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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
Corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia
LE OBBLIGAZIONI BANC ARIE
Relatore: Prof. Paolo Bontempi
Laureando: GIANFRANCO ROSSINI
matricola N. 546374/DEC
A.A. 2011/2012
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S O M M A R I O
Introduzione …………………………………………………………………………... 5
CAPITOLO 1 .………………………………………………………………………... 7
L’attività bancaria …………………………………………………………………….. 7
1.1. L’esercizio dell’attività bancaria ………………………………………........... 7
1.2. Raccolta del risparmio ………………………………………………………... 8
1.3. Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria …………………………… 10
CAPITOLO 2 ………………………………………………………………………… 13
Strumenti di raccolta del risparmio …………………………………………………... 13
2.1. Le obbligazioni bancarie ……………………………………………………... 13
2.2. Differenza con altre forme di titoli …………………………………………… 15
CAPITOLO 3 ………………………………………………………………………… 21
La vigilanza …………………………………………………………………………... 21
3.1. Gli organi della vigilanza …………………………………………………….. 21
3.2. Attività di Vigilanza ………………………………………………………….. 22
3.2.1. Emissione delle obbligazioni bancarie garantite ………………………... 25
3.2.2. Responsabilità e controlli ……………………………………………….. 29
CAPITOLO 4 ………………………………………………………………………… 33
Rischio obbligazioni e recenti provvedimenti ………………………………………... 33
4.1. Il Rischio: tipologie e approccio ……………………………………………... 33
4.1.1. Rischio Tassi ……………………………………………………………. 34
4. 1.2. Rischio Emittente ………………………………………………………. 34
4. 1.3. Rischio Cambio ………………………………………………………… 36
4. 1.4. Rischio Liquidità-Mercato ……………………………………………... 37
4. 1.5. Propensione al rischio ………………………………………………….. 38
4.2. Decreto Salva Italia …………………………………………………………... 38
CONCLUSIONI ……………………………………………………………………… 43
ALLEGATO 1: Art. 8 Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ………………….…………… 45
BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………….. 53
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INTRODUZIONE
Ho scelto di fare questa tesi sulle obbligazioni bancarie, sia per il mio
personale interesse verso questa forma di investimento, sia per il difficile
momento che stiamo attraversando attualmente in tutta Europa e anche quasi tutto
il mondo, di crisi economica, in particolare perché le stesse sono uno dei più
importanti strumenti di raccolta del risparmio tra il pubblico e il privato e non a
caso sono state oggetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, meglio conosciuto come
“decreto salva-Italia”.
A mio avviso rafforzare questi strumenti può essere una delle mosse
vincenti per rilanciare il mercato monetario, e non solo nel nostro Paese, ma in
tutta l’Europa, in quanto le banche riacquisterebbero fiducia nell’erogazione del
credito, permettendo ai privati di essere sostenuti negli investimenti
imprenditoriali (ma non solo), rimettendo in moto così il flusso della moneta
unica.
Il presente lavoro tratterà nel primo capitolo dell’esercizio dell’attività
bancaria in generale, per poter andare nello specifico della raccolta del risparmio
presso il pubblico, e chiudere approfondendo le condizioni per l’autorizzazione
all’esercizio.
Nel secondo capitolo invece verranno analizzate le obbligazioni bancarie,
confrontandole però con gli altri strumenti di raccolta del risparmio utilizzati dalle
banche, e quindi i Certificati di deposito ed i Buoni Fruttiferi, i Contratti Pronti
Contro Termine, i Prestiti Subordinati ed Irredimibili, ed il Deposito Bancario.
Nel Terzo Capitolo verrà affrontato un altro importante tema che tocca
l’attività delle banche, ovvero la Vigilanza. Quali sono le principali autorità
Creditizie previste dal T.U. Bancario? Quali principi generali seguono? Quali le
funzioni? Oltre a dar risposta a queste domande, approfondirò l’Attività di
Vigilanza nelle sue tre forme, ed in particolare aprirò un piccolo focus sulle
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obbligazioni bancarie garantite, cosa sono e come viene regolamentata la loro
emissione.
Infine parlando di investimenti, non si può non parlare dei rischi di chi
decide di investire il proprio risparmio, quindi il rischio tassi, il rischio liquidità, il
rischio credito ed il rischio cambio, ma soprattutto è fondamentale tenere sempre
presente la propensione al rischio dell'investitore. In questo tema, diventa allora
interessante approfondire l’articolo 8 del già citato decreto 201/2011, che ha
introdotto un’importante novità nello scenario italiano: ha dato alle banche la
possibilità di emettere obbligazioni garantite dallo Stato.
Sulla procedura di emissione e di concessione della garanzia ovviamente
vigila la Banca d'Italia, per evitare che le banche possano approfittare di questa
possibilità. Questa iniziativa è servita a rendere più sicura la provvista bancaria,
facendo sì che le banche potessero sfruttare quest’opzione per incrementare le
garanzie, il collaterale, utilizzabile nelle aste di rifinanziamento presso la BCE.
Grazie a questo intervento, sono state emesse circa 40 miliardi di nuove
obbligazioni su cui lo Stato ha concesso la propria garanzia.
In conclusione dell’elaborato un mio pensiero chiuderà questa relazione,
analizzando il risultato di questa manovra, e valutando possibili reinterpretazioni
future, che abbiano come obiettivo l’investimento nel futuro di questo paese: i
giovani.
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CAPITOLO 1
L'ATTIVITÀ BANCARIA
1.1. L'esercizio dell'Attività Bancaria
Per poter parlare di obbligazioni bancarie occorre innanzitutto definire il
concetto di Attività Bancaria. La banca viene definita nell’art.1, comma 1, lett. b)
del T.U. Bancario come l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria1.
Per comprendere cosa si intenda più specificatamente con quest’ultima
occorre far riferimento all’articolo 10 che qui di seguito riportiamo:
Articolo 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività
bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo
la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le
riserve di attività previste dalla legge.
Essenzialmente quindi l’attività bancaria consiste in un’opera di
intermediazione nella circolazione della moneta attraverso un’attività di
coordinamento tra la raccolta del risparmio (attività passiva) e l’erogazione del
credito (attività attiva).
La banca riesce ad erogare il credito utilizzando gli stessi denari ricevuti in
deposito dalla clientela, e risulta evidente da questo che tra le due attività sussiste
un collegamento funzionale necessario, evidenziata peraltro dal DPR 350/85. La
sola erogazione o la sola attività di risparmio non costituiscono attività bancaria.
Il collegamento che sussiste tra le due, rappresenta l’elemento distintivo e
tipico dell’attività bancaria, la quale è riservata esclusivamente alle banche
1«banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. TUB “Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia”, D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385
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autorizzate, come specificato nel comma 1 dell’art.10 del T.U.L.B.
Il comma 3 invece consente alle banca l’esercizio di ogni altra attività
finanziaria per la quale esistono specifiche riserve di legge contenute sempre nel
T.U. bancario.
Viene quindi garantita la riserva dell’attività finanziaria, prevedendosi
inoltre sanzioni penali in caso di abusivo esercizio dell’attività bancaria (art.131.
T.U. bancario) e di abusivo esercizio dell’attività finanziaria (art.132 T.UL.B.).
L’attività bancaria inizialmente era considerata una funzione di interesse
pubblico, poi prevalse il riconoscimento della natura privatistica2 con
l’introduzione del concetto di attività d’impresa, concetto poi confermato dall’art.
10, comma 1 del T.U. bancario dall’art. 1, n. 1) della direttiva 2000/12/CE che
definisce l’ente creditizio come "impresa".
1.2. Raccolta del Risparmio
Una delle due principali attività che compongono l’attività bancarie viene
delineata negli articoli 11 e 12 del T.U. Bancario.
Il primo, in particolare, delinea il concetto di "Raccolta del Risparmio",
definendolo come acquisizione di fondi sia sottoforma di depositi sia sotto altra
forma con obbligo di rimborso da parte della banca.
