Corso Insegnamento Revisione Aziendale I soggetti incaricati alla revisione legale, Responsabilità e sanzioni del revisore Antonio Campanaro Potenza, ottobre 2019
Corso Insegnamento Revisione AziendaleI soggetti incaricati alla revisione legale,
Responsabilità e sanzioni del revisore
Antonio Campanaro
Potenza, ottobre 2019
INDICE
✓ Il Registro dei revisori legali
✓ La formazione continua
✓ Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del
contratto di revisione
✓ La responsabilità del revisore
Pag. 2
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
«Registro dei revisori
contabili” già istituito presso
il Ministero della Giustizia
Registro dei revisori legaliMinistero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale di Finanza, ai
sensi art. 1, comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del
relativo regolamento attuativo
Albo speciale delle società di
revisione tenuto dalla Consob ai
sensi dell'articolo 161 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58
4
Pag. 4
4
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Requisiti per l’iscrizione - art. 2 c 1 D.Lgs 39/2010
Possesso dei requisiti di onorabilità definiti all’articolo 3 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
Possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate nell’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
Svolgimento del tirocinio triennale, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 39/2010 e del Regolamento di cui al D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
Superamento dell'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del D.lgs. 39/2010 e del Regolamento di cui al D.I. 19 gennaio 2016, n. 63.
5
Pag. 5
5
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Avvio della I fase di formazione del Registro
Circolare MEF
nr. 34 del 7 agosto 2013
Anagrafica completa del revisore legale/società di revisione
Incarichi di revisione legale in corso
Durata degli incarichi
Corrispettivi lordi
Determina del Ragioniere
Generale 21 giugno 2013
6
Page 6
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Aggiornamento dati Tempestivamente
N.B. obbligo di comunicazione della casella
PEC circolare Mef del 29 settembre 2016, n.
21
Inosservanza art 24, c 2, lettera b) D.Lgs 39/2010
sanzione amministrativa pecuniaria
50 euro 2.500 euro
(ridotta alla metà in caso di pagamento entro 30
giorni dalla ricezione del provvedimento
sanzionatorio).
7
Page 7
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
•porre termine al comportamento e astenersi dal ripeterlo
•che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14
•dichiarazione pubblica di biasimo
•1.000€ 150.000€
•Periodo < 3 anni
•Revoca di 1 o più incarichi di revisione legale
•Periodo < 3 anni
Il sistema sanzionatorio del MEF
Avvertimento
Dichiarazione
Censura
Sanzione amministrativa
Sospensione
Revoca incarichi
Divieto accettazione nuovi
incarichi
Cancellazione dal Registro
NO EIP
ed ESRI
Qu
an
do a
ccert
a irr
egola
rità
nell
o
svolg
imen
to d
ell
a r
evis
ion
ele
gale
Page 8
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Il sistema sanzionatorio del MEFNO EIP
ed ESRI
Novità D.Lgs
135/2016
9
Sospensione cautelare (per un periodo non
superiore a cinque anni), in relazione
all’applicazione di misure cautelari personali
o di convalida di arresto o del fermo, ovvero
di condanne, anche non definitive, che
comportino l’applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della libertà vigilata
La sospensione per morosità - mancato versamento del contributo annuale
di iscrizione. Decorsi i termini previsti e gli ulteriori sei mesi dalla data del
provvedimento che dispone la sospensione, senza che l’iscritto abbia
provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il MEF provvede,
previa comunicazione, alla cancellazione dal Registro dei revisori.
