-
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE(ORLANDO)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO)
CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUPI)
CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE(SACCOMANNI)
CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(DELRIO)
CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)
E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA
SEMPLIFICAZIONE
(DALIA)
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
greeneconomy e per il contenimento delluso eccessivo di risorse
naturali
(collegato alla legge di stabilit 2014)
Presentato il 12 febbraio 2014
ONOREVOLI DEPUTATI ! Il presente di-segno di legge collegato
alla legge di sta-bilit 2014 contiene disposizioni in mate-ria
ambientale.
Il titolo I introduce disposizioni voltealla protezione della
natura e della faunae per la strategia dello sviluppo
sostenibile.
Larticolo 1 intende apportare sempli-ficazioni nelle procedure
per lorganizza-zione e la gestione degli Enti parco di cuialla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, per-seguendo obiettivi pi volte
emersi nelcorso del dibattito parlamentare biparti-san intercorso
sulla questione nellultima
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
legislatura. Con le semplificazioni propo-ste si pu inoltre
conseguire il risultatodi rendere pi snella ed efficientelazione
istituzionale degli Enti in que-stione, consentendo peraltro una pi
age-vole gestione delle risorse finanziarie adessi attribuite, con
ricadute positive sulleeconomie locali.
Con riferimento alla procedura di no-mina dei direttori di parco
nazionale(comma 1, lettera a), numero 3)):
si rimette la nomina al Consigliodirettivo del parco e non pi al
Ministrodellambiente e della tutela del territorioe del mare, con
ci interrompendo undualismo che oggi vede nominati dalMinistro sia
il Presidente sia il direttoredel parco;
si stabilisce per legge che lindividua-zione deve avvenire
previa selezione nel-lambito di una terna di nominativi
indi-viduati in relazione a particolari compe-tenze ed esperienze
professionali, rin-viando a un decreto del Ministrodellambiente e
della tutela del territorio edel mare la fissazione dei criteri
selettivi edelle modalit di svolgimento della proce-dura
concorsuale, con il coinvolgimentodel Ministro delleconomia e delle
finanzee del Ministro per la pubblica ammini-strazione e la
semplificazione;
si acquisisce una notevole speditezzanella procedura di nomina
del direttore,oggi farraginosa;
si chiarisce una volta per tutte lau-tomatismo dellaspettativa
per i direttoriscelti tra dipendenti pubblici.
Con riferimento alla procedura di con-trollo ministeriale sulle
delibere degli Entiparco (comma 1, lettera b)), si addiviene
aquanto gi condiviso da tutti i parlamen-tari nellultima
legislatura, ponendo fineallanacronistico controllo ministeriale
dilegittimit su tutte le delibere degli Entiparco, situazione
questa che procura unnotevolissimo pregiudizio allazione deiparchi
nazionali, i cui tempi di azionevengono a essere dilatati oltre
misura. Conla modifica proposta, si limita invece
lesercizio della vigilanza ministeriale agliatti fondamentali
dei parchi (statuti, re-golamenti, bilanci e piante organiche):
inquesto modo il parco potrebbe recuperarela propria necessaria
speditezza operativa,con conseguente semplificazione dei tempie pi
celere soddisfazione delle richiesteprovenienti dai soggetti
pubblici e privati,in particolare dalle imprese, interessatialle
iniziative, alle valutazioni, alle attivitdel parco.
Con riferimento ai componenti delConsiglio direttivo dellEnte
parco (comma1, lettera a), numero 2), si interviene sulladisciplina
recata dallarticolo 9, comma 4,della legge n. 394 del 1991, come
recen-temente modificata dal comma 1 dellar-ticolo 1 del
regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16
aprile2013, n. 73, ai sensi della quale tutti icomponenti del
Consiglio direttivo, siaquelli designati dalle Comunit del parcosia
quelli designati dagli altri soggetti pre-visti, per essere
nominati devono essereesperti di biodiversit e aree protette,norma
che rischia di precludere la pre-senza nei Consigli direttivi dei
parchi na-zionali dei rappresentanti delle comunitlocali,
escludendoli dalla governance deiparchi stessi. Con la modifica che
si pro-pone si ripristina la precedente previsionedella legge n.
394 del 1991, in forza dellaquale solo i rappresentanti designati
daisoggetti diversi dalle Comunit del parcodevono essere esperti di
problematichenaturalistiche.
Con riferimento alla procedura di no-mina del Presidente degli
Enti parco(comma 1, lettera a), numero 1), si prevededi sostituire
lintesa dei presidenti delleregioni o delle province autonome
conlacquisizione di un loro parere sulla no-mina. Ci potrebbe
riequilibrare lassettodei parchi e assicurare una maggiore
snel-lezza operativa della loro azione, inquanto le continue e
perduranti criticitche emergono nelle nomine dei Presidenti,legate
al mancato raggiungimento delleintese, comporta un frequente
ricorso acommissariamenti (trimestrali, confermatidi trimestre in
trimestre) assolutamente
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
negativi per le esigenze di certezza dellavita di un parco.
Si tenga inoltre conto che, con il citatoregolamento di cui al
decreto del Presi-dente della Repubblica n. 73 del 2013, stata
introdotta una norma relativa ainuovi Consigli direttivi, che gi
opera unforte riequilibrio in favore delle comunitterritoriali (i
Consigli, che prima eranocomposti da dodici componenti, di
cuicinque di nomina locale e sette di nominadiversa, sono ora
composti da otto com-ponenti, di cui quattro di nomina locale
equattro di nomina diversa). Per di pi, conla modifica di cui alla
lettera a), numero2), relativa alla nomina dei Direttori deiparchi
nazionali, si viene ad attribuire talenomina al Consiglio
direttivo, superando lanorma vigente che la attribuisce al
Mini-stro. Ne scaturisce lesigenza di un sostan-ziale riequilibrio,
che, nellattribuire lanomina del Direttore del parco al Consi-glio
direttivo (ora, si ripete, composto daquattro rappresentanti di
livello nazionalee quattro di livello locale),
attribuiscaconseguentemente la nomina del Presi-dente dei parchi
nazionali al Governocentrale, sentite le regioni interessate,
an-che al fine di sottolineare la vocazionenazionale dei parchi,
appunto, nazionali.
Larticolo 2 modifica larticolo 34 deldecreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.La norma consente di rinnovare linizia-tiva del
Governo in materia di strategiaper lo sviluppo sostenibile, facendo
ri-partire il ciclo di pianificazione attivatoin base alle
previsioni del predetto arti-colo 34 e della delibera CIPE n.
57/2002del 2 agosto 2002, relativa alla strategiadazione ambientale
per lo sviluppo so-stenibile in Italia.
Larticolo 3 introduce disposizioni re-lative al funzionamento
della CommissioneCITES. La norma si rende necessaria perottemperare
ai compiti istituzionali in ma-teria di protezione delle specie
animali evegetali tutelate dalla Convenzione diWashington sul
commercio internazionaledelle specie di fauna e flora minacciate
diestinzione. La norma mira infatti a con-sentire la possibilit di
affrontare le spesenecessarie per effettuare le ispezioni da
parte dei componenti della CommissioneCITES, tra i cui compiti
fondamentali cisono proprio le ispezioni alle strutture
diospitalit, custodia e ricovero delle specieanimali e vegetali
tutelate dalla Conven-zione, al fine di verificarne le condizioni
diadeguatezza per garantire il benesseredelle specie anzidette. Le
mancate ispe-zioni da parte della Commissione CITES(che, non a
caso, stata esclusa dallesoppressioni di organi collegiali
dispostecon la normativa su cui si interviene, inragione dei
riflessi internazionali ed eu-ropei delle funzioni svolte)
espongono ilnostro Paese anche a rischi di pesantiiniziative in
sede europea.
Il titolo II contiene disposizioni relativealle procedure di
valutazione di impattoambientale (VIA).
Larticolo 4 introduce disposizioni concui si intende
semplificare e accelerareliter di alcuni procedimenti
autorizzatoriin materia di scarico in mare delle acquederivanti da
attivit di prospezione, ri-cerca e coltivazione di idrocarburi in
mare(articolo 104 del decreto legislativo n. 152del 2006) e di
movimentazione dei fondalimarini per la posa di cavi e
condotte(articolo 109 del medesimo decreto legi-slativo), dando
concreta attuazione aquanto gi previsto dallarticolo 26,comma 4,
dello stesso decreto legislativo,ove si prevede appunto che il
provvedi-mento di VIA sostituisce e coordina tuttele
autorizzazioni, intese, concessioni, li-cenze, pareri, nulla osta e
assensi comun-que denominati in materia ambientale.
Le disposizioni in questione hannoquindi lo scopo di evitare che
per unastessa attivit da autorizzare, per la qualesia prevista
lacquisizione della VIA, ilrichiedente debba continuare a
instauraredue diversi procedimenti.
Le autorizzazioni ambientali allo sca-rico a mare sono
rilasciate dallautoritcompetente per la valutazione ambientale,con
la previsione dellintesa del Ministerodello sviluppo economico, al
fine di ga-rantire il coordinamento tra tali autoriz-zazioni e la
reiniezione delle acque distrato in unit geologiche profonde,
comeprevisto dal comma 5 dellarticolo 104.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
Con riferimento, in particolare, al pro-cedimento concernente la
movimentazionedei fondali marini si elimina la
specificaautorizzazione ministeriale alla posa dicavi e condotte
facenti parte di reti ener-getiche di interesse nazionale, in
quanto lavalutazione degli impatti pi rilevantiviene assorbita
nella VIA nazionale, men-tre nei casi residuali verrebbe
mantenutala competenza in capo alla regione, che intal modo diventa
lo sportello unico peri temi afferenti ai dragaggi e alla posa
inopera di cavi e condotte, con una fortesemplificazione operativa
per le imprese.Peraltro, a normativa vigente, lautorizza-zione
ministeriale sarebbe connessa conlinterferenza con eventuali siti
di impor-tanza comunitaria o zone di protezionespeciale costieri e
marini, per i quali inlinea ordinaria prevista la valutazione
diincidenza regionale.
Lesigenza dellintervento previsto dal-larticolo 5 deriva dalla
recente modificache il decreto legislativo 29 giugno 2010,n. 128,
ha introdotto nella disciplina deirapporti reciproci tra VIA e
autorizza-zione integrata ambientale (AIA), comeregolati dal testo
originario del decretolegislativo n. 152 del 2006. Nella
primaformulazione (presente anche nel decretolegislativo 18
febbraio 2005, n. 59, che haistituito lAIA) la VIA costituiva un
pre-supposto di legittimit per la favorevoleconclusione del
procedimento di AIA, neicasi nei quali la legge richiedeva
lattiva-zione di ambedue i procedimenti. La loroautonomia
procedimentale era fondatasulla cura di interessi pubblici
connotatida diversa posizione funzionale nellordi-namento
settoriale (valutazione prelimi-nare alla localizzazione, per la
VIA, giu-dizio di conformit alle migliori tecnichedisponibili
attinenti alla gestione dellim-pianto, per lAIA).
