Credito Valtellinese Società per Azioni con Sede in Sondrio — Piazza Quadrivio, 8 Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 — Albo delle Banche n. 489 Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese — Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7 Indirizzo Internet: http://www.gruppocreval.com E-mail: [email protected]Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia In qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento CONDIZIONI DEFINITIVE “CREDITO VALTELLINESE S.P.A. TASSO FISSO 1,00% 18/04/2017 – 18/04/2020 – 244^” Codice ISIN IT0005245995 ai sensi del programma di offerta denominato: Credito Valtellinese S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso; Credito Valtellinese S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile; Credito Valtellinese S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto: fisso variabile; Credito Valtellinese S.p.A. Obbligazioni Step Up/Obbligazioni Step Down; Credito Valtellinese S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data in data 29 settembre 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n.0085166/16 del 23 settembre 2016 (il “Prospetto di Base”) aggiornato ed integrato a mezzo di un supplemento depositato presso la Consob in data 6 marzo 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0027729/17 del 2 marzo 2017 (il “Supplemento”). Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 13 marzo 2017. Le presenti Condizioni Definitive, sono state redatte ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2003/71/CE così co me successivamente modificate ed integrazioni, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base. Il Prospetto di Base e le presenti condizioni Definitive sono pubblicate, a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web //www.creval.it/Pagine/Obbligazioni-2016-2017-Creval.aspx e sono altresì sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell’Emittente in Piazza Quadrivio n.8, Sondrio. Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
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CONDIZIONI DEFINITIVE “CREDITO VALTELLINESE S.P.A. … · Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia In qualità di Emittente e Responsabile
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Credito Valtellinese Società per Azioni con Sede in Sondrio — Piazza Quadrivio, 8
Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 — Albo delle Banche n. 489
Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese — Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 5216.7
Attività di rischio ponderate /Totale attivo 56,8% 56,5% 57,5% 57,7%
1) Per i tre indicatori è inclusa anche la riserva di conservazione del capitale del 2,5%. Alla luce dell’aggiornamento di Banca
d’Italia n° 1208690/16 del 7/10/2016 si precisa che sia a livello consolidato che individuale, le banche saranno tenute ad applicare
un coefficiente minimo di riserva di capitale pari all’1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, all’1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e al 2,5% dal 1° gennaio 2019(la “Riserva di Conservazione”).
Il Gruppo Credito Valtellinese non ha emesso nessuno strumento di AT1. Alla data del 30 giugno 2016 nel capitale
di classe 2 a regime sono stati computati negli strumenti di T2 prestiti subordinati emessi dal Credito Valtellinese
per 195,5 milioni di euro e strumenti emessi da filiazioni per 17,8 milioni di euro.
Il capitale di classe 2 tenuto conto degli effetti del regime transitorio ammonta a 227,7 milioni di euro al 30 giugno
2016.
Alla data del 30 settembre 2016 nel capitale di classe 2 a regime sono stati computati negli strumenti di T2 prestiti
subordinati emessi dal Credito Valtellinese per 171,2 milioni di euro e strumenti emessi da filiazioni per 13,5 milioni
di euro.
Il capitale di classe 2 tenuto conto degli effetti del regime transitorio ammonta a 194,6 milioni di euro al 30 settembre
2016.
Si rileva una diminuzione dei coefficienti patrimoniali rispetto a dicembre 2015 in considerazione del fatto che le
RWA sono diminuite solo del 4% mentre le variazioni registrate dal T1 (principalmente per effetto della perdita del
periodo) e dal T2 (principalmente per effetto dei minori subordinati, in parte perché scaduti in parte per maggiori
ammortamenti) sono molto maggiori (rispettivamente del 10% e del 37%).
Principali indicatori di rischiosità creditizia
Nella tabella che segue si riportano i principali indicatori di rischiosità creditizia riferiti al 31 dicembre 2015 e al 31
Dicembre 2014 raffrontati con i dati di sistema. Si riportano inoltre i principali indicatori di rischiosità creditizia
riferiti al 30 settembre 2016 e al 30 giugno 2016.
I dati in tabella esprimono un andamento peggiore rispetto a quello medio del sistema bancario italiano per classe
dimensionale di appartenenza del Credito Valtellinese.
* Comprende le voci "20. Debiti verso clientela" e "30. Titoli in circolazione";
** Comprende le voci "140. Riserve da valutazione", “160. Strumenti di capitale”, "170. Riserve", "180. Sovrapprezzi di emissione", "190. Capitale","200. Azioni proprie" e "220. Utile del periodo".
Posizione interbancaria netta (dati espressi in migliaia di euro)
30/09/2016 Var.30/09/2016-
31/12/2015 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014
Var. 31/12/2015-
31/12/2014
Crediti verso banche 1.064.051 49,22% 776.665 713.089 839.489 -15,06%
Debiti verso banche 1.742.354 -14,60% 1.770.058 2.040.112 4.837.374 -57,83%
L’Emissione è contraddistinta dal codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005245995. Per
una descrizione delle Obbligazioni si rinvia al successivo elemento C.9
C.2 Valuta di
emissione
degli
strumenti
finanziari
Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.
C.5 Descrizione di
eventuali
restrizioni alla
libera
trasferibilità
delle
Obbligazioni
Non vi sono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni oggetto del Programma di Offerta derivanti dalle
condizioni del Programma stesso. Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell’ambito del Programma non
sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati
Uniti d’America (il “Securities Act”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone,
Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di
autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere
offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in
Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran
Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle
disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone
designate dal “FSMA 2000”.
C.8 Descrizione
dei Diritti
connessi allei
a
Obbligazioni
offerte
Diritti connessi alle Obbligazioni
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il
diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di
scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi,
come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito
rappresentato al successivo elemento D.3.
Ranking
Le Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia,
nell’ipotesi di applicazione dello strumento del bail – in il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà
soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma
sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della
tabella che segue partendo dalla categoria del Capitale Primario di classe 1 (confronta il rischio connesso
all’utilizzo del bail-in dell’elemento D3). Nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa,
invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate a favore degli obbligazionisti secondo l’ordine
indicato nella tabella partendo dalla categoria dei Depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad
esempio crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad
esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca) nonché i crediti per i Depositi fino a Euro 100.000.
1 Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle
Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa)
iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.
Restrizioni ai diritti connessi alle Obbligazioni
Non ci sono restrizioni
C.9 Tasso di
interesse
nominale
Data
d’entrata in
godimento e
scadenza degli
interessi.
Qualora il
tasso non sia
fisso,
descrizione
del sottostante
sul quale è
basato
Data di
scadenza e
modalità di
ammortament
o del prestito
comprese le
procedure di
rimborso
Obbligazioni a Tasso Fisso Dalla Data di Godimento del 18/04/2017 le Obbligazioni a Tasso Fisso fruttano interessi il cui ammontare è
determinato applicando al valore nominale un tasso di interesse annuo lordo fisso e costante, dell’1,00%.
