CAMPOBASSO VOLUME 3: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO.PARTE PRIMA :
I CONTRATTI
CAPITOLO PRIMO: LA VENDITA
1. Nozione. Tipi
La vendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento di
propriet di una cosa o di un altro diritto verso corrispettivo di
un prezzo (art. 1470). Si tenga presente che questultimo
rappresenta il corrispettivo in danaro poich se fosse costituito da
altri beni non si avrebbe vendita ma permuta (art. 1552).La vendita
non un contratto tipico di impresa (entrambe le parti possono non
essere imprenditori) ma ha in essa un rilievo centrale: attraverso
la stipula di contratti di compravendita, industriali e
commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo
svolgimento della loro attivit ed attraverso altri contratti di
compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o
acquistati.Per le vendite mobiliari da ricordare che esistono in
materia convenzioni internazionali che regolano i traffici
commerciali, svincolando in parte la disciplina dalle singole leggi
nazionali; attualmente la vendita internazionale di merci regolata
dalla Convenzione di Vienna del 1980 che ha sostituito la
precedente Convenzione dellAja.La vendita di cose mobili dettata
dal codice civile stata affiancata negli ultimi anni da
unarticolata normativa speciale destinata a trovare applicazione
quando la vendita intercorre tra un commerciante ed un consumatore
e volta a tutelare il secondo.2. Vendita reale e vendita
obbligatoria
La vendita un contratto consensuale: si perfeziona col semplice
accordo delle parti e non necessaria la consegna o il pagamento del
prezzo. inoltre un contratto con effetti reali: si pu dunque
discorrere di vendita reale o con effetti reali immediati poich il
consenso delle parti sufficiente affinch la propriet della cosa si
trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio
a questultimo del rischio di perimento fortuito della cosa.Si parla
invece di vendita obbligatoria o con effetti reali differiti nel
caso in cui gli effetti reali della vendita si producano in un
momento successivo alla stipulazione del contratto, al verificarsi
di determinati eventi che determinano il passaggio automatico della
propriet senza che occorra unulteriore manifestazione di volont del
venditore. Essa non va confusa con il contratto preliminare di
vendita poich qui le parti si obbligano ad una futura
manifestazione del consenso che determina il trasferimento della
propriet mentre la vendita obbligatoria un contratto definitivo
rivolto direttamente al trasferimento della propriet.Oltre la
vendita con riserva di propriet, sono casi di vendita obbligatoria
la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui.
Nella vendita di cose determinate solo nel genere (es: cento
quintali di grano), la propriet passa al compratore con
lindividuazione, che consente di isolare le cose oggetto della
vendita e che fatta di accordo tra le parti o nei modi dalle stesse
stabiliti. Se si tratta di cose che devono essere trasportate, essa
avviene anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Nella vendita di cose future (es: vendita di un macchinario non
ancora prodotto), il compratore ne acquista la propriet non appena
la cosa viene ad esistenza, purch si tratti di cose individuate. La
vendita non un contratto aleatorio (in cui lentit o lesistenza
della prestazione collegata ad un elemento incerto e quindi rende
pi ampio il rischio contrattuale) quindi essa inefficace se la cosa
non viene ad esistenza, a meno che le parti non abbiano stipulato
che il compratore debba pagare il prezzo in egual modo (vendita di
speranza o emptio spei). Nella vendita di cosa altrui, il venditore
obbligato a procurare lacquisto della cosa al compratore e questi
ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore
acquista dal terzo. Se il venditore non procura lacquisto e il
compratore conosceva laltruit della cosa venduta al momento della
conclusione del contratto, potr ottenere la risoluzione del
contratto per inadempimento solo dopo che sia scaduto il termine,
fissato convenzionalmente o dal giudice, per lacquisto da parte del
venditore. Se il compratore ignorava laltruit della cosa potr
chiedere immediatamente la risoluzione del contratto con diritto al
risarcimento dei danni. La vendita pu riguardare anche cose
parzialmente altrui e in tal caso il compratore avr diritto solo ad
una riduzione del prezzo e potr chiedere la risoluzione del
contratto se dalle circostanze risulta che non avrebbe acquistato
la cosa senza la parte di cui non divenuto proprietario. 3. Le
obbligazioni del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. consegnare la
cosa al compratore; 2. fargliene acquistare la propriet, se
lacquisto non effetto immediato del contratto;3. garantire il
compratore dallevizione e dai vizi della cosa.
Il venditore tenuto a consegnare la cosa al compratore nel luogo
ed alla scadenza convenute, onde consentirgli la materiale
disponibilit del bene acquistato. La cosa deve essere consegnata
nello stato in cui si trovava al momento della vendita e se si
tratta di cose determinate, sul venditore grava anche lobbligo di
custodire la cosa fino alla consegna. Il venditore tenuto anche a
consegnare i titolo ed i documenti relativi alla propriet e alluso
della cosa venduta. In mancanza di specificazioni contrattuali,
trova applicazione per il tempo della consegna la regola generale
dettata per ladempimento delle obbligazioni perci il compratore
potr esigere anche immediatamente la consegna della cosa
acquistata.
La consegna delle cose mobili vendute deve avvenire nel luogo in
cui le stesse si trovavano allatto di vendita, se conosciuto dalle
parti. In caso contrario la consegna deve avvenire nel luogo dove
il venditore aveva il suo domicilio al tempo della vendita oppure
nella sede dellimpresa se egli imprenditore.
La consegna materiale del bene pu anche mancare se la cosa
venduta gi detenuta dal compratore (traditio brevi manu) o le parti
convengono che la cosa resti al venditore ad altro titolo
(costituto possessorio) ad esempio, il venditore stipula con il
compratore un contratto di locazione dellimmobile vendutogli.
Se si tratta di vendita con trasporto il venditore si libera
dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore
(trasportatore) o allo spedizioniere e le spese del trasporto sono
a carico del compratore. Se si tratta di cose generiche, la
consegna al vettore o allo spedizioniere costituisce
individuazione, con conseguente trasferimento della propriet e
passaggio in testa al compratore dei rischi relativi; questi dovr
pertanto pagare la merce acquistata anche se perisce durante il
trasporto, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti
del vettore. Dunque tutti i rischi e le spese del trasporto sono a
carico del compratore, anche se tuttavia poich tale disciplina ha
carattere dispositivo di frequente vengono utilizzate clausole che
modificano la disciplina legale:a) limitatamente alle spese di
trasporto addossandole in tutto o in parte al venditore (es: franco
stazione arrivo, franco domicilio);b) per quanto riguarda il luogo
della consegna ponendo a carico del venditore i rischi connessi al
trasporto, eccezion fatta per il perimento fortuito della cosa (es:
consegna allarrivo).La vendita su documenti, diffusa nel commercio
internazionale, riguarda merci gi consegnate ad un vettore per il
trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il
vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito
rappresentativo (es: duplicato della lettera di vettura allordine,
polizza di carico). Ne consegue che tale vendita pu essere
realizzata anche mediante il trasferimento dei relativi titoli
rappresentativi dato che il possesso dei documenti consente al
compratore di ritirare la merce o rivenderla ulteriormente.La
vendita su documenti si ha appunto quando le parti convengono di
sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo
titolo rappresentativo, dunque il venditore si libera dellobbligo
di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo
della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o dagli
usi (es: certificato di origine della merce, polizza di
assicurazione).
Salvo patto o uso contrario, il compratore a sua volta obbligato
a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti e se
questi sono regolari il compratore non pu rifiutarsi di pagare
adducendo eccezioni che riguardano la qualit e lo stato delle cose.
Si vuole evitare che eventuali controversie ritardino il ritiro
della merce ed incidano sui rapporti col vettore. Se la vendita ha
per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al
compratore compresa la polizza di assicurazione per i rischi del
trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova
esposta la merce dal momento della consegna al vettore, salvo che
il venditore era a conoscenza della perdita della merce e lo ha
taciuto in mala fede al compratore. Il contratto resta valido e
vincolante anche se la momento della sua conclusione la merce era
gi perita: il compratore non potr ripetere il prezzo pagato ma si
ristorer dei danni subiti con lindennizzo dellassicurazione.
4. (segue) La garanzia per evizioneIl venditore tenuto a
garantire il compratore contro levizione. Si ha evizione quando il
compratore perde in tutto o in parte la propriet della cosa
acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della
stessa, a seguito dellazione giudiziaria di un terzo che vanta
diritti sulla cosa.Ad esempio: un terzo rivendica vittoriosamente
la propriet dellintera cosa acquistata dal compratore (evizione
totale) o di una parte della stessa (evizione parziale) ovvero
ottiene il riconoscimento giudiziale di un diritto di usufrutto
sulla cosa (evizione limitativa).
La legge distingue tre momenti nella disciplina della garanzia
per evizione:1) PERICOLO DI EVIZIONE: il compratore pu sospendere
il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di
temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo,
salvo che il venditore presti idonea garanzia; pu inoltre
sospenderlo quando la cosa risulta gravata da garanzie reali o da
altri vincoli (sequestro o pignoramento) e tali circostanze erano a
lui ignote. Il pagamento non pu per essere sospeso se il pericolo
di evizione era noto al compratore al tempo della vendita.2)
EVIZIONE MINACCIATA: il compratore chiamato in giudizio dal terzo
deve a sua volta chiamare in causa il venditore, dato levidente
interesse di questi a far respingere la domanda del terzo. In
mancanza, intervenuta levizione, il compratore perde il diritto
alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni
sufficienti per far respingere la domanda del terzo.
