DILETTANTI Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/2018 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (nessuna comunicazione) 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Si allega quanto sotto riportato: C.U. 230 modifiche art. 12 C.G.S. C.U. 231 abbreviazione termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti su illeciti e violazioni artt. 6-7-8……. C.U. 232 abbreviazioni termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti violazioni art. 10 commi....... 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo (nessuna comunicazione) 3.2. Comunicazioni della Segreteria LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati per le suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe UNITED F 07 A.S.D. MASSA CAMILLA A.S.D. FEMMINILE RICCIONE RICCI CHIARA Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881 Mail: [email protected]
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DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/2018
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega quanto sotto riportato:
C.U. 230 modifiche art. 12 C.G.S.
C.U. 231 abbreviazione termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti su illeciti e violazioni artt. 6-7-8…….
C.U. 232 abbreviazioni termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti violazioni art. 10 commi.......
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)
3.2. Comunicazioni della Segreteria
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE
Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati per le
suddette compagini quale “GIOVANE DILETTANTE” a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe
UNITED F 07 A.S.D. MASSA CAMILLA
A.S.D. FEMMINILE RICCIONE RICCI CHIARA
Quanto precede in osservanza all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti
CAMPIONATO ECCELLENZA ANTICIPI GARE DEL 25.03.2018 – 12^/R Le gare sotto riportate d’ufficio sono anticipate al 21.03.2018 ore 20,30 causa giocatori convocati nel 57° Torneo delle Regioni
RUSSI – SANPAIMOLA
DIEGARO – PROGRESSO
REAL SAN LAZZARO – SAVIGNANESE
Gara del 18.03.218 SAVIGNANESE – S.PIETRO IN VINCOLI
si disputa ore 14,30 campo sintetico n. 2 – SAVIGNANO s/RUBICONE
CAMPIONATO PROMOZIONE Gara del 18.03.18 FC PERSICETO 85 – CM CONSELICE
si disputa ore 14,30 sintetico TACCONI Via Castelfranco, 16/g – S.G. IN PERSICETO
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA Gara del 18.03.18 SOLIGNANO – REAL VAL BAGANZA
si disputa ore 14,30 sintetico STUARD Strada Madonna dell’Aiuto – S. PANCRAZIO P.SE
CAMPIONATO JUNIORES REG.LE Gara del 17.03.18 FALKGALILEO – FORMIGINE
si disputa ore 15,00 sintetico VALLI Via Luthuli, 31 – REGGIO E.
Gara del 17.03.18 LUZZARA - LANGHIRANESE
si disputa ore 15,30 campo Via Lanzoni – VILLAROTTA DI LUZZARA
Gara del 17.03.18 S. FELICE – ROSSELLI MUTINA
si disputa ore 16,00 campo LUPPI Via Ferrino – PONTE SAN PELLEGRINO
Gara del 17.03.18 AGAZZANESE – SALSOMAGGIORE
si disputa ore 15,00 campo S. MICHELE Via Centro Sportivo – GRAGNANO TREBBIENSE
§§§§§§§§§§§§
RECUPERI Aggiornato 14 MARZO
Come sempre per chi non dispone del campo illuminato, l’orario ufficiale è quello pomeridiano,
comunicandolo tempestivamente al C.R.E.R. mezzo e-mail [email protected] o mezzo fax
ALFONSINE F.C. 1921 CERVIA 1920 ALFONSINE BRIGATA CREMONA A
