A.F.A.P. Associazione per la Formazione e Aggiornamento Professionale - Corso Giovecca 134 - 44100 Ferrara tel. (+39) 0532 206681 - fax (+39) 0532 248747 www.afap-formazione.net - info@afap-formazio ne .net SVILUPPO TECNICO A CURA DI CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.R.L. FORMULARIO DEI RITI SEMPLIFICATI AI SENSI DEL D.LGS N. 150 DEL 1/9/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 a cura dell’avv. ANNAMARIA MISSERE
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Formulario Dei Nuovi Riti Semplificati AFAP Rev1.1 20120402
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A.F.A.P.Associazione per la Formazione e Aggiornamento Professionale - Corso Giovecca
SVILUPPO TECNICO A CURA DI CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.R.L.
FORMULARIO DEI RITI SEMPLIFICATIAI SENSI DEL D.LGS N. 150 DEL 1/9/2011
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
e della agevolazione fiscale
Atto di conferimento della procura
Dichiarazione del valore della causa
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella
Repubblica
Notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima
residenza e di nascita sconosciuti
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Notificazione in mani proprie
Notificazione a mezzo avvocato
Decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
Ricorso per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
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Informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e della agevolazione fiscale
Il/la sottoscritto/a __________________________, dichiara di essere
stato/a informato/a dall’avv______________ in ossequio a quanto previsto
dall’art. 4, terzo comma, d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28(1),
1. della facoltà di intraprendere il procedimento di mediazione previsto
dal d. Lgs. n. 28/2010 per tentare di risolvere in via stragiudiziale
l'isorgeda controversia tra me e _______________________ (indicazione
della controparte) in relazione a
________________________________________ (indicazione della lite); nonché
dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.
Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti
previsti dal d. Lgs. n. 179/207 o dall’art. 128-bis del d. Lgs. n.
385/1993 e successive modificazioni), essendo condizione di procedibilità
del giudizio, qualora la controversia sopra descritta rigardi diritti
disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
d’aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
o natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
2. della possibilità, qualora ci siano le condizioni, di avvalersi del
patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in
particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato
all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino alla
concorrenza di 500,00 euro, in caso di successo; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di 6
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il
limite di valore di 50.000,00 euro e che in caso di valore superiore
l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data.
(Firma dell’assistito)
____________________
(Firma dell’avvocato)
____________________
Note
(1) A partire dal 20 marzo 2010, in relazione agli incarichi professionali presi a decorrere da tale data, gli avvocati hanno l’obbligo di informare i propri clienti delle novità introdotte dal d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali-, riguardo la possibilità di valersi dei procedimenti di mediazione e delle agevolazioni fiscali. Si verifica l'annullabilità del contratto d'opera concluso qualora non si adempia a tale obbligo di informativa. Detta informativa deve essere conferita per iscritto al momento della presa dell'incarico. L'avvocato, quindi, deve informare il proprio assistito della possibilità di valersi del procedimento di mediazione per tutte quelle controversie riguardanti diritti disponibili; dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enucleate dal decreto legislativo e, infine, delle agevolazioni fiscali previste per chi faccia ricorso al procedimento di mediazione. Il documento contenente l'informativa deve riportare la firma dell'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio; l'informativa deve essere fornita alla parte attrice e a quella convenuta. L'avvio del procedimento di mediazione costituirà condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, I co. del decreto legislativo in oggetto, per le materie indicate e solo a partire dal 20 marzo 2011.
LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI NELLA DISCIPLINA DETTATA DAL D. LGS. 4 MARZO 2010, N. 28
II d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, entrato in vigore il 20 marzo 2010, ha dato attuazione all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione civile e commerciale.Nel dettaglio: disposizioni generali, art. 1- Definizioni- ,ai fini del decreto legislativo, si intende per:a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca diun accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nellaformulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del
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potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;e) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi ilprocedimento di mediazione ai sensi del d. Lgs. cit. decreto;e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministrodella giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sinoall'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con ildecreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.L’art. 2 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28- Controversie oggetto di mediazione-, prevede che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del decreto citato. Detto decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Per quanto concerne la procedura di mediazione, l'art. 3 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Disciplina applicabile e forma degli atti -, stabilisce che al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9 dello stesso d. Lgs., nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. L'art. 4 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Accesso alla mediazione-, stabilisce che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 stesso d. Lgs. é presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato é tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 d. Lgs. cit.. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito é annullabile. Il documento che contiene l'informazione é sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'art. 5, primo comma, d. Lgs. cit., informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. L'art. 5 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo- prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal d. Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
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la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 stesso d. Lgs. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Quest'ultima disposizione non si applica alle azioni previste dagli artt. 37,140 e 140-bis del codice del consumo di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.Fermo quanto appena esposto, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non é prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 cit. e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.Il procedimento di mediazione non si applica:(1) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;(2) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamentodel rito di cui all'art. 667 cod. proc. civ.;e) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, cod. proc. civ.;d)nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativiall'esecuzione forzata;e)nei procedimenti in camera di consiglio;f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.Fermo quanto appena esposto, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto co-stitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4, primo comma, d. Lgs. cit.In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contrattooallo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 d. Lgs. cit. presso la segreteria dell'organismo.L'art. 6 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Durata- dispone che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo primo comma dell'alt. 5 stesso d. Lgs., non é soggetto a sospensione feriale.L'art. 7 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Effetti sulla ragionevole durata del processo - prevede, poi, che il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'ari. 5, primo comma, stesso d. Lgs.
