Per. Ind. Massimo Angiolini Ispettore Antincendi Esperto CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI ART. 7 del D.M. 05/08/2011 ART. 7 del D.M. 05/08/2011 D.M. 3 agosto 2015 NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio (S.7) Sistemi per il controllo di fumo e calore (S.8) Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze 8 novembre 2017
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D.M. 3 agosto 2015 - Ordine dei Periti Industriali della Provincia di … · 2017-11-10 · D.M. 3 agosto 2015 NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Sistemi fissi automatici di rivelazione
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Il “Codice” riporta le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi che, ricordiamo, sono (art. 13 D.Lgs. 139/2006):
•s
icurezza della vita umana;
•i
ncolumità delle persone;
•tutela dei beni e dell'ambiente
Le soluzioni progettuali previste dalle metodologie di progettazione della sicurezza antincendio del “Codice” allineano il panorama normativo italiano ai principi di prevenzione incendi internazionalmente riconosciuti.
•Le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività
Linguaggio
•Nel Codice sono stati adottati specifici termini, sigle e linguaggio tecnico
Flessibilità
•Sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, con possibilità, per il progettista, di elaborare soluzioni progettuali autonome
Standardizzazione ed integrazione
•Il linguaggio adottato è in linea con gli standard internazionali e sono stati unificati, consolidati
•concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi
Inclusione
•Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione
Contenuti basati sull'evidenza
•il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza antincendio;
• Esistenti (In caso di ristrutturazione parziale o ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, purchè siano compatibili con la restante parte che non interessa l’intervento; se non compatibili si applica all’intera attività)
In condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco (sono esclusi incendio doloso, eventi estremi, catastrofi, terrorismo, ...)
Il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero.
Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio entro limiti considerati accettabili.
Sezione G - Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione V - Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori
Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
Sezione M - Metodi M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la pro-gettazione prestazionale
Progettare la sicurezza antincendio significa:individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi,in relazione al rischio incendio dell’attività.
Gli obiettivi della prevenzione incendi, ricordiamo, sono:
Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo
determinato;c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
dell'attività;d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;e. limitare gli effetti di un'esplosione;f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente
o siano soccorsi in altro modo;g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni
sicurezza;h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente
Per le attività deve essere effettuata la valutazione del rischio di incendio seguendo la seguente metodologia ( v.di all.I° DM 7.8.2012):
a) individuazione dei pericoli di incendio attraverso l’indicazione degli elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività;Si indicano ad esempio:•destinazione d'uso generale e particolare; sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio, lavorazione o movimentazione; carico di incendio nei vari compartimenti;•impianti di processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico.
b) descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti;Si indicano ad esempio:•condizioni di accessibilità e viabilità; layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);•aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore;•affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali; vie di esodo.
•c) identificazione e descrizione del rischio di incendio, caratteristico della attività specifica, con l’attribuzione dei seguenti tre profili di rischio:
Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.
Metodologia generale di progettazione Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
1. Il progettista mitiga il rischio di incendio con l’applicazione delle misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali , così come definite nel documento, realizzando la “strategia antincendio” per la mitigazione del rischio di incendio dell’attività specifica.
2. Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali sono esplicitate nella sezione Strategia antincendio, del codice e sono:
S.1 Resistenza al fuoco S.2 Reazione al fuoco S.3 Compartimentazione
S.4 EsodoS.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendioS.7 Rilevazione e allarmeS.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendioS.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Metodologia generale di progettazioneStrategia antincendio per la mitigazione del rischio
3. Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni da realizzare per quella misura ed identificati da numero romano (es. I, II, III,...)
4. Il progettista applica all'attività tutte le misure antincendio, attribuendo, a ciascuna di queste, in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e degli esiti della valutazione del rischio dell’attività, i pertinenti livelli di prestazione.
5. La corretta selezione, per ciascuna misura antincendio, dei pertinenti livelli di prestazione conduce alla riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una soglia considerata accettabile!!!
RiassumendoStrategia antincendio per la mitigazione del rischio
1. Effettuata la valutazione del rischio di incendio per l'attività e stabiliti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente, il progettista attribuisce alle singole misure antincendio i relativi livelli di prestazione .