3) EVIZIONE COMPIUTA: subita levizione, con il passaggio in
giudicato a favore del terzo, il compratore ha diritto al
risarcimento dei danni subiti. Al riguardo trova applicazione la
disciplina dettata per la vendita di cosa altrui. Se levizione
stata totale, il venditore dovr rimborsare al compratore il prezzo
pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa; tenuto
inoltre al risarcimento integrale del danno se il fatto imputabile
a un suo comportamento doloso o colposo.
Se invece levizione stata parziale, il compratore ha diritto
solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni;
pu tuttavia chiedere la risoluzione de contratto se prova che non
avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non diventato
proprietario. Questa medesima disciplina si applica nel caso di
evizione limitativa.La garanzia per evizione pu essere aumentata,
diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti. nullo il patto che
esclude la garanzia per levizione derivante da un fatto proprio del
venditore (es: quando questi abbia precedentemente alienato ad un
terzo lo stesso immobile). In caso di valida esclusione della
garanzia il venditore non tenuto al risarcimento dei danni e deve
rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese.
Anche questobbligo viene meno se la vendita stipulata a rischio e
pericolo del compratore.5. (segue) Vizi. Mancanza di qualit. Buon
funzionamento
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da
vizi che la rendono inidonea alluso cui destinata o ne diminuiscono
in modo apprezzabile il valore (es: che la stoffa venduta non
presenti difetti di tessitura). La garanzia copre di regola solo i
vizi occulti, cio non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal
compratore al momento dellacquisto quindi egli tenuto a controllare
almeno sommariamente la cosa quando lacquista. Copre anche i vizi
facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la
cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose
che il compratore non ha potuto esaminare al momento della
conclusione del contratto.
La garanzia per vizi pu essere limitata od esclusa, ma il
relativo patto improduttivo di effetti se il venditore ha in mala
fede taciuto al compratore i vizi della cosa.In presenza di vizi
coperti dalla garanzia il compratore pu chiedere o la risoluzione
del contratto (azione redibitoria) o la semplice riduzione del
prezzo (azione estimatoria). Questi rimedi operano
indipendentemente dalla colpa del venditore, che dovr anche
risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova d
aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.Lesercizio delle
azioni derivanti dalla garanzia per vizi soggetto a brevi termini
di decadenza e prescrizione: Il compratore decade dalla garanzia se
non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
Lazione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno
dalla consegna.
La legge distingue poi il caso particolare in cui la cosa
venduta non ha le qualit promesse o quelle essenziali per luso cui
destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del
contratto, purch il difetto ecceda i limiti di tolleranza stabiliti
dagli usi. La relativa azione soggetta agli stessi termini di
prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia da vizi.
Lazione di risoluzione per inadempimento non invece soggetta a
termini di decadenza e soggiace allordinaria prescrizione decennale
quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella
pattuita o difetti delle qualit necessarie ad assolvere la funzione
che le parti hanno assunto come essenziale (aliud pro alio). Al
fine di offrire una pi energica tutela al compratore ne ha esteso
il campo di applicazione ed infatti si ritiene che si ha consegna
di aliud pro alio anche quando la cosa consegnata difetti delle
particolari qualit necessarie per assolvere alla sua funzione
economico-sociale.6. (segue) Garanzia di buon funzionamentoCon la
garanzia di buon funzionamento (prevista dallart. 1512 per le sole
cose mobili), che deve essere pattuita a meno che non sia dovuta in
forza agli usi, durante il periodo coperto dalla garanzia, il
compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione
della cosa per difetti di funzionamento anche se non sono dovuti a
vizi o mancanza di qualit. Il compratore deve, a pena di decadenza,
denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla
scoperta e la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla
scoperta. Tale garanzia riguarda beni strumentali come macchinari e
apparecchiature e beni di consumo di lunga durata come
elettrodomestici, ecc.7. (segue) Garanzia di conformit
Quando la vendita ha per oggetto beni di consumo il venditore ha
lobbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita ed responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi
difetto di conformit esistente al momento della consegna del
bene.
La conformit si presume quando il bene consegnato sia idoneo
alluso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo o alluso
particolare richiesto dal consumatore, inoltre necessario che il
bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto e
presentato mediante campioni o modelli e che possieda le qualit che
il consumatore pu ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche
della pubblicit o delletichettatura del prodotto. In caso di
difetto di conformit il consumatore pu richiedere a sua scelta la
riparazione del bene o la sostituzione a spese del venditore; se
tali rimedi non sono praticabili, egli pu chiedere riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore responsabile se
il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene e il
difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta, il
venditore pu a sua volta agire contro gli altri soggetti della
catena distributiva (produttore, precedenti venditori). nullo
qualsiasi patto volto a escludere o limitare tali diritti.
La disciplina di tali diritto si trova nel codice del consumo
artt. 128-135.
8. (segue) Clausole sulla qualit della merce
Tali clausole sono diffuse soprattutto nelle vendite
commerciali, sono volte ad assicurare la presenza nella cosa
venduta delle specifiche qualit desiderate dal compratore in modo
da prevenire successive controversie. Esse sono:i. La vendita con
riserva di gradimento che si perfeziona solo dopo che il compratore
ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa
di suo gradimento.
ii. Nella vendita a prova il contratto sottoposto alla
condizione sospensiva che la merce abbia le qualit pattuite o sia
idonea alluso cui destinata.
iii. Nella vendita su campione, dalla merce oggetto della
vendita (es: olio, vino) viene prelevato un campione che deve
servire come esclusivo paragone per la qualit della merce.
Qualunque difformit rispetto al campione attribuisce al compratore
il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.9. Le
obbligazioni del compratore. Il prezzoObbligazione principale del
compratore quella di pagare il prezzo convenuto. Se non pattuito
diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del
contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di
trasporto. La determinazione del prezzo di regola rimessa alla
libera contrattazione delle parti, salvo che si tratti di beni il
cui prezzo imposto dallautorit amministrativa.Le parti possono
affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel
contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non
pu accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la
sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di
una delle parti, fatta dal presidente del tribunale del luogo in
cui stato concluso il contratto.
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo , n hanno
convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della
pubblica autorit , si presume che le parti abbiano voluto riferirsi
al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose
aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai
listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la
consegna o da quelli della piazza pi vicina. Qualora le parti
abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le
disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi
da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, determinato da
un terzo.
10. Linadempimento nelle vendite mobiliari innanzitutto prevista
una procedura di liberazione coattiva del venditore dallobbligo di
consegna, notevolmente pi semplice e rapida di quella stabilita
dalle norme generali in tema di mora del creditore (art 1206 e
ss.). Infatti, se il compratore non si presenta per ricevere la
cosa acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese
del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito oppure
in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui
la consegna doveva essere fatta.Ulteriore rimedio tipico costituito
dalla possibilit di esecuzione coattiva del contratto (artt. 1515 e
1516). Art. 1515: Se il compratore non adempie l'obbligazione di
pagare il prezzo, il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa
per conto e a spese di lui. La vendita fatta all'incanto (asta) a
mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa
nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un
ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al
compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sar
eseguita.Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della
pubblica autorit ovvero risultante da listini di borsa o da
mercuriali , la vendita pu essere fatta senza incanto al prezzo
corrente a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di
un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore
deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore
ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo
netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.Art.
1516: Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un
prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e
il venditore non adempie la sua obbligazione , il compratore pu
fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a
mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma
dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare
pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla
differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il
prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.Altro
rimedio costituito dallart. 1517: la risoluzione ha luogo di
diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del
termine stabilito, abbia offerto all'altro nelle forme di uso la
consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non
adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo
pure a favore del venditore se, alla scadenza del termine stabilito
per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il
prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa
preventivamente offerta ovvero non l'accetta. Il contraente che
intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo
deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla
scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si
osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per
inadempimento.Altro rimedio la ripresa del possesso, art. 1519: se
la vendita stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo,
il venditore, in mancanza di pagamento, pu riprendere il possesso
delle cose vendute finch queste si trovano presso il compratore,
purch la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna
e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della
consegna stessa.Il diritto di riprendere il possesso delle cose non
si pu esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt.
2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo
dell'introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel
fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era
ancora dovuto. La disposizione del comma precedente si applica
anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato
o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del
sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora
dovuto .11. La vendita con riserva di propriet
La vendita con riserva di propriet (artt. 1523 e ss) ricorre
tipicamente nelle vendite a rate, cio quando il pagamento del
prezzo frazionato nel tempo.
La clausola di riserva di propriet offre unefficace tutela al
venditore contro linadempimento del compratore e nel contempo lo
libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del
bene.Infatti, tale clausola:
a) Deroga al principio dellimmediato effetto traslativo della
propriet in quanto il compratore diventa proprietario della cosa
acquistata solo col pagamento dellultima rata di prezzo, fermo
restando che il venditore non ne pu comunque disporre.b) Deroga al
principio res perit domino poich i rischi del perimento della cosa
sono a carico del compratore fin dal momento della consegna, dato
che egli cos messo in grado di godere del bene. Dunque il
compratore deve pagare tutte le rate anche se la cosa perisce per
causa a lui non imputabile.
