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CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
data agg. 22/4/20041
Parte Introduttiva al Contratto Spiegato
CLAUSOLE CONTRATTUALI: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono
predisposte dall'operatore economico (ad esempio, la Banca) che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali,sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. LABI, nella sua
attivit di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di
raccomandazione. Ciascuna Banca pu avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterr opportune.
Questa attivit quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libert di concorrenza nel mercato.
I rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ci che il contratto non prevede disciplinato dalla legge e
dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.
Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico
delle leggi Bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003): disciplina
volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91); disciplina sanzionatoria in materia di assegni Bancari (L 386/90).
Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse,
prezzi e spese.
La possibilit che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto pertanto limitata.
Art. 1 - Il titolare del conto tenuto a depositare sui moduli
predisposti da nome banca . (in seguito denominata soltanto
Banca) atti all'identificazione, anche ai sensi dell'art.2 della
Legge 197/91 e del relativo decreto di attuazione del 19 dicembre1991 e successive modifiche ed integrazioni, la propria firma e
quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti
d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali
delle facolt loro accordate in relazione anche allattivit posta inessere per via telematica.Le revoche e le modifiche delle facolt concesse alle persone
autorizzate, nonch le rinunce da parte delle medesime non
saranno opponibili alla Banca, finch questa non abbia ricevuto la
relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e
comunque non prima del 15 giorno lavorativo successivo alladata di ricevimento della comunicazione; ci anche quando dette
revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate
ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facolt di rappresentanza non
sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbiaavuto notizia legalmente certa.
In caso di conti intestati a due o pi persone resta inteso che:
a)se nel cartellino firme prevista la firma separata degliintestatari, gli stessi potranno fare, separatamente l'uno dall'altro,
operazioni di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione.Pertanto sar sufficiente la firma di uno solo di essi, ciascuno dei
quali dovr dalla Banca essere considerato come creditore o
debitore solidale verso di essa ai sensi degli articoli 1292, 1296 e
1854 1Cod.Civ.;
a)se nel cartellino firme prevista la firma congiunta degliintestatari non si potr disporre n parzialmente n
totalmente delle somme depositate sul conto se non col
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1
I Clienti vanno identificati, anche ai sensi della disciplina volta a
contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali
(legge 197/1991). Tale disciplina prevede norme tese acontrastare le pratiche di riciclaggio, vietando leffettuazione di
operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti
anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso
lidentificazione della Clientela e la registrazione dei dati inappositi archivi.I Clienti, inoltre, devono depositare la propria firma (il c.d.
specimen), alla quale va fatto riferimento per accertare la
autenticit delle sottoscrizioni che saranno presentare alla Banca.
Il Cliente pu designare, unicamente in forma scritta, persone
autorizzate ad operare con la Banca per suo conto.L'autorizzazione pu riguardare tutte le sue facolt o parte di esse
ad esempio:
?? emissione di assegni Bancari;
?? versamento di somme o titoli;
?? prelievo di somme;
?? disposizioni a favore di terzo;
?? deleghe di pagamento o riscossione;
?? altre
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2
Le facolt descritte al punto precedente possono essere revocate emodificate da parte di chi le ha concesse e pu intervenire la
rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la Banca deve
essere tempestivamente informata con comunicazione scritta.
Decorsi un certo numero di giorni (il termine va stabilito in ogni
contratto e, nel contratto oggetto di esame pari a 15) dallaricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca,
1Articolo 1292 Codice Civile: Lobbligazione in solido quando pi debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascunopu essere costretto alladempimento per la totalit e ladempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto
di chiedere ladempimento dellintera obbligazione e ladempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Articolo 1296 Codice Civile: : Il debitore ha la scelt a di pagare alluno o allaltro dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essicon domanda giudiziale.Articolo 1854 Codice Civile: Nel caso in cui il conto sia intestato a pi persone, con facolt per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi in conto.
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consenso scritto o contro ricevuta a firma collettiva degli
intestatari medesimi. Tuttavia, sia nei casi di firma separata
che congiunta, baster la firma di un solo degli intestatariper la custodia e per luso degli assegni in tal modo
consegnati. I limiti di cui sopra si applicano anche per tutta
loperativit telematica. Per le disposizioni impartite per via
telematica si applica quanto disposto dagli allegati relativi
quest'ultima non sar giustificata se avr assunto o assolto
incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non pi
autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta ecomunicata. Le variazioni, anche se rese di pubblica conoscenza
(contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica
autorit come una sentenza, assistite dal requisito della "fede
pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o
altro), hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo allaBanca (ad esempio con lettera raccomandata).
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3
Se il rapporto con la Banca cointestato, i cointestatari possono
decidere di compiere le operazioni separatamente, cio ognuno
da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare daquesta "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o
viceversa, purch venga data da tutti apposita comunicazione
scritta alla Banca.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione "in solido o
solidale" quando ci sono pi debitori che devono eseguire una
medesima prestazione e il creditore (cio la Banca) pu chiedere
l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori.
Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente)adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono pi
nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha
adempiuto la quota di loro spettanza.
Art. 2 - L'invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche
e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca
saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'ultimo indirizzocomunicato per iscritto da tutti gli intestatari, intendendosi per
tale anche lindirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto
da tutti gli intestatari e/o allindirizzo di posta elettronica
comunicatoci sotto responsabilit del Cliente.
Art. 2 bis Fatto salvo quanto previsto nel sopra riportato art. 2, il
Correntista elegge domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui
allarticolo 9 bis L. 386/90 Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni Bancari, presso lultimo indirizzo comunicato periscritto da tutti gli intestatari.
Se gli intestatari del rapporto con la Banca sono pi di uno, la
Banca tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli
estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nullapossono eccepire. E' possibile, per, chiedere alla Banca che le
comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad
alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la
Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di
produzione e di spedizione) sono a carico dei Clienti.
Larticolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il trattario
(beneficiario dellassegno), in caso di mancato pagamento di un
assegno per difetto di provvista, debba rendere edotto il traente(emittente dellassegno) delle gravi conseguenze derivanti dal
suo illecito comportamento e della possibilit di scongiurare taliconseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A tal
fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione del titolo, il nominativo deltraente sar iscritto nellarchivio informatico e che, da tale data,
gli sar revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con
tale comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla
scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia effettuato
il pagamento, tutti i moduli di assegno in possesso alle banche eagli uffici postali da cui li ha ricevuti. La comunicazione va
effettuata dalla Banca entro il decimo giorno dalla presentazione
al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente
mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa
la data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare linvio del
preavviso di revoca, lart. 9 prescrive che allatto della stipuladelle convenzioni di assegno, il Cliente elegga domicilio ai fini
delle comunicazioni previste dallarticolo 9 bis, ponendo a carico
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data agg. 22/4/20043
del Cliente lonere di comunicare ogni eventuale variazione del
domicilio eletto presentata direttamente alla Banca.
Art. 3 Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca
si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso dimoduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente tenuto a
rilasciare ladichiarazione di cui allart. 124 della legge
assegni 2.
In caso di pluralit di conti, la Banca non tenuta al
pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilitinsufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di
fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
Il Correntista tenuto a custodire con ogni cura i moduli di
assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Correntista non responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti
dalluso abusivo od illecito dei predetti moduli qualora abbia
dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o
sottrazione degli stessi.
In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, in conformit
alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca -
qualora per effetto
di tali prelievi le disponibilit in conto fossero divenute
insufficienti - non provveder al pagamento degli eventualiassegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorch
emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorch del
prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al
ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma
prima dell'addebito in conto.In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Correntista
(es. mediante utilizzo di home-banking, internet-banking, phone-
banking linea diretta, remote-banking, SMS, etc. ...) la Banca si
riserva la facolt di non dar corso alle predette disposizioni in
presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o didisposizioni Bancomat qualora le disponibilit si presentino
insufficienti ovvero, quando indipendentemente dalle predette
operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorch
vi sia la presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso
Correntista.
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1
ASSEGNO BANCARIO:E un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per
concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione
che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un
biglietto-modulo gi stampato che la Banca consegna al
Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non
essere interdetto dall'emissione di assegni.
I DATI DELLASSEGNO BANCARIO:Per svolgere la sua funzione di pagamento lassegno deve
contenere alcuni dati.I principali, gi stampati sul modulo, sono: la denominazione di
assegno Bancario; il nome della Banca presso la quale il traente
ha il conto corrente e che effettuer il pagamento (trattario); il
luogo di pagamento e le coordinate Bancarie.
Altri dati devono essere indicati da chi emette lassegno e sono:la data e
Luogo di emissione (cio il luogo ove lassegno dato in
pagamento); limporto in cifre ed in lettere (la somma per la
quale lassegno emesso); il nome del titolare del credito
(beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titoload emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario
sar lo stesso Correntista.
GIRATA:
la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario
ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarit, tranne quando sultitolo riportata la clausola non trasferibile. In questo caso,
infatti, lassegno pagabile solo al beneficiario.
La girata pu essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua
firma, specifica il nome della persona a cui favore gira lassegno,
oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente lasua firma.
AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:
la convenzione di assegno l'accordo con cui la Banca autorizza
il Correntista allemissione degli assegni, impegnandosi a pagare,
purch sul conto ci sia la disponibilit, la somma indicatasullassegno al beneficiario o al successivo giratario, che lo
presenta per l'incasso.Lautorizzazione ad emettere assegni pu mancare sin dallinizio,
se la Banca non lha mai concessa (ad esempio, assegno emesso
su conto corrente di altro soggetto). Lautorizzazione pu veniremeno su revoca della Banca a causa del recesso dalla
convenzione dassegno o pi in generale dal conto corrente,
ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perch privo di
fondi nel momento in cui presentato per il pagamento e non
viene regolarizzato nei successivi 60 giorni. In questultimocaso il Correntista iscritto nella Centrale dAllarme
InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999.
2Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dallart. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdettodallemissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso punito, qualora vengano rilasciati uno o pi moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
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Da questo momento, il Cliente interdetto allemissione di
assegni, sia bancari sia postali, e deve restituire immediatamente
tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postalepu rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso
il termine di 6 mesi dalliscrizione nella CAI.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce
reato punibile con la reclusione.
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di pi conti, se viene
posto allincasso un assegno tratto su un conto sul quale non c
disponibilit, la Banca non tenuta al pagamento anche qualora il
Correntista abbia disponibilit sugli altri conti.
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed
i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o
smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente
comunicare per iscritto di averne perso la disponibilit fornendoalla Banca lindicazione dei dati identificativi degli assegni. La
Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il
pagamento dei titoli smarriti o rubati. Se sono stati rubati o
smarriti assegni gi emessi dal Correntista, la Banca fornisce le
informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa leprocedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da
illeciti utilizzi degli assegni rubati.
DENUNCIA:
si pu sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio
nel caso di furto del titolo.
SEQUESTRO:per bloccare un assegno gi emesso e successivamente smarrito o
rubato si pu chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre
incaricare un avvocato).
AMMORTAMENTO:per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o
distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile")
occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ci avviene
attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del
Tribunale del luogo in cui l'assegno pagabile emette, su ricorsodell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
consente al beneficiario di ottenerne il pagamento.
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3EMISSIONE:
attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente)
incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo
(beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se
limporto dellassegno supera i 12.500 lassegno deve essereemesso inserendo la clausola di limitata circolazione: non
trasferibile. Tale clausola consente lincasso esclusivamente al
beneficiario.
Una volta che lassegno stato integralmente compilato e firmato
dal Correntista bene che sia consegnato subito al beneficiario:esso infatti un titolo di credito perfettamente valido.
PRESENTAZIONE:
il momento in cui il beneficiario presenta lassegno
chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno obbligato afare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per ilpagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilit deve continuare
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data agg. 22/4/20045
ad esistere finch l'assegno non sia stato effettivamente pagato.
La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni
solo in presenza di sufficiente disponibilit, salvo che ci sia unaffidamento.
ACCREDITO:
il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la
presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che
beneficiario dell'assegno avviene unannotazione "a credito".ADDEBITO:
il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso
lassegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma.
Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta
Bancomat/PagoBancomat compiuti dal Correntista
successivamente all'emissione dell'assegno, non c' sul contocorrente sufficiente disponibilit al momento della presentazione
la Banca non paga l'assegno pur se stato emesso in data
precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve
notizia di prelievi o
pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno
per il pagamento, ma prima delleffettivo addebito in conto, non
pagher lassegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la
disponibilit sul conto.
Art. 4 Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto chetutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del
Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. La Banca
mette a disposizione del Cliente limporto del bonifico entro il
giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui limporto
stesso accreditato sul conto del medesimo. La Banca eseguelordine di bonifico impartito dal Correntista entro il quinto
giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione
dellordine di bonifico.
Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, in
caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca siimpegna a corrispondere un indennizzo nella misura stabilit
dallart. 4, commi 3 e 6, del D.Lgs 253/2000. La Banca non
risponde dellinosservanza degli obblighi prevista dal D.Lgs
253/200, in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono
salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipatoalla esecuzione del bonifico transfronatliero a norma dellart. 4
comma 7 del D.Lgs 253/2000.L'importo degli assegni Bancari e circolari accreditato con
riserva di verifica e salvo buon fine ed disponibile appena
decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nelfoglio informativo. La Banca potr prorogare detti termini
solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli
scioperi del personale - verificatesi presso la Banca
medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di
tale proroga la Banca d pronta notizia alla Clientela, anchemediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli
prestampati, ecc.).
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1BONIFICO:
ordine di pagamento con il quale il Correntista d istruzioni alla
Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una
somma a favore di un terzo indicandone le coordinate Bancarie.
Poich nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errataindicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta
denominazione del beneficiario, pu determinare un errore nel
pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta
indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ci, in
presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimentoproveniente da una corrispondente estera, la Banca pu
addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia
della richiesta di rimborso.
BONIFICO TRANSFRONTALIERO:
l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un enteinsediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di
mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiariopresso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il
beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono
coincidere.TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO:
La Banca dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico
transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in
assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo Bancario
successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonificotransfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero
non accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei
3Art. 1829, cod. civ.:
"Se non risulta una diversa volont delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola . In tal caso, se il credito non soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal contoreintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni
contro i l debitore".
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data agg. 22/4/20046
La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente
la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun
diritto circa la disponibilit dell'importo.Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare
anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che
siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed
ancorch sull'importo sia iniziata la decorrenza degli
interessi, ci non comporter affidamento di analogheconcessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini,
la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi
momento l'importo dei titoli accreditati.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti
ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.3,
nonch la facolt di effettuare l'addebito in conto. Decorsi itermini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque
che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la
Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il
diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamentenei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei
titoli indebitamente pagati.
Limporto di assegni diversi da quelli indicati nel precedente
comma 2 (vaglia ed altri titoli similari) nonch degli effetti,
ricevute e documenti similari e accreditato con riserva diverifica e salvo buon fine non disponibile prima che la
Banca ne abbia effettuato la verifica o lincasso e che
dellavvenuto incasso ne abbia avuto conoscenza la
Succursale accreditante. La valuta applicata
all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli
interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa ladisponibilit dellimporto; qualora tuttavia la Banca
consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di
tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorch
sullimporto sia iniziata la decorrenza degli interessi, ci noncomporter affidamento di analoghe concessioni per il
futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi
momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della
verifica o dell'incasso e ci anche nel caso in cui abbia
consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importomedesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva
tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829
cod. civ., nonch la facolt di effettuare, in qualsiasi
momento, l'addebito in conto.
concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la
mancata esecuzione del bonifico nei termini imputabile a un
ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma
corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere
dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico
transfrontaliero accreditato sul conto dell'ente del beneficiario.Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato
rispetto dei termini imputabile all'ordinante non dovuto alcun
indennizzo.
L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo
l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con
il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giornolavorativo Bancario successivo a quello in cui l'importo stesso
accreditato sul conto del medesimo ente.
Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non messo a
disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente delbeneficiario indennizza il beneficiario.
L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma
corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere
dei termini e la data nella quale l'importo del bonificotransfrontaliero messo a disposizione del beneficiario. Nel caso
in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei
termini imputabile al beneficiario, non dovuto alcun
indennizzo.
Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei Clienti e
degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonificotransfrontaliero.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2
BANCA NEGOZIATRICE: la Banca incaricata dal portatore dellassegno di curarne
lincasso. Di norma quella dove acceso il suo conto corrente.
BANCA TRATTARIA:
lo sportello della Banca ove radicato il conto corrente sul
quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertantoprovvede alpagamento del
titolo.
ASSEGNO CIRCOLARE:
viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinatoper somme delle quali la Banca ha gi la disponibilit.
VERSAMENTO DI ASSEGNI:
il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore,
se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in
assenza della clausola "non trasferibile") pu versarli sul contocorrente incaricando la sua Banca di curarne lincasso.
Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamentopotr
utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese
disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli
allegati, prevede quale il termine entro cui l'importodell'assegno versato sar disponibile sul conto).
Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon
fine".
SALVO BUON FINE: una clausola che indica che il Correntista acquista ladisponibilit della somma solo dopo che il titolo stato
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un
assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai
moduli allegati). I termini possono essere pi lunghi di quellifissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore
che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono
essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali
(danneggiamento del sistema informatico, calamit naturali,
ecc....).
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 3
VALUTA:
indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi
(a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal
contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso).
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 4
La Banca pu, volta per volta, consentire al Correntista di
utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. LaBanca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon
fine, pu addebitare limporto precedentemente accreditato sul
conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li
aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la
Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme nonancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del
Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 5
Decorsi i termini per la disponibilit, la Banca (trattaria nel
caso di assegni Bancari) o emittente (nel caso di assegnicircolari), mantiene la facolt di agire direttamente nei
confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme
siano state pagate indebitamente.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 6
Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri ordini
di pagamento diversi dall'assegno Bancario o circolare (vaglia
postali, cambiali) dei quali il beneficiario, le somme accreditate
non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica delbuon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo
pagamento da parte del debitore.
