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Lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti, un sistema a tutela del Commercio e dei Consumatori Etichettatura: la conformità alle disposizioni di Legge Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA) Varese , 15 marzo 2013
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Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Jan 17, 2016

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Lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti, un sistema a tutela del Commercio e dei Consumatori Etichettatura: la conformità alle disposizioni di Legge. Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA) Varese , 15 marzo 2013. - PowerPoint PPT Presentation
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Page 1: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti, un sistema a tutela del Commercio e dei Consumatori

Etichettatura: la conformità alle disposizioni di Legge

Gabriella Alberti FusiDirettore Tecnico

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)

Varese , 15 marzo 2013

Page 2: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Etichettatura dei Prodotti TessiliEtichettatura dei Prodotti Tessili

Marchio volontario

Manutenzione: è obbligatoria??? si

possono usare solo i simboli, quali simboli, quale

sequenza?

Identificazione del prodotto:

è obbligatoria?

Composizione è obbligatoria!!

quali denominazioni,

quale sequenza?

Made In… è Made In… è obbligatorio, obbligatorio,

sempre, quando, è sempre, quando, è un rischio?un rischio?

Ragione Sociale: è obbligatoria, di chi, come va scritta ??

Dubbi da chiarire e Dubbi da chiarire e certezze da certezze da confermareconfermare

Autodichiarazione

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Regolamento (UE) n. 1007/2011 Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre

tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili)

Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 del 27 gennaio 2012 del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente

riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …»)

Composizione: il quadro normativo Composizione: il quadro normativo

Page 4: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

I consideranda più significativiI consideranda più significativi

(14) La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. regolamento (CE) n. 765/2008765/2008 (*) (*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza vigilanza del mercato del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE direttiva 2001/95/CE (**)(**) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza sicurezza generale dei prodotti . generale dei prodotti . (*) (*) Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consigliodel 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

(**) (**) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172 Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005

Page 5: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

I consideranda più significativiI consideranda più significativi

(20) La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni indicazioni di originedi origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligoL’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo

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6

Campo di Applicazione Campo di Applicazione (Articolo 2)(Articolo 2)

Il Regolamento non si applicanon si applica a:

prodotti tessili dati in lavorazione prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo onerososenza dar luogo a cessione a titolo oneroso

prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomidi lavoratori autonomi

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Page 7: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Il Regolamento (UE) 1007/2011 Il Regolamento (UE) 1007/2011 abrogaabroga la Direttiva 2008/121/CE la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]

[e la Direttiva 73/44/CEE [e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)]

Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercatoimmessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014

Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011).

Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrereIl Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere

dall'8 maggio 2012. dall'8 maggio 2012.

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Page 8: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio ??????

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194,Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15. Art. 15.

Legge 883 - 25 novembre 1973 - Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25.Art. 25.

Composizione: Composizione: il quadro normativo nazionaleil quadro normativo nazionale

Page 9: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Descrizione ViolazioneDescrizione Violazione Norma violataNorma violata Norma sanzionatoriaNorma sanzionatoria Sanzione amministrativaSanzione amministrativa Arresto e/o Arresto e/o ammendaammenda

Segnalazione all’A.G.Segnalazione all’A.G.

Trasmissione verbale perTrasmissione verbale perApplicazione della sanzioneApplicazione della sanzione

amministrativaamministrativa

Vendita di prodottitessili la cui etichetta dicomposizione noncorrisponde alla reale composizione

Art. 25della Legge 883/73

Art. 25della Legge 883/73

da Euro 1.032,00a Euro 5.164,00

È ammesso il pagamento inmisura ridotta ex art. 16

della Legge 689/81

Comunicazioneall’A.G.

Camera di Commercio competente per

territorio

Vendita di prodottitessili senza etichetta o con etichetta compilatain modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle)

Art. 8D.Lgs. n. 194/99

Art. 15 delD.Lgs. n. 194/99

Da Euro 103,00a Euro 3.098

Non si applica l’art.16 dellaLegge 689/81

Camera di Commercio competente per

territorio

Mancata o non corretta indicazione delle indicazionidi composizione sui documenti commerciali(fattura o DDT)

Art. 8, c. 1D.Lgs. n.194/99

(Art 25,c.3 della Legge883/73)

Art. 15 delD.Lgs. n.194/99

(Art 25,c.3 della Legge883/73)

da Euro 1.032a Euro 5.164Non si applica

l’art. 16 della Legge 689/81

Camera di Commercio competente per

territorio

Mancataconservazionedei documenticommerciali

Art. 8, c.8D.Lgs. n.194/99

(Art.25 c.4 della Legge 883/73)

Art. 15 c. 2D.Lgs. n.

