Top Banner
Avv. Annalisa Messina DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DI ALCUNI REATI RILEVANTI NELLATTIVITÀ DI METROLOGIA LEGALE.
84

DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

Oct 16, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

A v v . A n n a l i s a M e s s i n a

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

DI ALCUNI REATI RILEVANTI NELL’ATTIVITÀ DI

METROLOGIA LEGALE.

Page 2: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

AGENDA

Dei delitti contro la PA

Dei delitti di falso

Contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica

Dei delitti contro industria e commercio

Dei delitti contro il patrimonio

MODELLO DI ANALISI da seguire:

1. Beni/interessi protetti dalla norma penale;

2. Soggetti attivi e passivi;

3. Elemento oggettivo;

4. Elemento soggettivo;

5. Procedibilità;

6. Sanzioni;

7. Rapporti con altre figure di reato.

2

Page 3: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CODICE PENALE: LIBRO II, TITOLO II,

CAPO I, Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA Art. 314 - Peculato

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 317 - Concussione

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 323 - Abuso d'ufficio

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Capo II - Dei delitti dei privati contro la PA Art. 341 bis - Oltraggio a pubblico ufficiale

Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite

3

Page 4: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MODIFICHE al c.p.:

1. legge n. 86/1990 (Riforma generale)

2. legge n. 234/1997 (Riforma dell’abuso di ufficio)

3. legge n. 300/2000 (Nuove fattispecie e d estensione a

soggetti internazionali)

4. legge n. 190/2012 (Riforma «anticorruzione»)

5. legge n. 69/2015 (Riforma dei delitti sotto il profilo

sanzionatorio, insieme con delitti di associazioni di tipo

mafioso e di falso in bilancio).

4

Page 5: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge n. 86/1990: la prima riforma generale, una delle più importanti revisioni della

Parte speciale del Codice penale.

Ha potenziato il controllo penale delle forme di illecita appropriazione delle risorse

pubbliche, delle condotte di arricchimento ingiustificato e di prevaricazione a danno

del cittadino, ampliando i casi in cui la punibilità è estesa anche all’incaricato di

pubblico servizio (abuso di ufficio e concussione), creando nuove figure di reato

(peculato d’uso, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione da parte del p.u.

o all’incaricato di pubblico servizio, malversazione a danno dello Stato).

Ha riformulato la fattispecie di «omissione di atti d’ufficio» e ha ridefinito le qualifiche di

pu e di incaricato di pubblico servizio, quali soggetti destinatari delle norme

incriminatrici.

Ha rivisto il trattamento sanzionatorio: soppressa la pena pecuniaria, originariamente

prevista congiuntamente alla pena della reclusione, per la sua scarsa efficacia

deterrente.

Ha riguardato i c.d. reati a formulazione aperta, basati sul contrasto tra la condotta

effettivamente tenuta dal p.u. e quella corretta che invece avrebbe dovuto adottare

in conformità ai valori dell’imparzialità e del buon andamento.

LIMITI applicazione concreta in «TANGENTOPOLI»

5

Page 6: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

c.d. «anticorruzione», Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA.

Corruzione e contesto internazionale:

– il ruolo dell’OCSE

– il ruolo dell’UE

– le Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Il CPI = Corruption perceptions Index elaborato da

Transparency International.

La posizione dell’Italia nella classifica di “percezione

della corruzione”.

6

Page 7: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’OCSE = Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico e le Raccomandazioni che hanno

un ruolo di guida nelle politiche nazionali di regolazione.

In particolare, sull’anticorruzione e sulla trasparenza, nel

rapporto «Integrity review of Italy 2013» ritiene di

fondamentale importanza l’adozione e applicazione del

Codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

In Italia approvato con il d.P.r. 16 aprile 2013, n. 62,

Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. n.

165/2001.

7

Page 8: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel 1999 è stato istituito il GRECO - Gruppo di Stati contro la corruzione, unità del Consiglio d'Europa a Strasburgo per monitorare il rispetto da parte dei singoli Stati

degli standard anti-corruzione.

L'Italia ha aderito il 30 giugno 2007. L’obiettivo di GRECO è quello di migliorare la

capacità dei suoi membri di combattere la corruzione attraverso il controllo

dell’implementazione delle norme contro la corruzione stilate dal Consiglio d’Europa e

attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca.

GRECO aiuta ad identificare le carenze delle politiche nazionali contro la corruzione,

chiedendo misure legislative e riforme istituzionali.

GRECO fornisce anche una piattaforma per la condivisione delle migliori strategie per

la prevenzione e l’individuazione della corruzione.

Gli strumenti legali adottati dal Consiglio d’Europa relativamente alla corruzione sono:

1. la Convenzione penale sulla Corruzione;

2. la Convenzione Civile sulla Corruzione;

3. il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione;

4. la Raccomandazione sui Codici di comportamento dei pubblici impiegati e la

Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel

Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali.

GRECO ha stilato da ultimo i Venti Principi Guida alla lotta alla Corruzione.

8

Page 9: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia

1. Convenzione ONU di Merida contro la corruzione, del 31

ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.

116;

2. Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27

gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012,

n. 110.

E’ un Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati

non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e

all’adesione degli altri Stati non membri e dell'Unione

europea.

9

Page 10: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il CPI = indice di corruzione di un Paese è elaborato dall’Associazione

Transparency International per misurare i livelli di percezione della

corruzione nel settore pubblico in 177 Paesi.

Il CPI determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e

nella politica in numerosi Paesi nel mondo, attribuendo a ciascuna

Nazione un voto che varia da 0 (massima corruzione) a 10 (assenza di

corruzione).

Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie

interviste/ricerche compiute da decine di esperti del mondo degli

affari e da prestigiose istituzioni.

La metodologia viene raffinata ed adeguata di anno in anno per

riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

La posizione dell’Italia nella classifica di “percezione della corruzione”

al 2011 era al 72esimo posto, tra i paesi UE terzultima, seguita solo da

Bulgaria e Grecia.