Page 9
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
La procedura sanzionatoria del MEF
Sanzione
MEF
Contestazionedegliaddebiti
Valutazione delle deduzioni
(deduzioni entro30 gg dalla
contestazione)
Provvedimento motivato
1
0
Page 10
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Gradualità delle sanzioni
Gravità e durata della violazione
grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione
solidità finanziaria della persona responsabile
ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate
dalla persona responsabile, se possono essere determinati
livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante
precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile
Il MEF deve definire con apposito
regolamento le fasi e le modalità di
svolgimento della procedura
sanzionatoria
1
1
Page 11
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
La cancellazione dal Registro
Provvedimento sanzionatorio
- inflitta in caso di grave o reiterata irregolarità
- è causa di decadenza dagli incarichi di
revisione e dalla carica di Sindaco
Re-iscrizione solo dopo 6 annidal provvedimento dicancellazione
Su base volontaria
Con istanza presentata dal soggetto
Non devono essere in corso procedure
sanzionatorie e/o incarichi di
revisione
In ogni momento possonopresentare una nuova istanza di iscrizione
Page 12
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Sanzioni Consob (EIP ed ESRI) - Violazioni
D.Lgs. 39/2010Art 9 – deontologia e
scetticismo professionale
Art 9bis – riservatezza e segreto
professionale
Art 10 – indipendenza e obiettività
Art 10-bis – preparazione della
revisionelegale e valutazione dei rischi
per l’indipendenza
Art 10-ter – organizzazione internaArt 10-quater – organizzazione del
lavoro
Art 10-quinquies – revisione legale del
bilancio consolidato
Art 11 – principi di revisioneArt 14 – relazione di revisione e
giudizio sul bilancio
Art 17 – indipendenza EIP
REG 537/2014 EIP
Art 4 – corrispettivi per la revisioneArt 5 – divieto di prestare servizi
diversi dalla revisione
Art 6 - preparazione della revisionelegale e valutazione dei rischi
per l’indipendenza
Art 8 – riesame della
qualità dell’incarico
Art 10 – relazione di
revisione
Art 11 – relazione aggiuntiva
Art 15 – conservazione delleinformazioniArt 17 – durata dell’incarico di
revisione
Art 18 – fascicolo di passaggio
Art 26 comma 8 – controllo della
qualità
Page 13
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Sanzioni Consob (EIP ed ESRI)
•10.000€ 500.000€
•Revoca di 1 o più incarichi di revisione legale relativi a EIP o ESRI
•Relativi a EIP o ESRI per un periodo < 3 anni
Sanzione amministrativa
Revoca incarichi
Divieto accettazione nuovi incarichi
Cancellazione dal Registro
Page 14
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – SEZIONI A E B
15
Art. 8 D.Lgs 39/2010
Revisore Sez. A
✓ soggetti che svolgono o che
hanno svolto nei tre anni
precedenti attività di revisione
legale ovvero collaborano o
hanno collaborato negli ultimi
tre anni ad un’attività di
revisione in una società di
revisione legale
✓ Soggetto al controllo di qualità
✓ Soggetto agli obblighi formativi
✓ Soggetto agli obblighi
informativi✓ Soggetto al pagamento del
contributo annuale di
iscrizione
✓ Può svolgere attività di dominus per tirocinanti
Revisore Sez. B
✓ Il passaggio nella sezione B
avviene d’ufficio trascorsi
tre anni dalla cessazione
dell’ultimo incarico di
revisione legale
✓ Possono sempre assumere
incarichi di revisione legale
✓ NON Soggetto al controllo diqualità
✓ Soggetto agli obblighi formativi
✓ Soggetto agli obblighi
informativi✓ Soggetto al pagamento del
contributo annuale di
iscrizione
✓ NON può svolgere attività didominus per tirocinanti
Page 15
IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – SEZIONI A E B
Art. 1 D.Lgs 39/2010
Art 1, comma 1, lett. m) del D .Lgs. 39/2010 è considerata revisione
legale "la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati
effettuati in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente
decreto legislativo”, propriamente ricondotta alla sola espressione di un
giudizio scritto (“opinion”) effettuato in conformità dell’art. 14 del
medesimo decreto
NON sono assimilabili alla "revisione legale
• rilascio di pareri,
• attestazioni e perizie,
• relazioni sulle fusioni
• Emissione di pareri in qualità di esperto
ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-
sexies del Codice Civile.
1
6
Page 16
LA FORMAZIONE CONTINUA - NORMATIVA
1
8
❑ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
✓ Articolo 5, concernente la formazione continua.
✓ Articolo 8, comma 4, concernente l’obbligo di formazione continua per gli
iscritti nelle sezioni A e B del registro.
✓ Articolo 21, comma 1, lett. d), concernente la vigilanza del
Ministero dell’economia e della finanze in materia di formazione
continua.
✓ Articolo 24, commi 1 e 2, in materia di sanzioni.
❑ Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26 - Istruzioni in materia di formazione continua
dei revisori legali iscritti nel registro.