La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi è 18/04/2017 Le Obbligazioni corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole
periodiche pagabili con frequenza semestrale– a partire dalla data d’entrata in godimento del 18/04/2017 alla data
di scadenza degli interessi del 18/04/2020.
Qualora una data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo bancario (i giorni lavorativi bancari sono
tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi e secondo il calendario di Borsa Italiana) i pagamenti verranno
effettuati il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi utilizzando
la convenzione Unadjusted Following Business Day Convention*. La base di calcolo è ACT/ACT.
Non applicabile
La data di scadenza, a partire dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi, è 18/04/2020. Le
Obbligazioni prevedono la modalità di rimborso unico alla scadenza del 18/04/2020 fatto salvo quanto indicato
nell’elemento D.3 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva
europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente.
Sezione D - Rischi
D.2
Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che
sono specifici
per
l’emittente
Rischi connessi al deterioramento della qualità del credito
L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Credito Valtellinese dipendono anche
dall’attività, dalla solidità economica, patrimoniale e finanziaria dei suoi clienti. In particolare, poiché l’attenzione
allo sviluppo del proprio territorio di riferimento ed al sostegno del tessuto produttivo locale continua ad essere
l’elemento distintivo dell’attività del Gruppo, l’aggregato di riferimento per la valutazione del rischio in oggetto è
rappresentato dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese, verso le quali è erogata la maggior parte degli impieghi.
Per tale ragione, il Gruppo è esposto ai rischi legati alle condizioni sociali ed economiche di tali categorie di clienti
e, di conseguenza, l’evoluzione della relativa situazione economica si riflette inevitabilmente sull’andamento delle
principali grandezze economico patrimoniali del Gruppo. Sono molteplici i fattori che possono incidere sulle
condizioni economiche e patrimoniali dei clienti e portare conseguentemente a svalutazioni più o meno significative
delle rispettive posizioni, quali, a titolo esemplificativo, l’andamento delle condizioni economiche generali e/o di
specifici settori produttivi, il peggioramento della posizione competitiva del cliente, l’eventuale cattiva gestione
dell’impresa affidata ed il livello di indebitamento delle famiglie.
La Banca nel biennio di riferimento presenta un peggioramento della qualità del credito.
In particolare:
- gli indicatori al 31 dicembre 2015 concernenti la qualità degli impieghi creditizi della Banca rappresentati da
sofferenze su crediti verso clientela, al lordo (13,1% rispetto al 9,5% dato medio di sistema) e al netto delle rettifiche
(6,3% rispetto al 4,8% dato medio di sistema), e da crediti deteriorati su crediti verso clientela, al lordo (26,2%
rispetto al 17,7% dato medio di sistema) e al netto delle rettifiche (17,6% rispetto al 10,8 dato medio di sistema),
presentano valori superiori rispetto ai dati medi del sistema bancario;
- i suddetti indicatori relativi alla banca hanno subito un deterioramento rispetto all’esercizio precedente passando
da 11,9% al 31/12/2014 al 13,1% al 31/12/2015 per le sofferenze lorde, da 5,8% al 31/12/2014 a 6,3% al 31/12/2015
Indicazione del
tasso di
rendimento
Nome del
rappresentant
e dei detentori
dei titoli di
debito
Il tasso di rendimento effettivo annuo del titolo è calcolato in regime di capitalizzazione composta alla Data di
Emissione, sulla base del Prezzo di Offerta, ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla sua scadenza e in
assenza di eventi di credito dell’Emittente.
Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo a scadenza e pari a 1,002% ed il tasso di rendimento effettivo annuo
netto a scadenza, in base alla normativa fiscale vigente, e pari a 0,741%.
Non applicabile.
Trattandosi di Obbligazioni offerte da una banca, non è prevista la rappresentanza degli obbligazionisti, ai sensi
dall’art. 12 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 del T.U.B. che prevede la non applicazione degli articoli 2415 e
seguenti del Codice Civile. C.10 Componente
derivativa
Non applicabile
Per le Obbligazioni non è prevista la presenza della componente derivativa.
C.11
Ammissione
alla
negoziazione
L’Emittente non prevede la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato
regolamentato di Borsa Italiana S.p.A..
Il Credito Valtellinese S.p.A. si impegna a richiedere l’ammissione alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di
Negoziazione Hi-MTF – segmento Order Driven – delle Obbligazioni, entro il 18/04/2017 (la data di emissione).
I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni saranno quindi conoscibili secondo le regole proprie di tale
Sistema Multilaterale di Negoziazione.
A partire dalla data in cui le Obbligazioni saranno negoziate su Hi-MTF, e sino alla Data di Scadenza, la Banca si
avvarrà, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni medesime, dell’attività di un operatore specialista che
fornirà prezzi di riacquisto (quotazioni bid) su base continuativa.
Nel caso di mancata ammissione a negoziazione e nel periodo precedente l’ammissione, l’Emittente non si impegna
al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. Si riserva comunque la facoltà
di effettuare operazioni di negoziazione per conto proprio ai sensi dell’art. 1 comma 5 lettera a) del T.U.F. . In tale
ultimo caso potrebbe anche risultare difficile o impossibile per l’investitore liquidare il proprio investimento prima
della scadenza. La determinazione del prezzo delle Obbligazioni avverrà ai sensi della direttiva 2004/39/ce
(MIFID) ed in base a quanto previsto dalla policy di valutazione e pricing adottata dall’Emittente in vigore al
momento del riacquisto.
per le sofferenze nette, dal 24,2% al 31/12/2014 al 26,2% al 31/12/2015 per i crediti deteriorati lordi e da 16,8% al
31/12/2014 a 17,6% al 31/12/2015 per i crediti deteriorati netti;
- i livelli delle coperture al 31/12/2015 si attestano su valori inferiori ai dati di sistema (57,1% per le sofferenze
rispetto a 58,6% come dato medio di sistema e 40,3% per i crediti deteriorati rispetto a 43,4% come dato medio di
sistema).
Al 30 giugno 2016 si è registrato un ulteriore deterioramento dei crediti in sofferenza netti (6,6% rispetto al 6,3%
del 31 dicembre 2015) e dei crediti deteriorati netti (17,7% rispetto al 17,6% al 31 dicembre 2015). I livelli di
copertura al 30/06/2016 si attestano su valori inferiori a quelli riferiti al 31/12/2015 (52,8% al 30/06/2016 per le
sofferenze rispetto a 57,1% del 31/12/2015 e 37,8% al 30/06/2016 per i crediti deteriorati rispetto a 40,3% del
31/12/2015). Rispetto ai dati medi settoriali i crediti deteriorati e le sofferenze risultano superiori mentre le coperture
risultano inferiori ai dati medi.
