1 FOCUS «DALLA TRASPARENZA AL FOIA. COSA E COME CAMBIA L’ACCESSO CIVICO (E LA TRASPARENZA)» Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionali delle amministrazioni della Regione Campania ASSE IV – POR FSE REGIONE CAMPANIA 2014-20 – LINEA 4 Accesso civico e accesso generalizzato (FOIA): la trasparenza come obbligo di pubblicazione e la trasparenza come diritto universale alla conoscibilità LAURA STRANO Corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”
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FOCUS «DALLA TRASPARENZA AL FOIA. COSA E COME CAMBIA L’ACCESSO CIVICO (E LA TRASPARENZA)»
Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionali delle amministrazioni della Regione Campania
ASSE IV – POR FSE REGIONE CAMPANIA 2014-20 – LINEA 4
Accesso civico e accesso generalizzato (FOIA): la trasparenza come obbligo di pubblicazione e la trasparenza come diritto universale alla conoscibilità
LAURA STRANO
Corso on line “Anticorruzione, trasparenza e cultura
dell’integrità”
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BREVE EXCURSUS ( SLIDE DA 3 A 7 )
L’ACCESSO CIVICO DAL D. LGS 33/2013 AL NUOVO ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO INTRODOTTO DAL D.LGS 97/2016 ( SLIDE DA 8 A 48 )
LE BANCHE DATI ( SLIDE DA 49 A 54 )
I NUOVI OBBLIGHI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ( SLIDE DA 55 A 73)
COME ORIENTARSI TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI ACCESSO ( SLIDE DA 74 A 81 )
ESPERIENZE DELLA COMMUNITY , CASI E TESTIMONIANZE DI ACCESSI (SLIDE DA 82 A 86)
IL LABIRINTO ITALIANO, RIFLESSIONI CRITICHE E PROPOSITIVE , STRUMENTI PER GARANTIRE
TRASPARENZA AI CITTADINI ( SLIDE DA 87 A 97)
LE SEGNALAZIONI PER IL DINIEGO DI ACCESSO ( DA 98 A 106)
3
• LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 NUOVE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
art. 22 l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
• DGLS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE artt. 2, 12 e 50
art. 2 comma 1 lo stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale…
art. 12 le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
Art. 50 i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati;
EXCURSUS NORMATIVO
4
• L. N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008).
Art. 3, comma 18, obbligo di pubblicare dati sui contratti di consulenza pena inefficacia e comma
54
• LEGGE 662 DEL 23 DICEMBRE 1996 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA
PUBBLICA (LEGGE FINANZIARIA 2007)
ART. 1 comma 127, l'obbligo di pubblicare elenco dei provvedimenti di conferimento di incarichi di
collaborazione esterna e consulenza , soggetto, ragione, ammontare
• DECRETO LEGGE 112 DEL 26 GIUGNO 2008 convertito in LEGGE N. 133 DEL 5 AGOSTO
2008
Art. 67 comma 11, obbligo di pubblicazione della contrattazione integrativa sul sito web
EXCURSUS NORMATIVO : oltre cento obblighi di
pubblicità
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DLGS 150 DEL 2009 ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15, IN MATERIA DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E
TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
art. 11 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse e
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, …………….., allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. ( abrogato )
LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009 DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA
SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’ NONCHE’ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE
art. 32 a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di
pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ( ALBO PRETORIO ON-LINE)
EXCURSUS NORMATIVO
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LEGGE N. 110 DEL 28 GIUGNO 2012 (RATIFICA CONVENZIONE PENALE DI STRASBURGO SULLA CORRUZIONE
DEL 1999)
LEGGE N. 112 DEL 28 GIUGNO 2012 ( RATIFICA CONVENZIONE CIVILE DI STRASBURGO SULLA CORRUZIONE
DEL 1999)
LEGGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 ( DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
EXCURSUS NORMATIVO
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
art. 1 La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa, e allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
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RIFORMA MADIA LEGGE N. 124 DEL 7 AGOSTO 2015
ART. 7 REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE , PUBBLICITA’ E TRASPARENZA:
a) Ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure di
trasparenza;
b) Previsione di misure organizzative per la pubblicazione di informazioni …
c) Riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
d) Precisazione contenuti e del procedimento del P.N.A.
e) Razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di
eliminare le duplicazioni e consentire che gli obblighi siano assolti anche attraverso la
pubblicità delle banche dati
f) Definizione dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi ….