Il decreto legislativo n. 128 del 2010 hadisposto che la VIA
tenga luogo dellAIAnei procedimenti nei quali sono necessariambedue
i provvedimenti ai fini dellacostruzione e dellesercizio
dellimpianto.E dunque gli stessi vengono rilasciati (onegati)
allesito di un procedimento uni-tario, destinato ad affrontare
congiunta-
mente sia i profili localizzativi e di impattoambientale di un
nuovo progetto, sia quelliattinenti alla gestione dellimpianto
darealizzare. In questa prospettiva funzio-nale di concentrazione
del procedimentoamministrativo di consenso, non sembraconservare
sufficiente giustificazione lapresenza di due commissioni
istruttoriedistinte, luna per la VIA e laltra perlAIA. Al contempo,
la necessit di prov-vedere ad adottare misure di semplifica-zione
degli adempimenti posti a caricodelle imprese e di accelerazione
dei tempinecessari per il perfezionamento dei pro-cedimenti
burocratici comporta la sceltadi unificare le due commissioni e di
ri-durne conseguentemente il numero deicomponenti. Con il medesimo
intervento siprovvede, inoltre, a potenziare gli stru-menti
consultivi disponibili, a legislazionevigente, nellambito delle
valutazioni am-bientali, adeguando lazione della Commis-sione allo
svolgimento del dibattito pub-blico preventivo.
Larticolazione della Commissione insottocommissioni garantisce
inoltre ilmantenimento delle specificit delle di-verse procedure,
pure in una visione in-tegrata. In particolare, per quanto
ri-guarda la VIA Speciale si confermanole fasi della valutazione
preliminare, dellaverifica di ottemperanza valutazionedefinitiva e
della verifica di attuazione, perla valutazione ambientale
strategica (VAS)la valutazione ex ante e in itinere e perlAIA
lautorizzazione e la verifica. A cia-scuna sottocommissione
preposto uncoordinatore.
Il potere di nomina della Commissionee la scelta dei componenti
secondo i prin-cpi dellottimale corrispondenza tra espe-rienza e
capacit professionale e attivitda svolgere e dellequilibrio di
genere sonoconfermati in capo al Ministro dellam-biente e della
tutela del territorio e delmare. Il direttore generale per le
valuta-zioni ambientali partecipa alla program-mazione dei lavori e
alla verifica delcorretto funzionamento della Commis-sione,
nellambito di un apposito comitatocostituito insieme ai quattro
coordinatori,
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
ferma restando lautonomia degli espertinelle attivit
valutative.
anche confermata la potest delMinistro di definire con proprio
decreto lemodalit di funzionamento della Commis-sione.
Allo scopo di evitare discontinuit nel-lesercizio delle funzioni
istruttorie attual-mente affidate alle due commissioni, lestesse
continuano a svolgere i loro compitiistituzionali fino al momento
della nominadei nuovi componenti e del loro insedia-mento.
Larticolo 6 introduce modifiche alladisciplina in materia di
VAS. La modifica finalizzata a chiarire che la verifica
diassoggettabilit alla VAS non si riferiscealla parte del piano di
gestione per ildistretto idrografico di riferimento relativaal
sistema di allertamento statale e regio-nale per il rischio
idraulico ai fini diprotezione civile, di cui alla direttiva
delPresidente del Consiglio dei ministri 24febbraio 2004, con
particolare riferimentoal governo delle piene, di cui allarticolo
7,comma 3, lettera b), del decreto legislativo23 febbraio 2010, n.
49, atteso che i con-tenuti del piano, predisposto dalle regioniin
coordinamento tra loro e con il Dipar-timento della protezione
civile, riguardanoaspetti di pianificazione di interventi
diprotezione civile e di emergenza per iquali, ai sensi del comma 4
dellarticolo 6del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevista
lesclusione dalla VAS.
Il titolo III introduce disposizioni inmateria di emissioni e
gas ad effetto serra.
Larticolo 7 provvede a correggere al-cuni errori materiali del
testo del decretolegislativo 13 marzo 2013, n. 30. Con ri-ferimento
allarticolo 5, limpostazione se-guita dal legislatore (europeo e
nazionale)per determinare lapplicabilit (e la con-formit) degli
operatori aerei al sistema discambio di quote delle emissione di
gas aeffetto serra, il cosiddetto Emission TradeSystem (ETS), si
basa sullo schema giadottato in ambito europeo per la tassa-zione
relativa ai servizi di assistenza alvolo di rotta e in area
terminale derivantedallutilizzo delle relative infrastrutture.
Infatti larticolo 18-ter della direttiva2003/87/CE (cosiddetta
direttiva ETS) faesplicito riferimento al fatto che la Com-missione
pu chiedere lassistenza di Eu-rocontrol ai fini delladempimento
degliobblighi previsti dalla direttiva stessa.
Nelle norme vigenti con cui lItalia haaderito a Eurocontrol sono
riportati, per ivoli nazionali e per quelli internazionali,
icriteri di determinazione delle tasse dirotta sullo spazio aereo
italiano e delletasse di aree terminali, nonch le
relativecircostanze di esenzione, recepiti succes-sivamente negli
accordi multilaterali costi-tutivi di Eurocontrol. Nello specifico,
lar-ticolo 4 della legge 2 dicembre 1995,n. 575 (richiamato al
comma 6 dellarti-colo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989,n. 77,
convertito, con modificazioni, dallalegge 5 maggio 1989, n. 160,
come poimodificato nel 2005), dispone che condecreto del Ministro
dei trasporti e dellanavigazione, di concerto con i Ministridella
difesa e del tesoro, sia determinatalapplicazione delle esenzioni
previste perlo Stato italiano, da comunicare a Euro-control.
Limpostazione adottata nel defi-nire il campo di applicazione della
diret-tiva ETS, che si basa sui princpi dellanavigazione aerea,
penalizza per alcunitipi di aeromobili di Stato e gli
aeromobiliequiparati ad aeromobili di Stato, i qualisono trattati
alla stregua di operatori aereiprivati o commerciali. Con larticolo
7 inesame, quindi, si escludono dal campo diapplicazione degli
obblighi relativi allETSi velivoli di Stato e quelli ad essi
equipa-rati per la sicurezza nazionale, come dal-tra parte avviene
in tutti i Paesi del-lUnione europea.
Larticolo 8 introduce importanti mo-difiche alla disciplina in
materia di im-pianti termici. Le disposizioni propostetendono a
superare alcune incertezze in-terpretative sorte a seguito
dellentrata invigore della disciplina introdotta con lar-ticolo 34,
comma 52, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con
mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, e con
larticolo 9, comma 2, deldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persi-stenza dellobbligo di
trasmettere la di-chiarazione di installazione degli
impiantitermici civili allautorit competente per icontrolli, le
caratteristiche degli impiantianzidetti, e il termine per
lintegrazionedel libretto di centrale da parte del re-sponsabile
della manutenzione dellim-pianto.
Il titolo IV introduce disposizioni rela-tive al cosiddetto
green public procure-ment (appalti verdi).
Larticolo 9, comma 1, mira a intro-durre un incentivo per gli
operatori eco-nomici che partecipano ad appalti pubblicie sono
muniti di registrazione EMAS (checertifica la qualit ambientale
dellorga-nizzazione aziendale) o di marchio Eco-label (che
certifica la qualit ecologica di prodotti , comprensivi di beni e
servizi).
Il beneficio consiste in una riduzionedel 20 per cento della
cauzione a cor-redo dellofferta prevista dallarticolo 75,comma 7,
del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e
forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163(cosiddetto codice degli appalti ).
In virt del rinvio operato dallarticolo113 del codice degli
appalti allarticolo 75,comma 7, del medesimo codice, il bene-ficio
si estende alla garanzia di esecuzione,prestata
dallaggiudicatario.
La disposizione del comma 2 dellarti-colo 9 in esame mira a
introdurre tra icriteri ambientali di valutazione dellof-ferta
economicamente pi vantaggiosa, peri contratti aventi ad oggetto
beni o servizi,anche il criterio che le prestazioni oggettodel
contratto siano dotate di marchioEcolabel.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 intro-ducono tra i criteri di
valutazione dellof-ferta economicamente pi vantaggiosa ilcriterio
del costo del ciclo di vita del-lopera, prodotto o servizio,
criterio pre-visto dallarticolo 67 della proposta dinuova direttiva
dellUnione europea sugliappalti pubblici (COM(2011) 896
defini-tivo), in via di adozione definitiva.
Larticolo 10 prevede lapplicazione dicriteri ambientali minimi
negli appaltipubblici per le forniture e negli affida-
menti di servizi. Tra le questioni ambien-tali pi rilevanti che
lItalia (e linteropianeta) deve affrontare vi sono quellelegate al
consumo di energia da fonti nonrinnovabili (con la conseguente
emissionedi anidride carbonica) e quelle legate allaproduzione di
rifiuti (questultima di par-ticolare rilevanza per molte zone del
no-stro Paese).
Per entrambe le problematiche am-bientali anzidette, rendere
obbligatorio ilriferimento ai criteri ambientali per gliacquisti
pubblici (il cosiddetto green publicprocurement) pu contribuire in
manierarilevante alla loro soluzione, con ricadutepositive anche
sotto il profilo economico.A tale riguardo occorre rilevare che
anchela gi citata nuova direttiva europea intema di appalti
pubblici sottolinea, allar-ticolo 67, come il tema del costo
deiprodotti e dei servizi debba essere riferitonon tanto al prezzo
di acquisto ma, alcosto che il bene ha durante il suo ciclo divita
(il cosiddetto Life Cycle Costing).
A questo fine si propongono le dispo-sizioni dellarticolo 10 in
esame, che ri-guardano gli acquisti della pubblica am-ministrazione
relativi ai prodotti chehanno maggiore relazione con il consumodi
energia e con la produzione di rifiuti.
Si deciso di inserire anche gli acquistirelativi al settore cibo
, considerato alivello europeo il principale settore diimpatto
ambientale con il 31 per centodegli impatti totali dei consumi
(prima delsettore abitazioni, 23 per cento, e delsettore trasporti,
18,5 per cento). Gli im-patti ambientali del settore cibo
riguar-dano sia il consumo di energia (produ-zione fertilizzanti,
fitofarmaci eccetera),sia lemissione di numerose sostanze
in-quinanti, sia, infine, la produzione di ri-fiuti.
A questultimo proposito deve esseresottolineato un elemento di
estrema gra-vit e contraddizione: numerose ricercheindicano che
oltre il 30 per cento del ciboprodotto viene sprecato e
contribuisce adaumentare la quantit di rifiuti prodotta.Ci avviene
sia lungo la catena di distri-buzione del cibo, sia per servizi
(mense ealtro) che eccedono la reale esigenza di
Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
consumo. Questo fatto, oltre a essere unproblema dal punto di
vista della produ-zione di rifiuti, rappresenta anche unproblema di
ordine etico.
Diventa quindi indispensabile raffor-zare le iniziative che
permettono di ri-durre tale increscioso problema.
