DIGITALIZZAZIONE PA: REGOLE TECNICHE SU PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE D.P.C.M., 03/12/2013 , G.U. 12/03/2014 Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 due fondamentali provvedimenti ai fini del completamento del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione: si fa riferimento in particolare al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”. Ormai lo sviluppo di strumenti quali la firma elettronica ed il protocollo informatico uniti all’espansione dell’uso della posta elettronica, rende possibile la realizzazione di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali e la conseguente attuazione di profonde innovazioni nelle modalità di lavoro delle unità organizzative. Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno, quindi, la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliora inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni. IL DPCM sul protocollo informatico, in particolare, prevede che ogni ente pubblico svolga tutta una serie di attività fondamentali ai fini di una corretta gestione elettronica documentale quali: individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000); nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; adottare il manuale di gestione su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale; definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal testo unico. La gestione documentale è la gestione informatica dei documenti in modalità avanzata. È stata così denominata perché si tratta di una soluzione che privilegia ed esalta essenzialmente le potenzialità legate alla gestione informatizzata dei documenti e degli archivi. La gestione documentale consiste in realtà in una macro-categoria, che comprende attività assai eterogenee, che variano a seconda del grado di funzionalità che si desideri attuare, ma che trovano una logica ben precisa per il loro accorpamento: ovvero il loro comune presupposto fondamentale, che è quello della dematerializzazione dei documenti cartacei e quindi della disponibilità degli stessi a livello informatico.
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DIGITALIZZAZIONE PA:
REGOLE TECNICHE SU PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE
D.P.C.M., 03/12/2013 , G.U. 12/03/2014
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 due fondamentali provvedimenti ai
fini del completamento del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione: si fa
riferimento in particolare al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis,
23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
Ormai lo sviluppo di strumenti quali la firma elettronica ed il protocollo informatico uniti
all’espansione dell’uso della posta elettronica, rende possibile la realizzazione di una gestione
completamente automatizzata dei flussi documentali e la conseguente attuazione di profonde
innovazioni nelle modalità di lavoro delle unità organizzative.
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno,
quindi, la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri
cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali.
L’adozione di tali sistemi migliora inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso
strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di
cittadini, imprese ed altre amministrazioni.
IL DPCM sul protocollo informatico, in particolare, prevede che ogni ente pubblico svolga tutta una
serie di attività fondamentali ai fini di una corretta gestione elettronica documentale quali:
individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del
testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000); nominare, in ciascuna delle
aree organizzative omogenee il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi
di vacanza, assenza o impedimento del primo; nominare eventualmente, nell'ambito delle
amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e
un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo; adottare il manuale di
gestione su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del
coordinatore della gestione documentale; definire, su indicazione del responsabile della gestione
documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le
modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e
di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi
dal protocollo informatico previsto dal testo unico.
La gestione documentale è la gestione informatica dei documenti in modalità avanzata. È stata così
denominata perché si tratta di una soluzione che privilegia ed esalta essenzialmente le potenzialità
legate alla gestione informatizzata dei documenti e degli archivi.
La gestione documentale consiste in realtà in una macro-categoria, che comprende attività assai
eterogenee, che variano a seconda del grado di funzionalità che si desideri attuare, ma che trovano
una logica ben precisa per il loro accorpamento: ovvero il loro comune presupposto fondamentale,
che è quello della dematerializzazione dei documenti cartacei e quindi della disponibilità degli
2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate
nell'allegato n. 2 relativo ai formati, nell'allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per
la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell'allegato n. 4 relativo
alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo ai metadati. Le
specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell'Agenzia per l'Italia
digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito
istituzionale.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste
nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53, 55 e 66 del testo
unico.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo agli articoli 40-bis, 41 e 47 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Adeguamento organizzativo e funzionale 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, nell'ambito del proprio
ordinamento, provvedono a:
a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del
testo unico;
b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'art. 50 del
Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza,
assenza o impedimento del primo;
c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con piu' aree organizzative
omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza
o impedimento del primo;
d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5, su proposta del responsabile della gestione
documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale;
e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del
coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalita' e le misure organizzative e tecniche
finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei
protocolli di telefax, e, piu' in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal
testo unico.
Art. 4
Compiti del responsabile della gestione documentale 1. In attuazione dell'art. 61 del testo unico, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2,
del Codice definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione documentale ovvero, ove
nominato, del coordinatore della gestione documentale. In particolare, al responsabile della gestione
e' assegnato il compito di:
a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5;
b) proporre i tempi, le modalita' e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e);
c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla
trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici nel rispetto
delle misure minime di sicurezza previste nel disciplinare tecnico pubblicato in allegato B del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, d'intesa con il
responsabile della conservazione, il responsabile dei sistemi informativi o, nel caso delle pubbliche
amministrazioni centrali, il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice e con il responsabile
del trattamento dei dati personali di cui al suddetto decreto.