g) Individuazione dei soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza
h) Fermi restando gli obblighi di pubblicazione , riconoscimento della libertà di informazione
attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità
di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
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DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
CAPO I ARTICOLI DA 1 A 40: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
MODIFICHE AL TITOLO E AGLI ARTT 1, 2, 3 , 5 , 8, 9 , 10 , 12, 14 , 13, 15, 16, 17, 18 , 19, 21, 22, 23 , 26, 28, 29, 30, 31,
INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 2-BIS , 4 BIS, CAPO I-BIS , 5 BIS E 5TER , 7 BIS, DEL CAPO I TER , ART. 7 BIS, 9 BIS,
15-BIS E 15-TER
CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190
ART. 41. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2012
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 42. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43. ABROGAZIONI
ART. 44. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA
ALLEGATO B (ARTICOLO 9-BIS)
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D.LGS 33/2013
D.LGS 33 /2013
MODIFICATO DAL
D.LGS 97/2016
RIFORMA MADIA
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Art. 1 , del d.lgs 33/20131La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche. .
.
Art. 1, comma 1 d.lgs 33 modificato
dal d.lgs n. 97/2016
La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività
amministrativa, e allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
IL NUOVO PRINCIPIO DI TRASPARENZA ART. 1
COMMA 2 e COMMA 3
rimangono uguali
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1. Tutelare i diritti dei cittadini
2. Promuovere la partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa
3. Favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche
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IL NUOVO PRINCIPIO DI TRASPARENZA ART. 2
Art. 2 , comma 1 del d.lgs 33/2013
Le disposizioni del presente
decreto individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti
l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni e le
modalità per la sua realizzazione.
Art. 2, comma 1 d.lgs 33 modificato dal d.lgs n.
97/2016
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2
bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la
pubblicazione di documenti, informazioni e dati
concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA e
le modalità per la loro realizzazione.
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Tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs n. 165/2001, ivi comprese:
Le autorità portuali
Le autorità amministrative indipendenti di garanzia e di
vigilanza
IN QUANTO COMPATIBILE si applica a :
Enti pubblici economici, Ordini professionali
Società in controllo pubblico come definite dal d.lgs emanato
in attuazione dell’art. 18 della L. n. 124/2015,
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque
denominati anche privi di personalità giuridica con bilancio
superiore a 500.000,00 euro la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e
in cui la titolarità o dei componenti dell’organo di
Amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.
Limitatamente ai dati e documenti inerenti
all’attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell’Unione Europea
alle società in partecipazione pubblica,
associazioni, fondazioni, enti di diritto privato
anche privi di personalità giuridica, con bilancio
superiore a 500.000,00 euro che esercitano
funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
I SOGGETTI OBBLIGATI ART. 2 BIS CHE SOSTITUISCE L’ART. 11 DEL D.LGS
33/2013
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ART. 49 COMMA 2
CON UNO O Più DECRETI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI SONO DETERMINATE LE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL
PRESENTE DECRETO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN CONSIDERAZIONE DELLE
PECULIARITA’ DEL RELATIVO ORDINAMENTO AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 92 E 95 DELLA COSTITUZIONE.
ART. 49 COMMA 4
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO POSSONO
INDIVIDUARE FORME E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
DEL PRESENTE DECRETO IN RAGIONE DELLE
PECULIARITA’ DEI PROPRI ORDINAMENTI
SOGGETTI OBBLIGATI CON ADATTAMENTI
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1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati
oggetto di
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
della normativa
vigente sono pubblici e
chiunque ha diritto di
conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di
utilizzarli e riutilizzarli
ai sensi dell'articolo 7.
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque
ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo
7.
1-bis. L'Autorita nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata,
previa consultazione pubblica, in conformita con i principi di proporzionalita e di
semplificazione,e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui
all'articolo 2-bis, puo identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione
in forma integrale e sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita e
disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita nazionale anticorruzione puo, con il Piano nazionale anticorruzione,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di
pubblicazione e le relative modalita di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti,
alla loro dimensione organizzativa e alle attivita svolte, prevedendo in particolare
modalita semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli
ordini e collegi professionali.
PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ
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Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) –
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
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Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) –
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
A fronte dell’obbligo previsto
dalla normativa di pubblicare
documenti, informazioni o dati .
diritto di chiunque di richiedere i medesimi
nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione (comma 1)
strumento in caso di omissioneOGGETTO DEFINIBILE
3° comma
l’istanza va indirizzata al responsabile
della prevenzione e della corruzione e
della trasparenza .
L’amministrazione entro 30 giorni provvede
a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria e a comunicare al richiedente
l’avvenuta pubblicazione dello stesso ,
indicandogli il relativo collegamento
ipertestuale (comma 6)
Vantaggio per tutti TRASPARENZA DI TIPO
PROATTIVO
ACCESSO CIVICO ART. 5 , 1° COMMAAI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA
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TRASPARENZA DI TIPO
REATTIVO
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) ART. 5 , 2° COMMA AI DATI E DOCUMENTI ULTERIORI DETENUTI DALLE PA
Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) –
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
Diritto di accesso a tutti i dati
e ai documenti detenuti
dall’Ente diversi da quelli
oggetto di pubblicazione
obbligatoria .
DIRITTO DI CHIUNQUE
SENZA MOTIVAZIONE
Trasparenza illimitata
LIMITE: la PA non è tenuta a
rielaborare i dati.
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LIBERTÀ DI ACCESSO DIRITTO SOGGETTIVO
ACCESSO CIVICO PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI,
INFORMAZIONI E DATI CONCERNENTI
L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITA’
DELLE PA
ACCESSO
CIVICO
GENERALIZZA
TO
“FOIA” AI DATI
ULTERIORI
ACCESSO CIVICO
DIRETTO, SENZA
AUTENTICAZIONE E
SENZA
IDENTIFICAZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(DOCUMENTI, INFORMAZIONI E
DATI)
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Art.5 (segue)
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
all’Ufficio relazioni con il pubblico;
ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale;
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del
presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali.
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CHI PRESENTA L’ISTANZA DI ACCESSO E L’IDENTIFICAZIONE DELL’
OGGETTO Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
CHIUNQUE IDENTIFICAZIONE DEI DATI,
INFORMAZIONI E DOCUMENTI
QUALSIASI PERSONA : residente, non
residente, italiana, straniera, ecc.
ONERE PER IL CITTADINO
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A CHI SI PRESENTA L’ISTANZA DI ACCESSO
Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)
3. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
Accesso civico generalizzato
“FOIA”Accesso civico agli obblighi di
pubblicazione
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i
documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale;
al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ove
l’istanza abbia a oggetto dati,
informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del
presente decreto.
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Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) – secondo comma
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, …..
COME SI PRESENTA L’ISTANZA DI
ACCESSO
a) Sottoscrizione con firma digitale o firma qualificata rilasciata da certificatore accreditato
b) Sistemi CNS/carta di idenittà digitale
c) Posta elettronica certificata
d) Sottoscrizione autografa dell’istanza con copia carta di identità
Una semplice email non va bene
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4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali.
GRATUITA’ DELL’ISTANZA SALVO
RIMBORSO
Accesso civico generalizzato “FOIA” Accesso civico agli obblighi di pubblicazione
RIMBORSO DEL COSTO
SOSTENUTO E DOCUMENTATO
GRATUITO
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5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui e indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla
comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e sospeso fino all’eventuale
opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
CHI SONO I CONTROINTERESSATI ?
dalla comunicazione
al controinteressato si
sospendono i 30 giorni
entro cui deve
concludersi il
procedimento
il controinteressato ha 10
giorni dalla ricezione per
opporsi
26
CHI SONO I CONTROINTERESSATI ?
Art. 22 L.241/90
Definizioni e principi in materia di
accesso
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in
base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
Art. 5-bis D.LGS 33
Coloro che possono subire un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi
privati:
Protezione dei dati personali
Libertà e la segretezza della corrispondenza
Gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la
libertà intellettuale, il diritto d’autore e i
segreti commerciali.
27
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato
nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al
richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di
accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e
la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può
chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.
ART. 5 (ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI)
COMMA 6
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine
di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati.
l’amministrazione entro 30 giorni provvede a
pubblicare
sul sito i dati, le informazioni o i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria e a
comunicare al richiedente l’avvenuta
pubblicazione dello stesso , indicandogli il
relativo collegamento ipertestuale (comma 6)
In caso di accoglimento, l’amministrazione
provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti.
Accesso civico
generalizzato“FOIA”
Accesso civico agli obblighi di pubblicazione
29
PROCEDIMENTO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine
di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati.