2. Per ciascuna misura antincendio sono forniti, al progettista, i criteri per l’attribuzione dei relativi livelli di prestazione
3. Il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti nel codice; in tal caso è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi “ORDINARI” di progettazione della sicurezza antincendio indicati nel codice (per consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del CNVVF è ammessa l'attribuzione di livelli di prestazione differenti da quelli proposti solo nelle attività con valutazione del progetto!)
RiassumendoStrategia antincendio per la mitigazione del rischio
4. Per ogni livello di prestazione, di ciascuna misura antincendio, sono previste diverse soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.
5. Le soluzioni progettuali sono distinte in tre tipologie
a) soluzioni conformi
b) soluzioni alternative
c) soluzioni in deroga
solo per le attività con valutazione del progetto
secondo il procedimento di deroga di cui al DPR 151/11
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio Adempimenti del progettista
Applicazione di soluzioni conformi
•Il progettista che sceglie le soluzioni conformi non è obbligato a dettagliare ulteriori valutazioni tecniche.
Applicazione di soluzioni alternative
•Il progettista che sceglie le soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del
•collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi “ORDINARI” di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio (Cap. G.2.6.)
•Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del C.N.VV.F. è ammesso l'impiego di soluzioni alternative solo nelle attività con valutazione del progetto.
Applicazione di soluzioni in deroga
•Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga come previsto dalla normativa vigente.
• Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi impiegando uno dei metodi “AVANZATI” di progettazione della sicurezza antincendio indicati nel codice. (Cap. G.2.7)
Tutte le disposizioni del “Codice” possono diventare oggetto di procedimento di deroga.
IRAIImpianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme
incendio
“impianto in grado di rilevare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l’allarme al fine di attivare le misure antincendio tecniche e procedurali”
2 ) lanciare l’allarme al fine di attivare:a) le misure protettive, impianti automatici di spegnimento, di
compartimentazione, di evacuazione dei fumi e del calore, ecc.
b) le misure gestionali, piano e procedure di emergenza e di esodo progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata.
Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico delle capacità tecniche relative a prodotti, processi, o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei e internazionali.
Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:•profili di rischio:•Rvita compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3;•Rbeni pari a 1;•Rambiente non significativo;•Attività non aperta al pubblico;•Densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m2;•Non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;•tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m;•Superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m2
•carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2; [1]•non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;•non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Criteri di attribuzione
[1] per attività di civile abitazione: carico di incendio specifico qf non superiore a 900 MJ/m2
Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:•profili di rischio:•Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3;•Rbeni pari a 1;•Rambiente non significativo;•Densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m2;•tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m;•carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2 (900 MJ/m2 civile abit.)•non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;•non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
III Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
IVIn relazione alle risultanze della VDR nell’ambito e in ambiti limitrofi (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).
Per la rivelazione e allarme incendio demandata agli occupanti di cui al livello I deve essere codificata, nella pianificazione dell’emergenza una specifica procedura per l’esodo degli occupanti.
Per i livelli di prestazione II, III, IV gli impianti realizzati secondo l’ente
di normazione nazionale (UNI) sono considerati soluzioni conformi.
S.7.4.1 - Soluzioni ConformiGli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI) progettati secondo UNI 9795 (Livelli di prestazione II, III e IV) sono considerati soluzione conforme.
Tabella S.7-5: soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio
Livello di prestazione
Aree sorvegliate
Funzioni minime degli IRAIFunzioni di
evacuazione e allarme
Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto altri
impiantiFunzioni principali Funzioni secondarie
I -
[1] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.
[2] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti
[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
S.7.4.1 - Soluzioni ConformiLivello di prestazione
Aree sorvegliate
Funzioni minime degli IRAIFunzioni di
evacuazione e allarme
Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto altri
impiantiFunzioni principali Funzioni secondarie
II -
B: Funzione di controllo e segnalazione(centrale);D: Funzione di segnalazione manuale (pulsanti)L : Funzione di alimentazione (di sicurezza interna alla centrale)C : Funzione di allarme incendio (pannelli ottico – acustici).
-
[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ecc.)
[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.
