CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA - LOTTO 3 CIG 745320100A TRA CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., con socio unico l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, con sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 07791571008, R.E.A. n. 1055521, in persona dell’Amministratore Delegato, Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche “Infratel” o “Concedente”; E CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155, C.F./P.I. 09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell’Amministratore Delegato, Elisabetta Ripa, nata a Torino il 20/11/1965, domiciliata per la carica presso la società che rappresenta (Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente) PREMESSO CHE 1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) n. GU/S 2018-OJS246-566375-IT e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018, ha indetto una gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Calabria, Puglia e Sardegna; 2. all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale aggiudicatario della Concessione relativa al Lotto 3 - CIG 745320100A il seguente soggetto: OPEN FIBER SPA la cui aggiudicazione è divenuta efficace con il provvedimento comunicato in data 1° febbraio 2019;
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CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E … · La Costruzione della rete dovrà essere completata entro 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del
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CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE, EX ARTICOLO
61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
SARDEGNA - LOTTO 3 CIG 745320100A
TRA
CONCEDENTE Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., con socio unico l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, con
sede legale in Roma, Via Calabria, n. 46, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente
versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Roma: 07791571008, R.E.A. n. 1055521, in persona dell’Amministratore Delegato,
Domenico Tudini, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10/10/2016, di seguito definita anche “Infratel” o “Concedente”;
E
CONCESSIONARIO Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, 20155,
C.F./P.I. 09320630966, R.E.A. n. 2083127, in persona dell’Amministratore Delegato,
Elisabetta Ripa, nata a Torino il 20/11/1965, domiciliata per la carica presso la società che
rappresenta (Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o
"Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. il Concedente, con Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea (GUCE) n. GU/S 2018-OJS246-566375-IT e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana
(GURI) 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018, ha indetto una
gara, ex art 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di una concessione di
costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultralarga di
proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Calabria, Puglia e
Sardegna;
2. all'esito della gara, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, quale aggiudicatario della Concessione relativa al Lotto 3 - CIG
745320100A il seguente soggetto: OPEN FIBER SPA la cui aggiudicazione è divenuta
efficace con il provvedimento comunicato in data 1° febbraio 2019;
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3. il Concessionario ha presentato le cauzioni e le polizze rilasciate ai sensi degli artt.
29 e 30 della presente Convenzione;
4. La Concedente, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto 31
maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-
2017) informa che il Codice Concessione RNA - COR attribuito al presente Lotto è il
seguente: 892241;
5. la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nei successivi articoli,
avverrà, con le risorse previste dal PEF, interamente a spese del Concessionario e
senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente salvo quanto previsto all'articolo
25 (Prezzo) della presente Convenzione;
6. con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare l'affidamento della
progettazione e costruzione e la manutenzione e gestione a tempo determinato di
una rete passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche mediante l'utilizzo
di componenti di infrastrutture già esistenti al fine di minimizzare gli interventi di
nuove realizzazioni, nel seguente Lotto 3 Sardegna.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1. Le premesse e gli allegati, così come il Bando di Gara, i Chiarimenti ai quesiti, la
Lettera d’invito e tutta la “Documentazione di gara”, conosciuti e/o sottoscritti dalle Parti,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non
materialmente allegati ad essa.
Articolo 2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente
specificato, i termini elencati assumono il significato ad essi attribuito nell’allegato
Definizioni.
Articolo 3. NORME APPLICABILI
Alla presente Convenzione, e ai Disciplinari, si applica la disciplina regionale, regolamentare,
nazionale e comunitaria relativa all’oggetto della procedura, inclusa la Decisione e gli
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Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato
in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01, di seguito Orientamenti
2013) e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il Codice) con le relative disposizioni
attuative, solo ove espressamente richiamato e non in contrasto con la lex specialis di gara.
Articolo 4. OGGETTO
4.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento in concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione nonché la manutenzione e gestione, a
tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica e
la contestuale erogazione dei servizi passivi ed attivi di accesso in modalità wholesale, anche
mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e finalizzati all’offerta di
servizi a banda ultralarga nelle aree bianche del presente lotto territoriale.
La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovrà essere in grado di garantire ai clienti
finali, tramite gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo:
i. “over 100 Mbit/s” ad almeno il 70% delle UI dei Comuni del Cluster C;
ii. “over 30 Mbit/s” alle UI dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% delle UI dei Comuni
del Cluster C.
I servizi “over 100 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100
Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 100%
I servizi “over 30 Mbit/s” dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s
in download e 15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 50%.
