1 Come amministrare un’impresa Laura Caruso Bruno Oltolini www.acamar.org www.starmyazienda.it Il presente documento costituisce solo una traccia per la discussione in aula; non può e non intende costituire materiale autonomo rispetto agli incontri programmati
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Come amministrare un’impresa
Laura Caruso Bruno Oltoliniwww.acamar.org www.starmyazienda.it
Il presente documento costituisce solo una traccia per la discussione in aula; non può e non intende costituire materiale autonomo rispetto agli incontri programmati
Obiettivo: avere qualche riferimento del nostro sistema fiscale, delle imposte dirette (Irpef, Ires, Irap), delle principali imposte indirette (IVA, Bollo, Registro) e delle modalità con le quali lo Stato ci richiede di adempiere ai nostri obblighi di contribuenti.
Art. 53Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
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Fiscalità d’impresa, 3 dicembre 2015
I tributi:- Tasse- Imposte- Contributi
Imposte Dirette Imposte Indirette
RedditoPatrimonio Consumi
I.R.Pe.F: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (T.U.I.R., DPR 917/86)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Questo principio può in alcuni casi essere derogato dalle norme relative ai singoli componenti.
Cessioni di beniI corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese d’acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende
Prestazioni di servizii corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non imputati al conto economico, mentre le spese e gli altri componenti negativi non sono deducibili se non risultano imputati al conto economico nell’esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili i componenti negativi imputati al conto dei profitti e delle perdite di esercizi precedenti se:
a) la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme sul reddito d’impresa che dispongono o consentono il rinvio;
b) i costi imputati al periodi di imposta precedenti non disponevano del requisito della certezza dal punto di vista fiscale (la certezza dal punto di vista fiscale si determina in periodi successivi).
La deducibilità dei costi, fiscalmente, è sottoposta alla condizione di inerenza rispetto ai ricavi prodotti, cioè che il loro sostenimento è necessario alla produzione dei ricavi.
l’inerenza deve essere dimostrata sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo:
Qualitativo: è necessario dimostrare che i costi sostenuti sono direttamente imputabili all’attività attraverso documenti che attestino la loro inerenza. Ad esempio, l’esplicita indicazione nella fattura che i costi sono sostenuti per un determinato progetto, cantiere o lavorazione
Quantitativo: è necessario fornire indicazioni in merito all’ammontare del costo sostenuto ed alla sua congruità rispetto all’attività svolta e ai ricavi conseguiti (Es.: caso in cui le spese sostenute siano sproporzionate rispetto ai ricavi)
Chi effettua operazioni esenti non può portare in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti.L’IVA sugli acquisti ammessa in detrazione corrisponde alla proporzione esistente tra le vendite imponibili e le vendite esenti.Questo meccanismo prende il nome di “pro rata di indetraibilità”
36 bis
Il DPR 633/72 prevede la possibilità (opzione) di adottare un regime (cd regime 36bis) che azzera il pro rata di indetraibilità (esclude, cioè, qualsiasi detrazione di IVA sugli acquisti) concedendo la possibilità di non emettere fattura per le operazioni esenti.
I ricavi possono essere registrati sul registro dei corrispettivi.
La fattura va comunque emessa su richiesta del cliente.
Aliquota minimaProdotti alimentari di prima necessitàGiornali, riviste, libriFertilizzanti, mangimiAbitazioni (non di lusso, abitazione principale)Mense
Aliquota ridottaAltri prodotti alimentariEnergia elettrica, gas uso domesticoPrestazioni alberghiereAbitazioni (non di lusso)
AccontoSi versa nel corso del mese di dicembre .Sono previsti tre metodi: Storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
PrevisionaleCon il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre o per il IV trimestre
AnaliticoIl calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione intermedia
Registrazione di fatture di acquisto e di vendita con IVA e liquidazione/versamento in base al regime
Paesi U.E:
La fattura è ricevuta o emessa senza indicazione di IVA, viene registrata su entrambi i registri e periodicamente si adempie all’obbligo di presentazione elenchi Intrastat e liquidazione dell’imposta:
Oltre 50.000 euro / trimestre: periodicità mensile Entro 50.000 euro / trimestre: periodicità trimestrale
Scadenza: entro il giorno 16 del mese successivo al mese/trimestre