A tutela del compratore stabilito che il mancato pagamento di
una sola rata, che non superi lottava parte del prezzo, non d luogo
alla risoluzione del contratto; in caso contrario il venditore pu
ottenere la risoluzione e ha diritto alla restituzione della cosa,
anche se tenuto alla restituzione delle rate riscosse, salvo il
diritto a un equo compenso per luso della cosa oltre al
risarcimento dei danni.Il compratore, fin quando non ha pagato
lultima rata, non pu vendere la cosa, n questa pu essere aggredita
dai suoi creditori poich essa ancora di propriet del venditore.
12. La vendita con patto di riscattoLa vendita con patto di
riscatto (artt. 1500-1509) si ha quando il venditore si riserva il
diritto di riacquistare la propriet della cosa entro un termine
stabilito, mediante la restituzione al compratore del prezzo e
delle spese sostenute. Per evitare abusi, il patto di restituire a
un prezzo superiore di quello della vendita nullo per leccedenza
(art. 1500). inoltre fissato un massimo non prorogabile per il
riscatto, due anni dalla vendita per i beni mobili e cinque per gli
immobili.
Il patto di riscatto ha efficacia reale: se il compratore vende
la cosa, il venditore pu ottenerne il rilascio dai successivi
acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile.
13. La vendita fuori dei locali commercialiLa vendita diretta ai
consumatori fuori dei locali commerciali dellimpresa, come vendite
a domicilio, per corrispondenza, televisive ecc regolata dal codice
del consumo (artt. 45-67).
In base a tale normativa, al compratore riconosciuto il diritto
di revocare lordine di acquisto o di recedere dl contratto gi
concluso entro un termine di dieci giorni lavorativi la cui
decorrenza diversa in relazione alla specifica tecnica di
vendita.Loperatore commerciale ha il dovere di informare per
iscritto il consumatore del diritto di recesso indicando i termini,
le modalit e le condizioni per il suo esercizio; in mancanza di ci
il termine allungato a 60 giorni per i contratti negoziati fuori
dei locali commerciali ed a 90 giorni per i contratti a distanza.In
seguito al diritto di recesso, loperatore commerciale tenuto a
restituire il prezzo pagato entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione o restituzione della merce, restando
altrimenti esposto a sanzioni amministrative. Il diritto di recesso
irrinunciabile e la relativa disciplina pu essere derogata solo in
senso pi favorevole al consumatore.CAPITOLO SECONDO: IL CONTRATTO
ESTIMATORIO1.Nozione. Funzione Con il contratto estimatorio (artt.
1556-1558) una parte (tradens) consegna una o pi cose mobili
allaltra parte (accipiens) e questa si obbliga a pagare un prezzo
entro il termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello
stesso termine. Noto nella pratica anche come contratto di conto
deposito, utilizzato nei rapporti fra fornitori (commercianti
allingrosso) e rivenditori in luogo del contratto di vendita,
quando il rivenditore vuole evitare il rischio di dover pagare al
fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo.
Questo accade quando si tratta di beni che possono trovare
acquirenti solo nellarco di un breve tempo (es: giornali o libri) o
possono essere successivamente venduti solo con forti sconti (es:
abbigliamento). Il contratto estimatorio trova pertanto larga
applicazione in questi casi risultando vantaggioso per entrambe le
parti: infatti il rivenditore pu disporre di un maggiore
assortimento dato che dovr pagare al fornitore solo quanto riuscito
a vendere lucrando la differenza tra prezzo stimato e quello di
rivendita ed il fornitore, pur sopportando il rischio
dellinvenduto, trae vantaggio dalla distribuzione pi capillare e
dal maggior smercio che tale contratto di regola riesce a
procurargli.2. La disciplinaIl contratto estimatorio un contratto
reale: si perfeziona con la consegna della merce allaccipiens.
Solo laccipiens pu disporre delle cose ricevute, bench queste
restino di propriet del tradens fin quando il primo non le ha
rivendute o non ne ha pagato il prezzo. Il tradens, se non pu
disporre delle cose, ne conserva tuttavia la propriet; ne consegue
che esse non possono essere sottoposte a pignoramento o a sequestro
da parte dei creditori dellaccipiens finch non ne sia stato pagato
il prezzo. Tali azioni potranno essere per contro esercitate dai
creditori del tradens, determinando cos la fine anticipata del
contratto.
Laccipiens ha lobbligo di pagare il prezzo di stima stabilito
nel contratto al momento della consegna della cosa. Allaccipiens
tuttavia riconosciuta la facolt di liberarsi di tale obbligo
restituendo le cose nel termine pattuito. Egli dovr pagare il
prezzo pur quando la restituzione delle cose sia divenuta
impossibile per causa a lui non imputabile. Ne viene che in deroga
al principio res perit domino, con la consegna della cosa tutti i
rischi passano a carico dellaccipiens.Laccipiens infine non
obbligato ad adoperarsi per promuovere la vendita delle cose
ricevute.
CAPITOLO TERZO: LA SOMMINISTRAZIONE1.Nozione. DistinzioniLa
somministrazione (art. 1559) il contratto con il quale una parte
(somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad
eseguire a favore dellaltra parte (somministrato) prestazioni
periodiche o continuative di cose. un contratto di durata perch
consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato
attraverso la stipulazione di un unico contratto, assicurando
regolarit delle forniture nel tempo e la stabilit dei prezzi (es:
erogazione acqua, energia, gas)Pu avere per oggetto solo la
prestazione di cose poich in caso di prestazione di servizi si
avrebbe appalto. Si distingue poi la somministrazione di consumo
(nella quale si ha trasferimento della propriet dal somministrante
al somministrato) dalla vendita anche a consegna ripartite perch la
somministrazione ha per oggetto una pluralit di prestazioni ed
diretta a soddisfare un bisogno durevole, la vendita invece ha ad
oggetto un'unica prestazione anche se frazionata nel tempo.2. La
disciplina
Tipica del contratto di somministrazione la disciplina del
quantum delle singole prestazioni. Le parti possono anche omettere
di specificare in contratto lentit delle prestazioni e in tal caso
si intende ex lege pattuita la quantit corrispondente al normale
fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del
contratto.Il prezzo, se non stabilito nel contratto, si determina
secondo le regole della vendita avendo riguardo al tempo della
scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono
essere eseguite
possibile ricorrere alla risoluzione del contratto per
inadempimento se linadempimento ha notevole importanza ed tale da
menomare la fiducia nellesattezza dei successivi adempimenti. Se
linadempimento del somministrato di lieve entit, il somministrante
non pu sospendere lesecuzione del contratto senza darne congruo
preavviso. possibile inserire nel contratto di somministrazione il
patto di preferenza ed il patto di esclusiva.
Con il patto di preferenza il somministrato si obbliga a
preferire, a parit di condizioni, lo stesso somministrante qualora
intenda stipulare un successivo contratto di somministrazione per
lo stesso oggetto.
La clausola di esclusiva pu essere a favore del somministrante
(il somministrato non pu ricevere da terzi prestazioni dello stesso
tipo), del somministrato (il somministrante non pu compiere
forniture della stessa natura ad altri nella zona per cui
lesclusiva concessa) o a favore di entrambi.
CAPITOLO QUARTO: I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
1. La categoriaLa stipulazione di contratti di vendita e di
somministrazione con commercianti (allingrosso o al minuto)
consente al produttore industriale di collocare sul mercato i
propri prodotti senza assumere su di s i rischi ed i costi della
distribuzione commerciale. Non gli consente per di coordinare ed
indirizzare in modo unitario lattivit dei rivenditori: questi,
acquistata la merce, sono liberi di organizzare come meglio credono
i rapporti con la clientela. Lesigenza delle grandi imprese di non
disinteressarsi della commercializzazione dei propri prodotti, pur
senza sopportarne costi e rischi, ha determinato il diffondersi
nella pratica di accordi contrattuali complessi ispirati a tale
necessit.Questi accordi prevedono clausole che consentono al
produttore una penetrante ingerenza nella sfera decisionale dei
propri rivenditori e un coordinamento unitario della rete
distributiva. Nel contempo sono offerte ai venditori possibilit pi
sicure di guadagno attraverso la concessione di una posizione di
privilegio (es: esclusiva di rivendita per una certa zona).
Clausole tipiche di questo contratto consistono:
nellimpegno del distributore di acquistare periodicamente
quantitativi minimi a condizioni predeterminate nel contratto;
nellimpegno del distributore di promuovere la rivendita dei
prodotti acquistati secondo modalit previste dal produttore.
Questultimo aspetto pu essere realizzato in due modalit: la
concessione di vendita e il contratto di affiliazione commerciale
(franchising di distribuzione).
2. Concessione di venditaNella concessione di vendita (es:
concessionari Fiat) sono previste clausole che impongono ai
rivenditori: a) unefficiente organizzazione di vendita; b)
lacquisto di quantitativi minimi di merce a scadenze determinate e
la detenzione di un minimo di scorte;c) la pratica di prezzi e di
condizioni di rivendita prestabiliti dal produttore;d) la fornitura
di assistenza tecnica alla clientela dopo la vendita;e) controlli
periodici da parte del concedente sullefficienza dellorganizzazione
di vendita.
