DISCIPLINA DELL' APPRENDISTATO DELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA Tra le Parti A.N.I.C.A. e SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL Roma 19 luglio 2012 PER I DIPENDENTI Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull'apprendistato, a norma dell'art. l, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, ritengono di predisporre la seguente disciplina dei contratti di apprendistato. Il presente testo integralmente riassume ed integra quanto disposto dall'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'Industria Cineaudiovisiva sottoscritto in data 21 dicembre 2011. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo determinato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
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DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DELL ... · SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL Roma 19 luglio 2012 PER I DIPENDENTI Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione
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DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
DELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA
Tra le Parti
A.N.I.C.A.
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
Roma 19 luglio 2012
PER I DIPENDENTI
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull'apprendistato, a norma
dell'art. l, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, ritengono di
predisporre la seguente disciplina dei contratti di apprendistato.
Il presente testo integralmente riassume ed integra quanto disposto dall'ipotesi di
accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'Industria Cineaudiovisiva
sottoscritto in data 21 dicembre 2011.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e
di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo
determinato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per
l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per
quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del
contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di
erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente
disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di
concrete opportunità occupazionali.
Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al
perseguimento dei contenuti e dei principi del presente accordo, al fine di
garantire un'applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa
dell' apprendistato.
A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad esse demanda,
anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo.
Le parti confermano che l'istituto dell'apprendistato costituisce materia
disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione, ferma restando
la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che
potranno essere concordate a livello regionale.
Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni
presso l'Organismo Bilaterale As.for.cinema già in vigore.
Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima
dell' entrata in vigore del presente accordo.
Le Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più Regioni
possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la
sede legale.
PARTE I - DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 - Proporzione numerica
In conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. 167/2011 art. 2, comma 3, il
numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle
agenzie di somministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 276/03,
non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Fatte salve specifiche previsioni di legge i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D. Lgs.
167/11, dal computo dai limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative ed istituti.
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Con riferimento alle assunzioni con decorrenza dall' l gennaio 2013, il numero
complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, non potrà superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non potrà superare il 100% per i
datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. E' in
ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'art. 20, co. 4, del D.
Lgs.276/2003.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, potrà assumere
apprendisti in numero non superiore a 3.
In ogni caso, tali disposizioni non si applicheranno alle imprese artigiane, per le
quali troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, L. 443/1985.
Art. 2 -Sfera di applicazione
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dal 2' livello al 7'
livello del CCNL Industrie Cineaudiovisive, con riferimento, per quest'ultima, ai
lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile
instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di
studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere.
Le Parti firmatarie del presente Accordo manifestano la propria disponibilità ad
eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e Province intendano
promuovere nel' ambito dell'apprendistato in percorsi di altra formazione e di
ricerca.
Le parti, inoltre, convengono che l'apprendistato di alta formazione e ricerca sarà
attuato in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 167/11 nonché
delle disposizioni di cui al presente accordo.
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Art. 3 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.
167/2011, possono essere assunti con il contratto di apprendistato
professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età
non inferiore ai diciotto anni (diciassette anni per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs, n. 226/2005), e non
superiore ai ventinove e 364 giorni (trenta non compiuti).
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere
stipulato con i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di età.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai
18 anni, troverà applicazione la disciplina contrattuale nazionale del Settore
Industrie Audiovisive, in quanto compatibili.
Art. 4 - Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto in
forma scritta nel quale debbono essere indicati almeno i seguenti elementi:
la prestazione di lavoro;
le mansioni;
l'eventuale periodo di prova;
il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
la durata del periodo di apprendistato non inferiore a 6 mesi, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 4, co. 5, D. Lgs. 167/2011;
il piano formativo individuale secondo quanto disposto nell'art. 5 del
presente accordo.
E' esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto
di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs.
276/2003.
Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell'art. l, D. Lgs, n. 167/2011 sono fatti
salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 5
giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
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E' vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o
di giustificato motivo.
Per il licenziamento privo di giustificazione trova applicazione la normativa legale
vigente riferita ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del
periodo di formazione ai sensi dell'art. 2118 c.c.
Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità.
Art. 5 - Piano Formativo Individuale (PFI)
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) che
potrà essere definito e firmato anche entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto di lavoro e costituirà allegato dello stesso.
Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo
relativo alla qualifica professionale da conseguire e con le conoscenze ed abilità
già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della
formazione nonché il nome del tutor, ovvero il referente aziendale.
Art. 6 - Referente per l'apprendistato
E' necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente aziendale, per
l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa e
avrà il compito di seguire l'attenzione del Piano Formativo Individuale oggetto
del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente
CCNL.