FAENZA CALCIO SSD A.R.L. MARIGNANESE FAENZA STADIO "B.NERI"
GRANAMICA A.S.D. CLASSE MINERBIO "G.SOVERINI"-COMUNAL
PROGRESSO REAL SAN LAZZARO CASTELMAGGIORE CAMPO 1
S.PIETRO IN VINCOLI MASSA LOMBARDA S. ZACCARIA V.LO DELLA VECCHIA
Le gare sotto riportate d’ufficio sono posticipate al 4 aprile ore 20,30 causa giocatori convocati nel 57° Torneo delle Regioni SANPAIMOLA FYA RICCIONE F.N. SRL S.AGATA S.SANT."L.DALLE VACCH
ARGENTANA DIEGARO ARGENTA VIA NAPOLI
CALCIO CASTROCARO T.D.S. CORTICELLA S.S.D. S.R.L. CASTROCARO "P.BATTANINI" (A)
SAVIO CALCIO A.S.D. SAMPIERANA SAVIO DI CERVIA "COMUNALE"
La gara sotto riportata d’ufficio è posticipata al 28 marzo ore 15,30 causa giocatori convocati in Nazionale Sammarinese CALCIO COTIGNOLA PIETRACUTA A.S.D. COTIGNOLA DALMONTE CAMPO A
CAMPIONATO PROMOZIONE
Recuperi Mercoledì 28 MARZO ore 20,30
GIRONE B 7^/R
RIESE CASTELNUOVO A.S.D. RIO SALICETO "CAMPO A" ORE 15:30
MEDESANESE – BAGNOLO C. A 5 22.03.18 21.30 Tensostruttura via Trieste - MEDESANO POL. VA 1980 – IMOLESE FM 21.03.18 21.00 Circolo tennis - MELDOLA FUTSAL I.C. – RENO MOLINELLA 22.03.18 21.30 Bocciofila viale Saffi - IMOLA VIRTUS ROMAGNA – VALLINBICI 21.03.18 21.00 Garden via Euterpe 7 – RIMINI VARIAZIONE ORARIO (7° RITORNO) BAGNOLO C. A 5 – VALLINBICI DEL 25.03.18
AVRA’ INIZIO AD ORE 18.30 stesso campo
697 697
CAMPIONATO SERIE C1
PROGRAMMA RECUPERI GARE (8° DI RITORNO)
CAVEZZO – APOSA 20.03.18 21.30 PALAZZETTO VIA CAVOUR 51-53 - CAVEZZO FOSSOLO 76 – C. A C. RIMINI 20.03.18 20.45 PALAPILASTRO VIA PIRANDELLO – BOLOGNA BARACCALUGA – EAGLES SASSUOLO 20.0318 21.00 PALALUGA VIA VERDI – LUGAGNANO VAL D’ARDA F. PONTE RODONI – IMOLESE C. 1919 21.03.18 21.00 PALACINGHIALE VIA PER VIGARANO 192 – BONDENO G.L. MONTANARI – OSTERIA GRANDE 22.03.18 19.30 SALICETA S.GIULIANO A5 VIA STRADELLO CHIESA 52 – SALICETA S.GIULIANO SANTA SOFIA – PRO PATRIA S.FELICE 22.03.18 20.30 PALESTRA VIA IV NOVEMBRE – MELDOLA ASS. CLUB C. A CINQUE – SPORTING 20.03.18 21.00 CASATORRE VIALE DELLE TERME – CASTEL S.PIETRO TERME
CAMPIONATO SERIE C2
RECUPERI GARE (8° RITORNO – GIRONE A e GIRONE B)
Si comunica che le gare dell’8° giornata di ritorno saranno recuperate in data 07.04.2018 VARIAZIONE CAMPO (11° RITORNO – GIRONE A) FANANO CALCIO – BALCA C. A 5 DEL 24.03.18
PALESTRA CAMUNCOLI VIA DEL CIMITERO 1 – S.MICHELE DEI MUCCHIETTI (SASSUOLO)
CAMPIONATO JUNIORES
QUARTI DI FINALE KAOS REGGIO EM. – I.C. FUTSAL 18.03.18 10.00 X Palestra Rivalta Nuova via Pascal - REGGIO EMILIA TORRESAVIO F. CESENA – FOSSOLO 76 18.03.18 10.30 Y Palestra Istituto Comandini via Boscone 200 – CESENA IMOLESE C. 1919 – CEISA GATTEO 16.03.18 21.30 W Palestra scuole via Cavallazzi – MORDANO di IMOLA CITTA’ DEL RUBICONE – L’ECLISSE 18.03.18 16.00 K Marvelli via Bastia 28 – SAN MAURO PASCOLI
Regolamento : C.U. N. 11 DEL 20.09.2017
SEMIFINALI : 25.03.2018 VINCENTE X – VINCENTE K VINCENTE Y – VINCENTE W
FINALE: 08.04.2018 Regolamento : C.U. N. 11 DEL 20.09.2017
698 698
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
PROGRAMMA GARE CAMPIONATO
FEMMINILE SERIE C POGGESE XRAY ONE - FOOTBALL CLUB CORREGGESE gara 18/03/18 ore 14:30
si disputa campo SAN GIOVANNI DEL DOSSO VIA ROMA, 2
FEMMINILE RIMINI CALCIO - VIRTUS SAN MAURO A MARE gara 18/03/18 ore 17:00