194/99(Art.25 c.4 della Legge

883/73)

da Euro 258A Euro 4131

Non si applical’art. 16 dellaLegge 689/81

Camera di Commercio competente per

territorio

Chiunque non assicurala dovuta collaborazioneai fini dello svolgimentodelle ispezioni(sicurezza prodotti)

Art. 107, c.2, lett. a)D.Lgs. n.206/2005

Art. 112, c.4, D.Lgs. n.206/2005

da Euro 2.500a Euro 40.000Si applica l’art.16 della Legge

689/81

Camera di Commercio competente per

territorio

Composizione:Composizione: il quadro normativo nazionaleil quadro normativo nazionale

Page 10: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Campo di ApplicazioneCampo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento si applicasi applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati:

i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in pesoi prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno (le cui parti tessili costituiscano almeno

l’ 80% in peso)l’ 80% in peso)

le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso)(le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso)

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizioneintegrante, qualora ne venga specificata la composizione

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Page 11: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricantefabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o

Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatoreimportatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]

Page 12: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15)

Un distributoredistributore è considerato fabbricanteconsiderato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantiscedistributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge

[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]

Page 13: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Requisiti generali relativi alla messa a disposizione Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessilisul mercato di prodotti tessili (Articolo 4)

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o etichettati, contrassegnati o

accompagnati da documenti commerciali accompagnati da documenti commerciali in conformità al presente regolamento.

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Page 14: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Denominazioni delle fibre tessiliDenominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 )

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. tessili elencate nell'allegato I. (notanota: cashmere e non più kashmir)

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Sui prodotti dichiarati puripuri è ammessa la presenza di “fibre ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a:estranee” pari a:

- 2%, 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

- 5%, 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato- 0,3%0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa

Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre composti da più fibre oltre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%, “tolleranza di fabbricazione” del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Page 15: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della

denominazionedenominazione e della percentuale in peso percentuale in peso di di tutte le fibre tutte le fibre di cui è composto in di cui è composto in

““ordine decrescente”. ordine decrescente”.

Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale totale del prodotto tessile o fibre che o fibre che

rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale totale del prodotto tessile possonopossono,

qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o

seguiti dalla loro percentuale totale in pesoseguiti dalla loro percentuale totale in peso..

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

PossonoPossono non essere menzionate in etichetta Le fibrefibre isolabili, visibili e puramente

decorativedecorative che non superino il 7%7% del peso totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio].

Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effettoeffetto antistaticoantistatico che non superino il 2%2% del peso totale del prodotto finito.

Se il prodotto è composto da più parti di parti di differente composizionedifferente composizione fibrosa, deve riportare un’etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del rappresentano meno del 30% del peso totale del 30% del peso totale del prodottoprodotto, ad , ad eccezione delle fodere principalieccezione delle fodere principali..Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile insieme inseparabile possono recare una sola etichetta una sola etichetta o un solo contrassegno.

Page 17: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12)

1.La presenza di parti non tessili di origine animale parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase ««Contiene parti non tessili di origine animaleContiene parti non tessili di origine animale»» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

2.L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animalecomponente di origine animaleApplicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, (bottoni, inserti, imbottiture in piuma)inserti, imbottiture in piuma)

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Etichettatura e contrassegni Etichettatura e contrassegni (Articolo 14)

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è questa è saldamente fissatasaldamente fissata. .

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di forniturafornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Etichettatura e contrassegni Etichettatura e contrassegni (Articolo 14)

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.spiegato il significato.

Page 20: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Composizione: il quadro normativoComposizione: il quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16)

Esiste un obbligo di chiarezza obbligo di chiarezza e quindi:nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronicaconsumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.

marchi di fabbricamarchi di fabbrica o o ragioni socialiragioni sociali possono essere indicati immediatamente possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)

Page 21: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Codice del Consumo Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI

Art. 102.Finalità e campo di applicazioneArt. 102.Finalità e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

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Sicurezza: Sicurezza: identità ed estremi del produttoreidentità ed estremi del produttore

Page 22: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Codice del Consumo Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI

– Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai prodotti tessiliapplicabile ai prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica.

– In base a tale applicabilità vale quanto previsto vale quanto previsto dall’articolo 104 dall’articolo 104 Obblighi del produttore e del Obblighi del produttore e del distributoredistributore, , comma 4, lettera a …. e quindi …

Sicurezza: Sicurezza: identità ed estremi del produttoreidentità ed estremi del produttore

Page 23: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

23

Codice del Consumo Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI

[Obblighi del produttore e del distributore] [Obblighi del produttore e del distributore]

……. e quindi …. e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, , dell'identità e degli estremi del produttoredell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita

di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata

Sicurezza: Sicurezza: identità ed estremi del produttoreidentità ed estremi del produttore

Page 24: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Esigenze di Sostenibilità Esigenze di Sostenibilità

molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a

ottenere migliori ““prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”..

E’ necessario controllare la corretta E’ necessario controllare la corretta applicazione dei marchi per evitarne la applicazione dei marchi per evitarne la

contraffazionecontraffazione

E’ necessario dunque migliorare e E’ necessario dunque migliorare e diffondere gli “diffondere gli “strumentistrumenti” ”

della comunicazione al mercatodella comunicazione al mercato

Marchi «volontari» e «autodichiarazioni»Marchi «volontari» e «autodichiarazioni»

Page 25: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea

In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzionesui prodotti del settore tessile abbigliamento moda

non è obbligatorianon è obbligatoria (non lo è mai stata). (non lo è mai stata).

