Registro dei trattamenti; modalità di compilazione Il registro dei trattamenti o “quaderno di campagna” è obbligatorio dal 2001 in seguito all’approvazione del dpr 23- 4-2001, n. 290. Il dpr all’art. 42, comma 3, e la Circolare Ministeriale del 30 ottobre 2002 n.32469 concernente le modalità applicative contengono le indicazioni essenziali per la tenuta del registro dei trattamenti. In sintesi il decreto prevede che siano conservati presso le aziende: • le fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, nonché i moduli di acquisto che vengono rilasciati dal com- merciante per i soli prodotti con classificazione di pericolo: molto tossici, tossici e nocivi; • un registro dei trattamenti sul quale vengono annotati i trattamenti effettuati nel corso della stagione di colti- vazione. I dati essenziali che devono essere riportati sul registro dei trattamenti, oltre a quelli anagrafici relativi all’azienda, sono: • la denominazione della coltura trattata e la sua estensione espressa in ettari; • le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; • la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento. Annotazioni. Il registro deve riportare cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, me- glio se distinto tra le diverse colture. Va conservato per un anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti. La registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento. Adempimenti. Il registro rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell’azienda agricola) che al termine dell’anno solare deve sottoscriverlo. Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Modulistica. Sono possibili diverse soluzioni: • predisporre una propria scheda conforme alla normativa; • utilizzare schede predisposte appositamente da istituzioni pubbliche, oppure da associazioni dei produttori; • utilizzare le schede previste dai provvedimenti regionali, nazionali o comunitari, opportunamente integrate di tutte le informazioni previste dal comma 3 dell’art.42, che prevedono l’annotazione degli interventi fitosanitari. Tale modulistica costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti; • utilizzare programmi informatici. Controlli. Il registro dei trattamenti deve essere esibito su richiesta dell’autorità competente che ha la facoltà di effettuare controlli nelle aziende agricole (Asl, Regioni e Province autonome). In caso di inadempienza la circolare ministeriale precisa che le sanzioni saranno ridefinite sulla base di apposita delega del Parlamento al Governo. A oggi le specifiche sanzioni non sono state definite anche se è bene precisare che, in caso di inadempienze, le autorità competenti hanno comunque la possibilità di comminare sanzioni che derivano da altri provvedimenti legislativi. Il registro dei trattamenti è uno degli elementi di verifica della condizionalità (reg. CE 1782 del 29 settembre 2003) per tutte le aziende che accedono ai contributi comunitari (reg. CE 1968/2005) Il registro dei trattamenti non va in ogni caso considerato esclusivamente come un adempimento burocratico; al contrario deve essere visto e utilizzato come un fondamentale strumento per attuare una corretta gestione della difesa della coltura. Risulta inoltre indispensabile per «tracciare» le produzioni agricole in sintonia con quanto previsto dal regolamento Ce n. 178/2002 del 28-1-2002 che fissa, tra l’altro, le procedure per garantire la sicurezza alimentare. I Coltiviamo bollicine