PGS SMILE - FOOTBALL CLUB CORREGGESE gara dell’8/04/18 ore 12:30
FEMMINILE SERIE D CONSOLATA - GRANAMICA gara 18/03/18 ore 14:30
si disputa campo in V.LE Santissima Consolata - SASSUOLO
RECUPERO CAMPIONATO PRIMAVERA FEMMINILE Gara BOLOGNA F.C. 1909 – IMOLESE FM si recupera il 28/03/18 ore 19:30
Campo LA STALLA VIA SERRAGLIO, 20/B - IMOLA
§§§§§§§§§§
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si comunica alle sotto elencate Società che MERCOLEDI’ 21/03/2018 ore 19,00 sono convocate le seguenti
calciatrici, a disposizione dell’allenatore Sig. MAURIZIO GIERI per la S/S 2017/2018 in previsione del 57°
Torneo delle Regioni, presso il Comunale VIA IV NOVEMBRE – VILLA FONTANA DI MEDICINA
per raduno
Ringraziamo la Società MEDICINA FOSSATONE per l’ospitalità.
Il Giudice Sportivo CARLO FRONGILLO, assistito dal rappresentate dell’A.I.A. Sig. PRATI MAURIZIO,
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 11/ 3/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00 PROGRESSO Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso. Euro 100,00 CLASSE Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi. Euro 100,00 SOLIERESE Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2018
Per comportamento non regolamentare.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/ 3/2018
Per aver rivolto espressioni offensive agli occupanti della panchina avversaria.
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2018
BONATI MAURIZIO (SALSOMAGGIORE CALCIO)
INGARI GIUSEPPE (CASALGRANDESE)
MAZZONI GIOVANNI (GRANAMICA A.S.D.)
705 705
Per comportamento non regolamentare. Usciva dall'area tecnica per circa 10 mt. urlando contro un suo calciatore.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 7/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAESTRONI CESARE (SOLIERESE)
PANE GIANLUCA (VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO)
BONINI FRANCESCO (BIBBIANO SAN POLO) PEZZI FRANCESCO (CALCIO CASTROCARO T.D.S.)
VANDI PAOLO (SAVIGNANESE)
LODI MIRCO (PROGRESSO)
MANTOVANI MATTEO (AXYS ZOLA) MIGLIACCIO NICOLAS (BIBBIANO SAN POLO)
DOMINI TOMMASO (CERVIA 1920) ROCCHI MICHAEL (CLASSE)
GRAZHDANI ALEKSANDER (FAENZA CALCIO SSD A.R.L.) ALESSANDRINI FILIPPO (FIDENTINA)
ZAMBLE BI JARED (FIORANO S.R.L.) SEMPRINI MARCO (GRANAMICA A.S.D.)
BOSCHI ENRICO (MASSA LOMBARDA) MALO ALBERTO (MASSA LOMBARDA)
CALZI GIANPAOLO (NIBBIANO E VALTIDONE) DE MATTEO ANTONIO (NIBBIANO E VALTIDONE)
ZANINI NICOLA (S.FELICE A.S.D.) BONATI ANDREA (SALSOMAGGIORE CALCIO)
COMPIANI MARCO (SALSOMAGGIORE CALCIO) VALIM DE ARAUJO JOEL JUNIOR
(VIRTUS CASTELF.)
DI MARIA VINCENZO (GANACETO)
SEKYERE JAMES OWUSU (CASTELLARANO)
CHIAPPINI FRANCESCO (CASTELNUOVO A.S.D.) SIDIBEH ABDOURAHMAN (SCANDIANESE CALCIO A.S.D.)
706 706
GARE DEL 11/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00 BIANCAZZURRA Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 150,00 MOLINELLA CODIFIUME RENO Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 150,00 PICCARDO TRAVERSETOLO ASD Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 150,00 PORTUENSE Per intemperanze dei propri sostenitori. Euro 100,00 PORTUENSE Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2018
Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SILIPO FRANCESCO (ATLETICO MONTAGNA) TOTARO MATTEO (CASTELNUOVO A.S.D.)
