Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018 pag. 1 di 127 COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI Provincia di Siena Sindaco e Assessore all’Urbanistica MARCELLO BONECHI Garante della Comunicazione DOTT. ROBERTO GAMBERUCCI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI FINI DELLA REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO, AGGIORNAMENTO DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO OLTRE CHE DEL DI- MENSIONAMENTO PER I CAMBI DI DESTINAZIONE IN ZONA RURALE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPGR 63R/2016 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Coordinatore di Piano Responsabile del Procedimento DOTT. ARCH. ALESSANDRA BELLINI Responsabile della schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente DOTT. ARCH. STEFANIA RIZZOTTI – LDP STUDIO Collaboratori GEOM. FRANCESCO ANTONELLI GEOM. GRAZIA CALOSI
127
Embed
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI › castellina › sites › ... · Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA Appr. D.C.C. n. 31 del
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 1 di 127
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena
Sindaco e Assessore all’Urbanistica
MARCELLO BONECHI
Garante della Comunicazione
DOTT. ROBERTO GAMBERUCCI
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI FINI DELLA REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO, AGGIORNAMENTO DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO OLTRE CHE DEL DI-MENSIONAMENTO PER I CAMBI DI DESTINAZIONE IN ZONA RURALE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPGR 63R/2016
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Coordinatore di Piano Responsabile del Procedimento
DOTT. ARCH. ALESSANDRA BELLINI
Responsabile della schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente DOTT. ARCH. STEFANIA RIZZOTTI – LDP STUDIO
Collaboratori
GEOM. FRANCESCO ANTONELLI
GEOM. GRAZIA CALOSI
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 2 di 127
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 3 di 127
Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 23 del
27.03.2009
Modifiche/integrazioni introdotte con la variante puntuale al RU approvata con
D.C.C. n. 57 del 30.12.2013
Modifiche/integrazioni introdotte con la variante puntuale al RU approvata con
D.C.C. del 31 del 25.05.2018
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 4 di 127
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – NATURA E FONTI NORMATIVE
Art. 1 – Natura, funzioni e obiettivi del Regolamento urbanistico
1. Il Regolamento urbanistico (di seguito RU)1 è atto di governo del territorio ai sensi della
Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 10, comma 1, ed ha i contenuti indicati dall’art. 55 della stes-
RU - QC - 02 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE NEL TERRITO-
RIO APERTO.
RU - QC - 03 CARTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE DEI CENTRI
DEL SISTEMA URBANO.
RU - QC - 04 SCHEDATURA DI ANALISI DELLE AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, DELLE AREE
DI RISPETTO E DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI TOPONIMI NOTEVOLI DI PARTI-
COLARE PREGIO (GIA' ARTT. L8 - L9 DEL PTC E ZONE E3 DEL PRG VIGENTE) (solo
in formato digitale)
B -VALUTAZIONE :
RU - V - 01 RELAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RU - V - 03.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA’ TERRITORIALE -Elementi di pregio pae-
saggistico ambientale
RU -V- 03.2 CARTA DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE - Elementi di vulnerabilità
RU - V - 04 CARTA DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI
RU - V - 04.1 CARTA DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ TERRITORIALE
RU - V - 05 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE
RU - V - 06 CARTA DELLA VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE
C -PROGETTO :
RELAZIONE URBANISTICA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RU - P - 01 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Territorio Rurale -
RU - P - 02 CARTA DELL'USO E DISEGNO DEL SUOLO - Sistema Urbano Provinciale -
RU– P - 03 CARTA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO DEI CENTRI URBANI STORICI.
RU– P - 04 CARTA DI ACCESSIBILITA' DEI CENTRI DEL SISTEMA URBANO
REPORT SCHEDE SINTETICHE E DETTAGLIATE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E
RILEVATO.
D - GEOLOGIA : Regolamento Urbanistico
RU -G - 01.a CARTA DELLA FATTIBILITÀ
RU - G - 01.b CARTA DELLA FATTIBILITÀ
RU - G - 02 RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO
2. Qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle norme e quello degli elaborati cartografici,
prevale quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi allegati
3. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica e edilizia per l'intero territorio
comunale e contiene:
a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all’art. 2;
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del terri-
torio, di cui all’art. 3.
4. Il RU individua i vincoli preordinati all’espropriazione, dimensionati sul quadro previsio-
nale strategico per i cinque anni successivi all’approvazione.
1 In Allegato (A) si trova il glossario delle sigle e delle abbreviazioni usate nel testo.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 5 di 127
5. Ogni attività di trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale è soggetta al
combinato disposto delle norme statali e regionali in materia edilizia e di governo del territorio ed
alle norme e disposizioni del RU.
6. Coerentemente con il PS, il RU persegue lo sviluppo endogeno sostenibile e la tutela attiva
delle risorse del territorio. Il RU promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura e delle
attività connesse, del turismo, della residenza stabile, del terziario pregiato, del commercio e delle
attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente integrate con la filiera agro- alimentare di
qualità e con la residenza stabile, che sono componenti essenziali dell’economia locale.
Art. 2 – Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti
1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti comprende:
a) il quadro conoscitivo, dettagliato ed aggiornato periodicamente, del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come delimitazione continua che compren-
de tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbani-
stico e edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di
valore storico e artistico;
d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
e) le aree per le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di
cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 53, comma 2, lettera c);
f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, Titolo IV,
Capo III;
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordina-
mento tra le scelte di localizzazione, la regolamentazione della mobilità e dell’accessibilità;
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeo-
logico di cui alla LRT 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologi-
ca, geologica ed idraulica;
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.
Art. 3 – Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi
1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi com-
prende:
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del peri-
metro dei centri abitati;
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani
attuativi, di cui al titolo V, capo IV, sezione I della LRT 1/2005;
d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urba-
no e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adegua-
ta fruibilità delle strutture d’uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e
10 del DPR 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia d’espropriazione per pubblica utilità);
h) la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1.
2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi com-
prende, inoltre, le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 6 di 127
aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio secondo
le unità territoriali organiche elementari o parti di esse.
3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:
a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli im-
mobili o a parti di essi;
b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibi-
lità;
c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
d) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate parti degli ambiti;
e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso
degli immobili, anche in assenza d’opere edilizie, è sottoposto a denuncia d’inizio dell'attività.
Art. 4 – Procedure d’intervento
1. Fatte salve le fattispecie d’attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale2 e re-
gionale3, il RU si attua con due procedure d’intervento:
a) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla Legge regionale
03.01.2005, n. 1, art. 65;
b) intervento edilizio diretto.
2. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo
se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria4.
3. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme
generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai
sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per
ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le re-
gole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.
.
Art. 5 – Intervento urbanistico preventivo
1. I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del regolamento ur-
banistico o dei piani complessi d’intervento.
2. Il Regolamento Urbanistico individua le aree in cui la realizzazione degli interventi è su-
bordinata all'approvazione di un Piano Attuativo
3. Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione pro-
grammata e contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano com-
plesso d’intervento.
Art. 6 – Intervento diretto
1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prevista la formazione di un atto di go-
verno del territorio, l’attuazione delle previsione del RU si realizzano con intervento edilizio di-
retto. Sono riconducibili a questa fattispecie le Trasformazioni Urbane attuate secondo le indica-
zioni contenute nelle Schede di cui all’allegato C, tutti gli interventi di completamento, gli inter-
venti sul patrimonio edilizio esistente dove è richiesto il Progetto Unitario.
2. Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla pre-
sentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in conformità a quanto disciplinato per le
singole tipologie d’intervento dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge regionale
03.01.2005, n. 1, Titolo VI.
2 DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].
4 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80. 4 A norma dell’art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 7 di 127
Art. 6.1 Progetto Unitario
1. Il Progetto di Recupero Unitario (PRU) è uno strumento che, in ragione della minore
complessità o estensione degli interventi, non richiede la preventiva approvazione di uno stru-
mento urbanistico attuativo. Il progetto unitario considera tutte le relazioni (formali, funzionali,
fruitive, paesaggistiche ed ambientali) di un intervento prendendo in esame l'intero complesso
immobiliare, e prevedendo un'accurata analisi tipologico-architettonica, una verifica di fattibilità e
un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.
2. Il progetto unitario, senza indurre alcun vincolo per le altre proprietà, consente
all’Amministrazione di valutare correttamente l’inserimento del progetto nel tessuto edificato o
nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura
3. I PRU sono sottoposti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.
Art. 7 – Comparti
1. I comparti istituiti da questo RU sono indicati e normati nell’allegato C di queste norme.
2. Gli aventi diritto sugli immobili compresi in comparti devono regolare i loro reciproci
rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del comparto5.
3. Gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto partecipano a quanto da realizzare
nel comparto stesso in proporzione all’area posseduta ed indipendentemente dalla destinazione che
l’area di proprietà riceve in sede di progetto unitario.
4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione fra l'AC ed i
proprietari, da trascriversi a cura e spese di questi ultimi, che contenga:
a) i rapporti tra gli eventi diritto sugli immobili e l’AC;
b) le aree da cedere all'A.C., nonché i tempi e le modalità di cessione gratuita;
c) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione ne-
cessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi;
d) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate;
e) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzio-
ne.
Art. 8 – Deroghe
I poteri di deroga sono regolati dalla normativa vigente in materia ed il Comune esercita tali poteri
nel pieno rispetto della stessa.
Art. 9 – Vigore del RU 2009
1. Il RU approvato con del. C.C. n. 23 del 27.03.2007 e pubblicato nel BURT n. 18 del
06.05.2009, resta efficace per la parte relativa alla gestione degli insediamenti esistenti.
2. Sono, altresì, efficaci le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi ,
infrastrutturali ed edilizi del territorio oggetto di piani attuativi per i quali sia stata stipulata la
relativa convenzione urbanistica.
3. Ai sensi dell’art. 228 della L.R. 65/2014 “Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico approvati le cui previsioni risultanogià scadute
alla data del 27 novembre 2014” , non sono consentiti:
- gli interventi di nuova edificazione di cui all’art. 134 c. 1 lett.a ;
5 Il Codice Civile, art. 870, stabilisce: “Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione
e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'at-
tuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a
norma delle leggi in materia”.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 8 di 127
- l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi gene-
re di cui all’art. 134 c. 1 lett. b;
- la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 134 c.
1 lett. f;
- gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 134 c. 1 lett. l;
4. A seguito dell’approvazione della presente variante sarà ammessa l’installazione dei manu-
fatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 78 della L.R. 65/2014 oltre che la sostituzione
edilizia per gli edifici di classe V e VI.
5. Sono comunque ammessi:
gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole;
gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta ed in particolare:
- Piano di Lottizzazione Borgo Lecchi in loc. Crocefiorentina approvato con D.C.C. n.
13 del01.03.2017- convenzione sottoscritta in data 16.10.200,
- il Piano di lottizzazione a fini produttivi in loc. Campassala approvato con D.C.C. n.
24 del 06.05.2008 – convenzione sottoscritta nel 2008),
- il PdR Molini Niccolai approvato con D.C.C. n. 32 del 17.04.2009( convenzione sotto-
scritta in data16.07.2008;
- Il PdR in loc. Monte e Monticino approvato con D.C.C. n. 56 del 18.12.2015 conte-
stualmente alla variante al PS e RU - convenzione sottoscritta in data 13.10.2017.
4. Ove non diversamente indicato, ogni citazione di articoli o di altre partizioni in queste
norme è riferita a questo RU.
Art. 10 – Raccordo col PS e col REC
1. Questo RU è formato in attuazione del PS.
2. Qualsiasi ragionevole incertezza circa l’esatta prescrizione di una norma del RU si risolve
nel senso di maggior coerenza con il PS.
3. Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) definisce i contenuti dei titoli abilitativi e la do-
cumentazione necessaria, i criteri di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici e le norme regola-
mentari in materia di igiene, sicurezza, estetica, ornato pubblico e modalità costruttive. Le norme
del REC non possono costituire, in nessun caso, variante al PS ed al RU.
Art. 11 – Aggiornamento del quadro conoscitivo
1. L’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) aggiorna il quadro conoscitivo entro la scadenza del
quinquennio a cui si riferiscono le previsioni del RU.
2. L’UTC presenta all’Amministrazione una relazione sullo stato d’attuazione del RU alla
metà del periodo di validità delle trasformazioni ed entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio a
cui si riferiscono le previsioni del RU ed ogni qual volta che il dirigente dell’UTC lo ritenga neces-
sario per adeguare le previsioni.
Art. 12 – Salvaguardie
1. In conformità alla normativa di riferimento, il Comune sospende ogni determinazione
sulle domande di permesso di costruire.
2. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l’efficacia delle SCIA per le quali i lavori non siano
effettivamente iniziati. 3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all’efficacia dell’atto di governo del terri-
torio e in ogni caso non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 9 di 127
4. Le pratiche relative ad interventi che rispettano le norme più restrittive tra il RU adottato
ed il RU vigente possono essere concluse.
5. Sono escluse dalle salvaguardie le previsioni vigenti non oggetto di modifica.
Art. 13 – Aree con previsioni del RU decadute
abrogato
Art. 14 – Rilascio dei titoli abilitativi
1. Il permesso di costruire è condizionato al rispetto dei seguenti criteri:
a) paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici, paesaggistici ed
ecologici;
b) produttivo: affinché sia garantito, nelle zone agricole, il mantenimento della capacità pro-
duttiva esistente e potenziale e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agro-silvo-pastorale;
c) fondiario: per evitare il frazionamento e favorire il riaccorpamento delle proprietà, e co-
munque per produrre assetti unitari nel rapporto suolo-edifici nelle varie proprietà;
d) storico-culturale: per promuovere, ripristinare, recuperare e restaurare le tipologie insedia-
tive tradizionali e, nelle zone agricole, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.
Art. 15 – Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. A decorrere dall’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico sono abrogate le
Norme Tecniche d’Attuazione del previgente RU oggetto di modifica, e qualsiasi norma regolamen-
tare comunale in contrasto con le stesse.
2. Sono fatte salve, a carattere transitorio, le disposizioni del precedente PRG, ove espressa-
mente previsto nelle presenti norme.
CAPO II – DEFINIZIONI, PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Art. 16 – Definizioni urbanistiche ed edilizie
1. Il presente Capo esplicita le definizioni edilizie e i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati
dal Regolamento Urbanistico.
2. Sono opere di urbanizzazione primaria (S1) ed urbanizzazione secondaria (S2) quelle
definite dai commi 5 e 6 dall’art. 37 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1 Tessuto (T): si configu-
ra come porzione di insediamento urbano all’interno del quale i caratteri di omogeneità (funzionale,
di regole d’impianto morfologico, di suddivisione del suolo) sono significativamente prevalenti ri-
spetto alle differenze. Il tessuto, tranne che nei centri urbani storici, non comprende le sedi viarie ad
esclusione di quelle private di distribuzione interna o di accesso agli edifici.
3. Unità Edilizia (UE): rappresenta l’entità costruita, composta da una o più unità immobilia-
ri, organizzata secondo un tipo edilizio e si configura (dal punto di vista spaziale, statico e funziona-
le) come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza.
4. Unità Immobiliare (UI): Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita
nel catasto fabbricati, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle fun-
zioni secondo cui è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.).
5. Pertinenze (P): sono pertinenze le aree su cui sorgono gli edifici, i giardini, le aree libere e
gli immobili secondari destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento dell’edificio;
6. Lotto di completamento: tasselli di suolo inedificato (o parzialmente edificato) appar-
tenenti a tessuti già urbanizzati dove il RU ammette interventi diretti di nuovo impianto con inter-
venti puntuali o complessivi a completamento dei tessuti di appartenenza. Talvolta al lotto di com-
pletamento può essere assegnato, con apposita simbologia, un vincolo di localizzazione per il co-
struendo edificio.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 10 di 127
7. Carico urbanistico (Cu): Con riferimento alla disciplina degli usi, esprime l’impegno, in-
dotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d’uso, distinto e classificato in: basso Cu/B, medio
Cu/M, alto Cu/A. L'incremento del carico urbanistico può essere determinato dall'aumento delle
superfici utili degli edifici e del numero delle unità immobiliari, dal mutamento delle destinazioni
d'uso.
8. Capacità insediativa residenziale teorica: esprime, tramite il rapporto SUL/33mq (pari a
circa mc 100), il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, al fine del dimensionamento de-
gli standard urbanistici.
9. Superficie territoriale (St): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le
modalità di calcolo.
10. Superficie fondiaria (Sf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le
modalità di calcolo.
11. Superficie coperta (Sc): è la superficie della proiezione orizzontale dell'intero corpo
della costruzione emergente dal terreno, le modalità di calcolo sono definite dal REC.
Art. 17 – Parametri urbanistici – edilizi
1. L'attuazione degli interventi previsti dal RU avviene in riferimento dei parametri urbani-
stici ed edilizi di seguito esplicitati.
2. Volume del fabbricato (V): misurato in metri cubi [mc]. Il REC e le presenti norme disci-
plinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico.
3. Superficie utile lorda (SUL): misurata in mq. Il REC e le presenti norme disciplinano i
criteri e le modalità di calcolo volumetrico6 4. Volumi tecnici (Vt): Definizione contenuta nel REC all’art. 5 punto 1.23.
5. Numero dei piani (Np): Definizione contenuta nel REC all’art. 6 punto 1.16 6. Altezza degli edifici (H): Le altezze massime ammesse per gli edifici oltre ad essere rego-
late dalle leggi e regolamenti vigenti in zone sismiche, (D.M. 3/03/1975) sono stabilite specifica-
mente per le diverse zone territoriali omogenee. Le modalità e i criteri di calcolo sono definiti dal
REC.
7. Distanza dai confini (Dc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le
modalità di calcolo.
8. Distanza degli edifici dalle strade (Ds): Il REC dà la definizione urbanistica e determina
i criteri e le modalità di calcolo.
9. Distanza fuori terra tra edifici (De): Definizione contenuta nel REC all’art. 6 punto
1.20. 10. Superficie utile abitabile/agibile di calpestio (Sua): Definizione contenuta nel REC
all’art. 6 punto 1.9.
11. Rapporto di copertura (Rc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e
le modalità di calcolo.
12. Indice di fabbricabilità territoriale (It): Il REC dà la definizione urbanistica e determina
i criteri e le modalità di calcolo.
13. Indice di fabbricabilità fondiario (If): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i
criteri e le modalità di calcolo.
14. Indice di Utilizzazione territoriale (Ut): indica la massima SUL edificabile per ogni me-
tro quadro di St, pertanto esprime il rapporto tra la SUL e la St in mq/mq.
15. Indice di Utilizzazione fondiario (Uf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina
i criteri e le modalità di calcolo.
16. Utilizzazione degli indici nelle aree di pertinenza: quando su un’area sia avvenuta
l’utilizzazione completa degli indici di fabbricabilità, non può essere ammessa una richiesta volta a
6 Eliminata e sostituita dalla definizione contenuta nel Regolamento Edilizio Intercomunale vigente redatto in linea con il Regolamento di Attuazio-
ne dell’art. 144 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n 1 approvato dalla la Giunta Regionale Toscana il 29 ottobre 2013.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 11 di 127
utilizzare nuovamente, parzialmente o totalmente detti indici (escluso il caso di demolizione e rico-
struzione), anche nel caso di successivo frazionamento dell’area.
Art. 18 – Zone Omogenee
1. Al fine dell’applicazione delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, si applicano le
seguenti corrispondenze tra le aree in cui è suddiviso il territorio comunale nel presente Regolamento
urbanistico e le Zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/1968:
a) Aree di interesse storico – artistico – ambientale: Zone A;
b) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R1- ex Molini Niccolai):
Zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ex art. 27 L.457/78;
c) Tessuti urbani consolidati: Zone B;
d) Aree per espansione residenziale: Zone C;
e) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3-Cava loc. Croce Fio-
rentina): Zona C;
f) Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2-Ex Area produttiva
Monte e Monticino): Zona D;
g) Aree per insediamenti produttivi: Zone D;
h) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale: Zone F;
i) tutto il restante territorio comunale: Zone E.
Art. 19 - Standard Urbanistici
1. Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 100 mc/ab per gli interventi
posti nelle zone assimilate alle zone B e C.
2. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard:
a) insediamenti residenziali:
istruzione mq/ab 4,50
attrezzature collettive mq/ab 2,00
verde pubblico mq/ab 9,00
parcheggi pubblici mq/ab 4,00
b) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi insediamenti compresi nelle
aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività col-
lettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell’intera
superficie destinata a tali insediamenti;
c) insediamenti di carattere commerciale e direzionale: per gli insediamenti di carattere com-
merciale e direzionale, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la
quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi
(escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi. Per le zone A, per le zone
B da attuare con intervento diretto, tali quantità possono essere ridotte alla metà, purché siano
previste adeguate attrezzature integrative.
3. Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano
aumento di carico urbanistico, derivante dall’aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di
destinazione d’uso, è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato e pubblico come
definito nell'art. 22.
Art. 20 – Interventi urbanistici ed edilizi
1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di leg-
ge statale e regionale, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti norme.
2. Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle categorie di in-
tervento e dei titoli abilitativi determina l’automatica e conseguente variazione della disciplina di
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 12 di 127
seguito riferita. In caso di contrasto tra norme di legge e le presenti norme si applicheranno esclusi-
vamente le prime.
Art. 21– Categorie di intervento
1. Gli interventi di MO ( manutenzione Ordinaria), MS ( manutenzione Straordinaria),
RRC ( Restauro e risanamento conservativo), SE (Sostituzione Edilizia) ed AV ( addizioni vo-
lumetriche) , sono definiti dalla normativa regionale vigente;
2. Il Regolamento Urbanistico , in accordo con la normativa vigente, articola gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia in :
2.1 “interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC1”
Sono quegli interventi , finalizzati o meno alla modifica della destinazione d’uso, rivolti a tra-
sformare l’organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali ,
mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi ar-
chitettonici e decorativi caratterizzanti l’edificio. Tali interventi
CONSERVANO:
L’involucro dell’edificio ;
Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all’ispessimento
dell’involucro edilizio per il miglioramento energetico dell’edificio e/o dei livellamenti del
terreno che comportano una variazione dell’altezza in misura minore uguale al 2%. ;
Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali ( a puro titolo di esem-
pio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno…);
La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nei limiti sot-
to specificati;
i particolari architettonici e le finiture di pregio;
inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali;
COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:
modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
l’abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al
terreno nell’ordine di 50 cm. Medi ;
la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi;
l’installazione di soppalchi.
il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate
ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
l’ apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente.
Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai
sensi del DPGR 75R/2013 . Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale
fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola
eccezione di quelli che costituiscono l’ unico accesso alla copertura .
2.2“interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC2”:
Sono quegli interventi , finalizzati o meno alla modifica della destinazione d’uso, rivolti a tra-
sformare l’organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali, mediante un
insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e
decorativi caratterizzanti l’edificio. Tali interventi
CONSERVANO:
L’involucro dell’edificio;
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 13 di 127
Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all’ispessimento
dell’involucro edilizio per il miglioramento energetico dell’edificio e/o dei livellamenti del
terreno che comportano una variazione dell’altezza in misura minore uguale al 2%.;
La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali ( a puro titolo di esempio: muratura
portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno…);
i particolari architettonici e le finiture tipiche dell’architettura tradizionale;
la composizione generali dei prospetti ;
Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all’ispessimento
dell’involucro edilizio per il miglioramento energetico dell’edificio e/o dei livellamenti del
terreno che comportano una variazione
COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:
la modifica della quota di imposta dei solai purché l’intervento non comporti una modifi-
ca complessiva dei prospetti;
l’abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al
terreno nell’ordine di 50 cm. medi ,;
aumento della SUL all’interno della sagoma dell’edificio;
modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi.
il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate
ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente.
Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai
sensi del DPGR 75R/2013 . Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale
fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola
eccezione di quelli che costituiscono l’ unico accesso alla copertura .
2.3“interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC3”:
Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare
l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione
del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte di-
verso dal precedente. Tali interventi:
CONSERVANO:
L’involucro dell’edificio;
Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all’ispessimento
dell’involucro edilizio per il miglioramento energetico dell’edificio e/o dei livellamenti del
terreno che comportano una variazione dell’altezza in misura minore uguale al 2%.;
la composizione generale dei prospetti rimasti inalterati e/o che conservano i criteri com-
rie, piccole palestre private, attività di noleggio.
B
Pubblici Servizi
e Commercio
U4/1
Edicole, parafarmacie, farmacie, bar, ristoranti, pizzerie,
osterie, gelaterie, circoli privati che effettuano sommini-
strazione di alimenti e bevande, comprensive degli spazi de-
stinati al pubblic , delle attività accessorie e degli spazi di
servizio e tecnici, locali per servizi bancomat, attività atti-
nenti le telecomunicazioni e la telematica, lavanderie au-
tomatiche, locali per servizi di distribuzione automatica di
alimenti ed altro, discoteche.
B
U4/2 Esercizi di vicinato ( fino a 250 mq di superficie di vendita B
U4/3 Medie strutture di vendita ( da 250 fino a 800 mq di super-
ficie di vendita) M
U4/4 Commercio all’ingrosso A
Turistico
Ricettivo
U5/1
Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti
agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del T.U.
delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR 42/2000)
M
U5/2
Strutture ricettive all’aria aperta: Comprende le strutture
ricettive di cui agli art.li 29, così come al Titolo II , Capo I,
sezione II, delt T.U. delle Leggi Regionali in materia di tu-
rismo (LR 42/2000): campeggi
M
U5/3 Complessi turistico -alberghieri e Centri congressuali A
U5/4
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche
della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58, così
come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezio-
ne III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo
(LR 42/2000)
B
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 20 di 127
U5/5
Attrezzature integrative e di servizio alle strutture ricettive
da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici :campo
da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine, im-
pianti tecnologici e di servizio ( bagni, spogliatoi)
nullo
Direzionale
U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, pun-
ti di informazione turistica B
U6/2 Banche, assicurazioni e simili ( agenzie, sportelli e sedi),
agenzie cambio valuta. B
Servizi
U7/1 Servizi Amministrativi: uffici comunali e della pubblica
amministrazione inclusi gli archivi pubblici B
U7/2
Servizi per l’istruzione: scuole pubbliche per l’istruzione
quali asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola
dell’obbligo comprese di ogni attrezzatura complementare e
le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo
sport
B
U7/3
Servizi culturali : teatri, cinematografi, sale per concerti e
spettacoli, locali da ballo, discoteche, sale per convegni con
i relativi spazi di servizio , di supporto e tecnici, musei, aree
archeologiche.
M
U7/4 Servizi sociali e ricreativi B
U7/5 Servizi Religiosi: chiese e attrezzature religiose in genere
con relative attività integrative. M
U7/6
Servizi per l’assistenza sanitaria: ambulatori, day hospital,
centri sanitari per riabilitazione e specializzati, con relativi
spazi tecnici e di supporto
M
U7/7 Servizi cimiteriali
B
U7/8 Servizi tecnici e tecnologici nullo
U7/9 Servizi per la sicurezza e la protezione civile nullo
U7/10 Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico M
Mobilità
U8/1 Stazioni di servizio e distributori di carburanti B
U8/2 Parcheggio a raso pubblico
U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/4 Parcheggi coperti ad uso privato
U8/5 Garage e rimesse private
U8/6 Garage e rimesse pubbliche o ad uso pubblico
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile nullo
Agricolo e fun-
zioni connesse
ai sensi di legge
U9/1 Residenza rurale B
U9/2 Agriturismo B
U9/3 Agri campeggio B
U9/4 Annessi agricoli B
U9/5
Atrezzature integrative e di servizio alle strutture agrituri-
stiche da localizzare nelle aree pertinenziali degli edifici
:campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, pisci-
ne, impianti tecnologici e di servizio ( bagni, spogliatoi)
nullo
U9/6 Altre funzioni connesse ai sensi di legge
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo articolo si intendono:
a) per commercio al dettaglio ( esercizi di vicinato, medie strutture di vendita..), l’attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende,
su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consuma-
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 21 di 127
tore finale;
b) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all`ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, com-
presa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati ol-
tre le casse;
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri qua-
drati;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella
degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Le attività all’ingrosso (ai sensi del D. Lgs 114/98, art. 4, comma 1, lettera a) ancorché in-
feriori a 250 mq di vendita, sono assimilate agli usi produttivi.
5. Gli usi agricoli e agrituristici sono quelli previsti e definiti dalla normativa regionale vigen-
te in materia.
Art. 27 – Mutamento delle destinazioni d'uso
Ai sensi della L.R.T. n. 1/05, art. 59, è considerato mutamento della destinazione d'uso (MU) la va-
riazione della funzione originaria dell’immobile o di una singola unità immobiliare al fine di
adibirlo, in via permanente , ad una funzione diversa, ossia il passaggio dall'una all'altra delle
seguenti categorie, con o senza opere:
a) residenza;
b) industria e artigianato produttivo;
c) artigianato di servizio;
c )pubblici Servizi e commercio;
d) turistico-ricettivo;
e) direzionale;
f) servizi;
g) mobilità;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Il cambio di destinazione d’uso dall’una all’altra categoria è subordinato alla presentazione o ri-
lascio di titolo abilitativo e, salvo diversa disposizione, è sempre oneroso, anche se eseguito senza
opere. Il cambio di funzione nell’ambito della stessa categoria è oneroso solo se eseguito con
opere ed è subordinato alla presentazione di titolo abilitativo.
27.1 Mutamento delle destinazioni d’uso: aspetti generali
1. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:
a. La destinazione finale è ammessa dalle norme di zona del presente RU;
b. Il tipo di intervento edilizio da effettuare non ecceda quello previsto dalla presente discipli-
na;
c. Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, le trasformazioni edilizie sia-
no compatibili con l’impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati;
d. Il soddisfacimento degli standard minimi richiesti dalla destinazione finale.
2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quello prevalente in ter-
mini di superficie utile.
27.2 Mutamento della destinazione d’uso: aspetti specifici
1. Il cambio di destinazione d’uso in residenza di locali seminterrati è ammessa a condizione
che la parete contro terra sia isolata da uno scannafosso areato, non direttamente accessibile
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 22 di 127
dall’unità abitativa, realizzato a tutta altezza, di larghezza non inferiore a 80 cm e non supe-
riore a 1,20 ml;;
2. Il cambio di destinazione d’uso in artigianato di servizio è consentito ai livelli con accesso
diretto dal piano stradale;
3. Il cambio di destinazione d’uso in commerciale è consentito al piano seminterrato, al pri-
mo piano seminterrato ed al piano terra.
4. Nel centro storico (zona A) di Castellina in Chianti e Fonterutoli, è ammesso il cambio di
destinazione d’uso dei garage e rimesse in U3/1, U4/1, U4/2,U6/1, U6/2, U8/4, U8/5,
Art. 28 – Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati
1. Ai Cu relativi agli usi di cui all’art. 25, corrispondono le dotazioni minime di parcheggi
privati P1 e pubblici o di uso pubblico P2 riportati nelle tabelle successive
2. Gli standard previsti dal DM n° 1444/1968 sono da calcolare al netto degli spazi di ma-
novra o della viabilità di accesso (concorre alla verifica solo la superficie dei posti auto). Lo
standard minimo è fissato in 4 mq/ab.virtuale. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale con-
sentire, in sede di convenzione o prima del rilascio del permesso di costruire, la monetizzazione
della quota di standard da realizzare.
3. Per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 122/89, i parcheggi per
la sosta stanziale sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi nella
misura di 1 mq per ogni 10 mc , salvo diversa disposizione specificata nella seguente tabella:
Categoria funzione Cu parcheggi sosta
stanziale
Parcheggi di
relazione
Parcheggi DM
n.° Standard ai
sensi del
1444/1968
Residenza U1/1 B 1 mq/10 mc
1 posto auto per al-
loggio
4 mq/ab. virtuale
U1/2 B 1 mq/10 mc 0,5 mq/1 mq SUL
Industria ed
artigianato
U2/1 B 2 mq/10 superficie
calpestabile
0,2 mq/1 mq SUL La superficie a par-
cheggio non può es-
sere inferiore al 10%
dell’intera superficie
fondiaria
U2/2 B 0,2 mq/1 mq SUL La superficie a par-
cheggio non può es-
sere inferiore al 10%
dell’intera superficie
fondiaria
Artigianato
di Servizio
U3/1 B 1 posto auto per atti-
vità
Individuazione area
per movimentazione
mezzi
1 mq/1 mq SUL
esclusi magazzini e
locali tecnici
Pubblici Ser-
vizi e Com-
mercio
U4/1 B 1mq/10 mc con mi-
nimo 1 posto
auto per attività
maggiorata dell’area
per movimentazione
mezzi
1 mq/ 1 mq di super-
ficie di vendita
1 mq/1 mq SUL U4/2 M 1mq/10 mc maggio-
rata dell’area per
movimentazione
1 mq/ 1 mq di super-
ficie di vendita
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 23 di 127
mezzi
U4/3 A 1mq/10 mc con mi-
nimo 1 posto
auto per attività
maggiorata dell’area
per movimentazione
merci
1,5 mq/ 1 mq di su-
perficie di vendita
oltre ad 1mq/1 mq di
superficie coperta
aperta al pubblico
diversa dalla SV
Turistico Ri-
cettivo
U5 M/A 1 mq/10 mc maggio-
rata dell’area per
movimentazione
mezzi
1 posto auto/2 posti
letto + 0,35/1mq
SUL Auditorium-
centro congressi
80mq/100 mq
Direzionale U6 1 mq/10 mc con mi-
nimo 1posto auto ad
ufficio se pur della
stessa attività
0,4 mq/1mq di SUL 80 mq/100mq
Servizi U7/1 1 mq/10 mc 1,5 posti auto per
servizio
U7/2 1 mq/10 mc 1,5 posto per aula
U7/3 0.1/1mq SUL con
minimo 0,25 posto
auto per posto spet-
tatore
U7/4 0,15mq/1mq diSUL
U7/5 1 mq/1mq di SUL
U7/6 0.2 mq/1mq diSUL
U7/10 Cicli e motocicli: 3
mq/1utente
Auto: 20mq /3 utenti
Pullmann:50
mq/60utenti
Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per gli edifici realizzati dopo il 6 apri-
le 1989 ( data di entrata in vigore della legge 122/89) non è ammesso il cambio di destinazione
d’uso/funzione dei garage o posti auto ricavati all’interno dell’edificio.
4. In caso di PUA o interventi convenzionati, i parcheggi privati (P1) e quelli pubblici (P2)
devono essere ricavati all’interno dei perimetri del PUA o in aree destinate a parcheggio pubblico
di progetto individuate dal presente Regolamento Urbanistico. In tale caso le aree relative agli
standard non cedute dovranno essere monetizzate .
5. Nelle zone A , B, C , D ed E, nei casi di cambio di destinazione d’uso e funzione o fra-
zionamento ovvero , in ogni caso in cui le dotazioni minime richieste per la destinazione “finale”
siano superiori a quelle relative alla funzione in atto , è richiesta tale verifica. Fatta eccezione
per i PUA e gli interventi di recupero e riqualificazione funzionale ed ambientale, la dotazione
minima a parcheggio richiesta può essere monetizzata se viene dimostrata l’impossibilità di repe-
rire tali aree nell’area di pertinenza o nelle immediate vicinanze del fabbricato( max 500 m di di-
stanza).
6. Nei casi di cambio di destinazione d’uso a U2,U3,U4, U5, U6, i parcheggi per la sosta
di relazione possono essere reperiti , ad esclusione delle carreggiate stradali , su aree pubbliche
previa acquisizione del parere dei Servizi Lavori Pubblici e Polizia Municipale e subordinata-
mente a Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.
7. Gli immobili destinati a parcheggio pubblico (P2), verranno ceduti all'Amministrazione o,
su richiesta della stessa, potranno essere oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo di
atto unilaterale d'obbligo notarile registrato e trascritto. Le quantità definite nella tabella dei carichi
urbanistici sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente RU, nel rispetto di ulteriori
disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.. La quantità di
parcheggi pubblici P2 deve essere verificata per gli interventi soggetti a Piani Attuativi e a permessi
di costruire convenzionati.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 24 di 127
CAPO III – PIANI ATTUATIVI E DI SETTORE
Art. 29 – Piani attuativi - (PUA)
1. Per i PUA vigenti, il RU stima la previsione edificatoria nel quinquennio fermo restando la
possibilità di realizzare l’intera previsione entro il periodo di vigenza del PUA stesso.
2. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comu-
ne ed i proprietari .
3. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art. 109 della L.R: 65/2014 e s.m.i.:
a) il programma d’attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissa-
ta dal RU stesso;
b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla conven-
zione.
4. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel
quinquennio prevista dal programma di attuazione dei PUA da approvare o approvati successiva-
mente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio.
5. Se il RU non viene variato o rinnovato alla scadere del quinquennio dall’approvazione, i
PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella de-
libera del Consiglio Comunale.
Art. 30 – Piani di settore
1. Il presente RU, contiene norme per l'accessibilità e l’abbattimento delle barriere architetto-
niche in adempimento a quanto previsto dalla more di riferimento.
2. In coerenza col PS, per l'accessibilità agli edifici si evita di realizzare un secondo accesso
dedicato ai disabili, ma si rendono tutti gli accessi, ed in particolare il principale, praticabili da tutti,
indipendentemente dal grado di abilità e di prestanza fisica. È ammessa la realizzazione di un acces-
so dedicato ai disabili, solo se sia impossibile adattare gli accessi esistenti, per insuperabili e docu-
mentate ragioni tecniche o storico-architettoniche.
3. Il presente RU rimanda la disciplina del Piano comunale di classificazione acustica.
4. Il presente RU da atto dei siti attualmente utilizzati per l’installazione delle antenne TV,
radio e telefonia rimandando ad un piano di rete l’eventuale sviluppo e disciplina.
5. Gli altri piani di settore si attengono ai criteri dettati dal PS vigente.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 25 di 127
TITOLO II – SOSTENIBILITÀ
Art. 31 – Informazione ai cittadini per ridurre l’impronta ecologica
1. Il Comune promuove, anche attraverso l’informazione ai cittadini, le tecniche per:
a) risparmiare l’acqua;
b) risparmiare l’energia termica;
c) risparmiare l’energia elettrica;
d) eliminare l’inquinamento acustico, atmosferico e luminoso;
e) ridurre la produzione di rifiuti.
2. Il Comune in coerenza con l’obiettivo di ridurre l’impronta ecologica può emanare rego-
lamenti e norme specifiche per l’uso sostenibile delle risorse essenziali ed il risparmio energetico.
3. Per gli scopi enunciati al comma 1, il Comune organizza conferenze, seminari e lezioni o
specifiche iniziative nelle scuole, distribuisce materiale informativo e apparecchi idonei, istituisce
eventuali “premi d’efficienza” e adotta qualsiasi altro mezzo adatto, anche nel quadro di Agenda 21.
Art. 32 – Uso dell’acqua degli acquedotti civici
1. L’acqua erogata dagli acquedotti civici è riservata esclusivamente all’uso potabile diretto,
all’uso di cucina e all’uso igienico-sanitario.
2. È vietato usare l’acqua erogata dagli acquedotti civici per scopi diversi da quelli indicati
dal comma 1, ed in particolare per:
a) irrigare colture agricole, orti, giardini, prati, impianti sportivi pubblici e privati;
b) lavare automezzi, natanti o simili, piazzali, marciapiedi;
c) raffreddare o lavare macchinari;
d) riempire piscine, vasche antincendio e simili;
e) alimentare fontane ornamentali.
3. I trasgressori sono puniti con l’esecuzione a propria cura e spese delle opere necessarie ad
eliminare la trasgressione e con una sanzione amministrativa fissata dal Consiglio Comunale con
criteri di proporzionalità rispetto all’entità della trasgressione.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono usati per opere e azioni di risparmio idri-
co, ivi compresa l’informazione dei cittadini.
Art. 33 – Misure per risparmiare l’acqua
1. In tutte le nuove costruzioni ed in occasione del rinnovo anche parziale di cucine e bagni
s’installano riduttori, aeratori, miscelatori che riducano il flusso d’acqua, wc a doppio scarico con
cacciata massima di 5 litri.
2. Tutte le tubazioni per l’acqua calda, sia sanitaria sia per riscaldamento, sono accuratamente
coibentate.
3. Nell'ambito della progettazione di interventi complessi quali piani attuativi, nuove costru-
zioni e ristrutturazioni di interi edifici o complessi immobiliari si realizzano le opere ed impianti
necessari per istallare cassette dei WC alimentate con acqua di raccolta piovana opportunamente
trattata per eliminare le impurità della prima pioggia. Le acque piovane da convogliare in cisterna
sono raccolte dai tetti e da superfici pertinenziali sia permeabili che impermeabili. È eccezional-
mente permesso alimentare i wc con acqua erogata dagli acquedotti civici solo se è impossibile rea-
lizzare cisterne di raccolta dell’acqua piovana, o se le cisterne sono vuote per mancanza di precipi-
tazioni.
4. L’impossibilità di realizzare cisterne è asseverata da un tecnico abilitato alla progettazione.
5. Le cisterne di cui al comma 3 hanno dimensioni adeguate agli impieghi previsti ed alla ca-
pacità di raccolta.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 26 di 127
6. In occasione della ripavimentazione di piazze pubbliche, di realizzazione o ampliamento
di parcheggi, di sistemazione di giardini si realizzano nel sottosuolo, ove possibile, cisterne di rac-
colta dell’acqua piovana da usare per lavare le strade e annaffiare i giardini.
7. Le cisterne esistenti sono ripristinate e rimesse in funzione da parte dei proprietari.
8. Sono fatte salve le misure contenute nel Regolamento d’attuazione dell’art. 8/bis della
LRT 81/95 finalizzato al risparmio d’acqua12.
Art. 34 – Misure per risparmiare l’energia termica
1. I locali dove sono installate le caldaie sono coibentati adeguatamente. Qualora la caldaia
sia installata all’esterno, dovrà essere adeguatamente protetta e coibentata.
2. Le caldaie, sia ex novo sia in sostituzione, non possono avere una potenza superiore di oltre
un terzo rispetto al fabbisogno termico complessivo al netto degli apporti solari e di quelli di appa-
recchi elettrici.
3. Negli insediamenti non serviti dalla rete civica del metano sono ammessi solo impianti
alimentati a biomassa ad eccezione di impianti a GPL.
4. Negli insediamenti serviti dalla rete civica del metano sono ammesse solo caldaie premi-
scelate a condensazione, in alternativa sono ammesse caldaie a biomassa.
5. Ovunque è ammesso installare pompe di calore, sia aria/aria, sia aria/acqua, sia ac-
qua/acqua, sia geotermiche.
6. Gli interventi che adottano pannelli radianti a pavimento, parete, soffitto e corpi scaldanti
(radiatori) dimensionati per lavorare con un delta massimo di 40°C, possono ottenere una riduzione
del contributo commisurato al costo di costruzione.
7. Nella nuova costruzione o nella ristrutturazione d’edifici con più unità immobiliari, gli im-
pianti termici condominiali centralizzati con moduli satellitari a contabilizzazione del calore, estesa
anche alla produzione d’acqua calda sanitaria, possono ottenere una riduzione del contributo com-
misurato al costo di costruzione .
8. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni totali è vietato realizzare abita-
zioni o locali a destinazione produttiva con fabbisogno energetico complessivo annuo pari o supe-
riore a 50 kWh/mq.
9. Ogni intervento sugli involucri edilizi tende a migliorarne l’efficienza termica.
Art. 35 – Misure per risparmiare l’energia elettrica
1. È vietato usare l’effetto Joule come fonte primaria di riscaldamento; è consentito computa-
re il calore prodotto da apparecchi elettrici in riduzione del fabbisogno termico.
2. È vietato usare corpi illuminanti con efficienza inferiore a 45 lumen/W.
3. Il Comune persegue l’obiettivo di risparmiare l’energia elettrica attraverso interventi pro-
grammati che possono prevedere, tra l’altro, la sostituzione delle lampade per illuminazione pubbli-
ca con LED, pannelli fotovoltaici, dispositivi per ridurre l’illuminazione pubblica dopo le ore 22,
l’eliminazione dell’inquinamento luminoso da tutti gli impianti d’illuminazione pubblica.
Art. 36 – Misure per ridurre l’inquinamento atmosferico
1. È vietato installare nuovi impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili e
con derivati del petrolio, ad eccezione degli impianti alimentati a GPL ed a metano.
2. Il Comune può attivare forme di cooperazione con gli agricoltori, singoli o associati, per
concordare criteri atti a ridurre significativamente la diffusione d’ammendanti suscettibili di restare
in sospensione nell’aria e per convertire le produzioni agricole alla conduzione biologica e biodi-
namica.
12
Parere favorevole della Commissione Consiliare del 04.02.2008.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 27 di 127
Art. 37 – Misure per migliorare l'efficienza e ridurre l'inquinamento luminoso
1. Tutti gli impianti d’illuminazione esterna, pubblici o privati, per quanto riguarda il flusso
luminoso, la riduzione del consumo energetico, le emissioni e le modalità di nuova costruzione, so-
stituzione e manutenzione sono sottoposti alle prescrizioni e indicazioni contenute nel regolamen-
to comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.6 del 03/03/2008.
2. Il Comune di Castellina in Chianti è parzialmente compreso nella zona di protezione
dell’osservatorio astronomico del Chianti, in località Montecerboli, in Comune di Barberino Val
d’Elsa. La zona di protezione è individuata con DGR 27.12.2007, n. 1000, ai sensi della LRT
24.02.2005, n. 39, artt. 34 e 35, ed indicata nell’allegato E alle presenti norme.
3. Ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, art. 35, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è
vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi
tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il
cielo. Per gli impianti già in esercizio al 16.04.200813, il divieto si applica con modalità e tempi de-
finiti dal PIER14.
4. Sono esentati dalle prescrizioni di cui al comma 3 gli impianti privati d’illuminazione
esterna con non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso per ciascuna sorgente, non su-
periore a 1.500 lumen.
Art. 38 – Misure per ridurre la produzione di rifiuti e razionalizzarne la gestione
1. Il Comune può attivare forme di cooperazione con i commercianti per concordare i criteri
atti a:
a) ridurre gli imballaggi ed organizzarne la raccolta nei punti vendita;
b) promuovere la vendita di prodotti sfusi in contenitori riusabili;
c) ridurre la commercializzazione d’acqua imbottigliata.