Per la raccolta di risparmio presso il pubblico in particolare, l'offerta di
acquisizione di fondi deve essere rivolta a una pluralità indeterminata di soggetti3.
Non costituisce invece raccolta di risparmio presso il pubblico la cosiddetta
raccolta indiretta, ovvero quella avente ad oggetto fondi investiti dal singolo
cliente e ciò per la semplice ragione che non esiste in capo alla banca alcun
2 Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, in Banca, Borsa, tit. Cred., 1987, II, 545
3 Fauceglia G., I contratti Bancari, pag.295. “La Definizione legislativa del deposito bancario
libero (ovvero non connesso ad un rapporto di conto corrente) si rinviene nell' art. 1834 c.c.: in
virtù di tale contratto la banca acquista la proprietà della somma ricevuta e si obbliga a
restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine vincolato (c.d. Deposito
vincolato) ovvero a richiesta del depositante (deposito libero) con l' osservanza del periodo di
preavviso stabilito dalle parti.”
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obbligo in proprio di restituire le somme investite (soggette al rischio di
insolvenza dell’emittente gli strumenti finanziari per il cui acquisto vengono
impiegati quei fondi).
La differenza tra raccolta indiretta e raccolta diretta consiste quindi
nell’obbligo di rimborso, non previsto nella raccolta indiretta.
La raccolta del risparmio presso il pubblico è un’attività riservata
unicamente alle banche, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 130 del T.U. bancario, assieme anche alla raccolta di fondi cosiddetti
a vista, in altre parole rimborsabili in qualsiasi momento, entro 24 ore, e senza
preavviso a semplice richiesta, così come anche ogni forma di raccolta collegata
all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata
La raccolta del risparmio tra il pubblico può essere quindi a vista oppure a
breve, medio o lungo termine.
Essa può avvenire grazie all’uso di uno di questi strumenti:
1. Obbligazioni bancarie convertibili e non convertibili ed altri strumenti
finanziari diversi dalle partecipazioni;
2. Titoli di deposito;
3. Prestiti subordinati e irredimibili.
Mentre le prime si caratterizzano per essere strumenti a medio e lungo
termine, i titoli di deposito sono invece a breve e medio termine.
L'ambito delle attività che invece non rientrano nella riserva di attività a
favore delle banche sono:
1) acquisizione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica;
2) acquisizione di fondi presso specifiche categorie in ragione di rapporti
societari o di lavoro;
3) acquisizione di fondi a seguito di trattative personalizzate con singoli
soggetti;
4) acquisizione di fondi con l’emissione e gestione di carte prepagate;
5) acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale.
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Per quanto concerne la seconda categoria di attività si tratta di attività di
raccolta che non si considera svolta presso il pubblico in quanto destinata a
categorie di soggetti preventivamente individuabili e limitati, legati all’ente che
raccoglie i fondi da particolari rapporti societari, di lavoro subordinato o di
collegamento societario all’interno di gruppi di società.
1.3. Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
L’esercizio dell’attività bancaria viene consentito solo alle banche dunque,
per tutelare un’attività che inevitabilmente coinvolge interessi di natura collettiva.
E' necessario quindi anche un controllo da parte dei pubblici poteri, manifestato
sin dalla fase iniziale dell’attività dell’impresa bancaria, con l’obiettivo di
autorizzare l’esercizio soggetti che rispondano a determinati requisiti di serietà,
professionalità e solidità economica.
L’autorizzazione diventa quindi conditio sine qua non per l’esercizio
dell’attività bancaria.
Dopo la verifica di una serie di requisiti previsti dall’art. 14 del TULB, da
parte del notaio rogante, per l’iscrizione della società bancaria nel registro delle
imprese, viene allegata l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
Le condizioni previste sono le seguenti:
Articolo 14
(Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica
(2);
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto;
d) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19;
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e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (eliminare questi
numeri che non si capisce cosa siano).
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l’esercizio dell’attività (4).
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non
consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è
autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al
rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (5). L'autorizzazione
è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
Oltre al registro delle imprese, al rilascio dell’autorizzazione avviene anche
l’iscrizione all’albo delle banche, come previsto dall’art.13 T.U.4
Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dalle istruzioni della Banca
d’Italia 21 aprile 1999 n. 229 (Titolo I) che prevedono le seguenti fasi:
1. Domanda degli amministratori dopo la stipulazione dell’atto costitutivo e
prima di richiedere l’iscrizione al registro delle imprese.
2. Eventuale richiesta di modifiche dalla Banca d’Italia all’atto costitutivo.
3. Autorizzazione da rilasciarsi entro 90 giorni dalla domanda.
4. Una volta rilasciata l’autorizzazione la banca deve iniziare l’attività entro
un anno dal rilascio pena la decadenza della stessa.
4 Articolo 13 (Albo):
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali
delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
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Va ricordato che l’esercizio dell’attività bancaria in assenza di
autorizzazione genera una responsabilità penale come previsto dai già citati artt.
1305 e 131
6 T.U.
5 Articolo 130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo
11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni (euro
12.911) a lire cento milioni (euro 51.645) (2) (3). 6 Articolo 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo
11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni (euro 2.065) a lire venti milioni (euro 10.329) (4) (5).
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CAPITOLO 2
STRUMENTI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
2.1. Le obbligazioni bancarie
Tra gli strumenti di raccolta del risparmio tra il pubblico sicuramente più
importanti vi sono le obbligazioni bancarie7.
Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito che possono essere a reddito
fisso o variabile, nominativi o al portatore, emessi in massa, portatori di un diritto
di credito pecuniario verso la società emittente alla restituzione di un prestito
erogato a quest’ultima, rispettando delle scadenze prestabilite, assieme al
pagamento degli interessi percepiti.
Trattandosi di titoli a medio – lungo termine, non possono avere durata
inferiore ai 18 mesi.
Trattandosi di strumenti finanziari, sono soggetti al rispetto dell’art.129 del
T.U.L.B.8 che prevede una particolare forma di controllo di competenza della
Banca d’Italia la quale può richiedere all’emittente segnalazioni periodiche,
informazioni e dati di carattere consuntivo con lo scopo di ottenere elementi
conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
Va precisato però che il suddetto articolo, in seguito alle modifiche
apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, non prevede più i
controlli preventivi della Banca d’Italia sull’emissione degli strumenti finanziari e
di conseguenza le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanze
7 Bontempi P., Diritto bancario e finanziario, pag.252. “Va precisato che le obbligazioni bancarie
costituiscono strumenti finanziari o, secondo la terminologia utilizzata prima del T.U. sulla
finanza e del decreto EUROSIM (D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), valori mobiliari.” 8 Articolo 129 (1)
(Emissione di strumenti finanziari)
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni
periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi
od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi
sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
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(art.143 TU bancario), mantenendo però l’applicazione di sanzioni amministrative
in caso di inosservanza delle richieste della Banca d’Italia, così come enunciato
nell’art. 144 del T.U.
Ad eccezione delle cambiali finanziarie, tutte le banche hanno la possibilità
di erogare credito in qualsiasi forma, e di conseguenza di utilizzare tutti gli
strumenti di raccolta del risparmio previsti dalla legge. Tutte le banche quindi
possono emettere obbligazioni bancarie senza alcuna limitazione quantitativa (al
contrario delle società non bancarie).
Le Istruzioni di Vigilanza contenute nella circolare della Banca D' Italia del
21 aprile 1999, n.221, disciplinano l’emissione delle obbligazioni bancarie,
prevedendo una serie di disposizioni che fissano:
1) il taglio minimo dell’emissione;
2) il contenuto, con riferimenti specifici ai dati della banca emittente, al
valore nominale di ciascuna emissione, all’ammontare totale, al modo di
pagamento e rimborso ed al saggio di interesse, oltre a varie ed eventuali
garanzie;
3) la durata superiore ai 36 mesi o comunque, se inferiore, non al di sotto
dei 24 mesi di media, con divieto di rimborso prima dei 18;
4) il divieto di rappresentare le obbligazioni emesse con titoli (obbligo di
dematerializzazione) e l’immissione delle obbligazioni emesse nel
sistema di gestione accentrata.