Al 30 settembre 2016 si registra un ulteriore incremento dell’incidenza delle sofferenze nette (6,8% rispetto al 6,6%
del 30 giugno 2016 e al 6,3% del 31 dicembre 2015) e dei crediti deteriorati netti (18,7% rispetto al 17,7% del 30
giugno 2016 e al 17,6% al 31 dicembre 2015). I livelli di copertura al 30/09/2016 si attestano per le sofferenze su
valori superiori a quelli riferiti al 30/06/2016 ma al di sotto di quelli riferiti al 31/12/2015 (53,9% al 30/09/2016
rispetto a 52,8% del 30/06/2016 e a 57,1% del 31/12/2015). I livelli di copertura al 30/09/2016 si attestano per i
crediti deteriorati su valori superiori a quelli riferiti al 30/06/2016 e in linea con quelli riferiti al 31/12/2015 (40,3%
al 30/09/2016 rispetto a 37,8% del 30/06/2016 e a 40,3% del 31/12/2015).
Nella tabella che segue si riportano i dati relativi all’incidenza delle posizioni deteriorate, delle rettifiche sul totale
dei crediti netti e il costo del credito al 30 settembre 2016, al 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2014 ed un confronto con il sistema bancario sul territorio nazionale.
i) i dati di sistema al 30 giugno sono tratti dal Rapporto di Stabilità n.2-2016 a pag.35 tavola 4.1 e riferiti alla classe dimensionale – banche
meno significative i dati di sistema al 31 dicembre 2015 e quelli al 31 dicembre 2014 sono riferiti alla classe dimensionale sono riferiti alla
classe dimensionale di appartenenza (banche grandi-con totale dei fondi intermediati superiori a 21 miliardi di euro) e tratti da : Rapporto
sulla stabilità finanziaria N.1 aprile 2016- pag. 34; Rapporto sulla stabilità finanziaria n.1 aprile 2015 tav. 3.1 pag 21 i dati medi al 30
giugno non sono confrontabili con i corrispondenti medi dati medi 2014 e 2015.
(ii) Dati esposti sono tratti dalla Relazione Annuale (Appendice pag 118 tav 13.13) aprile 2015 pubblicato da Banca d’Italia 2015 e si riferisce al
totale del sistema bancario.
(iii) Dati esposti sono tratti dalla Relazione Annuale ( Appendice pag. 129 tav 13.14) aprile 2014cario Pag. 129 pubblicato da Banca d’Italia 2014
e si riferisce al totale del sistema bancario.
(*) I valori sono stati determinati come rapporto tra le rettifiche di valore e l’esposizione lorda alle stesse associata.
(**) Calcolato come rapporto annualizzato tra le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti e gli impieghi di fine periodo.
Al 31 dicembre 2016 si registra un ulteriore incremento dell’incidenza dei crediti in sofferenza netti (7,3% rispetto al
6,8% del 30 settembre 2016). L’incidenza dei crediti deteriorati netti risulta pari al 18,1% al 31/12/2016. I livelli di
copertura al 31/12/2016 si attestano per le sofferenze al 54,4% e per i crediti deteriorati al 41,5%.
Rischio derivante da accertamenti ispettivi della Banca d’Italia
Copertura del totale dei crediti deteriorati(*) 40,3% 37,8% 43,6%(i) 40,3 % 43,4%(i) 37,2% 40,80%(i)
Copertura dei crediti non deteriorati (*) 0,58% 0,68% 0,7% 0,73 % - 0,81% -
Costo del credito (Rettifiche di valore/Crediti
netti) (**)
2,86% 1,61% N.D. 2,31 % N.D. 3,41% N.D
In data 20 giugno 2016 la Banca d’Italia ha disposto l’avvio di un accertamento sul Gruppo Credito Valtellinese
finalizzato a valutare: (a) il governo, la gestione e il controllo del rischio di credito, con particolare riferimento alla
corretta classificazione delle esposizioni e all’adeguatezza dei relativi accantonamenti; (b) l’analisi della situazione
patrimoniale, con riferimento alla conformità dei recenti aumenti di capitale alla disciplina prudenziale. Le attività
valutative del nucleo ispettivo si sono concluse il 23 settembre 2016.
In data 13 dicembre 2016 la Banca d’Italia ha comunicato al Credito Valtellinese gli esiti di detti accertamenti che si
sono conclusi con una valutazione “parzialmente sfavorevole” (che corrisponde al livello “3” su “4” in una scala da
“1-favorevole” a “4-sfavorevole”) per quanto riguarda il governo, la gestione e il controllo del rischio di credito, con
particolare riferimento alla corretta classificazione delle esposizioni e all’adeguatezza dei relativi accantonamenti.
L’approfondimento sulla conformità dei recenti aumenti di capitale alla disciplina prudenziale ha evidenziato una
situazione di sostanziale regolarità, pur palesando la necessità dell’introduzione di una disciplina specifica per
presidiare la correttezza dei processi e indirizzare i controlli. Tali risultanze si iscrivono nel quadro valutativo del
periodico processo di revisione prudenziale.
L’ispezione si è conclusa senza l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti della Banca.
In tema di corretta classificazione delle esposizioni e dei relativi accantonamenti il Gruppo già in corso di ispezione
ha avviato un processo di revisione interna che ha incrementato le Rettifiche di valore nette per deterioramento di
crediti che ha tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell’ispezione della Banca d’Italia conclusa a fine
settembre, che includevano maggiori previsioni di perdita per 282 milioni di Euro, in coerenza altresì con l’obiettivo
di innalzare i livelli di “coverage” del complesso dei crediti deteriorati in vista di ulteriori operazioni di cessione sul
mercato e di ulteriori incisive azioni per la gestione dei Non Performing Exposures.
Il Credito Valtellinese in data 20 gennaio 2017 ha presentato le proprie considerazioni ai rilievi dell’Organo di
vigilanza, assicurando, in ogni caso, il proprio impegno a recepire le indicazioni e i suggerimenti formulati nel rapporto
ispettivo. In particolare si prevede di completare entro il 30 giugno 2017 un’ampia rivisitazione della policy che
disciplina il processo di valutazione delle posizioni non performing, siano esse chirografarie o assistite da garanzie
ipotecarie; inoltre è in corso una revisione, sulla base anche delle indicazioni ricevute in corso di ispezione, della policy
di provisioning il cui rilascio è previsto entro il 31 dicembre 2017. Con riferimento alle posizioni destinatarie di
concessioni, la Banca procederà ad integrare il Regolamento di Gruppo “Esposizioni oggetto di misure di
forbearance”, in modo da evitare che le concessioni in favore dei clienti in situazione di difficoltà finanziaria possano
procrastinare la corretta classificazione gestionale dei clienti.
Rischio connesso al deterioramento della situazione economica dell’Emittente
La crisi economico-finanziaria e dei mercati finanziari in generale ha influenzato negativamente in passato, e
potrebbe continuare a influenzare negativamente anche in futuro, i risultati del Gruppo.