2. Il coordinatore della gestione documentale definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del
documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione, nonche' di
comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del testo
unico.
Art. 5
Manuale di gestione 1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei
documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.
2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:
a) la pianificazione, le modalita' e le misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);
b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);
c) le modalita' di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, ai
sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, e per lo scambio degli stessi all'interno ed all'esterno
dell'area organizzativa omogenea, ivi comprese le caselle di posta elettronica, anche certificata,
utilizzate;
d) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento
informatico in relazione a specifici contesti operativi esplicitati e motivati;
e) l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli
eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento,
nell'ambito del contesto a cui esso si riferisce;
f) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole
di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalita' di trasmissione, tra i quali,
in particolare, documenti informatici pervenuti attraverso canali diversi da quelli previsti dagli
articoli 16 e 17, nonche' tramite fax, raccomandata o assicurata;
g) l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica
dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della
stessa amministrazione o verso altre amministrazioni;
h) le modalita' di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli informatici relativi ai
procedimenti e delle aggregazioni documentali informatiche con l'insieme minimo dei metadati ad
essi associati;
i) l'indicazione delle unita' organizzative responsabili delle attivita' di registrazione di protocollo, di
organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea;
j) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del
testo unico;
k) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalita' di trattamento;
l) i registri particolari definiti per il trattamento di registrazioni informatiche anche associati ad aree
organizzative omogenee definite dall'amministrazione sull'intera struttura organizzativa e gli albi,
gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualita' personali e fatti, di cui all'art. 40, comma
4, del Codice;
m) il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalita' di aggiornamento, integrato con le
informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento
alle procedure di scarto;
n) le modalita' di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico e, in
particolare, l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire
l'immodificabilita' della registrazione di protocollo, la contemporaneita' della stessa con
l'operazione di segnatura ai sensi dell'art. 55 del Testo unico, nonche' le modalita' di registrazione
delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attivita' di registrazione;
o) la descrizione funzionale ed operativa del componente «sistema di protocollo informatico» del
sistema di gestione informatica dei documenti con particolare riferimento alle modalita' di utilizzo;
p) i criteri e le modalita' per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle
informazioni documentali;
q) le modalita' di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 63 del testo unico, inclusa la
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.
3. Il manuale di gestione e' reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2,
del Codice mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Titolo II
IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO
Art. 6
Funzionalita' 1. Il sistema di protocollo informatico comprende la «funzionalita' minima».
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, al fine di dare attuazione alle
disposizioni introdotte dal Codice stesso, acquisiscono o realizzano le funzionalita' aggiuntive sulla
base del rapporto tra costi e benefici nell'ambito dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e
di efficienza operativa.
3. Le funzionalita' aggiuntive condividono con la funzionalita' minima almeno i dati identificativi
dei documenti di cui agli articoli 53, 55 e 56 del testo unico.
Art. 7
Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico 1. Il sistema di protocollo informatico assicura:
a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
d) la registrazione delle attivita' rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo
tale da garantirne l'identificazione.
2. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell'accesso alle
risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.
3. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di
modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.
4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 devono essere protette da modifiche non
autorizzate.
5. Il registro giornaliero di protocollo e' trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema
di conservazione, garantendone l'immodificabilita' del contenuto.
6. Il sistema di protocollo rispetta le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal
disciplinare tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8
Annullamento delle informazioni registrate in forma immodificabile 1. L'annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal
sistema e registrate in forma immodificabile determina l'automatico e contestuale annullamento
della intera registrazione di protocollo.
2. L'annullamento anche di un solo campo delle altre informazioni registrate in forma
immodificabile, necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati delle altre
informazioni, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale
memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data,
l'ora e all'autore della modifica. La disposizione di cui al primo periodo si applica per lo stesso
campo, od ogni altro, risultato successivamente errato.
3. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le
modalita' specificate nell'art. 54 del testo unico.
Art. 9
Formato della segnatura di protocollo 1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici, registrati nel registro di protocollo,
negli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi, nonche'
negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati concernente stati, qualita' personali e fatti con le
modalita' descritte nel manuale di gestione, mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 55 del
testo unico che ne garantisce l'identificazione univoca e certa, sono espresse nel seguente formato:
a) codice identificativo dell'amministrazione;
b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
c) codice identificativo del registro;
d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all'art. 20, comma
2;
e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 57 del testo unico.