A seconda delle loro caratteristiche intrinseche le obbligazioni bancarie
vengono trattate diversamente.
L'articolo del 12 del T.U. bancario pone infatti una distinzione tra le
obbligazioni non convertibili ed obbligazioni convertibili in azioni della stessa
banca emittente (convertibilità diretta) o in azioni di società diverse dalla banca
emittente (convertibilità indiretta).
Nel caso della convertibilità diretta si applicano le norme del codice civile
ad eccezione dell’articolo 2412 c.c. (che pone un limite all’emissione delle
obbligazioni dato dalla misura del doppio del capitale sociale, della riserva legale
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e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato), norma che
comunque di fatto non trova concreta applicazione considerato che le
obbligazioni, come già detto, costituiscono una tipica forma di tecnica di raccolta
del risparmio tra il pubblico da parte delle banche e pertanto non sono richieste
limitazioni prudenziali diverse dalle altre forme di raccolta del risparmio.
Per le obbligazioni convertibili in azioni di società diverse da quella
bancaria emittente invece (obbligazioni a convertibilità indiretta) è prevista una
disciplina derogatoria rispetto a quella del codice civile, posto che non si
applicano le disposizioni dettate dall’art. 2410 c.c. e segg. c.c. con riferimento alle
obbligazioni non convertibili.
“Si applica poi la disciplina stabilita dalla Banca d’Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, per le emissioni di obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre società o degli altri strumenti finanziari diversi dalle
partecipazioni” (art. 12, comma 5 T.U.L.B., come modificato dal D. Lgs.
37/2004).
2.2. Differenza con altre forme di titoli
I CERTIFICATI DI DEPOSITO ED I BUONI FRUTTIFERI
Una delle forme di deposito bancario simile alle obbligazioni sotto diversi
aspetti sono i Certificati di Deposito ed i Buoni Fruttiferi.
Questi documenti che prenderemo in esame sono un’altra forma di raccolta
di risparmio tra il pubblico e differenziarli tra loro non è semplice al di là del
nomen juris. Essi sono considerati anche dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia della circolare del 21 aprile 1999, n.299 (Titolo V, Capitolo 3).
Possiamo dire che i certificati di deposito rappresentano somme di denaro
depositate presso una banca che si obbliga a restituire in un breve o medio termine
(durata minima di 3 mesi e massima di 5 anni).
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Le caratteristiche principali che contraddistinguono allora i certificati di
deposito sono allora:
1. sono titoli nominativi o al portatore;
2. sono titoli individuali, in quanto ogni titolo rappresenta una specifica
operazione e non un’emissione di titoli in massa come le obbligazioni
bancarie;
3. sono finalizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico a breve o medio
termine;
4. sono emessi a flusso continuo.
Si differenziano allora dalle obbligazioni per almeno tre aspetti:
• Per la durata: mentre le obbligazioni sono titoli a medio-lungo termine, i
certificati sono a breve o medio termine.
• Per la natura individuale. Mentre le obbligazioni vengono emessi in serie
con tutte le stesse caratteristiche sottese ad un’unica operazione, i
certificati sono differenti l’uno dall’altro
• La funzione di deposito, anziché di prestito.
IL DEPOSITO BANCARIO
E' il più tradizionale strumento di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Trattasi di un contratto reale, che si perfeziona mediante la consegna della
somma e da questa consegna nasce in capo al cliente depositante il diritto di
credito alla riconsegna di una corrispondente quantità di moneta della medesima
specie (operazione passiva per la banca).
Le somme depositate possono essere restituibili a vista, cioè con la semplice
richiesta del depositante (senza o con breve preavviso), oppure a termine (i
depositi vincolati), cioè alla scadenza di un termine prefissato, in seguito ad un
preavviso.
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I primi hanno principalmente la funzione di custodia del denaro, che rimane
nell’immediata disponibilità del depositante, mentre quelli vincolati vengono più
visti come una forma di investimento.
Il deposito bancario può assumere tre forme differenti:
1. ordinario, o semplice, in cui viene rilasciata una ricevuta di cassa della
somma depositata, non avendo il depositante la possibilità né di
effettuare prelievi né di versare altre somme;
2. deposito a risparmio o fruttifero che si caratterizza per la presenza di un
libretto di deposito, un documento che la banca rilascia al momento
dell’accensione del rapporto, ove vengono annotati prelievi e versamenti;
3. deposito in conto corrente, nel quale i prelievi avvengono oltre che per
cassa, anche mediante emissione di assegni da parte del depositante, con
la conseguenza che il saldo non è documentato solo dal libretto.
Il libretto di deposito a risparmio può essere nominativo, al portatore,
nominativo pagabile al portatore e al portatore con indicazione di un nome in altro
modo contrassegnato.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, la legge 948/51 prevede
una procedura di ammortamento che mira al rilascio di un duplicato.9
IL CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE
Il contratto pronti contro termine è una particolare operazione finanziaria
caratterizzata dalla vendita a pronti, la cui esecuzione, cioè la materiale consegna
dei titoli da parte del venditore e il pagamento del relativo prezzo da parte del
compratore, ha luogo immediatamente.
9 “In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di
risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di
ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di
questo dove il buono o il libretto è pagabile”. Legge 30 Luglio 1951, n.948.
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Praticamente con questa operazione la banca riceve liquidità contro la
vendita di una determinata quantità di titoli (operazione a pronti) e si impegna allo
stesso tempo col risparmiatore al riacquisto ad un prezzo e una data prestabiliti
(operazione a termine).
Solitamente i titoli sottostanti i PCT sono obbligazioni.o titoli monetari.
Il rendimento viene determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e
quello di riacquisto, sul quale viene applicata la ritenuta fiscale a titolo di imposta
del 20%.
La struttura è quindi quella di una doppia compravendita, in cui la funzione
è di natura finanziaria, considerato che ciò che le parti si propongono non è quella
di acquistare titoli quanto quella di dar luogo ad un’operazione finanziaria unica
che consenta all’acquirente di garantirsi la remunerazione di un capitale che va ad
investire ed al venditore e compratore a termine (la banca) di conseguire la
disponibilità di fondi da impiegare per un periodo prefissato.
Il prezzo viene fissato sulla base del valore sul mercato maggiorato del rateo
di interessi maturati fino a quel momento, calcolato capitalizzando il prezzo a
pronti a un tasso convenuto da entrambe le parti.
Questa operazione è a breve termine, avendo normalmente una durata
compresa tra minimo un mese e massimo un anno.
Per quanto riguarda la natura giuridica si tratta di un contratto atipico,
costituito da due compravendite reciproche e contrarie, tra loro funzionalmente
collegate.
PRESTITI SUBORDINATI
Previsti dall’art.12 comma 7 del T.U. Bancario10
, i prestiti subordinati
presentano la particolarità che l’obbligo di restituzione è attenuato dall’esistenza
di una clausola di postergazione in forza della quale -laddove prima della data
10 La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili
ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
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prevista per la restituzione si verifichi l’apertura di una procedura concorsuale o lo
scioglimento della società– i finanziatori hanno diritto di essere rimborsati del
prestito solamente in seguito alla soddisfazione dei creditori della società
finanziaria ed esclusivamente nei limiti od in proporzione ai singoli apporti.
La clausola di postergazione impedisce la piena applicabilità delle norme sul
mutuo in quanto impedisce di ritenere che la restituzione del prestito sia in ogni
caso dovuta e di conseguenza non permette la piena applicabilità delle norme sul
mutuo, facendo del prestito un contratto aleatorio, subordinandone la restituzione
ad un rischio che vien addossato al mutuante.
