COMUNE DI OSTIGLIA Via Gnocchi Viani, 16 46035 Ostiglia (MN) [email protected]Provincia di Mantova ORIGINALE ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 16 Prot. N. Seduta 19/05/2015 Sessione: PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. Cognome e Nome Carica Pr. As. PRIMAVORI VALERIO SINDACO X BELLATI CLAUDIO CONSIGLIERE X BONVENTI LUCA CONSIGLIERE X BORGHI FABRIZIO CONSIGLIERE X CORSINI MAURIZIO CONSIGLIERE X GHISELLI LUCA CONSIGLIERE X GUAIUMI ELISA CONSIGLIERE X MARCHI ALESSANDRA CONSIGLIERE X NADALINI FLAVIA CONSIGLIERE X NARDI MAURIZIO CONSIGLIERE X REGGIANI ILARIA CONSIGLIERE X SALVADORI CARLA CONSIGLIERE X VINCIGUERRA OMERO CONSIGLIERE X Totale 13 OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
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Cognome e Nome Carica Pr. As. PRIMAVORI VALERIO SINDACO X BELLATI CLAUDIO CONSIGLIERE X BONVENTI LUCA CONSIGLIERE X BORGHI FABRIZIO CONSIGLIERE X CORSINI MAURIZIO CONSIGLIERE X GHISELLI LUCA CONSIGLIERE X GUAIUMI ELISA CONSIGLIERE X MARCHI ALESSANDRA CONSIGLIERE X NADALINI FLAVIA CONSIGLIERE X NARDI MAURIZIO CONSIGLIERE X REGGIANI ILARIA CONSIGLIERE X SALVADORI CARLA CONSIGLIERE X VINCIGUERRA OMERO CONSIGLIERE X
Totale 13
OGGETTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO P ER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Sindaco: Punto n. 7 “Regolamento per la disciplina del corrispettivo in luogo
della TARI. Approvazione modifiche ed integrazioni. Lascio la parola ad Alessandra
Marchi”.”
Assessore Alessandra Marchi: “Le modifiche che sono state introdotte al
regolamento per la TARI sono tutte modifiche che sono andate a sistemare il
regolamento per recepire le novità introdotte dal D.L. 16 del 2014. C’è però una
modifica piuttosto rilevante: l'articolo 16 che è stato modificato andando ad inserire una
riduzione per determinate categorie di utenze non domestiche. Si tratta degli Istituti
Sanitari, delle Case di Riposo per le quali è stata prevista una detrazione, una
riduzione della quota variabile due del 30%, qualora questi soggetti dimostrino
comunque di prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata. Questo perché
si è visto nel corso del 2014, che sono arrivate delle bollette molto alte perché avevano
una gestione del secco rilevante proprio per la tipologia di attività svolta e quindi si è
pensato di inserire questo tipo di riduzione. Un'altra variazione rilevante è la possibilità
data ai contribuenti di effettuare pagamenti tramite l'addebito in conto corrente
bancario, cosa che l'anno scorso non era possibile fare, quest'anno sono state attivate
tutte le procedure per consentire la domiciliazione.”
Consigliere Carla Salvadori: “Noi siamo contrari perché in qualche modo, a
parte questo discorso della detrazione, noi riteniamo che sia ancora troppo alta la cifra
che i cittadini devono pagare a fronte di una raccolta che potrebbe essere migliorata.
Questo così almeno noi recuperiamo dai nostri cittadini, per cui il paese comunque non
appare pulito, è sempre in disordine. Oggi con questa tassazione così alta anche qui
noi diciamo entrate più nel merito. Al di là del fatto della casa di riposo che può andare
bene, ammesso che facciano la loro raccolta differenziata per bene però, mi ricordo,
quando è stato introdotto, il Sindaco ha detto che poi negli anni a venire sarebbe
calata sarebbe stata più favorevole per i cittadini… qui noi non vediamo niente e
soprattutto potrebbe essere forse anche un po' riorganizzata e rivista. Si tratta di
contrattare con TEA. Questo dovrebbe essere il lavoro che fa l'amministrazione al di là
del fatto che poi deve fare le piccole modifiche che TEA chiede perché questo avviene
per legge insomma, queste sono modifiche dovute. Dopodiché se voi non entrare nel
merito, non contrattate, non riuscirete mai a spuntare niente. Noi votiamo contro.”