30 GIORNI
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato,
salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne da comunicazione al controinteressato e
provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione al controinteressato
trasmette al richiedente i dati o i
documenti richiesti.
30
proviamo a declinare
alcune ipotesi
Foto diritto d’autore Olga Savinova
31
RICEZIONE ISTANZA
ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE CORRUZIONE
VALUTAZIONE
LA RICHIESTA HA AD OGGETTO DATI, DOCUMENTI E
INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
OBBLIGATORIA
NON CI SONO CONTROINTERES
SATI
LA PA PUBBLICA I DATI ENTRO 30 GG COMUNICA
AL RICHIEDENTE L’AVVENUTA
PUBBLICAZIONE INDICANDOGLI IL RELATIVO LINK
Il Responsabile ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art. 43 comma
5: OIV, Amministrazione, Ufficio di disciplina
IPOTESI 1
ACCESSO
CIVICO AI DATI
DOCUMENTI E
INFORMAZIONI
OGGETTO DI
PUBBLICAZIONE
OBBLIGATORIA
32
RICEZIONE ISTANZA
ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO
COMPETENTE
VALUTAZIONE
LA RICHIESTA HA AD OGGETTO DATI
ULTERIORI
SECONDO LA PA NON CI SONO
CONTROINTERESSATI
LA PA TRASMETTE I DATI AL RICHIEDENTE
I DATI NON SONO PUBBLICATI
IPOTESI 2
ACCESSO
CIVICO AI DATI
ULTERIORI
33
RICEZIONE ISTANZA
E ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO
COMPETENTE
VALUTAZIONE LA RICHIESTA HA AD
OGGETTO DATI ULTERIORI
SECONDO LA PA CI SONO I
CONTROINTERESSATI
COMUNICAZIONE
AI CONTROINTERESSATI
IL CONTROINTERESSATO
COMUNICA DI ACCONSENTIRE
LA PA PROVVEDE A TRASMETTERE
I DATI
IPOTESI 3
ACCESSO
CIVICO AI DATI
ULTERIORI
DALLA COMUNICAZIONE
AL CONTROINTERESSATO SI
SOSPENDONO I 30 GIORNI ENTRO
CUI DEVE CONCLUDERSI IL
PROCEDIMENTO
IL CONTROINTERESSATO HA 10
GIORNI DALLA RICEZIONE PER
OPPORSI
34
RICEZIONE ISTANZA
E ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO
COMPETENTE
VALUTAZIONE LA RICHIESTA HA AD
OGGETTO DATI ULTERIORI
SECONDO LA PA
CI SONO I CONTROINTERESSATI
COMUNICAZIONE
AI
CONTROINTERESSATI
IL CONTROINTERESSATO
NON RISPONDE
LA PA DECIDE DI ACCOGLIERE L’ISTANZA DEL RICHIEDENTE
MA QUANTO TEMPO DEVE ATTENDERE OLTRE I 10 GIORNI ?
IPOTESI 4
ACCESSO
CIVICO AI DATI
ULTERIORI
DALLA COMUNICAZIONE
AL CONTROINTERESSATO SI
SOSPENDONO I 30 GIORNI
ENTRO CUI DEVE CONCLUDERSI
IL PROCEDIMENTO
IL CONTROINTERESSATO HA 10
GIORNI DALLA RICEZIONE PER
OPPORSI
35
RICEZIONE ISTANZA
E ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO
COMPETENTE
VALUTAZIONE LA RICHIESTA HA AD
OGGETTO DATI ULTERIORI
CI SONO I CONTROINTERESSATI
COMUNICAZIONE
AI
CONTROINTERESSATI
IL CONTROINTERESSATO
SI OPPONE
LA PA DECIDE DI ACCOGLIERE L’ISTANZA e lo comunica al
controinteressato. Attende che dalla ricezione decorrano 15 giorni e poi
trasmette i dati al richiedente
IPOTESI 5
ACCESSO
CIVICO AI DATI
ULTERIORI
DALLA COMUNICAZIONE
AL CONTROINTERESSATO SI
SOSPENDONO I 30 GIORNI ENTRO
CUI DEVE CONCLUDERSI IL
PROCEDIMENTO
IL CONTROINTERESSATO HA 10
GIORNI DALLA RICEZIONE PER
OPPORSI
36
RICEZIONE ISTANZA
E ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO
COMPETENTE
VALUTAZIONE LA RICHIESTA HA AD
OGGETTO DATI ULTERIORI
CI SONO I CONTROINTERESSATI
COMUNICAZIONE
AI
CONTROINTERESSATI
IL CONTROINTERESSATO
SI OPPONE
LA PA DECIDE DI NON ACCOGLIERE L’ISTANZA DI ACCESSO. Comunica il provvedimento di diniego motivato.
