Top Banner
FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008
29

FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

May 02, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

FISCO

Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate

Roma, 24 gennaio 2008

Page 2: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

2

Linee guidamanovra Governo Prodi 2008

AVVIO DELLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI FISCALI PER LE IMPRESE

Page 3: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

3

AVVIO DELLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

IRES

L’ALIQUOTA VIENE RIDOTTA: DAL 33% AL 27,5%

IRAP

L’ALIQUOTA VIENE RIDOTTA: DAL 4,25% AL 3,9%

Page 4: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

4

IRES

LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL 33% AL 27,5%, SI ACCOMPAGNA A:

Rideterminazione delle percentuali di esclusione da tassazione degli utili e delle plusvalenze, mediante decreto del Ministro ancora da emanare

Ampliamento della base imponibile ai fini IRES ed IRPEF

Page 5: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

5

IRES - Ampliamento della base imponibile

SI AGISCE IN PARTICOLARE LIMITANDO LA DEDUCIBILITÀ DI DUE

COMPONENTI DI COSTI:

INTERESSI PASSIVI

AMMORTAMENTI

Page 6: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

6

IRES - Ampliamento della base imponibile

INTERESSI PASSIVI

LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES: sono indeducibili gli interessi netti che superano il 30% del margine operativo lordo della gestione caratteristica, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni leasing.

Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a:

riportabilità degli interessi non deducibili in un determinato periodo d’imposta nei periodi d’imposta successivi (non esiste più il limite temporale del 5° periodo d’imposta);

regime transitorio – per il 1° e 2° periodo di applicazione del nuovo regime, il limite di deducibilità è aumentato, rispettivamente, di 10.000 e 5.000 €.

Page 7: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

7

Interessi passivi e soggetti IRPEF

Per le ditte individuali e per le società di persone, gli interessi passivi, inerenti l’esercizio d’impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Page 8: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

8

IRES - Ampliamento della base imponibile

AMMORTAMENTI

LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF: sono abrogate le disposizioni che prevedevano, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di operare, sui beni materiali, un ammortamento anticipato o accelerato.

Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a:

regime transitorio – per i beni nuovi acquistati nel periodo d’imposta 2008 (con esclusione dei veicoli aziendali non deducibili integralmente), e solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare.

Page 9: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

9

IRES - Ampliamento della base imponibileDEDUCIBILITÀ CANONI LEASING

LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF: la deduzione della quota capitale dei canoni per locazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, è possibile a condizione che la durata non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito; nel caso di beni immobili, se tale calcolo determina un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata è pari almeno a undici anni o a diciotto anni.

Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a:

alcuna modifica per i contratti di leasing aventi ad oggetto veicoli aziendali (il cui costo non può essere interamente dedotto ai fini delle II.DD.): la durata del contratto, ai fini della deducibilità dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice, non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito.

Page 10: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

10

IRES ed IRPEFPer permettere alle imprese individuali e alle società di persone di usufruire della riduzione dell’aliquota IRES (visto che l’ampliamento della base imponibile

riguarda anche l’IRPEF)

REGIME OPZIONALE PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in

accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a

tassazione separata con l’aliquota del 27,5%, A CONDIZIONE CHE I REDDITI PRODOTTI OVVERO

IMPUTATI PER TRASPARENZA NON SIANO PRELEVATI O DISTRIBUITI

Page 11: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

11

IRAP

LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL 4,25% AL 3,9%, SI ACCOMPAGNA A:

Semplificazione delle regole di determinazione della base imponibile

Riduzione degli importi delle agevolazioni

Page 12: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

12

IRAP - Nuova determinazione della base imponibile

Abrogazione art. 11-bis del D.lgs 446/1997

Ai componenti positivi e negativi non devono

apportarsi le variazioni in aumento o in

diminuzione previste dal TUIR.

Non vanno considerati componenti di origine

solo fiscale, come i ricavi e le plusvalenze

derivanti da destinazione di beni a

finalità estranee all’esercizio d’impresa

o autoconsumo.

Page 13: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

13

IRAP – Riduzione degli importi delle agevolazioni

La deduzione in caso di assunzione di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato è ridotta da 5.000 € a 4.600 €; da 10.000 € a 9.200 € in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

la deduzione forfetaria, se la base imponibile non supera 180.759,91 €, è ridotta da 8.000 € a 7.350 €; se la base imponibile supera 180.759,91 € ma non 180.839,91 €, è ridotta da 6.000 € a 5.500 €; se la base imponibile supera 180.839,91 € ma non 180.919,91 € è ridotta da 4.000 € a 3.700 €; se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non 180.999,91 €, è ridotta da 2.000 € a 1.850 €;

la deduzione, in caso di assunzione di lavoratore dipendente, fino a un massimo di cinque, per i contribuenti la cui attività presenta componenti positivi del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 €, è ridotta da 2.000 € a 1.850 €.

Page 14: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

14

IRAP – Riduzione degli importi delle agevolazioni

PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI L’IMPORTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE È MAGGIORE:

se la base imponibile non supera 180.759,91 €, è pari a 9.500 €;

se la base imponibile supera 180.759,91 € ma non 180.839,91 €, è pari a 7.125 €;

se la base imponibile supera 180.839,91 € ma non 180.919,91 € è pari a 4.750 €;

se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non 180.999,91 €, è pari a 675 €.