S.7.4.1 - Soluzioni ConformiLivello di prestazione
Aree sorvegliate
Funzioni minime degli IRAIFunzioni di
evacuazione e allarme
Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto altri
impiantiFunzioni principali Funzioni secondarie
III
[8] Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico
A: Rivelazione automatica dell’incendioB: Funzione di controllo e segnalazione(centrale);D: Funzione di segnalazione manuale (pulsanti)L : Funzione di alimentazione (di sicurezza interna alla centrale)C : Funzione di allarme incendio (pannelli ottico – acustici)
E: Funzione di trasmissione dell’allarme incendio;F: Funzione di ricezione dell’allarme incendioG : Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendioH : Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio
[4] non previste ove l’avvio dei sistemi di protezione attiva ed arresto di altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione di emergenza
[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ecc.)
[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza
oppure
[7] automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le ulteriori funzioni E, F, G, H della tabella S.7-4
S.7.4.1 - Soluzioni ConformiLivello di prestazione
Aree sorvegliate
Funzioni minime degli IRAIFunzioni di
evacuazione e allarme
Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto altri
impiantiFunzioni principali Funzioni secondarie
IV Tutte
A: Rivelazione automatica dell’incendioB: Funzione di controllo e segnalazione(centrale);D: Funzione di segnalazione manuale (pulsanti)L : Funzione di alimentazione (di sicurezza interna alla centrale)C : Funzione di allarme incendio (pannelli ottico – acustici).
E: Funzione di trasmissione dell’allarme incendio;F: Funzione di ricezione dell’allarme incendioG : Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendioH : Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendioM: Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocaliN: Funzione di ingresso e uscita ausiliariaO: Funzione di gestione ausiliaria (building management)
[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ecc.) e[6] per elevati affollamenti, geometrie complesse, sia previsto sistema EVAC secondo le norme adottate dall’ente di normazione nazionale(UNI ISO 7240-19)
[7] automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le ulteriori funzioni E, F, G, H della tabella S.7-4
1. Per l’installazione e la modifica sostanziale degli impianti è redatto un progetto, elaborato secondo la regola dell’arte.
2. Qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma adottata da un ente di normalizzazione nazionale o europeo, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato
tecnico abilitato se si utilizza una norma di un ente normalizzazione europeo (CEN, DIN, UNI, BS…);
S.7.5 Indicazioni complementari1. per l’installazione e la modifica sostanziale degli impianti è redatto un progetto,
elaborato secondo la regola dell’arte;
2. qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma di un ente di normalizzazione nazionale o europeo (UNI, DIN, BS, CEN), lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato; (“professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze” def. 3 par. G.1.6)
3. qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio (“tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.” def. 4 par. G.1.6) :
a) norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio (NFPA, FM Global);
b) norme internazionali trasposte a livello nazionale;
c) documenti tecnici adottati da un ente di normazione europea, fatti salvi gli obblighi sull’uso dei prodotti soggetti a normativa comunitaria armonizzata;
d) impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo 2.6.
4. le norme e i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicati in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l’idoneità della realizzazione, compreso l’utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto;
5. i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei predetti parametri di progetto.
4. ai fini della valutazione del progetto antincendio dell’attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell’impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell’impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3.
5. al termine dei lavori di installazione degli impianti devono essere forniti, al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell’impianto, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d’uso e manutenzione.
(nei locali di pubblico spettacolo limitatamente agli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq - 555 MJ/mq ed alle condotte di condizionamento e ventilazione a servizio di più compartimenti)
DM 22 febbraio 2006 (uffici di nuova realizzazione con più di 100 persone presenti)
DM 27 luglio 2010 (attività commerciali oltre 400 mq)
DM 16 luglio 2014 (asili nido tutti i locali protetti)
DM 17 luglio 2014 (aerostazioni tutti i locali protetti)
DM 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
si applica a sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici indipendemente dalla destinazione d’uso.
Altezza di un locale: distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell’intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto
Area: una o più zone protette dal sistema
Area specifica sorvegliata: superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore automatico d’incendio
Compartimento: parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi
Punto: componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmettere o ricevere informazioni relative alla rivelazione d’incendio (A, D)
Raggio di copertura: distanza massima in area libera senza ostacoli che può esserci fra un qualsiasi punto del locale, soffitto e/o sovrastruttura sorvegliato e il rilevatore più vicino. Nel caso di soffitti inclinati tale distanza viene riferita al piano orizzontale.