Al 30 settembre 2016 l’Emittente registrava una perdita di 136 milioni di euro. Il risultato di periodo è stato
condizionato dalla debolezza della ripresa economica e dalle pressioni sui margini operativi anche in conseguenza
della politica ultra espansiva della BCE. Al 31 dicembre 2016 l’Emittente registra un incremento della perdita netta
che si attesta a 333 milioni di euro. In tema di corretta classificazione delle esposizioni e dei relativi accantonamenti,
il Gruppo ha avviato un processo di revisione interna che ha tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso
dell’ispezione della Banca d’Italia conclusa a fine settembre (che includevano maggiori previsioni di perdita per 282
milioni di Euro) in coerenza altresì con l’obiettivo di innalzare i livelli di copertura del complesso dei crediti
deteriorati in vista di ulteriori operazioni di cessione sul mercato e di ulteriori incisive azioni per la gestione dei Non
Performing Loans.
Sul risultato dei primi nove mesi del 2016 incide quindi il sensibile incremento delle rettifiche su crediti; al 30
settembre 2016, le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti e altre attività finanziarie assommano a 389
milioni di euro, contro i 225 milioni dei primi nove mesi del 2015. Al 31 dicembre 2016, le rettifiche nette di valore
per deterioramento crediti e altre attività finanziarie assommano a 491 milioni di euro, contro i 442 milioni
dell’esercizio 2015. Sul risultato del periodo, incidono altresì diversi fattori di discontinuità, correlati alla
progressiva implementazione delle azioni previste dall’Action Plan 2017-2018 (Fondo di solidarietà e incentivazione
all’esodo per il personale), all’attuazione del piano di dismissioni dei Non Performing Loans - crediti deteriorati -
(perdite da cessione e rafforzamento dei rapporti di copertura -coverage ratio-) nonché alle operazioni “di sistema”
(contribuzione ai Fondi di risoluzione, svalutazione Fondo Atlante).
Il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei Non Performing Loans - crediti deteriorati - e di aumento dei rapporti
di copertura -coverage ratio- approvati con l’Action Plan 2017-2018 potrebbe determinare impatti sulla situazione
economico-patrimoniale dell’Emittente.
Rischio Emittente espresso dal livello del credit spread
Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che il credit spread (inteso come differenza tra il rendimento
di un’obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso Interest Rate Swap di durata corrispondente) rilevato
in data 17 febbraio 2017 è pari a 201 basis points. Inoltre, il medesimo indicatore calcolato come media dei valori
giornalieri su 14 giorni di calendario antecedenti il 17 febbraio 2017 (incluso) è pari a 199 basis points e risulta
superiore al credit spread riferito ad un paniere* di obbligazioni a tasso fisso senior di emittenti finanziari europei con
rating tra BBB- e BBB+ con medesima durata dell’obbligazione e rilevato alla stessa data (pari a 33 basis points).
Considerato che un elevato livello di credit spread è espressione di un rischio di credito dell’emittente valutato dal
mercato come significativo, si invita l’investitore a considerare anche tale indicatore al fine di un ulteriore
apprezzamento della rischiosità dell’Emittente.
* Il paniere ricomprende titoli di emittenti il cui giudizio di rating appartiene al livello più basso dell’investment grade, precedente
il livello speculativo.
Rischio di mercato
Per rischio di mercato si intende il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dal
Gruppo per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tassi di
interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio), che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale del
Gruppo. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nell’andamento dell’economia, dalla
propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala
globale, dalla disponibilità e dal costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia
locale sia internazionale, oppure da conflitti bellici o atti terroristici. All’interno del Gruppo, considerato che la
clientela dello stesso è costituita prevalentemente da soggetti retail e che, pertanto, il Gruppo Credito Valtellinese
assume prevalentemente rischio di credito nei confronti degli specifici segmenti della clientela, l’attività finanziaria
è essenzialmente orientata a garantire il presidio degli equilibri tecnici complessivi. L’attività di gestione del
portafoglio di negoziazione, in particolare, è volta a ottimizzare la redditività delle risorse finanziarie disponibili, con
il vincolo del contenimento della variabilità dei risultati attesi.
Il Gruppo utilizza per il monitoraggio dei rischi del portafoglio di negoziazione un unico modello, secondo un
approccio di “Valore a Rischio” (VaR) parametrico basato sulla volatilità e le correlazioni dei fattori di rischio
osservate in un certo periodo, con un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%. Nel
corso dei primi nove mesi del 2016, il VaR, calcolato sul portafoglio di negoziazione (trading book), si è mantenuto
su valori contenuti in rapporto all'entità del portafoglio e al VaR allocato. Il principale fattore cui il portafoglio è
esposto è il rischio di prezzo. La rilevanza del rischio emittente è invece principalmente riconducibile all’ancor
modesto merito di credito delle banche e della Repubblica Italiana. Le attività di backtesting condotte con riferimento
al portafoglio titoli di negoziazione confermano l’affidabilità delle stime effettuate.
Rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o
previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza. Normalmente possono essere individuate due
forme di rischio liquidità: (a) il Funding Liquidity Risk, cioè il rischio che il Gruppo non sia in grado di far fronte ai
propri impegni di pagamento ed alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza
pregiudicare la sua attività caratteristica e/o la sua situazione finanziaria; (b) il Market Liquidity Risk, cioè il rischio
che il Gruppo non sia in grado di liquidare un’attività finanziaria senza incorrere in perdite in conto capitale a causa
della scarsa liquidità del mercato di riferimento e/o in conseguenza della tempistica con cui è necessario realizzare
l’operazione. Nel corso degli ultimi anni il contesto internazionale è stato soggetto a ripetuti e prolungati periodi di
elevata volatilità e straordinaria incertezza ed instabilità sui mercati finanziari, causate anche dal fallimento di alcune
istituzioni finanziarie e, successivamente, dalla crisi di debito sovrano in alcuni Paesi. Tale stato di incertezza e
volatilità ha contribuito ad alimentare, nel corso dei predetti periodi, una significativa difficoltà a reperire liquidità
sul mercato istituzionale, contraendo notevolmente la possibilità di ricorso al credito da parte degli operatori. Anche
in relazione al futuro, non si possono aprioristicamente escludere ulteriori significative tensioni nel reperimento di
liquidità sul mercato. La reperibilità della liquidità destinata allo svolgimento delle varie attività, nonché la possibilità
di accedere a finanziamenti a lungo termine sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo.
In particolare, la liquidità stabile e i finanziamenti a lungo termine sono essenziali affinché l’Emittente sia nelle
condizioni di far fronte agli impegni di pagamento per cassa o per consegna, previsti o imprevisti, in modo da non
pregiudicare l’operatività corrente o la situazione finanziaria del Gruppo. Come rappresentato in precedenza in termini
generali, il reperimento di liquidità da parte del Gruppo Credito Valtellinese potrebbe essere pregiudicato
dall’incapacità del Gruppo di avere accesso al mercato del debito, dall’incapacità di vendere i propri beni o di
rimborsare i propri investimenti. Detti eventi potrebbero manifestarsi a causa del peggioramento delle condizioni di
mercato, della sfiducia nei mercati finanziari, di incertezze e speculazioni relative alla solvenza dei partecipanti al
mercato, del peggioramento dei rating, ovvero di problemi operativi relativi a terze parti. Una limitata capacità di
reperire sul mercato la liquidità necessaria a condizioni favorevoli, ovvero la difficoltà di accesso a finanziamenti a
lungo termine a condizioni favorevoli, potrebbero avere effetti negativi sui risultati e sulla situazione economica,
finanziaria e patrimoniale del Gruppo.