PRESTITI IRREDIMIBILI
I prestiti irredimibili si differenziano dai subordinati perché pur prevedendo
una clausola di postergazione sono caratterizzati dalle seguenti peculiari
pattuizioni:
1) possibilità di sospensione del pagamento degli interessi nel caso in cui il
soggetto finanziato venga a trovarsi in difficoltà finanziaria;
2) è prevista la possibilità da parte del sovvenuto di utilizzare l’importo del
finanziamento a copertura delle perdite, anche se non si verifichino le
condizioni per la sua messa in liquidazione o per l’apertura di una
procedura concorsuale;
3) la durata del rapporto è perpetua (per tutta la durata della società
bancaria).
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CAPITOLO 3
LA VIGILANZA
3.1. Gli organi di vigilanza
L’attività di vigilanza, che riguarda non soltanto le banche, ma anche gruppi
bancari e gli intermediari finanziari, viene improntata al rispetto di due principi
fondamentali:
a) alla “sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario
nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia” 11;
b) alla trasparenza dell’azione amministrativa, come previsto nella Legge 7
agosto 199012.
Seguendo questi due principi nel T.U. Bancario vengono previste le seguenti
Autorità Creditizie e le loro funzioni:
1) Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio)
2) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3) La Banca d’Italia
Oltre a queste, sono da menzionare altre Autorità con funzioni importanti in
ambito finanziario, i cui obblighi di collaborazione sono previsti nell’art.7. Gli
organi sono i seguenti:
a) CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e La Borsa, per i
Mercati Finanziari.
b) ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse
collettivo.
c) COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
11Art. 5 T.U. bancario
12Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
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d) UIF: Unità di Informazione Finanziaria
e) Autorià Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui funzione è
tutelare l’assetto concorrenziale del mercato.
E' bene evidenziare che tra il CICR, il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e la Banca d’Italia non esiste rapporto gerarchico. Ciascuna ha
competenze proprie che vengono svolte in maniera autonoma.
3.2. Attività di Vigilanza
Il Testo Unico Bancario ha introdotto delle norme che pongono delle finalità
e dei principi generali volti a guidare l’azione di Vigilanza. Le finalità in
particolare vengono ben enunciate nell’art. 5 comma 1:
a) la sana e prudente gestione delle banche e degli altri intermediari
finanziaria e quindi la tutela dei risparmiatori e dle risparmio;
b) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
c) la competitività del sistema finanziario;
d) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.13
Lo scambio di Informazioni che sussiste tra le varie Autorità di Vigilanza
Italiane con le Autorità di Vigilanza dei Paesi dell’Unione Europea assicura queste
finalità.
Questa collaborazione tra le Autorità di Vigilanza è ulteriormente rafforzata
dal D.lgs. 30 maggio 2005, n.142 che prevede la Vigilanza Supplementare sui
Conglomerati Finanziari.
La Banca d’Italia riceve informazioni dalle Autorità Creditizie degli altri
Paesi Comunitari e, salvo divieti da parte dell’Autorità dello Stato che ha fornito
l’informazione, può trasferirle anche alle altre Autorità nazionali.
13Art.5 T.U.B.
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Una collaborazione simile esiste anche con le Autorità degli Stati
extracomunitari, purché:
a) sussistano accordi di cooperazione;
b) nello Stato extracomunitario esistano obblighi di riservatezza equivalenti
a quelli previsti dall’ordinamento italiano.
Specificatamente delle banche e dei gruppi con rilevanza della componente
bancaria o con capogruppo bancario (gruppi creditizi) si occupa il Titolo III del
T.U. bancario. Le forme di vigilanza su banche e gruppi bancari sono
fondamentalmente tre:
a) vigilanza informativa
b) vigilanza ispettiva
c) vigilanza regolamentare.
La prima (prevista negli artt. 51 e 52 del T.U.B.), prevede la trasmissione
periodica e spontanea di documenti da parte dei soggetti vigilati alla Banca
d’Italia. Le modalità ed i termini con cui queste vengono trasmesse sono ben
delineate nella circolare 229 del 21 aprile 1999.
Lo scopo principale è quello di dare alla Banca d’Italia un potere
d’intervento sull’andamento della gestione, esplicabile nell’emanazione di uno dei
provvedimenti di carattere generale o particolare previsti nell’art. 53 del T.U.
bancario in tema di vigilanza regolamentare.
Il collegio sindacale è un altro degli strumenti attraverso i quali si esplica la
vigilanza informativa.
Il controllo informativo trova attuazione grazie anche a organi di controllo
interno costituiti da personale col compito di verificare il corretto andamento della
gestione aziendale e riferire eventuali irregolarità al collegio sindacale.
Prevista dall’art. 54 del T.U. bancario, la vigilanza ispettiva consiste invece
nell’acquisizione di dati e documenti da parte della Banca d'Italia mediante
l’accesso presso i soggetti vigilati. Essendo l’iniziativa della Banca d’Italia, la
vigilanza ispettiva si differenzia da quella informativa in quanto quest’ultima
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prevede la spontanea attivazione del soggetto vigilato.
Non può essere opposto il segreto bancario in sede di ispezione, nel corso
della quale la Banca d’Italia può richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per
l’accertamento.
Nel caso di succursali di banche italiane con sede in un paese dell’UE,
rispettando il principio dell’home country control la Banca d’Italia può:
a) richiedere all’Autorità di vigilanza del paese ospitante di effettuare
controlli;
b) eseguire controlli diretti, previa informazione all’autorità di vigilanza
del paese ospitante
c) concordare altre modalità delle verifiche.
Viceversa, nel caso delle succursali di banche comunitarie stabilite su suolo
italiano.
Per quelle extracomunitarie invece le modalità delle verifiche sono
concordate con le Autorità di controllo del paese di origine a condizione di
reciprocità.
Infine, prevista dall’art. 53 del T.U.bancario, la vigilanza regolamentare
prevede l'emanazione da parte della Banca d’Italia, in conformità alle
deliberazioni del CICR, di disposizioni attuative di queste ultime, di disposizioni
autonome di carattere generale e di disposizioni di carattere particolare.
Una importante distinzione nell’attività regolamentare svolta dalla banca
d’Italia è tra l’emanazione di provvedimenti di carattere generale e provvedimenti
di carattere particolare, destinati alle esigenze specifiche.
Gli aspetti messi a fuoco nel primo caso in particolare, sono:
a) l’adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio.
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3.2.1. Emissione delle obbligazioni bancarie garantite
L’amissione di questa tipologia di obbligazioni si colloga nell’ambito di una
cosiddetta operazione di “securitization” o “cartolarizzazione”.
La Securization, tradotto in Italia con “cartolarizzazione o titolarizzazione
dei crediti”, è stata recentemente disciplinata dalla legge 30 aprile 1999 n. 130
(disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).
“Trattasi di un’operazione che mira allo smobilizzo di una serie di crediti
pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un’impresa (banca, intermediario
finanziario, o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione in
blocco a titolo oneroso (di regola ma non necessariamente pro soluto) a favore di
un intermediario finanziario (società per la cartolarizzazione dei crediti o special
purpose vehicle), il quale provvederà direttamente o tramite una terza società
(società emittente o special purpose company), ad emettere titoli incorporanti i
crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità
necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell’operazione.”14
I crediti ceduti verranno quindi trasformati in titoli che verranno immessi sul
mercato dei capitali e circoleranno come qualsiasi altro strumento finanziario.
Secondo l’art. 3 della legge 130/99 il soggetto cessionario dei crediti o
l’emittente, se diverso devono avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una
o più operazioni di cartolarizzazione oltre ad essere in possesso dei requisiti degli
intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e ss. Del T.U. bancario con le
seguenti eccezioni:
a) l’oggetto sociale deve essere limitato alla realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione;
b) l’ammontare minimo del capitale sociale deve corrispondere a quello
ordinariamente previsto a seconda del tipo di società costituita e non deve
invece corrispondere a quello previsto per gli intermediari finanziari.