PASQUESI GABRIELE (POLINAGO)
BORGHI DANIELE (A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)
BOMPADRE GIULIANO (GIOVANE CATTOLICA 1923SRL)
GUSSONI GABRIELE (LANGHIRANESE VALPARMA)
ROSSI LEONARDO (LAVEZZOLA A.S.D.)
MARINIELLO LUIGI (COLORNO) PIEDISCALZI CRISTIAN (RAVARINO)
KANE RACINE KARASSE (REDA) ADDAE GYAPONG GIUSEPPE PRINCE
(RIESE)
DARDI ANDREA (VALSANTERNO 2009)
GOZZI MARCO (A.C. VIRTUS CAMPOSANTO) LUPPI JACOPO (A.C. VIRTUS CAMPOSANTO)
GIULIANI DAVIDE (ANZOLAVINO CALCIO) MASINI PAOLO (BIANCAZZURRA)
SCORTICHINI ANDREA (SAVIO CALCIO A.S.D.) SCORTANU ALEXANDRU (VIAROLESE)
BERARDI PIER GIULIO (IGEA MARINA)
707 707
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA
GARE DEL 11/ 3/2018 gara CERREDOLESE A.S.D. - PAVULLO F.C.F. La gara in oggetto è stata sospesa dall'arbitro al 25' del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza.
°°°°°°°°°°°°
gara FIDENZA S.R.L. - SORAGNA 1921 La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara SANNAZZARESE - SARMATESE La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara FORNOVO - SORBOLO A.S.D. La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara GALEAZZA - SAN CARLO A.S.D. La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco.
FERRIERO RICCARDO (ANZOLAVINO CALCIO) SILIPO FRANCESCO (ATLETICO MONTAGNA)
FEDERICO CHRISTIAN (BELLARIA IGEA MARINA SRL) FORTI FEDERICO (CALCIO DEL DUCA RIBELLE)
GURI FREDI (CALCIO DEL DUCA RIBELLE) LEBBARAA ACHRAF (FC SPARTA
CASTELBOLOGNESE)
PASINI NICOLA (GIOVANE CATTOLICA 1923SRL)
MANNU ALESSIO (LA PIEVE NONANTOLA)
BELLINI DAVIDE (LUZZARA CALCIO) NUNZIATA LUIGI TADDEO (LUZZARA CALCIO)
CORSINI LUCA (MARANELLO SPORTIVA) BOGA JEAN GEOFFROY (MARZOLARA)
Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara MANZOLINO - A. PLACCI BUBANO MORDANO La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara MODENESE CALCIO - S.PROSPERO CORREGGIO La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza. gara REAL VAL BAGANZA - POVIGLIESE A.S.D. La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza.
°°°°°°°°°°°°
gara REAL MIRAMARE - ALTA VALCONCA Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Società Real Miramare non si è presentata per la disputa della gara; visti gli articoli 17 CGS e 53 NOIF delibera di infliggere: a)alla Società Real Miramare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica; b) alla Società Real Miramare l'ammenda di Euro 600,00 (terza rinuncia).
GARE DEL 6/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARE DEL 7/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
BASSOLI STEFANO (VEZZANO)
CIONI MARCO (SPILAMBERTO 96 A.S.D.)
NILO ANDREA (CERREDOLESE A.S.D.) LECINI ARDIT (SPILAMBERTO 96 A.S.D.)
BUBANI GIACOMO (TRE MARTIRI 1949 S.M.)
GUERRA PAOLO (BAGNO DI ROMAGNA CALCIO) CORRADINI MAICOL (CERREDOLESE A.S.D.)
MONTALTO MARIO (LAMA 80) GLORIOSO POLINI SIMONE (RICCIONE CALCIO 1926)
709 709
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARE DEL 8/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARE DEL 10/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GARE DEL 11/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 120,00 BOBBIESE Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.