❑ Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28 - Nuove istruzioni in materia di
formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro
❑ Prot. 145298 del 06/07/2017 - Circolare nr. 26 MEF – Istruzioni in materia di
formazione continua
❑ ………………
❑ DRGS del 13/02/2019 – DETERMINA di approvazione del Programma 2019
Page 18
LA FORMAZIONE CONTINUA
1
9
Art.5 D.Lgs 39/2010 - Formazione continua
1) Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.
2) La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento
professionale definiti annualmente dal MEF………….. Almeno metà del programma di
aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e
internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della
revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica
professionale della revisione.
3) Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal
1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
4) L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in
termini di crediti formativi.
5) In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di
un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
Page 19
LA FORMAZIONE CONTINUA
2
0
Art.5 D.Lgs 39/2010 - formazione continua
10) L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali
di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono
responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero
dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale
di cui al comma 2.
11) Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare
annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi
da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2,
nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali
e dalle società di revisione.
12) Il MEF verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti
nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 24.
Page 20
LA FORMAZIONE CONTINUA
• Adozione del programma di formazione continua o
aggiornamento professionale per il triennio 2017-2019• Determina che i revisori legali iscritti al registro sono tenuti a
partecipare ai programmi di formazione continua come previsto
dalla legge
• Riconosce l’attività di formazione organizzata all’interno delle società
di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o
collaborano a incarichi di revisione legale• La formazione erogata deve risultare conforme al programma annuale
di formazione elaborato dal Comitato didattico per la
formazione continua dei revisori legali
DETERMINA 07/03/2017 Prot. 37343
aggiornata da ultimo con Determina 13/02/2019
2
1
Page 21
Materie Gruppo A
1)Gestione del rischioe controllo interno
2)Principi di revisione nazionale einternazionali
3)Disciplina dellarevisione legale
4)Deontologiaprofessionale edindipendenza
5)Tecnicaprofessionale dellarevisione
Materie Gruppo B
1)Contabilità generale
2)Contabilità analitica edi gestione
3)Disciplina del bilanciodi esercizio e del bilancio consolidato
4)Principicontabili nazionali ed internazionali
5)Analisi finanziaria
Materie Gruppo C
1)Diritto civile e commerciale
2)Diritto societario
3)Diritto fallimentare
4)Diritto tributario
5)Diritto del lavoro e della previdenza sociale
6)Informatica e sistemi operativi
7)Economica politica, aziendale e finanziaria,
8)Principi fondamentali di gestione finanziaria
9)Matematica e statistica.
Le materie del Gruppo A dovranno rappresentare almeno il 50 per cento
dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi
annuali). La scelta dei restanti crediti formativi è libera.
2
2
LA FORMAZIONE CONTINUA
Page 22
Circolare nr. 26 MEF
1) Disciplina della formazione continua – Istruzioni operative
• Obbligo formativo triennale
• 60 crediti formativi nel triennio
• Almeno 20 crediti formativi all’anno• Almeno 10 crediti devono riguardare le materie del Gruppo A
(materie caratterizzanti)
• L’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del MEF
• La partecipazione, nell’arco del triennio, a identico corso o a più corsiriguardanti gli stessi argomenti, permette di maturare i conseguenti
crediti formativi una sola volta.
2
3
LA FORMAZIONE CONTINUA
Page 23
Circolare nr. 26 MEF
2) Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai
revisori legali dei conti
✓ Programmi di formazione a distanza erogati dal MEF
✓ Programmi di formazione a distanza o in aula erogati da enti
pubblici o privati accreditati dal MEF mediante apposita
convenzione✓ Albi professionali/società di revisione ai propri iscritti/collaboratori
2
4
LA FORMAZIONE CONTINUA
Page 24
Circolare nr. 26 MEF
Formazione professionale erogata da albi o ordini professionali a favore
dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di
coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili
di incarichi di revisione. Tale formazione è riconosciuta equivalente
purché conforme al programma del MEF
• NON è richiesta comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento
• La comunicazione è successiva alla conclusione dell’attività di
formazione e deve contenere:
✓ Argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di
riconoscimento e corrispondenti crediti✓ Argomenti dei corsi che sono riconducibili alle materie
caratterizzanti
(Gruppo A) e i relativi crediti
2
5
LA FORMAZIONE CONTINUA
Page 25
• Le disposizioni che prevedono un esonero dagli obblighi della formazione
continua nei riguardi di altri professionisti iscritti ad albi, NON producono
effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro
della revisione legale.