10

Page 11: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge n. 69/2015 il nuovo regime sanzionatorio, ovvero

cosa è accaduto tra 2012/2015.

Dal ddl Grasso alla Relazione della Corte dei Conti:

Si deve fare di più !

Si deve fare di più ?

11

Page 12: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2012: Corte dei Conti italiana ha stimato in diversi miliardi di euro la

corruzione annuale.

Sarebbero circa 60 i miliardi di euro secondo la stima fornita dal Presidente

della Corte dei conti nella Relazione all’apertura dell’Anno Giudiziario

tenutasi a Roma il 15 Febbraio 2012 (pagina 100).

2013: Rapporto ANAC sul Primo anno di attuazione della legge n. 190/2012.

2014: Il rapporto della Commissione Europea sulla corruzione in Italia indica

nella corruzione la causa di un aumento dei costi strisciante e di un rialzo

straordinario specie delle grandi opere, calcolati intorno al 40%.

2014: Rapporto ANAC, «Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia:

modalità di misurazione e prime evidenze empiriche».

Dicembre 2014, in seguito all'operazione Mondo di Mezzo: scoppia Mafia

Capitale.

12

Page 13: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il ddl. n. 3008/2015 approvato con la legge 27 maggio 2015, n. 69

ha introdotto diverse novità, su differenti versanti:

misure “repressive” più forti, nei confronti del soggetto “esterno”;

innalzamento delle pene per il dipendente pubblico;

cui fanno da contrappeso, dal punto di vista processuale:

meccanismi di premialità per chi si dissocia e collabora,

per l’imputato sconti di rito e di pena subordinati alla restituzione

integrale del maltolto

una rivisitata disciplina della “riparazione pecuniaria”.

13

Page 14: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sul fronte della repressione penale le misure introdotte si

caratterizzano per: l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione e peculato;

l’estensione anche per l’“incaricato di p.s.” del reato di

concussione;

l’introduzione di sconti di pena per chi fornisce le prove o aiuta a individuare gli altri responsabili ovvero il sequestro delle somme;

possibilità di ricorso al patteggiamento solo nel caso in cui ci sia

stato il versamento anticipato ed integrale del prezzo o del

profitto del reato.

14

Page 15: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La novella del 2015 stabilisce anche che il Pubblico ministero

che eserciti l’azione penale per i delitti contro la pubblica

amministrazione deve informare il presidente dell'Autorità

Anticorruzione dando notizia nel dettaglio dell’imputazione,

creando in tal modo un circolo virtuoso di informazioni

necessarie per l’attivazione tempestiva ed efficace di tutte le

misure oggi esistenti per la prevenzione/repressione della

corruzione.

15

Page 16: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La novella del 2015 e il complessivo irrigidimento del sistema

sanzionatorio principale ed accessorio per i delitti contro la PA e

associazione mafiosa.

RATIO di aggredire il fenomeno nella sua globalità.

La sanzione penale in un’ottica chiaramente neoretribuzionista è una

delle principali leve utilizzate dalla legge n. 69/2015 cit. come risposta

ai danni che la corruzione arreca alla società, all’economia nazionale

e più in generale al Sistema Italia.

Accentuarsi della funzione retributiva della pena a discapito dell’altra

e oggettivamente più importante, la funzione rieducativa, sancita

nell’art. 27 della Costituzione.

LIMITE: LEGISLAZIONE EMERGENZIALE E INNALZAMENTO DELLE PENE DEI

REATI MAGGIORMENTE PRESENTI NELLE CRONACHE GIUDIZIARIE.

16

Page 17: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL BENE GIURIDICO (BG) PROTETTO

Codice Zanardelli (1889) Codice liberale: tipi di reato singoli; in particolare

distinzione sanzionatoria tra condotta di costrizione (art. 169) e di “induzione”

(inganno) (art. 170); attenuante della lieve entità dell'utilità data o promessa.

B.G.: incentrato sul tipo di “sopruso” subito dal privato.

Codice Rocco (R. D. 19 ottobre 1930, n. 1398, in vigore dal 1° luglio 1931):

unificazione dei reati, eliminazione della attenuante della lieve entità,

aumento sanzionatorio

B.G.: incentrato sulla dimensione “pubblicistica”.

La nozione di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) alla luce delle Costituzione

italiana:

Nozione oggettiva = organi amm.vi/legislat./giudiz.

Referente specifico ART. 97, comma 1:

Buon andamento

imparzialità

17

Page 18: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

357 c.p.: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o

amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o

certificativi.

358 c.p.: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico

servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei

poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente

materiale.

18

Page 19: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono P.U. e INCARICATI DI P.S.

accogliendo una nozione oggettiva la legge n. 86/1990 ha

abolito la definizione relativa all'impiegato, bastata sul profilo

soggettivo dell'incardinamento del soggetto nella P.A.

“DELIMITAZIONE ESTERNA”

- funzione legislativa e giudiziaria;

- funzione amministrativa:

attività disciplinata da norme di diritto pubblico (p.u. o inc. di

p.s. “delimitazione esterna”)

19

Page 20: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

“DELIMITAZIONE INTERNA” I p.u. concorrono alla “formazione o alla manifestazione” della

volontà della PA

- o esercitano “poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di p.s. vengono individuati in modo doppiamente residuale:

difettando dei poteri tipici che connotano la funz. pubblica

(deliberativi, autoritativi e certificativi)

senza però che si qualifichi come mera attività materiale, la categoria comprende tutti coloro che

non sono p.u. (357), né esercenti un servizio di pubblica necessità

(359);

non svolgono attività meramente materiali o d'ordine (art. 358 c.p.)

20

Page 21: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 314 C.P. - PECULATO

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,

che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il

possesso o comunque la disponibilità di danaro o di

altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la

reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni

quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso

momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso

momentaneo, è stata immediatamente restituita.