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non si computano ai fini di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.Secondo l'art. 8 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Procedimento- , all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non può procedere con le modalità evidenziate, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Ilregolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimentodi mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivogiudizio ai sensi dell'alt. 116, secondo comma, cod. proc. civ..L'art. 9 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Dovere di riservatezza- dispone che chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'ob-bligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazio- -ni, il mediatore é altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.L'art. 10 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Inutilizzabilità e segreto pro-fessionale- prevede, inoltre, che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non é ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 cod. proc. pen. (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 cod. proc. pen. (garanzie di libertà del difensore) in quanto applicabili.L'art. 11 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 –Conciliazione- stabilisce che se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale é allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 stesso d. Lgs.. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se é raggiunto il suddetto accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ. (atti soggetti a trascrizione), per procedere alla trascrizione dello stesso la
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sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale é depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso é rilasciata copia alle parti che lo richiedono.Secondo l'art. 12 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Efficacia esecutiva ed esecuzione-, il verbale di accordo, il cui contenuto non é contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, é omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo (controversie transfrontaliere) e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale é omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.L'art. 13 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Spese processuali- prevede che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 cod. proc. civ.. Tali disposizioni si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, quarto comma, d. Lgs. cit. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, quarto comma, cit.. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese appena esaminato. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.L'art. 14 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Obblighi del mediatore- dispone che al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; é fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalleparti.Al mediatore é fatto, altresì, obbligo di:a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previstidal medesimo regolamento;b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;e) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordinepubblico e delle norme imperative;d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. 11 regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal responsabile
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dell'organismo.Secondo l'art. 15 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Mediazione nell'azione di classe, quando é esercitata l'azione di classe prevista dall'art. 140-bis del codice del consumo, di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.Trattando degli organismi di mediazione, l'art. 16 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori- , stabilisce che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 2 del medesimo decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'art. 141 del codice del consumo, di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successivavariazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal decreto in esame, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 17 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. La vigilanza sul registro é esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Presso il Ministero della giustizia é istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, é stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.L'art. 17 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (risorse, regime tributario e indennità) dispone che, in attuazione dell'art. 60, terzo comma, lett. o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste da detto articolo, secondo e terzo comma, e dall'art. 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del settimo comma dell'art. 2, lett. b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e del terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione
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sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.Il verbale di accordo é esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta é dovuta per la parte eccedente. Con il decreto di cui all'art. 16, secondo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono determinati:a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismipubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;b)i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagliorganismi costituiti da enti privati;e) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione é condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.Quando la mediazione é condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, cit., all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte é tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo10richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità diquanto dichiarato.11Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivitàistituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di talemonitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cuiall'art. 16, secondo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costodell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni inrelazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica,dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,verificatasi nel triennio precedente.L'art. 18 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n.28 (organismi presso i tribunali) dispone che i consigli degli ordini degliavvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dalpresidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti alregistro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti dicui all'art. 16 stesso d. Lgs..Secondo l'art. 19 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio-, i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.Detti organismi e gli organismi istituiti ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'art. 16 cit.. Per quanto attiene alle disposizioni in materia fiscale e all'informativa, l'art. 20 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Credito d'imposta- dispone che alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dalle disposizioni che seguono. In caso di insuccesso della mediazione, il credito
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d'imposta è ridotto della metà. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, é determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto é individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo appena indicato. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine appena indicato per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed é utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione esaminata, in compensazione ai sensi dell'ari 17 del d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, quinto comma, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.L'art. 21 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Informazioni al pubblico- dispone il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 -Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni-, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.In ordine alle abrogazioni, coordinamenti e alle disposizioni transitorie, l'art. 22 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanzia-mento del terrorismo-, all'art. 10, secondo comma, lett. e), del d. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dopo il n. 5) ha aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;». In base all'art. 23 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (abrogazioni) sono abrogati gli artt. da 38 a 40 del d. Lgs, 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame.Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.. Tali procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto legislativo in esame.L'art. 24 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28- Disposizioni transitorie e finali-, prevede che le disposizioni di cui all'art. 5, primo comma, stesso decreto acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Atto di conferimento della procura
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(PER LE PERSONE FISICHE)
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a/a a ________________,
il _________, residente in __________, alla via __________________, cod.
fisc.: ________________________________________
DELEGA(1)
l’Avv. _________________, del Foro di_____________________ a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni fase e grado
successiva, quella di merito ed esecutiva, conferendo all'uopo ogni più
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed
indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in _______________________, alla
via______________________(2),
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e
13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196(3)
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento
del mandato conferito.
Luogo e data.
________________ nella qualità (nel caso di enti o società)
La firma è autentica
Avv. _____________________________________________
Note
(1) Ai sensi dell’ art. 83 c.p.c.- Procura alle liti- la parte, quando sta in
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giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del con-troricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione e - in seguito alla riforma del processo civile recata dalla legge di riforma del 2009 - della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore designato in origine. In tali casi la firma della parte deve essere certificata dal difensore.La procura si considera posta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però allegato materialmente all'atto cui si riferisce o, sempre per effetto della riforma, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e allegato all'atto cui si riferisce per mezzo di strumenti informatici, indicati da opportuno decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata rilasciata su base cartacea, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici, ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale rispettando la normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici inoltrati in via telematica.
(2) L’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro -, stabilisce che il procuratore, che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che tale domicilio assume importanza ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti; così Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845.
(3) Il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali- , facendo propri i principi dettati dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativi al trattamento dei dati personali, ha in sostanza accolto, in riferimento al trattamento dei dati personali per "ragioni di giustizia" (artt. 46-49), la soluzione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, individuando tali trattamenti in quelli connessi alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, incidono direttamente sulla funzione giurisdizionale, nonché nelle attività ispettive su uffici giudiziari (art. 47, secondo comma). Il Codice, specificando le disposizioni non applicabili ai trattamenti per ragioni di giustizia - art. 9 (modalità di esercizio dei diritti dell'interessato), 10 (riscontro dell'interessato), 12 (codici di deontologia e buona condotta), 13 (informativa), 16 (cessazione del trattamento), 18-22 (regole specifiche per i soggetti pubblici), 37 e 38 commi da 1 a 5 (notificazione del trattamento), 39-45 (obbligo di comunicazione e regole per il trasferimento dei dati all'estero), 145-151 (norme sulla tutela dinanzi al Garante) -, invece, che quelle applicabili, è parso offrire una soluzione opposta rispetto a quella prevista dalla legge n. 675 del 1996. L’attuale assetto normativo, nel diritto alla protezione dei propri dati personali non consente all'interessato di arrestare l'impiego, qualora neghi il proprio consenso, alle informazioni contenute nella sentenza e negli atti giudiziari in genere. La tutela, infatti, è rimessa ad una verifica concreta, salvo alcune eccezioni predeterminate in cui essa è preventiva ed astratta, prevalendo le ragioni della privacy rispetto alle esigenze connesse all'attività giurisdizionale e al controllo popolare della stessa.
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(PER LE PERSONE GIURIDICHE)
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a a ________________, il
_________, residente in __________, alla via __________________, cod.
fisc.: _________________________________________, nella propria qualità
di legale rappresentante pro tempore della (società) ___________________
con sede legale in __________, alla via __________________, P.Iva.:
________________________________________
DELEGA
l’Avv. _________________, del Foro di_____________________ a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni fase e grado
successiva, quella di merito ed esecutiva, conferendo all'uopo ogni più
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed
indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in _______________________, alla
via______________________,
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e
13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento
del mandato conferito.
Luogo e data.
________________ nella qualità (nel caso di enti o società)
La firma è autentica
Avv. _____________________________________________
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Dichiarazione del valore della causa
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mod. si
DICHIARA
che il valore della presente controversia è pari ad euro ___________;
pertanto è necessario applicarsi il contributo unificato nella misura di
euro ____________, determinata tenuto conto dello scaglione di
appartenenza.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
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Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
RELATA DI NOTIFICA(1)
Su istanza come in atti dell’avv. _______________________, con studio a
____________________, alla via _______________________, n. ___, quale
procuratore domiciliatario di __________________, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario del______________________di __________________, ho
NOTIFICATO(2)
l’atto al Sig._____________________ nel suo domicilio sito a
_________________________, presso _________________________________.
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
(1) Si deve riportare in calce all'atto da notificare.L’art. 137 c.p.c. – Notificazioni-, dopo il secondo comma – in base al quale l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi -, secondo quanto previsto dalla legge di riforma n. 69 del 2009 se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
(2) Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio-, se non avviene nel modo previsto dall'art. 138 c.p.c. – Notificazioni in mani proprie -, la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.L'art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio-, prevede che se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azien da, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone appena indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo la
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giurisprudenza di legittimità, l'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia del l'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona.