Al 30 settembre 2016 il Gruppo presenta una posizione interbancaria netta negativa per 0,7 miliardi di euro e una
esposizione netta verso controparti centrali pari a 1,9 miliardi di euro. Il Gruppo dispone di riserve di liquidità
costituite per la gran parte da titoli di Stato italiani e ritenute adeguate alle esigenze contingenti e prospettiche. Si
tratta, in particolare, di 7,5 miliardi di euro (valore già decurtato degli scarti di garanzia) di attività stanziabili per
operazioni di rifinanziamento presso la BCE, ammontare nel quale sono inclusi i titoli rivenienti da cartolarizzazioni
e i crediti che soddisfano i requisiti di idoneità.
Alla data di riferimento, circa un quinto di tali attività è posta a garanzia di operazioni con la BCE, mentre circa un
terzo è utilizzata con controparti di mercato; attività pari a 3,7 miliardi risultano libere. Con riferimento ad un
orizzonte temporale di tre mesi, le riserve di liquidità non impegnate ammontano a 4,9 miliardi di euro. Nell’ambito
del modello di tesoreria accentrata che concentra presso la Capogruppo la gestione dei flussi di liquidità e la
detenzione di attività liquide, le attività prontamente liquidabili sono prevalentemente allocate nei portafogli della
Capogruppo Credito Valtellinese. Una quota dei titoli rivenienti da cartolarizzazioni e dei crediti idonei afferiscono
peraltro alle altre banche del Gruppo.
Al 30 settembre 2016, la principale fonte di funding è costituita dalla raccolta da clientela retail (17,9 miliardi di
euro, corrispondente al 78,2% della raccolta complessiva definita considerando sia la componente banche che
clientela), stabile e diversificata. La componente di raccolta riveniente dalla BCE (1,5 miliardi per operazioni di
rifinanziamento a lungo termine) è pari al 6,6% del totale della raccolta complessiva.
Indicatori di liquidità
Le Autorità di Vigilanza, nell’ambito del nuovo framework regolamentare Basilea III, hanno introdotto per la prima
volta requisiti regolamentari anche a fronte del rischio di liquidità. I requisiti previsti sono stati definiti tenendo conto
della necessità di monitorare sia il funding liquidity risk che - indirettamente - anche il market liquidity risk.
Gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage
Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la
sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di
liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per
garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.
Al 30 settembre 2016, l’indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) risulta al di sopra dei minimi richiesti
dalla normativa per il 2018. Il rapporto fra impieghi e raccolta diretta da clientela (Loan to Deposit Ratio) si è attestato
su valori prossimi all’85%; gli impieghi sono pertanto finanziati totalmente da raccolta da clientela. L’indicatore di
liquidità strutturale Net Stable Funding Ratio risulta al di sopra dei minimi richiesti dalla normativa per il 2018 e
garantisce una equilibrata struttura delle scadenze di attività e passività.
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione nel settore bancario e alle modifiche intervenute nella
disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie
L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle
istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione
applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della
prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito
finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura,
tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline
più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza
è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un
significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e
dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.
In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una
fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali
livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il
rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% ed un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette
attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un
"cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III
prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente
come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca
per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable
Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività
presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che:
- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 70% a partire dal 1 gennaio 2016, con un minimo in
progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da
rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità
strutturale.
Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, introduce a partire dal 2015 un indicatore minimo di
leva finanziaria (leverage ratio) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare
che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di
capitale. Ai fini del calcolo del denominatore del leverage ratio, si tiene conto dell’esposizione totale, comprensiva
delle attività fuori bilancio, alle quali si applica un fattore di conversione uniforme pari al 100%. Nonostante
l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli
impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.
Tra le novità regolamentari si segnala che in data 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and
Resolution Directive – BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, e di
seguito la “BRRD”). La BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi detta
una disciplina comune a tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea al fine di stabilire una procedura armonizzata
di prevenzione e gestione delle crisi delle imprese bancarie e finanziarie.
Le prescrizioni dettate dalla direttiva in esame si possono suddividere in tre categorie fondamentali: (A) un primo
gruppo di norme concerne le misure di prevenzione della crisi, che devono essere predisposte nella fase di normale
svolgimento dell’attività delle imprese finanziarie, come ad esempio i piani di risanamento (recovery plan), redatti
dalle imprese stesse e i piani di risoluzione (resolution plan), preparati dalle autorità preposte alla risoluzione delle
crisi; (B) un secondo gruppo di norme disciplina le misure relative all’intervento precoce, necessario per assicurare
azioni tempestive da parte delle Autorità di risoluzione, una volta che si siano manifestati i primi segnali di rischio
per la stabilità degli enti creditizi e delle imprese di investimento; (C) sono previste, infine, specifiche misure di
risoluzione della crisi, la più rilevante delle quali è rappresentata dal c.d. bail-in, uno strumento che tende a spostare
una quota sensibile degli oneri delle ristrutturazioni bancarie dagli Stati agli azionisti e ai creditori delle imprese
interessate, riducendo così i rischi di azzardo morale (moral hazard).
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in
ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento che s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia
l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”)
possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di
garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia
e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per
primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purchè nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che
avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti
decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-
out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai
detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota
garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento
del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché
la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative
allo strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.
Peraltro, le disposizioni in materia di bail–in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione,
ancorché emessi prima della suddetta data.
In relazione alla nuova normativa sul risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di
investimento, si segnala, inoltre, che la European Banking Authority - EBA ha avviato delle consultazioni riguardanti
la determinazione, a livello del sistema bancario e finanziario europeo, dei criteri di determinazione delle minimum
required eligible liabilities (“MREL”), ossia dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili richiesti agli
enti creditizi e alle imprese di investimento in tema di capacità minima di assorbimento delle perdite.
Inoltre il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla determinazione
dei requisiti minimi necessari a determinare la total loss absorbency capacity (“TLAC”) delle “global sistematically
important banks (“G-SIBs”) – in cui alla data presente documento non è incluso l’Emittente. Pertanto, non è possibile
escludere che alla presenza congiunta delle due consultazioni (quella relativa alle MREL e quella relativa al TLAC)
consegua un allineamento dei criteri di determinazione delle minimum required eligible liabilities previsti per tutte
le istituzioni finanziarie europee a quelli, più restrittivi, che saranno applicabili alle G-SIBs.