Normale anche la previsione di una clausola di esclusiva a
favore del concedente, del concessionario o di entrambi.
La concessione di vendita pertanto un contratto atipico al quale
tuttavia applicabile per analogia la disciplina della
somministrazione, nella fattispecie per quanto concerne la
determinazione dellentit delle singole forniture, le norme che
regolano la risoluzione del contratto ed il recesso ad nutum. 3.
Laffiliazione commerciale (franchising)
La nuova disciplina, collocata nella legge n. 129/2004,
definisci laffiliazione commerciale come il contratto, stipulato
tra soggetti economicamente ed anche giuridicamente indipendenti,
con cui laffiliante: concede verso corrispettivo allaffiliato un
insieme di diritti di propriet industriale o intellettuale relativi
a marchi, insegne, diritti di autore, brevetti, assistenza o
consulenza tecnica e commerciale;
inserisce laffiliato in un sistema di pi affiliati distribuiti
sul territorio.
Pu essere utilizzato in ogni settore di attivit economica perci
ha un campo di applicazione pi ampio della concessione di vendita:
pu riguardare la vendita di beni (franchising di distribuzione), la
produzione di beni (franchising di produzione) o la distribuzione
di servizi (franchising di servizi).Laffiliazione commerciale si
caratterizza rispetto alla concessione di vendita per il fatto che
laffiliato tenuto ad utilizzare i segni distintivi dellaffiliante e
ad adeguarsi completamente ai modelli operativi prefissati secondo
la formula commerciale voluta dallaffiliante (es: allestimento dei
locali, pubblicit); la rete di affiliazione si basa infatti
sulladozione da parte degli affiliati della c.d. formula
commerciale creata dallaffiliante.Laccordo di franchising presenta
un contenuto pi complesso della concessione di vendita perch in
esso confluisce una pluralit di prestazioni tipiche di altri
contratti nominati (somministrazione, appalto di servizi, licenza
duso di segni distintivi). Si quindi in presenza di unautonoma
figura contrattuale dunque la disciplina dei contratti nominati di
cui il franchising partecipe potr essere applicata solo per
analogia.
La legge 129/2004 ha dettato una regolamentazione del
franchising volta a tutelare la corretta formazione del consenso e
le legittime aspettative di entrambe le parti:
a tutela dellaffiliato previsto che laffiliante deve gi aver
sperimentato la sua formula commerciale sul mercato;
laffiliante deve, almeno 30 giorni prima della conclusione del
contratto, inviare allaffiliato una copia del contratto e i
documenti che consentano di valutare lefficacia della formula
commerciale, viceversa; laffiliato deve comunicare allaffiliante
ogni informazione la cui conoscenza risulti necessaria ai fini
della stipulazione del contratto.
Il contratto di affiliazione, che deve essere redatto per
iscritto a pena di nullit, deve precisare gli investimenti e le
spesa richieste allaffiliato prima dellinizio dellattivit, le
percentuali che deve versare allaffiliante, nonch lincasso minimo
che laffiliato si impegna a realizzare. Il contratto pu essere a
tempo indeterminato o determinato, ma con una durata mai inferiore
a tre anni e comunque sufficiente a garantire allaffiliato di
recuperare gli investimenti effettuati.Laffiliato tenuto a
mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto
dellattivit oggetto dellaffiliazione commerciale, in particolare
sul know-how che gli viene comunicato. Lobbligo permane anche dopo
lo scioglimento del contratto.
Qualora il contratto indichi la sede dellaffiliato, questi non
pu spostarla senza il consenso dellaffiliante, salvo il caso di
forza maggiore. In questi casi si prevede normalmente una clausola
di esclusiva a favore dellaffiliato.
CAPITOLO QUINTO: LAPPALTO1.Nozione. Caratteri essenziali
Lappalto il contratto con il quale una parte (appaltatore)
assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro (art. 1655). A seconda delloggetto
dellappalto si possono distinguere lappalto dopera (es: contratto
col quale unimpresa edile si obbliga a costruire un palazzo) e
lappalto di servizi (es: contratto stipulato con unimpresa di
pulizie). Non ogni contratto che ha ad oggetto il compimento di
unopera o di un servizio per appalto poich a tal fine necessario
che la relativa attivit sia svolta dallobbligato con organizzazione
di mezzi e con gestione a proprio rischio. Si deve trattare di una
attivit organizzata in forma di impresa, lappaltatore perci un
imprenditore commerciale non piccolo e lappalto deve avere per
oggetto una prestazione di fare (oppure la prestazione di fare deve
prevalere su quella di dare).
Lappalto si caratterizza inoltre nellambito dei contratti di
lavoro autonomo (art. 2222 secondo cui il contratto dopera postula
che una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione) proprio per lorganizzazione di tipo
imprenditoriale che presuppone ma si distingue dal contratto dopera
per il fatto che questultimo non stabilisce unorganizzazione
imprenditoriale dei fattori produttivi.Netta la distinzione tra
appalto e vendita (o somministrazione) in quanto lappalto ha per
oggetto una prestazione di fare mentre vendita e somministrazione
hanno per oggetto una prestazione di dare. La distinzione diviene
tuttavia meno agevole nella pratica quando ad una prestazione di
dare se ne affianca una di fare (es: ordino ad un fabbricante di
mobili di costruire una libreria); si discute se il contratto
stipulato sia vendita o appalto. Linterrogativo viene risolto dalla
giurisprudenza con il criterio della prevalenza: si ha appalto se
la prestazione di fare (attivit lavorativa) prevale su quella di
dare (fornitura del materiale); si ha vendita nel caso contrario.
La prevalenza deve essere valutata con riguardo allo scopo del
negozio. Si avr perci vendita di cosa futura se il bene ordinato
rientra nella normale produzione del venditore (produzione di
serie) o le modifiche rispetto al prodotto di serie sono marginali.
Si avr invece appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche
particolari che lo differenziano da quelli prodotti abitualmente
dal fornitore.
Committente dellopera o del servizio pu essere sia un soggetto
privato, sia lo Stato o un ente pubblico. La disciplina dettata dal
codice civile solo applicabile agli appalti privati mentre per
quelli pubblici si dovr prendere in considerazione il codice degli
appalti pubblici legge n. 163/2006. 2.Le obbligazioni
dellappaltatoreObbligazione fondamentale dellappaltatore quella di
compiere lopera o il servizio commessogli.
Lappaltatore deve fornire la materia prima per il compimento
dellopera ex art. 1658 (se fornita dal committente, deve
denunciarne prontamente i difetti per esonerarsi dalla
responsabilit per vizi e difformit dellopera in ossequio allart.
1663). Quando la materia fornita tutta dal committente, la funzione
dellappaltatore non pu per limitarsi a quella di mero intermediario
nellorganizzazione del lavoro altrui in virt del divieto di appalto
di mano dopera o di intermediazione sancito al fine di evitare
forme di sfruttamento dei lavoratori subordinati (lavoro nero). Pu
essere superato solo dalle agenzie per il lavoro e nel rispetto
delle condizioni fissate dalla legge per la somministrazione di
lavoro ex D.lgs. n. 276/2003. Ad ogni modo anche quando non si
ricada in tale divieto, gli interessi dei lavoratori alle
dipendenze dellappaltatore sono tutelati dallart. 1676 che
riconosce loro azione diretta verso il committente per conseguire
quanto loro dovuto, nei limiti del debito che il committente ha
verso lappaltatore.In particolare, perch si abbia appalto e non
mera somministrazione di mano dopera necessario che lappaltatore
conservi lesercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nellappalto ed operi assumendo
il proprio rischio dimpresa.Lopera deve essere eseguita
dallappaltatore secondo le modalit tecniche concordate col
committente, di regola descritte nel documento chiamato capitolato.
Negli appalti pubblici essi sono predisposti dallamministrazione
statale e vengono distinti in capitolati generali e speciali: i
primi fissano le condizioni applicabili indistintamente ed a un
determinato genere di lavori e le procedure da seguire per le
relative gare, i secondi sono predisposti in relazione al singolo
contratto di appalto sia pure secondo schemi-tipo.
Lesecuzione dellopera deve avvenire a regola darte, cio con
perizia tecnica professionale, lappaltatore deve perci far presenti
al committente eventuali difetti del progetto che possono
pregiudicare la realizzazione dellopera.