In ogni caso l’infrastruttura dovrà assicurare il rilegamento in fibra ottica delle sedi della
Pubblica Amministrazione centrale e locale (ad esempio scuole, sedi e presidi sanitari, sedi
delle forze dell’ordine, sedi comunali etcc..) e delle zone industriali incluse nelle aree
definite dallo studio di fattibilità.
4.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:
a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in
conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara
nonché sulla base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;
b) la progettazione esecutiva dell’Opera ai sensi dell’art. 23 del Codice nonché sulla
base delle NT2 “norma tecnica di progettazione”;
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c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
d) la fornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformità ai
Documenti di Progettazione;
e) la cessione al concedente della proprietà o dei diritti di passaggio, su infrastrutture
esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete secondo
quanto previsto dagli atti di gara;
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al
precedente paragrafo (c) in conformità al Disciplinare di Gestione;
g) l’Erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per
tutta la durata della Fase di Gestione.
4.3 Le attività di cui al comma 4.2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della
presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali. Sono compresi nella concessione tutti
i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente
compiuto, secondo le condizioni e modalità stabilite dal Disciplinare di Costruzione allegato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti con i relativi
allegati. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte
e il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.
4.4 Il Concedente darà attuazione alla Convenzione attraverso i seguenti Atti di esecuzione:
Ordini di Progettazione Esecutiva ed Ordini di Esecuzione, come dal Disciplinare di
Costruzione allegato.
4.5 L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo per
ciascuna fase in cui è suddiviso il Progetto approvato dal Concedente e ogni altro onere
connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e
invariabile e non potrà essere superiore al valore determinato nella offerta di gara, salvo
quanto previsto dall’art. 24 della presente Convenzione.
4.6 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva
proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non
avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della
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documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate
all’esecuzione della Convenzione.
4.7 La gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti
e gli operatori di rete per la concessione dell’accesso - in applicazione delle previsioni di cui
all’art. 9 D.Lgs. n. 33/2016 di recepimento della Direttiva 2014/61/UE- rientra tra le
competenze di vigilanza dell’AgCom. Pertanto, ogni eventuale controversia fra l’operatore
aggiudicatario e altra impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in
materia di definizione e rispetto degli obblighi e degli SLA di provisioning e assurance è
rimessa alla competenza di tale Autorità.
Articolo 5. INTEGRAZIONI DELLA CONCESSIONE
5.1 Il Concessionario si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità
della concessione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione e nelle regole tecniche,
che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di
provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti.
5.2 Il Concedente, nel corso della durata della presente Convenzione, si riserva la facoltà di
richiedere al Concessionario di incrementare o diminuire le attività indicate, fino alla
concorrenza di un quinto del valore delle opere.
5.3 Per le motivazioni di cui al comma 5.1, le eventuali modifiche od integrazioni della
presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che,
sottoscritto dalle parti, costituirà elemento integrante dell’atto di Convenzione.
Articolo 6. DURATA DELLA CONCESSIONE
6.1 La scadenza della concessione è fissata, per ogni (macro) area, al 31 dicembre 2038. La
durata della concessione decorre dalla data di inizio della gestione degli impianti
coincidente con la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuato dal
Concedente. Al completamento di ogni comune o aggregato di (macro) area, e a valle del
relativo collaudo tecnico amministrativo del Concedente, il Concessionario dovrà avviare il
servizio di manutenzione e gestione della rete. La Costruzione della rete dovrà essere
completata entro 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione come da offerta del
Concessionario.
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6.2 Durante la durata della concessione, il Concessionario, se operante esclusivamente nel
mercato dei servizi di accesso alla rete all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato)
come indicato in sede di gara, si impegna a non intraprendere attività nel mercato dei servizi
al dettaglio, pena la revoca della concessione.
Articolo 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si
impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività
inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese – assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello
stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto
della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di
settore applicabili;
c) sottoporre, entro 180 (centottanta) giorni dall’efficacia della Convenzione, per la
verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, tutti i Progetti Definitivi,
corredati dai documenti comprovanti la proprietà o la disponibilità delle
infrastrutture esistenti che saranno cedute al Concedente;
d) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il
Progetto Esecutivo, corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di
competenza del Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente;
e) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo
e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal
Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione medesima, entro 30
giorni dalla richiesta del Concedente;
f) rispettare i principi definiti dagli organi comunitari e in particolare quelli contenuti
nella Decisione e negli Orientamenti, oltre che nella vigente regolamentazione;
g) aggiornare lo stato delle opere in costruzione, delle opere affidate in concessione,
del loro utilizzo e di tutti gli interventi di manutenzione utilizzando i sistemi
informativi e di base del Concedente.