Sorveglianza di ambiente: sorveglianza estesa a un intero locale o ambiente
Sorveglianza di oggetto: sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto od oggetto
Responsabile del sistema: datore di lavoro o persona da lui preposta (delegata) secondo la legislazione vigente
Zona: suddivisione geografica dei locali o degli ambienti sorvegliati, in cui sono installati uno o più punti e per la quale è prevista una propria segnalazione di zona comune ai diversi punti
Col sistema convenzionale la centrale di controllo è in grado di distinguere solo se l'incendio si è sviluppato in una certa zona (nella quale è installato il gruppo di rivelatori), ma non consente di distinguere con precisione quale rivelatore ha fatto scattare l'allarme incendio.
Adatto questo tipo di impianto soprattutto per ambienti e locali di piccole dimensioni, dove questa carenza non è particolarmente sentita.
Con il sistema analogico indirizzato i rivelatori ed i singoli componenti sono in grado di trasmettere uno specifico segnale codificato (ogni rivelatore ha un proprio identificatore ID) che ne consente l'individuazione singola da parte della centrale di controllo. Questo permette di individuare con precisione il punto dell'ambiente in cui è installato il rivelatore che ha causato l'allarme, e non più solo la generica zona come nel sistema convenzionale
Prelevano campioni d'aria dagli ambienti che viene analizzata in un'unità remota. Sono trattati nella norma UNI EN 54-20 che, in base alla sensibilità li classifica in 3 classi:
I rilevatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi.
La centrale di controllo e segnalazione deve essere conforme alla UNI EN 54-2. Ad essa fanno capo tutti i dispositivi previsti dalla UNI EN 54-1.
La centrale di rilevazione deve essere posta in un locale permanentemente e facilmente accessibile protetta dal pericolo d’incendio e da possibili danneggiamenti sorvegliata da rivelatori di incendio, se non presidiato permanentemente possibilmente vicino all’ingresso principale dotato di illuminazione di emergenza ad intervento automatico.
- i dispositivi di allarme incendio e guasto, acustici e luminosi, della centrale di controllo e segnalazione dovranno essere posizionati nelle immediate vicinanze della centrale stessa
- qualora necessari ai fini della sicurezza, i dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi dovranno essere distribuiti anche all’interno e/o all’esterno dell’area sorvegliata
- dispositivi di allarme ausiliari posti in stazioni di ricevimento (facoltativi)
Dispositivo che genera una luce lampeggiante per segnalare agli occupanti di un edificio che esiste una condizione di allarme incendio
Avvisatore Acustico e Luminoso di Allarme IncendioDispositivo acustico e luminoso presentante la segnalazione acustica e quella ottica in un unico apparato dovendo soddisfare comunque i requisiti di entrambe le segnalazioni
fatta eccezione per i casi in cui gli occupanti, per esempio i pazienti degli ospedali, non possano essere soggetti a stress provocati da alti livelli sonori; in tali casi la pressione sonora deve essere tale da alimentare lo staff senza provocare traumi agli occupanti.
Il sistema di rivelazione deve essere dotato di un’apparecchiatura di alimentazione costituita da due sorgenti di alimentazione in conformità alla norma UNI EN 54-4
CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONEpunto 5.6 ALIMENTAZIONI
Alimentazione di riserva deve assicurare il corretto funzionamento dell’intero sistema ininterrottamente.
Tale autonomia deve essere uguale ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la segnalazione, l’intervento ed il ripristino del sistema, ed in ogni caso a non meno di 24 h, inoltre:
-gli allarmi devono essere trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici
-deve essere in atto un contratto di assistenza e manutenzione, ed esistere una organizzazione interna adeguata
CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONEpunto 5.6 ALIMENTAZIONI
deve assicurare, allo scadere delle 24 h, in ogni caso il funzionamento di tutto il sistema per almeno 30 min, a partire dalla segnalazione del primo allarme.
