University of Trieste Dipartimento IUSLIT “ ” Fonti normative, responsabilità, sanzioni: un quadro introduttivo Prof. Roberta Nunin Udine, 24 febbraio 2017
University of Trieste
Dipartimento IUSLIT
“
”
Fonti normative, responsabilità,
sanzioni: un quadro introduttivo
Prof. Roberta Nunin
Udine, 24 febbraio 2017
Il d. lgs. n. 231/2001:
quindici anni dopo
Nel 2001 novità dell’introduzione della responsabilità
«da reato» (solo alcuni reati…) negli enti collettivi
Oggi:
- Maggiore consapevolezza della normativa
- Elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza
- Ampliamento dei reati previsti (non sempre seguendo un filone
logico e razionale)
- Modello iniziale del d. lgs. 231: contrasto alla criminalità
imprenditoriale come conseguenza di una «strategia» di impresa
(dolo!); solo in un secondo momento rilevano alcuni reati colposi:
colpa organizzativa (= deficit nella gestione dei rischi).
Il d. lgs. n. 231/2001: rilievo
dei reati in materia di sicurezza
Inserimento a far tempo dalla legge delega del 2007 in tema
di S&S nei luoghi di lavoro dei reati (più gravi e “colposi”:
omicidio colposo, lesioni gravi colpose e gravissime colpose:
v. art. 589, 590 c.p.) commessi in violazione delle norme
antinfortunistiche e in tema di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro.La lesione personale è grave : 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore
ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente
insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Si estende lo «statuto di sicurezza» dell’impresa ex d.lgs. 231.
Le ricadute: art. 30 d. lgs. 81/2008 e rilievo della
responsabilità (anche) dell’ente accertata in sede penale.
Quali limiti?
• Conoscenza ancora limitata di questi strumenti.
• Percezione degli stessi come eccessivamente
complicati/costosi in termini di risorse umane e finanziarie.
• Convinzione di una difficile praticabilità per le piccole e
medie imprese.
• Iniziale limitata attenzione da parte della dottrina
(giuslavoristica) e della giurisprudenza
• Necessità di attivare prassi (anche ispettive) comuni e
condivise a livello territoriale ampio.
Vantaggi legati all’adozione di un MOG
• aiuta l’azienda ad ottimizzare i propri sforzi gestionali al
fine di ottenere un controllo interno “integrato” con
conseguente maggiore efficienza;
• favorisce il contemperamento delle esigenze di risk
management e di organizzazione;
• si mettono a sistema, procedimentalizzandoli,
comportamento che in molti casi l’azienda già teneva, sia
pure in modo meno sistematico ed ‘ordinato’;
• il sistema viene costantemente orientato al miglioramento
(v. ad es. la considerazione dei near miss);
• specifici vantaggi normativi, a partire dall’esenzione da
responsabilità dell’ente (ma vedi anche le previsioni sulle
deleghe…).
L’art. 30 d. lgs. n. 81/2008
• L’adozione di un modello organizzativo e di gestione
conforme al disposto dell’art. 30 non solo può garantire
l’efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa ex
d. lgs. 231 per le persone giuridiche e le società ma,
laddove adottato eventualmente anche da un datore di
lavoro persona fisica (e non giuridica) – circostanza non
considerata dalla normativa – potrebbe comunque essere
utile in sede di valutazione della responsabilità penale da
grave infortunio sul lavoro.
• Anche il datore persona fisica potrebbe, adottando il
modello, fare quel salto di qualità nel meglio orientare alla
prevenzione la propria struttura organizzativa, al di là degli
obblighi già previsti dalla legge.
Il MOG resta facoltativo, ma…
• Per gli enti l’adozione potrebbe considerarsi, se non di
fatto «quasi obbligatoria», sicuramente fortemente
consigliata alla luce di:
• 1) aumento delle fattispecie di reato
• 2) incremento dei procedimenti penali in materia
• 3) considerazione della giurisprudenza
• 4) possibili premialità previste dagli enti locali per
l’adozione del modello (a fini di conclusione di
convenzioni, concessione di finanziamenti, partecipazione
a bandi/gare, ecc.).
Le nozioni di «interesse» o «vantaggio»
• Sono ricondotti non all’evento, ma alla condotta penalmente rilevante.
• L’«interesse» individua una valutazione teleologica ex ante con un metro di giudizio soggettivo.
• Il «vantaggio» è riconducibile ad una valutazione ex post che valorizza gli effetti concretamente derivanti dalla commissione del fatto.
• Non ravvisabilità dell’interesse o vantaggio «in re ipsa» nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all’infortunio con conseguente sussistenza automatica della responsabilità amm. dell’ente solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività.
• Tuttavia, una volta provato il vantaggio per l’ente, non è necessario provare che l’autore del reato abbia voluto perseguire un interesse dell’ente (Cass. pen. Sez. IV, n. 2544/2016)
Orientamenti della giurisprudenza (I)
• La responsabilità penale-amministrativa ex d. lgs. n.
231/01 sussiste qualora i reati siano commessi,
nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, da
persone fisiche ad essa collegate (v. Trib. Trani-Molfetta,
26 ottobre 2009).
• Sono considerate tali:
• a) i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione, di direzione dell’ente (o di una sua unità
organizzativa) dotata di autonomia finanziaria e
funzionale), nonché le persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
• b) i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle
persone indicate alla lett. a).
Orientamenti della giurisprudenza (II)
• L’adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo non costituisce un obbligo, bensì un onere.
• L’efficace adozione del MOG è dunque condizione essenziale per scongiurare la colpa da organizzazione a carico della persona giuridica
• La Suprema Corte ha però anche precisato che non si può affermare che «poiché il reato è stato commesso, allora è certo che il m.o.g. era inadeguato». In caso contrario, la «colpa da organizzazione» degraderebbe in responsabilità oggettiva (Cass. sez. V n. 4677/2014
Orientamenti della giurisprudenza (III)
• E’ indubbio che la disciplina dettata dal d. lgs. n. 231 sia senz’altro applicabile anche alle società a responsabilità limitata c.d. «unipersonali» (Cass., n. 18941/2011)
• Si segnala che nel 2004 la stessa Corte di Cassazione aveva ritenuto che la responsabilità amministrativa ex d. lgs. n. 231 potesse essere applicata solo agli enti dotati di personalità giuridica che fossero strutturati in forma societaria pluripersonale.
• Oggi la responsabilità ex d. lgs. 231 è stata estesa da alcune decisioni anche alle società tra professionisti e persino ad una ONLUS
• In effetti la normativa non parla di «società» ma di «enti»: dunque è il profilo organizzativo che diventa importante.