IPOTESI 6
ACCESSO
CIVICO AI DATI
ULTERIORI
DALLA COMUNICAZIONE
AL CONTROINTERESSATO SI
SOSPENDONO I 30 GIORNI
ENTRO CUI DEVE
CONCLUDERSI IL
PROCEDIMENTO
IL CONTROINTERESSATO HA 10
GIORNI DALLA RICEZIONE PER
OPPORSI
37
come si tutela il cittadino?
38
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al
comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro
il termine di venti giorni.
Se l’accesso e stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione
al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile e sospeso, fino
alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci
giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.Tutela del richiedente sia nel caso di accesso civico che nel caso di accesso civico
generalizzato
RICHIESTA DI RIESAME AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
SOPPRESSA L’ISTANZA AL RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO
ART. 5 LA RICHIESTA DI RIESAME COMMA 7
39
LA RICHIESTA DI RIESAME AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
SIA IL RICHIEDENTE NEL CASO DI DINIEGO TOTALE O
PARZIALE DELL’ACCESSO O DI MANCATA RISPOSTA
SIA IL CONTROINTERESSATO NEI CASI DI ACCOGLIMENTO
DELL’ACCESSO
POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI RIESAME AL
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
IL RESPONSABILE DEVE RISPONDERE ENTRO 20 GIORNI
LA RICHIESTA DI PARERE SOSPENDE I TERMINI
RICHIESTA DI
PARERE AL
GARANTE
PRIVACY
CHE SI
PRONUNCIA
ENTRO 10 G.
40
SIA IL RICHIEDENTE CHE IL CONTROINTERESSATO CONTRO IL RIFIUTO POSSONO
INOLTRARE :
1) RICHIESTA DI RIESAME
2) RICORSO AL TAR ( anche su richiesta di riesame sfavorevole )
3) RICORSO AL DIFENSORE CIVICO che deve decidere entro 30 giorni
LA TUTELA DI RICHIEDENTE E CONTROINTERESSATO
4141
ART. 5 IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì
presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il
difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico
ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica
all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso e consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso e stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A
decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino
alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di
riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
42
IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO
SIA IL RICHIEDENTE NEL CASO DI
DINIEGO TOTALE O PARZIALE
DELL’ACCESSO O DI MANCATA RISPOSTA
SIA IL CONTROINTERESSATO NEI CASI DI
ACCOGLIMENTO DELL’ACCESSO
POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI
RIESAME AL DIFENSORE CIVICO
IL DIFENSORE CIVICO DEVE
RISPONDERE ENTRO 20 GIORNI
IL DIFENSORE CIVICO
a) Conferma diniego
b) Consente l’accesso
c) Consulta il Garante che si pronuncia entro 10 g.
43
NO
SICILIA
CALABRIA
PUGLIA
UMBRIA (mai rieletto)
FRIULI (LEGGE
ABROGATA)
MOLISE
LOMBARDIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
PIEMONTE prorogato
PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
BASILICATA
TOSCANA
MARCHE
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO prorogato
ABRUZZO
SARDEGNA
CAMPANIA
DIFENSORE CIVICO
Fonte: www.difesacivicaitalia.it
44
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43,
comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di
accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
SOVRAPPOSIZIONE CON LA LEGGE 241/90
45
i limiti dell’accesso
quali sono ?
46
1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, e rifiutato se il diniego e necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, e altresì rifiutato se il diniego e necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
ART. 5-BIS ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO
47
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, e escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi
quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai
commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere
consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è
giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo,
l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e
sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adotta linee guida recanti indicazioni operative.
ART. 5-BIS ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO -
SEGUE
48
ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO
LIMITI PIU’ AMPI DI QUELLI DELLA LEGGE
241/90
(CONSIGLIO DI STATO parere N. 515/2016)
Art. 24 L. 241/90Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al
comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma
2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE
ESCLUSIONI E DEI LIMITI
ALL’ACCESSO CIVICO L’ANAC
D’INTESA CON IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E
SENTITA LA CONFERENZA
UNIFICATA ADOTTA LINEE GUIDA
RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE .
49
SEMPLIFICAZIONE ART. 9 SOSTITUZIONE DELLA
PUBBLICAZIONE CON UN COLLEGAMENTO
IPERTESTUALE ALLA SEZIONE DEL SITO IN CUI SONO
PRESENTI I RELATIVI DATI , INFORMAZIONI O DOCUMENTI ASSICURANDO LA QUALITA’
DELLE INFORMAZIONI
L’AUTORITA’ PUO’, CON IL PNA PRECISARE GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE E LE RELATIVE MODALITA’ DI ATTUAZIONE, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI
SOGGETTI, ALLA LORO DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E ALLE ATTIVITA’ SVOLTE, PREVEDENDO MODALITA’ SEMPLIFICATE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000
ABITANTI, PER GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.
BANCHE DATI
50
PERCHE’ ? PER EVITARE DUPLICAZIONI E
SOVRAPPOSIZIONI SI SOSTITUISCE LA PUBBLICAZIONE
CON LA COMUNICAZIONE
COME ? INSERENDO IN AT IL COLLEGAMENTO
IPERTESTUALE AL SITO DELLA BANCA DATI
QUANDO ? Dal 23 giugno 2017 gli obblighi di pubblicazione
saranno assolti con la comunicazione alle Banche Dati. E’facoltà
pubblicare nel sito web della PA.
CONSEGUENZE PER L’ACCESSO :
Per la La sezione AT c’è il divieto di inserire filtri che impediscano
ai motori di ricerca di indicizzare e ricercare il contenuto.
Per la banca dati ?
La richiesta di accesso va indirizzata al Responsabile della
trasparenza dell’Amministrazione titolare della banca dati .
CFR SLIDE 80
LA PUBBLICAZIONE TRAMITE COMUNICAZIONE ALLE BANCHE DATI
ART. 9 BIS
Nome della banca dati
Amm. che
detiene la banca
dati
Norma/e istitutiva/e della
banca dati Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
Perla PA PCM- DFP
Artt. 36, co. 3, e 53
del d.lgs. n. 165 del 2001;
art. 1, co. 39- 40,
della legge n. 190 del 2012
Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza);
art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici)
SICO – Sistema Conoscitivo del
personale dipendente dalle
Amministrazioni pubbliche
MEF- RGS (IGOP) Artt. 40-bis, co. 3, e 58-62
del d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
Archivio contratti del settore
pubblico ARAN CNEL
Artt. 40-bis, co. 5, e 47, co. 8,
del d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
-nomi dei responsabili dei singoli procedimenti e dei provvedimenti finali ove diversi, tempi dei procedimenti, recapiti
telefonici dei responsabili dei procedimenti e casella di posta elettronica istituzionale di competenza "ben visibile"
e chiara
-modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
-termini rilevanti per la conclusione dei procedimenti con provvedimento espresso e altri termini rilevanti;
-strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore degli interessati e modalità di attivazione;
-link di accesso on-line ai servizi;
-nomi dei titolari dei poteri sostitutivi e loro recapiti;
-per i procedimenti a istanza di parte oltre a quanto detto anche la modulistica utile.