Si tratta sostanzialmente di operare api livelli, introducendo
accanto allostrumento degli accordi volontari con igrandi attori
della distribuzione per ra-zionalizzare la catena di distribuzione
e lagestione dei cibi prossimi alla scadenza,che possono essere
devoluti a associazioniche li distribuiscano a chi ne ha bisogno
anche strumenti obbligatori che pre-miano gli operatori che, nella
gestionedella ristorazione collettiva o della forni-tura delle
derrate alimentari, si attivanonella direzione illustrata.
A questo proposito appare opportunorendere obbligatorio, per gli
appalti dellepubbliche amministrazioni, il riferimentoalle
indicazioni contenute nel decreto delMinistro dellambiente e della
tutela delterritorio e del mare 25 luglio 2011, pub-blicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del21 settembre 2011, che ha adottato
icriteri ambientali minimi per il servizio diristorazione
collettiva e la fornitura diderrate alimentari (allegato 1),
nellambitodei quali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, sonoprevisti criteri
premianti, facendo riferi-mento alla gestione e alla destinazione
delcibo non somministrato per contenere glisprechi alimentari.
Il titolo V introduce disposizioni incen-tivanti per i prodotti
derivanti da materiali post consumo .
Larticolo 11 ha lo scopo di introdurrenella nostra legislazione
un insieme diprincpi e di incentivi ai consumatori, alleaziende e
agli enti locali per sostenerelacquisto di prodotti realizzati con
mate-riali derivati dalle raccolte differenziatepost consumo, in
modo da promuovere ilrecupero, il riciclo e il riutilizzo, oltre
alrecupero energetico, per il quale esistonogi numerose forme di
incentivo (certifi-cati verdi e bianchi, ecobonus per
leristrutturazioni). Introdurre incentivi sulrecupero di materiali
(oggi inesistenti) al
fianco di incentivi energetici (oggi esi-stenti) rappresenta una
forma di adegua-mento del nostro ordinamento alla gerar-chia
europea delle forme di gestione deirifiuti, che prevede che prima
del recuperoenergetico debba essere promosso, equindi incentivato,
il recupero di materialie il riuso. Si ritiene quindi che
questaanomalia debba essere rapidamente supe-rata, per evitare
possibili contestazioni daparte dellUnione europea. Inoltre la
nor-mativa italiana prevede un obiettivo diraccolta differenziata
(65 per cento), men-tre la normativa europea introduce unobiettivo
di riciclaggio dei principali ma-teriali presenti nei rifiuti
urbani (50 percento di carta vetro plastiche e metalli). Sitratta
di obiettivi prescrittivi e sanzionatieconomicamente (addizionale
al tributo indiscarica) nel caso di mancato raggiungi-mento. quindi
necessario che si intro-ducano, almeno transitoriamente, delleforme
di incentivo nazionale.
Uno dei vantaggi di tali politiche diincentivazione quello non
solo di pre-venire lo spreco di materiali, ma anche diridurre il
consumo di materie prime, conla conseguenza immediata di
determinareun uso razionale di risorse scarse, unminor utilizzo di
energia e la progressivadiminuzione di emissioni di gas serra.
Lincentivazione dellacquisto di pro-dotti realizzati con materia
derivata dalleraccolte differenziate post consumo apreun nuovo
mercato, in cui piccole e medieimprese possono recuperare i
materialiriciclabili per rivenderli come materiaprima o
semilavorati alle imprese produt-trici di beni. Un mercato che si
putradurre pertanto anche in nuova occupa-zione e in innovazione
tecnologica nelcampo della Green Economy, settore chenon costituito
solo da attivit in campoenergetico, ma anche e soprattutto
daattivit nel campo delluso razionale dellematerie e dei
materiali.
Per questo importante incentivare laricerca e lo sviluppo di
nuovi sistemisempre pi efficaci per il riciclo di mate-riali che,
attraverso un processo indu-striale di valorizzazione, possono
essere
Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
reimpiegati in prodotti o manufatti insostituzione di altri o
degli stessi.
Il legno degli arredamenti per esterni,ad esempio, pu benissimo
essere sosti-tuito con profili realizzati in plasticheeterogenee
ricavate da imballaggi postconsumo, con un aumento del ciclo di
vitadel manufatto e nessuna necessit di ma-nutenzione. Lo stesso
dicasi per i manu-fatti utilizzati per particolari strutture
diprefabbricati o case mobili (persiane, pa-vimenti, terrazze
eccetera). Luso di com-post consente di aumentare la fertilit
deisuoli senza ricorrere a nuove immissionidi sostanze chimiche. La
ricerca effettuatasulla riciclabilit delle plastiche eterogeneepost
consumo ha raggiunto nel nostroPaese livelli di avanguardia in
Europa,grazie ai quali possibile, oggi, sostituire(in tutto o in
parte) anche la materiavergine, come gi sta accadendo per
lostampaggio di manufatti per ciclomotori oautomotive in
generale.
Il titolo VI detta disposizioni relativealla gestione dei
rifiuti.
Larticolo 12 apporta modifiche allar-ticolo 216 del decreto
legislativo n. 152 del2006, con lo scopo di inquadrare nellam-bito
dellordinamento nazionale le proce-dure autorizzative concernenti
le attivitdi recupero disciplinate dai regolamentieuropei che
stabiliscono quando specifichetipologie di rifiuti cessano di
essere tali.
Inoltre, le disposizioni in esame con-sentono di individuare in
modo certo echiaro liter procedimentale affinch gliimpianti
esistenti, e dunque autorizzati altrattamento finalizzato alla
produzione dimateria prima secondaria dai rifiuti di cuiai decreti
ministeriali di seguito citati,possano conformarsi ai requisiti
discipli-nati dai regolamenti europei.
Al riguardo, le regioni hanno rappre-sentato le criticit
riscontrate nellattua-zione dei richiamati regolamenti, in
par-ticolare con riferimento alla proceduraautorizzativa da
applicare nel caso speci-fico anche per quanto concerne
limpian-tistica che svolge la propria attivit se-condo le modalit e
nel rispetto dellecondizioni e prescrizioni dettate dalle
norme tecniche stabilite dai decreti delMinistro dellambiente e
della tutela delterritorio 5 febbraio 1998, 12 giugno2002, n. 161,
e 17 novembre 2005,n. 269, e dallarticolo 9-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, conver-tito, con modificazioni, dalla legge
30dicembre 2008, n. 210.
Gli interventi proposti definiscono ilregime autorizzativo
individuato nelle pro-cedure semplificate di cui al capo V
deltitolo I della parte quarta del decretolegislativo n. 152 del
2006, nonch i tempidi adeguamento, previsti in sei mesi,
alledisposizioni europee.
stata prevista una norma transitoriache prevede che, fino alla
scadenza di taletermine, consentito lesercizio dellatti-vit in
essere nel rispetto delle disposizionidi cui ai citati decreti
ministeriali.Inoltre, le modifiche apportate confer-mano le quantit
massime stabilite deimedesimi decreti ministeriali al fine
diconsentire lapplicazione delle disposizionidi cui allarticolo
216, comma 1, del de-creto legislativo n. 152 del 2006 perquanto
concerne la comunicazione di ini-zio attivit decorsi novanta giorni
dallacomunicazione alla provincia territorial-mente competente.
Larticolo 13 detta disposizioni concer-nenti lattivit di
vigilanza sulla gestionedei rifiuti. Per effetto del combinato
di-sposto dellarticolo 29 del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223,
convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,in
materia di contenimento della spesa percommissioni, comitati e
altri organismi, edellarticolo 68 del decreto-legge 25 giugno2008,
n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,relativo alla riduzione degli organismi col-legiali e di
duplicazione di strutture, lOs-servatorio nazionale sui rifiuti non
pioperativo dal 25 luglio 2010, non essendostata avanzata entro
tale data la richiestadi proroga ai sensi del comma 2 dellar-ticolo
68 citato.
Tuttavia, la cessazione delloperativitdellOsservatorio non ha
comportato lasoppressione delle funzioni allo stesso at-tribuite,
nellesercizio delle quali suben-
Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
trata la competente direzione del Mini-stero dellambiente e
della tutela del ter-ritorio e del mare, che peraltro ne sostienei
costi.
Ci nonostante alcune disposizioni deititoli II e III della parte
quarta del decretolegislativo n. 152 del 2006 contengono
ri-ferimenti espressi allOsservatorio nazio-nale sui rifiuti, per
effetto dei quali lOs-servatorio continua a essere individuatoquale
soggetto titolare di specifiche fun-zioni e destinatario delle
risorse necessariea garantire lo svolgimento delle stesse.
necessario, quindi, modificare talidisposizioni e individuare
nel Ministero ilsoggetto deputato allo svolgimento di talifunzioni
e destinatario delle correlate ri-sorse.
Le modifiche riguardano principal-mente larticolo 206-bis del
citato decretolegislativo, nella parte in cui
istituiscelOsservatorio, attribuisce allo stesso spe-cifiche
funzioni e disciplina il modo in cuifar fronte agli oneri derivanti
dalla costi-tuzione e dal funzionamento dellOsserva-torio e della
Segreteria tecnica.
Si propone, inoltre, di sopprimere daltesto tutti i riferimenti
allOsservatorio,nonch quelli allAutorit di cui allarti-colo 207,
non eliminati integralmente inprecedenza dal decreto legislativo 16
gen-naio 2008, n. 4, a causa di un difetto dicoordinamento
normativo, e di introdurrein loro sostituzione lindicazione del
Mi-nistero dellambiente e della tutela delterritorio e del mare
.
Con lattribuzione delle funzioni prece-dentemente svolte
dallOsservatorio al Mi-nistero si garantisce:
a) la corretta e omogenea attuazionedella normativa nazionale ed
europea nelsettore degli imballaggi e dei rifiuti
diimballaggio;
b) il controllo sulloperativit dei con-sorzi e degli altri
soggetti indicati, conparticolare riferimento alla gestione
dellerisorse provenienti dal contributo ambien-tale e agli
obiettivi da conseguire;
c) il rispetto del funzionamento delmercato e della concorrenza,
attraverso il
riconoscimento dei sistemi autonomi perla gestione degli
imballaggi di cui allarti-colo 221 del decreto legislativo n. 152
del2006.
Larticolo 14 differisce i termini per ilraggiungimento degli
obiettivi di raccoltadifferenziata stabiliti dallarticolo 205
deldecreto legislativo n. 152 del 2006. Taleprevisione coerente con
le disposizionieuropee che non individuano obiettivi diraccolta
differenziata ma fissano, invece,specifici obiettivi di
recupero.
In tal senso, la previsione di raggiun-gere di un tasso di
raccolta differenziatapari al 65 per cento alla fine dellanno2020
garantisce il raggiungimento degliobiettivi di recupero stabiliti
dal legislatorecomunitario.
Lo slittamento dei termini si rendenecessario per adeguare il
dato normativoal dato reale e per evitare che i comuniincorrano
nelle sanzioni correlate al man-cato raggiungimento di tali
obiettivi negliattuali termini di legge.