2. Il Comune, d’intesa con l’ente gestore, organizza la raccolta differenziata di organico, car-
ta, vetro, plastica e metalli.
3. Il Comune, d’intesa con le organizzazioni agricole, promuove la trasformazione locale del-
la frazione organica in compost e la riutilizzazione nei processi agricoli o nella gestione di giardini e
parchi pubblici e privati.
4. Il Comune prende le opportune iniziative e stipula opportuni accordi per accorciare signifi-
cativamente la filiera dei prodotti destinati al consumo locale.
Art. 39 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Il Comune promuove la realizzazione di impianti per produrre energia ( elettrica e termi-
ca) da fonti rinnovabili secondo le procedure previste dalle normativa comunitaria, statale e regio-
nale in materia e le ulteriori indicazione contenute nel presente articolo.
2. Le abitazioni, gli insediamenti produttivi e ricettivi di nuova edificazione o ristrutturati ri-
cavano almeno un terzo del calore necessario a climatizzare ed a produrre acqua sanitaria diretta-
mente dal sole tramite l'installazione di impianti solari termici. Sono esentati da questo obbligo solo
gli edifici di particolare pregio che risulterebbero deturpati dalla tecnologia necessaria.
3. L'installazione di impianti solari termici di superficie fino a 10 mq, in aderenza al tetto e
che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad inter-
venti di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di sempli-
ce comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessa-
no immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se ricadono nelle
arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.
13
Data indicata dall’articolo 36, comma 3, della LRT 39/2005. 14
Approvato dal Consiglio Regionale il 08.07.2008
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 28 di 127
4. In aree non di pregio, né visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, ma soleggiate, si
possono installare impianti fotovoltaici privati, singoli o consortili, purché non ne derivi danno pae-
saggistico.
5. L'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 Kw, in aderenza al tetto e
che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad inter-
venti di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di sempli-
ce comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessa-
no se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se
ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.
6. L’inserimento architettonico e ambientale delle superfici fotovoltaiche, deve armonizzarsi
con l'edificio che servono e con l'intorno, tenendo conto della disposizione, estensione, forma e co-
lore. A tale scopo, nelle aree vincolate, il progetto è attentamente valutato dalla CEC e dalla CCP
anche se la posa in opera è esentata dal conseguire il titolo abilitativo. Il parere della CEC e della
CCP è sempre obbligatorio se l'intervento è subordinato alla presentazione di DIA o all'acquisizione
di permesso di costruire.
7. Gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 20 kW e gli impianti solari termici
di superficie superiore a 40 mq sono sempre vietati nelle zone A, nelle aree di tutela paesaggistica e
di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49, lungo le strade di cui all’art. 53, nelle fasce di rispetto stradale
e cimiteriale.
8. Gli impianti eolici di grande taglia e grandi dimensioni sono vietati perché incompatibili
col paesaggio chiantigiano, che il Comune intende tutelare e valorizzare. Gli impianti di microgene-
razione locale sono ammessi se compatibili con la tutela paesaggistica e pertanto sono sempre valu-
tati dalla CEC e dalla CCP.
9. È sempre ammessa, nel rispetto delle vigenti normative, la realizzazione di impianti, che
utilizzano biomasse e geotermia per la produzione di energia termica ed elettrica.
Art. 40 – Impianti per produrre cippato o pellet
1. Nelle zone D5, E1 ed E2 si possono realizzare impianti per trasformare la legna e la bio-
massa derivante dalle coltivazioni in cippato o pellet per alimentare impianti di riscaldamento loca-
li.
2. Gli edifici non superano i 250 mq di SUL e 6,0 m di altezza ciascuno, possono essere pre-
fabbricati purché si armonizzino con l’intorno. Nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico
ambientale i manufatti sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice, senza comportare
alcuna modifica della morfologia dei luoghi, con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri
che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia. Il pro-
getto è sempre sottoposto al parere della CEC e dalla CCP.
3. Chiunque intenda realizzare i manufatti del presente articolo deve presentare la richiesta
di permesso di costruire a titolo oneroso, il progetto ed un Programma Aziendale che descriva:
a) l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
b) l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'edificio;
c) la descrizione dell'utilizzo dell'annesso in progetto con l'indicazione delle caratteristiche
tecniche e costruttive, le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
d) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell’attività con le relative forme di ga-
ranzia per l'Amministrazione Comunale;
e) congrue garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi.
4. Il programma d'impresa di cui al comma 3 contiene congrue garanzie finanziarie per l'AC
per la rimozione del manufatto e per il ripristino dei luoghi.
5. Se il proponente è un'azienda agricola, gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 possono essere
assolti dal PMAA.
6. La realizzazione dei manufatti è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilatera-
le con cui il titolare del permesso di costruire si obbliga a demolire tutti i manufatti indecorosi o
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 29 di 127
precari eventualmente presenti sul fondo a non mutare la destinazione d’uso dell’edificio e a demo-
lirlo nel caso di cessazione dell’attività economica.
7. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione amministrativa pari al doppio del
costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 30 di 127
TITOLO III – IL TERRITORIO RURALE
Art. 41 – Ambito di applicazione , contenuti e finalità
1. Si intende per territorio rurale il territorio comunale al di fuori del perimetro dei centri abi-
tati tracciato nella tav. RU - P 02; il territorio rurale comprende diverse ZTO.
2. Le norme e gli indirizzi dettati da questo Titolo III determinano la disciplina di intervento
e definiscono le buone regole per orientare i comportamenti di tutti i soggetti che operano nel terri-
torio rurale al fine di salvaguardare e valorizzare l’ambiente ed il paesaggio rurale attraverso la ge-
stione, tutela e sviluppo del territorio e del patrimonio urbanistico ed edilizio.
3. Il Titolo III delle presenti norme si articola nei seguenti capi che incidono sul governo
del territorio rurale :
a) Capo I : Paesaggio;
b) Capo II: Disciplina per la conduzione dei suoli in agricoltura;
c) Capo III: Disciplina urbanistica e dell'attività edilizia nel territorio rurale.
CAPO I – PAESAGGIO
Art. 42 – Unità di paesaggio Val d’Elsa e Chianti
1. L’Unità di paesaggio Val d’Elsa individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata
dalla trasformazione delle coltivazioni tradizionali in vigneti di vasta estensione, dalla compresenza
di seminativi e dalla presenza sporadica di boschi. In questa unità vanno attenuati gli effetti visivi
della monocoltura, arricchendo il paesaggio:
a) con alberature d’essenze autoctone, particolarmente alla confluenza di viabilità di rango
comunale e inferiore;
b) con la ricostituzione di siepi ai margini del coltivo, anche con funzione di rete ecologica;
c) con il mantenimento di un assortimento colturale variegato, compatibilmente con gli indi-
rizzi produttivi aziendali;
d) con il mantenimento, anche visivo, dei segni paesaggistici costituiti dai corsi d’acqua, dalla
viabilità, dalla morfologia, dalla presenza di alberi anche isolati e di formazioni boschive.
2. L’Unità di Paesaggio Chianti individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla
dominanza del bosco e dalla sopravvivenza di colture e di sistemazioni idraulico-agrarie tradiziona-
li. In questa unità vanno conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale chiantigiano, in
quanto risorsa collettiva anche economicamente rilevante e non fungibile, compatibilmente con il
rinnovo e la razionalizzazione delle colture necessari per migliorare la produzione e mantenere o
aumentarne la competitività.
3. In tutto il territorio comunale è da preferire la paleria di castagno per sostenere le viti.
Art. 43 – Forme del paesaggio agrario
1. La tessitura del paesaggio agrario assume tre forme significative riportate indicativamente
nell’elaborato PS-QC-08 a-b:
a) a maglia fitta, caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali – vi-
te/ulivo/seminativi – della forma e dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confi-
ni, in genere coincidenti con la rete scolante principale;
b) a maglia media, caratterizzate dalla eliminazione delle colture arboree, orientamenti a se-
minativi o prato-pascolo, accorpamento e semplificazione dei campi, mantenendo tuttavia
elementi della viabilità poderale e la forma dei confini più ampi con permanenza di siepi e di
presenze arboree;
c) a maglia larga, caratterizzate dalla ristrutturazione totale della maglia dei campi, della rete
scolante e della viabilità poderale, con accorpamenti su grandi dimensioni dei campi, in gene-
re superiori all'ettaro, nonché eliminazione totale delle colture arboree tradizionali e di ogni
forma di vegetazione arborea e arbustiva.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 31 di 127
2. La gestione delle tessiture è disciplinata all’art. 13.24 del PTC ed il passaggio dall’una
all’altra delle forme descritte dal comma 1 è sempre oggetto di particolare attenzione e controllo:
a) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tale passaggio è ammesso solo se indispensa-
bile al rinnovo e alla razionalizzazione delle colture, da vagliare attentamente nella fase istrut-
toria della pratica ( PMAA o autorizzazione) e purché compensato da interventi di sensibile
miglioramento paesaggistico-ambientale;
b) tale passaggio è vietato nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli
edifici specialistici.
3. Nelle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville e degli edifici specialistici e
nelle zone E3 sono mantenute, ricostituite e ricostruite le sistemazioni idraulico agrarie tradiziona-
li, ed in particolare i terrazzamenti su muri a secco.
4. I terrazzamenti superstiti riportati indicativamente nell'elaborato PS - QC - 08 sono man-
tenuti e ripristinati.
Art. 44 – Definizioni e criteri generali di intervento nelle aree di tutela paesaggistica e di ri-
spetto
1. Il RU, fermo restando i perimetri ed i contenuti d’indirizzo definiti dal PS, sostituisce il
termine “pertinenze” usato dal PTCP con il termine “aree di tutela paesaggistica15 .
2. Il RU conferma le aree di cui agli articoli 13.13 “Aree di pertinenza degli aggregati (cen-
tri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativi provinciale) e 13.14 “ aree di pertinenza dei
beni storico architettonici) del PTC, già riperimetrate dal PS, come aree di tutela paesaggistica.
3. Il RU inoltre, individua e perimetra un ambito denominato aree di rispetto, in riferimento
al quale è analizzato , ai fini della schedatura , il sistema paesaggio-complesso edilizio-edificio .
L’area di rispetto è individuata solo per gli edifici rilevati, appartenenti alla classe I, II e III per i
quali è stata redatta una scheda dettagliata.
4. In queste aree, individuate e perimetrale nell’elaborato RU-P-01, sono ammessi gli inter-
venti previsti dalla disciplina delle zone omogenee di riferimento con le prescrizioni previste dal
presente articolo oltre che nei successivi articoli 45 - 46 - 47- 48 -49.
5. Nelle aree di cui al comma 2 e 3, il valore paesaggistico e ambientale è tutelato verificando
la compatibilità, attraverso un procedimento di valutazione, di tutte le trasformazioni del suolo di
tipo edilizio, agronomico ed ambientale nonché degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In
particolare, nei casi eccedenti la ristrutturazione edilizia e/o frazionamento e/o cambio di desti-
nazione d’uso, lo studio esamina i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza
del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza dell’attività produtti-
va, i rapporti in micro-scala tra gli edifici esistenti ed eventuali nuove volumetrie l’inserimento
tramite studi e simulazioni.
6. La valutazione è condizione d’ammissibilità, ed è redatta in sede di PAPMAA, se richie-
sto dalla legge, o in sede di richiesta del permesso di costruire o di Segnalazione Certificata di Ini-
zio Attività (S.C.I.A) o di altra autorizzazione.
7. La valutazione è un procedimento nel quale:
a) il proponente illustra ed argomenta l’intervento in una apposita relazione di fattibilità;
b) il Comune, verifica l’ammissibilità , avvalendosi, per le valutazioni di competenza della
commisisone per il paesaggio, ed emana gli atti conseguenti.
8. La relazione di fattibilità descrive dettagliatamente l'intervento e dimostra:
a) che è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
b) che è sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale (approvvigionamento idrico ed
energetico, sistema di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue);
15
Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine “pertinenze”,
che l’art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, soprattut-
to ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi
definiti sia dal PS che dal PTCP.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 32 di 127
c) che produce positivi effetti socio economici sull'azienda in termini di occupazione, di red-
dito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria;
d) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agri-
coltura di cui al Capo II di questo Titolo;
e) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico cultura-
le presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;
f) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conserva-
zione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e
la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene;
g) il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento mediante elaborati e documenti propri
della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vin-
colati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i.
9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri
di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU.
10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico
esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze
arboree e arbustive autoctone. E’ da evitare l’inserimento di piante esotiche ed il proliferare di
nuove alberature di cipressi comuni che tendono a banalizzare il paesaggio. 11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato , attrezzature integrative e di servizio alla
residenza/ strutture ricettive di cui all’art. 23. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione,
nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e
degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia
comunale per il paesaggio.
12. Gli interventi edilizi adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive e colori
della tradizione edilizia rurale locale.
13. Eventuali manufatti (anche agricoli), piscine e campi da tennis non possono essere rea-
lizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale
verso Beni Strorici-Architettonici e gli aggregati e viceversa.
14. Sono tutelate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini,
boschetti, limonaie e simili e valorizzati i varchi e i punti di vista di pregio;
15. E’ da valutare il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis compe-
tano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;
16. L’illuminazione è realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche
articiali, a favore di una luce diffusa e soffusa, che non alteri la percezione del contesto; 17. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all’area
annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.
18. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal combinato disposto
della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla
schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall’art.
82 delle presenti norme.
Art. 45 – Aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto16
1. Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all’art. 11.3
del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente , a destinazio-
ne agricola, e previa approvazione di PAPMAA.
2. Sono fatti salvi:
16
Elencati all’art. 11.3., comma 9, elenco 1 del PTC e nel PS approvato: Micelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo,
Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella,
Granaio,GodenanoII,Tregole, Le Cogne, Topina, Rendine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 33 di 127
a. limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il
presidio residenziale, in coerenza con la classe di appartenenza degli edifici e
degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina
b. gli edifici di cui all’art. 75, 77 e 79 delle presenti norme.
c. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti
sul suolo, non soggetti a PAPMAA, di cui all’art. 3 del DPGR 63/R/2016.
3. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che:
a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottouti-
lizzato da recuperare anche ampliandolo;
b. non esiste altro sito nell’area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso
dell’ambiente e del paesaggio;
Art. 46– Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza17
1. Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la
presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l’integrità e il valore percet-
tivo, sono consentiti:
- la nuova edificazione
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, derivante dal combinato disposto
della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza
risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non clas-
sificati/rilevati previsti dall’art. 82 delle presenti norme.
- Installazione dei manufatti di cui all’art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
- La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti
sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all’art. 3 del DPGR 63/R/2016.
2. L’eventuale edificazione avviene in contiguità con i tessuti edilizi esistenti e secondo linee
coerenti con l’impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti
di vista esterni.
Art. 47 – Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli18
1. Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita :
- la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti
esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in
coerenza con le norme ed indicazioni del PS
- Installazione dei manufatti di cui all’art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
- La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul
suolo non soggetti a PAPMAA di cui all’art. 3 del DPGR 63/R/2016 2. Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono quelli ammessi dal combinato dispo-
sto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante
dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti
dall’art. 82 delle presenti norme.
Art. 48 – Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici19
1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni
forma di nuova edificazione. Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PA-
MAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e
propongono soluzioni progettuali per l’inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista pae-
saggistico, ambientale ed architettonico, l’ammissibilità di interventi di nuova edificazione da
17
Elencati all’art. 11.3, comma 9, elenco 2 del PTC e nel PS approvato: Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco Fizzano 18
Elencati all’art. 11.3 , comma 9, elenco 3 del PTC e nel PS approvato: Macie , Caggio, Bagnaie 19
Elencati all’art. L9 del PTC 2000 e nel PS approvato. Nel territorio di castellina vi sono 67 toponimi.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 34 di 127
progettare nel rispetto dei criteri di cui all’art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni
delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale
che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e
paesaggistici tutelati.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica degli edifici di particolare valore storico ed architetto-
nico è ammessa la realizzazione di opere che non comportano rilevanti movimenti di terra, anche
nel caso in cui si tratti di superfici interrate, e purchè le soluzioni di ingresso/uscita alle medesi-
me non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenze e bene né al valore del
bene, Nello specifico in tali aree sono consentiti:
a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte,
b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici e
c. impianti solari e fotovoltaici.
d. I manufatti agricoli in assenza di programma aziendale di cui all’art. 70 co. 1 e 3
lett. a della L.R. 65/2014 ed art 1 e 2 del DPGR 63/R/2016;
e. I manufatti agricoli di cui all’art. 70 c. 3 lettera b limitatamente ai silos, tettoie, va-
sche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
3. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:
a. Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estra-
nei al contesto di riferimento ( eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di ter-
rapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali ap-
paiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
c. Interessare aree agricole a maglia fitta;
Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici rica-
denti all’interno dell’area di tutela. E’ fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non
sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel pe-
rimetro dell’area di tutela paesaggistica.
4. I progetti relativi alle opere di cui al comma 2:
a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architetto-
nico che conferiscono al bene valore aggiunto ( pavimentazioni, merlature, cornici
marcapiano…..), l’impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni ( edifici,
aie, strade, giardini…) la gerarchia tra gli edifici ( podere principale, annessi..), le
visuali dalla viabilità esistente e dall’alto ( foto aerea);
b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle vi-
suali dalla viabilità esistente e dall’altoal fine di evitare discordanze con le linee di
forza del paesaggio ( topografia, limiti forestali, mappe catastali, sentieri, rete
idrografica, visibilità….) o con la scala architettonica d’insieme;
c. dimostrano l’effetto positivo e non dannoso dell’intervento tramite tre soluzioni,
delle quali, una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione am-
bientali;
d. rispettano i criteri di visibilità e la possibilità di integrare l’opera nel contesto to-
pografico e vegetazionale esistente;
e. adottano materiali, tipologie e forme adeguate e che si adattano al contesto di ri-
ferimento;
f. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento
delle opere/impianti.
g. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo;
h. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, per-
tinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e
costruito di riferimento.
i. Limitano il consumo di suolo e la dispersione ediliziacollocando le opere dove è
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 35 di 127
incentrata l’attività aziendale e/o l’edificazione fatta salva l’opportunità di valuta-
re, con aposita documentazione, una collocazione meno importante.
Art. 49 – Aree di rispetto 20
1. La valutazione di cui all’art. 44, è condizione d’ammissibilità per gli interventi ammessi
agli art. 66, 67, 68,69,71.1 71.2, 72,75, 76,77, 77.1,78 e 79.1 e 79.2, 80, 81, 82 delle presenti nor-
me
Ai fini del comma 1, ogni progetto di trasformazione edilizia, ivi inclusa l’installazione di manu-
fatti agricoli ex art. 70 della L.R. 65/2014,deve comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura
immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smal-
timento delle acque e dei liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energe-
tico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne) che vi si intendono realizzare con la
specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Ogni
complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito
elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio.
2. Qualora le nuove costruzioni richiedano la ridefinizione dell’area libera di corredo, sono da
considerare:
a) la morfologia del terreno;
b) il reticolo idrografico e gli impluvi;
c) l’ordinamento colturale preesistente e la copertura vegetale;
d) l’assetto particellare del Catasto Leopoldino, se rilevato.
3. L’area di corredo di cui al comma 3 va progettata per armonizzare l’intervento con il terri-
torio circostante, eliminando o attenuando le cesure con il paesaggio agrario.
4. Le recinzioni, ove riconosciute indispensabili, vanno schermate con essenze vegetali com-
patibili.
5. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dal
combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di apparte-
nenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classifica-
ti/rilevati previsti dall’art. 82 delle presenti norme.
6. Nelle aree di rispetto ricomprese nelle aree di tutela paesaggistica, oltre quanto previsto nel
presente articolo, si applicano le prescrizioni specifiche di cui agli artt. , 45, 46, 47 e 48 delle pre-
senti norme.
7. Nei casi in cui la schedatura dell’aggregato riscontri valore architettonico intrinseco e/o va-
lore paesaggistico “eccezionale”, gli usi pertinenziali sono limitati alle sole piscine realizzate non in
rilevato, e relativi locali per impianti tecnologici esclusivamente interrati e comunque con modalità,
tipologia, forma e materiali che non siano in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e
degli edifici circostanti.
Art. 50 – Manufatti minori ed altre testimonianze di valore paesaggistico
1. In tutto il territorio comunale i manufatti minori, come tabernacoli, cippi, steli, pietre mi-
liari, segnaletiche storiche, tracce di antiche lastricature, ponti, passerelle, ed in particolare i manu-
fatti censiti nell’elaborato PS –QC -09, sono tutelati e non possono essere distrutti o manomessi.
Qualsiasi intervento su di essi deve essere autorizzato dal Comune, in base ad un’accurata descri-
zione, anche fotografica, del manufatto e dell’intervento, da prodursi a cura del proponente. Al tra-
sgressore è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di ripristino integrale,
accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale ed in ogni caso non inferiore al massimo di legge (mil-
le/00).
20
Aree dei toponimi di pregio indicati nel vecchio PRG come Zone E3.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 36 di 127
Art. 51 – Aree degradate dal punto di vista paesaggistico ambientale
strutture ricettive culturali, per i percorsi enogastronomici.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 38 di 127
Lungo questi tracciati è ammessa l’apposizione di segnaletica riguardante il percorso e i luoghi
ad esso connessi, di forma rettangolare, dimensione massima 1,20 m x 8,40 m, su supporto rigido
e colori naturali ( nero, seppia, marrone…..) . La loro installazione dovrà rispettare le norme del
CdS ed il rispetto di disposizioni sovraordinate.
Art. 54.2- Strade Bianche e viabilità Minore
Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali sono parte integrante del
paesaggio e ne costituisce la matrice del paesaggio antropico.
Le strade bianche e la viabilità minore permettono la fruizione del paesaggio, libera, a misura
d’uomo, e contribuiscono al governo delle trasformazioni del paesaggio.
Considerato l’alto valore ambientale e paesaggistico delle strade bianche e della viabilità minore,
al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio :
- è vietata la chiusura con cancelli;
- è vietata l’asfaltatura con asfalto e bitume tradizionale;
- è ammesso l’uso di terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colora-
to e drenante purché la consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico al fi-
ne di rendere più sicuri dei tratti particolarmente impervi in funzione di insediamenti, nu-
clei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte;
- sono ammessi materiali diversi, tranne l’asfalto con bitume tradizionale, purché garanti
del medesimo risultato dal punto di vista della protezione ambientale del contesto( esem-
pio: scorrimento, scorrimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico.
Art. 55 – Aree d’interesse archeologico
1. Sono aree di interesse archeologico i siti vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, nonché le
ulteriori aree di interesse archeologico individuate dalla Regione Toscana e nella Carta Archeologi-
ca della Provincia di Siena.
2. Le aree di interesse archeologico sono risorse essenziali del territorio e pertanto vanno tu-
telate e valorizzate attraverso interventi che ne migliorino la fruibilità e l'accessibilità.
3. I progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che comportino opere di sca-
vo di qualsiasi entità anche nelle aree individuate dal RU, devono essere sottoposti a preventivo pa-
rere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
4. Le procedure di trattamento dei manufatti, in termini di manutenzione, conservazione, ac-
cessibilità e visitabilità, e gli interventi necessari e funzionali allo svolgimento di attività di scavo e
musealizzazione dei reperti archeologici, sono messe a punto di concerto con la Soprintendenza Re-
gionale ai Beni Archeologici, ai sensi del D. Lgs 42/2004.