DURANTE L’ITER PARLAMENTARE, A SEGUITO DI UN CONFRONTO CON IL GOVERNO, SI È GIUNTI A:

Page 15: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

15

SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI FISCALI PER LE IMPRESE

REGIME DEI CONTRIBUENTI

MINIMI

Mediante decreto verranno individuate in via

preventiva le spese che per natura e destinazione

possono considerarsi integralmente deducibili.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Page 16: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

16

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

SOGGETTI INTERESSATI:

PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI

Page 17: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

17

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMIREQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME:

Limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 € nell’anno solare precedente;

nessuna cessione all’esportazione effettuata nell’anno solare precedente;

nessuna spesa sostenuta per lavoratori dipendenti nell’anno solare precedente (né per collaboratori né per lavoratori a progetto);

valore di eventuali acquisti di beni strumentali nel triennio solare precedente per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 € (anche mediante contratti di appalto e di locazione anche finanziaria).

Page 18: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

18

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMISOGGETTI ESCLUSI:

Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (tutte le attività che applicano l’IVA con regimi speciali previsti dagli art. 74 e seguenti del D.P.R. 633/1972, come per esempio, le agenzie di viaggi);

i soggetti non residenti;

i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

le persone fisiche, che, come soci di una srl, si sono avvalsi dell’opzione per la tassazione per trasparenza.

Page 19: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

19

Ingresso nel regime dei minimi:

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI È IL REGIME NATURALE PER I SOGGETTI CHE POSSIEDONO I

REQUISITI INDICATI DALLA LEGGE E PER COLORO CHE NEL 2007 HANNO APPLICATO, AVENDONE I

REQUISITI, IL REGIME DELLA FRANCHIGIA previsto dall’art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato

con decorrenza dal 1° gennaio 2008):

a decorrere dal 1° gennaio 2008, detti soggetti opereranno automaticamente come contribuenti minimi, senza dover fare alcuna comunicazione

preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale).

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 20: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

20

Uscita dal regime dei minimi:

PER OPZIONE, TRAMITE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE,

addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto al proprio cessionario o committente,

ovvero esercitando il diritto alla detrazione d’imposta.

In ogni caso, l’uscita dal regime deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, con la prima

dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 21: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

21

Uscita dal regime dei minimi:

OBBLIGATORIA se il contribuente:

consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 €;

effettua una cessione all’esportazione;

sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 €;

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 22: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

22

Uscita dal regime dei minimi:

OBBLIGATORIA se il contribuente:

a causa di un mutamento dell’attività, rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

trasferisce la propria residenza all’estero;

a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 23: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

23

Uscita dal regime dei minimi OBBLIGATORIA :

Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si realizza la causa

di fuoriuscita.

Sei ricavi o i compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 €, allora il regime

cessa di avere efficacia nell’anno stesso in cui avviene il superamento.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 24: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

24

AGEVOLAZIONI:IRAP – esclusione completa;

IRPEF e addizionali regionali e comunali – imposta sostitutiva del 20% sul reddito d’impresa costituito dalla differenza tra ricavi e spese nel periodo d’imposta (le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito); i contributi previdenziali versati per legge si deducono dal reddito d’impresa così come determinato; anche le imprese familiari possono accedere al nuovo regime e l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari;

IVA – l’imposta non viene addebitata a titolo di rivalsa né detratta (sugli acquisti anche se intracomunitari).

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 25: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

25

OBBLIGHI CONTABILI:

II.DD. – conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili - esonero completo;

dichiarazione dei redditi – presentazione nei modi ordinari (ferma restando la possibilità di prevedere modalità particolari);

IVA – obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto/ obbligo di numerazione e conservazione delle bollette doganali/ obbligo di certificazione dei corrispettivi.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 26: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

26

ACCERTAMENTO:

Non si applicano gli studi di settore;

si applicano tutti gli altri tipi di accertamento previsti con riferimento alle II.DD. ed all’IVA.

In caso di infedele dichiarazione dei dati attestanti requisiti e condizioni del nuovo regime

fiscale, è previsto un aumento del 10% delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 471/97, se il maggior

reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Page 27: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

27

I trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia, di aziende o rami di esse, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni anche se posti in essere a favore del coniuge.

Le imprese minori, dal 2008, possono compensare le perdite derivanti dall’attività d’impresa con le altre categorie reddituali. Eliminata la possibilità di computare la perdita in diminuzione anche nei periodi d’imposta successivi.

Ripristino della percentuale del 95% per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Reintrodotta la possibilità di estromettere in via agevolata l’immobile strumentale della impresa individuale.

In evidenza…

Page 28: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

28

Il conferimento di azienda non può più essere “realizzativo”, ma deve essere neutro ai sensi dell’art. 176 del TUIR (con la facoltà per la società conferitaria di applicare un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo relativi all’azienda conferita).

Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.

Società di comodo – previsione di cause oggettive di esclusione dal regime.

Scontrino fiscale - la sospensione dell’esercizio commerciale può essere disposta solo se siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro (non più tre) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi.

In evidenza…

Page 29: FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008.

29

Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IRAP per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice: esclusivamente in via telematica.

Proroga per tre anni delle agevolazioni tributarie in materia di ristrutturazione edilizia.

Proroga per l’anno 2008 della deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

IVA - nuove modalità di determinazione della percentuale di detrazione per alcuni beni (telefoni cellulari).

Credito d’imposta di 333 € ai datori di lavoro, per ogni nuovo assunto e per ciascun mese, semprechè l’assunzione sia effettuata nelle seguenti regioni: Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Basilicata; Sardegna; Abruzzo; Molise.

In evidenza…