La modifica si rende necessaria anchealla luce dei recenti dati
sulla raccoltadifferenziata, dai quali si evince che gliobiettivi
previsti dalla normativa vigentenon sono stati conseguiti in modo
omo-geneo sul territorio nazionale. Attualmentela percentuale media
nazionale di raccoltadifferenziata si attesta sul valore del
39,9per cento (dato preliminare Fonte ISPRA:Rapporto Rifiuti
urbani, edizione 2013).
Le difficolt nel perseguimento di taliobiettivi sono, in parte,
imputabili ad al-cune modifiche normative che nel corsodegli ultimi
anni hanno cambiato il regimedelle competenze nella gestione dei
rifiuti.
Allo stato attuale non pi lambitoterritoriale ottimale il
soggetto responsa-bile di tali attivit, bens il comune.
Dal punto di vista ambientale il diffe-rimento dei termini
consente una miglioreprogrammazione degli interventi, finaliz-zata
a realizzare gli obiettivi di raccolta edi riciclaggio con evidenti
risvolti sia oc-cupazionali e sia sulleconomia.
Pertanto, le modifiche introdotte allar-ticolo 205 sono mirate:
a) ad individuarenel comune il soggetto responsabile del
Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
raggiungimento degli obiettivi di raccoltadifferenziata; b) a
posticipare le date pre-viste per realizzazione degli obiettivi
diraccolta differenziata; c) ad abrogare icommi 1-bis e 1-ter, in
quanto prevedonomeccanismi per poter derogare al raggiun-gimento
degli obiettivi di raccolta diffe-renziata nei termini fissati
dallarticolo205 nel testo vigente; d) a modulare len-tit del
tributo di cui allarticolo 3, comma24, della legge 28 dicembre
1995, n. 549(cosiddetti ecotassa), per poter premiare icomuni che
realizzano gli obiettivi, anchecon anticipo rispetto ai tempi di
legge, eper penalizzare i comuni che non realiz-zano gli obiettivi
nei termini di legge.Larticolo introduce una addizionale altributo
speciale per il conferimento indiscarica, il cui gettito sar
integralmenteutilizzato dalle regioni per sostenere
fi-nanziariamente gli incentivi di cui allar-ticolo 12 del presente
disegno di legge, tesia incentivare il mercato del riciclo e
deiprodotti riciclati.
Quanto alladdizionale del comma3-bis, essa, cos come il tributo,
semprestata una componente di costo della tariffa(TARES); ora, lo
sar della TARI, e quindisar inclusa nel calcolo della nuova tassae
pagata dagli utenti (domestici e no).
Non si pone quindi un problema diincompatibilit con la TARI, in
quanto persua natura laddizionale partecipa dellastessa natura del
tributo, divenendone unasua componente, che sino a quando nonsar
possibile evitarla rientra ad ognimodo fra i costi di cui la tassa
assicura lacopertura al 100 per cento. La norma,lungi dal
modificare la disciplina vigente,si limita semplicemente a
valorizzare lad-dizionale gi esistente, in una logica ditassa
ambientale finalizzata alla riduzionedelluso della discarica e
allaumento dellaraccolta differenziata.
La norma tende peraltro a evitare unaggravio di costo per
lutente, attraverso larimodulazione delle scadenze per il
rag-giungimento degli obiettivi di raccolta dif-ferenziata, che
consentono di non incor-rere nelle penali vigenti. La norma
sicoordina con quanto previsto della legge distabilit 2014 (legge
27 dicembre 2013,
n. 147), in tema di tariffa puntuale ,atteso che
allimplementazione di questul-tima cesser lapplicazione dello
stru-mento delladdizionale.
Larticolo 15 introduce una modificaallarticolo 223 del decreto
legislativon. 152 del 2006. La modifica risulta ne-cessaria al fine
di circoscrivere il campo diapplicazione della novit legislativa
equindi dare coerenza a quanto pu avve-nire nella pratica. Infatti
la gestione deisoli materiali plastici compostabili (e av-viati a
successivi processi di compostaggio)a differire notevolmente dalle
operazionidi recupero e riciclaggio degli altri mate-riali
plastici.
La precisazione risulta oltremodo ne-cessaria perch senza di
essa verrebberocoinvolti altri produttori di materie primee
produttori di imballaggi non interessatia tale intervento.
Larticolo 16 detta disposizioni per darepiena attuazione alle
direttive 2002/95/CE,2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE inmateria
di rifiuti delle apparecchiatureelettriche ed elettroniche (RAEE) e
rifiutidi pile e accumulatori. Le modifiche ap-portate hanno lo
scopo di perfezionare ecompletare la disciplina relativa alla
ge-stione di particolari categorie di rifiutistabilita nel titolo
III della parte quartadel decreto legislativo n. 152 del
2006,annoverando i rifiuti di pile e accumula-tori di cui alla
direttiva 2006/66/CE.
Inoltre, lintroduzione di un nuovocomma relativo alla
riassegnazione degliimporti che dovrebbero essere introitati
atitolo di tariffe al bilancio del Ministerodellambiente e della
tutela del territorio edel mare, senza comportare nuovi o mag-giori
oneri per la finanza pubblica, con-sentirebbe di addivenire
alladozione deldecreto interministeriale recante tariffeper la
copertura degli oneri derivanti dalsistema di gestione dei RAEE, in
attua-zione dellarticolo 19, comma 4, del de-creto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
Tale decreto, infatti, non ha potutofinora essere adottato in
assenza di appo-sita norma primaria che prevedesse lapossibilit di
riassegnare al Ministero lesomme che, a seguito dellemanazione
Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
dello specifico decreto, sono destinate aessere introitate dalla
tesoreria dello Statoa titolo di tariffe.
La stessa problematica si pone ancheper il regolamento
interministeriale con-cernente le tariffe per la copertura
deglioneri derivanti dal sistema di gestione deirifiuti di pile e
accumulatori, previstodallarticolo 27 del decreto legislativo
20novembre 2008, n. 188.
La mancata adozione di tali provvedi-menti, chiamati a stabilire
lammontaredelle tariffe a carico dei produttori diapparecchiature
elettriche ed elettronichee di pile e accumulatori sta
notevolmentepregiudicando la possibilit di garantireuna corretta
attuazione della normativa dicui ai decreti legislativi n. 151 del
2005 en. 188 del 2008.
Inoltre, in mancanza delle suddetterisorse risulta altres
impossibile per ilComitato di vigilanza e controllo sullagestione
dei RAEE e sulla gestione dellepile e degli accumulatori, istituito
ai sensidelle disposizioni di cui allarticolo 15 deldecreto
legislativo n. 151 del 2005 e del-larticolo 19 del decreto
legislativo n. 188del 2008, di predisporre un adeguato pro-gramma
di controlli ispettivi da parte degliorganismi competenti (ISPRA e
Guardia difinanza).
La carenza dei controlli lamentataanche dai produttori che si
sono adeguatialle disposizioni normative vigenti, che nesegnalano
lincidenza sui comportamentidi evasione.
Infine, si segnala che la Commissioneeuropea, con lettera di
costituzione inmora complementare alla procedura din-frazione n.
2009/2264, ha rilevato carenzesulle attivit di controllo.
Larticolo 17 introduce modifiche al-larticolo 191 del decreto
legislativo n. 152del 2006. Per semplificare e rendere pirazionale
il sistema delle ordinanze pre-visto da tale articolo sono
necessari dueinterventi su di esso.
Il primo finalizzato a ridefinire ilmeccanismo degli obblighi di
comunica-zione e propone di:
eliminare il generico obbligo doveredi comunicare le ordinanze
al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro del-lambiente e della
tutela del territorio edella tutela del mare, al Ministro
dellasalute, al Ministro delle attivit produttive,al Presidente
della Regione e allautoritdambito di cui allarticolo 201 ;
prevedere, in sostituzione, che le or-dinanze adottate dal
sindaco e dal presi-dente della provincia siano comunicate
alpresidente della regione e che le ordinanzeadottate dal
presidente della regione sianocomunicate al Ministro dellambiente
edella tutela del territorio e del mare.
Questa modifica, oltre a eliminare inu-tili oneri di
comunicazione (nellanno 2011sono pervenute solo al Ministero
circa1.100 ordinanze contingibili e urgenti),rende la norma pi
coerente con il vigentesistema di riparto delle competenze traStato
e regioni. Difatti, considerato che leordinanze spesso sono
adottate per supe-rare situazioni di criticit che
derivanodallinadeguatezza del piano di gestionedei rifiuti, la
prevista comunicazione allaregione le consente di poter risolvere
de-finitivamente tali criticit prevedendo unadeguamento del
medesimo piano. Difattispetta alla regione predisporre, adeguare
eaggiornare il piano di gestione dei rifiuti.
Il secondo intervento ha lo scopo digarantire il rispetto del
principio di pri-mazia del diritto dellUnione europea,
in-troducendo nellarticolato la previsioneespressa che esso non pu
essere derogato.
Larticolo 18 introduce modifiche alladisciplina per la gestione
degli oli e deigrassi vegetali e animali esausti. La dispo-sizione
proposta attua il principio della responsabilit estesa nellambito
dellaloro gestione.
Analogamente a quanto stabilito per lagestione degli imballaggi,
la proposta inesame prevede specifici obblighi a caricodegli
operatori economici interessati, chedevono alternativamente:
a) aderire al Consorzio nazionale diraccolta e trattamento degli
oli e dei grassivegetali e animali esausti (CONOE);
b) organizzare un sistema autonomoper la gestione degli oli e
dei grassi vegetali
Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
e animali esausti e richiederne il ricono-scimento.
In attuazione dei princpi della respon-sabilit estesa del
produttore e del chiinquina paga , tali obblighi dovrebberoricadere
solo sul produttore e sullutiliz-zatore degli oli e dei grassi
vegetali eanimali.
Invece, la vigente formulazione dellar-ticolo 233 estende tali
obblighi anche alleimprese che riciclano e recuperano oli egrassi
vegetali e animali esausti e alleimprese che ne effettuano la
raccolta, iltrasporto e lo stoccaggio.
Tale previsione, immotivatamente, ob-bliga gli operatori del
settore che nonsono produttori, importatori e detentori adover
partecipare al CONOE o a orga-nizzare un sistema autonomo per la
ge-stione degli oli e dei grassi vegetali eanimali esausti,
chiedendone il preventivoriconoscimento.
La norma deve essere modificata inquanto crea effetti distorsivi
sulla concor-renza e impedisce agli operatori del set-tore che non
sono produttori di svolgere lapropria attivit in autonomia.
Le attivit di raccolta e di riciclaggiosono strumentali alla
realizzazione degliobiettivi di corretta gestione degli oli e
deigrassi animali e vegetali e, quando nonsono poste in essere dal
produttore, sidevono poter svolgere secondo le regoledel mercato e
sulla base delle autorizza-zioni di legge. Se cos non fosse,
questisoggetti, ancorch autorizzati alla gestionedei rifiuti in
questione, sarebbero ulterior-mente limitati per lesercizio delle
loroattivit, dovendo operare necessariamenteo tramite il CONOE o
acquisendo unulteriore provvedimento dellamministra-zione, che non
trova ragion dessere nelladisciplina nazionale ed europea.
