DVR Rischio Rumore Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. - Titolo VIII - Capo II ________________________________________________________________ Timbro e Firma Datore di lavoro: Viale dell'Architettura,16 00144 Roma (RM) Via/n./CAP/Luogo (Prov) Legislazione Tecnica Impresa: Data : 10/03/13 Firma Firma .................................................................................................. ....................................................................................................... per conferma per conferma Solo per lavorazioni in cantiere CONSEGNA al CSE PRESA VISIONE del RLS Pagina 1 di 27 Suite 81 Studio di consulenza Allegato 4 al DVR e/o POS – DVR Rischio Rumore ai sensi del d.lgs. 81/08 ed s.m.i. Data Azienda Esempio 10/03/13 DVR Rumore: Legislazione Tecnica - Ed. 1 - Rev. 1
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DVR Rumore: Legislazione Tecnica - Ed. 1 - Rev. 1 10/03/13 Data … · DVR Rischio Rumore Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore
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DVR Rischio RumoreValutazione del rischio per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. - Titolo VIII - Capo II
________________________________________________________________Timbro e Firma
Datore di lavoro:
Viale dell'Architettura,16 00144 Roma (RM)Via/n./CAP/Luogo (Prov)
Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. - TitoloVIII - Capo II, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumoredurante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumoreimpulsivo;b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili alrumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza deilavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse conl’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti dainterazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati alfine di ridurre il rischio di infortuni;f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura dilavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione dirumore;h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoronormale, in locali di cui è responsabile;i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,quelle reperibili nella letteratura scientifica;l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche diattenuazione.
Se, a seguito della valutazione sopra menzionata, può fondatamente ritenersi che ivalori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli dirumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento divalutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati allecaratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattoriambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possonoincludere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione dellavoratore.Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene contodell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.La valutazione del rischio di esposizione al rumore individua le misure diprevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può esserestimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standardindividuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissioneconsultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si èfatto riferimento.
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Allegato 4 al DVR e/o POS – DVR Rischio Rumore ai sensi del d.lgs. 81/08 ed s.m.i.
Scopo del presente documento è la valutazione dei livelli di esposizione al rumore a cui i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento delle attività lavorative ai sensi dell’ art. 190 D. Lgs. 81/08 ed s.m.i. nel Titolo VIII capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”.All’esito della valutazione saranno adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei valore limite di esposizione.Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria.
2. Revisione del documento
Gli aggiornamenti saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del documento, per l’eventuale introduzione di nuove e diverse lavorazioni, macchine, impianti e/o attrezzature.
3. Definizioni ed abbreviazioni
Rischioprobabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni diimpiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.
Rischio residuorischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure perridurlo
Valutazione dei rischiprocedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e lasicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dallecircostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro
Prevenzioneil complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasidell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto dellasalute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
Valore di azioneil valore di esposizione oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure ditutela dei lavoratori esposti, come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare lasorveglianza sanitaria
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Valore limiteil valore di esposizione oltre il quale l’esposizione è vietata
Pressione acustica di picco (Ppeak)valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C
Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20 μPa]
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumoreper una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionaleISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumoreimpulsivo
Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,,W)valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornalieraal rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore,definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6,nota 2
2. PROCEDURA STANDARDIZZATA: CRITERIO UTILIZZATO PER
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una
valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i
lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e
protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le
aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti
lavoratori subordinati o equiparati ad essi.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizionegiornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:a) valori limite di esposizione:
rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
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Obbligo di misure immediate> Valori limite di esposizione87 dB(A) e/o 140 dB(C)picco
Rischio Alto
Obbligo all’uso dei DPI uditivi, programma di riduzione delrumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d’accesso
dei luoghi di lavoro, controllo sanitario> Valori superiori di azione85 dB(A) e/o 137 dB(C)picco
Rischio Medio
Misurazione del rumore, fornitura di DPI uditivi, informazione eformazione, controllo sanitario a richiesta> Valori inferiori di azione
80 dB(A) e/o 135 dB(C)picco
Rischio Basso
Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimo
Rischio Trascurabile
Sempre
ObblighiLivello di Rischio
Tab.2 - Casi possibili
Si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” che non ènecessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casiun po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali dapoter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche
per i lavoratori più a rischio.
E’ evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile pertantonon sono superati i valori inferiori di azione(LEX>80 dB(A) o ppeak,C > 140 dB(C))
La valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuatesecondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e
UNI 9432:2011)
Non si può fondatamente escludere che siano superati i valoriinferiori di azione
(LEX>80 dB(A) o ppeak,C > 140 dB(C))
Tipo di valutazioneCasi
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Gli errori di misura sistematici comportano una sovrastima o una sottostima
dell’esposizione al rumore dei lavoratori. Per evitare questi errori è necessario
rispettare la procedura standardizzata definita dalla UNI EN ISO 9612, in
particolare:
· Rispettare la posizione corretta del microfono;
· Evitare i falsi contributi (urti o getti d’aria sul microfono) proteggendo il
microfono con un dispositivo antivento e togliendo dal registro della
misurazione eventuali artefatti;
· Controllare attraverso un’attenta analisi del lavoro di aver ricompreso nella
misurazione tutti gli eventi acustici significativi.
La norma UNI EN ISO 9612 impone di tenere conto di quattro fonti di incertezza:
1. Variazioni nel lavoro quotidiano (incertezza sul livello di rumore);
2. Variazioni sull’esecuzione dei compiti (incertezza sulla durata di ogni
compito);
3. Strumentazione e calibrazione (incerterzza strumentale):
Tipo di strumentazione Incertezza
standard(dB)
Fonometro conforme alla IEC 61672 - 1:2002 classe 1; 0,7
Misuratore personale dell’esposizione sonora conforme alla IEC
61672;
1,5
Fonometro conforme alla IEC 61672 - 1:2002 classe 2; 1,5
4. Posizionamento del microfono.
Il D.Lgs. 81/08 pone l’obbligo di considerare l’incertezza al fine di provare (al 95%) il non superamento dei Valori di Azione e del Valore Limite di Esposizione, pertanto il confronto con questi valori dovrà essere effettuato sommando a LEX,w l’incertezza associata (LEX,w + U).
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Obbligo all’uso dei DPI uditivi, programma di riduzione del rumore,segnalazione, delimitazione e limitazione d’accesso dei luoghi di lavoro,controllo sanitario
Misure da attuare
Lavoratori :
Di Lero Donato
TrascurabileLivello di rischio
Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimoMisure da attuare
Lavoratori :
Di Lero Donato
Callisto Renzo
Per il rapporto di valutazione del rumore consultare l’Allegato n. 1 - Scheda di
valutazione.
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Il presente allegato riporta i dettagli della valutazione del rischio di esposizione al
rumore per le singole mansioni considerate:
Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio**Mansione :
005
4984
8963
12802
4861
Tij (ore)Lij (dB)N. Mis.
Li
Ti (ore)
LAeq,Ti(db)
Preparazione acciaioFonte di Pericolo
Obbligo all’uso dei DPI uditivi, programma di riduzione delrumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d’accessodei luoghi di lavoro, controllo sanitario
Misure da attuare
MedioLivello di rischio
(dB)94,02Lex,w + U
(dB)7,28U
(dB)86,74LEX,w
Calcolo LEX,w (Livello di esposizione settimanale nella Settimana
Ricorrente a Massimo Rischio)
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