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COMUNE DI OSTIGLIA Via Gnocchi Viani, 16 46035 Ostiglia (MN) [email protected] Provincia di Mantova ORIGINALE ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 16 Prot. N. Seduta 19/05/2015 Sessione: PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. Cognome e Nome Carica Pr. As. PRIMAVORI VALERIO SINDACO X BELLATI CLAUDIO CONSIGLIERE X BONVENTI LUCA CONSIGLIERE X BORGHI FABRIZIO CONSIGLIERE X CORSINI MAURIZIO CONSIGLIERE X GHISELLI LUCA CONSIGLIERE X GUAIUMI ELISA CONSIGLIERE X MARCHI ALESSANDRA CONSIGLIERE X NADALINI FLAVIA CONSIGLIERE X NARDI MAURIZIO CONSIGLIERE X REGGIANI ILARIA CONSIGLIERE X SALVADORI CARLA CONSIGLIERE X VINCIGUERRA OMERO CONSIGLIERE X Totale 13 OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
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Oct 13, 2020

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COMUNE DI OSTIGLIA

Via Gnocchi Viani, 16 46035 Ostiglia (MN)

[email protected]

Provincia di Mantova

ORIGINALE

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 16 Prot. N. Seduta 19/05/2015

Sessione: PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As. PRIMAVORI VALERIO SINDACO X BELLATI CLAUDIO CONSIGLIERE X BONVENTI LUCA CONSIGLIERE X BORGHI FABRIZIO CONSIGLIERE X CORSINI MAURIZIO CONSIGLIERE X GHISELLI LUCA CONSIGLIERE X GUAIUMI ELISA CONSIGLIERE X MARCHI ALESSANDRA CONSIGLIERE X NADALINI FLAVIA CONSIGLIERE X NARDI MAURIZIO CONSIGLIERE X REGGIANI ILARIA CONSIGLIERE X SALVADORI CARLA CONSIGLIERE X VINCIGUERRA OMERO CONSIGLIERE X

Totale 13

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO P ER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

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Sindaco: Punto n. 7 “Regolamento per la disciplina del corrispettivo in luogo

della TARI. Approvazione modifiche ed integrazioni. Lascio la parola ad Alessandra

Marchi”.”

Assessore Alessandra Marchi: “Le modifiche che sono state introdotte al

regolamento per la TARI sono tutte modifiche che sono andate a sistemare il

regolamento per recepire le novità introdotte dal D.L. 16 del 2014. C’è però una

modifica piuttosto rilevante: l'articolo 16 che è stato modificato andando ad inserire una

riduzione per determinate categorie di utenze non domestiche. Si tratta degli Istituti

Sanitari, delle Case di Riposo per le quali è stata prevista una detrazione, una

riduzione della quota variabile due del 30%, qualora questi soggetti dimostrino

comunque di prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata. Questo perché

si è visto nel corso del 2014, che sono arrivate delle bollette molto alte perché avevano

una gestione del secco rilevante proprio per la tipologia di attività svolta e quindi si è

pensato di inserire questo tipo di riduzione. Un'altra variazione rilevante è la possibilità

data ai contribuenti di effettuare pagamenti tramite l'addebito in conto corrente

bancario, cosa che l'anno scorso non era possibile fare, quest'anno sono state attivate

tutte le procedure per consentire la domiciliazione.”

Consigliere Carla Salvadori: “Noi siamo contrari perché in qualche modo, a

parte questo discorso della detrazione, noi riteniamo che sia ancora troppo alta la cifra

che i cittadini devono pagare a fronte di una raccolta che potrebbe essere migliorata.