Lappaltatore non pu apportare modifiche alle modalit di
esecuzione pattuite, salvo autorizzazione del committente che deve
essere provata per iscritto; tale regola pu essere derogata solo se
si tratta di modifiche necessarie per lesecuzione a regola darte o
se variazioni non necessarie sono ordinate dal committente. Se il
prezzo dellopera stato determinato globalmente, lappaltatore ha
diritto ad un compenso aggiuntivo solo se espressamente pattuito
(art. 1659).Il committente ha il diritto di verificare lo
svolgimento dei lavori a proprie spese o a mezzo di un direttore
dei lavori dallo stesso nominato. Se dai controlli risulta che
lappaltatore non ha rispettato le condizioni, viene stabilito un
termine entro il quale deve conformarsi alle condizioni del
progetto. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si
considera risolto in automatico. Completata lopera e prima di
ricevere la consegna dellopera, il committente ha diritto di
sottoporre la stessa a collaudo e se il risultato negativo, il
committente deve comunicare allappaltatore se intende rifiutare
lopera. Per laccettazione non richiesta una dichiarazione espressa,
in quanto lopera si intende accettata ex lege se il committente non
procede alla verifica finale senza giustificati motivi, non ne
comunica il risultato allappaltatore entro un breve termine o la
riceve senza riserve. cos tutelato linteresse dellappaltatore a che
il committente proceda tempestivamente alla verifica e
allaccettazione dellopera dati gli importanti effetti che a questa
sono ricollegati. Infatti con laccettazione dellopera: i rischi del
perimento o deterioramento passano al committente; lappaltatore
liberato dalla garanzia per difformit e vizi dellopera
riconoscibili dal committente;
lappaltatore ha diritto al pagamento del prezzo. 3.(segue)
Difformit e vizi delloperaUna volta che lopera sia stata compiuta e
consegnata al committente, l'appaltatore tenuto alla garanzia per
le difformit e i vizi dell'opera (art. 1667). La garanzia non
dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformit o i
vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, non
siano stati taciuti in mala fede dallappaltatore.Il committente
deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformit
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non
necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformit o i vizi o
se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in
due anni dal giorno della consegna dell'opera.Analizzando il
contenuto della garanzia posta a favore del committente, si afferma
che egli pu richiedere la risoluzione del contratto solo se la
difformit o i vizi dellopera sono tali da renderla del tutto
inidonea alla sua destinazione. In caso contrario la risoluzione
del contratto preclusa ed il committente pu chiedere a sua
scelta:a) leliminazione dei difetti e dei vizi a spese
dellappaltatore;
b) una riduzione proporzionale del prezzo.
Il committente ha inoltre diritto al risarcimento dei danni se
le difformit o i vizi sono dovuti a colpa dellappaltatore. Quindi
si richiede la colpa dellappaltatore solo a fini di risarcimento
dei danni ulteriori, il che dovrebbe implicare che lazione del
committente diretta ad ottenere la rimozione dei vizi o la
riduzione del prezzo non possa essere paralizzata dallappaltatore
dimostrando di essere immune da colpa.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate
per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta
la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente
si prescrive in un anno dalla denunzia (art. 1669).
Questa disciplina opera anche quando i difetti dellopera sono
imputabili alle direttive del committente o ad errori di
progettazione poich lappaltatore non mero esecutore del progetto ed
tenuto a verificarne lesattezza. Resta pertanto responsabile verso
il committente anche per i vizi dellopera dipendenti da errori di
progettazione rilevabili con le ordinarie conoscenze tecniche. Con
lappaltatore risponder logicamente anche il progettista dunque
sussiste una responsabilit solidale. Lappaltatore invece esonerato
da responsabilit per errori di progettazione quando si tratti di
appalto a regia, dove lappaltatore tenuto per contratto ad eseguire
il progetto e le istruzioni ricevute senza alcun vaglio critico.
Non basta per che il committente si sia riservata la direzione dei
lavori.4.Le obbligazioni del committente
Obbligazione fondamentale del committente quella di pagare un
corrispettivo in denaro.Il contratto valido anche se le parti non
hanno determinato il corrispettivo o non hanno neppure stabilito il
modo di determinarlo; in tal caso esso calcolato in base alle
tariffe esistenti o agli usi e in mancanza determinato dal giudice
(art. 1657).
Il prezzo pu essere determinato globalmente (si parla di c.d.
appalto a corpo) per tutta lopera (in tal caso lappaltatore non ha
diritto a un compenso integrativo per le variazioni o le aggiunte)
ma pu essere stabilito anche per ogni unit di misura della stessa
(in tal caso, c.d. appalto a misura, la somma dovuta dal
committente si determiner solo alla conclusione dellopera). Sono
ammesse anche forme miste in parte a corpo e in parte a
misura.Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della
mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo.La revisione pu essere accordata solo per quella
differenza che eccede il decimo.Allappaltatore riconosciuto il
diritto ad un equo compenso svincolato dalla franchigia del 10% in
caso di difficolt di esecuzione dellopera derivanti da cause
geologiche, idriche e simili non previste dalle parti e che rendono
notevolmente pi onerosa la prestazione dellappaltatore. La
disciplina dellart. 1664 ridimensiona il rischio dellappaltatore
per cause imprevedibili ed infatti sostituisce per le ipotesi
contemplate, il rimedio generale della risoluzione del contratto
per eccessiva onerosit. Si tratta nondimeno di una disciplina
dispositiva che pu essere modificata dalle parti anche escludendo
lapplicazione dellarticolo de quo e rendendo cos invariabile in
ogni caso il prezzo originariamente fissato (c.d. prezzo
bloccato).
5. Estinzione del rapportoLappalto contratto la cui esecuzione
si protrae nel tempo e linteresse del committente di regola
soddisfatto solo se lopera compiutamente realizzata. La prestazione
dellappaltatore perci di regola indivisibile.
Se lesecuzione dellopera diventa impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo
i principi generali. Il committente tenuto per a pagare la parte gi
compiuta solo se a lui utile.Se, per causa non imputabile ad alcuna
delle parti, l'opera perisce o deteriorata prima che sia accettata
dal committente, il perimento o il deterioramento a carico
dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal committente,
ilperimento o il deterioramento dell'opera a suo carico per quanto
riguarda la materia da lui fornita e per il resto a carico
dell'appaltatoreSolo al committente consentito di recedere dal
contratto in corso dopera anche senza invocare una giusta causa.
Egli dovr per indennizzare lappaltatore delle spese effettuate e
del mancato guadagno. La morte dellappaltatore non scioglie il
contratto, a meno che non si tratti di contratto intuitu personae,
ma il committente pu recedere se dubiti della buona esecuzione
dellopera da parte degli eredi, n tenuto a corrispondere loro il
mancato guadagno; dovr versare solo il valore delle opere eseguite
e le spese sostenute per la parte rimanente, nei limiti in cui
opere e spese gli sono utili.6. Il subappalto
Il subappalto un contratto di appalto stipulato fra lappaltatore
ed un terzo, avente ad oggetto lesecuzione della stessa opera
assunti dal primo nei confronti del committente. Lappaltatore
assume perci la veste di committente (subcommittente) nei confronti
del subappaltatore.
Il subappalto possibile solo se autorizzato dal committente
(art. 1656) perch si d rilievo allinteresse di questultimo a che
lopera sia realizzata dallimpresa prescelta e non da altra.Appalto
e subappalto sono contratti distinti anche se collegati: obbligato
e responsabile nei confronti del committente resta quindi
lappaltatore, anche se la sua responsabilit dipende dal
subappaltatore.
Lappaltatore, chiamato in causa dal committente, pu agire in
regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti
per difformit o vizi dellopera. Deve per, a pena di decadenza,
comunicare al subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento, la
denunzia proveniente dal committente.
7.La subfornitura
un contratto con il quale le grandi imprese affidano ad altre
imprese (di norma medio-piccole) alcune fasi della lavorazione dei
propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli
stessi o anche lintero prodotto. Si caratterizza per il fatto che
il subfornitore agisce secondo le direttive del committente, si
avvale delle tecnologie di questultimo ed assoggettato a controlli
sulla qualit dei prodotti realizzati, venendosi cos a trovare in
una situazione di dipendenza economica e tecnologica nei confronti
del committente.Si ha un contratto di subfornitura quando:
un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di unimpresa
committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime
fornite dalla committente (subfornitura di lavorazione) o si
impegna a fornire allimpresa prodotti o servizi (subfornitura di
prodotto);
le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in modo
conforme a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche,
modelli o prototipi forniti dallimpresa committente.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di
nullit.
nullo il patto che consenta ad una delle parti di modificare
unilateralmente le clausole del contratto di subfornitura. inoltre
nullo il patto che attribuisce a una delle parti di un contratto di
subfornitura a esecuzione continuata o periodica la facolt di
recesso senza congruo preavviso. nullo il patto attraverso cui si
realizza labuso di dipendenza economica, cio quando unimpresa in
grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.Il
subfornitore responsabile del funzionamento e della qualit della
parte o dellassemblaggio da lui prodotti o del servizio reso. Non
invece responsabile per difetti di materiali o di attrezzi
fornitigli dal committente, purch li abbia tempestivamente
segnalati.Laffidamento a terzi dellesecuzione della subfornitura
lecita e lautorizzazione del committente necessaria solo se
laffidamento avviene per una quota superiore al 50% del valore
della fornitura o alla misura maggiore convenuta.CAPITOLO SESTO: IL
CONTRATTO DI TRASPORTO1.Nozione. Tipi
Con il contratto di trasporto, una parte (vettore) si obbliga,
verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un
altro. Oggetto del contratto di trasporto quindi lesecuzione di un
servizio qualificato: il trasferimento nello spazio di persone o
cose (in ci si distingue dallappalto di servizi). La sua disciplina
diversa a seconda delloggetto del trasporto e del mezzo con cui
viene eseguito. Il codice civile distingue tra trasporto di persone
(artt. 1681-1682) e trasporto di cose (artt. 1683-1702), inoltre
tale disciplina integralmente applicabile solo al trasporto
terrestre su strada in quanto il trasporto marittimo e il trasporto
aereo sono specificamente regolati dal Codice della navigazione e
il trasporto ferroviario disciplinato da apposite leggi speciali.2.