21

Page 22: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 317 C.P. - CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale, che, abusando della

sua qualità o dei suoi poteri, costringe

taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro

od altra utilità, è punito con la reclusione

da sei a dodici anni [32 quater].

22

Page 23: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 317 C.P. - CONCUSSIONE

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione.

La l. n. 190/2012 ha eliminato il riferimento all'induzione che è

disciplinata dall'art. 319 quater.

autonomizzazione della condotta «induttiva» nella nuova fattispecie incriminatrice di induzione indebita.

317 E CONCUSSIONE «COSTRITTIVA» modalità di abuso

prevaricatore del soggetto pubblico che sfocia nelle più intense e gravi forme di coercizione psicologica nei confronti del privato per

cui quest’ultimo deve avvertire come assai ridotte le sue capacità

di libera autodeterminazione. coazione assoluta

coazione relativa.

23

Page 24: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 319 QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA

A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,

induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o

promette denaro o altra utilità è punito con la

reclusione fino a tre anni.

24

Page 25: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

INTENSITA' DELLA PRESSIONE ESERCITATA (Cass., 21/2/2013, n. 8695 Nardi;

Cass., 15/4/2013, n. 17285 Vaccaro)

CRITICHE:

1) La distinzione non è agevole: la minaccia implicità è simile all'induzione;

i MEZZI impiegati non incidono su offensività, gli EFFETTI sono

difficilmente verificabili;

2) Se il privato è sempre intimidito, la sua punizione è ingiustificata (in uno

Stato democratico, un onere di collaborazione non può trasformare la

vittima in correo);

3) Il mancato riferimento al tipo di danno può comportare esoneri di

responsabilità verso soggetti che avevano di mira uno scopo illecito

25

Page 26: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

1) INTENSITA' DELLA PRESSIONE ESERCITATA (Cass., 21/2/2013, n. 8695

Nardi; Cass., 15/4/2013, n. 17285 Vaccaro)

CRITICHE:

1) La distinzione non è agevole: la minaccia implicità è simile

all'induzione; i MEZZI impiegati non incidono sull’offensività, gli EFFETTI sono difficilmente verificabili;

2) Se il privato è sempre intimidito, la sua punizione è ingiustificata

(in uno Stato democratico, un onere di collaborazione non può

trasformare la vittima in correo);

3) Il mancato riferimento al tipo di danno può comportare esoneri

di responsabilità verso soggetti che avevano di mira uno scopo

illecito.

26

Page 27: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

2) NATURA DEL MALE (Cass., 22/1/2013, n. 3251 Roscia; Cass.,

15/2/2013, n. 7495 Gori, ecc.)

Costr./ind. non indicano gli stessi momenti di un evento: costringere indica una precisa condotta e il suo effetto,

mentre indurre indica solo l'effetto prodotto da qualsiasi condotta

(es. 377 bis, 507, 558 ecc.);

costringere significa quindi minacciare il qualsiasi modo (anche

subdolo),

indurre è ciò che resta ossia la prospettazione di un male “non ingiusto”.

In entrambi i casi vi è pressione psicologica che influenza il privato;

non si determina un rapporto paritario (in ciò risiede la differenza con la

corruzione);

La differenza risiede nella natura del male: non la violazione del dovere

etico di opporsi, ma il vantaggio per il privato (che ne valuta

costi/benefici), giustifica la sua punibilità.

27

Page 28: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

2) NATURA DEL MALE (Cass., 22/1/2013, n. 3251 Roscia; Cass., 15/2/2013, n.

7495 Gori, ecc.

CRITICHE:

a) Su un piano semantico è discutibile parlare di costrizione nei confronti di

condotte di mera persuasione;

b) In molti casi non vi è, da parte del p.u., il riferimento ad un singolo atto

(lecito o illecito), ma l'intimidazione discende dalla posizione, sicché in

questi casi sarebbe difficile distinguere;

c) In altri casi vi sono poi condotte miste in cui vi è insieme prospettazione di

un danno ingiusto e di un vantaggio indebito o attività discrezionale,

difficile da valutare.

28

Page 29: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

3) CRITERIO INTERMEDIO (Cass., 12/3/2013, n. 11794 Melfi; Cass., 13/5/2013, n.

20428, Milanesi)

• In entrambi i casi vi è una pressione psichica che determina uno stato di

soggezione del privato attraverso la prospettazione di un male (questa la

differenza con la corruzione);

• nella costrizione vi è una maggiore carica intimidatoria che non lascia

margini di scelta;

• nell'induzione invece residua un margine di autodeterminazione: o perché

la minaccia è prospettata in modo più blando o perché il privato spera di

conseguire un vantaggio indebito.

• se sul piano testuale il legislatore non ha apportato modifiche, allora ha

voluto tener ferme le precedenti interpretazioni dei concetti;

NB: una differenza solo quantitativa però può dar luogo a incertezze: deve

esservi un criterio integrativo che è dato dalla natura di danno: la

prospettazione di un vantaggio indebito o il compimento di atto discrezionale

favorevole non pongono il privato in stato di coazione assoluta e configurano

piuttosto induzione (il danno non rileva in sé, ma in base all'effetto prodotto).

29

Page 30: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

CASS. SS. UU. 24.10.2013, N. 12228 (DEP. IL 14.3.2014)

“La linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319-quater, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”. Il discrimen consisterebbe nella posizione dell’oggetto materiale del reato: se al destinatario è lasciato un margine di discrezione, la possibilità di autodeterminarsi e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per ottenere un tornaconto/beneficio personale, si ha di fronte il reato di induzione indebita; nel caso in cui, la richiesta del pubblico ufficiale, che minaccia “un male ingiusto”, è tale da non lasciare al destinatario alcuna possibilità di scelta se non cedere alla pressione esterna o soccombere al male minacciato, senza comunque trarne beneficio, il reato che viene a realizzarsi è quello della concussione. Nella concussione si costringe, nella induzione si convince.