Contributi al SFR e DGS
Le misure della BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi saranno
finanziate dal Fondo nazionale per la risoluzione, che ognuno dei 28 Stati membri dovrà costituire. È previsto che i
fondi debbano essere versati anticipatamente fino a raggiungere entro il 31 dicembre 2024 di un livello obiettivo
minimo, pari all’1% dei depositi garantiti. È inoltre prevista una contribuzione straordinaria ex-post laddove i mezzi
finanziari disponibili non dovessero risultare sufficienti per finanziare la risoluzione, nella misura massima pari al
triplo dell’importo annuo dei contributi ordinari. Il Regolamento istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico
(Single Resolution Mechanism Regulation - 2014/806/EU), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2016, stabilisce
inoltre la creazione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund - SRF), che sarà gestito dalla nuova
Autorità di risoluzione europea (Single Resolution Board - SRB).
Il D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, recante il recepimento nell’ordinamento italiano della BRRD in materia di
risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, prevede l’obbligo di istituire, a fare data dal 2015,
uno o più fondi di risoluzione nazionali. La Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di risoluzione nazionale ha
quindi istituito, per il 2015, con Provvedimento n.1226609/15 del 18.11.2015 il Fondo di Risoluzione Nazionale.
Le quote di contribuzione annuale di ciascun intermediario sono state determinate in funzione dell’ammontare delle
passività al netto dei fondi propri, dei depositi protetti e, per gli enti appartenenti a gruppi, delle passività infragruppo.
La base contributiva è stata aggiustata in ragione del profilo di rischio degli intermediari. La correzione per il rischio
può determinare uno sconto (al massimo del 20%) ovvero una penalizzazione (sino al 50%) da applicare alla
contribuzione base.
Il decreto legge n. 183 del 23 novembre 2015 ha applicato, a partire dal 23 novembre 2015, lo strumento di risoluzione
del c.d. "ente-ponte" previsto dalla BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle
crisi a Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.pa, Cassa di Risparmio della provincia
di Chieti S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. . Tenuto conto dell’esigenza di ricorrere con immediatezza
alle risorse del Fondo nel quadro del Programma di risoluzione delle crisi delle Banche citate, si è reso necessario
procedere alla raccolta della contribuzione straordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del citato D. Lgs.
180/2015 e dell’articolo 4 del Provvedimento n. 1226609715 istitutivo del Fondo. Considerate le predette esigenze
di intervento, i contributi straordinari sono stati richiamati in misura pari a tre annualità della contribuzione ordinaria.
La Direttiva DGS (Deposit Guarantee Schemes - 2014/49/EU) è volta a rafforzare la tutela dei depositanti e ad
armonizzare il quadro normativo a livello comunitario. La nuova direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare
un sistema di finanziamento ex-ante, il cui livello obiettivo (target level) è fissato nello 0,8% dei depositi garantiti da
raggiungere in 10 anni. L’Assemblea straordinaria del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, nella riunione
del 26/11/2015, ha approvato le modifiche allo Statuto del Fondo finalizzate ad anticipare l’introduzione del nuovo
meccanismo di finanziamento previsto dalla direttiva 2014/49/UE (DGSD), articolato in contribuzioni ordinarie (ex-
ante) e contribuzioni straordinarie (ex-post).
In particolare, l’art. 21, comma 1, dispone che il Fondo costituisca risorse finanziarie disponibili fino al rag-
giungimento del livello-obiettivo pari allo 0,8% del totale dei depositi protetti entro il 3 luglio 2024, attraverso
contribuzioni ordinarie delle banche aderenti. Il Consiglio del Fondo ha stabilito la misura del contributo ex-ante per
il 2015, fissata nella misura del 50% di quella annuale e commisurata all’ammontare dei depositi protetti al 30
settembre 2015. L’importo versato per il 2015 dalla Banca è pari a 2,2 milioni di euro (3,1 milioni di euro per il
Gruppo bancario). Il contributo a carico del Credito Valtellinese per il Fondo di risoluzione (Single Resolution Fund
- SRF), per l’intero esercizio è stato versato ed imputato a conto economico per un importo complessivamente pari a
5,1 milioni di euro (6,2 milioni di euro per il Gruppo bancario) per la quota ordinaria e per la parte straordinaria 15,4
milioni di euro (18,7 milioni di euro per il Gruppo bancario).
I contributi ai fondi di risoluzione (SRF e DGS), ordinari e straordinari, complessivamente a carico del Gruppo
bancario per il 2016 si attestano a 32 milioni di euro.
Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto,
ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle
stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati
operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.
A conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), in data 12 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha
notificato al Credito Valtellinese l’avvio del procedimento relativo all’imposizione di un requisito patrimoniale
aggiuntivo. Il procedimento si concluderà, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini, entro 90
giorni dalla data di avvio.
Rischi connessi alla riforma delle banche popolari
In adempimento al Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, in data 29 ottobre
2016, l’Assemblea dei Soci Creval, allora banca popolare avente forma di società cooperativa, ha deliberato la
trasformazione di Credito Valtellinese in società per azioni e la conseguente modica dello Statuto sociale.
A seguito della trasformazione della banca da “società cooperativa” in “società per azioni”, approvata con
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 ottobre 2016, iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio
in data 31 ottobre 2016, gli azionisti di Creval che non hanno concorso all’approvazione della delibera di
trasformazione, in quanto assenti, dissenzienti o astenuti, potevano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo
2437, comma 1, lett. b), del codice civile. A norma di legge, il diritto di recesso poteva essere esercitato, entro 15 giorni
dalla data di iscrizione della delibera di trasformazione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero entro il 15
novembre 2016, secondo le modalità rese note dalla banca con avviso pubblicato a norma di legge.
In data 20 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della banca, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato, ai
sensi dell’art. 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del relativo provvedimento attuativo della Banca
d’Italia del 9 giugno 2015 e dell’art. 36, comma 5, dello Statuto sociale all’epoca vigente, di limitare, in tutto e senza
limiti di tempo (e quindi di escludere del tutto), il diritto al rimborso con fondi propri della banca delle azioni per le
quali fosse stato esercitato il diritto di recesso.
Il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 17.877.751 azioni ordinarie Credito Valtellinese, corrispondenti
all’1,612% del capitale sociale, per un controvalore complessivo massimo di liquidazione pari ad Euro 8.486.568,40.
Ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, nel periodo 5 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017, le azioni
oggetto di recesso sono state offerte in opzione e prelazione a tutti i soci della banca titolari di azioni per le quali non
è stato esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni possedute, al prezzo di euro 0,4747 per
ciascuna azione, corrispondente al valore di liquidazione come sopra determinato.
Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione sono pervenute richieste di acquisto per complessive n. 35.167
azioni Creval.
Ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, del Codice Civile, le rimanenti n. 17.842.584 azioni non acquistate dagli altri
azionisti, a seguito dell’offerta in opzione e prelazione, sono state quindi offerte sul Mercato Telematico Azionario
(MTA) della Borsa Italiana, al prezzo unitario di euro 0,4747 e interamente collocate nella giornata del 25 gennaio
2017.