5. I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o
comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione dei singoli beni archeologici ed essere messi in rela-
zione con altre aree per favorirne la pubblica fruizione.
6. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli in-
terventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni possono essere defi-
niti da progetti pubblici o privati, formati d’intesa con la competente Soprintendenza.
7. I progetti che favoriscono il presidio e la manutenzione dei siti, possono prevedere, oltre
alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, anche la realizzazione di
attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca (punti informativi), di punti di ristoro, di
percorsi e spazi di sosta, nonché la realizzazione di opere di difesa del suolo, ed impianti tecnici di
modesta entità, utilizzando prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 39 di 127
CAPO II – DISCIPLINA PER LA CONDUZIONE DEI SUOLI IN AGRICOLTURA
Art. 56 – Scopi e fonti normative
1. Gli indirizzi contenuti in questo Capo II hanno l’obiettivo di promuovere ed indirizza-
re i comportamenti umani all’utilizzo sostenibile del suolo in agricoltura al fine di tutelare le risor-
se produttive dell’agricoltura ed in particolare il suolo fertile come risorsa essenziale del territorio,
limitata e non riproducibile, in attuazione della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 39, comma 3. Gli
articoli del presente capo non hanno carattere prescrittivo . L’Amministrazione sostiene comporta-
menti virtuosi che tutelano il proprio territorio dall’inquinamento, l’erosione, il dissesto e
l’abbandono tramite alcune agevolazioni nel rispetto della normativa di riferimento.
Art. 57 – Aree non utilizzabili per l’agricoltura
1. Le fasce di rispetto alla viabilità e di rispetto cimiteriale non sono utilizzabili per colture
direttamente o indirettamente destinate all’alimentazione. In tali fasce è inoltre vietato il pascolo.
Art. 58 – Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura
1. Tutte le lavorazioni agrarie rispettano il Regolamento forestale della Toscana,21
ed in parti-
colare l’art. 88, recante “Modalità di lavorazione dei terreni agrari”22
, mantengono l'erosione entro i
valori compatibili con la rinnovabilità del suolo assicurata dai normali processi pedogenetici ed os-
servano le regole specifiche dettate dagli articoli seguenti da 59 a 62.
2. Nelle aree che subiscono un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno, secondo la
“Carta per l'uso sostenibile del suolo del Chianti23”, recepita nell’elaborato RU - V – 04.1, e ovun-
que si manifesti ruscellamento superficiale, gli interventi agronomici e di sistemazione idraulica so-
no indirizzati alla riduzione dei fenomeni erosivi portando l’erosione prevista24
a non più di 4,0
(quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano
un'erosione maggiore l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso
contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.
3. , Gli interventi capaci di incidere sulla consistenza, sulla stabilità, sull'equilibrio idrogeolo-
gico e sulla capacità produttiva dei suoli, sono:
a. sradicamento o abbattimento d’alberi;
b. disfacimento di muri a retta di qualsiasi tipo, di terrazzamenti;
c. movimenti di terra, livellamenti, scassi, arature e ripature a profondità maggiore di
80 cm o della metà dello spessore del suolo, se inferiore;
d. modifica d’opere d’irrigazione o di drenaggio;
e. formazione di bacini artificiali;
f. apertura o modifica di strade;
g. gli interventi che esulano dalle lavorazioni agricole superficiali ordinarie.
21
Emanato con DPGR 08.08.2003, n. 48, in BURT 18.08.2003, n. 37. 22
Riportiamo il testo dell’art. 88:
“1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a
condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al primo comma deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte; b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni
del terreno per ruscellamento.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, possono determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette
ad autorizzazione.
4. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità. 23
Redatta per gli otto comuni del Chianti fiorentino e senese, con il contributo della Regione Toscana, dall'Università di Firenze a cura del prof.
arch. Baldeschi e del prof. Zanchi) 24
. Dedotta dalla USLE, equazione universale per le perdite di suolo di Wischmeier e Smith.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 40 di 127
4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica 3 e 4 e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeolo-
gico, gli interventi di cui al comma 3 sono programmati in modo da evitare fenomeni di dissesto
macroscopico e da ridurre i fenomeni erosivi a valori inferiori a 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno;
se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore, l'erosione
prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili
con la rinnovabilità del suolo.
5. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lun-
go le strade, ecc.) e le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali costitui-
scono elemento di caratterizzazione paesaggistica e di sostenibilità ambientale e pertanto devono
essere mantenute dai proprietari dei terreni ove esse ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento,
o di rinnovo totale delle colture, è fatta salva la possibilità di realizzare soluzioni diverse, purché
compatibili con l'ambiente sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o
maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.
6. È vietato aggravare l’erosione o compromettere l’equilibrio idrogeologico del territorio e
l’ambiente. Gli interventi sul suolo tutelano le testimonianze del paesaggio agrario con riferimento
alla tessitura agraria, alle sistemazioni idrauliche-agrarie e si attengono alle norme dettate dalle pre-
senti norme.
7. L'AC favorisce le azioni per ridurre l’erosione del suolo, abbattendo di un terzo l’importo
delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f)
qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 siano eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abili-
tato che al termine ne asseveri la corretta esecuzione.
Art. 59 – Livellamenti
1. Il livellamento è consentito se risulta impossibile formare terrazzamenti o ciglionamenti
collegati.
2. Il livellamento è vietato in aree franose, instabili o potenzialmente instabili ed è evitato:
a) dove il suolo arabile ha spessore inferiore a m 1,50;
b) se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a profon-
dità inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento;
c) quando sono in atto o prevedibili piogge.
3. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, è accumulato a parte e ridistribui-
to uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. Tali operazioni sono supportate
da studi sulla stabilità del versante. Per evitare fenomeni erosivi e ruscellamento superficiale, il li-
vellamento è immediatamente seguito da inerbimento della superficie con graminacee a rapido ac-
crescimento o con leguminose da sovescio.
Art. 60 – Nuove colture
1. Per la messa a coltura di aree incolte e per il rinnovo di colture, gli allineamenti dei filari
formano con la linea di massima pendenza angoli pari o superiori a 30°, si prevedono opere di rottu-
ra del pendio (fosse livellari, etc.), eventuali opere per il deposito dei sedimenti a monte dei corpi
idrici e si adotta ogni accorgimento atto a mantenere l'erosione entro i valori compatibili con la rin-
novabilità del suolo, come ad esempio l'inerbimento dell'interfilare.
2. È vietato trasformare i boschi, le aree boscate o d’interesse forestale in altra qualità di col-
tura,25
salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 3.
3. Le aziende agricole che, non disponendo di incolti o di aree a seminativo, potrebbero im-
piantare nuovi vigneti solo spiantando oliveti, possono, in alternativa, essere autorizzate a rimettere
a coltura aree boscate o d’interesse forestale, ai sensi dell’art. 42 della Legge forestale, purché tali
aree:
25
. La definizione di bosco è dettata dall’art. 3 della Legge regionale 21.03.2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” e successive modificazioni (il
testo coordinato è pubblicato in BURT n. 9 del 21.02.2003).
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 41 di 127
a) risultino coltivate dalle foto aeree più recenti ed in ogni caso non anteriori al 1954/55 (volo
G.A.I.), o da altra documentazione probatoria,
b) non superino il 25% della SAU precedente all’intervento e in ogni caso i 3,0 ha.
4. Le disposizioni del comma 3 hanno carattere di eccezionalità, per salvaguardare gli oliveti
esistenti (sia attivi sia abbandonati) come componente identitaria irrinunciabile del paesaggio chian-
tigiano, sono dettate ai sensi dell’art. 80 del Regolamento forestale della Toscana, di cui al DPGR
08.08.2003, n. 48/R, e le condizioni di ammissibilità in esse previste sono tassative, fermo restando
le competenze in materia dell’Amministrazione Provinciale.
5. Nelle aree immediatamente adiacenti il nuovo impianto va favorita la rapida ricostituzione
della vegetazione spontanea, per reintegrare le reti ecologiche.
6. Per ridurre l’inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire mi-
gliore salubrità alle colture, per i nuovi impianti è indicata la conduzione biologica e biodinamica.
L’impegno in tal senso è favorito dall’AC con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di
cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente
comma sono cumulabili con quelle previste dall’art. 58, comma 7.
Art. 61 – Colture in atto
1. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'erosione del suolo con l'inerbi-
mento dell'interfilare,26
con opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio
(fosse livellari, etc.) e con ogni altro accorgimento utile.
2. E’ prioritaria la riduzione dell’erosione per le coltivazioni su aree nelle quali si verifichi
una o più di queste condizioni:
a) siano sottoposte a vincolo idrogeologico,
b) abbiano pericolosità 3 e 4, come evidenziate dalla Carta della pericolosità,
c) vi si manifesti ruscellamento superficiale,
d) subiscano un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno secondo la Carta per l'uso
sostenibile del suolo, recepita nell’elaborato RU - V – 04.1.
3. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'apporto di sedimenti ai corpi
idrici con opere che ne provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento uti-
le.
4. Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo va favorita la rapida ricostituzione della ve-
getazione spontanea.
5. Per ridurre l’inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire mi-
gliore salubrità alle colture, per la conduzione delle colture in atto vanno attuati almeno programmi
di lotta guidata alle fitopatologie, per ridurre al minimo l'uso di fitofarmaci. È auspicabile convertire
le coltivazioni alla conduzione biologica e biodinamica. L’impegno in tal senso è favorito
dall’Amministrazione Comunale con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla
Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma so-
no cumulabili con quelle previste dall'art.58, comma 7, delle presenti norme.
Art. 62 – Abbandono di colture
1. È evitato il puro e semplice abbandono, se possono derivarne danni o degrado
2. Il terreno oggetto d’espianto è consolidato, in sequenza, con vegetazione erbacea, arbustiva
e poi arborea; è consentita, se idonea a riconsolidare il versante, la semina di colture destinate alla
fauna selvatica.
3. Sono ammesse le forme di set aside coerenti con l'esigenza primaria di conservare il suolo.
4. Sono incoraggiate destinazioni colturali alternative quali: allevamenti bradi e semibradi di
selvaggina, rimboschimenti con specie autoctone, colture a perdere destinate ad alimentare la fauna
26
. In caso di colture legnose.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 42 di 127
selvatica e, limitatamente alle aree di fondo valle, impianti legnosi a rapida crescita o colture a sco-
po energetico.
Art. 63 – Bacini idrici artificiali
1. In siti adatti ed in conformità alla normativa vigente è permesso realizzare bacini artificiali,
con dighe in terra, per costituire riserve idriche ad uso potabile, irriguo e antincendio. I lavori sono
progettati e diretti da un tecnico abilitato.
Art. 64 – Boschi
1. I boschi e le aree boscate così come definite dalla normativa vigente in materia, sono sog-
getti alla disciplina della Legge forestale della Toscana e del relativo regolamento d’attuazione.
2. È vietato ridurre la superficie forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia e dai commi 3 e 4 dell’art. 60 di questo Capo.
3. Il governo a ceduo è attuato, con particolare cautela per i turni brevi, sulla base delle indi-
cazioni del PMAA o di un piano di coltura o di assestamento forestale, preferibilmente, su non più
della metà della superficie boscata aziendale, indirizzando l’altra metà, alla conversione all’alto fu-
sto, con privilegio per le fustaie miste o comunque per le fustaie tendenti alla struttura naturale.
4. Negli interventi forestali si tende a rinaturalizzare i rimboschimenti, favorendo le specie
autoctone.
Art. 65 – Aree destinate ad allevamenti intensivi
1. Gli allevamenti intensivi sono autorizzati dalle Autorità sanitarie ed amministrative compe-
tenti in materia e sono consentiti ad oltre mille metri dal perimetro urbano definito da questo RU,
sulla base di un PAPMAA che definisca, tra l’altro e in particolare:
a) le fonti d’approvvigionamento idrico, diverse dall’acquedotto pubblico;
b) i sistemi di smaltimento dei rifiuti e dei liquami;
c) le misure per evitare inquinamento dell’aria, del suolo, delle falde e dei corpi idrici;
d) la provenienza e composizione dei mangimi, in modo da escludere con certezza l’uso di fa-
rine, proteine o qualsiasi altro ingrediente d’origine animale dall’alimentazione degli erbivori;
e) gli spazi aperti per gli animali, in misura non inferiore a 50 mq/capo per i bovini e gli
equini, 25 per suini, ovini e caprini, 2 per avicunicoli;
f) le misure per il benessere degli animali.
2. Sono vietati gli allevamenti di animali esotici.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 43 di 127
CAPO III – DISCIPLINA URBANISTICA E DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITO-
RIO RURALE
Art. 66 – Zone E – Aree agricole: definizioni e finalità
1. Il presente capo disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale ed in par-
ticolare nelle Zone E.
2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate all’agricoltura, alla silvi-
coltura, alla zootecnia, alla pastorizia, alla trasformazione dei prodotti di tali attività e ad altre fun-
zioni connesse con l'attività agricola compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario
e dell'ambiente.
3. Le zone agricole, in ottemperanza all'art. 40 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, sono
suddivise, in base alle funzioni agricole in:
a) ZONE E1 – zone ad esclusiva funzione agricola;
b) ZONE E2 – zone a prevalente funzione agricola;
c) ZONE E3 – zone agricole di salvaguardia;
d) ZONE E4 - zone per le attività estrattive.
4. Nelle zone agricole la costruzione di nuovi edifici, gli interventi di trasformazione urbani-
stica ed edilizia, l'uso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente destinato allo sviluppo dell'at-
tività agricola, delle attività connesse ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, rispettano gli in-
dirizzi, le definizioni, le procedure e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia ed
all’art. 44 delle presenti norme.
5. Nelle zone E è consentita, nel rispetto della normativa in materia e curando l'inserimento
paesaggistico ambientale, la realizzazione di nuovi invasi artificiali ed il recupero e ripristino delle
cisterne o oltre strutture esistenti di accumulo ( vasche, fontoni, etc) da utilizzare per l'irrigazione e
per altri usi civili.
6. È vietato intralciare lo spegnimento di incendi; a tale scopo le recinzioni, per ubicazione,
caratteristiche, accorgimenti tecnici o gestionali, devono permettere il tempestivo transito ai mezzi
ed al personale di soccorso e l’agibilità dell’intero sistema viario esistente.
Art. 67 – Zone E1 – Zone ad esclusiva funzione agricola
1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, individuate nell’elaborato RU-P-01– RU-P-02, so-
no considerate risorse del territorio essenziali non riproducibili e pertanto sono soggette a particola-
re normativa per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario.
2. Le zone ad esclusiva funzione agricola sono le parti del territorio comunale contenenti:
a) suoli d’alta qualità agronomica e d’elevata fertilità, coltivati o non coltivati;
b) sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni d’elevato valore aggiunto;
c) rimboschimenti fatti da Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conser-
vazione e coltura;
d) coltivazioni in cui l’irrigazione è assistita da investimenti pubblici;
e) laghi artificiali;
f) testimonianze del paesaggio agrario di cui all'art. 43 della presente disciplina.
3. Nei laghi artificiali di cui al comma 2, lett. e) si può attingere acqua anche per uso potabi-
le, per estinguere incendi e, in ogni caso, per usi di protezione civile.
4. Nelle aree ad esclusiva funzione agricola, ove non espressamente vietato, è consentita:
a) L’installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in as-
senza di programma aziendale ai sensi dell’art. 70 co. 1, co. 3 lett.a e lett. b della
L.R.65/2014;
b) la nuova edificazione di residenze agricole, annessi agricoli ed edifici strumentali
all’agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti, previa approvazione del PAPMAA
( art. 73 della L.R. 65/2014).
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 44 di 127
c) La realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i
requisiti per la presentazine di Programma Azienale ( art. 73 comma 5 della L.R: 65/2014
ed art. 5 del DPGR 63R/2016)
d) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l’agricoltura amato-
riale;
e) la realizzazione di strutture per piccoli allevamenti domestici di animali da cortile e per
il ricovero degli animali domestici (art. 77.1); f) le strutture per l’esercizio dell’attività venatoria ( art. 79) ;
5. Le strutture di cui al comma 4 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabilite
dalla normativa vigente in materia, e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74,
75,76,77,77.1, e 79
6. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite,
previo accertamento dell’originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di
ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è
subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento ivi comprese le
opere pertinenziali e le sistemazioni esterne ( giardino, accessi, parcheggi…).
7. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di ap-
partenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall’art. 82 delle presenti norme.
Art. 68 – Zone E2 – Zone a prevalente funzione agricola
1. Le zone a prevalente funzione agricola, individuate nell’elaborato RU-P-01– RU-P-02,
sono considerate risorse essenziali del territorio limitate, soggette a particolare normativa per la sal-
vaguardia dell’ambiente e del paesaggio agrario e corrispondono alle seguenti parti del territorio
comunale:
a) aree boscate e di interesse forestale cosi come definite dalla LR 39/2000 e relativo regola-
mento di attuazione n. 48/R del 2003;
b) pascoli cespugliati e arborati, vegetazione ripariale;
c) rimboschimenti non assistiti da finanziamento pubblico;
d) aree percorse dal fuoco;
e) le aree edificate e non occupate da infrastrutture e relative pertinenze;
f) aree rurali che non hanno i requisiti delle zone ad esclusiva funzione agricola.
2. Nelle aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere a), b), c), individuate
indicativamente nell’elaborato PS_QC_08 è vietato:
a) ridurre l’estensione dei boschi e delle aree di interesse forestale, salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e da questo Titolo III, Capo II, art. 60, commi 3 e 4;
b) abbattere alberi di alto fusto, se tale intervento non è previsto in un piano di assestamento
forestale approvato;
c) realizzare qualsiasi movimento di terreno non connesso con l'attività agricola o forestale,
salvo quelli necessari per adeguare la viabilità pubblica o d'uso pubblico;
d) realizzare recinzioni con fondazioni continue e con tipologie che ostacolino lo spegnimen-
to di incendi27 e impediscano la libera circolazione della fauna selvatica.
3. Nelle rimanenti aree a prevalente funzione agricola di cui al comma 1 lettere e), f), ove
non espressamente vietato, si possono realizzare:
4. l’installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in as-
senza di programma aziendale ai sensi dell’art. 70 co. 1, co. 3 lett. a e lett. b della L.R. 65/2014;
a) nuove residenze agricole, annessi agricoli e edifici strumentali all’agricoltura in contiguità
con i centri aziendali esistenti e previa approvazione del PAPMAA ( art. 73 della L.R.
65/2014);
27
Vedi anche art.66 comma 6 delle presenti norme.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 45 di 127
b) realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i re-
quisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della L.R..
65/2014);
c) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l’agricoltura amato-
riale ;
d) strutture per piccoli allevamenti domestici da cortile e per il ricovero di animali domesti-
ci;
e) manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria
5. Le strutture di cui al comma 3 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabili-
te dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75,
76, 77, 77.1 e 79.1 e 79.2.
6. Per gli edifici allo stato di rudere ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite,
previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di rico-
struzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordi-
nato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento ivi comprese le opere pertinen-
ziali e le sistemazioni esterne ( giardino, accessi, parcheggi…).
7. 6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di
appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall’art. 82 delle presenti norme.
Art. 69 – Zone E3 – Zone agricole di salvaguardia
1. Le zone agricole di salvaguardia, individuate nell’elaborato RU-P-01– RU-P-02, sono le
aree a ridosso dei centri urbani che:
a) conservano caratteri di ruralità da preservare per il valore paesaggistico e testimoniale e il
pregio ambientale;
b) hanno necessità di essere preservate, riqualificate e valorizzate per ricostituire il rapporto
tra aree urbanizzate e aree produttive agricole.
2. Nelle zone E3 non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di quanto previsto nei
successivi commi ed articoli.
3. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di
appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall’art. 82 delle presenti norme.
4. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite
previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di rico-
struzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordi-
nato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento ivi comprese le opere pertinen-
ziali e le sistemazioni esterne ( giardino, accessi, parcheggi…). 5. Per condurre gli orti amatoriali sono ammessi manufatti in legno, in misura commisura-
ta al fondo e con le caratteristiche di cui all’art. 77. La dimensione massima è fissata in 30 mq di
SUL. Tali strutture sono prive di qualsiasi dotazione che ne consenta l’utilizzo abitativo ancorché
saltuario o temporaneo. L’inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare
attenzione alla scelta del luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre do-
vranno essere adottate opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale ( ripristino
di terrazzamenti, rete scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi…..). 6. E' consentito, qualora giustificato con le modalità di dimensionamento di cui all'art. 77 e
per esigenze non altrimenti risolvibili, l'ampliamento degli annessi esistenti nel limite massimo di
30 mq compreso l’esistente.
7. Gli annessi agricoli, sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all’art. 77 e
nella quantità massima di uno per ogni proprietà ortiva. Nelle aree adiacenti il centro abitato posso-
no essere realizzati interventi di sistemazione ambientale (percorsi, aree a verde, giardini) compresi
percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzionate, al fine di connettere il centro antico
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 46 di 127
con le aree verdi e creare una “zona cuscinetto” tra la città e la campagna in grado di valorizzare
il rapporto, anche visivo, tra le due parti del territorio.
8. E' altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso limitando al minimo i movimenti
di terra, trattando le superficie con materiali permeabili e paesaggisticamente compatibili, nonché
utilizzando per la schermatura sistemazioni a verde con essenza arboree e arbustive informali che
riprendano la composizione delle fasce di vegetazione naturale presenti nel contesto paesaggisti-
co. E’ da evitare l’introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi
geometriche con specie arbustive invasive e decontestualizzate . L'eventuale protezione degli stalli
non potrà essere impermeabile ma realizzata con pergolati leggeri e coperti da vegetazione.
9. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto
complessivo e organico, esteso ad un ambito definito da limiti fisici (strade, fossi, etc.) e/o da testi-
monianze paesaggistiche e ambientali (tessiture agrarie, sistemazioni idraulico-agrarie, siepi e for-
mazioni riparie, terrazzamenti, etc.), che rispetti le sistemazioni idrauliche-agrarie e ambientali tra-
dizionali (essenze arboree e arbustive autoctone, materiali tradizionali). La Commissione Comunale
per il Paesaggio valuta l’ammissibilità ed il valore estetico degli interventi in questa zona. Il manca-
to rispetto di quanto prescritto da questo articolo, o dall’AC in sede di approvazione del progetto,
comporta in ogni caso, e salvo il maggior danno, il ripristino delle condizioni precedenti
all’intervento a spese di chi l’ha eseguito.
Art. 70 – Zone E4 – Zone per attività estrattive
1. La zona E4 perimetrata nell'elaborato RU -P -01 individua l'area per le attività estrattive
sita in località Gretole.
2. Questo articolo e le ulteriori prescrizioni contenute nella scheda norma di cui all'allegato
C delle presenti norme disciplinano l'attività estrattiva nel rispetto della normativa in materia e la
redazione e l’esecuzione dei progetti di cava e del successivo ripristino.
3. Per la redazione dei progetti di coltivazione e ripristino, ai fini del controllo in sede di ini-
zio lavori, stati di avanzamento della coltivazione, chiusura e collaudo dei ripristini, cubatura dei
materiali scavati e riportati, le aree estrattive o a ripristino devono essere dotate di una rete di termi-
ni topografici permanenti dotati di monografia e edotipo .