Sindaco: “Volevo solo aggiungere che queste modifiche che noi facciamo, una
la vuole la TEA per le modalità di pagamento però l'altro l'abbiamo inserito noi quello
della casa di riposo. Quando dici che Ostiglia è sporca, l'organizzazione della raccolta
è uguale negli altri comuni quel che forse tu vedi, ma è una cosa che è generalizzata
un po' in tutti i comuni, è l'abbandono di rifiuti indiscriminato in alcune zone un po’
limitrofe magari Canal Bianco, alcuni fossi, sull'argine quant'altro ed è lì purtroppo che
noi mandando fuori i nostri operai poi quando raccolgono tutti questi rifiuti li mettono
all'interno dei cassoni quelli dell’indifferenziato e dopo viene Mantova Ambiente a
prelevarli e questo poi costa e viene spalmato sul piano finanziario. Quindi il problema
delle tariffe alte è dovuto soprattutto a questo. Con questa modifica noi cerchiamo di
anno in anno - non so se vi ricordate che abbiamo inserito sugli agriturismi che hanno
anche loro sulla parte variabile una riduzione del 25%, se non sbaglio - di tarare a
seconda della realtà a sono seconda delle esigenze a seconda delle tipologie di
attività. Però credetemi che Mantova Ambiente si incontra con noi per l'organizzazione.
Noi stiamo pensando Carla come dici di eventualmente strutturare l'organizzazione.
Faccio un esempio: anche se poi questo incide poco, magari la plastica una volta alla
settimana fare ogni 15 giorni così gira meno il camion. Abbiamo introdotto anche, ad
esempio, la consegna dei sacchetti della plastica; prima la faceva Mantova Ambiente
ora la facciamo noi con l'ufficio tecnico e risparmiamo € 12.000 sul piano finanziario
che poi andremo ad approvare quando avremo il bilancio di previsione. Volevo
semplicemente dire che vogliamo anche noi arrivare a far diminuire al cittadino la
spesa nella tariffa, nella bolletta. ll problema è l'abbandono indiscriminato che fa
aumentare, è quello il problema. Bisognerà agire sulla prevenzione però è difficile
fermarli; io li giudico delinquenti che abbandonano i sacchetti ma è una cosa
generalizzata un po' in tutti i Comuni. Questo credetemi, la raccolta di ingombranti,
materassi, gomme di trattore piuttosto che sacchetti chiusi, quei sacchetti neri che
vengono abbandonati soprattutto al canale Bianco e sugli argini, credetemi che
raccogliamo tante tonnellate di rifiuti e questo poi ha un costo inevitabile.”
Nessun altro interviene
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27
dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014
Preso atto delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della Legge n° 147 del 27
dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, convertito in
Legge 68;
Dato atto che:
a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle
categorie catastali A1, A8 e A9);
II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del
possessore sia del detentore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali.
b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013,
avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di
misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico,
in luogo della TARI, si applica il:
I. CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o
del detentore dell’immobile.
Considerato che l’art. 52 del D. Lgs.446/97, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 668, Legge n°
147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Dato atto che Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali, per l’anno 2015 è stato differito alla data del 31.05.2015.
Richiamato In particolare l’art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel
quale si stabilisce che: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi'
della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
Visto l’art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: “I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”
Richiamato IL Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo
della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 05.08.2014;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;
Verificato CHE il D.L 16/2014 ha modificato alcuni commi della Legge 147/13,
anche in materia di TARI;
Dato atto CHE il Regolamento approvato con deliberazione n. 32 del 2014
necessità delle seguenti modifiche indicate nel testo in neretto :
Modifica all’art. 2:
Aggiungere la seguente precisazione alla fine del paragrafo sopra riportato: e le
prestazioni statuite nel Contratto di Servizio.