Pubblici servizi di linea
I servizi di linea sono gestiti da imprese (pubbliche e private)
in regime di concessione amministrativa.
Il concessionario:
obbligato ad accettare le richieste di trasporto che siano
compatibili con i mezzi ordinari dellimpresa;
deve rispettare la parit di trattamento fra i diversi
richiedenti, secondo le condizioni generali stabilite nellatto di
concessione e rese note al pubblico.Specifica dei pubblici servizi
di linea la disposizione secondo cui, in caso di pi richieste
simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.3. Il
trasporto di persone
La conclusione del contratto di regola accompagnata dal rilascio
di un biglietto di viaggio ( un documento di legittimazione, non un
titolo di credito) che serve ad identificare lavente diritto alla
prestazione e costituisce lunico mezzo di prova per lesercizio dei
diritti derivanti dal contratto.Il vettore si obbliga, oltre a
trasportare lavente diritto, anche a farlo arrivare indenne al
luogo di arrivo e ad evitare perdite o avaria alle cose che il
viaggiatore porta con s. Ne consegue che il vettore:
responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione del
trasporto;
responsabile dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante
il trasporto e della perdita/avaria del bagaglio se non prova di
aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ne consegue che anche la colpa lieve espone il vettore al
risarcimento danni, trattandosi per di responsabilit contrattuale
per colpa, il vettore potr liberarsi provando che il sinistro
dovuto a caso fortuito, a fatto del danneggiato o di terzi. Alla
responsabilit contrattuale si aggiunge quella extracontrattuale,
secondo la quale il danneggiato potr agire contro il vettore pur
dopo la scadenza del termine annuale di prescrizione dellazione
contrattuale in quanto lazione extracontrattuale si prescrive nel
pi lungo termine di due anni.Sono invece nulle le clausole che
limitano la responsabilit del vettore per i sinistri che colpiscono
la persona del viaggiatore. Tale disciplina si applica anche per il
trasporto gratuito (es: trasporto dei propri dipendenti sul luogo
di lavoro) ma non per quello amichevole (es: passaggio ad un
amico), poich il primo presuppone sempre un impegno contrattuale
del vettore mentre il secondo invece no. In questo secondo caso il
terzo trasportato potr per rifarsi sullassicurazione del veicolo
sul quale era a bordo.4. Il trasporto di cose
Il trasporto di cose contratto consensuale concluso fra il
mittente e il vettore. Colui al quale deve essere consegnata la
merce (destinatario) pu essere il mittente o un'altra persona da
questi designata.Il mittente tenuto a fornire al vettore tutte le
indicazioni necessarie per lindividuazione della cosa da
trasportare e per lesecuzione del trasporto, tali indicazioni sono
contenute nella lettera di vettura che accompagna la merce durante
il trasporto ed esibita al destinatario al momento della riconsegna
affinch controlli lesatta esecuzione del contratto. Su richiesta
del mittente, il vettore tenuto a rilasciarne un duplicato allo
scopo di provare il ricevimento della merce da trasportare.
Il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico
possono essere rilasciati anche con la clausola allordine, in tal
caso diventano titoli di credito rappresentativi della merce. Il
possessore del titolo potr esercitare tutti i diritti derivanti dal
contratto di trasporto o trasferirli mediante girata del
titolo.
Quando non stato emesso un titolo rappresentativo della merce e
nel contratto indicato come destinatario una persona diversa dal
mittente, il contratto di trasporto prevalentemente configurato
come contratto a favore di terzo, il quale acquista i diritti
derivanti dal contratto di trasporto non al momento della
stipulazione ma solo nel momento della consegna e fino a tale
momento solo il mittente creditore del trasporto. Egli, in base al
diritto di contrordine, pu sospendere il trasporto e chiedere la
restituzione delle cose oppure ordinare al vettore la loro consegna
ad un diverso destinatario.Dal contratto di trasporto sorgono
obblighi in capo al mittente e al vettore:
Obbligo fondamentale del mittente quello di pagare il
corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo
non sia stato posto a carico del destinatario (porto assegnato);
quando la merce viaggia in porto assegnato, il destinatario non pu
esercitare i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto se
non verso il pagamento del corrispettivo. Obbligazione fondamentale
del vettore quella di eseguire il trasporto secondo le modalit
convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli
prontamente avviso dellarrivo. Inoltre, il vettore tenuto a
custodire la merce fino alla riconsegna al destinatario. Il vettore
pu infine assumersi lobbligo di riscuoter per conto del mittente il
prezzo della merce consegnata.Il vettore risponde per la mancata
esecuzione del trasporto o per il ritardo nellesecuzione. Per
sottrarsi al risarcimento danni dovr provare che linadempimento
dovuto a causa a lui non imputabile. Egli inoltre responsabile per
la perdita e per lavaria delle cose consegnategli, dal momento in
cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non
prova che la perdita o l'avaria derivata da caso fortuito, dalla
natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal
fatto del mittente o da quello del destinatario (responsabilit ex
recepto). Questo regime di responsabilit del vettore temperato:
1- Dalla presunzione di irresponsabilit per calo naturale per le
cose soggette a diminuzione di peso durante il trasporto.
2- Dalla riconosciuta validit delle clausole che stabiliscono
presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente ne
dipendono.
3- Dallintroduzione di limiti massimi nellammontare del danno
risarcibile, solo per per danni non derivanti da dolo o colpa grave
del vettore.4- Se il destinatario accetta la merce senza riserve,
il vettore non risponde della perdita o dellavaria tranne che in
caso di dolo o colpa grave dello stesso vettore.
5. Trasporto con pluralit di vettori
Non sempre un singolo vettore in grado di eseguire con la
propria organizzazione lintero trasporto dalla partenza allarrivo.
necessaria perci la cooperazione di altri vettori. Questa
cooperazione pu avvenire con il subtrasporto, il trasporto con
rispedizione e trasporto cumulativo.Nel trasporto con subtrasporto
il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad
eseguire lintero trasporto. Per la parte di percorso cui non pu
provvedere direttamente si avvale per di altri vettori, con i quali
stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per conto
proprio, assumendo cos nei loro confronti la veste giuridica del
mittente (submittente). Obbligato e responsabile verso il mittente
per lintero percorso e resta solo il vettore iniziale, salve le
azioni di rivalsa dello stesso nei confronti dei subvettori.Nel
trasporto con rispedizione il vettore si obbliga verso il mittente
a eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo e a
stipulare poi per i tratti successivi uno o pi contratti di
trasporto con altri vettori, in nome proprio ma per conto del
mittente. Il primo vettore si obbliga direttamente per la propria
parte di percorso, mentre assume gli obblighi propri dello
spedizioniere per la parte residua; ogni vettore responsabile del
trasporto solo per il proprio percorso.
Nel trasporto cumulativo pi vettori si obbligano con un unico
contratto ad eseguire il trasporto fino al luogo di destinazione,
ciascuno per un tratto dellintero percorso. Unitaria e indivisibile
perci la prestazione dovuta dai vettori.Una diversa disciplina
dettata in tema di responsabilit dei vettori per il trasporto di
persone e per quello di cose.
i. Nel trasporto cumulativo di persone agevole accertare in
quale percorso si verificato un eventuale sinistro. Perci ogni
vettore responsabile solo nellambito del proprio percorso.
ii. Nel trasporto cumulativo di cose invece, per la difficolt di
provare in quale tratto di percorso si verificato il sinistro, i
vettori sono responsabili in solido dellintero percorso.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio pu
agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o
cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel
percorso di uno dei vettori, questi tenuto al risarcimento
integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i
vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori
che provino che il danno non avvenuto nel proprio percorso.
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la
riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di
trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose
trasportate.Vi poi il trasporto multimodale: lintermodalit o
multimodalit consiste nell'utilizzo di due o pi sistemi di
trasporto, che si articolano in strutture, come strade, ferrovie,
rotte aeree o marittime e vettori, resi tra loro compatibili
dall'impiego coordinato di dispositivi, quali i containers, adatti
sia allo spostamento che al deposito. In questi casi la
giurisprudenza ritiene che deve applicarsi per intero rapporto la
disciplina di diritto comune dettata dal codice civile, mentre la
dottrina ritiene che si deve applicare la disciplina specifica dei
vari mezzi di trasporto.CAPITOLO SETTIMO: I CONTRATTI PER IL
TURISMO
1.Il contratto di viaggioIl contratto di viaggio ha per oggetto
leffettuazione da parte di imprese specializzate (agenzie di
vieggio) di un complesso di prestazioni di trasporto, soggiorno, e
altri servizi turistici.