Alimentazione di riserva con batterie di accumulatori
deve osservare le seguenti specificazioni:
- le batterie devono essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e segnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare gas pericolosi;
- Il locale dove sono collocate le batterie deve essere ventilato;
- la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, deve essere in grado di assicurare l’alimentazione necessaria contemporaneamente ad entrambi.
CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONEpunto 5.6 ALIMENTAZIONI
Alimentazione di riserva ( quando non all’interno della centrale o nelle immediate vicinanze) deve avere percorso indipendente da altri circuiti elettrici; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri circuiti di sicurezza;
essere eseguita con cavi resistenti al fuoco per almeno 30 min conformi alla norma CEI EN 50200 (punto 7.1)
CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONEpunto 5.6 ALIMENTAZIONI
STRATEGIA ANTINCENDIOS.8 Controllo di fumi e calore
Premessa:
La misura antincendio di controllo di fumi e calore:•Individua i presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio;
I presidi antincendio considerati sono:•smaltimento fumi e calore d’emergenza (SFC) per le squadre di soccorso;
•sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC),distinti in sistemi ad evacuazione naturale (SENFC) e forzato (SEFFC).
Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza ha la funzione di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori.
Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio.
Tali aperture coincidono generalmente con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (es. finestre, lucernari, porte, ...)
II Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso (interne o VVF)
III Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dei fumi che permetta:
• la salvaguardia degli occupanti,• la protezione dei beni, se richiesta.Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai
Compartimenti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:•non adibiti ad attività che comportino presenza di persone, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto;•superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 25 m2 ;•carico di incendio specifico q f non superiore a 600 MJ/m2 ;•non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;•non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
II Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell’ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa, elevato carico di incendio specifico, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, …).
Le aperture di smaltimento fumi e calore sono posizionate preferibilmente in copertura o nelle parti alte delle pareti del compartimento.
Le aperture di ripresa aria sono posizionate preferibilmente nella parte più in basso delle pareti del compartimento.
Lo smaltimento di fumo e calore non deve essere confuso con il Sistema di Evacuazione di Fumo e Calore. Le rispettive funzioni sono completamente diverse.
Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare smaltimento di fumo e calore d'emergenza (SFC) secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5 .
Soluzione conforme Livello di Prestazione II: Smaltimento di Fumi e Calore (SFC) - Realizzazione
Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività (es. direttamente o tramite condotti...) da tutti gli ambiti del compartimento.
La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza.
Le aperture di smaltimento devono essere protette dall’ostruzione accidentale durante l’esercizio dell’attività
irezione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Soluzione conforme Livello di Prestazione II
Smaltimento di Fumi e Calore (SFC) - Caratteristiche
Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi previsti nella seguente tabella (S.8-3):
Deve essere installato sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SENFC) o forzato (SEFFC), conformemente alla norma UNI 9494 (parti 1 e 2).
Il dimensionamento dell'impianto deve seguire i criteri di cui alla norma UNI 9494, con le seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive:
a.) in caso di presenza di sistemi automatici di controllo o estinzione dell'incendio (es. sprinkler) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con il SEFC utilizzato;
b.) in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dell'impianto SEFC.
Per il Livello di prestazione II e III possono essere adottate soluzioni alternative alle soluzioni conformi.
Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6 (Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio).
Per il Livello di prestazione II, le soluzioni alternative possono essere ricercate nell’impiego di un impianto di ventilazione meccanica.
Per il Livello di prestazione III, l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specificazione tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l’idoneità all’impiego possa essere attestata, in sede di verifica ed analisi, sulla base di una VDR del progettista supportata da prove riferite a norme o specifiche di prova nazionali, internazionali o, in assenza di queste, da specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
S.8.6 Indicazioni Complementari1. per l’installazione e la modifica sostanziale degli impianti è redatto un progetto,
elaborato secondo la regola dell’arte;
2. qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma di un ente di normalizzazione nazionale o europeo (UNI, DIN, BS, CEN), lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato; (“professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze” def. 3 par. G.1.6)
3. qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio (“tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.” def. 4 par. G.1.6) :
a) norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio (NFPA, FM Global);
b) norme internazionali trasposte a livello nazionale;
c) documenti tecnici adottati da un ente di normazione europea, fatti salvi gli obblighi sull’uso dei prodotti soggetti a normativa comunitaria armonizzata;
d) impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo 2.6.