TITOLO:
significa "titolo di credito", cio documento rappresentativo di un
diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma).Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno
Bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca
d'Italia, assegno di corrispondenza
Art. 5 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso
il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed
esigibile ed anche se cambiario, investita di diritto di pegnoe di diritto di ritenzione e conseguente realizzo su tutti i titoli
o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e
per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che
pervengano ad essa
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1
La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente
facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ci che essadetiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o
di potersi soddisfare sulle somme e le altre attivit del Cliente che
la Banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a
custodia, altri conti correnti, altre
4
Art. 1186, cod. civ.:"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore pu esigere immediatamente la prestazione se il debitore divenuto
insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
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CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/20048
successivamente.
In particolare, le cessioni di credito e le garanziepignoratizie, a qualsiasi titolo fatte valere o costituite a
favore della Banca, stanno a garantire con lintero valore
anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se
non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la
stessa persona.Quando esistono tra la Banca ed il Correntista pi rapporti o
pi conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito,
ancorch intrattenuti presso Succursali italiane ed estere, ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo
effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.
1186 cod. civ.
4
, o al prodursi di eventi che incidanonegativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Correntista, in modo tale da porrein pericolo
il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha
altres il diritto di valersi della compensazione ancorch icrediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed
esigibili e ci in qualunque momento senza obbligo di
preavviso e/o formalit, fermo restando che dell'intervenuta
compensazione - contro la cui attuazione non potr in nessun
caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darpronta comunicazione al Correntista.
Se il conto intestato a pi persone, la Banca ha facolt di
valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero
credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di
conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
cointestatari.
attivit). La garanzia copre oltre alle attivit disponibili in Banca
allatto della costituzione del pegno o della ritenzione, anchequelle che nel corso del tempo ricever a favore del Cliente.
Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito
oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali
garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso laBanca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.
PEGNO: una garanzia reale che viene data al creditore. Pu
avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore
detiene il bene che stato costituito in pegno oppure un
documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con ilrealizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con
preferenza sugli altri creditori.
RITENZIONE: la facolt della Banca di trattenere titoli e valori
del Cliente finch questo non adempie le sue obbligazioni. Idiritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti
presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che
potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o gi
diversamente garantiti).
CONTO CORRENTE: il mezzo attraverso il quale sonoregistrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o
pi soggetti (Correntista/i).
Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca
in un contratto e sottoscritte dallintestatario/i, allatto
dellapertura del conto corrente.
SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto, laBanca invia al Correntista l'estratto conto con lelencazione di
tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e lindicazione del
saldo alla data.
Il saldo attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sulconto. Il saldo passivo, o debitore, se in assenza di somme
disponibili sul conto, la Banca ha anticipato delle somme al
Cliente (utilizzo del conto con affidamento).
La Banca ha un credito verso il Cliente quando concede un
prestito.CREDITO LIQUIDO: credito determinato nel suo ammontare
(es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base
alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);
CREDITO ESIGIBILE: credito del quale si pu pretendere
l'adempimento (in quanto scaduto il termine).
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2
Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia
determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul
conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso lastessa Banca (qualunque sia lagenzia, la filiale o la dipendenza)
c disponibilit o in ogni caso la Banca detiene delle somme
del Cliente- le norme di legge consentono alla Banca di
soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In
tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte.La Banca si riserva la possibilit di compensare il suo credito pur
se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto
(esigibile), qualora il Cliente (non consumatore) venga a trovarsi
in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza pu esseredeterminata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, dainadempienze e morosit nei confronti di soggetti diversi dalla
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data agg. 22/4/20049
Banca, dallaver determinato, per sua volont, la diminuzione
delle garanzie che aveva dato alla Banca (es. vendita di un
immobile di propriet) o dal non aver prestato le garanzie cheaveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4
Se il rapporto per il quale si verificato un inadempimento
cointestato, la Banca si pu compensare sino alla soddisfazionedellintero suo credito, nei confronti dei conti e delle attivit
attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.
COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti
vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui
coesistono e per importi corrispondenti.
COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Cliente
attraverso questa clausola contrattuale si accordano
reventivamente affinch, in determinate circostanze, lacompensazione possa operare anche se non ci sono tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.
INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficolteconomica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali
situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi
momento, senza obbligo di preavviso e senza formalit, le
somme (o altre attivit) che detiene per conto del Cliente. Ma
deve darne immediata comunicazione al Cliente. Se prima di
ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, ilCliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la
disponibilit sul conto, tale assegno non verr pagato per
mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il
Cliente non potr muovere alcuna contestazione alla Banca.
CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non
riferibili all'attivit imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
Art. 6 Le aperture di credito che la Banca ritenesse
eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle
seguenti statuizioni:a) il Correntista pu utilizzare in una o pi volte la somma
messagli a disposizione e pu, con successivi versamenti,ripristinare la sua disponibilit;
b) Se lapertura di credito a tempo determinato, il Correntista
tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dalui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed
DELLARTICOLO 6
APERTURA DI CREDITO : lapertura di credito un contratto
Bancario tipico, disciplinato dagli articoli 18425 e seguenti delcodice civile, con il quale la Banca tenuta a mettere a
disposizione del Correntista una certa somma di denaro, per undato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con diritto del
Correntista di ritirare o meno, in tutto o in parte, le somme poste
a sua disposizione, e di procedere successivamente con pienalibert a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti
5Articolo 1842 c.c. Lapertura di credito Bancario il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dellaltra parte una somma didenaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.Articolo 1843 c.c. Se non convenuto altrimenti, laccreditato pu utilizzare in pi volte il credito, secondo le forme di uso, e pu con successiviversamenti ripristinare la sua disponibilit. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della Banca dove
costituito il rapporto.Articolo 1844 c.c. Se per lapertura di credito data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solofatto che laccreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la Banca pu chiedere un supplemento di garanzia o lasostituzione del garante. Se laccreditato non ottempera alla richiesta, la Banca pu ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della
garanzia o recedere dal contratto.Articolo 1845 c.c. Salvo patto contrario, la Banca non pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recessosospende immediatamente lutilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle sommeutilizzate e dei relativi accessori. Se lapertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso
nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni.