Il tutor per l'apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà necessariamente un
soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e
che possieda competenze adeguate e un livello di inquadramento superiore a
quello di destinazione dell'apprendista.
Il tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore.
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per
l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere
a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 7 - Periodo di prova
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La durata massima del periodo di prova è determinata dalle parti contrattuali, in
ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di
inquadramento finale e non può essere, comunque, superiore a 30 giorni.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto
senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno
retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
La malattia e l'infortunio sospendono il periodo di prova e l'apprendista sarà
ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un
numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 8 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso
trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del cineaudiovisivo
per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui all'art. 22 della
disciplina contrattuale nazionale delle Industrie Cineaudiovisive del 7/3/2005, le
ulteriori ore di permesso di cui all'art. 62 verranno riconosciute in misura pari al
50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari
al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore
al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 13 della disciplina contrattuale
nazionale delle Industrie Cineaudiovisive del 7/3/2005, ferme restando per
l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle
tabelle A e B.
Art. 9 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico
per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- l livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente
alla qualifica eventualmente conseguita.
L'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Art. 10 - Durata dell'apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, per la sua
componente formativa, è di 36 mesi per tutti i livelli professionali e la sua
suddivisione, ai fini retributivi e di inquadramento, viene fissata in 18 mesi.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente ed in coerenza con quanto
indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre
2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali per le
quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi
formativi superioria 3 anni, le parti individuano nelle tabelle A e B tali figure
professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
Considerata la peculiarità del comparto di riferimento del presente accordo, anche
alla luce di quanto previsto all'art. Il successivo, le Parti concordano che il
periodo di 36 o 48 mesi di cui sopra, pur segmentato nelle relative fasi, possa
risultare quale sommatoria di più contratti, con differenti datori di lavoro, di
durata conforme con la durata della produzione nella quale l'apprendista verrà
assunto ed assegnato.
In ogni caso, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 5, D. Lgs. 167/2011, il contratto
non può avere durata inferiore a 6 mesi.
Art. 11 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di
lavoro si cumulano ai finì del computo delle durate massime di cui al precedente
art.10, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si
riferiscano ad attività omogenee.
Art. 12 - Malattia e infortunio
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi
familiari o personali documentate, superiori a 30 giorni di calendario, è possibile
prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il
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prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all' apprendista con
indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
In caso di malattia o infortunio sul lavoro viene assicurata la conservazione del
posto sino ad un massimo di sei mesi; per il trattamento economico i primi tre
mesi sono a retribuzione intera, i restanti tre a metà retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del CCNL
Industrie Audiovisive.
Art. 13 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all' apprendista alle sue
dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per
diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a
quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non
siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all' apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione,
lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale,
computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi
al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi arti. 15, 16 e 17.
Art. 14 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata
della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste
nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale
nazionale del cineaudiovisivo e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di
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azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di
legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche
se in possesso di un titolo di studio.
Art. 15 - Attività formativa: durata e contenuti
Per formazione deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile
secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto
formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante,
dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere
svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Le parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di base:
competenze relazionali;
organizzazione ed economia;
disciplina del rapporto di lavoro;
sicurezza e igiene sul lavoro.
Inoltre le parti convengono che la formazione professiona1izzante dovrà fornire
per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo
dell' apprendista nell' impresa;
conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il
percorso formativo dell' apprendista é definito in relazione alla qualifica
professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale
nazionale dell'Industria Cineaudiovisiva che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi
All. I), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato
fissati dall'art.10 del presente accordo.
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In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi
sono quelli indicati nelle tabelle A e B che costituiscono parte integrante del
presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista,
vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate,
ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa
prevista per le annualità successive.
Art. 16 - Modalità di erogazione della formazione
Le ore di formazione di base e trasversali e quelle professionalizzanti sono
comprese nel normale orario di lavoro.
La formazione finalizzata all'acquisizione è relativa ad un monte complessivo di
120 ore per il triennio, articolata in 40 ore per ciascun anno, ferma restando la
possibilità di anticipare nel corso dell' anno precedente un massimo di 20 ore.
Tale formazione è disciplinata dalla Regione, e ai fini dell'applicazione della
disciplina, per le Aziende plurilocalizzate, si potrà fare riferimento alla Regione
nella quale l'Azienda ha la sede legale.
Nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 in materia di registrazione
della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere
svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza
(FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà
essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento
o videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda,
quest'ultima dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse
umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo,
assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano
formativo.
L'Azienda, con cadenza annuale, dovrà fornire all'apprendista un certificato di