Le determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in forza della normativa protempore vigente di escludere
il rimborso con fondi propri della banca delle azioni oggetto di recesso sono state di fatto superate a seguito della
conclusione della procedura di recesso attraverso il collocamento sul MTA di tutte le azioni residue dopo l’offerta in
opzione e prelazione. La liquidazione di tutte le azioni oggetto di recesso a favore degli aventi diritto è stata effettuata
in data 30 gennaio 2017.
Si ritiene pertanto non sussistere alcun rischio o incertezza in relazione alle recenti ordinanze del Consiglio di Stato,
pronunciate peraltro in giudizi nei quali Creval non era parte in causa.
Infatti, con l’ordinanza del 15 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha - tra l’altro - sospeso, parzialmente, in via
cautelare, l’efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare n. 285 della Banca d’Italia nella parte in
cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso
in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Inoltre, con l’ordinanza del 15 dicembre
2016, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 24 gennaio
2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, a) per contrasto con l’art. 77, comma 2,
Cost. in relazione all’asserita carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo
strumento decretale d’urgenza; b) nella parte in cui prevede che, il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte
di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilità, quindi, di escluderlo tout court),
e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse
corrispettivo; c) attribuendo alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione, nella misura in
cui detto potere viene attribuito “anche in deroga a norme di legge”. (ordinanze del 15 dicembre 2016 e 13 gennaio
2017) nonché all’esito della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con
modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33, nella parte in cui prevede che i) il diritto al rimborso delle azioni al socio
che eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilità, quindi, di escluderlo tout court), e non, invece,
soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo
ii) attribuendo alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione, nella misura in cui detto potere
viene attribuito “anche in deroga a norme di legge”.
Al riguardo, si precisa che analoga censura sull’illegittimo utilizzo della decretazione d’urgenza, è già stata respinta
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 21 dicembre 2016.
Quanto alla normativa sulla limitazione del diritto di recesso, essa non ha avuto, né avrà in futuro alcuna concreta
applicazione per la Banca, posto che la procedura di liquidazione delle azioni oggetto diritto di recesso si è
positivamente conclusa, con piena soddisfazione di tutti coloro che hanno esercitato il diritto di recesso.
Si precisa, infine, che, a seguito della trasformazione della banca da società cooperativa a società per azioni e della
conseguente modifica del regime giuridico applicabile (con particolare riguardo al venir meno del voto capitario) le
azioni Creval potrebbero essere oggetto di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio finalizzate ad acquisire il controllo
della Banca.
Non può peraltro escludersi che dalla trasformazione della Banca in società per azioni possano discendere un aumento
dei costi operativi ed un effetto negativo sui risultati e sulle prospettive dell’Emittente
Rischio derivante da specifici obblighi in materia di Fondi propri e ratios patrimoniali imposti dalla Banca
d’Italia
In base all’attività di revisione condotta la Banca d’Italia, a conclusione del processo di revisione prudenziale
(“SREP” – Supervisory Review and Evaluation Process), ha comunicato i requisiti patrimoniali specifici che il
Gruppo Creval dovrà rispettare a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31 dicembre 2015. Il Gruppo
Credito Valtellinese dovrà mantenere, su base consolidata, i seguenti coefficienti:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) di 8,3%,
- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) di 9,8%,
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) di 12,7%.
A conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), in data 12 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha
notificato al Credito Valtellinese l’avvio del procedimento relativo all’imposizione di un requisito patrimoniale
aggiuntivo. Il procedimento si concluderà, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini, entro 90
giorni dalla data di avvio; il Gruppo ha facoltà di presentare memorie e documenti entro la metà di tale termine.
I requisiti di capitale a livello consolidato dovranno essere applicati a partire dalla prima segnalazione sui fondi
propri successiva alla data di emanazione del provvedimento finale. I ratios patrimoniali al 31 dicembre 2016
risultano comunque superiori ai coefficienti vincolanti comunicati da Banca d’Italia nella lettera di avvio del
procedimento amministrativo. Non si può peraltro escludere che tali coefficienti vincolanti possano subire delle
variazioni al termine del procedimento. Si sottolinea che i coefficienti, alle date del 30 settembre 2016 e 31 dicembre
2016 e come di seguito riportati, rispettavano i requisiti minimi richiesti.
Dati al 30 settembre 2016:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (Cet 1 ratio) di 12,4 %;
- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) di 12,4%;
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) di 13,7%. Il mancato rispetto dei ratios patrimoniali e dei requisiti in materia di Fondi Propri aggiuntivi minimi richiesti dalla
banca d’Italia determina limitazioni alle distribuzioni di utili e la necessità di adottare un piano di conservazione del
capitale.”
Dati al 31 dicembre 2016:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (Cet 1 ratio) di 11,8 %;
- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) di 11,8%;
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) di 13,0%.
D.3
Informazioni
fondamentali
sui principali
rischi che sono
specifici per le
Obbligazioni
Rischio connesso all’utilizzo del “bail- in”
In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n.180 e 181 attuativi della
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie
possono adottare.
L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel
corso della durata delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In
tali casi, le competenti Autorità di risoluzione hanno il potere di utilizzare diversi strumenti di risoluzione, tra cui lo
strumento del “bail-in” (o salvataggio interno).
In tal caso l’investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il
proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni,
l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo
il pagamento per un periodo transitorio. I sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno inoltre
essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i
presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Rischio di credito per il sottoscrittore
Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore
dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del
capitale. Pertanto, l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all’eventualità che
l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative
Condizioni Definitive. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al precedente elemento D2 paragrafo “Rischio
connesso giudizio di rating di tipo speculativo assegnato all’emittente” della presente Nota di Sintesi.
Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle Obbligazioni
Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l’Emittente con il suo patrimonio. Le
Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono
assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza
Nel caso in cui il sottoscrittore intenda procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della relativa scadenza si
evidenzia che il prezzo di vendita delle Obbligazioni potrà essere influenzato da diversi fattori, quali: la variazione
dei tassi di mercato (si veda a questo proposito il "Rischio di tasso di mercato"), le modalità di negoziazione delle
Obbligazioni nel mercato secondario (si veda a questo proposito il "Rischio di liquidità"), le variazioni del merito di
credito dell'Emittente (si veda a questo proposito il "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"),
la presenza di commissioni (si vedano a questo proposito il "Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse
nel Prezzo di Sottoscrizione" e il "Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di
Sottoscrizione"), la durata residua delle Obbligazioni.
Pertanto, a causa di tali fattori, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi anche al di sotto del Valore
Nominale, generando una rilevante perdita in conto capitale per l'investitore nell'ipotesi in cui l'investitore vendesse
le Obbligazioni prima della scadenza.