14 Bontempi P., Diritto bancario e finanziario, p.158
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L’ammontare complessivo dei crediti ceduti (i quali vengono a costituire un
patrimonio separato da quello del cessionario o dell’ emittente art.3 comma 2
130/99) garantisce agli investitori il rimborso del capitale ed il pagamento degli
interessi convenzionali incorporati nei titoli emessi. Conseguentemente le somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva, dalla
società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi,
dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al
pagamento dei costi dell'operazione art 1 comma 1 lett b 130/99.
“I titoli così emessi costituiscono strumenti finanziari assoggettati alla
disciplina del T.U. sulla finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ed al regime
fiscale tipico delle obbligazioni (…) ma senza che ad essi si applichino le relative
disposizioni civilistiche (in primis l’ art. 2412 c.c. che limiterebbe altrimenti l’
emissione dei titoli al doppio del capitale sociale e delle riserve secondo l’ ultimo
bilancio approvato)”.“Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e
4, del testo unico bancario” che permette al cessionario di rendere la cessione
vincolante tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, senza bisogno di alcuna
ulteriore formalità15.
All’operazione partecipamno (non necessariamente) anche altri soggetti,
rendendo più affidabile l’ operazione, come ad esempio società garanti della
solvibilità dei debitori ceduti, società di rating che si occupano della valutazione
dei crediti ceduti, società specializzate nel collocamento dei titoli sul mercato dei
capitali, i cosiddetti dealers.
In caso di fallimento di uno dei soggetti partecipanti ad un’ operazione di
cartolarizzazione è previsto un trattamento di favore, grazie all’ introduzione di
limitazioni all’ esercizio delle azioni revocatorie, come indicato nel comma 4 dell’
art.4 della legge 130/99.
15 Art.4, Legge 30 Aprile 1999, n.130, Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 Maggio 1999.
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E’ importante poi ricordare che il D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito con
modifiche nella legge 15 maggio 2005, n.80 introduce la possibilità di
cartolarizzare crediti ipotecari, fondiari, crediti verso le Pubbliche
Amministrazioni e titoli derivanti da un’operazione di cartolarizzazione
riguardanti i predetti crediti (artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n.130).
“Le norme introdotte prevedono sostanzialmente che i crediti ed i titoli
appena indicati possano essere ceduti da banche a favore di società che abbiano
per oggetto esclusivo l’ acquisto dei medesimi assets, anche mediante assunzione
di finanziamenti erogati o garantiti dalle stesse banche cedenti.”
Anche in Italia quindi, viene disciplinata l’ emissione delle obbligazioni
bancarie garantite, introducendo i cosiddetti covered bond.
Questi costituiscono titoli obbligazionari emessi dalla stessa banca cedente
(diversamente da una normale operazione di cartolarizzazione), “il cui rimborso è
garantito agli investitori dal portafoglio di crediti o titoli ceduti (costituenti un
patrimonio separato) e dalla stessa banca cedente che in questo caso funge da
emittente ed assume quindi le obbligazioni conseguenti all’ emissione”.
Essendo garantiti sia dalla banca che dal portafoglio di crediti o titoli ceduti,
i covered bond possono beneficiare di rating elevati, rendendoli degli ottimi
strumenti di raccolta del risparmio per la banca.16
L'emissione delle obbligazioni bancarie garantite, viene permessa solo ai
gruppi bancari con determinati requisiti:
— un patrimonio di vigilanza consolidato17 non inferiore a 500 milioni di
euro;
— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non
inferiore al 9%.
Se le banche cedenti non appartengono allo stesso gruppo della banca
emittente i requisiti devono essere comunque posseduti anche se riferiti,
16 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/leg130.htm
17Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” contenute
nella Circolare della banca d’Italia n. 263 del 31 Gennaio 2012.
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rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale
complessivo individuali.
Esistono dei limiti alla cessione degli attivi idonei, previsti in funzione del
coefficiente patrimoniale complessivo e del Tier 1 ratio18 a livello consolidato.
SITUAZIONE PATRIMONIALE LIMITI ALLA CESSIONE
Fascia "A" coeff. pat. compl. ≥ 11%
e Tier 1 ratio ≥ 7%
Nessun limite
Fascia "B" coeff. pat. Compl. ≥ 10%; <11%
e Tier 1 ratio ≥ 6,5%
cessione consentita fino al 60%
degli attivi idonei
Fascia "C" coeff. pat. compl. ≥ 9% < 10%
e Tier 1 ratio ≥ 6%
cessione consentita fino al 25%
degli attivi idonei
L’integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale,
avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei
integrativi. L’integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione riportati
nella tabella precedentemente illustrata.
La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della banca
cessionaria, con attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita
a patto però che tale facoltà prevista espressamente nel programma e nel prospetto
di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa,
assicurano un’adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui
limiti quantitativi alla sostituzione.
"I contratti stipulati dalle banche in relazione all’emissione di obbligazioni
garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni
danno espressamente atto che l’integrazione degli attivi ceduti non è consentita
fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni." 19
18 “Tier 1 ratio”, il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della
banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5. 19
Banca d’Italia, Vigilanza bancaria e finanziaria, Disciplina delle obbligazioni bancarie
garantite, luglio 2011, modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di disciplina delle
obbligazioni bancarie garantite, da introdurre in attuazione della direttiva 2010/76/CE del 24
novembre 2010.
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3.2.2. Responsabilità e Controlli
La banca cedente, a supporto delle deliberazioni riguardanti la cessione di
attivi, sia nella fase iniziale che nella successiva integrazione, è tenuta a richiedere
a una società di revisione, un’attestazione che certifichi che i criteri di valutazione
applicati nella determinazione del prezzo di cessione sono conformi a quelli che la
banca stessa deve osservare nella redazione del bilancio d’esercizio.
Se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato,
sul quale è stato dato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione,
l’attestazione non è richiesta, così come neanche nel caso eventuali scostamenti
tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendono unicamente
dalla dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si connettano in nessun modo a
variazione qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.
Le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca o del
gruppo bancario emittente, controllate a loro volta dall’organo di gestione,
verificano con periodicità almeno semestrale e per ogni singola operazione:
• l’adeguatezza e l’effettività della copertura dei rischi offerta dai contratti
derivati, stipulati eventualmente in relazione all’operazione;
• il rispetto dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione;
• il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli
attivi ceduti a garanzia;
• l’integrità e la qualità degli attivi ceduti delle obbligazioni. In particolare
la stima del valore di mercato degli immobili, residenziali e non
residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e
ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la
frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti
patrimoniali a fronte dei rischi di credito.
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E' un soggetto esterno incaricato dalla banca emittente (asset monitor) a
effettuare i controlli sull’integrità della garanzia e sulla regolarità dell’operazione
in favore degli investitori.
L’asset monitor deve essere una società di revisione avente la
professionalità necessaria e soprattutto deve essere indipendente dalla banca che
assegna l’incarico e dagli altri soggetti partecipanti.
Per prevenire possibili duplicazioni dei controlli, si possono configurare i
contenuti e le modalità di monitoring come una verifica sui controlli effettuati
dalla banca emittente da parte della società di revisione, secondo modalità definite
contrattualmente.
L’attività di controllo dell’Asset Monitor, nell’ambito delle proprie
responsabilità (verifiche sull’integrità della garanzia e sulla regolarità delle
operazioni), dovrà rispondere a criteri di proporzionalità, estendendo l’area delle
verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o
relative all’emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell’operazione o sulla
protezione degli investitori.
Verifiche dirette a campione dovranno essere comunque effettuate,
proporzionate ai rischi e alle caratteristiche dell’operazione.
L’asset monitor dovrà riportare i controlli effettuati e i relativi risultati in
un’apposita relazione annuale, destinata anche all’organo con funzione di
controllo della banca che ha conferito l’incarico, rispettando gli obblighi posti
dagli artt. 52 e 61, comma 5, del T.U. bancario in capo ai soggetti che svolgono
funzioni di controllo.