4. Fatte salve le norme di polizia mineraria, intorno al perimetro dell’area di cava, va apposta
idonea segnalazione dell’attività svolta costituita da cartelli di pericolo, posti ad intervalli regolari.
5. Nell’attività di escavazione dovranno essere rispettate le distanze minime stabilite dalle
norme e regolamenti vigenti.
6. La realizzazione di impianti di prima e seconda lavorazione è soggetta a concessione ed è
vietata nelle aree soggette a rischio idraulico. Non è ammesso in nessun caso il recupero definitivo
di volumi tecnici esistenti e/o realizzati in queste fasi.
7. L’area di cava è suddivisa in lotti per ogni lotto il piano di coltivazione deve essere suddi-
viso in fasi biennali. Non può essere rilasciata alla stessa ditta autorizzazione per più lotti della stes-
sa cava. In ogni caso la progettazione dei lotti terrà conto della coltivazione dei lotti limitrofi per
evitare situazioni morfologiche fra loro non compatibili, nelle zone di passaggio fra un lotto ed il
successivo.
8. Per passare alla coltivazione del lotto successivo va verificato l’avvenuto ripristino di
quello precedente, che dovrà risultare eseguito almeno all’ottanta per cento prima della presentazio-
ne della domanda. Dal suddetto ripristino può essere esclusa l'area ad impianti, ivi comprese le va-
sche di decantazione, necessarie all'attività estrattiva nel caso siano utilizzate per la lavorazione dei
materiali del lotto successivo.
9. Il terreno vegetale ed il cappellaccio del lotto in coltivazione devono essere accantonati in
aree definite all’interno della cava ed opportunamente indicate nel progetto di ripristino per essere
successivamente utilizzate per il ripristino ambientale.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 47 di 127
10. Le strade di servizio alla cava dovranno essere costantemente mantenute in buono stato
di conservazione e di stabilità dal titolare dell’autorizzazione ad essere provviste di accessi control-
lati; gli eventuali accessi alle strade pubbliche devono essere dotati di opportuna segnaletica.
11. Qualora i mezzi di trasporto del materiale scavato percorrano strade pubbliche, sarà cura
del titolare dell’autorizzazione evitare spargimento di materiale su queste ultime, fonte di pericolo
per l’utenza ordinaria della viabilità.
12. L’autorizzazione alla coltivazione delle cave è rilasciata ai sensi dell’art. 14 della Legge
Regione Toscana n° 78/98 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione
prevista dall’art. 12 della suddetta legge regionale, dopo l’espletamento dell'eventuale pratica di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R.T. 79/98.
13. Ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. 78/98 gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le
strade di cantiere dovranno essere smantellate entro la validità dell’autorizzazione. L’area degli im-
pianti può essere mantenuta nel caso sia utilizzata per la coltivazione dei lotti successivi. Nella fatti-
specie il ripristino del lotto in fase di ultimazione deve essere completato al 100% per le parti desti-
nate alla coltivazione.
14. Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva dovrà essere:
a. sottoscritta convenzione/atto d’obbligo relativa alla realizzazione della coltivazione
di cava nei modi e tempi autorizzati ed alla cessione di una parte del materiale sca-
vato da utilizzare nell’ambito delle opere pubbliche ( manutenzione ed altro);
b. prestata una garanzia fidejussoria commisurata all’ammontare complessivo della pe-
rizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell’art. 12 della L.R.T. 78/98.
15. Le modalità di redazione del progetto di coltivazione della cava, la documentazione e le
cartografie da presentare al Comune sono indicate dall’art. 12 e seguenti della L.R.T. 78/98 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, ed eventualmente integrate dall’Amministrazione Comunale, ai
fini della salvaguardia ambientale.
16. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della
L.R.T. 3 novembre 1998 n° 78 e successive modifiche e integrazioni, della Deliberazione del Con-
siglio Regionale 7 marzo 1995 n° 2000, della Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1995
n° 3886 e delle norme dello Stato e della Regione Toscana per la disciplina delle Attività Estrattive.
17. Per l’estrazione di materiali per usi industriali e per opere civili, di cui al comma 1 lette-
ra a dell’art. 2 della L.R.T. n° 78/98, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a versare
all’Amministrazione Comunale il contributo previsto dall’art. 15 comma 3 della legge regionale
citata e dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 627 del 31 maggio 1999 e successive modifiche e
integrazioni, ove sono definiti gli importi unitari per l’applicazione del contributo sulle attività
estrattive
Art. 71 - Disciplina generale
Art 71.1 Disciplina degli interventi edilizi
1. Sono vietati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostitu-
zione edilizia estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agrico-
le, eccetto quelli specificatamente disciplinati dalle presenti norme.
2. Fermo restando l'obbligo di recuperare prioritariamente gli edifici esistenti, le nuove co-
struzioni per funzioni agricole sono ammesse solo previa presentazione di Programma Pluriennale
Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) ai sensi della normativa regionale in
materia e di questo RU.
3. E’ consentito realizzare strutture da adibire all’attività faunistico venatoria ed ad esse
connesse . I manufatti sono realizzati con le procedure e le caratteristiche di cui all’art. 77
,devono avere una superficie commisurata alle reali esigenze, non superiore a 200 mq di super-
ficie utile netta.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 48 di 127
4. I progetti che prevedono nuove unità abitative e produttive, anche attraverso interventi
di ristrutturazione edilizia, sono estesi al complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigio-
namento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approv-
vigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti,) e sistemazione esterna ( giardini,
parcheggi pertinenziali, pertinenze in genere..). E’ da evitare l’introduzione di caratteri urbani
quali recinzioni con muretti, cancellate e siepi geometriche con specie arbustive invasive e decon-
testualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private. E’ obbligatorio l’uso, il recu-
pero ed eventuale ripristino della viabilità esistente. 5. I progetti tendono a costituire centri aziendali compatti e circoscritti, ad evitare dissemina-
zione di opere e corpi di fabbrica ed a migliorare le infrastrutture esistenti senza estenderle; curano
particolarmente l'inserimento paesaggistico, preferendo sempre materiali, proporzioni e criteri com-
positivi compatibili e congrui alla tradizione locale.
6. La localizzazione delle nuove costruzioni è verificata in fase di progetto, tenendo conto
dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione
dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica), al fine di minimizzare i movimenti di
terra e ridurre l’impatto visivo, sfruttando l’eventuale presenza di dislivelli naturali, di cortine di
verde, filari di alberi o siepi; tali alberature possono essere integrate con quinte di vegetazione di
nuovo impianto di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.).
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 per l'agriturismo, nelle aree agricole, gli alloggi
provenienti, sia da nuova costruzione sia da restauro o ristrutturazione, e indipendentemente dalla
destinazione, devono avere superficie utile abitabile non inferiore a 60 mq. Gli edifici isolati che
dopo l’intervento non raggiungono la superficie di 48 mq, non possono essere recuperati a fini abi-
tativi.
8. Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli interventi consentiti dal combinato
disposto della disciplina di zona e della classe di appartenenza risultante dalla schedatura del pa-
trimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dell’art. 82 delle presenti norme.
9. Il frazionamento degli edifici è ammesso con le seguenti limitazioni:
a. Per edifici con una SUL fino a 150 mq: max 2 appartamenti, incluso l’esistente;
b. Per edifici con una SUL superiore a 150 mq ed inferiore a 250 mq di SUL: max 3
appartamenti, incluso l’esistente;
c. Per edifici con una SUL superiori a 250 mq : max 4 appartamenti, incluso
l’esistente;
d. Per edifici con una SUL superiori a 600 mq : max 6 appartamenti, incluso
l’esistente;
10. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite,
previo accertamento della originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di rico-
struzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordi-
nato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento ivi comprese le opere pertinen-
ziali e le sistemazioni esterne ( giardino, accessi, parcheggi…).
11. Di norma sono consentiti gli interventi specificati nella disciplina generale di zona ed in
quella della classe di appartenenza degli edifici, ovvero dall’art. 82 delle presenti norme, nel ri-
spetto delle prescrizioni e limitazioni dell'area di tutela paesaggistica e/o dell'area di rispetto di
cui agli artt. 45-46-47-48 -49, .
12. La realizzazione di opere pertinenziali quali piscine, attrezzature per lo sport e il tempo li-
bero, parcheggi a raso, ove non espressamente vietate, rispettano le prescrizioni contenute negli ar-
ticoli 23 e 28 di queste norme.
13. E' sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici nella misura massima di 30 mc,
purché interrati/seminterrati rispetto all'originario piano di campagna.
14. E’ vietata la costruzioni di autorimesse interrate e/o i locali accessori in genere.
15. Sono sempre ammesse, previa acquisizione di eventuale atto di assenso o autorizzazio-
ne, nel rispetto delle presenti norme, le opere non rilevanti dal punto di vista edilizio.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 49 di 127
16. Gli interventi espressamente previsti nelle singole zone E1, E2, E3 rispettano le even-
tuali prescrizioni del presente articolo.
Art. 71.2 Disciplina delle recinzioni
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio, nelle zone omogenee E, sono consenti-
te, per la durata di vita di tutte le colture ad esclusione dell’olivo, nuove recinzioni di altezza mas-
sima complessiva non superiore a due metri. Tali recinzioni devono essere realizzati con pali in
legno e cavi elettrificati ( questi ultimi da smontarsi stagionalmente), nonché recinzioni con rete
a maglia a passo variabile nel rispetto dei seguenti criteri:
a. utilizzare recinzioni che permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario;
b. limitare l’accorpamento dei campi coltivati;
c. impedire di introdurre caratteri urbani all’interno dei paesaggi agrari, quali recinzioni con
muretti, cancellate ecc… siepi geometriche con specie arbustive invasive e decontestualiz-
zate, in particolare a delimitazione delle proprietà ( anche se di insediamenti recenti).Le
recinzioni devono garantire il mantenimento dell’accessibilità pedonale a tutta la viabili-
tà poderale e la fruizione collettiva del paesaggio.
2. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 200 metri, l’accessibilità pedonale deve essere
garantita attraverso varchi di larghezza minima di 1 metro. In corrispondenza di tali varchi è
permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di un-
gulati e/o cancelli.
3. In caso di allevamenti è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia
sciolta per una altezza massima di 1,50 metri.
4. Nei resedi dei fabbricati ad uso non agricolo è ammessa l’installazione di recinzioni se:
a. lo stesso resede abbia una superficie inferiore a 5000 mq;
b. siano fissate a terra tramite plinto e non su cordolo continuo;
c. abbiano altezza non superiore a 180 cm
d. non siano realizzate al fine di individuare delle pertinenze esclusive di unità abita-
tive ricavate all’interno di complessi edilizi organici;
e. non siano ancorate sulla vegetazione esistente
f. permettano la permeabilità e visualità del paesaggio agrario.
Art. 72 – Destinazioni d’uso e dimensionamento
1. Nelle zone agricole per le nuove costruzioni e per il patrimonio edilizio esistente, compa-
tibilmente con le prescrizioni contenute nelle presenti norme, sono ammesse le seguenti destina-
zioni d'uso e attività:
a) attività agricole e le funzioni connesse e complementari (U8/);
b) commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei propri prodotti da parte di aziende agricole;
c) attività artigianali di trasformazione di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agrico-
lo riconosciute valide in base al PMAA approvato;
d) attività collaterali alle attività agricole, di piccolo allevamento di animali da cortile per au-
toconsumo e cura degli animali domestici.
2. Sul patrimonio edilizio esistente non agricolo e non più utilizzabile ai fini agricoli, sono
compatibili con l’attività agricola e con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'am-
biente le seguenti destinazioni d’uso e funzioni:
a) residenza stabile ( U1/1, U1/3);
b) pubblici servizi e commercio limitatamente a bar, ristoranti e pizzerie) ( U4/1);
c) empori di cui alla Legge regionale 07.02.2005, n. 28, art. 20;
d) artigianato di servizio limitatamente a laboratori artistici, botteghe artigianali, prodotti
da forno, sartorie (U3/1);
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 50 di 127
e) turistico ricettivo (U5/4, U5/5);
f) servizi (U7).
3. Nelle zone agricole sono vietate queste destinazioni d'uso e attività:
a) produttivi e manifatturieri ( U2/1, U2/2,U2/3);
b) artigianato di servizio (U3/1) per centri welness, lavanderie, copisterie, piccole palestre,
parrucchiere,…. e simili;
c) commerciale ( U4/1, U4/3, U4/4 salvo i casi espressamente ammessi);
d) turistico ricettivo (U5/1, U5/2, U5/3 salvo i casi espressamente ammessi)
e) qualsiasi discarica di materiale non autorizzata dal Comune;
f) prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeolo-
gico e vegetazionale;
g) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale, per quanto riguarda le con-
dizioni igienico-sanitarie, idriche, acustiche e atmosferiche;
h) attivazione e coltivazione di cave e miniere se non regolarmente autorizzate o convenzio-
nate ai sensi di legge;
i) attività turistico-ricettive non comprese nelle fattispecie di cui al comma precedente.
4. Il mutamento di destinazione d’uso di edifici aziendali o di edifici che hanno perso le
caratteristiche di ruralità, è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa
vigente ( art.81, 82 e 83 della L.R.65/2014).
5. Il mutamento di destinazione d’uso è subordinato, ai sensi dell’art. 83 co. 1 della L.R.
65/2014, alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo nella/nel quale sono individuate le
aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari.
6. Le disposizioni previste all’art. 83 comma 4 si applicano solo per interventi di sistema-
zione ambientale che:
interessano opere prospicenti aree pubbliche /uso pubblico ( strade comunali o vicinali ad
uso pubblico);
Assicurano la manutenzione ed il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevan-
za paesaggistica;
Sono tese al mantenimento od il ripristino di condizioni atte a limitare il dilavamento dei
suoli;
Riguardino interventi di consolidamento di situazioni di dissesto idrogeologico ;
7. Gli interventi comprensivi del mutamento di destinazione d’uso che comportano la de-
molizione e ricostruzione di un fabbricato non possono determinare un incremento della SUL le-
gittimamente esistente
8. Ai fini del monitoraggio ai sensi dell’art. 83 comma 7 della L.R. 65/2014 sono conteg-
giate tutte le superfici utili lorde complessivamente deruralizzate nel quinquennio precedente.
9. Nel caso di mutamento della destinazione d’uso (ex art 27 delle presenti norme) a fini
residenziali deve essere reperito, per le esigenze di conduzione del fondo e per il presidio territo-
riale, un locale accessorio con una superficie pari al 15 % della SUL di ciascuna unità immobilia-
re. Tali superfici sono reperite nell’edificio oggetto di intervento o in altro facente parte dello
stesso aggregato/toponimo..
Art. 73 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAMAA)
1. I contenuti e le finalità del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale (PAPMAA)sono definiti dalla normativa vigente in materia.
2. Il PAMAA è necessario in tutti i casi previsti dalla Legge regionale; esso ha valore di Pia-
no Attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:
a) preveda interventi di ristrutturazione urbanistica;
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 51 di 127
b) preveda nuova edificazione, se all’interno delle aree di tutela paesaggistica di Beni Sto-
rici Architettonici ( ex L9 del PTCP2000)
c) preveda nuova edificazione a fini abitativi ( per salariati o imprenditore agricolo) per
una volumetria maggiore uguale a 600 mc;
d) preveda nuova edificazione per annessi agricoli di dimensioni maggiore uguale a 1600
mc lordi, non cumulabili con le abitazioni;
e) preveda la realizzazione di annessi agricoli, realizzati con materiali leggeri, per i quali il
titolare si impegni alla rimozione (demolizione), alla fine della loro funzione, di dimensioni
superiori a 3000 mc, non cumulabili con altri interventi;
f) preveda interventi non compresi nella fattispecie di cui alla Legge regionale 03.01.2005,
n. 1, art. 43, commi 1, lett. a) e b) e comma 3;
g) preveda trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici per
una volumetria complessiva maggiore uguale a 600 mc;
3. Il PAPMAA, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del Regolamento Urbani-
stico, specifica, oltre a quanto stabilito all’art. 7 del DPGR 63R/2016:
a) lo stato dei luoghi e lo stato di conservazione delle emergenze di valore storico, culturale e
ambientale del paesaggio agrario, delle sistemazioni idrauliche-agrarie, dei manufatti e delle
opere d'arte di valore storico testimoniale e della viabilità rurale;
b) le attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali;
c) gli interventi per la conduzione sostenibile dei suoli, per tutelare le risorse genetiche autoc-
tone anche con la conduzione biologica e biodinamica;
d) gli interventi di tutela e di valorizzazione del paesaggio agrario, delle emergenze ambienta-
li e di valore storico, culturale e testimoniale;
e) le misure per l'approvvigionamento idrico, energetico e per smaltire i rifiuti.
f) gli interventi di miglioramento ambientale finalizzati alla riqualificazione del paesaggio
ed a garantire/migliorare la funzionalità ecologica complessiva;
g) la verifica di coerenza con le schede di Paesaggio del PIT e con le Unità di Paesaggio di
appartenenza del PTCP, così come definite nella “Carta Geologica”, Carta Geomorfologi-
ca”, Vincoli Paesaggistici e di interesse Paesaggistico “, Struttura del Paesaggio” “ Visuali-
tà”.
4. Il PAPMAA, descrive per tutti gli edifici esistenti la destinazione, il volume singolo e
complessivo, le caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive, le pertinenze storiche dell'edificio
(aie, resedi, ecc.), lo stato di conservazione
5. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA conseguente
all’approvazione del PAPMAA sono condizionati alla stipula di apposita convenzione o atto
d’obbligo, .
6. La convenzione o atto d’obbligo assicura , oltre a quanto stabilito al comma 6 dell’art. 74
della L.R. 65/2014:
a) la corretta indicazione e distinzione degli edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno
nei confronti dell'Amministrazione;
b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie;
c) la demolizione degli eventuali manufatti precari e che versano in cattive condizioni non
legalmente autorizzati ;
d) interventi di miglioramento paesaggistico-ambientale di eventuali manufatti precari incon-
grui;
e) le forme di garanzia e di controllo.
Art. 74 – Criteri di inserimento architettonico–ambientale delle nuove costruzioni
1. Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici recenti si armonizzano con l’edificato
preesistente, rispettando la preminenza dell’edificio o degli edifici storici in rapporto :
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 52 di 127
a. alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
b. agli orientamenti e allineamenti;
c. alle forme del resede;
d. alle regole di organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, a
corte attorno all’aia, ecc.).
2. Per i nuovi edifici, di qualunque destinazione, si scelgono preferibilmente tecniche dettate
dalla bioarchitettura e forme architettoniche e volumetrie semplici; essi si armonizzano con quelli
4. I progetti di RR, RE, , del comma 5 sono sostenuti da un'accurata analisi tipologico-
architettonica, da una verifica di fattibilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico
e urbanistico mediante un progetto di recupero unitario.
5. Sono ammesse, con le modalità specificate nella seguente tabella, le categorie di inter-
vento consentite dalla classe di appartenenza:
Intervento edilizio diretto
MO Manutenzione ordinaria
MS Manutenzione straordinaria
DE Demolizioni di edifici o di manufatti
Sba Interventi necessari al superamento delle barriere architetto-
niche
RR Restauro e risanamento conservativo
Atto di assenso
RC1, 2
RR1
RR2,
RR4
Ristrutturazione edilizia conservativa
RR1 solo per condizioni statiche che non consentono di inter-
venire altrimenti. Tale circostanza dovrà essere adeguata-
mente documentata e asseverata da tecnico abilitato
6. Le categorie d’uso e funzioni sono: USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
ARTIGIANATO
DI SERVIZIO U3/1
Limitatamente a prodotti da forno ed alimentari, gelaterie
sartorie, centri welness.
PUBBLICI
SERVIZI E
COMMERCIO
U4/1 Limitatamente a:, parafarmacie, farmacie,
U4/2 Esercizi di vicinato ( fino a 250 mq di superficie di vendi-
ta)
35
Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 79, comma 4, lettera d).
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 83 di 127
TURISTICO RI-
CETTIVO U5/1
Alberghi e residenze turistiche alberghiere come definiti
agli art.li 26, 27 e 28 Titolo II, Capo I, Sezione II del
T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo (LR
42/2000)
U5/4
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche
della civile-abitazione, di cui agli artt 55, 56,57,e 58, così
come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I, Sezi-
one III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di tu-
rismo (LR 42/2000)
DIREZIONALE
U6/1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni,
punti di informazione turistica
U6/2 Banche, assicurazioni e simili ( agenzie, sportelli e sedi),
agenzie cambio valuta.
7. Nelle aree A2 non ricadono strade pubbliche pavimentate tuttavia sono presenti marcia-
piedi privati per lo più in materiale lapideo. Eventuali lavori manutentivi devono prevedere sostitu-
zioni e/o integrazioni e rifiniture tali da creare un’omogeneità e un disegno coerente con il contesto.
8. Gli interventi sulle facciate, prevedono obbligatoriamente, ove le caratteristiche lo permet-
tano, l'eliminazione o la riduzione di tutte le cablature e tubazioni a vista che deturpano i fronti e
sono realizzati con tipologie, materiali e colori tipici della tradizione locale, cosi come gli infissi ed
i sistemi di oscuramento delle finestre. Gli interventi sono sottoposti al parere della Commissione
Comunale per il Paesaggio.
Art. 107 – Zone A3 – Aree di salvaguardia dei centri urbani storici
1. Le zone “ A3” comprendono le aree non urbanizzate di interesse ambientale e naturale.
2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi a condizione che non com-
portino l’introduzione di caratteri urbani quali recinzioni con muretti, cancellate, siepi geometri-
che, nuova viabilità, siano tesi alla conservazione e tutela delle sistemazioni idrauliche agrarie
oltre che all’eventuale recupero e valorizzazione di manufatti di antica formazione. Sono consen-
tite le attrezzature integrative e di servizio alla residenza limitatamente alle piscine, campi da
bocce, gazebo e se interrati/seminterrati, impianti tecnologici e di servizio. E’ altresì consentito
realizzare parcheggi a a raso a condizione che l’area: 1) non sia pavimentata o asfaltata; 2) sia
piantumata con olivi o alberi da frutto in modo da schermare le auto da punti di vista più alti (
edifici, strade…); 3) siano create delle siepi informali che riprendono la composizione delle fasce
della vegetazione naturali presenti nel contesto paesaggistico di riferimento. Gli stalli delle auto
non possono essere coperti in alcun modo. Sono ammessi modellamenti del terreno con terraz-
zamenti. In generale gli interventi non devono creare cesure con il paesaggio agricolo circostante
ma, al contrario, contribuire alla creazione di un passaggio armonico dalle aree edificate al pae-
saggio agrario. 3. La RE, è sostenuta da un'accurata analisi tipologico-architettonica, da una verifica di fatti-
bilità e da un approfondito studio di inserimento architettonico e urbanistico.
4.Sono ammesse, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza. Per in-
terventi eccedenti la manutenzione straordinaria senza frazionamento è richiesta l’ acquisizione
di atto di assenso,.