AMMONIZIONE
TRE MARTIRI 1949 S.M. Si pongono a carico della società sopra indicata i danni arrecati alla panchina e all'interno degli spogliatoi se e in quanto richiesti
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 9/2020
Dopo il termine della gara entrava all'interno dello spogliatoio dell'arbitro e minacciava l'arbitro tentando di strappargli anche il cartellino dalle mani. Inoltre, colpiva con uno schiaffo violento al volto il Direttore di gara cagionandogli anche dolore e, dopo essere stato allontanato da altri dirigenti, insultava ripetutamente l'arbitro. (la sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2018
MASTRIA DANILO (GRANATA SOC.COOP.A R.L.) SONCIN ALBERTO (MESOLA)
LABANTI MAIKOL (S.BENEDETTO V.S.) INDRIZZI CARLO (SPILAMBERTO 96 A.S.D.)
DOMI GERNARD (XII MORELLI A.S.D.)
PACCHIONI GIOVANNI (SPORTING CLUB VALLESAVIO)
GROSSI MARCO (S. ERMETE 1970) ZAVATTINI NICOLA (S. ERMETE 1970)
GIORDANI LUCA (SPORTING CLUB VALLESAVIO)
SPEZZANI FABIO (BAISO SECCHIA) MONTALTO MARIO (LAMA 80)
BONACORSI FEDERICO (LAMA 80)
GIROTTI ROBERTO (CREVALCORE A.S.D.)
RIPA MAURO (JUNIOR SAN CLEMENTE)
710 710
Per proteste nei confronti del direttore di gara, inoltre dopo essere stato allontanato avvicinava l'arbitro in modo minaccioso e lo insultava.
Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell' arbitro. (A fine gara).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2018
Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2018
Per comportamento non regolamentare.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2018
Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.
Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FACI BUJAR (S. ERMETE 1970)
MARZANI CIRO (LEVIZZANO)
DANIELE DOMENICO (CASALGRANDE A.S.D.)
ZECCHINI DAVIDE (SAN VITTORE)
ROSSI LUCA (S.BENEDETTO V.S.)
DI GESU GAETANO (VIANESE CALCIO)
BIANCHI ANTONIO (COLONNELLA RIMINI)
BALLANTI JURI (REAL CASALECCHIO SSD ARL)
NICOLETTI MARCO (BAGNACAVALLO A.S.D.) MARTELLO RAFFAELE (GHIARE)
FERRI SIMONE (JUNIOR SAN CLEMENTE) HAJBI YOUSSEF (LEVIZZANO)
OSTOLANI CRISTIAN (MORCIANO CALCIO) BERLUTI ALBERTO (S. ERMETE 1970)
DRUDI FILIPPO (SAN VITTORE) BALDININI FEDERICO (VIS NOVAFELTRIA CALCIO)
MANFREDINI ANDREA (FORMIGINE A.S.D.) MESSERI FILIPPO (GOTICO GARIBALDINA)
PICCININI SAMUELE (GRANAMICA A.S.D.) MAZZINI ALESSIO (LA PIEVE NONANTOLA)
TRENTINI LORENZO (NOCETO) FARINU BABAJIDE OLAJUWON
(PERSICETO 85 SRL)
CARUSO DOMENICO PIO (PONTEVECCHIO) FORNI SAMUELE (PONTEVECCHIO)
VIGNALI MANUEL (PORTUENSE) LABANTI GIACOMO (PROGRESSO)
CAMPANINI NICOLO (REAL VAL BAGANZA) SPIGNOLI FRANCESCO (SAMPIERANA)
BOLZONI MATTEO (SCANDIANESE CALCIO A.S.D.) DRAGOVOJA IGLI (STELLA)
GHIARONI ALESSANDRO (VIGNOLESE 1907) MELLONI LORENZO (VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.)
TASSINARI LORENZO (VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.)
SABIR MOHAMMED (CALCIO A CINQUE RIMINI)
714 714
GARE DEL 10/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00 GIAN LUCA MONTANARI Per intemperanze dei propri sostenitori.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 18/ 4/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara, inoltre dalla tribuna protestava nuovamente e rivolgeva farsi offensive nei confronti dell' arbitro. Infine, dopo il termine della gara, rientrava all'interno del recinto di gioco.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
Gara: Eagles Sassuolo – Ass. Club Calcio A5 del 24/02/2018 (Campionato Calcio A5 Serie C1) Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 del 28/02/2018, ha rilevato che il reclamo proposto dalla Soc. Ass. Club Calcio A5 non può essere preso in esame, poiché non sono state rispettate le formalità procedimentali previste dal comma 7 dell’art. 38 C.G.S.. Infatti, la società reclamante ha inviato il preannuncio tramite email e non a mezzo telegramma, telefax o posta certificata così come prescritto dalla sovra citata norma. In considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo, dichiara quindi inammissibile il reclamo inoltrato dalla Società Ass. Club Calcio ed in ottemperanza al comma 8 dell’art. 33 C.G.S dispone a carico di quest’ultima l’addebito della relativa tassa.