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Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica
RELATA DI NOTIFICA
Su istanza come in atti dell’avv. __________________, con studio a
________________________, alla via ______________________, n. ____, nella
qualità di procuratore domiciliatario di ____________________, io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ________________________di
___________________________ ho
NOTIFICATO
l’atto al Sig. ______________________ che abita
in_______________________________, non residente, né dimorante, né
domiciliato nella Repubblica, mediante spedizione al destinatario per
mezzo della posta raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di
________________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
________________________
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Notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima residenza e di nascita sconosciuti
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Su istanza come in atti dell’avv. ___________________, con studio a
_____________________ , alla via _______________________, n. _______,
nella qualità di procuratore domiciliatario di ________________, io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ______________________ di
___________________________ ho
NOTIFICATO
l’atto al/alla sig./sig.ra _________________________, ai sensi del
secondo comma dell’art. 143, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo
noti, né il luogo dell’ultima residenza di nascita, né quello di nascita.
Ho
CONSEGNATO
copia dell'atto, unitamente alla prescritta nota, al Pubblico Ministero
presso la Procura della Repubblica di_____________________________ a mani
di ______________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
_________________________
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
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RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)
Su istanza dell’avv. ______________________, con studio a
___________________, alla via ______________, n. ____, nella qualità di
procuratore domiciliatario di __________________, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario del _____________________ di
______________________________ ho
NOTIFICATO (2)
l’atto al/alla sig./sig.ra ____________________________, la cui
residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti e non vi è procuratore ex
art. 77 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., mediante
deposito di copia dell’atto nella casa comunale di
_______________________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
Si deve riportare in calce all’atto da notificare.(1) L’ art. 137 c.p.c. –Notificazioni-, dopo il secondo comma è previsto che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. La legge di riforma n. 69 del 2009 ha previsto che, se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
(2) Si riferisce all’ultima residenza o, se questa è ignota, in quello del luogo di nascita del destinatario. In seguito all’introduzione del d. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003- T.U. sulla privacy-, dall’art. 174 contenuto nello stesso si evince che è venuta meno, a partire dal 1° gennaio 2004, la possibilità di eseguire la notificazione mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Notificazione in mani proprie
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RELATA DI NOTIFICA (1)
Su istanza dell’avv. __________________, con studio in _______________,
alla via ____________, n. ____, nella qualità di procuratore
domiciliatario di ________________________, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario del ___________________ di ________________________________
ho
NOTIFICATO (2)
l’atto al NOME __________________ in ___________________, alla via
_________________, n. ____, consegnandone copia nelle mani proprie del
destinatario(3).
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
(1) Si riporta in calce all'atto da notificare.L’art. 137 c.p.c. –Notificazioni-, dopo il secondo comma – in base al quale l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi -, la legge di riforma del 2009 ha inoltre previsto che, se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se lo stesso viene chiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa riscossione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.(2)In seguito alle pronunce della corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 e 97 del2004 e 154 del 2005, circa l’inizio della scissione fra il momento delperfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario,deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con laconseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza legata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale lanotifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, unavolta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta
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rinnovazione, così Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6360. Allorché la notificazione dell'atto processuale, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento di notificazione e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto. In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante è tenuto - a pena di nullità - a dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. Deve dunque attestare chiaramente l'assenza del soggetto notificando e degli altri soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, secondo comma, c.p.c, la successione preferenziale dei quali è stabilita in modo tassativo (Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2010, n. 19417). (3) Secondo l’art. 138 c.p.c. – così come modificato dall'art. 174 del d. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (T.U. sulla privacy)- a partire dal 1° gennaio 2004 l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta a mani proprie. In base al successivo art. 139 c.p.c.., se non avviene nel modo previsto dall'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
25
Notificazione a mezzo avvocato
RELATA DI NOTIFICA (1)
Il sottoscritto __________________avv.___________________, con studio a
_____________, via ________________, n. ___, nella qualità di procuratore
di ________________, giusta procura rilasciata in _______________, previa
autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
________________(2) ho
NOTIFICATO
l’atto, in base all’art. 3 della legge del 21 gennaio 1994, n. 53(3), al
ssigig. _____________________, residente in _________________, alla via
__________________, n. ____, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento inviata dall’ufficio postale di(4)________________
Luogo e data.
Avv. _______________________
Note
(1) Si riporta in calce all'atto da notificare.
(2) Il difensore, munito di procura alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può effettuare la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo posta, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria stabilisca che la notifica sia effettuata personalmente.(3) Chi notifica deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione del l'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed ildomicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto
26
dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.
(4) Secondo il comma 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdottodall'art. 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il notificante può ancheservirsi delle procedure informatiche, già previste dal d. Lgs. 28 di-cembre 2000, n. 445. In questo caso: il notificante esegue la notificazione diatti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli pervia telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completidella relazione di notificazione e del numero di registro cronologico; b)l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e lacopia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro dividimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cuiall'art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedi-zione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante,sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con larelazione di notificazione; e) su espressa richiesta dell'avvocato notifican-te, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma invia telematica dell'avvenuta consegna dell'atto.L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della citata legge 21 gennaio 1994, n. 53, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n.69; l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato dovranno, quindi, dotarsi di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
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Decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
TRIBUNALE DI ________________________________.
Il dott.______________________________ nella sua funzione di(1)________
letto il ricorso che precede(2);
rilevato che appaiono sussistenti le difficoltà alla notificazione nelle
forme ordinarie, atteso che ________________________;
sentito il pubblico ministero;
visto l’art. 150 cod. proc. civ.,
AUTORIZZA
il/la sig./sig.ra ___________________________alla notifica del ________
alla notifica per pubblici proclami,
DESIGNA(3)
_________________________;
_________________________, quali destinatari della notificazione nelle
forme ordinarie e
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di competenza(4)
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. __________________________
Note
1. Si deve indicare il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami-., non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.
2. L'autorizzazione è concessa con decreto allegato in calce all'atto da notificare.
3. Nel decreto sono indicati, quando è opportuno, i destinatari ai quali va 28
fatta la notificazione nella forme ordinarie e sono indicati i modi che appaio no più adatti al fine di portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
4. La copia dell'atto è depositata presso il Comune del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si procede o si svolge il processo, e un estratto di esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede, la notificazione si ha per avvenuta.
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5. Ricorso per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
TRIBUNALE DI _____________________________(1).
All’Ill. mo ______________________________(2)
Il/la sig./sig.ra ____________________, nato/a/a a __________________
(____), il __/__/____, cod. fisc.: _________________. e residente in
__________________ (___), alla via _____________________, elettivamente
domiciliato in _________________________ alla via
_______________________, n. ___, presso lo studio legale dell’avv.
_____________________, cod. fisc. ______________________________ che lo
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto
_____________________,
PREMESSO:
di essere____________________________;
che in data ______________ accadeva che
________________________________________________;
nonostante le svariate richieste, non_______________________ per cui
sorge l’esigenza di agire nei confronti di tutti codesti soggetti al fine
di __________________________;
sulla base di quanto premesso, si evince come la notificazione nei modi
ordinari si riveli difficile per il considerevole numero dei
destinatari(3)
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma autorizzi il ricorrente, come sopra rappresentato e
difeso, alla notificazione del ____________ per pubblici proclami (4).
Luogo e data.