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7.3 Decorso il termine di cui al precedente articolo 7.2 si applicheranno le penali di cui al
successivo articolo 33 (Penali).
7.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini
dell’approvazione da parte del Concedente, almeno il 90% (novanta percento) dei Progetti
esecutivi di ciascuna fase – cosi come descritta nei Documenti di gara -, entro il termine
essenziale di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di approvazione del Progetto
definitivo pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione, fatta salva l’applicazione
delle penali di cui al precedente articolo 7.3.
7.5 Il Concessionario si obbliga altresì a:
a) realizzare l’Opera a regola d’arte, e svolgere tutti i lavori necessari per la
realizzazione dell’infrastruttura e l’eventuale sua integrazione con infrastrutture
esistenti di titolarità del Concessionario medesimo, di società collegate o controllate
o comunque facenti parte dello stesso gruppo societario, ovvero di terzi, secondo
quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione
temporale specificata nel Cronoprogramma;
b) individuare ed acquisire nella progettazione della rete, al fine di minimizzare gli
interventi di nuove realizzazioni, nel rispetto del principio di economicità e
scalabilità, le infrastrutture di posa esistenti nell’area di intervento, disponibili per
un riutilizzo, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche di ciascuna
infrastruttura (con preferenza per le soluzioni al minor costo). Per infrastrutture
esistenti si intendono quelle definite dall’art. 1 lett. d) del D.Lgs 33/2016 nonché le
infrastrutture alternative (quali a titolo esemplificativo: reti fognarie, infrastrutture
di manovra, ecc.) di altri settori (quali i servizi di pubblica utilità);
c) trasferire al Concedente, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara , la
proprietà o il diritto di uso dell’infrastruttura (inclusi i locali allestiti per il punto di
consegna neutro) di sua proprietà o acquisita da terzi utilizzata, in modo tale da
garantire l’effettivo utilizzo e accesso della stessa, nel caso di cessione del diritto
d’uso dovrà essere compresa anche la manutenzione dell’infrastruttura ceduta e dei
locali allestiti per il punto di consegna neutro;
d) trasferire al Concedente al termine della Concessione, la proprietà degli apparati
utilizzati per la fornitura dei servizi wholesale attivi;
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e) svolgere, con la massima diligenza tutte le attività necessarie a garantire, senza
soluzione di continuità, al soggetto pubblico proprietario della rete la titolarità dei
diritti d’uso delle infrastrutture, in conformità con quanto previsto dagli atti di gara;
f) provvedere alla tenuta della contabilità dei lavori sulla base del listino prezzi unitari,
presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione sub
“Documentazione di gara”, ivi compresi gli obblighi di informazione e di
comunicazione ivi previsti. Inoltre, in applicazione del principio di separazione
contabile di cui alla Decisione agli Orientamenti 2013 e alla vigente
regolamentazione, il Concessionario si impegna a predisporre un sistema di
contabilità dei costi di gestione, asseverato da primaria società di revisione;
g) utilizzare e implementare la fornitura di servizi passivi e/o attivi mediante tecnologie
conformi a tutte le normative tecniche ed alla regolamentazione vigente;
h) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a
quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella
Documentazione progettuale e, in particolare, si obbliga a:
i. eseguita l’opera, offrire i servizi wholesale attivi e passivi di accesso agli
operatori terzi attivi nel mercato al dettaglio dei servizi a Banda Ultralarga e
nello specifico - in qualità di responsabile della fornitura, della manutenzione
e della commercializzazione dei servizi wholesale di accesso all’infrastruttura
finanziata, nel rispetto dei livelli minimi di servizio definiti nel Disciplinare di
Costruzione (Service Level Agreement - SLA) contrattualizzati con gli
operatori terzi - si impegna a garantire la modalità di gestione
dell’infrastruttura ispirate alla massima apertura al mercato a condizioni
eque e non discriminatorie per tutti gli operatori che ne facciano richiesta.
Tali obblighi relativi alla fornitura dell'accesso, conformemente alle
disposizioni contenute nella Decisione, negli Orientamenti 2013 e nella
vigente regolamentazione, non possono essere disattesi neanche nei casi in
cui si verifichi un mutamento legato alla proprietà, gestione o funzionamento
delle infrastrutture sovvenzionate. Il Concessionario, nella fornitura dei
servizi di accesso all’ingrosso è, quindi, sottoposto a un obbligo di non
discriminazione finalizzato alla garanzia della tutela della concorrenza, quale
strumento per assicurare l’efficienza, la qualità e l’innovazione nei servizi di
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comunicazione a vantaggio dei consumatori e del sistema produttivo.