• Ad oggi nessuna disposizione normativa prevede l’esonero dall’obbligo
di formazione continua per gli iscritti al registro dei revisori legali.
• Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di
formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla
data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta
Ufficiale.
2
6
LA FORMAZIONE CONTINUA
Page 26
REVOCA DEL REVISORE, DIMISSIONI O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI REVISIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 13 D.Lgs. 39/2010, così come novellato dal D.Lgs. 135/2016.
D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, concernente i casi di revoca, dimissioni e
risoluzione consensuale dell’incarico di revisione, in attuazione dell’art. 13 del
D.Lgs. 39/2010.
In virtù di quanto previsto dall’art. 27 (Disposizioni Transitorie) del D.Lgs.
135/2016, nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze di nuove disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari emanate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs.
39/2010.
2
8
Page 28
DURATA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
EIP/ESRI NON EIP/ESRI
Società
di
revisione
9 anni
Revisore
persona
fisica 7 anni
Rotation del
Partner dopo
7 anni
Incarico rinnovabile solo dopo 4 anni
dalla scadenza del precedente
incaricoIncarico rinnovabile senza limiti
Società di revisione o
Revisore persona
fisica3 anni
È
d
ammessa la cessazione anticipata solo nei casi tassativamente previsti
al D.M. 261/2012
2
9
Page 29
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
Art. 3 DM 261/2012
Non costituiscono giusta causa di revoca le
divergenze di opinioni in merito ad un
trattamento contabile o all’applicazione di
procedure di revisione.
La revoca
dell’incarico è
possibile solo
per giusta
causa!
3
0
Page 30
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
Accadimentogiusta causa direvoca
Comunicazione al revisore legale da
parte del CdA della sopraggiunta causa
di revoca
Assemblea, sentito l’organo di controllo
e acquisite le osservazioni del revisore legale,
revoca l’incarico e conferisce
contestualmente l’incarico di revisione
legale a un nuovo revisore legale
Comunicazioni alMEF da parte dellasocietà e da partedel revisore
L’organo di controllo, presente in tutto l’iter, «garantisce» la correttezza
del processo e delle motivazioni della revoca
3
1
Page 31
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
3
2
Art. 3 DM 261/2012
a) Cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il
trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo.
b) Cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a
revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire
impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul
bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di
riferimento.
Page 32
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
3
3
Art. 3 DM 261/2012 …segue…
c) Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata
a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio
consolidato, nel rispetto dei principi di revisione.
d) La sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale
ad assolvere l’incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse.
e) I gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale
che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto.
Page 33
REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE
LEGALE
Art. 3 DM 261/2012 …segue…
f) La situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del
revisore legale o della società di revisione legale.
g) La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per
l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
h) Fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la
prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità
della revisione legale.
3
4
Page 34
DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
3
5
ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:
a) Cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il
trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo.
b) Cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a
revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire
impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all’acquisizione di
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul
bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di
riferimento.
Page 35
DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
3
6
… segue … ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:
c) Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata
a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire
elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio
consolidato, nel rispetto dei principi di revisione.
d) Il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei
corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo
l’avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.
e) La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di
revisione legale, ancorchè non ricorrano gli estremi del reato di impedito
controllo di cui all’articolo 29 del decreto attuativo.
Page 36
DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
3
7
… segue … ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:
f) L’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore
legale o della società di revisione legale.
g) La sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e
risorse.
h) Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di
pensione.
i) Circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti
impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione
delle finalità dell’attività di revisione legale.