------------- L’arbitro nel proprio referto, nonché allegato supplemento, ha riportato che la partita in questione non è stata disputata poiché non erano presenti, allo scadere del previsto tempo di attesa, tutti i giovani giocatori così come richiesto dalla vigente regolamentazione. Nella specie erano fisicamente presenti solo due dei quattro giovani giocatori indicati nella distinta consegnata dalla Soc. Ass. Club. Calcio A5, mentre gli altri due mancanti si sono presentati solo alle ore 15:05, ovvero cinque minuti dopo lo scadere del tempo di attesa previsto per tale campionato. In virtù di quanto precede il Direttore di gara ha deciso di non dare inizio alla gara. Questo Giudice Sportivo, osserva: il Codice di Giustizia Sportiva al comma 3 dell’art.29 prevede: “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.” Nel caso in oggetto la decisione del Direttore di gara di non dare inizio alla gara non è né di natura tecnico/disciplinare, né una di quelle rientranti nell’ambito di applicazione della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Proprio in base a quanto disposto dal comma 3 dell’art.29 C.G.S. questo Giudice Sportivo ritiene che la verifica circa l’adempimento da parte delle società di quanto previsto in tema di impiego di giovani calciatori sia una valutazione di esclusiva competenza
CALEFFI GABRIELE (GIAN LUCA MONTANARI)
BERTOLAMI ADRIANO (SPORTING)
MARTUCCI ANTONIO (BARACCALUGA) CASARI ANDREA (FUTSAL PONTE RODONI ASD)
MISCIOSCIA MICHELE (FOSSOLO 76 CALCIO) AIELLO ANTONIO PAOLO (GIAN LUCA MONTANARI)
RAIOLA LUCA (GIAN LUCA MONTANARI)
715 715
dei Giudici Sportivi e, quindi, non soggetta ad una valutazione preventiva da parte dell’arbitro. In questo caso specifico il Direttore di gara, in base al comma 2 dell’art.54 delle N.O.I.F., avrebbe dovuto dare comunque inizio alla gara visto che le squadre si erano presentate in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
P.Q.M. Visto l’ art. 17 C.G.S. Questo Giudice Sportivo delibera:
la ripetizione della gara, e a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di rispettiva competenza;
L’ammenda di euro 30,00 alla soc. Ass. Club Calcio A5 per ritardata presentazione in campo.
GARE DEL 10/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE
GARE DEL 10/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2018
Per proteste nei confronti del direttore di gara.
FORTUNATO FRANCESCO (EQUIPO FUTSAL CREVAL.)