Pertanto, al fine di realizzare un’effettiva parità di trattamento, gli obblighi
di non discriminazione saranno ispirati a garantire una reale equivalenza
nell’accesso alla rete, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nella
Decisione.
ii. il Concessionario operante esclusivamente nel mercato dei servizi di accesso
alla rete all’ingrosso (operatore non verticalmente integrato) non può,
successivamente, nel periodo di durata della concessione, modificare il
modello di gestione e, dunque, svolgere attività nel mercato dei servizi al
dettaglio, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione;
iii. garantire, senza soluzione di continuità, l’efficienza, nonché ogni attività
necessaria per assicurare a tutti gli operatori l’accesso passivo e attivo in
modalità wholesale fino al Punto di Consegna Neutro - previsto per ogni
(macro) area limitrofa purché insistenti nella stessa regione oggetto del
Bando - mediante cessione a titolo oneroso di diritti d’uso, ovvero mediante
modalità alternative di pricing tramite servizi di accesso a consumo (c.d. pay
per use) prevedendo, in tale ultimo caso, il recupero dei costi attraverso
canoni mensili legati all’effettivo utilizzo delle risorse da parte dell’operatore
terzo in conformità alla regolamentazione dettata dall’AgCom (in termini di
tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e SLA);
iv. predisporre, in applicazione del principio di separazione contabile invocato
dalla Decisione, dagli Orientamenti 2013 e dalla vigente regolamentazione,
relativamente alla sovvenzione ricevuta, un sistema di contabilità dei costi di
gestione. Il sistema consente al Concedente di controllare l’attuazione del
programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del
claw back di cui all’art. 7 del Bando, nonché valutare gli effettivi costi di
gestione. Il sistema di contabilità trova applicazione anche nella fase di
manutenzione e gestione. Il sistema contabile e i dati contabili devono essere
certificati annualmente da una società di revisione. Il Concedente si riserva il
diritto di monitorare il sistema di contabilità separata mediante audit
periodici;
v. rispettare, nell’ambito della commercializzazione dei servizi di accesso
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all’ingrosso, i prezzi definiti nell’Offerta regolati secondo i criteri fissati al par.
4 delle Linee Guida AgCom e della regolamentazione prevista dalla predetta
Autorità. Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi
saranno determinati secondo un listino soggetto all’approvazione
dell’AgCom;
vi. nel caso in cui il concessionario intenda offrire nuovi servizi d’accesso è
tenuto a sottoporre le relative condizioni tecniche ed economiche
all’approvazione del Concedente e dell’Agcom;
vii. in caso di realizzazione di reti FTTN il Concessionario si obbliga a prevedere
una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse espresse dagli
operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture di accesso in
modalità multi-operatore. Il Concessionario sarà, quindi, tenuto a invitare,
attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare
anticipatamente la propria volontà e impegno ad acquistare i servizi di
accesso al nodo di rete indicando i servizi accessori necessari al
funzionamento, secondo le modalità di cui alle delibere AgCom nn.
747/13/CONS e 155/14/CONS. L’annuncio potrà essere reso noto mediante
pubblicazione online sul portale del Concessionario, con contestuale
comunicazione all’AgCom, almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei
lavori. L’annuncio dovrà riportare l`indirizzo del nodo di rete, il piano tecnico,
i tempi di progettazione e di avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per il
completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati
potranno manifestare il proprio impegno ad acquistare il servizio di co-
locazione al nodo di rete. Questo non potrà essere inferiore a un mese dalla
data di pubblicazione dell’annuncio. Chiunque non abbia manifestato
interesse entro il tempo stabilito, potrà formulare la richiesta di co-locazione
al nodo di rete realizzato dal Concessionario in un secondo tempo. Tale
richiesta sarà soggetta a studio di fattibilità al fine di verificare l’esistenza di
spazi disponibili al nodo di rete, in assenza dei quali la richiesta non potrà
essere accolta (c.d. KO tecnico). Tuttavia, in tali casi, l’operatore potrà
richiedere al Concessionario di pubblicare un annuncio decorso un anno dal
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precedente per la realizzazione, congiunta ad altri operatori interessati, di un
nuovo nodo di rete multi-operatore;
viii. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per
la costruzione, l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa
predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi
con il Responsabile del Procedimento;
ix. dare seguito alla domanda ragionevole dell’operatore terzo ai fini della
fornitura dei servizi wholesale attivi. La ragionevolezza della domanda sarà
valutata dal Concedente;
i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le
garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente
Convenzione;
j) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel
pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
k) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato
Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando
eventuali ritardi e modalità di recupero;
l) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad
attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
m) acquisire i diritti di passaggio su infrastrutture esistenti, ovvero i diritti di
installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà
pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, in conformità con quanto
previsto dagli atti di gara;
n) costruire e/o mettere a diposizione locali tecnici adeguati per il PCN (Punto di
Consegna Neutro). In ogni caso, il diritto di proprietà o il diritto di uso gratuito del
PCN, e i conseguenziali diritti di accesso ad esso, sarà traferito al Concedente a
tempo indeterminato.