Il fenomeno, ignorato dal codice, oggi solo parzialmente
regolato da alcune leggi e decreti leggi attuativi di discipline
europee.
necessario distinguere tra:
il contratto di organizzazione di viaggio: con tale contratto
lagenzia turistica si obbliga a procurare al cliente un servizio
complessivo unitario comprendente trasporto, vitto e altre
prestazioni. Ne risulta quindi una prestazione unitaria e il
rapporto tra agenzia e cliente pu essere inquadrato nellappalto di
servizi, con conseguente responsabilit dellorganizzazione di viaggi
per la mancata realizzazione del risultato promesso. il contratto
di intermediazione di viaggio: con esso lagenzia di viaggi si
impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di
viaggio, ovvero uno o pi servizi separati che gli permettono di
effettuare un viaggio o un soggiorno. In questo caso lintermediario
assume la posizione di mandatario con rappresentanza, egli
risponder verso il cliente solo per linadempimento degli obblighi
attinenti al mandato ricevuto, non invece per la mancata
prestazione dei servizi convenuti con terzi dallagenzia
organizzatrice.Il codice del consumo prevede per entrambi i
contratti una disciplina volta a tutelare i consumatori:1- Nel
corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, il venditore o l'organizzatore devono fornire per
iscritto una serie di informazioni sui servizi offerti.2- Il
consumatore ha diritto ad ottenere una copia del contratto che deve
essere redatto per iscritto e deve contenere una serie di elementi
volti a garantire la conoscenza di tutte le condizioni del viaggio
organizzato.3- Il consumatore pu cedere il contratto ove si trovi
nellimpossibilit di usufruire del pacchetto turistico e pu comunque
recedere in ogni momento dal contratto pagando un indennit
predeterminata.4- La revisione del prezzo forfetario ammessa solo
se espressamente prevista dal contratto, tuttavia il consumatore pu
recedere dal contratto se laumento supera il 10% del prezzo
originario.5- Lorganizzatore pu annullare il viaggio senza esporsi
al risarcimento danni solo per il mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti prefissato o per causa di forza maggiore,
escluso leccesso di prenotazioni.RESPONSABILITA: Lorganizzatore o
lintermediario sono responsabili per linesatto o il mancato
adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, salvo che
non provino che sia dovuto a cause a loro non imputabili. .
L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di
servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il
danno derivante alle persone o alle cose dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle
convenzioni internazionali, l'organizzatore ed il venditore sono
per esonerati da tale responsabilita' quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.2.Il contratto di
albergo.Con il contratto dalbergo una parte, albergatore, si
obbliga dietro corrispettivo a fornire allaltra parte, cliente,
lalloggio in locali mobiliati e una serie di servizi accessori
necessari o utili per un confortevole soggiorno.
Questo contratto attualmente privo di una disciplina legale
unitaria e compiuta, e perci le singole prestazioni di dare e di
fare restano regolate dalle norme dettate per i contratti nominati
cui le stesse sono riconducibili (locazione, somministrazione,
contratto dopera). La legge si limita solo a regolare un aspetto
del contratto dalbergo: la responsabilit dellalbergatore per le
cose portate dal cliente in albergo.
La responsabilit dellalbergatore per deterioramento, distruzione
o sottrazione illimitata cio copre lintero valore per le cose che
gli sono state consegnate in custodia e per quelle che ha rifiutato
di ricevere in custodia pur avendone lobbligo (carte valori,
denaro, preziosi).Lalbergatore risponde invece solo sino
all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio
per giornata per le cose che il cliente porta in albergo senza
consegnarle allalbergatore.
L'albergatore responsabile, senza che egli possa invocare la
limitazione di responsabilit quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in
albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o
dei suoi ausiliari.
L'albergatore non responsabile quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo
servizio o che gli rendono visita;2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
CAPITOLO OTTAVO: DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI1.Nozione.
Disciplina
I magazzini generali sono imprese di custodia di merci e derrate
soggette a specifica regolamentazione e a controllo della pubblica
amministrazione e sottoposte a vigilanza delle Camere di commercio.
Il deposito nei magazzini generali un deposito regolare: il
magazzino assume lobbligo di custodire le cose mobili ricevute e di
restituirle in natura.
Il deposito pu avvenire anche alla rinfusa, cio immagazzinando
negli stessi locali partite omogenee di merce consegnate da diversi
depositanti. Anche questo tipo di deposito regolare: ciascun
depositante ha sulla massa un diritto pro quota, proporzionato alla
quantit di merce immessa.
Al deposito nei magazzini generali si applica la disciplina
generale dettata per il contratto di deposito (artt. 1767-1781),
con alcune modifiche che riguardano la responsabilit del
depositario poich egli ha una responsabilit aggravata.
Il magazzino generale infatti responsabile a meno che non provi
che la perdita, il calo o lavaria della merce siano derivati da
caso fortuito, dalla natura delle merci o da vizi delle stesse o
dellimballaggio. Perci i danni derivanti da cause ignote sono a suo
carico.Ai magazzini generali inoltre riconosciuto il diritto di
procedere alla vendita della merce, previo avviso del depositante,
quando al termine del contratto essa non ritirata o in ogni caso se
a rischio di deperimento. Il ricavato, dedotte le spese e quanto
spetta ai magazzini generali, tenuto a disposizione degli aventi
diritto.2.Fede di deposito e nota di pegno
A richiesta del depositante, i magazzini generali devono
rilasciare una fede di deposito della merce cui unita la nota di
pegno.
La fede di deposito un titolo di credito allordine
rappresentativo della merce depositata. Attribuisce al possessore
legittimo il diritto alla riconsegna della merce, e pu anche essere
trasferito.
La nota di pegno, fin quando resta unita alla fede di deposito
attesta che sulla merce depositata non sussiste diritto di pegno.
La nota di pegno pu essere utilizzata dal possessore del doppio
titolo per ottenere un finanziamento garantito da pegno sulle merci
depositate, a tal fine stacca la nota di pegno dalla fede di
deposito e la mette in circolazione mediante girata a favore del
finanziatore. La nota di pegno cos staccata diventa un autonomo
titolo di credito allordine che pu a sua volta circolare mediante
girata. La fede di deposito priva della nota di pegno indica che
sulla merce stato costituito un diritto di pegno. Il possessore
della sola fede di deposito pu ritirare le cose depositate anche
prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno,
depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla
scadenza al creditore pignoratizio.Il possessore della nota di
pegno che non sia stato pagato alla scadenza dal primo girante
della stessa che ha ottenuto il finanziamento, tutelato da due
azioni:a) Pu far vendere la merce depositata e soddisfarsi sul
ricavato.
b) Se dopo la vendita rimane insoddisfatto pu agire contro il
debitore principale, primo girante della nota di pegno, nonch
contro i giranti della fede di deposito e gli altri giranti della
nota di pegno.CAPITOLO NONO: IL MANDATO.1.Nozione. Tipi
In ossequio allart. 1703 il mandato il contratto con il quale
una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o pi atti
giuridici per conto dellaltra parte (mandante). Ad esempio:
acquistare o vendere beni; assumere obbligazioni; eseguire
pagamenti o riscuotere crediti. Il tutto per conto del mandante,
sul quale ricadono gli effetti negativi e positivi dellattivit
gestoria del mandatario.Il mandato quindi un contratto di
cooperazione giuridica esterna, cui tipicamente si ricorre quando
un soggetto non pu o non vuole provvedere di persona alla cura dei
propri interessi. Il mandatario perci una delle figure possibili di
ausiliari autonomi di cui limprenditore commerciale pu avvalersi
nello svolgimento della propria attivit.Il mandato pu essere
speciale, cio riguarda alcuni atti determinati oppure generale, cio
riguarda tutti gli affari del mandante. Il mandato generale non
comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non
sono indicati espressamente (art. 1708,2). Il mandato sia generale
che speciale comprende non solo gli atti per i quali stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento
(art. 1708,1).
Il mandato pu essere conferito a pi mandatari. Ciascun
mandatario agisce disgiuntamente dagli altri, salvo che non sia
indicato che devono agire congiuntamente. Il mandato congiunto non
ha effetto, se non accettato da tutte. Il mandato pu essere anche
collettivo, cio conferito da pi mandanti ad uno stesso mandatario
con atto unico e per un affare di interesse comune.Il mandato di
regola conferito nellinteresse del mandante, ma pu essere conferito
anche nellinteresse del mandatario o di un terzo (mandato in rem
propriam); ad esempio: un cliente conferisce alla banca lincarico
di riscuotere dei crediti e di trattenerne il ricavato a copertura
di un debito verso la stessa banca.Il mandato pu essere oneroso o
gratuito, per si presume oneroso. La misura del compenso, se non
stabilita dalle parti, determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza determinata dal
giudice.2.Mandato con e senza rappresentanza
Il mandato con rappresentanza quando il mandatario legittimato
ad agire in nome e per conto del mandante. Tutti gli effetti degli
atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si
producono direttamente in capo a questultimo. Per abilitare il
mandatario ad agire in nome del mandante necessaria la procura.
Il mandato senza rappresentanza se il mandatario agisce per
conto del mandante ma in nome proprio. Il mandatario senza
rappresentanza acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli
atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza
del mandato (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante). Nel
mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti posti in
essere dal mandatario sono imputati direttamente al mandatario e
non al mandante.
Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, pu
esercitare i diritti di credito derivanti dallesecuzione del
mandato, purch ci non pregiudichi i diritti che spettano al
mandatario.Quando il mandato ha per oggetto lacquisto di beni
mobili, il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per
suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i
diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso in buona
fede. In caso di acquisto del mandatario dal terzo si ha un doppio
trasferimento automatico e contestuale (dal terzo al mandatario e
dal mandatario al mandante).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario obbligato a
ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le
norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.I creditori
del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che,
in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome
proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato
risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento
ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in
pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione
dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo.