CAPORASO DAVIDE (BALCA CALCIO A 5) CARACCIOLO ALBERTO (EQUIPO FUTSAL CREVALCORE)
GARE DEL 11/ 3/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GARE DEL 12/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
GARE DEL 11/ 3/2018 gara UNITED F07 A.S.D. - OLIMPIA VIGNOLA CALCIO La gara in oggetto non si è potuta disputare per impraticabilità del terreno di gioco. Il G.S. rimette gli atti alla Presidenza del C.R.E.R. per i provvedimenti di competenza.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAMPIONATO FEMMINILE PRIMAVERA
GARE DEL 10/ 3/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 50,00 OSTERIA GRANDE A.S.D. per aver permesso l'accesso in campo a persone estranee
PEVERINI DIEGO (FUTSAL BELLARIA)
TREMATORE FERNANDO (FUTSAL BELLARIA)
SACCHETTI MARCO (ATLETICO SANTARCANGELO)
MARROCCHINO MONICA (CONSOLATA 67) VIMERCATI ALICE (OLIMPIA FORLI DILETT.sq.B)
BUTTARELLI GIULIA (NUBILARIA CALCIO F.LE)
717 717
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2018
Entrava indebitamente all'interno del recinto di gioco, inoltre offendeva ripetutamente il Direttore di gara anche quando, dopo il termine della gara, quest'ultimo rientrava negli spogliatoi.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
COPPA E.R. CALCIO A CINQUE SERIE D
GARE DEL 6/ 3/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
§§§§§§§§
6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DEL 12 MARZO 2018
Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti), Sig.ra Fiorella
LAMBERTINI (Segretaria) e con l’assistenza del Sig. CAVALLINI delegato dell’AIA
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
Nr. 55 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928
Avverso squalifica per dieci giornate di gara inflitta al calciatore Andrea ARGNANI
Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. pubblicata nel C.U. nr. 32 del 21/02/2018
Gara: Forlimpopoli Calcio 1928 – Ceisa Gatteo Calcio a 5 del 17/02/2018
La società A.S.D. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 propone rituale reclamo avverso la succitata decisione del Giudice sportivo ammettendo che il proprio calciatore Argnani Andrea ha profferito un’espressione impropria all’indirizzo dell’arbitro per la quale sia la stessa società reclamante sia il suddetto tesserato si scusano pubblicamente. Tuttavia la ricorrente sostiene che da parte del proprio calciatore non vi sarebbe stata alcuna intenzione di discriminare l’orientamento sessuale del direttore di gara e di essere offensivo a tal riguardo. Ad avviso della società Forlimpopoli Calcio 1928 la frase offensiva sarebbe stata esclusivamente frutto della foga agonistica del momento in cui è stata pronunciata come reazione ad una decisione arbitrale ritenuta errata. In considerazione di quanto precede e della correttezza da sempre dimostrata dall’Argnani, si chiede di riconsiderare l’entità della squalifica e di ridurne la durata. La società FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione.
D AMATO CLAUDIO (OSTERIA GRANDE A.S.D.)
CINQUE SILVIA (S.ZACCARIA)
ZAOUALI MERIEM (CASTELVECCHIO)
COSTANZELLI MARCO (RENO MOLINELLA A.S.D.) LAZZARI ENRICO (RENO MOLINELLA A.S.D.)
718 718
Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che l’espressione volgare che il calciatore Andrea Argnani ha rivolto all’ufficiale di gara non costituisca comportamento discriminatorio e dunque non integri la fattispecie prevista e punita dall’articolo 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sanzionabile, ai sensi della comma 2 del medesimo articolo, con la pena edittale minima di dieci giornate di squalifica. Ad avviso di questa Corte l’epiteto volgare rivolto all’arbitro costituisce un’espressione oramai entrata nel gergo comune che può assumere la connotazione di espressione discriminatoria unicamente nell’ipotesi in cui sia diretta a chi ostenti un orientamento sessuale al quale il precitato epiteto intende riferirsi. Per quanto precede in aggiunta al fatto che dagli atti ufficiali non emerge che l’arbitro abbia vissuto la volgarità rivoltagli dal calciatore Argnani come offesa, denigrazione o insulto per motivi di sesso, si ritiene che lo stesso calciatore possa essere punito con una sanzione sportiva meno afflittiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in accoglimento del ricorso della Società
ASD FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea ARGNANI a tre
giornate effettive di gara. Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.
7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 12 MARZO 2018
Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti)
con l’assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI (A.I.A.)