ACCESSO CIVICO ALL’INPS : le richieste del gruppo
87
Termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Tabella A
ProdottoTermini per il
provvedimento
VECCHIAIA (con esclusione dei Fondi Speciali) Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
ANZIANITÀ (con esclusione dei Fondi Speciali) Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
INVALIDITÀ e INABILITÀ (con esclusione dei Fondi Speciali) Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
INDIRETTE (con esclusione dei Fondi Speciali) Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
REVERSIBILITÀ (con esclusione dei Fondi Speciali) Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
LIQUIDAZIONE PENSIONI FONDI SPECIALI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
LIQUIDAZIONE ASS. STR. BANCARI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
LIQUIDAZIONE PENSIONI CONVENZIONE INTERNAZIONALE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RICOSTITUZIONE PENSIONI CONVENZIONI INTERNAZIONALI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 120 giorni
RICOSTITUZIONE PENSIONI FONDO FERROVIE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 120 giorni
RICOSTITUZIONE PENSIONI CONTRIBUTIVE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RICOSTITUZIONI DA SUPPLEMENTO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RICOSTITUZIONI DOCUMENTALI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
INVALIDITÀ CIVILE - RICONOSCIMENTO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
INVALIDITÀ CIVILE - PAGAMENTO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
INVALIDITÀ CIVILE NELLE REGIONI NON CONVENZIONATE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 120 giorni
VAR. E DETR.D'IMPOSTA/RETTIFICA CERT. FISCALE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
GESTIONE MODELLI 730 Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RISCATTI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RATEI A TITOLO DI REVERSIBILITA' Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
ALTRI RATEI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
NOTIFICA PRESTAZIONI INDEBITE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
CAMBIO UFFICIO PAGATORE Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
RILASCIO ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio A vista
ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
RICONGIUNZIONE ART. 1 Legge 29 Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RICONGIUNZIONE ART. 2 Legge 29 Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RICONGIUNZIONE DA CASSE PROFESSIONALI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
RIMBORSO CONTRIBUTI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
RIMBORSI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
D.S. ORDINARIA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
D.S. REQUISITI RIDOTTI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
D.S. Agricola / Req. Ridotti/ Tratt. Spec. Agric. Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 120 giorni
TRATT. SPEC. L.223/91 Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
INDENNITÀ DI MOBILITÀ Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
ASSEGNI FAMILIARI LAVORATORI AGRICOLI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 120 giorni
CIG ORDINARIA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
CIG STRAORDINARIA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
SUSSIDI LAVORI SOC. UTILI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
TRATTAM. FINE RAPPORTO Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 90 giorni
INDENNITÀ DI MALATTIA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
INDENNITÀ DI MATERNITÀ Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
AZIONI SURROGATORIE 90 giorni
CERTIFICAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
AUTORIZZAZIONI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE L.223/91 Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
DILAZIONI AMMINISTRATIVE 60 giorni
DILAZIONI SU CARTELLE ESATTORIALI 60 giorni
GEST.SOSPENSIONI E SGRAVI 60 giorni
RIMBORSO CONTRIBUTI AUTONOMI Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio Direttore AG sul territorio 60 giorni
RIDUZIONE SANZIONI CIVILI 90 giorni
Responsabile Unità Organizzativa
Responsabile U.O./ Linea prodotto/servizio
Direttore Sede
Responsabile procedimento/provvedimento
Direttore Sede/Direttore Regionale/ Direttore Centrale Entrate
Direttore Sede/Direttore Regionale/ Direttore Centrale Entrate
INPS MODIFICA IL SITO E PUBBLICA
88
critiche
e suggerimenti
per garantire
trasparenza
89
La TRASPARENZA implica scelte legislative
semplici, chiare e coraggiose che forniscano agili
strumenti di controllo e partecipazione ai cittadini
senza deleghe ad intermediari che possono
assumere aspetti censori anche su informazioni
che di fatto non ledono alcun diritto fondamentale
costituzionalmente garantito.
In Italia un vero e proprio labirinto burocratico.
90
1) La sovrapposizione con la L.241/90
2) L’obbligo di identificare dati e documenti oggetto della richiesta.
3) Nessuna sanzione per l’eventuale silenzio a fronte della richiesta di
accesso
4) La molteplicità di soggetti a cui indirizzare l’istanza
5) Le modalità di presentazione on-line potrebbero determinare equivoci.
6) I sub-procedimenti a tutela del richiedente e del controinteressato
allungano i tempi del procedimento e determinano incertezza soprattutto
nel caso in cui il controinteressato non risponda.
7) La tutela Difensore civico non è garantita a tutti.
8) L’eliminazione del programma della trasparenza ha eliminato il confronto
con associazioni e cittadini.
9) L’introduzione delle 10 banche dati, ad oggi non pubbliche, desta forti
perplessita’ perche’ complica la vita al cittadino e riduce solo in parte
l’onere di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni.
10)I limiti troppo ampi e discrezionali
11)Ecc ecc.
CRITICITA’
91
Come garantire trasparenza ai cittadini
?
92
1) IL SITO WEB E’ IL PRIMO SERVIZIO CHE SI OFFRE AL CITTADINO DEVE ESSERE USABILE (
Linee Guida del 2011)
2) GARANTIRE LA QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI (ART. 6 DEL DLGS 33/2013)
3) LA SEZIONE AT DEVE ESSERE BEN VISIBILE IN HOME PAGE
4) I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICITA’ LEGALE DEVONO ESSERE PUBBLICATI
ALL’ALBO PRETORIO IN FORMATO ACCESSIBILE ( art. 32 Legge 69/2009)
5) L’ACCESSIBILITA’
COME FARE PER GARANTIRE TRASPARENZA AI CITTADINI ?