Avv. ___________________________
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NOTE
1. Si deve riportare in calce all'atto da notificare prima della relazione di notificazione.
2. II ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale siprocede. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 150 c.p.c., questaforma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudicedi pace.
3. La disposizione di cui all'art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami-, trova la sua ragione giustifìcatrice in due ipotesi: nella difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie e, quindi, singolarmente determinate solo dall'elevato numero dei destinatari, ancorché tutti identificati e nella difficoltà ravvisabile nella stessa identificazione di essi, che si traduca, a giudizio insindacabile del capo dell'ufficio, nell'impossibilità di singole notifiche, nel qual caso l'autorizzazione, motivata da tale impossibilità, non può che essere intesa nel senso di consentire l'individuazione dei destinatari.
4. Il secondo comma dell’art. 150 c.p.c. prevede che l'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nella forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. Il terzo comma, invece, recita che in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della. Il quarto comma che la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto dalla norma, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
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PARTE SECONDA
Controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
Indice delle formule
Ricorso introduttivo
Decreto di fissazione di udienza
Comparsa di costituzione e risposta
Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del
terzo
Decreto di fissazione di nuova udienza a seguito di chiamata di terzo
Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
Atto di appello
Comparsa di risposta in appello
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Ricorso introduttivo
TRIBUNALE DI ______________________________
Ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
PER
il/la sig./sig.ra _____________________ nato/a a _____________________il
_______ residente a______________ alla via ________________________n.
_____ cod. fisc.: _______________________, elettivamente domiciliato in
______________________ alla via _____________________ presso e nello
studio dell’Avv. ____________________, cod. fisc: _____________________
che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce al (a margine
del) presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult.
comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere
ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
__________________________ e/o anche presso il numero di fax
________________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che saranno
adottati dal Giudicante.
RICORRENTE
CONTRO
il/la sig./sig.ra ______________________, nato/a a ______________________
(___), il ________. cod. fisc: ________________ e residente in
______________________(___), alla via _____________________
CONVENUTO
PREMESSO CHE
- il/la sig./sig.ra _________________________;
- come risulta da _________________;
- nella specie, sono maturati, quindi, tutti i presupposti indicati
dall’art. ___________________
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra ______________________, come sopra
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rappresentato, difeso e domiciliato
RICORRE
al Tribunale di __________________, affinché l’On. le Giudice adito,
fissata l’udienza di comparizione delle parti, a norma dell’art. 702-bis,
terzo comma, cod. proc. civ., voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto
sopra esposte, che il/la sig./sig.ra__________________;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori
di legge.
Per tali ragioni,
INVITA
il convenuto a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 cod. proc. civ., nel termine di dieci giorni prima dell’udienza
fissata - con decreto in calce al presente ricorso - dal Giudice
designato ex art. 168-bis cod. proc. civ., con l’avvertimento che
l’inosservanza di tale termine comporterà il verificarsi delle
preclusioni e delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ.
e che, comunque, non costituendosi e non comparendo all’udienza indicata
nel predetto decreto si procederà in sua contumacia, per sentire
accogliere le conclusioni sopra rassegnate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
I) Raccomandata A/R;
II)________________;
Si chiede di ammettere l’assunzione di sommarie informazioni sui seguenti
capitoli:
1) Vero che _________________________________________________________;
34
2) Vero che _________________________________________________________;
3) Vero che _________________________________________________________;
indicando, quali testi, i sigg.ri:
- _________________________ residente in _______________ alla
via_______________________;
- _________________________ residente in _______________ alla via
______________________, limitatamente ai capitoli sub 1) e 3).
Si chiede, inoltre, l’interrogatorio formale del convenuto,
sig./sig.ra________________, sui seguenti capitoli:
1) Vero che _________________________________________;
2) Vero che _________________________________________;
3) Vero che _________________________________________.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
35
Decreto di fissazione di udienza
TRIBUNALE DI ______________________________
Il dott. __________________________,
letto il ricorso che precede;
visto l’art. 702-bis, secondo comma, cod. proc. civ.,
FISSA
l’udienza del ____________, ore________di rito per la comparizione
personale delle parti,
ASSEGNA
al convenuto termine sino al __________ per la sua costituzione (che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza) e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al _________ per la notifica del ricorso
e del presente decreto a parte convenuta e
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ________________________
36
Comparsa di costituzione e risposta
TRIBUNALE DI ________________________.
Comparsa di costituzione e risposta
PER
Il/la sig./sig.ra ______________________ nato/a a ___________________. il
________ residente a _______________ alla via _________________ n. ____
cod. fisc.:_______________, elettivamente domiciliato in __________ alla
via __________________ presso e nello studio dell’Avv. ___________., cod.
fisc: _________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al (a margine del) presente atto - il quale dichiara, ai
sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma,
cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ____________________ e/o anche presso il
numero di fax __________ tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che
saranno adottati dal Giudicante.
CONVENUTO
CONTRO
Il/la sig./sig.ra _________________ nato/a a ________________ il
_________ cod. fisc:________________________, rappresentato e difeso
dall’Avv. ________________________ del foro di
____________________________
RICORRENTE
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data ________ e notificato il _________ (v.
all. I), il/la sig./sig.ra ___________________, conveniva in giudizio
il/la sig./sig.ra_________________, per sentire la declaratoria
dell’accertamento, in suo favore, del diritto di
___________________________________;
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- alla luce di quanto premesso, è evidente che le questioni di fatto e di
diritto.
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra .______________________________, come
in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto si
costituisce in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso domandato,
rilevato ed eccepito - in quanto infondato in fatto e diritto -,
chiedendo, all’uopo, l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto
sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione,
deduzione e difesa:
- rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dal ricorrente
in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA,
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
domiciliato a _________________, alla via ___________________, n. _____,
presso e nello studio dell’Avv. ________________, cod. fisc:
________________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al (a margine del) presente atto - il quale dichiara, ai
sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma,
cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ___________________ e/o anche presso il
numero di fax _______________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti
che saranno adottati dal Giudicante.
PREMESSO CHE
I sig.ri _________________ con atto di citazione notificato in data
__________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
_________________ il/la sig./sig.ra _______________ per procedere a
________________.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed istruita la causa con
l’escussione dei ___________________e la produzione di ______________, il
Tribunale di ______________, con ordinanza n. ________, emessa ex art.
702-bis cod. proc. civ. il ___________, ha disposto_______________ ed ha
51
______________________
I Sig. ri ___________________________, ritenendo che ______________, ha
proposto appello nei confronti di ______________________ convenendolo in
giudizio per l’udienza del ______________________(2)
DIRITTO
Il/la sig./sig.ra ______________________contesta la domanda di riforma
dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di ______________________
ha correttamente ______________________________________
P.Q.M.
chiede che Ill.ma Corte d’Appello di __________________________ respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
___________________________________________:
- rigettare l’appello proposto da ______________________________, con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Luogo e data.
Avv. ________________________________
Note (1) L'art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello-, stabilisce, al primo comma che, la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Al secondo comma che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Al terzo comma che il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 c.p.c. e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. In base all'art. 123 bis delle disp. att. cod. proc. civ.- Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore-, se l'impugnazione è propostacontro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degliart. 347, ultimo comma e 369, ultimo comma, cod. proc. civ. Tuttavia ilgiudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiede la tra-smissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata diprodurre copia di determinati atti.