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/200410
ogni altro accessorio, anche senza unespressa richiesta della
Banca,
c) La Banca ha la facolt di recedere in qualsiasi momento,anche con comunicazione verbale, dallapertura di credito,
ancorch concessa a tempo determinato, nonch di ridurla o
di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto dovuto
sar dato al Correntista, con lettera raccomandata e con un
preavviso non inferiore a 5 giorni. Qualora il Correntistarivesta la qualit di consumatore ai sensi dellart. 1469-bis,
comma 2, Cod. Civ., la Banca ha la facolt di recedere
dallapertura di credito a tempo indeterminato secondo le
modalit sopra indicate; nel caso di apertura di credito a
tempo determinato la Banca ha la facolt di recedere o di
ridurre laffidamento con effetto immediato al ricorrere diuna giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sar
dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso
di 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta
comunicazione. Analoga facolt di recesso ha il Correntista,con effetto di chiusura delloperazione, mediante pagamento
di quanto dovuto;
d) In ogni caso il recesso ha leffetto di sospendere
immediatamente lutilizzo del credito concesso;
e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Bancaritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione del recesso non comportano il ripristino
dellapertura di credito neppure per limporto delle
disposizioni eseguite. Leventuale scoperto consentito oltre
il limite dellapertura di credito non comporta laumento di
tale limite;f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o
sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessa
dalla Banca al Correntista;
g) Limporto degli assegni, cambiali, documenti e/o altri titoliche la Banca ritenesse di accreditare sul conto del Cliente
non si intendono disponibili per il Cliente fino a quando non
pervenuto alla Banca avviso s(o altra notizia certa che gli
stessi sono stati onorati dai debitori ed pertanto in facolt
della Banca permettere di volta in volta il prelievo dell esomme portate da titoli e/o documenti prima che la stessa sia
a conoscenza dellesito; verificandosi il recesso previsto al
punto c) di questo articolo saranno computati a debito
h) del conto gli importi degli assegni, cambiali e/o altri titoli
e/o documenti a suo tempo accreditati in conto e dei qualisia ancora ignoto lesito. Gli assegni, titoli e/o documenti
saranno comunque trattenuti dalla Banca per lesercizio
delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al
Cliente dopo che questi avr rimborsato alla Banca
limporto di tali titoli e ogni altro suo debito.
di quanto la Banca gli ha accordato.
Lobbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il loro
utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicch i versamenti delCorrentista nel conto non hanno natura di restituzione, ma si
limitano a ripristinare la disponibilit originaria.
Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si estinguono
volta a volta, con la restituzione delle somme utilizzate e
rimangono, fin quando il rapporto non sia estinto, ad assistere ilcredito della Banca anche per successivi prelievi.
LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se lapertura di
credito a tempo determinato, il contratto si scioglie alla
scadenza del termine. Non previsto che si debba dare alcun
preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista tenuto allaimmediata restituzione delle somme utilizzate, anche senza una
espressa richiesta della Banca. Allo scioglimento del rapporto,
per qualunque motivo avvenga, consegue la immediata
sospensione della utilizzazione del credito.
IL RECESSO: E necessario operare una distinzione tra apertura
di credito a termine da quella a tempo indeterminato. Se il
rapporto a tempo indeterminato, la Banca pu recedere in
qualsiasi momento. Il recesso pu essere esercitato anche dallaapertura di credito a termine, ma se il Correntista un
consumatore la Banca pu recedere senza preavviso solo in
presenza di una giusta causa. Il Correntista avr cinque giorni di
tempo per il pagamento di quanto dovuto.
Art. 7.Gli interessi in misura fissa o indicizzata sono
riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misurapattuita e indicata nel presente modulo. Qualora linteresse sia
indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla
modifica del parametro pattuito non soggetta allobbligo di
comunicazione ai sensi del successivo art. 16.
I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicit,pattuita ed indicata nel presente modulo, portando in conto, con
valuta data di regolamento delloperazione, gli interessi, le
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2
La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di"addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del
conto. Il termine della chiusura stabilito dal contratto. Al
momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo
degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi
secondo le stesse modalit.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 3
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/200411
commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali. Il saldo
risultante dalla chiusura periodica cos calcolato produce interessi
secondo le medesime modalit.Sul saldo dei conti debitori venuto a cessare per qualsiasi
motivo ed anche quando il debito venga ad essere
rappresentato da effetti cambiari, sono dovuti interessi, che
non producono a loro volta interessi, dalla data di chiusura
del conto fino alla data di estinzione del debito, secondo lamisura pattuita nel presente modulo.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto
del Correntista con la valuta stabilita nel presente modulo;
nel caso di assegni postdatati, la valuta quella della data di
pagamento ai sensidellarticolo 31 legge assegni.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto dispostonellarticolo precedente per lipotesi di apertura di credito o
sovvenzione, ad ognuna delle parti sempre riservato il
diritto di esigere limmediato pagamento di tutto quanto sia
comunque dovuto, nonch di recedere, in qualsiasimomento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di
conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in
particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di
fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoiaventi causa a qualsiasi titolo.
Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla
somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano
gli interessi nella misura concordata nel contratto. Su questiinteressi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 4
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del
Cliente con la valuta stabilita dal contratto. In caso di assegnipostdatati, la valuta applicata quella della data di pagamento
(articolo 31 legge assegni)
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 5
Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di
credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il dirittodi pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.
La facolt di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla
convenzione di assegno accordata sia alla Banca che al
Correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto epagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne
comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del
preavviso stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione
d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di
conto corrente.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6
Per i debiti del Cliente (dei Clienti in caso di cointestazione)
verso la Banca, in particolare per concessione di fido, sono
chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale
(es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovisoci di una societ di persone).
INDIVISIBILITA': consente alla Banca, in caso di morte di un
condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'interopagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in
tante quote quanti sono gli eredi.
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/200412
Art. 8 Linvio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sar
effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data dichiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui allart.
1713 cod. civ.6.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti
conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un
reclamo specifico, gli estratti conto si intenderannosenzaltro approvati dal Correntista, con pieno effetto
riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le
risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o
duplicazioni di partite, il Correntista pu esigere la rettifica
di tali errori od omissioni nonch laccreditamento con parivaluta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro
il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di
ricevimento dellestratto conto; siffatta rettifica od
accreditamento fatta senza spese per il Cliente. Entro ilmedesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data
di invio dellestratto, la Banca pu ripetere quanto dovuto
per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Gli estratti conto ottenuti per via telematica non hanno
valore legale se non confermati da quelli emessi secondo ledisposizioni del presente articolo e da quanto disposto negli
allegati relativi alla gestione del conto per via telematica.
