Diritto penale d'impresa DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA Corso integrativo Docente Dott. Paolo DE ANGELIS Facoltà di Economia di Cagliari - Laurea Specialistica Economia Manageriale Cattedra di Diritto Fallimentare A.A. 2016/2017 Parte speciale Diritto Penale Societario 28, 30 marzo; 4 aprile 2017 1 1
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Diritto penale d'impresa
DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA
Corso integrativo
Docente Dott. Paolo DE ANGELIS
Facoltà di Economia di Cagliari -
Laurea Specialistica Economia Manageriale
Cattedra di Diritto Fallimentare
A.A. 2016/2017
Parte speciale
Diritto Penale Societario
28, 30 marzo; 4 aprile 2017
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DISPENSE SULLA PARTE SPECIALE-
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
Questa dispensa contiene le lezioni delseminario.
Riguardano la parte speciale del Dirittopenale d’impresa, relativa al diritto societarioed alle false comunicazioni sociali ( artt.2621, 2622 Cod. Civ.) e sono corredate dallenorme e dalle sentenze esaminate sugliargomenti qui trattati.
La sintesi della dispensa va integrata con lapresenza alla lezioni o con la consultazionedi testi che il docente indicherà a lezione
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Diritto penale d'impresa
REATI SOCIETARI
• D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61: modifica deltitolo XI del libro V del Codice Civile:disposizioni penali in materia di società edi consorzi;
• Riguarda qualunque fenomenoriconducibile al contratto di società, aisensi dell’art. 2247 Cod. Civ.;
• Sono reati “propri” o esclusivi, nel sensoche possono essere commessi solo dasoggetti attivi qualificati ( amministratori,sindaci, ecc.)
In tutte queste figure, la previgente esigenza ditutela di beni giuridici di tipo generale ( fedepubblica; trasparenza; correttezza; tuteladell’affidamento) è stata sostituita da unaprevalenza di tutela dell’interesse patrimoniale eprivatistico (chiaro segnale: la perseguibilità aquerela).
Rilevanza del falso nel bilancio consolidato , previsto dall’art.39, D.Lgs. 127/1991 , Cass. 2015
Problemi di falsità originaria o derivata, ovvero quando ilfalso sia contenuto nel bilancio consolidato- e nerispondono gli amministratori della sola capogruppo- o sesia contenuto nel bilancio di una società partecipata, chetrasferisca il falso nel bilancio della capogruppo- nerispondono gli amministratori della prima mentre quellidella società capogruppo solo nel caso in cui fosseroconsapevoli della falsità del primo bilancio, Cass.19.10.2000.
Gli artt. 2621 e 2622 cod.civ. definiscono la nozionee il limite di applicazione della falsità rilevante, icriteri sono:
• Esposizione di fatti materiali non rispondenti alvero;
• Omissione di fatti materiali rilevanti (inprecedenza informazioni) la cui comunicazionee' imposta dalla legge sulla situazioneeconomica, patrimoniale, o finanziaria dellasocieta' o del gruppo al quale essa appartiene;
• Concreta Idoneità della falsità ad indurre inerrore i destinatari sulla predetta situazione.
LA FALSITA’ COMMISSIVAE’ quella caratterizzata dalla esposizione di fatti
materiali non rispondenti al vero; occorredefinire il significato della falsità e quale debbaessere il criterio di riferimento .
Il Codice civile fissa dei criteri legali di redazionedel bilancio ( art. 2423- bis): valgono questicriteri per la sussistenza della falsità del reato?
Deve ritenersi che i criteri civilistici valgano inquell’ambito e che in ambito penale, sebbene iprincipi civilistici di bilancio siano parametri diriferimento, valga un autonomo principio, dellac.d. verità legale della funzione informativa (verità legale civilistica e criteri di rilevanzapenale).
Già in base alla norma del 1942, che non parlavadi “valutazioni”, si era posto il problema delfalso in valutazione cioè se la falsità potesseriguardare non solo “fatti” ma anche“valutazioni”: prima della riforma del 2002, laconfigurabilità del falso in valutazione eradiscussa e non sempre riconosciuta inGiurisprudenza, con vari contrasti .
La riforma del 2002 ha previsto testualmente taleconfigurabilità: quindi, il falso riguarda sia lesopra-valutazioni ( ad es., rivalutazione diimmobili su elementi fittizi) sia lesottovalutazioni ( occultamento di attivitàesistenti, Cass. 2014).
un'insostituibile chiave di lettura e una fonte di
affidamento per tutti gli interessati. Il bilancio di
esercizio è "vero e reale", com'è stato scritto, "non
perché esprima una inesistente realtà obiettiva
aziendale sottostante, ma perché aderisce
all'applicazione delle norme convenzionali che il
diritto gli fissa"» (Pedrazzi, 1998, da Cattaneo).
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Diritto penale d'impresa
LA FALSITA’ OMISSIVALa riforma del 2015 ha modificato la definizione, parlando di
“omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione èimposta dalla legge”.
In precedenza, la norma del 2002 parlava di “omissione diinformazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge”:quali conseguenze dalla differente indicazione?
si tratta di omissione di obblighi per i quali la legge imponel’informazione, quindi in questo caso la “verità legale”riguarda il rispetto degli obblighi imposti dalla legge civile (norma extra penale, che integra la norma penale).
L’omissione non attiene alla semplice “INFORMAZIONENEGATA”, è necessario che l’omissione contenga una falsità (con l’implicita comunicazione di NON ACCADIMENTO di unfatto che invece è accaduto): il destinatario dellacomunicazione, non avendo l’informazione necessaria, puòlegittimamente presumere che il silenzio indichi un fatto nonaccaduto ( che è invece accaduto).