5. Le categorie d’uso e le funzioni ammesse sono:
USI AMMESSI (U)
RESIDENZA U1/1 Residenza
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 84 di 127
TURISTICO
RICETTIVO U5/4
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche
della civile-abitazione, di cui agli arti.li 55, 56,57,e 58,
così come definite al Titolo della LR 42/2000 II, Capo I,
Sezione III del T.U. delle Leggi Regionali in materia di
turismo (LR 42/2000)
MOBILITA’
U8/3 Parcheggi a raso ad uso privato
U8/7 Mobilità pedonale/ciclabile
AGRICOLO U9/2 agriturismo
6. Nelle zone A3, gli interventi sul territorio sono finalizzati alla conduzione del fondo
agricolo in particolare: manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e di regimazione delle
acque, manutenzione e ricostruzione dei muri a secco e ciglionamenti, manutenzione, recupero e
riqualificazione delle orditure e i sesti di impianto, per il permanere/ripristino dell’equilibrio con
il paesaggio circostante.
7. E’ ammesso realizzare una struttura per: 1) animali d’affezione ed allevamenti di carat-
tere amatoriale di animali domestici ( in ogni caso sono da escludere i suini , mute di cani da
caccia ed ovini ) secondo le caratteristiche e le dimensioni di cui all’art. 77.1; 2) ricovero di mez-
zi o attrezzi per la conduzione del fondo qualora sia impossibile installarla altrove e sia realizzata
con le caratteristiche e dimensioni di cui all’art. 77 delle presenti norme. La dimensione massima
per le strutture di cui al punto 1 sono quelle determinate dall’art. 77.1 per un massimo di 4 capi,
mentre per quelle di cui al punto 2 è fissata in 30 mq di SUL . Tali strutture sono prive di qual-
siasi dotazione che ne consenta l’utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo.
L’inserimento di questi manufatti dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla scelta del
luogo di installazione ed alla visibilità del manufatto a 360 °; inoltre dovranno essere adottate
opportune misure di mitigazione e riqualificazione ambientale ( ripristino di terrazzamenti, rete
scolante, colture miste, sistemazione di percorsi ed aree verdi…..). 8. Nelle zone A3 immediatamente a ridosso delle aree archeologiche è possibile realizzare
strutture per la prima accoglienza e l'ospitalità ( punti informativi e di ristoro, servizi alle persone,
ecc) di iniziativa pubblica e privata. Gli interventi sono attuati prioritariamente recuperando il pa-
trimonio edilizio esistente , le eventuali nuove strutture sono realizzate senza alcuna modifica della
morfologia dei luoghi, limitando le opere fondali agli interveti necessari all'ancoraggio e con l'uti-
lizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che
si rifanno alle soluzioni di bioedilizia.
9. La realizzazione di nuove strutture di cui al comma 9 è altresì subordinata alla sottoscri-
zione di un atto unilaterale con cui il proponente si obbliga a non mutare la destinazione d’uso del
manufatto, a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività e ad accettare le sanzioni comminate per
l’inadempienza, che comportano la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzio-
ne amministrativa pari al doppio del costo si costruzione.
10. Sono ammessi gli interventi pubblici o di interesse pubblico che risultano migliorativi per
la fruizione delle aree verdi, compresi percorsi pedonali pubblici o servitù di passaggio convenzio-
nate, al fine di creare una connessione effettiva tra il paese antico e le sue aree verdi immediatamen-
te circostanti e favorirne l'accesso pedonale e la godibilità.
Art. 108 – Zone B – Tessuti Urbani Consolidati
1. I tessuti urbani consolidati sono assimilabili alle Zone Territoriali Omogenee del tipo B di
cui all’art. 2, secondo comma del DM 02.04.1968, n. 1444 e corrispondono alle parti del territorio
edificate in tutto o per almeno un ottavo, diverse dalle zone A.
2. Questi tessuti urbani sono caratterizzati sia da insediamenti urbani consolidati che da
espansioni edilizie di più recente datazione, poste al margine del centro urbano storico.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 85 di 127
3. Le zone “B” comprendono le seguenti sottozone:
a) Zone B1 - Tessuto urbano consolidato saturo: le aree e gli edifici di recente edificazione a
ridosso delle zone A e ricomprese in piani di lottizzazione residenziali quasi completamente
attuati e scaduti;
b) Zone B 2 -Tessuto urbano di completamento : le aree inedificate (o parzialmente edificate)
inserite in tessuti consolidati o già urbanizzati e lotti non edificati di lottizzazioni scadute;
c) Zone B 3 - Comparti di completamento: ambiti territoriali a ridosso delle aree B1 che per
la loro conformazione e ubicazione necessitano di un intervento unitario di completamento
che progetti sia gli edifici che le aree libere;
d) Zone B 4 - Aree e complessi immobiliari degradati che, per lo stato di conservazione e per
la presenza di destinazioni incongrue, necessitano di una riconversione funzionale e morfolo-
gica.
4. Le zone “B” sono destinate prevalentemente alla residenza, e sono ammessi, compatibil-
mente con le caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici, i seguenti usi:
CATEGORIA D’USO U FUNZIONI
Residenza
U1/1 Residenza
U1/2 Residenze speciali, collegi
U1/3
Attrezzature integrative e di servizio alla residenza da localizzare nelle aree perti-
nenziali degli edifici :campo da tennis, campo da bocce, pergolati, gazebo, piscine,
impianti tecnologici e di servizio ( bagni, spogliatoi)
c. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso in U5/1-2-3-4-5 e U9/1, U9/2 e le fun-
zioni compatibili, sono quelle connesse agli usi indicati.
8. Gli spazi pertinenziali non edificati, sono sistemati a verde con essenze erbacee e arbu-
stive autoctone che garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio ed un basso impatto visivo
dal punto di vista paesaggistico e ambientale.
9. Nell'unica area destinata a campeggio sono consentite ristrutturazione e riorganizzazione
funzionale del complesso ricettivo, è inoltre consentita l'installazione di strutture prefabbricate per
l'ospitalità ed i servizi collettivi semplicemente ancorate terra, senza alcuna modifica morfologica
allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. L'in-
stallazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo garantito da apposite po-
lizze fideiussorie a favore dell'AC, con cui il proponente si impegna a non modificare la destinazio-
ne d’uso ricettiva, alla rimozione delle strutture nel caso di cessazione dell'attività, nonché a demo-
lire tutti i manufatti indecorosi o precari. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione
amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata
l'inadempienza stessa.
10. Gli interventi di cui al comma 11 sono consentiti, previa presentazione di idoneo titolo
abilitativo, corredato da un progetto esteso all’intera area occupata dal campeggio esistente che de-
scriva:
a) l'organizzazione e le esigenze dell'attività ricettiva produttive;
b) l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti, nonché le dotazioni
infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
c) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell’attività ricettiva con le relative forme
di garanzia per l'AC.
11. Tutti gli interventi ricadenti in territorio rurale devono conservare la qualità architettonica
e paesaggistica dell’insediamento e della sua storica e consolidata relazione col contesto agricolo
circostante, pertanto vanno mantenuti e salvaguardati:
a) il tessuto agrario a maglia fitta con prevalenza dell’olivo esistente;
b) gli elementi dell’organizzazione degli spazi verdi quali viabilità poderale, piante arboree e
siepi da ripristinare nelle parti alterate;
c) tutti gli elementi costituenti la tessitura agraria quali terrazzamenti, rete scolante, cigliona-
menti.
Art. 121 – Zone D5 – Cantine e allevamenti zootecnici esistenti
1. Sono aree produttive esistenti nel territorio rurale ad uso cantina ed allevamento zootecni-
co a carattere industriale e comunque eccedenti le capacità produttive del fondo/ azienda.
2. Sugli edifici esistenti sono ammesse le categorie di intervento consentite dalla classe di
appartenenza ivi inclusa la Sostituzione edilizia, gli interventi IP2 ed i locali accessori per la rea-
lizzazione di posti auto interrati:
3. E’ ammessa la nuova edificazione in ampliamento degli impianti esistenti nel limite e
disponibilità del dimensionamento massimo ammissibile pari a 8942 mq e nel rispetto dei para-
metri urbanistici qui specificati:
Uf 0.3
H max 8m salvo particolari esigenze tecniche
ed impiantistiche
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 102 di 127
Dc: 5,00 m
De: 10,00 m
Ds:
5,00 m con i limiti di cui alla Legge 2
febbraio 1974, n. 64 e successive modifi-
cazioni, in conformità alle disposizioni
del Codice della Strada;
H. max.:
non superiore a quella degli edifici esi-
stenti, salvo eventuali volumi tecnici e
strumentali per esigenze produttive, con i
limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974,
n. 64 e successive modificazioni, in con-
formità alle disposizioni del Codice della
Strada.
4. Il progetto di ampliamento è esteso a tutto l’insediamento, aree e pertinenze in incluse,
e propone soluzioni e misure tese a ridurre l’impatto visivo degli impianti ( silos….) e migliorar-
ne l’inserimento paesaggistico ed ambientale dell’attività produttiva. Deve essere assicurata una
buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico
e dotata di equipaggiamento vegetale. La scelta delle specie arboree e arbustive, utili ad integrare
piuttosto che a nascondere e creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico.
5. La dotazione di parcheggi pubblici e privati sono realizzate con una buona dote di equi-
paggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo
da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima.
6. Le aree a parcheggio (sia pubblico che privato) afferenti l’intervento di ampliamento,
sono reperite all’interno della zona omogenea. E’ facoltà dell’Amministrazione autorizzare la
monetizzazione degli standard a parcheggio pubblico.
7. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle volumetrie in ampliamento è
subordinato alla stipula di atto unilaterale d’obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel
quale il titolare/imprenditore si impegna a:
a. Non modificare la destinazione d’uso né ad utilizzare le volumetrie in ampliamen-
to per funzioni diverse da quelle originariamente autorizzate;
b. Demolire le volumetrie in ampliamento, in caso di cessazione dell’attività, ed a ri-
collocarle a fini agricoli aziendali per annessi agricoli eccedenti la capacità pro-
duttiva dele aziende attraverso meccanismi perequativi.
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare alla riqualificazione com-
plessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armo-
nizzano con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambien-
tale del complesso.
9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inse-
riscono.
10. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e
mitigazione ambientale:
a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il
confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e super-
fici permeabili;
c) realizzazioni di recinzioni in materiale metallico di altezza massima di m 2,00 con disegni
semplici e colori consoni al contesto ambientale;
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 103 di 127
Art. 122 – Zone D6 – Aree per deposito macchine ed attrezzi
1. Comprende la porzione di territorio comunale già utilizzata come deposito di inerti prove-
nienti dall'attività edilizia; sono prescritte opportune analisi e campionature del terreno e degli inerti
per stabilire gli interventi dell’eventuale bonifica e di ripristino ambientali necessari.
2. In tale area, considerata l'ottima accessibilità e le esigenze delle aziende ed imprese, so-
prattutto edili, che hanno sede legale nel Comune, è consentita la realizzazione di depositi di mac-
chine ed attrezzi di attività produttive che necessitano di stoccaggio di materiale. .
3. Le opere di sistemazione dell'area devono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica in
modo da creare un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale ed in partico-
lare:
a) realizzazione di pavimentazioni a bassa impermeabilizzazione e di colori chiari;
b) piantumazione di alberature lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
c) realizzazione recinzioni in rete metallica a maglia sciolta di altezza massima di 2.00 m
schermate con siepi di essenze arbustive autoctone.
Art. 123 – Zone F per attrezzature ed impianti d’interesse generale
1. Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti
d’interesse generale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444.
2. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F si suddividono in:
a) ZONE F1 per attrezzature di interesse comune;
b) ZONE F2 per attrezzature scolastiche;
c) ZONA F3 per attrezzature sportive;
d) ZONE F4 aree verdi;
e) ZONE F5 aree destinate alla mobilità e parcheggi.
3. Nelle zone F si procede con intervento edilizio diretto, di iniziativa pubblica o privata, su
progetto plani-volumetrico esteso all’intera area interessata. Le Amministrazioni Pubbliche possono
realizzare le opere secondo le effettive e documentate esigenze, salvo il rispetto delle norme di leg-
ge e dei valori ambientali.
4. I parcheggi pubblici a servizio dell'attrezzatura dovranno essere adeguati alla specifica
funzione, e in ogni caso non inferiori a 10 mq/100 mc. Se l’attrezzatura o il servizio non prevede
l’accesso del pubblico, l'atto che approva il progetto plani-volumetrico autorizza a rilasciare il titolo
abilitativo all’attività edilizia in deroga alle quantità minime di parcheggi stabilite da norme di legge
o da questo RU. L’area scoperta residua del lotto è sistemata a verde.
Art. 124 – Zone F1 – Aree per attrezzature di interesse comune
1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F1 si suddividono in:
attrezzatura o impianto simbolo
Attrezzature amministrative AMM
Attrezzature culturali, sociali, ricreative AC
Attrezzature sociali e sanitarie AS
Edifici di culto CU
Cimiteri CI
Impianti tecnologici AT
Impianti per la distribuzione dei carburanti ATC
Aree e Attrezzature per la Protezione Civile PC
Aree e Attrezzature militari e per la pubblica sicurezza AMI
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di migliorare la dotazione e la
funzionalità dei servizi sono consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipologici, morfologici, storici
ed architettonici degli edifici e delle prescrizioni definite dalle presenti norme.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 104 di 127
Art. 125 – Zone F2 – Attrezzature scolastiche
1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F2 si suddividono in:
attrezzatura o impianto simbolo
Scuola Infanzia (12 - 36 mesi) SI
Scuola Materna SM
Scuola Elementare SE
Scuola Media SME
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di migliorare la dotazione e la
funzionalità dei servizi scolastici sono consentiti salvo il rispetto dei caratteri tipologici, morfologi-
ci, storici ed architettonici degli edifici e delle prescrizioni definite dalle presenti norme.
3. Il Polo Scolastico, previsto all’interno della UTOE 10, sarà realizzato secondo le proce-
dure stabilite dalla normativa vigente in materia dei LLPP oltre che nel rispetto delle norme sta-
tali e regionali vigenti per il tipo di edificio ed il regolare svolgimento delle attività previste.
L’intervento potrà essere realizzato in più fasi nel rispetto di un progetto generale esteso
all’intero complesso. L’edificabilità dell’area individuata per ospitare la futura struttura scolasti-
ca, è determinata dalle esigenze funzionali pur nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici
del contesto in cui si inserisce. Il progetto dovrà promuovere soluzioni progettuali biocompatibili
ed ecosostenibili tramite: 1) l’uso di materiali ecologicamente compatibili; 2) la riduzione dei
consumi di energia termica ed elettrica; 3) l’impiego di fonti di energia rinnovabile 4) dispositivi
e soluzioni tesi al risparmio idrico ecc…
Art. 126 – Zona F3 – Aree per attrezzature sportive (AS)
1. Le zone contrassegnate AS sono destinate prioritariamente all’esercizio dello sport e di at-
tività ricreative, vi è consentito realizzare attrezzature, impianti e edifici a servizio di queste attività
con i seguenti parametri:
R.c. 0,25
H. max
3,00 m, salvo particolari esigenze deter-
minate dal tipo d’impianto e con i limiti di
cui alla Legge 02.02.1974, n. 64.
2. L’AC può affidare ad associazioni, enti o privati la realizzazione e/o la gestione delle at-
trezzature sportive, con una convenzione nella quale siano stabiliti, tra l'altro, le modalità d’uso
pubblico di tali attrezzature, i modi e i tempi d’attuazione dell’intervento e i reciproci obblighi.
3. Nelle aree verdi interne alle aree sportive, contrassegnate VS negli elaborati grafici, sono
ammessi sia gli usi delle aree sportive sia gli usi delle aree verdi di cui all'art. 127.
Art. 127 – Zone F4 – Aree verdi
1. Le zone F4 sono destinate a migliorare la qualità della vita urbana e, dal punto di vista del
servizio offerto, si suddividono in:
attrezzatura o impianto simbolo
Verde Pubblico Attrezzato VPA
Verde di Connettività Urbana VPC
Verde Privato VP
2. Le zone contrassegnate VPA sono destinate prioritariamente alla conservazione e alla
formazione di giardini e parchi pubblici.
3. Nei giardini e parchi pubblici possono essere installati chioschi stagionali per sommini-
strare al pubblico alimenti, bevande e gelati; i chioschi sono realizzati su progetto pubblico o priva-
to sottoposto al parere della CEC e della CCP. Se il progetto è proposto da un privato, l’AC stipula
col richiedente un'apposita convenzione, che stabilisce in particolare la durata l'eventuale canone di
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 105 di 127
concessione del suolo pubblico, il periodo e l'orario d'apertura, i generi somministrati, l'obbligo di
rimuovere il chiosco al termine della concessione, a cura e spese del concessionario, adeguate ga-
ranzie prestate dal concessionario per l'adempimento degli obblighi contratti. In ogni caso il proget-
to garantisce la qualità estetica e l'armonioso inserimento del chiosco, anche prevedendo opportuni
trattamenti del suolo, elementi d'arredo urbano e piante ornamentali. Con le stesse modalità e ga-
ranzie l’AC può affidare a terzi anche la gestione di chioschi realizzati o proposti con progetto pub-
blico.
4. Le aree a verde di connettività urbana VPC sono inedificabili ed hanno la funzione di
mantenere e stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani al
fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Possono essere usate per percorsi pedo-
nali e piste ciclabili con vincolo ad uso pubblico per migliorare la connettività tra le varie parti del
Capoluogo. Dette aree non sono lasciate incolte, ma sono sistemate e mantenute nel tempo con erbe,
fiori, arbusti, alberi, ornamenti ed opere d’arte che abbelliscano i luoghi senza ostacolare la visuale
o intralciare la viabilità e possono essere arredate con panchine e aiuole.
5. Le zone a verde privato (VP) sono individuate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25
della Legge 17.08.1942, n. 1150, a tutela di giardini o aree alberate di pregio o spazi liberi da salva-
guardare, adiacenti a complessi edilizi.
6. Nelle zone a verde privato è privilegiato il mantenimento dell’area a verde e delle cultu-
re/alberature esistenti, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggisti. Sono tuttavia ammessi
gli usi U1/3 e U5/4, a condizione che tali interventi non creino delle cesure con il paesaggio cir-
costante e siano realizzati nel rispetto della morfologia del terreno. Nel complesso tali interventi
devono contribuire ad una ricucitura dei tessuti urbani con il contesto agricolo. 7. L'abbattimento o la sostituzione delle alberature è autorizzata dal Sindaco che può ordina-
re la sistemazione, la manutenzione, il ripristino di queste zone nel caso di situazione di forte degra-
do.
Art. 128 – Zone F5 – Aree destinate alla mobilità e ai parcheggi
1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F4 si suddividono in:
attrezzatura o impianto simbolo
Rete ferroviaria
Viabilità pubblica esistente
Viabilità pubblica di progetto
Parcheggi pubblici esistenti p
Parcheggi pubblici da ampliare p*
Parcheggi pubblici progetto P
Parcheggi convenzionati di progetto PC
2. L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima
fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.
3. Nelle aree destinate alla viabilità si possono realizzare:
a) ampliamenti delle strade esistenti;
b) impianti di verde d’arredo stradale;
c) canalizzazioni d’infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, telefo-
niche, ecc.);
d) aree di parcheggio con relativi servizi, in aggiunta a quelle previste dalle norme di zona;
e) aree attrezzate per la distribuzione di carburanti per autotrazione e per il servizio agli auto-
veicoli, limitatamente alle aree individuate e contrassegnate negli elaborati grafici del RU.
4. Salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8, gli spazi di sosta e parcheggio sono realizzati ovun-
que possibile con pavimentazione non impermeabilizzante e solo in subordine con lastricatura o
asfaltatura; in ogni caso devono essere dotati d’elementi d’arredo urbano, come marciapiedi e cor-
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 106 di 127
donati, verde d’abbellimento, panchine ecc.; in ogni caso è garantita la continuità dei percorsi pedo-
nali, il cui raccordo con il piano stradale deve essere agevole per i disabili.
5. In ogni spazio destinato a parcheggio pubblico, è realizzato e segnalato almeno un posto
macchina per disabili ogni venticinque posti auto o frazione di venticinque.
6. Gli stalli di sosta disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adia-
cente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stal-
li) sono delimitati da strisce ed hanno larghezza non inferiore a m 2,50; tale aumento rispetto al mi-
nimo di legge, pari a m 2,3039
, è necessario per l’aumento della larghezza media delle autovetture.
7. Nelle zone destinate a parcheggio convenzionato indicate nell’elaborato RU-P-04 possono
essere realizzati: nel sottosuolo autorimesse collettive interrate private con posti auto aperti, e in su-
perficie, parcheggi pubblici o ad uso pubblico da cedere in diritto di superficie all’AC.
8. Il soggetto che realizza l'autorimessa collettiva, previa stipula d’apposita convenzione,
s’impegni a realizzare ed a cedere in proprietà o in diritto di superficie per almeno 90 anni, gratui-
tamente all’ AC il parcheggio pubblico di superficie.
9. L’AC può affidare a terzi la gestione delle aree di parcheggio pubblico, previa stipula
d’apposita convenzione che fissi durata della concessione, modalità, orari e tariffe del servizio ed
attribuisca al concessionario l'onere di manutenzione dell'area e delle relative attrezzature.
Art. 129 – Percorsi pedonali e ciclabili
1. La realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e marciapiedi è obiettivo prioritario per
l’AC, a questo scopo il RU nell’elaborato RU-P-06 ha individuato con apposito segno i marciapiedi
ed i percorsi pedonali esistenti e di progetto.
2. L’elaborato RU-P-06 è documento con valore programmatorio di cui l’Ente dovrà tener
conto nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche nonché per gli interventi
di adeguamento alla norma per l’abbattimento delle barriere architettonico.
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e 2 sono fissati i seguenti criteri per la
realizzazione e l’adeguamento dei percorsi per l’utenza debole.
4. Nel perimetro dei centri abitati, in ogni strada o spazio aperto al pubblico passaggio, se non
espressamente vietato, è riservato ai pedoni un passaggio pavimentato, continuo, di larghezza non
inferiore a cm 120, privo di gradini, ostacoli e asperità, con pendenza non superiore all'8%, separato
e protetto dal traffico veicolare e completamente libero fino all'altezza di cm 240 dal suolo.
5. Normalmente i percorsi pedonali sono pavimentati con materiali diversi dalla sede veicola-
re; nelle zone A i percorsi pedonali sono pavimentati in pietra locale a conci regolari, escluso l’opus
incertum.
6. Nel progettare ed eseguire lavori stradali si assicura la continuità dei percorsi pedonali.
7. Chiunque interrompa, anche temporaneamente e/o parzialmente, la continuità del passag-
gio pedonale di sezione cm 120 x 240 o ne renda comunque più difficile o pericolosa la percorren-
za, in particolare ai disabili e alle carrozzine per bambini, è punito con il ripristino a proprie spese e
con la sanzione amministrativa d'importo non inferiore al massimo di legge, in aggiunta a qualsiasi
altra sanzione.
8. Nessun aggetto o sporgenza di qualsiasi tipo è ammessa tra il piano del marciapiede o del
passaggio pedonale e la quota di 220 cm.
9. Nel perimetro dei centri abitati, lungo le principali direttrici, e lungo le strade regionali e
provinciali, in particolare lungo i tracciati d'interesse paesaggistico europeo di cui all'art. 52, posso-
no realizzate piste ciclabili. Le piste ciclabili hanno larghezza di almeno m 1,50, sono fisicamente
separate dalla sede stradale destinata agli autoveicoli, sono adeguatamente segnalate ed hanno fon-
do di colore diverso da quello della sede stradale riservata agli autoveicoli.