Almeno ogni 12 mesi, la funzione di revisione interna della banca o del
gruppo bancario emittente svolge una verifica completa dei controlli effettuati,
usufruendo anche delle informazioni e dei risultati ricevuti dall’asset monitor.
Gli organi aziendali dovranno venire a conoscenza dei risultati di queste
verifiche.
"In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni
devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e
alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del
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servicing degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e
sull’andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli
previsti nel presente paragrafo, nonché per l’adempimento degli obblighi
segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio
di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi)."20
20 Ibidem.
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CAPITOLO 4
RISCHI DELLE OBBLIGAZIONI
E RECENTI PROVVEDIMENTI
4.1. Il rischio: tipologie e approccio
Partendo dal presupposto che non esista un investimento che non comporti
alcun rischio, anche le obbligazioni, siano esse governative o societarie, seppur in
misura più contenuta, hanno una componente aleatoria.
Come abbiamo già visto, poiché le obbligazioni sono una forma di
finanziamento ad una società, nel nostro caso una banca, quest’ultima diviene
debitrice di un capitale da restituire con un tasso di interesse entro un limite
temporale stabilito. Il sottoscrittore dell’obbligazione diviene quindi finanziatore
di una strategia aziendale, esponendosi a rischi particolari, commisurati alla parte
di debito finanziata, che possono essere ricondotti a quattro tipi.
Due possono essere definiti primari, perché caratterizzanti ogni emissione
obbligazionaria, mentre due sono secondari, perché si riferiscono ad elementi
concernenti solo alcuni strumenti obbligazionari.
Schematizzando dunque:
Rischi Primari:
o Rischio Tassi
o Rischio Emittente
Rischi Secondari
o Rischio Liquidità
o Rischio Cambio
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4. 1.1. Rischio Tassi
Le quotazioni dei titoli obbligazionari caratterizzati dalla presenza di una
cedola con tasso fisso, sono determinate dalle attese sul futuro dei tassi che
agiscono in misura molto marginale invece sulle quotazioni dei titoli a tasso
variabile. Il diverso comportamento è dovuto al rendimento che ciascuno
strumento offre agli investitori a seconda delle condizioni di mercato. Tale
rendimento deriva dal rapporto tra il prezzo di mercato e i flussi di cassa proposti
dai prestiti, a seconda delle loro caratteristiche intrinseche.
Con la presenza di una cedola fissa per tutta la vita dell’obbligazione e
avendo flussi di cassa costanti, il rendimento offerto dalla stessa sarà tanto
maggiore quanto maggiore sarà la differenza tra flussi di cassa e prezzi di mercato
(con livelli bassi). Nel caso ci si aspetti tassi di interesse in aumento, con flussi di
cassa costanti sarà necessario adeguare il rendimento dei titoli a cedola fissa
presenti sul mercato diminuendone il prezzo per aumentare il differenziale tra lo
stesso e i flussi di cassa. Nel caso in cui i tassi di interesse tenderanno a diminuire
il differenziale tra flussi di cassa e prezzo di mercato dovrà ridursi, questo accadrà
solo all’aumentare dei prezzi di mercato.
Le oscillazioni dei tassi sono causati principalmente dalle attese sul futuro
dell’economia che influiscono a loro volta sull’andamento dell’inflazione.
4. 1.2. Rischio Emittente
Il rischio emittente è riferito alla solvibilità dei debitori ed è dato da una
valutazione effettuata dalle agenzie di rating.
Il valore attribuito può subire variazioni durante la vita del prestito sia
positivamente che negativamente ed è espresso utilizzando le prime quattro lettere
dell’alfabeto.
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Il grado di affidabilità è diviso in due gruppi a cui corrispondono diverse
propensioni al rischio:
Investment Grade: viene assegnato questo rating ai debitori considerati
più affidabili (Classe AAA/AA/A/BBB)
Non Investment Grade: Debitori con basso grado di affidabilità.
(BB/B/CCC)
È possibile fare un’ulteriore suddivisione in base alle tempistiche degli
strumenti finanziari utilizzati (a lungo o a breve termine), anche se il maggior
metro decisionale rimane la valutazione espressa dal rating, dato che la maggior
parte degli investimenti vengono effettuati a lungo termine.
A questo punto è importante fare una differenziazione della quota di
mercato, a carico degli emittenti, perché minore è il grado di affidabilità loro
assegnato, e maggiore dovrà essere il rendimento offerto agli investitori. Per gli
emittenti con alto rating vale esattamente l’opposto.
Guardando la cosa da un punto di vista prettamente operativo, le quotazioni
degli strumenti obbligazionari risentono del rating loro assegnato sia nel momento
del collocamento dei titoli nel mercato (fase di mercato primario) sia, e
soprattutto, in fase di mercato secondario, quando cioè si scambiano i titoli già
emessi. È in questo momento che si riscontrano i movimenti più interessanti a
livello di quotazioni delle obbligazioni.
Come detto precedentemente il grado di affidabilità (rating) può subire
variazioni durante la vita del prestito per svariate cause.
Le caratteristiche societarie che vengono maggiormente considerate durante
il processo di valutazione sono fondamentalmente due: il livello
dell’indebitamento globale e le prospettive di crescita dell’azienda.
Nel caso in cui l’indebitamento salga e peggiorino le prospettive, è
inevitabile che il grado di affidabilità venga riesaminato e, in questo caso, ridotto.
Diminuendo l’affidabilità del debitore è inevitabile che anche il costo della sua
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raccolta per le nuove emissioni ed il rendimento dei suoi prestiti già presenti sul
mercato secondario aumentino. L’aumento dei rendimenti è dovuto ad una
diminuzione, anche minima, dei prezzi dei titoli quotati.
4.1.3. Rischio Cambio
I rendimenti elevati, pur in caso vi sia una fase di tassi modesti, possono
essere offerti sia da debitori a basso rating che da strumenti denominati in monete
diverse dall’euro (è possibile che Paesi definiti emergenti decidano di collocare
emissioni sul mercato utilizzando la propria moneta come base
dell’indebitamento). È quindi necessario fare una distinzione in base alla valuta
utilizzata per l’indebitamento:
1. il costo per l’emissione dei titoli obbligazionari, nel caso di paesi
emergenti che facciano uso di moneta diversa dalla propria (moneta
forte), scende sensibilemente perché tende ad appiattirsi sui rendimenti di
mercato;
2. nel caso in cui questi invece facciano uso della propria moneta il grado di
affidabilità, generalmente modesto, non trova supporto nella presenza di
una moneta forte e questo porta ad un aumento sensibile del costo a
carico del debitore che può portare a raddoppiare o triplicare il livello dei
rendimenti offerti rispetto a quello offerto da strumenti finanziari
denominati nelle valute forti.
In entrambi i casi la redditività, e quindi anche il rischio dell’investimento,
non dipendono tanto dalle variazioni dei prezzi degli strumenti utilizzati, quanto
dalle oscillazioni dei rapporti di cambio, per questo motivo l’assunzione del
rischio cambio, nel secondo caso, è generalizzata e non dipende dal tipo di moneta
utilizzata.
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Le variazioni dei rapporti di cambio possono assumere valori assai elevati e
causare effetti diversi in base al tipo di moneta usata per l’indebitamento: se la
variazione è favorevole al sottoscrittore, allora la redditività tenderà ad umentare,
anche a fronte di un eventuali cadute dei prezzi dei titoli obbligazionari; viceversa
la redditività potrebbe risentirne venendo ridotta o annullata, fino a divenire
negativa, laddove l’andamento del cambio della moneta in cui sono emesse le
obbligazioni sottoscritte si sfavorevole all’investitore.
4.1.4. Rischio Liquidità-Mercato
Questo rischio è provocato dal valore nominale dei titoli obbligazionari
collocati sul mercato e generalemente viene recepito poco dagli investitori. Ciò
che condiziona i debitori societari nel momento in cui emettono i propri prestiti
sono principalemente due: i limiti all’indebitamento complessivo, dettati dalle
leggi vigenti e da una sana amministrazione della società e la notorietà presso il
pubblico degli investitori.