(2)Secondo gli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.,l’osservanza del termine in costituzione in appello da parte dell’appellante è quello in cui si realizza non l'effetto anticipato e provvisorio a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del pro cedimento di notificazione nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità .
PARTE TERZA
52
Controversie disciplinate dal rito ordinario di cognizione
Indice delle formule
Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione
Atto di citazione
Comparsa di costituzione e risposta
Nota di iscrizione a ruolo
Richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
Provvedimento di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
Richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ.
Memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Comparsa conclusionale
Memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.
Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
sospeso
Ricorso per la prosecuzione del processo interrotto
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
interrotto
Atto di appello
Comparsa di risposta in appello
Ricorso per cassazione
Richiesta di trasmissione del fascicolo alla suprema corte
Controricorso per cassazione
Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione
53
TRIBUNALE DI _____________________________.
IL GIUDICE,
dato atto di quanto sopra, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del
___/___/_____;
letti gli atti di causa;
rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio;
ritenuta, pertanto, la nullità della citazione, ai sensi del primo comma
dell’art. 164 cod. proc. civ., non risultando rispettato il
____________________,
DISPONE
la rinnovazione dell’atto di citazione a cura di parte attrice entro e
non oltre il __________ di _____giorni e
FISSA
l’udienza del ___/___/_____ per la comparizione del convenuto.
Si comunichi.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. __________________________
Atto di citazione
54
TRIBUNALE DI _________________________.
ATTO DI CITAZIONE
PER
Il/la sig./sig.ra ______________________, nato/a a __________________
(___), il__/__/______ cod. fisc.: ________________________ e residente in
________________(___), alla via________________, elettivamente
domiciliato in ________________ alla via ________________ n. _____,
presso lo studio legale dell’avv. ____________________, cod. fisc.:
________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in
calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133,
ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di
volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
____________________________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti
che saranno adottati dal Giudicante
PREMESSO CHE
Il/la sig./sig.ra ________________________ in data ___/___/______ ha
___________________________________;
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra___________________________, ut
supra rappresentato, difeso e domiciliato,
CITA
il/la sig./sig.ra _______________________________a comparire e
costituirsi, ai sensi e nelle forme cui all’art. 166 cod. proc. civ.,
innanzi al Tribunale ___________________, Sezione e Giudice designandi,
all’udienza del giorno ___/___/_____, ore di rito e locali di ordinarie
udienze, con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi
verrà dichiarato contumace e si procederà, comunque, nei suoi confronti
per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) piaccia al Tribunale accertare, in via preliminare,
_______________________, residente in ________________alla via
_____________________ rappresentato e difeso dall’avv.
_______________________,
Il sottoscritto procuratore, nell’interesse del suo rappresentato, sig.
__________________,
CHIEDE
che venga iscritta nel ruolo generale la causa ___________________,
avente ad oggetto ________________(2) introdotta con citazione in data
___/___/_____, notificata in data ___/___/_____ e chiamata per la prima
comparizione delle parti all’udienza del ___/___/_____, ore________di
rito.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
NOTE
(1) L'art. 168 cod. proc. civ., - Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio-, stabilisce che all'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia
59
dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.
(2) L’art. 71 contenuto nelle Disposizioni per l’attuazione del codice di proc. Civile prevede che la nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti; inoltre, l’art. 72 sempre delle disp. Att. cod. civ. stabilisce che insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'art. 168, secondo comma, cod. proc. civ. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
60
Richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
TRIBUNALE DI _________________________________.
All’Ill. mo Giudice istruttore(1)
Il/la sig./sig.ra _____________________________, nato/a a
_____________________ il ___/___/_____, cod. fisc.:
(1) Ai sensi dell'art. 169 c.p.c.- Ritiro del fascicolo di parte- ., ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Al II comma è previsto che ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Per il ritiro del proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 cod. proc. civ., la parte deve fare
61
istanza con ricorso al giudice istruttore.Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inclusi nel fascicolo d'uffi-cio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritirodel fascicolo e annota la restituzione di esso così come recita l’ art. 77 disp. att. c.p.c. (2) Nell’impianto processuale vigente - in particolar modo dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta immesso nel processo, è acquisito definitivamente alla causa e non può più esserle sottratto. Il giudice, infatti, deve utilizzare le prove raccolte, indipendentemente dalla provenienza delle stesse, dalla parte su cui grava l'onere probatorio. Di conseguenza , sulla parte che nel corso del processo chiede il ritiro del proprio fascicolo, incombe l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano offerti, onde impedire che essa, qualora, in violazione dei principi di lealtà e probità, trascuri di restituire il fascicolo con i documenti precedentemente offerti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.
62
Provvedimento di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
TRIBUNALE DI _______________________________.
Il Giudice Istruttore,
letta l’istanza che precede (oppure) depositata il ___/___/_____
da____________________;
letti gli artt. 169 cod. proc. Civ.(1) e 77 disp. att. cod. proc. civ.(2)
AUTORIZZA
l’avv._______________________________ a ritirare dalla cancelleria il
fascicolo di parte del giudizio n. __________ R.G. tra
(1) Secondo l’art. 169 c.p.c. – Ritiro del fascicolo di parte-, ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
(2) Detta disposizione (art. 77 disp. att. c.p.c.) stabilisce che per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 c.p.c., la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. II ricorso e il decreto di autorizzazione sono inclusi nel fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, in calce al decreto, fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione dello stesso.
63
Richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
PROCESSO VERBALE D’UDIENZA_____________________________.
Il giorno __________________________________, innanzi al Giudice, dott.
_____________________, sono presenti: l’attore, rappresentato e difeso
dall’avv. __________________________ e il convenuto, rappresentato e
Preliminarmente l’avv._______________________, difensore di parte attrice
chiede che ________________________________
L’avv. _________________________, difensore di parte convenuta, si oppone
chiedendo che la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto
comma, cod. proc. civ.
Il difensore di parte attrice nulla si associa alla richiesta dei
termini.
IL GIUDICE
(si riserva)(1)
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
_________________ _______________
Note
(1) II giudice può emettere successivamente il provvedimento, riservandosi così la decisione. In tal caso il provvedimento andrà comunicato alle parti a cura della cancelleria.
64
Provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI __________________________________.
IL GIUDICE,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ___/___/_____ letti gli
atti di causa; vista l’istanza di parte convenuta di concessione dei
termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.;
preso atto dell’adesione di parte attrice,
P.Q.M.
letto l’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,
CONCEDE
alle parti, termine perentorio di:
1) giorni trenta, per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte;
2) ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria e
RINVIA
la causa all’udienza del ___/___/_____.
Si comunichi.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. _____________________________
65
Memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI ____________________________________.
NOTE AUTORIZZATE EX ART. 183, SESTO COMMA, COD. PROC. CIV.(1)
Pertanto, si richiede prova testimoniale, in quanto ammissibile e
rilevante, sulle seguenti circostanze:
a) Vero che _________________________________________________________;
b) Vero che _________________________________________________________;
c) Vero che _________________________________________________________.