Rischio di tasso di mercato
Il Rischio è rappresentato dall’eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei tassi di interesse possano avere
riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l’investitore potrebbe non ottenere l’intero capitale
sottoscritto. L’impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, Step up, Step
down, Tasso Misto e Obbligazioni Zero Coupon è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo.
Il rischio è più accentuato per le Obbligazioni Zero Coupon, in quanto il rendimento è interamente corrisposto alla
scadenza, per le Obbligazioni Step up variazioni a rialzo dei tassi di mercato possono determinare oscillazioni di
prezzo più penalizzanti in quanto le cedole più alte sono corrisposte negli ultimi anni del prestito obbligazionario.
Con riferimento alle cedole variabili, il rischio di tasso è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento
dei livelli di tasso d’interesse, che riducono il valore di mercato dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è
fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.
Rischio di liquidità
È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni
prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo
di Emissione del titolo. L'obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover
accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano
non trovare prontamente un valido riscontro.
L’Emittente non prevede la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni presso alcun mercato
regolamentato di Borsa Italiana S.p.A. delle Obbligazioni. L’Emittente si impegna a richiedere l’ammissione alla
negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF – segmento Order Driven - delle Obbligazioni
emesse a valere sul presente programma, entro la di emissione delle stesse. Nel caso di mancata ammissione a
negoziazione delle Obbligazioni presso il predetto sistema multilaterale di negoziazione e nel periodo precedente tale
ammissione, l’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. L’Emittente si riserva comunque, ai sensi della
normativa tempo per tempo vigente, la facoltà di effettuare operazioni di negoziazione in conto proprio ai sensi
dell’art. 1 comma 5 lettera a) del T.U.F. Pertanto, tenuto conto di quanto prima riportato, l’investitore deve tenere
presente che potrebbe avere difficoltà a smobilizzare il proprio investimento prima della scadenza ovvero potrebbe
anche non trovare una controparte disposta a riacquistare lo strumento finanziario.
Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente
All'Emittente è stato assegnato il rating dalle agenzie di rating (per informazioni sul giudizio di rating attribuito
all'Emittente si rinvia all’elemento B.17 (Rating dell'Emittente) della presente Nota di Sintesi). Il rating attribuito
all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi
compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della
situazione finanziaria ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente. Tali peggioramenti
possono essere espressi anche dall'aumento degli spread di credito dell'Emittente, e dal peggioramento dei livelli di
rating assegnati all'Emittente. Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione
Il prezzo di Sottoscrizione include altri costi pari a 2,917% del Valore Nominale. Al riguardo si segnala che la
presenza di tali commissioni e/o costi comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli
similari (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si
evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del
prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l’investitore vendesse le Obbligazioni
sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita
potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.
Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo
governativo o sovranazionale di similare durata
Alla Data di Emissione dei Singoli Prestiti il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche
risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua, calcolato alla medesima data, di un titolo di Stato o
Sovranazionale di durata residua similare e denominato nella stessa divisa di emissione dell’Obbligazione.
Rischio di conflitto di interessi Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l’emissione delle obbligazioni:
a) coincidenza dell’Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento;
b) appartenenza dell’Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento al medesimo Gruppo;
c) coincidenza dell’Emittente con l’Agente per il Calcolo;
Rischio correlato all’assenza di rating delle Obbligazioni
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. Ciò costituisce un fattore di rischio in
quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti
finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non
è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, di rischiosità degli strumenti finanziari
oggetto dell'offerta medesima.
Rischio connesso alla revoca/ritiro dell’offerta.
al verificarsi di circostanze straordinarie o eventi negativi, l’Emittente avrà diritto, prima della data di inizio del
Periodo di Offerta o della Data di Emissione, di dichiarare revocata o di ritirare l’offerta, nel qual caso le adesioni
eventualmente ricevute saranno considerate nulle ed inefficaci.
Rischio derivante da modifiche al regime fiscale
L’investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle
imposte vigenti o dall’introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle
Obbligazioni.
Sezione E – Offerta
E.2b
Ragioni
dell’Offerta e
impiego dei
proventi
Le Obbligazioni sono emesse nell’ambito dell’ordinaria attività bancaria dell’Emittente
E.3 Descrizione dei
termini e delle
condizioni
dell’offerta
L’ammontare massimo del prestito è pari a € 150.000.000
Il Periodo di Offerta sarà dal 14/03/2017 al 14/04/2017
In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta l’Emittente potrà estenderne la durata, nonché aumentare
l’ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario.
Non è prevista alcuna offerta delle obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base, secondo le modalità di
cui all’art 16 della Direttiva 2003/71 e dell’articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che
abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art. 95 bis comma 2
del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il termine indicato nel Supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento medesimo ovvero dalla data di pubblicazione
dell’avviso, se successivo, mediante una comunicazione scritta all’Emittente o secondo le modalità indicate nel
supplemento medesimo purché l’evento che ha determinato l’obbligo di pubblicazione del supplemento si sia verificato
prima della consegna delle obbligazioni e della chiusura dell’offerta.
L’eventuale Supplemento sarà pubblicato sul sito web dell’Emittente www.gruppocreval.com e reso disponibile in
forma stampata gratuitamente presso le sedi e le filiali dell'Emittente. Di tale pubblicazione verrà data notizia tramite
avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente www.gruppocreval.com e su un giornale a tiratura nazionale.
Revoca/ritiro dell’offerta
Salvo il caso di ritiro dell’offerta sotto indicato, l’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni anche qualora
non venga sottoscritto l’Ammontare Totale.
Revoca dell’Offerta
Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di
Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi
negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza,
nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o
il venir meno della convenienza dell’offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da
pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di
revocare e non dare inizio all’offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.
Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall’Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso
da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.gruppocreval.com nonché diffuso nei seguenti luoghi [ • ]. Copia
di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.
Ritiro dell’Offerta
Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o
il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli
accadimenti di rilievo, sopra rappresentati per la revoca dell’offerta, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio
dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’offerta, lo stesso si riserva
la facoltà di ritirare l’Offerta in tutto o in parte.
In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo
reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall’investitore, saranno da questi
prontamente rimesse a disposizione dell’investitore senza la corresponsione di interessi. Il suddetto ritiro sarà
comunicato al pubblico dall’Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi
sul sito web dell’Emittente www.gruppocreval.com. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.
Piano di ripartizione
Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo
di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. E.4
Descrizione di
eventuali
interessi che
sono
significativi per
l’emissione/
l’offerta
compresi
interessi
confliggenti
Si segnala che l’offerta di Obbligazioni costituisce un’operazione nella quale il Credito Valtellinese si trova in
conflitto d’interessi in quanto ha ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione.
Qualora l’Emittente si coprisse dal rischio d’interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne al
Gruppo Credito Valtellinese, la comune appartenenza al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
l’Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Pertanto si determina una situazione di
conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
E.7
Spese stimate
addebitate
all’investitore
dall’emittente/
offerente
Il Prezzo di Emissione include altri costi complessivamente pari a 2,917% del Valore Nominale
Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.