Solitamente i titoli collocati riguardano grandi importi, ma questo non
impedisce il collocamento di prestiti per importi modesti.
L’investitore, però, deve aver presente che questa tipologia di strumento
rischia di avere un mercato secondario molto limitato perché non richiama
l’interesse degli operatori. L’investitore rischia d’immettere in portafoglio
un’immobilizzazione finanziaria, strumento che non sarebbe in grado di trovare
compratori sul mercato in caso di problemi. L’esistenza di un mercato secondario
sottile presenta un pericolo per l’investitore che potrebbe essere costretto a
liquidare il prodotto finanziario acquistando a condizioni non favorevoli, a
prescindere dall’andamento degli stessi.
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La rischiosità che deriva all’investitore, quando opta per emissioni collocate
per importi modesti, è tutt’altro che trascurabile, dal momento che potrebbe
trovarsi in serie difficoltà qualora decidesse di recedere dall’investimento
effettuato prima della scadenza dello strumento finanziario immesso in
portafoglio.
4.1.5. Propensione al rischio dell’investitore
La propensione al rischio è la capacità di un investitore di assumersi i rischi
legati all’andamento dei prezzi dei titoli di Stato o obbligazionari.
Ogni investitore è indotto, in modo diverso, ad assumersi un certo livello di
rischio in campo finanziario: c’è chi preferisce rimanere in zona sicura,
assumendo quindi richi minori a discapito di minori rendimenti finanziari perché
interessato ad azioni improntate sulla sicurezza e su criteri di prudenza atti allo
scopo di tutelarlo, ancor prima dell’intervento della normativa; e chi invece è
conscio della rischiosità di un’azione finanziaria che svolge e che si assume la
responsabilità di incorrere in perdite in conto capitale, pur utilizzando strumenti
obbligazionari, per ricevere un riscontro monetario maggiore alla liquidazione dei
titoli obbligazionari del portafoglio.
4.2. Decreto Salva Italia
Il 6 dicembre 2011, il Governo ha emanato un importante decreto, il Decreto
Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici, per cercare di risollevare la difficile situazione
economica nella quale si ritrova immerso lo Stato Italiano, intitolato "Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità’ e il consolidamento dei conti", meglio conosciuto
come "Decreto Salva Italia".
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Il testo, articolato in 50 articoli, prevede una serie di interventi da adottare
per risanare il bilancio pubblico, di cui uno in particolare volge l’attenzione alle
banche e allo strumento di raccolta del risparmio di nostro interesse: le
obbligazioni.
L’entità della manovra corrisponde a 24 miliardi di euro. Comprensiva dei
risparmi destinati alla crescita ammonta a 30 miliardi di euro di cui 20 netti così
divisi: 12-13 miliardi di tagli alla spesa pubblica e 17-18 di nuove tasse. Di questi
soldi, 20 miliardi serviranno per ridurre il deficit e 10 saranno utilizzati per
finanziare interventi per crescita ed equità. Le entrate attese dalle misure sulla
casa sono pari a 11 miliardi di euro. L’entità delle misure della delega fiscale è di
12 miliardi di euro.
Verso la fine del 2011 purtroppo le previsioni di crescita economica erano
più basse del previsto e i tassi di interesse che i mercati chiedevano per
rifinanziare il debito italiano non accennavano a diminuire. Di conseguenza, per
raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, il nuovo Governo ha dovuto invertire
questa tendenza, ovvero ha dovuto fare in modo che vi fossero più entrate fiscali e
meno spese con l’introduzione di una nuova manovra finanziaria.
Il fine di questa operazione è il raggiungimento del pareggio di bilancio
entro la fine del 2014, intervenendo per il 75% sull’aumento delle entrate, mentre
per il restante 25% sui tagli alle spese pubbliche.
L' aumento delle entrate in particolare prevedeva 25,8 miliardi di euro di
cui:
– Imposta Sostitutiva; Tares: 12%
– Tassazione Strumenti finanziari e Beni Esteri: 5%
– Tassazione Beni Di Lusso: 2%
– Accise; Tabacchi: 22%
– Addizionale Regionale IRPEF RSO: 9%
– IMU e Rivalutazione Fabbricati: 44%
– Contributo Solidarietà Pensioni e Aumento Contributi Previdenziali
Autonomi: 6%
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I tagli alla spesa invece hanno una dimensione di 9 miliardi di euro così
divisi:
– riduzione costi della politica e dell’authority: 1%
– riduzione trasferimenti amministrazioni locali: 30,8%
– deindicizzazione pensioni e altre misure: 66,6%
– atre Spese: 1,5%
Gli interventi più corposi riguardano la riduzione dei trasferimenti ai
Comuni, alle Regioni e alle Province, ma anche una corposa riduzione delle
pensioni, attraverso un blocco dell’indicizzazione dell’inflazione per due anni per
le pensioni medio/alte. Inoltre ingenti risparmi negli anni a venire arriveranno
dall’aumento dell’età pensionabile, in particolare per le donne e dal passaggio al
sistema contributivo per tutti.
Una cifra simile, ovvero sempre 9,8 miliardi di euro, in questa riforma
riguarda i tagli alle tasse. Sono previsti degli incentivi per le imprese, denominati
ACE (Allowances for Corporate Equity), che sono delle deduzioni per quelle
imprese che scelgono di investire capitali propri e non a prestito. Vi sono poi degli
incentivi fiscali per quelle che decidono di assumere a tempo indeterminato donne
e giovani sotto i 35 anni. Inoltre viene introdotta la deducibilità dell’IRAP dalle
imposte dirette (IRPEF e IRES), riducendo così il costo del lavoro per le imprese.
Per quanto riguarda le maggiori spese vengono stanziati circa 3,6 miliardi di
euro così divisi:
– 22% per il trasporto pubblico locale
– 43% Incentivi per lo sviluppo (aiuto alle esportazioni, fondo di garanzia
per le piccole medie imprese e fondi regionali per lo sviluppo);
– 29% Diminuzione delle imposte degli autotrasportatori per compensare
l’aumento delle accise sui carburanti
Infine di rilevante importanza sono le misure adottate dal Governo nella
lotta all’Evasione Fiscale e il rilancio della concorrenza grazie alle
liberalizzazioni.
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Viene ad esempio imposto il limite massimo dei 1000 euro per il pagamento
in contanti e viene incentivata la collaborazione tra le Banche e l’Agenzia delle
Entrate per condividere i dati dei Conti Correnti per quanto riguarda la lotta
all’evasione fiscale mentre per le liberalizzazioni viene data la possibilità di
vendere alcuni farmaci senza ricetta anche nelle parafarmacie, vengono
liberalizzati gli orari e i giorni di attività degli esercizi commerciali, e vengono
amplificati i poteri dell’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e del
Mercato). Ciò che più si avvicina al tema di nostro interesse è l’articolo 8.
Le banche potranno infatti avere la garanzia dello Stato sulle loro
obbligazioni. “Il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e'
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche
italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio
2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale
proroga del predetto termine in conformita' alla normativa europea in materia.”21
E' una delle novità, tra le più gradite dai mercati finanziari, del decreto
salva-Italia varato dal governo Monti.
Con il pagamento di una commissione fissa le banche potranno assicurare
una garanzia aggiuntiva alle proprie emissioni, che potranno così essere usate
come collaterale presso la Banca centrale europea per accedere ai finanziamenti
sperando così di centrare l'obiettivo generale dell'intervento: fornire quelle
garanzie necessarie a ripristinare le capacità di finanziamento a medio-lungo
termine delle banche.
La garanzia concessa alle banche persegue tre obiettivi, ovvero: la ripresa
della fiducia sul mercato obbligazionario, la possibilità per le banche di accedere
alla liquidità della Bce e contrastare gli effetti derivanti dal cosiddetto “credit
crunch”, derivante dal prosciugamento delle risorse da parte degli istituti.
