ad Al
Thawra), in forza del suo diritto di surrogazione, che
comprendono:
— 404 792,06 euro, 954 331,07 sterline (GBP), 29 130 433,00 yen
giapponesi (JPY) e 1 498 184,58 dollari americani (USD), ossia la
somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale,
interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti
(maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti,
maturati al tasso annuo specificato nella clausola 3.02, sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del
pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga
sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca,
condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla
Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Al
Thawra Loan Agreement, che comprendono:
— 404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY e 1 498
184,58 USD, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017,
costituita da capitale, interessi e interessi moratori
convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9
agosto 2017);
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/23
-
— ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti,
maturati al tasso annuo specificato nella clausola 3.02, sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento
effettivo, incluse le spese del presente procedimento;
— in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo
dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate
successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse
pagare, comprensivo:
— del capitale e degli interessi di ciascuna rata;
— degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati
al tasso annuo di cui alla clausola 3.02, dalla data di scadenza di
ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;
— condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo
134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico
motivo.
Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte
della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole
3.01 e 4.01 dell’Al Thawra Loan Agreement, di pagare le rate
previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e
dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo
accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente
stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati
al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è
contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in
forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Al Thawra
Loan Agreement.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria
(Causa T-540/17)
(2017/C 369/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti:
P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti
Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute
all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02
dell’Electricity Distribution Loan Agreement (accordo di prestito
per la distribuzione di energia elettrica), in forza del suo
diritto di surrogazione, che comprendono:
— 52 657 141,77 euro, ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto
2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori
convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9
agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti,
maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo
rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato
del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della
clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del
pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
C 369/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
30.10.2017
-
— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga
sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca,
condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla
Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02
dell’Electricity Distribution Loan Agreement, che comprendono:
— 52 657 141,77 euro, ossia la somma dovuta alla Banca al 9
agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori
convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9
agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti,
maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo
rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato
del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della
clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento
effettivo, incluse le spese del presente procedimento;
— in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo
dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate
successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse
pagare, comprensivo:
— del capitale e degli interessi di ciascuna rata;
— degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati
ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante)
tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200
punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01,
maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), dalla data di scadenza di
ciascuna rata sino all’effettivo pagamento da parte della
Siria;
— condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo
134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico
motivo.
Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte
della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole
3.01 e 4.01 dell’Electricity Distribution Loan Agreement, di pagare
le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e
dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo
accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente
stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati
al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è
contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in
forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity
Distribution Loan Agreement.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria
(Causa T-541/17)
(2017/C 369/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti:
P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti
Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute
all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02
dell’Electricity Transmission Loan Agreement (accordo di prestito
relativo alla fornitura di energia elettrica), in forza del suo
diritto di surrogazione, che comprendono:
— 3 383 971,66 franchi svizzeri (CHF) e 38 934 400,51 euro,
ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da
capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di
scadenza al 9 agosto 2017);
30.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C
369/25
-
— ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo
complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base)
e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del
pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga
sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca,
condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla
Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02
dell’Electricity Transmission Loan Agreement, che comprendono:
— 3 383 971,66 CHF e 38 934 400,51 euro, ossia la somma dovuta
alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e
interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto
2017);
— ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo
complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base)
e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla
data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale
applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento
effettivo, incluse le spese del presente procedimento;
— in ogni caso, condannare la Siria al pagam