La modifica proposta ha lo scopo dieliminare le incoerenze
presenti nel testovigente e di consentire ai raccoglitori,
airiciclatori e ai recuperatori che non ope-rano sul mercato come
produttori di poteresercitare le attivit di gestione di talirifiuti
quando sono muniti delle autoriz-zazioni richieste dalla normativa
vigente.
Larticolo 19 introduce disposizioni perlindividuazione della
rete nazionale inte-grata e adeguata degli impianti di
incene-rimento di rifiuti. La tematica della ge-stione dei rifiuti,
e dei relativi criteri dipriorit da osservare in tale gestione,
co-stituisce da diversi anni, anche alla lucedelle prescrizioni di
derivazione europea,uno dei punti fondamentali delle
politicheambientali, al fine di perseguire lobiettivodi evitare che
i rifiuti possano diventarefonte di pericolo per la salute delluomo
edi pregiudizio per le risorse naturali e perlambiente.
In tale contesto, ricorrente e partico-larmente attuale la
discussione apertasi,sia tra i policy makers sia nella
pubblicaopinione, circa le scelte da compiersi, nelrispetto dei
criteri di priorit definiti dal-larticolo 179 del decreto
legislativo n. 152del 2006, maggiormente idonee a delineareun ciclo
integrato e conchiuso dei rifiuti,in modo tale che lo smaltimento
in disca-rica venga a essere effettivamente lop-zione finale e
residuale, destinata cio aisoli rifiuti che non si riusciti a
gestire inaltro modo o agli scarti derivanti da altreforme di
trattamento degli stessi.
In particolare, oggetto di vivace di-scussione il ruolo da
attribuire alle formedi gestione basate sullincenerimento
deirifiuti urbani, in relazione alle quali siassiste ad
atteggiamenti variegati e artico-lati, che oscillano da quello
ampiamentefavorevole allo sviluppo degli impianti cherealizzano
tali forme di gestione, sullascorta dellesempio di quanto avvenuto
inmolti Paesi dellUnione europea e dellemoderne tecnologie
utilizzate nel settore, aquello che invece esprime una forte
con-trariet a tale sviluppo, preoccupato dellepossibili conseguenze
negative per la sa-lute e lambiente derivanti dallesercizio ditali
impianti.
Poich nel presente momento storico(caratterizzato dal non ancora
ottimaledecollo, a livello nazionale complessivo,della raccolta
differenziata, e dalle sempremaggiori contestazioni provenienti
dal-lUnione europea al nostro sistema digestione delle discariche
di rifiuti) la di-scussione anzidetta rischia, con la radica-
Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
lizzazione delle posizioni contrapposte econ lacuirsi delle
tensioni sociali ad esseconnesse, di bloccare molte iniziative
voltealla realizzazione di una rete integrata eadeguata di impianti
di smaltimento erecupero dei rifiuti, appare opportuno, perquanto
concerne gli impianti di inceneri-mento, operare un momento di
riflessionegenerale. Ci al fine di verificare, tenendoconto di
tutti gli elementi rilevanti (fra cuii dati complessivi sulla
produzione nazio-nale di rifiuti e le previsioni contenute neipiani
regionali di gestione di cui allarti-colo 199 del decreto
legislativo n. 152 del2006), quale sia lattuale disponibilit
diimpianti di incenerimento dei rifiuti ur-bani esistente nel
territorio nazionale equali siano le effettive necessit che
deb-bano essere soddisfatte ricorrendo a nuoviimpianti.
La disciplina in esame mira a realiz-zare tale verifica, in un
arco di tempidefinito, pari a quattro mesi, prevedendo ilricorso a
un decreto del Ministro dellam-biente e della tutela del territorio
e delmare, di concerto con i Ministri dellosviluppo economico e
della salute, sentitala Conferenza unificata, attraverso ilquale,
allesito di unadeguata istruttoriacondotta sui dati anzidetti,
individuarelattuale disponibilit nel territorio nazio-nale di
impianti di incenerimento di rifiutiurbani indifferenziati, nonch
il fabbiso-gno nazionale residuo di tali impianti.
In tal modo potr essere determinatauna rete nazionale integrata
e adeguata diimpianti di incenerimento di rifiuti urbaniche possa
concorrere alla definizione dellarete integrata e adeguata di
impianti dismaltimento e recupero dei rifiuti previstadallarticolo
16 della direttiva 2008/98/CE.
Larticolo 20 modifica larticolo 228 deldecreto legislativo n.
152 del 2006, stabi-lendo che il contributo ambientale per
ipneumatici fuori uso costituisce parte in-tegrante del
corrispettivo di vendita, assoggettato a IVA e deve essere
riportatoin modo chiaro e distinto in ciascunafattura del suo ciclo
produttivo nellim-porto vigente alla data della cessione
delprodotto. Questa disposizione consente didefinire in maniera
puntuale la natura e le
modalit di applicazione del contributo,evitando che allinterno
dei vari livelli delciclo di vita del prodotto (dalla
produzioneallo smaltimento) maturino interpretazionidistorsive
sulla corretta entit dellimportoe ottimizzando cos il suo
potenziale diriutilizzo.
Larticolo 21 introduce una modifica aldecreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36,abrogando il divieto [previsto dallarticolo6,
comma 1, lettera p)] di conferire indiscarica rifiuti con potere
calorifico in-feriore a 13.000 kj/kg a partire dal 31dicembre 2010,
ad eccezione dei rifiutiprovenienti dalla frantumazione degli
au-toveicoli a fine vita e dei rottami ferrosiper i quali sono
autorizzate discarichemonodedicate, che possono continuare aoperare
nei limiti delle capacit autoriz-zate alla data di entrata in
vigore dellalegge di conversione del decreto-legge 29dicembre 2010,
n. 225.
Labrogazione coerente con il dirittoeuropeo, in quanto si tratta
di un divietonon previsto nella direttiva 99/31/CE
sullediscariche.
Labrogazione si rende necessaria aseguito dellevoluzione
normativa, che im-pone di conferire in discarica solo il
rifiutotrattato, il cui potere calorifico pu esseretale da rendere
il rifiuto trattato nonconferibile in discarica, in permanenza
deldivieto.
Il titolo VII introduce modifiche allaparte terza del decreto
legislativo n. 152del 2006, in materia di difesa del suolo.
Larticolo 22 reca norme in materia diAutorit di bacino. Il
vigente articolo 63del decreto legislativo n. 152 del 2006prevede
listituzione delle Autorit di ba-cino distrettuale in ciascuno
degli ottodistretti individuati nellarticolo 64 delmedesimo decreto
legislativo, e sostanzial-mente rimanda la loro attivazione
allema-nazione di un apposito decreto del Presi-dente del Consiglio
dei ministri cheavrebbe dovuto definire i criteri e lemodalit per
lattribuzione o il trasferi-mento del personale e delle risorse
patri-moniali e finanziarie dalle autorit isti-tuite ai sensi della
previgente normativanazionale (la legge 18 maggio 1989, n. 183)
Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
ai nuovi soggetti distrettuali. Tale decretonon ha mai visto la
luce, principalmente acausa della mancanza di una condivisionecon
le regioni sul modello di governancedistrettuale delineato dal
decreto legisla-tivo 152 del 2006. Il risultato di talesituazione
che ad oggi, pur essendo stateindividuate le unit geografiche di
riferi-mento per la pianificazione di bacino (idistretti), non sono
state ancora formal-mente costituite le relative autorit di governo
. In via transitoria, attraversodue provvedimenti normativi
(decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 13, e decreto
legislativo 10 di-cembre 2010, n. 219) sono state prorogatele
Autorit di bacino di rilievo nazionaleistituite ai sensi della
legge n. 183 del1989, alle quali stato assegnato il ruolodi
coordinamento delle attivit di pianifi-cazione nel relativo
territorio di compe-tenza. Questo regime transitorio ha con-sentito
(e sta consentendo) di dare attua-zione al quadro normativo europeo
inmateria di acque (direttiva quadro acquee direttiva
alluvioni).
Le modifiche proposte rispondono per-tanto allimpellente
necessit di pervenirea una configurazione stabile e definitivaper
le autorit di distretto e superaredefinitivamente la fase
transitoria. In talmodo si risolvono anche i contrasti
conlordinamento europeo e si d positivoriscontro alle richieste
degli organismi eu-ropei preposti alla verifica della
correttaattuazione della direttiva quadro sullac-qua. Sulle
modifiche che si propongono stato attivato un confronto tecnico
nelmaggio scorso tra le competenti strutturedel Ministero
dellambiente e della tuteladel territorio e del mare e le regioni e
leAutorit di bacino di rilievo nazionale.
I commi 1, 2 e 6 dettano modifichepuntuali in grado di
perfezionare il pas-saggio dalle vecchie Autorit di bacinodi
rilievo nazionale ai nuovi soggetti di-strettuali. In particolare
viene sancito chele autorit di distretto sono le autorit che,ai
sensi del citato decreto legislativo n. 219del 2010, stanno gi
esercitando un ruolo
di coordinamento in ciascuno dei distretti,andando a operare
unulteriore semplifi-cazione che riguarda lintegrazione
del-lAutorit di bacino del fiume Serchio inquella relativa allArno
e lintegrazionedellAutorit di bacino del fiume Adige inquella
dellAlto Adriatico.
Le modifiche riguardano altres la ra-zionalizzazione della
composizione e delfunzionamento degli organi
distrettuali(conferenza istituzionale permanente, se-gretario
generale, conferenza operativa).
Il comma 3 opera la ridefinizione dialcuni confini distrettuali,
nellottica dipervenire a un assetto pi semplice erazionale anche
dal punto di vista gestio-nale e amministrativo, salvaguardando
ilcriterio di integrit e omogeneit idrogra-fica e idrogeologica dei
bacini compresinei distretti. Tali modifiche riguardano idistretti
delle Alpi orientali, del fiume Po,dellAppennino settentrionale,
del fiumeSerchio (che viene eliminato e ricompresonel distretto
dellAppennino settentrionale)e dellAppennino centrale.
I commi successivi riguardano infinemodifiche necessarie a
semplificare e arendere maggiormente coerente ed efficaceil quadro
degli strumenti di pianificazionedi livello distrettuale (piano di
gestione) eregionale (piano di tutela delle acque).
Il comma 8 prevede che, al fine dievitare soluzioni di
continuit, la fasetransitoria precedente allemanazione deidecreti
di costituzione degli enti di di-stretto, stante la delicatezza
della proce-dura, sia presidiata da una figura com-missariale.
Larticolo 23, recante disposizioni per ilfinanziamento degli
interventi di demoli-zione di immobili abusivi realizzati in areea
elevato rischio idrogeologico, introduceun meccanismo per rendere
pi agevole larimozione e la demolizione di opere eimmobili
realizzati abusivamente nellearee del Paese classificate a rischio
idro-logico elevato, e cio le zone in cui lecondizioni di fragilit
del territorio ren-dono particolarmente urgente la necessitdi
realizzare interventi di messa in sicu-rezza delle risorse naturali
da fenomeni didissesto idrogeologico, la cui concreta at-
Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
tuazione spesso deve fare i conti conlesistenza di manufatti di
vario genererealizzati illecitamente, la cui mancatarimozione o
demolizione impedisce orende pi difficoltosa financo la
progetta-zione degli interventi in questione.