Questo così almeno noi recuperiamo dai nostri cittadini, per cui il paese comunque non

appare pulito, è sempre in disordine. Oggi con questa tassazione così alta anche qui

noi diciamo entrate più nel merito. Al di là del fatto della casa di riposo che può andare

bene, ammesso che facciano la loro raccolta differenziata per bene però, mi ricordo,

quando è stato introdotto, il Sindaco ha detto che poi negli anni a venire sarebbe

calata sarebbe stata più favorevole per i cittadini… qui noi non vediamo niente e

soprattutto potrebbe essere forse anche un po' riorganizzata e rivista. Si tratta di

contrattare con TEA. Questo dovrebbe essere il lavoro che fa l'amministrazione al di là

del fatto che poi deve fare le piccole modifiche che TEA chiede perché questo avviene

per legge insomma, queste sono modifiche dovute. Dopodiché se voi non entrare nel

merito, non contrattate, non riuscirete mai a spuntare niente. Noi votiamo contro.”

Sindaco: “Volevo solo aggiungere che queste modifiche che noi facciamo, una

la vuole la TEA per le modalità di pagamento però l'altro l'abbiamo inserito noi quello

della casa di riposo. Quando dici che Ostiglia è sporca, l'organizzazione della raccolta

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è uguale negli altri comuni quel che forse tu vedi, ma è una cosa che è generalizzata

un po' in tutti i comuni, è l'abbandono di rifiuti indiscriminato in alcune zone un po’

limitrofe magari Canal Bianco, alcuni fossi, sull'argine quant'altro ed è lì purtroppo che

noi mandando fuori i nostri operai poi quando raccolgono tutti questi rifiuti li mettono

all'interno dei cassoni quelli dell’indifferenziato e dopo viene Mantova Ambiente a

prelevarli e questo poi costa e viene spalmato sul piano finanziario. Quindi il problema

delle tariffe alte è dovuto soprattutto a questo. Con questa modifica noi cerchiamo di

anno in anno - non so se vi ricordate che abbiamo inserito sugli agriturismi che hanno

anche loro sulla parte variabile una riduzione del 25%, se non sbaglio - di tarare a

seconda della realtà a sono seconda delle esigenze a seconda delle tipologie di

attività. Però credetemi che Mantova Ambiente si incontra con noi per l'organizzazione.

Noi stiamo pensando Carla come dici di eventualmente strutturare l'organizzazione.

Faccio un esempio: anche se poi questo incide poco, magari la plastica una volta alla

settimana fare ogni 15 giorni così gira meno il camion. Abbiamo introdotto anche, ad

esempio, la consegna dei sacchetti della plastica; prima la faceva Mantova Ambiente

ora la facciamo noi con l'ufficio tecnico e risparmiamo € 12.000 sul piano finanziario

che poi andremo ad approvare quando avremo il bilancio di previsione. Volevo

semplicemente dire che vogliamo anche noi arrivare a far diminuire al cittadino la

spesa nella tariffa, nella bolletta. ll problema è l'abbandono indiscriminato che fa

aumentare, è quello il problema. Bisognerà agire sulla prevenzione però è difficile

fermarli; io li giudico delinquenti che abbandonano i sacchetti ma è una cosa

generalizzata un po' in tutti i Comuni. Questo credetemi, la raccolta di ingombranti,

materassi, gomme di trattore piuttosto che sacchetti chiusi, quei sacchetti neri che

vengono abbandonati soprattutto al canale Bianco e sugli argini, credetemi che

raccogliamo tante tonnellate di rifiuti e questo poi ha un costo inevitabile.”

Nessun altro interviene

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27

dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale

(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014

Preso atto delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della Legge n° 147 del 27

dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, convertito in

Legge 68;

Dato atto che:

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a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle

categorie catastali A1, A8 e A9);

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del

possessore sia del detentore dell’immobile, per servizi indivisibili

comunali.

b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013,

avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di

misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico,

in luogo della TARI, si applica il:

I. CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o

del detentore dell’immobile.

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs.446/97, disciplinante la potestà

regolamentare dell’ente in materia di entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 668, Legge n°

147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti

Locali, per l’anno 2015 è stato differito alla data del 31.05.2015.