21 Art.8 comma 1, Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214
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La misura era prevista con effetto immediato e fino al 30 giugno 2012. Fino
a tale data il ministero dell'Economia era autorizzato a concedere la garanzia
statale sulle passività delle banche con scadenza da tre mesi a cinque anni, oppure
dall'1 gennaio 2012 sulle emissioni a sette anni. I titoli dovranno fare parte di
emissioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto. L'ammontare della
garanzia per ogni singola banca non potrà eccedere il patrimonio di vigilanza,
mentre la commissione che verrà pagata per avere accesso alla garanzia sarà pari
mediamente all'1%.
Per avere accesso alle garanzie, le banche sono tenute a superare una
valutazione da parte della Banca d'Italia che verificherà la presenza di coefficienti
patrimoniali non inferiori a quelli obbligatori e una capacità reddituale che
consenta di fare fronte alle passività garantite dallo Stato.
Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta
l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in
particolare sulla base dei seguenti criteri22:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di
vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli
oneri delle passività garantite.
Tale garanzia riguarda sia il capitale che gli interessi ed è riservata
esclusivamente agli strumenti in euro a tasso fisso “semplici”, ossia non deve
trattarsi di titoli strutturati o prodotti complessi e non devono incorporare una
componente derivata.
E' importante poi sottolineare che la garanzia non riguarderà tutte le banche,
ma solo quelle che risulteranno essere in regola sul fronte del patrimonio e della
redditività. Gli istituti bancari interessati, quindi, saranno tenuti a presentare
apposita richiesta alla Banca d’Italia e al dipartimento del Tesoro per accedere a
tale garanzia, i quali valuteranno la sussistenza dei requisiti prescritti.
22 Art.8 comma 23, Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214
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CONCLUSIONI
Come già accennato nell'introduzione, con l’articolo 8 del decreto Salva
Italia del 6 dicembre 2011, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti ha
permesso alle banche di potenziare un eccezionale strumento di raccolta del
risparmio già in loro possesso, ma questo purtroppo è stato valido per soli 7 mesi
circa e più precisamente fino al 30 giugno del 2012. Questa secondo me è stata
una boccata d’ossigeno per le società bancarie ma penso non sia sufficiente, anche
se ritengo comunque che una linea d’azione che veda come protagonisti gli
strumenti di raccolta del risparmio, sia la giusta direzione in cui muoversi, ed
aprirebbe un capitolo molto importante per la situazione economica italiana.
Come analizzato, la raccolta del risparmio è di vitale importanza per le
banche, e tutte quelle società erogatrici di credito, senza le quali sarebbe
impossibile pensare ad un futuro di crescita e sviluppo. Le obbligazioni come già
visto non sono le uniche risorse, e poter svilupparne o crearne ex-novo altre
rafforzerebbe il mercato bancario. Contratti pronti contro termine, certificati di
deposito e buoni fruttiferi, i prestiti subordinati ed irredimibili ed i depositi
bancari sono strumenti già presenti, che al momento della loro nascita potevano
sicuramente soddisfare le esigenze finanziarie di qualche anno fa, ma che ai fini
della ripresa economica, necessaria più che mai nel contesto odierno, necessitano
di una rivisitazione ed eventualmente di un restauro esattamente come avvenuto
con le obbligazioni.
Ovviamente eventuali interventi necessitano studi a livello Europeo che non
guardino tanto l’assetto politico, quanto invece quello economico, e nel momento
dell'attuazione siano continuamente monitorati dalle Autorità di Vigilanza.
A fronte di questi ragionamenti, sarebbe allora interessante, a mio modesto
avviso, se lo Stato provasse a concedere la sua garanzia non solo sulle
obbligazioni bancarie, ma anche sull'erogazione del credito, e più
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specificatamente ai mutui, in particolare a quelli richiesti da giovani e da famiglie
per l’acquisto di abitazioni o per sviluppare piccole-medio imprese, che le banche
poi potrebbero cartolarizzare per rifinanziarsi presso la BCE.
La garanzia dello Stato potrebbe quindi essere concessa non tanto sui singoli
mutui erogati alla clientela, quanto piuttosto sulle obbligazioni bancarie emesse
cartolarizzando quei mutui, le quali, munite della garanzia dello Stato, sarebbero
appetibili presso il mercato (meglio ancora se si trattasse di obbligazioni bancarie
garantite, secondo il funzionamento che abbiamo visto al Capitolo 3).
Un simile modo di operare potrebbe forse agevolare l’accesso al credito non
solo a favore dei giovani (che avrebbero più facilmente possibilità di finanziarsi,
sgravando i genitori dalla fideiussione e liberando così ulteriori risorse), ma anche
a favore delle piccole e medie imprese (spesso costtuite sempre da giovani) che
oggi normalmente non sono in grado di reperire la disponibilità finanziaria
necessaria per avviare l’attività o compiere nuovi investimenti.
Il futuro ritengo sia nei giovani che un domani costruiranno e governeranno
questo paese, e dare loro gli strumenti per poter assumere questo compito, è un
obbligo a cui lo Stato e le banche non possono e non devono sottrarsi.
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ALLEGATO 1
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214. Titolo II, Rafforzamento del sistema finanziario nazionale
e internazionale.
Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744
concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno
alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita'
delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1
gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto
termine in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della
valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della
banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita
contabilita' speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unita' di
voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi
sede legale in Italia.
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6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e' limitata a quanto
strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo
termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia
sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di
mantenere in vigore l'operativita' di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche
operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le
eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono
notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla
base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un
rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono
svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire
indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni
commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero
dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, puo' escludere la
banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le
operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione
europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al
presente articolo non puo' eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il
patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il
Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito
emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche
nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua
non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1°
gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.
7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
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b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso delcapitale e nel
pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una
componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute
nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n.
229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita'
computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di
Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre
2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle
banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia di cui al
comma 1, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo
Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al
comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e' applicata una
commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di
base di 0,40 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio
eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio
composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o
alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior
Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto
fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati
Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS
senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
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b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e'
computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e' applicata una
commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di
base di 0,50 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio
eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito
senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per
banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non
sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della
lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il
mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in
paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito
senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS
registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito
dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e
appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo
della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della
concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle
passivita' emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il
31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate
dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli
emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate
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trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono
trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i
criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle
Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le
variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate
dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del
Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca
d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di
liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di
essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali
abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza
patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base
dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza
disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle
passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di
norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma
23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di
liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua
patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo
livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
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25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del
Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal
fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del
mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza
dell'operazione, nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il
Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca
d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta
richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca
d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le
obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La
richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passivita'
garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca
d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno
antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento
con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua
il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso
collettivo. Il pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a
rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale
fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25
ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla
Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia
stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente
articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la
Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite
mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e
dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli
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articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non
e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime
operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della
Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti
dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review)
per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale
delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle passivita' totali della banca sia
l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di
raccolta della banca interessata, e' redatto in conformita' dei criteri stabiliti dalla
Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed e' comunicato alla
Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti
dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a
ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della
commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri,
condizioni e modalita' di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale
su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency
liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le
modalita' di cui al comma 4 del presente articolo.
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BIBLIOGRAFIA
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obbligazioni bancarie garantite, luglio 2011, modifiche alle disposizioni di
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introdurre in attuazione della direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010.
Bausilio G., I contratti bancari, Giuffré Editore, Milano 2007.
Bontempi P., Diritto bancario e finanziario, Giuffré Editore, Milano 2009
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diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge 30 Aprile 1999, n.130, Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 Maggio 1999.
Legge 30 Luglio 1951, n.948.
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
TUB “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, D.Lgs 1º
settembre 1993, n. 385 (aggiornato a Febbraio 2007).