Page 37
DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
Il revisore legale comunica le
propriedimissioni al
rappresentante legale e al
presidente delCS
Amministratori convocano assemblea
Assemblea, sentito l’organo di controllo e
acquisite le osservazioni del revisore legale,
delibera la risoluzione consensuale e
contestualmente conferisce l’incarico di revisione legale a un nuovo revisore legale
Comunicazioni al MEF da parte
della società eda parte del
revisore
I
l
al
revisore dimissionario rimane in carica fino
la nomina del nuovo revisore, ma non oltre 6
mesi dalla data di presentazione delle
dimissioni
L’organo di controllo, presente in tutto l’iter, «garantisce» la correttezza del
processo e delle motivazioni delle dimissioni
3
8
Page 38
LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO
DI REVISIONE
Art. 7 – DM 261/2012
Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a
revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto
di revisione purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale.
L’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito il
parere del Collegio Sindacale, delibera la risoluzione consensuale e provvede
a conferire un nuovo incarico di revisione legale.
L’organo di controllo, è arbitro della
nomina e deve essere anche arbitro della
revoca/risoluzione, che non può essere
lasciata al management solo.
3
9
Page 39
LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI
REVISIONE
Art. 8 – DM 261/2012
In caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente
diverso dagli EIP, il revisore uscente non può accettare un nuovo incarico
presso la medesima società prima che sia trascorso almeno un anno
dall’avvenuta cessazione anticipata.
4
0
Page 40
COMUNICAZIONI
Art. 9 – DM 261/2012 – Obblighi di comunicazione relativi agli EIP
1. Gli EIP entro 15 gg dalla data in cui l’assemblea ha adottato la delibera di
cessazione anticipata dell’incarico, nonché, qualora non adottata
contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico di
revisione legale, trasmettono alla CONSOB:
a) Delibera dell’assemblea di cessazione anticipata dell’incarico
b) Parere dell’organo di controllo
c) Relazione dell’organo amministrativo, adeguatamente motivata, sulle
ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico
2. Il revisore, in caso di dismissioni, trasmette alla CONSOB, entro 15 gg, una
copia delle stesse. Entro 15 gg trasmette anche le proprie osservazioni
formulate all’EIP in caso di revoca e di risoluzione consensuale.
Page 41
COMUNICAZIONI
4
2
Art. 10 – DM 261/2012 – Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli EIP
1. Le società, entro 15 gg dalla data in cui l’assemblea ha adottato la delibera
di cessazione anticipata dell’incarico, nonché, qualora non adottata
contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico di
revisione legale, trasmettono alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) -
MEF:
a) Delibera dell’assemblea di cessazione anticipata dell’incarico
b) Parere dell’organo di controllo
c) Relazione dell’organo amministrativo, adeguatamente motivata, sulle
ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico
2. Il revisore, in caso di dismissioni, trasmette al MEF, entro 15 gg, una copia
delle stesse. Entro 15 gg trasmette anche le proprie osservazioni formulate
alla società in caso di revoca e di risoluzione consensuale.
Page 42
LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.LGS 135/2016
4
3
Negli EIP (art. 16 D.Lgs 39/2010), ad evidente tutela della minoranza, viene
introdotta una disposizione particolare (art. 13 comma 9): le minoranze
qualificate, che detengono almeno il 5% del capitale, ma altresì l’organo di
controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato di controllo a
seconda del sistema di governance prescelto), oppure la Consob hanno la
possibilità di rivolgersi al Tribunale qualora si verificassero adeguate motivazioni
che giustificassero la revoca del revisore.
Page 43
CASI PRATICI - REVOCA
4
4
Spett.le Società
«premesso che la scrivente XXXX S.r.l.. (di seguito la “Società”), in data XXXX ha
provveduto all’integrale rimborso dei titoli in precedenza emessi nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis derivanti da contratti di mutuo e/o
di finanziamento ipotecari e fondiari e non, erogati da Banca XXXX perdendo, di fatto, lo
status di ente di interesse pubblico, la stessa non rientra più nel novero delle “società
italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari
dell’Unione Europea” ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 (in seguito, il “Decreto 39”).
Non essendo, quindi, ad oggi, la Società in possesso della qualifica di ente di interesse
pubblico, come definita dal Decreto 39, l’incarico di revisione legale conferitoVi in data
XXX per il novennio 2012-2022 può essere revocato per giusta causa, ai sensi dell’art. 3
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261
“Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione
consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” (il
“Decreto 261”), ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera g, del citato Decreto
261»
Page 44
CASI PRATICI - REVOCA
4
5
Spett.le Società
«facciamo seguito a quanto anticipato per le vie brevi con riferimento all’incarico di
revisione legale conferito alla Vostra Società di revisione dall’Assemblea dei Soci di
XXXX S.p.A. per gli esercizi dal 2015 al 2017, ai sensi del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n. 39 ed all’intenzione della nostra società di procedere alla revoca di
tale incarico.
Al riguardo si evidenzia che in data XXXX il controllo della nostra società è stato
acquisito dalla società XXXX soggetta a revisione legale da parte di una società di
revisione differente dalla Vostra. Tale accadimento prefigura una delle possibilità di
revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale così come definite dall’art. 4 del
D.Lgs. N. 261 del 28 dicembre 2012.
Pertanto, al fine di armonizzare e semplificare il processo di revisione del bilancio
consolidato del Gruppo XXXX, Vi informiamo che stiamo provvedendo a convocare
l’assemblea della XXX S.p.A., cui presenteremo la proposta di revoca dell’incarico di
revisione legale conferitoVi».
Page 45
CASI PRATICI - DIMISSIONI
4
6
Spett.le Società
«sulla base dell’incarico di revisione legale relativo ai bilanci di esercizio e consolidato
chiusi al 31 dicembre 2014, 2015, 2016 conferitoci dall’Assemblea degli Azionisti di YYYY
S.p.A. abbiamo provveduto a svolgere le attività di nostra competenza sul bilancio al 31
dicembre 2014, finalizzate all’emissione della nostra relazione di revisione datata 30
settembre 2015.
Le suddette prestazioni sono state da noi fatturate alla Vostra Società con le modalità
previste dalla nostra proposta del 10 settembre 2014 a cui non ha fatto seguito il
pagamento del relativo corrispettivo. Per tale ragione, in data 17 maggio 2016 il nostro
legale ha provveduto a notificarvi atto di diffida e contestuale costituzione in mora ai
sensi dell’art. 1219 del Codice Civile.
Vi invitiamo pertanto a convocare senza ritardo l’Assemblea degli Azionisti affinchè
abbia a prendere atto delle intervenute dimissioni da parte nostra e provveda a
conferire l’incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.»
Page 46
CASI PRATICI – RISOLUZIONE CONSENSUALE
4
7
Spett.le Società
«facciamo seguito ai colloqui telefonici intercorsi con riferimento all’incarico di
revisione legale a Voi conferito dall’assemblea del giorno 8 luglio 2016 per gli esercizi
2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (di seguito,
anche solo «l’Incarico di Revisione»).
A tale riguardo, si richiede la Vostra disponibilità a risolvere consensualmente l’Incarico
di Revisione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39,
nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto dell’Economia e delle
Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, in attuazione dell’art. 13, comma 4, del Decreto
Legislativo sopra richiamato.
Le circostanze che ci inducono a formulare la richiesta in oggetto sono riconducibili ad
esigenze di budget legate al processo di ristrutturazione che la società ha avviato già
da tempo, al fine di limitare i costi, perseguire l’equilibrio economico-finanziario e
salvaguardare il livello occupazionale.
In virtù di quanto sopra detto, in un’ottica di razionalizzazione dei costi, la società ha
deciso affidare la revisione legale dei conti al revisore unico con assemblea che si
terrà il giorno XXXX».
Page 47
LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO
IL D.Lgs. 39/2010 E LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE: Natura e Limiti
2 il regime della responsabilità del
revisore Page 49
Direttiva 2006/43/CE (VIII Direttiva) • I Revisori e le società di revisione devono svolgere la propria
attività con diligenza e dovrebbero essere tenuti al risarcimento
dei danni eventualmente arrecati;
• La loro capacità di ottenere una copertura assicurativa può
dipendere dal fatto di essere sottoposti a responsabilità illimitata;
• La Commissione presenta una relazione in materia di responsabilità,
anche patrimoniali, del revisore negli stati europei e un'analisi sulle
limitazioni delle stesse;
• La Commissione procede ad una consultazione pubblica e presenta
raccomandazioni agli Stati Membri.
3 il regime della responsabilità del
revisore Page 50
IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Raccomandazione della Commissione Europea del 5 giugno 2008 a seguito consultazione
Limitata al regime di responsabilità di società che effettuano larevisione legale dei conti annuali o consolidati di società quotate.