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e
trasporto per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle
strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il
conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il
recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei
rifiuti di origine cimiteriale e le prestazioni statuite nel Contratto di Servizio .
Modifica all’art.6: ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFIC I ASSOGGETABILI
Omissis 3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal
presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e
delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle
unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e
classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali
equivalenti in caso di nuova classificazione .
Si aggiunge al comma 3, dell’art. 6 la seguente precisazione: ovvero delle categorie
catastali equivalenti in caso di nuova classificazi one, in tal modo qualora le
categorie catastali vengano modificate non sarà necessario una modifica statutaria ne
una modifica alle precedenti banche dati.
Modifica all’art.8: Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una
produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
2.Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze
non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono
computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in
Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la
superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza.
In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.
Omissis
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da
locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo,
il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l’intero anno solare in cui
si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.
Nel testo del comma 1 si aggiunge la precisazione “essenzialmente ”, tale
precisazione è dovuta dalla modifica del comma 649 intervenuta con il DL 16/2014 ) e
nel testo del comma 2 di aggiunge la precisazione tra parentesi che spiega il
rapporto(espressi in Kg/mq/anno),
Nel comma 5 viene aggiunta la parola “coperte” in modo da non avere dubbi sul fatto
che tutte le superfici che producono rifiuto sono soggette alla pagamento del
corrispettivo.
Modifica all’art. 9: Art. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO …Omissis...
7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano
finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i
crediti così qualificati dal Contratto di Servizio e dalla normativa fiscale, in particolare
dall’articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti
dal primo comma dell’articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove
ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi
dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di
pagamento della procedura di recupero stabilita.
Nel testo del comma 7 si aggiunge la precisazione dal Contratto di Servizio
Modifica all’art.11: Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE …Omissis…
5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO
…omissis…
b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è
determinata in misura compresa tra il 40% e il 65% della produzione attesa media; la
soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata
tra lo 20% e il 35%.
…omissis
d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da
20% al 35%.
Viene modificato il comma 5, lettera b) dell’articolo 11, come segue: Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE …Omissis…
5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO
…omissis…
b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è
determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la
soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata
tra lo 0% e il 35%.
…omissis..
c) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da
0% al 35%.
Tali percentuali avrebbero dovuto essere fissate con un decreto del ministero, in attesa
che venga emanato, si amplia la scelta.
Modifiche all’art. 14 Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE …Omissis…
6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute
a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a
vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta
documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un
componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre
applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di
riduzioni specifiche.
Viene aggiunta la frase a fine del paragrafo salvo la previsione di riduzioni
specifiche. In questo modo è possibile applicare alle stesse persone una riduzione
con percentuali diverse rispetto alle case tenute a disposizione;
Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE …Omissis…
Viene modificato una parola nel testo dell’art. 14 comma 8, si sostituisce la parola
materiali con dispositivi. Tale modifica è ritenuta opportuna per spiegare che si tratta
della fornitura dell’apposito contenitore del secco.
Omissis …
8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di
raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a
soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di
deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei
magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei materiali per il
conferimento dei rifiuti.
Omissis …
8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di
raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a
soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di
deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei
magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il
conferimento dei rifiuti.
Modifica dell’art. 15: Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE …Omissis…
6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della
propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di
manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti
tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un
comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto
all’articolo 14, comma 8.
Tale specificazione è necessaria per coordinare l’art. 14 con l’art. 15, in questo modo
verranno conferiti i rifiuti solo da aziende o società che hanno un contratto e che
pagano il corrispettivo per il conferimento a Ostiglia.
Modifica all’art. 16 Si ritiene opportuno modificare il comma 9, dell’art. 16
Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE
Omissis…
Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità
dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:
a) attività artigianali ed industriali con una superficie adibita a magazzino superiore
alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi
superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti
nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;
Omissis
d) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla
categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in
relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla
produzione di rifiuto.