Si indicano quali testi:
il/la sig./sig.ra _____________________________nato/a a
_________________________ il ___/___/_____ residente in
_______________________________, alla via ___________________________, n.
____(2); limitatamente alle circostanze sub a) e c).
Luogo e data.
Avv. _____________________________________
NOTE
(1) Di seguito si riporta l'art. 183 c.pc.- Prima comparizione delle parti e trattazione della causa-, il quale stabilisce che "All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddìttorìo e, quando occorre, pronuncia, i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'artìcolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell'art. 185. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentorì: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per re plicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall 'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni dì prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
67
rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi dì prova con l'ordinanza dì cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell 'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; ali 'interrogatorio disposto dal giudice istruttore sì applicano le disposizioni dì cui al terzo comma. L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro ì tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente \a sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo dì posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti ".
(2) Alcune precisazioni sui mezzi di prova tratte da pronunce giurisprudenziali: una volta ammessa la prova non è più possibile provvedere all'indicazione dei testi e integrare la lista testi eventualmente indicata tempestivamente e l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime - Cass. civ., sez. Ili, 16 giugno 2005, n. 12959; la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali -Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2010, n. 5548.
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Comparsa conclusionale
TRIBUNALE DI ___________________________________.
COMPARSA CONCLUSIONALE(1)
G.I. dott. ___________ Udienza di precisazione delle conclusioni il
________ nella causa civile promossa
DA il/la sig./sig.ra ____________________, cod. fisc.:
______________________, residente in ______________ alla via
_______________ (oppure) la società _________________, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
______________________________,
ATTORE
CONTRO
__________________________, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. _____________________________,
CONVENUTO
Ferme tutte le domande, eccezioni, difese rassegnate negli atti e verbali
di causa, il/la sig./sig.ra ________________, al fine di ulteriormente
dimostrare la fondatezza delle proprie conclusioni, spiega le seguenti
osservazioni(2) in merito alla pretesa inammissibilità della domanda
azionata: ____________________________________;
in merito alla fondatezza della pretesa: ___________________________ (3)
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ________________________- ut supra
rappresentato, difeso e domiciliato - insiste per l’accoglimento delle
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo rigetto delle avverse eccezioni e
deduzioni ______________________, il tutto con vittoria di spese ed
onorari di giudizio”.
69
Luogo e data.
Avv. _______________________________
Note
(1) L'art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie- al primo comma recita che "Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni". Secondo la giurisprudenza della Cassazione, è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo non ammesso ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo così Cass. civ.,sez. Il, 24 marzo 2010, n. 7072.
(2) La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le comparseconclusionali hanno la funzione di descrivere le ragioni di fattoe di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, quindi, non possono contenere domande o eccezioni nuove cheimplichino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione delcontraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento dellarimessione della causa al collegio per la discussione così Cass. civ., sez. II ,14 marzo 2006, n. 5478.
(3) Quale atto non sottoscritto dalla parte e, perciò riconducibile alla sola volontà del procuratore, la comparsa conclusionale è non deve contenere dichiarazioni con valore confessorio.
70
Memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI ____________________________________.
MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 COD. PROC. CIV.(1)
G.I. dott. ________________Udienza di precisazione delle conclusioni
il_______nella causa civile promossa
DA____________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. ___________________________,
ATTORE
CONTRO
il/la sig./sig.ra _____________________, rappresentato e difeso dall’avv.
____________________________,
CONVENUTO
_______________________, ut supra rappresentato e difeso, esaminata la
comparsa conclusionale depositata in data ___/___/_____ dal
sig.__________________________, rappresentato e difeso dall’avv.
______________________________,
AFFERMA
l’erroneità dell’assunto di parte ________________________ in relazione
a__________________________
Pertanto, premesso il contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi
si insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella
comparsa conclusionale depositata in data ___/___/_____
Luogo e data.
Avv. __________________________________
71
NOTE
(1) Secondo l'alt. 190 c.p.c. –Comparse conclusionali e memorie- "Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni". Secondo Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2010, n. 7072 la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
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Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso
TRIBUNALE DI ___________________________________.
Ricorso per la prosecuzione del processo recante n. ________ R.G. sospeso
in data ___/___/_____ promossa dal sig. ___________________________, cod.
fisc.: ____________________, residente in ____________ alla via
__________________, rappresentato e difeso dall’avv. ________________,
cod. fisc.: ___________
ATTORE
NEI CONFRONTI DEL
sig.__________________, rappresentato e difeso dall’avv.
__________________, cod. fisc.: ____________
CONVENUTO
PREMESSO CHE
con ordinanza emessa in data ___/___/_____ è stato sospeso il giudizio
(1), in attesa della decisione della controversia civile pendente dinanzi
al _________________ tra ___________________ e ______________.;
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ___________________, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato:
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma fissi, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ.(2),
l’udienza per la prosecuzione del su indicato giudizio.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
NOTE
73
(1 ) L’art. 395 c.p.c. – Sospensione necessaria- prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Secondo una pronuncia giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., sent. n. 11463 del 2004) si è chiarito che i presupposti per la sospensione necessaria del processo, sono sia la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni, sia la mancata sottoposizione della questione pregiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenze di causa.
(2) Secondo la nuova formulazione dell'art. 297 cod. proc. civ.- Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione-, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (in precedenza erano sei) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 cod. proc. pen. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 cod. proc. civ.. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
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Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso
TRIBUNALE DI _________________________________.
Il dott. _________________________ in funzione di
_______________________,letta l’istanza che precede; letto l’art. 297
cod. proc. civ.(1),
FISSA
l’udienza del ___/___/_____, ore_________per la comparizione personale
delle parti e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al ___/___/___ per la notifica del
ricorso e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ___________________________
Note
(1) Secondo la nuova formulazione dell'art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione -, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (in precedenza erano sei) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 c.p.c. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 cod. proc. civ. Il II comma, prevede che nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. Il III comma, stabilisce che l'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
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Ricorso per la prosecuzione del processo interrotto
TRIBUNALE DI ___________________________________.
Ricorso per la prosecuzione del processo recante n. ___________ R.G.
interrotto in data ___/___/_____ promossa dal
sig._______________________, cod. fisc.: _________________, residente in
_____________ alla via_____________________in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
________________________, rappresentato e difeso dall’avv. _____________,
cod. fisc.: ______________
CONVENUTO
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data ___/___/_____ è stato dichiarato interrotto
il giudizio (1), avendo, l’avv. ____________, dichiarato che il proprio
assistito è deceduto in data ___/___/_____
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra _____________________, nella
qualità di titolare _____________________, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato:
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma fissi, ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ (2),
l’udienza per la prosecuzione del suindicato giudizio.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
76
Note
(1) Al primo comma l'art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace-, prevede che se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (299c.p.c., morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o cessazione della rappresentanza) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Il comma secondo, invece, dispone che dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.La legge di riforma n. 69 del 2009 ha sostituito il quarto comma dell'art. 300 c.p.c. con il seguente: se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace-.
(2)Secondo l’art. 302 c.p.c.–Prosecuzione del processo-,la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'art 166 c.p.c. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza.
77
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto
TRIBUNALE DI ______________________________________.
Il Giudice, nella persona del Dott.___________________ in funzione di
Giudice unico______________,letta l’istanza che precede; e letto l’art.