Richiamato In particolare l’art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel

quale si stabilisce che: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

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2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di

produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi'

della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

Visto l’art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: “I comuni che hanno

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio

pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997,

prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”

Richiamato IL Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo

della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 05.08.2014;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad

applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

Verificato CHE il D.L 16/2014 ha modificato alcuni commi della Legge 147/13,

anche in materia di TARI;

Dato atto CHE il Regolamento approvato con deliberazione n. 32 del 2014

necessità delle seguenti modifiche indicate nel testo in neretto :

Modifica all’art. 2:

Aggiungere la seguente precisazione alla fine del paragrafo sopra riportato: e le

prestazioni statuite nel Contratto di Servizio.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e

trasporto per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle

strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il

conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il

recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei

rifiuti di origine cimiteriale e le prestazioni statuite nel Contratto di Servizio .

Modifica all’art.6: ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFIC I ASSOGGETABILI

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Omissis 3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal

presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e

delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle

unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e

classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali

equivalenti in caso di nuova classificazione .

Si aggiunge al comma 3, dell’art. 6 la seguente precisazione: ovvero delle categorie

catastali equivalenti in caso di nuova classificazi one, in tal modo qualora le

categorie catastali vengano modificate non sarà necessario una modifica statutaria ne

una modifica alle precedenti banche dati.

Modifica all’art.8: Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una

produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2.Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze

non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono

computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in

Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze

escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la

superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza.

In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

Omissis

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da

locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo,

il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l’intero anno solare in cui

si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

Nel testo del comma 1 si aggiunge la precisazione “essenzialmente ”, tale

precisazione è dovuta dalla modifica del comma 649 intervenuta con il DL 16/2014 ) e

nel testo del comma 2 di aggiunge la precisazione tra parentesi che spiega il

rapporto(espressi in Kg/mq/anno),

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Nel comma 5 viene aggiunta la parola “coperte” in modo da non avere dubbi sul fatto

che tutte le superfici che producono rifiuto sono soggette alla pagamento del

corrispettivo.

Modifica all’art. 9: Art. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO …Omissis...

7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano

finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i

crediti così qualificati dal Contratto di Servizio e dalla normativa fiscale, in particolare

dall’articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti

dal primo comma dell’articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove

ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi

dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di

pagamento della procedura di recupero stabilita.

Nel testo del comma 7 si aggiunge la precisazione dal Contratto di Servizio

Modifica all’art.11: Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE …Omissis…

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

…omissis…

b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è

determinata in misura compresa tra il 40% e il 65% della produzione attesa media; la

soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata

tra lo 20% e il 35%.

…omissis

d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da

20% al 35%.

Viene modificato il comma 5, lettera b) dell’articolo 11, come segue: Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE …Omissis…

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

…omissis…

b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è

determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la

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soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata

tra lo 0% e il 35%.

…omissis..

c) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da

0% al 35%.

Tali percentuali avrebbero dovuto essere fissate con un decreto del ministero, in attesa

che venga emanato, si amplia la scelta.

Modifiche all’art. 14 Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE …Omissis…

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute

a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze

Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a

vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un

componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre

applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di

riduzioni specifiche.

Viene aggiunta la frase a fine del paragrafo salvo la previsione di riduzioni

specifiche. In questo modo è possibile applicare alle stesse persone una riduzione

con percentuali diverse rispetto alle case tenute a disposizione;

Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE …Omissis…

Viene modificato una parola nel testo dell’art. 14 comma 8, si sostituisce la parola

materiali con dispositivi. Tale modifica è ritenuta opportuna per spiegare che si tratta

della fornitura dell’apposito contenitore del secco.

Omissis …

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di

raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a

soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di

deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei

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magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei materiali per il

conferimento dei rifiuti.

Omissis …

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di

raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a

soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di

deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei

magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il

conferimento dei rifiuti.

Modifica dell’art. 15: Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE …Omissis…

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della

propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di

manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti

tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un

comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto

all’articolo 14, comma 8.

Tale specificazione è necessaria per coordinare l’art. 14 con l’art. 15, in questo modo

verranno conferiti i rifiuti solo da aziende o società che hanno un contratto e che

pagano il corrispettivo per il conferimento a Ostiglia.