93
6) LA MODULISTICA SE BEN CURATA GARANTISCE TRASPARENZA E
SEMPLIFICAZIONE
7) L’OPPORTUNITA’ DEI DATI ULTERIORI
8) ACCELERARE LA DEMATERIALIZZAZIONE
9) CHIARIRE E COMUNICARE CHI FA’ CHE COSA
10)VERIFICA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE: ad es. l’art. 26 regolamento per
l’accesso agli atti disciplina l’accesso dei consiglieri regionali
11)ORIENTARSI E LEGGERE PRECEDENTI E SENTENZE, FAQ DELL’ANAC .
COME GARANTIRE TRASPARENZA AI CITTADINI ?
94
IL DOCUMENTO E’ PRIVO DI DATI PERSONALI - accesso integrale
IL DOCUMENTO PRESENTA DATI PERSONALI MA L’ACCESSO E’ RICHIESTO DALLA
PERSONA ALLA QUALE I DATI SI RIFERISCONO – accesso integrale per il richiedente
IL DOCUMENTO CONTIENE DATI SENSIBILIE GIUDIZIARI MA L’INTERESSATO DIMOSTRA
LA NECESSITA’ DI RICHIEDERE ACCESSO PER TUTELARE I PROPRI INTERESSI GIURIDICI
( IN QUESTO CASO E’ NECESSARIA LA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI ) art. 24 comma
7 , L.241/90 – accesso integrale rinforzato
IL DOCUMENTO PRESENTA DATI PERSONALI DI TERZI , SENSIBILI O GIUDIZIARI ,
NECESSARIA LA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
DIRITTO DI ACCESSO L. 241/90
95
Statuto della Regione Campania. L.R. 28-5-2009 n. 6 (B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34).
Art. 11 Partecipazione e pubblicità.
1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della
partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.
Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi . N. 2 del 31 luglio 2006
L.R. 6-8-2010 N. 9 Anagrafe pubblica degli eletti. disposizioni sulla trasparenza e l’informazione. (B.U. Campania 11 agosto 2010, n. 56). art. 1 al fine di agevolare il diritto di accesso all’informazione dei cittadini, il consiglio regionale e la giunta regionale rendono disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni: …….
96
L.R. 28-5-2009 N. 6 STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA.
TITOLO III
Partecipazione, trasparenza e referendum
Art. 11
Partecipazione e pubblicità.
1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della
partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con
la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione,
il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono
pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.
97
Art. 1 Oggetto, finalita ed ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina il riutilizzo degli atti e documenti della Regione Campania, contenenti
dati pubblici di sua titolarita, secondo i principi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto
convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) ed in conformita all'articolo 11 dello Statuto regionale.
2. La presente legge assicura trasparenza nell'azione amministrativa, attraverso il libero accesso ai
dati ed alle informazioni regionali e favorisce il pieno sviluppo della societa dell'informazione, mediante
la condivisione della conoscenza.
3. La Regione Campania si adopera per riutilizzare il maggior numero di atti e documenti, anche
attraverso l'attivazione di procedure di dematerializzazione dei dati.
L.R. 13-9-2013 N. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI
VALORIZZAZIONE DEI DATI DI TITOLARITA REGIONALE. PUBBLICATA NEL B.U. CAMPANIA 16 SETTEMBRE 2013, N. 50.
98
• ESEMPI :
• all’accesso di un consigliere della regione lombardia agli atti dell’agenzia del demanio
• IL PRNCIPIO DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 5 DELLA LEGGE N. 241/1990, IN FORZA DEL QUALE
L’ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI , SI
INFORMA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
• Alla visione del protocollo informatico tramite password da parte del consigliere comunale
• All’analisi dell’acqua potabile da parte di un residente ( art. 10 comma 1 del dlgs n. 267/2000)
• Accesso a verbale riguardante ispezione che ha interessato l’accedente – accesso
endoprocedimentale
• Accesso di federazione sindacale se riguarda interessi diffusi
• Accesso da parte di consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici - 25 luglio 2013
• Accesso ai cedolini concernenti gli emolumenti
• Se il documento è privo di dati personali il diritto di accesso è esercitabile senza restrizioni