30

Page 31: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

CASS. SS. UU. 24.10.2013, N. 12228 (DEP. IL 14.3.2014)

Il discrimen consisterebbe nella posizione dell’oggetto materiale del

reato: se al destinatario è lasciato un margine di discrezione, la

possibilità di autodeterminarsi e questi accetta di prestare

acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per

ottenere un tornaconto/beneficio personale, si ha di fronte il

reato di induzione indebita; nel caso in cui, la richiesta del pubblico ufficiale, che minaccia

“un male ingiusto”, è tale da non lasciare al destinatario alcuna

possibilità di scelta se non cedere alla pressione esterna o

soccombere al male minacciato, senza comunque trarne beneficio, il reato che viene a realizzarsi è quello della

concussione.

NELLA CONCUSSIONE SI COSTRINGE, NELL’INDUZIONE SI CONVINCE.

31

Page 32: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

COSTRINGERE = significa obbligare un soggetto a tenere un comportamento

che non avrebbe altrimenti tenuto e può attuarsi mediante violenza fisica o,

più frequentemente, con minaccia che è la prospettazione di un male futuro

e ingiusto che è nel dominio dell'agente realizzare.

Come in diritto civile anche in quello penale vi deve essere il riferimento ad

un male contra ius, nelle sue varie forme (perdita, mancato acquisto, lesione

di interesse legittimo, ecc.).

Deve esservi, inoltre, l'enunciazione di un male, tale da incutere timore su

persona sensata e condizionarne l'attività (1435 c.c.) anche in forma implicita

(es. nell'ostruzionismo il privato comprende a che tipo di male andrà

incontro), velata, esortazione, metafora, allusiva;

La modalità costrittiva va enucleata dalla combinazione dei comportamenti

tenuti dal p.u. tali da costringere la vittima a tenere un dato comportamento

al fine di evitare un danno sicuro.

lo stato di costrizione è determinato: dall'antigiuridicità del danno e

dall'assenza di un movente opportunistico del privato.

32

Page 33: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

INDURRE = ha nel codice un significato ampio, ma elemento centrale è la

punibilità del privato, il quale è correo del p.u., il che significa che non può

esservi minaccia (se vi fosse, sarebbe un paradosso punire la vittima);

IN SINTESI:

La differenza tra costrizione e induzione, quindi, non è tanto nel binomio

danno ingiusto-danno giusto, ma nel binomio minaccia-non minaccia.

Nell'induzione si ha persuasione, suggestione, allusione, silenzio,

inganno (non sul carattere indebito della dazione) che non siano

prospettazione di un danno ingiusto; Il vantaggio indebito è l'essenza dell'induzione.

Tuttavia, anche nell’induzione si rinviene una posizione di preminenza

del p.u. e su questo piano si apprezza la differenza con la corruzione.

33

Page 34: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

COSTRIZIONE/INDUZIONE

CASI problematici:

a) abuso della mera qualità;

ES: il p.u. al ristorante si qualifica per non pagare il conto, senza far riferimento ad uno specifico atto;

b) il p.u. fa riferimento ad un danno generico;

c) il p.u. fa riferimento ad un danno ingiusto misto a vantaggio indebito;

d) enorme sproporzione dei beni in gioco

Es. un mdico chirurgo che chiede somme di denaro per eseguire intervento chirurgico salva-vita saltando le liste di attesa;

Es. un agente di PS che pretenda rapporto sessuale con prostituta

extracomunitaria

Può esservi concussione anche in assenza della minaccia di un danno ingiusto

CONCLUSIONE: in casi problematici come quelli indicati danno e vantaggio non sono sufficienti occorre valutare le dinamiche comportamentali, guardare

al rapporto tra i soggetti in senso non statico ma dinamico al fine di stabilire se

sia stato metus=messaggio di sopraffazione o se vi sia stata un'ottica

utilitaristica.

34

Page 35: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

GIURISPRUDENZA SU ART. 317

Cass. SS.UU., n. 12228/2013

Sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente

fattispecie di concussione per costrizione ed il novellato art. 317 cod. pen., la

cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla

prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più

favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione.

In tema di concussione, dev’essere esclusa la sussistenza del reato quando

la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di

induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e

rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali.

(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che per la condotta posta in essere da

un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla

locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa

perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del

proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico). Cass. n.

45970/2013

35

Page 36: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

GIURISPRUDENZA SU ART. 319 QUATER

Con la riforma del 2012 viene introdotta la punibilità del soggetto privato

indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità.

In precedenza come il soggetto privato "concusso mediante costrizione", il

"concusso mediante induzione" non era punibile.

PUNIBILITÀ BILATERALE: nel senso che la punibilità viene estesa anche al

privato che subisce l’attività induttiva, sia pure riservandogli un regime

sanzionatorio ben più mite rispetto a quello previsto per il pubblico

funzionario induttore.

Il reato di induzione indebita si caratterizza per uno scambio, sia pure non

paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle

pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione

(articolo 317 del cp): tanto è vero che, a norma del comma 2 dell’art. 319-

quater, anche l’extraneus è assoggettato a punizione, e non certo sulla

sola base della violazione di un generico dovere di resistere alle richieste

indebite di un pubblico ufficiale.

Cass., sez. VI, n. 8625/2015.

36

Page 37: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

LA RIFORMA DELLE FATTISPECIE DI CORRUZIONE

Mutamenti qualitativi che nel corso degli ultimi 20 anni hanno investito le prassi corruttive diffuse nel nostro Paese.

Il p.u. non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio,

ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento da parte di quest’ultimo di una serie

indeterminata di risultati vantaggiosi.

Il rapporto corruttivo si proietta in una prospettiva di durata e

finisce col trasformarsi in un mercimonio della funzione o del

potere pubblici. Es funzionario a libro paga.