Modifica all’art. 16 Si ritiene opportuno modificare il comma 9, dell’art. 16

Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

Omissis…

Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità

dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

a) attività artigianali ed industriali con una superficie adibita a magazzino superiore

alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;

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b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi

superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti

nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;

Omissis

d) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla

categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in

relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla

produzione di rifiuto.

Come segue: Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

Omissis

Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità

dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a

magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attivi tà, qualora sia

superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;

b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi

superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti nella

categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;

Omissis

e) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla

categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione

alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto

Tali modifiche si ritengono opportune per una maggior corrispondenza tra quanto

effettivamente prodotto nei locali sopra elencati delle utenze non domestiche e non

solo alle attività artigianali e/o industriali e quanto conteggiato in fattura

Si rende opportuno aggiungere la lettera f) al comma 9, dell’art.16 per una migliore

classificazione delle attività presenti nel territorio e proprio per la specificità di queste

attività, che non hanno la presenza dell’operatore e si caratterizzano per una bassa

produzione di rifiuto si prevede una quota di molto bassa.

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Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

Omissis…

f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di

bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatic he ecc, effettuate attraverso

il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite

nella categoria dei negozi particolari con riduzion e della tariffa del 20%.

Nel territorio di Ostiglia sono presenti due RSA, considerato l’alto valore sociale

dell’attività svolta e la peculiarità dei rifiuti prodotti, si ritiene opportuno prevedere un

comma, il numero 10, che in caso di azioni che massimizzano l’attività di

differenziazione una riduzione della tariffa sulla quota variabile del 30%,

Le riduzioni delle tariffe si possono inserire nel regolamento ai sensi dell’art. 1, comma

682.

Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

Omissis…

10. Le RSA o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone

svantaggiate verranno inserite nella categoria di c ompetenza ovvero nella

categoria di produzione più idonea in relazione all a produzione di rifiuto

indifferenziato registrata nell’anno precedente. Co nsiderato l’alto valore sociale

svolto nel territorio da tali strutture e la specif ica tipologia di rifiuto prodotto,

qualora dette strutture mettano in atto tutte le az ioni necessarie per

massimizzare l’attività di differenziazione di tutt o il rifiuto prodotto, nonché ogni

possibile accorgimento al fine di limitare la produ zione di rifiuto, verrà

riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicars i alla sola quota variabile 2, del

30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell ’interessato con attestazione

delle attività di prevenzione e differenziazione de i rifiuti poste in atto.

Modifica all’art. 18:

Si ritiene opportuno inserire al comma 2 la seguente precisazione: “oltre alla soglia

inferiore

ART. 18 2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata

nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le

modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte

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variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore , è computata in base ai quantitativi

realmente conferiti.

Modifica all’art. 19

Si rende necessario modificare l’art. 19 in quanto nella stesura dello scorso anno era

stato utilizzato il termine “recupero” mentre la normativa, modificata con D.L. 16/2014

indica il termine “riciclo” pertanto l’art. 19:

ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a

consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di

aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione

rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo

2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e

avviati al recupero, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute

a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale

di rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recuperati

% di recupero = ------------------------------------------------------* 100

Kd assegnato * Superficie assoggettata

4. Non rilevano le percentuali di recupero minori del 15%; le percentuali superiori al

70% sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando

specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la

documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.

Viene modificato come segue: Art. 19 RIDUZIONE PER RICICLO 1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a

consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di

aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione

rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.

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2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e

avviati al riciclo , esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a

terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di

rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:

Kg rifiuti riciclo % di riciclo = ----------------------------------- -----* 100 Kd assegnato * Superf. Assog g. 4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70%

sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando

specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la

documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.

Modifica all’art. 20

Si rende necessario modificare l’art. 20 in quanto si è utilizzato il termine recupero

invece che riciclo.

Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Omissis

2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19

(recupero) è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente

articolo 18, applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.