DEFERIMENTI
16. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Eugenio Maria Luppi e Terence Baraldi nonché della società S.S.D. 65 FUTA. Con nota 11.01.2018 n.5880/390 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni e il
Procuratore Federale Interregionale Aggiunto
- visto l’art. 32 ter, comma 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco di Leginio;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. Luppi Eugenio Maria, che all’epoca dei fatti era tesserato come calciatore per la Società SSD
65 FUTA, della violazione di cui agli artt.1 bis, comma 1, 11, comma 1,2 e 12, comma 7, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere in qualità di calciatore tesserato per la SSD 65 FUTA, in occasione della gara di
campionato di 2° categoria girone I, Marzabotto Calcio 2000 / 65 Futa disputata a Marzabotto il giorno
12.11.2017, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Bologna del C.R.E.R., posto in essere condotta che
integrava gli estremi della propaganda ideologica vietata dalla legge, inneggiante a comportamenti
discriminatori ed inoltre idonea a costituire incitamento alla violenza o a costituirne apologia, esultando dopo
una propria segnatura, togliendosi la maglia di gioco, mostrando “una maglia nera con tricolore, aquila e
simbologia della repubblica Sociale Italiana”, correndo verso la tribuna ed indirizzando ai propri tifosi un saluto
con il braccio destro teso in alto e mano tesa”, con l’aggravante della premeditazione in quanto la maglia nera
con lo stemma della Repubblica Sociale risultava indossata dallo stesso sin dall’inizio della gara;
719 719
- il Sig. Baraldi Terence per violazione di cui agli artt.1bis, comma 1 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 66, comma 4, delle NOIF, per avere in qualità di Dirigente Responsabile tesserato per la SSD 65 FUTA, in occasione della gara di campionato di 2° categoria girone I, Marzabotto Calcio 2000/65 Futa disputata a Marzabotto il giorno 12.11.2017, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Bologna del C.R.E.R., omesso di vigilare e controllare che i propri calciatori indossassero indumenti idonei e conformi alle norme federali, consentendo e comunque non impedendo al proprio tesserato Eugenio Maria Luppi, di indossare sotto la maglia ufficiale di gioco “una maglia nera con tricolore e aquila con la simbologia della Repubblica Sociale Italiana idonea a costituire apologia e incitamento alla violenza e di incidere in termini di offesa per la comunità locale notoriamente riconosciuta quale simbolo della resistenza antifascista;
- la Società SSD 65 FUTA per responsabilità sia diretta, sia oggettiva della medesima Società, ai sensi
dell’art.4, comma 1 e 2, del CGS, anche in relazione agli artt. 11, comma 3,12, comma 5, del CGS, alla quale
appartenevano i predetti tesserati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel
cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.
Effettuate ritualmente le notifiche, tutte le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento, il solo Sig. Luppi assistito da un avvocato di fiducia munito di valido mandato. Il Rappresentante della Procura Federale in persona del Dott. Ciro SALTALAMACCHIA, Procuratore Federale Interregionale, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: la squalifica per mesi 8 a carico del calciatore Eugenio Maria Luppi, l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 a carico del Sig. Terence Baraldi e l’ammenda di € 335,00 a carico della società SSD 65 FUTA.
Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- ritenute congrue e giustificate le sanzioni sportive risultanti dal patteggiamento tra la Procura Federale e le parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S
D e l i b e r a
di infliggere al Sig. Eugenio Maria LUPPI 8 mesi di squalifica, al Sig. Terence BARALDI 2 mesi e 20
giorni d’inibizione, a carico della società S.S.D. 65 FUTA un’ammenda di € 335,00
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
17. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor Gherardo Gherardi nonché della società ASD il Tonnotto Madregolo. Con nota 15.01.2018 n.6414/113 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- il Sig. Gherardo Gherardi, Presidente della ASD Il Tonnotto Madregolo all’epoca dei fatti, della
violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art.38 comma1 della NOIF, per aver consentito
e comunque non impedito che il Sig. Stefano Pompini (non tesserato per la società) svolgesse l’attività di
allenatore per 8 gare a favore della ASD Il Tonnotto Madregolo come altresì dimostrato dalle distinte di gara e
dal C.U. N.16 del 26.10.2016 Comitato Regionale Emilia-Romagna dal quale emerge che il Sig. Pompini è
stato squalificato per proteste contro il direttore di gara.
- la Società ASD Il Tonnotto Madregolo per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai
sensi dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti alla società
al momento del fatto e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.
720 720
Effettuate ritualmente le notifiche, le parte deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
- al Sig. Gherardo Gherardi, in qualità di Presidente della società, mesi 4 d’inibizione - alla società Il Tonnotto Madregolo l’ammenda di € 600,00
Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S
D e l i b e r a di infliggere al Sig. Gherardo GHERARDI 4 mesi d’inibizione e a carico della società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO € 600,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
9. ALLEGATI
C.U. 230 modifiche art. 12 C.G.S.
C.U. 231 abbreviazione termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti su illeciti e violazioni
artt. 6-7-8…….
C.U. 232 abbreviazioni termini procedurali davanti alla G.S. per procedimenti violazioni art. 10
commi.......
Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all’albo del C.R.E.R. il 14/03/2018.