7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle
attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso
riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella
Documentazione Progettuale.
7.7. Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi tutti i lavori
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previsti in concessione. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il
concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del Codice,
non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all’art. 184, comma 2. Ai sensi dell’art.
164 del Codice, la selezione degli esecutori dei lavori dovrà avvenire mediante procedura
ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai
concessionari di opere pubbliche.
7.8 Il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale dichiarato in gara e a
trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che
attestino il perdurare della Solidità patrimoniale.
7.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della
gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai
sensi dell’art. 1176 del Codice civile tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino
come cause di Forza Maggiore.
7.10 La manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale
riguardano anche la rete BUL regionale realizzata o in corso di realizzazione da parte di
Infratel nei Comuni con intervento diretto pubblico (si vedano a tal proposito gli allegati 17,
18 e 19 della lettera di invito che descrivono le reti BUL regionali.
Articolo 8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
8.1 Inoltre, il Concessionario si impegna a:
a) fornire al Concedente, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai
sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e all’Organo di vigilanza tutti i
chiarimenti tecnici richiesti;
c) partecipare alle visite che l’Organo di Alta vigilanza, il Responsabile del
Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere
i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare e fornire i
mezzi e le attrezzature necessarie alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera;
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d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento
che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei
Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi, quale:
i. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza
della Convenzione;
ii. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali
da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che
possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti
dalla presente Convenzione;
iii. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera
ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni
poste a suo carico dalla presente Convenzione;
e) inviare, informazioni finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della
concessione, nonché adempiere a qualsiasi altro obbligo informativo così come
previsto nel Disciplinare di Gestione;
f) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
predisposizione del Piano di Valutazione secondo l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
del Regolamento (UE) n. 651/2014 e la normativa nazionale e comunitaria ivi
richiamata, inclusa la Decisione e gli Orientamenti 2013;
g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante
dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla
presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;
h) gestire e manutenere una parte della rete BUL Infratel in corso di ultimazione nel
presente Lotto. I relativi costi e ricavi derivanti dalla gestione di queste reti sono
inseriti nel PEF presentato in sede di gara ed allegato alla presente Convenzione sub
“Documentazione di gara”.
Articolo 9. RISCHIO DI COSTRUZIONE, DI DISPONIBILITÀ E DOMANDA
9.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta
espressamente il rischio di costruzione, come definito all’art. 3, lettera aaa) del Codice, ossia
il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,
14
all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico nell’Opera e al mancato
completamento dell’Opera, come meglio disciplinati nella presente Convenzione.
9.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di
disponibilità, come definito all’art. 3, lettera bbb) del Codice, ossia il rischio legato alla
capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di qualità previsti, come meglio disciplinati nella presente
Convenzione.
9.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario accetta il rischio di
domanda, come definito all’art. 3, lettera ccc) del Codice, ossia il rischio legato alla
mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, salva l’applicazione dell’art. 24 della presente
Convenzione.
Articolo 10. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DELLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
10.1 È vietata la cessione, parziale o totale, della titolarità della concessione, a pena di
decadenza. E’, altresì, esclusa, la cessione del contatto anche in caso di trasferimento, affitto
o usufrutto dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo. Ne consegue che l’acquirente,
l’affittuario e l’usufruttuario dell’azienda del Concessionario o di un suo ramo, non
subentrerà nel contratto e il committente potrà risolvere la presente Convenzione con
effetto immediato.
10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del
Codice Dlgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
al Concedente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
10.3 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni variazione della propria
forma giuridica nonché della propria composizione societaria eccedente il cinque per cento
rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della Convenzione con la dichiarazione
resa secondo l’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
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Articolo 11. OBBLIGHI DI PERSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO
ALLA CONCESSIONE
11.1 Il Concessionario è tenuto espressamente:
a) a conservare per l’intera durata della concessione la forma giuridica della società di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo;
b) alla permanenza del possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei
rappresentanti dei requisiti previsti per i medesimi soggetti all’atto della richiesta della
concessione;
c) mantenere inalterati i requisiti di solidità patrimoniale.