Viene modificato come segue:

Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Omissis

2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo )

è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18,

applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.

Modifica all’art. 24:

Si ritiene necessario per una maggior comprensione del testo modificare il comma 3, il

comma 4 e il comma 7 dell’art. 24:

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Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di

misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la

parte variabile 2 alla produzione stimata di rifiuti di cui all’articolo 12, comma 4, a).

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa

alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

Omissis

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del

Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella avviso di

pagamento, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

Viene modificato come segue:

Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA

Omissis…

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di

misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la

parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa

alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.

Omissis…

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del

Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura,

compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

Alle modifiche dell’art.24 viene adeguato l’allegato 4

Modifica all’art. 25

Si ritiene opportuno per precisare le modalità della raccolta e del relativo pagamento in

caso di manifestazioni, si modifica la parola “accollandosene” con “attribuendosene”

ed si aggiunge la precisazione “nonché le iniziative patrocinate dal Comune.

Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare

rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o

sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della

manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento

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rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento accollandosene tutti gli

oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici

costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non

eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o

alimenti.

Come segue:

Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare

rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o

sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della

manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento

rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento attribuendosene tutti gli

oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici

costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non

eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o

alimenti, nonché le iniziative patrocinate dal Comune.

Modifica all’art. 27

Si ritiene necessario modificare i commi 2, 3, 4, 6, 10 e 11 dell’art. 27 per specificare

meglio le modalità di attivazione del servizio:

ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

2. Analoga richiesta deve essere fatta nel caso di cessazione dell’utenza, provvedendo

contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione relativa al Corrispettivo sui

Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e del Comune,

entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero entro il

successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori.

Per i soggetti residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome

dell’intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del

Servizio di Anagrafe del Comune.

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Omissis…

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di

approvazione del presente regolamento debbono dichiarare la superficie calpestabile

dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì

la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e

di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria

idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici

calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della

normativa vigente.

Omissis…

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti

restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche

dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima

variazione anche d’ufficio e comunicate all’utente per iscritto.

Omissis...

10.Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e

pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.

11. I modelli della dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,

sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente

regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri regolamenti di

cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27 dicembre

2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.

Omissis…

Come segue:

ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell’utenza,

provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al

Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e

del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e

delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero

entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.

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4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la

dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti

residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome dell’intestatario della

scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe.

Omissis…

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di

approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile

dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì

la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e

di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria

idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo delle superfici

calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della

normativa vigente.

Omissis…

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti

restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche

dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima

variazione utile (anche d’ufficio) e comunicate all’utente per iscritto.

10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dal Funzionario

Responsabile e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune

11. I modelli di dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,

sono assunti dal Funzionario Responsabile in base alle disposizioni di legge ed al

presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri

regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27

dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.

Modifica all’art. 28

Si ritiene opportuno modificare il comma 1 e il Comma 5 dell’art. 28 in quanto nel

comma 1 si indica “Funzionario Responsabile”, figura prevista nella pubblica

amministrazione per la gestione dei tributi diretta e non come nel caso in esame il

funzionario incaricato dal gestore, nel comma 5, invece ci si riferisce al funzionario del

Comune e quindi viene aggiunto “ Responsabile”

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ART. 28 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i compiti e i poteri di

gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e

l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale

della stessa o a procuratori all’uopo delegati.

Omissis

5. Il Comune designa il Funzionario a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente

normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte

del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente

Regolamento.

Diventa con le modifiche :

Art. 28 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di

gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e

l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale

della stessa o a procuratori all’uopo delegati.

Omissis…

5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla

vigente normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo

da parte del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente

Regolamento.

Modifica all’art. 29

E’ necessario inserire “IVA” nel comma 1 dell’art. 29, in quanto si tratta di corrispettivo

soggetto all’imposta, l’art. 29 diventa :

Art. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio

indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il

quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme

dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese,

invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione

dell’atto.