Come segue: Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE
Omissis
Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità
dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:
a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a
magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attivi tà, qualora sia
superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi
superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti nella
categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
Omissis
e) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla
categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione
alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto
Tali modifiche si ritengono opportune per una maggior corrispondenza tra quanto
effettivamente prodotto nei locali sopra elencati delle utenze non domestiche e non
solo alle attività artigianali e/o industriali e quanto conteggiato in fattura
Si rende opportuno aggiungere la lettera f) al comma 9, dell’art.16 per una migliore
classificazione delle attività presenti nel territorio e proprio per la specificità di queste
attività, che non hanno la presenza dell’operatore e si caratterizzano per una bassa
produzione di rifiuto si prevede una quota di molto bassa.
Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE
Omissis…
f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di
bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatic he ecc, effettuate attraverso
il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite
nella categoria dei negozi particolari con riduzion e della tariffa del 20%.
Nel territorio di Ostiglia sono presenti due RSA, considerato l’alto valore sociale
dell’attività svolta e la peculiarità dei rifiuti prodotti, si ritiene opportuno prevedere un
comma, il numero 10, che in caso di azioni che massimizzano l’attività di
differenziazione una riduzione della tariffa sulla quota variabile del 30%,
Le riduzioni delle tariffe si possono inserire nel regolamento ai sensi dell’art. 1, comma
682.
Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE
Omissis…
10. Le RSA o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone
svantaggiate verranno inserite nella categoria di c ompetenza ovvero nella
categoria di produzione più idonea in relazione all a produzione di rifiuto
indifferenziato registrata nell’anno precedente. Co nsiderato l’alto valore sociale
svolto nel territorio da tali strutture e la specif ica tipologia di rifiuto prodotto,
qualora dette strutture mettano in atto tutte le az ioni necessarie per
massimizzare l’attività di differenziazione di tutt o il rifiuto prodotto, nonché ogni
possibile accorgimento al fine di limitare la produ zione di rifiuto, verrà
riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicars i alla sola quota variabile 2, del
30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell ’interessato con attestazione
delle attività di prevenzione e differenziazione de i rifiuti poste in atto.
Modifica all’art. 18:
Si ritiene opportuno inserire al comma 2 la seguente precisazione: “oltre alla soglia
inferiore
ART. 18 2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata
nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le
modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte
variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore , è computata in base ai quantitativi
realmente conferiti.
Modifica all’art. 19
Si rende necessario modificare l’art. 19 in quanto nella stesura dello scorso anno era
stato utilizzato il termine “recupero” mentre la normativa, modificata con D.L. 16/2014
indica il termine “riciclo” pertanto l’art. 19:
ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO
1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a
consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione
rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e
avviati al recupero, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute
a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale
di rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:
Kg rifiuti recuperati
% di recupero = ------------------------------------------------------* 100
Kd assegnato * Superficie assoggettata
4. Non rilevano le percentuali di recupero minori del 15%; le percentuali superiori al
70% sono parificate al 70%.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando
specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la
documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.
Viene modificato come segue: Art. 19 RIDUZIONE PER RICICLO 1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a
consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione
rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e
avviati al riciclo , esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a
terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di
rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:
Kg rifiuti riciclo % di riciclo = ----------------------------------- -----* 100 Kd assegnato * Superf. Assog g. 4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70%
sono parificate al 70%.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando
specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la
documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.
Modifica all’art. 20
Si rende necessario modificare l’art. 20 in quanto si è utilizzato il termine recupero
invece che riciclo.
Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI
Omissis
2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19
(recupero) è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente
articolo 18, applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.
Viene modificato come segue:
Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI
Omissis
2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo )
è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18,
applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.
Modifica all’art. 24:
Si ritiene necessario per una maggior comprensione del testo modificare il comma 3, il
comma 4 e il comma 7 dell’art. 24:
Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA
3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di
misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la
parte variabile 2 alla produzione stimata di rifiuti di cui all’articolo 12, comma 4, a).
