COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna C O P I A DELIBERA N. 123 GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12 L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:15 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano: Assente g. Presente Carica VICINELLI GIUSEPPE X SINDACO 1 GUAZZALOCA MARIA RITA X ASSESSORE 2 LIPPARINI JESSICA X ASSESSORE 3 SERRA MAURIZIO X ASSESSORE 4 BETTINI VINCENZO X ASSESSORE 5 Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
C O P I A
DELIBERA N. 123
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:15 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Assente g.PresenteCarica
VICINELLI GIUSEPPE XSINDACO1
GUAZZALOCA MARIA RITA XASSESSORE2
LIPPARINI JESSICA XASSESSORE3
SERRA MAURIZIO XASSESSORE4
BETTINI VINCENZO XASSESSORE5
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241 /1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPL IAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: - la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” prevede
che la pianificazione comunale si articoli in Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- il Comune di Sant’Agata Bolognese ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 30 del 07/04/2011 e n. 31 del 07/04/2011, immediatamente esecutive;
- ai sensi dell’art. 32 comma 13 e art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono entrati in vigore il 27/04/2011, data di pubblicazione dei relativi avvisi di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- il primo Piano Operativo Comunale (POC) – a valenza quinquennale – è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/02/2015, rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000;
- il PSC, per quanto concerne gli ambiti a destinazione produttiva, ha recepito i contenuti dell’”Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Associazione Terre d’Acqua” sottoscritto nel maggio 2005 fra i Comuni aderenti all’Associazione Terre d’Acqua (ora Unione) e la Provincia di Bologna finalizzato a stabilire gli obiettivi strategici per lo sviluppo degli ambiti produttivi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000;
- in attuazione del citato Accordo l’ambito produttivo del Comune di Sant’Agata Bolognese è stato classificato “ambito produttivo di rilievo comunale” nel quale sono ammessi esclusivamente, in coerenza con l’art. 9.2 del vigente PTCP di Bologna, gli ampliamenti delle attività produttive già insediate, fermo restando che dette previsioni urbanistiche devono essere corredate da accordi, sottoscritti ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, o da atti unilaterali d’obbligo, che individuino puntualmente i soggetti attuatori, definiscano gli impegni a carico degli stessi nonché le effettive necessità;
Preso atto che:
- Automobili Lamborghini S.p,A, azienda di grande rilievo internazionale del Gruppo Audi, produttrice di automobili supersportive, avente sede nel territorio di Sant’Agata Bolognese, ha manifestato a questa Amministrazione Comunale l’intenzione di porre in essere un articolato programma di interventi finalizzati a realizzare nel proprio stabilimento sia investimenti di carattere industriale che una serie di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giudicato gli interventi previsti da Automobili Lamborghini S.p.A. coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti nell’ambito delle strategia nazionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione;
- la Regione Emilia Romagna ha giudicato gli interventi previsti da Automobili Lamborghini S.p.A. coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in merito agli investimenti per supportare i processi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
di innovazione e consolidamento delle competenze di singole imprese o di comparti/filiere produttive e dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, in merito all’attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente che ha individuato nella Meccatronica e Motoristica uno degli ambiti prioritari su cui concentrare il sostegno alla ricerca e sviluppo e agli investimenti produttivi;
- a tal fine, in data 27 maggio 2015, è stato siglato un accordo interistituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (nel prosieguo anche “Invitalia”) che ha dato il via ad un Protocollo d’intesa con Automobili Lamborghini Spa;
- detto programma di investimenti, comprendente infrastrutturazione logistica e telematica, attività di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno all’occupazione, tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi energetici, comporterà un notevole impatto positivo sul territorio in termini di indotto, creerà nuova e qualificata occupazione e rafforzerà la competitività del sistema produttivo nazionale, oltre che consolidare ulteriormente la forte specializzazione industriale motoristica nel comparto top di gamma;
- per l’attuazione del programma di investimenti, di cui al citato Protocollo d’intesa, si rende necessario realizzare un ampliamento dell’insediamento produttivo esistente interessante sia le aree di proprietà aventi già destinazione urbanistica produttiva (ambiti produttivi consolidati “AP_4”, “AP_4*”, “AP_3”) che terreni contigui, della medesima proprietà, posti in stabile e diretto collegamento con l’insediamento principale da ampliare, attualmente ricompresi in territorio rurale;
- l’attuazione del programma di investimenti presuppone quindi la variazione degli strumenti urbanistici comunali, quanto ai parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti aventi già destinazione produttiva, nonché, limitatamente all’area contigua interessata, una nuova zonizzazione da rurale a produttiva.