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Modifica all’art. 30:

Si ritiene opportuno inserire la specificazione “Responsabile “ nel comma 2 dell’art. 30

che diventa:

Art. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODES TO AMMONTARE

Omissis…

2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all’articolo 22, comma 5, le

violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt.

18 e seguenti della legge n. 689/1981.

Modifica all’art. 31:

Si propone, per motivi di semplificazione, di modificare la scadenza delle fatture

prevedendo che vengano emesse entro il mese di maggio e di ottobre senza la data

ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO:

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:

- la prima scadente il 31 maggio, riferita al primo semestre dell’anno;

- la seconda scadente il 31 ottobre, riferita al secondo semestre dell’anno.

Omissis…

Viene modificato come segue:

Art. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:

- la prima scadente entro il mese di maggio , riferita al primo semestre dell’anno;

- la seconda scadente entro il mese di ottobre , riferita al secondo semestre dell’anno.

Omissis

Considerato che è possibile effettuare i pagamenti anche con la domiciliazione

bancaria attraverso la procedura SEPA è necessario correggere la tipologia indicata

nell’art. 31 al comma 4.

ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO

omissis

4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,

come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (ex RID),

bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di

pagamento interbancari e postali.

Omissis

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ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO

Omissis…

4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,

come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (SEPA),

bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di

pagamento interbancari e postali.

Omissis

Tenuto conto che il testo del regolamento con le modifiche apportate dalla

seguente deliberazione entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto stabilito dalle i

norme in vigore ;

Ritenuto di approvare le modifiche sopra indicate e riportate nell’allegato A) ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria

del Responsabile del Settore Affari Generali –Finanziario – Pubblica Istruzione;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000,

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di

revisione economico-finanziaria;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine

di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto IL D.Lgs 446/1997 e s.m.i.

Vista la Legge 388/2000 e s.m.i

Vista la Legge 147/2013 e s.m.i.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0 contrari n. 4 (Carla Salvadori, Fabrizio

Borghi, Elisa Guaiumi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri

presenti e votanti n.13 su n. 13 assegnati ed in carica,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

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2. di approvare tutte le modifiche indicate nelle premesse di seguito elencate:

art. 2 modificato come segue:

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e

trasporto per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle

strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il

conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il

recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei

rifiuti di origine cimiteriale e le prestazioni statuite nel Contratto di Servizio .

Art. 6 modificato come segue:

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILi

Omissis

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal

presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e

delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle

unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e

classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali

equivalenti in caso di nuova classificazione.

Art. 8 modificato come segue:

Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una

produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2.Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze

non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono

computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in

Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze

escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la

superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza.

In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

Omissis

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5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da

locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo,

il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l’intero anno solare in cui

si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

Art. 9 modificato come segue:

Art. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

…Omissis...

7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano

finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i

crediti così qualificati dal Contratto di Servizio e dalla normativa fiscale, in particolare

dall’articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti

dal primo comma dell’articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove

ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi

dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di

pagamento della procedura di recupero stabilita.

Art. 11 modificato come segue:

Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

…Omissis…

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

…omissis…

b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è

determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la

soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata

tra lo 0% e il 35%.

…omissis..

d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0%

al 35%.

Art. 14 modificato come segue:

Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

…Omissis…

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute

a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze

Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a

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vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un

componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre

applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di

riduzioni specifiche.

Omissis …

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di

raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a

soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di

deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei

magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il

conferimento dei rifiuti.

Art. 15 modificato come segue:

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

…Omissis…

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della

propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di

manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti

tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un

comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto

all’articolo 14, comma 8.

Art . 16 modificato come segue:

Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON

DOMESTICHE

Omissis

9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità

dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a

magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attivi tà, qualora sia

superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;

b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi

superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti nella

categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;

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Omissis

e) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla

categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione

alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto

f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di

bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatic he ecc, effettuate attraverso

il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite

nella categoria dei negozi particolari con riduzion e della tariffa del 20%.