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2
Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto chela Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni
dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato
nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento,
salvo che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3
Se c' stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a
debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il
Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni
dalla data di ricevimento dell'estratto conto.
Art. 9 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre
un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro
250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di
addebitare le spese di gestione del conto corrente.Qualora, poi, il conto non abbia avuto movimento da oltre un
anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro
2.500, la Banca cessa di inviare lestratto conto.
Art. 10 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di
cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con
espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione,limpegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui
richiesta od a scadenza) crediti verso Banca nel Paese dove
la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca,
assegni sulle Banche medesime.
In caso di apertura di un conto corrente denominato in valuta
diversa dalleuro, la clausola precisa che qualora non sia
possibile, per cause oggettive ed esterne alla Banca, restituire idepositi al Correntista nella medesima valuta, la Banca, al fine di
adempiere allobbligo restitutorio, vi adempie attraverso
meccanismi diversi, mettendo a disposizione del Correntista, a di
lui richiesta, crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove lavaluta ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime
Art. 11In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti
d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e dieffetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata
la regolarit formale di detti titoli o lautenticit e la
completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il
cedente di assegni o di effetti su detti Paesi tenuto a
DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1
L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devonoessere pagati dal traente al possessore che li presenta per
l'incasso. Nel caso in cui per viene girato un titolo emesso da un
Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche
degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di
garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al
6Art. 1713, cod. civ.:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ci che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in
cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/200413
rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della
Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga
domanda dal suo corrispondente o dal trattario.Il cedente tenuto altres ad accettare, a legittimazione e
prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale
scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi
del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America , le Banchestatunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere
il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario
esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno
che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato
dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista
rester a completo carico dello stesso. Sar inoltre facolt dellaBanca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle
banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste
risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata
esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione delpredetto codice.
pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarit
formali oppure l'autenticit e la completezza di una o pi firme di
girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca esterache ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo
tenuto a rimborsare la somma.
DELLARTICOLO 11 COMMA 2 si rimanda alle
spiegazioni indicate all articolo 4 comma 1
Art. 12 Quando il conto intestato a pi persone, lecomunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto
vanno fatti dalla Banca ad
uno solo dei cointestatari allultimo indirizzo da questi
indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anchenei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari
dovranno essere nominate per iscritto da tutti, anche nel caso
che il conto sia intestato a pi persone con facolt, per lemedesime, di compiere operazioni anche separatamente. Per
le disposizioni impartite per via telematica, si applica quanto
disposto dallallegato relativo al servizio telematico.
La revoca delle facolt di rappresentanza potr essere fatta
che da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dellefacolt dovr essere fatta da tutti. Uguale effetto estintivo
delle facolt di rappresentanza consegue dalla morte do dalla
incapacit sopravvenuta di uno solo dei contestatari.
Per ci che concerne la forma e gli effetti delle revoche,
modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo commadellarticolo 1.
Le altre cause di cessazione delle facolt di rappresentanzaavranno effetto anche se relative soltanto da uno dei
cointestatari,. In ogni caso, per, si applica quanto disposto
al terzo comma dellart. 1.
DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2 La Banca assume incarichisolo dal Cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto
contrattuale. Ma il
Cliente pu designare altre persone a rappresentarlo nei confronti
dellaBanca, purch rilasci a tali persone una specifica autorizzazione
(che la Banca conserva) e consenta alla Banca di identificare tali
soggetti (delega ad operare).
Art. 13 Quando il conto intestato a pi persone con facoltper le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, le disposizioni sul conto potranno essere
effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
cointestatari. Tale facolt di disposizione separata pu esseremodificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite
per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Per le
DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1Se il rapporto con la Banca cointestato, i cointestatari possono
decidere di compiere le operazioni separatamente, cio ognuno
da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da
questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o
viceversa, purch venga data da tutti apposita comunicazionescritta alla Banca.
7Articolo 190 c.c. I creditori personali possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met del credito,
quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
data agg. 22/4/200414
disposizioni impartite in via telematica si applica quanto
disposto dallallegato relativo.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero acreare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto
o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti
della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. Nel caso di
conto corrente intestato a due coniugi in deroga allart. 190
cod.civ. 7, la Banca espressamente autorizzata ad agire invia principale, anzich sussidiaria, e per lintero suo credito,
sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
DELLARTICOLO 13 COMMA 2
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione "in solido o
solidale" quando ci sono pi debitori che devono eseguire unamedesima prestazione. In forza del vincolo di solidariet il
creditore (cio la Banca) pu chiedere l'adempimento totale, e
non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori
(volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione,
gli altri condebitori non devono pi nulla al creditore, mapossono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota
di loro spettanza.
Art. 14 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacit di
agire di uno dei cointestatari del conto di cui allarticoloprecedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il
diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamentelo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero'
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante
dellinterdetto o inabilitato.
Nei casi di cui al precedente comma, per, la Banca deve
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventualieredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da
uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo
con lettera raccomandata.
DELL'ARTICOLO 14
Se muore uno dei cointestatari, hanno facolt di disporre delrapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme
gli eredi del deceduto. Cos come se uno dei cointestatari perde lacapacit di agire, pu compiere atti di disposizione,
separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale
rappresentante dellincapace.
Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per
perdita di capacit di agire) ciascuno degli aventi diritto si puopporre alla facolt di disposizione separata del rapporto. In
questo caso la Banca deve pretendere che ogni incarico sia
disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale
rappresentante dell'incapace.