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa
alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
Omissis
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella avviso di
pagamento, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.
Viene modificato come segue:
Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA
Omissis…
3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di
misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la
parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa
alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.
Omissis…
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura,
compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.
Alle modifiche dell’art.24 viene adeguato l’allegato 4
Modifica all’art. 25
Si ritiene opportuno per precisare le modalità della raccolta e del relativo pagamento in
caso di manifestazioni, si modifica la parola “accollandosene” con “attribuendosene”
ed si aggiunge la precisazione “nonché le iniziative patrocinate dal Comune.
Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI
1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare
rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o
sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della
manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento
rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento accollandosene tutti gli
oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici
costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non
eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o
alimenti.
Come segue:
Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI
1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare
rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o
sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della
manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento
rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento attribuendosene tutti gli
oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici
costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non
eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o
alimenti, nonché le iniziative patrocinate dal Comune.
Modifica all’art. 27
Si ritiene necessario modificare i commi 2, 3, 4, 6, 10 e 11 dell’art. 27 per specificare
meglio le modalità di attivazione del servizio:
ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE
2. Analoga richiesta deve essere fatta nel caso di cessazione dell’utenza, provvedendo
contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.
3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione relativa al Corrispettivo sui
Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e del Comune,
entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero entro il
successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.
4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori.
Per i soggetti residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome
dell’intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del
Servizio di Anagrafe del Comune.
Omissis…
6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di
approvazione del presente regolamento debbono dichiarare la superficie calpestabile
dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì
la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e
di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria
idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici
calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della
normativa vigente.
Omissis…
8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti
restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche
dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima
variazione anche d’ufficio e comunicate all’utente per iscritto.
Omissis...
10.Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e
pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.
11. I modelli della dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,
sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente
regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri regolamenti di
cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27 dicembre
2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.
Omissis…
Come segue:
ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE
2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell’utenza,
provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.
3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al
Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e
del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero
entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.
4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la
dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti
residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome dell’intestatario della
scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe.
Omissis…
6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di
approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile
dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì
la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e
di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria
idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo delle superfici
calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della
normativa vigente.
Omissis…
8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti
restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche
dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima
variazione utile (anche d’ufficio) e comunicate all’utente per iscritto.
10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dal Funzionario
Responsabile e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune
11. I modelli di dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,
sono assunti dal Funzionario Responsabile in base alle disposizioni di legge ed al
presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri
regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27
dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.
Modifica all’art. 28
Si ritiene opportuno modificare il comma 1 e il Comma 5 dell’art. 28 in quanto nel
comma 1 si indica “Funzionario Responsabile”, figura prevista nella pubblica
amministrazione per la gestione dei tributi diretta e non come nel caso in esame il
funzionario incaricato dal gestore, nel comma 5, invece ci si riferisce al funzionario del
Comune e quindi viene aggiunto “ Responsabile”
ART. 28 POTERI ISTRUTTORI
1. Il Gestore designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i compiti e i poteri di
gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e
l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale
della stessa o a procuratori all’uopo delegati.
Omissis
5. Il Comune designa il Funzionario a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente
normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte
del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente
Regolamento.
Diventa con le modifiche :
Art. 28 POTERI ISTRUTTORI
1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di
gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e
l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale
della stessa o a procuratori all’uopo delegati.
Omissis…
5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla
vigente normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo
da parte del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente
Regolamento.
Modifica all’art. 29
E’ necessario inserire “IVA” nel comma 1 dell’art. 29, in quanto si tratta di corrispettivo
soggetto all’imposta, l’art. 29 diventa :
Art. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio
indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il
quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme
dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese,
invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione
dell’atto.
Modifica all’art. 30:
Si ritiene opportuno inserire la specificazione “Responsabile “ nel comma 2 dell’art. 30
che diventa:
Art. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODES TO AMMONTARE
Omissis…
2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all’articolo 22, comma 5, le
violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt.