Titolo III
FORMATO E MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRA
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 10
Principi generali 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, ai fini della trasmissione di
documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione,
adottano i formati e le modalita' definiti nel presente titolo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del Codice realizzano nei propri sistemi
di protocollo informatico funzionalita' interoperative con i requisiti di accessibilita' al sistema di
gestione informatica di cui all'art. 60 del testo unico.
Art. 11
Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee 1. L'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominato «indice delle
amministrazioni», istituito ai sensi dell'art. 57-bis del Codice, e' destinato alla pubblicazione dei dati
di cui all'art. 12 relativi alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2 del Codice ed alle
loro aree organizzative omogenee.
2. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 1 e' gestito da un sistema informatico accessibile
tramite un sito internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute
da parte dei soggetti pubblici o privati.
3. Al fine di consentire il corretto reperimento nel tempo delle informazioni associate ad un
documento protocollato, il sistema informatico di cui al comma 2 assicura il mantenimento dei dati
storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice delle amministrazioni e delle rispettive aree
organizzative omogenee conseguenti alle variazioni della struttura dell'amministrazione mittente o
destinataria del documento.
Art. 12
Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee
1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all'art. 2, comma 2, del Codice al fine di trasmettere
documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, si accredita presso l'indice delle
amministrazioni di cui all'art. 11 fornendo almeno le seguenti informazioni identificative:
a) denominazione dell'amministrazione;
b) codice fiscale dell'amministrazione;
c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;
d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee;
e) articolazione dell'amministrazione per uffici;
f) il nominativo del referente dell'amministrazione per l'indice delle amministrazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:
a) la denominazione;
b) il codice identificativo;
c) le caselle di posta elettronica di cui all'art. 18, comma 2;
d) il nominativo del responsabile della gestione documentale;
e) la data di istituzione;
f) l'eventuale data di soppressione;
g) l'elenco degli uffici utente dell'area organizzativa omogenea.
3. Il codice identificativo associato a ciascuna area organizzativa omogenea e' inserito
dall'amministrazione al momento dell'iscrizione dell'area organizzativa stessa nell'indice.
4. Il codice identificativo associato a ciascun ufficio utente e' assegnato automaticamente dall'indice
delle amministrazioni e identifica univocamente l'ufficio all'interno dell'indice stesso.
5. L'elenco dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' pubblicato sul sito dell'indice delle amministrazioni e
aggiornato a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 13
Codice identificativo dell'amministrazione 1. Il codice identificativo dell'amministrazione e' assegnato automaticamente dall'indice in fase di
accreditamento ed e' riportato nei dati della segnatura di protocollo di cui all'art. 9.
Art. 14
Denominazione dell'amministrazione 1. La denominazione dell'amministrazione, di cui art. 12, comma 1, lettera a), viene allineata alla
denominazione registrata nell'Anagrafe tributaria associata al codice fiscale indicato. A tal fine, il
sistema informatico di gestione dell'indice delle amministrazioni e' connesso col sistema
dell'Anagrafe tributaria.
Art. 15
Modalita' di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni 1. Ciascuna amministrazione aggiorna immediatamente nell'indice delle amministrazioni ogni
modifica delle informazioni di cui all'art. 12 e la data di decorrenza della stessa.
2. Con la stessa tempestivita' ciascuna amministrazione aggiorna nell'indice delle amministrazioni
la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando i dati di cui
all'art. 12, comma 2.
3. Le amministrazioni aggiornano le informazioni di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i servizi
telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell'indice delle amministrazioni.
Art. 16
Modalita' di trasmissione dei documenti informatici mediante l'utilizzo della posta elettronica 1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo e' effettuato mediante
messaggi di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, o messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il
protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045 e 2049 e
successive modificazioni.
Art. 17
Modalita' di trasmissione dei documenti informatici in cooperazione applicativa 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice lo scambio dei documenti soggetti alla
registrazione di protocollo e' effettuato attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante
le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'.
Art. 18
Modalita' di registrazione dei documenti informatici 1. Ad ogni messaggio ricevuto o spedito da una area organizzativa omogenea corrisponde un'unica
operazione di registrazione di protocollo, secondo quanto previsto dall'art. 53 del testo unico e
dall'art. 9 del presente decreto. Alla registrazione di protocollo vengono associate le ricevute
generate dal sistema di protocollo informatico e, nel caso di registrazione di messaggi di posta
elettronica certificata spediti, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di posta
certificata correlati al messaggio oggetto di registrazione.