302 cod. proc. Civ.
FISSA
l’udienza del ___/____/_____, per la comparizione personale delle parti e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al ___/___/_____ per la notifica del
ricorso e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. _______________________________________
78
Atto di appello
CORTE DI APPELLO DI _________________________________.
ATTO DI APPELLO(1)
PER
Il/la sig./sig.ra ____________________, nato/a a __________________ il
___/___/_____ ed ivi residente alla via ____________________, n.
Tutto ciò premesso, ut supra rappresentati e difesi, riportandosi, a
tutte le tesi ed istanze contenute negli scritti difensivi del primo
giudizio che si intendono qui ripetuti e trascritti,
CITANO
Il _________________________, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in __________________, alla via
_________________, presso lo studio legale del suo procuratore
costituito, avv. __________________, a comparire dinanzi alla corte di
Appello di _______________, all’udienza del __/___/_____ davanti alla
Sezione ed al Giudice che verranno designati ai sensi dell’art. 168 bis
cod. proc. civ., ora e luogo di rito, con l’invito a costituirsi nel
termine di 20 giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 cod. proc. civ., con l’avvertimento che la mancata
costituzione in giudizio entro il detto termine comporta le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che non comparendo verrà
dichiarato contumace e si procederà comunque in sua assenza per sentire
accogliere le seguenti
80
CONCLUSIONI
accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente
appello e per l’effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si depositano:
- sentenza appellata;
- fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
- ____________________________________.
In via istruttoria si chiede ammettersi - poiché indispensabili ex art.
345 cod. proc. civ., per i motivi esposti al punto _____ del presente
atto di appello - dei seguenti mezzi di prova (2):
- ordinare a_______________ di esibire ________________________;
- disporre consulenza tecnica al fine di verificare,
_____________________________________.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
Note
1 L'art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione – stabilisce che, a prescindere dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'alt. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo che siano decorsi sei mesi (i termini prima della legge di riforma n. 69 del 2009 erano di un anno) dalla pubblicazione della sentenza.Detta disposizione non si applica quando la parte contumace prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione della stessa, per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace.Inoltre, secondo l’art. 339 c.p.c.- Appellabilità delle sentenze-, possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia non ammesso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 II co., c.p.c.. Inappellabile è la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, II co., c.p.c. sono appellabili soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
(2) L'art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove – stabilisce che nel giudizio d'appello non possono presentasi domande nuove e, se presentate, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono, tuttavia,
81
chiedersi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni patiti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69, non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga essenziali ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può comunque deferirsi sempre il giuramento decisorio.
82
Comparsa di risposta in appello
CORTE DI APPELLO DI ______________________________.
COMPARSA D’APPELLO
Nella causa n. _______________R.G. promossa da
Il/la sig./sig.ra ________________, nato/a a ________________, il
___/____/______ ed ivi residente in __________________, alla via
_______________, n. _____, cod. fisc.: ________________ contro il/la
domiciliato a _________________, alla via __________________, n. ____,
presso e nello studio dell’avv. ___________________, cod. fisc.:
________________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli
artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc.
civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) __________________ e/o anche presso il numero di fax
________________, tutti gli avvisi.
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
I sig.ri ______________________________ con atto di citazione notificato
in data ___/___/_____ hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
________________ il/la sig./sig.ra ______________ per procedere a
___________________________________
Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed istruita la causa con
l’escussione dei __________________ e la produzione di ________________,
il Tribunale di _________________, con sentenza n. ___________, emessa il
________, ha disposto _____________________ ed ha
_________________________________
I sig. ri ______________________, ritenendo che _____________________, ha
83
proposto appello nei confronti di ____________________ convenendolo in
giudizio per l’udienza del ___/___/_____.
Il/la sig./sig.ra ___________________contesta la domanda di riforma della
sentenza impugnata in quanto il Tribunale di __________________ ha
correttamente ____________________________
P.Q.M.
chiede che Ill.ma Corte d’Appello di _________________ respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere,
rigettando l’appello proposto da _____________________, con vittoria di
spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Luogo e data.
Avv. ________________________________
84
Ricorso per cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE(1)
PER
Il/la sig./sig.ra _________________, elettivamente domiciliato in Roma,
alla via ______________ presso lo studio legale dell’avv.
_________________, cod. fisc.: ___________________che lo rappresenta e
difende in forza di mandato a margine del presente atto;
RICORRENTE
CONTRO
il/la sig./sig.ra.__________________, elettivamente domiciliato/a in
Roma, alla via _______________ presso lo studio legale dell’avv.
_______________________
RESISTENTE
PER LA CASSAZIONE
del provvedimento emesso dal _____di _________, il __________, e
notificata al ricorrente ___/___/_____
PREMESSO
che, in data ___/___/___, il ____________________(esposizione sommaria
dei fatti della causa) (2).
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ___________________, ut supra
rappresentato e difeso, propone ricorso per la cassazione avverso il
_____________emesso dal ____ di ____________, il _________, nell’ambito
del procedimento R.G. ______ /______, per i seguenti
MOTIVI (2)(3)
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. ____________________
DELLA LEGGE ___________________(3):
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VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.____________ COD. PROC. CIV. -
NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO(3).
La corte di merito ha ritenuto provato _________________________________
La corte, inoltre, ha ritenuto erroneamente ammissibile la deposizione
del teste __________, che ha affermato che “________________”, pur avendo
egli un interesse al processo a norma dell’art. 246 cod. proc. civ.
Per i motivi sopra illustrati, il/la sig./sig.ra
________________________, ut supra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che la Corte Suprema cassi l’impugnato provvedimento, con condanna del
resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si depositano (4):
1) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
2) copia autentica del provvedimento impugnato;
3) copia della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla
Corte di cassazione
Luogo e data.
Avv. ____________________________
Note
1 Il nuovo art. 360-bis c.p.c., - Inammissibilità del ricorso- recita che il ricorso è inammissibile:
(1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi nonoffre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
(2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazionedei princìpi regolatori del giusto processo.Il primo comma dell'art. 376 c.p.c. è stato così sostituito dall’art. 47, co I, lett. b), della L. 18 giugno, n.69 con il seguente:"II primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici". L'art. 380c.p.c. –Deliberazione della sentenza- è stato sostituito con il seguente:"Art. 380-bis - Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e
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per la decisione in camera di consiglio-, il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibiledefinire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. 11 presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.Al III comma prosegue, “se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza". All’art. 375 c.p.c.. –Pronuncia in camera di consiglio-, sono state introdotto le seguenti modificazioni:1) il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente:"1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360"2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso inci-dentale per manifesta fondatezza o infondatezza".All'ordinamento giudiziario -r.d. 30.1.1941, n. 12-, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:"Art. 67-bis. - Criteri per la composizione della sezione prevista dal-l'articolo 376 del codice di procedura civile-. — 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni". Ai sensi dell'art 360 c.p.c. –Sentenze impugnabili e motivi di ricorso-,"Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le partì sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3). Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità dì riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge2 Riguardo al contenuto del ricorso, l'art. 366 c.p.c. –Contenuto del ricorso, prevede che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366 bis cod. proc. civ. (norma abrogata dalla riforma del 2008); 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente
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non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ.