Il fenomeno dellabusivismo edilizio sicuramente un dato
significativo, comepu desumersi da alcune stime, comequella
effettuata, ad esempio, dal CRE-SME, che ha censito 258.000
immobiliabusivi (tra nuove edificazioni e amplia-menti di rilevante
entit), realizzati tra il2003 e il 2011; a tale quadro fa
dariscontro, per converso, un ulteriore dato,altrettanto
significativo, rappresentato daldeficit di attuazione delle
ordinanze didemolizione riscontrabile su tutto il terri-torio
nazionale.
Nella maggior parte dei casi, infatti,allaccertamento dellabuso
e alladozionedel relativo ordine di demolizione, nonconsegue
lesecuzione dello stesso; si adesempio stimato che, dal 2000 al
2011, in72 comuni capoluogo di provincia, su46.760 ordinanze
emesse, solo 4.956 hannoavuto esecuzione.
Ci pu essere attribuibile anche altenore delle attuali norme che
prevedonolobbligo per le amministrazioni comunalidi agire in
sostituzione del soggetto ina-dempiente, per poi rivalersi
economica-mente su di esso per le spese sostenute.Ci comporta, in
ogni caso, lesigenza dirilevanti disponibilit finanziarie
imme-diate da parte degli enti locali, i qualispesso non hanno tali
disponibilit.
Per far fronte a una tale mancanza didisponibilit immediata di
risorse, che in-fluisce sullesecuzione delle demolizionidegli
immobili, larticolo in esame prevedelistituzione, nello stato di
previsione dellaspesa del Ministero dellambiente e dellatutela del
territorio e del mare, di unapposito capitolo per il
finanziamentodella rimozione o demolizione di opere eimmobili
realizzati in aree a rischio idro-geologico elevato o molto elevato
in as-senza o in totale difformit dal permessodi costruire.
In tal modo si prevede di poter finan-ziare almeno gli
interventi di demolizione,
da attuare da parte dei comuni, nelle zonein cui le condizioni
di estrema fragilit delterritorio rendono pi urgente la
realiz-zazione di interventi di prevenzione daeventi di dissesto
idrogeologico (frane, al-luvioni, erosione costiera eccetera), e
pre-cisamente le zone in cui il rischio di talieventi stato
classificato come elevato omolto elevato in base alla
pianificazioneeffettuata dalle Autorit di bacino di ri-lievo
nazionale.
Introducendo larticolo 72-bis del de-creto legislativo n. 152
del 2006, si prevedeappunto listituzione del capitolo anzi-detto,
con uno stanziamento iniziale, perlanno 2014, pari a 10 milioni di
euro(comma 2).
Per alimentare negli anni successivi al2014 il capitolo di
bilancio, si stabilisceche ad esso affluiscano le somme che icomuni
beneficiari del finanziamento do-vranno recuperare dai destinatari
diprovvedimenti definitivi di demolizionenon eseguiti, nei
confronti dei quali icomuni dovranno agire per la ripetizionedelle
spese sostenute per la demolizione,comprensive di rivalutazioni e
interessi.Le somme cos ottenute saranno versatein apposito capitolo
del bilancio delloStato per essere integralmente riassegnateal
summenzionato capitolo di spesa(comma 3).
Fatto salvo quanto disposto dalla leggequadro sulle aree
protette per gli specificiinterventi di ripristino in essa
disciplinati,si prevede che verr data priorit al fi-nanziamento
degli interventi in aree clas-sificate a rischio molto elevato,
classificatecio come R4 in base alla pianificazioneeffettuata dalle
Autorit di bacino di ri-lievo nazionale in precedenza
richiamate,sulla base di un elenco elaborato su basetrimestrale dal
Ministero (comma 4).
Per accedere ai contributi, i comunidovranno presentare al
Ministero appositadomanda di concessione con le modalitpreviste dal
comma 5.
In considerazione delle finalit specifi-camente perseguite dalla
disciplina inesame, il cui ambito di applicazione circoscritto agli
interventi di rimozione e
Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
demolizione da realizzare nelle aree a pielevato rischio
idrogeologico, il comma 6prevede che i finanziamenti concessi
aisensi del comma 5 sono da considerarsiaggiuntivi rispetto alle
somme eventual-mente percepite dai comuni per effettodella diversa
disciplina dettata dallarticolo32, comma 12, del decreto-legge 30
set-tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003.
Sempre in considerazione dellambitodi applicazione evidenziato,
si prevede in-fine che le disposizioni introdotte nonvadano a
modificare la disciplina di ulte-riori modalit di finanziamento e
di rea-lizzazione degli interventi di demolizione orimozione di
opere ed edifici abusivi con-tenuta in altre disposizioni.
Al fine di rendere pi celere lattua-zione degli interventi di
rimozione e de-molizione degli immobili abusivi ricono-sciuti
meritevoli di finanziamento, ilcomma 7 prevede che i
finanziamenticoncessi dovranno essere restituiti al Mi-nistero
qualora gli interventi non sianostati realizzati entro un termine
adegua-tamente contenuto, individuato in cento-venti giorni
dallerogazione dei finanzia-menti stessi.
Il termine stato individuato in con-siderazione del fatto che,
da un lato, sitratta di interventi di demolizione per iquali sono
gi scaduti i termini stabiliti neiprovvedimenti che li hanno
disposti e che,dallaltro, sussiste un lasso temporale
trariconoscimento e materiale erogazionedello stesso durante il
quale il beneficiariopu iniziare a programmare gli adempi-menti
necessari alla realizzazione degliinterventi stessi.
La norma recepisce tutte le condizioniposte dalla Conferenza
unificata nel pa-rere reso nella seduta del 23 settembre2013, ad
eccezione di quella volta adaggiungere al comma 4 le parole e
inaree classificate a pericolosit elevata .
Non si ritenuto di poter recepire taleindicazione poich la
pericolosit con-cetto diverso dal rischio, consistendo
nellaprobabilit che levento si verifichi in undeterminato tempo,
prescindendo perdalla ricorrenza o meno di un valore
esposto, sia in termini di vite umane sia dirisorse economiche.
Viceversa solo il ri-schio valutato in base alla
predettaricorrenza, legando pertanto la pericolo-sit al valore
esposto.
Ci determina che talune aree possonoessere classificate
pericolose, anche a ele-vato livello, ma non a rischio, in quanto
inesse manca o poco rilevante lesistenzadi valori esposti.
Ampliare lambito di operativit dellanorma anche alle zone a
pericolosit ele-vata significherebbe inoltre dover preve-dere una
copertura maggiore di quellapreventivata, con conseguente
insostenibi-lit della norma stessa.
Il titolo VIII introduce disposizioni pergarantire laccesso
universale allacqua.
Larticolo 24 ai commi da 1 a 4 prevedelistituzione di un Fondo
destinato a pro-muovere gli investimenti per la realizza-zione
degli interventi programmati nelcomparto, al fine di perseguire i
seguentiobiettivi prioritari: a) rilanciare la politicadi sviluppo
delle infrastrutture nel settore;b) completare le reti di fognatura
e de-purazione; c) evitare sanzioni europee perinadempimento
dellItalia; d) ridurrelonere finanziario della realizzazione
diinvestimenti nel settore idrico, con van-taggi per lutenza; e)
avviare la realizza-zione di infrastrutture finalizzate al
rece-pimento dei princpi della strategia BluePrint.
Il Fondo non interviene direttamente afinanziare i programmi di
investimento;tuttavia lintervento del Fondo, abbattendoil rischio
delloperazione, consente lappli-cazione di condizioni di maggior
favoreconsentendo laccesso ai finanziamenti an-che alle aziende
minori (con basso ratingimplicito) e quindi con maggiori
difficoltdi accesso al credito e condizioni di fi-nanziamento
migliori riguardo importi,durate, tassi e commissioni.
Tali condizioni di maggior favore im-plicano la diminuzione
degli spread con-siderati negli oneri finanziari da ricono-scere in
tariffa.
Il Fondo di garanzia verr gestito dallaCassa conguaglio per
lenergia elettrica e ilgas, che provvede alla riscossione delle
Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
componenti tariffarie e alla gestione fi-nanziaria del Fondo
secondo regole ema-nate dallAutorit per lenergia elettrica, ilgas
ed il sistema idrico.
Lampiezza dei temi da considerarenellambito della puntuale
attuazione dellanorma, considerata anche la sua rilevanteportata,
richiede ladozione di uno speci-fico provvedimento destinato da un
lato adisciplinare le modalit di gestione delFondo, dallaltro a
stabilire le linee prio-ritarie di intervento sulla base di
unpartecipato coordinamento interistituzio-nale e a definire
criteri di utilizzazione delFondo finalizzati a incentivare la
raziona-lizzazione e lefficienza nella programma-zione e nella
gestione dei servizi e apromuovere le condizioni per
ottemperareagli obiettivi assunti dal Paese e definiti aicompetenti
livelli istituzionali.
Larticolo 25 introduce disposizioni inmateria di tariffa sociale
del servizioidrico integrato. Negli ultimi anni il dibat-tito
politico ha sottolineato la necessit dirafforzare la natura
pubblica della ri-sorsa acqua, come evidenziato dallesitodel
referendum del giugno 2011 e dallastessa relazione del gruppo di
lavoro inmateria economico e sociale ed europea(cosiddetti Saggi )
e come gi affermatonella normativa nazionale. La persistentecrisi
economica e landamento crescentedelle tariffe, altres, hanno
determinato lasempre maggiore incidenza della spesa peri servizi
idrici sul reddito delle famiglieitaliane. Tale incidenza risulta
pi elevatae prossima a livelli di non sostenibilit perle famiglie a
pi basso reddito. In questoquadro deve essere assicurato ai
consu-matori a basso reddito laccesso a condi-zioni di favore
alluso di quantitativi diacqua necessari a un pieno
soddisfaci-mento dei bisogni fondamentali, in unalogica di servizio
universale.
La disposizione mira a realizzare erendere effettivo tale
obiettivo, impar-tendo indirizzi allAutorit per lenergiaelettrica,
il gas ed il sistema idrico, cheha gi definito misure analoghe
nelcampo di altri servizi a rete, e preve-dendo contestualmente, al
fine di assi-curare la sostenibilit dellintervento e la
copertura dei relativi costi con le risorsepreviste a normativa
vigente, unappositacomponente tariffaria in capo alle utenzenon
agevolate del servizio idrico inte-grato.
Le norme recate dallarticolo costitui-scono un indirizzo di
politica generaleapplicabile allattivit dellAutorit ai
sensidellarticolo 2, comma 1, del decreto delPresidente del
Consiglio dei ministri 20luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Uf-ficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, nellam-bito delle funzioni di
indirizzo attribuite alMinistero dellambiente e della tutela
delterritorio e del mare dallarticolo 1 delmedesimo decreto.