Art. 15 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in
caso di cessazione della relativa facolt di disposizione regolato come segue:
a) In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla
Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente
convenzione di assegno, la Banca non tenuta ad
onorare gli assegni emessi con data posteriore a quellain cui il recesso divenuto a norma del quinto comma
dellart. 7;
b) In caso di recesso, da parte della Banca, dalla apertura
di credito, il Correntista tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamentodegli assegni emessi prima del ricevimento della
comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il
termine di presentazione;
c) La Banca, quando intenda avvalersi dellacompensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non tenuta ad onorare gli
d) assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla
ricezione, da parte di questultimo, della comunicazione
relativa alla volont di avvalersi della compensazione,
nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilitesistente nel conto.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dalla
apertura di credito ai sensi dellarticolo 6 lettera c), la
compensazione si intende operata al momento stesso della
ricezione della comunicazione di recesso da parte delCorrentista, il quale tenuto a costituire immediatamente i
fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei qualinon sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o
sui conti a debito dei quali la compensazione si verificata e
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA A)
Se il Correntista o la Banca hanno chiuso il conto, dandoneprevia comunicazione, la Banca non tenuta a pagare gli assegni
emessi con data successiva alla data in cui, decorso il termine di
preavviso, il recesso operante.
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA B)
Qualora la Banca eserciti il recesso dalla apertura di credito, se ilCliente ha emesso prima di essere informato del recesso un
assegno Bancario, il Cliente deve provvedere a versare la somma
necessaria per consentire alla Banca il pagamento dellassegno.
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA C) si rimanda alle
spiegazioni indicate nellarticolo 5
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nei limiti in cui la disponibilit del conto o dei conti
medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione
stessa.Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui
si verifiche la compensazione di legge tra crediti liquidi ed
esigibili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conti cointestati a pi persone.
Art. 16 La Banca si riserva altres la facolt di modificare lecondizioni economiche applicate ai rapporti in conto
corrente, che, in caso di variazioni sfavorevoli al Correntista,
saranno allo stesso rese note mediante appositacomunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118
e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione 8. In caso di
variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, la Banca ne pu
dare comunicazione al Correntista in forma impersonale
mediante linserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nonch medianteesposizione di appositi avvisi nelle succursali della Banca. In
ogni caso, tali variazioni sono comunque comunicate al
Correntista alla prima occasione utile. Entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione ovvero dalla
pubblicazione, il Correntista ha diritto di recedere dalcontratto senza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
La Banca si riserva altres la facolt di modificare, qualora
sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, lenorme che regolano il rapporto di conto corrente, disciplinate
DELL'ARTICOLO 16 COMMA 1Il rapporto Banca-Cliente un rapporto di durata e le condizioni
economiche e le condizioni giuridiche possono mutare nel corso
del rapporto ad iniziativa della Banca. Le modifiche economichesono consentite, e non sono inefficaci se la Banca informa il
Cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il Cliente, se nonsoddisfatto, potr esercitare il diritto di recedere dal contratto
entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo
l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalit per
lesercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle
condizioni economiche sfavorevoli al Cliente pu essereeffettuata dalla Banca non solo con una comunicazione scritta
diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione
di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di
variazione generalizzata. In questultimo caso le variazioni sono
comunque comunicate al Cliente, mediante il documento disintesi, alla prima occasione utile con la comunicazione
periodica o con quella riguardante specifiche operazioni.
Analogamente, la Banca pu modificare le condizioni giuridica
dandone notizia al Cliente: anche in questo caso, il Cliente pu
recedere se non
8Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993:
"Se nei contratti di durata convenuta la facolt di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevolisono comunicate al Cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensidel comma 1, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazionedelle condizioni precedentemente prat icate".
Quanto alle Istruzioni di vigilanza della Banca dItalia , previsto che: Lintermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal
Cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al Cliente medesimo. Lintermediario utilizza undocumento di sintesi,che aggiorna quello unito al contratto, ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anchemediante opportuno accorgimenti grafici sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economichee/o contrattuali. Il documento datato e progressivamente numerato. Esso contiene lavvertenza che la comunicazione effettuata ai sensi
dellart. 118 del TU Bancario e lindicazione del termine per lesercizio del diritto di recesso. variazioni contrattuali sfavorevoli di tipogeneralizzato, come previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003, possono essere in modo impersonale, mediante linserzione di appositiavvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire leffettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese
note anche mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con lindicazione degli estremi della pubblicazione inGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con lavvertenza che lavviso in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunquecomunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile, mediante il documento di sintesi, nellambito delle comunicazioni
periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative alla effettuazione di bonifici o alla compravendita
titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al Cliente apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate non possono avere effettoanteriore a quello della loro comunicazione al Cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contrattosenza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, lapplicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in
cui non sia possibile lindividuazione del Cliente, le banche adempiono allobbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisinei locali aperti al pubblico.Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio alportatore, per i quali nessuna comunicazione dovuta, ad
eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana. Le variazione contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci (cfr. Istruzioni
di vigilanza, aggiornamento del 25 luglio 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 191 del 25 luglio 2003).
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dal presente modulo,
mediante lettera semplice oppure mediante avviso espostonei locali della Banca aperti al pubblico, con preavviso di
sette giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le
modifiche si intenderanno accettate dal Correntista qualora
questi non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso a
mezzo di lettera raccomandata entro il termine di decorrenza.
soddisfatto delle nuove clausole.
Nella sua attivit la Banca deve adottare strumenti di pubblicitdelle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni
contrattuali.
I principali sono:
?? lavviso contenente le principali norme di trasparenza, attoa richiamare lattenzione dei Clienti sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti a loro favore;
?? il foglio informativo, contenente informazioni analitiche
sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizionicontrattuali nonch sui principali rischi tipici
delloperazione o del servizio;
?? la copia completa dello schema di contratto che pu essererichiesta dal Cliente prima della conclusione del contratto;
?? il documento di sintesi delle principali condizioni
contrattuali, unito al testo del contratto.
Art. 17 Salvo quanto disposto dallarticolo 8, secondo e terzocomma, in ordine alla approvazione degli estratti conto, per
eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con
la Banca, il Correntista pu rivolgersi allufficio reclami
della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti,
allOmbudsman Bancario.
DELLART.ICOLO 17Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo
interBancario, in vigore dal 15/4/93, consente al Cliente di poter
accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie,
alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Cliente deve
dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso diinerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Cliente che
sia un consumatore, pu presentare entro un anno (che decorre
dallinizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso
scritto all'Ombudsman Bancario (che un organo collegiale
composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'Ombudsmansono quelle con valore non superiore ai 10.000,00 ed il
procedimento senza spese per il consumatore. Una procedura
analoga prevista per i reclami in merito ai bonifici
trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 ).