3.Obbligazioni del mandatario
Egli deve eseguire il mandato con diligenza del buon padre di
famiglia, rispettando i limiti fissati nel mandato. Deve rispettare
le istruzioni ricevute dal mandante, operando in modo da realizzare
al meglio linteresse del mandante, rendendo note a tal fine le
circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la
modifica del mandato.
Eseguito il mandato, deve darne comunicazione al mandante, anche
per consentirgli di valutare se lincarico stato eseguito
correttamente e cos ponendosi al riparo da eventuali contestazioni
tardive.
Conclusa lattivit gestoria, il mandatario deve rendere al
mandante il conto del suo operatore corrispondergli gli interessi
legali sulle somme riscosse per suo conto. Il mandante pu
dispensare il mandatario dallobbligo di rendiconto ma la dispensa
preventiva non ha effetto quando il mandatario deve rispondere per
dolo o colpa grave.In mancanza di patto contrario, il mandatario
che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le
quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli
fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.
Il mandatario pu eseguire il mandato anche a mezzo di unaltra
persona (sostituto) ma a tal fine necessaria lautorizzazione del
mandante. Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato,
sostituisce altri a s stesso, senza esservi autorizzato o senza che
ci sia necessario per la natura dell'incarico, risponde
dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva
autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il
mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta. Il
mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto.
Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal
mandatario.
4.Obbligazioni del mandante
Oltre a corrispondere al mandatario il compenso pattuito, il
mandante:
deve somministrare i mezzi necessari al mandatario per
lesecuzione del mandato;
deve rimborsargli le somme dallo stesso anticipate con gli
interessi legali dal giorno in cui stata fatta lanticipazione;
deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa
dellincarico.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari
sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sul mandante e
sui creditori di questo, inoltre ha diritto di privilegio sulle
cose del mandante che detiene per lesecuzione del mandato.
5.Estinzione del mandato
Il mandante pu revocare in ogni momento lincarico conferito al
mandatario, dandogli un congruo preavviso se il mandato a tempo
indeterminato. Dovr per risarcire i danni subiti dal mandatario, se
il mandato oneroso e non ricorre una giusta causa (art. 1725).Il
mandato revocabile anche se le parti hanno stabilito che
irrevocabile, in tal caso per il mandante tenuto al risarcimento
dei danni anche se il mandato gratuito (art. 1723). irrevocabile il
mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi
(in rem propriam), salvo che sia diversamente stabilito o ricorra
una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la
sopravvenuta incapacit del mandante. Il mandato convenzionalmente
irrevocabile si distingue da quello in rem propriam poich se nel
primo lassenza di giusta causa espone solo al risarcimento dei
danni non impendendo la revoca, nel secondo al contrario lassenza
di giusta causa rende improduttiva di effetti la revoca, dato che
non in gioco solo linteresse del mandante. Nonostante la revoca, il
mandatario conserva la facolt di porre in essere lattivit gestoria
demandatagli.
Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per
un affare d'interesse comune (mandato collettivo) , la revoca non
ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo
che ricorra una giusta causa.
Il mandatario pu rinunziare al mandato conferitogli, ma deve
risarcire i danni al mandante se non ricorre una giusta causa. In
ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che
il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave da parte del mandatario (art. 1727).Il mandato
si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
mandante o del mandatario. Vi sono per eccezioni a questa
regola:
il mandato non si estingue quando ha per oggetto atti pertinenti
allesercizio dellimpresa e questa continuata, salvo il diritto di
recesso delle parti o degli eredi;
non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacit del
mandante quando stato conferito anche nellinteresse del mandatario
o di un terzo.
Il mandato si estingue infine anche in caso di fallimento del
mandatario. Se invece fallisce il mandante lesecuzione del
contratto sospesa finch il curatore abbia deciso se subentrare nel
rapporto o scioglierlo.6.Commissione e spedizione
Sono sottotipi di mandato senza rappresentanza e si
caratterizzano per lo specifico oggetto dellincarico conferito al
mandatario.La commissione un mandato che ha per oggetto esclusivo
lacquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in
nome del commissionario. Il commissionario deve concludere
contratti di compravendita in nome proprio e per conto del
committente. Il commissionario si presume autorizzato a concedere
dilazioni di pagamento in conformit degli usi del luogo in cui
compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve
indicare al committente la persona del contraente e il termine
concesso; altrimenti il committente pu esigere da lui il pagamento
immediato.Il commissario ha diritto a un compenso, la provvigione.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in
cui compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice
secondo equit. Il committente pu revocare l'ordine di concludere
l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal
caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si
determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera
prestata.
In deroga al divieto del mandatario di acquistare per s quanto
avuto incarico di vendere o di fornire egli stesso le cose che ha
avuto incarico di comprare, lart. 1735 regola lentrata del
commissionario nel contratto: nella commissione di compera o di
vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di
mercato, se il committente non ha diversamente disposto, il
commissionario pu rendersi contraente in proprio, cio pu fornire al
prezzo suddetto le cose che deve comprare, o pu acquistare per s le
cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla
provvigione.
Il commissionario che, in virt di patto o di uso, tenuto allo
star del credere risponde nei confronti del committente per
l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla
provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale,
in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui
compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo
equit.A differenza del mandato, la commissione si scioglie ex lege
per il fallimento di una delle parti, dunque anche nel caso di
fallimento del committente.La spedizione un contratto di mandato
con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere in nome
proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto. netta
perci la distinzione fra trasporto e spedizione. Il vettore esegue
il trasporto; lo spedizioniere si obbliga a stipulare con un
vettore un contratto di trasporto, per conto del mandante.
La legge consente che lo spedizioniere provveda direttamente
allesecuzione parziale o totale del trasporto si ha cos la figura
dello spedizioniere-vettore, con la conseguenza che allo stesso
faranno capo anche i diritti e gli obblighi del vettore.
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalit di trasporto
della merce, lo spedizioniere tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse
del medesimo. La misura della retribuzione dovuta allo
spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in
mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in
mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto
col vettore, il mittente pu revocare l'ordine di spedizione,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attivit prestata.
CAPITOLO DECIMO: IL CONTRATTO DI AGENZIA1.Nozione. Caratteri
distintiviNel contratto dagenzia una parte (agente) assume
stabilmente e verso retribuzione, lincarico di promuovere contratti
in una zona determinata.
Lagente assume il nome di rappresentante di commercio quando,
oltre a promuoverli, ha anche il potere di concluderli direttamente
in nome e per conto del preponente. Agenti e rappresentanti di
commercio sono ausiliari autonomi dellimprenditore la cui funzione
tipica quella di consentire la distribuzione capillare dei prodotti
altrui prendendo contratti con la clientela di una determinata zona
e stimolandone gli ordini.
Lagente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma
organizzazione e a proprio rischio, egli un lavoratore autonomo e
non subordinato.
Lattivit di agente e di rappresentante di commercio pu essere
esercitata solo dagli iscritti in appositi ruoli tenuti dalle
camere di commercio, essa regolata dal codice civile e dagli
accordi economici collettivi di settore.2.La disciplina
Il contratto di agenzia pu essere concluso anche verbalmente o
per fatti concludenti, per deve essere provato per iscritto.
Di regola comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona
prefissata, e cio, salvo patto contrario, il preponente non pu
avvalersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona e per
lo stesso ramo di attivit; nel contempo, allagente vietato di
trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di pi
imprese in concorrenza fra loro.
Obbligo fondamentale dellagente quello di promuovere, nella zona
assegnatali, la conclusione di contratti per conto del preponente.
Deve agire con lealt e buona fede e deve informare il preponente
sulla situazione del mercato e sulla convenienza dei singoli affari
preposti; non pu concedere sconti e dilazioni senza
autorizzazione.Di regola lagente promuove solo la conclusione dei
contratti, mentre sar il preponente a stipularli direttamente con i
clienti se li ritiene convenienti. Il preponente pu tuttavia
conferire allagente la rappresentanza per la conclusione dei
contratti, che allora saranno stipulati direttamente dallagente,
inoltre pu conferirgli anche la facolt di riscuotere i propri
crediti.Indipendentemente da tali ipotesi, allagente riconosciuta
ex lege una limitata rappresentanza attiva e passiva del
preponente, per lesecuzione dei contratti conclusi per suo
tramite.Il fondamentale diritto dellagente quello al compenso
costituito di norma da una percentuale sullimporto degli affari
(provvigione).
Sullagente grava integralmente il rischio della propria attivit:
di non trovare clienti, di non vedere accettati dal preponente gli
affari proposti, del buon fine degli affari conclusi.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione stata conclusa per
effetto del suo intervento.
La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito
come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona
o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo
che sia diversamente pattuito.L'agente ha diritto alla provvigione
sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se
la proposta pervenuta al preponente o all'agente in data
antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole
dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione da
ricondurre prevalentemente all'attivit da lui svolta; in tali casi
la provvigione dovuta solo all'agente precedente, salvo che da
specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
Salvo che sia dive