Larticolo 26 introduce disposizioni ma-teria di morosit e
perdite sui crediti nelservizio idrico integrato. Con
lapplicazionedelle tariffe basate sul principio di coper-tura dei
costi, limpatto economico sugliutenti del servizio idrico integrato
cre-sciuto in modo rilevante negli ultimi anni,creando crescenti
problemi di morosit.
Questo fenomeno risulta particolar-mente significativo in alcune
aree delPaese, raggiungendo livelli di mancati in-troiti pari, nei
casi estremi, a percentualisuperiori al 10 per cento del
fatturatocomplessivo annuo.
Daltra parte, il ricorso allo strumentodel distacco dellutente
moroso, qualeprincipale forma di deterrenza della mo-rosit, appare
particolarmente delicato inun servizio essenziale quale quello
dellafornitura di acqua potabile.
Occorre pertanto regolamentare, anchesulla base delle competenze
gi esercitatedallAutorit per lenergia elettrica, il gased il
servizio idrico nei settori energetici,le modalit di gestione del
fenomeno dellamorosit, allo scopo, da un lato, di limi-tarne
linsorgenza e assicurarne lefficacecontrasto, in modo che i costi
non rica-dano sugli utenti non morosi, e, dallaltro,di garantire un
livello minimo di fornituradi acqua anche alle utenze non in
regolacon i pagamenti.
Quale principale strumento per garan-tire gli obiettivi sopra
ricordati viene indivi-duata la leva tariffaria, che deve
garantirela copertura dei costi efficienti del servizio
Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
(e non a pi di lista i costi sostenuti daigestori), in modo che
gli oneri derivantidallattuazione di particolari procedure
digestione della morosit possano trovare lanecessaria copertura
economica fino al-lestrema manifestazione del suddetto feno-meno,
ovvero lirrecuperabilit del credito eliscrizione della conseguente
perdita.
Il titolo IX reca norme in materia diprocedimenti autorizzatori
relativi alle in-frastrutture di comunicazione elettronicaper
impianti radioelettrici.
Larticolo 27 modifica larticolo 93 delcodice delle comunicazioni
elettroniche, dicui al decreto legislativo 1o agosto 2003,n. 259,
che disciplina, agli articoli 87 e87-bis, rispettivamente i
procedimenti au-torizzatori relativi alle infrastrutture
dicomunicazione elettronica per impianti ra-dioelettrici e le
procedure semplificate perdeterminate tipologie di impianti.
Nel primo caso, la domanda viene pre-sentata agli enti locali,
che autorizzanolinstallazione dellimpianto, previo accer-tamento
della sua compatibilit da partedellorganismo competente a
effettuare icontrolli, di cui allarticolo 14 della legge22 febbraio
2001, n. 36, in base al qualele amministrazioni provinciali e
comunali,al fine di esercitare le funzioni di controlloe di
vigilanza sanitaria e ambientale, uti-lizzano le strutture delle
Agenzie regionaliper la protezione dellambiente (ARPA), dicui al
decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con
modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1994, n. 61.
Nel secondo caso, si prevede una pro-cedura semplificata, poich
si applica ladenuncia di inizio attivit, al fine di ac-celerare la
realizzazione degli investimentiper il completamento della rete di
bandalarga mobile, nel caso di installazione diapparati con
tecnologia UMTS, sue evolu-zioni o altre tecnologie su
infrastruttureper impianti radioelettrici preesistenti o dimodifica
delle caratteristiche trasmissive,fermo restando il rispetto dei
limiti, deivalori e degli obiettivi di cui allarticolo 87.
Larticolo 93 del codice delle comuni-cazioni elettroniche
disciplina gli onerirelativi ai procedimenti autorizzatori
esancisce il principio del divieto di imporre
oneri ulteriori rispetto a quelli previstidalla legge.
La Corte costituzionale ha dichiaratolillegittimit di alcune
norme della regioneToscana le quali prevedevano il pagamentodei
pareri resi dallARPA in esecuzionedelle disposizioni del medesimo
codicedelle comunicazioni elettroniche (sentenzan. 272 del 7 luglio
2010). Il Giudice co-stituzionale ha precisato che la riserva
dilegge contenuta nellarticolo 93 deve in-tendersi come riserva di
legge dello Stato.
Questa sentenza ha prodotto impor-tanti conseguenze applicative
in tutto ilterritorio dello Stato, poich quasi tutte leregioni,
attraverso propri provvedimentilegislativi, prevedevano il
pagamento deipareri resi dalle ARPA. Lo stesso ISPRAha chiesto al
Ministero dellambiente edella tutela del territorio e del
mareladozione di strumenti normativi idoneia definire modalit di
rilascio di autoriz-zazioni e di svolgimento delle azioni
dicontrollo, prevedendo espressamente oneria carico dei soggetti
richiedenti .
La presente disposizione intende disci-plinare la partecipazione
ex lege alle speseamministrative sostenute dai soggetti pub-blici
competenti, in base a un tariffario lacui elaborazione demandata al
Ministerodellambiente e della tutela del territorio edel mare, di
concerto con il Ministerodello sviluppo economico, a valle
diunanalisi dei costi.
Il titolo X introduce disposizioni inmateria di disciplina degli
scarichi e delriutilizzo di residui vegetali.
Larticolo 28 introduce un chiarimentonecessario per evitare il
perpetuarsi disituazioni di sostanziale iniquit con rife-rimento a
una categoria di piccoli artigianie coltivatori, i frantoiani, che
mette adisposizione degli olivicoltori, anche didimensioni minime,
le proprie macchine ela propria conoscenza specialistica,
senzaacquistare la propriet del bene, quindisenza produrlo, ma
inserendosi nella fi-liera dellolio con la prestazione di
unservizio peraltro essenziale, anche al finedi mantenere in vita
con la essenzialefinalit di produzione dellolio la ma-
Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
nutenzione di zone dItalia per loro naturaesposte a dissesto
idrogeologico e incendi.
Attualmente, in base a quanto dispostodallarticolo 101, comma 7,
del decretolegislativo n. 152 del 2006, le acque divegetazione sono
assimilate alle acque re-flue urbane; peraltro, secondo
linterpre-tazione della normativa vigente, per poteresmaltire le
acque nella rete urbana lamateria prima lavorata deve provenire
inmisura prevalente dallattivit di coltiva-zione di terreni di cui
si abbia a qualun-que titolo la disponibilit. Caratteri di cuisono
privi i predetti operatori, che svol-gono un servizio per conto
terzi, senzaavere la propriet del prodotto. In altritermini, a
legislazione vigente, favo-rito il latifondista rispetto a chi,
come i frantoiani in discorso, non ha la pro-priet del bene, ma
offre un macchinarioper la produzione del prodotto finito. Cipur in
presenza di unidentica qualit discarico (acque di vegetazione di
composi-zione organolettica identica).
Larticolo 29 introduce modifiche al-larticolo 185 del decreto
legislativo n. 152del 2006. La direttiva 2008/98/CE stabili-sce che
la combustione sul campo deiresidui vegetali derivanti da
lavorazioneagricola e forestale si configura comeillecito
smaltimento di rifiuti, sanzionabilepenalmente .
Tale normativa stata recepita daldecreto legislativo 3 dicembre
2010,n. 205, il cui articolo 13, modificandolarticolo 185 del
decreto legislativo n. 152del 2006, stabilisce che paglia, sfalci
epotature, nonch altro materiale agricolo oforestale naturale non
pericolosi [...], senon utilizzati in agricoltura, nella
selvicol-tura o per la produzione di energia me-diante processi o
metodi che non danneg-giano lambiente o mettono in pericolo
lasalute umana devono essere consideratirifiuti e come tali devono
essere trattati .
Appare doveroso tenere conto delle do-glianze degli operatori
del settore, che sisentono oltremodo danneggiati da questanorma
che, se da una parte vieta determi-nate pratiche agricole,
dallaltra non indivi-dua strumenti idonei per risolvere in
alcunecircostanze lo smaltimento dei residui vege-
tali, ovviando anche al problema del conse-guente possibile
aumento dei costi di pro-duzione per le aziende interessate.
Infatti la combustione in pieno campodei residui vegetali
derivanti da lavorazioneagricola e forestale si configura quale
ille-cito smaltimento di rifiuti, sanzionabile pe-nalmente ai sensi
dellarticolo 256 del de-creto legislativo n. 152 del 2006, il
qualepunisce lattivit di gestione di rifiuti nonautorizzata,
stabilendo che chiunque com-pie unattivit di raccolta, trasporto,
recu-pero, smaltimento, commercio e interme-diazione di rifiuti in
mancanza della pre-scritta autorizzazione, iscrizione o
comuni-cazione di cui agli articoli 208, 209, 210,211, 212, 214,
215 e 216, punito con lapena dellarresto da tre mesi a un anno ocon
lammenda 2.600 a 26.000 euro, se sitratta di rifiuti non
pericolosi.
Considerato il divario tra le previsioninormative e le usuali
pratiche agricolelocali, se si procede ad accendere un fuococon
residui di potatura o erba o foglieraccolte sul proprio terreno
dopo averlopulito, si rischia una condanna penale.
Il cittadino-imprenditore che, in con-creto, vuole ripulire il
noccioleto o ilcastagneto dai residui vegetali a
mezzodellabbruciamento di fogliame, frutici esoffrutici vegetali,
in pieno campo, deveessere denunciato allautorit giudiziariaper
violazione della legge penale.
Tale normativa potrebbe comportarenel breve periodo labbandono
delle piccolee medie aziende agricole ubicate in zonecollinari e
montane gi svantaggiate perubicazione e giacitura. Infatti quasi
sempredetti terreni, oltre a presentare svantaggiorografici, sono
anche soggetti al vincoloidrogeologico, con divieto del
dissodamentodel cosiddetto terreno saldo, per linterra-mento delle
biomasse, senza alterare la sta-bilit idrogeologica del
versante.
Le regioni, non competenti in materiapenale, pur di vedere
risolta la congiunturadegli operatori agro-silvo-pastorali, si
sonoisolatamente attivate con artifici normativi,riconducendo la
pratica della bruciaturadei residui vegetali a pratica
agronomicaatta al reperimento di concimi minerali,nonostante la
giurisprudenza opposta della
Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
Suprema corte (vedasi sentenza n. 46213/2008) determinando
unapplicazione diso-mogenea e non sempre legittima dellanorma sul
territorio nazionale.
A fronte di questa nuova realt nor-mativa, considerato che le
autorit prepo-ste non hanno ancora suggerito o pre-scritto una
nuova filiera aziendale deicentri di raccolta (o consorzi
obbligatori),dove poter conferire il materiale da de-stinare poi
alla filiera energetica dellebiomasse, n individuato i soggetti
gestori,si provveduto ad apportare una modificaal decreto
legislativo n. 152 del 2006 peri casi aventi peculiare importanza
anchein considerazione dellubicazione del ter-ritorio
aziendale.
