COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato. Nel corso del 2003, con l´istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. COME SI ADERISCE L’impresa aderisce ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003. Le aziende interessate, dovranno indicare, nel modello UNIEMENS, il Fondo al quale intendono aderire e il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all´art.25 comma 4 della legge 845/78. L’adesione è revocabile in qualsiasi momento: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza. Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di versare all´INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 388/2000 (art.118) modificato legge 289/2002 (art.48) Costituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la Formazione Continua. L´attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Circolare Inps n.71 del 2/4/2003 Nella Circolare sono state illustrate natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Circolare Inps n.61 del 19/5/2003 Chiarimenti modalità di adesione e/o di revoca ai Fondi Paritetici Interprofessionali. Circolare Inps n.107 del 1/10/2009 In seguito alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis, l'INPS ha pubblicato il 1° ottobre 2009 la Circolare n. 107 in cui indica le modalità operative per il trasferimento, in caso di adesione ad un nuovo Fondo con contestuale revoca dell'adesione al Fondo scelto in precedenza, del 70 per cento del totale delle somme versate nel triennio antecedente al Fondo cui si apparteneva.
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COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI · I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso
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COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI
I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa
promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria,
dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato.
Nel corso del 2003, con l´istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto
previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi
versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione
dei propri dipendenti.
COME SI ADERISCE
L’impresa aderisce ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e
modalità definiti dalla Circolare dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003.
Le aziende interessate, dovranno indicare, nel modello UNIEMENS, il Fondo al quale intendono aderire e il
numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all´art.25 comma 4 della legge
845/78.
L’adesione è revocabile in qualsiasi momento: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo
disdetta. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di
appartenenza.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di
versare all´INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 388/2000 (art.118) modificato legge 289/2002 (art.48)
Costituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la Formazione Continua. L´attivazione dei
Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Circolare Inps n.71 del 2/4/2003
Nella Circolare sono state illustrate natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua.
Circolare Inps n.61 del 19/5/2003
Chiarimenti modalità di adesione e/o di revoca ai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Circolare Inps n.107 del 1/10/2009
In seguito alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis, l'INPS ha pubblicato il 1° ottobre 2009 la Circolare n.
107 in cui indica le modalità operative per il trasferimento, in caso di adesione ad un nuovo Fondo con
contestuale revoca dell'adesione al Fondo scelto in precedenza, del 70 per cento del totale delle somme
versate nel triennio antecedente al Fondo cui si apparteneva.
LOGHI FONDI INTERPROFESSIONALI
FONDO INTERPROFESSIONALE CODICE MATRICOLE INPS DIPENDENTI EURO/ANNO
Fondimpresa FIMA 187.201 4.575.493 183.019.720
For.Te FITE 124.690 1.189.041 47.561.640
Fon.Ar.Com. FARC 155.277 959.806 38.392.240
Fondo Artigianato Formazione FART 159.376 600.940 24.037.600
FormAzienda FORM 87.053 570.013 22.800.520
Fon.Coop FCOP 18.984 532.162 21.286.480
Fondo Banche Assicurazioni FBCA 1.457 464.618 18.584.720
Fonditalia FEMI 75.831 360.082 14.403.280
Fondo Formazione PMI FAPI 38.919 297.935 11.917.400