Articolo 12. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
12.1 Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità
della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento
alla normativa in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.
12.2 Il Concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza nei confronti dei propri
dipendenti e collaboratori della disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
12.3 Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il
Concedente facendosene esclusivamente carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata
nel presente articolo, nonché per tutti i danni derivanti dalla costruzione e gestione della
rete.
12.4 Il Concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare
a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei
contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
12.5 Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della
concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la
categoria, applicabile nella località.
16
12.6 Il Concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Articolo 13 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO
13.1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed
economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle
funzioni oggetto della concessione.
13.2 Il Concessionario si impegna a tenere indenne ed a manlevare il Concedente da ogni
eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in
concessione.
13.3. Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il
Concedente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o
procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni
degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla normativa vigente e ai regolamenti;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza,
riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente
Convenzione.
Articolo 14. RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO
14.1 Il Concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza della
situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento, come rappresentate e definite al
momento della presentazione dell’offerta. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in
proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata. È fatta salva
l’applicazione dell’art. 24 della presente Convenzione.
14.2 Il Concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e
gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione e,
conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando il
Concedente da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa
risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. È fatta salva l’applicazione dell’art.
24 della presente Convenzione.
14.3 Il Concessionario è, altresì, responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla
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presente Convenzione e imputabili al Concessionario. In particolare, egli è responsabile:
a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione
della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali,
nella Lettera d’invito e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute
idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti
e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi
ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione,
sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione
definitiva e/o esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle
attività connesse.
14.4 Il Concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività
oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:
a) il canone di concessione;
b) gli oneri di registrazione della presente Convenzione;
c) i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo;
d) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle
dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale
esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
e) canoni, imposte e tasse locali e tutti gli oneri conseguenti al rilascio delle autorizzazioni;
f) tutti costi occorrenti per l’acquisizione e il trasferimento delle infrastrutture esistenti;
g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza, riservatezza e
correttezza descritte nelle regole tecniche e nei relativi allegati.
14.5 A fronte del diritto di gestire l’infrastruttura il Concessionario è tenuto a corrispondere
al Concedente un canone di concessione, come indicato nell’offerta economica presentata
in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione sub “Documentazione di gara”, che
varierà in aumento in ragione della redditività dell’investimento (claw back). In particolare,
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il meccanismo di claw back prevede che dopo sette anni il Concessionario dovrà rimborsare
una parte del Prezzo se il profitto effettivo supera un livello pari al margine di utile previsto
nel PEF, tenuto conto che gli investimenti per la costruzione della rete sono sovvenzionati.
Se il profitto effettivo, inclusi tutti i proventi realizzati a qualsiasi titolo derivati dalla
concessione, supererà quello indicato nel PEF di oltre il 30 %, il 50 % del profitto
supplementare sarà restituito al Concedente in conformità a quanto previsto dalla
Decisione n. 41647/2016 e dagli Orientamenti 2013.
Articolo 15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
15.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti
l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre
opere dell’ingegno. Il Concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne il
Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da
qualsiasi interessato, nel caso in cui il concessionario usi brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti,
procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente
Convezione, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
15.2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e
diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga
ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il Concessionario si obbliga a prestare il proprio
incondizionato assenso per l’estromissione del Concedente ex art. 108 del codice di
procedura civile.
15.3 Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni
legali di cui al presente articolo.
15.4 Sono a carico del Concessionario, in ogni caso, tutti i costi sostenuti ai fini della tutela
e della difesa del Concedente nei procedimenti promossi nei confronti di quest’ultimo in
ogni grado di giudizio, per presunte violazioni della normativa in materia di privativa
industriale.
15.5 Il Concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare il Concedente
a qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
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a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o
procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla
violazione degli obblighi di cui al presente articolo imputabili al Concessionario;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza
riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente
articolo.
Articolo 16. APPALTI E SUBAPPALTI
16.1 Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente, dovrà
procedere mediante Contratti di Appalto stipulati all’esito di procedura ad evidenza
pubblica e nel rispetto dei principi di scelta del contraente, applicabili ai concessionari di
opere pubbliche.
16.2 E’ ammesso il subappalto dei lavori o dei servizi nel limite del 30% e con le modalità
previste dagli articoli 105 e 174 del Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto
indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta.
16.3 I soggetti terzi cui i lavori siano affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei
requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara
in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.
16.4 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
16.5 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Codice e dei
Disciplinari.
Articolo 17 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
17.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Prezzo previsto dalla
presente Convenzione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
17.2 Il Concedente si riserva di avviare la spesa di fondi FESR solo dopo aver ottenuto
l’approvazione del Grande Progetto Nazionale BUL.