4. le norme e i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicati in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l’idoneità della realizzazione, compreso l’utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto;
5. i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei predetti parametri di progetto.
4. ai fini della valutazione del progetto antincendio dell’attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell’impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell’impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3.
5. al termine dei lavori di installazione degli impianti devono essere forniti, al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell’impianto, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d’uso e manutenzione.
Regole tecniche di prevenzione incendi che prevedono l’obbligo di l’installazione di un SISTEMA AUTOMATICO DI EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE, nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del DPR 151/2011.
•D.M. 09/04/1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” (modificato dal D.M. 06-10-2003)”
•D.M. 18/03/1996 “Norme per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” (modificato dal D.M. 06-06-2005)”
•D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
•D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
•D.M. 18/09/2002 “Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (modificato dal D.M. 19-03-2015)”
•D.M. 27/07/2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a)negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b)in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
ART. 8 SISTEMA DI VIE DI USCITA
ZONA RISERVATA AGLI SPETTATORI
………. omississ…………..
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.
Art. 15 - STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali.
i)qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM;
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
2.3.3. Materiale scenico.
Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
4.3.4. Lunghezza delle vie di uscita.
………. omississ…………..
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.
L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
3.2 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; ………. omississ…………..
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
4.3 – LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); i corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m. Il percorso per raggiungere una scala di tipo protetto non può essere superiore a 30 m incrementabili a 40 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); il percorso all’interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICOLe aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso.
Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell'edificio
Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:
a)aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L'aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini;
b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
6.3 - VIE DI USCITA
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo,
devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e mantenuti da persona competente.
1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Regole tecniche di prevenzione incendi che prevedono l’obbligo di superfici di ventilazione, nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del DPR 151/2011
•D.M. 26/06/1992 “NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA ”
•D.M. 09/04/1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” (modificato dal D.M. 06-10-2003)”
•D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
•D.M. 18/09/2002 “Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (modificato dal D.M. 19-03-2015)”
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
6.2. Spazi per depositi
Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.
I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.
………. omississ…………..
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.
Regole tecniche di Prevenzione IncendiDecreto Ministero dell'Interno 9 aprile 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
8. Aree ed impianti a rischio specifico
8.1. Locali adibiti a depositi
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 mq destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.
Regole tecniche di Prevenzione IncendiDecreto Ministero dell'Interno 9 aprile 1994
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
8. Aree ed impianti a rischio specifico
8.1. Locali adibiti a depositi
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 mq destinati a deposito di materiale combustibile
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
5.2.6.2. Depositi e laboratori.
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
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I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.
Regole tecniche di Prevenzione IncendiDecreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti
1. E’ consentito destinare a deposito di materiali combustibili per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
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5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2
1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 60.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICOLe aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso.
Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell'edificio
Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:
a)aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L'aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini;
b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
3.9.0. Ventilazione naturale
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
3.9.1. Superficie di ventilazione.
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a 0,003 metri quadrati per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
3.9.2. Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
primo piano 125;
secondo piano 100;
terzo piano 75;
oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore a 0,2 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.
Decreto Ministeriale 01/02/1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario di azionamento dell'impianto di ventilazione.
Decreto Ministeriale 01/02/1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
Il criterio che la nuova norma pone alla base del progetto degli evacuatori è fondato su dimensione e caratteristiche dell’incendio che determinano la produzione di fumi indipendentemente dalla superficie dell’ambiente da proteggere.
La precedente norma UNI 9494 calcolava la dimensione degli evacuatori in base alla superficie del compartimento da proteggere
La SUT di apertura espressa in mq è la somma delle superfici utili di apertura di ogni singolo ENFC installato nel soffitto del compartimento.
Essa rappresenta l'apertura in grado di evacuare naturalmente la portata di fumo e gas rilasciati nell'incendio garantendo un'altezza libera da fumi prefissata.
Il dimensionamento del SENFC presuppone che i locali abbiano una superficie inferiore a 1600 mq o che vengano suddivisi tramite barriere al fumo in compartimenti a soffitto con superficie massima di 1600 mq
L'ipotesi principale è che la dimensione del focolaio non è funzione della superficie del compartimento in cui l'incendio si sviluppa.