RATIO L. 190/2012: SANZIONARE IL MERCIMONIO DELLA

FUNZIONE, ANCHE A PRESCINDERE DAL COMPIMENTO DI ATTI SINGOLI.

37

Page 38: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

LA RIFORMA DELLE FATTISPECIE DI CORRUZIONE

318. Corruzione per l'esercizio della funzione o C.

IMPROPRIA

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o

C. PROPRIA

319 ter. Corruzione in atti giudiziari

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico

servizio

321. Pene per il corruttore

322. Istigazione alla corruzione

38

Page 39: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

318. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni

o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un

terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è

punito con la reclusione da uno a cinque anni.

39

Page 40: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

319. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per

aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai

doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od

altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la

reclusione da quattro a otto anni [32quater].

40

Page 41: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

321. PENE PER IL CORRUTTORE

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,

nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art.

320, in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e

319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro

o altra utilità [32quater].

Si estendono le pene previste per il corrotto anche al

corruttore e si disciplina così la c.d. corruzione attiva.

41

Page 42: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

323 – ABUSO D’UFFICIO

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento

delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno

carattere di rilevante gravità.

42

Page 43: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

326 – RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,

violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando

della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere

segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un

anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per

procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale

illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è

punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di

cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione

fino a due anni.

43

Page 44: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

328 – RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di

igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito

con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o

l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 30 giorni dalla

richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo

ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è

punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a

1032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta

ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della

richiesta stessa.

44

Page 45: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

328 – GIURISPRUDENZA

In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, secondo

comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad

adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento

dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che

il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il

termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza

che il mancato compimento sia stato giustificato.

Cass. n. 2331/2014

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta dell'agente di polizia

municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire

immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale

che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto,

adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente

autorizzato all'intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall'art. 4,

legge n. 65 del 1986.

Cass. n. 44635/2013

45

Page 46: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

341 BIS - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di

più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle

sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un

fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione

del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il

danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della

persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della

medesima, il reato è estinto.

Norma reintrodotta dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto

sicurezza).

46

Page 47: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

346 BIS - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-

ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un

incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a

sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della

propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un

atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del

suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o

altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o

promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione

all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

47

Page 48: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

346 BIS - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta

dalla l. n. 190/2012 sollecitata dagli strumenti internazionali al fine di

anticipare l’intervento penale, in modo tale da sanzionare anche condotte

prodromiche rispetto agli accordi corruttivi in senso stretto) si differenzia, dal

punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione

causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e

non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente

pubblico.

Cass. n. 29789/2013

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., è una fattispecie

che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una

eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato

accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il

soggetto privato.

Cass. n. 11808/2013

48

Page 49: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

LIBRO II, TITOLO VII, CODICE PENALE

ATTENZIONE

LEGGE DELEGA n. 67/2014 ART. 2 co. 3 LETT. A)

D. LGS. n.7/2016 ART. 1

D. LGS. n.7/2016 ART. 2

49

Page 50: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 468 - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E STRUMENTI CONTRAFFATTI

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un

pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella

contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103

euro a 1032 euro.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti

destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero,

senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali

strumenti.

Ratio: tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni

destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

50

Page 51: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 468 – CONTRAFFAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E

STRUMENTI CONTRAFFATTI – RAPP. 468/517 C.P. (VENDITA

PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI)

La norma di cui all'art. 468, co. 2, c.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 517

c.p., perché è diretta a tutelare la pubblica fede dalla contraffazione di strumenti

predisposti per una certificazione di carattere pubblico, mentre l'altra è preordinata

alla difesa del consumatore dal pericolo di frodi sul commercio di prodotti industriali.

Di qui la diversità dell'elemento materiale dei due reati, perché nell'ipotesi dell'art.

468, co. 2, si richiedono fatti contraffazione di strumenti destinati a pubblica

certificazione, mentre nell'ipotesi dell'art. 515 è richiesta la semplice imitazione di

marchi e segni distintivi nei prodotti messi in vendita.

Ne consegue che, in tanto può ritenersi sussistere il reato di cui all'art. 517 c.p., che

ha carattere sussidiario, in quanto sia esclusa la sussistenza di una contraffazione. La

costruzione dei punzoni recanti i titoli dei metalli preziosi è sottoposta ad una rigorosa regolamentazione, che riguarda sia i soggetti legittimati a fare uso di tali

strumenti sia le caratteristiche strutturali di essi.

Poiché tale regolamentazione è chiaramente diretta a garantire la sincerità e la

genuinità dei segni impressi sui preziosi, a tutela degli acquirenti, non può esservi

dubbio sul carattere pubblico della certificazione che a mezzo di essi si compie.

La contraffazione e l'uso di tali strumenti realizza, pertanto, la figura delittuosa

prevista dall'art. 468, co. 2, c.p.

Cass. n. 12485/1980

51

Page 52: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 468 – CONTRAFFAZIONE E USO DI TALI SIGILLI E STRUMENTI CONTRAFFATTI

Il reato di cui all'art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel

luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera

del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della

perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto

uso.

L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da

parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto,

un post factum non punibile, con la conseguenza che

contraffazione ed uso sono previste come condotte

alternative e non possono concorrere.

Cass. n. 6037/1999

52

Page 53: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 472 – USO O DETENZIONE DI MISURE O PESI CON FALSA IMPRONTA

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con

l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati,

è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino

a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività

commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,

detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o

alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure

o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o

pesare [692].

53

Page 54: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

ART. 692

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o

in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o

pesi [472 2] diversi da quelli stabiliti dalla legge,

ovvero usa misure o pesi senza osservare le

prescrizioni di legge, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro.