Deve inoltre essere evidenziato chelabbandono dei terreni
svantaggiati, chesono i maggiori utilizzatori della praticadella
bruciatura, potrebbe portare a unrisultato completamente opposto
rispetto aquello perseguito dal legislatore. Laccu-mulo di biomasse
al suolo, infatti, interritorio comunque montano e pedemon-tano, a
ricorrenze cicliche, determiner(ci statisticamente provato) incendi
de-vastanti e distruttivi, come mai verificatisiprima
dellabbandono.
In base a queste premesse si proponeuna modifica normativa volta
a preve-dere, in casi particolari, una deroga aldecreto legislativo
n. 152 del 2006, qualeriserva di legge statale (trattandosi
difattispecie penale), cos come gi avvieneanche in Francia, affinch
i comuni pos-sano, con proprie ordinanze, individuarele aree e i
periodi in cui consentitoeffettuare la bruciatura dei residui
vege-tali, nel rispetto di quanto previsto dallanormativa vigente
in materia di inquina-mento atmosferico e di salvaguardia
dellasalute umana.
Ci consente di non stravolgere la nor-mativa vigente in materia
di smaltimentoe gestione dei rifiuti, non ampliando laderoga a
tutti i settori delleconomia, maconfinandola soltanto a quello
dellagricol-tura, e di garantire contestualmente laprevenzione
degli incendi boschivi e quellinellinterfaccia tra area urbana e
foresta.
Il titolo XI introduce disposizioni inmateria di capitale
naturale e contabilitambientale.
Larticolo 30 istituisce, presso il Mini-stero dellambiente e
della tutela del ter-ritorio e del mare, il Comitato per ilcapitale
naturale.
Gli attuali sistemi di valutazione dellepolitiche dipendono
principalmente da in-dicatori di tipo economico-sociale (come
ilPIL, il tasso di inflazione, il tasso di disoc-cupazione
eccetera). Non sono stati sino adora integrati nei processi
economici i datirelativi al consumo del capitale di base
checonsente di perseguire benessere e svi-luppo, ossia il capitale
naturale e i serviziecosistemici, costituiti dalla variet delle
ri-sorse della natura e della vita sul pianeta,grazie alle quali la
specie umana vive e sisviluppa, alle quali non viene assegnato
unvalore. In questo modo si incrementano igi preoccupanti livelli
di deficit nei con-fronti dei sistemi naturali (ben individuatidai
numerosi indicatori ambientali datempo consolidati nella prassi
scientifica alivello internazionale), che compromettonolo stato di
benessere, di salute e di sviluppoeconomico delle nostre
societ.
Nella 43a sessione della Commissionestatistica delle Nazioni
Unite del febbraio2012, il System of Environmental-Econo-mic
Accounting (SEEA) Central Framework stato approvato, per la prima
volta, comestandard statistico internazionale. Questodocumento
accompagnato da un Expe-rimental Ecosystem Accounting che rias-sume
lo stato della conoscenza sulla con-tabilit degli ecosistemi dalla
prospettivadella contabilit ambientale-economica eche costituisce
un significativo approccioper la valutazione della situazione
am-bientale attraverso la misura degli ecosi-stemi e dei flussi dei
servizi dagli ecosi-stemi alla dimensione economica e allealtre
attivit umane, fornendo una pro-spettiva complementare al SEEA
CentralFramework.
Anche lUnione europea ha sviluppatoun significativo lavoro per
stabilire un si-stema di contabilit ambientale utile permisurare il
valore dei nostri ecosistemi e ilcosto economico del loro
deterioramento,
Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
elemento essenziale per informare i deci-sori politici ed
economici, come ricorda an-che il programma generale di azione
del-lUnione in materia di ambiente fino al2020 - Vivere bene entro
i limiti del nostropianeta (COM(2012)710 definitivo). Inol-tre, nel
2011 stato approvato il regola-mento per le contabilit ambientali
del2011 (regolamento UE n. 691/2011) e lar-gomento compreso in
numerosi atti uffi-ciali dellUnione europea, come la comuni-cazione
della Commissione Non solo PIL -Misurare il progresso in un mondo
di cam-biamento (COM(2009) 433 definitivo).
Il patrimonio naturale e culturale rap-presenta una delle
ricchezze pi preziosedel Paese, ma lo stato dellambiente e
dellerisorse naturali in Italia presenta unagrande variet di
situazioni.
Accanto ad alcuni aspetti molto positivi,puntualmente rilevati
nel Rapporto OCSE2013 sulla performance ambientale dellIta-lia,
come la percentuale della superficiedelle aree protette, la
diminuzione dei ri-fiuti urbani conferiti in discarica e i
pro-gressi nella gestione e nella riduzione delnumero delle
discariche, rimangono moltiaspetti negativi e problematici, come
lin-quinamento atmosferico di molti centri ur-bani, lelevato
prelievo delle risorse idricherinnovabili disponibili, i siti
contaminati(circa 5.000), che coprono circa il 3 percento del
territorio italiano, il preoccupanterischio di erosione del suolo,
esacerbato dafenomeni di siccit e forti piogge di gravitsempre
maggiore, e nello stesso tempo i varirischi naturali (terremoti,
alluvioni, frane eincendi) cui lItalia soggetta. La pianifica-zione
territoriale, le azioni di messa in sicu-rezza del territorio e la
vigilanza sullatti-vit edilizia restano insufficienti e
contri-buiscono ad aggravare i rischi corsi dallapopolazione e i
costi economici e sociali adessi associati.
Al fine di integrare i costi ambientali nelprocesso decisionale
in materia economicae finanziaria e di sviluppo, larticolo
30istituisce il Comitato per il capitale natu-rale che svolge un
ruolo di supporto alciclo e agli strumenti della programma-zione
finanziaria e di bilancio di cui agliarticoli 7, 10 e 10-bis della
legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196. Il Comitato pertanto con-tribuisce alla
preparazione del Documentodi economia e finanza (DEF) e degli
altriatti del Governo in materia di programma-zione finanziaria e
di bilancio.
Le funzioni del Comitato sono princi-palmente:
fornire al Governo gli strumenti utiliper la migliore
comprensione degli effettidello stato delle risorse naturali e
dellam-biente sulla performance economica delPaese e sul benessere
degli individui, inparticolare individuando le
conseguenzeeconomiche e sociali derivanti dalla man-cata
prevenzione degli impatti e dei danniambientali delle attivit
produttive;
indirizzare lazione del Governo alfine di assicurare una
gestione efficiente esostenibile del capitale naturale del Paesein
modo da liberare opportunit di cre-scita sostenibile e di
benessere.
Oltre a tali funzioni principali il Co-mitato svolge le proprie
attivit nei se-guenti settori:
contabilit del capitale naturale: col-labora con lIstituto
nazionale di statisticaper la preparazione e lattuazione di
unprogramma di lavoro finalizzato allinte-grazione del capitale
naturale nelle stati-stiche ambientali nazionali; collabora conle
organizzazioni delle imprese e del set-tore agricolo e con gli enti
di certificazioneeconomico-finanziaria per promuovere eattivare la
contabilit del capitale naturalepubblica e privata;
promuove lo sviluppo di studi e ri-cerche sugli andamenti e
sulla valutazionedel rischio derivante dal consumo delcapitale
naturale;
favorisce luso del cosiddetto approc-cio ecosistemico per
lattuazione delle di-rettive europee in materia di protezionedella
natura e della biodiversit.
Larticolo 31 istituisce, presso il Mini-stero dellambiente e
della tutela del ter-ritorio e del mare, il Catalogo dei
sussidi
Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
ambientalmente dannosi e dei sussidi am-bientalmente
favorevoli.
Il numero 5) della raccomandazionedel Consiglio n. 2012/C219/14
sul pro-gramma nazionale di riforma 2012 del-lItalia chiede tra
laltro di [agire] perspostare il carico fiscale dal capitale e
dallavoro verso la propriet e il consumo coscome verso lambiente
.
Il numero 5) della raccomandazionedel Consiglio n. 2013/C217/11
sul pro-gramma nazionale di riforma 2013 del-lItalia chiede tra
laltro di trasferire ilcarico fiscale da lavoro e capitale a
con-sumi, beni immobili e ambiente assicu-rando la neutralit di
bilancio; a tal fine,rivedere lambito di applicazione
delleesenzioni e aliquote ridotte dellIVA e delleagevolazioni
fiscali dirette .
La 5a raccomandazione del rapportoOCSE 2013 sulle performance
ambientalidellItalia chiede tra laltro di eliminarele norme fiscali
speciali con un impattonegativo sullambiente ed
economicamenteinefficienti , mentre la 9a raccomanda-zione del
medesimo rapporto chiede tralaltro di proseguire il regolare
controllodelle agevolazioni ed esenzioni fiscali; in-trodurre un
meccanismo per rivedere si-stematicamente i sussidi diretti e
indiretti,gi esistenti o di cui si propone lintrodu-zione, alla
luce del loro potenziale impattoambientale .
LItalia si impegnata a fornire al-lOCSE ogni anno i dati
relativi a sussidi,esenzioni e agevolazioni fiscali e sussidi
ambientalmente motivati, nellambito del Database on Policy
Instruments for En-vironmental Policy and Natural
ResourcesManagement promosso congiuntamentedallOCSE e dallAgenzia
europea perlambiente.
LItalia inoltre si impegnata, nellam-bito della Convenzione ONU
sulla biodi-versit, a eliminare i sussidi dannosi per labiodiversit
al massimo entro il 2020 e asviluppare e applicare incentivi
positivi perla conservazione e luso sostenibile dellabiodiversit
(Piano strategico per la bio-diversit 2011-2020 - Obiettivo 3).
Nel G8-G20 di Pittsburgh 2009 i Capi diStato e di Governo,
inclusa lItalia, si sonoimpegnati a razionalizzare e a eliminarenel
medio termine i sussidi ai combustibilifossili e hanno richiesto
allOCSE, al-lAgenzia internazionale per lenergia ealla Banca
mondiale di produrre unana-lisi dei sussidi ai combustibili fossili
invista della loro eliminazione.
Il regolamento (UE) n. 691/2011 rela-tivo ai conti economici
ambientali europei,e successivi aggiornamenti, prevede
linse-rimento di un modulo relativo ai sussidiambientalmente
dannosi.
Il documento finale della Conferenzadelle Nazioni Unite sullo
sviluppo sosteni-bile del 2012 (Rio+20) Il futuro chevogliamo
chiede ai Paesi di eliminare isussidi ambientalmente dannosi
relativialla pesca e ai combustibili fossili (para-grafi 173 e
225).
Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati 2093
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
-
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e
successive modificazioni)
Larticolo 1 incide sullattuale disciplina della governance
degliEnti parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni
organidegli stessi (direttore e Presidente) e per lacquisizione di
efficaciadelle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il
potere disorveglianza ministeriale viene a essere limitato a quelle
attinenti agliatti fondamentali per la loro istituzione e azione
(statuti, regolamenti,bilanci e piante organiche), escludendolo da
tutti gli altri atti digestione. Inoltre, si ripristina la
possibilit di nominare rappresentantidegli enti locali nel
Consiglio direttivo.
In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso
appenaillustrato, dalle stesse non discend