Incoraggia gli Stati membri a prevedere limitazioni alla
responsabilità dei revisori, attraverso l'adozione di una o più tra le
seguenti misure:
- Fissazione di un liability cap,
- Introduzione del principio di responsabilità proporzionale parziaria o
- Facoltà di stabilire limiti alla responsabilità con appositi accordi
stipulati tra il revisore e la società conferente l'incarico.
5 il regime della responsabilità del
revisore Page 51
IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Regime di responsabilità del revisore previgente al recepimento della Direttiva 2006/43/CE
Art. 2409-sexies codice civile
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il
controllo contabile sono
responsabili in solido con la società
medesima
.
L'azione si prescrive nel termine di
cinque anni dalla cessazione
dell'incarico.
Art. 164 TUIF
Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione
contabile sono responsabili, in solido con la
società di revisione, per i danni conseguenti
da propri inadempimenti o da fatti illeciti
nei confronti della società che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati.
6
IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore
Page 52
Art. 15 D.Lgs. 39/2010
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro
e con gli amministratori nei confronti della società ha conferito l'incarico
di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori
solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno
Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato
all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con
la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha
conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono
responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo.
L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente
articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di
revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato.
7 il regime della responsabilità del
revisore
IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore
Page 53
Con l’introduzione dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010:
• non sono state considerate le indicazioni della raccomandazione
della Commissione sull’opportunità di limitare espressamente la
responsabilità del revisore; • è stato eliminato il riferimento all'art. 2407 del codice civile; • viene ribadito che il revisore è responsabile in solido con gli
amministratori precisando che, nei rapporti con i debitori solidali,
ciascuno risponde nei limiti del danno cagionato; • viene mantenuto sostanzialmente inalterato il regime di
responsabilità;• la domanda di risarcimento del danno si prescrive nel termine di
cinque anni computato dalla data della relazione di revisione e non
più dalla data di cessazione dell'incarico
8 il regime della responsabilità del
revisore
IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore
Page 54
Responsabilità non è di natura oggettiva e, pertanto, l'obbligazione del revisore deve essere qualificata ed è pacificamente ritenuta un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Chi vuole far valere una responsabilità del revisore ha l'onere di provare: • la violazione da parte del revisore dei principi di revisione
inadempimento (azioni contrattuali) o comportamento illecito(azioni extracontrattuali))
framework di riferimento (norme tecniche – ISA - e di etica alle quali i revisori devono improntare la loro attività, come oggi espressamente indicato dall'art. 11 D.Lgs. 39/2010)
• la sussistenza del danno lamentato • l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra pregiudizio
lamentato e presunto comportamento inadempiente o illecito della
società di revisione 9
il regime della responsabilità del revisore
La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:
Natura e Limiti
Page 55
Secondo la posizione dottrinale con il termine inadempimento dei doveri propri del soggetto incaricato della revisione contabile si identifica una condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva come inadempienza contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea come un fatto colpevole di cui all'art. 2043 codice civile.
Nei confronti della società soggetta a revisione
Nei confronti dei terzi (es. soci, finanziatori, investitori)
Extra-contrattuale
(orientamento maggioritario)
Contrattuale
(orientamento minoritario)
10 il regime della responsabilità del
revisore
La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:
Natura e Limiti
Page 56
(i) Assenza di negligenza Limiti intrinseci al controllo del
revisore in relazione alle
caratteristiche tipiche della revisione
(ad esempio, verifiche a campione)
Responsabilità
del revisore
Interruzione del nesso causale 41 codice penale, applicabile anche in ambito
civilistico.
La frode che non può essere rilevata dal revisore
attraverso l'espletamento di procedure di revisione è
un fatto eccezionale rispetto al normale decorso
delle cause, da solo sufficiente a determinare il
danno
No
responsabilità
Limitazione
risarcimento
(iii) Concorso di colpa del
danneggiato
Art. 1227 codice civile
E' possibile sostenere una
attenuazione della responsabilità
del revisore che, pur essendo stato
inadempiente, sia stato deviato dal
comportamento colposo o doloso
dell'amministratore
11 il regime della responsabilità del
revisore
La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:
Natura e Limiti
Page 57