10. Le RSA o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone

svantaggiate verranno inserite nella categoria di c ompetenza ovvero nella

categoria di produzione più idonea in relazione all a produzione di rifiuto

indifferenziato registrata nell’anno precedente. Co nsiderato l’alto valore sociale

svolto nel territorio da tali strutture e la specif ica tipologia di rifiuto prodotto,

qualora dette strutture mettano in atto tutte le az ioni necessarie per

massimizzare l’attività di differenziazione di tutt o il rifiuto prodotto, nonché ogni

possibile accorgimento al fine di limitare la produ zione di rifiuto, verrà

riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicars i alla sola quota variabile 2, del

30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell ’interessato con attestazione

delle attività di prevenzione e differenziazione de i rifiuti poste in atto.

Art. 18 Modificato come segue:

Art. 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATT IVE E PER

COMPOSTAGGIO

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini

di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità

stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2,

che, oltre alla soglia inferiore , è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.

Art. 19 Modificato come segue:

Art. 19 RIDUZIONE PER RICICLO

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a

consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di

aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione

rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo .

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2. Per «riciclo » si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e

avviati al riciclo , esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a

terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di

rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:

Kg rifiuti riciclo

% di riciclo = ----------------------------------- -----* 100

Kd assegnato * Superf. Assog g.

4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70%

sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando

specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la

documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.

Art. 20 Viene modificato come segue:

Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Omissis

2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo)

è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18,

applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.

Art. 24 modificato come segue:

Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA

Omissis…

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di

misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la

parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa

alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.

Omissis…

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del

Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura,

compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

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Alle modifiche dell’art.24 viene adeguato l’allegato 4.

Art. 25 modificato come segue:

Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare

rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o

sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della

manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento

rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento attribuendosene tutti gli

oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici

costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non

eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o

alimenti, nonché le iniziative patrocinate dal Comune.

ART. 27 modificato come segue:

ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

Omissis.

2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell’utenza,

provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al

Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e

del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e

delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero

entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la

dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti

residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome dell’intestatario della

scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe.

Omissis...

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di

approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile

dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì

la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e

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di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria

idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo delle superfici

calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della

normativa vigente.

Omissis…

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti

restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche

dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima

variazione utile (anche d’ufficio) e comunicate all’utente per iscritto.

Omissis…

10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dal Funzionario

Responsabile e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune

11. I modelli di dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,

sono assunti dal Funzionario Responsabile in base alle disposizioni di legge ed al

presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri

regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27

dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.

Omissis..

Art 28 modificato come segue:

Art. 28 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di

gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e

l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale

della stessa o a procuratori all’uopo delegati.

Omissis…

5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla

vigente normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo

da parte del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente

Regolamento.

Art. 29 modificato :

Art. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio

indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il

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quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme

dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese,

invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione

dell’atto.

ART . 30 modificato come segue.

Art. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODES TO AMMONTARE

Omissis…

2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all’articolo 22, comma 5, le

violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt.

18 e seguenti della legge n. 689/1981.

Art. 31 modificato come segue:

ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:

- la prima scadente entro il mese di maggio, riferita al primo semestre dell’anno;

- la seconda scadente entro il mese di ottobre , riferita al secondo semestre dell’anno.

Omissis

4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,

come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (SEPA),

bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di

pagamento interbancari e postali.

Omissis

3. di dare atto che le modifiche del regolamento approvate con la presente

deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015 in quanto approvato entro il termine

per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015;

4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi;

5. di allegare il regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della

TARI modificato (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

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6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del

D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

*********

Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 0 contrari n. 4 (Carla Salvadori, Fabrizio

Borghi, Elisa Guaiumi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri

presenti e votanti n. 13, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del

comma 4 dell’art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare

corso subito agli adempimenti conseguenti.

*********

Il regolamento approvato con il presente atto, ai sensi dell’art. 65, comma 2,

dello Statuto Comunale, entrerà in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all’albo

pretorio ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

*********

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