17.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,
circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di
20
progettazione a quella di gestione.
Articolo 18. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
18.1 Consensi e pianificazione.
a) il Concessionario è responsabile della richiesta ed ottenimento dei permessi;
b) il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per
conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi
previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e
quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed
Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente;
c) per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il
Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza. Il Concessionario si
farà carico di ogni onere tributo imposta, diritto di passaggio necessario per la
realizzazione dell’Opera per tutta la durata della concessione;
d) nella fase di progettazione esecutiva delle infrastrutture di rete, il Concessionario si
impegna a sviluppare l’infrastruttura con il concorso degli operatori terzi che
manifestano interesse ad acquistare i servizi wholesale nell’area finanziata, così da
individuare percorsi di rete e punti di consegna, che non agevolino il Concessionario
o un particolare soggetto rispetto agli altri. A tal fine, in applicazione del principio
richiamato, e in virtù del correlato principio di non discriminazione, il
Concessionario, previo invito agli operatori terzi, si impegna a comunicare al
Concedente le aree cui gli operatori terzi sono interessati a utilizzare i servizi
wholesale, ivi comprese le informazioni relative alla localizzazione delle relative
infrastrutture di rete, in modo tale da consentire una fase progettuale finalizzata a
individuare la soluzione che consenta di scongiurare il rischio di indebiti vantaggi di
tipo tecnico o economico a beneficio di un soggetto. La raccolta delle manifestazioni
di interesse espresse dagli operatori interessati alla predisposizione di infrastrutture
di accesso al nodo di rete in modalità multi-operatore è disciplinata in conformità
alle modalità di cui alle delibere AgCom 747/13/CONS e 155/14/CONS - già indicate
nella lettera di invito alla procedura ristretta e a cui si rinvia.
18.2 Cronoprogramma e progettazione
21
a) contestualmente alla stipula della presente Convenzione e, in ogni caso, prima
dell’avvio della progettazione delle Opere, il Concessionario nomina il Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, dandone comunicazione al Concedente.
b) immediatamente dopo la stipula della presente Convenzione il Concessionario, darà
inizio alla progettazione definitiva con riferimento alle fasi nelle quali sono stati
suddivisi i Comuni da cablare.
c) il Concessionario entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma della
presente Convenzione, dovrà completare l’attività di progettazione per ciascun
Comune della fase 1. Nei sessanta giorni successivi al completamento di ciascuna
fase dovrà inoltre completare la progettazione della fase successiva.
d) il Concessionario si impegna ad avviare i lavori entro 30 giorni dalla ricezione
dell’approvazione da parte di Infratel Italia di ogni singolo progetto esecutivo, nel
rispetto del cronoprogramma previsto in ogni progetto esecutivo approvato dal
Concedente.
e) il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto
Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei
termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto
Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla
rispettiva data di consegna al Concedente.
f) entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo il
Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il
Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi, nel
rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo (a) del presente articolo.
g) il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto
Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei
termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto
Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla
rispettiva data di consegna al Concedente.
h) il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà
responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il
Concessionario sarà soggetto a una penale di cui al successivo articolo 33 (Penali)
22
salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano
imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto dalla
presente Convenzione in tema di ritardi e sospensione.
i) i Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di quanto
previsto nell’allegato Disciplinare di Costruzione.
18.3 Esecuzione dei Lavori.
I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle
prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di
Progettazione, del Disciplinare di Costruzione, nonché nel rispetto di ogni normativa
applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni
disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere
visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione
dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.
18.4 Lavori complementari.
Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti
nella originaria Documentazione di Progettazione, nei casi e modi stabiliti dall’art. 106 del
Codice.
18.5 Varianti
a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal
Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che
presentino le seguenti caratteristiche:
i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che
non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto di Fattibilità
tecnico economica;
ii. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi
previsti tali da alterare l’Equilibrio economico finanziario del Piano
economico finanziario per la realizzazione dei Lavori pari all’1% (uno per
cento) del valore delle opere, della tempistica per la realizzazione dei
Lavori al di sopra di 60 (sessanta) giorni lavorativi, o incremento dei costi
di gestione previsti nel Progetto Preliminare al di sopra dell’1% (uno
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percento) dei costi di gestione previsti, salvo quanto previsto al
successivo paragrafo (c).
b) Si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
c) Le Varianti in Corso d’Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso
l’Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e
autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all’art. 106 del Codice. In relazione alle
Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al
Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e
comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.
d) Le Varianti in Corso d’Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari
forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal
Concedente.
e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d’Opera
dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua
utilizzazione, ai sensi dell’art. 106 del Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire
il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.