54

Page 55: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

L'obbligo di sottoporre a verificazione periodica i pesi e le misure stabilito

dall'art. 12 del T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, riguarda tutti coloro che risultano

iscritti nello stato degli utenti formato dalla giunta comunale a norma

dell'art. 18 dello stesso testo unico. Infatti, poiché contro tale stato è

ammesso ricorso nei modi stabiliti dal regolamento, l'iscrizione nell'elenco

degli utenti, compilato e pubblicato a norma di legge, ha valore di

presunzione legale del possesso di strumenti metrici da parte dell'iscritto,

indipendentemente dall'uso degli strumenti stessi. Di conseguenza, sino a

quando la persona iscritta non abbia ottenuto l'annullamento dell'iscrizione

nello stato degli utenti, tale iscrizione ha carattere vincolante per l'autorità

giudiziaria alla quale è precluso il potere di indagare sulla sussistenza delle

condizioni che legittimano l'iscrizione stessa, in quanto tale indagine si

tradurrebbe in un inammissibile controllo nel merito di un atto amministrativo.

Cass. n. 42/1974

Per la punibilità del reato previsto dall'art. 692 c.p. è sufficiente la colpa.

Cass. n. 13527/1980

55

Page 56: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

RAPPORTO 472-692

Dottrina e giurisprudenza rinvengono la distinzione facendo

ricorso alla contrapposizione

PESI/MISURE FALSI O ALTERATI

VS

PESI O MISURE GENUINI MA ILLEGALI.

56

Page 57: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ART. 473 – CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà

industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o

segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della

multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera

brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di

tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a

condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla

tutela della proprietà intellettuale o industriale.

57

Page 58: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI CONTRO DEI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

LIBRO II, TITOLO VII, CAPO I,

ART. 515 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero

in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente

una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per

origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non

costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la

reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino

a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

58

Page 59: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

1. RAPPORTO 515/473 C.P. 2. RAPPORTO 515/472 C.P.

1.

PER LA DOTTRINA:

CONCORSO APPARENTE da risolversi a favore

dell’Art. 515.

PER LA GIURISPRUDENZA:

CONCORSO DI REATI AMMESSO

2.

CONCORSO DI REATI

59

Page 60: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

LIBRO II, TITOLO VII, CAPO II, ART. 640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad

altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a

1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un

pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine

dell'Autorità [649];

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61,

numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna

delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza

aggravante.

60

Page 61: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”

In vigore dal 2 aprile 2015, è stato introdotto l'art. 131 bis c.p.,

che ha introdotto il nuovo istituto della non punibilità per

particolare tenuità del fatto.

L’art. 131 bis c.p. stabilisce che nel caso di reati per i quali è

prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a

cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla

predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le

modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del

pericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. -

l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non

abituale.

61

Page 62: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”

Per la determinazione della pena detentiva non si dovrà tener conto delle

circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di

specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (in tale

ultimo caso, non si tiene neanche conto del giudizio di bilanciamento delle

circostanze di cui all'art. 69 c.p.).

Per l'offesa essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore

ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha

adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della

vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato

o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni

gravissime di una persona.

Il comportamento è ritenuto abituale, invece, quando l'autore sia stato dichiarato

delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati

della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di

particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto

condotte plurime, abituali e reiterate.

62

Page 63: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”

Il Giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione

che sussistano queste due caratteristiche:

1. un’offesa di particolare tenuità, per le modalità della condotta e

per l’esiguità del danno o del pericolo.

Ciò non ricorre nei casi di: motivi abbietti o futili; crudeltà, anche in

danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base

all’età; morte o lesioni gravissime;

–2. un comportamento non abituale.

L’abitualità è esclusa in caso di delinquenza abituale, professionale o

per tendenza; reati della stessa indole; reati aventi ad oggetto

condotte plurime, abituali e reiterate.

In pratica, una volta valutate le due condizioni, il magistrato potrà non procedere più alla punizione del colpevole che non subirà né la sanzione della reclusione né quella pecuniaria fino

ad ora attuate.

63

Page 64: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”

La non punibilità non può essere concessa automaticamente. Spetta sempre al Giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le

condizioni che giustificano l'archiviazione o il proscioglimento: si

profila, pertanto, un ampio potere discrezionale del giudice, il

quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall'art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non

abitualità del comportamento, nonché dei criteri ex art. 133 c.p.

Nell'intento del Legislatore, ciò dovrebbe determinare la rapida

definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno

commesso fatti di scarsa gravità.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto può portare

all'archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.

64

Page 65: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

D.LGS. N. 28/2015 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO…”

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE art. 316 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui

art. 316-bis – Malversazione a danno dello Stato

art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

art. 318 – Corruzione per l’esercizio della funzione

art. 323 – Abuso di ufficio

art. 325 – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio

art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

art. 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento

penale o dall’autorità amministrativa

art. 336 – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

art. 337 – Resistenza a un pubblico ufficiale

art. 340 – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

art. 341-bis – Oltraggio a pubblico ufficiale

art. 343 – Oltraggio a un magistrato in udienza

art. 346 – Millantato credito

art. 346-bis – Traffico di influenze illecite

art. 347 – Usurpazione di funzioni pubbliche

art. 348 – Abusivo esercizio di una professione

art. 349 – Violazione di sigilli

art. 351 – Violazione della pubblica custodia di cose

art. 353 – Turbata libertà degli incanti

art. 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture

65

Page 66: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA art. 454 – Alterazione di monete

art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali

art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

art. 477 – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

art. 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in

attestati del contenuto di atti

art. 480 – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

art. 481 – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

art. 482 – Falsità materiale commessa dal privato

art. 483 – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

art. 484 – Falsità in registri e notificazioni

art. 485 – Falsità in scrittura privata

art. 486 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

art. 487 – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

art. 490 – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

art. 491 – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

art. 494 – Sostituzione di persona

art. 495-bis – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità

personali proprie o di altri

art. 496 – False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri

66

Page 67: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)

DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

art. 500 – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

art. 501 – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle

borse di commercio

art. 501-bis – Manovre speculative su merci

art. 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio

art. 515 – Frode nell’esercizio del commercio

art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517-ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli

di proprietà industriale

art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni

di origine dei prodotti agroalimentari

67

Page 68: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ED ELENCO REATI (ESTRATTO)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO art. 624 – Furto (semplice)

art. 627 – Sottrazione di cose comuni

art. 631 – Usurpazione

art. 633 – Invasione di terreni o edifici

art. 634 – Turbativa violenta del possesso di cose immobili

art. 635 – Danneggiamento

art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità

art. 640 – Truffa

art. 640-ter – Frode informatica

art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di

firma elettronica

art. 641 – Insolvenza fraudolenta

art. 645 – Frode in emigrazione

art. 646 – Appropriazione indebita

68

Page 69: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

I DECRETI LEGISLATIVI nn. 7 e 8 del 2016

Sono stati pubblicati sulla G. U. n. 17 del 22 gennaio 2016 i

Decreti legislativi del 15 gennaio 2016:

n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e

introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma

dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

e n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma

dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67).

Il d.lgs. n. 7 determina l’abrogazione di reati con introduzione

di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Il d.lgs. n. 8 comporta la depenalizzazione di fattispecie

punite con la sola pena pecuniaria secondo la clausola

dell’art 1, con le eccezioni dell’art. 2 co. 6 e dell’Elenco

allegato al decreto.

69

Page 70: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

I D. LGS. nn. 7 e 8 2016

I due decreti entrati in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal Codice

penale e da alcune Leggi speciali 41 reati: le fattispecie in esse previste non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attribuzioni del Giudice civile o dell’Autorità amministrativa competente. RATIO dei due interventi:

DEFLAZIONE DEL CARICO PENALE CERTEZZA DELLA SANZIONE

La certezza di una sanzione pecuniaria amministrativa o civile avente carattere economico = maggior forza di prevenzione e di tutela della persona offesa. In particolare sul d. lgs. n. 7 critiche: Lunghezza del processo civile Rischi connessi alla modifica della pronuncia che accoglie la dd

risarcitoria in Appello o in Cassazione: la sanzione irrogata all’esito del giudizio di primo grado diverrebbe illegittima ?

70

Page 71: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016

L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni

reati in illeciti amministrativi.

A) sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la

sola pena della multa o dell’ammenda

previsti al di fuori del codice penale

e taluni reati presenti nel codice penale;

con la diretta conseguenza che le condotte oggetto

della riforma non costituiranno più reato e saranno

soggette alla SA del pagamento di una somma di

denaro;

71

Page 72: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016

B) sono esclusi dal provvedimento alcuni reati che prevedono la

sola pena della multa o dell’ammenda specificatamente

individuati dal d.lgs. n. 8 cit. In particolare, sono esclusi dalla depenalizzazione i reati in materia

di:

1. immigrazione

2. edilizia e urbanistica;

3. ambiente, territorio e paesaggio;

4. alimenti e bevande;

5. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6. sicurezza pubblica;

7. giochi d'azzardo e scommesse;

8. armi ed esplosivi;

9. elezioni e finanziamento ai partiti;

10.proprietà intellettuale e industriale competente.

72

Page 73: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016

Per i reati trasformati in illeciti amm.vi il Legislatore ha tipizzato le

fattispecie prevedendo sanzioni amministrative che, a seconda

della gravità, sono comprese tra

5.000 e 10.000 euro,

5.000 e 30.000 euro,

10.000 e 50.000 euro

per reati puniti rispettivamente con multa/ammenda:

non superiore nel massimo a 5.000;

non superiore nel massimo a 20.000;

superiore nel massimo a 20.000.

Se è prevista una pena proporzionale la somma dovuta è pari

all’ammontare della multa/ammenda ma non può essere in

ogni caso inferiore a 5.000 né superiore a 50.000.

73

Page 74: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016 IN SINTESI GLI ARTICOLI

Interventi su alcune disposizioni del codice penale (art. 2): artt. 527 (atti

osceni), 528 (reato di pubblicazioni e spettacoli osceni), 652 (reato di

rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto), art. 661

(abuso della credulità popolare), art. 668 (rappresentazioni teatrali o

cinematografiche abusive), art. 726 codice penale (atti contrari alla

pubblica decenza e turpiloquio).

Altri casi di depenalizzazioni (art. 3) Depenalizzazione di alcuni reati

previsti da leggi speciali.

Introduzione di un SA accessoria da applicare ad alcuni specifici

reati depenalizzati (art. 4). Reiterazione specifica.

Ipotesi in cui il reato depenalizzato preveda attualmente una fattispecie aggravata per l’ipotesi di reiterazione dell’illecito (art.

5) Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono

ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla

depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione

dell'illecito depenalizzato.

74

Page 75: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016 IN SINTESI GLI ARTICOLI

Rinvio, per il procedimento di applicazione delle SA pecuniarie,

alla legge n. 689/ 1981, richiamandone Capo I (Sanzioni

amministrative), Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) (Art. 6)

Autorità competente all’applicazione delle sanzioni

amministrative (art. 7)

Rapporto tra procedimento penale e procedimento

amministrativo (art. 9).

75

Page 76: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 8/2016 REGIME TRANSITORIO

Se il procedimento penale non sia già stato definito in modo

irrevocabile: applicabilità delle SA pecuniarie anche a tali

violazioni; applicaz, retroattiva;

se il procedimento penale è stato definito con sentenza di

condanna o decreto irrevocabili: il giudice dell'esecuzione

revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non

è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti (art. 667, comma 4, c.p.p.);

in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti

commessi prima della depenalizzazione, una SA pecuniaria

di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato,

anche tendo conto del ragguaglio tra pene detentive e

pene pecuniarie dell’art. 135 c. p. No SANZIONI ACCESSORIE.

