DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 974] (2014/99/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 1 ), in particolare l’articolo 90, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo sostengono l’obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» in tutte le regioni corri spondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito «livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Par lamento europeo e del Consiglio ( 2 ) come modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ( 3 ). (2) A norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario che la Commissione definisca un elenco delle regioni che soddisfano i relativi criteri di ciascuna delle tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate) a livello NUTS 2. (3) A norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è altresì necessario che la Commis sione definisca l’elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione e un elenco di Stati membri che ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico. (4) Conformemente al punto 32 delle conclusioni sul quadro finanziario pluriennale 2014-20 adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, su richiesta di uno Stato membro, le regioni di livello NUTS 2 che sono state fuse dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione ( 4 ), qualora l’applicazione della classificazione NUTS modifi cata comporti alterazioni dello stato della categoria di ammissibilità di una o più regioni interessate, rientrano nella categoria determinata al livello della regione NUTS modificata. La presente decisione deve pertanto essere coerente con tali conclusioni. (5) Per motivi di trasparenza, anche i codici e nomi delle regioni di livello NUTS 2 applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2012 ai sensi del regolamento (UE) n. 31/2011 dovrebbero essere incluse negli allegati della presente de cisione. (6) L’elenco delle regioni e degli Stati membri ammissibili dovrebbe quindi essere definito di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’ambito della categoria delle regioni meno sviluppate, le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale euro peo (FSE) sono elencate nell’allegato I. Articolo 2 Nell’ambito della categoria delle regioni in transizione, le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE sono elencate nell’allegato II. Articolo 3 Nell’ambito della categoria delle regioni più sviluppate, le re gioni ammesse a beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE sono elencate nell’allegato III. IT L 50/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.2.2014 ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Con siglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classifica zione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n 105/2007 della Commissione, del 1 o febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parla mento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classi ficazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).
13
Embed
Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio ...oli.consiglio.regione.toscana.it/wp-content/... · DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2014
che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del
finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020
[notificata con il numero C(2014) 974]
(2014/99/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 1 ), in particolare l’articolo 90, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo sostengono l’obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito «livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) come modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione ( 3 ).
(2) A norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario che la Commissione definisca un elenco delle regioni che soddisfano i relativi criteri di ciascuna delle tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate) a livello NUTS 2.
(3) A norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è altresì necessario che la Commissione definisca l’elenco degli Stati membri ammessi a
beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione e un elenco di Stati membri che ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.
(4) Conformemente al punto 32 delle conclusioni sul quadro finanziario pluriennale 2014-20 adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, su richiesta di uno Stato membro, le regioni di livello NUTS 2 che sono state fuse dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione ( 4 ), qualora l’applicazione della classificazione NUTS modificata comporti alterazioni dello stato della categoria di ammissibilità di una o più regioni interessate, rientrano nella categoria determinata al livello della regione NUTS modificata. La presente decisione deve pertanto essere coerente con tali conclusioni.
(5) Per motivi di trasparenza, anche i codici e nomi delle regioni di livello NUTS 2 applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2012 ai sensi del regolamento (UE) n. 31/2011 dovrebbero essere incluse negli allegati della presente decisione.
(6) L’elenco delle regioni e degli Stati membri ammissibili dovrebbe quindi essere definito di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’ambito della categoria delle regioni meno sviluppate, le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) sono elencate nell’allegato I.
Articolo 2
Nell’ambito della categoria delle regioni in transizione, le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE sono elencate nell’allegato II.
Articolo 3
Nell’ambito della categoria delle regioni più sviluppate, le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del FESR e del FSE sono elencate nell’allegato III.
IT L 50/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.2.2014
( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Con
siglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n 105/2007 della Commissione, del 1 o febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).
Articolo 4
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione sono elencati nell’allegato IV.
Articolo 5
Gli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico sono elencati nell’allegato V.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014
Per la Commissione
Johannes HAHN Membro della Commissione
IT 20.2.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 50/23
ALLEGATO I
Elenco delle regioni meno sviluppate a norma dell’articolo 1