18.6 Espropriazioni e interferenze.
a) Ove necessario, il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del
Concedente e a propria cura e spese, all'espropriazione e/o all’occupazione
temporanea delle aree, terreni e/o immobili interessati all’esecuzione dei Lavori
oggetto della concessione.
b) Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini
della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti
adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo 17
(Obblighi del Concedente).
c) Il Concessionario, ove attuabile, è autorizzato a compiere e tenuto a curare le
trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle
relative indennità in via amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi
bonari, da intendersi comprese e compensate nel Prezzo.
24
d) Il Concessionario dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle
procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la
gestione di tali procedure.
Articolo 19. DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA
VIGILANZA
19.1 Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle
funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
19.2 Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla
progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, con i compiti e le modalità indicate nei
Disciplinari.
19.3 La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l’ufficio
di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle
disposizioni del Codice. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio
dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente,
affinché questi esprima il proprio gradimento. I costi e le spese relativi alle attività dei
suddetti soggetti nonché quelle relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione sono a carico del Concessionario.
19.4 Prove e collaudo
a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all’Organo
di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento
prevista dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, e dalla data di
Ultimazione dei lavori.
b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle
procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del
Progetto Esecutivo.
c) Il Concedente nomina il collaudatore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del
Codice.
d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi eventuali compensi
spettanti ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario.
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e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Codice e del Disciplinare
di Costruzione allegato.
19.5 Ritardi
a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà
responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente
modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al
Concessionario, ivi inclusi i ritardi nel rilascio dei necessari permessi da parte di
autorità pubbliche o soggetti concessionari.
b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale
secondo le modalità previste dal successivo articolo 33 (Penali).
c) Sono non imputabili al Concessionario gli eventi dovuti a:
i. Forza Maggiore;
ii. modifiche legislative e regolamentari che rendano necessarie Varianti in
Corso d'Opera;
iii. varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;
iv. Fatto del Concedente.
Articolo 20. FASE DI GESTIONE
20.1 Obbligazioni generali e Servizi.
a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla data di collaudo e per tutta
la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di Gestione:
i. servizi di gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti;
ii. servizi di accesso wholesale attivi ad altri operatori o alla propria
struttura commerciale interna;
iii. servizi di accesso wholesale passivi ad altri operatori o alla propria
struttura commerciale interna.
iv. Servizi di colocation presso il Punto di Consegna Neutro;
b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In
particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata
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della concessione in condizione di piena funzionalità ed ottimo stato manutentivo.
L'interruzione della disponibilità dei Servizi non potrà superare i limiti di tolleranza
(complessivi e per categoria di servizio) espressi nel Disciplinare di Gestione (SLA).
c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei detti limiti di
tolleranza il Concedente, attraverso il Responsabile della concessione, dovrà
effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà
a determinare la misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo 33
(Penali) nel rispetto dei termini e secondo le modalità ivi previste.
20.2 Modifiche nei servizi.
a) L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel
corso dell’intero periodo di validità della concessione e in presenza di comprovate
esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del
Disciplinare di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede
gli adeguamenti al Disciplinare di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal
Concedente.
20.3 Responsabile della concessione.
a) Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente
nominerà il Responsabile della concessione con le modalità indicate nei Disciplinari.
Articolo 21. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
21.1 Fatte salve le ragioni previste nei Disciplinari, in nessun altro caso il Concessionario
potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori.
21.2 Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all’art. 107 del
Codice determini una sospensione totale dell’attività di costruzione, i termini di
realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della concessione, si intenderanno
prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
21.3 In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si
riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse
all’espletamento delle attività che riguardano l’oggetto della concessione, di richiedere al
Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
21.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare
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almeno il 50% (cinquanta percento) dell’Opera, la presente Convenzione sarà
automaticamente risolta ai sensi degli art. 1463 e seguenti del Codice civile e relativi alla
risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utilizzati, fino a quattro quinti del valore delle
opere, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento
dei cantieri.
21.5 Modalità, termini e condizioni della sospensione e proroga dell’attività di costruzione
sono regolati dal Disciplinare di Costruzione.
Articolo 22. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
22.1 Fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione qualora in seguito a un
evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario
non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa
una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale
evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
22.2 Entro dieci giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà
chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 (trenta) giorni circa le
motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.
22.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno
30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei
Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il
Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all’art. 33 (Penali) della presente
Convenzione.
22.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla
informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario
medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.
22.5 Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale
o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e
imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché
per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non