Il valore della SUT è funzione dell'altezza h del locale e dall'altezza libera da fumo “y” in relazione al gruppo di dimensionamento GD, con la quale si tiene conto della superficie convenzionale dell'incendio che potrebbe assumere prima delle operazioni di spegnimento.
L’altezza libera dal fumo deve essere valutata in funzione delle caratteristiche dell’attività. L’altezza minima consentita dello strato di aria libera da fumo è pari a 2,5 m;
Qualora il SEFC abbia lo scopo di proteggere materiali, merci o manufatti particolarmente sensibili al fumo, il limite inferiore dello strato di fumo dovrebbe essere mantenuto distante almeno 0,5 m.
Il calcolo della SUT, per raggiungere gli obiettivi desiderati (altezza libera da fumo), è eseguito in funzione della potenza termica dell’incendio associata al Gruppo di Dimensionamento GD
Il tempo di allarme (t1) si riferisce al tempo che intercorre tra lo scoppio dell’incendio e il momento dell’allarme:
• 0 min in presenza di un sistema automatico di rivelazione che aziona il SEFC o con allarme trasmesso ad un locale presidiato h 24 con personale in grado di intervenire adeguatamente;
• 5 min nel caso di edificio con presenza di persone h 24;
• 10 min in tutti gli altri casi.
Criteri di dimensionamento Il tempo convenzionale di sviluppo dell’incendio
Il tempo di intervento (t2) si riferisce al tempo che intercorre tra l’allarme e l’inizio delle operazioni di estinzione :
- 5 min nel caso di presenza h 24 di squadra di soccorso interno;
- nel caso di squadra di soccorso esterna t2 = 10, 15, 20 min o maggiore, da definire in funzione delle condizioni locali e comunque non minore di 10 min.
La valutazione delle condizioni di intervento dipende da fattori locali come per esempio distanza, traffico, condizioni climatiche, percorribilità strade, ecc.
Criteri di dimensionamento Il tempo convenzionale di sviluppo dell’incendio
Il Gruppo di Dimensionamento è fornito dalla tabella contenuta nella norma in funzione di velocità di propagazione e t durata convenzionale dell'incendio
Fissato il gruppo di dimensionamento, è possibile ricavare la superficie portata necessaria della SUT che permette di ottenere in locali aventi altezza h un strato libero da fumo y oppure la portata necessaria di estrazione (mc/h) in funzione della sola altezza libera da fumi desiderata e del rilascio termico considerato a 300 kW/mq oppure 600 kW/mq
Il parametro SCT rappresenta la superficie totale corretta delle aperture di afflusso dell'aria SCT si determina computando le superfici geometriche delle aperture presenti nel compartimento con un fattore cz che tiene conto del tipo e dell'angolo di apertura
obbligatoria la marcatura CE degli evacuatori, che sono “prodotti da costruzione”
obbligo da parte del produttore/installatore di consegna del manuale di installazione, controllo e manutenzione
DM 10/03/1998: controllo dell’impianto ogni 6 mesi ma non ci sarebbero obblighi o regole su come eseguire i controlli e le manutenzioni, che vengono prescritti dal produttore dei dispositivi
I SEFC non rientrano nel campo di applicazione del Decreto MISE n. 37 del 22.01.2008
la corretta posa in opera e funzionamento alla norma UNI 9494 devono essere attestate con il modello DICH. IMP_2012 dall’installatore sulla base di un progetto;
in assenza di progetto la corretta posa in opera e funzionamento alla norma UNI 9494 devono essere attestata con il modello CERT. IMP_2014 redatto da professionista antincendio
carico di incendio specifico (qf): carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/m2
carico di incendio specifico di progetto (qf,d): carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
1. - GENERALITA'
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
………. omississ…………..
d. MALL: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e/o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a √7H deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m2 anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporane/o.
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1.000 m2, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m2 ed inserite in edifici esistenti, devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività, qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al Decreto del Ministro dell’Interno 9 marzo 2007.
Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m2 è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.
E’ ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti.
………. omississ…………..
7.4 - Impianto di spegnimento automatico
Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m2 o con
carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m2 l’attività, depositi compresi,
deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato,
installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti.