www.lucabisio.it Luca Bisio [email protected]Il percorso di armonizzazione contabile negli EE.LL. I principi cardine e le indicazioni emergenti dalla sperimentazione in atto 1 Corso di formazione 1° incontro: L’armonizzazione contabile negli EE.LL.: il percorso di sperimentazione e la struttura del nuovo bilancio Brescia, 26 ottobre 2012 Prof. Luca Bisio: Professore di Economia e gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, esperto di programmazione, contabilità e controllo negli Enti locali, già componente dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali (Ministero dell’Interno). www.lucabisio.it Luca Bisio [email protected]2 Lo scenario di riferimento Gli elementi portanti del nuovo sistema contabile Il quadro normativo e gli strumenti operativi Il percorso di sperimentazione 1 2 3 Sommario 4 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E IL PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE
28
Embed
Corso di formazione Il percorso di armonizzazione ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
«È in discussione in Parlamento una proposta di legge costituzionale per introdurre un vincolo di bilancio in pareggio per le amministrazioni pubbliche, in coerenza con gli impegni presi nell'ambito dell'Eurogruppo.
[…]
Sarà anche necessario attuare rapidamente l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Opportunamente la proposta di legge in discussione in Parlamento già prevede l'assegnazione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Nell'immediato daremo piena attuazione alle manovre varate nel corso dell'estate, completandole attraverso interventi in linea con la lettera di intenti inviata alle autorità europee»
Discorso di Monti per la fiducia in Senato – 17/11/2011
«Nell’ultimo anno, l’esigenza di migliorare i conti
pubblici è diventata ancora più pressante, in
quanto la Commissione europea ha rafforzato
la statistical governance dell’Unione, al fine di
garantire che la qualità dei dati sia assicurata a
ogni livello della filiera di produzione delle
statistiche di finanza pubblica».
6
1. Il raccordo con le esigenze di governance europea
Dott. Mario Canzio
Ragioniere Generale dello Stato
Convegno 12/04/2012
1
2
3 Maggiore omogeneità dei sistemi di classificazione adottati dalle PA
Maggiore trasparenza in materia di produzione di dati
4
Migliore qualità nella produzione delle statistiche di finanza pubblica
Migliore rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della PA con sistemi più rispondenti alle esigenze di stakeholder e decisori politici
2. Federalismo fiscale e pareggio di bilancio costituzionale
«[…] Il quarto ed ultimo punto riguarda l’assetto istituzionale del nostro Paese, riferendoci con ciò alla ripartizione delle funzioni che ogni livello di governo è chiamato a svolgere. Sembrerebbe logico definire prima i compiti di ogni
ente (“chi fa che cosa”) e successivamente impostare la struttura di finanziamento degli stessi (“come finanziare le funzioni”), ma nell’ultimo decennio le discussioni relative al federalismo fiscale e a quello “istituzionale” sono procedute in parallelo, generando una certa dose di confusione ed
incertezza.
Federalismo «fiscale» e federalismo «istituzionale»
*Filippo Tosi, Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega, Giugno 2011- www.portale federalismofiscale.gov.it
3. Armonizzazione tra sistemi contabili dei comparti della PA
Art. 2, c. 2 lett.
h) Lg. 42/09
I criteri per l’armonizzazione
• Regole contabili uniformi e comune piano dei conti integrato
• Comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti UE;
• Bilancio consolidato, secondo uno schema comune
• Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione
• Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi
• Tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le PA tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi
• Sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio
4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
Si innesta su un percorso di evoluzione delle regole e delle prassi contabili maturate a livello internazionale, grazie alla diffusione degli IPSAS, con le quali l’esperienza italiana deve
trovare necessariamente punti di dialogo e di raccordo
L’armonizzazione contabile degli enti territoriali…
Tiene conto dell’esperienza realizzata dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL. nell’elaborazione dei postulati e dei principi contabili per gli enti locali
Deve trarre spunto dalle criticità incontrate nell’attuazione delle precedenti riforme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte degli enti coinvolti
4. Evoluzione nel quadro dei principi contabili pubblici
C) Spunti dalle precedenti riforme…
La ricerca evidenzia come il confronto tra le prassi operative dei comuni e le aspettative riposte nel processo di riforma dell’ordinamento contabile avviato sull’onda del New public financial management presenti una realtà ancora prevalentemente ancorata al tradizionale approccio formale e dell’adempimento burocratico.
5. Convergenza con i principi contabili del settore privato
Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria
«La competenza economica dei fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti)”»
Principio di competenza
economica (Punto 2)
Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa
rinvio ai principi del codice civile nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte (art. 2, c. 3)
Adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali (art. 2, c.1 D.Lgs.118/11)
Che adottano la contabilità finanziaria
Che adottano la contabilità economico patrimoniale
Affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali (art. 2, c. 2)
Conformano la propria gestione ai principi contabili generali (All. 1 D.Lgs. 118/11) e ai principi del codice civile (art. 3, c. 3)
• Traggono spunto dall’esperienza dei principi generali e postulati dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli EE.LL., con alcuni tratti evolutivi significativi
• Avranno valore cogente («obbligo di conformarsi») a decorrere dal
2014 (unitamente ai principi contabili applicati che scaturiranno dal percorso di sperimentazione);
• Il Principio generale della competenza finanziaria avrà una sua sistematizzazione completa e definitiva a seguito del percorso di sperimentazione
TITOLO II ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE
TITOLO III ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE
TITOLO IV PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
TITOLO V BILANCIO CONSOLIDATO
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
• Definisce le modalità operative della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi, di cui all’art. 36, c. 5 del D.Lgs. 118/11.
• Contiene disposizioni specifiche in merito ad alcuni strumenti che caratterizzano il nuovo sistema contabile in fase di sperimentazione (piano degli indicatori di bilancio – bilancio consolidato).
Nel corso della sperimentazione gli enti partecipanti si adeguano alle
disposizioni di cui al Tit. I del D.Lgs. 118, a quelle del D.P.C.M. 28/12/11,
nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 118/11, per quanto con esse compatibili.
Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Con riferimento ai soli schemi di bilancio la sperimentazione è effettuata “in parallelo”:
a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli «armonizzati»;
b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione
conoscitiva, quelli «armonizzati» assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Ciascuna regione e ente locale coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale (Art. 4, c. 3 DPCM 28/12/11).
Adozione schemi di bilancio.
Gli enti aderenti alla sperimentazione affiancano ai propri bilanci definiti secondo l’ordinamento attuale, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, i nuovi schemi di bilancio. Il nuovo “bilancio armonizzato” va presentato al Consiglio, ma non è oggetto di approvazione . Se gli enti hanno già approvato il bilancio di previsione con i vecchi modelli, è possibile, solo per il 2012, trasmettere successivamente il “nuovo bilancio armonizzato” al
Consiglio, entro il termine fissato per l’approvazione dei bilanci di previsione. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, gli enti devono presentare anche il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.
Transizione al nuovo principio di competenza finanziaria.
Gli enti aderenti alla sperimentazione effettuano tutte le operazioni previste dall’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/11:
• il riaccertamento dei residui attivi e passivi utilizzando i nuovi principi;
• eventuale costituzione in entrata del Fondo pluriennale vincolato;
• conseguente determinazione del risultato di amministrazione al
31 dicembre del primo anno di sperimentazione
• fondo svalutazione crediti
• re-impegno e ri-accertamento delle spese e delle entrate eliminate a seguito del riaccertamento dei residui
Tali operazioni sono finalizzate a garantire il corretto passaggio al nuovo principio di competenza finanziaria.
Esercizio
2012
Contabilità economico patrimoniale, piano dei conti integrato e bilancio consolidato.
Gli enti aderenti alla sperimentazione possono rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.
Ai fini dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci «armonizzati» con funzione autorizzatoria, il “Gruppo bilanci” costituito presso la COPAFF verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione;
Esercizio
2013
Bilancio «armonizzato» autorizzatorio.
Nel 2013 i nuovi schemi di bilancio sperimentati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Tuttavia gli enti continuano ad affiancare i bilanci redatti secondo l’ordinamento attuale, i quali conservano solo funzione conoscitiva.
Fine 2012
Relazione alle Camere.
Nel 2013 i nuovi schemi di bilancio sperimentati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Tuttavia gli enti continuano ad affiancare i bilanci redatti secondo l’ordinamento attuale, i quali conservano solo funzione conoscitiva.
Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione.
Emanazione decreti legislativi (art. 2, c. 7 Lg. 42/09).
In considerazione degli esiti della sperimentazione, vengono emanati i decreti legislativi (art. 2, c. 7, Lg. 42/09), con cui sono definiti:
• i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria;
• l’eventuale aggiornamento principi contabili generali e i principi contabili applicati;
• il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto;
• la codifica della transazione elementare;
• gli schemi di bilancio;
• i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni;
• le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione del sistema di indicatori di risultato;
• le modalità di attuazione della classificazione per missioni e pro-grammi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non ri-modulabili.