18 e seguenti della legge n. 689/1981.
Modifica all’art. 31:
Si propone, per motivi di semplificazione, di modificare la scadenza delle fatture
prevedendo che vengano emesse entro il mese di maggio e di ottobre senza la data
ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO:
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
- la prima scadente il 31 maggio, riferita al primo semestre dell’anno;
- la seconda scadente il 31 ottobre, riferita al secondo semestre dell’anno.
Omissis…
Viene modificato come segue:
Art. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
- la prima scadente entro il mese di maggio , riferita al primo semestre dell’anno;
- la seconda scadente entro il mese di ottobre , riferita al secondo semestre dell’anno.
Omissis
Considerato che è possibile effettuare i pagamenti anche con la domiciliazione
bancaria attraverso la procedura SEPA è necessario correggere la tipologia indicata
nell’art. 31 al comma 4.
ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO
omissis
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,
come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (ex RID),
bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di
pagamento interbancari e postali.
Omissis
ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO
Omissis…
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,
come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (SEPA),
bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di
pagamento interbancari e postali.
Omissis
Tenuto conto che il testo del regolamento con le modifiche apportate dalla
seguente deliberazione entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto stabilito dalle i
norme in vigore ;
Ritenuto di approvare le modifiche sopra indicate e riportate nell’allegato A) ;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
del Responsabile del Settore Affari Generali –Finanziario – Pubblica Istruzione;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine
di provvedere agli adempimenti conseguenti;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto IL D.Lgs 446/1997 e s.m.i.
Vista la Legge 388/2000 e s.m.i
Vista la Legge 147/2013 e s.m.i.
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0 contrari n. 4 (Carla Salvadori, Fabrizio
Borghi, Elisa Guaiumi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti n.13 su n. 13 assegnati ed in carica,
D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare tutte le modifiche indicate nelle premesse di seguito elencate:
art. 2 modificato come segue:
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e
trasporto per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle
strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il
conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il
recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei
rifiuti di origine cimiteriale e le prestazioni statuite nel Contratto di Servizio .
Art. 6 modificato come segue:
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILi
Omissis
3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal
presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e
delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle
unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e
classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali
equivalenti in caso di nuova classificazione.
Art. 8 modificato come segue:
Art. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una
produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
2.Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze
non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono
computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in
Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell’anno precedente, e la
superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza.
In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.
Omissis
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da
locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo,
il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l’intero anno solare in cui
si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.
Art. 9 modificato come segue:
Art. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
…Omissis...
7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano
finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i
crediti così qualificati dal Contratto di Servizio e dalla normativa fiscale, in particolare
dall’articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti
dal primo comma dell’articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove
ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi
dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di
pagamento della procedura di recupero stabilita.
Art. 11 modificato come segue:
Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE
…Omissis…
5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO
…omissis…
b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è
determinata in misura compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la
soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata
tra lo 0% e il 35%.
…omissis..
d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0%
al 35%.
Art. 14 modificato come segue:
Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
…Omissis…
6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute
a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a
vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta
documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un
componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre
applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di
riduzioni specifiche.
Omissis …
8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di
raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a
soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di
deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei
magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il
conferimento dei rifiuti.
Art. 15 modificato come segue:
Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
…Omissis…
6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della
propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di
manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti
tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un
comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto
all’articolo 14, comma 8.
Art . 16 modificato come segue:
Art. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON
DOMESTICHE
Omissis
9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità
dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:
a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a
magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attivi tà, qualora sia
superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi
superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti nella
categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
Omissis
e) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla
categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione
alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto
f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di
bevande o prodotti alimentari, lavanderie automatic he ecc, effettuate attraverso
il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite
nella categoria dei negozi particolari con riduzion e della tariffa del 20%.