(3) Con l’introduzione della legge 18 giugno 2009, n. 69 si è abrogato l'art. 266-bis cod. proc. civ. che disciplinava la formulazione dei motivi di ricorso. Tale articolo, inserito dall'art. 6 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevedeva che nei casi indicati dall'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4)-vale a dire, rispettivamente, per motivi attinenti alla giurisdizione; per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; per nullità della sentenza o del procedimento-, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., cioè in caso di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'illustrazione di ciascun motivo doveva contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione. Intenzione del legislatore della riforma del 2006 era quella disincentivare, tramite un'immediata reiezione in rito, i ricorsi per i quali il difensore del ricorrente non era stato capace di tradurre la propria denuncia in un'apposita domanda. Ad ogni motivo doveva corrispondere un quaestio juris , che era conveniente evidenziare sotto il profilo grafico. Tutto ciò tanto per il ricorso principale quanto per quello incidentale.La suddetta abrogazione ha determinato un intervento anche all’art. 375 cod. proc. civ. , sostituito dall'art. 9 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, al quale sono state introdotte le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360"; 2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".
(4) Secondo una pronuncia giurisprudenziale (Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14080) è ammissibile la produzione documentale in sede di giudizio di legittimi-tà del decreto di esproprio intervenuto dopo la chiusura del procedimento di merito, non operando, per la natura giuridica di condizione dell'azione del provvedimento ablatorio, i divieti ed i limiti imposti dall'art. 372 cod. proc. civ..
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Richiesta di trasmissione del fascicolo alla suprema corte di
_____________________, elettivamente domiciliato in ______________, alla
via _________________presso lo studio legale dell’avv.
__________________, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a
margine del presente atto, avendo proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza n. ______________ del __________, depositata il __________,
con ricorso notificato in data ___/___/_____
CHIEDE
alla S.V. di voler trasmettere, ai sensi e per gli effetti del terzo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ.(1) , il fascicolo del processo
recente n.________di R.G. (______ c/______) alla Cancelleria presso la
Suprema Corte di Cassazione.
Luogo e data.
Avv. ________________________
Note
(1 ) Il terzo comma dell’art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso-, prevede che iI ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la regola formale richiedente l'autenticità del documento è dettata a disciplina e salvaguardia della fedeltà documentale. Non sono, pertanto, consentite forme alternative o equipollenti, quali il deposito di una copia priva della attestazione della autenticità o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo. La sanzione della improcedibilità, quindi, non può essere evitata con il deposito della copia della sentenza da parte del con-troricorrente, o con il rinvenimento della stessa nel fascicolo d'ufficio, Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2007, n. 6690.
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Controricorso per cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
CONTRORICORSO PER CASSAZIONE(1)
Il/la sig./sig.ra______________________ elettivamente domiciliato in
Roma, alla via __________________ presso lo studio legale dell’avv.
_________________ cod. fisc.: _____________________ che ha chiesto la
cassazione della sentenza del ____ di _______________, n. ___________,
emessa il ____________e notificata in data _______________
PREMESSO IN FATTO CHE
con atto di citazione notificato il ______________ ha convenuto in
giudizio il/la sig./sig.ra ________________ innanzi al ________________
di __________________per___________________;
radicatosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto ha eccepito che
_____________________________;
il Giudice di ____________________, con sentenza n. ____________, emessa
in data ________________, ha___________________________________________;
avverso detta sentenza è stato proposto dal sig. ____________________
appello principale, con atto notificato in data _________, e dal sig.
_________________ appello incidentale, con atto del ___________;
La Corte d’Appello di _______________, con sentenza n. ____________,
emessa il _________e notificata in data _______________, ha
_________________________________;
avverso tale sentenza, il/la sig./sig.ra _______________________, con
atto notificato in data _____________, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo a codesta Suprema Corte di cassare la sentenza
impugnata sopra indicata con condanna __________________ alle spese del
giudizio di cassazione;
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a base di tale ricorso ha posto i seguenti motivi:
________________________________________________;
Per i motivi sopra illustrati, il/la sig./sig.ra ____________________, ut
supra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che la Corte Suprema voglia rigettare il suddetto ricorso e condannare
il/la sig./sig.ra________________ alle spese del presente giudizio.
Si deposita:
_________________;
_________________;
_________________.
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le
notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.
al seguente indirizzo di posta elettronica:
_____________@____________.it.
Luogo e data.
Avv. _______________________________
Note
(1) L'art. 370 c.p.c. – Controricorso- ., prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può esibire memorie, ma soltanto prendere parte alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c. in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
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PARTE QUARTA
Controversie disciplinate dal rito del lavoro
Indice delle formule
Ricorso introduttivo
Decreto di fissazione di udienza
Memoria difensiva
Fissazione di nuova udienza a seguito di proposizione di domanda
riconvenzionale
Ordinanza ammissiva di mezzi istruttori d’ufficio
Istanza per il pagamento di una provvisionale
Ordinanza che dispone il pagamento di una provvisionale
Istanza per il pagamento di somme non contestate
Ordinanza che dispone il pagamento di somme non contestate
Dispositivo (con motivazione contestuale)
Ricorso in appello
Memoria difensiva di costituzione dell’appellato
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Ricorso introduttivo
TRIBUNALE DI ________________________________.
RICORSO
PER
______________ nato/a a _____________ il ________ residente a __________
alla via ___________n. ___ cod. fisc.:______________, elettivamente
domiciliato in _________. alla via ____________. presso e nello studio
dell’Avv. ___________ cod. fisc.: _____________ in forza di procura in
calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133,
ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di
volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
________________ e/o anche presso il numero di fax _________________,
tutti gli avvisi.
RICORRENTE
CONTRO
Il/la sig./sig.ra _______________, in persona del legale rappresentante
pro-tempore residente in ____________ alla via _____________n. ______
CONVENUTA
PREMESSO CHE
indicare i fatti e le ragioni di diritto posti alla base della domanda,
ivi comprese, se del caso, le norme del CCNL che si assumano violate.
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra _________________, come sopra
rappresentato e difeso
RICORRE
il/la sig./sig.ra_____________ assistito dal sottoscritto procuratore,
ricorre a codesto tribunale in funzione di giudice del lavoro affinché,
fissata l’udienza di discussione a norma dell’art. 415, c. 2º c.p.c.,
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voglia _____________________
IN VIA ISTRUTTORIA
indicare, a pena di decadenza, la prova per interrogatorio formale o per
testi, precisando i capitoli di prova ed i nomi dei testimoni; ovvero,
chiedere l’esibizione in giudizio di documenti in possesso della
controparte o di un terzo, chiedere eventuale consulenza tecnica
d’ufficio, ecc.
Si offrono in comunicazione:
Luogo e data.
Avv. ___________________________
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Decreto di fissazione di udienza
TRIBUNALE DI ________________________________.
Il Giudice, dott. _______________________, letto il ricorso che precede;
visto l’art. 415 cod. proc. civ.,
FISSA
l’udienza del ___/___/_____, ore ________di rito, per la comparizione
personale delle parti e
CONCEDE
al ricorrente termine sino al ___/___/_____, per la notifica del ricorso
e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ____________________________
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Memoria difensiva
TRIBUNALE DI _____________________________________.