In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodottorispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto..

In Unione Europea Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia…

25

Manutenzione: Manutenzione: la situazione nazionalela situazione nazionale

Page 26: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

La norma a La norma a livello internazionalelivello internazionale: ISO 3758:2012: ISO 3758:2012

il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO [International Organization for Standardization]

i criteri generali del sistema sono:

utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli;

indicazione del “maximum processmaximum process” applicabile [danno irreversibile] e non e non “optimum processoptimum process” [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale];

disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura

26

Manutenzione: Manutenzione: la situazione nazionalela situazione nazionale

Page 27: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

I simboli devono apparire nel seguente ordine

Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più diun simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno

apparire nel seguente ordine:

Qualora uno uno dei cinque simboli principali non venga indicato non venga indicato , si intende che nessun trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere

utilizzato. 27

Lavaggio Candeggio Asciugatura Stiro Trattamento Professionale

Manutenzione: Manutenzione: la situazione nazionalela situazione nazionale

Page 28: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

28

Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di cosiddetto marchio di origineorigine” o “Made In … del prodotto”“Made In … del prodotto”.

Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributariapur non avendo nessuna rilevanza tributaria, haun effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a può arrivare a orientare le scelte di acquisto dei consumatori.orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Il concetto di origineIl concetto di origine non deve essere confuso con il concetto di provenienzanon deve essere confuso con il concetto di provenienza.

La provenienza infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito;

è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidanostesso bene non coincidano.

Origine delle merci: Origine delle merci: Premesse GeneraliPremesse Generali

Page 29: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merceorigine non preferenziale della merce.

Tali disposizioni sono contenute:

nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario – CDCCDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato – CDA non ancora applicabile]

nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario - DACDAC) e nei relativi allegati.

In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio criterio delle merci interamente ottenutedelle merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o criterio dell’ultima lavorazione o trasformazione …trasformazione … ”

Origine delle merci: Origine delle merci: le Regole Comunitarie. I Regolamentile Regole Comunitarie. I Regolamenti

Page 30: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

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Origine non preferenziale dei Origine non preferenziale dei prodotti tessili: prodotti tessili: il percorso per la verificail percorso per la verifica

Articolo 38 DAC operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine

Prodotti compresi dell’Allegato 10 delle DACConsultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come idonee a conferire l’origine

Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DACOrigine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza (Articolo 24 CDC)

Casi dubbiSi può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce

doganale presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la posizione ufficiale della UE in materia

(http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)

Page 31: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Confezione senza alcuna indicazione o con logo dell’azienda

(marchio non registrato) o con

marchio registrato

Riporta “Made In Italy” Blocco

Legge n° 350 Art. 4 comma 49 (art. 517

C.P.)

Legge n° 676 (Accordo di Madrid)

(FALSA INDICAZIONE)

31

Made In Italy Made In Italy Importazione: Importazione: la Sintesila Sintesi

Confezione senza alcuna indicazione

senza marchio o logo dell’azienda

Prodotto con o senza indicazione dell’origine,

con segni, diciture e figure riconducibili

all’Italia

Blocco

Legge n° 350 Art. 4 comma 49 (art. 517

C.P.)

Legge n° 676 (Accordo di Madrid)

(FALLACE INDICAZIONE)

Page 32: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

Marchio® o logo dell’azienda (marchio non

registrato)

Prodotto con o senza indicazione dell’origine,

con segni, diciture e figure riconducibili

all’Italia

Blocco(fatta salva la

presentazione dell’apposito attestazione)

Legge n° 350 Art. 4 comma 49 bis

(USO FALLACE DEL MARCHIO)

32

Marchio® o logo dell’azienda (marchio non

registrato)

Made In … evidente oppure

Prodotto importato da… (nome e sede

importatore)Prodotto non fabbricato

in Italia (anche con indirizzo e sito

internet)

VIA LIBERA all’importazione

Legge n° 350 Art. 4 comma 49 bis

Made In Italy Made In Italy Importazione: Importazione: la Sintesila Sintesi

Page 33: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

100 % Made In Italy100% Italia

Indicazioni di vendita che presenti il prodotto

come interamente realizzato in Italia

Blocco

Decreto Legge 135 convertito con

modificazioni con Legge 166 - Art.16

(FALSA INDICAZIONE)

33

100 % Made In Italy100% Italia

Indicazioni di vendita che presenti il prodotto

come interamente realizzato in Italia

(disegno, progettazione, lavorazione,

confezionamento)

VIA LIBERA all’importazione

Decreto Legge 135 convertito con

modificazioni con Legge 166 - Art.16

Made In Italy Made In Italy Importazione: Importazione: la Sintesila Sintesi

Page 34: Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico

34

Grazie per l’attenzione

Gabriella Alberti Fusi Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa

Piazza Sant’Anna, 221052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056p.e. [email protected]

sito www.centrocot.it