10. Le RSA o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone
svantaggiate verranno inserite nella categoria di c ompetenza ovvero nella
categoria di produzione più idonea in relazione all a produzione di rifiuto
indifferenziato registrata nell’anno precedente. Co nsiderato l’alto valore sociale
svolto nel territorio da tali strutture e la specif ica tipologia di rifiuto prodotto,
qualora dette strutture mettano in atto tutte le az ioni necessarie per
massimizzare l’attività di differenziazione di tutt o il rifiuto prodotto, nonché ogni
possibile accorgimento al fine di limitare la produ zione di rifiuto, verrà
riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicars i alla sola quota variabile 2, del
30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell ’interessato con attestazione
delle attività di prevenzione e differenziazione de i rifiuti poste in atto.
Art. 18 Modificato come segue:
Art. 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATT IVE E PER
COMPOSTAGGIO
2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini
di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità
stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2,
che, oltre alla soglia inferiore , è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.
Art. 19 Modificato come segue:
Art. 19 RIDUZIONE PER RICICLO
1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a
consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione
rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo .
2. Per «riciclo » si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e
avviati al riciclo , esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a
terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di
rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:
Kg rifiuti riciclo
% di riciclo = ----------------------------------- -----* 100
Kd assegnato * Superf. Assog g.
4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70%
sono parificate al 70%.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando
specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la
documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.
Art. 20 Viene modificato come segue:
Art. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI
Omissis
2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo)
è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18,
applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.
Art. 24 modificato come segue:
Art. 24 TARIFFA GIORNALIERA
Omissis…
3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di
misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la
parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa
alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.
Omissis…
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura,
compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.
Alle modifiche dell’art.24 viene adeguato l’allegato 4.
Art. 25 modificato come segue:
Art. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI
1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare
rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o
sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della
manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento
rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento attribuendosene tutti gli
oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici
costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non
eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o
alimenti, nonché le iniziative patrocinate dal Comune.
ART. 27 modificato come segue:
ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE
Omissis.
2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell’utenza,
provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.
3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al
Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e
del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero
entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.
4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la
dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti
residenti nel Comune l’utenza è comunque iscritta a nome dell’intestatario della
scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe.
Omissis...
6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di
approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile
dell’immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì
la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e
di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria
idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo delle superfici
calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della
normativa vigente.
Omissis…
8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti
restano, in prima applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche
dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima
variazione utile (anche d’ufficio) e comunicate all’utente per iscritto.
Omissis…
10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dal Funzionario
Responsabile e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune
11. I modelli di dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore,
sono assunti dal Funzionario Responsabile in base alle disposizioni di legge ed al
presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri
regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27
dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.
Omissis..
Art 28 modificato come segue:
Art. 28 POTERI ISTRUTTORI
1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di
gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e
l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale
della stessa o a procuratori all’uopo delegati.
Omissis…
5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla
vigente normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo
da parte del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente
Regolamento.
Art. 29 modificato :
Art. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio
indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il
quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme
dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese,
invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione
dell’atto.
ART . 30 modificato come segue.
Art. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODES TO AMMONTARE
Omissis…
2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all’articolo 22, comma 5, le
violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt.
18 e seguenti della legge n. 689/1981.
Art. 31 modificato come segue:
ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VER SAMENTO
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
- la prima scadente entro il mese di maggio, riferita al primo semestre dell’anno;
- la seconda scadente entro il mese di ottobre , riferita al secondo semestre dell’anno.
Omissis
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità,
come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (SEPA),
bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di
pagamento interbancari e postali.
Omissis
3. di dare atto che le modifiche del regolamento approvate con la presente
deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015 in quanto approvato entro il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015;
4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;
5. di allegare il regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della
TARI modificato (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 0 contrari n. 4 (Carla Salvadori, Fabrizio
Borghi, Elisa Guaiumi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri
presenti e votanti n. 13, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del
comma 4 dell’art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare
corso subito agli adempimenti conseguenti.
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Il regolamento approvato con il presente atto, ai sensi dell’art. 65, comma 2,
dello Statuto Comunale, entrerà in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all’albo
pretorio ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.