2. Ciascuna amministrazione istituisce, per ogni area organizzativa omogenea, almeno una casella
di posta elettronica certificata direttamente associata al registro di protocollo da utilizzare per la
protocollazione dei messaggi ricevuti e spediti, ai sensi dell'art. 40-bis del Codice. L'indirizzo di tali
caselle e' riportato nell'indice delle amministrazioni e nel manuale di gestione di cui all'art. 5,
nonche' pubblicato sul sito dell'amministrazione.
3. Ciascuna amministrazione puo' istituire specifiche caselle di posta elettronica, anche certificata,
per trattare peculiari tipologie documentali, anche oggetto di registrazione particolare.
Gli indirizzi di tali caselle sono riportati nell'indice delle amministrazioni e nel manuale di gestione,
nonche' pubblicati nel sito dell'amministrazione
4. Per i documenti informatici pervenuti ad una area organizzativa omogenea ai sensi dall'art. 40-bis
del Codice, e' responsabilita' dell'amministrazione decidere, secondo quanto previsto dal manuale di
gestione di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), quali documenti sono oggetto di registrazione di
protocollo ovvero di registrazione particolare.
5. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del soggetto, destinatario del documento, va
riportata nella segnatura di protocollo secondo le modalita' ed i formati previsti agli articoli 20 e 21.
6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le modalita' di inoltro ed assegnazione dei
documenti al singolo ufficio utente e le descrive nel manuale di gestione.
Art. 19
Impronta del documento informatico 1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo dei documenti informatici l'impronta di
cui all'art. 53, comma 1, lettera f), del testo unico, va calcolata per ciascun documento informatico
associato alla registrazione di protocollo.
2. La funzione crittografica di hash da impiegare per la generazione dell'impronta di cui al comma 1
e' definita nella deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009, n. 45, e successive modificazioni,
recante le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.
Art. 20
Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi 1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa
omogenea sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, in un file, conforme alle
specifiche dell'Extensible Markup Language (XML), compatibile con un file XML Schema e/o
DTD (Document Type Definition), definito e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per l'Italia
digitale con provvedimento reso disponibile sul proprio sito.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definiti e aggiornati periodicamente gli standard, le
modalita' di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni scambiate tra le
amministrazioni pubbliche e associate ai documenti protocollati.
Art. 21
Informazioni da includere nella segnatura 1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 9, il file di cui all'art. 20, comma 1 contiene le seguenti
informazioni minime:
a) l'oggetto;
b) il mittente;
c) il destinatario o i destinatari.
2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una Amministrazione possono essere
specificate una o piu' delle seguenti informazioni incluse anch'esse nello stesso file:
a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume
verra' affidato il trattamento del documento;
b) indice di classificazione;
c) identificazione degli allegati;
d) informazioni sul procedimento a cui si riferisce e sul trattamento da applicare al documento.
3. Qualora due o piu' amministrazioni stabiliscano di scambiarsi informazioni non previste tra
quelle definite al comma 2, le stesse possono estendere il file di cui all'art. 20, comma 1, includendo
le informazioni specifiche stabilite di comune accordo, nel rispetto delle indicazioni tecniche
stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 22
Realizzazione dell'indice delle amministrazioni 1. La realizzazione ed il funzionamento dell'indice di cui all'art. 11, che costituisce una
infrastruttura nazionale condivisa appartenente al sistema pubblico di connettivita', sono affidati
all'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 57-bis del Codice.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti
entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale
processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.
Decorso tale termine si applicano comunque le presenti regole tecniche.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 cessa di avere efficacia
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2013.
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo B
ray
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 498.
Archivio storico CNIPA oggi digit a
Manuali di Gestione
Il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico deve essere predisposto dalle
amministrazioni. All’interno del manuale devono essere riportati:
a) la pianificazione;
b) il piano di sicurezza dei documenti informatici;
c) le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti;
d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni;
e) l’indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti;
f) l’indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di
protocollo;
g) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo;
h) l’elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare;
i) il sistema di classificazione;
j) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico;
k) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico;
l) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle
informazioni documentali;
m) le modalità di utilizzo del registro di emergenza.
Il Centro di competenza sul protocollo informatico e la gestione elettronica dei
documenti del CNIPA ha ultimato la redazione del modello di riferimento del Manuale
di gestione utile a tutte le amministrazioni che realizzano progetti di gestione
elettronica dei documenti. Tale documento fornisce alcune indicazioni operative per la
stesura del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei documenti e dell’Archivio che
le Pubbliche Amministrazioni, sono chiamate a predisporre ai sensi dell’art. 3, comma c) del
DPCM 31 ottobre 2000 con le modalità riportate nel successivo art.5.