- favor rei.

76

Page 77: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 7/2016

Si sostituisce la sanzione penale con la sanzione

pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno

alla parte offesa per determinate condotte, elencate

nell’art. 4.

La persona offesa potrà così ricorrere al Giudice civile

per il risanamento del danno.

Il G. civile, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti, solo

se dolosi, stabilirà anche una sanzione pecuniaria che

sarà incassata dall’erario dello Stato - Cassa ammende.

77

Page 78: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 7/2016

Alcuni fatti, se dolosi, determinano l’obbligo al pagamento di

una sanzione pecuniaria civile stabilita.

REGIME PRESCRIZIONALE ex 2947 co.1

L’obbligo di pagare la S CIV si aggiunge a quello concernente

le restituzioni e il risarcimento del danno secondo le leggi civili

italiane.

PROCEDIMENTO:

Il danneggiato/vittima del fatto illecito si rivolge al Giudice

civile, domandando il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.).

ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - secondo cpc.

COMPETENZA.

Il giudice competente per l’applicazione delle sanzioni

pecuniarie civili è quello competente a conoscere dell’azione

di risarcimento del danno (art. 8, comma 1)

78

Page 79: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 7/2016

I commi 1 e 2 dell’art. 8, d.lgs. 7 cit., infatti, dispongono rispettivamente che:

le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice

competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno;

il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria

al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

1. Applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili NON AUTOMATICA

applicandosi solo in caso di accertamento della responsabilità per fatto

doloso;

2. Applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili ANCHE IN MANCANZA DI

UN’APPOSITA ISTANZA DA PARTE DELL’ATTORE/DANNEGGIATO, considerato

che nulla dice la legge in merito; si tratta indiscutibilmente di una misura

sanzionatoria, di carattere pubblicistico; non si tratta di rimborso/risarcimento

da concedere al danneggiato, con la conseguenza che egli non avrebbe

interesse (e quindi legittimazione) ad agire ai fini di veder sanzionato l’autore

del fatto illecito.

79

Page 80: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

IL D. LGS. n. 7/2016

IMPORTO DELLA SANZIONE.

La determinazione dell’importo della sanzione è lasciata alla

discrezionalità del Giudice civile, il quale dovrà basarsi sui

seguenti criteri (art. 519):

1. gravità della violazione;

2. reiterazione dell’illecito (v. art. 6);

3. arricchimento del soggetto responsabile;

4. opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione

delle conseguenze dell’illecito;

5. personalità dell’agente;

6. condizioni economiche dell’agente.

80

Page 81: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016

I 41 reati: 1. Ingiuria (art. 594);

2. Falsità in scrittura privata (art. 485)

3. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486)

4. Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486. Atto

privato (art. 488)

5. Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, 2° comma)

6. Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490)

7. Atti osceni (art. 527, 1° comma)

8. Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, 1° e 2° comma)

9. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, 1° e 2° co)

10. Abuso della credulità popolare (art. 661)

11. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, 1°, 2° e 3° co.)

12. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)

13. Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso

terapeutico (art. 28, 2° comma, d.P.r. n. 309/1990)

14. Guida senza patente (art. 116, 15° comma, d.lgs. n. 285/1992)

15. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n.

463/1983)

81

Page 82: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016 SEGUE

41 reati:

16. Omessa identificazione (art. 55, 1° comma, d. lgs. n. 231/2007)

17. Omessa registrazione (art. 55, 4° comma, d. lgs. n. 231/2007)

18. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235 R.d.

n. 267/1942)

19. Impedito controllo ai revisori (art. 29 d. lgs. n. 39/2010)

20. Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione

revocata (art. 117 r.d. n. 1736/1933)

21. Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità

indicate dalla legge (art. 19, 2° comma, l. n. 194/1978)

22. Abusiva concessione in noleggio (art. 171-quater l. n. 633/1941)

23. Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art.

11 R.d. n. 234/1931)

24. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi

doganali (art. 282 d.P.r. n. 43/1973)

25. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.r. n.

43/1973)

26. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.r. n. 43/1973)

27. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.r. n. 43/1973)

82

Page 83: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ELENCO REATI ABROGATI E MODIFICATI DAI D. LGS. nn. 7 e 8 2016 SEGUE

41 reati : 28. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.r. n. 43/1973)

29. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.

287 d.P.r. n. 43/1973)

30. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.r. n. 43/1973)

31. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.r. n. 43/1973)

32. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290

d.P.r. n. 43/1973)

33. Contrabbando nell'importaz./esportazione temporanea (art. 291 d.P.r. n. 43/1973)

34. Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.r. n. 43/1973)

35. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento

dell’oggetto del reato (art. 294 d.P.r. n. 43/1973)

36. Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)

37. Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)

38. Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n.

745/1970) informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica

39. art. 641 – Insolvenza fraudolenta

40. art. 645 – Frode in emigrazione

41. art. 646 – Appropriazione indebita

83

Page 84: DELITTI AMMINISTRAZIONE I ATTIVITÀ METROLOGIA1).pdf · DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Legge n. 190/2012: perché e cosa cambia con la legge

ELENCO REATI

41 reati cancellati: 16. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

(art. 287 d.P.r. n. 43/1973)

17. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.r. n. 43/1973)

18. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.r. n. 43/1973)

19. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290

d.P.r. n. 43/1973)

20. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.r. n.

43/1973)

21. Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.r. n. 43/1973)

22. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto

23. Omissione di denuncia di beni (art. 3 d.lgs. luogotenenziale n. 506/1945)

24. Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. n. 1329/1965)

25. Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione (art. 16 d.l. n.

745/1970) informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica

26. art. 641 – Insolvenza fraudolenta

27. art. 645 – Frode in emigrazione

28. art. 646 – Appropriazione indebita

84