Art. 18 . E in facolt della Banca assumere o meno
specifichi
incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso
comunicazione delleventuale rifiuto.In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le
modalit di esecuzione degli incarichi assunti sono
determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli
stessi e delle procedure pi idoee nellambito della propriaorganizzazione.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facolt
ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. 9, comunque
autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod.
civ.10, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da unproprio corrispondente anche non Bancario.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 1
La Banca esegue gli incarichi che formano oggetto del contratto
concluso con il Cliente, salvo che ricorra un giustificato motivoche la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito
darne comunicazione al Cliente.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 2 La Banca si impegna adeseguire gli incarichi che il Cliente le affida in modo tale che
siano rispettati gli interessi del Cliente. La Banca, in assenza di
particolari istruzioni, d corso agli incarichi del Cliente
decidendo autonomamente le modalit di esecuzione, sempre
tenendo conto degli interessi del Correntista.
9Art. 1856, cod. civ.:
"La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal Correntista o da altro Cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa pu incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suocorrispondente".
10 Art. 1717, cod. civ.:
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data agg. 22/4/200417
Il Correntista ha facolt di revocare, ai sensi dell'art. 1373
cod. civ.11, l'incarico conferito alla Banca finch l'incarico
stesso non
abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con
le modalit dell'esecuzione medesima.
ARTICOLO 18 COMMA 3 La Banca pu delegare ad altri
l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre
banche oppure societ che svolgono dei servizi), ma il Clientenon deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente,
in caso di disservizi, pu far valere i suoi diritti nei confronti del
delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al
sostituto, e per leventuale incauta scelta del sostituto.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 4Il Cliente pu revocare l'incarico affidato, purch la Banca
non lo abbia gi eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.
Art.19 I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarrannoautomaticamente annullati. La Banca per, si riserva , caso per
caso, la facolt di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per unperiodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non sia
pervenuta rinuncia degli interessati, espressa per lettera
raccomandata.
Art. 20. Le spese e gli oneri fiscali, inerenti a detti rapporti e
alluso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 21 Nel caso di esplicita richiesta da parte del
Correntista, il presente deposito di conto corrente, pur
rimanendo a tutti gli effetti nominativo sar sotto la
responsabilit del Correntista stesso, contraddistintosullestratto contro e sulla corrispondenza ai fini della
segretezza, solo da un numero assegnato dalla Banca con
omissione della intestazione. Linvio della corrispondenza e
degli estratti conto sar effettuato allindirizzo segnato in
calce alla presente.
Art. 22 Il Correntista dichiara di essere al corrente che la Bancaha stipulato, per conto della Clientela, un'assicurazione infortuni
a fronte della quale le persone fisiche e ditte individuali titolari di
conti correnti, libretti di risparmio e conti titoli in euro presso la
Banca sono assicurate in caso di infortunio che abbia come
conseguenza il decesso o l'invalidit permanente del titolare nellapercentuale indicata.
Egli d il proprio consenso al contratto assicurativo dei cui
"Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia necessario per lanatura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".11 Art. 1373, cod. civ.:
"Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per leprestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prest azione eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario".
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contenuti e delle cui limitazioni si
dichiara edotto a norma del 2
comma dell'art.1919 Cod.Civ. 12ed autorizza la Banca ad
addebitare in conto il relativo.
Art. 23. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro ilCorrentista pu emettere assegni, oltre che in euro, in valuta
estera; in questo caso, si impegna a sostituire lindicazione euro
esistente sul modulo, con quella della valuta in cui emette
lassegno e a porre accanto alla somma da
pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalidadelle modificazioni effettuate. Gli assegni saranno addebitati in
conto previa conversione della vakluta in euro al cambio corrente
alla dta di eseciione della disposizione rilevato sulla piazza diMilano.
Art. 24 Il Correntista dichiara di essere a conoscenza che la
Banca eroga servizi informativi di comunicazione di dati relativi
ai rapporti di conto corrente al medesimo intestati e/o cointestatiusufruibili via sms mediante qualsiasi apparecchio telefonico
adatto alla ricezione di messaggi di testo.
Il servizio costituisce prestazione accessoria al servizio
principale di conto corrente ed strumentale al medesimo per
consentire un miglior utilizzo dello stesso e cesser, pertanto, incaso di recesso dal contratto di conto corrente.
L'attivazione di eventuali servizi resi successivamente disponibili
dalla Banca, o la disdetta di quelli attivati in sede di richiesta
iniziale, potr avvenire anche mediante l'impiego di tecniche dicomunicazione a distanza, seguendo scrupolosamente le
istruzioni a tal proposito fornite dalla Banca.
I servizi sms attualmente disponibili descritti nel foglio
informativo analitico, costituente parte integrante e sostanziale
del presente contratto, saranno attivati alle condizioni ivipreviste.A tal fine il Cliente si impegna, rimossa sin d'ora ogni
eccezione, a corrispondere alla Banca i corrispettivi richiesti e
comunicati per la prestazione dei servizi con addebito sul conto
con riferimento al quale il servizio viene fornito.
Numero di utenza telefonica.....................................
??S, desidero essere abilitato
??No, non desidero essere abilitato
Art. 25 Per ogni controversia che potesse sorgere tra ilCorrentista e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato
nel presente contratto, il foro competente esclusivamente quello
di citt ove presente la sede legale della Banca. Qualora il
Correntista rivesta la qualit di consumatore ai sensi dell'art.
1469 bis comma 2 del codice civile, il foro esclusivamentecompetente il foro di residenza o domicilio elettivo del
consumatore.
Foro competente: L'individuazione del foro competente, ossiadella sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene
effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo
che tale individuazione avvenga in base ad una norma
contrattuale. Tuttavia, nel caso in cui il Correntista rivesta la
qualifica di consumatore, in conformit a quanto dispostodallarticolo 1469 bis del codice civile, la sede del foro
competente quella di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
12 Articolo 1919 c.c Lassicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. Lassicurazione contratta per il caso di morte di unterzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per
iscritto
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