Riconosciuto nel progetto di crescita di Automobili Lamborghini, attività produttiva di eccellenza, un rilevante interesse pubblico per le complessive ricadute positive per il territorio e la comunità locale, come peraltro affermato anche nelle circolari della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0308657 del 13/05/2015 e PG 2015.0506148 del 16/07/2015; Visti: - l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, che prevede che gli enti
locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere negli strumenti urbanistici previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione;
- l’art. 11 della L. 241/90 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, che prevede che le amministrazioni procedenti, in accoglimento di proposte, possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;
- l’art. A-13 della L.R. n. 20/2000 che stabilisce, relativamente agli ambiti del territorio per attività produttive, che gli accordi ex art. 18 della medesima legge regionale possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti. A tal fine gli accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici;
- l’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 che stabilisce misure urbanistiche straordinarie per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali già insediate nel territorio urbanizzato attraverso la
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
convocazione di una conferenza di servizi per valutare progetti di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti produttivi (già presenti nel territorio urbanizzato al 21 aprile 2009, data in cui è entrata in vigore la LR 6/2009) che comportino variante agli strumenti urbanistici;
- la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, con la quale si formula parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi;
- l’ipotesi progettuale di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., presentata in data 31/07/2015 prot 9741 e successive integrazioni;
Considerato che:
- l’intervento proposto comporta la variazione a tutti i livelli di pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE, POC);
- all’ipotesi progettuale è allegata la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dell’intervento di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., nella quale sono descritti i potenziali impatti delle scelte operate, tenuto conto delle caratteristiche del territorio;
- fra le misure idonee per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica, sono state individuate diverse opere infrastrutturali, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio;
- dalla Valsat inoltre, relativamente alle attrezzature per l’istruzione del territorio, emerge una possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria di I grado. Detti plessi non possiedono sufficiente disponibilità di ulteriori spazi per accogliere anche bambini provenienti da comuni limitrofi (es. famiglie dei nuovi lavoratori di Automobili Lamborghini che per motivi di organizzazione della vita familiare, decidano di iscrivere i figli vicino al posto di lavoro anziché nel comune di residenza). Si tratta di una situazione di difficile soluzione a livello comunale, se non attraverso finanziamenti pubblici nell’ambito dei piani nazionali e regionali di Edilizia Scolastica;
- in fase di istruttoria del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo si sono svolti incontri negoziali con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., per giungere alla definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale, delle eventuali cessioni di aree e della realizzazione di opere pubbliche e dotazioni territoriali aggiuntive nonché delle misure per la sostenibilità dell’intervento di trasformazione urbanistica oggetto del presente accordo, coerentemente con le previsioni del PSC e del RUE vigenti;
Ravvisata l’opportunità di approvare i contenuti dello schema accordo intervenuto con la Ditta
Automobili Lamborghini S.p.a., allegato alla presente deliberazione, nel quale sono indicati gli obblighi e gli impegni da assumere rispettivamente da parte del Soggetto attuatore e da parte del Comune;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA 1. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e dell’ art. 11 della Legge 241/1990, i
contenuti dello schema di accordo urbanistico, allegato alla presente deliberazione, intervenuto tra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
l’Amministrazione Comunale ed la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., avente ad oggetto la definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale per recepire il programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12, in considerazione del rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità locale;
2. di dare atto che con nota PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, la
Regione Emilia-Romagna ha formulato parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi;
3. di dare atto che l’accordo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto; ad esso si
applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili; 4. di dare atto altresì che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale
potrà recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato;
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, che stipulerà in nome e per conto del Comune,
di inserire in sede di stipula, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si renderanno necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso.
6. di stabilire che le spese connesse e conseguenti alla stipula dell’accordo sono a carico del Comune; 7. di pubblicare infine, ai sensi dell’art 39 comma 2 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del territorio”.
Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i., al fine di poter dar corso all’opera di interesse pubblico.
***
C O P I A
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicinelli Giuseppe F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutividal 30/10/2015 al 14/11/2015.
Dalla Residenza Municipale addì 30/10/2015
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina
COMUNICAZIONI
X ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000)
alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina
IL SEGRETARIO COMUNALE
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data
23/10/201509/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Provincia di Bologna
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Seduta del 23/10/2015
OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12
Oggetto: n. 123
X Giunta Comunale
Consiglio ComunaleProposta di deliberazione per
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
F.to Bonfatti Maria Grazia
F.to Scacchetti Davide
IL RESPONSABILE DI AREA
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
DATA: 22/10/2015 DATA: 22/10/2015
Servizio Proponente
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
ContrarioFavorevole
ContrarioFavorevole
X
X
1
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
Rep.n.
ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 20/2000
E DELL’ ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL’ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO
DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DELLA DITTA
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
L'anno duemilaquindici, il giorno ................... del mese di Ottobre, nella Residenza
Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE, rappresentato da ...............,
domiciliato per la carica in Sant'Agata Bolognese (BO), via 2 Agosto 1980 n. 118,
presso la residenza municipale del Comune di cui infra, il quale interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di cui infra e, come tale, legale rappresentante del COMUNE DI
SANT'AGATA BOLOGNESE con residenza municipale in Sant’Agata Bolognese
(BO), via 2 Agosto 1980 n. 118, avente Codice fiscale 00865820377 e partita IVA
00525081204, nel seguito del presente atto indicato anche come "Comune", e quindi
in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune, a quanto infra
autorizzato in forza del Decreto Sindacale n. .... del ....... e della delibera della Giunta
Comunale n….del……., esecutiva ai sensi di legge,
E
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AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., con sede legale in Sant'Agata Bolognese
(BO), Via Modena n. 12, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Bologna:
03049840378, P. IVA 00591801204, rappresentata da ........... in qualità di ...............
della società "AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.", quale proprietaria dei beni
distinti nel Catasto del Comune di Sant’Agata Bolognese al Foglio 28 Mappali 174