10. La mobilità in bicicletta è agevolata in tutto il territorio comunale, anche con l'istalla-
zione di rastrelliere e segnaletica.
39
DPR 16.12.1992, n. 495 Regolamento d’attuazione del codice della strada, art. 149.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 107 di 127
Art. 130 – Zone a vincolo speciale
1. Sono costituite a protezione delle strade esistenti o di progetto, dei corsi d'acqua, dei cimi-
teri e della rete ferroviaria.
2. Le fasce di rispetto stradali sono individuate indicativamente negli elaborati RU-P-03 e
RU- P-04 solo per le strade regionali, provinciali, comunali; pertanto ai fini delle prescrizioni con-
tenute nel Codice della Strada fa fede lo stato di fatto e la reale tipologia delle strade.
3. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualunque costruzione o manufatto ( tettoia, mu-
ro, pergolato, piscine….) e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo
per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed
i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla manutenzione delle strade.
4. Nelle aree di protezione dei cimiteri è permesso realizzare, ad iniziativa pubblica o privata,
attrezzature e edifici strettamente necessari alla gestione o al servizio dei cimiteri stessi.
5. Le parti delle aree di cui al presente articolo che si sovrappongano ad altre previsioni di
piano che prevedano l'edificabilità concorrono al calcolo dei parametri urbanistici, ma possono es-
sere utilizzate solo per aree verdi o parcheggi senza attrezzature, in aggiunta o a costituzione della
quota prescritta dai parametri urbanistici di zona.
6. Nelle fasce di rispetto ferroviario è vietata qualunque costruzione e il mutamento delle col-
ture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare,
per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla
manutenzione della rete ferroviaria.
7. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo gli edifici legalmente esistenti
all’approvazione di questo RU possono essere ampliati solo dalla parte opposta, dell’attrezzatura,
del corso d’acqua, della strada o della rete ferroviaria oggetto di protezione, se l’ampliamento non è
vietato da norme di legge o di piano.
8. Per la disciplina delle aree soggette al cosiddetto “vincolo idrogeologico”, si fa riferimento
al R.D. 30.12.1923, n. 3267, al Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 24.01.1969, alla
Legge 08.08.1985, n. 431, alla Legge regionale 19.02.1979, n. 10 e successive modificazioni, alla
DCR 19.07.1988, n. 296, alla Legge regionale 21.03.2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” ed
al relativo Regolamento d’attuazione 05.09.2001, n. 44, in quanto applicabili.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 108 di 127
TITOLO V – SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Art. 131 – Tutela geologica
1. Le modalità di realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di
trasformazione urbanistico-edilizia che abbiano rilevanza sotto il profilo geologico e idraulico
sono subordinate alla classificazione e alle prescrizioni delle classi di fattibilità. La fattibilità
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di trasformazione edilizia previsti dal
Regolamento Urbanistico, deriva dalla classificazione delle pericolosità Idraulica, Geologica e
Sismica riportate rispettivamente nelle tavole TAVV. PS-G09, PS-G-10, e PS-G-11 in scala
1:3.000 per i centri urbani e 1:10.000 per il territorio aperto.2. La fattibilità geologica, idraulica e
sismica dei singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico è riportata nelle Tavv. RU-G-
01a e RU-G-01b in scala 1/2000 e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul
patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione.
Art. 131.1 - Classe di Fattibilità F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
1. La classe di Fattibilità F.1 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per
le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo
abilitativo all'attività edilizia.
2. La Relazione geologica è parte integrante della documentazione da presentare ai fini
del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la sua presentazione è condizione essenziale
per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti, qualora siano previsti
movimenti terra e rimodellamenti della morfologia del terreno.
3. La caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta
anche indirettamente per mezzo di raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione
dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve
essere, comunque, motivata nella relazione.
Art. 131.2 - Classe di Fattibilità F.2 - Fattibilità con normali vincoli.
1. La classe di fattibilità F.2 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per
le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della
valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da
presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è
condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le
relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno
essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC40 e nel DPGR 36/R 2009 e future
integrazioni e modifiche normative.
3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni, la caratterizzazione geologico-tecnica dell'area di
intervento sarà ricostruita attraverso profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o
pozzetti di ispezione; i parametri geotecnici necessari possono essere derivati anche
indirettamente attraverso la consultazione di indagini geognostiche condotte in aree limitrofe e
già note per assetti geologici assimilabili.
4. Per gli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, la
caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed idrogeologica dell'area di intervento
dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini geognostiche che riguarderanno il volume
significativo di terreno influenzato direttamente o indirettamente dal manufatto stesso. La
40 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 109 di 127
campagna delle indagini geognostiche dovrà essere programmata in funzione dell'intervento in
progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico attendibile del
sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni
dovranno essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di
terreno e/o attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.
La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o subverticali
deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU)
e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 m.
dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti.
5. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Media I.2, tutti gli
interventi su patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non
modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il
mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La
progettazione dovrà essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque
superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate
separatamente dalle acque reflue.
6. Nelle aree destinate a verde, compatibilmente con le destinazioni progettuali, la
sistemazione morfologica dovrà contribuire alla stabilità generale dei terreni, attraverso il
rimodellamento del versante, piantumazione di specie vegetali stabilizzanti, regimazione delle
acque superficiali.
Art. 131.3 - Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata
1. La classe di fattibilità F.3 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per
le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le
situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani
attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
2. Le Relazioni geologica e geotecnica sono parte integrante della documentazione da
presentare ai fini del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia e la loro presentazione è
condizione essenziale per ottenere il parere delle Commissioni e degli Enti predisposti. Le
relazioni geologica e geotecnica e le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche dovranno
essere realizzate secondo le modalità espresse nelle NTC41 e nel DPGR 36/R 2009 e future
integrazioni e modifiche normative.
3. Per gli interventi in progetto dovrà essere fornita una dettagliata ricostruzione degli
assetti geologici, stratigrafici, tettonici, geomorfologici ed idrogeologici dell'intero versante
interessato dall'area di intervento. La caratterizzazione e modellazione geologica, litotecnica ed
idrogeologica dell'area di intervento dovrà essere ottenuta tramite opportune indagini
geognostiche che riguarderanno il volume significativo di terreno influenzato direttamente o
indirettamente dal manufatto stesso. La programmazione delle indagini verrà fatta in funzione
dell'intervento in progetto, in numero e disposizione tale da ottenere un modello geotecnico
attendibile del sottosuolo. I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire
ai terreni di imposta delle fondazioni dovranno essere ottenuti mediante specifiche prove di
laboratorio su campioni indisturbati di terreno, che potranno essere integrate con opportune
indagini geofisiche e geotecniche. La tipologia fondazionale dovrà essere valutata anche in
funzione del generale assetto geologico del sito e dimensionata in base ai risultati della
campagna geognostica.
4. La realizzazione di scavi/riporti di terreni, anche temporanei, con fronti verticali o
subverticali deve essere effettuata nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite
ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di altezza
41 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 110 di 127
superiore ai 2 m. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti, la loro realizzazione
sarà subordinata all'esecuzione di verifica di stabilità del pendio effettuata con parametri
derivanti da indagini geognostiche in situ e/o prove di laboratorio.
5. La compatibilità degli interventi previsti con il generale equilibrio dell'area di
intervento e dei manufatti preesistenti dovrà essere valutata tramite opportune verifiche di
stabilità.
6. Dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata le presenza di falda idrica in grado
di interferire con le opere in progetto.
7. Nelle aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (G.3 e P.F.E), valgono le seguenti
prescrizioni:
a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di
idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni
di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ove
ritenuti necessari. Tali interventi, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, non devono pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, e permettere
la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
dovranno essere installati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del
dissesto; l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.
b) Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.
8. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (G.3, P.F.E., P.F.3) e molto elevata (G.4,
P.F.M.E, P.F.4), sono consentiti: gli interventi di restauro, risanamento conservativo,
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente
senza ampliamenti planimetrici, demolizione e ricostruzione configurabile come ristrutturazione
edilizia; gli interventi non devono comunque determinare pericolo per persone e beni, non
devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, dovranno essere adottate idonee
misure per ridurre la vulnerabilità.
Art. 131.4 - Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata
1. La classe di fattibilità F.4 si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la
cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno
individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di
studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione.
Art. 132 - Fattibilità degli interventi nelle aree a pericolosità idraulica
1. Nelle aree di fondovalle interessate da Pericolosità Idraulica Media I.2, tutti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente o nuova edificazione dovranno essere tali da non
modificare negativamente il normale deflusso delle acque superficiali, attraverso il
mantenimento e, ove ritenuto necessario, il potenziamento del reticolo di drenaggio esistente. La
progettazione dovrà essere realizzata in modo da non favorire ristagni ed accumuli di acque
superficiali che dovranno essere raccolte in apposite opere di contenimento o allontanate
separatamente dalle acque reflue.
2. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Elevata I.3 e molto
elevata I.4, in cui non sono stati effettuati studi idraulici o per le quali non esistono attualmente
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 111 di 127
progetti di messa in sicurezza, non sono ammissibili nuove edificazioni o trasformazioni
dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena con tempo di
ritorno duecentennale; tali studi dovranno costituire elemento di base per la progettazione e il
dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in trasformazione e
l'attribuzione della classe di fattibilità. Gli studi idraulici e gli eventuali interventi di messa in
sicurezza previsti dovranno costituire Variante al vigente Strumento Urbanistico.
3. Nelle aree di fondovalle, interessate da Pericolosità Idraulica Molto Elevata ed Elevata
in cui sono stati effettuati studi idraulici specifici valgono le disposizioni di cui agli Art.132.1 e
132.2.
Art.132.1 - Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata
1. Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata
valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011.
2. Nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata si recepiscono
interamente le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3
della L.R. 21/2012.
3. Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i
quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o
contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200
anni.
4. Possono essere realizzati i seguenti interventi purchè sia dimostrato che la loro natura è
tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre
aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità:
a) opere di difesa e regimazione idraulica;
b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano
preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica
per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno;
c) interventi sul patrimonio urbanistico esistente (superamento di barriere architettoniche,
restauro e risanamento conservativo, i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici
ed aree anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione edilizia, (L.R. 21 2012 Art.2 comma 3
lettere a) – d);quanto previsto all'Art. 2 della L.R. 21 2012.
Art.132.2 - Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica elevata (I.3)
1. Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica elevata (I.3) valgono i criteri
espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011 di seguito riassunti.
2. E' consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con
sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica
ed il non aumento del rischio nelle aree contermini.
3. Relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione
urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all’interno delle aree edificate, la
messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita
anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, dimostrando che non si determini aumento delle
pericolosità in altre aree e l'assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni. Della
sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo
all’attività edilizia.
4. Deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le
funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni
di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni. Gli interventi comunque non dovranno
determinare pericolo per persone e beni o aumento delle pericolosità in altre aree e, ove
necessario, dovranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 112 di 127
5. Per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per
edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.
6. Fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri
quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni
conseguita tramite sistemi di auto sicurezza.
7. Devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d’acqua, fatta esclusione per la
realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di
(1) – Gli interventi non devono determinare pericolo per persone e beni, non devono aumentare le pericolosità in altre aree e, ove necessario, do-
vranno essere adottate idonee misure per ridurre la vulnerabilità.
(2) - Non sono da prevedersi nuove edificazioni o trasformazioni dell'esistente fino all'esecuzione di specifici studi idraulici sulla base della piena
con tempo di ritorno duecentennale. In aree soggette ad esondazione per piene con tempi di ritorno fino 200 anni non sono da prevedersi inter-
venti di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la pre-
ventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
(3)- Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di in-
terventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.
Art. 137 – Suolo e sottosuolo
1. Ogni azione che comporti modifica all’assetto planialtimetrico del suolo, la
realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche
temporanei, con fronti verticali o subverticali, dovrà essere effettuata tramite la presentazione di
un apposito progetto di sistemazione dell’area supportato da uno specifico studio geologico-
tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 115 di 127
sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio
(SLE); per i fronti di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno
delle pareti.
2. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi comportanti
rimodellazioni del terreno non rientranti nell’articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005,
sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre
aree.
3. Il materiale di risulta di scavi dovrà essere di norma sistemato in loco; il materiale di
rinterro e quello da utilizzare per sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità
idonea alla natura del suolo, al tipo di intervento e agli effetti prevedibili. Le destinazioni di
eventuali materiali di risulta eccedenti e le provenienze di materiali per rilevati o rinterri
dovranno essere preventivamente concordati con il comune.
4. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei
devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti
depositi non devono essere collocati all’interno o in prossimità di impluvi, fossi o altre linee di
sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi
d’acqua permanenti.
5. E’ fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di
corsi d’acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in
prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
Art. 138 – Regimazione delle acque superficiali
1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili
devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure
attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno
delle acque.
2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione,
immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al
miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente
alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla
realizzazione dei percorsi di attraversamento.
3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di
documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza
alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o
a) Su tutto il territorio comunale le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti alla
realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne e loro modifiche, parcheggi e viabilità, devono
essere contenute mediante:
- il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da
costruzioni e che, comunque, consenta l’assorbimento delle acque meteoriche con le modalità
naturali preesistenti o coperture non impermeabilizzanti;
- l’utilizzazione di materiale costruttivo e da rivestimento idoneo a mantenere la permeabilità
dei suoli per la realizzazione di parcheggi e viabilità;
- l’installazione di depositi di accumulo prima pioggia quando non sia verificata la funzionalità
delle reti idrogeologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto in questione.
Art. 140 - Opere di difesa idraulica
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 116 di 127
a) Potrà essere prevista la realizzazione di opportune opere di difesa idraulica (briglie,
traverse, argini, difese spondali, casse di espansione) per il contenimento e laminazione delle
portate di piena dei corsi d'acqua; il posizionamento e dimensionamento delle suddette opere
dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.
b) Le nuove opere di regimazione idraulica previste per i corsi d'acqua (naturali e
artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della
funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle
strutture, alla rinaturalizzazione con specie riparie autoctone, alla risalita delle specie acquatiche
e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno
essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
c) Nelle casse di espansione sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi
potranno essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici
non attrezzati, colture seminative e impianti di arboricoltura da legno che non comportino
particolari problemi o perdite in caso di sommersione.
d) Valgono le disposizioni di cui alla L.R. 21/2012 “Disposizioni Urgenti in materia di
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”.
Art. 141 – Pozzi e bacini idrici
1. La domanda per la autorizzazione di nuovi pozzi o bacini idrici o comunque la
captazione di acque provenienti dal sottosuolo dovrà essere corredata da un progetto che dovrà
contenere la relazione geologica e relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive dell’opera.
2. Nella realizzazione di laghetti o bacini di raccolta dovranno essere specificate la natura
e la quantità del materiale scavato, la natura e la quantità del materiale di riporto nonché la
modalità di smaltimento e/o riutilizzo dei materiali eccedenti secondo quanto disposto dalla
vigente normativa.
Art. 142 – Protezione delle risorse idriche
1. Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del
PTCP2010 e del D.lgs. 152 / 2006, il PS si propone di:
1. tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione
del loro grado di vulnerabilità;
2. tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.
2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si
applicano a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile. Il Piano Strutturale individua le
seguenti aree di salvaguardia:
1. La zona di tutela assoluta (ZTA)
2. La zona di rispetto (ZR)
3. La zona di protezione (ZP)
a) La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti dev'essere adibita esclusivamente a
opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
b) Nelle Zone di Rispetto (ZR) dei pozzi e sorgenti, definite in un intorno di 200 mt.
dall'opera di captazione, sono vietati:
1. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
2. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
3. aree cimiteriali;
4. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 117 di 127
5. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica;
6. gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti,
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
7. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
c) Nella Zona di protezione (ZP) della falda, individuata a protezione delle sorgenti e
dell'alto corso del Torrente Arbia:
1. sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi,
accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre
inquinamenti;
2. gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti
dagli esiti della preventiva valutazione dell’eventuale rischio di inquinamento delle falde dai
diversi usi proponibili;
3. devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie)
esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di
intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di
inquinamento delle falde.
4. Valgono le prescrizioni relative all'Art 53 delle presenti NTA.
Art. 143 – Disciplina delle Aree Sensibili
1. Sono recepite completamente le discipline del PTC della Provincia di Siena in materia
di protezione degli acquiferi sensibili.
2. Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par.
10.1.2 delle Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010).
3. Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all’Art. 10 par.
10.1.3 delle Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010).
4. Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno
essere preceduti da indagini geognostiche dirette atte a determinare la presenza e la profondità
della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di
salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 144 – Valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli acquiferi sotterranei
a) Gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità degli acquiferi dovranno essere
effettuati in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina delle Aree sensibili di classe 1 e 2
riportate nell’art. 144.
b) Per le nuove previsioni ricadenti nelle Aree di sensibilità 1, oltre alle prescrizioni di cui
sopra, a livello di Piano Attuativo e comunque precedentemente alla presentazione dei progetti
esecutivi, per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà essere presentato uno studio di dettaglio
atto a dimostrare la loro compatibilità con gli obbiettivi di Tutela degli acquiferi, il quale, oltre a
qualsiasi elemento aggiuntivo che si voglia apportare per una migliore definizione idrogeologica
dell’ambito territoriale intervento, come misura minima dovrà contenere:
1. censimento pozzi;
2. schema della circolazione idrica sotterranea;
3. previsione di qualità e quantità delle sostanze inquinanti infiltrate o a rischio d'infiltrazione;
4. descrizione delle metodologie adottate per la riduzione del tempo di transito delle sostanze
inquinanti o a rischio di inquinamento, inteso come tempo impiegato da una particella d’acqua
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 118 di 127
per percorrere, in infiltrazione verticale, lo spessore dello strato di protezione dell’acquifero,
ovvero la porzione di terreno, saturo o non saturo, che sovrasta l’acquifero;
5. definizione del grado di probabilità del rischio di inquinamento;
6. l’entità degli usi idrici in atto nell’ambito territoriale di intervento;
7. definizione del grado di protezione (confinamento) dell’acquifero interessato.
Art. 145 - Tutela dei corsi d’acqua
1. Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all’art. 36,
commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72.
Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o
trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le
due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di
sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro
conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti ed elencati di seguito.
NOME CORSO D'ACQUA CODICE
FIUME ARBIA SI706 FOSSO ARBIOLA SI844 BORRO ARGENNA DELL' SI15 FOSSO CAGLIANO SI1220 BOTRO CANICCHIA DI E TRAMONTI SI307 TORRENTE CARFINI SI2515 BORRO CERCHIAIO DEL E DEL FAGGETTO SI1052 FOSSO FORNACE DELLA E PALAGIONE SI1196 TORRENTE GENA E BORRO DI CANICCHIA SI2636 BOTRO GRANAIO DEL O DI CELDA SI349 BORRO GUALDACCIO DEL SI103 TORRENTE PESA E BORRO DI SELVOLE SI2750 BOTRO RITORTI SI440 BOTRO SERCHIO DEL E DI CAMBOLLI SI463 TORRENTE STAGGIA SI2867 TORRENTE STROLLA SI2878
2. Sono escluse dalle prescrizioni di cui al comma 1:
le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di
captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza
avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la
riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto
territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
le opere infrastrutturali che non prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che non
siano diversamente localizzabili, non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di
ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua, non costituiscano ostacolo al deflusso delle
acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali e non siano in contrasto con le
disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904.
c) Sui corsi d'acqua di cui all’elenco del comma 1, come aggiornato dal Piano di assetto
Idrogeologico del Fiume Ombrone, valgono le disposizioni di cui all’Art.1 della L.R. 21/2012
“Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”
Art. 146 – Valutazione delle trasformazioni
1. La relazione sulla valutazione integrata allegata al presente RU è stata completata con
la redazione delle carte valutative che tenendo conto dei vincoli RU -V- 02, degli elementi di sen-
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 119 di 127
sibilità territoriale e di criticità territoriale riportate nelle tavole di analisi RU - V-03 e RU - V -
04 hanno determinato la trasformabilità dell'intero territorio comunale dal punto di vista edilizio
e agrario.
2. La sintesi delle valutazione delle trasformazione è riportata per gli aspetti agrari nella
tavola RU - V - 05 e per gli aspetti edilizi nell'elaborato RU - V- 06 del R.U. approvato con del.
C.C. n. 23 del 27.03.2009
3. Il territorio è stato classificato nelle seguenti categorie di trasformabilità:
a) Trasformabilità Incondizionata: le trasformazioni di questa categoria sono subordinate
al solo rispetto di norme di carattere generale e agli adempimenti formali richieste dalla
normativa vigente sia di natura legislativa che regolamentare;
b) Trasformabilità Condizionata: le trasformazioni di questa categoria sono condizionate
da prescrizioni dettate da particolari disposizioni di legge (aree vincolate per legge) e rica-
dono in aree che presentano condizioni molto vicine al limite dei parametri di ammissibilità
fissati dal RU;
c) Trasformabilità Limitata: gli ambiti ricadenti in questa categoria presentano caratteri-
stiche di pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, inoltre, hanno una rilevante vul-
nerabilità, pertanto la loro trasformazione è limitata dalle prescrizioni contenute in norme
specifiche e nella norme del RU;
d) Trasformabilità Critica: questa categoria include parti di territorio dove, di norma, non
è possibile effettuare trasformazioni e sono sottoposte ad una disciplina di tutela e valoriz-
zazione. Sono fatte salve le trasformazioni da eseguire per motivi eccezionali e per partico-
lari situazioni disciplinate ed esplicitate da norme di legge, dalla disciplina del PS e dalle
norme del RU;
e) Trasformazioni di interesse strategico: ambiti che presentano una classe di criticità ele-
vata, pertanto la loro trasformazione, in coerenza con gli obiettivi del PS e del RU, è strate-
gica al fine di attenuare le criticità. L'attuazione degli interventi di trasformazione, in ogni
caso, deve tener conto degli elementi di sensibilità e quindi delle prescrizioni contenute in
norme specifiche e nelle norme del RU.
4. Le classi di trasformabilità del territorio, insieme agli elementi di sensibilità e di criticità
territoriali, costituiscono fattori discriminanti e imprescindibili per l'attuazione del RU e per la
valutazione dei progetti di trasformazione del territorio sia da parte pubblica che privata.
Art. 147 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI
Le prescrizioni ambientali rappresentano le condizioni alla trasformazione o le misure previste
per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull’ambiente, a seguito
dell’attuazione della Variante.
Tali prescrizioni emergono dagli impatti delle trasformazioni sull’ambiente e quindi dai punti di
fragilità evidenziati oppure derivano dai contributi inviati dagli Enti in seguito alla trasmissione
del Documento Preliminare – Valutazione Iniziale.
Art. 147.1 - ACQUA
1. L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla disponibilità
della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento.
2. Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati ma-
teriali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla
conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:
– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi;
– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;
– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate;
– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;
– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato;
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 120 di 127
– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari.
3. Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per
l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi.
4. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, favorendo
ove possibile il loro recupero per usi irrigui;
5. Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la collocazio-
ne dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà privata e pubblica e
prevedere il punto di conferimento degli scarichi fognari al fine di evitare la manomissione di
strade già asfaltate.
6. Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo
allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto; dove
l’allacciamento non sia possibile e/o economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi indi-
viduali di smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica;
7. In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di eventua-
li sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico al fine di prevedere
la loro sistemazione prima dell’inizio delle nuove costruzioni.
Art. 147.2 - RIFIUTI
a) Dovrà essere predisposta una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata
finalizzata alla riduzione della produzione del rifiuto alla fonte, introducendo ad esempio il
biocompostaggio domestico o la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di
buona qualità.
b) Dovranno essere previste aree da destinare a piccole stazioni ecologicamente attrezzate per la
gestione e raccolta dei rifiuti. Per i nuovi insediamenti e per interventi che alterino il carico
urbanistico, sarà opportuno prevedere un parere preventivo da parte del gestore del ciclo dei
rifiuti in merito alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, alle infrastrutture
previste per l’intercettazione delle varie frazioni e la relativa accessibilità ai mezzi di raccolta.
c) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico esi-
stente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di nuove, è comunque obbliga-
torio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
d) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenzia-
ta, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell’utenza, compatibil-
mente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.
e) In relazione al polo scolastico:
- dovranno essere promosse azioni di informazione e sensibilizzazione degli studenti
sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e sulle attività di raccolta previste a li-
vello comunale, diffondendo indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari ma-
teriali, sull’uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc.;
- dovranno essere distribuiti contenitori specifici per la raccolta differenziata nelle aule, di-
versi a seconda dell’età degli studenti per forma e colore, al fine di sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente attraverso il gioco e il divertimento;
- verranno localizzati appositi cassonetti per la raccolta differenziata che risponderanno alle
esigenze del polo scolastico.
f) A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio presente in territorio rurale, e
quindi di un incremento dimensionale conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento
di nuove aree con contenitori per la raccolta di rifiuti.
g) In occasione dell’ampliamento delle cantine dovranno essere presentati piani di smaltimento
dei rifiuti sia relativi alle attività esistenti che al loro ampliamento, in cui vengano esplicate le
modalità e i canali di smaltimento, il tutto rivolto ad una razionalizzazione e ad una riduzione
dei rifiuti.
h) Poiché al momento attuale non è dato conoscere dove avverranno i primi interventi sul pa-
trimonio edilizio esistente a seguito di deruralizzazioni, si prescrive che ad ogni aumento di
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 121 di 127
carico urbanistico, sia verificata la localizzazione degli attuali cassonetti o, in caso di necessi-
tà, alla previsione di ulteriori.
Art. 147.3 - AZIENDE INSALUBRI
1. Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante.
2. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II negli ambiti non
a destinazione produttiva; in alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a
vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza im-
porre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per promuovere
l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione
dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.
147.4 - ENERGIA
Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della
crescita dei consumi che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.
Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005
“Norme in materia di energia” e s.m.i., dal Piano di Indirizzo Energetico regionale (PIER), dalla
LR 56/2011 e dal Piano energetico provinciale e da quanto stabilito dal DPR 59/2009, dalle Linee
Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (DM 10/09/2010) e dal D. Lgs. 28/2011 . In particolare:
1. Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove trasformazioni,
che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto.
2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti sola-
ri termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno
annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 art. 23) che dovranno risul-
tare integrati con le architetture di progetto.
3. L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescri-
zioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed alle “Linee Guida per la
progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in partico-
lare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazio-
ne dotati di celle fotovoltaiche.
4. Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative
alla prevenzione dell’inquinamento luminoso.
5. I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di con-
trollo e riduzione del flusso luminoso.
6. Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di
esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio.
Art. 147.5 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI
a) Dovranno essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagne-
tici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e
dalle Stazioni Radio Base.
b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologi-
ci e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e devono altresì essere pre-
viste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori pae-
saggistici e ambientali tutelati.
c) La programmazione delle trasformazioni dovrà tenere conto di quanto previsto dal
piano redatto dal Comune ai sensi di quanto stabilito dalla LR 49/2011 “Disciplina in materia
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 122 di 127
d) In relazione alla radioattività ambientale da Radon si fa riferimento a quanto stabi-
lito dalla Raccomandazione CE/90/143 e dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità del 2009 e cioè che i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare
nelle nuove abitazioni sono pari rispettivamente a 400 e a 300 Bequerel/m3.
Art. 147.6 - ARIA
1. Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza
imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte le misure necessarie affinché
l’espansione avvenga in maniera armoniosa e compatibile con il contesto territoriale, ambientale
e paesaggistico. Di conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano sistema-
zioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad assumere un significato
di inserimento nel tessuto circostante, di forte connotazione rurale e paesaggistica.
2. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque
mitigarne l’impatto.
3. Per la realizzazione di edifici pubblici (scuole, asili, uffici pubblici, ecc.), dovranno essere uti-
lizzati materiali fonoassorbenti al fine di limitare l’inquinamento acustico.
4. Nella progettazione di edifici pubblici si dovrà tenere conto dei flussi di traffico da essi genera-
ti in modo da cercare di limitare punte di inquinamento acustico.
5. Dovranno essere incentivate forme di trasporto promiscue quali servizi pubblici e servizi na-
vetta mirati a limitare i flussi di traffico e in conseguenza aumento delle emissioni nocive.
6. Dovranno essere previste campagne di monitoraggio degli inquinanti dispersi in aria al fine di
porre limitazioni al traffico veicolare qualora si superassero i limiti di legge.
Art. 147.7 - SUOLO E SOTTOSUOLO
1. Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che vengano utilizza-
ti, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili.
2. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere
realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l’infiltrazione o
la ritenzione, anche temporanea, delle acque.
3. Devono essere evitati fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da
parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività produttive.
4. Valgono tutte le prescrizioni degli studi geologici e idraulici.
Art. 147.8 - ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA
1. Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di equilibri ecologici
più consolidati al fine di tutelare la biodiversità floristica e faunistica.
2. Dovrà essere incentivata e migliorata la qualità delle aree a verde pubblico presenti sul territo-
rio comunale.
Art. 147.9 - PAESAGGIO
1. Tutti i progetti di trasformazione dovranno essere corredati di appositi elaborati che dimostri-
no l’inserimento nel contesto paesaggistico sia attraverso cartografie, fotografie e relazioni.
2. Gli interventi di trasformazione previsti all’interno di aree vincolate ai sensi del D. Lgs.
42/2004 dovranno essere valutati più attentamente e con maggior cautela e gli interventi previsti
in aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute nel-
le relative schede di paesaggio del PIT.
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 123 di 127
Art. 148 MONITORAGGIO
Secondo quanto previsto dal Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato 2 della LR 10/2010 e
succ. modifiche e dalla Relazione di Sintesi ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento di Attuazione n°
4/R, il processo di valutazione comprende la definizione del sistema di monitoraggio al fine di
valutare il processo di attuazione delle azioni previste dal Piano. Attraverso l’individuazione del
sistema di indicatori (o comunque di approfondimenti conoscitivi) che dovranno essere periodi-
camente aggiornati, viene così verificata l’effettiva realizzazione degli interventi previsti, il rag-
giungimento degli effetti attesi, eventuali effetti non previsti e l’adozione delle misure di mitiga-
zione.
In tal senso il monitoraggio consisterà sostanzialmente in due azioni:
a) il controllo annuale dello stato di attuazione: quali azioni, di che entità, se effettuate
secondo le modalità previste o se sono stati necessarie modifiche;
b) l’aggiornamento continuo dello stato dell’ambiente, la verifica annuale, attraverso gli
indicatori individuati per ciascuna risorsa con esplicitazione della distanza rispetto a
quanto previsto, di eventuali variazioni intervenute a seguito delle trasformazioni rea-
lizzate in attuazione delle azioni previste. Indispensabile è il confronto tra gli effetti
attesi preventivamente e quelli reali, a consuntivo, ed il controllo della effettiva appli-
cazione delle misure di mitigazione e della loro efficacia.
ALLEGATO A – GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO DELLE
NTA(approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009)
ALLEGATO B – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TRASFORMAZIONI E PREVISIONI
VALIDE PER CINQUE ANNI DALL’APPROVAZIONE (approvato con
DCC n. 23 del 27.03.2009)
ALLEGATO C – SCHEDE NORMA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI NUOVA
EDIFICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E PER
L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
ALLEGATO D1 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE TRASFORAMZIONI DEL
TERRITORIO PREVISTE DAL R.U. approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009
ALLEGATO D2 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LE TRASFORAMZIONI DI CUI AL-
LA PRIMA VARIANTE AL R.U.
ALLEGATO E – ZONE DI PROTEZIONE DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
MONTECORBOLI - COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA. (approvato
con DCC n. 23 del 27.03.2009)
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 124 di 127
INDICE
Testo integrato: le presenti norme disciplinano…. .......... Errore. Il segnalibro non è
definito.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................. 1
CAPO I – NATURA E FONTI NORMATIVE ............................................................................... 4 Art. 1 – Natura, funzioni e obiettivi del Regolamento urbanistico ............................................................................. 4 Art. 2 – Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti .................................................................................. 5 Art. 3 – Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi .......................................... 5 Art. 4 – Procedure d’intervento .................................................................................................................................. 6 Art. 5 – Intervento urbanistico preventivo .................................................................................................................. 6 Art. 6 – Intervento diretto ........................................................................................................................................... 6 Art. 8 – Deroghe ......................................................................................................................................................... 7 I poteri di deroga sono regolati dalla normativa vigente in materia ed il Comune esercita tali poteri nel pieno
rispetto della stessa. .................................................................................................................................................... 7 Art. 9 – Vigore del RU 2009 ....................................................................................................................................... 7 Art. 10 – Raccordo col PS e col REC ......................................................................................................................... 8 Art. 11 – Aggiornamento del quadro conoscitivo ....................................................................................................... 8 Art. 12 – Salvaguardie ................................................................................................................................................ 8 Art. 13 – Aree con previsioni del RU decadute .......................................................................................................... 9 Art. 14 – Rilascio dei titoli abilitativi ......................................................................................................................... 9 Art. 15 – Disposizioni transitorie e abrogazioni ........................................................................................................ 9
CAPO II – DEFINIZIONI, PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ....................................... 9 Art. 16 – Definizioni urbanistiche ed edilizie ............................................................................................................. 9 Art. 17 – Parametri urbanistici – edilizi .................................................................................................................... 10 Art. 18 – Zone Omogenee......................................................................................................................................... 11 Art. 19 - Standard Urbanistici ................................................................................................................................... 11 Art. 20 – Interventi urbanistici ed edilizi .................................................................................................................. 11 Art. 21– Categorie di intervento ............................................................................................................................... 12 Art. 22 – Interventi sottoposti a specifiche disposizioni ........................................................................................... 15 Art. 23 – Prescrizione particolari per piscine e campi da tennis ............................................................................... 15 Art. 24– Prescrizioni particolari per parcheggi privati .............................................................................................. 17 CAPO II bis CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO E DISCIPLINA DEI CAMBIAMENTI ........... 18 Art. 25 – Destinazioni d’uso – aspetti generali ........................................................................................................ 18 Art. 26 – Usi del territorio e carico urbanistico primario ........................................................................................ 18 Art. 27 – Mutamento delle destinazioni d'uso........................................................................................................... 21 Art. 28 – Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati ..................................................................................... 22
CAPO III – PIANI ATTUATIVI E DI SETTORE ........................................................................ 24 Art. 29 – Piani attuativi - (PUA) ............................................................................................................................... 24 Art. 30 – Piani di settore ........................................................................................................................................... 24
TITOLO II – SOSTENIBILITÀ .............................................................................. 25 Art. 31 – Informazione ai cittadini per ridurre l’impronta ecologica ........................................................................ 25 Art. 32 – Uso dell’acqua degli acquedotti civici ....................................................................................................... 25 Art. 33 – Misure per risparmiare l’acqua .................................................................................................................. 25 Art. 34 – Misure per risparmiare l’energia termica ................................................................................................... 26 Art. 35 – Misure per risparmiare l’energia elettrica .................................................................................................. 26 Art. 36 – Misure per ridurre l’inquinamento atmosferico ......................................................................................... 26 Art. 37 – Misure per migliorare l'efficienza e ridurre l'inquinamento luminoso ....................................................... 27 Art. 38 – Misure per ridurre la produzione di rifiuti e razionalizzarne la gestione ................................................... 27 Art. 39 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ....................................................................... 27 Art. 40 – Impianti per produrre cippato o pellet ....................................................................................................... 28
TITOLO III – IL TERRITORIO RURALE .......................................................... 30
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 125 di 127
Art. 41 – Ambito di applicazione , contenuti e finalità ............................................................................................. 30 CAPO I – PAESAGGIO ................................................................................................................. 30
Art. 42 – Unità di paesaggio Val d’Elsa e Chianti .................................................................................................... 30 Art. 43 – Forme del paesaggio agrario ...................................................................................................................... 30 Art. 44 – Definizioni e criteri generali di intervento nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto ......................... 31 Art. 45 – Aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto ........................... 32 Art. 46– Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza ................................................................. 33 Art. 47 – Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli ................................................................................. 33 Art. 48 – Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici ......................................................................... 33 Art. 49 – Aree di rispetto ......................................................................................................................................... 35 Art. 50 – Manufatti minori ed altre testimonianze di valore paesaggistico............................................................... 35 Art. 51 – Aree degradate dal punto di vista paesaggistico ambientale...................................................................... 36 Art. 52 – Aree d’interesse naturalistico (Sorgenti dell’Arbia – Riserva Sant'Agnese) ............................................. 36 Art. 53 – Tracciati di interesse paesaggistico, itinerari turistico-culturali- strade bianche .................................... 36 Art. 53.1 - Tracciati d’interesse paesaggistico europeo ........................................................................................... 36 Art. 54 – Viabilità minore ......................................................................................................................................... 37 Art. 54.1– Itinerari Turistico-culturali ..................................................................................................................... 37 Art. 55 – Aree d’interesse archeologico ................................................................................................................... 38
CAPO II – DISCIPLINA PER LA CONDUZIONE DEI SUOLI IN AGRICOLTURA ............. 39 Art. 56 – Scopi e fonti normative.............................................................................................................................. 39 Art. 57 – Aree non utilizzabili per l’agricoltura ........................................................................................................ 39 Art. 58 – Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura ..................................................................... 39 Art. 59 – Livellamenti ............................................................................................................................................... 40 Art. 60 – Nuove colture ............................................................................................................................................ 40 Art. 61 – Colture in atto ............................................................................................................................................ 41 Art. 62 – Abbandono di colture ................................................................................................................................ 41 Art. 63 – Bacini idrici artificiali ................................................................................................................................ 42 Art. 64 – Boschi ........................................................................................................................................................ 42 Art. 65 – Aree destinate ad allevamenti intensivi ..................................................................................................... 42
CAPO III – DISCIPLINA URBANISTICA E DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO
RURALE ........................................................................................................................................ 43 Art. 66 – Zone E – Aree agricole: definizioni e finalità .......................................................................................... 43 Art. 67 – Zone E1 – Zone ad esclusiva funzione agricola ........................................................................................ 43 Art. 68 – Zone E2 – Zone a prevalente funzione agricola ........................................................................................ 44 Art. 69 – Zone E3 – Zone agricole di salvaguardia .................................................................................................. 45 Art. 71 - Disciplina generale degli interventi edilizi ............................................................................................... 47 Art. 72 – Destinazioni d’uso e dimensionamento ..................................................................................................... 49 Art. 73 – Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAMAA) ............................... 50 Art. 74 – Criteri di inserimento architettonico–ambientale delle nuove costruzioni................................................. 51 Art. 76 – Abitazioni rurali......................................................................................................................................... 52 Art. 77 – Annessi di aziende che non raggiungono la superficie fondiaria minima e di soggetti diversi dagli IAP
.......................................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 78 – Agriturismo ............................................................................................................................................... 55 Art. 79 – Manufatti precari e serre temporanee per lo svolgimento dell’attività agricola ........................................ 56 Art. 80 – Disciplina del patrimonio edilizio esistente .............................................................................................. 56 Art. 81 – Interventi sul patrimonio edilizio schedato ............................................................................................... 57 Art. 82 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente non schedato .......................................................................... 59
TITOLO IV – IL SISTEMA INSEDIATIVO ........................................................ 60
CAPO I – DISCIPLINA DELLE UTOE ........................................................................................ 60 Art. 83 – Disciplina generale delle UTOE ................................................................................................................ 60 Art. 84 – UTOE 1, Centro storico ............................................................................................................................. 60 Art. 85 – UTOE 1, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R1), Ex Molini Niccolai ... 60 Art. 86 – UTOE 2, Val d’Arbia ................................................................................................................................ 63 Art. 87 – UTOE 3, Insediamenti produttivi .............................................................................................................. 63 Art. 88 – UTOE 3, Area industriale Ex mangimificio Niccolai (Zona D1*) ............................................................ 64 Art. 89 – UTOE 4, Poggio La Capannina – Malafrasca ........................................................................................... 64 Art. 90 – UTOE 5, Val d’Elsa .................................................................................................................................. 64 Art. 91 – UTOE 6, Salivolpi ..................................................................................................................................... 64 Art. 92 – UTOE 7, La Croce Fiorentina ................................................................................................................... 64
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 126 di 127
Art. 93 – UTOE 7, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R3) Cava .......................... 65 Art. 94 – UTOE 8, Fonterutoli .................................................................................................................................. 67 Art. 95 – UTOE 9, Monte e Monticino ..................................................................................................................... 67 Art. 96 – UTOE 9, Area sottoposta a progetto unitario di riqualificazione urbanistica (R2) Monte e Monticino .... 67
CAPO II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ....................................................................... 70 Art. 97 – Zone A – Aree di carattere storico artistico ambientale............................................................................. 70 Art. 98 – Zone A1 – Centri Urbani Storici ............................................................................................................... 71 Art. 99 – Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale...................................................... 72 Art. 100 ––– Quinta prospettica di Via Ferruccio, Edifici isolati in Via IV Novembre, Quinta prospettica di Via
Trento e Trieste e Piazza Roma nel centro urbano storico di Castellina - (EU) ....................................................... 73 Art. 101 – Elementi architettonici e urbani di interesse tipologico e testimoniale del centro urbano storico di
Fonterutoli – (EU) ..................................................................................................................................................... 73 Art. 102 – Edifici di rilevanza architettonica e monumentale – AM – (chiese, monasteri, edifici vincolati ai sensi
del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e edifici pubblici parificati al vincolo ......................................................................... 73 Art. 103 – Ville, edifici e complessi di interesse tipologico, testimoniale, storico e urbanistico (TU) ..................... 75 Art. 104 – Preesistenze ed aree archeologiche – (PA) .............................................................................................. 76 Art. 105 – Edifici e complessi sottoposti a recupero e riqualificazione funzionale e ambientale – (RI) .................. 77 Art. 106- Zone A2 – Aggregati antichi lungo strada ................................................................................................ 82 Art. 107 – Zone A3 – Aree di salvaguardia dei centri urbani storici ........................................................................ 83 Art. 108 – Zone B – Tessuti Urbani Consolidati ...................................................................................................... 84 Art. 109 – Zone B1 – Tessuto urbano consolidato saturo ......................................................................................... 87 Art. 110 – Zone B 2 – Completamento dei tessuti urbani con interventi puntuali (IP) ............................................. 88 Art. 111 – Zone B3 – Comparti di completamento sottoposti a perequazione (IC) .................................................. 88 Art. 112 – Zone B4 – Ambiti da sottoporre a recupero e/o riqualificazione unitaria (RE) ....................................... 90 Art. 113 – Zone C – Aree per espansione residenziale ............................................................................................. 92 Art. 114 – Zona C1 – Aree per nuove espansioni urbanistiche ................................................................................. 93 Art. 115– Zone C1V – Aree verdi all’interno delle zone di espansione ................................................................... 94 Art. 116 – Zone D – Aree per insediamenti produttivi ............................................................................................. 94 Art. 117 – Zone D1 – Aree artigianali e industriali sature ........................................................................................ 95 Art. 118 – Zone D2 – Aree artigianali e industriali di completamento ..................................................................... 96 Art. 119 – Zone D3 – Aree artigianali e industriali di espansione ............................................................................ 98 Art. 120 – Zone D4 – Aree destinate ad attività turistico ricettive ........................................................................... 99 Art. 121 – Zone D5 – Cantine e allevamenti zootecnici esistenti ........................................................................... 101 Art. 122 – Zone D6 – Aree per deposito macchine ed attrezzi ............................................................................... 103 Art. 123 – Zone F per attrezzature ed impianti d’interesse generale ...................................................................... 103 Art. 124 – Zone F1 – Aree per attrezzature di interesse comune ............................................................................ 103 Art. 125 – Zone F2 – Attrezzature scolastiche ........................................................................................................ 104 Art. 126 – Zona F3 – Aree per attrezzature sportive (AS) ...................................................................................... 104 Art. 127 – Zone F4 – Aree verdi ............................................................................................................................. 104 Art. 128 – Zone F5 – Aree destinate alla mobilità e ai parcheggi ........................................................................... 105 Art. 129 – Percorsi pedonali e ciclabili ................................................................................................................... 106 Art. 130 – Zone a vincolo speciale ......................................................................................................................... 107
TITOLO V – SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO ...................................... 108 Art. 131 – Tutela geologica .................................................................................................................................... 108 Art. 137 – Suolo e sottosuolo .................................................................................................................................. 114 Art. 138 – Regimazione delle acque superficiali .................................................................................................... 115 Art. 139 – Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale ................................................................................. 115 Art. 141 – Pozzi e bacini idrici ............................................................................................................................... 116 Art. 142 – Protezione delle risorse idriche ............................................................................................................. 116 Art. 143 – Disciplina delle Aree Sensibili ............................................................................................................... 117 Art. 144 – Valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli acquiferi sotterranei ........................... 117 Art. 145 - Tutela dei corsi d’acqua ......................................................................................................................... 118 Art. 146 – Valutazione delle trasformazioni ........................................................................................................... 118 Art. 147 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI ............................................................................................................. 119 Art. 147.1 - ACQUA ............................................................................................................................................. 119 Art. 147.3 - AZIENDE INSALUBRI ........................................................................................................................ 121 Art. 147.6 - ARIA .................................................................................................................................................... 122 Art. 147.7 - SUOLO E SOTTOSUOLO ................................................................................................................... 122 Art. 147.8 - ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA .............................................................................. 122 Art. 147.9 - PAESAGGIO ....................................................................................................................................... 122
Comune di Castellina in Chianti (SI) – 2° Variante al Regolamento Urbanistico – NTA
Appr. D.C.C. n. 31 del 25.05.2018 – pub. su BURT n. 34 del 22.08.2018 - Efficacia dal 21.09.2018
pag. 127 di 127
Art. 148 MONITORAGGIO .................................................................................................................................... 123 ALLEGATO A – GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO DELLE NTA(approvato con
DCC n. 23 del 27.03.2009) ..................................................................................................................................... 123 ALLEGATO B – QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TRASFORMAZIONI E PREVISIONI VALIDE PER
CINQUE ANNI DALL’APPROVAZIONE (approvato con DCC n. 23 del 27.03.2009) ..................................... 123 ALLEGATO C – SCHEDE NORMA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI NUOVA
EDIFICAZIONE, DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E PER L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA ................ 123